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Document 02018R1046-20221214
Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012
Consolidated text: Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
02018R1046 — IT — 14.12.2022 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2022/2434 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2022 |
L 319 |
1 |
13.12.2022 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
PARTE PRIMA
REGOLAMENTO FINANZIARIO
TITOLO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica («bilancio») e alla presentazione e alla revisione dei loro conti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«richiedente», una persona fisica o un’entità, dotata o meno di personalità giuridica, che ha presentato domanda nell’ambito di una procedura di attribuzione di una sovvenzione o di un concorso a premi;
«fascicolo di partecipazione», un’offerta, una domanda di partecipazione, una domanda di sovvenzione o una domanda nell’ambito di un concorso a premi;
«procedura di aggiudicazione o di attribuzione», una procedura di appalto, una procedura di attribuzione di sovvenzioni, un concorso a premi o una procedura di selezione di esperti o persone o entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
«atto di base», un atto giuridico, diverso da una raccomandazione o da un parere, che fornisce una base giuridica per un’azione e per l’esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio o della garanzia di bilancio ovvero dell’assistenza finanziaria a carico del bilancio e che può assumere una delle seguenti forme:
in applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica (trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell’articolo 288 TFUE; oppure
in applicazione del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE), una delle forme specificate agli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 2, all’articolo 33 e agli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2, TUE;
«beneficiario», una persona fisica o un’entità, dotata o meno di personalità giuridica, con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;
«meccanismo o piattaforma di finanziamento misto», un quadro di cooperazione creato tra la Commissione e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici al fine di combinare forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore privato;
«esecuzione del bilancio», lo svolgimento di attività correlate alla gestione, alla sorveglianza, al controllo e alla revisione degli stanziamenti di bilancio secondo i metodi previsti all’articolo 62;
«impegno di bilancio», l’operazione con cui l’ordinatore responsabile riserva gli stanziamenti di bilancio necessari per coprire pagamenti successivi in adempimento di impegni giuridici;
«garanzia di bilancio», un impegno giuridico dell’Unione a finanziare un programma di azioni assumendo a carico del bilancio un’obbligazione finanziaria a cui si possa ricorrere nell’eventualità che si verifichi un determinato evento nel corso dell’attuazione del programma e che rimane valida per la durata degli impegni assunti nell’ambito del programma finanziato, fino a scadenza;
«appalto immobiliare», un appalto che ha per oggetto l’acquisto, lo scambio, l’enfiteusi, l’usufrutto, il leasing finalizzato all’acquisto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. Esso riguarda i fabbricati esistenti e i fabbricati non ancora completati, a condizione che il candidato abbia ottenuto un permesso di costruire valido. Non riguarda fabbricati progettati conformemente alle specifiche dell’amministrazione aggiudicatrice contemplati da appalti di lavori;
«candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a un dialogo competitivo, a un partenariato per l’innovazione, a un concorso di progettazione o a una procedura negoziata;
«centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
«verifica», la verifica di un aspetto specifico di un’operazione di entrata o di spesa;
«contratto di concessione», un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 174 e 178, per affidare a un operatore economico l’esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi («concessione»), ove:
la remunerazione consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
l’aggiudicazione del contratto di concessione comporti il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi interessati;
«passività potenziale», un’obbligazione finanziaria potenziale cui si potrebbe incorrere in funzione dell’esito di un evento futuro;
«contratto», un appalto pubblico o un contratto di concessione;
«contraente», un operatore economico con cui è stato firmato un appalto pubblico;
«accordo di contributo», un accordo concluso con persone o entità che eseguono fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti da ii) a viii);
«controllo», qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l’efficacia, l’efficienza e l’economia delle operazioni, l’affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l’informazione, la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, nonché l’adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l’attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi di cui alla prima frase;
«controparte», la parte cui è concessa una garanzia di bilancio;
«crisi»,
una situazione di pericolo immediato o imminente che rischia di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare un paese o il suo vicinato;
una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall’uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l’altro, il cambiamento climatico, il degrado ambientale, la privazione dell’accesso all’energia e alle risorse naturali o l’estrema povertà;
«disimpegno», l’operazione con la quale l’ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l’imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata per mezzo di un impegno di bilancio.
«sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente di beni generalmente disponibili sul mercato;
«operatore economico», una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che, che offra la fornitura di prodotti, l’esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;
«investimento azionario», il conferimento di capitale in una società, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di tale società, in cui l’investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;
«ufficio europeo», una struttura amministrativa creata dalla Commissione, o dalla Commissione insieme a una o più altre istituzioni dell’Unione, per svolgere funzioni orizzontali specifiche;
«decisione amministrativa definitiva», una decisione di un’autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto applicabile;
«attivo finanziario», qualsiasi attivo sotto forma di denaro contante, uno strumento di capitale di un’entità di proprietà pubblica o privata oppure un diritto contrattuale a ricevere denaro contante o altro attivo finanziario da detta entità;
«strumento finanziario», una misura di sostegno finanziario dell’Unione fornita dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell’Unione che può assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e che possono, se del caso, essere combinati con altre forme di sostegno finanziario, con fondi in regime di gestione concorrente o fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES);
«passività finanziaria», un’obbligazione contrattuale a erogare denaro contante o altro attivo finanziario a un’altra entità;
«contratto quadro», un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
«copertura globale», l’importo totale delle risorse ritenute necessarie nel corso dell’intera durata di una garanzia di bilancio risultante dall’applicazione del tasso di copertura di cui all’articolo 211, paragrafo 1, all’importo della garanzia di bilancio autorizzata dall’atto di base di cui all’articolo 210, paragrafo 1, lettera b);
«sovvenzione», un contributo finanziario accordato a titolo di liberalità. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo VIII;
«garanzia», l’impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell’obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento nel rimborso del prestito;
«garanzia su richiesta», una garanzia che deve essere onorata dal garante su richiesta della controparte, nonostante eventuali carenze nell’adempimento dell’obbligazione sottostante;
«contributo in natura», le risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione di un beneficiario da terzi;
«impegno giuridico», un atto con il quale l’ordinatore responsabile assume o crea un’obbligazione dalla quale derivano uno o più pagamenti successivi e il riconoscimento della spesa imputata al bilancio e che comprende accordi e contratti specifici conclusi nell’ambito di accordi quadro relativi ai partenariati finanziari e di contratti quadro;
«effetto leva», l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;
«rischio di liquidità», il rischio che un attivo finanziario detenuto nel fondo comune di copertura non possa essere venduto per un determinato periodo di tempo senza incorrere in una perdita significativa;
«prestito», un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario un importo convenuto di denaro per un periodo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato;
«sovvenzione di valore modesto», una sovvenzione di valore pari o inferiore a 60 000 EUR;
«organizzazione di uno Stato membro», un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico che presenta sufficienti garanzie finanziarie fornite dallo Stato membro;
«metodo di esecuzione», i metodi di esecuzione del bilancio di cui all’articolo 62, vale a dire la gestione diretta, la gestione indiretta e la gestione concorrente;
«azione finanziata da una pluralità di donatori», un’azione nell’ambito della quale i fondi dell’Unione sono messi in comune con almeno un altro donatore;
«effetto moltiplicatore», l’investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;
«realizzazione», i risultati generati dall’azione determinati in conformità della normativa settoriale;
«partecipante», un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o una persona o un’entità che partecipa a una procedura per l’esecuzione di fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
«premio», contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso. Se fornito in regime di gestione diretta, tale contributo è disciplinato dal titolo IX;
«appalto», l’acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante un contratto di lavori, forniture o servizi, e l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;
«documento di gara», qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:
le misure di pubblicità stabilite nell’articolo 163;
l’invito a presentare offerte;
il capitolato d’oneri, compresi le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;
il progetto di contratto;
«appalto pubblico», un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 174 e 178 per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, e che comprende:
gli appalti immobiliari;
gli appalti di forniture;
gli appalti di lavori;
gli appalti di servizi;
«investimento quasi azionario», un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario e che può essere strutturato come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o in azioni privilegiate;
«destinatario», un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un’altra persona o entità destinataria di premi o fondi a titolo di uno strumento finanziario o che esegue fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
«contratto di vendita con patto di opzione», la vendita di titoli a pronti con l’accordo di riacquistarli a una specifica data futura oppure su richiesta;
«stanziamento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico», uno stanziamento iscritto in uno dei titoli del bilancio relativo ai settori connessi alla «Ricerca indiretta» o alla «Ricerca diretta» o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso;
«risultato», gli effetti dell’attuazione di un’azione determinati in conformità della normativa settoriale;
«strumento di condivisione del rischio», uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;
«appalto di servizi», un appalto che ha per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari;
«sana gestione finanziaria», l’esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;
«statuto», lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68;
«subappaltatore», un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente per eseguire parte di un contratto o da un beneficiario per eseguire parte dei compiti cofinanziati da una sovvenzione;
«sottoscrizione», le somme versate a organismi cui aderisce l’Unione, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento degli organismi in questione;
«appalto di forniture», un appalto che ha per oggetto l’acquisto, il leasing finalizzato all’acquisto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti e che può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
«assistenza tecnica», fatta salva la normativa settoriale, le attività di sostegno e di potenziamento delle capacità necessarie per l’attuazione di un programma o di un’azione, segnatamente le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, audit e controllo;
«offerente», un operatore economico che ha presentato un’offerta;
«Unione», l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;
«istituzione dell’Unione», il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati o il Servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»); la Banca centrale europea non è considerata un’istituzione dell’Unione;
«potenziale offerente», un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
«volontario», una persona che lavora per un’organizzazione senza averne l’obbligo e senza essere remunerata;
«opera», il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
«appalto di lavori», un appalto che ha per oggetto:
l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di un’opera;
l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di un’opera relativi a una delle attività di cui all’allegato II della direttiva 2014/24/UE; oppure
la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera.
Articolo 3
Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento
Articolo 4
Periodi di tempo, date e termini
Salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 1 ).
Articolo 5
Protezione dei dati personali
Il presente regolamento fa salvi i regolamenti (CE) N. 45/2001 e (UE) 2016/679.
TITOLO II
BILANCIO E PRINCIPI DI BILANCIO
Articolo 6
Rispetto dei principi di bilancio
La formazione e l’esecuzione del bilancio rispettano i principi dell’unità, della verità del bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.
CAPO 1
Principi dell’unità e della verità del bilancio
Articolo 7
Ambito di applicazione del bilancio
Il bilancio prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l’Unione. Esso comprende quanto segue:
le entrate e le spese dell’Unione, comprese le spese amministrative che derivano dall’attuazione delle disposizioni del TUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché le spese operative connesse con l’attuazione di dette disposizioni, quando sono a carico del bilancio;
le entrate e le spese della Comunità europea dell’energia atomica.
Gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio constano di:
stanziamenti iscritti in bilancio, anche mediante bilancio rettificativo;
stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti;
stanziamenti ricostituiti conformemente all’articolo 15;
stanziamenti provenienti da rimborsi di prefinanziamenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, lettera b);
stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica nel corso dell’esercizio o riportati da esercizi precedenti.
Articolo 8
Norme specifiche sui principi dell’unità e della verità del bilancio
CAPO 2
Principio dell’annualità
Articolo 9
Definizione
Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
Articolo 10
Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti
In deroga ai paragrafi 3 e 4:
le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell’esercizio in questione, purché l’ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo;
le spese eseguite in regime di gestione concorrente, tranne quelle del FEAGA, sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell’esercizio in questione, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo, conformemente agli articoli 30 e 31.
Articolo 11
Impegno di stanziamenti
A partire dal 15 ottobre dell’esercizio le seguenti spese possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo:
spese correnti di natura amministrativa, a condizione che siano state approvate nell’ultimo bilancio regolarmente adottato, e solo fino a massimo un quarto del totale corrispondente agli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l’esercizio in corso;
spese di gestione corrente del FEAGA, a condizione che il loro fondamento sia un atto di base esistente, e solo fino a massimo tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l’esercizio in corso.
Articolo 12
Annullamento e riporto di stanziamenti
I seguenti stanziamenti possono essere oggetto di riporto mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, ma unicamente all’esercizio successivo:
gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre dell’esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo dell’esercizio successivo, ad eccezione degli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo;
gli stanziamenti che risultano necessari quando l’autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre di detto esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo;
gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell’esercizio successivo sono insufficienti;
gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Con riguardo al primo comma, lettera c), l’istituzione dell’Unione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.
I riporti degli stanziamenti non impegnati di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, non possono superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’esercizio precedente. Gli stanziamenti riportati sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda:
gli stanziamenti di impegno per la riserva per gli aiuti d’urgenza e per il fondo di solidarietà dell’Unione europea. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all’esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio;
gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all’esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente. Gli stanziamenti di impegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), disponibili al 31 dicembre e derivanti da riversamenti di versamenti di prefinanziamenti, possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario, a condizione che non vi siano più altri stanziamenti di impegno disponibili;
gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne. Tali stanziamenti sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all’azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l’azione successivi. Questa disposizione non si applica alle entrate di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per le quali gli stanziamenti non impegnati entro cinque anni sono annullati;
gli stanziamenti di pagamento relativi al FEAGA provenienti da sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 13
Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti
Le fasi preparatorie di cui all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), che devono essere completate al 31 dicembre dell’esercizio ai fini del riporto all’esercizio successivo sono in particolare le seguenti:
per gli impegni di bilancio specifici ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la conclusione della fase di selezione dei potenziali contraenti, dei beneficiari, dei vincitori di premi o dei soggetti delegati;
per gli impegni di bilancio globali ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’adozione di una decisione di finanziamento o la conclusione della consultazione dei servizi interessati di ciascuna istituzione dell’Unione in vista dell’adozione della decisione relativa al finanziamento.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti annullati conformemente al primo comma entro un mese dall’annullamento.
Articolo 14
Disimpegni
Articolo 15
Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni
A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se sia necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti.
In aggiunta al caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni sono ricostituiti se:
i disimpegni riguardano un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia dell’attuazione dei programmi di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
i disimpegni riguardano un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle piccole e medie imprese (PMI) a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all’articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 16
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio
Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non è superato.
Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
La decisione di cui al primo comma entra in vigore 30 giorni dopo l’adozione, salvo che il Parlamento europeo:
deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decida di ridurre dette spese prima della scadenza dei 30 giorni, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta;
informi il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre le spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.
I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.
CAPO 3
Principio del pareggio
Articolo 17
Definizione e portata
Articolo 18
Saldo dell’esercizio
CAPO 4
Principio dell’unità di conto
Articolo 19
Utilizzo dell’euro
Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l’ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3.
CAPO 5
Principio dell’universalità
Articolo 20
Portata
Fatto salvo l’articolo 21, l’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l’articolo 27, tutte le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio senza compensazione fra di esse.
Articolo 21
Entrate con destinazione specifica
Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:
i contributi finanziari aggiuntivi specifici da parte degli Stati membri per i seguenti tipi di azioni e programmi:
taluni programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico;
talune azioni o taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti dalla Commissione;
gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE;
gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ( 5 );
le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie di ciascuna istituzione dell’Unione;
i contributi finanziari ad attività dell’Unione provenienti da paesi terzi o da organismi diversi da quelli istituiti conformemente al TFUE o al trattato Euratom;
le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui siano accessorie rispetto alle entrate con destinazione specifica esterne di cui al presente paragrafo;
le entrate provenienti dalle attività di natura concorrenziale svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che consistono in quanto segue:
procedure di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti alle quali partecipa il JRC;
attività del JRC per conto di terzi;
attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni dell’Unione o altri servizi della Commissione, conformemente all’articolo 59, per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.
Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:
le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;
le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell’articolo 101, di somme indebitamente pagate;
i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all’interno di un’istituzione o di altre istituzioni od organismi dell’Unione, compreso l’importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni od organismi dell’Unione e da questi rimborsate;
l’importo delle indennità di assicurazione riscosse;
le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati e terreni;
i rimborsi a strumenti finanziari o garanzie di bilancio a norma dell’articolo 209, paragrafo 3, secondo comma;
le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, primo comma, lettera b).
Articolo 22
Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti
Fatto salvo il paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e l’articolo 24, la struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica comporta quanto segue:
nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione dell’Unione, un’apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate;
nello stato delle spese, i commenti, compresi quelli generali, che indicano in quali linee di bilancio registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.
Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione «per memoria» e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti.
Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia come stanziamenti di impegno sia come stanziamenti di pagamento, quando l’entrata è stata riscossa dall’istituzione dell’Unione, tranne nei seguenti casi:
nel caso di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), per i contributi finanziari da parte degli Stati membri e ove l’accordo di contributo sia espresso in euro, gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma dell’accordo di contributo da parte dello Stato membro;
nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), punti i) e iii), gli stanziamenti di impegno sono aperti a partire dalla previsione di crediti;
nel caso di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), l’iscrizione degli importi nello stato delle entrate dà luogo all’apertura, nello stato delle spese, di stanziamenti di impegno e di pagamento.
Gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sono eseguiti conformemente all’articolo 20.
Articolo 23
Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca
I contributi degli Stati membri al finanziamento di taluni programmi complementari di ricerca, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, sono versati:
a concorrenza dei sette dodicesimi dell’importo iscritto in bilancio, entro il 31 gennaio dell’esercizio in corso;
a concorrenza dei restanti cinque dodicesimi, entro il 15 luglio dell’esercizio in corso.
Articolo 24
Entrate con destinazione specifica derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione
La struttura per la registrazione in bilancio delle entrate derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione comporta quanto segue:
nello stato delle entrate, è inserita una linea di bilancio con la menzione «per memoria», in cui è registrato l’importo globale, per l’esercizio, di ciascun contributo dello Stato EFTA;
nello stato delle spese, un allegato, che è parte integrante del bilancio, elenca tutte le linee di bilancio relative alle attività dell’Unione alle quali partecipano gli Stati EFTA e comprende informazioni sull’importo previsto della partecipazione di ciascuno Stato EFTA.
Articolo 25
Atti di liberalità
Articolo 26
Sponsorizzazione da parte di imprese
Sulla base di regole interne specifiche, che sono pubblicate sui rispettivi siti web, le istituzioni e gli organismi dell’Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni da parte di imprese, a condizione che:
siano debitamente rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza in tutte le fasi della procedura di accettazione della sponsorizzazione da parte di imprese;
contribuiscano all’immagine positiva dell’Unione e siano direttamente collegate all’obiettivo primario della manifestazione o dell’attività;
non generino conflitti d’interessi e non riguardino eventi di natura esclusivamente sociale;
l’evento o l’attività non siano finanziati esclusivamente mediante la sponsorizzazione da parte di imprese;
il servizio fornito per la sponsorizzazione da parte di imprese si limiti alla visibilità pubblica del marchio o del nome dello sponsor;
al momento della procedura di sponsorizzazione, lo sponsor non si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141, paragrafo 1, né sia registrato come escluso nella banca dati di cui all’articolo 142, paragrafo 1.
Articolo 27
Norme in materia di detrazioni e compensazioni del tasso di cambio
Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall’importo oggetto delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:
sanzioni irrogate alle parti di contratti o ai beneficiari;
sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;
interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;
ripetizioni di somme indebitamente pagate.
Le ripetizioni di cui al primo comma, lettera d), possono essere operate mediante detrazione diretta, in occasione di un nuovo pagamento intermedio o del pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l’indebito pagamento è stato imputato.
Le norme contabili dell’Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).
I prezzi di prodotti o servizi forniti all’Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni possono essere imputati in bilancio con il loro importo:
al netto degli oneri fiscali, oppure
al lordo degli oneri fiscali.
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.
CAPO 6
Principio della specializzazione
Articolo 28
Disposizioni generali
Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione «per memoria».
I limiti di cui agli articoli 29, 30 e 31 sono calcolati al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.
L’importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di cui agli articoli 29, 30 e 31 è la somma degli storni da effettuare sulla linea di bilancio dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l’importo degli storni effettuati autonomamente dalla Commissione o da altre istituzioni dell’Unione interessate senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le proposte di storno e tutte le informazioni destinate al Parlamento europeo e al Consiglio relative agli storni effettuati a norma degli articoli 29, 30 e 31 sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sul fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee di bilancio da rafforzare sia per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.
Articolo 29
Storni a opera di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione
Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:
da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale è effettuato lo storno;
da capitolo a capitolo, senza limiti.
Articolo 30
Storni a opera della Commissione
La Commissione può procedere autonomamente, all’interno della propria sezione di bilancio:
a storni di stanziamenti all’interno di ciascun capitolo;
con riguardo alle spese per il personale e per l’amministrazione comuni a diversi titoli, a storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno e fino a un massimo del 30 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio verso la quale è effettuato lo storno;
con riguardo alle spese operative, a storni di stanziamenti tra capitoli all’interno dello stesso titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;
con riguardo agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico eseguiti dal JRC, all’interno del titolo del bilancio relativo al settore «Ricerca diretta», a storni di stanziamenti fra capitoli fino a un massimo del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno;
con riguardo alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, a storni di stanziamenti operativi da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini;
con riguardo alle spese operative dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, a storni di stanziamenti da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato o che costituiscano spese di assistenza tecnica;
a storni di stanziamenti dalla voce di bilancio di una garanzia di bilancio verso la voce di bilancio di un’altra garanzia di bilancio, nei casi eccezionali in cui le risorse accantonate nel fondo comune di copertura di quest’ultima siano insufficienti per l’attivazione di una garanzia e fatto salvo il successivo ripristino dell’importo stornato secondo la procedura di cui all’articolo 212, paragrafo 4.
Le spese di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo coprono, per ciascun settore, le voci di cui all’articolo 47, paragrafo 4.
Quando procede a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del primo comma dopo il 31 dicembre, la Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.
Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio formula obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all’articolo 31.
In deroga al quarto comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell’esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, per il personale esterno e per altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti per quell’esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.
La Commissione può decidere di procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio:
storni di stanziamenti dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all’articolo 49 del presente regolamento, ove l’unica condizione per sciogliere la riserva è l’adozione di un atto di base a norma dell’articolo 294 TFUE;
in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell’esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli della rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa all’azione esterna dell’Unione ai titoli riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.
Articolo 31
Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni dell’Unione
Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano, o approvano solo parzialmente, gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), è imputata agli stanziamenti di pagamento dell’esercizio successivo.
Una proposta di storno è approvata o considerata approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:
il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;
il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l’altra istituzione si astiene dal deliberare;
né il Parlamento europeo né il Consiglio adotta una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.
Salvo richiesta contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane nei casi seguenti:
lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR;
lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.
Articolo 32
Storni oggetto di disposizioni particolari
Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull’impiego della riserva per gli aiuti d’urgenza, essi si astengono dal deliberare sul tale proposta.
Le proposte di storno dalla riserva per gli aiuti d’urgenza sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati che presentino:
le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sulle previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio per la linea di bilancio alla quale lo storno è destinato;
l’esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.
CAPO 7
Principio della sana gestione finanziaria e performance
Articolo 33
Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia
Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:
il principio dell’economia, in base al quale le risorse impiegate dall’istituzione dell’Unione interessata nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;
il principio dell’efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
il principio dell’efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l’esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:
gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;
i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;
i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all’articolo 247, paragrafo 1, lettera e).
Articolo 34
Valutazioni
Per i programmi o le attività principali, che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo, la valutazione ex ante può assumere la forma di una valutazione d’impatto che, in aggiunta ai requisiti di cui al primo comma, analizza le diverse opzioni relative ai metodi di esecuzione.
Articolo 35
Scheda finanziaria obbligatoria
Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all’autorità legislativa che possano avere un’incidenza rilevante sul bilancio, compresa un’incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall’istituzione dell’Unione che propone la modifica.
La scheda finanziaria contiene gli elementi finanziari ed economici necessari alla valutazione da parte dell’autorità legislativa della necessità di un intervento dell’Unione. Essa fornisce informazioni utili sulla coerenza e sull’eventuale sinergia con altre attività dell’Unione.
Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenzario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti di impegno e di pagamento e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio e, se possibile, a lungo termine.
Tale valutazione tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme a esso applicabili.
Articolo 36
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio
Ai fini dell’esecuzione del bilancio, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
affidabilità delle relazioni;
salvaguardia degli attivi e informazione;
prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.
Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e include, in particolare, i seguenti elementi:
separazione dei compiti;
un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari;
prevenzione dei conflitti d’interessi;
adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;
procedure per la vigilanza sull’efficacia e sull’efficienza;
procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;
valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.
Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
attuazione di un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;
accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti;
ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sull’audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute;
applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi interessati, compresi atti di base a fondamento degli elementi del controllo interno;
eliminazione di controlli multipli;
miglioramento del rapporto costi-benefici dei controlli.
CAPO 8
Principio della trasparenza
Articolo 37
Pubblicazione dei conti e dei bilanci
La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell’adozione definitiva dei bilanci.
In attesa della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati particolareggiati definitivi del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue sul sito web delle istituzioni dell’Unione, su iniziativa della Commissione, non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall’adozione definitiva del bilancio.
I conti annuali consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e sul sito web delle istituzioni dell’Unione.
Articolo 38
Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni
Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alle altre istituzioni dell’Unione quando eseguono il bilancio a norma dell’articolo 59, paragrafo 1.
Salvo nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le seguenti informazioni sono pubblicate nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:
nominativo del destinatario;
ubicazione del destinatario, vale a dire:
l’indirizzo del destinatario, se questi è una persona giuridica;
la regione a livello NUTS 2, se il destinatario è una persona fisica;
importo giuridicamente impegnato;
natura e finalità della misura.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in esito a concorsi, procedure di attribuzione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti e agli esperti selezionati a norma dell’articolo 237, paragrafo 2.
Le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, non sono pubblicate in relazione a:
aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all’articolo 191, paragrafo 4, lettera b);
contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell’articolo 237, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I;
sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR;
quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.
Nei casi di cui al primo comma, lettera c), le informazioni messe a disposizione sono limitate ai dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la posizione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore d’intervento dell’Unione nell’ambito del quale è stato fornito il sostegno.
Qualora si tratti di persone fisiche, la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, si basa su criteri pertinenti quali la frequenza ovvero la natura della misura e gli importi in questione.
Gli organismi designati a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, pubblicano le informazioni in conformità della normativa settoriale. Tale normativa settoriale può, conformemente alla base giuridica pertinente, derogare ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali, se ciò è giustificato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, e tenendo conto delle specificità del settore interessato.
Se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate direttamente sui siti web delle istituzioni dell’Unione, tale sito contiene il riferimento all’indirizzo del sito web dove queste sono reperibili.
La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni su un singolo sito web, che comprende un riferimento al suo indirizzo, dove sono reperibili le informazioni fornite dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui al paragrafo 4.
TITOLO III
FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO
CAPO 1
Formazione del bilancio
Articolo 39
Stati di previsione delle entrate e delle spese
Articolo 40
Bilancio di previsione degli organismi dell’Unione di cui all’Articolo 70
Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun organismo dell’Unione di cui all’articolo 70 trasmette, conformemente allo strumento che l’ha istituito, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione contenente la sua programmazione annuale e pluriennale con la corrispondente pianificazione relativa alle risorse umane e finanziarie.
Articolo 41
Progetto di bilancio
Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell’Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all’articolo 39. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni dell’Unione.
Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 47 a 52.
Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un’introduzione redatta dall’istituzione dell’Unione interessata.
La Commissione redige l’introduzione generale al progetto di bilancio. L’introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all’altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.
La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l’adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.
La Commissione acclude al progetto di bilancio:
una tabella comparativa contenente il progetto di bilancio per le altre istituzioni dell’Unione e gli stati di previsione originari delle altre istituzioni dell’Unione così come inviati alla Commissione e, se del caso, una spiegazione dei motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni dell’Unione;
qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile in relazione alle tabelle dell’organico delle istituzioni dell’Unione, che contenga l’ultima tabella dell’organico approvata e presenti:
tutto il personale impiegato dall’Unione, ripartito per tipo di contratto di lavoro;
una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all’equilibrio di genere;
il numero di posti effettivamente coperti l’ultimo giorno dell’anno precedente quello in cui è presentato il progetto di bilancio, nonché la media annuale di equivalenti a tempo pieno effettivamente coperti per detto anno precedente, con indicazione della ripartizione per grado, per genere e per unità amministrativa;
una ripartizione dei posti per settore;
per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all’inizio dell’anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado;
per gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71, un documento di lavoro che presenti le entrate e le spese, nonché tutte le informazioni relative al personale di cui alla lettera b) del presente comma;
un documento di lavoro sull’esecuzione degli stanziamenti prevista per l’esercizio e sugli impegni da liquidare;
per quanto riguarda gli stanziamenti per l’amministrazione, un documento di lavoro che presenti le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell’ambito della sua sezione del bilancio;
un documento di lavoro sui progetti pilota e le azioni preparatorie, in cui si valutino altresì i risultati ottenuti e si stabilisca l’eventuale seguito;
per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente:
un riepilogo di tutti i contributi, ripartiti per ciascun programma o fondo dell’Unione e per ciascuna organizzazione internazionale;
una spiegazione dei motivi per cui è più efficiente per l’Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;
dichiarazioni programmatiche o qualsiasi altro documento pertinente contenente:
un’indicazione delle politiche e degli obiettivi dell’Unione cui il programma contribuisce;
una chiara motivazione dell’intervento a livello dell’Unione, in conformità, tra l’altro, del principio di sussidiarietà;
i progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, come specificato all’articolo 33;
una giustificazione esauriente, compresa un’analisi costi-benefici, per le modifiche proposte in relazione al livello degli stanziamenti;
informazioni sui tassi di esecuzione del programma per l’esercizio in corso e per quello precedente;
uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti, che riepiloghi per programma e per rubrica i pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio proposti nel progetto di bilancio e assunti nel corso di esercizi precedenti.
Quando i partenariati pubblico-privato ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 4.
Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuno strumento finanziario, quanto segue:
un riferimento allo strumento finanziario e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale dello strumento, della sua incidenza sul bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del contributo dell’Unione;
le istituzioni finanziarie coinvolte nell’esecuzione, comprese le questioni relative all’applicazione dell’articolo 155, paragrafo 2;
il contributo dello strumento finanziario al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica;
le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto leva obiettivo e il capitale privato che si prevede di mobilitare o, se non disponibile, sull’indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;
le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione e gli impegni e i pagamenti aggregati a titolo del bilancio;
il periodo medio che intercorre tra l’impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di capitale o di debito, quando tale periodo è superiore a tre anni;
i ricavi e i rimborsi di cui all’articolo 209, paragrafo 3, presentati separatamente, compresa una valutazione del loro utilizzo;
il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
l’importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull’esposizione dell’Unione a rischi finanziari, incluse le passività potenziali;
le riduzioni durevoli di valore delle attività e le garanzie attivate, sia per quanto riguarda l’esercizio precedente che per quanto attiene ai rispettivi dati cumulativi;
la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l’effetto leva obiettivo e quello conseguito e l’effetto moltiplicatore, nonché l’importo del capitale privato mobilitato;
le risorse accantonate nel fondo comune di copertura e, se del caso, il saldo del conto fiduciario.
Il documento di lavoro di cui al primo comma contiene anche un prospetto delle spese amministrative derivanti da commissioni di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.
La Commissione illustra i motivi del periodo di cui al primo comma, lettera f), e se del caso presenta un piano d’azione per la riduzione di tale periodo nell’ambito della proceduta di discarico annuale.
Il documento di lavoro di cui al primo comma riassume in una tabella chiara e concisa le informazioni per strumento finanziario.
Se l’Unione ha concesso una garanzia di bilancio, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuna garanzia di bilancio e per il fondo comune di copertura, quanto segue:
un riferimento alla garanzia di bilancio e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale della garanzia di bilancio, della sua incidenza sulle passività finanziarie del bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del sostegno dell’Unione;
le controparti della garanzia di bilancio, comprese le questioni relative all’applicazione dell’articolo 155, paragrafo 2;
il contributo della garanzia di bilancio al conseguimento degli obiettivi della garanzia di bilancio, misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica e la mobilizzazione di risorse del settore privato;
informazioni sulle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio aggregate per settore, paese e strumenti, compresi, se del caso, i portafogli e il sostegno combinato con altre azioni dell’Unione;
l’importo corrisposto ai beneficiari, nonché una valutazione dell’effetto leva conseguito dai progetti sostenuti a titolo della garanzia di bilancio;
informazioni aggregate sulla stessa base di cui alla lettera d) riguardanti l’attivazione della garanzia di bilancio, le perdite, gli utili, gli importi recuperati e gli eventuali altri pagamenti ricevuti;
informazioni sulla gestione finanziaria, la performance e il rischio del fondo comune di copertura alla fine del precedente anno civile;
il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura e, se del caso, le successive operazioni in conformità dell’articolo 213, paragrafo 4;
i flussi finanziari nel fondo comune di copertura nel corso dell’esercizio precedente, nonché le transazioni significative e ogni informazione pertinente sull’esposizione dell’Unione a rischi finanziari;
a norma dell’articolo 210, paragrafo 3, una valutazione della sostenibilità delle passività potenziali a carico del bilancio derivanti dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria.
Quando ricorre ai fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro dettagliato sulle attività sostenute da tali fondi fiduciari, che presenti:
la loro attuazione, contenente tra l’altro le informazioni sulle modalità di sorveglianza definite con le entità che eseguono i fondi fiduciari;
i loro costi di gestione;
i contributi di donatori diversi da quelli dell’Unione;
una valutazione preliminare della loro performance sulla base delle condizioni di cui all’articolo 234, paragrafo 3;
una descrizione del modo in cui le loro attività hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di base dello strumento da cui è stato fornito il contributo dell’Unione ai fondi fiduciari.
La Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che indica, per ogni linea di bilancio che riceve entrate con destinazione specifica interne o esterne:
l’importo stimato delle entrate che si prevede di ricevere;
l’importo stimato di tali entrate riportate dagli esercizi precedenti.
A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE del Consiglio ( 7 ), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:
tutte le spese amministrative e operative connesse alle azioni esterne dell’Unione, comprese le missioni PESC e di politica di sicurezza e di difesa comune, che siano finanziate a titolo del bilancio;
la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell’esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell’Unione e spesa per l’amministrazione centrale del SEAE; unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazioni e missioni dell’Unione.
Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 10:
evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell’Unione e presso l’amministrazione centrale del SEAE;
indica ogni aumento o riduzione, rispetto all’esercizio precedente, del numero di posti per grado e categoria presso l’amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell’Unione;
indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio e dell’esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da funzionari dell’Unione;
fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso delegazioni dell’Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell’organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati, e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per tali categorie di personale, con la relativa stima del numero degli equivalenti a tempo pieno sulla base degli stanziamenti richiesti.
Articolo 42
Lettera rettificativa del progetto di bilancio
Sulla base di qualsiasi nuovo elemento non ancora noto al momento della stesura del progetto di bilancio, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un’altra istituzione dell’Unione per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una o più lettere rettificative del progetto di bilancio prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all’articolo 314 TFUE. Tali lettere possono comprendere una lettera rettificativa che aggiorna, in particolare, gli stati di previsione della spesa agricola.
Articolo 43
Obblighi degli Stati membri risultanti dall’adozione del bilancio
Articolo 44
Progetti di bilancio rettificativo
La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:
per iscrivere nel bilancio il saldo dell’esercizio precedente, secondo la procedura di cui all’articolo 18;
per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate;
per aggiornare le previsioni riviste relative alle risorse proprie e ad altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità il fabbisogno di stanziamenti di pagamento.
In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, in particolare in vista della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle spese.
Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione interessate esaminano la possibilità di una riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.
L’articolo 43 si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.
Articolo 45
Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio
La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all’adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non determina, tuttavia, una riduzione o un’estensione dei periodi previsti per l’esame di tali testi a norma dell’articolo 314 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom.
CAPO 2
Struttura e presentazione del bilancio
Articolo 46
Struttura del bilancio
Il bilancio presenta la struttura seguente:
uno stato generale delle entrate e delle spese;
sezioni distinte per ciascuna istituzione dell’Unione, a eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio, che rientrano nella stessa sezione del bilancio, divise in stati delle entrate e delle spese.
Articolo 47
Nomenclatura di bilancio
Ciascun titolo corrisponde a un settore d’intervento e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un programma o a un’attività.
Ciascun titolo può includere stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi. All’interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.
La nomenclatura di bilancio rispetta i principi della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Essa apporta la chiarezza e la trasparenza necessarie per la procedura di bilancio, agevolando l’individuazione degli obiettivi principali rispecchiati nelle pertinenti basi giuridiche, rendendo possibili le scelte delle priorità politiche e consentendo un’esecuzione efficiente ed efficace.
Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:
spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell’organico, che comprendono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell’organico corrispondenti a tali spese;
spese relative al personale esterno e altre spese di cui all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica «amministrazione» del quadro finanziario pluriennale;
spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, le locazioni e gli affitti, le telecomunicazioni, l’acqua, il gas e l’energia elettrica;
spese relative al personale esterno e all’assistenza tecnica direttamente legati all’attuazione dei programmi.
Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.
Articolo 48
Entrate negative
Articolo 49
Stanziamenti accantonati
Ogni sezione del bilancio può includere un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:
al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l’azione interessata; oppure
vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio interessate.
Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previ storni effettuati secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento, nei casi in cui l’adozione dell’atto di base è soggetta alla procedura di cui all’articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all’articolo 31 del presente regolamento, in tutti gli altri casi.
Articolo 50
Riserva negativa
La sezione del bilancio relativa alla Commissione può includere una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.
Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell’esercizio, mediante storni, secondo la procedura di cui agli articoli 30 e 31.
Articolo 51
Riserva per gli aiuti d’urgenza
Articolo 52
Presentazione del bilancio
Il bilancio presenta:
nello stato generale delle entrate e delle spese:
le previsioni di entrate dell’Unione per l’esercizio corrente («anno n»);
le previsioni di entrate per l’esercizio precedente e le entrate dell’anno n-2;
gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’anno n;
gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’esercizio precedente;
le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell’anno n-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell’anno n;
i commenti appropriati a ciascuna sottodivisione prevista all’articolo 47, paragrafo 1, che comprendono i riferimenti all’atto di base, quando esiste, nonché tutte le adeguate spiegazioni sulla natura e sulla destinazione degli stanziamenti;
in ogni sezione, le entrate e le spese, seguendo la stessa struttura di cui alla lettera a);
con riguardo al personale:
una tabella dell’organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro e il numero dei posti permanenti e temporanei di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l’azione diretta e una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stessi stanziamenti per l’azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
una tabella dell’organico che fissa, per ciascun organismo dell’Unione di cui all’articolo 70 che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell’organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio precedente. Il personale dell’agenzia d’approvvigionamento Euratom figura in modo distinto nella tabella dell’organico della Commissione;
con riguardo all’assistenza finanziaria e alle garanzie di bilancio:
nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti. Tali linee recano la menzione «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;
nella sezione del bilancio relativa alla Commissione:
in un documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione, anche indicativamente per quanto riguarda i rischi corrispondenti:
con riguardo agli strumenti finanziari da costituire senza un atto di base:
le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione;
una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;
le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto moltiplicatore e sull’effetto leva previsti;
con riguardo ai fondi eseguiti da persone o entità ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c):
un riferimento all’atto di base del programma pertinente;
le linee di bilancio corrispondenti;
una descrizione generale dell’azione, compresa la sua durata e la sua incidenza sul bilancio;
l’importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato «PESC», con articoli specifici, che copre la spesa per la PESC e contiene linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.
Articolo 53
Norme in materia di tabelle dell’organico
Ogni istituzione od organismo dell’Unione può, tuttavia, procedere a modifiche delle tabelle dell’organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 14, AD 15 e AD 16, alle seguenti condizioni:
il volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno non è modificato;
il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell’organico non è superato;
l’istituzione o l’organismo dell’Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e organismi dell’Unione quale avviato dall’esercizio di screening del personale della Commissione.
Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, l’istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza obiezioni debitamente giustificate, l’istituzione dell’Unione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all’articolo 44.
CAPO 3
Disciplina di bilancio
Articolo 54
Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale e alla decisione 2014/335/UE, Euratom
Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale e della decisione 2014/335/UE, Euratom.
Articolo 55
Conformità degli atti dell’Unione rispetto al bilancio
Se l’attuazione di un atto dell’Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio, tale atto non è attuato in termini finanziari fintanto che il bilancio non sia stato conseguentemente rettificato.
TITOLO IV
ESECUZIONE DEL BILANCIO
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 56
Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria
Articolo 57
Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit
In ogni avviso pubblicato nell’ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi eseguita in regime di gestione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione, le agenzie esecutive di cui all’articolo 69 del presente regolamento e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 del presente regolamento.
Articolo 58
Atto di base e deroghe
In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, i seguenti stanziamenti possono essere eseguiti senza atto di base, a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell’Unione:
gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l’utilità di un’azione;
gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all’elaborazione di proposte in vista dell’adozione di azioni future;
gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell’ambito del titolo V del TUE;
gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in conformità del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa e dal diritto di presentare proposte di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente dagli articoli 154, 156, 159 e 160 TFUE, dagli articoli 168, paragrafo 2, 171, paragrafo 2, e 173, paragrafo 2, TFUE, dall’articolo 175, secondo comma, TFUE, dall’articolo 181, paragrafo 2, TFUE, dall’articolo 190 TFUE, dagli articoli 210, paragrafo 2, e 214, paragrafo 6, TFUE e dagli articoli 70 e da 77 a 85 del trattato Euratom;
gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa.
L’importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e l’importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR.
Ai fini delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate, fra l’altro, a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l’avvio dell’operazione. Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante.
Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l’alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell’intenzione del Consiglio di avviare una misura preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi.
Il finanziamento di misure approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni dell’Unione di gestione delle crisi nell’ambito del titolo V del TUE comprende i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni dell’Unione, inclusi l’assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno e la diaria.
Articolo 59
Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione
Tali accordi consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi derivanti dalla loro esecuzione.
Articolo 60
Delega dei poteri di esecuzione del bilancio
La Commissione può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.
Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l’alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell’Unione e i servizi della Commissione.
Il SEAE può revocare la delega dei poteri di cui al primo comma conformemente alla propria regolamentazione.
Articolo 61
Conflitto d’interessi
CAPO 2
Metodi di esecuzione
Articolo 62
Metodi di esecuzione del bilancio
La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti:
direttamente («gestione diretta») come stabilito agli articoli da 125 a 153, a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell’Unione sotto l’autorità del rispettivo capo delegazione, a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all’articolo 69;
in regime di gestione concorrente con gli Stati membri («gestione concorrente») come stabilito all’articolo 63 e agli articoli da 125 a 129;
indirettamente («gestione indiretta») come stabilito agli articoli da 125 a 149 e da 154 a 159, se l’atto di base lo prevede o nei casi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a d), affidando compiti di esecuzione del bilancio:
a paesi terzi od organismi da questi designati;
a organizzazioni internazionali o loro agenzie, ai sensi dell’articolo 156;
alla Banca europea per gli investimenti («BEI») o al Fondo europeo per gli investimenti («FEI») o a entrambi, agenti come gruppo («gruppo BEI»);
agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71;
a organismi di diritto pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri;
a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, incluse organizzazioni degli Stati membri, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.
Con riguardo al primo comma, lettera c), punto vi), l’importo delle garanzie finanziarie richieste può essere stabilito nel pertinente atto di base e può essere limitato all’importo massimo del contributo dell’Unione all’organismo interessato. Qualora vi siano più garanti, la ripartizione dell’importo della passività totale che deve essere coperta dalle garanzie è precisata nell’accordo di contributo, che può prevedere che la responsabilità di ciascun garante sia proporzionata alla quota del rispettivo contributo all’organismo.
Ai fini della gestione concorrente, gli strumenti per l’esecuzione del bilancio sono quelli previsti nella normativa settoriale.
Ai fini della gestione indiretta, la Commissione applica il titolo VI e, nel caso di strumenti finanziari e garanzie di bilancio, i titoli VI e X. Le entità incaricate dell’esecuzione si avvalgono degli strumenti per l’esecuzione del bilancio stabiliti nell’accordo di contributo in questione.
La Commissione non affida a soggetti esterni, tramite contratti conformi al titolo VII del presente regolamento, compiti comportanti l’esercizio dell’autorità pubblica o di poteri di apprezzamento discrezionali.
Articolo 63
Gestione concorrente con gli Stati membri
Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:
assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano attuate in modo corretto, efficace e in conformità della normativa settoriale applicabile;
designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione, conformemente al paragrafo 3, e sorvegliano tali organismi;
prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi;
cooperano, in conformità del presente regolamento e della normativa settoriale, con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ( 8 ), anche con la Procura europea (EPPO).
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo, nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, comprese, se opportuno, verifiche sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali a tale riguardo.
Gli Stati membri irrogano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale o da disposizioni specifiche del diritto nazionale.
Nell’ambito della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nell’ambito della sua attività di audit, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.
Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace.
Se dai risultati degli audit e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l’altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.
La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo.
Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:
istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
forniscono le informazioni richieste ai paragrafi 5, 6 e 7;
provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all’articolo 38, paragrafi da 2 a 6.
Il trattamento dei dati personali rispetta il regolamento (UE) 2016/679.
Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, la documentazione seguente:
i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute durante il pertinente periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, per l’esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso;
un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate.
I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione che conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:
le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;
le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale;
i sistemi di controllo predisposti assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.
Il termine del 15 febbraio di cui al paragrafo 5 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo.
Inoltre, essi possono fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e al presente paragrafo.
Al fine di garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in conformità delle norme applicabili, la Commissione:
applica procedure ai fini dell’esame e dell’accettazione dei conti degli organismi designati che assicurino la completezza, l’esattezza e la verità dei conti;
esclude dal finanziamento dell’Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;
interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti, se previsto dalla normativa settoriale.
La Commissione pone fine integralmente o parzialmente all’interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente paragrafo.
CAPO 3
Uffici europei e organismi dell’Unione
Articolo 64
Ambito di competenza degli uffici europei
Nell’ambito delle loro competenze, gli uffici europei:
espletano le funzioni obbligatorie previste dal loro atto istitutivo o da altri atti giuridici dell’Unione;
possono, conformemente all’articolo 66, espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dei rischi associati per le parti interessate.
Articolo 65
Stanziamenti relativi agli uffici europei
L’allegato di cui al primo comma è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.
Gli stanziamenti iscritti in tale allegato:
coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo necessarie per l’espletamento delle funzioni obbligatorie previste dall’atto istitutivo o da altri atti giuridici dell’Unione;
possono coprire le esigenze finanziarie di un ufficio europeo necessarie per l’espletamento dei compiti richiesti dalle istituzioni dell’Unione, dagli organismi dell’Unione, da altri uffici europei e agenzie istituiti dai trattati o sulla base dei trattati e autorizzati conformemente all’atto istitutivo dell’ufficio stesso.
Articolo 66
Funzioni non obbligatorie
Per quanto concerne le funzioni non obbligatorie di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), un ufficio europeo può:
ricevere la delega a favore del proprio direttore da parte delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione e di altri uffici europei, unitamente alla delega dei poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all’istituzione dell’Unione, all’organismo dell’Unione o a un altro ufficio europeo;
concludere accordi ad hoc sul livello dei servizi con istituzioni dell’Unione, organismi dell’Unione, altri uffici europei o terzi.
Articolo 67
Documenti contabili degli uffici europei
Articolo 68
Applicabilità all’agenzia di approvvigionamento dell’Euratom
Il presente regolamento si applica all’esecuzione del bilancio dell’agenzia di approvvigionamento dell’Euratom.
Articolo 69
Agenzie esecutive
Articolo 70
Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom
Articolo 71
Organismi di partenariato pubblico-privato
Gli organismi dotati di personalità giuridica che sono istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie.
Tali regole comprendono un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 al fine di integrare il presente regolamento con un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato che stabilisce i principi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione ed è basato sull’articolo 154.
Le regole finanziarie degli organismi di partenariato pubblico-privato si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.
Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l’articolo 70, paragrafi da 4 a 7.
CAPO 4
Agenti finanziari
Articolo 72
Separazione delle funzioni
Articolo 73
L’ordinatore
Articolo 74
Poteri e funzioni dell’ordinatore
La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall’ordinatore responsabile tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici, sulla base dell’analisi del rischio dell’ordinatore responsabile medesimo. In caso di dubbio, l’ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, nell’ambito del controllo ex ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.
Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l’operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l’operazione.
I controlli ex post sono svolti da membri del personale diversi da quelli responsabili dei controlli ex ante. I membri del personale responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai membri del personale responsabili dei controlli ex ante.
Le norme e le modalità, incluse le indicazioni temporali, per l’esecuzione di audit dei beneficiari sono chiare, coerenti e trasparenti, e sono messe a disposizione dei beneficiari al momento della firma della convenzione di sovvenzione.
In ogni istituzione dell’Unione, l’ordinatore delegato garantisce:
che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni e una formazione appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine;
che siano adottate, ove necessario, misure atte a garantire il funzionamento efficace ed efficiente dei sistemi di controllo in conformità del paragrafo 2.
In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, il membro del personale informa le autorità e gli organismi designati dallo statuto e dalle decisioni delle istituzioni dell’Unione relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, di corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi dell’Unione. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell’Unione prevedono, per il revisore esterno, l’obbligo di informare l’ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione.
L’ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell’Unione dell’esercizio delle proprie funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, dichiarando che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:
le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;
le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria e
le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.
La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi e agli indicatori di performance fissati nei piani strategici, sui rischi associati a dette operazioni, sull’impiego delle risorse messe a disposizione e sull’efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli, così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione e generano un valore aggiunto per l’UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all’anno precedente.
Le relazioni annuali di attività per l’esercizio degli ordinatori e, se del caso, degli ordinatori delegati di istituzioni dell’Unione, di organismi dell’Unione, di uffici europei e di agenzie dell’Unione sono pubblicate entro il 1o luglio dell’esercizio successivo sul sito web dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’agenzia dell’Unione in un modo facilmente accessibile, fatte salve considerazioni debitamente giustificate in materia di riservatezza e di sicurezza.
Articolo 75
Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori
L’ordinatore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all’esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l’esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.
Fatto salvo il primo comma, documenti relativi a operazioni sono comunque conservati sino alla fine dell’anno che segue quello in cui dette operazioni sono definitivamente chiuse.
I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 76
Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell’Unione
A tal fine, i capi delle delegazioni dell’Unione adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe mettere a rischio la capacità della Commissione di assolvere alla sua responsabilità relativamente all’esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, così come qualunque conflitto di priorità che possa incidere sull’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.
Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.
I capi delle delegazioni dell’Unione cooperano pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e a coadiuvare l’ordinatore delegato responsabile.
I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, rispondono a ogni richiesta presentata dall’ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest’ultima o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.
La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri ai capi delle delegazioni dell’Unione non sia pregiudizievole per la procedura di discarico di cui all’articolo 319 TFUE.
Articolo 77
Poteri e funzioni del contabile
Ogni istituzione dell’Unione nomina un contabile che, presso la stessa istituzione, è incaricato di:
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
preparare e presentare i conti conformemente al titolo XIII;
tenere la contabilità conformemente agli articoli 82 e 84;
definire le norme e le procedure contabili, nonché il piano contabile, conformemente agli articoli da 80 a 84;
definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
gestire la tesoreria.
Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.
Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all’esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE.
Articolo 78
Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile
Il contabile è scelto dall’istituzione dell’Unione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un’esperienza professionale equivalente.
In tal caso essi adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi.
Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.
Nella relazione di passaggio delle consegne figurano il risultato della situazione contabile generale e le eventuali riserve formulate.
Articolo 79
Funzioni che il contabile può delegare
Ai fini dell’esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a membri del personale subordinati e ad amministratori degli anticipi designati conformemente all’articolo 89, paragrafo 1.
L’atto di delega definisce tali funzioni.
Articolo 80
Norme contabili
Articolo 81
Organizzazione contabile
Articolo 82
Tenuta della contabilità
A tal fine, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 80 e delle procedure contabili di cui all’articolo 77, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.
L’ordinatore trasmette regolarmente al contabile, almeno in occasione della chiusura dei conti, i dati finanziari pertinenti relativi ai conti bancari fiduciari, in modo tale che i conti dell’Unione rispecchino l’utilizzo dei fondi dell’Unione.
Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell’utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.
In qualsiasi momento il contabile può riesaminare un sistema di gestione finanziaria già convalidato e può chiedere che l’ordinatore responsabile definisca un piano d’azione per correggere in tempo utile le eventuali carenze.
L’ordinatore è responsabile della completezza delle informazioni trasmesse al contabile.
Il contabile, se necessario, formula riserve illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.
Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati sino alla fine dell’anno che segue quello della chiusura di dette operazioni. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Ciascuna istituzione dell’Unione decide presso quale servizio devono essere conservati i documenti giustificativi.
Articolo 83
Contabilità di bilancio
Per ogni suddivisione del bilancio la contabilità di bilancio registra quanto segue:
per quanto riguarda le spese:
gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, compresi gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti disponibili;
gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento dell’esercizio;
per quanto riguarda le entrate:
le previsioni iscritte nel bilancio, comprese le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e l’importo totale delle entrate stimate;
i diritti accertati e le riscossioni dell’esercizio;
gli impegni ancora da pagare e le entrate ancora da recuperare, riportati dagli esercizi precedenti.
Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma, lettera a), sono registrati e seguiti separatamente.
La contabilità di bilancio illustra separatamente quanto segue:
l’impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell’esercizio;
la liquidazione degli impegni che restano da liquidare.
Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.
Articolo 84
Contabilità generale
Articolo 85
Conti bancari
Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell’ordinatore incaricato dell’attuazione del programma o dell’azione d’intesa con il contabile della Commissione.
Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell’ordinatore.
Articolo 86
Gestione della tesoreria
Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l’ordinatore conferma l’identità del beneficiario, acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario e li registra nello schedario comune tenuto dall’istituzione dell’Unione di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.
Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall’istituzione dell’Unione di cui il contabile è responsabile.
Gli ordinatori comunicano al contabile ogni variazione dei dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento loro trasmessi dal beneficiario e verificano la validità di tali dati prima di emettere qualsiasi ordine di pagamento.
Articolo 87
Inventario delle immobilizzazioni
Essi, inoltre, verificano la concordanza tra le scritture dei rispettivi inventari e la situazione di fatto.
Devono essere iscritti nell’inventario e registrati nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, diversi da quelli di consumo, la cui durata d’utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di acquisto o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle procedure contabili di cui all’articolo 77.
Articolo 88
Casse di anticipi
Nelle delegazioni dell’Unione, le casse di anticipi possono inoltre essere utilizzate per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio, se, alla luce delle norme in vigore localmente, tale soluzione garantisce efficienza ed efficacia.
L’importo massimo che può essere pagato dall’amministratore degli anticipi ove risulti materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio è stabilito dal contabile e non supera in alcun caso i 60 000 EUR per ogni voce di spesa.
Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l’esercizio in corso e conformemente alle norme interne della Commissione.
Articolo 89
Creazione e gestione delle casse di anticipi
Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri membri del personale o, alle condizioni stabilite nelle norme interne della Commissione, tra il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario, purché i rispettivi contratti di lavoro garantiscano un livello di tutela in termini di responsabilità equivalente a quello applicabile al personale a norma dell’articolo 95. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudini e competenze particolari comprovate da titoli o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.
Nelle proposte di decisione per creare una cassa di anticipi l’ordinatore responsabile provvede affinché:
si faccia ricorso in via prioritaria alle procedure di bilancio quando esiste un accesso al sistema informatico contabile centrale;
si ricorra alle casse di anticipi unicamente in casi debitamente motivati.
Nelle decisioni intese a creare una cassa di anticipi, il contabile ne specifica le condizioni di esercizio e di utilizzazione.
Anche la modificazione delle condizioni di esercizio di una cassa di anticipi è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore responsabile.
Le operazioni di anticipo sono regolarizzate dall’ordinatore entro la fine del mese successivo, in modo da assicurare la riconciliazione tra il saldo contabile e il saldo bancario.
CAPO 5
Responsabilità degli agenti finanziari
Articolo 90
Revoca della delega dei poteri e sospensione dalle funzioni degli agenti finanziari
Articolo 91
Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione
Articolo 92
Disposizioni relative agli ordinatori
L’obbligo di risarcire il danno si applica, in particolare, se l’ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:
accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento;
omette di compilare un documento che dia luogo a un credito, omette o ritarda l’emissione di un ordine di riscossione oppure ritarda l’emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell’istituzione dell’Unione nei confronti di terzi.
La stessa procedura si applica nei casi in cui un ordinatore ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria o apprenda, in fase di esecuzione di un’istruzione vincolante, che talune circostanze del fascicolo possano condurre a una tale situazione.
Le istruzioni confermate nelle circostanze di cui al presente paragrafo sono registrate dall’ordinatore delegato responsabile e segnalate nella sua relazione annuale di attività.
Conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, i capi delle delegazioni dell’Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo.
Ogni anno i capi delle delegazioni dell’Unione forniscono all’ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l’affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all’ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all’articolo 74, paragrafo 9.
Il presente paragrafo si applica anche ai vice capi delle delegazioni dell’Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione.
Articolo 93
Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale
Fatti salvi i poteri dell’OLAF e l’autonomia amministrativa delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione, degli uffici europei o degli organismi o delle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE con riguardo ai membri del loro personale e tenendo debitamente conto della tutela dei segnalanti, ogni violazione del presente regolamento o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o alla verifica delle operazioni, derivante da un’azione od omissione di un membro del personale è segnalata per un parere al comitato di cui all’articolo 143 da uno dei seguenti soggetti:
l’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare;
l’ordinatore responsabile, compresi i capi delle delegazioni dell’Unione e i loro vice che, in assenza dei capi delle delegazioni, agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 60, paragrafo 2.
Quando un caso gli è direttamente segnalato da un membro del personale, il comitato trasmette la pratica all’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati e ne informa il membro del personale. L’autorità che ha il potere di nomina può chiedere al comitato di esprimere il proprio parere sul caso.
Prima di presentare una richiesta o un’informazione complementare al comitato, l’autorità che ha il potere di nomina o l’ordinatore, se del caso, dà al membro del personale in causa la possibilità di presentare le sue osservazioni, dopo avergli comunicato i documenti giustificativi di cui al primo comma, purché tale comunicazione non comprometta gravemente lo svolgimento di ulteriori indagini.
Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è composto dai membri di cui all’articolo 143, paragrafo 2, nonché dai seguenti tre membri supplementari, che sono designati tenendo conto della necessità di evitare conflitti d’interessi:
un rappresentante dell’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati;
un membro designato dal comitato del personale dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati;
un membro del Servizio giuridico dell’istituzione dell’Unione che impiega il membro del personale interessato.
Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1, quest’ultimo è indirizzato all’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati.
Articolo 94
Disposizioni relative ai contabili
Il contabile è responsabile disciplinarmente e civilmente alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto. Il contabile può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:
perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
mancato incasso di entrate dovute.
Articolo 95
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi
L’amministratore degli anticipi può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:
perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
omessa trasmissione di documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;
pagamento a soggetti non aventi diritto;
mancato incasso di entrate dovute.
CAPO 6
Operazioni di entrata
Articolo 96
Risorse proprie
L’accertamento e la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d’attuazione di detta decisione.
A fini contabili, l’ordinatore emette un ordine di riscossione per i crediti e i debiti iscritti sul conto relativo alle risorse proprie di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Articolo 97
Previsione di crediti
All’atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l’ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.
Allorché l’ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.
Articolo 98
Accertamento dei crediti
Ai fini dell’accertamento di un credito, l’ordinatore responsabile:
verifica l’esistenza del debito;
determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; e
verifica le condizioni di esigibilità del debito.
L’accertamento di un credito rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall’Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito.
L’ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione dell’Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Tale termine non si applica qualora l’ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l’impegno dimostrato dall’istituzione dell’Unione, il ritardo nell’azione è dipeso dal comportamento del debitore.
Per accertare un credito l’ordinatore responsabile verifica quanto segue:
il carattere certo del credito, vale a dire che il credito non è soggetto a condizioni;
il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza;
il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine;
l’esattezza della designazione del debitore;
l’esattezza dell’imputazione in bilancio degli importi;
la regolarità dei documenti giustificativi; e
la conformità al principio della sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all’articolo 101, paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b).
Con la nota di addebito il debitore è informato di quanto segue:
l’Unione ha accertato il credito;
non saranno applicati interessi di mora se il pagamento è effettuato entro la scadenza specificata nella nota di addebito;
se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b) del presente comma, il debito produrrà interessi al tasso indicato all’articolo 99, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche;
se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), l’istituzione dell’Unione procederà al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza;
se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, il contabile può, in circostanze eccezionali, procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione;
qualora, esperite tutte le fasi di cui alle lettere da a) a e) del presente comma, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l’istituzione dell’Unione procederà al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.
Qualora, a seguito della verifica della designazione del debitore o sulla base di altre informazioni pertinenti disponibili al momento, risulti chiaro che l’obbligazione rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 101, paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b), o che la nota di addebito non è stata inviata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l’ordinatore decide, dopo avere accertato il credito, di rinunciare direttamente al recupero conformemente all’articolo 101, senza l’invio di una nota di addebito, d’intesa con il contabile.
In tutti gli altri casi l’ordinatore stampa la nota di addebito e la invia al debitore. Il contabile è informato della spedizione della nota di addebito mediante il sistema di informazione finanziaria.
Articolo 99
Interessi di mora
Tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:
otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o un appalto di servizi;
tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.
L’ordine di riscossione corrispondente all’importo degli interessi di mora è emesso quando tale interesse è effettivamente percepito.
Nel caso di ammende o altre sanzioni, il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati entro la scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un’ammenda o altra sanzione, maggiorato di:
un punto e mezzo percentuale, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento;
tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.
Se la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’esercizio delle sue competenze ai sensi dell’articolo 261 TFUE, aumenta l’importo di un’ammenda o altra sanzione, gli interessi sull’importo dell’aumento decorrono dalla data della sentenza della Corte.
Articolo 100
Ordini di riscossione
Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell’Unione lo impone, le altre istituzioni dell’Unione possono chiedere, in circostanze eccezionali, alla Commissione di adottare una decisione esecutiva di questo tipo a loro favore in riferimento a crediti sorti in relazione a membri del personale o a membri o ex membri di un’istituzione dell’Unione, a condizione che tali istituzioni abbiano concordato con la Commissione le modalità pratiche di applicazione del presente articolo.
Si ritiene sussistano circostanze eccezionali allorché non esiste alcuna prospettiva di recupero del debito da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, né tramite il pagamento volontario né mediante compensazione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, e non vi sono le condizioni per rinunciare al recupero ai sensi dell’articolo 101, paragrafi 2 e 3. In ogni caso la decisione esecutiva specifica che il credito è iscritto nella sezione del bilancio relativa all’istituzione dell’Unione interessata, che agisce in veste di ordinatore. Le entrate sono iscritte come entrate generali, tranne qualora costituiscano entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 21, paragrafo 3.
L’istituzione dell’Unione richiedente informa la Commissione di ogni evento idoneo ad alterare la riscossione e interviene a sostegno della Commissione in caso di impugnazione della decisione esecutiva.
Articolo 101
Disposizioni in materia di recupero
Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione è imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore. Ogni pagamento parziale è imputato in primo luogo agli interessi.
Il contabile procede al recupero degli importi dovuti al bilancio mediante compensazione conformemente all’articolo 102.
L’ordinatore responsabile può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti:
quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l’importo del credito e la rinuncia non pregiudica l’immagine dell’Unione;
quando è impossibile recuperare il credito a causa della sua vetustà, del ritardo nell’invio della nota di addebito conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, dell’insolvenza del debitore o di eventuali altre procedure d’insolvenza;
quando il recupero lede il principio di proporzionalità.
Qualora l’ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinunciare al recupero è motivata. L’ordinatore può delegare il potere di adottare detta decisione.
Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), l’ordinatore responsabile osserva le procedure preventivamente stabilite da sua istituzione dell’Unione e applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti:
natura dei fatti, in considerazione della gravità dell’irregolarità che ha dato luogo all’accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto);
impatto della rinuncia al recupero sull’attività dell’Unione e sui suoi interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell’autorità della legge).
In funzione delle circostanze specifiche, l’ordinatore responsabile tiene conto, se del caso, dei criteri aggiuntivi seguenti:
eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia al recupero;
danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale del credito.
In caso di errore, l’ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato e presenta adeguate giustificazioni.
Ogni istituzione dell’Unione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato.
Nel decidere l’ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, comprese le carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.
I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da seguire possono essere previsti nella normativa settoriale.
Articolo 102
Recupero mediante compensazione
In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b).
Il contabile può procedere inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b), se il debitore acconsente.
Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa altresì lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione almeno dieci giorni lavorativi prima di procedere in tal senso. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima del decorso di tale termine.
Articolo 103
Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario
Articolo 104
Concessione di dilazioni di pagamento
Il contabile può, di concerto con l’ordinatore responsabile, accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle condizioni seguenti:
che il debitore si impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all’articolo 99, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla scadenza di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo comma, lettera b);
che il debitore costituisca, per tutelare i diritti dell’Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell’istituzione dell’Unione, che copra il debito insoluto sia in capitale che in interessi.
La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita dalla fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell’istituzione dell’Unione.
In circostanze eccezionali, su domanda del debitore, il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione, ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione di difficoltà finanziaria.
Articolo 105
Prescrizione
Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.
Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito comunicato all’Unione dai suoi creditori o per conto di essi.
Articolo 106
Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione
Nel caso di una procedura d’insolvenza, ai crediti dell’Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.
Articolo 107
Ammende, altre penali, sanzioni e interessi irrogati dalle istituzioni dell’Unione
Gli importi che, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere restituiti all’entità che li ha versati non sono iscritti in bilancio.
Articolo 108
Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione
Una volta che sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o la sanzione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, o qualora la decisione che irroga tale ammenda, altra penale o sanzione non possa più diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, è adottata una delle seguenti misure:
gli importi riscossi a titolo provvisorio e il rendimento che generano sono iscritti in bilancio conformemente all’articolo 107, paragrafo 2;
se è stata costituita una garanzia finanziaria, questa è richiamata e i relativi importi sono iscritti in bilancio.
Se la Corte di giustizia dell’Unione europea ha aumentato l’importo dell’ammenda, dell’altra penale o della sanzione, si applica il primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo fino a concorrenza degli importi della decisione originaria dell’istituzione dell’Unione o, se del caso, dell’importo definito da una precedente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nello stesso procedimento. Il contabile della Commissione riscuote l’importo corrispondente all’aumento e agli interessi dovuti a norma dell’articolo 99, paragrafo 4, che sono iscritti in bilancio.
Quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o sanzione è stata annullata o ne è stato ridotto l’importo, è adottata una delle seguenti misure:
gli importi riscossi in via provvisoria o, in caso di una loro riduzione, la parte pertinente di essi, sono rimborsati al terzo interessato, compresi eventuali rendimenti;
se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa è di conseguenza svincolata.
Nei casi di cui al primo comma, lettera a), se il rendimento complessivo dell’importo riscosso in via provvisoria è negativo, la perdita subita è detratta dall’importo da rimborsare.
Articolo 109
Interessi compensativi
Fatti salvi l’articolo 99, paragrafo 2, e l’articolo 116, paragrafo 5, e nei casi diversi dalle ammende, altre penali e sanzioni di cui agli articoli 107 e 108, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o a seguito di una transazione, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Il tasso d’interesse non deve essere negativo. Gli interessi decorrono dalla data di pagamento dell’importo da rimborsare fino alla data di rimborso stabilita.
Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso è fissato allo zero percento.
CAPO 7
Operazioni di spesa
Articolo 110
Decisioni di finanziamento
Il primo comma del presente paragrafo non si applica agli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all’articolo 58, paragrafo 2, lettera e), alle spese di sostegno amministrativo e ai contributi agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71.
La decisione di finanziamento costituisce al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale ed è adottata, se del caso, il più presto possibile dopo l’adozione del progetto di bilancio e comunque, in linea di principio, non oltre il 31 marzo dell’anno di attuazione. Se il pertinente atto di base prevede modalità specifiche per l’adozione di una decisione di finanziamento o di un programma di lavoro, o di entrambi, tali modalità sono applicate alla parte della decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro, in conformità delle prescrizioni dell’atto di base. La parte della decisione che costituisce il programma di lavoro è pubblicata sul sito web dell’istituzione dell’Unione interessata immediatamente dopo la sua adozione e prima della sua attuazione. La decisione di finanziamento riporta l’importo totale coperto e contiene una descrizione delle azioni da finanziare. In particolare, essa indica:
l’atto di base e la linea di bilancio;
gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
i metodi di esecuzione;
eventuali informazioni supplementari sul programma di lavoro richieste dall’atto di base.
In aggiunta agli elementi di cui al paragrafo 2, la decisione di finanziamento stabilisce:
nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell’invito a presentare proposte o dell’attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;
nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio globale riservata agli appalti;
nel caso dei contributi ai fondi fiduciari dell’Unione di cui all’articolo 234: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l’esercizio e gli importi previsti per l’intera sua durata provenienti dal bilancio, nonché da altri donatori;
nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR;
nel caso degli strumenti finanziari: l’importo stanziato per lo strumento finanziario;
nel caso della gestione indiretta: la persona o l’entità che esegue i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o i criteri da utilizzare per la selezione della persona o dell’entità;
nel caso dei contributi ai meccanismi o alle piattaforme di finanziamento misto: l’importo stanziato per il meccanismo o la piattaforma di finanziamento misto e l’elenco delle entità che vi partecipano;
nel caso delle garanzie di bilancio: l’importo della copertura annuale e, se del caso, l’importo della garanzia di bilancio da svincolare.
La decisione di finanziamento pluriennale è coerente con la programmazione finanziaria di cui all’articolo 41, paragrafo 2, e precisa che l’attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l’adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori.
Articolo 111
Operazioni di spesa
Al termine dei periodi di cui all’articolo 114, il saldo non eseguito degli impegni di bilancio è disimpegnato.
Nell’esecuzione di operazioni, l’ordinatore responsabile verifica la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli altri atti adottati a norma dei trattati, nonché al principio della sana gestione finanziaria.
L’ordinatore responsabile assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario dell’Unione di cui all’articolo 234.
Il secondo comma del presente paragrafo non si applica:
agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nell’ambito di un piano di continuità operativa, in conformità delle procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa;
in caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, se l’efficacia dell’intervento dell’Unione richiede l’assunzione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se prima non è possibile procedere a un impegno di bilancio specifico.
Nei casi di cui al terzo comma, lettera b), all’impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver assunto un impegno giuridico nei confronti di terzi.
L’ordinatore responsabile convalida una spesa accettando che una voce di spesa sia imputata al bilancio, previa verifica dei documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore secondo le condizioni fissate dall’impegno giuridico, quando questo esiste. A tale scopo, l’ordinatore responsabile:
verifica l’esistenza dei diritti del creditore;
determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito attraverso la menzione «conforme ai fatti»;
verifica le condizioni di esigibilità del credito.
Fatto salvo il primo comma, la convalida delle spese si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento, nel qual caso l’impatto sul sistema contabile si limita alla contabilità generale.
Con la menzione «conforme ai fatti», l’ordinatore responsabile o un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall’ordinatore responsabile, certifica:
nel caso dei prefinanziamenti: che risultano soddisfatte le condizioni fissate dall’impegno giuridico per il versamento del prefinanziamento;
nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi agli appalti: che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati, che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti;
nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi alle sovvenzioni: che l’azione o il programma di lavoro svolto dal beneficiario è conforme sotto tutti gli aspetti alla convenzione di sovvenzione, nonché, se del caso, che i costi dichiarati dal beneficiario sono ammissibili.
Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), le stime dei costi non sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 186, paragrafo 3. Lo stesso principio si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento.
Nei casi in cui siano effettuati pagamenti periodici riguardanti prestazioni di servizi, compresi i servizi di locazione, o consegne di beni, l’ordinatore può, fatta salva l’analisi dei rischi del medesimo, ordinare l’applicazione di un sistema di addebito diretto da una cassa di anticipi. L’applicazione di tale sistema può altresì essere ordinata su espressa autorizzazione del contabile, conformemente all’articolo 86, paragrafo 3.
Articolo 112
Tipi di impegni di bilancio
Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:
impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l’importo della spesa sono determinati;
impegno di bilancio globale: quando almeno uno degli elementi necessari a definire l’impegno come specifico rimane indeterminato;
impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese di gestione corrente del FEAGA di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.
In deroga al primo comma, lettera c), le spese correnti di natura amministrativa relative alle delegazioni dell’Unione e rappresentanze dell’Unione possono essere coperte da impegni di bilancio accantonati anche quando l’importo e il beneficiario finale sono determinati.
L’impegno di bilancio globale interviene al più tardi prima della decisione relativa ai destinatari e agli importi e, qualora l’esecuzione degli stanziamenti interessati implichi l’adozione di un programma di lavoro, non prima dell’adozione di quest’ultimo.
Le convenzioni di finanziamento nell’ambito dell’assistenza finanziaria diretta ai paesi terzi, compreso il sostegno di bilancio, che costituiscono impegni giuridici, possono dare luogo a pagamenti senza la conclusione di altri impegni giuridici.
Il paragrafo 3, secondo comma, non si applica qualora l’impegno di bilancio globale sia eseguito mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento.
Articolo 113
Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA
Gli impegni di cui al primo comma del presente paragrafo sono detratti dall’impegno di bilancio accantonato globale di cui al paragrafo 1.
Articolo 114
Termini relativi agli impegni
Quando l’impegno di bilancio globale comporta l’assegnazione di un premio di cui al titolo IX, l’impegno giuridico di cui all’articolo 207, paragrafo 4, è assunto entro il 31 dicembre dell’anno n+3.
Per quanto riguarda le azioni esterne, ove l’impegno di bilancio globale comporti la conclusione di una convenzione di finanziamento con un paese terzo, quest’ultima è conclusa entro il 31 dicembre dell’anno n+1. In tal caso l’impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici che attuano la convenzione di finanziamento conclusa entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di conclusione della medesima.
Tuttavia, l’impegno di bilancio globale copre i costi totali degli impegni giuridici assunti fino al termine del periodo di attuazione della convenzione di finanziamento nei casi seguenti:
azioni finanziate da una pluralità di donatori;
operazioni di finanziamento misto;
impegni giuridici relativi all’audit e alla valutazione;
le seguenti circostanze eccezionali:
modifiche apportate a impegni giuridici già assunti;
impegni giuridici che devono essere assunti dopo la risoluzione anticipata di un impegno giuridico esistente;
variazioni dell’entità incaricata dell’esecuzione.
Il terzo e quarto comma del paragrafo 2 non si applicano ai seguenti programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati:
strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).
Nei casi di cui al primo comma gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale.
Articolo 115
Tipi di pagamenti
Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell’azione corrispondente al contratto, all’accordo o all’atto di base e consiste in uno o più delle seguenti operazioni:
il pagamento della totalità degli importi dovuti;
il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:
un prefinanziamento che fornisce un fondo di tesoreria, che può essere frazionato in più versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria; tale importo di prefinanziamento è pagato in base al contratto, all’accordo o all’atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto o dell’accordo;
uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell’esecuzione parziale dell’azione o del contratto o dell’accordo che possono liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, fatto salvo l’atto di base;
un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l’azione o il contratto o l’accordo siano stati integralmente eseguiti;
il versamento di un accantonamento nel fondo comune di copertura ai sensi dell’articolo 212.
Il pagamento a saldo liquida tutte le spese precedenti. Per il recupero degli importi non utilizzati è emesso un ordine di riscossione.
Per le convenzioni di sovvenzione, i contratti o gli accordi di contributo di valore superiore a 5 000 000 EUR, l’ordinatore acquisisce alla fine di ciascun esercizio almeno le informazioni necessarie a calcolare una stima ragionevole dei costi. Tali informazioni non sono utilizzate per liquidare i prefinanziamenti, ma possono essere utilizzate dall’ordinatore e dal contabile per rispettare l’articolo 82, paragrafo 2.
Ai fini del secondo comma, negli impegni giuridici assunti sono inserite opportune disposizioni.
Articolo 116
Termini relativi ai pagamenti
I pagamenti sono effettuati entro:
90 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato;
60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato;
30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione.
Esso decorre dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.
Si considera data di pagamento la data di addebito sul conto dell’istituzione dell’Unione.
La richiesta di pagamento riporta i seguenti elementi essenziali:
gli estremi del creditore;
l’importo;
la valuta;
la data.
La mancanza di anche uno solo degli elementi essenziali comporta il rigetto della richiesta di pagamento.
Il creditore è informato per iscritto di un rigetto e delle sue motivazioni, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.
L’ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:
l’importo del pagamento richiesto non è dovuto, oppure
non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.
Se l’ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell’ammissibilità delle spese di una richiesta di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare, anche attraverso verifiche sul posto, il carattere ammissibile delle spese. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni richieste o dei documenti rivisti o dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi comprese le verifiche sul posto.
Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.
Tranne nel caso degli Stati membri, della BEI e del FEI, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:
i tassi d’interesse sono quelli indicati all’articolo 99, paragrafo 2;
gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito al paragrafo 1 fino alla data in cui il pagamento è effettuato.
Tuttavia, qualora gli interessi calcolati in conformità del primo comma siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.
CAPO 8
Il revisore interno
Articolo 117
Designazione del revisore interno
Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore interno del SEAE relativamente all’esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE.
Articolo 118
Poteri e funzioni del revisore interno
Il revisore interno è incaricato, in particolare, di quanto segue:
verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi a essi associati;
valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.
Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale degli ordinatori e degli altri elementi d’informazione individuati.
Ciascuna istituzione dell’Unione esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio con le altre istituzioni dell’Unione circa le migliori prassi.
Tale relazione annuale di audit interno segnala gli eventuali problemi sistemici rilevati dal comitato istituito a norma dell’articolo 143, qualora questo sia chiamato a pronunciare il parere di cui all’articolo 93.
Articolo 119
Programma di lavoro del revisore interno
Articolo 120
Indipendenza del revisore interno
Articolo 121
Responsabilità del revisore interno
La responsabilità del proprio revisore interno in quanto membro del personale può essere chiamata in causa soltanto da ciascuna istituzione dell’Unione, in conformità del presente articolo.
Ciascuna istituzione dell’Unione adotta una decisione motivata recante apertura di un’indagine. La decisione è comunicata all’interessato. L’istituzione dell’Unione interessata può incaricare dell’indagine, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari di grado uguale o superiore al membro del personale interessato. Nel corso dell’indagine è sentito l’interessato.
La relazione d’indagine è comunicata all’interessato, che è successivamente sentito dall’istituzione dell’Unione interessata sulla relazione medesima.
In base alla relazione e all’audizione, l’istituzione dell’Unione interessata adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata in conformità degli articoli 22 e 86 e dell’allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l’applicazione di misure disciplinari o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie sono comunicate all’interessato e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni dell’Unione e alla Corte dei conti.
Contro dette decisioni l’interessato può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo le disposizioni dello statuto.
Articolo 122
Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dallo statuto, il revisore interno può avviare direttamente un’azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro qualsiasi atto relativo all’esercizio della sua funzione di revisore interno. Questi propone tale ricorso entro tre mesi dal giorno di calendario in cui viene a conoscenza dell’atto in questione.
Il ricorso è istruito e giudicato a norma dell’articolo 91, paragrafo 5, dello statuto.
Articolo 123
Comitati di controllo dell’audit interno
TITOLO V
NORME COMUNI
CAPO 1
Norme applicabili alla gestione diretta, indiretta e concorrente
Articolo 124
Ambito di applicazione
A eccezione dell’articolo 138, i riferimenti agli impegni giuridici contenuti nel presente titolo sono intesi come riferimenti agli impegni giuridici, ai contratti quadro e agli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari.
Articolo 125
Forme di contributo dell’Unione
I contributi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell’Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:
finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:
all’adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure
al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;
finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’articolo 181, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale. I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’articolo 181 o della normativa settoriale e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale.
Articolo 126
Riconoscimento reciproco delle valutazioni
La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni siano state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.
Articolo 127
Riconoscimento reciproco degli audit
Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo di un contributo dell’Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l’indipendenza e la competenza del revisore. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.
Articolo 128
Utilizzo di informazioni già a disposizione
Al fine di evitare di chiedere alle persone e alle entità che ricevono fondi dell’Unione le stesse informazioni più di una volta, le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell’Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono il bilancio sono utilizzate nella misura del possibile.
Articolo 129
Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione
CAPO 2
Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta
Articolo 130
Partenariati finanziari quadro
Nel caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso sovvenzioni specifiche:
l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, oltre a quanto previsto al paragrafo 2, specifica:
la natura delle azioni o dei programmi di lavoro previsti;
la procedura di attribuzione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del titolo VIII;
l’insieme dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e della specifica convenzione di sovvenzione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 201;
la durata del quadro relativo al partenariato finanziario non supera i quattro anni se non in casi debitamente giustificati, che sono chiaramente indicati nella relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9;
il partenariato finanziario quadro è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei richiedenti;
il partenariato finanziario quadro è equiparato a una sovvenzione per quanto riguarda la programmazione, la pubblicazione ex ante e l’attribuzione;
alle sovvenzioni specifiche basate sul quadro relativo al partenariato finanziario si applicano le procedure di pubblicazione ex post di cui all’articolo 38.
Articolo 131
Sospensione, risoluzione e riduzione
Qualora, dopo l’aggiudicazione o l’attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l’ordinatore responsabile può:
rifiutarsi di assumere l’impegno giuridico o annullare l’attribuzione di un premio;
sospendere i pagamenti;
sospendere l’esecuzione dell’impegno giuridico;
se del caso, risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.
L’ordinatore responsabile può sospendere i pagamenti o l’esecuzione dell’impegno giuridico qualora:
l’esecuzione dell’impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;
sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo;
le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l’affidabilità o l’efficacia dei sistemi di controllo interno di una persona o entità che esegue i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.
Qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui al primo comma, lettera b), non vengano confermati, l’esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile.
Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e c), l’ordinatore responsabile può risolvere l’impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari.
Nel caso di finanziamenti di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a), l’ordinatore responsabile può ridurre proporzionalmente il contributo qualora i risultati siano stati conseguiti in modo carente, parziale o tardivo o qualora le condizioni non siano state soddisfatte.
Articolo 132
Conservazione dei dati
Articolo 133
Procedura in contraddittorio e mezzi di ricorso
Articolo 134
Abbuoni dei tassi d’interesse e sussidi per le commissioni di garanzia
Articolo 135
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie
Tale sistema mira a facilitare:
l’individuazione precoce delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che rappresentano un rischio per gli interessi finanziari dell’Unione;
l’esclusione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che si trovano in una delle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1;
l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario a norma dell’articolo 138.
Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica:
ai partecipanti e ai destinatari;
alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente;
a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 154, paragrafo 4, sulla base delle informazioni comunicate conformemente all’articolo 155, paragrafo 6;
a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in via eccezionale conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
ai partecipanti o ai destinatari su cui le entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 63 hanno fornito informazioni, trasmesse dagli Stati membri in conformità della normativa settoriale, conformemente all’articolo 142, paragrafo 2, lettera d);
agli sponsor di cui all’articolo 26.
Fatto salvo l’articolo 136, paragrafo 5, l’ordinatore responsabile può adottare una decisione di esclusione di un partecipante o destinatario e/o di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario e una decisione di pubblicare le relative informazioni, sulla base di una qualificazione giuridica preliminare di cui all’articolo 136, paragrafo 2, solo dopo aver ottenuto una raccomandazione dal comitato di cui all’articolo 143.
Articolo 136
Criteri di esclusione e decisione di esclusione
L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:
la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;
per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
per aver tentato di influenzare l’iter decisionale dell’ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:
corruzione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ( 15 ), o condotte, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio ( 16 ), o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ( 17 );
riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 );
reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ( 19 ), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;
lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 );
la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ( 21 );
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g).
La qualificazione preliminare di cui al primo comma del presente paragrafo fa salva la valutazione della condotta della persona o entità in questione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. In seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, l’ordinatore responsabile rivede senza indugio la sua decisione di escludere la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario. Nei casi in cui la durata dell’esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all’ordinatore responsabile stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143.
Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale tale persona o entità è stata esclusa, l’ordinatore responsabile pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa, se opportuno, le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.
I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:
fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dall’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, dalla Corte dei conti, dall’OLAF o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell’ordinatore;
decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall’organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell’applicazione dei principi di deontologia professionale;
fatti contenuti in decisioni di persone ed entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
informazioni trasmesse in conformità dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera d), da entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
decisioni della Commissione concernenti la violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza o decisioni di un’autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto dell’Unione o nazionale in materia di concorrenza.
Le decisioni dell’ordinatore responsabile adottate conformemente agli articoli da 135 a 142 o, se del caso, le raccomandazioni del comitato di cui all’articolo 143 sono adottate conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare:
della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione;
del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione;
della durata della condotta e della sua ricorrenza;
del fatto che la condotta sia stata o meno intenzionale o del relativo grado di negligenza;
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), dell’eventuale entità limitata dell’importo interessato;
di eventuali altre circostanze attenuanti, quali:
il livello di collaborazione della persona o dell’entità in questione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, con la pertinente autorità competente e il contributo di tale persona o entità all’indagine riconosciuto dall’ordinatore responsabile, o
la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo di una dichiarazione di cui all’articolo 137, paragrafo 1.
L’ordinatore responsabile esclude la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, qualora:
una persona fisica o giuridica che è membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente articolo;
una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti della persona o dell’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo;
una persona fisica che è essenziale per l’aggiudicazione o l’attribuzione ovvero per l’esecuzione dell’impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h).
L’ordinatore competente, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143, non esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione o dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi dell’Unione ove:
la persona o l’entità abbia adottato le misure correttive indicate al paragrafo 7 del presente articolo in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell’adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 7 del presente articolo;
una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l’attività commerciale oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga ai sensi del diritto dell’Unione europea o nazionale.
Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l’ordinatore responsabile specifica i motivi in base ai quali non ha escluso la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e ne informa il comitato di cui all’articolo 143.
Le misure correttive di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), possono includere, in particolare:
misure volte a individuare l’origine delle situazioni che determinano l’esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;
la prova che la persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell’Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;
la prova che la persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall’autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Articolo 137
Dichiarazione e prova dell’assenza di una situazione di esclusione
I partecipanti dichiarano inoltre se le seguenti persone o entità si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):
persone fisiche o giuridiche che sono membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante;
titolari effettivi, di cui all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, del partecipante.
Il partecipante o il destinatario informa senza indugio l’ordinatore responsabile di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle situazioni dichiarate.
Ove opportuno, il candidato od offerente fornisce le stesse dichiarazioni di cui al primo e secondo comma firmate da un subappaltatore o da qualsiasi altra entità sulla cui capacità intende fare affidamento, secondo il caso.
L’ordinatore responsabile non richiede le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma se tali dichiarazioni sono già state presentate in occasione di un’altra procedura di aggiudicazione o di attribuzione, purché la situazione non sia cambiata e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione delle dichiarazioni.
L’ordinatore responsabile può rinunciare alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma per i contratti di valore molto modesto, non superiore all’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I.
Se l’ordinatore responsabile lo richiede e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il partecipante, il subappaltatore o l’entità sulla cui capacità il candidato od offerente intende fare affidamento forniscono:
adeguata prova che non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1;
informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante, comprese le persone e le entità che sono parte dell’assetto proprietario e di controllo e i titolari effettivi, e adeguata prova che nessuna di tali persone si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f);
adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale partecipante non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera a) o b).
Come prova appropriata del fatto che un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), l’ordinatore responsabile può accettare un certificato rilasciato di recente dalla competente autorità dello Stato in cui il partecipante o l’entità sono stabiliti. Se il paese in cui è stabilito non rilascia questi tipi di certificato, il partecipante può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un’autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un’autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui è stabilito.
L’ordinatore responsabile esenta un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 dall’obbligo di presentare le prove documentali di cui ai paragrafi 2 e 3:
se può accedere a tali prove gratuitamente in una banca dati nazionale;
se tali prove gli sono già state presentate ai fini di un’altra procedura, purché la documentazione presentata sia ancora valida e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti;
se riconosce che sussiste l’impossibilità materiale di fornire tali prove.
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, e in mancanza di norme e procedure del tutto equivalenti a quelle di cui all’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettera d), i destinatari finali e gli intermediari forniscono alla persona o all’entità che esegue i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), un’autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all’articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), né in una situazione ritenuta a queste equivalente in seguito alla valutazione svolta conformemente all’articolo 154, paragrafo 4.
Nei casi in cui gli strumenti finanziari sono eccezionalmente attuati in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), i destinatari finali forniscono agli intermediari finanziari un’autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all’articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).
Articolo 138
Sanzioni pecuniarie
Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in alternativa a una decisione di escludere un destinatario, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui all’articolo 136, paragrafo 3.
Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in aggiunta a un’esclusione se ciò è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, a causa della condotta sistematica e ricorrente assunta dal destinatario nell’intento di ottenere indebitamente fondi dell’Unione.
Fatti salvi il primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, non è irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario che abbia comunicato, conformemente all’articolo 137, di trovarsi in una situazione di esclusione.
Articolo 139
Durata dell’esclusione e termine di prescrizione
La durata dell’esclusione non è superiore a nessuno dei seguenti periodi:
l’eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;
in mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva:
cinque anni, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera d);
tre anni, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere c), e da e) a h).
Una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, è esclusa fintantoché si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b).
Il termine di prescrizione per l’esclusione di una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2 e/o per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle date seguenti:
la data della condotta che ha determinato l’esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da b) a e), g) e h);
la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h).
Il termine di prescrizione è interrotto da un atto di un’autorità nazionale, della Commissione, dell’OLAF, dell’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, del comitato di cui all’articolo 143 del presente regolamento o di qualsiasi entità che partecipa all’esecuzione del bilancio, se tale atto è comunicato alla persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e riguarda indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all’interruzione.
Ai fini dell’articolo 136, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento si applica il termine di prescrizione per l’esclusione di una persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e/o per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Qualora la condotta della persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica il termine di prescrizione previsto per il motivo più grave.
Articolo 140
Pubblicazione dell’esclusione e delle sanzioni pecuniarie
Per rafforzare, se necessario, l’effetto deterrente dell’esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, fatta salva la decisione dell’ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all’esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):
il nome della persona o dell’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi;
la situazione di esclusione;
la durata dell’esclusione e/o l’importo della sanzione pecuniaria.
Qualora la decisione sull’esclusione e/o sulla sanzione pecuniaria sia stata adottata in base alla qualificazione preliminare di cui all’articolo 136, paragrafo 2, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito, così come qualsiasi decisione riveduta dell’ordinatore responsabile, sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.
La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall’ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione del comitato di cui all’articolo 143, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi.
Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena termina l’esclusione. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.
In ordine ai dati personali, l’ordinatore responsabile informa conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi in merito ai diritti ad essa conferiti dalle norme applicabili sulla protezione dei dati personali e alle procedure di cui dispone per esercitarli.
In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
qualora occorra garantire la riservatezza di un’indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;
qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui all’articolo 136, paragrafo 3, e con riguardo all’importo della sanzione pecuniaria;
qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata da circostanze eccezionali, fra l’altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni tiene debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 141
Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione
Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:
si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136;
abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.
L’ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nell’ambito del coinvolgimento del partecipante nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al primo comma, lettera c), od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità di trattamento.
Articolo 142
Sistema di individuazione precoce e di esclusione
Le informazioni relative ai casi di individuazione precoce, di esclusione e/o di sanzione pecuniaria sono registrate nella banca dati dall’ordinatore responsabile previa comunicazione alla persona o entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi. Tale comunicazione può essere differita in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.
In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione su richiesta informa la persona o entità soggetta al sistema di individuazione precoce e di esclusione, di cui all’articolo 135, paragrafo 2, in merito ai dati conservati nella banca dati relativi a tale persona o entità.
Le informazioni contenute nella banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Tali informazioni sono pubblicate soltanto a norma dell’articolo 140.
Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si basa sui fatti e sulle risultanze di cui all’articolo 136, paragrafo 2, quarto comma, nonché sulla trasmissione di informazioni alla Commissione, da parte in particolare:
dell’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 o dell’OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ove un’indagine portata a termine o in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure o azioni precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel debito rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;
di un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un’agenzia esecutiva;
di un’istituzione dell’Unione, di un ufficio europeo, di un’agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, o di un organismo o di una persona incaricata dell’attuazione delle azioni PESC;
delle entità che eseguono il bilancio conformemente all’articolo 63, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito, ove la trasmissione di informazioni sia richiesta dalla normativa settoriale;
delle persone o entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito.
A eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:
gli estremi dell’entità o della persona di cui trattasi;
una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;
ogni informazione che possa essere d’ausilio all’ordinatore nell’esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o nell’adozione di una decisione di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all’articolo 138;
se del caso, informazioni su eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell’indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.
Nell’eseguire tali verifiche l’ordinatore responsabile esercita i suoi poteri di cui all’articolo 74, nel rispetto dei termini e delle condizioni della procedura di aggiudicazione o di attribuzione e degli impegni giuridici.
Il periodo di conservazione delle informazioni relative ai casi di individuazione precoce trasmesse a norma del paragrafo 3 del presente articolo non è superiore a un anno. Se, durante tale periodo, l’ordinatore responsabile richiede al comitato di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione o di sanzioni pecuniarie, il periodo di conservazione può essere prorogato fino a quando l’ordinatore responsabile non ha adottato una decisione.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l’identificazione della persona o dell’entità interessata, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi.
Articolo 143
Istanza
Il comitato si compone di:
un presidente permanente di alto livello e indipendente nominato dalla Commissione;
due rappresentanti permanenti della Commissione in quanto proprietaria del sistema di individuazione precoce e di esclusione, che esprimono una posizione congiunta; e
un rappresentante dell’ordinatore richiedente.
La composizione del comitato è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate. Il comitato è assistito da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale garantisce la gestione corrente del comitato.
La raccomandazione del comitato di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:
i fatti o le risultanze di cui all’articolo 136, paragrafo 2, e la loro qualificazione giuridica preliminare;
una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;
una valutazione della necessità di escludere la persona o l’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;
una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative alla persona o all’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, oggetto dell’esclusione e/o della sanzione pecuniaria;
una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dalla persona o dall’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2.
Qualora preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dal comitato, l’ordinatore responsabile provvede affinché siffatta decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltati e delle norme sulla protezione dei dati personali.
Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione del comitato, l’ordinatore responsabile motiva la sua decisione al comitato.
Articolo 144
Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione
Articolo 145
Eccezioni applicabili al Centro comune di ricerca
Gli articoli da 135 a 144 non si applicano al JRC.
Articolo 146
Gestione elettronica delle operazioni
Articolo 147
Amministrazione elettronica («e-Government»)
Articolo 148
Sistemi di scambio elettronico
I sistemi di scambio elettronico soddisfano le seguenti condizioni:
l’accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite il sistema è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;
soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;
le persone autorizzate sono identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;
l’ora e la data dell’operazione elettronica sono stabilite con precisione;
è garantita l’integrità dei documenti;
è garantita la disponibilità dei documenti;
se del caso, è garantita la riservatezza dei documenti;
è assicurata la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione legale di autenticità e integrità, purché esso non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.
La firma elettronica di cui al paragrafo 2, lettera b), ha un’efficacia giuridica equivalente alla firma autografa.
Articolo 149
Presentazione del fascicolo di partecipazione
I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni:
che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
che sia garantita l’integrità dei dati;
che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione;
che sia garantita la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell’applicazione del presente paragrafo.
I dispositivi di ricezione elettronica del fascicolo di partecipazione garantiscono, mediante mezzi tecnici e opportune procedure, che:
il partecipante possa essere autenticato con certezza;
l’ora e la data esatte della ricezione del fascicolo di partecipazione possano essere stabilite con precisione;
soltanto le persone autorizzate abbiano accesso ai dati trasmessi e possano fissare o modificare le date di apertura del fascicolo di partecipazione;
nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione o di attribuzione soltanto le persone autorizzate abbiano accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano consentirne l’accesso secondo quanto previsto dalla procedura;
sia ragionevolmente garantito che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) possa essere rilevato.
Il primo comma non si applica ai contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1.
Quando la presentazione avviene per lettera, i partecipanti possono scegliere di presentare il fascicolo di partecipazione:
per via postale oppure tramite corriere, nei quali casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito;
mediante consegna presso gli uffici dell’ordinatore responsabile direttamente da parte del partecipante o tramite un suo mandatario, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna.
CAPO 3
Norme applicabili all’esecuzione in regime di gestione diretta
Articolo 150
Comitato di valutazione
Il comitato di valutazione è composto da almeno tre persone.
Esperti esterni possono assistere il comitato di valutazione conformemente a una decisione dell’ordinatore responsabile.
I membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni se tale possibilità è prevista dall’atto di base.
Articolo 151
Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione
L’ordinatore responsabile può correggere gli evidenti errori materiali presenti nel fascicolo di partecipazione dopo che il partecipante ha confermato la correzione proposta.
Qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l’ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al partecipante di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi.
Tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione.
Articolo 152
Garanzie
Con l’eccezione di contratti e sovvenzioni il cui valore non ecceda 60 000 EUR, l’ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa analisi dei rischi da parte dello stesso, esigere la costituzione di una garanzia da parte:
dei contraenti o dei beneficiari, al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti («garanzia sul prefinanziamento»);
dei contraenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi («garanzia di esecuzione»);
dei contraenti, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità contrattuale («ritenuta di garanzia»).
Il JRC è esonerato dalla costituzione di garanzie.
In alternativa alla richiesta di una garanzia sul prefinanziamento, nel caso delle sovvenzioni l’ordinatore responsabile può decidere di frazionare il pagamento in più versamenti.
Su richiesta del contraente o del beneficiario e previa accettazione da parte dell’ordinatore responsabile:
la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere sostituita da una fideiussione in solido del contraente o del beneficiario e di un terzo;
la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), può essere sostituita da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.
Articolo 153
Garanzia sul prefinanziamento
TITOLO VI
GESTIONE INDIRETTA
Articolo 154
Gestione indiretta
Qualora la persona o l’entità sia indicata in un atto di base, la scheda finanziaria di cui all’articolo 35 comprende una giustificazione della scelta di quella particolare persona o entità.
In caso di esecuzione da parte di una rete, che comporta la designazione di almeno un organismo o entità per Stato membro o paese interessato, tale designazione è effettuata dallo Stato membro o dal paese interessato conformemente all’atto di base. In tutti gli altri casi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o i paesi interessati.
Conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell’azione e i rischi finanziari connessi, la Commissione verifica che le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c):
istituiscano e garantiscano il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori prassi internazionali e che consenta in particolare di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;
utilizzino una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
siano sottoposte a un audit esterno indipendente, svolto, conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di audit funzionalmente indipendente dalle persone o delle entità di cui trattasi;
applichino norme e procedure adeguate di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti procedure di revisione trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;
pubblichino opportune informazioni sui destinatari equivalenti a quelle previste all’articolo 38;
garantiscano una tutela dei dati personali equivalente a quella di cui all’articolo 5.
Inoltre, di concerto con le persone o le entità interessate, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali quelle inerenti le spese per la gestione delle prassi contabili delle persone o entità. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure.
Le persone o le entità che sono state sottoposte a valutazione conformemente al primo e secondo comma informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali modifiche sostanziali apportate ai loro sistemi, norme o procedure che possono incidere sull’attendibilità della valutazione della Commissione.
La Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4:
per gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 e per gli organismi o le persone di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto viii), che hanno adottato regole finanziarie previo accordo della Commissione;
per i paesi terzi o gli organismi da essi designati, nella misura in cui la Commissione mantiene responsabilità a livello di gestione finanziaria che garantiscono una sufficiente tutela degli interessi finanziari dell’Unione, oppure
per le procedure richieste specificatamente dalla Commissione, comprese le proprie e quelle specificate in atti di base.
Articolo 155
Esecuzione dei fondi dell’Unione e delle garanzie di bilancio
Le persone e le entità che eseguono fondi dell’Unione o garanzie di bilancio trasmettono alla Commissione la documentazione seguente:
una relazione sull’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio, anche riguardo all’adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
qualora il contributo sia destinato al rimborso delle spese sostenute, i rispettivi conti relativi a tali spese;
una dichiarazione di gestione relativa alle informazioni di cui alla lettera a) e, se opportuno, alla lettera b), attestante che:
le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;
i fondi dell’Unione sono stati utilizzati per le finalità previste, definite negli accordi di contributo, nelle convenzioni di finanziamento o negli accordi di garanzia o eventualmente nella pertinente normativa settoriale;
i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
un riepilogo delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi e le azioni correttive avviate o programmate.
Se ha luogo il riconoscimento reciproco degli audit di cui all’articolo 127, il riepilogo di cui primo comma, lettera d), del presente paragrafo contiene tutta la documentazione sull’audit oggetto di riconoscimento.
Per azioni che si concludono prima della fine dell’esercizio interessato, la relazione finale può sostituire la dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 febbraio dell’esercizio successivo.
La documentazione di cui al primo comma è corredata del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di audit. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l’l’audit mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c). In mancanza di tale parere, l’ordinatore può cercare di ottenere un livello di certezza equivalente tramite altri mezzi indipendenti.
La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 marzo di tale esercizio.
Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con la BEI, il FEI, le organizzazioni degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l’obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l’attestazione che, nell’esercizio interessato, i fondi dell’Unione sono stati utilizzati e contabilizzati in conformità dell’articolo 154, paragrafi 3 e 4, e degli obblighi previsti da tali accordi. Se l’azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.
Nell’eseguire fondi dell’Unione le persone e le entità sono tenute a:
rispettare il diritto dell’Unione applicabile e le norme concordate a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostenere azioni che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode o all’evasione fiscali;
nell’attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, non partecipare a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell’ambito della pertinente politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell’Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni.
Le entità possono derogare al primo comma, lettera b), soltanto se l’azione è attuata fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l’operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma, lettera a).
Nel concludere accordi con intermediari finanziari, le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X recepiscono i requisiti di cui al presente paragrafo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.
Articolo 156
Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali
Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni:
il Comitato internazionale della Croce rossa;
la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un’organizzazione senza scopo di lucro a un’organizzazione internazionale, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:
sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi;
sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale;
almeno sei Stati membri aderiscano all’organizzazione senza scopo di lucro;
sia dotata di adeguate garanzie finanziarie;
operi sulla base di una struttura permanente e conformemente a sistemi, norme e procedure che possono essere valutati in conformità dell’articolo 154, paragrafo 3.
Articolo 157
Gestione indiretta con le organizzazioni degli Stati membri
Articolo 158
Gestione indiretta con i paesi terzi
Articolo 159
Operazioni di finanziamento misto
TITOLO VII
APPALTI E CONCESSIONI
CAPO 1
Disposizioni comuni
Articolo 160
Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione
Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l’intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine.
L’amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno, tenendo debitamente conto di un’ampia concorrenza.
Articolo 161
Allegato sugli appalti e delega di potere
Le disposizioni dettagliate concernenti gli appalti figurano nell’allegato I del presente regolamento. Per assicurare che, quando aggiudicano appalti per proprio conto, le istituzioni dell’Unione applichino norme identiche a quelle imposte alle amministrazioni aggiudicatrici disciplinate dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 del presente regolamento per modificare l’allegato I del presente regolamento, al fine di allineare tale allegato alle modifiche apportate a dette direttive e di introdurre i relativi adeguamenti tecnici.
Articolo 162
Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici
Un contratto riguardante un solo tipo di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili all’appalto pubblico in questione.
Articolo 163
Misure di pubblicità
Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera d);
un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.
Articolo 164
Procedure di appalto
Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:
procedura aperta;
procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;
concorso di progettazione;
procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;
dialogo competitivo;
procedura competitiva con negoziazione;
partenariato per l’innovazione;
procedure che comportano un invito a manifestare interesse.
Fatto salvo il primo comma, l’amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori indicati nel bando di gara o nell’invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.
Un’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell’offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.
L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:
alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;
a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all’articolo 175, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;
al partenariato per l’innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;
alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per gli appalti di servizi di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l’altro, alla natura o alla complessità dell’oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato nell’allegato I del presente regolamento;
alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, per tipi specifici di acquisti che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE oppure in circostanze eccezionali chiaramente definite nell’allegato I del presente regolamento.
L’amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.
Articolo 165
Appalto interistituzionale e appalto congiunto
Possono partecipare alle procedure interistituzionali anche gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, nonché l’Ufficio del segretario del Consiglio superiore delle scuole europee.
Le condizioni stabilite da un contratto quadro si applicano solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del contratto quadro.
Con gli Stati dell’EFTA e con i paesi candidati all’adesione all’Unione si può procedere a un appalto congiunto se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.
All’appalto congiunto si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni dell’Unione.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore stimato totale del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, l’istituzione dell’Unione può decidere che all’appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell’amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell’istituzione dell’Unione.
L’istituzione dell’Unione e l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato dell’EFTA o di un paese candidato all’adesione all’Unione coinvolti congiuntamente nell’appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle richieste di partecipazione o delle offerte, sull’aggiudicazione del contratto, sul diritto applicabile al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.
Articolo 166
Preparazione di una procedura di appalto
Articolo 167
Aggiudicazione dei contratti
I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che:
l’offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell’articolo 136 o di rigetto ai sensi dell’articolo 141;
il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti d’interesse che possano influire negativamente sull’esecuzione del contratto.
Per il metodo del costo più basso, l’amministrazione aggiudicatrice segue un approccio basato sul rapporto costi-benefici, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.
Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all’oggetto del contratto.
Articolo 168
Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione
L’amministrazione aggiudicatrice svincola le garanzie:
rispetto agli offerenti o alle offerte respinti di cui al punto 30.2, lettera b) o c), dell’allegato I, previa informazione sull’esito della procedura;
rispetto agli offerenti classificati di cui al punto 30.2, lettera e), dell’allegato I, previa firma del contratto.
L’amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:
le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;
le offerte già aperte quando sono pervenute, senza esaminarne il contenuto.
L’ordinatore può rinunciare alla nomina del comitato di valutazione a norma dell’articolo 150, paragrafo 2, nei seguenti casi:
se il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1;
in funzione di un’analisi dei rischi nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), dell’allegato I;
in funzione di un’analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un contratto quadro;
per le procedure nell’ambito delle azioni esterne di valore pari o inferiore a 20 000 EUR.
Articolo 169
Contatti durante la procedura di appalto
Articolo 170
Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti
Per l’aggiudicazione di contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell’esito della valutazione.
L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in una situazione di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, che non è respinto ai sensi dell’articolo 141, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti:
il nome dell’aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;
l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro.
Articolo 171
Annullamento della procedura di appalto
Fino al momento della firma del contratto l’amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.
La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.
Articolo 172
Esecuzione e modifiche del contratto
Un contratto, un contratto quadro o un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:
se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;
un cambiamento del contraente comporterebbe per l’amministrazione aggiudicatrice una sostanziale duplicazione dei costi;
l’eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere;
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
se il valore della modifica è inferiore alle soglie seguenti:
le soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, e al punto 38 dell’allegato I nell’ambito delle azioni esterne, applicabili al momento della modifica; e
il 10 % del valore del contratto iniziale per gli appalti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15 % del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori;
se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati;
qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui alla lettera c) del presente comma, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali.
Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.
Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), non supera alcuna soglia ivi stabilita.
L’amministrazione aggiudicatrice applica le misure di pubblicità ex post di cui all’articolo 163.
Articolo 173
Garanzie di esecuzione e ritenute di garanzia
Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un periodo conforme ai termini di cui all’articolo 116, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi.
L’amministrazione aggiudicatrice stabilisce l’importo della ritenuta di garanzia, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all’esecuzione del contratto, tenuto conto dell’oggetto e delle condizioni commerciali usualmente applicate nel settore in questione.
Non può farsi ricorso a una ritenuta di garanzia in un contratto nell’ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata.
CAPO 2
Disposizioni relative agli appalti aggiudicati da istituzioni dell’Unione per proprio conto
Articolo 174
L’amministrazione aggiudicatrice
Le istituzioni dell’Unione considerate amministrazioni aggiudicatrici conformemente al primo comma delegano, in conformità dell’articolo 60, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 175
Soglie applicabili e periodo di status quo
Articolo 176
Norme in materia di accesso agli appalti
Articolo 177
Norme dell’Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti
Qualora sia applicabile l’accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.
CAPO 3
Disposizioni relative agli appalti nell’ambito delle azioni esterne
Articolo 178
Aggiudicazione degli appalti per l’azione esterna
Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell’allegato I, l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.
L’articolo 163, l’articolo 164, paragrafo 1, lettere a) e b), e il secondo comma del presente paragrafo si applicano solo a partire da:
300 000 EUR per gli appalti di servizi e di forniture;
5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.
Il presente capo si applica:
agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;
agli appalti aggiudicati da persone o entità che eseguono fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi previsti dagli accordi di contributo o dalle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 154.
Articolo 179
Norme in materia di accesso agli appalti nell’ambito delle azioni esterne
TITOLO VIII
SOVVENZIONI
CAPO 1
Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni
Articolo 180
Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni
Le sovvenzioni possono essere attribuite per finanziare:
un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell’Unione («sovvenzioni di un’azione»);
il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nell’ambito di una politica dell’Unione e la sostiene («sovvenzioni di funzionamento»).
Le sovvenzioni di funzionamento assumono la forma di un contributo finanziario al programma di lavoro dell’organismo di cui al primo comma, lettera b).
Quando la sovvenzione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a):
non si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità e verifica dei costi di cui al presente titolo, in particolare, agli articoli 182, 184 e 185, all’articolo 186, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 190, agli articoli 191, paragrafo 3, e 203, paragrafo 4;
per quanto riguarda l’articolo 181, si applicano solo la procedura e le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo, al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e d), e secondo comma, e al paragrafo 5 di detto articolo.
Articolo 181
Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso
Nella decisione di autorizzazione figurano almeno:
una giustificazione concernente l’adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati, nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;
l’individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso che sono considerati ammissibili a norma dell’articolo 186, paragrafo 3, lettere c), e) ed f), e dell’articolo 186, paragrafo 4, a esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell’Unione;
la descrizione dei metodi per determinare le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso. Tali metodi si basano su uno dei seguenti elementi:
dati statistici, analoghi mezzi obiettivi o valutazioni di esperti fornite da esperti disponibili internamente o ingaggiati conformemente alle norme applicabili; oppure
un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete prassi contabili;
ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati;
ove le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi non siano fondati sulle realizzazioni e/o sui risultati, la giustificazione del motivo per cui non è possibile od opportuno un approccio fondato sulle realizzazioni e/o sui risultati.
I metodi di cui al primo comma, lettera c), garantiscono:
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, segnatamente l’adeguatezza dei relativi importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati richiesti tenuto conto dei ricavi prevedibili generati dalle azioni o dai programmi di lavoro;
la ragionevole osservanza dei principi di cofinanziamento e divieto del doppio finanziamento.
La decisione di autorizzazione può disciplinare il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi applicabili a più di un programma di finanziamento specifico ove la natura delle attività o delle spese permetta un approccio comune. In tali casi la decisione di autorizzazione può essere adottata:
dagli ordinatori responsabili, ove tutte le attività in questione rientrino nella loro sfera di competenza;
dalla Commissione, ove opportuno alla luce della natura delle attività o delle spese oppure del numero di ordinatori interessati.
Articolo 182
Somme forfettarie uniche
Articolo 183
Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi
Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all’articolo 181 non sono rimessi in discussione da controlli ex post. È fatto salvo il diritto dell’ordinatore responsabile di verificare che siano soddisfatte le condizioni che attivano il pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, e di ridurre la sovvenzione conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, qualora dette condizioni non siano rispettate o in caso di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi siano stabiliti in base alle consuete prassi contabili del beneficiario si applica l’articolo 185, paragrafo 2.
Articolo 184
Valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi
Il metodo di determinazione delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, i dati sottostanti e i conseguenti importi, come anche l’adeguatezza di detti importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati conseguiti, sono valutati periodicamente e, se del caso, adeguati conformemente all’articolo 181. La frequenza e la portata delle valutazioni dipendono dall’evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti.
Articolo 185
Consuete prassi contabili del beneficiario
Articolo 186
Costi ammissibili
Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto («importo massimo della sovvenzione»), fissato sulla base:
dell’importo globale dei finanziamenti non collegati ai costi, nel caso di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
dei costi ammissibili stimati, ove possibile, nel caso di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
dell’importo globale dei costi ammissibili stimati chiaramente definiti in anticipo sotto forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e).
Fatto salvo l’atto di base, le sovvenzioni possono inoltre essere espresse in percentuale dei costi ammissibili stimati quando la sovvenzione assume la forma di cui al primo comma, lettera b), o in percentuale delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al primo comma, lettera c).
Quando la sovvenzione assume la forma di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e ove, a causa delle specificità di un’azione, la sovvenzione possa essere espressa solo in termini di valore assoluto, la verifica dei costi ammissibili è effettuata conformemente all’articolo 155, paragrafo 4, e, se del caso, all’articolo 155, paragrafo 5.
Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell’atto di base:
la sovvenzione non supera i costi ammissibili;
quando la sovvenzione assume la forma di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e ove i costi ammissibili stimati comprendano i costi relativi all’attività dei volontari di cui all’articolo 181, paragrafo 8, la sovvenzione non supera i costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all’attività dei volontari.
I costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera b), soddisfano tutti i seguenti criteri:
sono sostenuti nel corso della durata dell’azione o del programma di lavoro, a eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di audit;
sono indicati nel bilancio stimato totale dell’azione o del programma di lavoro;
sono necessari per attuare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;
soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza.
Salvo diversamente disposto dall’atto di base e in aggiunta al paragrafo 3 del presente articolo, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l’ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all’invito a presentare proposte:
i costi relativi a una garanzia di prefinanziamento costituita dal beneficiario, ove detta garanzia sia richiesta dall’ordinatore responsabile ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1;
i costi inerenti ai certificati relativi ai rendiconti finanziari e alle relazioni sulla verifica operativa, ove tali certificati o relazioni siano richiesti dall’ordinatore responsabile;
l’IVA, quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 25 ).
i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali, nella misura in cui essi siano correlati ai costi delle attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse realizzato.
Ai fini del secondo comma, lettera c):
l’IVA è considerata non recuperabile se, a norma del diritto nazionale, è imputabile a una delle seguenti attività:
attività esenti senza diritto a detrazione;
attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA;
attività di cui al punto i) o ii) in relazione alle quali l’IVA non è detraibile, bensì rimborsata tramite regimi specifici di rimborso o fondi di compensazione che non figurano nella direttiva 2006/112/CE, anche qualora tale regime o fondo sia istituito dalla normativa nazionale sull’IVA;
l’IVA relativa alle attività di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è considerata assolta da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che lo Stato membro interessato consideri o meno tali attività come attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico;
Articolo 187
Entità affiliate e beneficiario unico
Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:
entità che costituiscono il beneficiario unico in conformità del paragrafo 2;
entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all’azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.
Il titolo V, capo 2, sezione 2, si applica altresì alle entità affiliate.
Salvo diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, le entità affiliate a un beneficiario possono partecipare all’attuazione di un’azione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
le entità in questione sono individuate nella convenzione di sovvenzione;
le entità in questione si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne:
l’ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento;
i diritti della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei conti di effettuare verifiche e audit.
I costi sostenuti da tali entità possono essere accettati come costi ammissibili effettivamente sostenuti e possono essere coperti da somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.
CAPO 2
Principi
Articolo 188
Principi generali applicabili alle sovvenzioni
Le sovvenzioni rispettano i seguenti principi:
parità di trattamento;
trasparenza;
cofinanziamento;
divieto di cumulo e di doppio finanziamento;
non retroattività;
divieto del fine di lucro.
Articolo 189
Trasparenza
Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:
il numero di richiedenti dell’esercizio precedente;
il numero e la percentuale delle domande accolte nell’ambito di ciascun invito a presentare proposte;
la durata media della procedura dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte fino all’attribuzione della sovvenzione;
il numero e l’importo delle sovvenzioni per le quali non ha avuto luogo la pubblicazione ex post nell’esercizio precedente conformemente all’articolo 38, paragrafo 4;
le sovvenzioni attribuite a istituzioni finanziarie, fra cui la BEI e il FEI, in conformità dell’articolo 195, primo comma, lettera g).
Articolo 190
Cofinanziamento
Il cofinanziamento può essere erogato sotto forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall’azione o dal programma di lavoro ovvero di contributi finanziari o in natura da parte di terzi.
Gli altri contributi in natura da parte di terzi sono presentati separatamente rispetto ai contributi ai costi ammissibili nel bilancio di previsione. Il loro valore approssimativo è indicato nel bilancio di previsione e non è suscettibile di successive modifiche.
Articolo 191
Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento
Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.
Un’azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai tipi di aiuti seguenti e, se del caso, la Commissione può decidere di non verificare se il medesimo costo sia stato finanziato due volte:
aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione;
aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.
Articolo 192
Principio del divieto del fine di lucro
Nel caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione per la verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro.
Il paragrafo 1 non si applica:
alle azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o alle azioni che producono reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell’Unione previsto dalla convenzione di sovvenzione;
agli aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione o ad altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati;
alle azioni attuate da organizzazioni senza scopo di lucro;
alle sovvenzioni che assumono la forma di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
alle sovvenzioni di valore modesto.
Articolo 193
Principio di non retroattività
In tali casi i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne:
in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell’atto di base, oppure
in caso di estrema urgenza, per le misure di cui all’articolo 195, primo comma, lettera a) o b), in relazione a cui un intervento rapido dell’Unione sarebbe di grande importanza.
Nel caso di cui al secondo comma, lettera b), i costi sostenuti da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento dell’Unione alle seguenti condizioni:
i motivi della deroga sono debitamente giustificati dall’ordinatore responsabile;
la convenzione di sovvenzione fissa esplicitamente la data d’ammissibilità a una data anteriore a quella di presentazione della domanda.
L’ordinatore delegato riferisce su ciascuno dei casi di cui al presente paragrafo nell’ambito del titolo «Deroghe al principio di non retroattività a norma dell’articolo 193 del regolamento finanziario» della relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9.
CAPO 3
Procedura di attribuzione e convenzione di sovvenzione
Articolo 194
Contenuto e pubblicazione degli inviti a presentare proposte
Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue:
gli obiettivi perseguiti;
i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di attribuzione e i relativi documenti giustificativi;
le modalità del finanziamento dell’Unione, che specificano tutti i tipi di contributi di quest’ultima, in particolare le forme di sovvenzione;
le modalità e il termine ultimo di presentazione delle proposte;
la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e la data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione.
Le date di cui al paragrafo 1, lettera e), sono fissate sulla base dei periodi seguenti:
per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
per firmare con i richiedenti le convenzioni di sovvenzione, un massimo di tre mesi dalla data in cui i richiedenti sono stati informati della loro idoneità.
Tali termini possono essere rettificati per tener conto del tempo necessario a rispettare le procedure specifiche eventualmente previste dall’atto di base in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 e può essere superato in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare per azioni complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o ritardi imputabili ai richiedenti.
L’ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l’informazione dei richiedenti e la firma delle convenzioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al primo comma, l’ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del secondo comma, propone azioni correttive.
Articolo 195
Deroghe all’invito a presentare proposte
Possono essere attribuite sovvenzioni senza invito a presentare proposte soltanto nei seguenti casi:
nell’ambito dell’aiuto umanitario, degli interventi di sostegno di emergenza, degli interventi di protezione civile o degli aiuti erogati per la gestione di una situazione di crisi;
in altri casi d’urgenza eccezionali e debitamente giustificati;
a favore di organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri si trovino di diritto o di fatto in situazione di monopolio;
a favore di organismi indicati in un atto di base, ai sensi dell’articolo 58, come beneficiari o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri siano indicati come beneficiari in un atto di base;
nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, a favore di organismi indicati nel programma di lavoro di cui all’articolo 110, quando l’atto di base prevede esplicitamente tale possibilità, e a condizione che il progetto non rientri nell’ambito di un invito a presentare proposte;
per attività aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo, per la sua competenza tecnica, l’alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi, purché tali attività non rientrino nell’ambito di un invito a presentare proposte;
a favore della BEI o del FEI per le azioni di assistenza tecnica. In tali casi non si applica l’articolo 196, paragrafo 1, lettere da a) a d).
Ove il particolare tipo di organismo di cui al primo comma, lettera f), sia uno Stato membro, la sovvenzione può altresì essere attribuita senza invito a presentare proposte all’organismo designato dallo Stato membro, sotto la sua responsabilità, ai fini dell’attuazione dell’azione;
I casi di cui al primo comma, lettere c) ed f), sono debitamente giustificati nella decisione di attribuzione.
Articolo 196
Contenuto delle domande di sovvenzione
La domanda di sovvenzione contiene:
informazioni sullo status giuridico del richiedente;
un’autocertificazione del richiedente in conformità dell’articolo 137, paragrafo 1, e sul rispetto dei criteri di ammissibilità e di selezione;
le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, nonché, se deciso dall’ordinatore responsabile sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi.
Tali informazioni e documenti giustificativi non sono richiesti ai richiedenti cui, a norma dell’articolo 198, paragrafo 5 o 6, non si applica la verifica della capacità finanziaria od operativa. Inoltre, i documenti giustificativi non sono richiesti per le sovvenzioni di valore modesto;
quando la domanda riguarda la sovvenzione di un’azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d’importo superiore a 100 000 EUR, una relazione di audit effettuata da un revisore esterno riconosciuto, se esiste - e in ogni caso, se una revisione legale è prescritta dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale - la quale certifichi i conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali essi sono disponibili. In tutti gli altri casi il richiedente presenta un’autocertificazione, firmata dal suo rappresentante legale, della validità dei suoi conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali i conti sono disponibili.
Il primo comma si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore responsabile nel corso di uno stesso esercizio.
In caso di convenzioni tra la Commissione e più beneficiari, le soglie di cui al primo comma si applicano a ciascun beneficiario.
Nel caso dei partenariati di cui all’articolo 130, paragrafo 4, la relazione di audit di cui al primo comma della presente lettera, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti, dev’essere presentata prima della firma dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.
In funzione di una valutazione dei rischi, l’ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l’obbligo di cui al primo comma agli istituti d’istruzione e di formazione e, nel caso di convenzioni con più beneficiari, ai beneficiari che hanno accettato la responsabilità in solido o ai quali non sono attribuite responsabilità finanziarie.
Il primo comma non si applica alle persone e alle entità ammissibili in regime di gestione indiretta che soddisfino le condizioni specificate all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all’articolo 154;
una descrizione dell’azione o del programma di lavoro e un bilancio di previsione che:
sia in pareggio tra entrate e spese; e
indichi i costi ammissibili stimati dell’azione o del programma di lavoro.
I punti i) e ii) non si applicano alle azioni finanziate da una pluralità di donatori.
In deroga al punto i), in casi debitamente motivati il bilancio di previsione può includere accantonamenti per imprevisti o per eventuali variazioni dei tassi di cambio;
l’indicazione delle fonti e degli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti in relazione alla stessa azione o parte dell’azione ovvero per il funzionamento del richiedente nel corso dello stesso esercizio, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.
Articolo 197
Criteri di ammissibilità
Sono ammessi a partecipare a un invito a presentare proposte i seguenti richiedenti:
persone giuridiche;
persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell’azione o l’obiettivo perseguito dal richiedente;
entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. In particolare, il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle di una persona giuridica. I rappresentanti del richiedente dimostrano che tali condizioni sono soddisfatte.
Articolo 198
Criteri di selezione
L’ordinatore responsabile chiede al richiedente di fornire un’adeguata documentazione qualora nell’invito a presentare proposte non siano stati richiesti documenti giustificativi ed egli abbia motivi ragionevoli per mettere in dubbio la capacità finanziaria od operativa del richiedente.
Nel caso di partenariati la verifica è effettuata conformemente all’articolo 130, paragrafo 6.
La verifica della capacità finanziaria non concerne:
le persone fisiche beneficiarie di aiuti per l’istruzione;
le persone fisiche più bisognose, come disoccupati e rifugiati, e che ricevono aiuti diretti;
gli organismi pubblici, incluse le organizzazioni degli Stati membri;
le organizzazioni internazionali;
le persone o entità che chiedono abbuoni dei tassi d’interessi e sussidi per le commissioni di garanzia, ove tali sconti e sussidi mirino a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o a produrre un reddito.
Articolo 199
Criteri di attribuzione
I criteri di attribuzione permettono di:
valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati e dei risultati attesi;
attribuire le sovvenzioni alle azioni o ai programmi di lavoro che rendono massima l’efficacia globale del finanziamento dell’Unione;
valutare le domande di sovvenzione.
Articolo 200
Procedura di valutazione
I richiedenti la cui proposta è respinta in una delle fasi sono informati a norma del paragrafo 7.
Nel corso di una medesima procedura non sono richiesti più di una volta gli stessi documenti e informazioni.
Se necessario, il verbale determina una classifica delle proposte esaminate e fornisce raccomandazioni circa l’importo massimo da attribuire ed eventuali modifiche non sostanziali della domanda di sovvenzione.
Il verbale è conservato a futura memoria.
Sulla base della valutazione, l’ordinatore responsabile prende una decisione che esplicita almeno quanto segue:
l’oggetto e l’importo globale della decisione;
i nomi dei richiedenti prescelti, il titolo delle azioni, gli importi accettati e le motivazioni della scelta, anche quando si discosta dal parere del comitato di valutazione;
i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto.
Per le sovvenzioni attribuite a norma dell’articolo 195 l’ordinatore responsabile può:
decidere di non applicare i paragrafi 2 e 4 del presente articolo e l’articolo 150;
riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di attribuzione in un unico documento e firmarlo.
Articolo 201
Convenzione di sovvenzione
La convenzione di sovvenzione comprende almeno quanto segue:
l’oggetto;
il beneficiario;
la durata, e precisamente:
la data di entrata in vigore;
la data di inizio e la durata dell’azione o dell’esercizio cui la sovvenzione si riferisce;
la descrizione dell’azione o, per una sovvenzione di funzionamento, del programma di lavoro, insieme alla descrizione dei risultati attesi;
l’importo massimo del finanziamento dell’Unione espresso in euro, il bilancio di previsione dell’azione o del programma di lavoro e la forma della sovvenzione;
le norme in materia di presentazione di relazioni e pagamenti e le norme in materia di appalti di cui all’articolo 205;
l’accettazione da parte del beneficiario degli obblighi di cui all’articolo 129;
le disposizioni in materia di visibilità dell’intervento finanziario dell’Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna;
la precisazione che il diritto applicabile è il diritto dell’Unione, integrato, se necessario, dal diritto nazionale indicato nella convenzione di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione concluse con organizzazioni internazionali possono prevedere deroghe;
il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie.
CAPO 4
Esecuzione delle sovvenzioni
Articolo 202
Importo della sovvenzione ed estensione delle risultanze degli audit
L’ordinatore responsabile può, inoltre, ridurre le sovvenzioni, rigettare i costi non ammissibili e recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di tutte le sovvenzioni interessate da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti, di cui al primo comma, che possono essere oggetto di audit, verifiche e indagini in conformità delle convenzioni di sovvenzione interessate.
Articolo 203
Documenti giustificativi delle richieste di pagamento
Il certificato è rilasciato da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente.
Nel certificato si attesta, secondo la metodologia approvata dall’ordinatore responsabile e sulla base di procedure concordate conformi ai principi internazionali, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la richiesta di pagamento rispondono a verità, sono accuratamente registrati e sono ammissibili in conformità della convenzione di sovvenzione. In casi specifici e debitamente motivati, l’ordinatore responsabile può richiedere il certificato sotto forma di parere o in un altro formato conformemente ai principi internazionali.
Articolo 204
Sostegno finanziario a terzi
Quando l’attuazione di un’azione o di un programma di lavoro richiede un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può fornirlo se le condizioni per tale fornitura sono definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale da parte del beneficiario.
Il margine discrezionale non è considerato sussistere se la convenzione di sovvenzione specifica quanto segue:
l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non è superiore a 60 000 EUR, e i criteri da applicare per determinare l’importo esatto;
i diversi tipi di attività che possono beneficiare di tale sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo;
la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per accordarlo.
La soglia di cui al secondo comma, lettera a), può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni.
Articolo 205
Appalti di esecuzione
Dette norme specifiche sono basate sulle norme contenute nel presente regolamento, sono proporzionate al valore degli appalti pubblici di cui trattasi, all’entità relativa del contributo dell’Unione rispetto al costo totale dell’azione e ai rischi e sono incluse nella convenzione di sovvenzione.
TITOLO IX
PREMI
Articolo 206
Disposizioni generali
Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR solo se essi sono menzionati nella decisione di finanziamento di cui all’articolo 110 e previa trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio di informazioni in merito ai premi stessi.
Articolo 207
Regole di concorso, attribuzione e pubblicazione
Le regole di concorso:
specificano i criteri di ammissibilità;
specificano le modalità e il termine ultimo di iscrizione dei richiedenti, se necessari, e di presentazione delle domande;
specificano i criteri di esclusione di cui all’articolo 136 e i motivi di rigetto di cui all’articolo 141;
prevedono la responsabilità esclusiva del richiedente nel caso di un’azione legale inerente alle attività svolte nell’ambito del concorso;
prevedono l’accettazione da parte dei vincitori degli obblighi di cui all’articolo 129 e degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso;
stabiliscono i criteri di attribuzione, in modo da consentire di valutare la qualità delle domande rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi, nonché di stabilire obiettivamente se le domande abbiano avuto esito positivo;
specificano l’ammontare del premio o dei premi;
specificano le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l’attribuzione.
Ai fini del primo comma, lettera a), i beneficiari sono ammissibili se non altrimenti disposto dalle regole del concorso.
L’articolo 194, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis alla pubblicazione dei concorsi.
L’articolo 200, paragrafi 4 e 6, si applica mutatis mutandis alla decisione di attribuzione.
La decisione di attribuzione del premio è comunicata al vincitore e costituisce l’impegno giuridico.
Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:
il numero di richiedenti dell’anno precedente;
il numero di richiedenti e la percentuale di domande accolte per ogni concorso;
l’elenco degli esperti che hanno fatto parte dei comitati di valutazione dell’anno precedente, con indicazione della procedura con cui sono stati selezionati.
TITOLO X
STRUMENTI FINANZIARI, GARANZIE DI BILANCIO E ASSISTENZA FINANZIARIA
CAPO 1
Disposizioni comuni
Articolo 208
Ambito di applicazione e attuazione
La Commissione continua a essere responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento di obiettivi strategici definiti e temporalmente definiti, misurabili in termini di realizzazioni e/o risultati. La Commissione è responsabile dell’attuazione degli strumenti finanziari, fatta salva la responsabilità civile e contrattuale delle entità delegate, conformemente al diritto applicabile e all’articolo 129.
Quando agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio contribuiscono paesi terzi ai sensi del paragrafo 2, l’atto di base può prevedere la designazione di entità attuative o controparti ammissibili dei paesi interessati.
La Corte dei conti è il revisore esterno responsabile dei progetti e programmi sostenuti da uno strumento finanziario, da una garanzia di bilancio o dall’assistenza finanziaria.
Articolo 209
Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio
Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio:
ovviano alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e forniscono un sostegno proporzionato soltanto ai destinatari finali ritenuti, secondo principi riconosciuti a livello internazionale, economicamente sostenibili nel momento in cui l’Unione concede il sostegno finanziario;
conseguono addizionalità evitando la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da altre fonti pubbliche o di private;
non falsano la concorrenza sul mercato interno e sono coerenti con le norme sugli aiuti di Stato;
conseguono un effetto leva e moltiplicatore, con una forbice di valori basata su una valutazione ex ante per il corrispondente strumento finanziario o la corrispondente garanzia di bilancio, mobilitando un investimento globale che supera l’entità del contributo o della garanzia dell’Unione, compresa, ove opportuno, la massimizzazione degli investimenti privati;
sono attuati in maniera tale da assicurare la presenza di un interesse comune delle entità attuative o delle controparti che partecipano all’attuazione a conseguire gli obiettivi strategici definiti nel pertinente atto di base, con disposizioni relative, per esempio, a requisiti di investimento congiunto, obblighi di condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo un conflitto d’interessi con altre attività delle entità o controparti;
forniscono una remunerazione dell’Unione coerente con la condivisione del rischio tra gli attori finanziari partecipanti e gli obiettivi strategici dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio;
prevedono che, qualora debba essere corrisposta una remunerazione alle entità attuative o alle controparti che partecipano all’attuazione, essa sia legata alle performance e comprenda:
le spese amministrative destinate a remunerare l’entità o la controparte per il lavoro svolto nell’attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, che si basano, per quanto possibile, sugli interventi effettuati o sugli esborsi sostenuti; e
se del caso, incentivi legati alle politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi strategici o la performance finanziaria dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio.
In casi debitamente giustificati possono essere rimborsate le spese straordinarie;
si fondano su valutazioni ex ante, singolarmente o come parte di un programma, conformemente all’articolo 34, e spiegano la scelta del tipo di operazione finanziaria tenendo conto degli obiettivi strategici perseguiti e dei rischi finanziari e risparmi connessi per il bilancio.
Le valutazioni di cui al primo comma, lettera h), sono riesaminate e aggiornate per tenere conto degli effetti di cambiamenti socioeconomici rilevanti sulla motivazione dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio.
I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, effettuati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno a titolo del bilancio nell’ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio costituiscono entrate con destinazione specifica interne conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio, fatto salvo l’articolo 215, paragrafo 5, per un periodo non superiore al periodo di impegno di bilancio più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.
Nel proporre l’importo delle future dotazioni per strumenti finanziari o garanzie di bilancio la Commissione tiene conto di tali entrate con destinazione specifica interne.
Fatto salvo il secondo comma, l’importo ancora da liquidare delle entrate con destinazione specifica autorizzate da un atto di base di cui è prevista l’abrogazione o la scadenza può altresì essere assegnato a un altro strumento finanziario che persegue obiettivi analoghi, se ciò è previsto nell’atto di base istitutivo di tale strumento finanziario.
Per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati in regime di gestione indiretta l’ordinatore responsabile verifica che i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre ed elaborati nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 80 e degli IPSAS, nonché tutte le informazioni necessarie per produrre i rendiconti finanziari in conformità dell’articolo 82, paragrafo 2, siano presentati dalle entità a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi), entro il 15 febbraio dell’anno successivo e che i rendiconti finanziari sottoposti ad audit siano presentati da dette entità entro il 15 maggio dell’anno successivo.
Articolo 210
Passività finanziaria dell’Unione
La passività finanziaria e i pagamenti netti aggregati a titolo del bilancio non superano mai:
per gli strumenti finanziari: l’importo dell’impegno di bilancio a essi corrispondente;
per le garanzie di bilancio: l’importo della garanzia di bilancio autorizzato dall’atto di base;
per l’assistenza finanziaria: l’importo massimo dei prestiti che la Commissione è abilitata ad assumere per finanziare l’assistenza finanziaria autorizzata dall’atto di base e i corrispondenti interessi.
Articolo 211
Copertura delle passività finanziarie
L’atto di base stabilisce che il tasso di copertura sia rivisto con cadenza almeno triennale.
Salvo diversamente specificato nell’atto di base che istituisce la garanzia di bilancio o l’assistenza finanziaria a un paese terzo, il tasso di copertura si basa sulla copertura globale necessaria in anticipo per coprire le perdite nette attese, oltre a un’adeguata riserva di sicurezza. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, la copertura globale è costituita per il periodo di tempo previsto nella pertinente scheda finanziaria di cui all’articolo 35.
Confluiscono nella copertura le seguenti risorse:
i contributi provenienti dal bilancio, nel pieno rispetto del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale e previo esame delle possibilità di riassegnazioni;
gli utili sugli investimenti di risorse detenute nel fondo comune di copertura;
gli importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita nell’accordo di garanzia o di prestito;
le entrate e ogni altro pagamento ricevuto dall’Unione in conformità dell’accordo di garanzia o di prestito;
se del caso, i contributi in denaro contante degli Stati membri e di terzi ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 2.
Per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui al paragrafo 1 si tiene conto solamente delle risorse di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo.
La copertura è utilizzata per i seguenti pagamenti:
attivazione della garanzia di bilancio;
obbligazioni di pagamento relative a un impegno di bilancio per uno strumento finanziario;
obbligazioni finanziarie derivanti dall’assunzione di prestiti ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1;
se del caso, altre spese connesse all’attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria ai paesi terzi.
La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e può proporre idonee misure di ricostituzione o un aumento del tasso di copertura nei seguenti casi:
se, in conseguenza dell’attivazione della garanzia di bilancio, i relativi accantonamenti scendono al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 1, e ancora al di sotto del 30 % di detto tasso di copertura, oppure se una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione fa ritenere che essi possano scendere al di sotto di una di tali percentuali nell’arco di un anno;
se un paese che beneficia dell’assistenza finanziaria dell’Unione non è in grado di pagare alla scadenza.
Articolo 212
Fondo comune di copertura
Entro il 30 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo comune di copertura alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione patrimoniale, tra cui le infrastrutture tecniche, di un confronto dei costi dei servizi forniti, della struttura istituzionale, della comunicazione di informazioni, della performance, della rendicontabilità e delle competenze della Commissione e della BEI, nonché degli altri mandati di gestione patrimoniale per il bilancio. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura tiene un importo minimo di risorse del fondo in denaro contante o equivalenti di liquidità in conformità delle norme prudenziali e delle previsioni di pagamento fornite dagli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria.
Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura può sottoscrivere contratti di vendita con patto di opzione, garantiti dalle risorse del fondo comune di copertura, per effettuare versamenti dal fondo se tale procedura può essere ragionevolmente considerata più vantaggiosa per il bilancio rispetto alla cessione di risorse nell’arco temporale della richiesta di pagamento. La durata o il periodo di rinnovo dei contratti di vendita con patto di opzione collegati a un pagamento sono limitati alla durata minima necessaria per minimizzare la perdita per il bilancio.
Articolo 213
Tasso di copertura effettivo
Il tasso di copertura effettivo applicabile è una percentuale di ciascun tasso di copertura iniziale determinato in conformità dell’articolo 211, paragrafo 2, secondo comma. Si applica soltanto all’importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell’attivazione delle garanzie nell’arco di un anno. Fornisce il rapporto, sotto forma di percentuale, tra l’importo di denaro contante ed equivalenti di liquidità nel fondo comune di copertura richiesto per onorare l’attivazione di garanzie e l’importo totale di denaro contante ed equivalenti di liquidità che sarebbe necessario in ciascun fondo di garanzia per onorare l’attivazione della garanzia se le risorse fossero depositate e gestite separatamente, dove entrambi gli importi rappresentano un rischio di liquidità equivalente. Tale rapporto non scende al di sotto del 95 %. Il calcolo del tasso di copertura effettivo tiene conto dei seguenti elementi:
la previsione dei flussi in entrata e in uscita nel fondo comune di copertura, tenendo conto della fase iniziale di costituzione della copertura totale in conformità dell’articolo 211, paragrafo 2, secondo comma;
la correlazione del rischio tra le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria a paesi terzi;
le condizioni di mercato.
Entro il 1o luglio 2020 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 269 al fine di integrare il presente regolamento con le condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo, ivi compresa una metodologia per tale calcolo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 al fine di modificare il rapporto minimo di cui al primo comma del presente paragrafo alla luce dell’esperienza acquisita in relazione al funzionamento del fondo comune di copertura, mantenendo un approccio prudente in linea con il principio di sana gestione finanziaria. Il rapporto minimo non è fissato a un livello inferiore all’85 %.
In seguito al calcolo del tasso di copertura annuo effettivo in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nell’ambito della procedura di bilancio sono effettuate e presentate nel documento di lavoro di cui all’articolo 41, paragrafo 5, lettera h), le seguenti operazioni:
ogni eccedenza degli accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio o all’assistenza finanziaria a un paese terzo è restituita al bilancio;
ogni ricostituzione del fondo avviene in frazioni annue nell’arco di un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’articolo 211, paragrafo 6.
L’adeguatezza degli orientamenti è sottoposta a una valutazione indipendente ogni tre anni e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 214
Relazione annuale
CAPO 2
Disposizioni specifiche
Articolo 215
Norme e attuazione
Articolo 216
Strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione
Gli strumenti finanziari possono essere attuati direttamente a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), con le seguenti modalità:
un veicolo di investimento dedicato al quale la Commissione partecipa insieme ad altri investitori pubblici o privati al fine di incrementare l’effetto leva del contributo dell’Unione;
prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi diversi dagli investimenti in veicoli di investimento dedicati, forniti direttamente ai destinatari finali o tramite intermediari finanziari.
Articolo 217
Trattamento dei contributi provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente
Articolo 218
Norme in materia di garanzie di bilancio
L’atto di base definisce:
l’importo della garanzia di bilancio che non può mai essere superato, fatto salvo l’articolo 208, paragrafo 2;
le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
I contributi di terzi alle garanzie di bilancio ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 2, possono essere forniti in contanti.
La garanzia di bilancio è accresciuta dai contributi di cui al primo e secondo comma. I pagamenti relativi all’attivazione delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o da terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.
Articolo 219
Attuazione delle garanzie di bilancio
Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione:
una valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio, nonché gli inadempimenti attesi;
informazioni sull’obbligazione finanziaria in essere dell’Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione e misurata conformemente alle norme contabili dell’Unione di cui all’articolo 80 o agli IPSAS;
il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
Articolo 220
Norme e attuazione
▼M1 —————
La Commissione sottoscrive con il paese beneficiario un accordo contenente disposizioni che:
assicurano che il paese beneficiario verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità delle condizioni predefinite, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi a titolo di assistenza finanziaria che siano stati oggetto di appropriazione indebita;
assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione;
autorizzano espressamente la Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti a esercitare i loro diritti conformemente all’articolo 129;
assicurano che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza finanziaria, il paese beneficiario è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
assicurano che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario.
▼M1 —————
Articolo 220 bis
Strategia di finanziamento diversificata
TITOLO XI
CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI
Articolo 221
Disposizioni generali
Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei, quali definiti nell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («partiti politici europei»), affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione, in conformità di detto regolamento.
Articolo 222
Principi
I contributi non pregiudicano la facoltà dei partiti politici europei di costituire riserve con importi derivanti da risorse proprie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Articolo 223
Aspetti di bilancio
I contributi e gli stanziamenti destinati a organismi o esperti esterni indipendenti di audit di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.
Articolo 224
Bando per la presentazione delle domande di contributi
Articolo 225
Procedura di attribuzione
La decisione dell’ordinatore responsabile in merito alle domande precisa almeno:
l’oggetto e l’importo globale dei contributi;
il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati per ognuno di essi;
i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto.
Articolo 226
Forma dei contributi
I contributi possono assumere una delle seguenti forme:
rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute;
rimborso sulla base di costi unitari;
somme forfettarie;
finanziamenti a tasso fisso;
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).
Articolo 227
Garanzie
L’ordinatore responsabile può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere che un partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce dell’analisi dei rischi, tale partito risulti esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e d), del presente regolamento o quando una decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («Autorità»), è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.
L’articolo 153 si applica mutatis mutandis alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al primo comma del presente articolo per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.
Articolo 228
Uso dei contributi
Articolo 229
Relazione sull’uso dei contributi
Articolo 230
Importo del contributo
Articolo 231
Controlli e sanzioni
Articolo 232
Tenuta dei registri
Articolo 233
Selezione degli organismi o degli esperti esterni di audit
Gli organismi o gli esperti esterni indipendenti di audit di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura di appalto. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due contratti consecutivi si ritiene che sussista un conflitto d’interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento dell’audit.
TITOLO XII
ALTRI STRUMENTI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO
Articolo 234
Fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne
I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti unicamente se gli accordi conclusi con altri donatori assicurano contributi da fonti diverse dal bilancio.
La Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla sua intenzione di istituire un fondo fiduciario dell’Unione destinato ad azioni di emergenza e di post-emergenza.
L’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione destinato ad azioni tematiche è soggetto all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Ai fini del terzo e quarto comma del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i progetti di decisione relativi all’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione. Tali progetti di decisione comprendono la descrizione degli obiettivi del fondo fiduciario dell’Unione, la giustificazione della sua istituzione conformemente al paragrafo 3, l’indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori. I progetti di decisione contengono altresì un progetto di accordo costitutivo da concludere con gli altri donatori.
I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti e eseguiti soltanto alle condizioni seguenti:
esiste un valore aggiunto dell’intervento dell’Unione: gli obiettivi dei fondi fiduciari dell’Unione, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione che non a livello nazionale e l’uso degli strumenti di finanziamento esistenti non sarebbe sufficiente a conseguire gli obiettivi strategici dell’Unione;
i fondi fiduciari dell’Unione determinano visibilità politica per l’Unione e vantaggi gestionali evidenti, nonché un migliore controllo da parte dell’Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell’Unione e degli altri donatori;
i fondi fiduciari dell’Unione non duplicano altri canali esistenti di finanziamento o altri strumenti simili senza fornire alcuna addizionalità;
gli obiettivi dei fondi fiduciari dell’Unione sono allineati agli obiettivi dello strumento o della voce di bilancio dell’Unione da cui sono finanziati.
Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono chiedere alla Commissione, laddove opportuno, di interrompere gli stanziamenti per un fondo fiduciario dell’Unione o di rivedere l’accordo costitutivo al fine di liquidare il fondo medesimo, in particolare sulla base delle informazioni presentate nel documento di lavoro di cui all’articolo 41, paragrafo 6. In tal caso, gli eventuali fondi rimanenti sono restituiti proporzionalmente al bilancio a titolo di entrate generali, nonché agli Stati membri contribuenti e agli altri donatori.
Articolo 235
Esecuzione dei fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne
I contributi dell’Unione sono trasferiti sull’apposito conto bancario sulla base delle richieste di pagamento debitamente giustificate da previsioni di esborso, tenendo conto del saldo disponibile sul conto e della conseguente necessità di pagamenti aggiuntivi. Le previsioni di esborso sono fornite su base annuale o, se del caso, semestrale.
I contributi versati da altri donatori sono presi in considerazione quando sono incassati sull’apposito conto bancario del fondo fiduciario dell’Unione e per l’importo in euro risultante dalla conversione all’atto dell’accredito sull’apposito conto bancario. Gli interessi maturati sull’apposito conto bancario del fondo fiduciario dell’Unione sono investiti nel fondo stesso, salvo se altrimenti disposto nell’accordo costitutivo di quest’ultimo.
Oltre alla redazione della relazione annuale di cui all’articolo 252, due volte l’anno l’ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria delle operazioni effettuate da ogni fondo fiduciario dell’Unione.
La Commissione riferisce inoltre mensilmente sullo stato di esecuzione di ogni fondo fiduciario dell’Unione.
I fondi fiduciari dell’Unione sono sottoposti annualmente a un audit esterno indipendente.
Articolo 236
Ricorso al sostegno di bilancio
Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può fornire sostegno di bilancio a un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
la gestione delle finanze pubbliche del paese terzo risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace;
il paese terzo ha posto in essere politiche settoriali o nazionali sufficientemente credibili e pertinenti;
il paese terzo ha posto in essere politiche macroeconomiche orientate alla stabilità;
il paese terzo ha previsto un accesso sufficiente e tempestivo a informazioni di bilancio complete e solide.
Le corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse con il paese terzo prevedono:
l’obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2;
il diritto della Commissione di sospendere la convenzione di finanziamento se il paese terzo viola un obbligo relativo al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto e nei casi gravi di corruzione;
opportune disposizioni a norma delle quali il paese terzo deve impegnarsi a rimborsare immediatamente, in tutto o in parte, i finanziamenti erogati per la relativa operazione, qualora sia accertato che il pagamento dei fondi pertinenti dell’Unione è viziato da gravi irregolarità imputabili al paese terzo.
Per procedere al rimborso di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo può essere applicato l’articolo 101, paragrafo 1, secondo comma.
Articolo 237
Esperti esterni retribuiti
L’invito a manifestare interesse comprende una descrizione dei compiti, la loro durata e le condizioni di retribuzione fissate.
In esito all’invito a manifestare interesse è redatto un elenco di esperti. Tale elenco rimane valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla pubblicazione o per la durata del programma pluriennale attinente ai compiti.
Articolo 238
Esperti non retribuiti
Le istituzioni dell’Unione possono rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone da esse invitate o munite di mandato delle istituzioni medesime o, se del caso, versare loro qualsiasi altra indennità.
Articolo 239
Quote di adesione e altre sottoscrizioni
L’Unione può versare quote a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro od osservatore.
Articolo 240
Spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione
Le istituzioni dell’Unione possono pagare le spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione, compresi i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo, e i contributi alle scuole europee.
TITOLO XIII
CONTI ANNUALI E ALTRA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
CAPO 1
Conti annuali
Articolo 241
Struttura contabile
I conti annuali dell’Unione sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono quanto segue:
gli stati finanziari consolidati, che presentano, in conformità delle norme contabili di cui all’articolo 80, il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione di cui all’articolo 70 e degli altri organismi che soddisfano i criteri di consolidamento contabile;
le relazioni aggregate sull’esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni sull’esecuzione del bilancio delle istituzioni dell’Unione.
Articolo 242
Documenti giustificativi
Ogni scrittura nei conti si basa su adeguati documenti giustificativi in conformità dell’articolo 75.
Articolo 243
Stati finanziari
Gli stati finanziari sono presentati in milioni di EUR e, in conformità delle norme contabili di cui all’articolo 80, comprendono:
lo stato patrimoniale, che presenta l’intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell’esercizio precedente;
il conto economico, che presenta il risultato economico dell’esercizio precedente;
la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell’esercizio e la situazione finale di tesoreria;
la situazione di variazione dell’attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l’esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.
Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all’articolo 80 e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell’Unione. Le note contengono almeno le seguenti informazioni:
i principi, le norme e i metodi contabili;
le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari, ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.
Articolo 244
Relazioni sull’esecuzione del bilancio
Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di EUR e sono raffrontabili anno per anno. Esse comprendono:
le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese;
il risultato di bilancio, calcolato sulla base dell’equilibrio di bilancio annuale di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom;
le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.
Le relazioni sull’esecuzione del bilancio contengono:
informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l’esecuzione del bilancio in entrate e i diritti accertati;
informazioni che illustrano l’evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
informazioni che illustrano l’impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
informazioni che illustrano gli impegni ancora in essere, riportati dall’esercizio precedente o assunti nel corso dell’esercizio.
Articolo 245
Conti provvisori
Articolo 246
Approvazione dei conti consolidati definitivi
Entro il 1o luglio le istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione e ciascuno degli organismi di cui all’articolo 241 comunicano i rispettivi conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti e al contabile della Commissione.
I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, nella quale questi dichiara che essi sono stati elaborati in conformità del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari.
I conti consolidati definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale questi dichiara che essi sono stati elaborati in conformità del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari.
Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.
CAPO 2
Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità
Articolo 247
Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità
Entro il 31 luglio dell’esercizio successivo la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende:
i conti consolidati definitivi di cui all’articolo 246;
la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che prevede una sintesi chiara e concisa delle realizzazioni in termini di controllo interno e gestione finanziaria di cui alle relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato e che comprende informazioni sulle disposizioni essenziali in materia di governance in seno alla Commissione, nonché:
una stima del livello di errore nelle spese dell’Unione sulla base di una metodologia coerente e una stima delle rettifiche future;
informazioni sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio, che presentano l’incidenza finanziaria delle misure adottate per tutelare il bilancio dalle spese che violano il diritto applicabile;
informazioni sull’attuazione della strategia antifrode della Commissione;
una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni, basata sui quadri finanziari pluriennali applicabili e sulla decisione 2014/335/UE, Euratom;
la relazione annuale sugli audit interni di cui all’articolo 118, paragrafo 4;
la valutazione delle finanze dell’Unione basata sui risultati conseguiti di cui all’articolo 318 TFUE, in cui sono valutati, in particolare, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici in considerazione degli indicatori di performance di cui all’articolo 33 del presente regolamento;
la relazione sul seguito dato al discarico di cui all’articolo 261, paragrafo 3.
CAPO 3
Rendicontazione di bilancio e altra rendicontazione finanziaria
Articolo 248
Relazione mensile sull’esecuzione del bilancio
Il contabile della Commissione, oltre agli stati e alle relazioni annuali di cui agli articoli 243 e 244, trasmette una volta al mese al Parlamento europeo e al Consiglio dati, aggregati almeno a livello di capitolo, e separatamente ripartiti per capitolo, articolo e voce, sull’esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all’insieme degli stanziamenti disponibili. Tali dati forniscono anche informazioni sull’impiego degli stanziamenti riportati.
I dati sono messi a disposizione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ogni mese tramite il sito web della Commissione.
Articolo 249
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria
Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.
Articolo 250
Relazione annuale sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria
La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e alle passività potenziali in conformità dell’articolo 41, paragrafi 4 e 5, e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettere d) ed e). Tali informazioni sono contemporaneamente messe a disposizione della Corte dei conti.
Articolo 251
Relazione sulle questioni contabili
Entro il 15 settembre di ogni esercizio il contabile della Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni concernenti gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati e i progressi compiuti su aspetti contabili, compresi quelli individuati dalla Corte dei conti, nonché le informazioni relative ai recuperi.
Articolo 252
Relazione sui fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne
Conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell’Unione di cui all’articolo 234, sulla loro attuazione e sulla loro performance, nonché sui relativi conti.
Il comitato del fondo fiduciario dell’Unione interessato approva la relazione annuale del fondo fiduciario dell’Unione redatta dall’ordinatore. Approva altresì i conti definitivi preparati dal contabile. Il comitato presenta i conti definitivi al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito della procedura di discarico per la Commissione.
Articolo 253
Pubblicazione di informazioni sui destinatari
La Commissione pubblica le informazioni sui destinatari in conformità dell’articolo 38.
TITOLO XIV
AUDIT ESTERNO E DISCARICO
CAPO 1
Audit esterno
Articolo 254
Audit esterno della Corte dei conti
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutte le norme da essi adottate a norma degli articoli 12, 16, 21, 29, 30, 32 e 43.
Articolo 255
Norme e procedure di audit
Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei compiti a essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di audit effettuate nell’ambito dell’esecuzione del bilancio da parte o per conto di un’istituzione dell’Unione.
Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione dell’Unione autorizza le istituzioni finanziarie che detengono averi dell’Unione a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.
Articolo 256
Verifiche relative a titoli e fondi
La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.
Articolo 257
Diritto di accesso della Corte dei conti
Gli organismi di audit interni e gli altri servizi delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti.
I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti ad:
aprire le loro casse, esibire fondi, titoli e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione dei fondi di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione dell’audit di cui all’articolo 255.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.
Articolo 258
Relazione annuale della Corte dei conti
Articolo 259
Relazioni speciali della Corte dei conti
In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l’istituzione dell’Unione o l’organismo interessato comunica alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l’istituzione dell’Unione o l’organismo interessato necessiti di un riscontro da parte degli Stati membri per mettere a punto la sua risposta.
Le risposte dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo interessato riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.
Su richiesta della Corte dei conti o dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo interessato, le risposte possono essere esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dopo la pubblicazione della relazione.
La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.
Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni dell’Unione o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d’intesa con la Commissione, quale seguito darvi.
La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte di ciascuna istituzione dell’Unione od organismo interessato, nonché il calendario per l’elaborazione della relazione speciale, siano pubblicati unitamente a quest’ultima.
CAPO 2
Discarico
Articolo 260
Calendario della procedura di discarico
Articolo 261
Procedura di discarico
Articolo 262
Misure di follow-up
Articolo 263
Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE
Al SEAE si applicano le procedure di cui all’articolo 319 TFUE e agli articoli 260, 261 e 262 del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.
TITOLO XV
STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 264
Disposizioni generali
Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a diversi titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all’articolo 47, paragrafo 4.
Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti.
Articolo 265
Pagamenti anticipati
Le spese di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che in virtù di disposizioni legali o contrattuali sono effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1o dicembre a pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. In tal caso non si applica il limite di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 266
Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari
Entro il 1o giugno di ogni anno ogni istituzione dell’Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni:
per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti. La spesa comprende i costi di sistemazione degli edifici, ma non le altre spese;
la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati;
le condizioni e i costi definitivi, nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 e non inclusi nei documenti di lavoro dell’anno precedente.
Salvo nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni.
Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adotti una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.
Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni, esso è prorogato per una volta di due settimane.
Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l’istituzione dell’Unione interessata ritira la proposta e può presentarne una nuova.
Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio:
l’acquisto di terreni;
l’acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini tali elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 3 000 000 EUR;
l’acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini detti elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 2 000 000 EUR, nel caso in cui detto prezzo rappresenti più del 110 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente;
la vendita di terreni o edifici nel caso in cui il prezzo rappresenti meno del 90 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente;
qualsiasi nuovo appalto immobiliare, inclusi l’usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di appalti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli non rientrante nella lettera b) e avente un costo annuale di almeno 750 000 EUR;
la proroga o il rinnovo di appalti immobiliari esistenti, inclusi l’usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine, a condizioni identiche o più favorevoli e aventi un costo annuale di almeno 3 000 000 EUR.
Il presente paragrafo si applica anche ai progetti immobiliari di natura interistituzionale nonché alle delegazioni dell’Unione.
Le soglie di cui al primo comma, lettere da b) a f), comprendono i costi di sistemazione dell’edificio. Per i contratti di locazione e di usufrutto, tali soglie tengono conto dei costi di sistemazione dell’edificio, ma non delle altre spese.
I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione gli interessi finanziari dell’Unione.
Se l’istituzione dell’Unione propone di finanziare l’acquisto mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell’istituzione dell’Unione interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.
Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla richiesta di approvazione preventiva entro un periodo di quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, prorogabile per una volta di due settimane. L’acquisto finanziato tramite un prestito è da considerarsi respinto se il Parlamento europeo e il Consiglio non lo approvano esplicitamente entro tale termine.
Articolo 267
Procedura di informazione tempestiva e procedura di approvazione preventiva
Per i progetti di edilizia residenziale in paesi terzi, le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva si svolgono congiuntamente.
TITOLO XVI
RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ATTI DELEGATI
Articolo 268
Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere qualsiasi informazione o chiarimento pertinente.
Articolo 269
Esercizio della delega
PARTE SECONDA
MODIFICHE DELLE NORME SETTORIALI SPECIFICHE
Articolo 270
Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013
Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è così modificato:
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Agli assi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l’intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:
almeno il 55 % all’asse “Progress”;
almeno il 18 % all’asse “EURES”;
almeno il 18 % all’asse “Microfinanza e imprenditoria sociale.” »;
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Sezioni tematiche e finanziamento
L’asse “Progress” sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse “Progress” è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:
occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20 %;
protezione e inclusione sociali, nonché riduzione e prevenzione della povertà: 45 %;
condizioni di lavoro: 7 %.
Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettera a), b) o c), o a una combinazione delle stesse.
l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Sezioni tematiche e finanziamento
L’asse “EURES” sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse “EURES” è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:
trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 15 %;
sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l’intermediazione tra l’offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 15 %;
partenariati transfrontalieri: 18 %.
Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettere a), b) o c), o a una combinazione delle stesse.»;
l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Sezioni tematiche e finanziamento
L’asse “Microfinanza e imprenditoria sociale” sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a) e b). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse “Microfinanza e imprenditoria sociale” è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:
microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 35 %;
imprenditoria sociale: 35 %.
Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettere a) o b), o a una combinazione delle stesse.»;
all’articolo 32, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contengono una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l’Unione deve finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un’indicazione dell’importo stanziato per ciascun obiettivo specifico. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.»;
gli articoli 33 e 34 sono soppressi.
Articolo 271
Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013
Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:
l’articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;»;
è aggiunto il comma seguente:
«Gli investimenti in infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo sono considerati di ridotte dimensioni e ammissibili a un sostegno qualora il contributo all’operazione a titolo del FESR non superi 10 000 000 EUR. Tale massimale è innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 1 della convenzione dell’Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972.»;
all’articolo 5, punto 9), è aggiunta la lettera seguente:
sostenendo l’accoglienza e l’integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati;»;
nella tabella dell’allegato I, il testo che inizia con «Infrastrutture sociali» fino alla fine della tabella è sostituito dal seguente:
«Infrastrutture sociali |
||
Assistenza all’infanzia e istruzione |
persone |
Capacità dell’infrastruttura per l’assistenza all’infanzia o l’istruzione sostenuta |
Sanità |
persone |
Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati |
Edilizia abitativa |
alloggi |
Abitazioni ripristinate |
|
alloggi |
Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza) |
Migranti e rifugiati |
persone |
Capacità dell’infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi) |
Indicatori specifici per lo sviluppo urbano |
||
|
persone |
Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato |
|
metri quadrati |
Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane |
|
metri quadrati |
Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane». |
Articolo 272
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
al considerando 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzino i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo Parlamento e del Consiglio ( *1 ) (“regolamento finanziario”).
l’articolo 2 è così modificato:
il punto 10) è sostituito dal seguente:
“beneficiario” significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni:
nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 ( *2 ), (UE) n. 1408/2013 ( *3 ) e (UE) n. 717/2014 ( *4 ) e
nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
il punto 31) è sostituito dal seguente:
“strategia macroregionale”: un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;»;
l’articolo 4 è così modificato:
nel paragrafo 7, il riferimento «articolo 59 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63 del regolamento finanziario»;
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
all’articolo 9 è aggiunto il comma seguente:
«Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l’uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell’asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ).
all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:
La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell’accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell’anno civile precedente.
La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell’accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno civile precedente.»;
l’articolo 30 è così modificato:
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell’accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 4 bis.»;
al paragrafo 3, la terza frase è soppressa;
all’articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
l’articolo 34, paragrafo 3, è così modificato:
le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;
elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d’interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;»;
è aggiunto il comma seguente:
«I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.»;
all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
l’articolo 37 è così modificato:
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell’economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;»;
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
l’articolo 38 è così modificato:
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell’ambito del FEIS conformemente all’articolo 39 bis.»;
il paragrafo 4 è così modificato:
al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
affidare compiti di esecuzione, tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:
alla BEI;
a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o
assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l’autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 10).»;
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nell’attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario»;
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
al paragrafo 7, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
l’articolo 39 è così modificato:
al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
al paragrafo 4, primo comma:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, nazionale o regionale.
Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l’altro, un’analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un’indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell’ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 3);»;
i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all’importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all’importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2.»;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 39 bis
Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l’autorità di gestione può:
investire nel capitale di un’entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;
affidare compiti di esecuzione conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).
L’organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell’ambito dell’istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.
Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d’investimento ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d’investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.
I termini e le condizioni per i contributi a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:
ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua il fondo di fondi;
tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, tra l’organismo che attua il fondo di fondi e l’organismo che attua lo strumento finanziario.
l’articolo 40 è così modificato:
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell’articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.
La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 150, paragrafo 2.
Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.
La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
è inserito il paragrafo seguente:
In deroga all’articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell’articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell’articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un’irregolarità isolata può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.
Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell’organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione.
Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.»;
l’articolo 41 è così modificato:
al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
l’articolo 42 è così modificato:
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 43 bis
Trattamento differenziato degli investitori
all’articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Fatto salvo l’articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell’ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:
per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell’ambito di una priorità;
se del caso, per coprire le perdite nell’importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.»;
all’articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
l’identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);»;
le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;
i progressi compiuti nel conseguimento dell’atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;»;
all’articolo 49, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
all’articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
all’articolo 56, il paragrafo 5 è soppresso;
all’articolo 57, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
all’articolo 58, il paragrafo 1 è così modificato:
al secondo comma, il riferimento «articolo 60 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 154 del regolamento finanziario»;
al terzo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi.»;
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;»;
è aggiunto il comma seguente:
«A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.»;
l’articolo 59 è così modificato:
è inserito il paragrafo seguente:
è aggiunto il paragrafo seguente:
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:
alla BEI;
a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).»;
l’articolo 61 è così modificato:
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
al paragrafo 3, primo comma, è inserita la lettera seguente:
applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l’autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;»;
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
al paragrafo 7, primo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.»;
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
l’articolo 65 è così modificato:
il terzo comma del paragrafo 8 è così modificato:
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o»;
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.»;
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
l’articolo 67 è così modificato:
il paragrafo 1 è così modificato:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
somme forfettarie;»;
è aggiunta la lettera seguente:
finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all’atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.»
è aggiungo il comma seguente:
«Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l’audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.»;
è inserito il paragrafo seguente:
Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall’FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.
Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 152, paragrafo 7.»;
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 5 è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
sull’applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;»;
è inserita la lettera seguente:
un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall’autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall’autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;»;
è inserito il paragrafo seguente:
l’articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Articolo 68
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:
un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.»;
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 68 bis
Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione.
Articolo 68 ter
Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale
Per le operazioni sostenute dall’FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
l’articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Articolo 70
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell’ubicazione
Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l’intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all’interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.
Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l’istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.
L’autorità di gestione può accettare che un’operazione sia attuata al di fuori dell’area del programma ma sempre all’interno dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’operazione è a vantaggio dell’area del programma;
l’importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall’area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell’adozione del programma;
il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all’operazione o al tipo di operazioni interessate;
le autorità responsabili per il programma nell’ambito del quale è finanziata l’operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l’audit o stipulano accordi con autorità nell’area in cui si svolge l’operazione.
Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall’area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all’esterno che all’interno dell’area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.
Qualora le operazioni riguardino l’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all’esterno dello Stato membro ma sempre all’interno dell’Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.
all’articolo 71, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
l’articolo 75 è così modificato:
al paragrafo 1, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;
è inserito il paragrafo seguente:
La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:
il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall’audit o dal controllo sul posto in questione;
Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.
Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.»;
all’articolo 76, secondo comma, il riferimento «articolo 84, paragrafo 2, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario»;
all’articolo 79, paragrafo 2, il riferimento «articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario»;
all’articolo 83, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;
all’articolo 84, il riferimento «articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario»;
all’articolo 98, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
l’articolo 102 è così modificato:
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
è aggiunto il paragrafo seguente:
Un’analisi indipendente della qualità dev’essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.
Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:
se l’analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
se la valutazione pertinente è negativa.»;
all’articolo 104, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
all’articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
all’articolo 106, il primo comma è così modificato:
il punto 1) è sostituito dal seguente:
una descrizione degli obiettivi del piano d’azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l’occupazione a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE;»;
il punto 2) è soppresso;
il punto 3 è sostituito dal seguente:
una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;»;
i punti 6), 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:
la conferma che contribuirà all’approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
la conferma che contribuirà all’approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
le informazioni sulla selezione del piano d’azione comune da parte dell’autorità di gestione, conformemente all’articolo 125, paragrafo 3;
le modalità di conduzione del piano d’azione comune, conformemente all’articolo 108;
le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d’azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;»;
il punto 9) è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento FSE;»;
la lettera b) è soppressa;
all’articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
all’articolo 108, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
all’articolo 109, la seconda frase è soppressa;
l’articolo 110 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
l’attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;»;
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera c);»;
l’articolo 114 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 4 è soppresso;
l’intestazione della parte terza, titolo III, capo II, è sostituita dalla seguente:
«Informazione, comunicazione e visibilità»;
l’articolo 115 è così modificato:
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Informazione, comunicazione e visibilità»;
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
all’articolo 116, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
all’articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
l’articolo 119 è così modificato:
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
al paragrafo 2, la prima frase è soppressa;
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
è inserito il paragrafo seguente:
all’articolo 122, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un’operazione in un esercizio contabile.»;
all’articolo 123, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
l’articolo 125 è così modificato:
al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario, il termine per l’esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l’informazione, la comunicazione e la visibilità;»;
il paragrafo 4, primo comma, è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e:
qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
nel caso di costi rimborsati a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;»;
alla lettera e), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario»;
all’articolo 126, lettera b), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario»;
l’articolo 127 è così modificato:
al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario»;
al paragrafo 5, primo comma, lettera a), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario»;
l’articolo 131 è sostituito dal seguente:
«Articolo 131
Domande di pagamento
Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:
l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione;
l’importo totale della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione.
Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell’articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:
tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere all’organismo che riceve l’aiuto nell’ambito di una determinata operazione;
tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall’organismo che riceve l’aiuto nell’attuazione dell’operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore;
Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.
Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:
l’importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;
l’importo che entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto; e
l’importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.
all’articolo 137, paragrafo 1, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario»;
all’articolo 138, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario»;
all’articolo 140, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
«Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.»;
all’articolo 145, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;
all’articolo 147, paragrafo 1, il riferimento «articolo 78 del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 98 del regolamento finanziario»;
all’articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l’FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l’autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all’articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.»;
l’articolo 149 è così modificato:
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
è inserito il comma seguente:
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
all’articolo 152 è aggiunto il paragrafo seguente:
Se l’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l’articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L’autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.
Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile sostenute dall’FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.»;
l’allegato IV è così modificato:
la sezione 1 è così modificata:
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell’articolo 39 bis e dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l’accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:»;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all’articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell’articolo 38, paragrafo 6, e dell’articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma;»;
il punto i) è sostituito dal seguente:
le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all’articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;»;
la sezione 2 è così modificata:
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
I documenti di strategia di cui all’articolo 38, paragrafo 8, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), comprendono almeno gli elementi seguenti:»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
l’uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;»;
l’allegato XII è così modificato:
l’intestazione dell’allegato XII è sostituita dalla seguente:
«INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI»;
l’intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:
MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ PER IL PUBBLICO»;
la sottosezione 2.1 è così modificata:
il punto 1 è sostituito dal seguente:
Lo Stato membro e l’autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l’interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all’innovazione tecnologica.»;
al punto 2, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell’intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell’Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
fornire informazioni aggiornate in merito all’attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.»;
la sottosezione 2.2 è così modificata:
al punto 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all’operazione riportando:»;
è aggiunto il punto seguente:
Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera c).»;
nella sottosezione 3.1, punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell’operazione e il sostegno all’operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L’autorità di gestione può chiedere che i potenziali beneficiari propongano, nelle domande, attività di comunicazione indicative volte a migliorare la visibilità dei fondi, che siano proporzionali alla dimensione dell’operazione.»;
nella sottosezione 4, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell’anno successivo, basato, tra l’altro, sugli insegnamenti tratti in merito all’efficacia di tali misure.».
Articolo 273
Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013
Il regolamento (UE) n. 1304/2013 è così modificato:
all’articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all’area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree del programma secondo criteri oggettivi.»;
l’articolo 14 è così modificato:
è inserito il paragrafo seguente:
i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
all’allegato I, il punto 1) è sostituito dal seguente:
Indicatori comuni di output per i partecipanti
Per “partecipanti” ( 28 ) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell’FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.
Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.
Tali dati sui partecipanti a un’operazione sostenuta dall’FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all’articolo 50, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
I seguenti dati sui partecipanti saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013:
I dati di detti due indicatori saranno raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all’interno di ogni priorità d’investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.
Articolo 274
Modifiche del regolamento (UE) n. 1309/2013
Il regolamento (UE) n. 1309/2013 è così modificato:
al considerando 24, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell’attuazione del contributo finanziario, nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell’Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ) (“regolamento finanziario”).
all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all’articolo 31 del regolamento finanziario, in linea di principio entro un periodo non superiore a sette giorni a decorrere dalla data di adozione della decisione pertinente da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
all’articolo 16, paragrafo 2, il riferimento «articolo 59 del regolamento finanziario» è sostituito da«articolo 63 del regolamento finanziario»;
all’articolo 21, paragrafo 2, il riferimento «articolo 59, paragrafo 3, del regolamento finanziario» è sostituito da«articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario» e il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da«articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario».
Articolo 275
Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013
Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:
è inserito il capo seguente:
«CAPO V bis
Finanziamento misto
Articolo 16 bis
Meccanismi di finanziamento misto dell’MCE
Oltre la soglia stabilita al primo comma, nel settore dei trasporti il contributo complessivo del bilancio dell’Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell’MCE non supera 500 000 000 EUR.
Se il 10 % della dotazione finanziaria complessiva per l’esecuzione dell’MCE di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non è integralmente impiegato per i meccanismi di finanziamento misto dell’MCE e/o per strumenti finanziari, l’importo restante è reso disponibile e ridistribuito a tale dotazione finanziaria.
Le operazioni di finanziamento misto che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale in conformità degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:
presentano un valore aggiunto europeo;
rispondono agli obiettivi della strategia Europa 2020;
contribuiscono, ove possibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi.
all’articolo 17, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’importo della dotazione finanziaria è compreso tra l’80 % e il 95 % delle risorse di bilancio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a).»;
all’articolo 22, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La certificazione della spesa di cui al secondo comma del presente articolo non è obbligatoria per le sovvenzioni attribuite in base al regolamento (UE) n. 283/2014.».
Articolo 276
Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014
Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di modifica degli elementi di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.»;
all’articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
all’articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili conformemente alle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.»;
l’articolo 26 è così modificato:
al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
le spese sostenute dalle organizzazioni partner per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché per le attività di sensibilizzazione direttamente correlate;
le spese per le misure di accompagnamento poste in essere e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell’ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a) del presente comma o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
è inserito il paragrafo seguente:
all’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
all’articolo 30, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo a un’operazione in un esercizio contabile.»;
all’articolo 32, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e
qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
qualora i costi debbano essere rimborsati a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;»;
all’articolo 42, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall’autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:
l’importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a);
è stata avviata un’indagine in merito a un’eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.
Il beneficiario interessato è informato per iscritto della sospensione e dei motivi della stessa. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti richiesti o dalla data di esecuzione dell’indagine.»;
all’articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Articolo 277
Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014
Il regolamento (UE) n. 283/2014 è così modificato:
all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“servizi generici”: servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave e servizi che aumentano la capacità di un’infrastruttura di servizi digitali dando accesso a centri di calcolo e strutture di archiviazione e gestione dati ad alte prestazioni;»;
l’articolo 5 è così modificato:
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:
appalti;
sovvenzioni; e/o
strumenti finanziari di cui al paragrafo 5.»;
è aggiunto il paragrafo seguente:
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Articolo 278
Modifiche della decisione n. 541/2014/UE
All’articolo 4 della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è aggiunto il paragrafo seguente:
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 279
Disposizioni transitorie
Articolo 280
Riesame
Il presente regolamento è riesaminato ogniqualvolta risulti necessario e comunque al più tardi due anni prima della scadenza di ciascun quadro finanziario pluriennale.
Il riesame riguarda, tra l’altro, l’attuazione dei titoli VIII e X della parte prima e i termini fissati all’articolo 259.
Articolo 281
Abrogazione
Articolo 282
Entrata in vigore e applicazione
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:
l’articolo 271, punto 1), lettera a), l’articolo 272, punto 2), l’articolo 272, punto 10), lettera a), l’articolo 272, punto 11, lettera b), punto i), lettere c), d) ed e), l’articolo 272, punto 12), lettere a), b), punto i), e lettera c), l’articolo 272, punto 14), lettera c), l’articolo 272, punti 15), 17), 18), 22) e 23), l’articolo 272, punto 26), lettera d), l’articolo 272, punto 27), lettera a), punto i), l’articolo 272, punti 53) e 54), l’articolo 272, punto 55), lettera b), punto (i), l’articolo 273, punto 3), l’articolo 276, punto 2), e l’articolo 276, punto 4, lettera b), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014;
l’articolo 272, punto 11), lettere a) e f), l’articolo 272, punto 13), l’articolo 272, punto 14), lettera b), l’articolo 272, punto 16), l’articolo 272, punto 19), lettera a), e l’articolo 274, punto 3), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018;
gli articoli da 6 a 60, da 63 a 68, da 73 a 207, da 241 a 253 e da 264 a 268 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019 con riguardo all’esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell’Unione; è fatta salva la lettera h) del presente paragrafo;
l’articolo 2, punto 4), gli articoli da 208 a 211 e l’articolo 214, paragrafo 1, si applicano alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
l’articolo 250 si applica alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e alle passività potenziali solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
l’articolo 2, punto 6, l’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), l’articolo 41, paragrafo 4, lettera l), l’articolo 62, paragrafo 2, l’articolo 154, paragrafi 1 e 2, l’articolo 155, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 159 si applicano alle garanzie di bilancio solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
l’articolo 2, punti 9), 15), 32) e 39), l’articolo 30, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 41, paragrafo 5, l’articolo oli 110, paragrafo 3, lettera h), e l’articolo 115, paragrafo 2, lettera c), gli articoli 212 e 213, l’articolo 214, paragrafo 2), gli articoli 218, 219 e 220 si applicano solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020;
le informazioni relative alla media annuale di equivalenti a tempo pieno di cui all’articolo 41, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e le informazioni relative all’importo stimato delle entrate con destinazione specifica riportate dagli esercizi precedenti di cui all’articolo 41, paragrafo 8, lettera b), sono fornite per la prima volta unitamente al progetto di bilancio che sarà presentato nel 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
CAPO 1
Disposizioni comuni
1. Contratti quadro e contratti specifici
1.1. La durata di un contratto quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall’oggetto del contratto quadro.
I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati in conformità delle condizioni stabilite nel contratto quadro.
In sede di conclusione dei contratti specifici le parti non divergono in misura sostanziale dal contratto quadro.
1.2. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico i contratti specifici sono aggiudicati nel rispetto delle condizioni fissate nel contratto quadro.
In tali circostanze, ove debitamente giustificate, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere per iscritto all’operatore economico di completare, se necessario, la sua offerta.
1.3. Quando un contratto quadro deve essere concluso con più operatori economici («contratto quadro multiplo») esso può assumere la forma di contratti distinti firmati con ciascun contraente e contenenti le medesime condizioni.
I contratti specifici basati su contratti quadro multipli sono eseguiti secondo una delle modalità seguenti:
conformemente ai termini del contratto quadro: senza riaprire il confronto competitivo, se il contratto quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, nonché le condizioni oggettive per determinare quale dei contraenti effettuerà tale prestazione;
se il contratto quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi: riaprendo il confronto competitivo tra i contraenti, in conformità del punto 1.4 e applicando:
le medesime condizioni, se necessario precisandole; o
se del caso, altre condizioni indicate nei documenti di gara per il contratto quadro;
in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti conformemente alla lettera b), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per il contratto quadro.
I documenti di gara di cui al secondo comma, lettera c), precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.
1.4. Un contratto quadro multiplo con la riapertura del confronto competitivo è concluso con almeno tre operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di offerte ammissibili di cui al punto 29.3.
In sede di aggiudicazione di un contratto specifico tramite la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti, l’amministrazione aggiudicatrice li consulta per iscritto e fissa un termine sufficiente per presentare l’offerta specifica. Le offerte specifiche sono presentate per iscritto. L’amministrazione aggiudicatrice aggiudica ogni contratto specifico all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara per il contratto quadro.
1.5. Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedono un nuovo confronto competitivo contengono una clausola che prescrive un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all’andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l’amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti opportuni per risolverlo.
1.6. I contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.
2. |
Pubblicità delle procedure per contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, del presente regolamento, e per appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE 2.1. Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE. 2.2. L’amministrazione aggiudicatrice può rendere nota l’intenzione di programmare appalti per l’esercizio pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso copre un periodo pari o inferiore a 12 mesi dalla data del suo invio all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni). L’amministrazione aggiudicatrice può pubblicare l’avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o sul suo profilo di committente. In quest’ultimo caso, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è annunciata la pubblicazione sul profilo di committente. 2.3. L’amministrazione aggiudicatrice invia all’Ufficio delle pubblicazioni un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura entro 30 giorni dalla firma del contratto o del contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1. Nonostante il primo comma, gli avvisi di aggiudicazione relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice invia l’avviso di aggiudicazione entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre. Non sono pubblicati avvisi di aggiudicazione per i contratti specifici basati su un contratto quadro. 2.4. L’amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di aggiudicazione:
a)
prima di concludere un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, e aggiudicato conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera b);
b)
dopo aver concluso un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, compresi i contratti aggiudicati conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera a) e lettere da c) a f). 2.5. Nei casi di cui all’articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), l’amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di modifica del contratto nel corso della sua durata quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, oppure è pari o superiore alle soglie stabilite all’articolo 178, paragrafo 1, per le procedure nell’ambito delle azioni esterne. 2.6. In caso di procedura interistituzionale, l’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura è incaricata delle misure di pubblicità applicabili. |
3. |
Pubblicità delle procedure per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, del presente regolamento e per appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE 3.1. Le procedure relative ad appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, formano oggetto di adeguata pubblicità. Tale pubblicità comporta un’idonea pubblicità ex ante su Internet o un bando di gara oppure, per gli appalti aggiudicati in conformità della procedura di cui al punto 13, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso di invito a manifestare interesse. Tale obbligo non si applica alla procedura stabilita al punto 11 e alla procedura negoziata per contratti di valore molto modesto di cui al punto 14.4. 3.2. Per gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettere g) e i), l’amministrazione aggiudicatrice invia al Parlamento europeo e al Consiglio l’elenco dei contratti entro il 30 giugno dell’esercizio successivo. Se l’amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, tale elenco è allegato alla sintesi della relazione annuale di attività di cui all’articolo 74, paragrafo 9. 3.3. Le informazioni sull’aggiudicazione dell’appalto comprendono il nome del contraente, l’importo giuridicamente impegnato e l’oggetto e, nel caso di contratti diretti e contratti specifici, sono conformi all’articolo 38, paragrafo 3. L’amministrazione aggiudicatrice pubblica l’elenco dei contratti sul proprio sito web entro il 30 giugno dell’esercizio successivo per:
a)
gli appalti al di sotto delle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1;
b)
gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettera h) e lettere da j) a m);
c)
le modifiche dei contratti conformemente all’articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettera c);
d)
le modifiche dei contratti conformemente all’articolo 172, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), qualora il valore della modifica sia inferiore alle soglie previste all’articolo 175, paragrafo 1;
e)
i contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro. Ai fini del secondo comma, lettera e), le informazioni pubblicate possono essere aggregate per contraente per contratti specifici nell’ambito dello stesso contratto quadro. 3.4. In caso di contratti quadro interistituzionali, ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile della pubblicità dei propri contratti specifici e delle relative modifiche, conformemente al punto 3.3. |
4. |
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi 4.1. L’amministrazione aggiudicatrice redige e trasmette i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni. 4.2. L’Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 entro:
a)
sette giorni dalla spedizione, se l’amministrazione aggiudicatrice utilizza il sistema elettronico per la compilazione dei modelli di formulari di cui al punto 2.1 e limita il testo libero a 500 parole;
b)
12 giorni dalla spedizione, in tutti gli altri casi. 4.3. L’amministrazione aggiudicatrice è in grado di fornire la prova della data di spedizione. |
5. |
Altre forme di pubblicità Oltre alle forme di pubblicità di cui ai punti 2 e 3, le procedure di appalto possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all’eventuale bando o avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al quale non sono anteriori e che è il solo facente fede. Dette forme di pubblicità non introducono discriminazioni tra i candidati o tra gli offerenti né contengono informazioni diverse da quelle contenute nell’eventuale bando di gara. |
6. Numero minimo di candidati e modalità di negoziazione
6.1. Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui al punto 13.1, lettere a) e b), e per gli aggiudicati conformemente al punto 14.2, il numero minimo di candidati è cinque.
6.2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l’innovazione, nell’indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g), e nella procedura negoziata per i contratti di valore modesto a norma del punto 14.3, il numero minimo di candidati è tre.
6.3. I punti 6.1 e 6.2 non si applicano nei casi seguenti:
procedure negoziate per i contratti di valore molto modesto a norma del punto 14.4;
procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma del punto 11, a eccezione dei concorsi di progettazione a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera d), e dell’indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g).
6.4. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo previsto ai punti 6.1 e 6.2, l’amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L’amministrazione aggiudicatrice non include altri operatori economici che inizialmente non avevano chiesto di partecipare o non erano stati invitati.
6.5. Nel corso della negoziazione l’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti.
La negoziazione può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara. L’amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara se intende avvalersi di tale facoltà.
6.6. Per gli appalti aggiudicati a norma del punto 11.1, secondo comma, lettere d) e g), e dei punti 14.2 e 14.3, l’amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui al punto 3.1 o dell’indagine del mercato locale o di un concorso di progettazione.
7. Partenariato per l’innovazione
7.1. Un partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto dei lavori, delle forniture o dei servizi che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazione e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partner.
Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la realizzazione dei lavori, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere.
In base a tali obiettivi intermedi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato tali possibilità e le condizioni per avvalersene nei documenti di gara.
7.2. Prima di avviare un partenariato per l’innovazione, l’amministrazione aggiudicatrice svolge consultazioni del mercato conformemente al punto 15 per accertarsi che l’opera, la fornitura o il servizio non esiste sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato.
Sono soddisfatte le modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5.
Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice illustra l’esigenza di lavori, forniture o servizi innovativi che non può essere soddisfatta acquistando lavori, forniture o servizi già disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi di tale descrizione definiscono i requisiti minimi. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.
Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente all’articolo 167, paragrafo 4.
7.3. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.
Nell’ambito del partenariato per l’innovazione, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner senza l’accordo dello stesso.
L’amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi è proporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo.
8. Concorso di progettazione
8.1. Al concorso di progettazione si applicano le norme in materia di pubblicità stabilite al punto 2; esso può comprendere l’assegnazione di premi.
Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di candidati, l’amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori.
Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un’effettiva concorrenza.
8.2. La commissione giudicatrice è nominata dall’ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai candidati al concorso di progettazione. Se ai candidati a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente.
La commissione giudicatrice è autonoma nei suoi pareri. Essa si esprime su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.
8.3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e la classificazione.
L’anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. È redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.
8.4. L’amministrazione aggiudicatrice adotta una decisione di attribuzione che comprende il nome e l’indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se tale scelta si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.
9. Sistema dinamico di acquisizione
9.1. Un sistema dinamico di acquisizione può essere diviso in categorie oggettivamente definite di lavori, forniture o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire nella categoria in questione. In tal caso devono essere definiti criteri di selezione per ciascuna categoria.
9.2. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.
9.3. L’amministrazione aggiudicatrice accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema. Essa completa la valutazione di tali domande entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato fino a 15 giorni lavorativi in casi giustificati. L’amministrazione aggiudicatrice può tuttavia prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.
L’amministrazione aggiudicatrice comunica tempestivamente al candidato se è stato o meno ammesso al sistema dinamico di acquisizione.
9.4. L’amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati ammessi al sistema nella categoria in questione a presentare un’offerta entro un termine ragionevole. L’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.
9.5. L’amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
La durata di un sistema dinamico di acquisizione non supera i quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
L’amministrazione aggiudicatrice non ricorre a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
10. Dialogo competitivo
10.1. L’amministrazione aggiudicatrice specifica le proprie esigenze e i propri requisiti, i criteri di aggiudicazione e un calendario indicativo nel bando di gara o in un documento descrittivo.
Essa aggiudica l’appalto all’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.
10.2. L’amministrazione aggiudicatrice avvia con i candidati che soddisfano i criteri di selezione un dialogo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Durante tale dialogo essa può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell’appalto, ma non può modificare le proprie esigenze e i propri requisiti e i criteri di aggiudicazione di cui al punto 10.1.
Nel corso del dialogo l’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti e non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un offerente, salvo che questi acconsenta a rinunciare alla riservatezza.
Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione annunciati, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo.
10.3. L’amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue esigenze.
Dopo aver informato gli offerenti rimanenti della conclusione del dialogo, l’amministrazione aggiudicatrice invita ciascuno di loro a presentare la sua offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, tali offerte finali possono essere chiarite, precisate e perfezionate, purché ciò non comporti modifiche sostanziali dell’offerta o dei documenti di gara.
L’amministrazione aggiudicatrice può condurre negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni contenuti nell’offerta, a condizione che a ciò non consegua la modifica di aspetti sostanziali dell’offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
10.4. L’amministrazione aggiudicatrice può specificare i pagamenti che devono essere fatti ai candidati selezionati che partecipano al dialogo.
11. Ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
11.1. Ove ricorra alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’amministrazione aggiudicatrice rispetta le modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5.
L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a prescindere dal valore stimato dell’appalto, nei seguenti casi:
qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, ovvero alcuna domanda di partecipazione, o alcuna domanda appropriata di partecipazione, a norma del punto 11.2 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti soltanto da un unico operatore economico alle condizioni di cui al punto 11.3 e per una delle seguenti ragioni:
lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’unica opera d’arte o rappresentazione artistica;
la concorrenza è assente per motivi tecnici;
deve essere garantita la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, è impossibile rispettare i termini stabiliti ai punti 24, 26 e 41 e se i motivi che giustificano tale estrema urgenza non sono imputabili all’amministrazione aggiudicatrice;
qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori sono invitati a partecipare alla negoziazione;
per nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi affidati all’operatore economico al quale la medesima amministrazione aggiudicatrice aveva aggiudicato l’appalto iniziale, purché tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base che era stato oggetto di un primo appalto aggiudicato previa pubblicazione di bando, alle condizioni di cui al punto 11.4;
per gli appalti di forniture:
nel caso di consegne complementari destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto, la durata di tali contratti non supera i tre anni;
per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; tuttavia, tali appalti non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la sostenibilità commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali;
per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale;
per gli appalti concernenti uno dei seguenti servizi:
rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ( 30 ) in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari;
consulenza legale fornita nella preparazione dei procedimenti di cui al punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
servizi d’arbitrato e di conciliazione;
servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
per gli appalti dichiarati segreti o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, in conformità delle disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell’Unione, a condizione che gli interessi essenziali in questione non possano essere tutelati da altre misure; tali misure possono consistere, per esempio, in condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l’amministrazione aggiudicatrice rende disponibili nella procedura di appalto;
per i servizi finanziari relativi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31 ), i servizi forniti da banche centrali e le operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
per i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
per l’acquisto di reti pubbliche di comunicazione e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 );
per i servizi prestati da un’organizzazione internazionale, ove il suo statuto o atto costitutivo non le consenta di partecipare a procedure competitive.
11.2. Un’offerta è considerata inappropriata se non è connessa con l’oggetto dell’appalto; una domanda di partecipazione è considerata inappropriata se l’operatore economico si trova in una situazione di esclusione ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione.
11.3. Le eccezioni di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera b), punti ii) e iii), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri all’atto della definizione dell’appalto.
11.4. Nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera e), il progetto di base indica l’entità degli eventuali nuovi servizi o lavori e le condizioni alle quali essi saranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo per il progetto di base e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei servizi o dei lavori è preso in considerazione per l’applicazione delle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178, paragrafo 1, nell’ambito delle azioni esterne. Quando le istituzioni dell’Unione aggiudicano appalti per proprio conto, il ricorso a tale procedura è limitato all’esecuzione dell’appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla conclusione del contratto.
12. Ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo
12.1. Quando ricorre alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice applica le modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a tali procedure, a prescindere dal valore stimato dell’appalto, nei seguenti casi:
qualora siano state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili secondo la definizione dei punti 12.2 e 12.3 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;
per lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adattare una soluzione immediatamente disponibile;
i lavori, le forniture o i servizi implicano progettazione o soluzioni innovative;
l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, alla complessità o all’impostazione finanziaria e giuridica dell’appalto o ai rischi connessi all’oggetto dell’appalto stesso;
le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, come previsto al punto 17.3;
per i contratti di concessione;
per gli appalti di servizi di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE;
per i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5 di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002, tranne i casi in cui i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività o la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice;
per gli appalti di servizi aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi, quali definiti nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 33 ), o ai servizi di media radiofonici, o per gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi.
12.2. Un’offerta è considerata irregolare in qualsivoglia dei casi seguenti:
se non rispetta i requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
se non rispetta i requisiti per la presentazione stabiliti all’articolo 168, paragrafo 3;
se l’offerente è respinto ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 1, primo comma, lettera b) o c);
se l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l’offerta anormalmente bassa.
12.3. Un’offerta è considerata inaccettabile in qualsivoglia dei casi seguenti:
se il prezzo dell’offerta supera l’importo massimo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto;
se l’offerta non soddisfa i livelli minimi di qualità per i criteri di aggiudicazione.
12.4. Nei casi di cui al punto 12.1, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a pubblicare il bando di gara se include nella procedura competitiva con negoziazione tutti gli offerenti rispondenti ai criteri di esclusione e di selezione, tranne quelli che hanno presentato un’offerta giudicata anormalmente bassa.
13. Procedura a seguito di invito a manifestare interesse
13.1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178, paragrafo 1, e fatti salvi i punti 11 e 12, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a un invito a manifestare interesse per:
preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte; o
stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte.
13.2. L’elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al punto 3.1.
L’elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi.
Ogni operatore economico interessato può manifestare interesse in qualsiasi momento nel periodo di validità dell’elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.
13.3. Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l’amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a:
presentare un’offerta nel caso di cui al punto 13.1, lettera a);
presentare, nel caso di cui al punto 13.1, lettera b):
offerte comprendenti i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione; o
i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e, in una seconda fase, se tali criteri sono soddisfatti, le offerte.
14. Contratti di valore medio, modesto e molto modesto
14.1. I contratti di valore medio, modesto e molto modesto possono essere aggiudicati con procedura negoziata conformemente alle modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, e al punto 6.5. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall’amministrazione aggiudicatrice presentano un’offerta iniziale.
14.2. Un contratto di valore superiore a 60 000 EUR e inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, è considerato di valore medio. A tali contratti si applicano i punti 3.1, 6.1 e 6.4.
14.3. Un contratto di valore non superiore a 60 000 EUR, ma superiore alla soglia di cui al punto 14.4 è considerato di valore modesto. A tali contratti si applicano i punti 3.1, 6.2 e 6.4.
14.4. Un contratto di valore non superiore a 15 000 EUR è considerato di valore molto modesto. A tali contratti si applica il punto 6.3.
14.5. I pagamenti relativi a spese d’importo non superiore a 1 000 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta.
15. Consultazione preliminare di mercato
15.1. Ai fini della consultazione preliminare di mercato l’amministrazione aggiudicatrice può sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
15.2. Qualora un operatore economico abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate conformemente all’articolo 141 per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell’operatore economico in questione nella procedura di aggiudicazione.
16. Documenti di gara
16.1. I documenti di gara comportano quanto segue:
se del caso, il bando di gara o altre misure di pubblicità a norma dei punti da 2 a 5;
l’invito a presentare offerte;
il capitolato d’oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo, comprendenti le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;
il progetto di contratto basato sul modello di contratto.
Il primo comma, lettera d), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.
16.2. L’invito a presentare offerte precisa quanto segue:
le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all’apertura, la data e l’ora limite di ricevimento e l’indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l’indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica;
che la presentazione di un’offerta costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabiliti nei documenti di gara e che tale presentazione vincola l’offerente durante l’esecuzione dell’appalto, qualora ne divenga l’aggiudicatario;
il periodo di validità delle offerte, durante il quale l’offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta;
il divieto di qualsiasi contatto tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, alle condizioni previste dall’articolo 169 e in precise condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto;
i mezzi di prova per verificare il rispetto del termine per la ricezione delle offerte;
che la presentazione di un’offerta costituisce accettazione della comunicazione per via elettronica dell’esito della procedura.
16.3. Il capitolato d’oneri precisa quanto segue:
i criteri di esclusione e di selezione;
i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa oppure, se la ponderazione non è possibile per motivi oggettivi, il loro ordine decrescente d’importanza, che si applica anche alle varianti, se autorizzate dal bando di gara;
le specifiche tecniche di cui al punto 17;
se le varianti sono autorizzate, i requisiti minimi che devono rispettare;
l’eventuale applicabilità del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE o, all’occorrenza, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;
le modalità di prova in materia di accesso agli appalti;
l’obbligo di indicare il paese nel quale gli offerenti sono stabiliti e di presentare le prove a sostegno normalmente accettabili secondo la legislazione di tale paese;
nel caso del sistema dinamico di acquisizione o dei cataloghi elettronici, le informazioni sull’attrezzatura elettronica utilizzata, nonché le modalità e specifiche tecniche di connessione.
16.4. Il progetto di contratto precisa quanto segue:
le penali previste in caso d’inosservanza delle clausole del contratto;
le diciture che devono figurare sulle fatture e sui pertinenti documenti giustificativi in conformità dell’articolo 111;
che, quando le istituzioni dell’Unione aggiudicano appalti per proprio conto, al contratto si applica il diritto dell’Unione, se necessario integrato dal diritto nazionale oppure, se necessario per gli appalti immobiliari, esclusivamente il diritto nazionale;
il giudice competente in caso di controversie;
che il contraente deve rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE;
se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;
che il prezzo proposto nell’offerta è fermo e non rivedibile oppure le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Ai fini del primo comma, lettera g), se il contratto prevede la revisione dei prezzi, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare:
dell’oggetto dell’appalto e della congiuntura economica nella quale è eseguito;
della natura e della durata dell’appalto e dei compiti;
degli interessi finanziari dell’amministrazione aggiudicatrice.
Per i contratti firmati conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera m), è possibile rinunciare ad applicare il primo comma, lettere c) e d), del presente punto.
17. Specifiche tecniche
17.1. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alle procedure di appalto e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.
Le specifiche tecniche comprendono le caratteristiche richieste dai lavori, dalle forniture o dai servizi, compresi i requisiti minimi, in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice.
17.2. Le caratteristiche di cui al punto 17.1 possono includere, ove opportuno:
i livelli di qualità;
la prestazione ambientale e la prestazione climatica;
per gli acquisti destinati a essere utilizzati da persone fisiche, i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o la progettazione per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati;
i livelli e le procedure di valutazione della conformità;
la prestazione o l’impiego della fornitura;
la sicurezza o le dimensioni, compresi, per le forniture, la denominazione commerciale e le istruzioni per l’uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, i processi e i metodi di produzione;
per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi e le tecniche di costruzione, come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice è in condizione di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o elementi costitutivi.
17.3. Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:
mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»;
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e all’amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l’appalto;
con la combinazione dei metodi di cui alle lettere a) e b).
17.4. Quando si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al punto 17.3, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice non respinge un’offerta in quanto non conforme a dette specifiche allorché l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti nelle specifiche tecniche.
17.5. Quando si avvale della facoltà, prevista al punto 17.3, lettera b), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l’amministrazione aggiudicatrice non respinge un’offerta conforme a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa prescritti.
L’offerente è tenuto a provare, con qualunque mezzo appropriato, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.
17.6. L’amministrazione aggiudicatrice che intenda acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo può imporre un’etichettatura specifica o requisiti specifici di un’etichettatura purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto dell’appalto e siano idonei a definire le caratteristiche dell’acquisto;
i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
le etichettature siano stabilite nell’ambito di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate;
le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non possa esercitare un’influenza determinante.
L’amministrazione aggiudicatrice può esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova della conformità ai documenti di gara, un rapporto di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 ) o di un organismo di valutazione della conformità equivalente.
17.7. L’amministrazione aggiudicatrice accetta qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, diverso da quelli di cui al punto 17.6, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico non aveva accesso ai certificati o a rapporti di prova, o non aveva la possibilità di ottenerli o di ottenere un’etichettatura specifica entro i termini richiesti, per motivi non imputabili all’operatore economico stesso e purché l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi da prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.
17.8. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi prestati da un operatore economico specifico, né fanno riferimento a marchi, brevetti, tipi, origini o produzioni specifiche che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni prodotti od operatori economici.
Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile descrivere in modo sufficientemente preciso e intelligibile l’oggetto dell’appalto. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
18. Criteri di esclusione e di selezione
18.1. Ai fini dell’articolo 137, l’amministrazione aggiudicatrice accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, un’autocertificazione, firmata e datata.
L’operatore economico può riutilizzare il DGUE impiegato in una procedura precedente purché confermi che le informazioni ivi contenute continuano ad essere valide.
18.2. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
L’amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione tenuto conto del punto 18.6.
Per gli appalti divisi in lotti l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Inoltre, può fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti siano aggiudicati allo stesso contraente.
18.3. Per quanto riguarda la capacità di esercitare l’attività professionale, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, eccetto quando l’operatore economico è un’organizzazione internazionale;
per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l’appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale.
18.4. Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l’amministrazione aggiudicatrice accetta il DGUE o, in mancanza di questo, un’autocertificazione attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione. Per i contratti di valore molto modesto, è possibile rinunciare a richiedere il DGUE e l’autocertificazione.
L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti giustificativi o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
L’amministrazione aggiudicatrice esige dai candidati o dagli aggiudicatari la presentazione di documenti giustificativi aggiornati, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un’altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.
18.5. In funzione della sua valutazione dei rischi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nei seguenti casi:
procedure per appalti aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto, di valore non superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1;
procedure per appalti aggiudicati nell’ambito delle azioni esterne, di valore non superiore alle soglie di cui all’articolo 178, paragrafo 1;
procedure per appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettere b) ed e), lettera f), punti i) e iv), e lettere h) e m).
Quando l’amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti, salvo in casi debitamente motivati.
18.6. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso, egli prova all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l’impegno di tali soggetti in questo senso.
Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti predetti siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.
L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’offerente informazioni sulle parti dell’appalto che intende subappaltare e sull’identità dei subappaltatori.
Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali di tutti i subappaltatori che partecipano all’esecuzione dell’appalto, compresa l’eventuale variazione dei subappaltatori.
18.7. L’amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento e i futuri subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell’appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione.
L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione.
18.8. Nel caso di appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nell’ambito di un appalto di forniture, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
18.9. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione, l’amministrazione aggiudicatrice non esige che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell’appalto.
19. Capacità economica e finanziaria
19.1. Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che:
gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;
gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;
gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell’acquisto, che l’amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara.
Ai fini del primo comma, lettera b), l’amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.
19.2. Nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, il fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.
19.3. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l’operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:
idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
stati finanziari o loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi;
una dichiarazione concernente il fatturato globale dell’operatore economico e, se del caso, il fatturato nel settore oggetto dell’appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili.
L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.
20. Capacità tecnica e professionale
20.1. L’amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfino i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai punti da 20.2 a 20.5.
20.2. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l’operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere uno o più dei seguenti documenti:
per i lavori, le forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione o i servizi, informazioni sui titoli di studio e professionali, le competenze, l’esperienza e la perizia delle persone responsabili dell’esecuzione;
l’elenco di quanto segue:
principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei clienti;
lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, corredati di certificati attestanti la corretta esecuzione dei lavori più importanti;
attestazione dell’equipaggiamento tecnico, dell’attrezzatura o del materiale a disposizione dell’operatore economico per eseguire l’appalto di servizi o di lavori;
descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione dell’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca disponibili;
indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici a disposizione dell’operatore economico, che ne facciano o meno parte integrante, e segnatamente di quelli responsabili del controllo della qualità;
per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni o fotografie autentiche o certificati rilasciati da istituti o agenzie ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti chiaramente individuati con riferimento a norme o specifiche tecniche;
per lavori o servizi, una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’operatore economico e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
un’indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto;
un’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto.
Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l’amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima.
Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l’amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi consegnati o realizzati più di cinque anni prima.
20.3. Qualora le forniture o i servizi siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l’operatore economico è stabilito, purché tale organismo vi acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità.
20.4. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell’operatore economico, di determinate norme in materia di garanzia della qualità, anche per quanto riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità, l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. L’amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dall’operatore economico che dimostra di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, a condizione che l’operatore economico dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.
20.5. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell’operatore economico, di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento al sistema di ecogestione e audit dell’Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ) ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Qualora l’operatore economico abbia dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, l’amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che l’operatore economico dimostri che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nell’ambito del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
20.6. L’amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l’operatore economico in questione ha conflitti d’interessi che possono influire negativamente sull’esecuzione.
21. Criteri di aggiudicazione
21.1. I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l’accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione, nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, l’organizzazione del personale incaricato di eseguire l’appalto, i servizi post-vendita, l’assistenza tecnica e le condizioni di consegna, quali la data di consegna, la procedura di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
21.2. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forbice con uno scarto appropriato tra il minimo e il massimo.
La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non fa sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato.
Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
21.3. L’amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte.
21.4. I costi del ciclo di vita comprendono, nella misura in cui sono pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi:
costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
costi relativi all’acquisizione;
costi connessi all’utilizzo, quali il consumo di energia e altre risorse;
costi di manutenzione;
costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
costi imputati a esternalità ambientali legate ai lavori, alle forniture o ai servizi nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.
21.5. Quando valuta i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, l’amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che essa impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.
Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa le seguenti condizioni:
è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
è accessibile a tutte le parti interessate;
gli operatori economici possono fornire i dati richiesti con ragionevole sforzo.
Se del caso, l’amministrazione aggiudicatrice applica i metodi comuni obbligatori per il calcolo dei costi del ciclo di vita stabiliti negli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato XIII della direttiva 2014/24/UE.
22. Ricorso alle aste elettroniche
22.1. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad aste elettroniche, che presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.
L’amministrazione aggiudicatrice struttura l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di metodi di valutazione automatici.
22.2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere che l’aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un’asta elettronica quando i documenti di gara possono essere predisposti in maniera precisa.
Essa può ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un contratto quadro, di cui al punto 1.3, secondo comma, lettera b), e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui al punto 9.
L’asta elettronica si fonda su uno dei metodi di aggiudicazione di cui all’articolo 167, paragrafo 4.
22.3. L’amministrazione aggiudicatrice che decide di ricorrere a un’asta elettronica lo indica nel bando di gara.
I documenti di gara comprendono le seguenti informazioni:
il valore degli elementi che saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili e possano essere espressi in cifre o in percentuali;
i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche relative all’oggetto dell’appalto;
le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica, compresa l’eventuale organizzazione in fasi e le modalità di conclusione, come stabilito al punto 22.7;
le condizioni alle quali gli offerenti potranno presentare l’offerta, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti;
le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e sulle specifiche tecniche di collegamento.
22.4. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformemente alle istruzioni. L’invito specifica la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica.
L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non ha inizio prima di due giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio degli inviti.
22.5. L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta in questione.
L’invito precisa altresì la formula matematica che sarà utilizzata, durante l’asta elettronica, per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forbici sono precedentemente espresse con un determinato valore.
Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.
22.6. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, l’amministrazione aggiudicatrice comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può, inoltre, se ciò è stato precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, nonché annunciare il numero degli offerenti nella fase specifica dell’asta. Non rende, tuttavia, nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
22.7. L’amministrazione aggiudicatrice dichiara conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
alla data e all’ora preventivamente indicate;
quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;
quando è stato raggiunto il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato.
22.8. Dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
23. Offerte anormalmente basse
23.1. Se, per un determinato appalto, il prezzo o i costi proposti in un’offerta appaiono anormalmente bassi, l’amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi del prezzo o dei costi e dà all’offerente la possibilità di presentare osservazioni.
L’amministrazione aggiudicatrice può, in particolare, prendere in considerazione osservazioni riguardanti quanto segue:
l’economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione dei servizi o del procedimento di costruzione;
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente;
l’originalità dell’offerta presentata;
il rispetto, da parte dell’offerente, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
il rispetto, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato in conformità delle norme applicabili.
23.2. L’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso prezzo o i bassi costi proposti.
L’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta se ha accertato che essa è anormalmente bassa perché non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.
23.3. L’amministrazione aggiudicatrice che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l’offerta unicamente per tale motivo soltanto se l’offerente non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
24. Termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione
24.1. I termini sono superiori ai termini minimi stabiliti dal presente punto quando le offerte possono essere preparate soltanto a seguito di un sopralluogo o dopo una consultazione in loco della documentazione che corrobora i documenti di gara.
I termini sono prorogati di cinque giorni nei casi seguenti:
l’amministrazione aggiudicatrice non offre l’accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara;
il bando di gara è pubblicato in conformità del punto 4.2, lettera b).
24.2. Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio del bando di gara.
24.3. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione, nei sistemi dinamici di acquisizione e nei partenariati per l’innovazione il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio del bando di gara.
24.4. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio dell’invito a presentare offerte.
24.5. Nel sistema dinamico di acquisizione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio dell’invito a presentare offerte.
24.6. Nelle procedure successive a un invito a manifestare interesse, di cui al punto 13.1, il termine minimo è:
per la ricezione delle offerte, di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio dell’invito a presentare offerte, nel caso della procedura di cui al punto 13.1, lettera a), e al punto 13.3, lettera b), punto i);
di 10 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e di 10 giorni per la ricezione delle offerte, nel caso della procedura in due fasi di cui al punto 13.3, lettera b), punto ii).
24.7. Nelle procedure aperte o ristrette l’amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte se accetta che queste ultime possano essere presentate per via elettronica.
25. Accesso ai documenti di gara e termine per la comunicazione di informazioni supplementari
25.1. L’amministrazione aggiudicatrice offre accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara oppure, per le procedure senza bando di gara o quelle di cui al punto 13, a decorrere dalla data d’invio dell’invito a presentare offerte.
In casi giustificati l’amministrazione aggiudicatrice può trasmettere i documenti di gara con altri mezzi da essa specificati, se l’accesso diretto per via elettronica non è possibile per ragioni tecniche o se i documenti di gara contengono informazioni riservate. In tali ipotesi si applica il punto 24.1, secondo comma, salvo in caso d’urgenza conformemente al punto 26.1.
L’amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti di gara. Essa rende note tali condizioni, nonché le modalità di accesso ai documenti di gara in questione.
25.2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni supplementari connesse ai documenti di gara contemporaneamente e per iscritto a tutti gli operatori economici interessati non appena possibile.
L’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte.
25.3. L’amministrazione aggiudicatrice proroga il termine per la ricezione delle offerte qualora:
non abbia fornito informazioni supplementari al più tardi sei giorni prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte, anche se l’operatore economico le ha richieste tempestivamente;
apporti modifiche significative ai documenti di gara.
26. Termini in casi urgenti
26.1. Qualora un’urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti ai punti 24.2 e 24.3 per le procedure aperte o ristrette, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare i seguenti termini:
per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nelle procedure aperte, un termine minimo di 15 giorni dalla data d’invio del bando di gara;
per la ricezione delle offerte per le procedure ristrette, un termine minimo di 10 giorni dalla data d’invio dell’invito a presentare offerte.
26.2. Nei casi urgenti il termine di cui al punto 25.2, primo comma, e al punto 25.3, lettera a), è di 4 giorni.
27. Cataloghi elettronici
27.1. Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.
27.2. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice:
lo indica nel bando di gara;
indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato, nonché alle modalità di connessione e alle specifiche tecniche per il catalogo.
27.3. Quando un contratto quadro multiplo è concluso dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, l’amministrazione aggiudicatrice può prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati, utilizzando uno dei seguenti metodi:
l’amministrazione aggiudicatrice invita i contraenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto specifico in questione;
l’amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti che intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione, a condizione che il ricorso a tale possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi al contratto quadro.
27.4. Quando utilizza il metodo di cui al punto 27.3, lettera b), l’amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti la data e l’ora in cui intende procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione e dà ai contraenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.
L’amministrazione aggiudicatrice prevede un adeguato lasso di tempo tra la comunicazione e l’effettiva raccolta delle informazioni.
Prima dell’aggiudicazione del contratto specifico, l’amministrazione aggiudicatrice presenta le informazioni raccolte al contraente interessato, in modo da offrirgli la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori rilevanti.
28. Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione
28.1. Nelle procedure aperte, rappresentanti autorizzati degli offerenti possono assistere alla seduta di apertura.
28.2. Nel caso di appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, l’ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte. In funzione di un’analisi dei rischi, l’ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un contratto quadro e nei casi previsti al punto 11.1, secondo comma, a eccezione delle lettere d) e g), del medesimo comma.
La commissione di apertura comprende almeno due persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell’istituzione interessata dell’Unione, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 61.
Presso le rappresentanze o le unità locali di cui all’articolo 150 o isolate all’interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l’obbligo dell’assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.
28.3. Per la procedura di appalto interistituzionale la commissione incaricata dell’apertura delle offerte è nominata dall’ordinatore responsabile dell’istituzione dell’Unione responsabile della procedura.
28.4. L’amministrazione aggiudicatrice verifica e garantisce l’integrità dell’offerta originale, compresa l’offerta finanziaria, e dei mezzi di prova della data e dell’ora di ricezione, conformemente all’articolo 149, paragrafi 3 e 5, con ogni metodo adeguato.
28.5. Nelle procedure aperte, in cui l’appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso o del costo più basso conformemente all’articolo 167, paragrafo 4, i prezzi proposti nelle offerte conformi sono letti ad alta voce.
28.6. Il verbale d’apertura delle offerte ricevute è firmato dalla persona o dalle persone incaricate dell’apertura o dai membri della commissione di apertura. Esso riporta le offerte conformi all’articolo 149 e quelle non conformi, motivandone il rigetto a norma dell’articolo 168, paragrafo 4. Il verbale può essere firmato mediante un sistema elettronico che consenta un’identificazione sufficiente del firmatario.
29. Valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione
29.1. L’ordinatore responsabile può decidere che il comitato di valutazione valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l’assenza di conflitti d’interessi.
29.2. Nella procedura di appalto interistituzionale il comitato di valutazione è nominato dall’ordinatore responsabile dell’istituzione dell’Unione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura di appalto.
29.3. Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e le offerte che sono appropriate ai sensi del punto 11.2 e che non sono irregolari ai sensi del punto 12.2 o inaccettabili ai sensi del punto 12.3.
30. Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione
30.1. La valutazione sfocia in una relazione di valutazione, che contiene la proposta di aggiudicazione dell’appalto. La relazione di valutazione è datata e firmata dalla persona o dalle persone che hanno effettuato la valutazione o dai membri del comitato di valutazione. La relazione può essere firmata mediante un sistema elettronico che consenta un’identificazione sufficiente del firmatario.
Se al comitato di valutazione non è stato conferito il compito di verificare le offerte rispetto ai criteri di esclusione e di selezione, la relazione di valutazione è sottoscritta anche dalle persone cui l’ordinatore responsabile ha conferito tale incarico.
30.2. La relazione di valutazione riporta le seguenti informazioni:
la denominazione e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto, ovvero l’oggetto e il valore massimo del contratto quadro;
i nominativi dei candidati od offerenti respinti e i motivi del rigetto in riferimento a una situazione di cui all’articolo 141, paragrafo 1, o ai criteri di selezione;
gli estremi delle offerte respinte e i motivi del rigetto in riferimento a una delle seguenti situazioni:
inosservanza dei requisiti minimi stabiliti all’articolo 167, paragrafo 1, lettera a);
mancato soddisfacimento dei livelli minimi di qualità a norma del punto 21.3;
offerte giudicate anormalmente basse di cui al punto 23;
i nominativi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi per cui sono stati prescelti;
i nominativi degli offerenti da classificare con i punteggi ottenuti e le relative motivazioni;
i nominativi dei candidati proposti o dell’aggiudicatario e i motivi di tale scelta;
se nota, la parte dell’appalto o del contratto quadro che il contraente proposto intende subappaltare a terzi.
30.3. L’amministrazione aggiudicatrice adotta la propria decisione di aggiudicazione, che riporta uno dei seguenti elementi:
l’approvazione della relazione di valutazione, contenente tutte le informazioni elencate al punto 30.2, integrate dalle seguenti:
il nominativo dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta con riferimento ai criteri di selezione e di aggiudicazione preventivamente annunciati, compresi, se del caso, i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione espressa nella relazione di valutazione;
in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo, le circostanze di cui ai punti 11, 12 e 39 che giustificano il ricorso a tali procedure;
eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l’appalto.
30.4. L’ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo in uno dei seguenti casi:
procedure al di sotto delle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, se è pervenuta una sola offerta;
riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un contratto quadro, se non è stato nominato il comitato di valutazione;
casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), se non è stato nominato il comitato di valutazione.
30.5. Per una procedura di appalto interistituzionale, la decisione di cui al punto 30.3 compete all’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura.
31. Informazione dei candidati e offerenti
31.1. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a tutti i candidati od offerenti, simultaneamente e individualmente, per via elettronica, le decisioni prese riguardo all’esito della procedura non appena possibile dopo ciascuna delle seguenti fasi:
la fase di apertura, nei casi di cui all’articolo 168, paragrafo 3;
la decisione in base ai criteri di esclusione e di selezione, nel caso delle procedure di appalto organizzate in due fasi distinte;
la decisione di aggiudicazione.
In ciascun caso l’amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto della domanda di partecipazione o dell’offerta e indica i mezzi di ricorso disponibili.
Nell’informare l’aggiudicatario l’amministrazione aggiudicatrice precisa che la decisione comunicata non costituisce un impegno da parte sua.
31.2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all’articolo 170, paragrafo 3, non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta. Quando l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica appalti per proprio conto, essa utilizza mezzi elettronici. Anche l’offerente può inviare la richiesta per via elettronica.
31.3. Quando l’amministrazione aggiudicatrice comunica per via elettronica, le informazioni si considerano ricevute dai candidati od offerenti se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare di averle inviate all’indirizzo elettronico indicato nell’offerta o nella domanda di partecipazione.
In tal caso le informazioni si considerano pervenute al candidato od offerente alla data di invio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
CAPO 2
Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto
32. Centrale di committenza
32.1. Una centrale di committenza può agire in veste di:
grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo forniture e servizi alle altre amministrazioni aggiudicatrici;
intermediario, aggiudicando contratti quadro o gestendo sistemi dinamici di acquisizione a uso delle altre amministrazioni aggiudicatrici, come annunciato nel bando o avviso iniziale.
32.2. La centrale di committenza svolge tutte le procedure di appalto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
33. Lotti
33.1. Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi, gli appalti sono aggiudicati per lotti distinti nell’ambito della stessa procedura.
33.2. Quando l’oggetto di un appalto è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti.
Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, a ciascun lotto si applicano l’articolo 163, paragrafo 1, e gli articoli 164 e 165.
33.3. Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.
34. Modalità di stima del valore dell’appalto
34.1. L’amministrazione aggiudicatrice stima il valore di un appalto in base all’importo totale da pagare, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi.
Tale stima è effettuata al più tardi nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di appalto.
34.2. Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell’intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Per i partenariati per l’innovazione si prende in considerazione il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare alla fine del partenariato.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
34.3. Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue:
per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
per i servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altri tipi di remunerazione;
per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
34.4. Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, il noleggio, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
nel caso di appalti di durata determinata:
pari o inferiore a 48 mesi per i servizi o a 12 mesi per le forniture, il valore totale per l’intera durata;
superiore a 12 mesi per le forniture, il valore totale, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;
nel caso di appalti di durata indeterminata o, per i servizi, di durata superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
34.5. Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è uno dei seguenti:
il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o nell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale;
il valore stimato complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo da aggiudicare nel corso dell’esercizio.
34.6. Per gli appalti di lavori è preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture e dei servizi necessari all’esecuzione dei lavori, messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice.
34.7. Nel caso dei contratti di concessione il valore è costituito dal fatturato totale stimato del concessionario generato per tutta la durata del contratto.
Il valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori o dei servizi, di tariffe e sanzioni diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice;
il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;
le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;
il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dall’amministrazione aggiudicatrice, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
i pagamenti ai candidati od offerenti.
35. Periodo di status quo prima della firma del contratto
35.1. Il periodo di status quo decorre da una delle date seguenti:
il giorno successivo all’invio simultaneo per via elettronica delle comunicazioni agli offerenti aggiudicatari e non aggiudicatari;
quando il contratto d’appalto o il contratto quadro è aggiudicato ai sensi del punto 11.1, secondo comma, lettera b), il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di cui al punto 2.4 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
All’occorrenza, l’amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dai candidati od offerenti respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta durante il periodo stabilito all’articolo 175, paragrafo 3. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.
Se un contratto d’appalto o contratto quadro non può essere firmato con l’offerente prescelto, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente.
35.2. Il periodo stabilito al punto 35.1 non si applica nei seguenti casi:
procedure nelle quali è stata presentata una sola offerta;
contratti specifici basati su un contratto quadro;
sistemi dinamici di acquisizione;
procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui al punto 11, eccetto per contratti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettera b).
CAPO 3
Appalti nell’ambito delle azioni esterne
36. Disposizioni specifiche relative alle soglie e alle modalità di aggiudicazione degli appalti nell’ambito delle azioni esterne
Il punto 2, a eccezione del punto 2.5, i punti 3, 4 e 6, il punto 12.1, lettera a) e lettere da c) a f), il punto 12.4, il punto 13.3, i punti 14 e 15, i punti da 17.3 a 17.7, i punti 20.4 e 23.3, il punto 24, i punti 25.2 e 25.3, i punti 26, 28 e 29, a eccezione del punto 29.3, non si applicano agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2. I punti 32, 33 e 34 non si applicano agli appalti nell’ambito delle azioni esterne. Il punto 35 si applica agli appalti nell’ambito delle azioni esterne. Ai fini del punto 35.1, secondo comma, la durata del periodo di status quo è quella che figura nell’articolo 178, paragrafo 1.
L’attuazione delle disposizioni in materia di appalti a norma del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, anche per quanto riguarda i controlli adeguati che l’ordinatore responsabile deve svolgere quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione.
37. Pubblicità
37.1. Se del caso, l’avviso di preinformazione per le gare d’appalto secondo la procedura ristretta o la procedura aperta di cui, rispettivamente, al punto 38.1, lettere a) e b), è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni per via elettronica quanto prima possibile.
37.2. L’avviso di aggiudicazione è inviato quando è firmato il contratto, eccetto quando l’appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, o quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell’Unione o del paese beneficiario oppure quando la pubblicazione dell’avviso è considerata inopportuna.
38. Soglie e procedure
38.1. Le procedure di appalto nell’ambito delle azioni esterne sono le seguenti:
la procedura ristretta di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera b);
la procedura aperta di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera a);
la procedura aperta locale;
la procedura semplificata.
38.2. Il ricorso alle procedure di appalto in funzione delle soglie è determinato nel modo seguente:
la procedura aperta o ristretta può essere utilizzata per:
appalti di servizi e di forniture e contratti di concessione di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR;
appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR;
la procedura aperta locale può essere utilizzata per:
appalti di forniture di valore pari o superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR;
appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR;
la procedura semplificata può essere utilizzata per:
appalti di servizi, contratti di concessione di servizi, appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore inferiore a 300 000 EUR;
appalti di forniture di valore inferiore a 100 000 EUR;
gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un’unica offerta;
i pagamenti di spese d’importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta.
38.3. Nella procedura ristretta di cui al punto 38.1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte è sufficiente a garantire una concorrenza reale.
L’elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito web della Commissione.
Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un’offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte.
38.4. Nell’ambito della procedura aperta locale di cui al punto 38.1, lettera c), il bando di gara è pubblicato almeno nella gazzetta ufficiale dello Stato destinatario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d’appalto locali.
38.5. Nell’ambito della procedura semplificata di cui al punto 38.1, lettera d), l’amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta, senza pubblicazione del bando.
Nell’ambito della procedura semplificata gli offerenti possono essere scelti dall’elenco di potenziali offerenti di cui al punto 13.1, lettera b), pubblicizzato tramite un invito a manifestare interesse.
Se, dopo aver consultato gli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti.
38.6. Per i servizi legali non rientranti nel punto 11.1, secondo comma, lettera h), le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura semplificata, a prescindere dal valore stimato dell’appalto.
39. Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi, forniture e lavori
39.1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata in base a un’unica offerta nei seguenti casi:
quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro e hanno per oggetto azioni a carattere istituzionale o sono mirate all’assistenza a popolazioni nel settore sociale;
quando una gara d’appalto è stata infruttuosa, ossia non sono pervenute offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario, nel qual caso, dopo l’annullamento della gara d’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con uno o più offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d’appalto, sempre che i documenti di gara non siano stati modificati in modo sostanziale;
quando dev’essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di un contratto esistente.
39.2. Ai fini del punto 11.1, secondo comma, lettera c), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell’ambito di una crisi. L’ordinatore delegato, se del caso di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.
39.3. Le azioni a carattere istituzionale di cui al punto 39.1, lettera a), comprendono i servizi direttamente connessi alla funzione statutaria degli organismi pubblici.
40. Capitolato d’oneri
In deroga al punto 16.3, per tutte le procedure che comportano una domanda di partecipazione, il capitolato d’oneri può essere suddiviso secondo le due fasi della procedura e la prima fase può contenere soltanto le informazioni di cui al punto 16.3, lettere a) e f).
41. Termini delle procedure
41.1. Per gli appalti di servizi l’intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d’invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di 50 giorni. Tuttavia, in casi urgenti possono essere autorizzati altri termini.
41.2. Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L’amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte.
41.3. Nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara. L’intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d’invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di 50 giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.
41.4. Nelle procedure aperte i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara:
90 giorni per gli appalti di lavori;
60 giorni per gli appalti di forniture.
Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.
41.5. Nelle procedure aperte locali i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara:
60 giorni per gli appalti di lavori;
30 giorni per gli appalti di forniture.
Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.
41.6. Per le procedure semplificate di cui al punto 38.1, lettera d), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di 30 giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito a presentare un’offerta.
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 68 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
soppresso |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Articolo 25 |
Articolo 23 |
Articolo 27 |
Articolo 24 |
Articolo 28 |
Articolo 25 |
Articolo 29 |
Articolo 26 |
Articolo 30 |
Articolo 27 |
Articolo 31 |
Articolo 28 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 29 |
Articolo 32 |
Articolo 30 |
Articolo 33 |
Articolo 31 |
Articolo 35 |
Articolo 32 |
Articolo 36 |
Articolo 33 |
Articolo 35, paragrafo 4 |
Articolo 34 |
Articolo 37 |
Articolo 35 |
Articolo 38 |
Articolo 36 |
Articolo 39 |
Articolo 37 |
Articolo 40 |
Articolo 38 |
Articolo 41 |
Articolo 39 |
Articolo 42 |
Articolo 40 |
Articolo 43 |
Articolo 41 |
Articolo 44 |
Articolo 42 |
Articolo 45 |
Articolo 43 |
Articolo 46 |
Articolo 44 |
Articolo 47 |
Articolo 45 |
Articolo 48 |
Articolo 46 |
Articolo 49 |
Articolo 47 |
Articolo 50 |
Articolo 48 |
Articolo 51 |
Articolo 49 |
Articolo 52 |
Articolo 50 |
Articolo 53 |
Articolo 51 |
Articolo 54 |
Articolo 52 |
Articolo 55 |
Articolo 53 |
Articolo 56 |
Articolo 54 |
Articolo 58 |
Articolo 55 |
Articolo 59 |
Articolo 56 |
Articolo 60 |
Articolo 57 |
Articolo 61 |
Articolo 58 |
Articolo 62 |
Articolo 59 |
Articolo 63 |
Articolo 60 |
Articolo 154 |
Articolo 61 |
Articolo 154 |
Articolo 62 |
Articolo 69 |
Articolo 63 |
Articolo 62, paragrafo 3 |
Articolo 64 |
Articolo 72 |
Articolo 65 |
Articolo 73 |
Articolo 66 |
Articolo 74 |
Articolo 67 |
Articolo 76 |
Articolo 68 |
Articolo 77 |
Articolo 69 |
Articolo 79 |
Articolo 70 |
Articolo 88 |
Articolo 71 |
Articolo 90 |
Articolo 72 |
Articolo 91 |
Articolo 73 |
Articolo 92 |
Articolo 74 |
Articolo 94 |
Articolo 75 |
Articolo 95 |
Articolo 76 |
Articolo 96 |
Articolo 77 |
Articolo 97 |
Articolo 78 |
Articolo 98 |
Articolo 79 |
Articolo 100 |
Articolo 80 |
Articolo 101 |
Articolo 81 |
Articolo 105 |
Articolo 82 |
Articolo 106 |
Articolo 83 |
Articolo 107 |
Articolo 84, paragrafo 1 |
Articolo 111, paragrafo 1 |
Articolo 84, paragrafo 2 |
Articolo 110, paragrafo 1 |
Articolo 84, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 110, paragrafo 2 |
Articolo 84, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 110, paragrafo 3, lettera e) |
Articolo 85, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 2, punto 8) |
Articolo 85, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 2, punto 37) |
Articolo 85, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 111, paragrafo 2 |
Articolo 85, paragrafo 2 |
— |
Articolo 85, paragrafo 3 |
Articolo 112, paragrafo 1 |
Articolo 85, paragrafo 4 |
Articolo 112, paragrafo 2 |
Articolo 86, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 111, paragrafo 2 |
Articolo 86, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 114, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 86, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 114, paragrafo 1 |
Articolo 86, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 111, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 86, paragrafo 4, quarto comma |
Articolo 112, paragrafo 5 |
Articolo 86, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 114, paragrafo 4 |
Articolo 86, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 114, paragrafo 5 |
Articolo 86, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 114, paragrafo 6 |
Articolo 87, paragrafo 1 |
Articolo 111, paragrafo 1 |
Articolo 88 |
Articolo 111, paragrafo 3 |
Articolo 89, paragrafo 1 |
Articolo 111, paragrafo 5 |
Articolo 89, paragrafo 2 |
— |
Articolo 90 |
Articolo 115 |
Articolo 91 |
Articolo 115, paragrafo 1 |
Articolo 92 |
Articolo 116 |
Articolo 93 |
Аrticolo 146 |
Articolo 94 |
Articolo 146 |
Articolo 95 |
Articolo 147 |
Articolo 96 |
Articolo 151 |
Articolo 97 |
Articolo 133 |
Articolo 98 |
Articolo 117 |
Articolo 99 |
Articolo 118 |
Articolo 100 |
Articolo 120 |
Articolo 101 |
Articoli 2 e 162 |
Articolo 102 |
Articolo 160 |
Articolo 103 |
Articolo 163 |
Articolo 104 |
Articolo 164 |
Articolo 104 bis |
Articolo 165 |
Articolo 105 |
Articolo 166 |
Articolo 105 bis |
Articolo 135 |
Articolo 106 |
Articoli da 136 a 140 |
Articolo 107 |
Articolo 141 |
Articolo 108 |
Articoli 142 e 143 |
Articolo 110 |
Articolo 167 |
Articolo 111 |
Articolo 168 |
Articolo 112 |
Articolo 169 |
Articolo 113 |
Articolo 170 |
Articolo 114 |
Articolo 171 |
Articolo 114 bis |
Articolo 172 |
Articolo 115 |
Articolo 173 |
Articolo 116 |
Articolo 131 |
Articolo 117 |
Articolo 174 |
Articolo 118 |
Articolo 175 |
Articolo 119 |
Articolo 176 |
Articolo 120 |
Articolo 177 |
Articolo 121 |
Articolo 180 |
Articolo 122 |
Articolo 187 |
Articolo 123 |
Articolo 125 |
Articolo 124 |
Articolo 181 |
Articolo 125 |
Articoli 190, 191 e 193 |
Articolo 126 |
Articolo 186 |
Articolo 127 |
Articolo 190 |
Articolo 128 |
Articolo 189 |
Articolo 129 |
Articolo 191 |
Articolo 130 |
Articolo 193 |
Articolo 131 |
Articolo 196 |
Articolo 132 |
Articolo 198 |
Articolo 133 |
Articolo 200 |
Articolo 134 |
Articoli 152 e 153 |
Articolo 135, paragrafi 1, 5, 6 e 7 |
Articolo 202 |
Articolo 135, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 131 |
Articolo 135, paragrafi 8 e 9 |
— |
Articolo 136 |
Articolo 132 |
Articolo 137 |
Articoli 204 e 205 |
Articolo 138 |
Articolo 206 |
Articolo 139 |
Articolo 208 |
Articolo 140 |
Articolo 209 |
Articolo 141 |
Articolo 241 |
Articolo 142 |
Articolo 249 |
Articolo 143 |
Articolo 80 |
Articolo 144 |
Articolo 80 |
Articolo 145 |
Articolo 243 |
Articolo 146 |
Articolo 244 |
Articolo 147 |
Articolo 245 |
Articolo 148 |
Articolo 246 |
Articolo 149 |
Articolo 250 |
Articolo 150 |
Articolo 248 |
Articolo 151 |
Articolo 82, paragrafi 7, 8 e 9 |
Articolo 152 |
— |
Articolo 153 |
Articolo 84 |
Articolo 154 |
Articolo 84 |
Articolo 155 |
Articolo 243, paragrafo 3 |
Articolo 156 |
Articolo 80, paragrafo 3 |
Articolo 157 |
Articolo 87 |
Articolo 158 |
Articolo 254 |
Articolo 159 |
Articolo 255 |
Articolo 160 |
Articolo 256 |
Articolo 161 |
Articolo 257 |
Articolo 162 |
Articolo 258 |
Articolo 163 |
Articolo 259 |
Articolo 164 |
Articolo 260 |
Articolo 165 |
Articolo 261 |
Articolo 166 |
Articolo 262 |
Articolo 167 |
Articolo 263 |
Articolo 168 |
— |
Articolo 169, paragrafo 1 |
— |
Articolo 169, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 169, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 170, paragrafo 1 |
— |
Articolo 170, paragrafo 2 |
Articolo 116, paragrafo 1 |
Articolo 170, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 171, paragrafo 1 |
Articolo 116, paragrafo 4 |
Articolo 171, paragrafo 2 |
Articolo 116, paragrafo 2 |
Articolo 171, paragrafo 3 |
Articolo 116, paragrafo 5 |
Articolo 172 |
Articolo 10, paragrafo 5, lettera a) |
Articolo 173, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 173, paragrafo 2 |
Articolo 31, paragrafo 5 |
Articolo 174 |
— |
Articolo 175 |
— |
Articolo 176 |
— |
Articolo 177, paragrafi 1, 2 e 3 |
— |
Articolo 177, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 177, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 5, lettera b) |
Articolo 178, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 178, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 178, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 178 bis |
— |
Articolo 179, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 179, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 180 |
— |
Articolo 181, paragrafo 1 |
— |
Articolo 181, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 181, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 181, paragrafo 4 |
Articolo 237, paragrafo 5 |
Articolo 182 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 183, paragrafo 1 |
Articolo 160, paragrafo 4 |
Articolo 183, paragrafo 2 |
Articoli 12, paragrafo 4, lettera c), e 21, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 183, paragrafo 3 |
— |
Articolo 183, paragrafo 4 |
Articolo 145, articolo 152, paragrafo 1, secondo comma, e articoli 167, paragrafo 2, e 176, paragrafo 2 |
Articolo 183, paragrafo 5 |
Articolo 160, paragrafo 5 |
Articolo 183, paragrafo 6 |
Articolo 30, paragrafo 1, lettera d) |
Articoli 184 e 185 |
— |
Articolo 186 |
Articolo 236 |
Articolo 187 |
Articoli 234 e 235 |
Articolo 188 |
— |
Articolo 189, paragrafi 1 e 4 |
— |
Articolo 189, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 114, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 190 |
Articolo 178 |
Articolo 191 |
Articolo 179 |
Articolo 192 |
Articolo 190, paragrafo 3 |
Articolo 193 |
— |
Articolo 194 |
Articolo 129 |
Articolo 195 |
Articolo 64 |
Articolo 196 |
Articolo 65 |
Articolo 197 |
Articolo 65, paragrafo 2 |
Articolo 198 |
Articolo 67 |
Articolo 199 |
Articolo 66, paragrafo 2 |
Articolo 200 |
Articolo 66, paragrafo 3 |
Articolo 201 |
Articolo 264 |
Articolo 202 |
Articolo 11, paragrafo 2, e articolo 265 |
Articolo 203 |
Articoli 264 e 266 |
Articolo 204 |
Articolo 237 |
Articolo 204 bis |
Articolo 221 |
Articolo 204 ter |
Articolo 222 |
Articolo 204 quater |
Articolo 223 |
Articolo 204 quinquies |
Articolo 224 |
Articolo 204 sexies |
Articolo 225 |
Articolo 204 septies |
Articolo 225 |
Articolo 204 octies |
Articolo 226 |
Articolo 204 novies |
Articolo 226 |
Articolo 204 decies |
Articolo 226 |
Articolo 204 undecies |
Articolo 227 |
Articolo 204 duodecies |
Articolo 228 |
Articolo 204 ter decies |
Articolo 229 |
Articolo 204 quater decies |
Articolo 230 |
Articolo 204 quindecies |
Articolo 231 |
Articolo 204 sedecies |
Articolo 232 |
Articolo 204 septies decies |
Articolo 233 |
Articolo 205 |
Articolo 279 |
Articolo 206 |
Articolo 268 |
Articolo 207 |
— |
Articolo 208 |
Articolo 70 |
Articolo 209 |
Articolo 71 |
Articolo 210 |
Articolo 269 |
Articolo 211 |
Articolo 280 |
Articolo 212 |
Articolo 281 |
Articolo 213 |
— |
Articolo 214 |
Articolo 282 |
( 1 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).
( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
( 6 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
( 7 ) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
( 8 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).
( 11 ) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
( 12 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 13 ) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
( 14 ) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.
( 15 ) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.
( 16 ) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).
( 17 ) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
( 18 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 19 ) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
( 20 ) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
( 21 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
( 22 ) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
( 23 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 24 ) Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).
( 25 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
( 26 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
( 27 ) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
( *1 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;
( *2 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
( *3 ) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
( *4 ) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).»;
( *5 ) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).»;
( *6 ) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).»;
( 28 )
(+) Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati su singoli partecipanti in formato elettronico, come previsto all’articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.
I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da * sono dati personali ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l’articolo 2 della direttiva 95/46/CE.
I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da ** sono una categoria particolare di dati ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell’autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).
( 29 )
(++) I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative locali 2), in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).».
( *7 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;
( *8 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;
( 30 ) Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
( 31 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 32 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
( 33 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
( 34 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
( 35 ) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).