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Document 02020L1828-20230502
Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers and repealing Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
02020L1828 — IT — 02.05.2023 — 001.001
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DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/1925 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2022 |
L 265 |
1 |
12.10.2022 |
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DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e scopo
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
«professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sotto il controllo pubblico o privato, che agisce, anche tramite un’altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
«interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori;
«ente legittimato»: qualsiasi organizzazione o ente pubblico che rappresenta gli interessi dei consumatori designato da uno Stato membro come legittimato a intentare azioni rappresentative in conformità della presente direttiva;
«azione rappresentativa»: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi;
«azione rappresentativa nazionale»: un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato nello Stato membro in cui l’ente legittimato stesso è stato designato;
«azione rappresentativa transfrontaliera»: un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l’ente legittimato stesso è stato designato;
«pratica»: qualunque atto o omissione di un professionista;
«decisione definitiva»: una decisione di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di uno Stato membro contro cui non si può o non si può più ricorrere con mezzi d’impugnazione ordinari;
«provvedimento risarcitorio»: una misura che obbliga un professionista a offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.
CAPO 2
AZIONI RAPPRESENTATIVE
Articolo 4
Enti legittimati
Gli Stati membri designano un ente di cui al paragrafo 2 che ne ha formulato una richiesta di designazione come ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere, se tale ente soddisfa tutti i criteri seguenti:
è una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto nazionale dello Stato membro della sua designazione e può dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori prima della richiesta di designazione;
il suo oggetto sociale dimostra che ha un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori previsti dalle disposizioni della normativa dell’Unione di cui all’allegato I;
non persegue scopo di lucro;
non è oggetto di una procedura di insolvenza e non è dichiarato insolvente;
è indipendente e non influenzato da persone diverse dai consumatori, in particolare da professionisti, che hanno un interesse economico a intentare un’azione rappresentativa, anche in caso di finanziamento da parte di terzi, e, a tal fine, dispone di procedure stabilite per prevenire tale influenza nonché conflitti di interessi tra loro stessi, i loro erogatori di finanziamenti e gli interessi dei consumatori;
rende pubblico in un linguaggio semplice e comprensibile con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sul suo sito web, informazioni che dimostrino che l’ente soddisfa i criteri elencati alle lettere da a) a e) e informazioni sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sul suo oggetto sociale e sulle sue attività.
Articolo 5
Informazione e monitoraggio degli enti legittimati
La Commissione redige un elenco di tali enti legittimati e lo rende pubblico. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta siano comunicate modifiche degli elenchi di enti legittimati degli Stati membri alla Commissione.
Articolo 6
Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere
Articolo 7
Azioni rappresentative
Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano il diritto di chiedere almeno i seguenti provvedimenti:
provvedimenti inibitori;
provvedimenti risarcitori.
Articolo 8
Provvedimenti inibitori
Gli Stati membri assicurano che i provvedimenti inibitori di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), siano disponibili sotto forma di:
un provvedimento provvisorio teso a far cessare una pratica o, se del caso, a vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata ritenuta costituire una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
un provvedimento definitivo teso a far cessare una pratica o, se del caso, a vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata accertata costituire una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Un provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b), può comprendere, ove previsto nel diritto nazionale:
un provvedimento volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; e
un obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma che l’autorità giurisdizionale o l’autorità amministrativa ritenga appropriata, la decisione relativa al provvedimento o un obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa.
Affinché un ente legittimato possa chiedere un provvedimento inibitorio, i singoli consumatori non sono tenuti a manifestare la volontà di farsi rappresentare da tale ente legittimato. L’ente legittimato non è tenuto a provare:
le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; o
la condotta intenzionale o negligente del professionista.
Gli Stati membri notificano alla Commissione dette disposizioni legislative nazionali. La Commissione garantisce che tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.
Articolo 9
Provvedimenti risarcitori
Articolo 10
Finanziamento delle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori
Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
le decisioni di enti legittimati nel contesto di un’azione rappresentativa, incluse decisioni per quanto concerne la transazione, non siano indebitamente influenzate da un terzo in una maniera tale da nuocere all’interesse collettivo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa;
l’azione rappresentativa non sia intentata nei confronti di un convenuto che è un concorrente dell’erogatore di finanziamenti oppure di un convenuto dal quale l’erogatore di finanziamenti dipende.
Articolo 11
Transazioni concernenti i risarcimenti
Ai fini dell’approvazione di transazioni, gli Stati membri garantiscono che in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori:
l’ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa una transazione concernente il risarcimento per i consumatori interessati; o
l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa, dopo aver consultato l’ente legittimato e il professionista, possano invitare l’ente legittimato e il professionista a raggiungere una transazione concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.
Gli Stati membri possono stabilire norme che concedono ai singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa e dalla transazione che ne consegue di accettare o rifiutare di essere vincolati dalle transazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 12
Ripartizione delle spese di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori
Articolo 13
Informazioni sulle azioni rappresentative
Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che gli enti legittimati forniscano informazioni, in particolare sul loro sito web, in merito:
alle azioni rappresentative che hanno deciso di intentare dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa;
allo stato di avanzamento delle azioni rappresentative già intentate dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa; e
ai risultati delle azioni rappresentative di cui alle lettere a) e b).
Gli Stati membri possono prevedere norme in forza delle quali il professionista sarebbe tenuto soltanto a fornire tali informazioni ai consumatori su richiesta dell’ente legittimato.
Articolo 14
Banche dati elettroniche
La Commissione crea e mantiene una banca dati elettronica per i seguenti scopi:
tutte le comunicazioni tra Stati membri e la Commissione di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5 e all’articolo 23, paragrafo 2; e
la cooperazione tra gli enti legittimati di cui all’articolo 20, paragrafo 4.
La banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 del presente articolo è direttamente accessibile, per quanto appropriato:
ai punti di contatto nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 5;
agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative, se necessario ai sensi del diritto nazionale;
agli enti legittimati designati dagli Stati membri al fine di intentare azioni rappresentative nazionali e azioni rappresentative transfrontaliere; e
alla Commissione.
Le informazioni condivise dagli Stati membri nell’ambito della banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 del presente articolo riguardanti gli enti legittimati designati al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono pubblici.
Articolo 15
Effetti delle decisioni definitive
Gli Stati membri provvede affinché una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa all’esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da tutte le parti come prova nell’ambito di eventuali altre azioni dinanzi ai loro organi giurisdizionali o autorità amministrative nazionali al fine di invocare provvedimenti risarcitori nei confronti dello stesso professionista per la stessa pratica, conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.
Articolo 16
Termini di prescrizione
Articolo 17
Sollecitudine procedurale
Articolo 18
Esibizione delle prove
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un ente legittimato abbia fornito prove ragionevolmente disponibili sufficienti per supportare un’azione rappresentativa e abbia indicato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, se richiesto da tale ente legittimato, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa sia in grado di disporre, che tali prove siano esibite dal convenuto o dal terzo in conformità del diritto procedurale nazionale, fatte salve le norme nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza e proporzionalità. Gli Stati membri provvedono affinché, se richiesto dal convenuto, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa possa ingiungere parimenti all’ente legittimato o a un terzo di esibire prove pertinenti, in conformità del diritto procedurale nazionale.
Articolo 19
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o rifiuto di rispettare:
un provvedimento inibitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b); ovvero
gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 18.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 20
Assistenza agli enti legittimati
CAPO 3
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Abrogazione
La direttiva 2009/22/CE è abrogata a decorrere dal 25 giugno 2023, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 2, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 22
Disposizioni transitorie
Articolo 23
Monitoraggio e valutazione
Su base annuale, e per la prima volta al più tardi entro il 26 giugno 2027, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:
il numero e il tipo di azioni rappresentative che sono state concluse innanzi a uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o autorità amministrative;
il tipo di violazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e le parti delle azioni rappresentative;
i risultati di tali azioni rappresentative.
Articolo 24
Recepimento
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 giugno 2023.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 26
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).
Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1): articoli 5, 6, 7, 10 e 11.
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100.
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4): articoli 3 e 5.
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51): articolo 10 e capo IV.
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articoli da 4 a 8 e 13.
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36): articoli 20 e 22.
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articolo 23.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1): articoli da 1 a 35.
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55): articolo 3 e allegato I.
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94): articolo 3 e allegato I.
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10): articolo 14 e allegato I.
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli da 183 a 186.
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46): articoli da 4 a 6.
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59): articoli da 3 a 8 e articoli da 19 a 21.
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1): articoli da 9 a 11, articoli da 19 a 26 e articolo 28 ter.
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1): articoli 9 e 10.
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1): articoli da 9 a 11 bis.
Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («direttiva sull’ADR per i consumatori») (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («regolamento sull’ODR per i consumatori») (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349): articoli da 23 a 29.
Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19): articoli da 17 a 24 e articoli da 28 a 30.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («regolamento generale sulla protezione dei dati») (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1): capo II.
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176): capo II.
Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1): articoli da 3 a 6.
Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1): articoli da 3 a 5.
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36): articolo 88, articoli da 98 a 116 e allegati VI e VIII.
Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva 2009/22/CE |
Presente direttiva |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 2) |
Articolo 2, paragrafo 1 |
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– |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
– |
Articolo 3 |
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Articolo 2, paragrafo 1) |
Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 4, lettera (a) |
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- |
Articolo 7, paragrafi 2 e 3 Articolo 7, paragrafo 4, lettera b) Articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 4, lettera a) Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 17 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 4), lettera a) Articolo 8, paragrafo 2), lettera b) Articolo 13, paragrafo 1), lettera c) Articolo 13, paragrafo 3 |
|
– |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
|
– |
Articolo 8, paragrafo 3 |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 19 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 4, paragrafo 3), lettere a) e b) Articolo 4, paragrafi 6 e 7 |
|
– |
Articolo 4, paragrafo 3), lettere da c) a f) Articolo 4, paragrafi 4) e 5) |
|
– |
Articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6 |
|
Articolo 4, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
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Articolo 5 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
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– |
Articolo 9 |
|
– |
Articolo 10 |
|
– |
Articolo 11 |
|
– |
Articolo 12 |
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– |
Articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b) Articolo 13, paragrafi 2, 4 e 5 |
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– |
Articolo 14 |
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Articolo 15 |
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– |
Articolo 16 |
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– |
Articolo 18 |
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Articolo 6 |
Articolo 23 |
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Articolo 7 |
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 8 |
Articolo 24 |
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– |
Articolo 20 |
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Articolo 9 |
Articolo 21 |
|
– |
Articolo 22 |
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Articolo 10 |
Articolo 25 |
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Articolo 11 |
Articolo 26 |