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Document 02022D0696-20260106

Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione, del 29 aprile 2022, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 2596] (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/696/2026-01-06

02022D0696 — IT — 06.01.2026 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/696 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2022

relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2022) 2596]

(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

(GU L 129 del 3.5.2022, pag. 37)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/67 DELLA COMMISSIONE  del 22 dicembre 2025

  L 67

1

6.1.2026




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/696 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2022

relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2022) 2596]

(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)



Articolo 1

Deroga

Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dall’Irlanda con lettera del 14 ottobre 2021, finalizzata a consentire l’applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluenti di allevamento superiore a quello previsto nell’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE, vale a dire 170 kg di azoto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

a) 

«prato»: la superficie prativa permanente o la superficie da pascolo temporanea mantenuta da meno di quattro anni;

b) 

«azienda agricola a superficie prativa»: l’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;

c) 

«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

d) 

«parcella»: il singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

e) 

«piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;

f) 

«registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.

g) 

«comunanza»: l’appezzamento di terreno detenuto da due o più persone in determinate quote o acquistato congiuntamente e originariamente dalla Irish Land Commission ai sensi delle Land Purchase ACTS, compresi i terreni sui quali due o più persone hanno diritti di pascolo o il diritto di prelevare erba.

Articolo 3

Campo di applicazione

La deroga concessa a norma dell’articolo 1 si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 5 («autorizzazione»).

▼M1

Articolo 3 bis

Condizioni generali per l’Irlanda dal 2026 al 2028

1.  
L’Irlanda completa quanto prima, e al più tardi entro la fine del 2028, le valutazioni ambientali a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-531/24 e, ove possibile entro lo stesso termine, mette in atto misure di mitigazione, anche attraverso il programma d’azione irlandese, per garantire che le autorizzazioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi di tali direttive.
2.  
L’Irlanda riesamina, se del caso, le condizioni del suo programma d’azione sui nitrati quanto prima e al più tardi entro la fine del 2028, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-531/24.
3.  
A partire dal 2026 l’Irlanda attua misure volte a garantire che in tutte le aziende lattiero-casearie con terreni distribuiti su una zona più ampia e con una densità di carico molto elevata sui terreni più vicini alla corte, noti come «piattaforma di mungitura», i liquami bovini prodotti nella proprietà siano applicati al di fuori della piattaforma di mungitura e in tutti i terreni agricoli o altrimenti si applichi un quantitativo ammissibile inferiore per i fertilizzanti chimici.
4.  
Al più tardi a partire dal 1o ottobre 2028, l’Irlanda aumenta la capacità di stoccaggio richiesta per gli effluenti di allevamento e le acque cariche in tutte le aziende lattiero-casearie, in linea con le attuali conoscenze che riflettono gli sviluppi nell’allevamento di bestiame da latte e nei relativi sistemi agricoli.

▼B

Articolo 4

Domanda annuale e impegno

1.  
Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa che desiderano beneficiare di una deroga presentano ogni anno alle autorità competenti una domanda di autorizzazione per applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all’anno. Alla domanda è allegata una dichiarazione attestante che l’agricoltore si sottoporrà ai controlli di cui all’articolo 11.
2.  
Nella domanda di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.

Articolo 5

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento nelle aziende agricole a superficie prativa contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all’anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.

▼M1

A decorrere dal 1o gennaio 2028, nelle zone che scaricano nei fiumi Barrow, Slaney, Nore e Blackwater e nei loro affluenti, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 9 bis, oltre che alle prescrizioni di cui al primo comma.

▼B

Articolo 6

Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.  
Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6. A decorrere dal 2024, a seguito dell’esame biennale, tale quantitativo massimo non deve superare 220 kg di azoto per ettaro all’anno nelle zone di cui all’articolo 12.
2.  
L’apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti di ciascuna coltura né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all’azienda a superficie prativa stabilito nel programma d’azione per i nitrati, e tiene conto dell’azoto rilasciato dal suolo. L’applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.
3.  

Per ogni azienda agricola a superficie prativa è redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l’azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell’anno in questione. Il piano include almeno i dati indicati di seguito:

a) 

il piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:

i) 

la superficie delle parcelle a prato;

ii) 

la superficie delle parcelle con colture diverse dal prato;

iii) 

una mappa schematica dell’ubicazione delle singole parcelle;

b) 

il numero di capi di bestiame presenti nell’azienda agricola a superficie prativa;

c) 

la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per il suo stoccaggio;

d) 

il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa;

e) 

il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi dall’azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall’azienda in provenienza da terzi;

f) 

il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;

g) 

i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;

h) 

la natura del fertilizzante da utilizzare;

i) 

il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

j) 

il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.

Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa.

▼M1

Sulla base di un piano di gestione dei nutrienti e dei risultati dell’analisi del suolo è adottato un programma di calcitazione per l’azienda agricola. Se il requisito relativo alla calce delineato nella relazione sull’analisi del suolo non supera le 5 t/ha, entro due anni dalla data di pubblicazione di tale relazione si applica l’intero requisito relativo alla calce. Se il requisito relativo alla calce delineato nella relazione sull’analisi del suolo supera le 5 t/ha, entro due anni dalla data di pubblicazione di tale relazione sono applicate almeno 5 t di calce/ha.

L’azienda agricola a superficie prativa è registrata nella banca dati nazionale irlandese sui concimi ed è pienamente conforme allo Statutory Instrument No. 378/2023 - National Fertilizer Database Regulations 2023. L’azienda agricola a superficie prativa dichiara inoltre le scorte finali di fertilizzanti chimici e calce presenti nella proprietà alle ore 23:59 del 14 settembre di ogni anno e, se del caso, mediante una dichiarazione di «Nil Closing Stock».

▼B

4.  
Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
5.  
Almeno il 50 % di liquami prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa è applicato entro il 15 giugno. Sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.
6.  
La densità di carico ammissibile per le superfici comuni non supera i 50 kg di azoto/ha. I fertilizzanti chimici non sono ammessi nelle aree in comunanza.

▼M1

7.  
La densità di carico ammissibile per i terreni situati al di fuori di un raggio di 30 km dal corpo principale dell’azienda agricola a superficie prativa non supera i 170 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno, a meno che l’autorità competente non riscontri prove dimostrabili del fatto che tali terreni sono coltivati a un tasso di densità superiore a 170 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno.

▼B

Articolo 7

Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

1.  
Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.
2.  
Almeno una volta ogni quattro anni sono svolti campionamenti e analisi per ogni tipo di area dell’azienda a superficie prativa con caratteristiche simili sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.
3.  
Si esegue almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno dell’azienda agricola a superficie prativa.
4.  
I risultati dell’analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono disponibili a dini di controllo presso l’azienda a superficie prativa.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

1.  
Gli agricoltori che lo desiderano arano le superfici prative tra il 1o marzo e il 31 maggio.
2.  
L’aratura dell’erba su tutti i tipi di terreno è seguita da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto immediatamente e non oltre tre settimane dopo l’aratura dell’erba.
3.  
La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba.
4.  
Tutti i nuovi prati dell’azienda agricola a superficie prativa riseminati contengono almeno 1,5 kg/ha di semi di trifoglio nudi o almeno 2,5 kg/ha di semi di trifoglio rivestiti.
5.  
Le parcelle sono provviste di recinzioni che assicurano una distanza minima di 1,5 m tra il bestiame e i corsi d’acqua e i punti di abbeveraggio devono essere installati a una distanza minima di 20 m dai corsi d’acqua.

▼M1

6.  

Entro la fine del secondo anno in cui si avvale dell’autorizzazione oggetto della presente decisione, l’azienda agricola a superficie prativa:

a) 

fa calcolare il proprio bilancio dei nutrienti utilizzando un’adeguata tecnologia software accettata dall’autorità competente;

b) 

completa un programma di formazione in materia di gestione dei prati prescritto dall’autorità competente.

7.  
Per l’erba prodotta annualmente nell’azienda agricola a superficie prativa sono registrate almeno 20 misurazioni per ciascuna parcella prativa ogni anno utilizzando un’adeguata tecnologia software accettata dall’autorità competente. Tra una misurazione dell’erba e l’altra devono essere osservati almeno cinque giorni.
8.  

L’azienda agricola a superficie prativa adotta almeno una delle seguenti misure:

a) 

in caso di taglio delle siepi, almeno un albero biancospino/prugnolo spinoso deve essere mantenuto all’interno di ciascuna siepe e lasciato maturare;

b) 

le siepi sono mantenute su un ciclo minimo di tre anni e tagliate a rotazione per garantire che ogni anno alcune aree delle siepi dell’azienda fioriscano e producano bacche.

▼M1

Articolo 9

Condizioni per l’alimentazione del bestiame

Tra il 15 aprile e il 30 settembre nei mangimi concentrati somministrati alle vacche da latte e agli altri bovini di età non inferiore a due anni alimentati a erba è consentito un tenore massimo di proteine grezze del 14 %. I registri relativi al tenore di proteine grezze nei mangimi concentrati sono conservati e, su richiesta, sono messi a disposizione dell’autorità competente a fini di ispezione.

▼M1

Articolo 9 bis

Condizioni supplementari per il rilascio delle autorizzazioni nel 2028

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 2028, il tasso massimo annuo di fertilizzazione delle superfici prative da fertilizzanti chimici nelle proprietà interessate da un’autorizzazione è ridotto in modo che, a partire dal 2028, i tassi siano del 5 % inferiori rispetto a quelli pubblicati nel programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 42/2025 - European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulation 2022, e successive modifiche. Se una revisione delle norme in materia di fertilizzazione stabilisce valori inferiori, si applicano tali valori inferiori.
2.  
A decorrere dal 1o gennaio 2028, nelle proprietà interessate da un’autorizzazione, i fertilizzanti chimici non sono applicati alle superfici prative situate entro 4 m dalle acque superficiali, a meno che il programma d’azione irlandese non stabilisca requisiti più rigorosi, nel qual caso si applicano tali requisiti più rigorosi. A decorrere dal 1o gennaio 2028, i fertilizzanti organici, compresi l’effluente e le acque cariche, non sono applicati ai terreni situati nelle stesse zone entro 8 m lungo le acque superficiali ed entro 20 m dalle acque superficiali se il terreno ha una pendenza media superiore al 20 % verso l’acqua, a meno che il programma d’azione irlandese non stabilisca requisiti più rigorosi, nel qual caso si applicano tali requisiti più rigorosi.

▼B

Articolo 10

Monitoraggio

1.  

Le autorità competenti garantiscono la redazione annuale di mappe che indicano quanto segue:

a) 

la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, in ciascuna contea;

b) 

la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascuna contea;

c) 

la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascuna contea;

d) 

l’uso locale dei terreni.

2.  
Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee. Forniscono inoltre alla Commissione, sia in regime di deroga sia in regime normale, dati sull’azoto e sul fosforo nella rizosfera e sulla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e di superficie.
3.  
Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell’ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.
4.  
Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
5.  
Le autorità competenti effettuano indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
6.  
Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

▼M1

Articolo 11

Controlli

1.  
Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9 bis. Qualora risulti l’inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al tipo e numero dei capi di bestiame e alla produzione e all’esportazione di effluente.
2.  
Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell’esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di recepimento della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 bis. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 bis.
3.  
Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 bis, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.
4.  
Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 bis prima e dopo il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione.

▼B

Articolo 12

Esame biennale

1.  

Entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti presentano unitamente alla relazione di cui all’articolo 13, corrispondente all’anno 2022, un allegato contenente i risultati del monitoraggio per quanto riguarda la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali e lo stato trofico dei corpi idrici superficiali, sulla base della rete di monitoraggio e delle disposizioni della direttiva 91/676/CEE sui nitrati. L’allegato contiene quanto meno delle mappe che mostrano le aree che alimentano le acque per le quali i dati di monitoraggio rivelano:

a) 

valori medi della concentrazione di nitrati superiori a 50 mg/l o che rivelano una tendenza all’aumento rispetto al 2021;

b) 

uno stato «eutrofico» o «a rischio di eutrofizzazione» con una tendenza stabile o in peggioramento rispetto al 2021.

Le acque di cui al primo comma, lettere a) o b), sono considerate inquinate, a rischio di inquinamento o con tendenze al peggioramento. I dati per la stima dei valori medi riguardano il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Per la valutazione delle tendenze si confrontano i dati del 2021 e del 2022.

2.  
Per l’elaborazione dell’allegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati utilizzati sono ricavati dalla rete di monitoraggio istituita a norma della direttiva 91/676/CEE.
3.  
A decorrere dal 1o gennaio 2024, nelle aree che scaricano in acque inquinate o a rischio di inquinamento o che presentano tendenze al peggioramento, si applicano misure supplementari nell’ambito del programma d’azione per i nitrati. Per le aziende agricole che hanno ottenuto un’autorizzazione a norma della presente decisione e situate in tali aree, il quantitativo di effluente da allevamento che può essere applicato sul terreno non supera i 220 kg di azoto per ettaro all’anno.
4.  
Entro il 30 settembre 2023 le autorità competenti comunicano alla Commissione i risultati di tale esame biennale, in particolare per quanto riguarda le zone e le aziende agricole con un’autorizzazione in cui il quantitativo massimo di effluente applicabile è pari a 220 kg di azoto per ettaro all’anno, e le misure supplementari da applicare nell’ambito del programma d’azione per i nitrati.

Articolo 13

Comunicazione

Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) 

le mappe con l’indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull’utilizzo locale dei terreni, di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

b) 

i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all’evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto della deroga concessa a norma della presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

c) 

i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell’azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

d) 

una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato delle acque di cui all’articolo 10, paragrafo 4;

e) 

i risultati delle indagini sull’uso locale dei terreni, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all’articolo 10, paragrafo 5;

f) 

i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all’entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all’articolo 10, paragrafo 6;

g) 

la valutazione dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2;

h) 

l’evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame nonché delle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione;

i) 

un’analisi comparativa dei controlli sulle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazioni e sulle aziende agricole a superficie prativa non coperte da autorizzazioni, che comprenda dati relativi a quanto segue:

— 
ispezioni in loco;
— 
controlli amministrativi;
— 
ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità;
— 
statistiche sulla non conformità;

▼M1

j) 

i progressi compiuti nell’esecuzione delle valutazioni ambientali di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1.

▼B

Le informazioni territoriali contenute nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari l’Irlanda si avvale, se del caso, delle informazioni generate nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14

Applicazione

▼M1

La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 113/2022 - European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022, modificati nel 2025, e nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 588/2025.

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2028.

▼B

Articolo 15

Destinatario

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

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