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Document 02019R0788-20240502
Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the European citizens’ initiative
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/788 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
Regolamento (UE) 2019/788 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
02019R0788 — IT — 02.05.2024 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1673 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2019 |
L 257 |
1 |
8.10.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1082 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2024 |
L 1082 |
1 |
12.4.2024 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa di invitare la Commissione a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati («iniziativa dei cittadini europei» o «iniziativa»).
Articolo 2
Diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei
Gli Stati membri possono fissare l'età minima a 16 anni per sostenere un'iniziativa, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, e, in tal caso, ne informano la Commissione.
Articolo 3
Numero richiesto di firmatari
Un'iniziativa è valida se:
ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di cittadini dell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 («firmatari»), appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; e
in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri al Parlamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa.
Articolo 4
Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri
La Commissione pubblica per via elettronica e su carta una guida sull'iniziativa dei cittadini europei in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
La piattaforma offre consulenza pratica e legale nonché uno spazio di discussione riguardo all'iniziativa dei cittadini europei per lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra cittadini, gruppi di organizzatori, portatori di interesse, organizzazioni non governative, esperti e altre istituzioni e organi dell'Unione che intendano parteciparvi.
La piattaforma è accessibile alle persone con disabilità.
I costi di gestione e manutenzione della piattaforma collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.
La Commissione aggiorna il registro su base regolare rendendo disponibili le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori.
Il gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle informazioni aggiuntive sull'iniziativa e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II, presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Tali traduzioni sono di responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto delle traduzioni fornite dal gruppo di organizzatori corrisponde al contenuto dell'iniziativa presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.
La Commissione provvede a che le informazioni presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, e le traduzioni presentate a norma del presente paragrafo siano pubblicate nel registro e sul sito web sull'iniziativa dei cittadini europei.
CAPO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 5
Gruppo di organizzatori
Per ogni iniziativa la Commissione pubblica nel registro i nomi di tutti i membri del gruppo degli organizzatori conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.
Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri assicurano che i membri di un gruppo di organizzatori siano soggetti, conformemente al diritto nazionale, a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di:
false dichiarazioni;
utilizzo fraudolento dei dati.
Articolo 6
Registrazione
Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a:
trasmettere le informazioni di cui all'allegato II in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;
indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, qualora il gruppo di organizzatori sia composto da più di sette membri;
se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.
Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione decide in merito alla richiesta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione.
La Commissione registra l'iniziativa se:
il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma;
nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, l'entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;
nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati;
l'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio;
l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Al fine di determinare il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo, la Commissione valuta le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori conformemente al paragrafo 2.
Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell’iniziativa, fatto salvo il paragrafo 4.
In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro due mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione che ne precisa i motivi e trasmette le eventuali modifiche all'iniziativa originaria.
Qualora il gruppo di organizzatori modifichi o mantenga la sua iniziativa iniziale in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione:
registra l'iniziativa, se essa soddisfa il requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), oppure
registra parzialmente l’iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, oppure
si rifiuta di registrare l'iniziativa.
La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo da parte del gruppo di organizzatori.
Nel caso in cui la Commissione registri parzialmente un'iniziativa, essa pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa.
In tal caso, il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito.
La Commissione rende pubblicamente disponibili nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei tutte le decisioni adottate conformemente al presente articolo relative alle richieste di registrazione delle proposte di iniziative dei cittadini.
Articolo 7
Ritiro di un'iniziativa
In qualsiasi momento prima della presentazione di un'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 13, il gruppo di organizzatori può ritirare un'iniziativa registrata in conformità dell'articolo 6. Tale ritiro è pubblicato nel registro.
Articolo 8
Periodo di raccolta
Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.
Se durante il periodo di raccolta desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica tale intenzione alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima della nuova data prescelta per la conclusione del periodo di raccolta si conclude.
La Commissione informa gli Stati membri della data di cui al primo comma.
Articolo 9
Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno
Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il gruppo di organizzatori compila i moduli di cui all'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.
Se il gruppo di organizzatori sceglie di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, la Commissione fornisce gli appositi moduli, conformemente all'allegato III.
Se un'iniziativa è stata registrata parzialmente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, l'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa è indicato nei moduli che figurano nell'allegato III, nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica e nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda del caso. I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica o su carta.
Nel caso in cui i cittadini sostengano un'iniziativa online attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, l'allegato III non si applica. I cittadini indicano la loro nazionalità e gli Stati membri accettano l'insieme minimo di dati per una persona fisica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione ( 1 ).
Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli di cui all'allegato III.
Gli Stati membri inclusi in una parte dell'allegato III possono chiedere alla Commissione di essere trasferiti nell'altra parte dell'allegato III. Essi effettuano la richiesta alla Commissione almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale i nuovi moduli diverranno applicabili.
Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro.
Articolo 10
Sistema centrale di raccolta elettronica
I costi di creazione e gestione del sistema centrale di raccolta elettronica sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'uso del sistema è gratuito.
Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.
I dati ottenuti mediante tale sistema sono archiviati nei server messi a disposizione a tal fine dalla Commissione.
Il sistema centrale di raccolta elettronica deve consentire il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta.
Se un gruppo di organizzatori desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, esso procede al caricamento di tutte le dichiarazioni di sostegno così raccolte entro due mesi dalla fine del periodo di raccolta, e ne informa la Commissione.
Gli Stati membri garantiscono che:
i cittadini possano sostenere iniziative online attraverso dichiarazioni di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati o firmando la dichiarazione di sostegno con una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014;
sia riconosciuto il nodo e-IDAS della Commissione, sviluppato nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501.
Articolo 11
Sistemi individuali di raccolta elettronica
I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.
Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente rilascia un certificato in tal senso conformemente al modello di cui all'allegato IV entro un mese dalla richiesta. Il gruppo di organizzatori pubblica copia di tale certificato nel sito web utilizzato per il sistema individuale di raccolta elettronica.
Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
I sistemi individuali di raccolta elettronica presentano adeguati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che per tutto il periodo di raccolta:
solo le persone fisiche possano firmare una dichiarazione di sostegno;
le informazioni fornite riguardo all'iniziativa corrispondano alle informazioni pubblicate nel registro;
i dati che i firmatari sono invitati a fornire siano conformi all'allegato III;
i dati forniti dai firmatari siano raccolti e archiviati in modo sicuro.
Per sviluppare le specifiche tecniche di cui al primo comma, la Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).
Articolo 12
Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri
Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari indicato all'articolo 3.
Le dichiarazioni di sostegno sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro competente in un'unica volta, utilizzando il modulo di cui all'allegato V.
Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica sono presentate in conformità del formato elettronico messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.
Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e quelle raccolte per via elettronica mediante un sistema individuale di raccolta elettronica sono presentate separatamente.
Se un gruppo di organizzatori ha raccolto le dichiarazioni di sostegno mediante un sistema di raccolta elettronica, può chiedere alla Commissione di presentare tali dichiarazioni all'autorità competente dello Stato membro responsabile.
La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno in conformità del paragrafo 2, commi da 2 a 4, del presente articolo, utilizzando il servizio di scambio di file di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
Se le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica e su carta sono presentate separatamente, tale periodo inizia a decorrere dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto tutte le dichiarazioni di sostegno.
Ai fini della verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, non è richiesta l'autenticazione delle firme.
Il certificato indica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte su carta e per via elettronica, compreso quelle raccolte su carta e caricate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.
Articolo 13
Presentazione alla Commissione
Entro tre mesi dalla data di rilascio dell'ultimo certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5, il gruppo di organizzatori presenta l'iniziativa alla Commissione.
Il gruppo di organizzatori presenta il modulo compilato di cui all'allegato VII insieme alle copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
Il modulo di cui all'allegato VII è pubblicato dalla Commissione nel registro.
Articolo 14
Pubblicazione e audizione pubblica
Il Parlamento europeo organizza l'audizione pubblica presso i suoi locali.
La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato.
Il Consiglio, altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, i parlamenti nazionali e la società civile hanno la possibilità di partecipare all'audizione.
Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.
Articolo 15
Esame da parte della Commissione
Qualora la Commissione intenda intervenire in risposta all'iniziativa, anche, se del caso, adottando una o più proposte relative a un atto giuridico dell'Unione, la comunicazione illustra altresì il calendario previsto per tali azioni.
La comunicazione è notificata al gruppo di organizzatori nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata.
La Commissione fornisce, nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei, informazioni aggiornate sull'attuazione delle azioni illustrate nella comunicazione adottata in risposta all'iniziativa.
Articolo 16
Seguito dato dal Parlamento europeo alle iniziative dei cittadini andate a buon fine
Il Parlamento europeo valuta le misure adottate dalla Commissione a seguito della comunicazione di quest'ultima di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 17
Trasparenza
Le fonti dichiarate di finanziamento e di sostegno, inclusi i promotori, e gli importi corrispondenti sono chiaramente identificabili.
Il gruppo di organizzatori fornisce inoltre informazioni sulle organizzazioni che lo assistono su base volontaria, qualora tale sostegno non sia quantificabile sul piano economico.
Tali informazioni sono aggiornate almeno ogni due mesi durante il periodo compreso tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 13. Sono rese disponibili al pubblico da parte della Commissione in modo chiaro e accessibile nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.
La Commissione può chiedere al gruppo di organizzatori qualsiasi informazione supplementare in relazione ai reclami ricevuti ai sensi del presente paragrafo e, se del caso, aggiornare le informazioni relative alle fonti di finanziamento e sostegno nel registro.
Articolo 18
Comunicazione
Il Parlamento europeo contribuisce alle attività di comunicazione della Commissione.
I potenziali firmatari vengono informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al loro consenso per la raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.
Articolo 19
Protezione dei dati personali
Articolo 20
Autorità competenti negli Stati membri
La Commissione pubblica nel registro le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 21
Comunicazione delle misure nazionali
CAPO IV
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 22
Procedura di comitato
Articolo 23
Poteri delegati
La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni dello stesso pertinenti a tali allegati.
Articolo 24
Esercizio della delega
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Riesame
La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 1o gennaio 2024 e successivamente ogni quattro anni. Tali relazioni indicano altresì l'età minima richiesta per sostenere le iniziative dei cittadini europei negli Stati membri. Le relazioni sono pubblicate.
Articolo 26
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 211/2011 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2020.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 27
Disposizione transitoria
Gli articoli da 5 a 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 continuano ad applicarsi dopo il 1o gennaio 2020 alle iniziative dei cittadini europei registrate anteriormente al 1o gennaio 2020.
Articolo 28
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2020.
Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 5, e gli articoli da 20 a 24 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO
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Belgio |
15 840 |
|
Bulgaria |
12 240 |
|
Cechia |
15 120 |
|
Danimarca |
10 800 |
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Germania |
69 120 |
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Estonia |
5 040 |
|
Irlanda |
10 080 |
|
Grecia |
15 120 |
|
Spagna |
43 920 |
|
Francia |
58 320 |
|
Croazia |
8 640 |
|
Italia |
54 720 |
|
Cipro |
4 320 |
|
Lettonia |
6 480 |
|
Lituania |
7 920 |
|
Lussemburgo |
4 320 |
|
Ungheria |
15 120 |
|
Malta |
4 320 |
|
Paesi Bassi |
22 320 |
|
Austria |
14 400 |
|
Polonia |
38 160 |
|
Portogallo |
15 120 |
|
Romania |
23 760 |
|
Slovenia |
6 480 |
|
Slovacchia |
10 800 |
|
Finlandia |
10 800 |
|
Svezia |
15 120 |
ALLEGATO II
INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UN'INIZIATIVA
1. Titolo dell'iniziativa, in non oltre 100 battute; ( *1 )
2. Obiettivi dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1 100 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*1) ];
Il gruppo di organizzatori può fornire un allegato sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa, in non oltre 5 000 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*1) ].
Il gruppo di organizzatori può fornire informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Se lo desidera, può anche trasmettere una bozza di testo legislativo.
3. Le disposizioni dei trattati che il gruppo di organizzatori ritiene pertinenti all'azione proposta.
4. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del gruppo di organizzatori residenti in sette diversi Stati membri, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono ( 2 );
Se il rappresentante e/o il supplente non rientrano tra i sette membri di cui al primo comma, indicare il loro nome e cognome, indirizzo postale, nazionalità, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono.
5. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri di cui al punto 4 e del rappresentante e del supplente, se questi non rientrano tra i sette membri;
6. I nomi degli altri membri del gruppo di organizzatori;
7. Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, i documenti che comprovino, a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, l'apposita creazione di un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa e che attestino che il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;
8. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa al momento della registrazione.
ALLEGATO III
MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — parte A ( 3 )
(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale)
Tutti i campi del modulo sono obbligatori.
DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DI ORGANIZZATORI:
1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:
Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.
2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea:
3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:
4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:
5. Titolo dell'iniziativa:
6. Obiettivi dell'iniziativa:
7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:
[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:
8. Eventuale sito web dell'iniziativa:
DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:
«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa».
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Nome completo |
Cognome |
RESIDENZA (1) (via, numero civico, codice postale, località, paese) |
Data di nascita |
Data |
Firma (2) |
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(1)
I cittadini tedeschi residenti al di fuori del paese solo se hanno registrato la loro residenza permanente attuale presso la rappresentanza diplomatica tedesca competente all'estero.
(2)
La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/788 o mediante il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 di detto regolamento. |
|||||
Dichiarazione di riservatezza ( 4 ) per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica:
Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:
MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — parte B ( 5 )
(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale)
Tutti i campi del modulo sono obbligatori.
DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DI ORGANIZZATORI:
1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:
Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.
Cfr. il sito web della Commissione europea sull'iniziativa dei cittadini europei per i numeri d'identificazione personale/numeri dei documenti d'identificazione personale da fornire.
2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea:
3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:
4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:
5. Titolo dell'iniziativa:
6. Obiettivi dell'iniziativa:
7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:
[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:
8. Eventuale sito web dell'iniziativa:
DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:
«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa».
|
Nome completo |
Cognome |
NUMERO d'identificazione PERSONALE/NUMERO DEL DOCUMENTO d'identificazione PERSONALE |
Tipo di numero d'identificazione personale o di documento d'identificazione personale |
Data |
Firma (1) |
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(1)
La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/788 o mediante il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 di detto regolamento. |
|||||
Dichiarazione di riservatezza ( 6 ) per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica:
Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:
ALLEGATO IV
CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI RACCOLTA ELETTRONICA AL REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI
… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema individuale di raccolta elettronica …. (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per … (titolo dell'iniziativa) registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:
ALLEGATO V
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI
1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante:
2. Titolo dell'iniziativa:
3. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:
4. Data di registrazione:
5. Numero di firmatari che sono cittadini di (indicazione dello Stato membro):
6. Numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte:
7. Numero di Stati membri nei quali è stata raggiunta la soglia minima:
8. Allegati:
(Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno dei firmatari che sono cittadini dello Stato membro competente.
Se pertinente, accludere il certificato di conformità del sistema individuale di raccolta elettronica al regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sull'iniziativa dei cittadini).
9. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che le dichiarazioni di sostegno sono state raccolte conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
10. Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente ( 7 )) o del rappresentante dell'entità giuridica:
ALLEGATO VI
CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER … (INDICARE LO STATO MEMBRO)
… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei certifica che … (numero delle dichiarazioni di sostegno valide) dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) sono valide a norma del disposto di tale regolamento.
Data, firma e timbro ufficiale
ALLEGATO VII
MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA ALLA COMMISSIONE EUROPEA
1. Titolo dell'iniziativa:
2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:
3. Data di registrazione:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute (deve essere almeno pari a 1 milione):
5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:
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BE |
BG |
CZ |
DK |
DE |
EE |
IE |
EL |
ES |
FR |
HR |
IT |
CY |
LV |
LT |
LU |
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Numero di firmatari |
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HU |
MT |
NL |
AT |
PL |
PT |
RO |
SI |
SK |
FI |
SE |
UK |
TOTALE |
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Numero di firmatari |
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6. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) ( 8 ) o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante:
7. Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione:
8. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che sono state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente ( 9 )) o del rappresentante dell'entità giuridica:
9. Allegati: (accludere tutti i certificati).
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).
( *1 ) La Commissione fornisce la traduzione di tali elementi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per tutte le iniziative registrate.
( 2 ) Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pubblico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.
( 3 ) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.
( 4 ) Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.
( 5 ) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.
( 6 ) Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.
( 7 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 8 ) Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pubblico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.
( 9 ) Cancellare la dicitura inutile.