EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R1060-20210630

Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/2021-06-30

02021R1060 — IT — 30.06.2021 — 000.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

(GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 241, 19.9.2022, pag.  16 (2021/1060)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti



INDICE

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

Capo I

Oggetto, Definizioni E Regole Generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Articolo 4

Trattamento e protezione dei dati personali

Capo II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 5

Obiettivi strategici

Articolo 6

Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima

Articolo 7

Gestione concorrente

Articolo 8

Partenariato e governance a più livelli

Articolo 9

Principi orizzontali

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

Capo I

Accordo di partenariato

Articolo 10

Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato

Articolo 11

Contenuto dell’accordo di partenariato

Articolo 12

Approvazione dell’accordo di partenariato

Articolo 13

Modifica dell’accordo di partenariato

Articolo 14

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU

Capo II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 15

Condizioni abilitanti

Articolo 16

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 17

Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 18

Riesame intermedio e importo di flessibilità

Capo III

Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete

Articolo 19

Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica

Articolo 20

Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Capo I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 21

Preparazione e presentazione dei programmi

Articolo 22

Contenuto dei programmi

Articolo 23

Approvazione dei programmi

Articolo 24

Modifica dei programmi

Articolo 25

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del JTF e del Fondo di coesione e del JTF

Articolo 26

Trasferimento di risorse

Articolo 27

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

Capo II

Sviluppo territoriale

Articolo 28

Sviluppo territoriale integrato

Articolo 29

Strategie territoriali

Articolo 30

Investimenti territoriali integrati

Articolo 31

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 33

Gruppi di azione locale

Articolo 34

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

Capo III

Assistenza tecnica

Articolo 35

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Articolo 36

Assistenza tecnica degli Stati membri

Articolo 37

Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

Capo I

Sorveglianza

Articolo 38

Comitato di sorveglianza

Articolo 39

Composizione del comitato di sorveglianza

Articolo 40

Funzioni del comitato di sorveglianza

Articolo 41

Riesame annuale della performance

Articolo 42

Trasmissione di dati

Articolo 43

Relazione finale in materia di performance

Capo II

Valutazione

Articolo 44

Valutazioni da parte dello Stato membro

Articolo 45

Valutazione da parte della Commissione

Capo III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Articolo 47

Emblema dell’Unione

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

Sezione II

Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell’autorità di gestione

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Capo I

Forme di contributo dell’Unione

Articolo 51

Forme di contributo dell’Unione ai programmi

Capo II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 52

Forme di sostegno

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 53

Forme di sovvenzioni

Articolo 54

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Articolo 55

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

Articolo 56

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

Articolo 57

Sovvenzioni soggette a condizioni

Sezione II

Strumenti finanziari

Articolo 58

Strumenti finanziari

Articolo 59

Attuazione degli strumenti finanziari

Articolo 60

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

Articolo 61

Trattamento differenziato degli investitori

Articolo 62

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

Capo III

Regole di ammissibilità

Articolo 63

Ammissibilità

Articolo 64

Costi non ammissibili

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

Articolo 66

Delocalizzazione

Articolo 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

Articolo 68

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

Capo I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 69

Responsabilità degli Stati membri

Articolo 70

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 71

Autorità del programma

Capo II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 72

Funzioni dell’autorità di gestione

Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

Articolo 74

Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione

Articolo 75

Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte dell’autorità di gestione

Articolo 76

Funzione contabile

Articolo 77

Funzioni dell’autorità di audit

Articolo 78

Strategia di audit

Articolo 79

Audit delle operazioni

Articolo 80

Modalità di audit unico

Articolo 81

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

Articolo 82

Disponibilità dei documenti

Capo III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 83

Modalità proporzionate migliorate

Articolo 84

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

Articolo 85

Modulazione durante il periodo di programmazione

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

Capo I

Gestione finanziaria

Sezione I

Norme contabili generali

Articolo 86

Impegni di bilancio

Articolo 87

Uso dell’euro

Articolo 88

Rimborso

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 89

Tipologie di pagamenti

Articolo 90

Prefinanziamento

Articolo 91

Domande di pagamento

Articolo 92

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

Articolo 93

Regole comuni per i pagamenti

Articolo 94

Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Articolo 95

Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Sezione III

Interruzioni e sospensioni

Articolo 96

Interruzione dei termini di pagamento

Articolo 97

Sospensione dei pagamenti

Capo II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 98

Contenuto e presentazione dei conti

Articolo 99

Esame dei conti

Articolo 100

Calcolo del saldo

Articolo 101

Procedura di esame dei conti

Articolo 102

Procedura di esame dei conti in contraddittorio

Capo III

Rettifiche finanziarie

Articolo 103

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 104

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Capo IV

Disimpegno

Articolo 105

Principi e regole del disimpegno

Articolo 106

Eccezioni alle regole di disimpegno

Articolo 107

Procedura di disimpegno

TITOLO VIII

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 108

Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»

Articolo 109

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

Articolo 110

Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

Articolo 111

Trasferibilità delle risorse

Articolo 112

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

TITOLO IX

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 113

Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati

Articolo 114

Esercizio della delega

Articolo 115

Procedura di comitato

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 116

Riesame

Articolo 117

Disposizioni transitorie

Articolo 118

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

Articolo 119

Entrata in vigore

ALLEGATO I

DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE+, IL FONDO DI COESIONE E IL JTF — ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5

ALLEGATO II

MODELLO PER L’ACCORDO DI PARTENARIATO — ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6

ALLEGATO III

CONDIZIONI ABILITANTI ORIZZONTALI — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

ALLEGATO IV

CONDIZIONI ABILITANTI TEMATICHE APPLICABILI AL FESR, AL FSE+ E AL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

ALLEGATO V

MODELLO PER I PROGRAMMI FINANZIATI A TITOLO DEL FESR (OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA»), DEL FSE+, DEL JTF, DEL FONDO DI COESIONE E DEL FEAMPA — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VI

MODELLO DI PROGRAMMA PER L’AMIF, L’ISF E IL BMVI — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DI DATI — ARTICOLO 42

ALLEGATO VIII

PREVISIONE DELL’IMPORTO PER IL QUALE LO STATO MEMBRO INTENDE PRESENTARE DOMANDE DI PAGAMENTO PER L’ANNO CIVILE IN CORSO E PER QUELLO SUCCESSIVO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 10

ALLEGATO IX

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ — ARTICOLI 47, 49 E 50

ALLEGATO X

ELEMENTI DEGLI ACCORDI DI FINANZIAMENTO E DEI DOCUMENTI STRATEGICI — ARTICOLO 59, PARAGRAFI 1 E 5

ALLEGATO XI

REQUISITI FONDAMENTALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO E LORO CLASSIFICAZIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 1

ALLEGATO XII

MODALITÀ DETTAGLIATE E MODELLO DI SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XIII

ELEMENTI PER LA PISTA DI CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6

ALLEGATO XIV

SISTEMI ELETTRONICI PER LO SCAMBIO DI DATI TRA LE AUTORITÀ DEL PROGRAMMA E I BENEFICIARI — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 8

ALLEGATO XV

SFC2021: SISTEMA ELETTRONICO PER LO SCAMBIO DI DATI TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 9

ALLEGATO XVI

MODELLO PER LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 11

ALLEGATO XVII

DATI DA REGISTRARE E CONSERVARE ELETTRONICAMENTE RELATIVI A CIASCUNA OPERAZIONE — ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, LETTERA e)

ALLEGATO XVIII

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI GESTIONE — ARTICOLO 74, PARAGRAFO 1, LETTERA f)

ALLEGATO XIX

MODELLO PER IL PARERE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

ALLEGATO XX

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

ALLEGATO XXI

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 81, PARAGRAFO 5

ALLEGATO XXII

MODELLO PER LA STRATEGIA DI AUDIT — ARTICOLO 78

ALLEGATO XXIII

MODELLO PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO — ARTICOLO 91, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XXIV

MODELLO PER I CONTI — ARTICOLO 98, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

ALLEGATO XXV

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE: RETTIFICHE FINANZIARIE A TASSO FORFETTARIO ED ESTRAPOLATE — ARTICOLO 104, PARAGRAFO 1

ALLEGATO XXVI

METODO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO — ARTICOLO 109, PARAGRAFO 2

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

CAPO I

Oggetto, definizioni e regole generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  

Il presente regolamento stabilisce:

a) 

le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi») ;

b) 

le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

2.  
Il presente regolamento non si applica alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI, ad eccezione dell’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
3.  
Gli articoli 5, 14, 19, da 28 a 34 e da 108 a 112 non si applicano all’AMIF, all’ISF o al BMVI.
4.  
Articolo da 108 a 112 non si applicano al FEAMPA.
5.  
Gli articoli 14, 15, 18, da 21 a 27, da 37 a 42, l’articolo 43, paragrafi da 1 a 4, gli articoli 44 e 50, l’articolo 55, paragrafo 1, e gli articoli 73, 77, 80 e da 83 a 85 non si applicano ai programmi Interreg.
6.  

I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole per integrare il presente regolamento senza contraddirlo:

a) 

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («regolamento FESR e Fondo di coesione») ;

b) 

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) («regolamento FSE+») ;

c) 

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) («regolamento Interreg») ;

d) 

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) («regolamento JTF»);

e) 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 («regolamento FEAMPA») ;

f) 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («regolamento AMIF») ;

g) 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna («regolamento ISF») ;

h) 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento BMVI») ;

In caso di dubbio sull’applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo, è preminente il presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell’ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi ai ciascun fondo;

2) 

«condizione abilitante»: una condizione preliminare per l’attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici;

3) 

«diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

4) 

«operazione»:

a) 

un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito dei programmi in questione;

b) 

nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

5) 

«operazione di importanza strategica»: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

6) 

«priorità» nel contesto dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: un obiettivo specifico;

7) 

«priorità» nel contesto del FEAMPA, unicamente ai fini del titolo VII: un «obiettivo specifico»;

8) 

«organismo intermedio»: un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;

9) 

«beneficiario»:

a) 

un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione delle operazioni;

b) 

nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l’organismo pubblico che ha avviato l’operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;

c) 

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;

d) 

nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 ( 5 ) o (UE) n. 717/2014 ( 6 ) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l’organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione dell’operazione;

e) 

nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;

10) 

«fondo per piccoli progetti»: l’operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui azioni che prevedono contatti tra persone, di volume finanziario modesto;

11) 

«target finale»: valore concordato in anticipo da conseguire entro il termine del periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

12) 

«target intermedio»: valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico;

13) 

«indicatore di output»: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell’intervento;

14) 

«indicatore di risultato»: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell’infrastruttura;

15) 

«operazione PPP»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe;

16) 

«strumento finanziario»: una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali;

17) 

«prodotto finanziario»: investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all’articolo 2 del regolamento finanziario;

18) 

«destinatario finale»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;

19) 

«contributo del programma»: sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;

20) 

«fondo di partecipazione»: fondo istituito sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nell’ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici;

21) 

«fondo specifico»: fondo mediante il quale un’autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;

22) 

«organismo che attua uno strumento finanziario»: organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;

23) 

«effetto leva»: l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l’importo del contributo dei fondi;

24) 

«coefficiente di moltiplicazione»: nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente – stabilito sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l’importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;

25) 

«costi di gestione»: costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l’attuazione degli strumenti finanziari;

26) 

«commissioni di gestione»: prezzo dei servizi resi, determinato nell’accordo di finanziamento tra l’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico;

27) 

«delocalizzazione»: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014;

28) 

«contributo pubblico»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), dal bilancio dell’Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

29) 

«periodo contabile»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 30 giugno 2030;

30) 

«operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

31) 

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita;

32) 

«carenza grave»: carenza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all’allegato X oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;

33) 

«irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

34) 

«errori totali»: la somma degli errori casuali e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti;

35) 

«tasso di errore totale»: gli errori totali divisi per la popolazione sottoposta ad audit;

36) 

«tasso di errore residuo»: gli errori totali meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall’autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nei conti;

37) 

«operazione completata»: un’operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;

38) 

«unità di campionamento»: una delle unità, che può essere rappresentata da un’operazione, un progetto nel contesto di un’operazione o una domanda di pagamento di un beneficiario, nelle quali una popolazione sottoposta ad audit viene suddivisa ai fini del campionamento;

39) 

«conto di garanzia»: nel caso di un’operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall’autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità;

40) 

«partecipante»: persona fisica che trae direttamente beneficio da un’operazione senza essere responsabile dell’avvio, o sia dell’avvio che dell’attuazione, dell’operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario;

41) 

«efficienza energetica al primo posto»: tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l’offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell’uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell’energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni;

42) 

«immunizzazione dagli effetti del clima»: un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050;

43) 

«sovvenzioni soggette a condizioni»: una categoria di sovvenzione soggetta a condizioni collegate al rimborso del sostegno;

44) 

«BEI»: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

45) 

«marchio di eccellenza»: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito di uno strumento dell’Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell’Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali.

Articolo 3

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

Articolo 4

Trattamento e protezione dei dati personali

Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l’idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), a seconda dei casi.

CAPO II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 5

Obiettivi strategici

1.  

Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

a) 

un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

b) 

un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;

c) 

un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

d) 

un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

e) 

un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

Il JTF sostiene l’obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi.

Il paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

2.  

Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF contribuiscono alle azioni dell’Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità dell’articolo 174 TFUE perseguendo gli obiettivi seguenti:

a) 

l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF; e

b) 

l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), con il sostegno del FESR.

3.  
Gli Stati membri e la Commissione promuovono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra i fondi e altri strumenti e fondi dell’Unione. Essi ottimizzano i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l’attuazione. Conseguentemente, gli Stati membri e la Commissione tengono conto altresì delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nella programmazione e nell’attuazione dei fondi.

Articolo 6

Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima

1.  
Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell’Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell’Unione.
2.  
L’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii). Come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima è stabilito nell’accordo di partenariato.
3.  
Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell’articolo 42, e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame.
4.  
Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell’ambito del proprio riesame intermedio a norma dell’articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 7

Gestione concorrente

1.  
Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell’Unione assegnata ai fondi in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario. Gli Stati membri preparano e attuano i programmi al livello territoriale appropriato, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario.
2.  
La Commissione esegue l’importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa («MCE»), dell’Iniziativa urbana europea, degli investimenti in materia di innovazione interregionale, l’importo del sostegno del FSE+ trasferito alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi al programma InvestEU e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario.
3.  
Con l’accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, la Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta.

Articolo 8

Partenariato e governance a più livelli

1.  

Per l’accordo di partenariato e per ogni programma ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei fondi. Tale partenariato include almeno i partner seguenti:

a) 

le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;

b) 

le parti economiche e sociali;

c) 

gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;

d) 

le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

2.  
Il partenariato istituito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l’alto. Lo Stato membro coinvolge i partner di cui al paragrafo 1 nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione e della valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza ai sensi dell’articolo 39.

In tale contesto, se del caso, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo della capacità amministrativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

3.  
Per i programmi Interreg il partenariato comprende partner provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti.
4.  
L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014.
5.  
Almeno una volta l’anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 9

Principi orizzontali

1.  
In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.  
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.
3.  
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell’attuazione dei programmi si tiene conto dell’accessibilità per le persone con disabilità.
4.  
Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell’acquis ambientale dell’Unione.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Accordo di partenariato

Articolo 10

Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato

1.  
Ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l’orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2.  
L’accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta europeo in materia di partenariato. Se uno Stato membro prevede un partenariato globale già nel corso della preparazione dei suoi programmi, tale requisito si considera rispettato.
3.  
Lo Stato membro presenta l’accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente alla stessa.
4.  
L’accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale integrato per l’energia e il clima.
5.  
L’accordo di partenariato è un documento strategico e conciso. Non supera le 35 pagine a meno che lo Stato membro, di propria iniziativa, non decida di estendere la lunghezza del documento.
6.  
Lo Stato membro redige l’accordo di partenariato in conformità del modello riportato nell’allegato II. Lo Stato membro può inserire l’accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.
7.  
I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell’accordo di partenariato.
8.  
Su richiesta dello Stato membro interessato, la BEI può partecipare alla preparazione dell’accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.

Articolo 11

Contenuto dell’accordo di partenariato

1.  

L’accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

a) 

gli obiettivi strategici selezionati e l’obiettivo specifico del JTF, comprensivi dell’indicazione di quali fondi oggetto dell’accordo di partenariato e programmi perseguiranno tali obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, il piano nazionale integrato per l’energia e il clima, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e, se del caso, le sfide regionali;

b) 

per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati e per l’obiettivo specifico del JTF:

i) 

una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato;

ii) 

il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i fondi e, se del caso, il coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;

iii) 

le complementarità e le sinergie tra i fondi oggetto dell’accordo di partenariato, l’AMIF, l’ISF, il BMVI e altri strumenti dell’Unione, compresi i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell’ambito di Orizzonte Europa;

c) 

la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, regionale, rispettando le norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica e la dotazione finanziaria preliminare per l’obiettivo specifico del JTF, comprese eventuali risorse del FESR e del FSE+ da trasferire al JTF in conformità dell’articolo 27;

d) 

l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2;

e) 

se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell’articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma degli articoli 26 e 111, compresa una giustificazione di tali trasferimenti;

f) 

per l’assistenza tecnica, la scelta dello Stato membro in relazione alla forma di contributo dell’Unione conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, e, se del caso, la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato a livello nazionale e la ripartizione delle risorse finanziarie per programma e per categoria di regioni;

g) 

gli importi dеi contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e per categoria di regione, se applicabile;

h) 

l’elenco dei programmi previsti nell’ambito dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regione, se applicabile;

i) 

una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato prevede di adottare per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato;

j) 

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle aree.

Per quanto riguarda l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l’accordo di partenariato contiene solo l’elenco dei programmi previsti.

2.  
L’accordo di partenariato può inoltre contenere una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all’articolo 15 e agli allegati III e IV.

Articolo 12

Approvazione dell’accordo di partenariato

1.  
La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura strategica del documento, del numero di programmi interessati e dell’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare del modo in cui lo Stato membro intende dar seguito alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, al suo piano nazionale integrato per l’energia e il clima e al pilastro europeo dei diritti sociali.
2.  
La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell’accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
3.  
Lo Stato membro rivede l’accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4.  
La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l’accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell’accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato.
5.  
Se, conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, l’accordo di partenariato è inserito in un programma, entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un’unica decisione in cui si approvano sia l’accordo di partenariato che il programma.

Articolo 13

Modifica dell’accordo di partenariato

1.  
Uno Stato membro può presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, un accordo di partenariato modificato che tenga conto dei risultati del riesame intermedio.
2.  
La Commissione valuta la modifica e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione dell’accordo di partenariato modificato.
3.  
Lo Stato membro rivede l’accordo di partenariato modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4.  
La Commissione approva la modifica di un accordo di partenariato non oltre sei mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.

Articolo 14

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU

1.  
Nell’accordo di partenariato gli Stati membri possono assegnare un importo che va fino al 2 % della dotazione nazionale iniziale rispettivamente per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, che deve essere versato a titolo di contributo al programma InvestEU e attuato tramite la garanzia dell’UE e il polo di consulenza InvestEU in conformità dell’articolo 10 del regolamento InvestEU. Con l’accordo dell’autorità di gestione interessata, gli Stati membri possono assegnare un ulteriore importo che va fino al 3 % della dotazione nazionale iniziale di ciascuno di tali fondi dopo il 1o gennaio 2023 mediante una o più richieste di modifica del programma.

Detti importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell’accordo di partenariato o nel programma e sostengono gli investimenti essenzialmente nella categoria delle regioni contribuenti.

Tali contributi sono attuati in conformità delle norme stabilite nel regolamento InvestEU e non costituiscono trasferimenti di risorse ai sensi dell’articolo 26.

2.  
Gli Stati membri stabiliscono l’importo totale versato a titolo di contributo per ogni anno, suddiviso per fondo e per categoria di regione, se applicabile. Per l’accordo di partenariato possono essere assegnate risorse inerenti all’anno civile in corso e a quelli futuri. Se uno Stato membro richiede una modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.
3.  
Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell’UE che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l’accordo di contributo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento InvestEU. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun accordo di contributo possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
4.  
Fatto salvo l’articolo 12 del regolamento finanziario, se entro i quattro mesi successivi alla data della decisione della Commissione che adotta l’accordo di partenariato non è stato concluso un accordo di contributo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento InvestEU per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato nell’accordo di partenariato, l’importo corrispondente è assegnato a uno o più programmi nell’ambito del fondo contribuente o della categoria di regioni, se del caso su richiesta dello Stato membro.

L’accordo di contributo per gli importi di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all’adozione della decisione di modifica del programma.

5.  
Se entro nove mesi dalla conclusione dell’accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, l’accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.

Laddove la partecipazione di uno Stato membro al Fondo InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di copertura sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Lo Stato membro interessato presenta una richiesta relativa a una o più modifiche del programma per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La risoluzione o la modifica dell’accordo di contributo è conclusa contestualmente all’adozione delle decisioni che modificano il programma o i programmi in questione.

6.  
Se entro quattro anni dalla sua conclusione, un accordo di garanzia, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento InvestEU, non è stato attuato completamente, l’accordo di contributo è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell’UE ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell’accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.
7.  
Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell’UE o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento InvestEU e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.
8.  
Per gli importi da riutilizzare in un programma in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’articolo 105, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

CAPO II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 15

Condizioni abilitanti

1.  
Il presente regolamento stabilisce le condizioni abilitanti degli obiettivi specifici.

L’allegato III contiene le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L’allegato IV contiene le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

La condizione abilitante concernente gli strumenti e la capacità per un’efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non è applicabile ai programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI.

2.  
In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all’obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o nella modifica di un programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e indica la relativa giustificazione, se ritiene soddisfatta una condizione abilitante.
3.  
Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell’approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicandone la giustificazione.
4.  
Non appena possibile e non oltre tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante.

Se la Commissione non concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione.

Se lo Stato membro non condivide la valutazione della Commissione, presenta le sue osservazioni entro 1 mese e la Commissione procede in conformità del primo comma.

Se lo Stato membro accetta la valutazione della Commissione, procede in conformità del paragrafo 3.

5.  
Fatto salvo l’articolo 105, le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

6.  
Lo Stato membro garantisce che le condizioni abilitanti continuino a essere soddisfatte e rispettate durante l’intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione. In seguito si applica la procedura di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, fatto salvo l’articolo 105 e sulla base delle osservazioni dello Stato membro, le spese relative all’obiettivo specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

7.  
L’allegato IV non si applica alle priorità sostenute dal JTF o a qualsiasi delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

Articolo 16

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

1.  
Ciascuno Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione consta di:

a) 

indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici relativi ai fondi selezionati per il programma;

b) 

target intermedi da conseguire entro la fine dell’anno 2024 per gli indicatori di output; e

c) 

target finali da conseguire entro la fine dell’anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

2.  
I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell’ambito di un programma, eccettuati l’assistenza tecnica e l’obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.
3.  
I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 17

Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

1.  

La metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione comprende:

a) 

i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;

b) 

i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;

c) 

i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.

2.  
Su richiesta, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia.

Articolo 18

Riesame intermedio e importo di flessibilità

1.  

Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

a) 

le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

b) 

i progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima, se del caso;

c) 

i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

d) 

la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale;

e) 

i principali risultati delle valutazioni pertinenti;

f) 

i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell’attuazione del programma;

g) 

per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.

2.  
Entro il 31 marzo 2025 lo Stato membro presenta alla Commissione, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma.
3.  
Se ritenuto necessario in seguito al riesame intermedio del programma, o nel caso in cui siano state individuate nuove sfide in conformità del paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione di cui al paragrafo 2 unitamente al programma modificato.

Le revisioni comprendono:

a) 

le dotazioni di risorse finanziarie per priorità;

b) 

i target finali riveduti o nuovi;

c) 

gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni, se applicabile.

La Commissione approva il programma riveduto conformemente all’articolo 24, compresa l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità.

4.  

Se, in seguito al riesame intermedio, lo Stato membro ritiene che il programma non debba essere modificato, la Commissione:

a) 

adotta, entro tre mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2, una decisione in cui conferma l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità; o

b) 

chiede allo Stato membro, entro due mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di presentare un programma modificato in conformità dell’articolo 24.

5.  
Fino all’adozione della decisione della Commissione in cui si conferma l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità, tale importo non è disponibile per la selezione delle operazioni.
6.  
Entro la fine del 2026 la Commissione elabora una relazione sui risultati del riesame intermedio e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO III

Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete

Articolo 19

Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica

1.  
La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a) 

sostenere l’attuazione di una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una pertinente raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b) 

sostenere l’attuazione di pertinenti raccomandazioni del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

2.  
Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all’esigenza di sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2023 o dopo il 2026 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.
3.  
Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull’attuazione delle raccomandazioni e sull’attuazione dei fondi. Se necessario, la Commissione formula osservazioni entro 1 mese dal ricevimento di tale risposta.
4.  
Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.
5.  
Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro quattro mesi dopo la sua presentazione agli Stati membri.
6.  
Se lo Stato membro omette di adottare un’azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o successivamente alla presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un’azione efficace. Nel formulare la sua proposta la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti e prende in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nell’ambito del dialogo strutturato di cui al paragrafo 14.

Il Consiglio decide in merito a tale proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate successivamente alla data della sua adozione.

7.  
La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro qualora il Consiglio decida a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, o dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, a meno che non abbia constatato l’esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell’intera Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ( 10 ).
8.  

La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a) 

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d’azione correttivo insufficiente;

b) 

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l’inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l’azione correttiva raccomandata;

c) 

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ( 11 ) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l’erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

d) 

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

9.  
Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni. I pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.
10.  
Una proposta di decisione di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo all’adozione della decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 7 e 8 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11.  
L’ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato rispetto alla media dell’Unione e dell’impatto della sospensione sull’economia dello Stato membro interessato. L’impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.
12.  

La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l’anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

a) 

nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7;

b) 

nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d’azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera a);

c) 

in caso di inadempienza dell’azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera b);

d) 

nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 8, lettere c) e d).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

13.  

Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni nei casi seguenti:

a) 

se la procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l’esistenza di un disavanzo eccessivo;

b) 

se il Consiglio ha approvato il piano d’azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell’articolo 11 di tale regolamento;

c) 

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;

d) 

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

In seguito alla revoca, da parte del Consiglio, della sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell’importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell’articolo 105 decorre dall’anno in cui l’impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma. Una proposta di decisione di revoca della sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese dalla presentazione della proposta della Commissione.

14.  
La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all’attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, 7 o 8, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo, alla luce della trasmissione delle informazioni a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a spiegare le motivazioni della sua proposta.

15.  
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione procede a un riesame dell’applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.
16.  
Qualora si verifichino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell’Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell’applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo a norma dell’articolo 225 o dell’articolo 241 TFUE rispettivamente, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.
17.  
Il presente articolo non si applica al FSE+, all’AMIF, all’ISF, al BMVI o ai programmi Interreg.

Articolo 20

Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

1.  

Qualora il Consiglio, dopo il 1o luglio 2021, abbia riconosciuto il prodursi di un evento inconsueto al di fuori del controllo di uno o più Stati membri che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni oppure di una grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, come previsto all’articolo 5, paragrafo 1, decimo comma, all’articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 9, paragrafo 1, decimo comma, e all’articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1466/97 ( 13 ), oppure del verificarsi di eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, come previsto all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione e per un periodo massimo di diciotto mesi, adottare una o più delle misure seguenti, a condizione che siano strettamente necessarie per rispondere a tali circostanze eccezionali o inconsuete:

a) 

su richiesta di uno o più Stati membri interessati, aumentare i pagamenti intermedi di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %, in deroga all’articolo 112, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, nonché all’articolo 40 del regolamento FEAMPA, all’articolo 15 del regolamento AMIF, all’articolo 12 del regolamento ISF e all’articolo 12 del regolamento BMVI;

b) 

consentire alle autorità di uno Stato membro di selezionare, per ricevere sostegno, le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia debitamente presentata all’autorità di gestione, in deroga all’articolo 63, paragrafo 6, a condizione che l’operazione costituisca una risposta alle circostanze eccezionali;

c) 

prevedere che le spese per le operazioni che costituiscono una risposta a tali circostanze siano ammissibili a partire dalla data in cui il Consiglio ha confermato il verificarsi di tali circostanze, in deroga all’articolo 63, paragrafo 7;

d) 

prorogare al massimo di tre mesi i termini per la presentazione di documenti e la trasmissione di dati alla Commissione, in deroga agli articoli 41, paragrafo 6, 42, paragrafo 1, 44, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, primo comma.

2.  
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del presente articolo. Quando sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla sua valutazione della situazione e al seguito che prevede di dare.
3.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo. All’atto di valutare la situazione e di prevedere un seguito, la Commissione tiene in debita considerazione le posizioni adottate e i pareri espressi nell’ambito del dialogo strutturato.
4.  
Se, trascorso il periodo non superiore a diciotto mesi di cui al paragrafo 1, persistono le circostanze specifiche che hanno portato all’adozione di tali misure temporanee, la Commissione riesamina la situazione e avanza, se del caso, una proposta legislativa che modifica il presente regolamento prevedendo la flessibilità necessaria ad affrontare tali circostanze.
5.  
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1 senza ritardo, al più tardi entro 2 giorni lavorativi dalla sua adozione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 21

Preparazione e presentazione dei programmi

1.  
Gli Stati membri preparano, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2.  
Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell’accordo di partenariato. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o del pertinente regolamento specifico del fondo, a seconda di quale sia posteriore.
3.  
Gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell’allegato V.

Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell’allegato VI.

4.  
Un eventuale rapporto ambientale, redatto conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), è pubblicato sul sito web del programma di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 22

Contenuto dei programmi

1.  
Ciascun programma stabilisce una strategia che indichi il contributo del programma agli obiettivi strategici o dell’obiettivo specifico del JTF e la comunicazione dei risultati.
2.  
Un programma è costituito da una o più priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico, all’obiettivo specifico del JTF oppure all’assistenza tecnica, se attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, o dell’articolo 37. Una priorità può avvalersi del sostegno di uno o più fondi, a meno che non riceva il sostegno del JTF o riguardi l’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, o dell’articolo 37. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o all’obiettivo specifico del JTF.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, un programma si avvale del sostegno di un fondo ed è composto da obiettivi specifici e da obiettivi specifici relativi all’assistenza tecnica.

3.  

Ciascun programma stabilisce:

a) 

una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:

i) 

le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA;

ii) 

i fallimenti del mercato;

iii) 

la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;

iv) 

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, nelle pertinenti strategie nazionali o regionali di tale Stato membro, tra cui il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e, per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, in altre raccomandazioni pertinenti dell’Unione destinate allo Stato membro;

v) 

le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione;

vi) 

un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;

vii) 

gli insegnamenti tratti da esperienze passate;

viii) 

le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;

ix) 

per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell’attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell’Unione e una giustificazione della scelta degli obiettivi specifici;

x) 

per i programmi sostenuti dal JTF, le sfide dovute alla transizione individuate nei piani territoriali per una transizione giusta.

I punti i), ii) e viii) non si applicano ai programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI.

b) 

la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;

c) 

per ciascuna priorità, ad eccezione dell’assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;

d) 

per ciascun obiettivo specifico:

i) 

le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto a tali obiettivi specifici e, se del caso, alle strategie macroregionali, alle strategie per i bacini marittimi e ai piani territoriali per una transizione giusta sostenuti dal JTF;

ii) 

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii) 

i principali gruppi di destinatari;

iv) 

le azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione;

v) 

un’indicazione dei territori specifici cui è diretta l’azione, compreso l’utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

vi) 

le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione, se pertinente;

vii) 

l’utilizzo previsto degli strumenti finanziari;

viii) 

le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

ix) 

per l’obiettivo specifico del JTF, la giustificazione di eventuali importi trasferiti dalle risorse del FESR e del FSE+ in conformità dell’articolo 27, nonché la sua ripartizione per categoria di regioni, sulla base delle tipologie di intervento previste in conformità dei piani territoriali per una transizione giusta;

e) 

per ciascuna priorità relativa all’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4:

i) 

le tipologie di azioni correlate;

ii) 

gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii) 

i principali gruppi di destinatari;

iv) 

le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

f) 

il ricorso previsto all’assistenza tecnica in conformità dell’articolo 37, se applicabile, e le pertinenti tipologie di intervento;

g) 

un piano di finanziamento che contenga:

i) 

una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l’intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell’articolo 26 o 27;

ii) 

per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni, se applicabile, e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;

iii) 

per i programmi sostenuti dal FEAMPA, una tabella che specifichi per ciascun obiettivo specifico l’importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;

iv) 

per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;

h) 

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

i) 

per ciascuna condizione abilitante collegata all’obiettivo specifico selezionato, stabilita in conformità dell’articolo 15 e degli allegati III e IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;

j) 

l’approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, ove opportuno, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

k) 

le autorità del programma e l’organo o, in caso di assistenza tecnica a norma dell’articolo 36, paragrafo 5, se del caso, gli organismi che ricevono i pagamenti della Commissione.

I punti i), ii) e viii) della lettera a) del presente paragrafo non si applicano ai programmi che si limitano a sostenere l’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+. La lettera d) del presente paragrafo non si applica all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE+, il JTF e il FEAMPA, il programma è corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e del relativo calendario.

Se, in conformità della lettera k), viene individuato più di un organismo che riceve i pagamenti della Commissione, lo Stato membro fissa la quota degli importi rimborsati a ciascuno di tali organi.

4.  

In deroga al paragrafo 3, lettere da b) a e), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, sono presentate le informazioni seguenti:

a) 

una descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;

b) 

l’indicazione delle misure di attuazione;

c) 

un elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici;

d) 

ove applicabile, una giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell’assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento AMIF;

e) 

gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

f) 

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

5.  
Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell’allegato I. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici relativi ai fondi.
6.  
Per i programmi del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera g), punto ii), riporta gli importi per gli anni dal 2021 al 2027, compreso l’importo di flessibilità.
7.  
Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera k), senza necessità di una modifica del programma.
8.  
Per i programmi sostenuti dal JTF, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani territoriali per una transizione giusta nell’ambito del programma o dei programmi o di una richiesta di modifica.

Articolo 23

Approvazione dei programmi

1.  
La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, oltre che, per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, la coerenza con il pertinente accordo di partenariato. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché del modo in cui vi si è dato seguito.
2.  
La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
3.  
Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4.  
La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Articolo 24

Modifica dei programmi

1.  
Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2.  
La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
3.  
Lo Stato membro rivede il programma modificato tenendo presenti le osservazioni formulate dalla Commissione.
4.  
La Commissione adotta una decisione di approvazione della modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
5.  
Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal JTF, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione dotazioni tra tipologie di azioni all’interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15 % della dotazione iniziale di una priorità a un’altra priorità dello stesso fondo.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. I trasferimenti e le relative modifiche sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione della Commissione che approvi la modifica del programma. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera d). Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione modificata della tabella di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), iii) o iv), a seconda dei casi, assieme ad ogni relativa modifica nel programma.

6.  
Non è richiesta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
7.  
Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, le modifiche dei programmi relative all’introduzione di indicatori non richiedono l’approvazione della Commissione.

Articolo 25

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF

1.  
Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».
2.  
Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo in base alle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l’attuazione. Tale opzione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

Articolo 26

Trasferimento di risorse

1.  
Gli Stati membri possono chiedere, nell’accordo di partenariato o in una richiesta di modifica di un programma previo accordo del comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera d), di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell’atto di base di tale strumento.

La somma dei trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo e dei contributi a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo.

Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a un altro fondo o ad altri fondi, ad eccezione dei trasferimenti di cui al quarto comma.

Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 20 % della dotazione nazionale iniziale per fondo tra il FESR, il FSE+ o il Fondo di coesione entro i limiti delle risorse globali dello Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita». Gli Stati membri il cui tasso medio di disoccupazione totale per il periodo 2017-2019 è inferiore al 3 % possono chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 25 % della dotazione nazionale iniziale.

2.  
Le risorse trasferite sono attuate in conformità delle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.
3.  
Le richieste di modifica di un programma stabiliscono l’importo totale trasferito ogni anno per fondo e per categoria di regioni; se applicabile, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell’impatto da conseguire e sono accompagnate dal programma o dai programmi modificati in conformità dell’articolo 24.
4.  
Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione si oppone a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora tale trasferimento possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

La Commissione si oppone altresì alla richiesta se ritiene che lo Stato membro non abbia fornito una giustificazione adeguata del trasferimento relativamente ai risultati da conseguire o al contributo che sarà apportato agli obiettivi del fondo o dello strumento ricevente in regime di gestione diretta o indiretta.

5.  
Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.
6.  
Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell’articolo 27, non sono trasferibili ad altri fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Il JTF non riceve trasferimenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.

7.  
Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi.

A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, al più tardi quattro mesi prima del termine per gli impegni di cui all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.

8.  
Le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma.
9.  
Per le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a un programma in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’articolo 105, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

Articolo 27

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

1.  
Gli Stati membri possono chiedere su base volontaria che l’importo delle risorse a disposizione del JTF per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità dell’articolo 3 del regolamento JTF sia integrato con risorse provenienti dal FESR o dal FSE+ ovvero da una loro combinazione per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell’importo della dotazione del JTF di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera g). Le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ non superano il 15 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri indicano in tali richieste l’importo totale trasferito ogni anno per categoria di regioni.
2.  
I trasferimenti a partire, rispettivamente, dalle risorse del FESR e del FSE+ alla priorità o alle priorità sostenute dal JTF riflettono le tipologie di intervento in base alle informazioni indicate nel programma a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ix). Tali trasferimenti sono considerati definitivi.
3.  
Le risorse del JTF, comprese quelle trasferite dal FESR e dal FSE+, sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento JTF. Le norme stabilite nel regolamento FESR e FC e nel regolamento FSE+ non si applicano alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite in conformità del paragrafo 1.

CAPO II

Sviluppo territoriale

Articolo 28

Sviluppo territoriale integrato

Qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti:

a) 

investimenti territoriali integrati;

b) 

sviluppo locale di tipo partecipativo; o

c) 

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro.

Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, lo Stato membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.

Articolo 29

Strategie territoriali

1.  

Le strategie territoriali attuate a norma dell’articolo 28, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

a) 

l’area geografica interessata dalla strategia;

b) 

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;

c) 

la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell’area;

d) 

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità dell’articolo 8 nella preparazione e nell’attuazione della strategia.

Possono comprendere anche un elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2.  
Le strategie territoriali rientrano nella responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello territoriale. I documenti strategici esistenti che riguardano le aree interessate possono essere usati per le strategie territoriali.
3.  
Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.
4.  
All’atto dell’elaborazione delle strategie territoriali, le autorità o organismi di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l’ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

5.  
Se un’autorità o un organismo a livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è individuata dall’autorità di gestione come organismo intermedio.
6.  
Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla progettazione delle strategie territoriali.

Articolo 30

Investimenti territoriali integrati

Se una strategia territoriale di cui all’articolo 29 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato.

Articolo 31

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  
Qualora uno Stato membro lo ritenga opportuno ai sensi dell’articolo 28, il FESR, il FSE+, il JTF e il FEAMPA sostengono lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2.  

Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

a) 

sia concentrato su aree subregionali;

b) 

sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

c) 

sia attuato mediante strategie in conformità dell’articolo 32;

d) 

fornisca sostegno alle attività in rete, all’accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

3.  
Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l’attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.
4.  
Quando l’attuazione di una tale strategia comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.
5.  
Fatto salvo il rispetto dell’ambito di applicazione e delle regole di ammissibilità di ciascun fondo che partecipa al sostegno della strategia, si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall’autorità competente del fondo capofila.
6.  
Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all’effettuazione dei pagamenti in conformità delle regole del regolamento specifico del fondo.

Articolo 32

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  

Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:

a) 

l’area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;

b) 

il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;

c) 

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;

d) 

gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;

e) 

le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;

f) 

un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.

Essa può anche contenere le tipologie di misure e operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.

2.  
Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.
3.  
Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all’articolo 33, paragrafo 3, entro dodici mesi dalla data della decisione d’approvazione del programma o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro dodici mesi dalla data della decisione d’approvazione dell’ultimo programma interessato.
4.  
La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

Articolo 33

Gruppi di azione locale

1.  
I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c).
2.  
Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
3.  

I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva i compiti seguenti:

a) 

sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

b) 

redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

c) 

preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;

d) 

selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e presentare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione;

e) 

sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;

f) 

valutare l’attuazione della strategia.

4.  
Qualora gruppi di azione locale svolgano compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, o dell’organismo pagatore laddove il FEASR sia selezionato come fondo capofila, tali gruppi di azione locale sono designati dall’autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5.  
Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

Articolo 34

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  

Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:

a) 

lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e della futura attuazione della strategia;

b) 

l’attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell’ambito della strategia;

c) 

la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l’agevolazione degli scambi tra portatori di interessi;

2.  
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 35

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.  
Su iniziativa della Commissione i fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l’attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.
2.  

Le azioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare:

a) 

assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

b) 

sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;

c) 

studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;

d) 

misure connesse all’analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all’esecuzione dei fondi, nonché misure relative all’attuazione dei sistemi di controllo e all’assistenza tecnica e amministrativa;

e) 

valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;

f) 

azioni di diffusione delle informazioni, di sostegno alla creazione di reti ove opportuno, di svolgimento di attività di comunicazione con particolare attenzione ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

g) 

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’audit, il controllo e la valutazione;

h) 

azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i) 

azioni relative allo svolgimento di audit;

j) 

rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani di azione comuni e grandi progetti;

k) 

divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.

3.  
La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare attenzione alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento.
4.  
Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successivi.
5.  
La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità dell’articolo 110 del regolamento finanziario.
6.  
A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.
7.  
In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento in regime di gestione diretta e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 36

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.  
Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l’altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.

Gli importi relativi all’assistenza tecnica di cui al presente articolo e all’articolo 37 non sono presi in considerazione ai fini della concentrazione tematica conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2.  
Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell’ambito di uno degli altri fondi.
3.  
Il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica in uno Stato membro avviene a norma dell’articolo 51, lettera b) o e).

Lo Stato membro indica la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica nell’accordo di partenariato in conformità dell’allegato II. Tale scelta si applica a tutti i programmi nello Stato membro interessato per l’intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, nonché per i programmi Interreg, il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica avviene unicamente a norma dell’articolo 51, lettera e).

4.  

Qualora il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica in uno Stato membro sia rimborsato ai sensi dell’articolo 51, lettera b), si applicano gli elementi seguenti:

a) 

l’assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo in uno o più programmi, di un programma specifico o di una combinazione dei due;

b) 

l’importo dei fondi destinato all’assistenza tecnica è limitato a quanto segue:

i) 

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»: 3,5 %;

ii) 

per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

iii) 

per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;

iv) 

per il sostegno del JTF: 4 %;

v) 

per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l’importo totale assegnato a uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR: 6 %;

vi) 

per il sostegno del FEAMPA: 6 %;

vii) 

per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.

5.  

Qualora il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica sia rimborsato ai sensi dell’articolo 51, lettera e), si applicano gli elementi seguenti:

a) 

l’importo dei fondi destinato all’assistenza tecnica è individuato nell’ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii) – per il FEAMPA, nell’ambito di ciascun obiettivo specifico in conformità della lettera g), punto iii), di tale paragrafo. Esso non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico, a eccezione dei programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI, per i quali assume la forma di un obiettivo specifico;

b) 

il rimborso è effettuato, applicando le percentuali indicate nei punti da i) a vii) alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi, e a carico dello stesso fondo a cui sono rimborsate le spese ammissibili, nei confronti di uno o più organismi che ricevono i pagamenti della Commissione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera k):

i) 

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»: 3,5 %;

ii) 

per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

iii) 

per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1), lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;

iv) 

per il sostegno del JTF: 4 %;

v) 

per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l’importo totale assegnato a uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR, la percentuale da rimborsare per l’assistenza tecnica: 6 %;

vi) 

per il sostegno del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: 6 %;

vii) 

per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.

c) 

gli importi destinati all’assistenza tecnica individuati nel programma corrispondono alle percentuali di cui alla lettera b), punti da i) a vi), per ciascuna priorità e ciascun fondo.

6.  
Le norme specifiche per l’assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.

Articolo 37

Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

Oltre a quanto disposto all’articolo 36, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 95. Tale sostegno può anche assumere la forma di un programma specifico.

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

CAPO I

Sorveglianza

Articolo 38

Comitato di sorveglianza

1.  
Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («comitato di sorveglianza») , previa consultazione dell’autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2.  
Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l’applicazione del principio di trasparenza.
3.  
Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull’avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.
4.  
Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con detto comitato sono pubblicati sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 69, paragrafo 5.
5.  
I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano ai programmi limitati all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

Articolo 39

Composizione del comitato di sorveglianza

1.  
Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente.

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il regolamento interno disciplina l’esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione.

L’elenco dei membri del comitato di sorveglianza è pubblicato sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

2.  
Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.
3.  
Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

Articolo 40

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.  

Il comitato di sorveglianza esamina:

a) 

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

b) 

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

c) 

il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma;

d) 

gli elementi della valutazione ex ante elencati all’articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all’articolo 59, paragrafo 1;

e) 

i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;

f) 

l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

g) 

i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;

h) 

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;

i) 

i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;

j) 

le informazioni relative all’attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all’articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all’articolo 26, se del caso.

Per quanto riguarda i programmi sostenuti dal FEAMPA, il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall’autorità di gestione.

2.  

Il comitato di sorveglianza approva:

a) 

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l’articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d);su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;

b) 

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA;

c) 

il piano di valutazione e le eventuali modifiche;

d) 

le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall’autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell’articolo 24, paragrafo 5, e dell’articolo 26, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA.

3.  
Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.

Articolo 41

Riesame annuale della performance

1.  
Una volta all’anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Alle riunioni di riesame partecipano le autorità di gestione pertinenti.

La riunione di riesame può riguardare più di un programma.

La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

2.  
In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.
3.  
Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno 1 mese prima della riunione di riesame, informazioni concise sugli elementi elencati all’articolo 40, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti di cui dispone lo Stato membro.

Per i programmi limitati all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, le informazioni da fornire, sulla base dei dati più recenti disponibili, sono limitate all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h) del presente regolamento.

4.  
Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare una riunione di riesame. In tal caso, il riesame può essere effettuato per iscritto.
5.  
Le conclusioni della riunione di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
6.  
Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate durante la riunione di riesame che incidono sull’attuazione del programma e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.
7.  
Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta una relazione annuale in materia di performance in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

Articolo 42

Trasmissione di dati

1.  
Lo Stato membro o l’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell’allegato VII.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l’ultimo entro il 31 gennaio 2030.

Per le priorità che sostengono l’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, i dati sono trasmessi annualmente entro il 31 gennaio.

Il regolamento FSE+ può stabilire norme specifiche relativamente alla frequenza della raccolta e della trasmissione degli indicatori di risultato a più lungo termine.

2.  

Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e, se applicabile, per categoria di regione e si riferiscono agli elementi seguenti:

a) 

il numero di operazioni selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

b) 

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

3.  

Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

a) 

le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

b) 

l’importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

c) 

l’importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

d) 

gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all’articolo 60, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all’articolo 62;

e) 

il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4.  
I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati conservati elettronicamente di cui all’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), alla fine del mese precedente al mese di presentazione.
5.  
Lo Stato membro o l’autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul portale web di cui all’articolo 46, lettera b), o sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

Articolo 43

Relazione finale in materia di performance

1.  
Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF dal FEAMPA ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.
2.  
La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all’articolo 40, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), di tale paragrafo.
3.  
La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l’autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l’autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa l’autorità di gestione dell’accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Ove la Commissione non informi l’autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s’intende accettata.
4.  
L’autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.
5.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 115, paragrafo 2.

CAPO II

Valutazione

Articolo 44

Valutazioni da parte dello Stato membro

1.  
Lo Stato membro o l’autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.
2.  
Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l’impatto.
3.  
Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.
4.  
Lo Stato membro o l’autorità di gestione garantisce che siano predisposte le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni.
5.  
Lo Stato membro o l’autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.
6.  
Lo Stato membro o l’autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma.
7.  
Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

Articolo 45

Valutazione da parte della Commissione

1.  
La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità dell’articolo 128 del regolamento finanziario.
2.  
La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031. Nel caso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA, tale valutazione si concentra in particolare sull’impatto sociale, economico e territoriale di tali fondi in relazione agli obiettivi strategici di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
3.  
La Commissione pubblica i risultati della valutazione retrospettiva sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Ciascuno Stato membro garantisce:

a) 

la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;

b) 

la comunicazione ai cittadini dell’Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

Articolo 47

Emblema dell’Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1.  
Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l’autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell’organismo di cui all’articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

a) 

le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;

b) 

altri partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.  
Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.
3.  
La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell’autorità di gestione

1.  
L’autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
2.  

L’autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web ‘unico di cui all’articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti:

a) 

area geografica interessata dall’invito a presentare proposte;

b) 

obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

c) 

tipologia di richiedenti ammissibili;

d) 

importo totale del sostegno per l’invito;

e) 

data di apertura e chiusura dell’invito.

3.  

L’autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e aggiorna l’elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L’elenco contiene gli elementi seguenti:

a) 

per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;

b) 

se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;

c) 

per le operazioni nell’ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione ( 15 );

d) 

la denominazione dell’operazione;

e) 

lo scopo dell’operazione e i risultati attesi o conseguiti;

f) 

la data di inizio dell’operazione;

g) 

la data prevista o effettiva di completamento dell’operazione;

h) 

il costo totale dell’operazione;

i) 

il fondo interessato;

j) 

l’obiettivo specifico interessato;

k) 

il tasso di cofinanziamento dell’Unione;

l) 

l’indicatore di località o di geolocalizzazione per l’operazione e il paese interessati;

m) 

per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

n) 

la tipologia di intervento dell’operazione in conformità dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4.  
I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.
5.  
Prima della pubblicazione, l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.
6.  
L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell’allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l’autorità di gestione.

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1.  

I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all’operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell’articolo 62, nei modi seguenti:

a) 

fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

b) 

apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c) 

esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:

i) 

operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii) 

operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

d) 

per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

e) 

per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile.

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l’esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell’articolo 69, paragrafo 5.

2.  
Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3.  

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all’articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

CAPO I

Forme di contributo dell’Unione

Articolo 51

Forme di contributo dell’Unione ai programmi

Il contributo dell’Unione può assumere una delle forme seguenti:

a) 

finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell’articolo 95, e basato su uno degli elementi seguenti:

i) 

il soddisfacimento di condizioni;

ii) 

il conseguimento di risultati;

b) 

il rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità dei capi II e III del presente titolo;

c) 

costi unitari in conformità dell’articolo 94 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d) 

somme forfettarie in conformità dell’articolo 94 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;

e) 

finanziamento a tasso forfettario in conformità dell’articolo 94 o dell’articolo 36, paragrafo 5, che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f) 

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

CAPO II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 52

Forme di sostegno

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 53

Forme di sovvenzioni

1.  

Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

a) 

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l’attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;

b) 

costi unitari;

c) 

somme forfettarie;

d) 

finanziamenti a tasso forfettario;

e) 

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione;

f) 

finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell’Unione a norma dell’articolo 95.

2.  
Se il costo totale di un’operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l’autorità di gestione può convenire di esentare dall’obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a).

3.  

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

a) 

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) 

su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii) 

su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) 

sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b) 

progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione, ove il costo totale dell’operazione non superi 200 000 EUR;

c) 

conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d) 

conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

e) 

tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Articolo 54

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

a) 

fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

b) 

fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) 

fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Inoltre, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un’operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

Articolo 55

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.  
I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) o all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ).

Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell’operazione non oggetto di appalto pubblico.

2.  

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

a) 

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b) 

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).

3.  
Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.
4.  
Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall’atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.
5.  
Per le persone che lavorano all’operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all’operazione mensilmente, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 56

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.  
Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
2.  
Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
3.  
Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all’articolo 55, paragrafo 1.

Articolo 57

Sovvenzioni soggette a condizioni

1.  
Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.
2.  
I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall’autorità di gestione e dal beneficiario.
3.  
Gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un’altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.
4.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.
5.  
Le risorse dell’Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030 sono restituite al bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 88.

Sezione II

Strumenti finanziari

Articolo 58

Strumenti finanziari

1.  
Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall’autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.
2.  
Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

3.  
Il sostegno opportuno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell’autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

a) 

l’importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l’effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;

b) 

i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l’eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;

c) 

il gruppo proposto di destinatari finali;

d) 

il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l’intero territorio dello Stato membro, e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4.  
Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell’Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un’operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un’altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell’Unione.
5.  
Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all’interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall’organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.
6.  
Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.
7.  
La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l’importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Articolo 59

Attuazione degli strumenti finanziari

1.  
Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall’autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L’autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell’allegato X.
2.  

Gli strumenti finanziari attuati sotto la responsabilità dell’autorità di gestione possono consistere in una delle forme seguenti:

a) 

investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b) 

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari.

L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua uno strumento finanziario.

3.  

L’autorità di gestione può procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto per l’attuazione di uno strumento finanziario:

a) 

alla BEI;

b) 

a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c) 

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) 

non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;

ii) 

operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;

iii) 

svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

iv) 

operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

v) 

garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

vi) 

sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

d) 

altri organismi, anche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE.

4.  
Se l’organismo selezionato dall’autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare fondi specifici.
5.  

I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità del paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

a) 

i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;

b) 

i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, dell’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell’allegato X.

6.  
La responsabilità finanziaria dell’autorità di gestione non supera l’importo impegnato dall’autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell’ambito del pertinente accordo di finanziamento.
7.  
Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l’organismo che fornisce i prestiti sottostanti, sostengono i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell’investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi.
8.  
Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall’autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti.
9.  
L’autorità di gestione che attua direttamente lo strumento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o l’organismo che attua lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità o, nel caso del FEAMPA, ciascun obiettivo specifico e, ove applicabile, ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 60 e 62.

Articolo 60

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

1.  
Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria.
2.  
Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità.
3.  
Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale.

Articolo 61

Trattamento differenziato degli investitori

1.  
Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, comprese le risorse restituite, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell’economia di mercato mediante un’opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
2.  
Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.

Articolo 62

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

1.  
Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all’importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
2.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

CAPO III

Regole di ammissibilità

Articolo 63

Ammissibilità

1.  
L’ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.
2.  
Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un’operazione PPP e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Per i costi rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3.  
Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all’articolo 108, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni del programma a condizione che l’operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all’attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta.

4.  
Un’operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell’Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma
5.  
Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3.
6.  
Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Il presente paragrafo non si applica all’indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultra periferiche nel quadro del FEAMPA a norma dell’articolo 24 del regolamento FEAMPA, né al sostegno fornito tramite i finanziamenti supplementari per le regioni ultra periferiche a norma dell’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
7.  
Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell’allegato I oppure, per il FEAMPA, per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

8.  
Quando è approvato un nuovo programma, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.
9.  

Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

a) 

sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione;

b) 

sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L’importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Articolo 64

Costi non ammissibili

1.  

I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:

a) 

gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;

b) 

l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;

c) 

l’imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:

i) 

per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);

ii) 

per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA;

iii) 

gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all’articolo 58, paragrafo 5, l’IVA non è ammissibile per la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l’IVA per il costo dell’investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA o se la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);

iv) 

per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg.

La lettera b) del primo comma non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell’ambiente.

2.  
I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

1.  

Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a) 

cessazione o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b) 

cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c) 

modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2.  
Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell’articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all’obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 66

Delocalizzazione

1.  
Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.
2.  
Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l’autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1.  

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione;

b) 

il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c) 

il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d) 

nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e) 

nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b).

2.  

Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;

b) 

l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a);

c) 

i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione;

d) 

all’acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Articolo 68

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1.  

Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

a) 

ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

b) 

alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

c) 

ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 58, paragrafo 5;

d) 

ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

2.  
Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.
3.  
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l’importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.
4.  
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell’accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

5.  
Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
6.  
Le spese ammissibili dichiarate in conformità del paragrafo 1 non superano la somma dell’importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 69

Responsabilità degli Stati membri

1.  
Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI.
2.  
Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l’accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, gli obblighi relativi alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023.

3.  
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l’azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.
4.  
Gli Stati membri assicurano la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.
5.  
Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione delle informazioni conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai fondi, tranne quando il diritto dell’Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
6.  
Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all’allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 82.
7.  
Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interesse di presentare denunce alla Commissione. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell’ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all’attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

8.  
Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XIV.

Gli Stati membri promuovono i vantaggi dello scambio di dati in formato elettronico e forniscono ai beneficiari tutto il sostegno necessario a questo riguardo.

In deroga al primo comma, l’autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera e).

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1o gennaio 2023.

Il primo comma non si applica ai programmi o alle priorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

9.  
Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XV.
10.  
Lo Stato membro garantisce o provvede a che le autorità di gestione forniscano previsioni dell’importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell’anno civile in corso e in quello successivo entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità dell’allegato VIII.
11.  
Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro dispone di una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità del modello riportato nell’allegato XVI. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.
12.  
Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all’allegato XII.

Articolo 70

Poteri e responsabilità della Commissione

1.  
La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in maniera efficace ed efficiente durante l’attuazione dei programmi. Ai fini delle proprie attività di audit, la Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2.  
La Commissione effettua audit fino a tre anni civili dopo l’accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.
3.  
Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.
4.  

Agli audit in loco si applica anche quanto segue:

a) 

la Commissione fornisce all’autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell’audit, salvo in casi urgenti; a tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro;

b) 

se l’applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all’esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati;

c) 

la Commissione trasmette le conclusioni preliminari dell’audit all’autorità competente dello Stato membro non oltre tre mesi dopo l’ultimo giorno dell’audit;

d) 

la Commissione trasmette la relazione di audit non oltre tre mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall’autorità competente dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell’audit; se entro due mesi dalla data di ricevimento della risposta dello Stato membro la Commissione non chiede di fornire ulteriori informazioni o un documento riveduto, la risposta è considerata completa.

Al fine di rispettare i termini stabiliti al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione le conclusioni preliminari dell’audit e la relazione di audit in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

I termini di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo possono essere prorogati ove sia ritenuto necessario e previo accordo tra la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro.

Se è stato stabilito un termine per una risposta dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell’audit o alla relazione di audit di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, tale termine decorre dal momento in cui l’autorità competente dello Stato membro le riceve in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 71

Autorità del programma

1.  
Ai fini dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un’autorità di gestione e un’autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall’autorità di gestione in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l’organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
2.  
L’autorità di audit è un’autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall’autorità di audit, sotto la responsabilità di quest’ultima. L’autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell’autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all’audit.
3.  
L’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.
4.  
Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all’interno di queste.
5.  
Se, in linea con i suoi obiettivi, un programma fornisce sostegno a titolo del FESR o del FSE+ a un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Orizzonte Europa, l’organismo che attua il programma cofinanziato da Orizzonte Europa è individuato come organismo intermedio dall’autorità di gestione del programma pertinente, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
6.  
Lo Stato membro, di propria iniziativa, può istituire un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.

CAPO II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 72

Funzioni dell’autorità di gestione

1.  

L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:

a) 

selezionare le operazioni in conformità dell’articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d);

b) 

svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’articolo 74;

c) 

sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’articolo 75;

d) 

supervisionare gli organismi intermedi;

e) 

registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.

2.  
Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all’articolo 76 all’autorità di gestione o ad un altro organismo.
3.  
Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

1.  
Per la selezione delle operazioni l’autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2.  

Nella selezione delle operazioni l’autorità di gestione:

a) 

garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;

b) 

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;

c) 

garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

d) 

verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

e) 

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) siano soggette a una valutazione dell’impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

f) 

verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g) 

garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

h) 

garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

i) 

garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni;

j) 

garantisce l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell’obiettivo strategico 1, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

3.  
L’autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.
4.  
Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l’autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell’Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.

5.  
Quando l’autorità di gestione seleziona un’operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

Articolo 74

Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione

1.  

L’autorità di gestione:

a) 

esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione, e verifica:

i) 

per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l’importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione;

ii) 

per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

b) 

garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all’autorità di gestione di stabilire se l’importo è dovuto;

c) 

pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) 

previene, individua e rettifica le irregolarità;

e) 

conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

f) 

redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII;

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l’autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell’accordo di PPP.

2.  
Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell’articolo 98.

3.  
Se l’autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione che sono applicabili quando il beneficiario è un’organizzazione internazionale.

Articolo 75

Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte dell’autorità di gestione

L’autorità di gestione:

a) 

fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b) 

provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 76

Funzione contabile

1.  

Rientrano nella funzione contabile i compiti seguenti:

a) 

redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;

b) 

redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l’accuratezza e la veridicità in conformità dell’articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;

c) 

convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un’altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell’organismo responsabile dell’esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.

2.  
La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.
3.  
In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento Interreg può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un’altra valuta.

Articolo 77

Funzioni dell’autorità di audit

1.  
L’autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2.  
Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.
3.  

L’autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

a) 

un parere di audit annuale conformemente all’articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell’allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:

i) 

la completezza, la veridicità e l’accuratezza dei conti;

ii) 

la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

iii) 

il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;

b) 

una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell’articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell’allegato XX del presente regolamento, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

4.  
Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, possono essere raggruppate in una relazione unica.
5.  
L’autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all’audit.
6.  
La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all’anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 78

Strategia di audit

1.  
Previa consultazione dell’autorità di gestione, l’autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall’articolo 69, paragrafo 11. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono effettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità. La strategia di audit è redatta in conformità del modello riportato nell’allegato XXII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.
2.  
La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

Articolo 79

Audit delle operazioni

1.  
Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.
2.  
Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell’autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all’autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell’autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3.  
Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche in loco dell’attuazione materiale dell’operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi o le priorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), di tale regolamento. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire disposizioni specifiche sull’audit delle operazioni quando il beneficiario è un’organizzazione internazionale. Il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sugli audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg.

Gli audit sono effettuati sulla base delle norme in vigore al momento in cui sono state eseguite le attività nell’ambito dell’operazione.

4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 114 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Articolo 80

Modalità di audit unico

1.  
Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell’audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell’Unione. In particolare, in tal modo si intende evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

2.  
Per i programmi per i quali la Commissione conclude che il parere dell’autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell’operato dell’autorità di audit.
3.  
Prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l’operazione è completata la Commissione o l’autorità di audit non effettuano più di un audit relativamente alle operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR o il Fondo di coesione, 350 000 EUR per il JTF, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMPA, l’AMIF, l’ISF o il BMVI.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l’operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell’autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti, purché i risultati dell’audit svolto dalla Corte dei conti per tali operazioni possano essere utilizzati dall’autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4.  
In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l’autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.
5.  

I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

a) 

se esiste un rischio specifico di irregolarità o un sospetto di frode;

b) 

se è necessario ripetere il lavoro dell’autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;

c) 

se vi sono indizi di carenza grave nell’operato dell’autorità di audit.

Articolo 81

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1.  
L’autorità di gestione effettua verifiche di gestione in loco in conformità dell’articolo 74, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. L’autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni e non effettuare verifiche di gestione sul posto, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni.
2.  
L’autorità di gestione non effettua verifiche sul posto a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono, però, all’autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

3.  
L’autorità di audit effettua audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità dell' articolo 77, 79 o 83, se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. I risultati dell’audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario possono essere presi in considerazione dall’autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l’autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit.
4.  

Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle situazioni seguenti:

a) 

i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell’autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

b) 

vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell’autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

5.  
L’autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all’autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende gli elementi indicati nell’allegato XXI e costituisce la base dell’operato dell’autorità di audit.

6.  
La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità del programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

Articolo 82

Disponibilità dei documenti

1.  
Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario.
2.  
Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

CAPO III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 83

Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all’articolo 84:

a) 

in deroga all’articolo 74, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 74, paragrafo 2, l’autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;

b) 

in deroga all’articolo 77, paragrafo 1, con riguardo agli audit dei sistemi e all’articolo 79, paragrafi 1 e 3, con riguardo agli audit delle operazioni, l’autorità di audit può limitare la propria attività di audit ad audit delle operazioni che interessano un campione basato su una selezione statistica di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato.

Ai fini delle verifiche di gestione di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di gestione può basarsi su verifiche effettuate da organismi esterni purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di tali organismi.

Per il primo comma, lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l’autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità dell’articolo 79, paragrafo 2.

La Commissione limita i propri audit alla revisione dell’operato dell’autorità di audit mediante ripetizione dell’audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell’operato dell’autorità di audit.

Articolo 84

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1.  
Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima di tale decisione dello Stato membro, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso di errore totale per ciascun anno è pari o inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea.

Se uno Stato membro decide di applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83, esso notifica alla Commissione l’applicazione di tali modalità. In tal caso, le modalità si applicano dal periodo contabile successivo.

2.  
All’inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità si applicano dall’avvio del programma.
3.  
Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all’articolo 69, paragrafo 11, e all’articolo 78.

Articolo 85

Modulazione durante il periodo di programmazione

1.  
Se la Commissione o l’autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all’articolo 84 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all’autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità dell’articolo 69, paragrafo 3, e di accertarsi che siano adottate azioni correttive.
2.  
Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all’autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.
3.  
La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, può informare lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83 non si applicano più dal periodo contabile successivo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione I

Norme contabili generali

Articolo 86

Impegni di bilancio

1.  
La decisione di approvazione del programma in conformità dell’articolo 23 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo totale dell’Unione per fondo e per anno. Tuttavia, per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», è mantenuto un importo pari al 50 % del contributo per gli anni 2026 e il 2027 («importo di flessibilità») per programma in ciascuno Stato membro, importo che è definitivamente assegnato al programma solo dopo l’adozione della decisione della Commissione in seguito al riesame intermedio in conformità dell’articolo 18.

2.  
Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
3.  
In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all’adozione del programma da parte della Commissione.

Articolo 87

Uso dell’euro

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.

Articolo 88

Rimborso

1.  
Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell’Unione è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso in conformità dell’articolo 98 del regolamento finanziario. La data di scadenza è l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’emissione dell’ordine.
2.  
Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d’interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 89

Tipologie di pagamenti

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

Articolo 90

Prefinanziamento

1.  
La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma.
2.  

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, come indicato nel seguito:

a) 

2021: 0,5 %;

b) 

2022: 0,5 %;

c) 

2023: 0,5 %;

d) 

2024: 0,5 %;

e) 

2025: 0,5 %;

f) 

2026: 0,5 %.

Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le rate precedenti sono versate nell’anno di adozione.

3.  
In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.
4.  
In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI sono stabilite nei regolamenti specifici relativi ai fondi.
5.  
La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per gli anni dal 2023 al 2026, in conformità dell’articolo 100.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

6.  
Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Articolo 91

Domande di pagamento

1.  
Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

Il primo comma non si applica ai programmi Interreg.

2.  
Le domande di pagamento sono ammissibili solo se è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto di cui all’articolo 98.
3.  

Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del modello riportato nell’allegato XXIII e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni:

a) 

l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;

b) 

l’importo per l’assistenza tecnica calcolato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), se del caso;

c) 

l’importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti, e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;

d) 

l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile.

4.  

In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

a) 

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 51, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità della decisione di cui all’articolo 95, paragrafo 2, o dell’atto delegato di cui all’articolo 95, paragrafo 4;

b) 

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 51, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità della decisione di cui all’articolo 94, paragrafo 3, o dell’atto delegato di cui all’articolo 94, paragrafo 4;

c) 

per le forme di sovvenzioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

5.  

In deroga al paragrafo 3, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto alle condizioni cumulative seguenti:

a) 

tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) 

tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c) 

tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione dell’operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2029, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Ciascuna domanda di pagamento contenente anticipi di questo tipo indica separatamente l’importo complessivo versato come anticipo dal programma, l’importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità della lettera c) e l’importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6.  
In deroga al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, nel caso dei regimi di aiuto a norma dell’articolo 107 TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto.

Articolo 92

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

1.  
Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità dell’allegato XXIII comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati per i contratti di garanzia, dall’autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2.  

Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell’articolo 59, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità delle condizioni seguenti:

a) 

l’importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato versato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 30 % dell’importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità della pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;

b) 

l’importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all’articolo 68, paragrafo 1.

3.  
La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

Articolo 93

Regole comuni per i pagamenti

1.  
Fatto salvo l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento da parte della Commissione.
2.  
Ciascun pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 95 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell’articolo 100.
3.  
Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l’importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione che approva il programma.
4.  
Se il contributo dell’Unione si esplica in una delle forme previste all’articolo 51, la Commissione non versa più dell’importo richiesto dallo Stato membro.
5.  

Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera nessuno degli importi seguenti:

a) 

il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;

b) 

il sostegno dei fondi versato o da versare ai beneficiari;

c) 

l’importo richiesto dallo Stato membro.

Al fine di calcolare il massimale di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo non si tiene conto degli importi rimborsati a norma dell’articolo 36, paragrafo 5.

6.  

Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 1o luglio 2021:

a) 

lo Stato membro riceve un prestito dall’Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ( 20 );

b) 

lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell’ambito del meccanismo europeo di stabilità, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002, subordinatamente all’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c) 

allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013.

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell’anno civile nel quale termina l’assistenza finanziaria.

7.  
Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

Articolo 94

Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.  
La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari in conformità dell’articolo 51, sulla base degli importi e dei tassi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo o stabiliti nell’atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
2.  
Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a quanto segue e valutati dall’autorità di audit:

a) 

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:

i) 

su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii) 

dati storici verificati;

iii) 

l’applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi;

b) 

progetti di bilancio;

c) 

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazioni;

d) 

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni.

3.  
La decisione di approvazione del programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l’adeguamento degli importi.

Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

4.  
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 114 per integrare il presente articolo definendo a livello di Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d) del presente articolo.
5.  
Il presente articolo non si applica al contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica rimborsato a norma dell’articolo 51, lettera e).

Articolo 95

Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

1.  

La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell’articolo 51, sulla base degli importi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o stabiliti nell’atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma basato su finanziamenti non collegati ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica dello stesso. La proposta contiene gli elementi seguenti:

a) 

l’individuazione della priorità interessata e l’importo totale coperto dai finanziamenti non collegati ai costi;

b) 

la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dai finanziamenti non collegati ai costi;

c) 

la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;

d) 

i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;

e) 

le unità di misura;

f) 

il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;

g) 

le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;

h) 

gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;

i) 

le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità dell’allegato XIII che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati;

j) 

il tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari nell’ambito della priorità o di parti di una priorità dei programmi di cui al presente articolo.

2.  
La decisione che approva il programma o la richiesta di modifica dello stesso contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.
3.  
Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.

4.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 114 per integrare il presente articolo definendo gli importi a livello Unione relativi ai finanziamenti non collegati ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

Sezione III

Interruzioni e sospensioni

Articolo 96

Interruzione dei termini di pagamento

1.  

La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) 

vi sono elementi di prova che facciano presumere una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;

b) 

la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un’irregolarità.

2.  
Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.
3.  
La Commissione limita l’interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro e l’autorità di gestione in merito ai motivi dell’interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all’interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.
4.  
Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per l’interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

Articolo 97

Sospensione dei pagamenti

1.  

La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti, ad eccezione del prefinanziamento, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) 

lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un’interruzione ai sensi dell’articolo 96;

b) 

esiste una carenza grave;

c) 

le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un’irregolarità che non è stata rettificata;

d) 

esiste un parere motivato della Commissione in relazione a una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE riguardo a una questione che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese.

2.  
La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.
3.  
Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 98

Contenuto e presentazione dei conti

1.  

Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamento lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti («pacchetto di affidabilità») riferiti al periodo contabile precedente:

a) 

i conti in conformità del modello riportato nell’allegato XXIV;

b) 

la dichiarazione di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettera f), in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII;

c) 

il parere di audit annuale di cui all’articolo 77, paragrafo 3, lettera a), in conformità del modello riportato nell’allegato XIX;

d) 

la relazione annuale di controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3, lettera b), in conformità del modello riportato nell’allegato XX.

2.  
Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.
3.  

I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:

a) 

l’importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l’importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti;

b) 

gli importi ritirati durante il periodo contabile;

c) 

gli importi di contributo pubblico pagati agli strumenti finanziari;

d) 

per ciascuna priorità, una spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.

4.  
Il pacchetto di affidabilità non riguarda l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni o del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegati a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti.
5.  
I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a un livello pari o inferiore al 2 % il tasso di errore residuo in merito alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti.
6.  

Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:

a) 

le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità dell’articolo 103;

b) 

le spese che sono oggetto di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità;

c) 

gli altri importi necessari per ridurre il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti a un livello pari o inferiore al 2 %.

Lo Stato membro può inserire le spese di cui al primo comma, lettera b), in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.

7.  
Lo Stato membro può rettificare gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti in cui figuravano tali importi effettuando gli adeguamenti corrispondenti per il periodo contabile in cui è individuata l’irregolarità, fatto salvo l’articolo 104.
8.  
Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l’ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all’articolo 43 o l’ultima relazione annuale in materia di performance per l’AMIF, l’ISF o il BMVI.

Articolo 99

Esame dei conti

La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell’anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l’articolo 102.

Articolo 100

Calcolo del saldo

1.  

Al fine di determinare l’importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:

a) 

gli importi figuranti nei conti di cui all’articolo 98, paragrafo 3, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b) 

l’importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile;

c) 

per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, per gli anni 2021 e 2022, l’importo del prefinanziamento.

2.  
Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L’importo recuperato costituisce un’entrata con destinazione specifica conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 101

Procedura di esame dei conti

1.  

La procedura di cui all’articolo 102 si applica in uno dei casi seguenti:

a) 

l’autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;

b) 

la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l’affidabilità del parere di audit senza riserve.

2.  
In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità dell’articolo 100 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1o luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

Articolo 102

Procedura di esame dei conti in contraddittorio

1.  
Se l’autorità di audit emette un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione richiede allo Stato membro di rivedere tali conti e ripresentare i documenti di cui all’articolo 98, paragrafo 1, entro 1 mese.

Se, entro il termine di cui al primo comma:

a) 

il parere di audit è senza riserve, si applica l’articolo 100 e la Commissione versa l’eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;

b) 

il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2.  
Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all’importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.
3.  
Se lo Stato membro accetta l’importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro 1 mese, la Commissione versa entro due mesi l’eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità dell’articolo 100.
4.  
Se lo Stato membro non accetta l’importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione stabilisce l’importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa entro due mesi l’eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità dell’articolo 100.
5.  
Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all’articolo 43.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 103

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.  
Gli Stati membri proteggono il bilancio dell’Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un’operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.
2.  
Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.
3.  
Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell’ambito del programma interessato, a esclusione dell’operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un’irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
4.  
Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
5.  

In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un’irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell’ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:

a) 

se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;

b) 

se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.

Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell’organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell’ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per alcuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

6.  
Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari rimborsano agli Stati membri i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a) 

l’irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;

b) 

gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall’irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell’attuazione di strumenti finanziari;

c) 

non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

Articolo 104

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.  

La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma, se essa conclude che:

a) 

esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già versato al programma;

b) 

le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state individuate e segnalate dallo Stato membro;

c) 

lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell’articolo 97 prima dell’avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

Nell’applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità dell’allegato XXV.

2.  
Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare, entro due mesi, osservazioni e di dimostrare che la portata reale dell’irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo.
3.  
Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un’audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all’applicazione della rettifica finanziaria.
4.  
La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria tenendo conto della portata, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle irregolarità o carenze gravi mediante un atto di esecuzione entro dieci mesi dalla data dell’audizione o della presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.

Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.

Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), prima dell’adozione della decisione di cui al presente paragrafo, primo comma, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica nel caso di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b).

5.  
Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
6.  

Le norme specifiche del JTF possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato conseguimento dei target finali definiti per il JTF.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 105

Principi e regole del disimpegno

1.  
La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell’articolo 90, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità degli articoli 91 e 92, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026.
2.  
La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all’articolo 43, paragrafo 1.

Articolo 106

Eccezioni alle regole di disimpegno

1.  

L’importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell’impegno di bilancio per la quale:

a) 

le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b) 

non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull’attuazione dell’intero programma o di parte dello stesso.

Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull’attuazione dell’intero programma o di parte dello stesso.

2.  
Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l’importo che era da dichiarare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 107

Procedura di disimpegno

1.  
Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l’importo del disimpegno risultante da tali informazioni.
2.  
Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l’importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
3.  
Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento modificato che riflette, per l’anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l’importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell’anno civile interessato.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l’anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell’anno civile interessato.

4.  
La Commissione modifica la decisione che approva il programma entro il 31 ottobre.

TITOLO VIII

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 108

Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»

1.  
Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione sostengono l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 2») , istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066.
2.  

Le risorse del FESR e del FSE+ per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a) 

regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni meno sviluppate») ;

b) 

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni in transizione»);

c) 

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni più sviluppate»).

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in standard di potere di acquisto («SpA») e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, e il PIL medio pro capite dell’UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3.  
Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SpA e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
4.  
La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l’elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 109

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1.  
Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 nell’ambito del QFP ammontano a 330 234 776 621 EUR a prezzi 2018 per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione e a 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018 per il JTF.

Le risorse di cui al primo comma sono integrate da un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 per le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 ( 21 ) del Consiglio ai fini del regolamento JTF. Tale importo costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell’Unione, gli importi di cui al primo e secondo comma sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

2.  
La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e, se applicabile, per categoria di regioni, in conformità delle metodologie di cui all’allegato XXVI.

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

3.  
Lo 0,35 % delle risorse di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, previa deduzione del sostegno all’MCE di cui all’articolo 110, paragrafo 3, è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 110

Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

1.  

Le risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» nell’ambito del QFP ammontano al 97,6 % delle risorse globali (ossia, in totale, 329 684 776 621 EUR) e sono assegnate nel modo seguente:

a) 

il 61,3 % (ossia, in totale, 202 226 984 629 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b) 

il 14,5 % (ossia, in totale, 47 771 802 082 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c) 

l’8,3 % (ossia, in totale, 27 202 682 372 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d) 

il 12,9 % (ossia, in totale, 42 555 570 217 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e) 

lo 0,6 % (ossia, in totale, 1 927 737 321 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994;

f) 

lo 0,2 % (ossia, in totale, 500 000 000 EUR) è destinato agli investimenti in materia di innovazione interregionale;

g) 

il 2,3 % (ossia, in totale, 7 500 000 000 EUR) è destinato al Fondo per una transizione giusta.

2.  
L’importo delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» ammonta a 87 319 331 844 EUR.

L’importo dei finanziamenti supplementari per le regioni di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ ammonta a 472 980 447 EUR.

3.  
L’importo del sostegno del Fondo di coesione da trasferire all’MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di investimenti in infrastrutture degli Stati membri e delle regioni, mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità del regolamento MCE esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l’importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro all’MCE, determinato su base proporzionale per l’intero periodo.

La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dell’MCE a partire dall’esercizio di bilancio 2021.

Il 30 % delle risorse trasferite all’MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE.

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento MCE. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite all’MCE.

Dal 1o gennaio 2024 le risorse trasferite all’MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto sufficiente per l’Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all’attuazione dei progetti elencati nel regolamento MCE.

La Commissione fa tutto il possibile per consentire agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione di raggiungere, entro la fine del periodo 2021-2027, il massimo assorbimento possibile dell’importo trasferito all’MCE, anche attraverso l’organizzazione di bandi aggiuntivi.

Particolare attenzione e sostegno ai sensi dell’ottavo e del nono comma sono prestati agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27.

Agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 è garantito, fino al 31 dicembre 2024, il 70 % del 70 % dell’importo da essi trasferito all’MCE.

4.  
Un importo pari a 400 000 000 EUR delle risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è assegnato all’Iniziativa urbana europea attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.
5.  
Un importo pari a 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è assegnato alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
6.  
L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è stanziato dalle risorse del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a favore di investimenti in materia di innovazione interregionale in regime di gestione diretta o indiretta.
7.  
Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,4 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 050 000 000 EUR).
8.  
L’importo di cui all’articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, fa parte delle risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

Articolo 111

Trasferibilità delle risorse

1.  

La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell’accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

a) 

un importo supplementare non superiore al 5 % delle dotazioni iniziali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

b) 

dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.

In deroga al primo comma, lettera a), la Commissione può accettare un trasferimento aggiuntivo fino al 10 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate all’interno degli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27. Le risorse di eventuali trasferimenti supplementari sono utilizzate per contribuire agli obiettivi strategici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

2.  
Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) non ammettono trasferimenti tra tali obiettivi.
3.  
Al fine di preservare il contributo effettivo dei fondi alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può accogliere, mediante un atto di esecuzione, la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell’accordo di partenariato di trasferire una parte dei suoi stanziamenti per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».
4.  
La quota dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 3 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Articolo 112

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.  
La decisione che approva un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.
2.  

Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:

a) 

al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato;

b) 

al contributo pubblico.

3.  

Il tasso di cofinanziamento per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

a) 

85 % per le regioni meno sviluppate;

b) 

70 % per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020;

c) 

60 % per le regioni in transizione;

d) 

50 % per le regioni più sviluppate classificate come regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020;

e) 

40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento di cui al primo comma, lettera a), si applicano anche alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85 %.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori in conformità degli articoli 10 e 14 di tale regolamento.

Il tasso di cofinanziamento applicabile alla regione in cui si situa il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta per la priorità sostenuta dal JTF non è superiore:

a) 

all’85 % per le regioni meno sviluppate;

b) 

al 70 % per le regioni in transizione;

c) 

al 50 % per le regioni più sviluppate.

4.  
Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all’80 % salvo nei casi in cui il regolamento Interreg stabilisce tassi di cofinanziamento superiori per i programmi Interreg della sezione D e di cooperazione esterna transfrontaliera.
5.  
I tassi massimi di cofinanziamento di cui ai paragrafi 3 e 4 sono aumentati di dieci punti percentuali per le priorità interamente realizzate attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
6.  
Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

TITOLO IX

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 113

Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 114 per modificare gli allegati del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, XI, XIII, XIV, XVII e XXVI, al fine di adeguarli ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione.

Articolo 114

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, 95, paragrafo 4, e all’articolo 113 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021.
3.  
La delega di potere di cui agli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, 95, paragrafo 4, all’articolo 113 e all’articolo 117, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, e 95, paragrafo 4, dell’articolo 113 e dell’articolo 117, paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 115

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 116

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell’articolo 177 TFUE.

Articolo 117

Disposizioni transitorie

1.  
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi solo ai programmi operativi e alle operazioni sostenuti dal FESR, dal Fondo social europeo, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in tale periodo.
2.  
Il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato conferito alla Commissione dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, resta in vigore per il periodo di programmazione 2021-2027. La delega di potere è esercitata conformemente all’articolo 114 del presente regolamento.

Articolo 118

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

1.  

L’autorità di gestione può selezionare un’operazione che consiste nella seconda fase di un’operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a) 

l’operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

b) 

il costo totale dell’operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5 000 000 EUR;

c) 

le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;

d) 

la seconda fase dell’operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi;

e) 

lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell’ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell’articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.  
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell’operazione.

Articolo 119

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO I

DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE+, IL FONDO DI COESIONE E IL JTF – ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5



TABELLA 1: DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (1) , (2)

SETTORE DI INTERVENTO (3)

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente

Obiettivo strategico 1: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC

001

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

002

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

003

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese (4) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

004

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

005

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

006

Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

007

Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

008

Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

009

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

010

Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete

0 %

0 %

011

Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete

0 %

0 %

012

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell'istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

013

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

014

Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

015

Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (5)

40 %

0 %

016

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

0 %

0 %

017

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (6)

40 %

0 %

018

Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale

0 %

0 %

019

Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica, domotica per categorie deboli)

0 %

0 %

020

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

0 %

0 %

021

Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi

0 %

0 %

022

Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi

0 %

0 %

023

Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti

0 %

0 %

024

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

0 %

0 %

025

Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up

0 %

0 %

026

Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI

0 %

0 %

027

Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)

0 %

0 %

028

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore

0 %

0 %

029

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

030

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare

40 %

100 %

031

Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza (7)

 

 

032

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)

0 %

0 %

033

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

0 %

0 %

034

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

0 %

0 %

035

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)

0 %

0 %

036

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless)

0 %

0 %

037

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica (8)

40 %

0 %

Obiettivo strategico 2: un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

038

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

40 %

40 %

039

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno

40 %

40 %

040

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (9)

100 %

40 %

041

Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

40 %

40 %

042

Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (10)

100 %

40 %

043

Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (11)

40 %

40 %

044

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno

40 %

40 %

045

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (12)

100 %

40 %

046

Sostegno ai soggetti che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione

100 %

40 %

047

Energia rinnovabile: eolica

100 %

40 %

048

Energia rinnovabile: solare

100 %

40 %

049

Energia rinnovabile: biomassa (13)

40 %

40 %

050

Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (14)

100 %

40 %

051

Energia rinnovabile: marina

100 %

40 %

052

altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)

100 %

40 %

053

Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio

100 %

40 %

054

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento

40 %

40 %

055 (15)

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita (16)

100 %

40 %

056

Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici

0 %

0 %

057

Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone

0 %

0 %

058

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100 %

100 %

059

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100 %

100 %

060

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100 %

100 %

061

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi

0 %

100 %

062

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

0 %

100 %

063

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza (17)

40 %

100 %

064

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

40 %

100 %

065

Raccolta e trattamento delle acque reflue

0 %

100 %

066

Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica (18)

40 %

100 %

067

Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio

40 %

100 %

068

Gestione dei rifiuti domestici: trattamento dei rifiuti residui

0 %

100 %

069

Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio

40 %

100 %

070

Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: rifiuti residui e pericolosi

0 %

100 %

071

Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime

0 %

100 %

072

Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza (19)

100 %

100 %

073

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

0 %

100 %

074

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza (20)

40 %

100 %

075

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

40 %

40 %

076

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese

40 %

40 %

077

Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore

40 %

100 %

078

Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

40 %

100 %

079

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

40 %

100 %

080

Altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore della conservazione e del ripristino delle aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ad esempio mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di discarica

100 %

100 %

081

Infrastrutture di trasporto urbano pulite (21)

100 %

40 %

082

Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (22)

100 %

40 %

083

Infrastrutture ciclistiche

100 %

100 %

084

Digitalizzazione del trasporto urbano

0 %

0 %

085

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano

40 %

0 %

086

Infrastrutture per combustibili alternativi (23)

100 %

40 %

Obiettivo strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità

087 (24)

Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T

0 %

0 %

088

Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T

0 %

0 %

089

Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati

0 %

0 %

090

Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate

0 %

0 %

091

Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T

0 %

0 %

092

Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T

0 %

0 %

093

Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

0 %

0 %

094

Digitalizzazione dei trasporti: strade

0 %

0 %

095

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: strade

40 %

0 %

096

Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T

100 %

40 %

097

Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T

100 %

40 %

098

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate

40 %

40 %

099

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni (25)

100 %

40 %

100

Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T

100 %

40 %

101

Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T

100 %

40 %

102

Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate

40 %

40 %

103

Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate – elettriche/a zero emissioni (26)

100 %

40 %

104

Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie

40 %

0 %

105

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

40 %

40 %

106

Infrastrutture ferroviarie mobili

0 %

40 %

107

Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (26)

100 %

40 %

108

Trasporto multimodale (TEN-T)

40 %

40 %

109

Trasporto multimodale (non urbano)

40 %

40 %

110

Porti marittimi (TEN-T)

0 %

0 %

111

Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40 %

0 %

112

Altri porti marittimi

0 %

0 %

113

Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40 %

0 %

114

Vie navigabili interne e porti (TEN-T)

0 %

0 %

115

Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40 %

0 %

116

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

0 %

0 %

117

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40 %

0 %

118

Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti

0 %

0 %

119

Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto

0 %

0 %

120

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto

40 %

0 %

Obiettivo strategico 4: un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

121

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

0 %

0 %

122

Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria

0 %

0 %

123

Infrastrutture per l'istruzione terziaria

0 %

0 %

124

Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

0 %

0 %

125

Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

126

Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)

0 %

0 %

127

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

0 %

0 %

128

Infrastrutture per la sanità

0 %

0 %

129

Attrezzature sanitarie

0 %

0 %

130

Beni mobili per la salute

0 %

0 %

131

Digitalizzazione delle cure sanitarie

0 %

0 %

132

Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza

0 %

0 %

133

Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

134

Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione

0 %

0 %

135

Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata

0 %

0 %

136

Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

0 %

0 %

137

Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

0 %

0 %

138

Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali

0 %

0 %

139

Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un' assistenza tempestiva e mirata

0 %

0 %

140

Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro

0 %

0 %

141

Sostegno alla mobilità dei lavoratori

0 %

0 %

142

Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro

0 %

0 %

143

Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

0 %

0 %

144

Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute e promuovano l'attività fisica

0 %

0 %

145

Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

0 %

0 %

146

Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

0 %

0 %

147

Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e sano

0 %

0 %

148

Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

149

Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

150

Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

151

Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

152

Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società

0 %

0 %

153

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

0 %

0 %

154

Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati come i rom all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale

0 %

0 %

155

Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom

0 %

0 %

156

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione

0 %

0 %

157

Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi

0 %

0 %

158

Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili

0 %

0 %

159

Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio

0 %

0 %

160

Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

161

Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza di lunga durata (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

162

Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale

0 %

0 %

163

Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

0 %

0 %

164

Misure volte a contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale agli indigenti, con misure di accompagnamento

0 %

0 %

Obiettivo strategico 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali

165

Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici

0 %

0 %

166

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali

0 %

0 %

167

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000

0 %

100 %

168

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

0 %

0 %

169

Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali

0 %

0 %

Altri codici relativi agli obiettivi strategici da 1 a 5

170

Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi

0 %

0 %

171

Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro

0 %

0 %

172

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE+ necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e ad essa direttamente collegate)

0 %

0 %

173

Potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali

0 %

0 %

174

Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione

0 %

0 %

175

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

0 %

0 %

176

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

0 %

0 %

177

Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

40 %

40 %

178

Regioni ultraperiferiche: aeroporti

0 %

0 %

Assistenza tecnica

179

Informazione e comunicazione

0 %

0 %

180

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

0 %

0 %

181

Valutazione e studi, raccolta dati

0 %

0 %

182

Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti

0 %

0 %

(1)   

Per l'obiettivo specifico "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050", basati sull'accordo di Parigi" sostenuti dal JTF, possono essere utilizzati i settori di intervento nell'ambito di qualsiasi obiettivo strategico, purché siano coerenti con gli articoli 8 e 9 del regolamento JTF e conformi al pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Per tale obiettivo specifico, il coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici è fissato al 100 % per tutti i settori di intervento utilizzati.

(2)   

Qualora un importo riconosciuto di uno Stato membro a sostegno degli obiettivi climatici nell'ambito del suo piano per la ripresa e la resilienza sia stato aumentato a seguito dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un identico aumento proporzionale del livello del contributo di tale Stato membro al suo sostegno agli obiettivi climatici si applica anche nell'ambito della politica di coesione.

(3)   

I settori di intervento sono raggruppati per obiettivi strategici, ma il loro utilizzo non è ad essi limitato. Qualsiasi settore di intervento può essere utilizzato nell'ambito di qualsiasi obiettivo strategico. Soprattutto per l'obiettivo strategico 5 è possibile scegliere tutti i codici delle dimensioni degli obiettivi strategici da 1 a 4 come codici supplementari rispetto a quelli elencati all'obiettivo strategico 5.

(4)   

Le grandi imprese sono tutte le imprese diverse dalle PMI, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.

(5)   

Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

(6)   

Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

(7)   

Il presente codice è disponibile per uso solamente qualora le misure temporanee per l’uso del FESR in risposta a circostanze eccezionali sono attuate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento FESR e CF.

(8)   

Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

(9)   

Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34) o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.

(10)   

Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

(11)   

Se l'obiettivo delle misure riguarda la costruzione di nuovi edifici con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). La costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico include anche le infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

(12)   

Se l'obiettivo della misura è di conseguire, in media a) almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione o b) una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

(13)   

Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(14)   

Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa (escluse le colture alimentari e foraggere), in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

(15)   

Questo settore non può essere utilizzato per sostenere i combustibili fossili a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento FESR e Fondo di coesione.

(16)   

Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet delle cose) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

(17)   

Se l'obiettivo della misura è far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio <= 0,5 kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) <= 1.5 e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre il 20 % o diminuisca la perdita di oltre il 20 %.

(18)   

Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).

(19)   

Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.

(20)   

Se l'obiettivo della misura è trasformare i siti industriali e i terreni contaminati in un pozzo naturale di assorbimento del carbonio.

(21)   

Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.

(22)   

Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero.

(23)   

Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001.

(24)   

Per i settori di intervento da 087 a 093, i settori di intervento 081, 082 e 086 possono essere utilizzati per elementi delle misure relative agli interventi sui combustibili alternativi, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, o sui trasporti pubblici.

(25)   

Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

(26)   

Si applica anche ai treni bimodali.



TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI SOSTEGNO" (1)

FORME DI SOSTEGNO

01

Sovvenzione

02

Sostegno mediante strumenti finanziari: azionario o quasi-azionario

03

Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito

04

Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia

05

Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari

06

Premio

(1)   

Questa tabella è applicabile al FEAMPA ai fini della tabella 12 dell'allegato VII.



TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE"

MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE

Investimento territoriale integrato (ITI)

ITI incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

01

Quartieri urbani

x

02

Città grandi e medie, cinture urbane

x

03

Zone urbane funzionali

x

04

Zone rurali

 

05

Zone di montagna

 

06

Isole e zone costiere

 

07

Zone scarsamente popolate

 

08

Altre tipologie di territori interessati

 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

CLLD incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

09

Quartieri urbani

x

10

Città grandi e medie, cinture urbane

x

11

Zone urbane funzionali

x

12

Zone rurali

 

13

Zone di montagna

 

14

Isole e zone costiere

 

15

Zone scarsamente popolate

 

16

Altre tipologie di territori interessati

 

Altra tipologia di strumento territoriale

Altra tipologia di strumento territoriale incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

17

Quartieri urbani

x

18

Città grandi e medie, cinture urbane

x

19

Zone urbane funzionali

x

20

Zone rurali

 

21

Zone di montagna

 

22

Isole e zone costiere

 

23

Zone scarsamente popolate

 

24

Altre tipologie di territori interessati

 

Altri approcci (1)

25

Quartieri urbani

26

Città grandi e medie, cinture urbane

27

Zone urbane funzionali

28

Zone rurali

29

Zone di montagna

30

Isole e zone costiere

31

Zone scarsamente popolate

32

Altre tipologie di territori interessati

33

Nessun orientamento territoriale

(1)   

Altri approcci intrapresi nell'ambito di obiettivi strategici diversi dall'obiettivo strategico 5 e che non assumono la forma di investimento territoriale integrato né di sviluppo locale di tipo partecipativo.



TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"

01

Agricoltura e silvicoltura

02

Pesca

03

Acquacoltura

04

Altri settori dell'economia blu

05

Industrie alimentari e delle bevande

06

Industrie tessili e dell'abbigliamento

07

Fabbricazione di mezzi di trasporto

08

Fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici

09

Altre industrie manifatturiere non specificate

10

Edilizia

11

Attività estrattive

12

Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

13

Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e bonifica

14

Trasporto e magazzinaggio

15

Attività di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni

16

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

17

Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione

18

Attività finanziarie e assicurative

19

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

20

Amministrazione pubblica

21

Istruzione

22

Attività dei servizi sanitari

23

Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

24

Attività connesse all'ambiente

25

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

26

Altri servizi non specificati



TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"

UBICAZIONE

Codice

Ubicazione

 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o condotta l'operazione, come illustrato nella classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003.



TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLE TEMATICHE SECONDARIE FSE+

TEMATICA SECONDARIA FSE+

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici

01

Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde

100 %

02

Sviluppare competenze e occupazione digitali

0 %

03

Investire nella ricerca e innovazione e nella specializzazione intelligente

0 %

04

Investire nelle piccole e medie imprese (PMI)

0 %

05

Non discriminazione

0 %

06

Lotta contro la povertà infantile

0 %

07

Sviluppo delle capacità delle parti sociali

0 %

08

Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile

0 %

09

Non applicabile

0 %

10

Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo (1)

0 %

(1)   

Anche nei rispettivi programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese (adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE).



TABELLA 7: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DEL FSE+/FESR/FONDO DI COESIONE/JTF

Dimensione della parità di genere del FSE+/FESR/Fondo di coesione/JTF

Coefficiente per il calcolo del sostegno alla parità di genere

01

Focalizzazione sulle questioni di genere

100 %

02

Integrazione di genere

40 %

03

Neutralità di genere

0 %



TABELLA 8: CODICI RELATIVI ALLE STRATEGIE MACROREGIONALI E ALLE STRATEGIE PER I BACINI MARITTIMI

STRATEGIE MACROREGIONALI E STRATEGIE PER I BACINI MARITTIMI

01

Strategia per la regione adriatica e ionica

02

Strategia per la regione alpina

03

Strategia per la regione del Mar Baltico

04

Strategia per la regione danubiana

05

Oceano Artico

06

Strategia atlantica

07

Mar Nero

08

Mar Mediterraneo

09

Mare del Nord

10

Strategia per il Mediterraneo occidentale

11

Nessun contributo alle strategie macroregionali o alle strategie per i bacini marittimi




ALLEGATO II

MODELLO PER L'ACCORDO DI PARTENARIATO – ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6 ( 22 )

Riferimento: articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 ("CPR"). Le giustificazioni e i campi di testo di cui ai punti da 1 a 10 del presente allegato non superano le 35 pagine, con una media di 3 000 caratteri senza spazi per ciascuna pagina.



CCI

[15] (1)

Titolo

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

(1)   

I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazi.

1.   Selezione degli obiettivi strategici e dell'obiettivo specifico del JTF

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CPR



Tabella 1: selezione dell'obiettivo strategico e dell'obiettivo specifico del JTF e giustificazione

Obiettivo selezionato

Programma

Fondo

Giustificazione della scelta di un obiettivo strategico o dell'obiettivo specifico del JTF

 

 

 

[3 500 per obiettivo]

2.   Scelta delle politiche, coordinamento e complementarità ( 23 )

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento CPR

Una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento CPR

Campo di testo

Coordinamento, delimitazione e complementarità tra i Fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento CPR

Campo di testo

Complementarità e sinergie tra i fondi oggetto dell'accordo di partenariato, l'AMIF, l'ISF, il BMVI e altri strumenti dell'Unione – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo

3.   Contributo alla garanzia di bilancio nell'ambito di InvestEU e sua giustificazione ( 24 )

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera g) e articolo 14, del regolamento CPR



Tabella 2A: contributo a InvestEU (ripartizione per anno)

Contributo da

Contributo a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Finestra(e) InvestEU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 2B: contributo a InvestEU (sintesi)

 

Categoria di regioni*

Finestra 1 Infrastrutture sostenibili

Finestra 2 Ricerca, innovazione e digitalizzazione

Finestra 3 PMI

Finestra 4

Investimenti sociali e competenze

Totale

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Campo di testo [3 500 ] (giustificazione che tenga in considerazione il modo in cui tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell'accordo di partenariato in linea con l'art. 10, paragrafo 1, del regolamento InvestEU)

4.   Trasferimenti ( 25 )



Lo Stato membro chiede

□  trasferimento tra categorie di regioni

□  trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

 

□  trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

 

□  trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF

 

□  trasferimenti dalla Cooperazione territoriale europea verso Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

4.1.   Trasferimento tra categorie di regioni

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera e) e articolo 111, del regolamento CPR



Tabella 3A: trasferimenti tra categorie di regioni (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Categoria di regioni

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Più sviluppate

Più sviluppate /

In transizione /

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 3B. Trasferimento tra categorie di regioni (sintesi)

Categoria di regioni

Dotazione per categoria di regioni

Trasferimento a:

Importo del trasferimento

Quota della dotazione iniziale trasferita

Dotazione per categoria di regioni dopo il trasferimento

Meno sviluppate

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Più sviluppate

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

In transizione

 

Più sviluppate

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

4.2.   Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

Riferimento: articolo 26, paragrafo 1, del regolamento CPR



Tabella 4A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta se tale possibilità è prevista nell'atto di base (*1) (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Strumento

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.



Tabella 4B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base (*1) (sintesi)

Fondo

Categoria di regioni

Strumento 1

Strumento 2

Strumento 3

Strumento 4

Strumento 5

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

4.3.   Trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

Riferimento: articolo 26, paragrafo 1, del regolamento CPR



Tabella 5A: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione e a un altro Fondo o ad altri Fondi (*1) (ripartizione per anno)

Trasferimenti da

Trasferimenti a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Fondo

Categoria di regioni (se pertinente)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

FESR, FSE+ o Fondo di coesione, FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.



Tabella 5B: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi (sintesi) (*1)

Trasferimento a/Trasferimento da

FESR

FSE+

Fondo di coesione

FEAMPA

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Trasferimento ad altri programmi. I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.

Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

4.4.   Trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF e giustificazione ( 26 )

Riferimento: articolo 27 del regolamento CPR



Tabella 6A: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF (ripartizione per anno)

Fondo

Categoria di regioni

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

JTF (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.



Tabella 6B: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF (sintesi)

 

Dotazione a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF prima dei trasferimenti

 

Trasferimenti al JTF verso il territorio situato in (*1):

Trasferimento (sostegno complementare) per categoria di regioni da:

 

FESR

Più sviluppate

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

FSE+

Più sviluppate

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

Totale

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

(*1)   

Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

4.5.   Trasferimenti dall’obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l’obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Riferimento: articolo 111, paragrafo 3, del regolamento CPR



Tabella 7: trasferimenti dall’obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l’obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Trasferimenti dall'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Transfrontaliere

 

 

 

 

 

 

 

 

Transnazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimento verso l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

JTF

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

5.   La forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera f), del regolamento CPR



La scelta della forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica

□  Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 (*1)

□  Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5 (*2)

(*1)   

Se si effettua questa scelta, compilare la tabella 1 della sezione 8.

(*2)   

Se si effettua questa scelta, compilare la tabella 2 della sezione 8.

Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

6.   Concentrazione tematica

6.1.

Riferimento: articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FESR e del regolamento CF



Lo Stato membro decide di

□  rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale

□  rispettare la concentrazione tematica a livello delle categorie di regioni

□  prendere in considerazione le risorse del Fondo di coesione ai fini della concentrazione tematica

6.2.

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CPR e articolo 7 del regolamento FSE+



Lo Stato rispetta i requisiti di concentrazione tematica

… % inclusione sociale

Programmati a titolo degli obiettivi specifici da h) a l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

… % sostegno agli indigenti

Programmati a titolo degli obiettivi specifici m) e, in casi debitamente giustificati, l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

… % sostegno all'occupazione giovanile

Programmati a titolo degli obiettivi specifici a), f) e l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

 

… % sostegno alla lotta contro la povertà infantile

Programmati a titolo degli obiettivi specifici f), e da h) a l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

…% sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle ONG

Programmati a titolo di tutti gli obiettivi specifici tranne m) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

7.   Dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato per obiettivo strategico, obiettivo specifico del JTF e assistenza tecnica, a livello nazionale e, se del caso, regionale

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CPR



Tabella 8: dotazione finanziaria preliminare da FESR, Fondo di coesione, JTF, FSE+ e FEAMPA per obiettivo strategico, obiettivo specifico del JTF e assistenza tecnica (*1)

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica

FESR

Dotazione del Fondo di coesione a livello nazionale

JTF (*2)

FSE+

Dotazione del FEAMPA a livello nazionale

Totale

Dotazione a livello nazionale

Categoria di regione

Dotazione per categoria di regioni

Dotazione a livello nazionale

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

Dotazione a livello nazionale

Categoria di regione

Dotazione per categoria di regioni

 

 

Obiettivo strategico 1

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo strategico 2

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo strategico 3

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo strategico 4

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo strategico 5

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo specifico del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (se pertinente)

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR (se pertinente)

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR (se pertinente)

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Totale

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Risorse a norma dell'articolo 7 del regolamento JTF collegate alle risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 7 del regolamento JTF collegate alle risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18 del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

(*2)   

Importi del JTF dopo il previsto sostegno complementare a titolo del FESR e del FSE+.

Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

8.   Elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera h) e articolo 110 del regolamento CPR



Tabella 9A: Elenco dei programmi previsti (1) con dotazioni finanziarie preliminari (*1)

Titolo [255]

Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione

Contributo nazionale

Totale

Programma (*2) 1

FESR

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

Programma 2

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

Programma 3

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

Programma 4

JTF – dotazione (articolo 3 del regolamento JTF)

N/A

 

 

 

Dotazione del JTF (articolo 4 del regolamento JTF)

N/A

 

 

 

Totale

FESR, Fondo di coesione, JTF, FSE+

 

 

 

 

Programma 5

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18 del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

(*2)   

I programmi possono avere il sostegno congiunto dei fondi avere l’intervento congiunto dei in linea con l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CPR (poiché le priorità possono utilizzare il sostegno da uno o più fondi in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento CPR. Ogniqualvolta il JTF contribuisce a un programma, l'assegnazione del JTF deve includere trasferimenti complementari ed essere suddivisa per presentare gli importi conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento JTF.

(1)   

Nel caso in cui sia stata scelta l'assistenza tecnica di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR.



Tabella 9B: Elenco dei programmi previsti (1) con dotazioni finanziarie preliminari (*1)

Titolo [255]

Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione

Contributo nazionale

Totale

Contributo dell'Unione senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

Contributo dell'Unione per assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

 

 

Programma (*2) 1

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Programma 2

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

Programma 3

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Programma 4

JTF – dotazione (articolo 3 del regolamento JTF)

N/A

 

 

 

 

Dotazione del JTF (articolo 4 del regolamento JTF)

N/A

 

 

 

 

Totale

FESR, Fondo di coesione, FSE+, JTF

 

 

 

 

 

Programma 5

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

 

(*1)   

L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18, del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

(*2)   

I programmi possono avere il sostegno congiunto dei fondi in linea con l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CPR (poiché le priorità possono utilizzare il sostegno di uno o più fondi in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento CPR. Ogniqualvolta il JTF contribuisce a un programma, l'assegnazione del JTF deve includere trasferimenti complementari ed essere suddivisa per presentare gli importi conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento JTF.

(1)   

Nel caso in cui sia stata scelta l'assistenza tecnica di cui all'articolo 36, paragrafo 5.

Riferimento: articolo 11 del regolamento CPR



Tabella 10: Elenco dei programmi Interreg previsti

Programma 1

Titolo 1 [255]

Programma 2

Titolo 1 [255]

9.   Una sintesi delle azioni pianificate per rafforzare la capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento CPR

Campo di testo [4 500 ]

10.   Un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e delle zone (se del caso)

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CPR e articolo 10 del regolamento FESR e del regolamento FC

Campo di testo [3 500 ]

11.   Una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV (facoltativo)

Riferimento: articolo 11, del regolamento CPR



Tabella 11: condizioni abilitanti

Condizione abilitante

Fondo

Obiettivo specifico selezionato

(N/A al FEAMPA)

Sintesi della valutazione

 

 

 

[1 000 ]

12.   Obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima

Riferimento: articolo 6, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CPR



Fondo

Contributo preliminare all'azione per il clima (1)

FESR

 

Fondo di coesione

 

(1)   

Corrispondente alle informazioni incluse o da includere nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR.




ALLEGATO III

CONDIZIONI ABILITANTI ORIZZONTALI – ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1



Applicabili a tutti gli obiettivi specifici

Nome delle condizioni abilitanti

Criteri di adempimento

Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici

Sono in atto meccanismi di controllo che coprono tutti gli appalti pubblici e la relativa aggiudicazione nell'ambito dei Fondi, in linea con la normativa dell'Unione in materia di appalti. Tale requisito comprende:

1.  modalità per garantire la raccolta di dati efficaci e affidabili sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici superiori alle soglie dell'Unione, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 83 e 84 della direttiva 2014/24/UE e agli articoli 99 e 100 della direttiva 2014/25/UE;

2.  modalità per garantire che i dati coprano almeno i seguenti elementi:

a)  qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto, numero degli offerenti iniziali e valore contrattuale;

b)  informazioni sul prezzo finale dopo il completamento e sulla partecipazione di PMI come offerenti diretti, qualora i sistemi nazionali forniscano tali informazioni;

3.  modalità per garantire il controllo e l'analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE;

4.  modalità per rendere disponibili i risultati delle analisi al pubblico in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE;

5.  modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano comunicate alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.

Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato:

1.  per le imprese in difficoltà e per quelle interessate da un obbligo di recupero;

2.  attraverso un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da esperti di enti locali o nazionali competenti per gli aiuti di Stato.

Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali

Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui:

1.  modalità per garantire la conformità dei programmi sostenuti dai Fondi e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta;

2.  modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.

Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio (1)

È in atto un quadro nazionale per garantire l'attuazione dell'UNCRPD, che comprende:

1.  obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;

2.  modalità per garantire che la politica, la legislazione e le norme in materia di accessibilità siano adeguatamente tenute in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi;

3.  modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi all'UNCRPD e denunce riguardanti l'UNCRPD presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.

(1)   

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).




ALLEGATO IV

CONDIZIONI ABILITANTI TEMATICHE APPLICABILI AL FESR, AL FSE+ E AL FONDO DI COESIONE – ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1



Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Nome della condizione abilitante

Criteri di adempimento per la condizione abilitante

1.  Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC

FESR:

sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

1.1.  Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale

La strategia o le strategie di specializzazione intelligente sono sostenute dagli elementi che seguono:

1.  un'analisi aggiornata delle sfide riguardanti la diffusione dell'innovazione e la digitalizzazione;

2.  l'esistenza di istituzioni o organismi regionali o nazionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione intelligente;

3.  strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;

4.  il funzionamento della cooperazione tra portatori di interessi ("processo di scoperta imprenditoriale");

5.  azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione, ove opportuno;

6.  se del caso, azioni a sostegno della transizione industriale;

7.  misure per rafforzare la cooperazione con i partner al di fuori di un determinato Stato membro in settori prioritari sostenuti dalla strategia di specializzazione intelligente.

FESR:

rafforzare la connettività digitale

1.2.  Un piano nazionale o regionale per la banda larga

È in atto un piano nazionale o regionale per la banda larga che comprende:

1.  una valutazione delle carenze di investimenti da affrontare per far sì che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a reti ad altissima capacità (1), basata su:

a)  una mappatura recente (2) delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e della qualità del servizio mediante indicatori standard per la mappatura della banda larga;

b)  una consultazione sugli investimenti programmati in linea con le prescrizioni in materia di aiuti di Stato;

2.  la giustificazione degli interventi pubblici pianificati in base ai modelli di investimento sostenibili che:

a)  promuovono prezzi abbordabili e un accesso a infrastrutture e servizi aperti, di qualità e in grado di soddisfare esigenze future;

b)  adeguano le forme di assistenza finanziaria ai fallimenti del mercato individuati;

c)  permettono un uso complementare di varie forme di finanziamento da fonti dell'Unione, nazionali o regionali;

3.  misure volte a sostenere la domanda e l'uso di reti ad altissima capacità, comprese azioni per agevolare la loro diffusione, in particolare attraverso l'effettiva attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

4.  assistenza tecnica e meccanismi per la consulenza di esperti, ad esempio un ufficio competente per la banda larga, atti a rafforzare le capacità dei portatori di interessi a livello locale e a fornire consulenza ai promotori di progetti;

5.  un meccanismo di controllo basato su indicatori standard per la mappatura della banda larga.

2.  Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

FESR e Fondo di coesione:

promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

2.1.  Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica

1.  È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che:

a)  prevede target intermedi indicativi per il 2030, il 2040 e il 2050;

b)  fornisce una descrizione indicativa delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attuazione della strategia;

c)  definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazione di immobili.

2.  Misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

2.2.  Governance del settore dell'energia

Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è notificato alla Commissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e coerentemente con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e comprende:

1.  tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999;

2.  una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

2.3.  Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'Unione

Sono in atto misure che garantiscono:

1.  la conformità all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e a questa quota di energia rinnovabile quale valore base fino al 2030 o l'adozione di misure supplementari qualora il valore base non venga mantenuto su un periodo di un anno conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/1999;

2.  conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2018/1999, un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento in linea con l'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofi e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

2.4.  Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi

È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale, istituito sulla base di valutazioni dei rischi, tenendo debitamente conto dei possibili impatti dei cambiamenti climatici e delle esistenti strategie di adattamento agli stessi, che comprende:

1.  una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che rifletta il profilo di rischio attuale e in evoluzione con un orizzonte temporale indicativo da 25 a 35 anni. La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;

2.  una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità (7), dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;

3.  informazioni sulle risorse e sui meccanismi di finanziamento disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile

2.5.  Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue

Per ciascuno o ambo i settori è in atto un piano di investimento nazionale che comprende:

1.  una valutazione dell'attuale stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (8) e della direttiva 98/83/CE del Consiglio (9);

2.  l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa:

a)  necessari per dare attuazione alla direttiva 91/271/CEE, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento di acque reflue;

b)  necessari per attuare la direttiva 98/83/CE;

c)  necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalla direttiva (UE) 2020/2184 (10), in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I di tale direttiva;

3.  una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento;

4.  un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

2.6.  Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti

Sono in atto uno o più piani di gestione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato e che comprendono:

1.  un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'entità geografica interessata, compresi la tipologia, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione del loro futuro sviluppo, tenendo conto dei risultati attesi a seguito dell'applicazione delle misure stabilite nel o nei programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE;

2.  una valutazione dei sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti, compresa la copertura territoriale e per materiali della raccolta differenziata e misure per migliorarne il funzionamento, e una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;

3.  una valutazione delle carenze di investimenti che giustifichi la necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e la necessità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti supplementari o migliorate, comprendente informazioni circa le fonti di reddito disponibili per sostenere i costi di funzionamento e di manutenzione;

4.  informazioni sui criteri di riferimento per le modalità di individuazione dell'ubicazione dei siti futuri e sulla capacità dei futuri impianti di trattamento dei rifiuti.

 

FESR e Fondo di coesione:

rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;

2.7.  Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione.

Per gli interventi a sostegno di misure di conservazione della natura in relazione ai siti Natura 2000 che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (12):

è in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritaria per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri, compresa l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.

3.  Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità

FESR e Fondo di coesione:

sviluppare una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale

sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

3.1.  Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

È in atto una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate – tranne a livello locale – fino al 2030 che:

1.  comprende una valutazione economica degli investimenti previsti, basata su un'analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari;

2.  è coerente con gli elementi correlati ai trasporti contenuti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

3.  comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, definiti nel regolamento CEF, in linea con i rispettivi piani di lavoro sui corridoi della rete centrale TEN-T;

4.  garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, comprese le tratte transfrontaliere, fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

5.  garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria e, se del caso, riferisce in merito all'implementazione dell'ERTMS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione (13);

6.  promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di trasbordo merci o passeggeri;

7.  comprende misure rilevanti per la pianificazione delle infrastrutture volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali;

8.  presenta i risultati della valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e definisce la priorità per i corrispondenti investimenti;

9.  fornisce informazioni sulle risorse di finanziamento corrispondenti agli investimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate.

4.  Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

FESR:

rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali

FSE+:

migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro

4.1.  Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro

È in atto un quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti per l'occupazione, che comprende:

1.  modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze;

2.  informazioni su posti di lavoro e opportunità di occupazione, che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro;

3.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i portatori di interessi;

4.  modalità per sorvegliare, valutare e rivedere le politiche attive del mercato del lavoro;

5.  per gli interventi a favore dell'occupazione giovanile, percorsi mirati e basati su elementi di prova rivolti ai giovani che non lavorano né partecipano a un ciclo di istruzione o formazione, comprese misure di sensibilizzazione, basati su requisiti di qualità e che tengano conto di criteri per la qualità degli apprendistati e dei tirocini, anche nel quadro dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.

 

FESR:

rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali

FSE+

promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a sevizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

4.2.  Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere che comprende:

1.  l'individuazione, sulla base di dati concreti, delle problematiche relative alla parità di genere;

2.  misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata per donne e uomini, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali;

3.  modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico e dei metodi di raccolta dei dati basati su dati disaggregati per genere;

4.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, compresi gli organismi per la parità di genere, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.

 

FESR:

migliorare l'accesso a servizi inclusivi e di qualità nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita mediante lo sviluppo di infrastrutture;

FSE+:

migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati

promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.

4.3.  Quadro politico strategico per il sistema di istruzione e formazione a tutti i livelli

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per il sistema di istruzione e formazione che comprende:

1.  sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze;

2.  meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;

3.  misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate, significative e di qualità e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

4.  un meccanismo di coordinamento riguardante tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione superiore, e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

5.  modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico;

6.  misure per individuare gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e percorsi di miglioramento del livello delle competenze;

7.  misure di sostegno agli insegnanti, ai formatori e al personale accademico in materia di metodi di apprendimento adeguati e di valutazione e convalida delle competenze chiave;

8.  misure per promuovere la mobilità dei discenti e del personale e la collaborazione transnazionale degli erogatori di istruzione e formazione, anche mediante il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche.

 

FESR:

promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;

FSE+:

incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati

4.4.  Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà

È in atto un quadro politico o legislativo strategico nazionale o regionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, che comprende:

1.  una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, in particolare per quanto riguarda l'accesso paritario a servizi di qualità per i minori in situazioni di vulnerabilità, nonché la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili di tutte le età;

2.  misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, tra cui la protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e l'accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati;

3.  misure per passare dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio;

4.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

 

FSE+:

promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come il popolo rom;

4.5.  Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei rom

È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei rom, che comprende:

1.  misure per accelerare l'integrazione dei rom, prevenire ed eliminare la segregazione, tenendo conto della dimensione di genere e della situazione dei giovani rom, e che definiscano valori base e target intermedi e finali misurabili;

2.  modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione delle misure di integrazione dei rom;

3.  modalità per integrare l'inclusione dei rom a livello regionale e locale;

4.  modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con la società civile rom e tutte gli altri portatori di interessi pertinenti, anche a livello regionale e locale.

 

FESR:

garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

FSE+:

migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

4.6.  Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

1.  una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per garantire misure sostenibili e coordinate;

2.  misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata, comprese le persone più difficili da raggiungere;

3.  misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul territorio attraverso la deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.

(1)   

In linea con l'obiettivo definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con il considerando 25, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(2)   

In linea con l'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972.

(3)   

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

(4)   

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(5)   

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(6)   

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(7)   

Come valutate nella valutazione della capacità di gestione dei rischi richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE.

(8)   

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(9)   

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(10)   

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

(11)   

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(12)   

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(13)   

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).




ALLEGATO V

MODELLO PER I PROGRAMMI FINANZIATI A TITOLO DEL FESR (OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA"), DEL FSE+, DEL FONDO DI COESIONE, DEL JTF E DEL FEAMPA – ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3



CCI

 

Titolo in inglese

[255 (1)]

Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

 

Trasferimento non rilevante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento CPR

Sì/No

Regioni NUTS oggetto del programma (non pertinente per il FEAMPA)

 

Fondo interessato o fondi interessati

□  FESR

□  Fondo di coesione

□  FSE+

□  JTF

□  FEAMPA

Programma

□  nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" solo per le regioni ultraperiferiche

(1)   

I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazi.

1.   Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche ( 27 )

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a viii) e lettera a), punto x), e articolo 22, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060 ("CPR")



Campo di testo [30 000 ]

Per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita":



Tabella 1

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF

Obiettivo specifico o priorità dedicata (*1)

Giustificazione (sintesi)

 

 

[2 000 per obiettivo specifico o priorità dedicata del FSE+ o obiettivo specifico del JTF]

(*1)   

Priorità dedicate a norma del regolamento FSE+.

Per il FEAMPA:



Tabella 1A

Obiettivo strategico

Priorità

Analisi SWOT (per ciascuna priorità)

Giustificazione (sintesi)

 

 

Punti di forza

[10 000 per priorità]

[20 000 per priorità]

Punti di debolezza

[10 000 per priorità]

Opportunità

[10 000 per priorità]

Minacce

[10 000 per priorità]

Individuazione delle esigenze sulla base dell'analisi SWOT e tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento FEAMPA

[10 000 per priorità]

2.   Priorità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

2.1.   Priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1.   Titolo della priorità [300] (da ripetere per ciascuna priorità)



□  Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

□  Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative

□  Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ (*1)

□  Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ (1)

□  Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione

□  Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

(*1)   

Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

(1)   

Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE+.

2.1.1.1.   Obiettivo specifico ( 28 ) (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato per priorità diverse dall'assistenza tecnica)

2.1.1.1.1.   Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:



Campo di testo [8 000 ]

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR



Campo di testo [1 000 ]

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+



Campo di testo [2 000 ]

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR



Campo di testo [2 000 ]

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR



Campo di testo [2 000 ]

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR



Campo di testo [1 000 ]

2.1.1.1.2.   Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC



Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR



Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Valore base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200]

Osservazioni [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.3.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR



Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 



Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 



Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 



Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 



Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+ (*1), FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 

(*1)   

In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR



Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   Obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale ( 29 )

2.1.1.2.1.   Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR; articolo 20 e articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento FSE+

Tipologie di sostegno



Campo di testo [2 000 ]

Principali gruppi di destinatari



Campo di testo [2 000 ]

Descrizione dei regimi di sostegno nazionali o regionali



Campo di testo [2 000 ]

Criteri per la selezione delle operazioni ( 30 )



Campo di testo [4 000 ]

2.1.1.2.2.   Indicatori



Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regione

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regione

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Valore di riferimento

Anno di riferimento

Fonte dei dati [200]

Commenti [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Priorità Assistenza tecnica

2.2.1.   Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), del regolamento CPR

2.2.1.1.   Intervento dei fondi

Le tipologie di azioni correlate – articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento CPR



Campo di testo [8 000 ]

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento CPR



Campo di testo [1 000 ]

2.2.1.2.   Indicatori

Gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento CPR



Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Fondo

Categoria di regioni

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento CPR



Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 



Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 



Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+ (*1), FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

(*1)   

In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.



Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

2.2.2.   Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f), del regolamento CPR

2.2.2.1.   Descrizione dell'assistenza tecnica a titolo di finanziamento non collegato ai costi – articolo 37, del regolamento CPR



Campo di testo [3 000 ]

2.2.2.2.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f), del regolamento CPR



Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 



Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 



Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+ (*1), FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

(*1)   

In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.



Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

3.   Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii); articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3; e articoli 14 e 26 del regolamento CPR

3.1.   Trasferimenti e contributi ( 31 )

Riferimento: articoli 14, 26 e 27 del regolamento CPR



Modifica del programma concernente:

□  contributo a InvestEU

□  trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

□  trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi



Tabella 15A: contributo a InvestEU (*1) (ripartizione per anno)

Contributo da

Contributo a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Finestra(e) InvestEU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Per ogni nuova richiesta di contributo, una modifica del programma stabilisce gli importi totali ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.



Tabella 15B: contributi a InvestEU (*1) (sintesi)

 

Categoria di regione

Finestra 1 Infrastrutture sostenibili

Finestra 2 Innovazione e digitalizzazione

Finestra 3 PMI

Finestra 4 Investimenti sociali e competenze

Totale

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Importi cumulativi per tutti i contributi effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di contributo, una modifica del programma stabilisce gli importi totali ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.



Campo di testo [3 500 ] (giustificazione), che tenga in considerazione il modo in cui tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nel programma in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento InvestEU



Tabella 16A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Strumento

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 16B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta (*1) (sintesi)

Fondo

Categoria di regione

Strumento 1

Strumento 2

Strumento 3

Strumento 4

Strumento 5 (*2)

Totale

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

(*2)   

I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.



Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)



Tabella 17A: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi (*1) (ripartizione per anno)

Trasferimenti da

Trasferimenti a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Fondo

Categoria di regioni (se pertinente)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

FESR, FSE+ o Fondo di coesione, FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Trasferimento ad altri programmi. I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.



Tabella 17B: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi (*1) (sintesi)

 

FESR

FSE+

Fondo di coesione

FEAMPA

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.



Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

3.2.   JTF: dotazione nel programma e trasferimenti ( 32 )

3.2.1.   Dotazione del JTF al programma prima dei trasferimenti per priorità (se pertinente) ( 33 )

Riferimento: articolo 27 del regolamento CPR



Tabella 18: dotazione del JTF al programma conformemente all'articolo 3 del regolamento JTF, prima dei trasferimenti

Priorità 1 del JTF

 

Priorità 2 del JTF

 

 

Totale

3.2.2.   Trasferimenti al JTF come sostegno complementare ( 34 ) (se pertinente)



Il trasferimento al JTF

□  riguarda i trasferimenti interni nell'ambito del programma con dotazione del JTF

 

□  riguarda i trasferimenti da altri programmi al programma con dotazione del JTF

 



Tabella 18A: trasferimenti al JTF nell'ambito del programma (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Priorità del JTF (*1)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

Priorità 1 del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

Priorità 2 del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.



Tabella 18B: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ al JTF nell'ambito del programma

 

Dotazione del JTF nel programma (*1) ripartita per categoria di regioni in cui si trova il territorio (*2) (per priorità del JTF)

Priorità del JTF (per ciascuna priorità del JTF)

Importo

Trasferimento nell'ambito del programma (*1) (sostegno complementare) per categoria di regioni

 

 

FESR

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

 

Totale

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

(*1)   

Programma con dotazione del JTF.

(*2)   

Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.



Tabella 18C: trasferimenti al JTF dagli altri programmi (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Priorità del JTF (*1)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

Priorità 1 del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

Priorità 2 del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.



Tabella 18D: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ da altri programmi al JTF nel presente programma

 

Sostegno complementare al JTF nel presente programma (*1) per il territorio situato (*3) in una determinata categoria di regioni (per priorità):

Priorità del JTF

Importo

Trasferimenti da altri programmi (*2) per categoria di regioni

 

 

FESR

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

 

Totale

 

 

(*1)   

Programma con dotazione del JTF, che riceve sostegno complementare dal FESR e dal FSE+.

(*2)   

Programma che fornisce il sostegno complementare a titolo del FESR e del FSE+ (fonte).

(*3)   

Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.



Campo di testo [3 000 ] Giustificazione del trasferimento complementare dal FESR e dal FSE+ sulla base delle tipologie di intervento previste – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ix), del regolamento CPR

3.3.   Trasferimenti tra categorie di regioni risultanti dal riesame intermedio



Tabella 19A: trasferimenti tra categorie di regioni, risultanti dal riesame intermedio, nell'ambito del programma (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Categoria di regioni (*1)

Categoria di regioni (*1)

2025

2026

2027

Totale

Più sviluppate

Più sviluppate /

In transizione /

Meno sviluppate

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

(*1)   

Applicabile solo al FESR e al FSE+.



Tabella 19B: trasferimenti tra categorie di regioni, risultanti dal riesame intermedio, ad altri programmi (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Categoria di regioni (*1)

Categoria di regioni (*1)

2025

2026

2027

Totale

Più sviluppate

Più sviluppate /

In transizione /

Meno sviluppate

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

(*1)   

Applicabile solo al FESR e al FSE+.

3.4.   Ritrasferimenti ( 35 )



Tabella 20A: ritrasferimenti (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

InvestEU o altro strumento dell'Unione

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

InvestEU

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Strumento dell'Unione 1

Strumento dell'Unione 2

[…]

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 20B: ritrasferimenti (*1) (sintesi)

Da / A

FESR

FSE+

Fondo di coesione

FEAMPA

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

 

 

InvestEU

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento 4 (*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

(*2)   

I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

3.5.   Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del regolamento CPR e articoli 3, 4, e 7 del regolamento JTF



Tabella 10: dotazioni finanziarie per anno

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2026

solo per il FEAMPA

2027

2027

solo per il FEAMPA

Totale

Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità

Importo di flessibilità

Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità

Importo di flessibilità

FESR (*1)

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+ (*1)

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTF (*1)

Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 7 (collegate alle risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 7 (collegate alle risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Importi dopo il trasferimento complementare al JTF.

3.6.   Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), articolo 22, paragrafo 6, e articolo 36 del regolamento CPR

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in cui l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR era stata scelta nell'accordo di partenariato.



Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Obiettivo strategico / specifico del JTF numero o assistenza tecnica

Priorità

Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)

Fondo

Categoria di regioni (*1)

Contributo dell'Unione

(a) = (g)+(h)

Ripartizione del contributo dell'Unione

Contributo nazionale

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)

Importo di flessibilità

(h)

pubblico

privato

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)

(f)=(a)/(e)

 

Priorità 1

P/T

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

 

JTF (*2)

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 4

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

Priorità 5

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del presente regolamento CPR

 

FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

Priorità 6

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del presente regolamento CPR

 

FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTF (*2)

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Per il FESR: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Per il Fondo di coesione: non applicabile. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta di un fondo.

(*2)   

Totale delle risorse del JTF, comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+. La tabella non comprende gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento JTF. Nel caso dell'assistenza tecnica finanziata dal JTF, le risorse del JTF dovrebbero essere suddivise in risorse a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento JTF. Per l'articolo 4 del regolamento JTF non vi è alcun importo di flessibilità.

Per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita": i programmi che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.



Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Obiettivo strategico / specifico del JTF numero o assistenza tecnica

Priorità

Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)

Fondo

Categoria di regioni (*1)

Contributo dell'Unione

(a)=(b)+(c)+(i)+(j)

Ripartizione del contributo dell'Unione

Contributo nazionale

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

Tasso di cofinanzia mento

pubblico

privato

 

(d)=(e)+(f)

(e)

(f)

(g)=(a)+(d)

(h)=(a)/(g)

Contributo dell'Unione

Importo di flessibilità

 

 

 

 

 

senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

(b)

(c)

(i)

(j)

 

Priorità 1

P/T

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

 

JTF (*2)

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 4

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

Priorità 5

assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del presente regolamento CPR

 

FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTF (*2)

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TotaleFondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Per il FESR e il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il Fondo di coesione: non applicabile. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta del fondo.

(*2)   

Totale delle risorse del JTF, comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+. La tabella non comprende gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento JTF. Nel caso dell'assistenza tecnica finanziata dal JTF, le risorse del JTF dovrebbero essere suddivise in risorse a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento JTF. Per l'articolo 4 del regolamento JTF non vi è alcun importo di flessibilità.

Per il FEAMPA:

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto iii), del regolamento CPR

Programmi del FEAMPA che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.



Tabella 11A: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Priorità

Obiettivo specifico (nomenclatura definita nel regolamento FEAMPA)

Base di calcolo del sostegno dell'Unione

Contributo dell'Unione

Contributo pubblico nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

Priorità 1

1.1.1.

Pubblico

 

 

 

 

1.1.2.

Pubblico

 

 

 

 

1.2

Pubblico

 

 

 

 

1.3

Pubblico

 

 

 

 

1.4

Pubblico

 

 

 

 

1.5

Pubblico

 

 

 

 

1.6

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 2

2.1

Pubblico

 

 

 

 

2.2

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 3

3.1

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 4

4.1

Pubblico

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR

5.1

Pubblico

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR

5.2

Pubblico

 

 

 

 

Programmi del FEAMPA che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.



Tabella 11A: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Priorità

Obiettivo specifico (nomenclatura definita nel regolamento FEAMPA)

Base per il calcolo del sostegno dell'Unione

Contributo dell'Unione

Contributo pubblico nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

Contributo dell'Unione senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

Contributo dell'Unione per assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

Priorità 1

1.1.1.

Pubblico

 

 

 

 

 

1.1.2.

Pubblico

 

 

 

 

 

1.2

Pubblico

 

 

 

 

 

1.3

Pubblico

 

 

 

 

 

1.4

Pubblico

 

 

 

 

 

1.5

Pubblico

 

 

 

 

 

1.6

Pubblico

 

 

 

 

 

Priorità 2

2.1

Pubblico

 

 

 

 

 

2.2

Pubblico

 

 

 

 

 

Priorità 3

3.1

Pubblico

 

 

 

 

 

Priorità 4

4.1

Pubblico

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica (articolo 37 del regolamento CPR)

5.1

Pubblico

 

 

 

 

 

4.   Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera i), del regolamento CPR



Tabella 12: condizioni abilitanti

Condizioni abilitanti

Fondo

Obiettivo specifico (N/A al FEAMPA)

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

 

 

 

Sì/No

Criterio 1

SÌ/NO

[500]

[1 000 ]

 

 

 

 

Criterio 2

SÌ/NO

 

 

5.   Autorità del programma

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera k) e articoli 71 e 84 del regolamento CPR



Tabella 13: autorità del programma

Autorità del programma

Nome dell'istituzione [500]

Nome della persona di contatto [200]

Indirizzo di posta elettronica [200]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

 

 

 

Ove applicabile, organo od organi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

 

 

 

Funzione contabile qualora tale funzione sia affidata a un organismo diverso dall'autorità di gestione

 

 

 

La ripartizione degli importi rimborsati per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, qualora vengano individuati più organi per ricevere i pagamenti della Commissione.

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR



Tabella 13A: la porzione delle percentuali di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), del regolamento CPR che sarebbe rimborsata agli organi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR (in punti percentuali)

Organo 1

p.p.

Organo 2 (*1)

p.p.

(*1)   

Numero di organi definiti da uno Stato membro.

6.   Partenariato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del regolamento CPR



Campo di testo [10 000 ]

7.   Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera j), del regolamento CPR



Campo di testo [4 500 ]

8.   Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento CPR



Tabella 14: uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95 del regolamento CPR

NO

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 1)

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 2)

Appendice 1

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione (articolo 94 del regolamento CPR)



Data di presentazione della proposta

 

 

 

L'appendice 1 non è necessaria in caso si faccia uso delle opzioni semplificate in materia di costi (SCO) a livello di Unione stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A.   Sintesi degli elementi principali



Priorità

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni

Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi (SCO) in %

Tipologia(e) di operazione interessata

Indicatore che fa scattare il rimborso

Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)

Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO

 

 

 

 

 

Codice (1)

Descrizione

Codice (2)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Si intende il codice relativo alla dimensione "settore di intervento" di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento CPR e dell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

(2)   

Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna

:

Sì/No - Denominazione della società esterna



1.  Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione (1)

 

2.  Obiettivi specifici

 

3.  Indicatore che fa scattare il rimborso (2)

 

4.  Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso

 

5.  Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

6.  Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle SCO

 

7.  Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

8.  Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

9.  Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti (3)

 

10.  Verifica del conseguimento delle unità

— descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate

— descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi

— descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

11.  Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione (4) e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)

 

12.  Importo totale (nazionale e dell'Unione) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su tale base

 

(1)   

Data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e data di fine prevista per il loro completamento (articolo 63, paragrafo 5, del regolamento CPR).

(2)   

In caso di operazioni che prevedono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 3 a 11 devono essere compilati per ciascun indicatore che fa scattare il rimborso.

(3)   

Ove opportuno, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico (compreso il link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso).

(4)   

Indicare se sussistono potenziali ripercussioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (ad esempio garanzia della qualità) saranno intraprese per compensare tale rischio.

C.   Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).



 

2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, sono rilevanti per la tipologia di operazione.



 

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.



 

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.



 

5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.



 

Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 95 del regolamento CPR)



Data di presentazione della proposta

 

 

 

L'appendice 2 non è necessaria in caso di importi per finanziamenti non collegati ai costi a livello di Unione stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A.   Sintesi degli elementi principali



Priorità

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni

Importo coperto dai finanziamenti non collegati ai costi

Tipologia(e) di operazione interessata

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

Indicatore

Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

Tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari

 

 

 

 

 

Codice (1)

Descrizione

 

Codice (2)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Si intende il codice relativo alla dimensione "settore di intervento" di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento CPR e dell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

(2)   

Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)



1.  Descrizione della tipologia di operazione

 

2.  Obiettivi specifici

 

3.  Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

4.  Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

5.  Definizione dell'indicatore

 

6.  Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

 

7.  Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data prevista

Importi (in EUR)

 

 

 

 

 

 

8.  Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)

 

9.  Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

10.  Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi)

— descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi);

— descrivere in che modo saranno effettuate le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi;

— descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

11.  Uso di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi

La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]

 

12.  Disposizioni per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 

Appendice 3

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica

(articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR)



Campo di testo [2 000 ]

Appendice 4

Piano d'azione FEAMPA per ciascuna regione ultraperiferica

NB: da riprodurre per ciascuna regione ultraperiferica

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione



Nome della regione ultraperiferica

 

A.   Descrizione della strategia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile



Campo di testo [30 000 ]

B.   Descrizione delle principali azioni previste e mezzi finanziari corrispondenti



Descrizione delle azioni principali

Importo FEAMPA assegnato (in EUR)

Sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del FEAMPA

Campo di testo [10 000 ]

 

Compensazione dei costi aggiuntivi a norma dell'articolo 24 del regolamento FEAMPA

Campo di testo [10 000 ]

 

Altri investimenti nell'economia blu sostenibile necessari per conseguire uno sviluppo costiero sostenibile

Campo di testo [10 000 ]

 

TOTALE

 

C.   Descrizione delle sinergie con altre fonti di finanziamento dell'Unione



Campo di testo [10 000 ]

D.   Finanziamenti supplementari per l'attuazione della compensazione dei costi aggiuntivi (aiuti di Stato)

Informazioni da comunicare per ogni regime di aiuti/aiuto ad hoc previsto



Regione

Denominazione della regione o delle regioni (NUTS) (1)

Autorità che concede l'aiuto

Nome

Indirizzo postale

Indirizzo internet

Titolo della misura di aiuto

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Link al testo integrale della misura di aiuto

Tipo di misura

□  Regime

 

□  Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo (2) cui appartiene

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

 

Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione

□  Proroga

□  Modifica

Durata (3)

□  Regime

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Data di concessione (4)

□  Aiuto ad hoc

gg/mm/aaaa

Settori economici interessati

□  Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

 

□  Limitato a settori specifici: specificare a livello di gruppo NACE (5)

Tipo di beneficiario

□  PMI

 

□  Grande impresa

 

Bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista del regime (6)

Valuta nazionale … (importo intero)

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (7)

Valuta nazionale … (importo intero)

□  Per le garanzie (8)

Valuta nazionale … (importo intero)

Strumento di aiuto

□  Sovvenzione/Contributo in conto interessi

□  Prestito/Anticipo rimborsabile

□  Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (9)

□  Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

□  Misura per il finanziamento del rischio

□  Altro (specificare)

Motivazione

Indicare il motivo per cui è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, anziché un aiuto nell'ambito del FEAMPA:

□  misura non contemplata dal programma nazionale

□  definizione delle priorità nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma nazionale

□  finanziamenti non più disponibili nell'ambito del FEAMPA

□  Altro (specificare)

(1)   

NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).

(2)   

Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini della presente sezione, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (vedi decisione della Corte di Giustizia Causa C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Racc. 2006, pag. I-289).). La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa (Causa C-382/99 Paesi Bassi/Commissione (Raccolta 2002 pag. I-5163).

(3)   

Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

(4)   

"Data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

(5)   

NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente, il settore è specificato a livello di gruppo.

(6)   

Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

(7)   

Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo globale dell'aiuto/minor gettito fiscale.

(8)   

Per le garanzie: indicare l'importo (massimo) dei prestiti garantiti.

(9)   

Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.




ALLEGATO VI

MODELLO DI PROGRAMMA PER L'AMIF, L'ISF E IL BMVI – ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3



Numero CCI

 

Titolo in inglese

[255 (1)]

Titolo nella lingua nazionale

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

 

Trasferimento non rilevante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento CPR)

Sì/No

(1)   

Il numero tra parentesi quadre si riferisce al numero di caratteri senza spazi.

1.   Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti iii), iv), v) e ix), del regolamento (UE) 2021/1060 ("CPR")



Questa sezione illustra in che modo il programma intende affrontare le principali sfide individuate a livello nazionale in base alla valutazione delle esigenze e/o strategie locali, regionali e nazionali. Offre una panoramica dello stato di attuazione dell'acquis dell'Unione pertinente e dei progressi compiuti nella realizzazione dei piani d'azione dell'Unione e descrive in che modo il Fondo sosterrà il loro sviluppo durante il periodo di programmazione.



Campo di testo [15 000 ]

2.   Obiettivi specifici (da ripetere per ciascun obiettivo specifico diverso dall'assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafi 2 e 4, del regolamento CPR

2.1.   Titolo dell'obiettivo specifico [300]

2.1.1.   Descrizione di un obiettivo specifico



Questa sezione illustra, per ogni obiettivo specifico, la situazione iniziale e le sfide principali e propone risposte con il sostegno del Fondo. Descrive quali misure di attuazione sono affrontate con il sostegno del Fondo. Fornisce un elenco indicativo delle azioni nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 5 dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI.

In particolare: per il sostegno operativo, fornisce una spiegazione in linea con l'articolo 21 del regolamento AMIF, l'articolo 16 del regolamento ISF o gli articoli 16 e 17 del regolamento BMVI. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità stabilite per legge e le mansioni principali da sostenere.

Se pertinente, uso degli strumenti finanziari previsto.

Campo di testo [16 000 ]

2.1.2.   Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 4, lettera e), del regolamento CPR



Tabella 1: indicatori di output

Obiettivo specifico

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 



Tabella 2: indicatori di risultato

Obiettivo specifico

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Valore base

Unità di misura per valore base

Anno, o anni, di riferimento

Target finale (2029)

Unità di misura per il target

Fonte dei dati [200]

Osservazioni [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 5, del regolamento CPR; articolo 16, paragrafo 12, del regolamento AMIF; articolo 13, paragrafo 12, del regolamento ISF o articolo 13, paragrafo 18, del regolamento BMVI



Tabella 3: ripartizione indicativa

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

 

 

 

 

2.2.   Assistenza tecnica

2.2.1.   Descrizione

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f); articolo 36, paragrafo 5; articolo 37; articolo 95 del regolamento CPR



Campo di testo [5 000 ] (assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

Campo di testo [3 000 ] (assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR

2.2.2.   Ripartizione indicativa dell’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5 e dell'articolo 37 del regolamento CPR



Tabella 4: ripartizione indicativa

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

 

 

 

3.   Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), del regolamento CPR

3.1.   Dotazioni finanziarie per anno



Tabella 5: dotazioni finanziarie per anno

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Dotazioni finanziarie totali



Tabella 6: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Obiettivo specifico (OS)

Tipologia di azione

Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (totale o pubblico)

Contributo dell'Unione (a)

Contributo nazionale (b)=(c)+(d)

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

e=(a)+(b)

Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)

Fonti pubbliche (c)

Fonti private (d)

OS 1

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 4

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 6A: piano d’impegno

 

Numero di persone all'anno

Categoria

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reinsediamento

 

 

 

 

 

 

 

Ammissione umanitaria in linea con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

Ammissione umanitaria di persone vulnerabili in linea con l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale ("trasferimento verso")

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale ("trasferimento da")

 

 

 

 

 

 

 

[altre categorie]

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Trasferimenti



Tabella 7: trasferimenti tra fondi a gestione concorrente (1)

Fondo / strumento beneficiario

Fondo / strumento trasferente

AMIF

ISF

BMVI

FESR

FSE+

Fondo di coesione

FEAMPA

Totale

AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

ISF

 

 

 

 

 

 

 

 

BMVI

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione.



Tabella 8: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta (1)

 

Importo del trasferimento

Strumento 1 [denominazione]

 

Strumento 2 [denominazione]

 

Totale

 

(1)   

Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione.

4.   Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera i), del regolamento CPR



Tabella 9: condizioni abilitanti orizzontali

Condizione abilitante

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

 

 

Criterio 1

SÌ/NO

[500]

[1 000 ]

 

 

Criterio 2

 

 

 

5.   Autorità del programma

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera k), e articoli 71 e 84, del regolamento CPR



Tabella 10: autorità del programma

 

Nome dell'istituzione [500]

Nome e carica della persona di contatto [200]

Indirizzo di posta elettronica [200]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

 

 

 

6.   Partenariato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del regolamento CPR



Campo di testo [10 000 ]

7.   Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera j), del regolamento CPR



Campo di testo [4 500 ]

8.   Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento CPR



Impiego previsto degli articoli 94 e 95, del regolamento CPR

NO

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 1)

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 2)

Appendice 1

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 94 del regolamento CPR)



Data di presentazione della proposta

 

 

 

L'appendice 1 non è necessaria in caso si faccia uso delle opzioni semplificate in materia di costi (SCO) a livello di Unione stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A.   Sintesi degli elementi principali



Obiettivo specifico

Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno dell’obiettivo specifico, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi (SCO) in %

Tipologia(e) di operazione interessata

Indicatore che fa scattare il rimborso

Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)

Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO

 

 

Codice (1)

Descrizione

Codice (2)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Si intende il codice che figura nell'allegato VI dei regolamenti AMIF, BMVI e ISF.

(2)   

Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna: Sì/No - Denominazione della società esterna



1.  Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione (1)

 

2.  Obiettivi specifici

 

3.  Indicatore che fa scattare il rimborso (2)

 

4.  Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso

 

5.  Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

6.  Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle SCO

 

7.  Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

8.  Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

9.  Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti (3)

 

10.  Verifica del conseguimento delle unità [consegnate]

— descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate

— descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi

— descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

11.  Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione (4) e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)

 

12.  Importo totale (nazionale e dell'Unione) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su tale base

 

(1)   

Data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e data di fine prevista per il loro completamento (articolo 63, paragrafo 5, del regolamento CPR.

(2)   

In caso di operazioni che prevedono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 3 a 11 devono essere compilati per ciascun indicatore che fa scattare il rimborso.

(3)   

Ove opportuno, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico (compreso il link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso).

(4)   

Indicare se sussistono potenziali ripercussioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (ad esempio garanzia della qualità) saranno intraprese per compensare tale rischio.

C.   Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).



 

2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento CPR sono rilevanti per la tipologia di operazione.



 

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.



 

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.



 

5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.



 

Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 95 del regolamento CPR)



Data di presentazione della proposta

 

 

 

La presente appendice non è necessaria in caso di importi per finanziamenti non collegati ai costi a livello di Unione stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A.   Sintesi degli elementi principali



Obiettivo specifico

Importo coperto dai finanziamenti non collegati ai costi

Tipologia(e) di operazione interessata

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

Indicatore

Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

Tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari

 

 

Codice (1)

Descrizione

 

Codice (2)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Fa riferimento al codice che figura nell'allegato VI dei regolamenti AMIF, BMVI e ISF.

(2)   

Fa riferimento al codice di un indicatore comune, se del caso.

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)



1.  Descrizione della tipologia di operazione

 

2.  Obiettivo specifico

 

3.  Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

4.  Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

5.  Definizione dell'indicatore

 

6.  Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

 

7.  Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data prevista

Importi (in EUR)

 

 

 

 

 

 

8.  Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)

 

9.  Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

10.  Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi)

— descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi);

— descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco), da chi e in che modo;

— descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

11.  Uso di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi

La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]

 

12.  Disposizioni per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 

Appendice 3

Strumento tematico



Riferimento della procedura

Obiettivo specifico

Modalità: azione specifica / assistenza emergenziale / reinsediamento e ammissione umanitaria / trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale

Tipologia di intervento

Contributo dell'Unione (EUR)

 

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Descrizione dell'azione

[testo]

Lo Stato membro presenta una modifica dello strumento tematico / rifiuta

Data: <type='N' input='M'>

Presenta modifica / Rifiuta: <type='S’ input='S'>

Osservazioni (è opportuno inserire una giustificazione se lo Stato membro rifiuta o se gli indicatori, i target intermedi e i target finali non sono aggiornati; è opportuno rivedere le tabelle 1 ai punti 2.1.3, 3.1 e 3.2 del presente allegato)

[testo]




ALLEGATO VII

Modello per la trasmissione di dati – articolo 42 ( 36 )



Tabella 1: informazioni finanziarie a livello di priorità e di programma per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dotazione finanziaria della priorità in base al programma

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni (1)

Base per il calcolo del contributo dell'Unione (*1)

(Contributo totale o contributo pubblico) (*2)

Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR)

Tasso di cofinanziamento

(%)

Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)

Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR)

Proporzione della dotazione finanziaria totale (2) coperta dalle operazioni selezionate (%)

[colonna 8/ colonna 6x 100]

Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari

Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (%)

[colonna 11/colonna 6x100]

Numero delle operazioni selezionate

 

 

 

Calcolo

 

Calcolo

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 1

OS 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

OS 3

Fondo di coesione

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 4

OS JTF

JTF (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

FESR

Meno sviluppate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FESR

In transizione

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FESR

Più sviluppate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FSE+

Meno sviluppate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FSE+

In transizione

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FSE+

Più sviluppate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FSE+

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

Fondo di coesione

N/A

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FEAMPA

N/A

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

JTF (*1)

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale generale

 

Tutti i Fondi

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

(*1)   

Importi comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+.

(*2)   

Solo il contributo pubblico totale del FEAMPA.

(1)   

Non si applica al Fondo di coesione e al FEAMPA.

(2)   

Ai fini del presente allegato, i dati per le operazioni selezionate saranno basati sul documento che specifica le condizioni per il sostegno a norma dell'articolo 73, paragrafo 3.



Tabella 2: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Priorità

Obiettivo specifico

Caratteristiche della spesa

Categorizzazione per dimensione

Dati finanziari

 

 

Fondo

Categoria di regioni (1)

1

Settore di intervento

2

Forme di sostegno

3

Dimensione "Erogazione territoriale"

4

Dimensione "Attività economica"

5

Dimensione "Ubicazione"

6 Tematica secondaria FSE+

7

Dimensione della parità di genere

8

Dimensione macroregio-nale e relativa ai bacini marittimi

Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)

Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari

Numero delle operazioni selezionate

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>

(1)   

Non si applica al Fondo di coesione e al JTF.



Tabella 3: informazioni finanziarie e ripartizione per tipologia di intervento per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico)

Tasso di cofinanziamento (allegato VI)

Categorizzazione per dimensione

Dati finanziari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 1))

Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 2)

Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 3)

Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 4)

Importo totale della dotazione finanziaria (in EUR) da parte del Fondo e contributo nazionale

Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)

Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR)

Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle operazioni selezionate (%)

[colonna 8/colonna 7 x 100]

Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (EUR)

Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (%)

[colonna 11/colonna 7 x 100]

Numero delle operazioni selezionate

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='N’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=' M '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'

<type='Cu' input='M'>

Totale parziale per obiettivo specifico

OS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 4: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento per il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Priorità

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

(Allegato IV del regolamento FEAMPA)

Dati finanziari

 

 

 

Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)

Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari

Numero delle operazioni selezionate

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>



Tabella 5: indicatori di output comuni e specifici per programma per il FESR, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

▼C1

Dati sugli indicatori di output del programma

[estratti dalla tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.1.2 e della tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.2.2]

Avanzamento degli indicatori di output ad oggi

▼B

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni (1)

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (2)

(di cui:)

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Operazioni selezionate [gg/mm/aa]

Operazioni attuate [gg/mm/aa]

Osservazioni

<type='S’ input='G'> (3)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Non si applica al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

(2)   

Si applica solo ad alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.

(3)   

Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.



Tabella 6: indicatori di output comuni e specifici per programma per il FSE+ – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(1).

9.

10.

11.

12.

Dati su tutti gli indicatori di output comuni di cui agli allegati I, II e III del regolamento FSE+ e sugli indicatori specifici per programma [estratti dalla tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.1.2 e della tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.2.2]

Avanzamento degli indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029) (ripartizione per genere facoltativa)

Valori raggiunti ad oggi

[gg/mm/aa]

Rapporto di conseguimento

Osservazioni

<type='S’ input='G'> (2)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

M

F

N

T

M

F

N

T

M

F

N

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Colonne 8, 9, 10 e 11 non applicabili agli indicatori dell'allegato III del regolamento FSE+ - Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale (articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+).

(2)   

Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.



Tabella 7: indicatori di output comuni per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dati su tutti gli indicatori di output comuni elencati nell'allegato VIII dei regolamenti AMIF/ISF/BMVI per ciascun obiettivo specifico [estratti dalla tabella 1 dell'allegato VI, punto 2.1.2]

Avanzamento degli indicatori di output ad oggi

Obiettivo specifico

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (di cui)

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Valori previsti nelle operazioni selezionate (1)

Valori raggiunti (2)

Osservazioni

[gg/mm/aa]

[gg/mm/aa]

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='S' input='M'>

(1)   

Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

(2)   

Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.



Tabella 8: sostegno multiplo alle imprese per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF a livello di programma – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore

(di cui:)

Numero delle imprese al netto del sostegno multiplo in data

[gg/mm/aa]

Osservazioni

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M' >

<type='S' input='M'>

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Micro

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Piccole

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Medie

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Grandi

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Totale

<type='N' input='G'>

 



Tabella 9: indicatori di risultato comuni e specifici per programma per il FESR, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dati sugli indicatori di risultato del programma [estratti dalla tabella 5 dell'allegato VII]

Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni (1)

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (2)

(di cui:)

Unità di misura

Valore base nel programma

Target finale (2029)

Operazioni selezionate [gg/mm/aa]

Operazioni attuate [gg/mm/aa]

Osservazioni

Valore base

Risultati pianificati

Valore base

Realizzate

<type='S’ input='G'> (3)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Non si applica al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

(2)   

Si applica solo ad alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.

(3)   

Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale e [anche caricato automaticamente], S = Selezione, G = generato dal sistema.



Tabella 10: indicatori di risultato comuni e specifici per programma per il FSE+ – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 (1).

11.

12.

13.

Dati su tutti gli indicatori di risultato comuni di cui agli allegati I, II e III del regolamento FSE+ e sugli indicatori specifici per programma [estratti dalla tabella 5 dell'allegato VII e tabella 3 dell'allegato V, punto 2.1.1.2.2]

Avanzamento degli indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Indicatore di output utilizzato come base per fissare il target

Unità di misura dell'indicatore

Unità di misura del target finale

Target finale (2029) (ripartizione per genere facoltativa)

Valori raggiunti ad oggi

[gg/mm/aa]

Rapporto di conseguimento

Osservazioni

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

F

N

T

(*1)

F

(*1)

T

M

F

N

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Non richiesto per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

(1)   

Colonne 9, 10 e 12 non applicabili agli indicatori dell'allegato III del regolamento FSE+ – Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale (articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+).



Tabella 11: indicatori di risultato comuni per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dati su tutti gli indicatori di risultato comuni elencati nell'allegato VIII dei regolamenti AMIF/ISF/BMVI per ciascun obiettivo specifico [estratti dalla tabella 2 dell'allegato VI, punto 2.1.2]

 

Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi

Obiettivo specifico

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (di cui)

Unità di misura (per indicatori e valore base)

Valore base

Target finale (2029)

Unità di misura (per target finale)

Valori previsti nelle operazioni selezionate (1)

Valori raggiunti (2)

Osservazioni

[gg/mm/aa]

[gg/mm/aa]

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S' input='M'>

(1)   

Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

(2)   

Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.



Tabella 12: dati degli strumenti finanziari per i Fondi – articolo 42, paragrafo 3

Priorità (1)

Caratteristiche della spesa

Spese ammissibili per prodotto

Importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al contributo dei Fondi

Importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili, (i costi e le commissioni di gestione devono essere riportati separatamente in caso di aggiudicazione diretta e in caso di procedura competitiva) compresi (2):

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 60

Risorse rientrate imputabili al sostegno dei Fondi di cui all'articolo 62

Per le garanzie, valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali

 

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni (3)

Prestiti

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Azionario o quasi-azionario (codice della forma di sostegno per lo SF)

Sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari (codice della forma di sostegno per lo SF)

Prestiti

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Azionario o quasi-azionario

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Costi e commissioni di gestione per fondi di partecipazione a seconda del prodotto finanziario che opera all'interno della struttura del fondo di partecipazione.

Costi e commissioni di gestione per fondi specifici (costituiti con o senza la struttura del fondo di partecipazione) per prodotto finanziario

Prestiti

Garanzie

Azionario

Prestiti

Garanzie

Azionario

 

 

 

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

(1)   

Non applicabile a AMIF, ISF e BMVI.

(2)   

Nel sistema elettronico per lo scambio di dati SFC2021 la colonna dovrebbe distinguere la possibilità di comunicare i costi e le commissioni di gestione corrisposti in caso di aggiudicazione diretta di un contratto e in caso di procedura competitiva.

(3)   

Non applicabile al Fondo di coesione, all'AMIF, al JTF, al BMVI, all'ISF o al FEAMPA.




ALLEGATO VIII

PREVISIONE DELL'IMPORTO PER IL QUALE LO STATO MEMBRO INTENDE PRESENTARE DOMANDE DI PAGAMENTO PER L'ANNO CIVILE IN CORSO E PER QUELLO SUCCESSIVO – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 10

Compilare per ciascun programma, fornendo i dati suddivisi per fondo e per categoria di regioni, se del caso.



Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione previsto

[anno civile in corso]

[anno civile successivo]

gennaio - ottobre

novembre - dicembre

gennaio - dicembre

FESR

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate (1)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Interreg

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE+

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate (2)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fondo di coesione

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

JTF (*1)

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEAMPA

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

AMIF

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ISF

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

BMVI

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

(*1)   

Importi comprendenti i finanziamenti complementari trasferiti dal FESR e dal FSE+, ove opportuno.

(1)   

Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.

(2)   

Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.




ALLEGATO IX

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ – ARTICOLI 47, 49 E 50

1. Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione ("emblema")

1.1. L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.

1.2. La frase "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea" deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.

1.3. Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.

1.4. La posizione del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.

1.5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.

1.6. Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

1.7. L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri logotipi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.

1.8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, deve essere esposta almeno una targa o un cartellone.

1.9. Istruzioni grafiche per l'emblema e definizione dei colori standard:

A) 

DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) 

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C) 

DESCRIZIONE GEOMETRICA

image

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

D) 

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E) 

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di "Process Cyan" con l'80 % di "Process Magenta".

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.

image

Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.

image

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25° dell'altezza del rettangolo.

image

I principi relativi all'uso dell'emblema da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi ( 37 ).

2. La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 49, paragrafo 6, conferisce all'Unione almeno i diritti seguenti:

2.1. uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;

2.2. riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

2.3. comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;

2.4. distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

2.5. conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;

2.6. sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.




ALLEGATO X

ELEMENTI DEGLI ACCORDI DI FINANZIAMENTO E DEI DOCUMENTI STRATEGICI – ARTICOLO 59, PARAGRAFI 1 E 5

1. Elementi richiesti dall'accordo di finanziamento per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 59, paragrafo 5

a) 

la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

b) 

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a);

c) 

i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;

d) 

le disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne l'attuazione degli investimenti e i flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione allo scopo di garantire la conformità all'articolo 42;

e) 

le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di partecipazione) in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 58, paragrafo 6, ove applicabile, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara;

f) 

le prescrizioni e le procedure per la gestione del contributo fornito dal programma conformemente all'articolo 92 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni in materia di contabilità fiduciaria o separata a norma dell'articolo 59;

g) 

le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

h) 

le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d);

i) 

le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente all'articolo 62 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo strumento finanziario;

j) 

le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;

k) 

le disposizioni volte a garantire che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

l) 

le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;

m) 

altri termini e condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario;

n) 

i termini e le condizioni per garantire che, mediante accordi contrattuali, i destinatari finali adempiano alle disposizioni relative all'esposizione di targhe o cartelloni permanenti in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi;

o) 

la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (solo se gli strumenti finanziari sono organizzati mediante un fondo di partecipazione).

2. Elementi richiesti del documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1:

a) 

la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari che si intende raggiungere e le azioni da sostenere;

b) 

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58;

c) 

l'impiego e il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente agli articoli 60 e 62;

d) 

la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità agli articoli 42 e 50.




ALLEGATO XI

REQUISITI FONDAMENTALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO E LORO CLASSIFICAZIONE – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 1



Tabella 1 - Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo

 

Organismi/autorità interessati

1

Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Autorità di gestione

2

Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Autorità di gestione (1)

3

Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate

Autorità di gestione

4

Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Autorità di gestione

5

Sistema efficace atto ad assicurare che siano detenuti tutti i documenti necessari alla pista di controllo

Autorità di gestione

6

Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti

Autorità di gestione

7

Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

Autorità di gestione

8

Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di gestione

Autorità di gestione

9

Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari

Autorità di gestione

10

Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti

Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile

11

Adeguata separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sui quali l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo i principi di audit riconosciuti a livello internazionale

Autorità di audit

12

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

13

Audit adeguati delle operazioni

Autorità di audit

14

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

15

Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo

Autorità di audit

(1)   

Autorità o organismi a livello territoriale ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del presente regolamento e comitato direttivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Interreg, se applicabile.



Tabella 2 – Classificazione dei sistemi di gestione e controllo in relazione al loro funzionamento efficace

Categoria 1

Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.




ALLEGATO XII

MODALITÀ DETTAGLIATE E MODELLO DI SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ – ARTICOLO 69, PARAGRAFI 2 E 12

Sezione 1

Modalità dettagliate per la segnalazione delle irregolarità

1.1.   Irregolarità da segnalare

Le seguenti irregolarità devono essere segnalate alla Commissione conformemente all'articolo 69, paragrafo 2:

a) 

le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

b) 

le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ( 38 ) per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati da tale direttiva;

c) 

le irregolarità che precedono un fallimento;

d) 

un'irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato membro.

1.2.   Irregolarità esenti dall'obbligo di segnalazione

Le seguenti irregolarità non devono essere segnalate:

a) 

le irregolarità per un importo inferiore a 10 000  EUR di contributo dei Fondi; tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10 000  EUR di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;

b) 

i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;

c) 

i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità incaricata della funzione contabile prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

d) 

i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione prima dell'inserimento in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione.

Le esenzioni di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente punto non si applicano alle irregolarità di cui al punto 1.1, lettera b).

1.3.   Determinazione dello Stato membro segnalante

Lo Stato membro nel quale la spesa irregolare è stata sostenuta dal beneficiario e pagata per l'attuazione dell'operazione è responsabile della segnalazione dell'irregolarità a norma dell'articolo 69, paragrafo 2. Per i programmi che rientrano nell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, lo Stato membro segnalante informa l'autorità di gestione e l'autorità di audit del programma.

1.4.   Tempi della segnalazione

Entro due mesi dalla fine di ogni trimestre dalla loro rilevazione o non appena siano disponibili informazioni supplementari gli Stati membri segnalano le irregolarità. Tuttavia, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione le irregolarità accertate o presunte, indicando gli eventuali altri Stati membri interessati, qualora le irregolarità possano avere ripercussioni al di fuori del loro territorio.

1.5.   Trasmissione, utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate

Se le disposizioni nazionali prevedono la riservatezza delle indagini, possono essere comunicate solo le informazioni soggette all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente in linea con la normativa nazionale.

Le informazioni trasmesse in conformità del presente allegato possono essere utilizzate ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per effettuare analisi del rischio e sviluppare sistemi utili a individuare i rischi in modo più efficace.

Tali informazioni non sono utilizzate per nessun'altra finalità che non sia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite non abbiano dato il loro consenso esplicito.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere divulgate a persone diverse da quelle le cui funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, richiedono l'accesso a tali informazioni.

Sezione 2

Modello per la segnalazione elettronica tramite il sistema di gestione delle irregolarità (ims)



 

Identificazione

Fondo

Stato membro

Autorità segnalante

Anno

Numero progressivo

Periodo di programmazione

Numero di riferimento - nazionale

Informazioni per la redazione

Autorità che avvia la procedura - nome completo

Lingua della richiesta

Data di redazione

Trimestre

Richieste particolari

Necessità di informare altri paesi

Persona coinvolta in altri casi

Status

Procedimento

Chiusura del caso

Data di chiusura del caso

Dati personali

Informazioni sulle persone coinvolte

Persona giuridica / persona fisica

Status giuridico

Numero del documento d'identità nazionale

Denominazione dell'impresa / Cognome

Ragione sociale / Nome

Nome della società madre / prefisso indipendente

Via

Codice postale

Città

Unità territoriale in cui la persona è registrata

Stato membro

Livello NUTS pertinente

Segnalato sulla base del regolamento finanziario (1) (articoli da 135 a 145)

Motivazione per la mancata divulgazione di dati personali

 

Descrizione dell'operazione

Numero CCI

Obiettivo – CCI

Categoria di regioni (se pertinente)

Obiettivo (IGJ/Interreg)

Programma

Data di chiusura del programma

Numero della decisione della Commissione

Data della decisione della Commissione

Obiettivo strategico

Priorità

Obiettivo specifico

Unità territoriale in cui ha luogo l'operazione

Stato membro

Livello NUTS pertinente

Autorità competente

Operazione - specifico - progetto

Progetto

Progetto

Titolo del progetto

Numero del progetto

Tasso di cofinanziamento

Totale delle spese

Totale delle spese irregolari

Irregolarità

Informazioni che fanno sospettare l'esistenza di un'irregolarità

Data

Fonte

Disposizioni violate

Disposizioni – Unione: Tipo, titolo, riferimento, articolo e paragrafo, se del caso

Disposizioni – nazionali – Tipo, titolo, riferimento, articolo e paragrafo, se del caso

Altri Stati coinvolti

Stati membri

Stati terzi

Informazioni specifiche sull'irregolarità

Data di inizio dell'irregolarità

Data di fine dell'irregolarità

Tipo di irregolarità – tipologia

Tipo di irregolarità – categoria

Modus operandi

Informazioni supplementari

Riscontri dell'amministrazione

Classificazione dell'irregolarità

 

Reati ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371

Individuazione

 

Data della scoperta (primo verbale amministrativo o giudiziario)

Motivo dell'esecuzione di un controllo (perché)

Tipo e/o metodo di controllo (come)

Controllo effettuato dopo il pagamento del contributo pubblico

Autorità competente

Caso OLAF

Numero OLAF – Riferimento

Numero OLAF – Anno

Numero OLAF – Sequenza

Status

Importo totale

Incidenza finanziaria

Spesa – contributo dell'UE

Spesa – contributo nazionale

Spesa – contributo pubblico

Spesa – contributo privato

Spesa – totale

Importo irregolare – contributo dell'UE

Importo irregolare – contributo nazionale

Importo irregolare – contributo pubblico

di cui non pagato – contributo dell'UE

di cui non pagato – contributo nazionale-

di cui non pagato – contributo pubblico

di cui pagato – contributo dell'UE

di cui pagato – contributo nazionale

di cui pagato – contributo pubblico

Osservazioni

Sanzioni

Procedure

Procedure avviate per comminare sanzioni

Tipo di procedura

Data di inizio della procedura

Data (prevista) di fine della procedura

Stato della procedura

Sanzioni

Sanzioni

Sanzioni – Categoria

Sanzioni – Tipo

Sanzioni comminate

Importi relativi a sanzioni finanziarie

Data di fine della procedura

Osservazioni

Osservazioni

Osservazioni – Autorità segnalante

Allegati

Allegati

Descrizione degli allegati

Richiesta di annullamento

Motivo dell'annullamento

Motivi del rifiuto

(1)   

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).




ALLEGATO XIII

ELEMENTI PER LA PISTA DI CONTROLLO – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6

Per quanto riguarda il contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi rimborsato dalla Commissione a norma dell'articolo 94 e al finanziamento non collegato ai costi rimborsato dalla Commissione a norma dell'articolo 95, sono richiesti solo gli elementi di cui alle sezioni III e IV rispettivamente.

I. Elementi obbligatori della pista di controllo per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) a e):



1.  la documentazione che consente la verifica dell'applicazione dei criteri di selezione da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera procedura di selezione e di approvazione delle operazioni;

2.  il documento (convenzione di sovvenzione o equivalente) che specifica le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;

3.  le registrazioni contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;

4.  la documentazione delle verifiche relative ai requisiti di non delocalizzazione e di stabilità di cui all'articolo 65, all'articolo 66, paragrafo 2, e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera h);

5.  la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;

6.  la documentazione attestante i controlli amministrativi e, se del caso, le verifiche sul posto condotte dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;

7.  le informazioni sugli audit effettuati;

8.  la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;

9.  la documentazione che dimostra la verifica della conformità al diritto applicabile;

10.  i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;

11.  la documentazione relativa alle rettifiche finanziarie e alle detrazioni relative alle spese dichiarate alla Commissione per garantire la conformità all'articolo 98, paragrafo 6, da parte dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio/dell'organismo incaricato della funzione contabile;

12.  per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), le fatture (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario nonché registrazioni contabili del beneficiario relative alle spese dichiarate alla Commissione;

13.  per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), se del caso i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi fissi; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso; l'accordo esplicito dell'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.

II. Elementi obbligatori per la pista di controllo per gli strumenti finanziari:

1. 

i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;

2. 

i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62;

3. 

i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;

4. 

i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;

5. 

i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

6. 

i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;

7. 

le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

8. 

le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti "de minimis";

9. 

gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

10. 

le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;

11. 

le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

12. 

le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

III. Elementi obbligatori della pista di controllo per il rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione a norma dell'articolo 94, da conservare a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1. 

i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle tipologie di operazioni coperte, su costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi e sulla definizione degli importi e tassi relativi, nonché sui metodi di adeguamento degli importi (approvazione o modifica del programma);

2. 

i documenti che attestano le categorie di costi e gli importi che costituiscono la base di calcolo cui si applica il tasso fisso;

3. 

i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione;

4. 

i documenti che attestano l'adeguamento degli importi, ove pertinente;

5. 

i documenti che illustrano il metodo di calcolo nel caso si applichi l'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);

6. 

la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione in base a opzioni semplificate in materia di costi;

7. 

il documento che specifica le condizioni di sostegno firmato dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che stabilisce la forma di sostegno fornita ai beneficiari;

8. 

la documentazione attestante le verifiche di gestione e gli audit effettuati in conformità dell'articolo 94, paragrafo 3, terzo comma;

9. 

la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento.

IV. Elementi obbligatori della pista di controllo per il rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione a norma dell'articolo 95, da conservare a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1. 

i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire e gli importi corrispondenti (approvazione o modifica del programma);

2. 

la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione in base all'articolo 95 (finanziamenti non collegati ai costi);

3. 

il documento che specifica le condizioni di sostegno firmato dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che stabilisce la forma di sostegno fornita ai beneficiari;

4. 

la documentazione attestante le verifiche di gestione e gli audit effettuati in conformità dell'articolo 95, paragrafo 3, secondo comma;

5. 

la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;

6. 

i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati a ogni fase, se compiuto in fasi, nonché prima della dichiarazione di spesa finale alla Commissione.




ALLEGATO XIV

SISTEMI ELETTRONICI PER LO SCAMBIO DI DATI TRA LE AUTORITÀ DEL PROGRAMMA E I BENEFICIARI – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 8

1. Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le caratteristiche dei sistemi elettronici per lo scambio di dati

1.1. Garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 69, paragrafi 6 e 8, dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82.

1.2. Garantire la disponibilità e il funzionamento durante e al di fuori del normale orario di ufficio (salvo in caso di manutenzione tecnica).

1.3. Garantire che il sistema punti a utilizzare funzioni e un'interfaccia logiche, semplici e intuitive.

1.4. Garantire che le funzionalità del sistema comprendano:

a) 

moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;

b) 

calcoli automatici, ove pertinente;

c) 

controlli automatici integrati che riducano scambi ripetuti di documenti o informazioni;

d) 

avvisi generati dal sistema che avvertano il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;

e) 

tracciabilità online dello status del progetto che consenta al beneficiario di seguirne l'evoluzione;

f) 

tutti i dati e documenti precedentemente disponibili trattati dal sistema elettronico per lo scambio di dati.

1.5. Garantire la tenuta di registri e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, e audit.

2. Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei documenti e dei dati per tutti gli scambi

2.1. Garantire l'uso di una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 39 ).

2.2. Prevedere la conservazione della data di trasmissione di documenti e dati inviati dal beneficiario alle autorità del programma e viceversa.

2.3. Garantire accessibilità diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri.

2.4. Garantire la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 40 ) e del regolamento (UE) 2016/679.




ALLEGATO XV

SFC2021: SISTEMA ELETTRONICO PER LO SCAMBIO DI DATI TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 9

1.   Responsabilità della Commissione

1.1. Garantire l'operatività di un sistema elettronico di scambio di dati ("SFC2021") per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del presente regolamento.

1.2. Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:

a) 

moduli interattivi o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati già registrati nel sistema in un momento precedente;

b) 

calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

c) 

controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

d) 

avvisi generati dal sistema che avvertano gli utenti di SFC2021 della possibilità di eseguire o meno determinate azioni;

e) 

tracciabilità online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

f) 

disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente a un programma;

g) 

disponibilità della firma elettronica obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.

1.3. Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità alle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione ( 41 ) e sue norme di attuazione.

1.4. Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021.

2.   Responsabilità degli Stati membri

2.1. Garantire che le autorità del programma dello Stato membro individuate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, nonché gli organismi individuati per lo svolgimento di determinati compiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o dell'autorità di audit, conformemente all'articolo 71, paragrafi 2 e 3, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.

2.2. Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.

2.3. Prevedere modalità per la separazione delle funzioni di cui sopra nei sistemi di informazione dello Stato membro utilizzati a fini di gestione e controllo collegati automaticamente a SFC2021.

2.4. Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:

a) 

identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati nell'organizzazione;

b) 

informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

c) 

verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

d) 

chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

e) 

segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

f) 

garantire la costante accuratezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;

g) 

prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità alle norme dell'Unione e nazionali;

h) 

informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incida sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2021 di assolvere alle responsabilità di cui al punto 2.1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

2.5. Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

2.6. Adottare politiche in materia di sicurezza delle informazioni, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all'accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:

a) 

aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui alla sezione II, punto 2.4, in caso di applicazione di uso diretto;

b) 

per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2021, attraverso un'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2021 e che contemplino i seguenti aspetti:

i) 

sicurezza fisica;

ii) 

controllo dei supporti di dati e degli accessi;

iii) 

controllo della conservazione;

iv) 

controllo dell'accesso e delle password;

v) 

sorveglianza;

vi) 

interconnessione con SFC2021;

vii) 

infrastrutture di comunicazione;

viii) 

gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;

ix) 

gestione degli incidenti.

2.7. Rendere disponibile la documentazione di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta.

2.8. Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.

3.   Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri

3.1. Garantire accessibilità, o diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2021.

3.2. Provvedere affinché negli scambi elettronici di dati sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.

3.3. Garantire che i dati ufficiali siano scambiati esclusivamente tramite SFC2021, ad eccezione dei casi di forza maggiore, e che le informazioni fornite nei moduli elettronici integrati in SFC2021 (di seguito denominati "dati strutturati") non siano sostituite da dati non strutturati e, in caso di incongruenze, che i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancata connessione con SFC2021 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 18 e il 26 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea usando i modelli stabiliti nel presente regolamento, nel qual caso per data di presentazione del documento si intende la data del timbro postale. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio in SFC2021 le informazioni già trasmesse in formato cartaceo.

3.4. Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3.

3.5. Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021.

3.6. Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC2021 e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.




ALLEGATO XVI

Modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo – articolo 69, paragrafo 11

1.   GENERALE

1.1. Informazioni presentate da:

— 
Stato membro:
— 
Titolo del(i) programma(i) e numero(i) CCI: (tutti i programmi trattati dall'autorità di gestione in presenza di un sistema comune di gestione e controllo):
— 
Nome e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto principale: (organismo responsabile della descrizione):

1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: (gg/mm/aa).

1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo).

1.3.1. Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di gestione).

1.3.2. Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto degli organismi intermedi).

1.3.3. L'organismo che svolge la funzione contabile (denominazione, indirizzo e punto di contatto all'interno dell'autorità di gestione o dell'autorità del programma che svolge la funzione contabile).

1.3.4. Modalità per il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.

2.   AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1. Autorità di gestione – descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle sue funzioni e ai suoi compiti di cui agli articoli da 72 a 75.

2.1.1. Status dell'autorità di gestione (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte.

2.1.2. Funzioni e compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione.

2.1.3. Se pertinente, precisazione per ogni organismo intermedio di ciascuna funzione e ciascun compito delegati dall'autorità di gestione, individuazione degli organismi intermedi e della forma di delega. Indicare i documenti pertinenti (accordi scritti).

2.1.4. Procedure di supervisione delle funzioni e dei compiti delegati dall'autorità di gestione, se presenti.

2.1.5. Quadro per assicurare che sia condotta un'appropriata esercitazione in materia di gestione dei rischi ove necessario e in particolare in caso di modifiche significative del sistema di gestione e controllo.

2.1.6 Organigramma dell'autorità di gestione e informazioni sui suoi rapporti con altri organismi o dipartimenti (interni o esterni) che svolgono le funzioni e i compiti di cui agli articoli da 72 a 75.

2.1.7. Indicazione delle risorse che si intende assegnare in relazione alle varie funzioni dell'autorità di gestione (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni pianificate e loro portata, se del caso).

3.   ORGANISMO CHE SVOLGE LA FUNZIONE CONTABILE

3.1. Status e descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni dell'organismo che svolge la funzione contabile.

3.1.1. Status dell'organismo che svolge la funzione contabile (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui fa parte, se del caso.

3.1.2. Descrizione delle funzioni e dei compiti assolti dall'organismo che svolge la funzione contabile di cui all'articolo 76.

3.1.3. Descrizione dell'organizzazione del lavoro (flusso di lavoro, processi, ripartizione interna), quali sono le procedure applicabili e in che casi, in che modo sono supervisionate, ecc.

3.1.4. Indicazione delle risorse che si intende assegnare in relazione ai vari compiti contabili.

4.   SISTEMA ELETTRONICO

4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema o dei sistemi elettronici (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che si occupano di:

4.1.1. Registrare e conservare in formato elettronico, i dati di ciascuna operazione compresi, se del caso, i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione dei dati sugli indicatori, ove previsto dal presente regolamento.

4.1.2. Garantire che le registrazioni o i codici contabili di ciascuna operazione siano registrati e conservati e che queste registrazioni o codici forniscano i dati necessari all'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti.

4.1.3. Mantenere registrazioni contabili o codici contabili distinti delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari.

4.1.4. Registrare tutti gli importi ritirati durante il periodo contabile di cui all'articolo 98, paragrafo 3, lettera b), e detratti dai conti di cui all'articolo 98, paragrafo 6, e le motivazioni di tali ritiri e detrazioni.

4.1.5. Indicare se i sistemi sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati indicati nella data in cui viene compilata la descrizione di cui al punto 1.2.

4.1.6. Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei sistemi elettronici.




ALLEGATO XVII

Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione – articolo 72, paragrafo 1, lettera e)

Il presente allegato stabilisce i dati da registrare senza prescrivere una struttura specifica per il sistema elettronico (ad esempio, le informazioni incluse in una voce ai fini del presente allegato possono essere ripartite in vari campi di dati nel sistema elettronico interessato).

I dati indicati nella prima colonna della tabella sono richiesti per le operazioni sostenute da uno qualsiasi dei Fondi contemplati dal presente regolamento, salvo diversa indicazione nella seconda colonna. Devono essere completati solo i campi di dati pertinenti per l'operazione in questione. Per le operazioni di strumenti finanziari, sono registrate e conservate anche le informazioni contenute nelle sezioni che fanno esplicito riferimento agli strumenti finanziari.

Se un'operazione è sostenuta da più di un programma, da più di una priorità, da più di un Fondo, oppure nell'ambito di più di una categoria di regioni, le informazioni di cui ai campi da 28 a 123 del presente allegato sono registrate in modo tale da consentire l'estrazione dei dati ripartiti per programma, priorità, Fondo e categoria di regioni.

Inoltre, le informazioni di cui ai campi da 46 a 152 del presente allegato (dati relativi agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 42 e all'allegato VII) sono registrate in modo tale da consentire l'estrazione dei dati ripartiti per obiettivo specifico.



Campi di dati

Indicazione dei Fondi per i quali i dati non sono richiesti

Dati relativi al beneficiario (1) (2)

1.  Nome e, se pertinente, identificativo univoco di ciascun beneficiario

 

2.  Informazioni che precisano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica. Se si tratta di una persona fisica, data di nascita e numero di identità nazionale. Se si tratta di un organismo di diritto pubblico o privato o di un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale.

 

3.  Informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi del beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale

Gli Stati membri possono ottemperare a tale obbligo utilizzando i dati conservati nei registri di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che sia indicato un numero di identificazione unico.

 

4.  Informazioni che precisano se il beneficiario è l'organismo che riceve gli aiuti (nel quadro degli aiuti di Stato) o che concede gli aiuti (nel contesto degli aiuti "de minimis")

 

5.  Solo per le operazioni PPP, informazioni che precisano se il beneficiario è l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione o il partner privato selezionato per attuarla

 

6.  Solo per i fondi per piccoli progetti (Interreg), informazioni che precisano se il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un'entità giuridica transfrontaliera, un gruppo europeo di cooperazione territoriale o un organismo dotato di personalità giuridica

Non applicabile al FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

7.  Dati di contatto del beneficiario

 

Dati sul beneficiario nel contesto degli strumenti finanziari

8.  Informazioni che precisano se il beneficiario è:

a)  l'organismo che attua un fondo di partecipazione o,

b)  in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua un fondo specifico, o

c)  se l'autorità di gestione attua direttamente lo strumento finanziario, informazioni sull'autorità di gestione

Dati relativi all'operazione

9.  Nome e identificativo univoco dell'operazione

 

10.  Breve descrizione dell'operazione. Informazioni sull'oggetto dei finanziamenti e sugli obiettivi principali

 

11.  Informazioni che precisano se l'operazione rientra nelle disposizioni degli articoli 94 o 95

 

12.  Informazioni che precisano se si tratta di un'operazione di importanza strategica

 

13.  Informazioni che precisano se si tratta di un'operazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI, dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF, o di un'azione specifica o di un'azione elencata nell'allegato IV di tali regolamenti, o del sostegno operativo o dell'assistenza emergenziale

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA, ,

14.  Data di presentazione della domanda relativa all'operazione

 

15.  Data di inizio quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

16.  Termine quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

17.  Data effettiva in cui l'operazione è stata materialmente completata o pienamente realizzata

 

18.  Organismo che rilascia il documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

19.  Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno e data delle eventuali modifiche ivi apportate

 

20.  Informazioni che precisano se il sostegno pubblico a favore dell'operazione costituirà un aiuto di Stato

 

21.  Informazioni che precisano se il sostegno pubblico a favore dell'operazione costituirà un aiuto "de minimis"

 

22.  Informazioni che precisano se si tratta di un'operazione PPP

 

23.  Informazioni che precisano se il beneficiario o altri soggetti che realizzano l'operazione conformemente alle norme dell'Unione in materia di appalti ricorrono a contraenti e, in caso affermativo, una volta firmati i relativi contratti, informazioni:

a)  su tutti i contraenti, compresi il nome e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale del/dei contraente/i,

b)  e sui titolari effettivi del contraente, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale di detti titolari effettivi e

c)  sui contratti (data del contratto, nome, riferimento e importo del contratto)

 

Gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di cui alla lettera b) utilizzando i dati conservati nei registri di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che sia indicato un numero di identificazione unico.

Le informazioni in questo campo sono richieste solo per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici superiori alle soglie dell'Unione.

 

24.  Informazioni (3) che precisano se il contraente, indicato nel campo 23, ricorre a subcontraenti e, in caso affermativo, una volta firmati i relativi subcontratti, informazioni su tutti i subcontraenti elencati nei documenti di gara (del contraente), vale a dire il nome e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale e informazioni sui subcontratti (data del contratto, nome, riferimento e importo del contratto)

L'obbligo di registrare le informazioni in questo campo si applica dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

25.  Informazioni che precisano se, ai fini dell'attuazione dell'operazione, la sovvenzione sia trasferita ulteriormente a cascata dal beneficiario ad altri soggetti. In caso affermativo, informazioni su nome, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale e informazioni sugli accordi conclusi tra loro e il beneficiario (data dell'accordo, riferimento e importo dell'accordo)

 

26.  Solo per le operazioni il cui costo totale (IVA inclusa) è superiore a 5 milioni di EUR, informazioni che precisano se l'IVA sulle spese sostenute dal beneficiario non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA (articolo 64, paragrafo 1, lettera c))

 

27.  Valuta dell'operazione (quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno)

 

28.  Codice CCI del programma/dei programmi nel cui ambito l'operazione è sostenuta

 

29.  Priorità del programma/dei programmi nel cui ambito l'operazione è sostenuta

 

30.  Fondo/Fondi da cui l'operazione è sostenuta. Se sussistono più fondi o altri strumenti dell'Unione da cui l'operazione è sostenuta, informazioni sulla suddivisione, sugli importi pro rata, ecc.

 

31.  Informazioni che precisano se l'operazione comporta la partecipazione di un paese terzo o si svolge in un paese terzo. In caso affermativo, identificazione del paese terzo in questione

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, o al JTF

32.  Solo per il sostegno del FSE+ fornito a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), quantità di prodotti alimentari:

a)  acquistata dal beneficiario;

b)  ottenuta a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento FSE+;

c)  fornita agli organismi che distribuiscono i prodotti alimentari ai destinatari ultimi; e

d)  distribuita ai destinatari ultimi.

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

33.  Solo per il sostegno del FSE+ fornito a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), quantità di assistenza materiale di base:

a)  acquistata dal beneficiario;

b)  fornita agli organismi che distribuiscono l'assistenza ai destinatari ultimi; e

c)  distribuita ai destinatari ultimi.

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

34.  Solo per il sostegno del FSE+ fornito a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), numero di buoni o carte (o altri strumenti di consegna indiretta) emessi e consegnati ai destinatari ultimi e utilizzati dai destinatari ultimi, nonché informazioni sull'importo totale delle spese caricate su buoni o carte (o altri strumenti di consegna indiretta) emessi ai destinatari ultimi e utilizzati dai destinatari ultimi

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

35.  Categoria/categorie di regioni interessate dall'operazione

Non applicabile al Fondo di coesione, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

Dati specifici delle operazioni di strumenti finanziari

36.  Informazioni che precisano se lo strumento finanziario è combinato con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 5

 

37.  Informazioni che precisano se l'operazione di strumenti finanziari è realizzata direttamente dall'autorità di gestione o è realizzata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, ai sensi dell'articolo 59, paragrafi 1 e 2

 

38.  Informazioni che precisano se l'operazione di strumenti finanziari è realizzata in più periodi consecutivi e, in caso affermativo, indicazione dei seguenti periodi interessati:

a)  2014-2020 e 2021-2027

b)  2021-2027 e post-2027

 

39.  Qualora lo strumento finanziario sia organizzato mediante un fondo di partecipazione, informazioni sull'organismo che attua un fondo specifico nell'ambito del fondo di partecipazione

 

40.  Procedura di selezione dell'organismo che attua lo strumento finanziario

 

41.  Status giuridico dello strumento finanziario, che può consistere in:

a)  un investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica; o

b)  blocchi separati di conti finanziari o fiduciari

 

42.  Dati di contatto del beneficiario e, qualora lo strumento finanziario sia istituito con un fondo di partecipazione, dati di contatto dell'organismo che attua un fondo specifico nell'ambito del fondo di partecipazione

 

43.  Data della firma dell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico privo di fondo di partecipazione

 

44.  Data della firma dell'accordo di finanziamento tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico

 

45.  Data di completamento della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3

 

Dati sulle tipologie di intervento

46.  Codici relativi alle dimensioni "settore di intervento", "forme di sostegno", "meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale", "attività economica" e "ubicazione", al tracciamento in materia di parità di genere e alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi, ove applicabile, a norma dell'allegato I del presente regolamento e dell'allegato VII del regolamento FESR e Fondo di coesione, nonché dell'allegato VI dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI

Non applicabile al FEAMPA

47.  Codice/codici relativi alla dimensione "tematiche secondarie FSE+", a norma dell'allegato I del presente regolamento

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

48.  Codici relativi alle dimensioni "tipologia di azione", "attuazione" e "tema particolare", a norma dell'allegato VI dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

Dati sugli indicatori per tutte le operazioni (comprese le operazioni di strumenti finanziari)

49.  Identificativo univoco e denominazione dell'indicatore per ciascuno degli indicatori di output comuni e/o specifici per programma pertinenti per l'operazione

 

50.  Per ciascun indicatore di output:

a)  l'unità di misura,

b)  il valore obiettivo per l'operazione, ove applicabile, ripartito per genere, ove applicabile,

c)  i valori cumulativi raggiunti ad oggi, ove applicabile, ripartiti per genere, ove applicabile;

d)  il rapporto di conseguimento (valore raggiunto/valore obiettivo), ove applicabile

Non applicabile al FEAMPA

51.  Valore intermedio per ciascun indicatore di output, ove applicabile, ripartito per genere, ove applicabile,

Non applicabile al sostegno del FSE+ fornito a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, o al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

52.  Identificativo univoco e denominazione dell'indicatore per ciascuno degli indicatori di risultato comuni e/o specifici per programma pertinenti per l'operazione

 

53.  Ripartizione dell'indicatore, ove espressamente richiesto dai regolamenti specifici dei Fondi

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

54.  Unità di misura per ciascun indicatore di risultato, se pertinente

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

55.  Valore base e valore obiettivo per ciascun indicatore di risultato per l'operazione, ove applicabile e ripartito per genere, ove applicabile, nonché i valori raggiunti ad oggi e il rapporto di conseguimento dell'indicatore di risultato (valore raggiunto/valore obiettivo)

Non applicabile al FEAMPA

Valore base non applicabile al FSE+, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

Dati finanziari specifici delle operazioni (nella valuta applicabile all'operazione)

56.  Importo del costo totale ammissibile dell'operazione approvato nell'ultima versione del documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

57.  Importo dei costi totali ammissibili per i quali è fornito un contributo pubblico

 

58.  Importo del sostegno dei Fondi versato o da versare

 

Dati finanziari specifici delle operazioni di strumenti finanziari (nella valuta applicabile all'operazione)

59.  Importo del contributo del programma, impegnato per uno strumento finanziario e approvato in un documento che specifica le condizioni per il sostegno (accordo di finanziamento), di cui:

a)  importo del contributo pubblico;

b)  importo del contributo dei Fondi, ripartito per Fondo

 

60.  Importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai Fondi, per prodotto: prestiti; garanzie; azionario o quasi-azionario; sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari

 

61.  Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi agli strumenti finanziari

 

62.  Importo degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili ai Fondi utilizzato fino alla fine del periodo di ammissibilità per l'investimento di capitali, nonché per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione

 

63.  Importo degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili ai Fondi non utilizzato fino alla fine del periodo di ammissibilità

 

64.  Sostegno dei Fondi utilizzato per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti

 

65.  Risorse restituite imputabili al sostegno dei Fondi, di cui rimborsi di capitale o plusvalenze o altri rendimenti

 

66.  Informazioni sul reimpiego delle risorse restituite imputabili al sostegno dei Fondi nel periodo di ammissibilità, unitamente a una contabilità separata degli importi:

a)  reimpiegati nello stesso o in altri strumenti finanziari per ulteriori investimenti nei confronti di destinatari finali,

b)  per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei Fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, e/o

c)  per commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti

 

67.  Reimpiego delle risorse restituite imputabili al sostegno dei Fondi entro un periodo di 8 anni dalla fine del periodo di ammissibilità

 

68.  Valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali

 

69.  Informazioni:

a)  sul destinatario finale del sostegno dei Fondi, nome/i e numero di identità,

b)  sugli eventuali titolari effettivi del destinatario finale, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale,

c)  sull'importo del sostegno ricevuto (sovvenzione, prestito, prestito garantito, investimento azionario)

Gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di cui alla lettera b) utilizzando i dati conservati nei registri di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che vi sia indicato un numero di identificazione unico.

 

Dati sulle domande di pagamento presentate dal beneficiario

70.  Data di ricevimento di ogni domanda di pagamento presentata dal beneficiario

 

71.  Data dell'ultimo pagamento al beneficiario (ai fini della data di inizio del periodo di conservazione dei documenti)

 

72.  Importo delle spese ammissibili in ciascuna domanda di pagamento versato al beneficiario, nonché data del pagamento al beneficiario

 

73.  Importo totale delle spese ammissibili registrate nel o nei sistemi contabili e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire

 

74.  Solo per le operazioni con spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni, assegnazione proporzionale delle spese alle categorie di regioni

Non applicabile al FSE+, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

75.  Solo per le operazioni con spese relative a operazioni che ricevono sostegno da uno o più Fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, assegnazione proporzionale delle spese a ciascun Fondo e per il programma o i programmi

 

76.  Date e breve descrizione dei risultati delle verifiche di gestione dell'operazione

 

77.  Date e breve descrizione dei risultati degli audit sul posto dell'operazione

 

78.  Organismo che svolge le attività di audit o le verifiche

 

Dati sulle spese nella domanda di pagamento del beneficiario – solo per le spese basate sui costi reali

79.  Spese ammissibili dichiarate alla Commissione, stabilite sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati, nonché contributi in natura e ammortamenti, se del caso

 

80.  Contributo pubblico corrispondente a spese ammissibili dichiarate alla Commissione, stabilite sulla base dei costi effettivamente rimborsati e pagati, nonché contributi in natura e ammortamenti, se del caso

 

81.  Tipo di contratto e importo del contratto qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) o 2014/25/UE (6)

 

82.  Spese ammissibili sostenute e pagate in base a un contratto, qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE

 

83.  Procedura di aggiudicazione seguita, qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE

 

84.  Nome e numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale del o dei contraenti e del o dei subcontraenti, qualora l'aggiudicazione sia soggetta alle disposizioni della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE o alle disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici (7)

 

85  Procedura di aggiudicazione seguita, importo del contratto e spese ammissibili sostenute e pagate in base a un contratto, qualora l'aggiudicazione sia soggetta alle disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

Dati sulle spese in ciascuna domanda di pagamento del beneficiario – solo per le spese basate sui costi unitari

86.  Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione in base a costi unitari

 

87.  Contributo pubblico corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite in base a costi unitari

 

88.  Definizione di unità da utilizzare per ciascun costo unitario

 

89.  Numero di unità consegnate secondo quanto indicato nella domanda di pagamento per ciascuna voce unitaria per ciascun costo unitario

 

90.  Costo unitario per singola unità

 

Dati sulle spese in ciascuna domanda di pagamento del beneficiario – solo per le spese basate sulle somme forfettarie

91.  Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione in base a somme forfettarie

 

92.  Contributo pubblico corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite in base a somme forfettarie

 

93.  Per ciascuna somma forfettaria, risultati tangibili (output o risultati) concordati nel documento che specifica le condizioni per il sostegno come base per l'erogazione dei pagamenti forfettari

 

94.  Per ciascuna somma forfettaria, importo corrispondente concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati sulle spese nella domanda di pagamento del beneficiario – solo per le spese basate sui tassi fissi

95.  Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione, nonché tasso fisso nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

96.  Contributo pubblico corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite in base a tassi fissi

 

Dati sulle spese degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento dei beneficiari

97.  Importo totale del contributo del programma versato ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari, per prodotto:

a)  di cui importo totale del contributo dei Fondi, ripartito per Fondo

b)  di cui importo totale del cofinanziamento nazionale pubblico

c)  di cui importo totale del cofinanziamento nazionale privato

 

98.  Importo totale dei contributi del programma accantonato per i contratti di garanzia, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b):

a)  di cui importo totale del contributo dei Fondi, ripartito per Fondo

b)  di cui importo totale del cofinanziamento nazionale pubblico

 

99.  Importo totale del contributo del programma corrispondente ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari:

a)  di cui importo totale del contributo dei Fondi, ripartito per Fondo

b)  di cui importo totale del cofinanziamento nazionale pubblico

c)  di cui importo totale del cofinanziamento nazionale privato

 

100.  Informazioni sull'importo dei costi e delle commissioni di gestione, se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici sono selezionati tramite aggiudicazione diretta, operando la seguente distinzione:

a)  in relazione a un fondo di partecipazione: per prodotto finanziario operativo all'interno della struttura del fondo di partecipazione

b)  in relazione a fondi specifici (costituiti con o senza la struttura del fondo di partecipazione): per prodotto finanziario

 

101.  Importo dei costi e delle commissioni di gestione, se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici sono selezionati tramite procedura competitiva

 

Dati sulle detrazioni dai conti

102.  Data e motivo di ciascuna detrazione effettuata a norma dell'articolo 98, paragrafo 6, nonché informazioni sul tipo di detrazione

 

103.  Importi delle spese totali ammissibili interessate da ciascuna detrazione (di cui importo rettificato in seguito ad audit)

 

104.  Importi del contributo pubblico interessato da ciascuna detrazione (di cui importo rettificato in seguito ad audit)

 

Dati sulle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR)

105.  Data di presentazione di ciascuna domanda di pagamento comprendente spese ammissibili derivanti dall'operazione

 

106.  Importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione dell'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

107.  Importo totale del contributo pubblico all'operazione incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

108.  Solo nel caso degli aiuti di Stato in cui gli anticipi sono versati a norma dell'articolo 91, paragrafo 5, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione come anticipo e incluso in una domanda di pagamento (data e importo)

 

109.  Solo nel caso degli aiuti di Stato in cui gli anticipi sono versati a norma dell'articolo 91, paragrafo 5, importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario entro tre anni dal pagamento dell'anticipo

 

110.  Solo nel caso degli aiuti di Stato in cui gli anticipi sono versati a norma dell'articolo 91, paragrafo 5, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione come anticipo incluso in una domanda di pagamento che non sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario e per il quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni

 

111.  Solo per i regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, importo del contributo pubblico versato al beneficiario nel caso dei regimi di aiuto, a norma dell'articolo 91, paragrafo 6, del presente regolamento

 

Dati sulle spese in ciascuna domanda di pagamento dello Stato membro – solo per le spese per le quali è fornito il contributo dell'Unione a norma dell'articolo 94

112.  Per ciascuna tipologia di spesa in una domanda di pagamento, data in cui è stata sostenuta e tipo di rimborso da parte dello Stato membro al beneficiario

 

113.  Data e breve descrizione degli audit e delle verifiche di gestione effettuati dallo Stato membro al fine di verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione

 

114.  Solo per il rimborso delle spese ammissibili a norma dell'articolo 94, importo delle spese ammissibili in conformità della decisione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, o dell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

Dati sulle spese in ciascuna domanda di pagamento dello Stato membro – solo per le spese per le quali è fornito il contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95

115.  Informazioni sul tipo di rimborso da parte dello Stato membro al beneficiario e su quale sostegno riceve, nonché la data del rimborso

 

116.  Data e breve descrizione degli audit e delle verifiche di gestione effettuati dallo Stato membro al fine esclusivo di verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione

 

117.  Solo per il rimborso delle spese ammissibili a norma dell'articolo 95, importo delle spese ammissibili in conformità della decisione di cui all'articolo 95, paragrafo 2, o dell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

Dati specifici sulle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR) per gli strumenti finanziari

118.  Importo totale dei contributi del programma effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 1

 

119.  Importo del contributo pubblico effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 1

 

120.  Importo totale dei contributi del programma versato allo strumento finanziario e incluso nella prima domanda di pagamento

 

121.  Importo del contributo pubblico versato allo strumento finanziario e incluso nella prima domanda di pagamento

 

122.  Importo totale dei contributi del programma effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile e incluso nelle domande di pagamento a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

 

123.  Importo del corrispondente contributo pubblico effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile e incluso nelle domande di pagamento a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

 

Dati sui conti presentati alla Commissione a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a) (in EUR)

124.  Data di presentazione di ciascuna contabilità comprendente le spese collegate a un'operazione

 

125.  Importo totale delle spese ammissibili dell'operazione registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile, incluso nei conti

 

126.  Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione dell'operazione corrispondente all'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile, incluso nei conti

 

127.  Importo totale dei pagamenti effettuati al beneficiario corrispondente all'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile, incluso nei conti

 

128.  Totale delle spese ammissibili dell'operazione ritirate nel corso del periodo contabile, incluso nei conti

 

129.  Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione dell'operazione corrispondente al totale delle spese ammissibili dell'operazione ritirate nel corso del periodo contabile, incluso nei conti

 

130.  Spese totali dell'operazione detratte dai conti a norma dell'articolo 98, paragrafo 6, lettere a), b) e c), nel corso del periodo contabile e riflesse nei conti (di cui importi rettificati in seguito ad audit)

 

Dati specifici per gli strumenti finanziari sui conti presentati alla Commissione a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a) (in EUR)

131.  Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari, incluso nella prima domanda di pagamento

 

132.  Importo del contributo pubblico versato agli strumenti finanziari, incluso nella prima domanda di pagamento

 

133.  Importo totale dei contributi del programma effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile e incluso nei conti

 

134.  Importo del corrispondente contributo pubblico effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile e incluso nei conti

 

Dati su tipologie specifiche di spesa

135.  Importo delle spese nell'ambito del FESR cofinanziate dal FSE+ a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, pagate o da pagare

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

136.  Importo delle spese nell'ambito del FSE+ cofinanziate dal FESR a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, pagate o da pagare

Non applicabile al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF, o al BMVI

137.  Importo delle spese sostenute e pagate per l'acquisto di terreni a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), e dell'importo connesso all'acquisto di terreni a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, e, ove applicabile, i motivi del superamento dei massimali

 

138.  Importo dei contributi in natura all'operazione

 

139.  Importo delle spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture a favore dell'operazione

 

140.  Importo del contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg

Non applicabile al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

141.  Importo delle spese sostenute e pagate per il sostegno operativo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento BMVI (e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento BMVI solo per LT), dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ISF, o dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento AMIF

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

142.  Importo delle spese sostenute e pagate per attrezzature, per mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento ISF

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF o al BMVI

(1)   

Nel caso dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" i beneficiari comprendono il beneficiario capofila e gli altri beneficiari.

(2)   

Il beneficiario comprende, se del caso, gli altri organismi che nell'ambito dell'operazione sostengono spese trattate come spese sostenute dal beneficiario.

(3)   

Le informazioni in questo campo sono richieste solo al primo livello del subcontratto, unicamente nel caso in cui siano registrate nel campo 23 informazioni su un contraente e solo per subcontratti il cui valore totale sia superiore a 50 000  EUR.

(4)   

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(5)   

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(6)   

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(7)   

Le informazioni in questo campo sono richieste solo se sono registrate informazioni nei campi 23 o 24.

(8)   

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).




ALLEGATO XVIII

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI GESTIONE – ARTICOLO 74, PARAGRAFO 1, LETTERA F)

Io/Noi, sottoscritto/i (cognomi, nomi, titoli o funzioni), responsabile/i dell'autorità di gestione per il programma (titolo del programma, CCI)

sulla base dell'attuazione del (titolo del programma) durante il periodo contabile conclusosi il 30 giugno (anno), sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data dei conti presentati alla Commissione, compresi i risultati delle verifiche di gestione eseguite a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) e degli audit relativi alle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo contabile conclusosi il 30 giugno … (anno),

e considerati i miei/nostri obblighi a norma del regolamento (UE) 2021/1060

con la presente dichiaro/dichiariamo che:

a) 

le informazioni riportate nei conti sono correttamente presentate, complete e accurate a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/1060,

b) 

le spese registrate nei conti sono conformi al diritto applicabile e sono state usate per gli scopi previsti,

Confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile sono state trattate adeguatamente nei conti, in particolare per rispettare l'articolo 98 per quanto riguarda la presentazione dei conti. Confermo/confermiamo altresì che la spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserita in una domanda di pagamento relativa a un periodo contabile successivo.

Inoltre, confermo/confermiamo l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal programma.

Confermo/confermiamo che sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati in questo senso.

Infine, confermo/confermiamo altresì di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata in termini di reputazione relativa all'attuazione del programma.




ALLEGATO XIX

MODELLO PER IL PARERE DI AUDIT ANNUALE – ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA A)

Alla Commissione europea, direzione generale [nome delle direzioni generali interessate]

1.   INTRODUZIONE

Il sottoscritto, in rappresentanza di [nome dell'autorità di audit], indipendente ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 43 ), ha verificato

i) 

i conti del periodo contabile iniziato il 1° luglio … [anno] e conclusosi il 30 giugno … [anno+1] e datati … [data dei conti presentati alla Commissione] (di seguito "i conti"),

ii) 

la legittimità e la regolarità delle spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione con riferimento al periodo contabile (e incluse nei conti), e

iii) 

il funzionamento del sistema di gestione e controllo, e ha verificato la dichiarazione di gestione in relazione al programma [titolo del programma, numero CCI] (di seguito "il programma"),

al fine di emettere un parere di audit a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera a).

2.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

[Nome dell'autorità di gestione], individuata come autorità di gestione del programma, ha il compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui agli articoli da 72 a 75.

Inoltre, [nome dell'autorità di gestione o dell'organismo che svolge la funzione contabile, se del caso] è responsabile di confermare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, come richiesto dall'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/1060 (e articolo 46 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 44 ), ( 45 ).

Inoltre, a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2021/1060, è responsabilità dell'autorità di gestione confermare che le spese registrate nei conti siano legittime, regolari e conformi al diritto applicabile.

3.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

Come stabilito all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/1060, è mia responsabilità esprimere un parere indipendente relativamente alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, alla questione se le spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione e che sono incluse nei conti siano legittime e regolari e se il sistema di gestione e controllo istituito funzioni correttamente.

È mia responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l'attività di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Gli audit del programma sono stati eseguiti conformemente alla strategia di audit e sono conformi ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Tali principi richiedono che l'autorità di audit soddisfi requisiti etici e che programmi e svolga l'attività di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del parere di audit.

Un audit comporta l'esecuzione di procedure volte a ottenere elementi probanti sufficienti e adeguati per corroborare il parere esposto di seguito. Le procedure eseguite dipendono dal giudizio professionale del revisore, compresa la valutazione del rischio di inosservanza rilevante, sia essa dovuta a frode o a errore. Le procedure di audit eseguite sono quelle che considero adeguate alle circostanze e sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Ritengo che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio parere, [in caso vi siano limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli citati al punto 4 "limitazioni dell'ambito dell'audit".

La sintesi delle principali constatazioni basate sugli audit relativamente al programma è riportata nella relazione annuale di controllo allegata in conformità all'articolo 77, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060.

4.   LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT

A seconda dei casi:

non vi erano limitazioni dell'ambito dell'audit

Oppure

l'ambito dell'audit era limitato dai seguenti fattori:



a)

b)

c)

[N.B. Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit, ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e stima di cui alla successiva sezione "Parere con riserve", importi di spesa e contributo del sostegno dei Fondi, nonché impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella relazione annuale di controllo, se del caso.]

5.   PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

A mio parere, e sulla base dell'attività di audit svolta:

1) 

Conti

— 
i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
2) 

Legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti

— 
le spese indicate nei conti sono legittime e regolari ( 46 ),
3) 

Il sistema di gestione e controllo in atto alla data del presente parere di audit

— 
il sistema di gestione e controllo funziona correttamente.

L'attività di audit eseguita non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Oppure

(Parere con riserve)

A mio parere, e sulla base dell'attività di audit svolta:

1) 

Conti

— 
i conti forniscono un quadro fedele e veritiero [laddove esistano riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti materiali: …
2) 

Legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti

— 
le spese incluse nei conti sono legittime e regolari [laddove esistano riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti: …

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a … (importo in EUR dell'importo totale delle spese incluse nei conti)

3) 

Il sistema di gestione e controllo in atto alla data del presente parere di audit

— 
il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente [laddove esistano riserve sul sistema di gestione e controllo, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti ( 47 ): …

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a … (importo in EUR dell'importo totale delle spese incluse nei conti)

L'attività di audit eseguita non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

[Nel caso in cui l'attività di audit svolta metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

Oppure

(Parere negativo)

A mio parere, e sulla base dell'attività di audit svolta:

i) 

i conti forniscono/non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero; e/o

ii) 

le spese incluse nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, sono/non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari; e/o

iii) 

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona/non funziona [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti:

— 
in relazione a questioni rilevanti relative ai conti:
e/o [barrare la dicitura non pertinente]
— 
in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese incluse nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:
e/o [barrare la dicitura non pertinente]
— 
in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo ( 48 ):

L'attività di audit eseguita mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione in relazione ai seguenti aspetti:

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. In casi eccezionali può essere prevista la dichiarazione di impossibilità di esprimere un parere ( 49 ).]

Data:

Firma:

__________________




ALLEGATO XX

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO – ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

1.   Introduzione

1.1. Identificare l'autorità di audit e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.

1.2. Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile).

1.3. Periodo di audit (durante il quale è stata eseguita l'attività di audit).

1.4. Indicare il programma o i programmi considerati nella relazione e la rispettiva o le rispettive autorità di gestione. Se la relazione riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni vanno ripartite per programma e per Fondo, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma e/o del Fondo.

1.5. Descrizione delle misure adottate per redigere la relazione e il parere di audit corrispondente.

Per i programmi Interreg il punto 1.5 va adattato in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 50 ) ("regolamento Interreg").

2.   Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo

2.1. Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità dell'autorità di gestione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a organismi intermedi, all'organismo incaricato della funzione contabile e conferma della loro conformità agli articoli da 72 a 76 e all'articolo 81 sulla base dell'attività di audit eseguita dall'autorità di audit.

2.2. Informazioni sull'applicazione delle modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli 83, 84 e 85.

3.   Modifiche alla strategia di audit

3.1. Informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e loro motivazione. Indicare in particolare eventuali modifiche apportate al metodo di campionamento impiegato per l'audit delle operazioni (cfr. sezione 5) e se la strategia è stata oggetto di modifiche a seguito dell'applicazione di modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli 83, 84 e 85.

3.2. Per i programmi Interreg la sezione 1 va adattata in modo da descrivere le modifiche apportate alla strategia di audit in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

4.   Audit dei sistemi (ove pertinente ( 51 )

4.1. Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito audit sull'adeguato funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma ("audit dei sistemi").

4.2. Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, e più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e ai risultati che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.

4.3. In relazione alla tabella di cui al punto 9.1, descrizione delle constatazioni e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche.

4.4. Indicazione di eventuali irregolarità riscontrate che sono state giudicate di carattere sistemico, i dettagli delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 77, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 103.

4.5. Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.

4.6. Descrizione delle irregolarità o carenze specifiche degli strumenti finanziari o di altre tipologie di spese o costi disciplinati da norme particolari (p. es. aiuti di Stato, appalti pubblici, opzioni semplificate in materia di costi, finanziamento non collegato ai costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.

4.7. Indicazione del livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e sua giustificazione.

5.   Audit delle operazioni

Per i programmi Interreg i successivi punti da 5.1 a 5.10 vanno adattati in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

5.1. Individuazione degli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 79).

5.2. Descrizione del metodo di campionamento applicato e indicazione della sua conformità o meno alla strategia di audit.

5.3. Indicazione dei parametri di campionamento e altre informazioni per le procedure di campionamento statistiche e non statistiche nonché spiegazione dei calcoli sottostanti e del giudizio professionale applicato. Tali informazioni includono la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, la deviazione standard, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione e le informazioni sulla stratificazione. I calcoli sottostanti per la scelta del campione, il tasso di errore totale e il tasso di errore residuo di cui al punto 9.3, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico usato.

5.4. Riconciliazione delle spese incluse nei conti, degli importi dichiarati nelle domande di pagamento durante il periodo contabile e della popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale (colonna "A" della tabella di cui al punto 9.2). Gli elementi di riconciliazione includono le unità di campionamento negative qualora siano state effettuate rettifiche finanziarie.

5.5. In caso di unità di campionamento negative, inserire conferma che sono state trattate come una popolazione separata. Analisi dei principali risultati degli audit di queste unità, con attenzione in particolare alla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati.

5.6. In caso di uso di un metodo di campionamento non statistico, specifica dei motivi dell'uso di tale metodo, della percentuale delle unità campionate sottoposte a audit, delle misure adottate per garantire la casualità del campione tenendo presente che il campione deve essere rappresentativo.

Inoltre, definizione delle misure adottate per garantire una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore totale (previsto) è calcolato anche se è stato usato un metodo di campionamento non statistico.

5.7. Analisi delle constatazioni principali degli audit delle operazioni, che descrivono:

a) 

il numero di unità di campionamento sottoposte a audit e l'importo corrispondente;

b) 

la tipologia di errore per unità di campionamento ( 52 );

c) 

la natura degli errori rilevati ( 53 );

d) 

la percentuale di errore dello strato ( 54 ) e le relative gravi carenze o irregolarità, il limite superiore del tasso di errore, le cause originarie, le misure correttive proposte (incluse quelle finalizzate a migliorare i sistemi di gestione e controllo) e l'impatto sul parere di audit.

Fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 9.2 e 9.3, in particolare relativamente al tasso di errore totale.

5.8. Dettagli di eventuali rettifiche finanziarie relative al periodo contabile effettuate dall'autorità di gestione prima di presentare i conti alla Commissione, e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le rettifiche a tasso fisso o estrapolate che portano alla riduzione al 2 % del tasso di errore residuo delle spese incluse nei conti, a norma dell'articolo 98.

5.9. Confronto del tasso di errore totale e del tasso di errore residuo (come indicato al punto 9.2) con la soglia di rilevanza del 2 %, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.

5.10. Informazioni dettagliate in merito alla questione se le eventuali irregolarità individuate siano state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.11. Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti riguardo al campione comune per i programmi Interreg in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili a detti programmi di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

5.12. Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti per periodi contabili precedenti, in particolare sulle carenze gravi di natura sistemica.

5.13. Tabella relativa alle categorie di errori in base alla tipologia.

5.14. Conclusioni tratte dalle principali constatazioni degli audit delle operazioni riguardo al corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo.

Per i programmi Interreg il punto 5.14 va adattato in modo da descrivere le misure adottate per trarre le conclusioni in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

6.   Audit dei conti

6.1. Identificazione delle autorità/degli organismi che hanno eseguito audit dei conti.

6.2. Descrizione dell'approccio di audit impiegato per verificare se i conti sono completi, accurati e veritieri. Ciò comprende un riferimento all'attività di audit condotta nel contesto degli audit dei sistemi, agli audit delle operazioni rilevanti ai fini dell'affidabilità per i conti e le verifiche supplementari da condurre sui conti provvisori prima che questi siano inviati alla Commissione.

6.3. Conclusioni tratte dagli audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, compresa l'indicazione delle corrispondenti rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato a tali conclusioni.

6.4. Indicazione di eventuali irregolarità individuate e se sono state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate al riguardo.

7.   Altre informazioni

7.1. Valutazione dell'autorità di audit dei casi di sospetta frode rilevati nel contesto degli audit da essa eseguiti (e dei casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'Unione e connessi ad operazioni sottoposte a audit dalla stessa autorità), unitamente alle misure adottate. Informazioni sul numero di casi, la gravità e gli importi interessati, se noti.

7.2. Eventi successivi avvenuti dopo la conclusione del periodo contabile e prima della presentazione alla Commissione della relazione annuale di controllo, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.

8.   Livello complessivo di affidabilità

8.1. Indicazione del livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegazione di come esso è stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni. Se pertinente, l'autorità di audit tiene conto anche dei risultati di altre attività di audit svolte a livello nazionale o dell'Unione.

8.2. Valutazione di eventuali azioni di mitigazione attuate e non collegate a rettifiche finanziarie, rettifiche finanziarie attuate e l'eventuale necessità di misure correttive supplementari, in una prospettiva sia di miglioramento dei sistemi di gestione e controllo sia dell'impatto sul bilancio dell'Unione.

9.   ALLEGATI DELLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

9.1. Risultati degli audit dei sistemi.



Soggetto sottoposto a audit

Fondo (Programma plurifondo)

Titolo dell'audit

Data della relazione finale di audit

Programma: [CCI e titolo del programma]

Valutazione complessiva (categoria 1, 2, 3, 4)

[come definito nella tabella 2 dell'allegato XI del regolamento]

Osservazioni

Requisiti fondamentali (se del caso)

[come definito nella tabella 1 dell'allegato XI]

 

 

 

 

RF 1

RF 2

RF 3

RF 4

RF 5

RF 6

RF 7

RF 8

RF 9

RF 10

 

 

AUTORITÀ DI GESTIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO O ORGANISMI INTERMEDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione contabile (se non è svolta dall'autorità di gestione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: le parti vuote della tabella precedente si riferiscono ai requisiti fondamentali che non sono applicabili al soggetto sottoposto a audit.

9.2. Risultati degli audit delle operazioni



Fondo

Numero CCI del programma

Titolo del programma

A

B

C

D

E

F

G

H

Importo in EUR corrispondente alla popolazione da cui è stato estratto il campione ()

Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale

Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale

Tasso di errore totale ()

Rettifiche effettuate sulla base del tasso di errore totale

Tasso di errore totale residuo

Altre spese sottoposte a audit ()

Importo delle spese irregolari in altre spese sottoposte a audit

Importo ()

()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

La colonna "A" si riferisce alla popolazione positiva da cui è stato estratto il campione su base casuale, vale a dire all'importo totale di spese ammissibili, registrato nel sistema contabile dell'autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni nel punto 5.4.

(2)   

Il tasso di errore totale è calcolato prima di apportare eventuali rettifiche finanziarie in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un Fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna "D" si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato al punto 5.7.

(3)   

La colonna "G" si riferisce alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

(4)   

Importo delle spese sottoposte ad audit (in caso di applicazione del sottocampionamento, in questa colonna sono incluse solo le voci di spesa effettivamente sottoposte ad audit).

(5)   

Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione.

9.3. Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale, tasso di errore totale e tasso di errore residuo.




ALLEGATO XXI

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI AUDIT – ARTICOLO 81, PARAGRAFO 5

1.   Introduzione

1.1. Identificazione della società di audit esterna che ha partecipato alla preparazione della relazione.

1.2. Periodo di riferimento (ad esempio, dal 1° luglio N-1 al 30 giugno N)

1.3. Identificazione dello o degli strumenti finanziari/del o dei mandati e programmi cui si riferisce la relazione di audit. Identificazione dell'accordo di finanziamento cui si riferisce la relazione ("accordo di finanziamento").

2.   Audit dei sistemi di controllo interno applicati dalla BEI/dal FEI o da altre istituzioni finanziarie internazionali

Risultati dell'audit esterno del sistema di controllo interno della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, volto a valutare la configurazione e l'efficacia di tale sistema di controllo interno e che copre gli elementi seguenti:

2.1. Processo di accettazione del mandato.

2.2. Processo di valutazione e selezione degli intermediari finanziari: valutazione formale e qualitativa

2.3. Processo di approvazione delle operazioni con intermediari finanziari e firma dei pertinenti accordi di finanziamento.

2.4. Processi di monitoraggio degli intermediari finanziari in materia di:

2.4.1. 

rendicontazione da parte degli intermediari finanziari;

2.4.2. 

gestione delle registrazioni;

2.4.3. 

importi versati ai destinatari finali;

2.4.4. 

ammissibilità del sostegno ai destinatari finali;

2.4.5. 

commissioni e costi di gestione addebitati dagli intermediari finanziari;

2.4.6. 

requisiti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione;

2.4.7. 

attuazione delle prescrizioni relative agli aiuti di Stato da parte degli intermediari finanziari;

2.4.8. 

trattamento differenziato degli investitori, se pertinente;

2.4.9. 

conformità al diritto applicabile dell'Unione in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, elusione, frode o evasione fiscali.

2.5. Sistemi per il trattamento dei pagamenti ricevuti dall'autorità di gestione.

2.6. Sistemi per il calcolo e il pagamento degli importi relativi ai costi e alle commissioni di gestione.

2.7. Sistemi per il trattamento dei pagamenti agli intermediari finanziari.

2.8. Sistemi per il trattamento degli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi agli strumenti finanziari.

Per i punti 2.1, 2.2 e 2.3, in seguito alla presentazione della prima relazione annuale di audit occorre fornire soltanto informazioni sugli aggiornamenti o sulle modifiche delle procedure o delle modalità in essere.

2.9. Per la relazione annuale di audit relativa al periodo contabile finale, sono contemplate le informazioni sui seguenti elementi, oltre alle informazioni di cui ai punti da 2.1 a 2.8:

2.9.1. 

Ricorso ad un trattamento differenziato degli investitori;

2.9.2. 

Coefficiente di moltiplicazione ottenuto rispetto a quello concordato negli accordi di garanzia per gli strumenti finanziari che forniscono garanzie;

2.9.3. 

Impiego degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei Fondi erogato a strumenti finanziari in conformità dell'articolo 60;

2.9.4. 

Impiego delle risorse restituite agli strumenti finanziari, che sono imputabili al sostegno dei Fondi, fino alla fine del periodo di ammissibilità e disposizioni adottate per l'impiego di tali risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità, in conformità dell'articolo 62.

3.   Conclusioni dell'audit

3.1. Conclusioni in merito alla capacità, da parte della società di audit esterna, di fornire una ragionevole garanzia circa la configurazione e l'efficacia del sistema di controllo interno messo in atto dalla BEI o da altre IFI in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, conformemente alle norme applicabili, in base agli elementi di cui alla sezione 2.

3.2. Risultati e raccomandazioni conseguenti all'attività di audit.

I punti 3.1 e 3.2 devono basarsi sui risultati dell'attività di audit di cui alla sezione 2 e, se del caso, tenere conto dei risultati di altre attività di audit nazionali o dell'Unione svolte in relazione allo stesso organismo che attua strumenti finanziari o allo stesso mandato relativo a strumenti finanziari.




ALLEGATO XXII

MODELLO PER LA STRATEGIA DI AUDIT – ARTICOLO 78

1.   INTRODUZIONE

a) 

Individuazione dei programmi (titoli e numeri CCI ( 55 ), dei Fondi e del periodo coperto dalla strategia di audit.

b) 

Individuazione dell'autorità di audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento.

c) 

Riferimento allo status dell'autorità di audit (ente di diritto pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo in cui è collocato.

d) 

Riferimento alla dichiarazione di missione, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se pertinente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

e) 

Conferma dell'autorità di audit che gli organismi che conducono gli audit dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa.

2.   VALUTAZIONE DEI RISCHI

a) 

Spiegazione del metodo di valutazione dei rischi applicato e

b) 

procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi.

3.   METODOLOGIA

3.1.   Panoramica

a) 

Riferimento ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale che l'autorità di audit applica per la sua attività di audit.

b) 

Informazioni sulle modalità impiegate dall'autorità di audit per ottenere garanzie riguardo ai programmi nel sistema di gestione e controllo standard e a programmi con modalità proporzionate migliorate (descrizione dei principali elementi costitutivi – tipologie di audit e loro ambito).

c) 

Riferimento alle procedure in atto per elaborare la relazione annuale di controllo e il parere di audit annuale da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, del presente regolamento, con le eccezioni necessarie per i programmi Interreg che seguono le norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

d) 

Riferimento ai manuali o alle procedure di audit recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit, compresi la classificazione e il trattamento degli errori rilevati durante la preparazione della relazione annuale di controllo da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera b).

e) 

Per i programmi Interreg, riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit e spiegazione di come l'autorità di audit intende garantire la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda gli audit delle operazioni nell'ambito del campione comune Interreg che la Commissione deve definire come stabilito all'articolo 49 del regolamento Interreg.

f) 

Per i programmi Interreg, qualora fossero necessarie attività di audit supplementari di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg, riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit a tale riguardo nonché al seguito dato a tali attività di audit supplementari.

3.2.   Audit sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (audit dei sistemi)

Individuazione degli organismi/strutture da sottoporre a audit e dei pertinenti requisiti fondamentali nell'ambito degli audit dei sistemi. Tale elenco include tutti gli organismi che sono stati designati negli ultimi dodici mesi.

Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'autorità di audit fa affidamento per effettuare tali audit.

Indicazione di qualsiasi audit dei sistemi rivolto ad aree tematiche specifiche od organismi specifici, quali:

a) 

qualità e quantità delle verifiche di gestione amministrative e sul posto per quanto riguarda il diritto applicabile quali le norme in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato o le prescrizioni ambientali;

b) 

qualità della selezione dei progetti e delle verifiche di gestione a livello dell'autorità di gestione o dell'organismo intermedio;

c) 

istituzione e attuazione degli strumenti finanziari a livello degli organismi che li attuano;

d) 

funzionamento e sicurezza dei sistemi elettronici e loro connessione con il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione;

e) 

affidabilità dei dati relativi a target finali e intermedi e ai progressi compiuti dal programma nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione;

f) 

rettifiche finanziarie (e detrazioni dai conti);

g) 

attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode.

3.3.   Audit delle operazioni

3.3.1.   Per tutti i programmi, ad eccezione dei programmi Interreg

a) 

Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi la) metodologia di campionamento da usare in conformità all'articolo 79 (e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode).

b) 

Viene proposta una descrizione separata per gli anni in cui lo Stato membro sceglie di applicare il sistema proporzionato migliorato per uno o più programmi di cui all'articolo 83.

3.3.2.   Per i programmi Interreg

a) 

Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi il) trattamento delle constatazioni e degli errori rilevati da usare in conformità all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento Interreg e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative al campione comune Interreg che la Commissione deve selezionare ogni anno.

b) 

Per gli anni in cui il campione comune per gli audit delle operazioni per i programmi Interreg non include operazioni o unità di campionamento dal programma in questione e quando l'autorità di audit effettua un campionamento in linea con l'articolo 49, paragrafo 10, del regolamento Interreg viene proposta una descrizione separata.

Nel caso dell’esercizio di campionamento di cui alla lettera b), è inserita una descrizione della metodologia di campionamento impiegata dall'autorità di audit e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare quelle relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, ecc.

3.4.   Audit dei conti

Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti.

3.5.   Verifica della dichiarazione di gestione

Riferimento alle procedure interne che stabiliscono le attività comprese nella verifica delle affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione redatta dall'autorità di gestione, ai fini del parere di audit.

4.   ATTIVITÀ DI AUDIT PIANIFICATA

a) 

Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra i risultati della valutazione dei rischi e l'attività di audit pianificata.

b) 

Calendario indicativo degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche, in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi, nelle seguenti modalità:



Autorità/organismi o aree tematiche specifiche da sottoporre a audit

CCI

Titolo del programma

Organismo responsabile dell'audit

Risultato della valutazione dei rischi

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   RISORSE

a) 

Organigramma dell'autorità di audit.

b) 

Indicazione delle risorse che si prevede di assegnare, in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni previste e loro portata, se del caso).




ALLEGATO XXIII

MODELLO PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO – ARTICOLO 91, PARAGRAFO 3

DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA



 

 

Fondo interessato (1):

<type="S" input="S" > (2)

Riferimento della Commissione (CCI):

<type="S" input="S">

Titolo del programma:

<type="S" input="G">

Decisione della Commissione:

<type="S" input="G">

Data della decisione della Commissione:

<type="D" input="G">

Numero della domanda di pagamento:

<type="N" input="G">

Data di presentazione della domanda di pagamento:

<type="D" input="G">

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type="S" maxlength="250" input="M">

 

 

(1)   

Se un programma riguarda più fondi, la domanda di pagamento deve essere presentata separatamente per ciascuno fondo.

(2)   

Legenda:


tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta


input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

Conformemente all'articolo 91, la presente domanda di pagamento si riferisce al periodo contabile:



Dal (1)

<type="D" input="G">

fino al

<type="D" input="G">

(1)   

Primo giorno del periodo contabile, codificato automaticamente dal sistema elettronico.

Spese suddivise per priorità e, se del caso, per categoria di regioni, come registrate nei conti dell'organismo che svolge la funzione contabile

(compresi i contributi del programma versati agli strumenti finanziari (articolo 92) e anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato (articolo 91, paragrafo 5)

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti



Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (1)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera c)

Importo totale del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettere a) e b)

Importo per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera c)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorità 1

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Per il FEAMPA il cofinanziamento si applica solo alla "spesa pubblica totale ammissibile". Pertanto, nel caso del FEAMPA, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è "Spesa pubblica".

OPPURE

Spese ripartite per obiettivo specifico come registrate nei conti dell'autorità di gestione

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti



Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera c)

Importo totale del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettere a) e b)

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico assistenza tecnica

 

 

 

 

Assistenza tecnica in conformità dell'articolo 36, paragrafo 5)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica in conformità dell'articolo 37

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti



Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (')

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera c)

Importo totale del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettere a) e b)

Importo per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera c)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorità 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DICHIARAZIONE

Con la convalida della presente domanda di pagamento l’organismo che svolge la funzione contabile/l'autorità di gestione richiede il pagamento degli importi di seguito indicati.



In rappresentanza dell'organismo che svolge la funzione contabile:

Oppure

In rappresentanza dell'autorità di gestione responsabile della funzione contabile:

<type="S" input="G">

DOMANDA DI PAGAMENTO



FONDO

 

 

Regioni meno sviluppate

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

 

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

OSSERVAZIONI



 

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:



FONDO

IMPORTO

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI



Fondo

 

Importi

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

OSSERVAZIONI



 

Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:



Organismo individuato

<type="S" maxlength="150" input="G">

Banca

<type="S" maxlength="150" input="G">

Codice BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN del conto bancario

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titolare del conto (se diverso dall'organismo individuato)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Appendice 1

Informazioni sui contributi del programma versati agli strumenti finanziari di cui all'articolo 92 e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma)



Priorità

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:



Priorità

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI



Obiettivo specifico

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

Appendice 2

Informazioni sulle spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (dati cumulativi dall'inizio del periodo di programmazione)



Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (1)

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti non soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 o 6, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (2)

Totale

Pubblico

Totale

Pubblico

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorità 1

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Per il FEAMPA il cofinanziamento si applica solo alla "spesa pubblica totale ammissibile". Pertanto, nel caso del FEAMPA, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è "Spesa pubblica".

(2)   

Gli importi di questa colonna dovrebbero essere identici a quelli della prima tabella dell'allegato XXIII.

Appendice 3

Informazioni sulle spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (dati cumulativi dall'inizio del periodo di programmazione) per l'AMIF, l'ISF e il BMVI



Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti non soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 o 6, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (1)

(A)

Totale

(B)

Pubblico

(C)

Totale

(D)

Pubblico

(E)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="M">

(1)   

Gli importi di questa colonna dovrebbero essere identici a quelli della prima tabella dell'allegato XXIII.

Appendice 4

Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato (articolo 91, paragrafo 5) e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma)



Priorità

Importo totale versato come anticipo (1)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni successivi all’anno del pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA) la tabella è strutturata come segue:



Priorità

Importo totale versato come anticipo (1)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI



Obiettivo specifico

Importo totale versato come anticipo (1)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.




ALLEGATO XXIV

MODELLO PER I CONTI – ARTICOLO 98, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

CONTI DEL PERIODO CONTABILE



<type="D" – type="D" input="S">

COMMISSIONE EUROPEA



 

 

Fondo interessato (1):

<type="S" input="S" > (2)

Riferimento della Commissione (CCI):

<type="S" input="S">

Titolo del programma:

<type="S" input="G">

Decisione della Commissione:

<type="S" input="G">

Data della decisione della Commissione:

<type="D" input="G">

Versione dei conti:

<type="S" input="G">

Data di presentazione dei conti:

<type="D" input="G">

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type="S" maxlength="250" input="M">

 

 

(1)   

Se un programma riguarda più fondi, i conti devono essere presentati separatamente per ciascun fondo.

(2)   

Legenda:


tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta


input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

DICHIARAZIONI

L'autorità di gestione / l'organismo che svolge la funzione contabile del programma conferma che:

1) 

i conti sono completi, accurati e veritieri;

2) 

sono rispettate le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, lettere b) e c).



In rappresentanza dell’autorità di gestione /dell'organismo che svolge la funzione contabile:

<type="S" input="G">

L'autorità di gestione responsabile del programma conferma:

1) 

che le spese registrate nei conti sono conformi al diritto applicabile, legittime e regolari;

2) 

il rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti specifici dei Fondi, nell'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario e nell'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente regolamento;

3) 

il rispetto delle disposizioni dell'articolo 82 relative alla disponibilità dei documenti.



In rappresentanza dell'autorità di gestione

<type="S" input="G">

Appendice 1

Importi registrati nei sistemi contabili della funzione contabile – articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti



Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

Importo per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b)

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti



Obiettivo specifico

Importo totale delle spese ammissibili registrate dall'autorità di gestione nei propri sistemi contabili e figuranti nei pagamenti per il periodo contabile a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o l'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti



Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

Importo per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b)

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

Appendice 2

Importi ritirati durante il periodo contabile – articolo 98, paragrafo 3, lettera b), e articolo 98, paragrafo 7



Priorità

Ritiri

Importo totale delle spese incluse nelle domande di pagamento

Contributo pubblico corrispondente

(A)

(B)

Priorità 1

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:



Priorità

Ritiri

Importo totale delle spese incluse nelle domande di pagamento

Contributo pubblico corrispondente

(A)

(B)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI



Obiettivo specifico

Ritiri

Importo totale delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Appendice 3

Importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

(dati cumulativi dall'inizio del programma) – articolo 98, paragrafo 3, lettera c)



Priorità

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:



Priorità

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI



Obiettivo specifico

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

Appendice 4

Riconciliazione delle spese – articolo 98, paragrafo 3, lettera d), e articolo 98, paragrafo 7



Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 98 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza per ciascun tipo di detrazione a norma dell'articolo 98, paragrafo 6)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzate nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale delle spese ammissibili registrate dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e figuranti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione in relazione a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI



Obiettivo specifico

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 98 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza per ciascun tipo di detrazione a norma dell'articolo 98, paragrafo 6)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione di operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzate nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione di operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale delle spese ammissibili registrate dall'autorità di gestione nei propri sistemi contabili e figuranti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione in relazione a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione di operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500"input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Totali

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:



Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 98 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzate nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale delle spese ammissibili registrate dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e figuranti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione in relazione a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione di operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Appendice 5

Informazioni sulle spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti

(dati cumulativi dall'inizio del periodo di programmazione)



Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (1)

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti non soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (2)

Totale

Pubblico

Totale

Pubblico

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorità 1

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Per il FEAMPA il cofinanziamento si applica solo alla "spesa pubblica totale ammissibile". Pertanto, nel caso del FEAMPA, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è "Spesa pubblica".

(2)   

Gli importi di questa colonna dovrebbero essere identici a quelli della prima tabella dell'appendice 1 dell'allegato XXIV.

Appendice 6

Informazioni sulle spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti

(dati cumulativi dall'inizio del periodo di programmazione) per l'AMIF, l'ISF e il BMVI



Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti non soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (1)

(A)

Totale

(B)

Pubblico

(C)

Totale

(D)

Pubblico

(E)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o l'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni finanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni finanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni finanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

(1)   

Gli importi di questa colonna dovrebbero essere identici a quelli della prima tabella dell'allegato XXIV.

Appendice 7

Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato a titolo dell'articolo 91, paragrafo 5 (dati cumulativi dall'inizio del programma)



Priorità

Importo totale versato come anticipo (1)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro i tre anni successivi all’anno del pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA) la tabella è strutturata come segue:



Priorità

Importo totale versato come anticipo dal programma (1)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro i tre anni successivi all’anno del pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI



Obiettivo specifico

Importo totale versato come anticipo dal programma (1)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro i tre anni successivi all’anno del pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

(1)   

Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.




ALLEGATO XXV

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE: RETTIFICHE FINANZIARIE A TASSO FISSO ED ESTRAPOLATE – ARTICOLO 104, PARAGRAFO 1

1.   Elementi per l'applicazione di una rettifica estrapolata

Se si devono applicare rettifiche finanziarie estrapolate, i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

2.   Elementi da considerare nell'applicazione di una rettifica forfettaria

a) 

gravità della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e controllo nel suo complesso;

b) 

la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi;

c) 

il grado di pregiudizio finanziario arrecato al bilancio dell'Unione.

3.   Il livello di rettifica finanziaria a tasso fisso è determinato come segue:

a) 

si applica un tasso fisso del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

b) 

si applica un tasso fisso del 25 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

c) 

si applica un tasso fisso del 10 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

d) 

si applica un tasso fisso del 5 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

Qualora il livello del tasso fisso sia sproporzionato in considerazione degli elementi elencati nella sezione 2, il tasso di rettifica può essere ridotto.




ALLEGATO XXVI

METODO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO – ARTICOLO 109, PARAGRAFO 2

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – articolo 108, paragrafo 2, lettera a)

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

a) 

determinazione di un importo assoluto per anno (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in SPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a 27 (in SPA);

b) 

applicazione di una percentuale all'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria della regione in questione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in SPA rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

i) 

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE a 27: 2,85 %;

ii) 

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE a 27: 1,25 %;

iii) 

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media dell'UE a 27: 0,75 %;

c) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 270 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione delle regioni che costituiscono migrazione netta da paesi esterni all'Unione nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – articolo 108, paragrafo 2, lettera b)

2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

a) 

determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 15,2 EUR pro capite e per anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito al punto 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 60 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

b) 

calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (in SPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite relativo della regione raffrontato all'UE a 27;

c) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per giovane disoccupato (fascia di età tra i 15 e i 24 anni) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età tra i 25 e i 64 anni) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g) 

all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'Unione nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – articolo 108, paragrafo 2, lettera c)

3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 15,2 EUR per la popolazione ammissibile.

4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

a) 

popolazione totale della regione (ponderazione 20 %);

b) 

numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 12,5 %);

c) 

occupati da aggiungere per arrivare al tasso medio di occupazione (nella fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

d) 

numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per arrivare al tasso medio di istruzione terziaria (nella fascia di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 22,5 %);

e) 

numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per arrivare al tasso medio di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);

f) 

differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in SPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);

g) 

popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).

5. Agli importi per regione di livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 4 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

6. Agli importi per regione di livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 5 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'Unione nello Stato membro a partire dal 1o gennaio 2014.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione – articolo 108, paragrafo 3

7. La dotazione finanziaria è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 62,9 EUR per la popolazione ammissibile. La quota di tale dotazione finanziaria teorica assegnata a ciascuno Stato membro ammissibile corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

a) 

calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili. Se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di superficie totale di un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale è utilizzata in questa fase;

b) 

adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in SPA) per il periodo 2015-2017 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale europeo (Interreg) dopo l'applicazione dei punti da 10 a 16. Tale adeguamento aumenta proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai punti da 1 a 6.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) – articolo 12

8. L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:

a) 

popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera (ponderazione 45,8 %);

b) 

popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere (ponderazione 30,5 %);

c) 

popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);

d) 

popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della sezione transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri a) e b). La quota della sezione transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio c). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio d).

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 – articolo 110, paragrafo 1, lettera e)

9. Una dotazione speciale supplementare corrispondente a un'intensità di aiuto di 40 EUR per abitante all'anno è assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione sarà distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale

10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai Fondi (livellamento) a ogni singolo Stato membro è determinato come percentuale del PIL dello Stato membro, dove tale percentuale è stabilita come segue:

a) 

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 inferiore al 55 % della media pro capite dell'UE a 27: 2,3 % del loro PIL;

b) 

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 68 % della media pro capite dell'UE a 27: 1,5 % del loro PIL;

c) 

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 55 % e inferiore al 68 % della media pro capite dell'UE a 27: la percentuale è ottenuta mediante interpolazione lineare tra il 2,3 % e l'1,5 % del loro PIL che si traduca in una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento di prosperità.

Il livellamento è applicato annualmente alle proiezioni del PIL della Commissione e, se del caso, sono ridotti proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento.

11. Le norme di cui al punto 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 107 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applica proporzionatamente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di "Cooeprazione territoriale europea" (Interreg)) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

12. La dotazione complessiva minima dai Fondi per uno Stato membro corrisponde al 76 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione complessiva minima dai Fondi per uno Stato membro in cui almeno un terzo della popolazione vive in regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite (in SPA) inferiore al 50 % della media dell'UE a 27 corrisponde all'85 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dai Fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

13. La dotazione complessiva massima dai Fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) almeno pari al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponde all'80 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione complessiva massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) pari o superiore al 110 % e inferiore al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponde al 90 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dai Fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Se uno Stato membro ha regioni in transizione a cui si applica il punto 16, il 25 % della dotazione di tale Stato membro per le regioni più sviluppate è trasferito alla dotazione delle regioni in transizione di tale Stato membro.

Disposizioni complementari

14. Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media pro capite dell'UE a 27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrisponde al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", calcolato dalla Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

15. Le regioni in transizione non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate.

16. La dotazione complessiva minima di uno Stato membro per le sue regioni in transizione che erano già tali nel periodo 2014-2020 corrisponde almeno al 65 % della dotazione totale per il periodo 2014-2020 per tali regioni in detto Stato membro.

17. Nonostante i punti da 10 a 13, si applicano le dotazioni supplementari di cui ai punti da 18 a 23.

18. È assegnato un totale di 120 000 000  EUR al programma PEACE PLUS, laddove interviene a sostegno della pace e della riconciliazione e del proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud. Inoltre, sono assegnati almeno 60 000 000  EUR al programma PEACE PLUS dalla dotazione per l'Irlanda nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

19. Qualora la popolazione di uno Stato membro sia diminuita, in media, di oltre l'1 % all'anno tra i periodi 2007-2009 e 2016-2018, tale Stato membro riceve una dotazione supplementare equivalente alla diminuzione totale della sua popolazione tra questi due periodi moltiplicata per 500 EUR. Ove applicabile, tale dotazione supplementare è assegnata alle regioni meno sviluppate dello Stato membro in questione.

20. Le regioni meno sviluppate degli Stati membri che hanno appena iniziato a ricevere sostegno dai Fondi nel periodo di programmazione 2014-2020 ricevono una dotazione supplementare di 400 000 000  EUR.

21. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione, Malta e Cipro ricevono ciascuno una dotazione supplementare di 100 000 000  EUR a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Le aree nordiche scarsamente popolate della Finlandia ricevono una dotazione supplementare di 100 000 000  EUR rispetto all'importo di cui al punto 9.

22. Per dare impulso alla competitività, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in taluni Stati membri, i Fondi erogano le seguenti dotazioni supplementari nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita":

a) 

200 000 000  EUR per le regioni in transizione del Belgio;

b) 

200 000 000  EUR per le regioni meno sviluppate della Bulgaria;

c) 

1 550 000 000  EUR per la Cechia a titolo del Fondo di coesione;

d) 

100 000 000  EUR per Cipro a titolo dei fondi strutturali;

e) 

50 000 000  EUR per l'Estonia a titolo dei fondi strutturali;

f) 

650 000 000  EUR per le regioni in transizione della Germania interessate dal punto 16;

g) 

50 000 000  EUR per Malta a titolo dei fondi strutturali;

h) 

600 000 000  EUR per le regioni meno sviluppate della Polonia;

i) 

300 000 000  EUR per le regioni in transizione del Portogallo;

j) 

350 000 000  EUR per la regione più sviluppata della Slovenia.

23. Un importo supplementare di 100 milioni di EUR è destinato a sostenere la cooperazione transfrontaliera, ad integrazione delle assegnazioni di risorse da parte degli Stati membri secondo i criteri ponderati di cui al punto 8, lettere a) e b).



( 1 ) Regolamento (UE)2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

( 2 ) Regolamento (UE)2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

( 3 ) Regolamento (UE)2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

( 4 ) Regolamento (UE)2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159)

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

( 8 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

( 9 ) Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

( 10 ) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

( 11 ) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

( 13 ) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

( 14 ) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GUL 197 del 21.7.2001, pag. 30).

( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

( 16 ) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

( 17 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

( 18 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( 19 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

( 20 ) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

( 21 ) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2021, pag. 23).

( 22 ) Per quanto riguarda il FESR, soltanto la tabella 2 della sezione 8 è pertinente per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), mentre tutte le informazioni contenute nelle altre sezioni e tabelle riguardano solo l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

( 23 ) Il numero totale di caratteri inserito nei tre campi di testo di cui sopra deve essere compreso tra 10 000 e 30 000 .

( 24 ) I contributi non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

( 25 ) I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

( 26 ) Il presente trasferimento è preliminare. Esso dovrebbe essere confermato o corretto alla prima adozione del programma, o dei programmi, con dotazione del JTF, come indicato all’allegato V.

( 27 ) Per i programmi limitati al sostegno dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, la descrizione della strategia del programma non deve necessariamente riguardare le sfide di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e vi), del regolamento CPR.

( 28 ) Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

( 29 ) L'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), del regolamento CPR non si applica all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

( 30 ) Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

( 31 ) Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14 e 26, a eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

( 32 ) I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

( 33 ) Applicabile alla prima adozione di programmi con dotazione del JTF.

( 34 ) Compilare fornendo i dati suddivisi per programma ricevente. Nel caso in cui un programma sostenuto dal JTF riceva un sostegno complementare (cfr. articolo 27) nell'ambito del programma e da altri programmi occorre compilare tutte le tabelle della presente sezione. In occasione della prima adozione con dotazione del JTF, la presente sezione serve a confermare o correggere i trasferimenti preliminari proposti nell'accordo di partenariato.

( 35 ) Applicabile solo alle modifiche del programma per le risorse ritrasferite da altri strumenti dell'Unione, compresi elementi dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, in regime di gestione diretta o indiretta, o da InvestEU.

( 36 ) Legenda delle caratteristiche dei campi:

tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

( 37 ) GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5.

( 38 ) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

( 39 ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

( 40 ) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

( 41 ) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

( 42 ) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231, 30.6.2021, pag. 159).

( 43 ) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231, 30.6.2021, pag. 159).

( 44 ) Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231, 30.6.2021, pag. 94).

( 45 ) Da includere nel caso di programmi Interreg.

( 46 ) Ad eccezione dei programmi Interreg che rientrano nel campione annuale per gli audit delle operazioni estratto dalla Commissione di cui all'articolo 48 del regolamento Interreg.

( 47 ) Se è messo in causa il sistema di gestione e controllo, individuare nel parere gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi ai requisiti e/o che non hanno funzionato correttamente, tranne nel caso in cui queste informazioni siano già chiaramente riportate nella relazione annuale di controllo e il paragrafo del parere faccia riferimento alle sezioni specifiche di tale relazione recanti tali informazioni.

( 48 ) Se è messo in causa il sistema di gestione e controllo, individuare nel parere gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi ai requisiti e/o che non hanno funzionato correttamente, tranne nel caso in cui queste informazioni siano già chiaramente riportate nella relazione annuale di controllo e il paragrafo del parere faccia riferimento alle sezioni specifiche di tale relazione recanti tali informazioni.

( 49 ) Tali casi eccezionali dovrebbero essere collegati a fattori esterni imprevedibili, esulanti dall'ambito di competenza dell'autorità di audit.

( 50 ) Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

( 51 ) Questa sezione è facoltativa per i programmi che rientrano nelle "modalità proporzionate migliorate" per il periodo contabile in questione.

( 52 ) Casuale, sistemico, anomalo.

( 53 ) Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.

( 54 ) La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, coprendo sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come le operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, Fondi (nel caso di programmi plurifondo).

( 55 ) Nel caso in cui si prepari un'unica strategia di audit per vari programmi, indicare i programmi che rientrano in un sistema comune di gestione e controllo.

Top