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Document 02019R0893-20200224

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/893/2020-02-24

02019R0893 — IT — 24.02.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/893 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione ►M1  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/146 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2020

  L 31

3

4.2.2020




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/893 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione ►M1  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1444/2006 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1820

►M1  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Composizione dell'additivo

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) con un minimo di 1 × 1010 CFU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali (CFU) di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Metodo di analisi (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar (EN 15784:2009).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Polli da ingrasso

►M1  3 × 108  ◄

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico.

2.  È consentito l'uso in mangimi contenenti uno dei seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, salinomicina sodica, semduramicina sodica, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, narasina/nicarbazina, diclazuril.

3.  Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.

18 giugno 2029

(1)   Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

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