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Document 11997E082
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws#Chapter 1: Rules on competition#Section 1: Rules applying to undertakings#Article 82#Article 86 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 86 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 1: Regole di concorrenza
Sezione 1: Regole applicabili alle imprese
Articolo 82
Articolo 86 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 86 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 1: Regole di concorrenza
Sezione 1: Regole applicabili alle imprese
Articolo 82
Articolo 86 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 86 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articolo 82 - Articolo 86 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 86 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0209 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0029 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 82 È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.