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Document 02022R1032-20220630

Consolidated text: Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/2022-06-30

02022R1032 — IT — 30.06.2022 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2022/1032 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2022

che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 245, 22.9.2022, pag.  70 (2022/1032)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2022/1032 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2022

che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938

Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

1) 

all'articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti:

«27)  
“traiettoria di riempimento”, una serie di obiettivi intermedi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro di cui all'allegato I bis per il 2022 e, per gli anni successivi, definiti a norma dell'articolo 6 bis;
28)  
“obiettivo di riempimento”, l'obiettivo vincolante relativo al livello di riempimento della capacità aggregata degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;
29)  

“impianto di stoccaggio strategico”, impianto di stoccaggio sotterraneo del gas o parte di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas per il gas naturale non liquefatto acquistato, gestito e stoccato dal gestore del sistema di trasporto entità designata dagli Stati membri o da un'impresa, e che può essere svincolato solo a seguito di notifica preventiva o ad autorizzazione dell'autorità pubblica, e che in genere è svincolato in caso di:

a) 

grave scarsità dell'approvvigionamento;

b) 

interruzione dello stesso; o

c) 

emergenza dichiarata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

30)  

“riserva di bilanciamento”, gas naturale non liquefatto:

a) 

acquistato, gestito e stoccato nel sottosuolo da gestori del sistema di trasporto o da un'entità designata dallo Stato membro con le uniche finalità di svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; e

b) 

distribuito solo qualora ciò sia necessario per mantenere il sistema in funzione in condizioni di sicurezza e affidabilità in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE e degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 312/2014;

31)  
“impianto di stoccaggio sotterraneo del gas”, un impianto di stoccaggio, quale definito all'articolo 2, punto 9, della direttiva 2009/73/CE, utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, compresa la riserva di bilanciamento, e collegato a un sistema di trasporto o di distribuzione, ma che esclude gli impianti di stoccaggio fuori terra sferici o linepack.»;
2) 

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento

1.  

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1°novembre di ogni anno, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter:

a) 

per il 2022: l'80 %;

b) 

a partire dal 2023: il 90 %.

Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1.

2.  
Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro.
3.  
Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).
4.  
Agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter si applicano gli obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. I dettagli degli obblighi per ciascuno Stato membro saranno definiti in un accordo bilaterale a norma dell'allegato I ter.
5.  

Uno Stato membro può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti;

b) 

lo Stato membro ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera a).

6.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue:

a) 

per il 2022: conformemente all'allegato I bis; e

b) 

a partire dal 2023: conformemente al paragrafo 7.

7.  
Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.

Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente, ove necessario e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

8.  
Qualora in un dato anno uno Stato membro non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento entro il 1o novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo entro il 1o dicembre. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1o novembre, indicando i motivi del ritardo.
9.  
L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 su richiesta, se del caso, di uno o più Stati membri che hanno dichiarato un'emergenza nazionale.
10.  
L’autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e riferiscono regolarmente al GCG. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, l’autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate.
11.  
In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure.

Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione della Commissione, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre allo Stato membro interessato di adottare misure che pongano rimedio allo scostamento in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo.

Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, la Commissione tiene conto della situazione specifica degli Stati membri interessati, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti di stoccaggio di GNL.

Le misure adottate dalla Commissione per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per l'anno in questione.

La Commissione assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:

a) 

non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

b) 

non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.

Articolo 6 ter

Attuazione degli obiettivi di riempimento

1.  
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per conseguire gli obiettivi di riempimento stabiliti a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato.

Nella misura in cui una qualsiasi delle misure di cui al presente articolo costituisce compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale, a norma dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE, le autorità di regolamentazione nazionali sono responsabili dell'adozione di tali misure.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo possono in particolare:

a) 

imporre ai fornitori di gas di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio, incluso negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di stoccaggio di GNL, laddove tali volumi devono essere determinati sulla base della quantità di gas fornita dai fornitori di gas ai clienti protetti;

b) 

imporre ai gestori dei sistemi di stoccaggio di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;

c) 

imporre ai gestori del sistema di trasporto o a entità designate dallo Stato membro di acquistare e gestire riserve di bilanciamento esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestori del sistema di trasporto e, ove necessario, imporre un obbligo su altre entità designate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

d) 

utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo del GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

e) 

ricorrere a un meccanismo volontario di acquisizione congiunta di gas naturale per la cui applicazione la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti entro il 1o agosto 2022;

f) 

fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, come contratti per differenza, o compensare i partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, che non possono essere coperti dai ricavi;

g) 

imporre ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate e obbligare nel contempo il detentore di capacità di stoccaggio che non la utilizza a pagare il prezzo convenuto per l'intera durata del contratto di stoccaggio;

h) 

adottare strumenti efficaci per l'acquisto e la gestione dell’impianto di stoccaggio strategico da parte di entità pubbliche o private, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni della concorrenza o non alterino il buon funzionamento del mercato interno;

i) 

designare un’entità specificamente incaricata di raggiungere l'obiettivo di riempimento nel caso in cui esso non sia altrimenti raggiunto;

j) 

applicare sconti sulle tariffe di stoccaggio;

k) 

riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all'interno degli stessi Stati membri, a condizione che le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.

2.  
Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento e gli obiettivi di riempimento. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione.
3.  
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione ( *1 ).
4.  
Quando adottano misure a norma del presente articolo, gli Stati membri applicano il principio “l'efficienza energetica al primo posto”, pur continuando a conseguire gli obiettivi delle rispettive misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ).

Articolo 6 quater

Accordi per lo stoccaggio e meccanismo di ripartizione degli oneri

1.  
Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1o novembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.

Nel caso in cui le limitazioni tecniche non consentano a uno Stato membro di rispettare l'obbligo stabilito nel primo comma, e detto Stato membro abbia l'obbligo di stoccaggio di altri combustibili per sostituire il gas, l'obbligo di cui al primo comma può essere eccezionalmente sostituito da un obbligo equivalente di stoccaggio di combustibili diversi dal gas. Le limitazioni tecniche e l'equivalenza della misura sono dimostrate dallo Stato membro interessato.

2.  
In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro sprovvisto di impianti di stoccaggio sotterranei può sviluppare un meccanismo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (meccanismo di ripartizione degli oneri).

Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti dell'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto di tutti i parametri seguenti:

a) 

il costo del sostegno finanziario per soddisfare l’obiettivo di riempimento, escludendo i costi per l'adempimento di eventuali obblighi di stoccaggio strategico;

b) 

i volumi di gas necessari per soddisfare la domanda dei clienti protetti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c) 

eventuali limitazioni tecniche, inclusi la capacità di stoccaggio sotterraneo disponibile, la capacità tecnica di trasmissione transfrontaliera e i tassi di prelievo.

Gli Stati membri comunicano il meccanismo di ripartizione degli oneri alla Commissione entro il 2 settembre 2022. In mancanza di un accordo sul meccanismo di ripartizione degli oneri entro tale data, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3.  
A titolo di misura transitoria, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, ma dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas inclusi nell'ultimo elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), possono rispettare parzialmente l'obbligo di cui al paragrafo 1 conteggiando le scorte di GNL nelle unità galleggianti di stoccaggio esistenti, fino a quando gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas non siano in funzione.
4.  
Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di stoccaggio di gas in altri Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo di ripartizione degli oneri, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato o ai gestori dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi, per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili al rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente articolo qualora tale perdita o tali costi non possano essere coperti dai ricavi. Se l'incentivo o la compensazione finanziaria è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.
5.  

Fatto salvo il paragrafo 1, qualora uno Stato membro sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel proprio territorio e la capacità aggregata di tali impianti sia superiore al consumo annuo di gas di tale Stato membro, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che hanno accesso a tali impianti:

a) 

provvedono affinché entro il 1 novembre i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o

b) 

dimostrano che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a).

Se lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può dimostrare che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a), primo comma, si applica il paragrafo 1.

L'obbligo di cui al presente paragrafo è limitato al 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti nello Stato membro interessato.

6.  
Salvo diversamente specificato nell'allegato I ter, nel caso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati in uno Stato membro che non sono contemplati dal paragrafo 5, ma che sono direttamente collegati all'area di mercato di un altro Stato membro, quest'ultimo Stato membro garantisce che, entro il 1°novembre, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno alla media della capacità di stoccaggio prenotata nel rispettivo punto transfrontaliero dei cinque anni precedenti.

Articolo 6 quinquies

Monitoraggio e applicazione della normativa

1.  

I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all’autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un'entità designata da tale Stato membro (“entità designata”), come segue:

a) 

per il 2022: per ciascuno degli obiettivi intermedi che figurano nell'allegato I bis; e

▼C1

b) 

a partire dal 2023: come disposto all'articolo 6 bis, paragrafo 7.

▼B

2.  
L’autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza indebito ritardo.

La Commissione può, ove opportuno, invitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.

3.  
Sulla base delle informazioni fornite dall’autorità competente e, se del caso, dall'entità designata di ciascun Stato Membro, la Commissione riferisce periodicamente al GCG.
4.  
Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire la conformità nel caso in cui gli Stati membri si discostino dalle traiettorie di riempimento o non raggiungano gli obiettivi di riempimento.
5.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rispettare le traiettorie di riempimento e raggiungere gli obiettivi di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per rispettarli, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive.

Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo.

6.  
Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, la Commissione può convocare riunioni del GCG riservate a se stessa e agli Stati membri.
7.  
Le eventuali informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto del presente regolamento.

La Commissione, le autorità di regolamentazione nazionali e gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute ai fini dell'adempimento dei loro obblighi.

3) 

l'articolo 7 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Entro il 1° settembre 2022 il REGST per il gas procede a una simulazione a livello dell'Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento e dell'infrastruttura del gas, compresi scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento. La simulazione comprende l'individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione al GNL. Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dal REGST per il gas in cooperazione con il GCG. Il REGST per il gas assicura un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione è ripetuta ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti»;
b) 

al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«g) 

tenendo conto di scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento.»;

4) 

all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
Gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente regolamento utilizzando impianti di stoccaggio situati nell'Unione. Tuttavia, la cooperazione degli Stati membri e delle parti contraenti della Comunità dell'energia può prevedere accordi volontari per utilizzare la capacità di stoccaggio fornita dalle parti contraenti della Comunità dell'energia per lo stoccaggio di volumi aggiuntivi di gas per gli Stati membri.»;
5) 

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Relazioni della Commissione

1.  

Entro il 28 febbraio 2023, e successivamente su base annua, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni contenenti:

a) 

una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di stoccaggio,

b) 

una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009;

c) 

una panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento;

d) 

un'analisi dei potenziali effetti del presente regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4.»;

6) 

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ).
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
7) 

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  
Gli articoli da 6 bis a 6 quinquies non si applicano all'Irlanda, a Cipro o a Malta finché non siano direttamente interconnessi al sistema interconnesso del gas di altri Stati membri.»;
8) 

all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

«L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e gli allegati I bis e I ter si applicano fino al 31 dicembre 2025.»;

9) 

il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegati I bis e I ter.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009

Il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:

1) 

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ) (in entrambi i casi “autorità di certificazione”).

Il presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE.

2.  
L'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima entro il 1° febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9.

Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1° novembre 2022.

Per quanto riguarda tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il 2 gennaio 2024 o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9.

3.  

Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello nazionale, regionale o dell’Unione, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro:

a) 

dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas;

b) 

dai diritti e dagli obblighi dell'Unione in relazione a un paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

c) 

dai diritti e dagli obblighi degli Stati membri interessati nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri interessati con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione; oppure

d) 

da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso.

4.  
Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario o il gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio.
5.  

Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas non possono essere eliminati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio, e pertanto rifiuti la certificazione, essa:

a) 

impone al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio o a qualsiasi persona che ritiene possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sulla proprietà del sistema di stoccaggio o sulla proprietà del gestore del sistema di stoccaggio, e di fissare un termine per tale cessione;

b) 

dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona non possa esercitare alcun controllo o diritto sul proprietario o sul gestore del sistema di stoccaggio fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e

c) 

dispone le opportune misure compensative in conformità del diritto nazionale.

6.  
L'autorità di certificazione notifica senza ritardo il proprio progetto di decisione sulla certificazione alla Commissione, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito.

La Commissione esprime un parere sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione. L'autorità di certificazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

7.  
L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione.
8.  
Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio.
9.  
I gestori dei sistemi di stoccaggio notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4.
10.  

Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

a) 

quando ricevono notifica dal gestore del sistema di stoccaggio a norma del paragrafo 8 o 9;

b) 

di propria iniziativa, se sono a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio potrebbe comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

c) 

su richiesta motivata della Commissione.

11.  
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver conto di un parere del REGST per il gas, giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione o a livello nazionale.

Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative.

12.  
La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo.
13.  

Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio.

2) 

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
L'autorità di regolamentazione nazionale può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2025.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO




«ALLEGATO I bis ( 1 )

Traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi e obiettivo di riempimento per il 2022 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas



Stato membro

Obiettivo intermedio al 1° agosto

Obiettivo intermedio al 1° settembre

Obiettivo intermedio al 1° ottobre

Obiettivo di riempimento al 1o novembre

AT

49 %

60 %

70 %

80 %

BE

49 %

62 %

75 %

80 %

BG

49 %

61 %

75 %

80 %

CZ

60 %

67 %

74 %

80 %

DE

45 %

53 %

80 %

80 %

DK

61 %

68 %

74 %

80 %

ES

71 %

74 %

77 %

80 %

FR

52 %

65 %

72 %

80 %

HR

49 %

60 %

70 %

80 %

HU

51 %

60 %

70 %

80 %

IT

58 %

66 %

73 %

80 %

LV

57 %

65 %

72 %

80 %

NL

54 %

62 %

71 %

80 %

PL

80 %

80 %

80 %

80 %

PT

72 %

75 %

77 %

80 %

RO

46 %

57 %

66 %

80 %

SE

40 %

53 %

67 %

80 %

SK

49 %

60 %

70 %

80 %




ALLEGATO I ter

Responsabilità condivisa per l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento

Per quanto riguarda l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento di cui all'articolo 6 bis, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria condividono la responsabilità per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio Haidach e 7Fields. Il rapporto e la portata esatti di tale responsabilità condivisa dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria sono oggetto di un accordo bilaterale di tali Stati membri.».



( *1 ) Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

( *2 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

( *3 ) Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).»;

( *4 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

( *5 ) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).».

( 1 ) Il presente allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater.

Per gli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per l'80 %.

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