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Document 02019D0023-20210926
Decision (EU) 2019/1376 of the European Central Bank of 23 July 2019 on delegation of the power to adopt decisions on passporting, acquisition of qualifying holdings and withdrawal of authorisations of credit institutions (ECB/2019/23)
Consolidated text: Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23)
Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23)
02019D0023 — IT — 26.09.2021 — 001.001
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DECISIONE (UE) 2019/1376 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 23 luglio 2019 (GU L 224 del 28.8.2019, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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DECISIONE (UE) 2021/1440 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 agosto 2021 |
L 314 |
14 |
6.9.2021 |
DECISIONE (UE) 2019/1376 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 luglio 2019
sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23)
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
per «decisione sul rilascio del passaporto» si intende una decisione della BCE relativa allo stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante o in un altro Stato membro in base alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e con gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
Ai fini della presente decisione, la decisione sul rilascio del passaporto comprende altresì la decisione con la quale la BCE, in conformità alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/36/UE, presta il proprio assenso alla dichiarazione con cui un'impresa madre o imprese madri si impegnano a garantire in solido gli impegni assunti da istituzioni finanziare che ne costituiscono filiazioni e intendano svolgere le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro partecipante, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi.
per «succursale» si intende una succursale come definita al punto 17 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
per «decisione sulle partecipazioni qualificate» si intende una decisione della BCE relativa all'acquisizione di partecipazioni qualificate in un soggetto vigilato (società bersaglio) ai sensi della legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
per «decisione sulla revoca» si intende una decisione della BCE relativa alla revoca dell'autorizzazione a un ente creditizio sulla base della legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013;
«decisione di delega» e «decisione delegata» hanno lo stesso significato di cui, rispettivamente, ai punti 2) e 4) dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca;
per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;
per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione come da domanda del richiedente, ivi comprese le decisioni negative ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è da considerare come una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie: (a) garantiscano che il richiedente soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, nonché all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e siano state convenute per iscritto; ovvero (b) ribadiscano unicamente uno o più dei requisiti esistenti a cui gli enti sono già tenuti ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, nonché all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, o richiedano informazioni sulla soddisfazione di uno o più di tali requisiti.
per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato secondo la definizione di cui al punto 20) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
per «gruppo» si intende un gruppo di imprese composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), compreso qualsiasi sottogruppo;
per «autorità nazionale competente» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
per guida della BCE si intende un documento approvato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza, che è pubblicato sul sito Internet della BCE e che fornisce orientamenti sull'interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE;
per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 3
Delega di decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca
La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:
all’adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE;
all'approvazione di valutazioni positive da parte della BCE nei casi in cui non sia necessaria una decisione di vigilanza;
all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.
Articolo 4
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate
Le decisioni sulle partecipazioni qualificate sono assunte con decisione delegata qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato dell'aggiunta o della rimozione di uno strato intermedio nella struttura del gruppo dell'acquirente;
l’acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato di un trasferimento della proprietà della società bersaglio da una società di partecipazione a un’altra società di partecipazione all’interno della stessa struttura di gruppo;
l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato dell'aumento di una partecipazione qualificata già esistente, salvo che vi siano state modifiche sostanziali rispetto all'ultima valutazione che incidano su almeno uno dei criteri di valutazione ovvero l'acquirente abbia acquisito il controllo della società bersaglio;
l’acquisizione di una partecipazione qualificata è effettuata da un soggetto giuridico appartenente a un gruppo di imprese che già detengono cumulativamente una partecipazione qualificata nella società bersaglio e non è superata nessuna soglia pertinente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, come recepita nel diritto nazionale, a livello consolidato di gruppo.
Articolo 5
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulla revoca
Le decisioni sulla revoca possono essere assunte con decisione delegata qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
la decisione è adottata su richiesta del soggetto vigilato o a causa di una fusione per effetto della quale il soggetto vigilato cessa di esistere;
presso il soggetto vigilato non permangono depositi dal pubblico dopo che la revoca è divenuta efficace;
la revoca è collegata alla riorganizzazione interna a un gruppo.
Articolo 6
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto
Articolo 7
Disposizioni transitorie
La presente decisione non si applica nei casi in cui un progetto di proposta di decisione sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca sia stato presentato dall'autorità nazionale competente alla BCE, ovvero ove la notifica riguardante l'intenzione di stabilire una succursale o di garantire gli impegni istituzioni finanziare che ne costituiscono filiazioni sia stata inoltrata dall'autorità nazionale competente alla BCE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 3 ) Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.