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Document 12002E080
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title V: Transport#Article 80#Article 84 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 84 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo V: Trasporti
Articolo 80
Articolo 84 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 84 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo V: Trasporti
Articolo 80
Articolo 84 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 84 - Trattato CEE
GU C 325 del 24.12.2002, p. 64–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo V: Trasporti - Articolo 80 - Articolo 84 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 84 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0064 - 0064
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0207 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0028 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo V: Trasporti Articolo 80 Articolo 84 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 84 - Trattato CEE Articolo 80 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.