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Document 02022D0696-20260106
Commission Implementing Decision (EU) 2022/696 of 29 April 2022 granting a derogation requested by Ireland pursuant to Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (notified under document C(2022) 2596) (only the English and the Irish texts are authentic)
Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione, del 29 aprile 2022, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 2596] (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione, del 29 aprile 2022, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 2596] (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)
02022D0696 — IT — 06.01.2026 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/696 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2022 relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 2596] (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede) (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 37) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/67 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2025 |
L 67 |
1 |
6.1.2026 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/696 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2022
relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
[notificata con il numero C(2022) 2596]
(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)
Articolo 1
Deroga
Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dall’Irlanda con lettera del 14 ottobre 2021, finalizzata a consentire l’applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluenti di allevamento superiore a quello previsto nell’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE, vale a dire 170 kg di azoto.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
«prato»: la superficie prativa permanente o la superficie da pascolo temporanea mantenuta da meno di quattro anni;
«azienda agricola a superficie prativa»: l’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;
«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
«parcella»: il singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;
«piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;
«registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.
«comunanza»: l’appezzamento di terreno detenuto da due o più persone in determinate quote o acquistato congiuntamente e originariamente dalla Irish Land Commission ai sensi delle Land Purchase ACTS, compresi i terreni sui quali due o più persone hanno diritti di pascolo o il diritto di prelevare erba.
Articolo 3
Campo di applicazione
La deroga concessa a norma dell’articolo 1 si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 5 («autorizzazione»).
Articolo 3 bis
Condizioni generali per l’Irlanda dal 2026 al 2028
Articolo 4
Domanda annuale e impegno
Articolo 5
Rilascio delle autorizzazioni
Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento nelle aziende agricole a superficie prativa contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all’anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.
A decorrere dal 1o gennaio 2028, nelle zone che scaricano nei fiumi Barrow, Slaney, Nore e Blackwater e nei loro affluenti, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 9 bis, oltre che alle prescrizioni di cui al primo comma.
Articolo 6
Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
Per ogni azienda agricola a superficie prativa è redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l’azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell’anno in questione. Il piano include almeno i dati indicati di seguito:
il piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:
la superficie delle parcelle a prato;
la superficie delle parcelle con colture diverse dal prato;
una mappa schematica dell’ubicazione delle singole parcelle;
il numero di capi di bestiame presenti nell’azienda agricola a superficie prativa;
la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per il suo stoccaggio;
il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa;
il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi dall’azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall’azienda in provenienza da terzi;
il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;
i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;
la natura del fertilizzante da utilizzare;
il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.
Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa.
Sulla base di un piano di gestione dei nutrienti e dei risultati dell’analisi del suolo è adottato un programma di calcitazione per l’azienda agricola. Se il requisito relativo alla calce delineato nella relazione sull’analisi del suolo non supera le 5 t/ha, entro due anni dalla data di pubblicazione di tale relazione si applica l’intero requisito relativo alla calce. Se il requisito relativo alla calce delineato nella relazione sull’analisi del suolo supera le 5 t/ha, entro due anni dalla data di pubblicazione di tale relazione sono applicate almeno 5 t di calce/ha.
L’azienda agricola a superficie prativa è registrata nella banca dati nazionale irlandese sui concimi ed è pienamente conforme allo Statutory Instrument No. 378/2023 - National Fertilizer Database Regulations 2023. L’azienda agricola a superficie prativa dichiara inoltre le scorte finali di fertilizzanti chimici e calce presenti nella proprietà alle ore 23:59 del 14 settembre di ogni anno e, se del caso, mediante una dichiarazione di «Nil Closing Stock».
Articolo 7
Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo
Articolo 8
Condizioni relative alla gestione dei terreni
Entro la fine del secondo anno in cui si avvale dell’autorizzazione oggetto della presente decisione, l’azienda agricola a superficie prativa:
fa calcolare il proprio bilancio dei nutrienti utilizzando un’adeguata tecnologia software accettata dall’autorità competente;
completa un programma di formazione in materia di gestione dei prati prescritto dall’autorità competente.
L’azienda agricola a superficie prativa adotta almeno una delle seguenti misure:
in caso di taglio delle siepi, almeno un albero biancospino/prugnolo spinoso deve essere mantenuto all’interno di ciascuna siepe e lasciato maturare;
le siepi sono mantenute su un ciclo minimo di tre anni e tagliate a rotazione per garantire che ogni anno alcune aree delle siepi dell’azienda fioriscano e producano bacche.
Articolo 9
Condizioni per l’alimentazione del bestiame
Tra il 15 aprile e il 30 settembre nei mangimi concentrati somministrati alle vacche da latte e agli altri bovini di età non inferiore a due anni alimentati a erba è consentito un tenore massimo di proteine grezze del 14 %. I registri relativi al tenore di proteine grezze nei mangimi concentrati sono conservati e, su richiesta, sono messi a disposizione dell’autorità competente a fini di ispezione.
Articolo 9 bis
Condizioni supplementari per il rilascio delle autorizzazioni nel 2028
Articolo 10
Monitoraggio
Le autorità competenti garantiscono la redazione annuale di mappe che indicano quanto segue:
la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, in ciascuna contea;
la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascuna contea;
la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascuna contea;
l’uso locale dei terreni.
Articolo 11
Controlli
Articolo 12
Esame biennale
Entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti presentano unitamente alla relazione di cui all’articolo 13, corrispondente all’anno 2022, un allegato contenente i risultati del monitoraggio per quanto riguarda la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali e lo stato trofico dei corpi idrici superficiali, sulla base della rete di monitoraggio e delle disposizioni della direttiva 91/676/CEE sui nitrati. L’allegato contiene quanto meno delle mappe che mostrano le aree che alimentano le acque per le quali i dati di monitoraggio rivelano:
valori medi della concentrazione di nitrati superiori a 50 mg/l o che rivelano una tendenza all’aumento rispetto al 2021;
uno stato «eutrofico» o «a rischio di eutrofizzazione» con una tendenza stabile o in peggioramento rispetto al 2021.
Le acque di cui al primo comma, lettere a) o b), sono considerate inquinate, a rischio di inquinamento o con tendenze al peggioramento. I dati per la stima dei valori medi riguardano il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Per la valutazione delle tendenze si confrontano i dati del 2021 e del 2022.
Articolo 13
Comunicazione
Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:
le mappe con l’indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull’utilizzo locale dei terreni, di cui all’articolo 10, paragrafo 1;
i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all’evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto della deroga concessa a norma della presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell’azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato delle acque di cui all’articolo 10, paragrafo 4;
i risultati delle indagini sull’uso locale dei terreni, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all’articolo 10, paragrafo 5;
i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all’entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all’articolo 10, paragrafo 6;
la valutazione dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2;
l’evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame nonché delle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione;
un’analisi comparativa dei controlli sulle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazioni e sulle aziende agricole a superficie prativa non coperte da autorizzazioni, che comprenda dati relativi a quanto segue:
i progressi compiuti nell’esecuzione delle valutazioni ambientali di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1.
Le informazioni territoriali contenute nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari l’Irlanda si avvale, se del caso, delle informazioni generate nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 14
Applicazione
La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 113/2022 - European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022, modificati nel 2025, e nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 588/2025.
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 15
Destinatario
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.