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Treaty establishing the European Coal and Steel Community - Title IV - General provisions - Article 95
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 95
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 95
No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2002
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 95
++++ Articolo 95 In tutti i casi non previsti dal presente trattato , nei quali una decisione o una raccomandazione dell'Alta Autorità appaia necessaria per attuare , mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 , uno degli scopi della Comunità , quali sono definiti agli articoli 2 , 3 e 4 , questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo . La stessa decisione o raccomandazione , presa nella medesima forma , determina eventualmente le sanzioni applicabili . Scaduto il periodo transitorio previsto dalla convenzione sulle disposizioni transitorie , se difficoltà impreviste , rivelate dall'esperienza , nei modi d'applicazione del presente trattato , o un cambiamento profondo delle condizioni economiche o tecniche che turbi direttamente il mercato comune del carbone e dell'acciaio , rendono necessario un adattamento delle norme attinenti all'esercizio da parte dell'Alta Autorità dei poteri che le sono conferiti , possono esservi apportate modificazioni appropriate , le quali , tuttavia , non possono portare pregiudizio alle disposizioni degli articoli 2 , 3 e 4 o alla correlazione dei poteri rispettivamente attribuiti all'Alta Autorità e alle altre istituzioni della Comunità . Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dieci dodicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte . Nel suo esame , la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto . Se , in seguito a questo esame , la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente , esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo (*) . (*) Quarto comma così modificato dall'articolo 13 dell'atto di adesione ESP/PORT .