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Document 02020R0466-20210702
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/466 of 30 March 2020 on temporary measures to contain risks to human, animal and plant health and animal welfare during certain serious disruptions of Member States’ control systems due to coronavirus disease (COVID-19) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02020R0466 — IT — 02.07.2021 — 005.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 098 del 31.3.2020, pag. 30) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/714 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2020 |
L 167 |
6 |
29.5.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1087 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2020 |
L 239 |
12 |
24.7.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1341 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2020 |
L 314 |
2 |
29.9.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/83 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021 |
L 29 |
23 |
28.1.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/984 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2021 |
L 216 |
202 |
18.6.2021 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2020
relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce misure temporanee necessarie per contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.
Articolo 2
Gli Stati membri che desiderano applicare le misure temporanee stabilite dal presente regolamento informano la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.
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Articolo 3
In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell'autorità competente per l'esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da esse effettuati.
Articolo 4
I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere eseguiti in via eccezionale:
su una copia dell’originale di tali certificati o attestati tramessa elettronicamente, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale fornisca all’autorità competente una dichiarazione attestante che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile, oppure
sui dati elettronici di tali certificati o attestati, se tali dati sono stati elaborati e presentati in Traces dall’autorità competente.
Articolo 5
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:
▼M2 —————
nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al ►M5 1o settembre 2021 ◄ .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.