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Document 02019D0038-20191217

Consolidated text: Decisione(UE) 2019/2158 della Banca Centrale Europea, del 5 dicembre 2019, sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2158/2019-12-17

02019D0038 — IT — 17.12.2019 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE(UE) 2019/2158 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2019

sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)

(rifusione)

(GU L 327 del 17.12.2019, pag. 99)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 330, 20.12.2019, pag.  105 (2019/2158)




▼B

DECISIONE(UE) 2019/2158 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2019

sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)

(rifusione)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico dei soggetti e dei gruppi vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), e per la comunicazione dei suddetti fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera bd), di tale regolamento, nonché le procedure per la trasmissione dei relativi dati dalle ANC alla BCE.

La presente decisione si applica ai soggetti obbligati al pagamento e alle ANC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alle seguenti definizioni:

1. 

per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica, né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l’ANC interessata;

2. 

per «organo di gestione» si intende un organo di gestione come definito al punto 7 dell’articolo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Articolo 3

Metodologia per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione

1.  Per i soggetti e i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali e i gruppi vigilati che non hanno informato la BCE conformemente all’articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione in conformità con quanto segue.

a) 

L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello «requisiti di fondi propri» della segnalazione comune (COREP) contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri») trasmesso dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29. Per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che sono considerate come un’unica succursale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), l’importo complessivo dell’esposizione al rischio è zero.

b) 

Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate facendo riferimento ai modelli «stato patrimoniale: attività» della segnalazione finanziaria (FINREP) contenuti negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; e ai modelli «stato patrimoniale: attività» di cui agli allegati I, II, IV e V e ai punti per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) comunicati dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 e del regolamento 2015/534 (BCE/2015/13). Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

2.  Per i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali che informano la BCE conformemente all’articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione sulla base dei dati calcolati da tali gruppi vigilati in conformità con le seguenti lettere a) e b) e trasmessi dagli stessi alla pertinente ANC ai sensi dell’articolo 5.

a) 

L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, da cui sono dedotti:

i) 

il contributo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, segnalato nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni»); e

ii) 

il contributo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti non incluso nel modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni e segnalato in conformità all’allegato I della presente decisione.

b) 

Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all’interno del gruppo vigilato stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti. L’avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato è incluso nell’aggregazione; l’esclusione dell’avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all’importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un’appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.

3.  Per i soggetti e i gruppi vigilati non soggetti a un obbligo di segnalazione a fini prudenziali, le attività totali e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio, come definiti all’articolo 2, punti 12 e 13, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), sono determinati dagli stessi e trasmessi alla pertinente ANC a norma dell’articolo 5. Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

Articolo 4

Notifica della deduzione delle attività e/o dell’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

I soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), notificano alla BCE la loro decisione al più tardi entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo. La notifica indica se la deduzione del contributo di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi si applica al fattore per il calcolo della contribuzione dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, al fattore per il calcolo della contribuzione delle attività totali o a entrambi. Se la BCE non riceve tale notifica entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo, l’importo complessivo dell’esposizione al rischio e le attività totali sono determinate conformemente all’articolo 3, paragrafo 1. Se più di una notifica giunge alla BCE per tempo, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo.

Articolo 5

Modelli per la segnalazione dei fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC da parte dei soggetti obbligati al pagamento

1.  I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, trasmettono ogni anno i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro le date di invio di cui all’articolo 6. I fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi mediante i modelli contenuti negli allegati I e II. Nel caso di un gruppo vigilato con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, il soggetto obbligato al pagamento fornisce una spiegazione del metodo usato per conformarsi all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, nella colonna osservazioni a tal fine predisposta nell’allegato pertinente.

2.  I soggetti obbligati al pagamento trasmettono la dichiarazione del revisore o la lettera della direzione alla pertinente ANC conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di invio di cui all’articolo 6.

Articolo 6

Date di invio

1.  I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, forniscono i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro la fine della giornata lavorativa della data di invio per la segnalazione trimestrale relativa al terzo trimestre specificata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo o del successivo giorno lavorativo se la data di invio non è un giorno lavorativo.

2.  Le ANC trasmettono alla BCE i fattori per il calcolo della contribuzione di cui al paragrafo 1 entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al paragrafo 1. Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati.

3.  La BCE garantisce a ciascun soggetto obbligato al pagamento l’accesso ai propri fattori per il calcolo della contribuzione entro il 15 gennaio dell’anno successivo al periodo di contribuzione. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui fattori per il calcolo della contribuzione e per trasmettere dati rivisti affinché vengano presi in esame, nel caso in cui considerino non corretti i fattori per il calcolo della contribuzione. Tale periodo decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati al pagamento hanno avuto la possibilità di accedere ai fattori per il calcolo della contribuzione. Di seguito, i fattori per il calcolo della contribuzione sono applicati per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Eventuali modifiche dei dati ricevute dopo tale periodo non saranno prese in considerazione e di conseguenza non comporteranno una modifica dei fattori per il calcolo della contribuzione.

Articolo 7

Controlli sulla qualità dei dati

Le ANC verificano e assicurano la qualità e l’affidabilità dei fattori per il calcolo della contribuzione raccolti dai soggetti obbligati al pagamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, prima di trasmetterli alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se è stata seguita la metodologia di cui all’articolo 3. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati. Le ANC assicurano che la BCE ottenga le necessarie correzioni o modifiche dei dati.

Articolo 8

Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di indisponibilità dei fattori per il calcolo della contribuzione o di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche

Nel caso in cui la BCE non disponga di un fattore per il calcolo della contribuzione o il soggetto obbligato al pagamento non abbia trasmesso tempestivamente dati rivisti o modifiche o correzione dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione conformemente agli articoli 6, paragrafo 3, o 7, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo della contribuzione mancante.

Articolo 9

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 10

Abrogazione

1.  La Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) è abrogata.

2.  I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 11

Entrata in vigore

▼C1

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2020.

▼B




ALLEGATO I



 

CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Data di riferimento

 

NOME

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Data di trasmissione

 

Codice IFM

 

 

 

 

 

Codice LEI

 

 

 

 

 

 

 



Voce

 

Tipo di ente

Fonte dell’importo dell’esposizione al rischio

Importo dell’esposizione al rischio

Osservazioni

 

 

10

20

30

40

10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(1), (2) o (3)

COREP C 02.00, riga 010

 

 

20

CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

 

COREP C 06.02, colonna 250 (SOMMA)

 

 

1021

Soggetto 1

 

 

 

 

1022

Soggetto 2

 

 

 

 

1023

Soggetto 3

 

 

 

 

1024

Soggetto 4

 

 

 

 

…..

Soggetto ...

 

 

 

 

N

Soggetto N

 

 

 

 

30

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO del gruppo vigilato al netto del CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi: la voce 030 è pari alla voce 010 meno la voce 020 meno la somma delle voci da 1021 a N

 

 

 

 

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.




ALLEGATO II



 

CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Data di riferimento

 

NOME

 

 

ATTIVITÀ TOTALI

Data di trasmissione

 

Codice IFM

 

 

 

 

 

Codice LEI

 

 

 

 

 

 

 



Voce

 

Tipo di ente

Conferma della verifica del revisore o della lettera della direzione per le succursali tenute a contribuzione (Sì/No)

Attività totali

Osservazioni

 

 

010

020

030

040

010

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 51, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17)

(3)

 

 

 

020

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 2, punto 12, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)

(4)

(Sì)/(No)

 

 

030

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione: la voce 030 è pari a (031 - 032 + 033 - 034)

(2) o (5)

(Sì)/(No)

 

 

031

Attività totali di tutti i soggetti del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti —obbligatorio

 

 

 

 

032

Posizioni infragruppo tra soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti (dai pacchetti di segnalazioni utilizzati per l’eliminazione dei saldi ai fini delle segnalazioni di gruppo) —facoltativo

 

 

 

 

033

Avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato —obbligatorio

 

 

 

 

034

Avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi —facoltativo

 

 

 

 

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.




ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA



Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)

La presente decisione

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3, primo periodo

Articolo 3, secondo periodo

Articolo 3, terzo periodo

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, terzo periodo

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5 paragrafo 1, primo periodo

Articolo 7

Articolo 3

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Allegati I – II

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Allegati I - II

Allegato III



( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

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