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Document 02018R0956-20190814

Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/2019-08-14

02018R0956 — IT — 14.08.2019 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2018/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2018

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 173 dell'9.7.2018, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2019

  L 142

43

29.5.2019

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/1242 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

202

25.7.2019




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2018

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione da parte degli Stati membri e dei costruttori di veicoli pesanti di dati relativi ai veicoli pesanti nuovi.

Esso si applica con riguardo alle seguenti categorie di veicoli:

a) veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, N1 ed N2 con massa di riferimento superiore a 2 610  kg e che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e tutti i veicoli appartenenti alle categorie M3 ed N3;

b) veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4.

Ai fini del presente regolamento, tali veicoli sono definiti veicoli pesanti.

▼M2

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), al regolamento (CE) n. 595/2009 e al regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

▼B

Articolo 4

Monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri

▼M2

1.  A partire dal 1o gennaio 2019, gli Stati membri monitorano i dati di cui all’allegato I, parte A, per quanto concerne i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione.

A partire dal 2020, entro il 30 settembre di ogni anno le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tali dati relativi al precedente periodo di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.

Per quanto riguarda il 2019, i dati comunicati entro il 30 settembre 2020 includono i dati monitorati dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2020.

I dati relativi ai veicoli pesanti nuovi che sono stati precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione non sono oggetto di monitoraggio e comunicazione, a meno che tale immatricolazione sia avvenuta meno di tre mesi prima dell’immatricolazione nell’Unione.

▼B

2.  Le autorità competenti responsabili del monitoraggio e della comunicazione dei dati a norma del presente regolamento sono quelle designate dagli Stati membri a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 5

Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori

▼M2

1.  A partire dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, i costruttori di veicoli pesanti monitorano i dati di cui all’allegato I, parte B, punto 2, per ogni veicolo pesante nuovo.

A partire dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, entro il 30 settembre di ogni anno i costruttori di veicoli pesanti comunicano alla Commissione i dati in questione per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nel precedente periodo di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno, secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.

Per quanto riguarda il 2019, i costruttori comunicano i dati per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2020.

La data di simulazione è la data comunicata conformemente alla voce 71 di cui all’allegato I, parte B, punto 2.

▼B

2.  Ogni costruttore nomina un punto di contatto per la comunicazione dei dati a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti

1.  La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti («registro») comunicati a norma degli articoli 4 e 5.

Il registro è messo a disposizione del pubblico, ad eccezione della voce a) di cui all’allegato I, parte A, e delle voci 1, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 di cui all’allegato I, parte B, punto 2. Per quanto riguarda la voce 23 di cui all’allegato I, parte B, punto 2, il valore è messo a disposizione del pubblico secondo gli intervalli di valori stabiliti nell’allegato I, parte C.

2.  Il registro è gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione.

Articolo 7

Monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada

1.  La Commissione monitora, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 8

Qualità dei dati

1.  Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma degli articoli 4 e 5. Essi informano senza indugio la Commissione a proposito di ogni errore rilevato nei dati comunicati.

2.  La Commissione effettua la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5.

3.  Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva, al termine della verifica da lei stessa effettuata, discrepanze all’interno della serie di dati, essa adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro di cui all’articolo 6.

4.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1.  La Commissione può imporre una sanzione amministrativa in ciascuno dei seguenti casi:

a) qualora constati che i dati comunicati dal costruttore a norma dell’articolo 5 del presente regolamento si discostano dai dati provenienti dal file dei registri del costruttore o dal certificato di omologazione del motore rilasciato nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e che lo scostamento è volontario o dovuto a negligenza grave;

b) qualora i dati non siano trasmessi entro il termine applicabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e il ritardo non possa essere debitamente giustificato.

Ai fini della verifica dei dati di cui alla lettera a), la Commissione consulta le pertinenti autorità di omologazione.

Le sanzioni amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive e non superano 30 000  EUR per veicolo pesante interessato dallo scostamento o dal ritardo nella trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b).

2.  La Commissione adotta, sulla base dei principi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, atti delegati conformemente all’articolo 13 per integrare il presente regolamento stabilendo la procedura, i metodi per il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 rispettano i seguenti principi:

a) la procedura stabilita dalla Commissione rispetta il diritto a una buona amministrazione, e in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e dei segreti commerciali;

b) nel calcolo della sanzione amministrativa appropriata la Commissione si ispira ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività, tenendo in considerazione, se del caso, la gravità e gli effetti dello scostamento o del ritardo, il numero di veicoli pesanti interessati dallo scostamento o dalla ritardata trasmissione dei dati, la buona fede del costruttore, il grado di diligenza e di cooperazione del costruttore, la ripetizione, la frequenza o la durata dello scostamento o del ritardo nonché precedenti sanzioni imposte allo stesso costruttore;

c) le sanzioni amministrative sono riscosse, senza indebito ritardo, fissando termini per il pagamento e, se del caso, prevedendo la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi.

4.  Gli importi delle sanzioni amministrative sono considerati entrate del bilancio generale dell’Unione.

Articolo 10

Relazione

▼M2

1.  Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale con un’analisi dei dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per il precedente periodo di riferimento.

▼B

2.  L’analisi indica, come minimo, le prestazioni del parco veicoli pesanti dell’Unione nonché quello dei singoli Stati membri e dei singoli costruttori in termini di consumo medio di carburante e di emissioni medie di CO2, per ogni gruppo di veicoli pesanti secondo le combinazioni profilo di utilizzo, carico e carburante. Essa tiene altresì conto, se disponibili, dei dati sulla diffusione di tecnologie nuove e avanzate che mirano alla riduzione delle emissioni di CO2, nonché dei gruppi propulsori alternativi. Comprende inoltre un’analisi dei risultati delle prove di verifica su strada oggetto di monitoraggio conformemente all’articolo 7, ove disponibili.

3.  La Commissione redige l’analisi con il sostegno dell’Agenzia europea per l’ambiente.

Articolo 11

Modifica degli allegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di modificare gli allegati allo scopo di:

a) aggiornare o adeguare le prescrizioni relative ai dati specificati nell’allegato I, parte A e parte B, ove ciò sia ritenuto necessario ai fini di un’analisi approfondita a norma dell’articolo 10;

b) completare gli anni di inizio di cui all’ allegato I, parte B, punto 1;

c) aggiornare o adeguare gli intervalli di cui all’allegato I, parte C, per tener conto delle modifiche apportate alla progettazione dei veicoli pesanti e garantire che gli intervalli restino validi a fini di informazione e di comparabilità;

d) adeguare la procedura di monitoraggio e comunicazione di cui all’allegato II per tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento.

2.  Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottati entro il 30 luglio 2025.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 29 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Norme sui dati da monitorare e comunicare

PARTE A: DATI DA MONITORARE E COMUNICARE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

a) numeri di identificazione di tutti i veicoli pesanti nuovi di cui all’articolo 2, secondo comma, lettere a) e b), immatricolati nel territorio di uno Stato membro;

b) nome del costruttore;

c) marca (denominazione commerciale del costruttore);

▼M1

d) il codice della carrozzeria come specificato alla voce 38 del certificato di conformità, se disponibile per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e obbligatoriamente per i veicoli immatricolati dal 1o gennaio 2020, comprese, se del caso, le cifre integrative di cui all'allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE;

▼B

e) nel caso dei veicoli pesanti di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera a), le informazioni sul motopropulsore di cui alle voci 23, 23.1 e 26 del certificato di conformità;

▼M1

f) per i veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 2020, la velocità massima del veicolo come specificata alla voce 29 del certificato di conformità.

▼B

PARTE B: DATI DA MONITORARE E COMUNICARE DA PARTE DEI COSTRUTTORI DI VEICOLI PESANTI

1. Anni di inizio del monitoraggio e della comunicazione dei dati per le categorie di veicoli pesanti di cui all’articolo 2, secondo comma, lettere a) e b):



Categoria di veicoli pesanti

Gruppo di veicoli nella categoria di veicoli (di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/2400)

Anno di inizio

monitoraggio

Anno di inizio

comunicazione

N1

N2

1 e 2

2020

2021

N3

3

2020

2021

4, 5, 9 e 10

2019

2020

11, 12 e 16

2020

2021

M1

M2

M3

O3

O4

2. Dati da monitorare e comunicare



N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

1

Numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number - VIN)

1.1.3

Identificazione del veicolo e dei componenti

2

Numero di identificazione del motore

1.2.2

3

Numero di certificazione del CdxA (1) (se pertinente)

1.8.3

4

Numero di certificazione della trasmissione

1.3.2

▼M1

5

Numero di certificazione degli assi

1.7.2

Specifiche dell'asse

▼B

6

Numero di certificazione degli pneumatici, asse 1

1.9.2

Identificazione del veicolo e dei componenti

7

Numero di certificazione degli pneumatici, asse 2

1.9.6

8

Numero di certificazione degli pneumatici, asse 3

1.9.10

9

Numero di certificazione degli pneumatici, asse 4

1.9.14

10

Categoria del veicolo (N1, N2, N3, M1, M2, M3)

1.1.4

classificazione del veicolo

11

Configurazione degli assi

1.1.5

12

Peso lordo massimo del veicolo (t)

1.1.6

13

Gruppo del veicolo

1.1.7

14

Nome e indirizzo del costruttore

1.1.1

specifiche del veicolo e del telaio

▼M1

15

Marca (denominazione commerciale del costruttore)

Specifiche del veicolo

▼B

16

Massa a vuoto effettiva corretta (kg)

1.1.8

 

17

Potenza nominale del motore (kW)

1.2.3

specifiche principali del motore

18

Regime minimo del motore (1/min)

1.2.4

19

Regime nominale del motore (1/min)

1.2.5

20

Cilindrata del motore (ltr)

1.2.6

▼M1

21

Tipo di carburante (diesel accensione spontanea/GNC accensione comandata/GNL accensione comandata…)

1.2.7

Specifiche del motore

▼B

22

Opzione di certificazione utilizzata per ottenere il CdxA (valori standard/misurazione)

1.8.2

aerodinamica

23

Valore del CdxA (valore di resistenza aerodinamica)

1.8.4

24

Nome e indirizzo del costruttore della trasmissione

specifiche principali della trasmissione

25

Marca (denominazione commerciale del costruttore della trasmissione)

26

Opzione di certificazione utilizzata per ottenere le mappe delle perdite dello strumento di simulazione (opzione 1/opzione 2/opzione 3/valori standard)

1.3.3

27

Tipo di trasmissione [SMT 2 (2), AMT (3), APT (4)-S (5), APT-P (6)]

1.3.4

28

Numero di marce

1.3.5

29

Rapporto di trasmissione finale

1.3.6

30

Tipo di rallentatore

1.3.7

31

Presa di forza (sì/no)

1.3.8

32

Nome e indirizzo del costruttore dell’asse

specifiche principali dell’asse

33

Marca (denominazione commerciale del costruttore dell’asse)

34

Opzione di certificazione utilizzata per ottenere una mappa delle perdite di uno strumento di simulazione (valori standard/misurazione)

1.7.3

35

Tipo di asse (ad esempio asse motore unico standard)

1.7.4

36

Rapporto assi

1.7.5

37

Opzione di certificazione utilizzata per ottenere una mappa delle perdite di uno strumento di simulazione (valori standard/misurazione)

1.6.3

specifiche del rinvio angolare

38

Rapporto del rinvio angolare

1.6.4

39

Nome e indirizzo del costruttore degli pneumatici

specifiche principali degli pneumatici

40

Marca (denominazione commerciale del costruttore degli pneumatici)

41

Dimensioni degli pneumatici, asse 1

1.9.1

42

Coefficiente specifico di resistenza al rotolamento (rolling resistance coefficient - RRC) di tutti gli pneumatici sull’asse 1

1.9.3

43

Dimensioni degli pneumatici asse 2

1.9.4

44

Doppio asse (sì/no) asse 2

1.9.5

45

RRC specifico di tutti gli pneumatici sull’asse 2

1.9.7

46

Dimensioni degli pneumatici asse 3

1.9.8

47

Doppio asse (sì/no) asse 3

1.9.9

48

RRC specifico di tutti gli pneumatici sull’asse 3

1.9.11

49

Dimensioni degli pneumatici asse 4

1.9.12

50

Doppio asse (sì/no) asse 4

1.9.13

51

RRC specifico di tutti gli pneumatici sull’asse 4

1.9.15

52

Tecnologia della ventola di raffreddamento del motore

1.10.1

specifiche principali degli organi ausiliari

53

Tecnologia della pompa del servosterzo

1.10.2

54

Tecnologia dell’impianto elettrico

1.10.3

55

Tecnologia dell’impianto pneumatico

1.10.4

56

Profilo di utilizzo (lungo raggio, lungo raggio [sistema modulare europeo (7)] regionale, regionale (sistema modulare europeo), urbano, municipale, edilizia)

2.1.1

parametri di simulazione (per ogni combinazione profilo di utilizzo/carico/carburante)

57

Carico (quale definito nello strumento di simulazione) (kg)

2.1.2

 

58

Tipo di carburante (diesel/benzina/GPL/GNC/...)

2.1.3

 

59

Massa totale del veicolo nella simulazione (kg)

2.1.4

 

60

Velocità media (km/h)

2.2.1

prestazioni di guida del veicolo (per ogni combinazione profilo di utilizzo/carico/carburante)

61

Velocità istantanea minima (km/h)

2.2.2

62

Velocità istantanea massima (km/h)

2.2.3

63

Decelerazione massima (m/s2)

2.2.4

64

Accelerazione massima (m/s2)

2.2.5

65

Percentuale del tempo di guida a pieno carico

2.2.6

66

Numero totale di cambi marcia

2.2.7

67

Distanza totale percorsa (km)

2.2.8

68

Emissioni di CO2 (espresse in g/km, g/t-km, g/p-km, g/m3-km)

2.3.13-2.3.16

emissioni di CO2 e consumo di carburante (per ogni combinazione profilo di utilizzo/carico/carburante)

69

Consumo di carburante (espresso in g/km, g/t-km, g/p-km, g/m3-km, l/100 km, l/t-km, l/p-km, l/m3-km, MJ/km, MJ/t-km, MJ/p-km, MJ/m3-km)

2.3.1-2.3.12

70

Versione dello strumento di simulazione (X.X.X.)

3.1.1

software e informazioni per l’utilizzatore

71

Data e ora della simulazione

3.1.2

72

Numero di licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione

▼M1

73

Hash crittografico del file dei registri del costruttore

3.1.4

Informazioni sul software

▼B

74

Tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni di CO2

tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2 del veicolo

75

Emissioni massiche di CO2 del motore nella prova WHTC (8) (g/kWh)

Punto 1.4.2 dell’addendum all’appendice 5, o punto 1.4.2 dell’addendum all’appendice 7, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi

emissioni di CO2 del motore e consumo di carburante specifico

76

Consumo di carburante del motore nella prova WHTC (g/kWh)

Punto 1.4.2 dell’addendum all’appendice 5, o punto 1.4.2 dell’addendum all’appendice 7, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi

77

Emissioni massiche di CO2 del motore nella prova WHSC (9) (g/kWh)

Punto 1.4.1 dell’addendum all’appendice 5, o punto 1.4.1 dell’addendum all’appendice 7, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi

78

Consumo di carburante del motore nella prova WHSC (g/kWh)

Punto 1.4.1 dell’addendum all’appendice 5, o punto 1.4.1 dell’addendum all’appendice 7, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, a seconda dei casi

 

▼M1

79

Modello del veicolo

1.1.2

Specifiche del veicolo

80

Veicolo professionale (sì/no)

1.1.9

81

Veicolo pesante a emissioni zero (sì/no)

1.1.10

82

Veicolo pesante ibrido elettrico (sì/no)

1.1.11

83

Veicolo dual-fuel (sì/no)

1.1.12

84

Cabina con cuccetta (sì/no)

1.11.13

85

Modello del motore (10)

1.2.1

Specifiche del motore

86

Modello del cambio (10)

1.3.1

Specifiche del cambio

87

Modello del retarder (10)

1.4.1

Specifiche del retarder

88

Numero di certificazione del retarder

1.4.2

89

Opzione di certificazione usata per generare una mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

1.4.3

90

Modello del convertitore di coppia (10)

1.5.1

Specifiche del convertitore di coppia (10)

91

Numero di certificazione del convertitore di coppia

1.5.2

92

Opzione di certificazione usata per generare una mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

1.5.3

93

Modello del rinvio angolare (10)

1.6.1

Specifiche del rinvio angolare

94

Numero di certificazione del rinvio angolare

1.6.2

95

Modello dell'asse (10)

1.7.1

Specifiche dell'asse

96

Modello della resistenza aerodinamica (10)

1.8.1

Aerodinamica

97

Spegnimento/riaccensione (stop-start) del motore quando il veicolo si ferma (sì/no)

1.12.1

Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)

98

Funzione Eco-roll senza stop-start del motore (sì/no)

1.12.2

99

Funzione Eco-roll con stop-start del motore (sì/no)

1.12.3

100

Regolatore di velocità predittivo (sì/no)

1.12.4

▼B

(1)   1 Resistenza aerodinamica.

(2)   Trasmissione manuale sincronizzata.

(3)   Trasmissione manuale automatizzata o trasmissione automatica ad azionamento meccanico.

(4)   Trasmissione automatica Powershifting.

(5)   «Tipo S», la disposizione in serie di un convertitore di coppia e delle parti meccaniche della trasmissione ad esso collegate.

(6)   «Tipo P», la disposizione in parallelo di un convertitore di coppia e delle parti meccaniche della trasmissione ad esso collegate (per esempio nei ripartitori di potenza).

(7)   Sistema modulare europeo in conformità della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

(8)    World Harmonized Transient Driving Cycle – Ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale.

(9)    Worldwide Harmonised Steady state Cycle – Ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale.

(10)   Le voci 85, 86, 87, 90, 93, 95 e 96 non sono rese pubbliche nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.

PARTE C: INTERVALLI DEL VALORE DI RESISTENZA AERODINAMICA (CDXA) A FINI DI PUBBLICAZIONE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 6

Al fine di mettere a disposizione del pubblico il valore del CdxA di cui alla voce 23 conformemente all’articolo 6, la Commissione utilizza gli intervalli definiti nella tabella seguente che contiene l’intervallo corrispondente per ogni valore del CdxA.



Intervallo

valore del CdxA [m2]

CdxA min (CdxA ≥ CdxA min)

CdxA max (CdxA < CdxA max)

A1

0,00

3,00

A2

3,00

3,15

A3

3,15

3,31

A4

3,31

3,48

A5

3,48

3,65

A6

3,65

3,83

A7

3,83

4,02

A8

4,02

4,22

A9

4,22

4,43

A10

4,43

4,65

A11

4,65

4,88

A12

4,88

5,12

A13

5,12

5,38

A14

5,38

5,65

A15

5,65

5,93

A16

5,93

6,23

A17

6,23

6,54

A18

6,54

6,87

A19

6,87

7,21

A20

7,21

7,57

A21

7,57

7,95

A22

7,95

8,35

A23

8,35

8,77

A24

8,77

9,21




ALLEGATO II

Comunicazione e gestione dei dati

1.   COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

1.1. I dati di cui all’allegato I, parte A, sono trasmessi in conformità dell’articolo 4 dal punto di contatto dell’autorità competente mediante trasferimento elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall’Agenzia europea per l’ambiente («Agenzia»).

Il punto di contatto notifica per e-mail alla Commissione e all’Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi, ai seguenti indirizzi:

EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

e

HDV-monitoring@eea.europa.eu

2.   COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COSTRUTTORI

2.1. I costruttori notificano alla Commissione tempestivamente e non oltre il 31 dicembre 2018 le seguenti informazioni:

a) il nome del costruttore indicato nel certificato di conformità o nella scheda di omologazione individuale;

b) il codice WMI (World Manufacturer Identifier) ai sensi del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione ( 5 ), che va utilizzato per i numeri di identificazione dei veicoli pesanti nuovi immessi sul mercato;

c) il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati nel Business Data Repository dell’Agenzia.

Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche di tali informazioni.

La notifica è inviata all’indirizzo di cui al punto 1.1.

2.2. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione le informazioni di cui al punto 2.1.

2.3. I dati specificati nell’allegato I, parte B, punto 2, sono trasmessi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico al Business Data Repository gestito dall’Agenzia.

Il punto di contatto notifica per e-mail alla Commissione e all’Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi con e-mail agli indirizzi di cui al punto 1.1.

3.   ELABORAZIONE DEI DATI

3.1. L’Agenzia elabora i dati trasmessi in conformità dei punti 1.1 e 2.3 e registra i dati elaborati nel registro.

▼M2

3.2. I dati relativi ai veicoli pesanti immatricolati nel precedente periodo di riferimento e iscritti nel registro sono resi pubblici entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2021, ad eccezione delle voci di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

▼B

3.3. Quando un’autorità competente o un costruttore riscontra errori nei dati presentati, li notifica tempestivamente alla Commissione e all’Agenzia inviando una segnalazione al registro centralizzato dei dati o al Business Data Repository e un’e-mail agli indirizzi di cui al punto 1.1.

3.4. La Commissione, con il sostegno dell’Agenzia, verifica gli errori segnalati e ove opportuno rettifica i dati nel registro.

3.5. La Commissione, con il sostegno dell’Agenzia, mette a disposizione moduli in formato elettronico per la trasmissione dei dati di cui ai punti 1.1 e 2.3 in tempo utile prima della scadenza dei termini di trasmissione.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 dell’25.7.2019, pag. 202).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

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