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Document 11992E189B

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA
TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 2: DISPOSIZIONI COMUNI A PIU ISTITUZIONI
ARTICOLO 189B

/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

OJ C 224, 31.8.1992, p. 66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_189b/oj

11992E189B

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 2: DISPOSIZIONI COMUNI A PIU ISTITUZIONI - ARTICOLO 189B /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0066


Articolo 189 B

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo del Parlamento europeo, adotta una posizione comune. La posizione comune viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione comune, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità di tale posizione comune;

b) non si è pronunciato, il Consiglio adotta l'atto in questione in conformità della sua posizione comune;

c) dichiara, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, che intende respingere la posizione comune, esso ne informa immediatamente il Consiglio. Il Consiglio può convocare il Comitato di conciliazione di cui al paragrafo 4 per precisare ulteriormente la sua posizione. Il Parlamento europeo conferma in seguito, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, di aver respinto la posizione comune, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato, oppure propone emendamenti conformemente alle disposizioni della lettera d) del presente paragrafo;

d) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono; il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, esso modifica di conseguenza la sua posizione comune e adotta l'atto in questione; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva l'atto in questione, il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, convoca immediatamente il Comitato di conciliazione.

4. Il Comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il Comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione conformemente al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni, l'atto in questione si considera non adottato.

6. Se il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato, salvo che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro un termine di sei settimane dalla scadenza del termine concesso al Comitato di conciliazione, confermi la posizione comune da esso approvata prima dell'avvio della procedura di conciliazione, eventualmente con emendamenti proposti dal Parlamento europeo. In questo caso l'atto in questione è adottato definitivamente, a meno che il Parlamento europeo, entro un termine di sei settimane dalla data della conferma da parte del Consiglio, respinga il testo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato.

7. I termine di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo possono essere prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2 è prorogato automaticamente di due mesi qualora siano applicabili le disposizioni della lettera c) di tale paragrafo.

8. Il campo di applicazione della procedura di cui al presente articolo può essere esteso, secondo la procedura prevista dall'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio al più tardi nel 1996.

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