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Document 02018R0545-20200616

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/545/2020-06-16

02018R0545 — IT — 16.06.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/545 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2018

che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 090 del 6.4.2018, pag. 66)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/781 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2020

  L 188

11

15.6.2020




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/545 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2018

che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce i requisiti cui devono conformarsi:

a) 

il richiedente, quando presenta, attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o una domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;

b) 

l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza, quando esaminano una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o una domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato e in relazione all'impegno preliminare;

c) 

l'ente autorizzatore, quando decide di rilasciare autorizzazioni del tipo di veicolo o le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato;

d) 

i gestori dell'infrastruttura, quando garantiscono le condizioni necessarie per l'esecuzione di prove nella loro rete o nelle loro reti e forniscono informazioni per l'autorizzazione del veicolo in relazione al settore di impiego.

2.  Il presente regolamento si applica fatti salvi gli articoli 21, paragrafi 16 e 17, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«ente autorizzatore» : l'ente che rilascia l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;

2)

«caratteristiche essenziali di progettazione» : i parametri usati per indicare il tipo di veicolo, come specificato nell'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata e registrata nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati («ERATV»);

3)

«gestione della configurazione» :

un procedimento sistematico di tipo organizzativo, tecnico e amministrativo adoperato nel corso del ciclo di vita di un veicolo e/o di un tipo di veicolo al fine di garantire che la conformità della documentazione e la tracciabilità delle modifiche siano stabilite e mantenute in modo che:

a) 

siano soddisfatti i requisiti previsti dal diritto dell'Unione pertinente e dalle norme nazionali;

b) 

le modifiche siano controllate e attestate sia nella documentazione tecnica che nel fascicolo allegato all'autorizzazione rilasciata;

c) 

le informazioni e i dati siano aggiornati e accurati;

d) 

le parti interessate siano informate delle modifiche, come richiesto;

4)

«data di ricezione della domanda» :

a) 

quando in qualità di ente autorizzatore opera l'Agenzia, è il primo giorno lavorativo comune all'Agenzia e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego previsto successivo alla conferma di ricezione della domanda;

b) 

quando in qualità di ente autorizzatore opera un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, è il primo giorno lavorativo nello Stato membro interessato successivo alla conferma di ricezione della domanda;

5)

«entità che gestisce le modifiche» : il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, il possessore o l'entità da loro incaricata;

6)

«detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo» : la persona fisica o giuridica che ha presentato domanda e ha ottenuto l'autorizzazione del tipo di veicolo, oppure il suo successore legale;

7)

«dubbio giustificato» : una problematica di «tipo 4» in base all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), avvalorata da una giustificazione e da prove a supporto e sollevata dall'ente autorizzatore e/o dalle autorità nazionali di sicurezza per il settore di impiego, riguardante le informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda;

8)

«autorità nazionale preposta alla sicurezza per il settore di impiego» o «NSA per il settore di impiego» :

autorità nazionale preposta alla sicurezza che esegue uno o più dei seguenti compiti:

a) 

le valutazioni specificate dall'articolo 21, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797;

b) 

le consultazioni prescritte dall'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797;

c) 

rilascia le autorizzazioni provvisorie, se richieste, per usare il veicolo per prove sulla rete e adotta misure al fine di garantire che le prove sulla rete possano aver luogo come specificato dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;

9)

«impegno preliminare» : fase procedurale che precede la presentazione di una domanda di autorizzazione eseguita su richiesta del richiedente;

10)

«documento di riferimento per l'impegno preliminare» : il parere dell'ente autorizzatore e delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico sulla documentazione per l'impegno preliminare;

11)

«fissazione dei requisiti» : processo di determinazione, assegnazione, attuazione e convalida di requisiti effettuato dal richiedente, al fine di garantire che siano rispettate le prescrizioni pertinenti dell'Unione e nazionali. La fissazione dei requisiti può essere integrata nei processi di sviluppo del prodotto;

12)

«integrazione in condizioni di sicurezza» : soddisfacimento del requisito essenziale di sicurezza come specificato nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 quando si combinano alcune parti in un insieme integrato, come un veicolo o un sottosistema, oppure quando vi è una combinazione tra il veicolo e la rete, con riferimento alla compatibilità tecnica;

13)

«variante del tipo di veicolo» : opzione di configurazione di un tipo di veicolo stabilita in occasione della prima autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, oppure modifiche nell'ambito di un tipo di veicolo nel corso del suo ciclo di vita che richiedono una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, e con l'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;

14)

«versione del tipo di veicolo» : opzione di configurazione di un tipo di veicolo o di una variante di un tipo o di modifiche nell'ambito di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo nel corso del suo ciclo di vita, create per riflettere le modifiche alle caratteristiche essenziali di progettazione che non richiedono una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, e con l'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;

15)

«autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato» : decisione emessa dall'ente di autorizzazione, basata su una ragionevole certezza che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida del veicolo abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile o con il tipo autorizzato, che consente che il veicolo possa essere immesso sul mercato e possa essere usato in modo sicuro nel settore di impiego, in base alle condizioni di utilizzo e ad altre restrizioni, se del caso, specificate nell'autorizzazione del veicolo e nell'autorizzazione del tipo di veicolo;

16)

«autorizzazione del tipo di veicolo» : decisione emessa dall'ente autorizzatore, basata su una ragionevole certezza che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida del tipo di veicolo abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile, che consente che un veicolo prodotto sulla base di tale progettazione possa essere immesso sul mercato e possa essere usato in modo sicuro nel settore di impiego del tipo di veicolo, in base alle condizioni di utilizzo del veicolo e ad altre restrizioni, se del caso, specificate nell'autorizzazione del tipo di veicolo e da applicare a tutti i veicoli autorizzati in conformità con tale tipo di veicolo;

▼M1

17)

«data pertinente» : il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato ulteriormente il termine di recepimento di detta direttiva.

▼B

Articolo 3

Responsabilità del richiedente

Il richiedente presenta la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

Spetta al richiedente garantire che i requisiti pertinenti della legislazione applicabile siano determinati e soddisfatti quando presenta la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

Articolo 4

Responsabilità dell'ente autorizzatore

1.  L'ente autorizzatore rilascia le autorizzazioni del tipo di veicolo e/o le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato («le autorizzazioni») in conformità con gli articoli 21, 24 e 25 della direttiva (UE) 2016/797 e con le disposizioni del presente regolamento.

2.  Ai fini del rilascio o del rifiuto di un'autorizzazione, l'ente di autorizzazione:

a) 

coordina l'assegnazione dei compiti alle parti interessate e la stipula di accordi di coordinamento tra di loro;

b) 

effettua una valutazione del fascicolo di domanda per ottenere la garanzia ragionevole che il tipo di veicolo e/o il veicolo sia conforme alla legislazione applicabile;

c) 

raccoglie la documentazione giustificativa, i risultati di tutte le valutazioni pertinenti e le motivazioni comprovate della sua decisione al fine di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione, in conformità con il presente regolamento.

3.  Nel caso in cui sia l'ente autorizzatore, l'Agenzia coordina le attività delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego, relativamente all'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato.

4.  L'ente autorizzatore provvede all'impegno preliminare qualora il richiedente ne faccia richiesta.

5.  L'ente autorizzatore svolge le sue funzioni in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, esercita un giudizio professionale, imparziale e proporzionato e fornisce motivazioni comprovate per ogni decisione.

6.  L'ente autorizzatore stabilisce disposizioni o procedure interne per gestire il rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all'articolo 21, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2016/797 e, se pertinenti, degli accordi multilaterali di cui all'articolo 21, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/797.

7.  Se il richiedente segnala, in base all'articolo 5, paragrafo 2, che è stata compromessa la validità dell'autorizzazione del tipo di veicolo, l'ente di autorizzazione deve aggiornare di conseguenza il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati.

8.  Se il richiedente segnala nella sua domanda che per il settore di impiego cui è destinato il veicolo o i veicoli o il tipo di veicolo è previsto il raggiungimento di stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete similari, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, l'ente di autorizzazione:

a) 

riceve conferma, da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri confinanti, che siano rispettate le pertinenti norme nazionali notificate e gli obblighi relativi agli accordi transfrontalieri pertinenti, prima di rilasciare l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione del veicolo; e

b) 

specifica nell'autorizzazione rilasciata che l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione del veicolo è valida anche in tali stazioni senza un'estensione del settore di impiego.

Articolo 5

Responsabilità del detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo

1.  Il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo è responsabile della gestione della configurazione del tipo di veicolo e del fascicolo allegato relativo alla decisione emessa in conformità con l'articolo 46.

2.  Fatti salvi gli articoli 53 e 54, il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, in quanto parte della gestione di configurazione del tipo di veicolo, informa l'ente di autorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione del tipo di veicolo delle modifiche nel diritto dell'Unione che compromettono la validità dell'autorizzazione del tipo di veicolo.

Articolo 6

Responsabilità del gestore dell'infrastruttura

1.  Nel settore di impiego, le responsabilità del gestore dell'infrastruttura nell'ambito dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente a norma dell'articolo 18, sono limitate alla determinazione e alla fornitura dei seguenti elementi:

a) 

condizioni operative da applicarsi al fine di utilizzare il veicolo per le prove sulla rete;

b) 

misure necessarie da adottare sulle infrastrutture, al fine di garantire operazioni sicure e affidabili durante le prove sulla rete;

c) 

misure necessarie nelle installazioni delle infrastrutture al fine di eseguire le prove sulla rete.

2.  I gestori dell'infrastruttura competenti per il settore di impiego:

a) 

forniscono supporto al richiedente per la definizione delle condizioni di utilizzo del veicolo per le prove sulla rete;

b) 

forniscono informazioni sulle infrastrutture in modo non discriminatorio per l'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete;

c) 

stabiliscono e garantiscono le condizioni e le misure adeguate per l'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete nei tempi specificati dall'articolo 21, paragrafo 3, e dall'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 in base alle informazioni fornite dal richiedente;

d) 

partecipano all'impegno preliminare d'intesa con il richiedente.

Articolo 7

Responsabilità delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego

1.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego sono responsabili:

a) 

della parte da loro svolta nella valutazione in conformità con l'articolo 40;

b) 

dell'invio di un fascicolo di valutazione all'ente autorizzatore a norma dell'articolo 40, paragrafo 6.

2.  Nell'assolvere le loro responsabilità, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego svolgono le loro funzioni in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, esercitano un giudizio professionale, imparziale e proporzionato, e forniscono motivazioni comprovate per le conclusioni cui giungono.

3.  Le autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti per il settore di impiego provvedono all'impegno preliminare qualora il richiedente ne faccia richiesta.

4.  Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego scambiano con l'Agenzia e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza tutte le informazioni derivanti dall'esperienza maturata in questioni tecniche e operative che potrebbero essere pertinenti per il rilascio di un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o di un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, come:

a) 

informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798;

b) 

la non conformità con i requisiti essenziali che potrebbero condurre alla modifica o alla revoca di un'autorizzazione in conformità con l'articolo 26 della direttiva (UE) 2016/797;

c) 

carenze riscontrate in una specifica tecnica di interoperabilità in conformità con l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797.

5.  Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego stabiliscono disposizioni o procedure interne per gestire il rilascio di un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o di un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all'articolo 21, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2016/797 e, se pertinenti, degli accordi multilaterali di cui all'articolo 21, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/797.

6.  Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego redigono, pubblicano e mantengono aggiornate le linee guida che descrivono la loro politica linguistica, le disposizioni sulla comunicazione e il procedimento di autorizzazione temporanea, se richiesto in base al quadro giuridico nazionale, e le rendono disponibili al pubblico gratuitamente.

Articolo 8

Responsabilità dell'Agenzia

1.  L'Agenzia redige, pubblica e mantiene aggiornate le linee guida che descrivono e spiegano i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e le rende disponibili al pubblico gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le linee guida contengono anche modelli che possono essere usati dall'ente autorizzatore e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego ai fini dello scambio e della registrazione di informazioni e modelli di domanda che possono essere usati dal richiedente.

2.  L'Agenzia stabilisce un protocollo e delle procedure per la registrazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Altre parti interessate possono avere accesso a informazioni pertinenti, purché sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni.

Articolo 9

Uso dei veicoli autorizzati

Successivamente all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2016/797, un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura possono usare un veicolo nel settore di impiego, in base alle condizioni di utilizzo del veicolo e ad altre restrizioni specificate nell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

Articolo 10

Lingua

1.  Se l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato deve essere rilasciata in conformità con le disposizioni dell'articolo 21, paragrafi da 5 a 7, della direttiva (UE) 2016/797, il richiedente:

a) 

presenta la domanda e il fascicolo ad essa allegato in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

b) 

traduce su richiesta parti del fascicolo allegato alla domanda, in conformità con la direttiva (UE) 2016/797, allegato IV, punto 2.6. In tale caso, la lingua da utilizzare è determinata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza ed è indicata nelle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 6.

2.  Ogni decisione assunta dall'Agenzia riguardante il rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, comprese le relative motivazioni comprovate e, se del caso, l'autorizzazione rilasciata per il tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è redatta nella lingua di cui al punto a) del paragrafo 1.

Articolo 11

Procedura di autorizzazione per i tram-treni nello spazio ferroviario europeo unico

1.  Per un'autorizzazione di un tipo di veicolo tram-treno e/o un'autorizzazione all'immissione di un veicolo tram-treno sul mercato destinato a operare nel sistema ferroviario dell'Unione, fatto salvo l'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/797 e nel caso in cui non si applichi alcuna specifica tecnica di interoperabilità al veicolo tram-treno o al tipo di veicolo tram-treno interessato come descritto nell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, gli Stati membri possono utilizzare una procedura prevista dal loro quadro normativo nazionale relativa all'autorizzazione del tipo di veicolo tram-treno e/o all'autorizzazione all'immissione sul mercato del veicolo tram-treno. In tale caso, il richiedente fa riferimento al quadro normativo nazionale dello Stato membro interessato relativamente alla procedura da seguire per l'autorizzazione del tipo di veicolo tram-treno e/o per l'autorizzazione all'immissione sul mercato del veicolo tram-treno.

2.  Nel caso di un'autorizzazione del tipo di veicolo tram-treno e/o di un'autorizzazione all'immissione di un veicolo tram-treno sul mercato destinato a operare nel sistema ferroviario dell'Unione a livello transfrontaliero, e quando non si applica alcuna specifica tecnica di interoperabilità al veicolo tram-treno interessato, il richiedente presenta domanda agli enti autorizzatori designati dagli Stati membri coinvolti, che cooperano al fine di rilasciare l'autorizzazione del tipo di veicolo tram-treno e/o l'autorizzazione all'immissione sul mercato del veicolo tram-treno.

3.  Negli altri casi, un veicolo tram-treno e un tipo di veicolo tram-treno che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 sono autorizzati in base alla procedura stabilita nel presente regolamento.

Articolo 12

Accordi transfrontalieri

1.  Le autorità nazionali preposte alla sicurezza rendono pubblicamente disponibile sul loro sito Internet la procedura relativa agli accordi transfrontalieri volti a ottenere l'autorizzazione a includere le stazioni situate negli Stati membri confinanti, in base all'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, in particolare:

a) 

ogni accordo transfrontaliero esistente tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza cui si potrebbe far ricorso;

b) 

la procedura da seguire laddove tali accordi transfrontalieri non esistano.

2.  Ai fini di un accordo transfrontaliero relativo alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per includere le stazioni situate negli Stati membri confinanti, a norma dell'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, le autorità nazionali preposte alla sicurezza specificano la procedura da applicare e indicano almeno quanto segue:

a) 

le fasi procedurali;

b) 

i tempi;

c) 

l'ambito di applicazione geografico e tecnico;

d) 

i ruoli e i compiti delle parti coinvolte; e

e) 

le modalità pratiche per la consultazione con le parti pertinenti.



CAPO 2

PREPARAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 13

Fissazione dei requisiti

1.  In conformità con l'obiettivo globale di gestione e mitigazione dei rischi identificati a un livello accettabile, il richiedente, prima di presentare una domanda, esegue il processo di fissazione dei requisiti al fine di garantire che tutti i requisiti necessari che interessano la progettazione del veicolo per il suo ciclo di vita siano:

a) 

determinati correttamente;

b) 

assegnati a funzioni o sottosistemi o ottenuti attraverso condizioni di utilizzo o altre restrizioni; e

c) 

attuati e convalidati.

2.  La fissazione dei requisiti da parte del richiedente riguarda in particolare i seguenti requisiti:

a) 

requisiti essenziali per i sottosistemi di cui all'articolo 3, specificati nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797;

b) 

compatibilità tecnica dei sottosistemi all'interno del veicolo;

c) 

integrazione sicura dei sottosistemi all'interno del veicolo; e

d) 

compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego.

3.  Il richiedente ricorre al processo di gestione del rischio di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 ( 1 ) per fissare i requisiti essenziali «di sicurezza» del veicolo e dei sottosistemi e per effettuare l'integrazione di sicurezza tra i sottosistemi relativamente agli aspetti non trattati dalle specifiche tecniche di interoperabilità e dalle norme nazionali.

Articolo 14

Individuazione dell'autorizzazione pertinente

1.  Il richiedente individua e sceglie l'autorizzazione pertinente dai seguenti casi:

a) 

prima autorizzazione: l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente autorizzatore per un nuovo tipo di veicolo, comprese le sue varianti e/o versioni se esistenti e, laddove applicabile, il primo veicolo di un tipo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;

b) 

rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo: il rinnovo dell'autorizzazione di un tipo di veicolo a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 che non richiede un cambiamento nella progettazione del tipo di veicolo;

c) 

settore di impiego esteso: l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente autorizzatore pertinente per un tipo di veicolo e/o un veicolo già autorizzato, al fine di estendere il settore di impiego senza modifiche nella progettazione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/797;

d) 

nuova autorizzazione: l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente di autorizzazione dopo una modifica di un veicolo e/o di un tipo di veicolo già autorizzato, a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, o dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;

e) 

autorizzazione in conformità al tipo: l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato per un veicolo o una serie di veicoli che sono conformi a un tipo di veicolo già autorizzato e valido sulla base della dichiarazione di conformità a quel tipo, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. Se del caso, deve essere determinata chiaramente la versione del tipo di veicolo e/o la variante del tipo di veicolo cui il veicolo o le serie di veicoli sono conformi.

2.  Per le autorizzazioni del tipo di veicolo a norma dei casi c) e d) il richiedente, se è il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, decide se l'autorizzazione avrà come conseguenza la creazione di:

a) 

un nuovo tipo di veicolo; o

b) 

una nuova variante del tipo di veicolo nell'ambito del tipo già esistente su cui si basa.

Se il richiedente non è il detentore dell'autorizzazione del tipo, l'autorizzazione deve avere come conseguenza la creazione di un nuovo tipo in conformità con l'articolo 15, paragrafo 4.

3.  Un richiedente può combinare:

a) 

una richiesta di nuova autorizzazione con una richiesta di autorizzazione per un settore di impiego esteso; o

b) 

una richiesta di prima autorizzazione con una richiesta di autorizzazione in conformità al tipo.

Per la domanda congiunta si applicano i tempi stabiliti dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2. Laddove appropriato, tale domanda può avere come conseguenza il rilascio di diverse decisioni di autorizzazione da parte dell'ente autorizzatore.

Articolo 15

Modifiche a un tipo di veicolo già autorizzato

1.  Ogni modifica a un tipo di veicolo autorizzato è analizzata e classificata come una delle modifiche seguenti ed è soggetta ad autorizzazione come indicato di seguito:

a) 

una modifica che non si discosta dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi. In tale caso non è necessaria una verifica da parte di un organismo di valutazione della conformità e le iniziali dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi e l'autorizzazione del tipo di veicolo restano valide e invariate;

b) 

una modifica che si discosta dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi, la quale potrebbe richiedere nuovi controlli e pertanto una verifica in base ai moduli di valutazione della conformità applicabili, ma che non ha ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione del tipo di veicolo e che non richiede una nuova autorizzazione sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;

c) 

una modifica delle caratteristiche essenziali di progettazione del tipo di veicolo che non richiede una nuova autorizzazione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;

d) 

una modifica che richiede una nuova autorizzazione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797.

2.  Quando una modifica rientra nel punto b) o c) del paragrafo 1, la documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi viene aggiornata e il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo trasmette le informazioni pertinenti su richiesta dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego.

3.  Se una modifica rientra nel punto c) del paragrafo 1, il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo crea una nuova versione del tipo di veicolo o della variante del tipo di veicolo e trasmette le informazioni pertinenti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore inserisce nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati la nuova versione del tipo di veicolo o della variante del tipo di veicolo in conformità con l'articolo 50.

4.  Se l'ente che gestisce la modifica non è il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo e se le modifiche effettuate al tipo di veicolo esistente sono classificate in base ai punti b), c) o d) del paragrafo 1, si applica quanto segue:

a) 

viene creato un nuovo tipo di veicolo;

b) 

l'ente che gestisce la modifica diventa il richiedente; e

c) 

la domanda di autorizzazione del nuovo tipo di veicolo può essere basata sul tipo di veicolo già esistente e il richiedente può scegliere il caso di autorizzazione specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 16

Modifiche a un veicolo già autorizzato

1.  Le modifiche a un veicolo già autorizzato connesse a sostituzioni per manutenzione e limitate alla sostituzione di componenti con altri componenti che svolgono funzioni e possiedono prestazioni identiche nell'ambito della manutenzione preventiva o correttiva del veicolo non richiedono un'autorizzazione all'immissione sul mercato.

2.  Ogni altra modifica a un veicolo viene analizzata e classificata in conformità con l'articolo 15, paragrafo 1.

3.  L'ente che gestisce la modifica richiede una nuova autorizzazione all'immissione sul mercato in conformità con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), se una modifica rientra nel caso previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

4.  Se non è il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, l'ente che gestisce le modifiche a un veicolo già autorizzato classificate in conformità con l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c):

a) 

valuta gli scostamenti rispetto alla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi;

b) 

stabilisce che nessuno dei criteri previsti dall'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797 è soddisfatto;

c) 

aggiorna la documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi;

d) 

notifica le modifiche all'ente autorizzatore.

Ciò può applicarsi a un veicolo o a un numero di veicoli identici.

L'ente autorizzatore può emettere, entro 4 mesi, una decisione motivata che richiede una domanda di autorizzazione in caso di classificazione errata o informazioni insufficientemente documentate.

5.  Ogni modifica a un veicolo è soggetta alla gestione della configurazione sotto la responsabilità del detentore o dell'entità da esso incaricata.

Articolo 17

Determinazione delle norme, compresa la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità

1.  In base alla scelta del caso di autorizzazione in conformità con l'articolo 14 e con la fissazione dei requisiti di cui all'articolo 13, il richiedente determina tutte le norme applicabili, in particolare le specifiche tecniche di interoperabilità e le norme nazionali.

Il richiedente consulta inoltre l'elenco delle carenze presenti nelle specifiche tecniche di interoperabilità, pubblicata sul sito web dell'Agenzia, e lo prende in considerazione.

In tale caso, il richiedente determina gli strumenti accettabili di messa in conformità forniti dall'Agenzia, da utilizzarsi insieme alle specifiche tecniche di interoperabilità per la procedura di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato quando si stabilisce la conformità con le specifiche tecniche di interoperabilità.

2.  Il richiedente individua ogni caso che richiede la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità e presenta la sua domanda agli Stati membri interessati in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797. Se la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità riguarda veicoli appartenenti a un settore di impiego che interessa più di uno Stato membro, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego del veicolo coordinano con il richiedente misure alternative da adottare per promuovere l'interoperabilità finale del progetto.

3.  Se una nuova versione di una specifica tecnica di interoperabilità prevede misure transitorie, il richiedente può già selezionare i requisiti da questa nuova versione durante il periodo transitorio, se tale nuova versione lo consente esplicitamente.

4.  Se, a norma del paragrafo 3, vengono selezionati i requisiti di una versione più recente di una specifica tecnica di interoperabilità, si applicano le seguenti regole:

a) 

il richiedente può selezionare i requisiti da applicare da differenti versioni di una specifica tecnica di interoperabilità e:

i) 

giustifica e documenta la coerenza tra le serie complete di requisiti selezionati da differenti versioni di una determinata specifica tecnica di interoperabilità da applicare;

ii) 

specifica la selezione parziale dei requisiti da differenti versioni di una determinata specifica tecnica di interoperabilità nella domanda di autorizzazione, come richiesto dall'allegato I;

iii) 

nel caso in cui esista un documento di riferimento per l'impegno preliminare e questo sia pertinente, il richiedente richiede all'ente autorizzatore una modifica o un aggiornamento del documento di riferimento per l'impegno preliminare per la specifica tecnica di interoperabilità in questione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4.

b) 

Nel valutare la domanda, l'ente di autorizzazione controlla la completezza dei requisiti della specifica tecnica di interoperabilità proposti dal richiedente;

c) 

al richiedente non deve essere richiesto di presentare una richiesta per la non applicazione della specifica tecnica di interoperabilità, a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797, per quei requisiti.

5.  Laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato membro, il richiedente può selezionare i requisiti da differenti norme nazionali nello stesso modo stabilito nel paragrafo 3 per le specifiche tecniche di interoperabilità.

6.  Il richiedente e l'organo o gli organi notificati possono usare gli strumenti di conformità accettabili di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 nel contesto di una verifica CE di conformità, in attesa dell'adozione delle specifiche tecniche di interoperabilità interessate.

7.  Nel dimostrare la conformità con le norme nazionali, il richiedente e l'organo o gli organi designati possono usare gli strumenti di conformità nazionali accettabili di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 18

Determinazione e definizione delle misure necessarie ai fini dell'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete

Il richiedente deve identificare e definire, sulla base delle norme nazionali in materia di prove, le misure necessarie ai fini dell'utilizzo del veicolo per prove sulla rete.

Articolo 19

Autorizzazione temporanea ai fini dell'utilizzo del veicolo per prove sulla rete

1.  L'autorizzazione temporanea ai fini dell'utilizzo del veicolo per prove sulla rete può essere rilasciata solo dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza quando è richiesta e specificata nel quadro normativo nazionale dello Stato membro.

2.  Le autorità nazionali preposte alla sicurezza valutano le domande per l'autorizzazione temporanea ai fini dell'utilizzo del veicolo per prove sulla rete in conformità con il quadro normativo nazionale.

Articolo 20

Determinazione delle condizioni previste per l'uso del veicolo e di altre restrizioni

Il richiedente determina le condizioni previste per l'uso del veicolo e le altre restrizioni legate al tipo di veicolo.

Articolo 21

Determinazione delle valutazioni di conformità

Il richiedente determina le valutazioni di conformità necessarie a norma delle disposizioni dell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797.



CAPO 3

IMPEGNO PRELIMINARE

Articolo 22

Impegno preliminare

1.  Su richiesta del richiedente, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico gestiscono le domande di impegno preliminare al fine di redigere il documento di riferimento per l'impegno preliminare prima che venga presentata una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. La domanda di impegno preliminare è presentata formalmente dal richiedente attraverso lo sportello unico e ad essa è allegato un fascicolo contenente almeno le informazioni richieste come specificato nell'articolo 23.

2.  L'intervallo di tempo che intercorre tra l'emissione del parere di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e la presentazione della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o della domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato da parte del richiedente non deve superare gli 84 mesi.

3.  La selezione dell'ente di autorizzazione effettuata dal richiedente relativamente all'impegno preliminare è vincolante fino a quando:

a) 

la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è stata presentata dal richiedente;

b) 

l'intervallo di tempo che intercorre tra l'emissione del parere di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e la presentazione da parte del richiedente della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o della domanda di autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato come specificato nel paragrafo 2 è trascorso; o

c) 

il richiedente ha chiesto di porre fine all'impegno preliminare.

4.  Se durante la fase di impegno preliminare desidera cambiare l'ente autorizzatore, il richiedente chiede di concludere l'impegno preliminare in corso. Il richiedente può quindi inviare una nuova domanda di impegno preliminare a un nuovo ente autorizzatore.

5.  Il richiedente può presentare una domanda di autorizzazione allo sportello unico in qualunque momento durante la procedura di impegno preliminare. In tale caso, la fase di impegno preliminare è conclusa.

6.  In caso di impegno preliminare l'ente autorizzatore e, se del caso, le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico devono ricorrere ai punti previsti dall'articolo 41 relativi alla determinazione e alla classificazione delle problematiche, al fine di dare seguito alle problematiche sollevate con il richiedente.

Articolo 23

Documentazione per l'impegno preliminare

La documentazione per l'impegno preliminare allegata alla domanda di impegno preliminare contiene quanto segue:

a) 

una descrizione del tipo di veicolo e/o del veicolo da autorizzare, comprese, se del caso, le varianti e/o versioni previste, e una descrizione dei compiti e delle attività per svilupparlo;

b) 

la scelta dell'ente autorizzatore da parte del richiedente e del caso o dei casi di autorizzazione, a norma dell'articolo 14;

c) 

un'indicazione dettagliata del settore di impiego interessato;

d) 

un'indicazione dettagliata delle condizioni di utilizzo del veicolo e delle altre restrizioni previste, determinate a norma dell'articolo 20;

e) 

le fasi che il richiedente deve seguire relativamente alla parte da esso svolta della procedura di autorizzazione del veicolo, compresa la pianificazione riguardante le prove sulla rete, se del caso;

f) 

l'indicazione della metodologia da seguire nel processo di fissazione dei requisiti, in conformità con l'articolo 13;

g) 

l'elenco delle regole e dei requisiti individuati dal richiedente che devono essere applicati, in conformità con gli articoli 17 e 18;

h) 

un elenco delle valutazioni di conformità individuate a norma dell'articolo 21, compresi i moduli da applicare e l'uso delle dichiarazioni intermedie di verifica (DIV), se del caso;

i) 

una descrizione delle modalità pratiche ai fini dell'uso del veicolo per le prove sulla rete, se del caso;

j) 

un elenco del contenuto della documentazione che il richiedente presenta preliminarmente all'ente autorizzatore e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico per chiedere l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato;

k) 

una proposta riguardante la lingua da utilizzare per il processo di autorizzazione del veicolo a norma dell'articolo 10;

l) 

una descrizione dell'organizzazione del richiedente relativa alla parte da esso svolta nella procedura di autorizzazione del veicolo, comprensiva fra l'altro delle informazioni di contatto del richiedente, delle informazioni sulle persone di contatto, delle richieste di organizzazione del coordinamento e delle riunioni con l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza interessate dal determinato settore di impiego.

Articolo 24

Documento di riferimento per l'impegno preliminare

1.  Entro un mese dalla data di ricezione della domanda di impegno preliminare, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico informano il richiedente che la documentazione per l'impegno preliminare è completa oppure che devono chiedere informazioni supplementari pertinenti, stabilendo una scadenza ragionevole per la risposta a tale richiesta.

2.  Se al richiedente viene comunicato che la sua documentazione è completa, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico emettono, attraverso lo sportello unico, un parere sul metodo proposto dal richiedente nella domanda di impegno preliminare entro due mesi dalla conferma della completezza del fascicolo. Tale parere costituisce il documento di riferimento per l'impegno preliminare e comprende una definizione della versione delle specifiche tecniche di interoperabilità e delle norme nazionali che devono essere applicate per la domanda di autorizzazione, fatto salvo il paragrafo 4.

3.  Il documento di riferimento per l'impegno preliminare specifica quale lingua deve essere usata a norma dell'articolo 10.

4.  In caso di modifiche che riguardano la documentazione relativa all'impegno preliminare e che sono pertinenti per il documento di riferimento per l'impegno preliminare, il richiedente invia una domanda di impegno preliminare modificata e aggiornata, tenendo conto solo delle modifiche e dei punti di interazione con le parti invariate. Ciò può avvenire nelle seguenti situazioni:

a) 

modifiche alla progettazione o alla metodologia di valutazione derivanti da questioni di sicurezza importanti;

b) 

modifiche dei requisiti giuridici che invalidano il documento di riferimento per l'impegno preliminare; o

c) 

ogni modifica introdotta volontariamente dal richiedente.

5.  Entro un mese, l'ente di autorizzazione, e se del caso le autorità nazionali preposte alla sicurezza del settore di impiego in questione, rivedono ed emettono un parere sulla domanda di impegno preliminare modificata e aggiornata e registrano tale parere in un documento di riferimento per l'impegno preliminare modificato e aggiornato.



CAPO 4

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

Articolo 25

Valutazione di conformità

Ogni organismo di valutazione della conformità è responsabile della compilazione dei documenti e della produzione di tutte le relazioni necessarie relative alle proprie valutazioni di conformità eseguite a norma dell'articolo 26.

Articolo 26

Esecuzione delle verifiche e individuazione delle prove da presentare

1.  In base al caso di autorizzazione, il richiedente esegue i controlli necessari al fine di individuare le prove da presentare di cui all'allegato I.

2.  L'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico non fissano i requisiti per le prove da accludere ai documenti tecnici allegati alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi, ma laddove ci sia un dubbio giustificato possono chiedere al richiedente di eseguire ulteriori verifiche.

Articolo 27

Correzione delle non conformità

1.  La correzione delle non conformità che riguardano le specifiche tecniche di interoperabilità e/o i requisiti delle norme nazionali è eseguita dal richiedente, a meno che non sia stata concessa la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità con l'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797. Lo stesso può applicarsi mutatis mutandis alle norme nazionali se consentito dal quadro giuridico dello Stato membro.

2.  Al fine di mitigare una situazione di non conformità il richiedente può, in alternativa, eseguire una o più delle seguenti azioni:

a) 

modificare la progettazione; in tale caso il processo deve ricominciare dalla fissazione dei requisiti prevista dall'articolo 13 solo per quanto riguarda gli elementi modificati e per gli elementi interessati dalla modifica;

b) 

stabilire condizioni di uso del veicolo e altre restrizioni in conformità con l'articolo 20; in tale caso le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni sono definite dal richiedente e controllate dall'organismo competente per la valutazione della conformità.

3.  La proposta del richiedente riguardo alle condizioni di utilizzo del veicolo e alle altre restrizioni a norma dell'articolo 20 al fine di correggere una non conformità si basano sulle valutazioni di conformità necessarie ai sensi dell'articolo 25.



CAPO 5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 28

Prove da esibire all'atto della presentazione della domanda

Il richiedente l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato individua le prove da esibire nella domanda:

a) 

raccogliendo le dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi che compongono il veicolo e fornendo le prove, nella documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE, delle conclusioni delle valutazioni di conformità effettuate in seguito all'individuazione eseguita a norma dell'articolo 21;

b) 

garantendo che i punti di interazione tra i sottosistemi che non sono definiti nelle specifiche tecniche di interoperabilità e/o nelle norme nazionali rientrino nella fissazione dei requisiti di cui all'articolo 13 e soddisfino i requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 29

Compilazione della documentazione allegata alla domanda

1.  Il richiedente prepara e compila in modo strutturato il contenuto richiesto per la documentazione da allegare alla domanda conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

2.  Per l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), il richiedente controlla la validità dell'autorizzazione del tipo di veicolo esistente.

3.  Per l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) e d), il richiedente presenta la documentazione necessaria affinché l'ente autorizzatore emetta la sua decisione, comprensiva dell'eventuale documentazione di accompagnamento del fascicolo della precedente autorizzazione.

Articolo 30

Contenuto e completezza della domanda

1.  Affinché sia considerata completa dall'ente autorizzatore e se del caso dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, la domanda deve contenere le informazioni indicate nell'allegato I.

2.  Per l'autorizzazione relativa all'estensione del settore di impiego di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), si applicano i seguenti punti:

a) 

la documentazione che il richiedente deve aggiungere alla documentazione di accompagnamento originale completa, ai fini della decisione emessa in conformità con l'articolo 46, è limitata agli aspetti riguardanti le norme nazionali pertinenti e la compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete per il settore di impiego esteso;

b) 

se l'autorizzazione originale del tipo di veicolo prevedeva la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità, il richiedente aggiunge le decisioni pertinenti per la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità con l'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797, includendo il settore di impiego esteso alla documentazione di accompagnamento originale completa ai fini della decisione emessa in conformità con l'articolo 46;

c) 

in caso di veicoli e/o tipi di veicoli autorizzati a norma della direttiva 2008/57/CE o di un atto precedente, le informazioni che il richiedente deve aggiungere alla documentazione originale, relativamente agli aspetti previsti dal punto a), riguardano anche le norme nazionali applicabili.

Articolo 31

Presentazione della domanda di autorizzazione tramite lo sportello unico

1.  La domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è presentata formalmente dal richiedente tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 e deve contenere le informazioni previste nell'allegato I.

2.  Nell'inviare la sua domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, il richiedente seleziona l'ente autorizzatore in conformità con l'articolo 21, paragrafo 5, e con l'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797.

3.  La selezione dell'ente autorizzatore effettuata dal richiedente deve essere vincolante fino a che l'ente autorizzatore non abbia deciso in merito all'emissione o al rigetto dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o fino a che il richiedente non abbia ritirato la domanda.

4.  Il fascicolo del richiedente deve essere inviato tramite lo sportello unico alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico.



CAPO 6

TRATTAMENTO DELLA DOMANDA

Articolo 32

Controllo della completezza della domanda

1.  L'ente autorizzatore controlla la completezza delle informazioni e della documentazione presentata dal richiedente nella domanda in conformità con l'articolo 30.

2.  Le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico:

a) 

controllano che il settore di impiego sia specificato correttamente per la parte che compete loro;

b) 

solleva eventuali questioni riguardo alla completezza delle informazioni e della documentazione presentata per la valutazione delle norme nazionali applicabili come specificato nell'allegato III.

3.  Il controllo della completezza di cui ai paragrafi 1 e 2 consiste nell'accertamento, da parte dell'ente di autorizzazione e delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, che:

a) 

tutte le informazioni e i documenti richiesti all'articolo 30 siano stati presentati dal richiedente nella domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;

b) 

le informazioni e la documentazione presentata siano considerate pertinenti al fine di consentire all'ente di autorizzazione e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico di eseguire le loro valutazioni in conformità con gli articoli da 38 a 40.

Articolo 33

Conferma della ricezione della domanda

1.  Lo sportello unico invia una risposta automatica al richiedente che conferma la ricezione della domanda.

2.  La valutazione della domanda comincia a partire dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 34

Tempi per la valutazione della domanda

1.  L'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico valutano, ciascuna per la parte di sua competenza, la completezza della domanda come specificato dall'articolo 32 entro un mese dalla data di ricezione della domanda. L'ente di autorizzazione informa il richiedente di conseguenza.

2.  Se al richiedente viene comunicato che il suo fascicolo è completo, la decisione finale relativa al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato deve essere presa entro quattro mesi dalla conferma della completezza del fascicolo.

3.  La decisione dell'ente autorizzatore deve essere emessa entro un mese dalla data di ricezione della domanda in caso di autorizzazione in conformità al tipo, secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera e).

4.  Se al richiedente viene comunicato che il suo fascicolo non è completo, la decisione finale sul rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è presa entro quattro mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti da parte del richiedente, a meno che la domanda non sia essenzialmente incompleta, nel qual caso è rifiutata.

5.  Nel corso della valutazione, anche se la domanda è completa ai sensi del paragrafo 2, l'ente autorizzatore o le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico possono in qualunque momento richiedere informazioni supplementari, stabilendo una scadenza ragionevole per la risposta a tale richiesta senza sospendere la valutazione, a meno che non si applichino le disposizioni del paragrafo 6.

6.  Se è stato sollevato un dubbio giustificato da parte dell'ente autorizzatore o delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego in questione e il richiedente è tenuto a trasmettere ulteriori informazioni, l'ente autorizzatore può sospendere la valutazione e, tramite un accordo debitamente registrato con il richiedente, può prorogare il periodo oltre quanto stabilito all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. I tempi relativi alla trasmissione di informazioni integrative devono essere proporzionati alla difficoltà del richiedente nel fornire le informazioni richieste. La valutazione e i tempi riprendono dopo che il richiedente ha trasmesso le informazioni richieste. In assenza di un accordo con il richiedente, l'ente autorizzatore o le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico prendono la loro decisione sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 35

Comunicazioni nel corso della valutazione della domanda

1.  L'ente di autorizzazione, le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico e il richiedente comunicano tramite lo sportello unico ogni problematica sorta ai sensi dell'articolo 41.

2.  Lo stato di tutte le fasi della procedura di autorizzazione del veicolo, la decisione sulla domanda e le motivazioni comprovate di tale decisione sono comunicate al richiedente tramite lo sportello unico.

3.  Le linee guide dell'Agenzia e delle autorità nazionali di sicurezza devono indicare le modalità di comunicazione tra loro e con il richiedente.

Articolo 36

Gestione delle informazioni riguardanti la valutazione della domanda

1.  L'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico registrano presso lo sportello unico i risultati delle fasi relative alla procedura di autorizzazione del veicolo nelle quali sono coinvolti, ognuno in relazione alla rispettiva parte svolta nella valutazione, se del caso, compresi tutti i documenti relativi alla domanda che riguardano quanto segue:

a) 

ricezione;

b) 

trattamento;

c) 

valutazione;

d) 

conclusioni della valutazione della domanda, come specificato nell'articolo 45;

e) 

decisione finale ai fini del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del tipo di veicolo o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;

f) 

documentazione finale relativa all'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, in conformità con l'articolo 47.

2.  La decisione finale ai fini del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è comunicata al richiedente tramite lo sportello unico.

3.  Per i documenti elencati nel paragrafo 1, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per lo specifico settore di impiego ricorrono al procedimento di controllo dei documenti fornito dallo sportello unico.

4.  Se utilizzano un sistema di gestione delle informazioni per gestire le domande che ricevono, le autorità nazionali preposte alla sicurezza trasferiscono tutte le informazioni pertinenti allo sportello unico.

Articolo 37

Coordinamento tra l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per lo specifico settore di impiego ai fini della valutazione della domanda

1.  Allo scopo di valutare la domanda, le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico pianificano, organizzano e concordano le modalità necessarie al fine di prendere in considerazione la classificazione delle norme nazionali e il riconoscimento transnazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797. Le modalità concordate per la valutazione della domanda sono comunicate all'ente autorizzatore e al richiedente.

2.  L'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico si coordinano tra loro al fine di affrontare ogni problematica, compresa ogni istanza che potrebbe richiedere una modifica della domanda e/o una richiesta di informazioni integrative, nel caso in cui la consegna di informazioni integrative abbia ripercussioni sui tempi della valutazione o possa averne sul loro lavoro, e si accordano su come procedere.

3.  Alla conclusione delle attività di coordinamento di cui al paragrafo 2, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, ciascuna per la parte di sua competenza, prendono la decisione di informare il richiedente tramite lo sportello unico in merito a ogni istanza che potrebbe richiedere una modifica della domanda e/o informazioni supplementari.

4.  Prima che l'ente autorizzatore prenda la sua decisione finale e che le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico presentino il fascicolo di valutazione, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego:

a) 

discutono del risultato delle rispettive valutazioni; e

b) 

concordano le condizioni di utilizzo e le altre restrizioni e/o esclusioni di settori di impiego che devono essere incluse nell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

5.  Sulla base del risultato delle attività di coordinamento di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'ente autorizzatore comunica al richiedente le motivazioni comprovate relative alla decisione. A tale fine l'ente autorizzatore tiene conto dei fascicoli di valutazione delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, di cui all'articolo 40, paragrafo 6, riguardanti il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, comprese le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni e/o esclusioni di settori di impiego che devono essere incluse nell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

6.  I registri delle attività di coordinamento sono presi dall'ente autorizzatore e conservati presso lo sportello unico in conformità con l'articolo 36.

Articolo 38

Valutazione della domanda

La valutazione della domanda è eseguita dall'ente autorizzatore e dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico per fornire una garanzia ragionevole che il richiedente e gli operatori che lo sostengono abbiano adempiuto i loro obblighi e le loro responsabilità nelle fasi di progettazione, produzione, verifica e convalida del veicolo e/o del tipo di veicolo, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile in modo tale che il veicolo possa essere immesso sul mercato e possa essere usato in modo sicuro nel settore di impiego del tipo di veicolo conformemente alle condizioni di utilizzo e alle altre restrizioni specificate nella domanda.

Articolo 39

Valutazione della domanda da parte dell'ente autorizzatore

1.  L'ente autorizzatore valuta gli aspetti specificati nell'allegato II.

2.  Se un'autorizzazione di un tipo di veicolo e/o un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato deve essere rilasciata per un settore di impiego limitato alle reti interne ad uno Stato membro e se il richiedente ha chiesto che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza sia l'ente autorizzatore in conformità con l'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, in aggiunta alle valutazioni specificate nel paragrafo 1 l'ente autorizzatore, valuta gli aspetti di cui all'allegato III, controlla se sono state registrate informazioni pertinenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e tiene conto della valutazione della domanda. Ogni problematica sorta viene annotata nel registro come specificato nell'articolo 41.

3.  Se il richiedente ha utilizzato una metodologia non standardizzata per la fissazione dei requisiti, l'ente autorizzatore valuta la metodologia applicando i criteri stabiliti nell'allegato II.

4.  L'ente autorizzatore controlla la completezza, la pertinenza e la coerenza delle prove sulla base della metodologia utilizzata per la fissazione dei requisiti, a prescindere dal metodo utilizzato. Come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), per il rilascio di una nuova autorizzazione la valutazione eseguita dall'ente autorizzatore deve limitarsi alle parti del veicolo che sono cambiate e alle ripercussioni di tali cambiamenti sulle parti invariate del veicolo. I controlli che devono essere eseguiti dall'ente autorizzatore per il rilascio di un'autorizzazione per un «settore di impiego esteso», come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), devono limitarsi alle norme nazionali applicabili e alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete per il settore di impiego esteso. L'ente autorizzatore non deve ripetere i controlli già eseguiti per la precedente autorizzazione.

5.  L'ente autorizzatore appronta un fascicolo di valutazione contenente quanto segue:

a) 

una dichiarazione chiara relativa al risultato negativo o positivo della valutazione come da domanda del richiedente per il settore di impiego in questione e, se del caso, per le condizioni di utilizzo o le restrizioni;

b) 

una sintesi delle valutazioni eseguite;

c) 

una relazione stilata sulla base del registro delle criticità per il settore di impiego in questione;

d) 

un elenco comprovante che tutti gli aspetti specificati nell'allegato II, e se del caso nell'allegato III, sono stati valutati.

Articolo 40

Valutazione della domanda da parte delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico

1.  Le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico valutano gli aspetti elencati nell'allegato III. Le valutazioni che devono essere eseguite dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione devono riguardare solo le norme nazionali pertinenti per il settore di impiego e devono essere redatte tenendo conto delle modalità concordate di cui all'articolo 37, paragrafo 1.

2.  Nel valutare la fissazione dei requisiti, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione controllano la completezza, la pertinenza e la coerenza delle prove prodotte dal richiedente sulla base della metodologia applicata per la fissazione dei requisiti.

3.  Come indicato all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), per il rilascio di una nuova autorizzazione la valutazione eseguita dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione deve limitarsi alle parti del veicolo che sono cambiate e alle ripercussioni di tali cambiamenti sulle parti invariate del veicolo.

4.  I controlli che devono essere eseguiti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione per l'autorizzazione di un settore di impiego esteso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), devono limitarsi alle norme nazionali applicabili e alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete per il settore di impiego esteso. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego non devono ripetere i controlli già eseguiti nell'ambito della precedente autorizzazione.

5.  In conformità con gli articoli 6 e 14 della direttiva (UE) 2016/797, in aggiunta agli aspetti specificati nell'allegato III le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione controllano se sono stare registrate informazioni pertinenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e ne tengono conto per la valutazione della domanda. Ogni problematica sorta viene annotata nel registro come specificato nell'articolo 41.

6.  Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione approntano un fascicolo di valutazione contenente quanto segue:

a) 

una dichiarazione chiara relativa al risultato negativo o positivo della valutazione come da domanda del richiedente per il settore di impiego in questione e, se del caso, per le condizioni di utilizzo e le restrizioni;

b) 

una sintesi delle valutazioni eseguite;

c) 

una relazione stilata sulla base del registro delle criticità per il settore di impiego interessato;

d) 

un elenco comprovante che tutti gli aspetti specificati nell'allegato III sono stati valutati.

Articolo 41

Classificazione delle problematiche

1.  L'ente autorizzatore e, se del caso, le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico prendono nota delle problematiche sorte nel corso della valutazione del fascicolo di domanda nel registro delle criticità e le classificano come segue:

a)

«tipo 1» : problema che richiede una risposta del richiedente per la comprensione del fascicolo di domanda;

b)

«tipo 2» : problema che potrebbe portare a una modifica del fascicolo di domanda o a un'azione marginale da parte del richiedente; l'azione da adottare è lasciata al giudizio del richiedente e non osta al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;

c)

«tipo 3» : problema che richiede una modifica del fascicolo di domanda da parte del richiedente ma non osta al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato con condizioni di utilizzo del veicolo aggiuntive e/o più restrittive se confrontate con quelle specificate dal richiedente nella sua domanda; il problema deve tuttavia essere affrontato ai fini del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato; ogni azione che il richiedente deve eseguire per risolvere il problema è proposta dal richiedente e concordata con la parte che ha individuato il problema;

d)

«tipo 4» : problema che richiede una modifica del fascicolo di domanda da parte del richiedente; l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all' immissione del veicolo sul mercato non deve essere rilasciata a meno che il problema non sia risolto; ogni azione che il richiedente deve eseguire per risolvere il problema è proposta dal richiedente e concordata con la parte che ha individuato il problema. Fra i problemi di tipo 4 rientra in particolare la non conformità, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2016/797.

2.  In seguito alla risposta o all'azione intrapresa dal richiedente a seconda del problema, l'ente autorizzatore o le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico eseguono una nuova valutazione dei problemi individuati, e se del caso una riclassificazione, e assegnano uno dei seguenti status per ciascuno dei problemi individuati:

a) 

«questione pendente» quando la prova fornita dal richiedente non è soddisfacente e sono ancora necessarie informazioni aggiuntive;

b) 

«questione chiusa» quando il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non restano problemi da risolvere.

Articolo 42

Dubbio giustificato

1.  Se sussiste un dubbio giustificato, l'ente autorizzatore e/o le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico possono, in alternativa, effettuare una o più delle seguenti azioni:

a) 

eseguire un controllo più completo e dettagliato delle informazioni fornite con la domanda;

b) 

richiedere informazioni supplementari al richiedente;

c) 

chiedere che il richiedente effettui prove sulla rete.

2.  La richiesta dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico deve specificare la questione che necessita di un'azione da parte del richiedente ma non la natura o il contenuto delle rettifiche che deve eseguire il richiedente. Il richiedente sceglie la modalità più adatta per rispondere alle richieste dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico.

3.  L'ente autorizzatore coordina insieme alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico le azioni proposte dal richiedente.

4.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico utilizzano il registro delle criticità di cui all'articolo 41 per gestire i dubbi giustificati. Un dubbio giustificato:

a) 

è sempre classificato come «tipo 4» a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera d);

b) 

è sempre accompagnato da una giustificazione; e

c) 

include una descrizione chiara della questione sulla quale il richiedente è chiamato a dare risposta.

5.  Se il richiedente accetta di fornire ulteriori informazioni, a norma dei punti b) e c) del paragrafo 1 su richiesta dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, i tempi per trasmettere le informazioni supplementari sono stabiliti in conformità con l'articolo 34, paragrafo 5, e con l'articolo 34, paragrafo 6.

6.  Nel caso in cui sia possibile eliminare un dubbio giustificato introducendo condizioni di utilizzo del veicolo aggiuntive o più restrittive e altre restrizioni se confrontate con quelle specificate dal richiedente nella sua domanda e se il richiedente accetta, può essere rilasciata un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato vincolata a tali condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni.

7.  Se il richiedente non accetta di fornire ulteriori informazioni per eliminare il dubbio giustificato sollevato dall'ente autorizzatore e/o dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, l'ente autorizzatore prende una decisione sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 43

Controlli che deve eseguire l'ente autorizzatore riguardo alle valutazioni effettuate dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico

1.  L'ente autorizzatore controlla se le valutazioni delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico sono coerenti tra loro per quanto attiene ai risultati delle valutazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 6, lettera a).

2.  Se il risultato del controllo di cui al paragrafo 1 dimostra che le valutazioni delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico sono coerenti, l'ente autorizzatore verifica che:

a) 

le liste di controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 6, lettera d), siano state compilate in tutte le parti;

b) 

tutte le problematiche pertinenti siano state risolte.

3.  Se il risultato del controllo di cui al paragrafo 1 dimostra che le valutazioni non sono coerenti, l'ente autorizzatore chiede che le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico ne indaghino ulteriormente le ragioni. In seguito a tale indagine si applicano, in alternativa, una o più delle seguenti condizioni:

a) 

l'ente autorizzatore può rivedere la sua valutazione di cui all'articolo 39;

b) 

le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico possono rivedere la loro valutazione.

4.  I risultati delle indagini delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico di cui al paragrafo 3 sono comunicati a tutte le autorità nazionali di sicurezza per il settore di impiego in questione interessate dalla domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o dalla domanda di autorizzazione del veicolo.

5.  Se l'elenco di cui al paragrafo 2, lettera a), è incompleto o se vi sono problematiche che non sono state chiuse a norma del paragrafo 2, lettera b), l'ente autorizzatore chiedere che le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico ne indaghino ulteriormente le ragioni.

6.  Le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego in questione rispondono alle richieste dell'ente autorizzatore con riferimento alle incoerenze presenti nelle valutazioni di cui al paragrafo 3, all'incompletezza delle liste di controllo di cui al paragrafo 2, lettera a), e/o a problematiche non risolte in conformità con il paragrafo 2, lettera b). L'ente autorizzatore deve tenere conto pienamente delle valutazioni eseguite dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il determinato settore di impiego riguardanti le norme nazionali applicabili. I controlli dell'ente autorizzatore devono limitarsi alla coerenza e alla completezza delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

7.  In caso di disaccordo tra l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico si applica la procedura di arbitrato di cui all'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 44

Arbitrato a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/796

Quando agisce in qualità di ente autorizzatore, l'Agenzia può sospendere il processo di autorizzazione d'intesa con le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico nel corso della fase di cooperazione necessaria a giungere a una valutazione accettabile d ambo le parti e, se del caso, fino a che la commissione di ricorso non prende una decisione nei tempi stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2016/797. L'Agenzia è tenuta a comunicare al richiedente i motivi della sospensione.

Articolo 45

Conclusioni della valutazione della domanda

1.  L'ente autorizzatore verifica che la procedura di valutazione della domanda è stata eseguita correttamente e controlla in maniera indipendente che:

a) 

le diverse fasi del processo di valutazione della domanda siano state applicate correttamente;

b) 

sussistano prove sufficienti in grado di dimostrare che tutti gli aspetti pertinenti della domanda siano stati valutati;

c) 

il richiedente abbia ricevuto le risposte scritte ai problemi di tipo 3 e 4 e le richieste di informazioni supplementari;

d) 

i problemi di tipo 3 e 4 siano stati risolti o, in caso contrario, che siano state fornite motivazioni chiaramente comprovate;

e) 

le valutazioni e le decisioni prese siano documentate, giuste e coerenti;

f) 

le conclusioni cui si è giunti siano basate sui fascicoli di valutazione e rispecchino la valutazione nel suo complesso.

2.  Se si è giunti alla conclusione che il processo di valutazione della domanda è stato applicato correttamente è sufficiente una conferma della corretta applicazione del paragrafo 1, accompagnata eventualmente da un commento.

3.  Se si è giunti alla conclusione che il processo di valutazione della domanda non è stato applicato correttamente le ragioni per cui si è giunti a tale conclusione devono essere chiare e specifiche.

4.  Al termine delle attività di valutazione l'ente autorizzatore completa il fascicolo di valutazione riguardante i paragrafi 2 o 3, sulla base dei documenti di valutazione redatti in conformità con l'articolo 39, paragrafo 5, e con l'articolo 40, paragrafo 6.

5.  L'ente autorizzatore fornisce motivazioni comprovate per le sue conclusioni nel fascicolo di valutazione di cui al paragrafo 4.

Articolo 46

Decisione relativa all'autorizzazione o al rifiuto della domanda

1.  L'ente autorizzatore assume una decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o al rifiuto della domanda entro una settimana dal completamento della valutazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 34. Tale decisione è presa sulla base di motivazioni comprovate, di cui all'articolo 45, paragrafo 5.

2.  L'ente autorizzatore rilascia l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato se la valutazione degli elementi elencati nell'allegato II e, se del caso, nell'allegato III, fornisce una garanzia ragionevole che il richiedente e gli operatori che lo sostengono abbiano adempiuto le rispettive responsabilità nella misura richiesta in conformità con l'articolo 38.

3.  Se in seguito alla valutazione degli elementi elencati nell'allegato II, e se del caso nell'allegato III, non sussiste la garanzia ragionevole che il richiedente e gli operatori che lo sostengono abbiano adempiuto i loro obblighi e le loro responsabilità nella misura richiesta in conformità con l'articolo 38, l'ente autorizzatore rifiuta la domanda.

4.  L'ente autorizzatore cita nella sua decisione i seguenti elementi:

a) 

le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni;

b) 

le motivazioni della decisione;

c) 

la possibilità e gli strumenti per presentare ricorso e i relativi limiti temporali.

5.  Le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni sono definite sulla base delle caratteristiche essenziali di progettazione del tipo di veicolo.

6.  La decisione di autorizzazione non riporta condizioni di utilizzo del veicolo e restrizioni limitate nel tempo, a meno che non sussistano le seguenti condizioni:

a) 

è necessario dal momento che la conformità alle specifiche tecniche di interoperabilità e/o alle norme nazionali non può essere dimostrata completamente prima del rilascio dell'autorizzazione; e/o

b) 

le specifiche tecniche di interoperabilità e/o le norme nazionali prescrivono che il richiedente produca una stima di conformità plausibile.

L'autorizzazione può includere una condizione in base alla quale l'uso reale dimostra una prestazione in linea con la stima entro un periodo di tempo specifico.

7.  La decisione finale ai fini del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o del rifiuto della domanda viene registrata presso lo sportello unico e trasmessa al richiedente e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico insieme alla documentazione di valutazione tramite lo sportello unico.

8.  Se viene presa una decisione di rifiuto della domanda o di rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato a condizione che si applichino diverse condizioni di utilizzo e altre restrizioni rispetto a quelle specificate dal richiedente nella sua domanda, il richiedente può chiedere che l'ente autorizzatore riveda la sua decisione in conformità con l'articolo 51 del presente regolamento. Se non è soddisfatto della risposta fornita dall'ente autorizzatore, il richiedente può presentare ricorso dinanzi all'autorità competente in conformità con l'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797.



CAPO 7

DOCUMENTAZIONE FINALE

Articolo 47

Documentazione finale relativa all'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato

1.  Un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato assume la forma di un documento contenente le informazioni di cui all'articolo 48 e/o all'articolo 49.

2.  All'autorizzazione rilasciata per il tipo di veicolo e/o per l'immissione del veicolo sul mercato è assegnato un numero unico europeo di identificazione («EIN») la cui struttura e il cui contenuto sono definiti e gestiti dall'Agenzia.

3.  Le differenze in termini di condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni rispetto a quelle specificate dal richiedente nella sua domanda possono essere incluse nell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

4.  L'ente autorizzatore data e firma debitamente l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

5.  L'ente autorizzatore fa in modo che la decisione emessa in conformità con l'articolo 46 e la documentazione completa ad essa allegata siano archiviate a norma dell'articolo 52.

Articolo 48

Informazioni contenute nell'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata

L'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata dall'ente autorizzatore deve contenere le informazioni seguenti:

a) 

la base giuridica che consente all'ente autorizzatore di rilasciare l'autorizzazione del tipo di veicolo;

b) 

l'indicazione:

i) 

dell'ente autorizzatore;

ii) 

della domanda;

iii) 

del caso di autorizzazione come specificato dall'articolo 14;

iv) 

del richiedente l'autorizzazione del tipo di veicolo;

v) 

del numero unico europeo di identificazione associato all'autorizzazione del tipo di veicolo;

c) 

l'indicazione delle caratteristiche di progettazione essenziali del tipo di veicolo:

i) 

nei certificati di esame del tipo e/o della progettazione;

ii) 

il settore di impiego del veicolo;

iii) 

le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni;

iv) 

il riferimento, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 402/2013, comprese l'identificazione del documento e la versione, alle dichiarazioni scritte del proponente di cui all'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) 402/2013, riguardanti il tipo di veicolo.

d) 

l'indicazione di quanto segue:

i) 

numero di identificazione del tipo di veicolo in conformità con l'allegato II della decisione della Commissione 2011/665/UE ( 2 );

ii) 

varianti del tipo di veicolo, se del caso;

iii) 

versioni del tipo di veicolo, se del caso;

iv) 

valori dei parametri fissati nelle specifiche tecniche di interoperabilità, e se del caso nelle norme nazionali, relativi al controllo della compatibilità tecnica tra il veicolo e il settore di impiego;

v) 

conformità del tipo di veicolo con le specifiche tecniche di interoperabilità pertinenti e con l'insieme delle norme nazionali riguardo i parametri di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iv).

e) 

riferimenti alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi;

f) 

riferimenti al diritto nazionale o dell'Unione a cui il tipo di veicolo è conforme;

g) 

riferimenti alle motivazioni comprovate alla base della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 5;

h) 

data e luogo della decisione di rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo;

i) 

firma in calce alla decisione di rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo; e

j) 

possibilità e strumenti per presentare ricorso e relativi limiti temporali, comprese le informazioni sulla procedura nazionale di presentazione del ricorso.

Articolo 49

Informazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata

L'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente autorizzatore deve contenere le informazioni seguenti:

a) 

la base giuridica che consente all'ente autorizzatore di rilasciare l'autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato;

b) 

l'indicazione:

i) 

dell'ente autorizzatore;

ii) 

della domanda;

iii) 

del caso di autorizzazione come specificato dall'articolo 14;

iv) 

del richiedente l'autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato;

v) 

del numero unico europeo di identificazione associato all'autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato.

c) 

il riferimento alla registrazione del tipo di veicolo nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, comprese le informazioni sulla variante e/o sulla versione del tipo di veicolo, se del caso;

d) 

l'indicazione:

i) 

dei veicoli;

ii) 

dei settori di impiego;

iii) 

delle condizioni di utilizzo del veicolo e delle altre restrizioni.

e) 

i riferimenti alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi;

f) 

i riferimenti al diritto nazionale o dell'Unione a cui il veicolo è conforme;

g) 

i riferimenti alle motivazioni comprovate alla base della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 5;

h) 

in caso di un'autorizzazione in conformità al tipo di veicolo a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, il riferimento alla dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato, comprese le informazioni sulla versione e/o sulla variante del tipo di veicolo se del caso;

i) 

la data e il luogo della decisione di rilascio dell'autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato;

j) 

la firma in calce alla decisione di rilascio dell'autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato; e

k) 

la possibilità e gli strumenti per presentare ricorso e i relativi limiti temporali, comprese le informazioni sulla procedura nazionale di presentazione del ricorso.

Articolo 50

Registrazione nell'ERATV e nell'ERADIS

1.  L'ERATV è compilato dall'ente autorizzatore usando le informazioni fornite dal richiedente in quanto parte della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo. Il richiedente è responsabile dell'integrità dei dati forniti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore è responsabile del controllo della coerenza dei dati forniti dal richiedente e rende l'ERATV disponibile al pubblico.

2.  L'ente autorizzatore garantisce che la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea («ERADIS») sia stata aggiornata in maniera appropriata prima del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.

3.  Per le modifiche a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 15, paragrafo 3, l'ente autorizzatore registra in ERATV la nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo utilizzando le informazioni fornite dal detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo. Il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo è responsabile dell'integrità dei dati forniti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore è responsabile del controllo della coerenza dei dati forniti dal detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo e rende l'ERATV disponibile al pubblico.

In attesa della registrazione della nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo, i veicoli sottoposti a modifiche ai fini della conformità alla nuova versione possono essere già utilizzati.

Articolo 51

Riesame a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797

1.  Se la decisione dell'ente autorizzatore contiene un rifiuto o differenti condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni rispetto a quelle specificate dal richiedente nella sua domanda, il richiedente può richiedere il riesame della decisione entro un mese dalla data della sua ricezione. Tale richiesta deve essere presentata dal richiedente tramite lo sportello unico.

2.  Alla richiesta di riesame occorre accludere un elenco degli elementi che, secondo il richiedente, non sono stati presi in considerazione correttamente nel procedimento per l'autorizzazione del veicolo.

3.  Eventuali informazioni ulteriori ricevute e depositate tramite lo sportello unico dopo la data di rilascio della decisione di autorizzazione non sono ammissibili come prove.

4.  L'ente autorizzatore, se del caso in coordinamento con le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, garantisce l'imparzialità del processo di riesame.

5.  Nell'ambito del processo di riesame vengono valutate nuovamente le questioni alla base della decisione negativa dell'ente autorizzatore in conformità alla richiesta del richiedente.

6.  Quando l'Agenzia agisce in qualità di ente autorizzatore, la modifica della decisione è soggetta a riesame in coordinamento con le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego in questione, se del caso.

7.  L'ente autorizzatore conferma o modifica la sua decisione iniziale entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di riesame. Tale decisione è comunicata alle parti interessate tramite lo sportello unico.

Articolo 52

Archiviazione di una decisione emessa ai sensi dell'articolo 46 e della documentazione completa ad essa allegata

1.  La decisione emessa ai sensi dell'articolo 46 e la documentazione completa ad essa allegata devono essere conservate presso lo sportello unico per almeno 15 giorni.

2.  La documentazione completa allegata alla decisione dell'ente autorizzatore emessa a norma dell'articolo 46 deve includere tutti i documenti usati dall'ente autorizzatore e i documenti di valutazione delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico.

3.  Dopo la scadenza del periodo di conservazione dei documenti stabilito nel paragrafo 1, la decisione emessa a norma dell'articolo 46 sul rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato e la documentazione completa ad essa acclusa devono essere trasferite in un archivio storico e conservate per un periodo di cinque anni dalla conclusione della durata di vita del veicolo, quale indicata nel registro di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797.



CAPO 8

SOSPENSIONE, REVOCA O MODIFICA DI UN'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA

Articolo 53

Sospensione, revoca o modifica di un'autorizzazione precedentemente rilasciata

1.  L'ente autorizzatore può applicare misure di sicurezza temporanee sotto forma di sospensione di un'autorizzazione del tipo di veicolo, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.

2.  Nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 e in seguito a un riesame delle misure adottate per affrontare una grave minaccia alla sicurezza, l'ente autorizzatore che ha rilasciato l'autorizzazione può decidere di revocare o modificare l'autorizzazione in conformità all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.

3.  Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione di revocare o modificare un'autorizzazione in conformità all'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797.

4.  L'ente autorizzatore informa l'Agenzia nel caso in cui sussista una decisione di revocare o modificare un'autorizzazione e fornisce le motivazioni della sua decisione. L'Agenzia informa tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza della decisione di revocare o modificare un'autorizzazione e comunica loro le relative motivazioni.

Articolo 54

Effetti della sospensione, della revoca o della modifica di un'autorizzazione precedentemente rilasciata sulla registrazione in ERATV, ERADIS e nei registri dei veicoli

1.  Se prende una decisione relativa alla revoca, alla sospensione o alla modifica di un'autorizzazione del tipo di veicolo, l'ente autorizzatore aggiorna l'ERATV di conseguenza in conformità alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, e fa in modo che sia aggiornato anche l'ERADIS

2.  Lo Stato membro in cui il veicolo è registrato garantisce che ogni decisione di revoca o modifica di un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o di un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato sia trascritta nel registro di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797.



CAPO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55

Disposizioni transitorie

1.  Quando un'autorità nazionale preposta alla sicurezza si rende conto che non è in grado di rilasciare un'autorizzazione del tipo di veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE prima della data pertinente nello Stato membro interessato, ne informa immediatamente il richiedente e l'Agenzia.

2.  Nel caso di cui all'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, il richiedente decide quindi se intende continuare a essere valutato dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza o se vuole presentare una domanda all'Agenzia. Il richiedente informa entrambi gli organismi. Si applicano le seguenti condizioni:

a) 

nei casi in cui il richiedente abbia deciso di presentare una domanda all'Agenzia, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasferisce il fascicolo di domanda e i risultati della sua valutazione all'Agenzia. L'Agenzia accetta la valutazione eseguita dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

b) 

nei casi in cui il richiedente abbia deciso di continuare la valutazione con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, quest'ultima conclude la valutazione della domanda e decide in merito al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato in conformità all'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797 e al presente regolamento.

3.  Se il settore di impiego non è limitato a uno Stato membro, l'ente autorizzatore deve essere l'Agenzia; si applica allora la procedura prevista al punto a) del paragrafo 2.

4.  Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, il richiedente presenta una domanda riveduta di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato tramite lo sportello unico in conformità al presente regolamento. Il richiedente può richiedere assistenza agli enti autorizzatori coinvolti per integrare la documentazione.

▼M1

4 bis.  In deroga ai paragrafi da 1 a 4, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e in cui la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, continua ad effettuare la valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE oltre il 16 giugno 2020, a condizione che rilasci l’autorizzazione del tipo di veicolo e/o l’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020.

Un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, quando si rende conto che non sarà in grado di rilasciare un’autorizzazione del tipo di veicolo e/o un’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020, ne informa immediatamente il richiedente e l’Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4.

▼B

5.  Le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate dall'Agenzia tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020 non devono riguardare la rete o le reti degli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di non aver ancora recepito la direttiva e di non aver attuato le disposizioni nazionali di recepimento. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno presentato tale notifica:

a) 

considerano l'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata dall'Agenzia come equivalente all'autorizzazione per i tipi di veicoli rilasciata in conformità all'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e applicano il paragrafo 3 dell'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE in riferimento a tale tipo di veicolo;

b) 

accettano l'autorizzazione del veicolo rilasciata dall'Agenzia come equivalente alla prima autorizzazione rilasciata in conformità agli articoli 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE e rilascia un'autorizzazione aggiuntiva in conformità agli articoli 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE.

▼M1

5 bis.  Le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate dall’Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 escludono la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno presentato tale notifica:

a) 

considerano l’autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente all’autorizzazione di tipi di veicoli rilasciata in conformità all’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e applicano l’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE in riferimento a tale tipo di veicolo;

b) 

accettano l’autorizzazione del veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente alla prima autorizzazione rilasciata in conformità all’articolo 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE e rilasciano un’autorizzazione supplementare in conformità all’articolo 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE.

▼M1

6.  Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 5 e 5 bis, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l’Agenzia al fine di effettuare la valutazione degli elementi stabiliti all’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.

▼B

7.  I carri merci conformi al paragrafo 7.1.2. dell'allegato del regolamento STI WAG (UE) 321/2013 e dotati di autorizzazione all'immissione sul mercato devono essere trattati, tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020, come veicoli dotati di un'autorizzazione di messa in servizio del veicolo ai fini della direttiva 2008/57/CE da parte degli Stati membri che hanno trasmesso notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità con l'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno ancora recepito la direttiva né attuato le disposizioni nazionali di recepimento.

▼M1

7 bis.  I carri merci conformi all’allegato, punto 7.1.2., del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) e dotati di autorizzazione all’immissione sul mercato sono trattati, tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, come veicoli dotati di un’autorizzazione di messa in servizio ai fini della direttiva 2008/57/CE da parte degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

8.  Tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo ai fini della direttiva 2008/57/CE possono presentare all’autorità nazionale preposta alla sicurezza un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo compilato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, e conforme all’allegato I.

Le domande di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo conformemente al presente regolamento sono accettate dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai fini della direttiva 2008/57/CE.

▼B

Articolo 56

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M1

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia o alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

L’articolo 55, paragrafi 5 bis e 7 bis, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri.

L’articolo 55, paragrafo 8, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

Il presente regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.

▼B

Tuttavia l'articolo 55, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 in tutti gli Stati membri. Le misure di agevolazione previste dall'articolo 55, paragrafi 2, 3, 4 e 6, sono rese disponibili a decorrere dal 16 febbraio 2019. L'articolo 55, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Contenuto della domanda

(M) : informazioni necessarie che il richiedente deve trasmettere.

(O) : informazioni facoltative che il richiedente può trasmettere.

1.    Tipo di domanda (M):

1.1. 

Autorizzazione del tipo

a) 

Varianti del tipo di veicolo (se del caso)

b) 

Versioni del tipo di veicolo (se del caso)

1.2. 

Autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato

a) 

Veicolo singolo; o

b) 

Serie di veicoli

2.    Caso di autorizzazione (M):

2.1. 

Prima autorizzazione

2.2. 

Nuova autorizzazione

2.3. 

Settore di impiego esteso

2.4. 

Rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo

2.5. 

Autorizzazione in conformità al tipo

3.    Settore di impiego (M):

3.1. 

Stati membri

3.2. 

Reti (per Stato membro)

3.3. 

Stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete similari, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, come specificato dall'articolo 21.8 della direttiva (UE) 2016/797 (se del caso)

3.4. 

Definizione del settore di impiego esteso (solo in caso di autorizzazione «Settore di impiego esteso»)

3.5. 

Intera rete dell'UE

4.    Autorità che rilascia l'autorizzazione (M):

4.1. 

L'Agenzia; o

4.2. 

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro [solo in caso di un settore di impiego limitato a uno Stato membro e richiesto dal richiedente come specificato dall'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797]

5.    Informazioni del richiedente:

5.1. 

Denominazione legale (M)

5.2. 

Nome del richiedente (M)

5.3. 

Acronimo (O)

5.4. 

Indirizzo postale completo (M)

5.5. 

Telefono (M)

5.6. 

Fax (O)

5.7. 

Indirizzo e-mail (M)

5.8. 

Sito web (O)

5.9. 

Numero partita IVA (O)

5.10. 

Altre informazioni pertinenti (O)

6.    Informazioni della persona di contatto:

6.1. 

Nome (M)

6.2. 

Cognome (M)

6.3. 

Titolo o funzione (M)

6.4. 

Indirizzo postale completo (M)

6.5. 

Telefono (M)

6.6. 

Fax (O)

6.7. 

Indirizzo e-mail (M)

6.8. 

Lingue da usare (M)

7.    Detentore attuale dell'autorizzazione del tipo di veicolo (non in caso di prima autorizzazione) (M):

7.1. 

Denominazione legale (M)

7.2. 

Nome del detentore dell'autorizzazione (M)

7.3. 

Acronimo (O)

7.4. 

Indirizzo postale completo (M)

7.5. 

Telefono (M)

7.6. 

Fax (O)

7.7. 

Indirizzo e-mail (M)

7.8. 

Sito web (O)

7.9. 

Numero partita IVA (M)

7.10. 

Altre informazioni pertinenti (O)

8.    Informazioni degli organismi di valutazione (M):

8.1. 

Organismo(i) notificato(i):

a) 

Denominazione legale (M)

b) 

Nome dell'organismo notificato (M)

c) 

Numero di identificazione dell'organismo notificato (M)

d) 

Acronimo (O)

e) 

Indirizzo postale completo (M)

f) 

Telefono (M)

g) 

Fax (O)

h) 

Indirizzo e-mail (M)

i) 

Sito web (O)

j) 

Numero partita IVA (M)

k) 

Altre informazioni pertinenti (O)

8.2. 

Organismo(i) designato(i):

a) 

Denominazione legale (M)

b) 

Nome dell'organismo designato (M)

c) 

Acronimo (O)

d) 

Indirizzo postale completo (M)

e) 

Telefono (M)

f) 

Fax (O)

g) 

Indirizzo e-mail (M)

h) 

Sito web (O)

i) 

Numero partita IVA (M)

j) 

Altre informazioni pertinenti (O)

8.3. 

Organismo di valutazione (CSM RA), non applicabile in caso di autorizzazione in conformità al tipo:

a) 

Denominazione legale (M)

b) 

Nome dell'organismo di valutazione (CSM RA) (M)

c) 

Acronimo (O)

d) 

Indirizzo postale completo (M)

e) 

Telefono (M)

f) 

Fax (O)

g) 

Indirizzo e-mail (M)

h) 

Sito web (O)

i) 

Numero partita IVA (M)

j) 

Altre informazioni pertinenti (O)

9.    Impegno preliminare:

9.1. 

Riferimento al documento di riferimento per l'impegno preliminare (O)

9.2. 

Altre informazioni pertinenti sul progetto (O)

10.    Descrizione del tipo di veicolo (*) da specificare ai sensi dell'allegato II della decisione 2011/665/UE) (M):

10.1. 

Numero di identificazione del tipo (*)

10.2. 

Versioni del tipo di veicolo (se del caso)

10.3. 

Varianti del tipo di veicolo (se del caso):

10.4. 

Data di registrazione in ERATV (*) (non in caso di prima autorizzazione)

10.5. 

Nome del tipo (*)

10.6. 

Nome alternativo del tipo (*) (se del caso)

10.7. 

Categoria (*)

10.8. 

Sottocategoria (*)

11.    Informazioni sui veicoli (da specificare ai sensi della decisione 2007/756/UE ( 3 )se disponibili) (M)

11.1. 

Numeri europei dei veicoli o numeri dei veicoli prenotati anticipatamente

11.2. 

Altro elemento di indicazione dei veicoli se i numeri europei o i numero dei veicoli prenotati anticipatamente non sono disponibili

12.    Riferimento all'autorizzazione attuale del tipo di veicolo (non in caso di prima autorizzazione) (M)

13.    Descrizione delle modifiche se confrontate con il tipo di veicolo autorizzato (solo in caso di nuova autorizzazione) (M)

14.    Condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni (da specificare ai sensi dell'allegato II della decisione 2011/665/UE) (M):

14.1. 

Restrizioni codificate

14.2. 

Restrizioni non codificate

15.    Funzioni aggiuntive CCS (M)

16.    Norme applicabili (M):

16.1. 

Specifiche tecniche di interoperabilità, compreso il riferimento giuridico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

16.2. 

Punti specifici delle specifiche tecniche di interoperabilità per un settore di impiego riguardante l'intera rete UE (se del caso)

16.3. 

Indicazione dettagliata della selezione di requisiti da una versione aggiornata di una specifica tecnica di interoperabilità se confrontata con la specifica tecnica di interoperabilità applicabile per la valutazione (compresi i requisiti revocati) (se del caso)

16.4. 

Norme nazionali (se del caso)

16.5. 

Non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797 (se del caso)

16.6. 

Norme applicabili per il settore di impiego esteso.

16.7. 

Specifiche tecniche di interoperabilità e/o norme nazionali aggiornate (solo in caso di rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo)

17.    Conferma e firma del richiedente (M)

18.    Allegati (M):

Le informazioni da includere nella domanda sono specificate in base al caso di autorizzazione. Una x nella colonna del caso di autorizzazione applicabile indica che l'informazione è obbligatoria (M) per tale caso di autorizzazione.



 

 

Prima autorizzazione

Rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo

Settore di impiego esteso

Nuova autorizzazione

Autorizzazione in conformità al tipo

18.1

Prove a sostegno per la fissazione dei requisiti in conformità con l'articolo 13, paragrafo 1.

Se il richiedente utilizza la metodologia prevista dall'allegato I del regolamento (UE) 402/2013, le prove a sostegno consistono nella dichiarazione resa dal proponente di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 402/2013 e nel rapporto di valutazione della sicurezza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013.

Se viene utilizzata un'altra metodologia, le prove richieste sono quelle necessarie per dimostrare che tale metodologia assicura lo stesso livello di garanzia della metodologia prevista dall'allegato I del regolamento (UE) 402/2013.

X

 

X

X

 

18.2

Tabella di mappatura che indica dove possono essere reperite le informazioni necessarie alla valutazione degli elementi di cui agli allegati II e III

X

X

X

X

 

18.3

Decisioni pertinenti per la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797 (se del caso)

X

X

X

X

X

18.4

Dichiarazione di conformità al tipo e documentazione allegata [articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797]

 

 

 

 

X

18.5

Dichiarazioni «CE» di verifica dei sottosistemi mobili compresa la documentazione tecnica allegata [articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797].

X

X

X

X

 

18.6

Fascicolo allegato alla domanda e alla decisione della precedente autorizzazione o, se del caso, riferimento alla decisione emessa a norma dell'articolo 46 e alla documentazione completa allegata relativa alla decisione archiviata presso lo sportello unico.

 

X

X

X

 

18.7

Indicazione specifica, e se del caso (1), descrizione della metodologia usata per la fissazione dei requisiti relativa:

a)  ai requisiti essenziali dei sottosistemi di cui all'articolo 3 e all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797;

b)  alla compatibilità tecnica dei sottosistemi all'interno del veicolo;

c)  all'integrazione in sicurezza dei sottosistemi all'interno del veicolo; e

d)  alla compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego.

X

 

X

X

 

18.8

Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la fissazione dei requisiti inerenti ai requisiti essenziali di «sicurezza» dei sottosistemi e all'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi.

X

 

X

X

 

18.9

Se non rientrano completamente nelle specifiche tecniche di interoperabilità e/o nelle norme nazionali, prove documentali della compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego.

X

 

X

X

 

18.10

Dichiarazione sui rischi [articolo 16 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la fissazione dei requisiti inerenti ai requisiti essenziali di «sicurezza» dei sottosistemi e all'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi per gli aspetti che non rientrano nelle specifiche tecniche di interoperabilità e nelle norme nazionali.

X

 

X

X

 

18.11

Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la possibile modifica del livello di sicurezza generale del veicolo

 

 

X

X

 

18.12

Dichiarazione sui rischi [articolo 16 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la possibile modifica del livello di sicurezza generale del veicolo

 

 

X

X

 

18.13

Informazioni richieste per il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (a norma dell'allegato II della decisione 2011/665/UE)

X

 

X

X

 

18.14

Documentazione relativa al funzionamento e alla manutenzione (compreso il soccorso), se non inclusa nel punto 18.4 e/o 18.5.

X

 

X

X

 

(1)   Metodologia non standardizzata.




ALLEGATO II

Elementi valutati dall'ente autorizzatore

Le informazioni che deve valutare l'ente autorizzatore sono specificate in base al caso di autorizzazione. Una x nella colonna del caso di autorizzazione applicabile indica che tale elemento è obbligatorio per valutare il caso di autorizzazione.



 

 

Prima autorizzazione

Rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo

Settore di impiego esteso

Nuova autorizzazione

Autorizzazione in conformità al tipo

1

Domanda coerente con il documento di riferimento per l'impegno preliminare (se del caso)

X

X

X

X

X

2

Il caso di autorizzazione selezionato dal richiedente è adeguato

X

X

X

X

X

3

Le specifiche tecniche di interoperabilità e le altre disposizioni di legge applicabili dell'Unione individuate dal richiedente sono corrette

X

X

X

X

 

4

Gli organismi di valutazione della conformità selezionati [organo(i) notificato(i), l'organismo di valutazione (CSM RA)] hanno il giusto riconoscimento, se del caso

X

X

X

X

 

5

Non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità a norma delle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797:

5.1.  Validità (tempo e settore di impiego);

5.2.  Applicabile al progetto; e

5.3.  Coerente con le norme individuate e applicate.

X

X

X

X

X

6

6.1.  La metodologia applicata, usata per la fissazione dei requisiti, è adatta allo scopo relativamente ai seguenti aspetti:

a)  È stata usata una metodologia standardizzata/accettata? e

b)  Il metodo è adatto e destinato alla determinazione dei requisiti essenziali?

6.2.  Se la metodologia applicata non è standardizzata o riguarda requisiti essenziali diversi da quelli cui è destinata, devono essere controllati i seguenti elementi per valutare se sono sufficientemente presi in considerazione e rientrano nella metodologia:

a)  Grado di valutazione indipendente applicato

b)  Definizione del sistema

c)  Individuazione e classificazione degli eventi pericolosi

d)  Principi di accettazione del rischio

e)  Valutazione del rischio

f)  Requisiti stabiliti

g)  Dimostrazione di conformità ai requisiti

h)  Procedimento di gestione degli eventi pericolosi (registro)

X

 

X

X

 

7

Prove sufficienti sulla base della metodologia usata per la fissazione dei requisiti:

7.1.  Se il processo di gestione del rischio stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) 402/2013 è stato usato come metodologia di fissazione dei requisiti occorre procedere al controllo dei seguenti elementi:

a)  Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, dichiarazione del proponente [articolo 16 del regolamento (UE) 402/2013] firmata dal proponente e comprovante che tutti gli eventi pericolosi individuati e i rischi associati risultano, in seguito ai controlli, di livello accettabile.

b)  Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] comprovante la dichiarazione del proponente per l'ambito specifico di cui all'articolo 13, e almeno il requisito essenziale di sicurezza dei sottosistemi e l'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi all'interno del veicolo.

7.2.  Se come metodologia di fissazione dei requisiti è stata usata una metodologia diversa dal processo di gestione del rischio stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) 402/2013 occorre procedere al controllo dei seguenti elementi:

a)  La definizione del sistema è completa e coerente con la progettazione del veicolo?

b)  L'individuazione e la classificazione degli eventi pericolosi è coerente e plausibile?

c)  Tutti i rischi sono stati gestiti e attenuati correttamente?

d)  I requisiti derivanti dalla gestione del rischio sono correttamente ricondotti al rischio e alle prove della conformità al requisito?

e)  La gestione degli eventi pericolosi è strutturata e coerente nel corso della procedura?

f)  Esiste un parere positivo da parte dell'organismo di valutazione indipendente?

X

 

X

X

 

8

Dichiarazioni CE di verifica e certificati CE [articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797], controllare:

8.1.  Le firme

8.2.  La validità

8.3.  Il campo di applicazione

8.4.  Le condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni, le non conformità

8.5.  La non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (se del caso)

8.6.  Tutta la legislazione applicabile è contemplata, compresa la legislazione che non riguarda il settore ferroviario

8.7.  I costituenti di interoperabilità (validità, ambito di applicazione, condizioni di utilizzo e altre restrizioni):

a)  Certificati CE di conformità

b)  Certificati CE di idoneità all'impiego

X

X

X

X

 

9

Rapporti degli organismi di valutazione della conformità [articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797], controllare che:

9.1.  Le dichiarazioni CE di verifica e i certificati CE siano coerenti

9.2.  Tutte le norme applicabili siano contemplate

9.3.  Gli scostamenti e le non conformità (se del caso) siano individuati e soddisfino i requisiti di non applicazione

9.4.  La combinazione dei moduli utilizzati sia consentita

9.5.  Le condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni siano identificate correttamente e siano coerenti con le condizioni indicate nella domanda di autorizzazione

9.6.  Le prove a sostegno usate dagli organismi di valutazione della conformità corrispondano alle fasi di valutazione applicabili descritte nelle specifiche tecniche di interoperabilità (riesame della progettazione, collaudo del tipo ecc.)

X

X

X

X

 

10

Controllo delle valutazioni effettuate dalle autorità nazionali di sicurezza per il settore di impiego, come specificato dall'articolo 43

X

X

X

X

 

11

Validità dell'autorizzazione originale del tipo di veicolo

 

X

X

X

X

12

L'autorizzazione originale del tipo di veicolo è valida per il settore di impiego in questione

 

X

 

X

X

13

Condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni esistenti

 

X

X

X

 

14

Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la fissazione dei requisiti inerenti ai requisiti essenziali di «sicurezza» dei sottosistemi e all'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi.

X

 

X

X

 

15

Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la possibile modifica del livello di sicurezza generale del veicolo.

 

 

X

X

 

16

Le modifiche se confrontate con il tipo di veicolo autorizzato sono sufficientemente descritte e corrispondono al metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013]

 

 

 

X

 

17

Le dichiarazioni CE di verifica e i certificati CE sono aggiornati correttamente in relazione alle norme modificate e/o aggiornate

 

X

 

 

 

18

I rapporti stilati dagli organismi di valutazione della conformità sono aggiornati correttamente in relazione alle norme modificate e/o aggiornate:

18.1  Le norme modificate e/o aggiornate sono contemplate

18.2  Sussistono prove che il tipo di veicolo soddisfa ancora i requisiti

 

X

 

 

 

19

Prove che la progettazione del tipo di veicolo non ha subito modifiche

 

X

X

 

 

20

Individuazione del veicolo o della serie di veicoli che rientra nella dichiarazione di conformità al tipo di veicolo

 

 

 

 

X

21

Dichiarazione di conformità al tipo e documentazione allegata [articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797]

 

 

 

 

X




ALLEGATO III

Aspetti valutati dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico

Il presente allegato non si applica se il settore di impiego copre l'intera rete dell'Unione e se le specifiche tecniche di interoperabilità prevedono per esso condizioni particolari.

Le informazioni che devono essere valutate dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico in relazione alle norme nazionali pertinenti sono specificate in base al caso di autorizzazione. Una x nella colonna del caso di autorizzazione applicabile indica che tale elemento è obbligatorio ai fini della valutazione del caso di autorizzazione.



 

 

Prima autorizzazione

Nuova autorizzazione

Settore di impiego esteso

Rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo

1

Domanda coerente con il documento di riferimento per l'impegno preliminare (se del caso)

X

X

X

X

2

Il settore di impiego per lo Stato membro interessato è specificato correttamente

X

X

X

X

3

Le norme nazionali e i requisiti per il settore di impiego in questione che il richiedente ha individuato sono corretti.

X

X

X

 

4

Gli organismi di valutazione della conformità selezionati per il settore di impiego in questione [organo(i) designato(i), organismo di valutazione (CSM RA)] hanno il giusto riconoscimento, se del caso.

X

X

X

X

5

Prove sufficienti sulla base della metodologia usata per la fissazione dei requisiti solo per le norme nazionali per il settore di impiego in questione:

5.1.  Se come metodologia di fissazione dei requisiti è stata usata una metodologia diversa dal processo di gestione del rischio stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) 402/2013 occorre procedere al controllo dei seguenti elementi:

a)  La definizione del sistema è completa e coerente con la progettazione del veicolo?

b)  L'individuazione e la classificazione degli eventi pericolosi è coerente e plausibile?

c)  Tutti i rischi sono stati gestiti e attenuati correttamente?

d)  I requisiti derivanti dalla gestione del rischio sono correttamente ricondotti al rischio e alle prove di conformità al requisito?

X

X

X

 

6

Dichiarazioni CE di verifica e certificati CE [articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797], controllare:

6.1.  Firme

6.2.  Validità

6.3.  Ambito di applicazione

6.4.  Condizioni di utilizzo del veicolo, altre restrizioni, non conformità

X

X

X

X

7

Rapporti degli organismi di valutazione della conformità [articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797], controllare che:

7.1.  Le dichiarazioni CE di verifica e i certificati siano coerenti.

7.2.  Gli scostamenti e le non conformità (se del caso) siano individuati.

7.3.  Le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni siano individuate correttamente e siano coerenti con le condizioni indicate nella domanda di autorizzazione.

7.4.  Le prove a sostegno usate dagli organismi di valutazione della conformità corrispondano alle fasi di valutazione applicabili descritte nelle norme nazionali.

X

X

X

X

8

Condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni esistenti

 

X

X

X

9

Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la fissazione dei requisiti inerenti ai requisiti essenziali di «sicurezza» dei sottosistemi e all'integrazione in sicurezza tra i sottosistemi.

X

X

X

 

10

Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013] riguardante la possibile modifica del livello di sicurezza generale del veicolo.

 

X

X

 

11

Le modifiche se confrontate con il tipo di veicolo autorizzato sono sufficientemente descritte e soddisfano il metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, rapporto di valutazione della sicurezza [articolo 15 del regolamento (UE) 402/2013]

 

X

 

 

12

Le dichiarazioni CE di verifica e i certificati CE sono aggiornati correttamente in relazione alle norme modificate e/o aggiornate

 

 

 

X

13

I rapporti stilati dagli organismi di valutazione di conformità sono aggiornati correttamente in relazione alle norme modificate e/o aggiornate:

13.1.  Le norme nazionali modificate e/o aggiornate sono contemplate

13.2.  Sussistono prove che il tipo di veicolo soddisfa ancora i requisiti

 

 

 

X



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).

( 2 ) Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati [notificata con il documento C(2011) 6974] (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).

( 3 ) Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE [notificata con il numero C(2007) 5357] (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

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