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Document 02019R2074-20211220

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2074/2021-12-20

02019R2074 — IT — 20.12.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2074 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2089 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2021

  L 427

149

30.11.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2074 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici presso i posti di controllo frontalieri sulle partite delle categorie di animali e merci indicate all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo.

Articolo 2

Controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo

1.  
L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione effettua controlli documentali e di identità sulle partite di animali e merci indicate all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo.
2.  

L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione effettua controlli fisici sulle seguenti partite che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo:

a) 

le partite di animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

b) 

le partite di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, in caso di sospetta non conformità di tali merci alle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, per confermare tale sospetto o dimostrarne l’infondatezza.

3.  

L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione verifica la conformità delle partite di animali e merci alle seguenti prescrizioni:

a) 

per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e per il materiale germinale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, le prescrizioni, a seconda dei casi, in materia di salute e benessere degli animali, fissate nelle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e f), del regolamento (UE) 2017/625;

b) 

per i prodotti di origine animale e i prodotti composti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625:

i) 

le prescrizioni in materia di salute animale fissate nelle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;

ii) 

le prescrizioni aggiuntive fissate all’articolo 3 del presente regolamento;

c) 

per i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e per i prodotti derivati, le prescrizioni fissate nelle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625;

d) 

per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, le prescrizioni in materia di sanità delle piante fissate nelle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625.

4.  
L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione informa l’autorità competente del luogo di destinazione mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, del fatto che è stato ammesso l’ingresso nell’Unione della partita, con uno specifico luogo di destinazione indicato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).

Articolo 3

Norme aggiuntive in merito ai controlli ufficiali specifici sulle partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti

▼M1

1.  

L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza l’ingresso nell’Unione delle seguenti partite di prodotti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, purché siano conformi alle prescrizioni fissate al paragrafo 2:

a) 

i prodotti di origine animale elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione ( 1 );

b) 

i prodotti composti elencati nell’allegato, capitoli da 15 a 22, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 che sono soggetti a controlli veterinari presso i posti di controllo frontalieri di arrivo nell’Unione in conformità all’articolo 3 di detto regolamento di esecuzione.

▼B

2.  

Le partite di prodotti di cui al paragrafo 1 sono accompagnate dai seguenti documenti:

▼M1

a) 

il certificato ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro ( 2 ) del quale le merci sono originarie e dal quale sono state spedite in un paese terzo («Stato membro di origine») o il suo equivalente elettronico presentato utilizzando il sistema IMSOC oppure una sua copia autenticata;

▼B

b) 

la dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di altre autorità pubbliche del paese terzo che indichi il motivo del rifiuto dell’ammissione, il luogo e la data di scarico e di ricarico nel paese terzo e che confermi quanto segue:

i) 

la partita non ha subito alcuna manipolazione, a parte lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico;

ii) 

lo scarico e il ricarico dei prodotti di origine animale e dei prodotti composti sono stati effettuati nel rispetto delle norme igieniche per evitare la contaminazione incrociata;

iii) 

i prodotti di origine animale e i prodotti composti sono stati immagazzinati in condizioni igieniche e alla temperatura richiesta per i tipi di merci in questione;

c) 

la dichiarazione dell’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione con la quale quest’ultima accetta di ricevere la spedizione; tale dichiarazione non è tuttavia richiesta qualora la partita faccia ritorno allo stabilimento di origine situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione.

3.  
In deroga al paragrafo 2, lettera a), qualora non sia possibile fornire i documenti ivi indicati, l’origine della partita può essere autenticata in altro modo in base a prove documentali presentate dall’operatore responsabile della partita.
4.  
L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione può concedere esenzioni dalle prescrizioni fissate al paragrafo 2, lettera b), per le partite sigillate con un sigillo di origine intatto, purché l’operatore responsabile della partita presenti una dichiarazione che indichi il motivo del rifiuto dell’ammissione da parte del paese terzo e confermi che il trasporto è avvenuto in condizioni adeguate per il tipo di prodotti di origine animale e di prodotti composti in questione.
5.  
L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo controlla il trasporto e l’arrivo al luogo di destinazione della partita in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/1666, qualora l’autorità competente del luogo di destinazione abbia rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

( 2 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

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