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Document 02020L1828-20230502

Consolidated text: Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1828/2023-05-02

02020L1828 — IT — 02.05.2023 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2022/1925 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2022

  L 265

1

12.10.2022




▼B

DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e scopo

1.  
La presente direttiva stabilisce norme volte a garantire che una procedura di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori sia disponibile in tutti gli Stati membri, prevedendo adeguate garanzie per evitare l’abuso del contenzioso. La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di azioni rappresentative. A tal fine, la presente direttiva mira anche a migliorare l’accesso dei consumatori alla giustizia.
2.  
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore i mezzi procedurali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno un meccanismo procedurale che consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori sia conforme alla presente direttiva. L’attuazione della presente direttiva non giustifica una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti giuridici di cui all’allegato I.
3.  
Gli enti legittimati sono liberi di scegliere qualsiasi mezzo procedurale a loro disposizione ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale che garantisce la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, comprese tali disposizioni quali recepite nel diritto nazionale, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I. Essa si applica alle violazioni nazionali e transfrontaliere, anche qualora tali violazioni siano cessate prima che sia stata avviata l’azione rappresentativa o qualora dette violazioni siano cessate prima della conclusione dell’azione rappresentativa.
2.  
La presente direttiva non pregiudica le norme che, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, stabiliscono i rimedi contrattuali ed extracontrattuali a disposizione dei consumatori per le violazioni di cui al paragrafo 1.
3.  
La presente direttiva non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

2) 

«professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sotto il controllo pubblico o privato, che agisce, anche tramite un’altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

3) 

«interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori;

4) 

«ente legittimato»: qualsiasi organizzazione o ente pubblico che rappresenta gli interessi dei consumatori designato da uno Stato membro come legittimato a intentare azioni rappresentative in conformità della presente direttiva;

5) 

«azione rappresentativa»: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi;

6) 

«azione rappresentativa nazionale»: un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato nello Stato membro in cui l’ente legittimato stesso è stato designato;

7) 

«azione rappresentativa transfrontaliera»: un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l’ente legittimato stesso è stato designato;

8) 

«pratica»: qualunque atto o omissione di un professionista;

9) 

«decisione definitiva»: una decisione di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di uno Stato membro contro cui non si può o non si può più ricorrere con mezzi d’impugnazione ordinari;

10) 

«provvedimento risarcitorio»: una misura che obbliga un professionista a offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.



CAPO 2

AZIONI RAPPRESENTATIVE

Articolo 4

Enti legittimati

1.  
Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative previste dalla presente direttiva possano essere intentate da enti legittimati designati a questo scopo dagli Stati membri.
2.  
Gli Stati membri garantiscono che gli enti, in particolare le organizzazioni di consumatori, comprese quelle che rappresentano membri di più di uno Stato membro, siano idonei a essere designati come enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative nazionali, azioni transfrontaliere o entrambe.
3.  

Gli Stati membri designano un ente di cui al paragrafo 2 che ne ha formulato una richiesta di designazione come ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere, se tale ente soddisfa tutti i criteri seguenti:

a) 

è una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto nazionale dello Stato membro della sua designazione e può dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori prima della richiesta di designazione;

b) 

il suo oggetto sociale dimostra che ha un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori previsti dalle disposizioni della normativa dell’Unione di cui all’allegato I;

c) 

non persegue scopo di lucro;

d) 

non è oggetto di una procedura di insolvenza e non è dichiarato insolvente;

e) 

è indipendente e non influenzato da persone diverse dai consumatori, in particolare da professionisti, che hanno un interesse economico a intentare un’azione rappresentativa, anche in caso di finanziamento da parte di terzi, e, a tal fine, dispone di procedure stabilite per prevenire tale influenza nonché conflitti di interessi tra loro stessi, i loro erogatori di finanziamenti e gli interessi dei consumatori;

f) 

rende pubblico in un linguaggio semplice e comprensibile con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sul suo sito web, informazioni che dimostrino che l’ente soddisfa i criteri elencati alle lettere da a) a e) e informazioni sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sul suo oggetto sociale e sulle sue attività.

4.  
Gli Stati membri assicurano che i criteri da essi utilizzati per designare un ente in qualità di ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative nazionali siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva di renderne efficace ed efficiente il funzionamento.
5.  
Gli Stati membri possono decidere che i criteri elencati al paragrafo 3 si applicano anche alla designazione di enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative nazionali.
6.  
Gli Stati membri possono designare un ente come ente legittimato ad hoc al fine di intentare una particolare azione rappresentativa nazionale, su richiesta di tale ente, se è conforme ai criteri previsti dal diritto nazionale per la designazione di enti legittimati.
7.  
Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono designare enti pubblici come enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative. Gli Stati membri possono prevedere che gli enti pubblici già designati in qualità di enti legittimati ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/22/CE debbano restare enti legittimati designati ai fini della presente direttiva.

Articolo 5

Informazione e monitoraggio degli enti legittimati

1.  
Ogni Stato membro comunica anticipatamente alla Commissione un elenco degli enti legittimati che ha designato al fine di intentare azioni rappresentative, compresi il nome e l’oggetto sociale di tali enti legittimati, entro il 26 dicembre 2023. Ogni Stato membro comunica alla Commissione se vi siano modifiche di detto elenco. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.

La Commissione redige un elenco di tali enti legittimati e lo rende pubblico. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta siano comunicate modifiche degli elenchi di enti legittimati degli Stati membri alla Commissione.

2.  
Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente al fine di intentare un’azione rappresentativa nazionale siano messe a disposizione del pubblico.
3.  
Gli Stati membri valutano almeno ogni cinque anni se gli enti legittimati continuino a soddisfare i criteri elencati all’articolo 4, paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’ente legittimato perda il proprio status qualora non soddisfi più uno o più di tali criteri.
4.  
Se uno Stato membro o la Commissione solleva riserve riguardo al soddisfacimento dei criteri elencati all’articolo 4, paragrafo 3, da parte di un ente legittimato, lo Stato membro che ha designato tale ente legittimato indaga sulle riserve sollevate. Se del caso, gli Stati membri revocano la designazione di detto ente legittimato qualora non soddisfi più uno o più d tali criteri. Il professionista convenuto in un’azione rappresentativa ha il diritto di esprimere preoccupazioni giustificate all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa in merito al se un ente legittimato soddisfa i criteri elencati all’articolo 4, paragrafo 3.
5.  
Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali ai fini del paragrafo 4 e comunicano alla Commissione il nome e i recapiti di tali punti di contatto. La Commissione compila un elenco di tali punti di contatto e mette tale elenco a disposizione degli Stati membri.

Articolo 6

Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché enti legittimati anticipatamente designati in un altro Stato membro per lo scopo di intentare azioni rappresentative possano proporre tali azioni rappresentative dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative.
2.  
Gli Stati membri garantiscono che laddove la presunta violazione del diritto dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, leda o possa ledere i consumatori in diversi Stati membri l’azione rappresentativa possa essere intentata dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati membri al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori in diversi Stati membri.
3.  
Gli organi giurisdizionali e le autorità amministrative accettano l’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, come prova della legittimazione dell’ente legittimato di intentare un’azione rappresentativa transfrontaliera, fatto salvo il diritto dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa aditi di valutare se l’oggetto sociale dell’ente legittimato giustifichi l’azione da esso intentata in un caso specifico.

Articolo 7

Azioni rappresentative

1.  
Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative previste dalla presente direttiva dinanzi ai loro organi giurisdizionali o alle loro autorità amministrative designati ai sensi dell’articolo 4.
2.  
All’atto di intentare un’azione rappresentativa, l’ente legittimato fornisce all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall’azione rappresentativa.
3.  
Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative valutano l’ammissibilità di una specifica azione rappresentativa in conformità della presente direttiva e del diritto nazionale.
4.  

Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano il diritto di chiedere almeno i seguenti provvedimenti:

a) 

provvedimenti inibitori;

b) 

provvedimenti risarcitori.

5.  
Gli Stati membri possono consentire agli enti legittimati di richiedere i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un’unica azione rappresentativa, se del caso. Gli Stati membri possono prevedere che tali provvedimenti debbano essere contenuti in un’unica decisione.
6.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli interessi dei consumatori in azioni rappresentative siano rappresentati da enti legittimati e affinché tali enti legittimati abbiano i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento. I consumatori interessati da un’azione rappresentativa hanno il diritto di beneficiare dei provvedimenti di cui al paragrafo 4.
7.  
Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative siano in grado di decidere di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento in conformità del diritto nazionale.

Articolo 8

Provvedimenti inibitori

1.  

Gli Stati membri assicurano che i provvedimenti inibitori di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), siano disponibili sotto forma di:

a) 

un provvedimento provvisorio teso a far cessare una pratica o, se del caso, a vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata ritenuta costituire una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b) 

un provvedimento definitivo teso a far cessare una pratica o, se del caso, a vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata accertata costituire una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

2.  

Un provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b), può comprendere, ove previsto nel diritto nazionale:

a) 

un provvedimento volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; e

b) 

un obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma che l’autorità giurisdizionale o l’autorità amministrativa ritenga appropriata, la decisione relativa al provvedimento o un obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa.

3.  

Affinché un ente legittimato possa chiedere un provvedimento inibitorio, i singoli consumatori non sono tenuti a manifestare la volontà di farsi rappresentare da tale ente legittimato. L’ente legittimato non è tenuto a provare:

a) 

le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; o

b) 

la condotta intenzionale o negligente del professionista.

4.  
Gli Stati membri possono introdurre disposizioni nel loro diritto nazionale o mantenere disposizioni legislative nazionali conformemente alle quali un ente legittimato può chiedere il provvedimento inibitorio di cui al paragrafo 1, lettera b), soltanto dopo aver avviato consultazioni con il professionista interessato affinché il professionista ponga fine alla violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Se il professionista non fa cessare la violazione entro due settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, l’ente legittimato può intentare immediatamente un’azione rappresentativa volta a ottenere un tale provvedimento inibitorio.

Gli Stati membri notificano alla Commissione dette disposizioni legislative nazionali. La Commissione garantisce che tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.

Articolo 9

Provvedimenti risarcitori

1.  
Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.
2.  
Gli Stati membri stabiliscono norme su come e in quale fase di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori i singoli consumatori interessati da tale azione rappresentativa possano esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati o meno dall’ente legittimato in detta azione rappresentativa e di essere vincolati o meno dall’esito dell’azione stessa, entro un limite di tempo appropriato dopo la proposizione di detta azione rappresentativa.
3.  
Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i singoli consumatori che non risiedono abitualmente nello Stato membro dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa dinanzi cui è stata proposta un’azione rappresentativa siano tenuti a esprimere esplicitamente la propria volontà di essere rappresentati in tale azione rappresentativa al fine che tali consumatori siano vincolati dall’esito di detta azione rappresentativa.
4.  
Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che i consumatori che hanno esplicitamente o tacitamente espresso la propria volontà di essere rappresentati nell’ambito di un’azione rappresentativa non possano essere rappresentati in altre azioni rappresentative con la stessa causa petendi e nei confronti dello stesso professionista, né siano in grado di intentare un’azione individualmente con la stessa causa petendi e nei confronti dello stesso professionista. Gli Stati membri stabiliscono inoltre norme per garantire che i consumatori non ricevano indennizzi più di una volta per la stessa causa nei confronti dello stesso professionista.
5.  
Nel caso in cui un provvedimento risarcitorio non specifichi i singoli consumatori che hanno il diritto di beneficiare dei rimedi previsti dal provvedimento risarcitorio, esso contiene almeno una descrizione del gruppo di consumatori che ha il diritto di beneficiare di tali rimedi.
6.  
Gli Stati membri provvedono affinché un provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di beneficiare dei rimedi previsti da tale provvedimento risarcitorio senza che sia necessario intentare un’azione distinta.
7.  
Gli Stati membri stabiliscono o mantengono norme relative ai limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare di provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti.
8.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori senza che sia necessario che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa abbiano accertato preliminarmente una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in un procedimento distinto.
9.  
I rimedi previsti dai provvedimenti risarcitori nell’ambito di un’azione rappresentativa non pregiudicano eventuali rimedi supplementari a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale che non sono stati oggetto di tale azione rappresentativa.

Articolo 10

Finanziamento delle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori

1.  
Gli Stati membri provvedono a che, qualora un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori sia finanziata da un terzo, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, siano evitati conflitti di interesse e che il finanziamento da parte di terzi aventi un interesse economico nella proposizione o nell’esito dell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori non allontani l’azione rappresentativa dalla tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
2.  

Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a) 

le decisioni di enti legittimati nel contesto di un’azione rappresentativa, incluse decisioni per quanto concerne la transazione, non siano indebitamente influenzate da un terzo in una maniera tale da nuocere all’interesse collettivo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa;

b) 

l’azione rappresentativa non sia intentata nei confronti di un convenuto che è un concorrente dell’erogatore di finanziamenti oppure di un convenuto dal quale l’erogatore di finanziamenti dipende.

3.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative nell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori siano legittimati a valutare la conformità ai paragrafi 1 e 2, qualora sussistano dubbi giustificati riguardo a tale conformità. A tal fine, gli enti legittimati comunicano all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa un resoconto finanziario che elenca le fonti di fondi utilizzati per finanziare l’azione rappresentativa.
4.  
Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa siano legittimati ad adottare misure appropriate, come per esempio richiedere all’ente legittimato di rifiutare o apportare modifiche riguardo al finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall’ente legittimato in un’azione rappresentativa specifica. Se in un’azione rappresentativa specifica la legittimazione dell’ente legittimato è oggetto di opposizione, tale opposizione non pregiudica i diritti dei consumatori interessati da detta azione rappresentativa.

Articolo 11

Transazioni concernenti i risarcimenti

1.  

Ai fini dell’approvazione di transazioni, gli Stati membri garantiscono che in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori:

a) 

l’ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa una transazione concernente il risarcimento per i consumatori interessati; o

b) 

l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa, dopo aver consultato l’ente legittimato e il professionista, possano invitare l’ente legittimato e il professionista a raggiungere una transazione concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.

2.  
Le transazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette al controllo dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa. L’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa valuta se debba rifiutare di approvare una transazione che sia contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale o comprendente condizioni che non possono essere eseguite tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati. Gli Stati membri possono prevedere norme per consentire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di rifiutare di approvare una transazione sulla base del fatto che quest’ultima è iniqua.
3.  
Se l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa non approva la transazione, essa prosegue l’esame dell’azione rappresentativa interessata.
4.  
Le transazioni approvate sono vincolanti per l’ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati.

Gli Stati membri possono stabilire norme che concedono ai singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa e dalla transazione che ne consegue di accettare o rifiutare di essere vincolati dalle transazioni di cui al paragrafo 1.

5.  
I risarcimenti ottenuti mediante una transazione approvata in conformità del paragrafo 2 non pregiudicano eventuali rimedi supplementari disponibili per i consumatori ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione che non sono stati oggetto di tale transazione.

Articolo 12

Ripartizione delle spese di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori sia tenuta a pagare le spese del procedimento sostenute dalla parte vincitrice in base alle condizioni e alle deroghe previste dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari in generale.
2.  
I singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori non pagano le spese del procedimento.
3.  
In deroga al paragrafo 2, in circostanze eccezionali a un singolo consumatore interessato da un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori può essere ingiunto di pagare le spese del procedimento sostenute a seguito della condotta intenzionale o negligente del singolo consumatore.

Articolo 13

Informazioni sulle azioni rappresentative

1.  

Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che gli enti legittimati forniscano informazioni, in particolare sul loro sito web, in merito:

a) 

alle azioni rappresentative che hanno deciso di intentare dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa;

b) 

allo stato di avanzamento delle azioni rappresentative già intentate dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa; e

c) 

ai risultati delle azioni rappresentative di cui alle lettere a) e b).

2.  
Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che i consumatori interessati da un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere provvedimenti risarcitori dispongano di informazioni relative all’azione rappresentativa tempestivamente con mezzi appropriati, al fine di consentire a tali consumatori di esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati in tale ‘azione rappresentativa a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.
3.  
Fatte salve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa fanno obbligo al professionista di informare i consumatori interessati dall’azione rappresentativa, a spese del professionista, in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all’articolo 7 o alle transazioni approvate di cui all’articolo 11, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti compresa, se del caso, una comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati. Tale obbligo non si applica se i consumatori interessati sono informati in altro modo della decisione definitiva o della transazione approvata.

Gli Stati membri possono prevedere norme in forza delle quali il professionista sarebbe tenuto soltanto a fornire tali informazioni ai consumatori su richiesta dell’ente legittimato.

4.  
Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis agli enti legittimati in relazione a decisioni definitive in merito al respingimento o al rigetto di azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori.
5.  
Gli Stati membri provvedono affinché la parte vincitrice possa recuperare le spese relative alla fornitura di informazioni ai consumatori nel contesto dell’azione rappresentativa, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

Banche dati elettroniche

1.  
Gli Stati membri possono istituire banche dati elettroniche nazionali che siano accessibili al pubblico tramite siti web e che forniscano informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente ai fini della proposizione di azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere nonché informazioni generali sulle azioni rappresentative in corso e concluse.
2.  
Qualora uno Stato membro istituisca una banca dati elettronica di cui al paragrafo 1, comunica alla Commissione l’indirizzo internet a cui tale banca dati elettronica è accessibile.
3.  

La Commissione crea e mantiene una banca dati elettronica per i seguenti scopi:

a) 

tutte le comunicazioni tra Stati membri e la Commissione di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5 e all’articolo 23, paragrafo 2; e

b) 

la cooperazione tra gli enti legittimati di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

4.  

La banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 del presente articolo è direttamente accessibile, per quanto appropriato:

a) 

ai punti di contatto nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 5;

b) 

agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative, se necessario ai sensi del diritto nazionale;

c) 

agli enti legittimati designati dagli Stati membri al fine di intentare azioni rappresentative nazionali e azioni rappresentative transfrontaliere; e

d) 

alla Commissione.

Le informazioni condivise dagli Stati membri nell’ambito della banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 del presente articolo riguardanti gli enti legittimati designati al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono pubblici.

Articolo 15

Effetti delle decisioni definitive

Gli Stati membri provvede affinché una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa all’esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da tutte le parti come prova nell’ambito di eventuali altre azioni dinanzi ai loro organi giurisdizionali o autorità amministrative nazionali al fine di invocare provvedimenti risarcitori nei confronti dello stesso professionista per la stessa pratica, conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.

Articolo 16

Termini di prescrizione

1.  
Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio di cui all’articolo 8 abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione rappresentativa, di modo che tali consumatori non siano impossibilitati a intentare successivamente un’azione volta a ottenere provvedimenti risarcitori per la presunta violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in quanto i termini di prescrizione applicabili sono scaduti durante le azioni rappresentative volte a ottenere detti provvedimenti inibitori.
2.  
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio di cui all’articolo 9, paragrafo 1, abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione rappresentativa.

Articolo 17

Sollecitudine procedurale

1.  
Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori di cui all’articolo 8 siano trattate con la dovuta sollecitudine.
2.  
Le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti provvisori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono, se opportuno, trattate mediante procedura sommaria.

Articolo 18

Esibizione delle prove

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un ente legittimato abbia fornito prove ragionevolmente disponibili sufficienti per supportare un’azione rappresentativa e abbia indicato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, se richiesto da tale ente legittimato, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa sia in grado di disporre, che tali prove siano esibite dal convenuto o dal terzo in conformità del diritto procedurale nazionale, fatte salve le norme nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza e proporzionalità. Gli Stati membri provvedono affinché, se richiesto dal convenuto, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa possa ingiungere parimenti all’ente legittimato o a un terzo di esibire prove pertinenti, in conformità del diritto procedurale nazionale.

Articolo 19

Sanzioni

1.  

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o rifiuto di rispettare:

a) 

un provvedimento inibitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b); ovvero

b) 

gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 18.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  
Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, tra l’altro, sotto forma di ammende.

Articolo 20

Assistenza agli enti legittimati

1.  
Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l’effettivo esercizio del loro diritto di chiedere i provvedimenti di cui all’articolo 7.
2.  
Le misure di cui al paragrafo 1 possono assumere, ad esempio, la forma di finanziamento pubblico, compreso il sostegno strutturale agli enti legittimati, l’applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3.  
Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di modesta entità ai consumatori che hanno espresso la propria volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell’ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria.
4.  
Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze in materia di risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.



CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2009/22/CE è abrogata a decorrere dal 25 giugno 2023, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 2, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1.  
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle azioni rappresentative proposte il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data.
2.  
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE alle azioni rappresentative proposte prima del 25 giugno 2023.
3.  
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla sospensione o all’interruzione dei termini di prescrizione che recepiscono l’articolo 16 si applichino soltanto alle pretese riparatorie basate sulle violazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, verificatesi il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data. Ciò non preclude l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione, applicate prima del 25 giugno 2023, alle pretese riparatorie fondate sulle violazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, verificatesi prima di tale data.

Articolo 23

Monitoraggio e valutazione

1.  
Non prima del 26 giugno 2028, la Commissione procede a una valutazione di quest’ultima e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esamina in particolare l’ambito di applicazione della presente direttiva definito nell’articolo 2 e nell’allegato I nonché il funzionamento e l’efficacia della stessa in situazioni transfrontaliere, anche per quanto concerne la certezza del diritto.
2.  

Su base annuale, e per la prima volta al più tardi entro il 26 giugno 2027, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:

a) 

il numero e il tipo di azioni rappresentative che sono state concluse innanzi a uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o autorità amministrative;

b) 

il tipo di violazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e le parti delle azioni rappresentative;

c) 

i risultati di tali azioni rappresentative.

3.  
Entro il 26 giugno 2028, la Commissione effettua una valutazione per stabilire se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell’Unione attraverso l’istituzione di un Mediatore europeo per le azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 24

Recepimento

1.  
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 giugno 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

1) 

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

2) 

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

3) 

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

4) 

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

5) 

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

6) 

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1): articoli 5, 6, 7, 10 e 11.

7) 

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100.

8) 

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4): articoli 3 e 5.

9) 

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51): articolo 10 e capo IV.

10) 

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articoli da 4 a 8 e 13.

11) 

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

12) 

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

13) 

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

14) 

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

15) 

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

16) 

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36): articoli 20 e 22.

17) 

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

18) 

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

19) 

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

20) 

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

21) 

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articolo 23.

22) 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1): articoli da 1 a 35.

23) 

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

24) 

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55): articolo 3 e allegato I.

25) 

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94): articolo 3 e allegato I.

26) 

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

27) 

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10): articolo 14 e allegato I.

28) 

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli da 183 a 186.

29) 

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

30) 

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

31) 

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46): articoli da 4 a 6.

32) 

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59): articoli da 3 a 8 e articoli da 19 a 21.

33) 

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1): articoli da 9 a 11, articoli da 19 a 26 e articolo 28 ter.

34) 

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1): articoli 9 e 10.

35) 

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

36) 

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

37) 

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

38) 

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

39) 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

40) 

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1): articoli da 9 a 11 bis.

41) 

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

42) 

Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

43) 

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («direttiva sull’ADR per i consumatori») (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

44) 

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («regolamento sull’ODR per i consumatori») (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

45) 

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

46) 

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

47) 

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

48) 

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349): articoli da 23 a 29.

49) 

Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

50) 

Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

51) 

Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

51) 

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

53) 

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).

54) 

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

55) 

Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19): articoli da 17 a 24 e articoli da 28 a 30.

56) 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («regolamento generale sulla protezione dei dati») (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

57) 

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1): capo II.

58) 

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176): capo II.

59) 

Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

60) 

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

61) 

Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

62) 

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1): articoli da 3 a 6.

63) 

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1): articoli da 3 a 5.

64) 

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36): articolo 88, articoli da 98 a 116 e allegati VI e VIII.

65) 

Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

66) 

Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

▼M1

67) 

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).

▼B




ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA



Direttiva 2009/22/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 1)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 4, lettera (a)

-

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 17

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 4), lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2), lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1), lettera c)

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 19

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3), lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafi 6 e 7

Articolo 4, paragrafo 3), lettere da c) a f)

Articolo 4, paragrafi 4) e 5)

Articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 13, paragrafi 2, 4 e 5

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 6

Articolo 23

Articolo 7

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 8

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 9

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 10

Articolo 25

Articolo 11

Articolo 26

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