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Document 02018L1972-20181217

Consolidated text: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/2018-12-17

02018L1972 — IT — 17.12.2018 — 000.005


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2018

che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 334, 27.12.2019, pag.  164 (2018/1972)

►C2

Rettifica, GU L 419, 11.12.2020, pag.  36 (2018/1972)




▼B

DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2018

che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



PARTE I

QUADRO (NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE)



TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI



CAPO I

Oggetto, finalità e definizioni

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1.  
La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione.
2.  

Gli scopi della presente direttiva sono:

a) 

realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali; e

b) 

garantire la fornitura in tutta l’Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali.

3.  

La presente direttiva si applica fatti salvi:

a) 

gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto dell’Unione in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) 

le misure adottate a livello di Unione o nazionale, in conformità del diritto dell’Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alla protezione dei dati personali e della vita privata, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva;

c) 

le misure adottate dagli Stati membri per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) 

i regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e la direttiva 2014/53/UE.

4.  
La Commissione, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e le autorità interessate garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

2) 

«rete ad altissima capacità»: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

3) 

«mercati transnazionali»: mercati individuati conformemente all’articolo 65 che coprono l’Unione, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

4) 

«servizio di comunicazione elettronica»: i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

a) 

«servizio di accesso a internet» quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

b) 

«servizio di comunicazione interpersonale»;

c) 

servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

5) 

«servizio di comunicazione interpersonale»: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

6) 

«servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero»: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

7) 

«servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

8) 

«rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

9) 

«punto terminale di rete»: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato a un numero di utente finale o a un nome di utente finale;

10) 

«risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

11) 

«servizio correlato»: un servizio correlato a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’autofornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides — EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza;

12) 

«sistema di accesso condizionato»: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione e/o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

13) 

«utente»: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

14) 

«utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

15) 

«consumatore»: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

16) 

«fornitura di una rete di comunicazione elettronica»: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

17) 

«apparecchiature di televisione digitale avanzate»: apparecchiature di decodifica destinate al collegamento con i televisori o televisori digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

18) 

«interfaccia per programmi applicativi» o «API»: interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature di televisione digitale avanzate per i servizi radiofonici e televisivi digitali;

19) 

«allocazione di spettro radio»: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

20) 

«interferenza dannosa»: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione o nazionali applicabili;

21) 

«sicurezza delle reti e dei servizi»: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione elettronica;

22) 

«autorizzazione generale»: il regime giuridico istituito da uno Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;

23) 

«punto di accesso senza fili di portata limitata»: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

24) 

«rete locale in radiofrequenza» o «RLAN» (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva uno spettro radio armonizzato;

25) 

«spettro radio armonizzato»: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

26) 

«uso condiviso dello spettro radio»: l’accesso da parte di due o più utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza;

27) 

«accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro: l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale;

28) 

«interconnessione»: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

29) 

«operatore»: un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

30) 

«rete locale»: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

31) 

«chiamata»: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

32) 

«servizio di comunicazione vocale»: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

33) 

«numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

34) 

«numero non geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffa maggiorata;

35) 

«servizio di conversazione globale»: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;

36) 

«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP» (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

37) 

«PSAP più idoneo»: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

38) 

«comunicazione di emergenza»: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e lo PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza;

39) 

«servizio di emergenza»: un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità del diritto nazionale;

40) 

«informazioni sulla localizzazione del chiamante»: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete;

41) 

«apparecchiature terminali»: apparecchiature terminali quali definite all’articolo 1, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione ( 1 );

42) 

«incidente di sicurezza»: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica.



CAPO II

Obiettivi

Articolo 3

Obiettivi generali

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere i compiti di regolamentazione indicati nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, la Commissione, il gruppo «Politica dello spettro radio» e il BEREC contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi.

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti contribuiscono nell’ambito della propria competenza a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

2.  

Nel contesto della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e gli Stati membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

a) 

promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell’Unione;

b) 

promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un’efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

c) 

contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l’Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l’uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l’innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

d) 

promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze — ad esempio in termini di prezzi accessibili — di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

3.  
Quando stabilisce parametri di riferimento e riferisce in merito all’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita, ove necessario, dagli Stati membri, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dal BEREC e dal gruppo «Politica dello spettro radio».
4.  

Nel perseguire le finalità programmatiche di cui al paragrafo 2, specificate nel presente paragrafo, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l’altro:

a) 

promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il gruppo «Politica dello spettro radio» e con la Commissione;

b) 

garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;

c) 

applicano il diritto dell’Unione secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2;

d) 

promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) 

tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all’infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio di uno Stato membro, ivi compresa l’infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;

f) 

impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell’interesse dell’utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali competenti agiscano in modo imparziale, obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

Articolo 4

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1.  
Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione in linea con le politiche dell’Unione per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine prendono in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.
2.  
Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.
3.  

Gli Stati membri, nell’ambito del gruppo «Politica dello spettro radio», cooperano tra di loro e con la Commissione in conformità del paragrafo 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione:

a) 

sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare la presente direttiva;

b) 

agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare la presente direttiva e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;

c) 

coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.

Il BEREC partecipa per le questioni riguardanti settori di sua competenza in materia di regolamentazione del mercato e concorrenza connesse allo spettro radio.

4.  
La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio, di fissare gli orientamenti politici e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio in conformità con la presente direttiva, nonché di mettere a disposizione lo spettro radio armonizzato per l’uso condiviso o per l’uso non soggetto a diritti individuali.



TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE



CAPO I

Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

Articolo 5

Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei compiti stabiliti dalla presente direttiva sia esercitato da un’autorità competente.

Nell’ambito di applicazione della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili almeno dei seguenti compiti:

a) 

attuare la regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

b) 

provvedere alla risoluzione delle controversie tra le imprese;

c) 

provvedere alla gestione dello spettro radio e alle relative decisioni, o, qualora tali compiti siano assegnati ad altre autorità competenti, fornire un parere in merito alle questioni concernenti il modello di mercato e la concorrenza nelle procedure nazionali relative ai diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

d) 

contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica, in coordinamento con le altre autorità competenti, se del caso;

e) 

valutare e monitorare attentamente la definizione del mercato e le questioni relative alla concorrenza per quanto riguarda l’accesso aperto a internet;

f) 

valutare l’onere indebito e calcolare il costo netto della fornitura del servizio universale;

g) 

garantire la portabilità del numero tra i fornitori;

h) 

svolgere qualsiasi altro compito che la presente direttiva riserva alle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri possono assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti previsti dalla presente direttiva e da altra legislazione dell’Unione, in particolare quelli relativi alla concorrenza o all’ingresso sul mercato, come l’autorizzazione generale, e quelli relativi a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. Qualora tali compiti riguardanti la concorrenza o l’ingresso sul mercato siano assegnati ad altre autorità competenti, queste si adoperano per consultare l’autorità nazionale di regolamentazione prima di prendere una decisione. Al fine di contribuire a compiti del BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di raccogliere i dati necessari e altre informazioni dai partecipanti al mercato.

Gli Stati membri possono inoltre assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti sulla base del diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione.

In particolare, gli Stati membri promuovono la stabilità delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione al momento del recepimento della presente direttiva per quanto concerne l’attribuzione dei compiti derivanti dal recepimento del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche quale modificato nel 2009.

2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi stipulano tra loro, ove necessario, accordi di cooperazione al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo.
3.  
Gli Stati membri rendono pubblici, in forma facilmente accessibile, i compiti esercitati dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalle altre autorità competenti, in particolare qualora siano assegnati a più organismi. Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza o la normativa a tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un’autorità, gli Stati membri assicurano che i rispettivi compiti siano resi pubblici in forma facilmente accessibile.
4.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti a cui sono stati attribuiti compiti previsti dalla presente direttiva e le loro rispettive competenze, nonché eventuali loro modifiche.

Articolo 6

Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti

1.  
Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2.  
Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Articolo 7

Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione

1.  
Il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno tre anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell’esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Gli Stati membri assicurano la continuità del processo decisionale.
2.  
Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico nel corso del mandato solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate nell’ordinamento nazionale prima della loro nomina.
3.  
La decisione di sollevare dall’incarico il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione è resa pubblica al momento della revoca. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione. Qualora non sia pubblica, la motivazione è pubblicata su richiesta dell’interessato. Gli Stati membri garantiscono che detta decisione sia soggetta a sindacato giurisdizionale sugli elementi di fatto e di diritto.

Articolo 8

Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione

1.  
Fatto salvo l’articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, anche nello sviluppo delle procedure interne e nell’organizzazione del personale, agiscono in maniera trasparente e responsabile in conformità del diritto dell’Unione, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi del diritto nazionale che recepisce il diritto dell’Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 31 hanno la facoltà di sospendere o riformare le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione.
2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente, tra l’altro, sullo stato del mercato delle comunicazioni elettroniche, sulle decisioni adottate, sulle loro risorse umane e finanziarie e su come tali risorse siano allocate, nonché sui piani futuri. Le loro relazioni sono rese pubbliche.

Articolo 9

Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione

1.  
Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di bilanci annuali separati e dell’autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. I bilanci sono pubblicati.
2.  
Fatto salvo l’obbligo di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, l’autonomia finanziaria non osta alla supervisione o al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.
3.  
Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente al BEREC.

Articolo 10

Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC

1.  
Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza regolamentari maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.
2.  
Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

Articolo 11

Cooperazione con le autorità nazionali

Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, si applicano le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e l’autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza dell’autorità che le trasmette.



CAPO II

Autorizzazione generale



Sezione 1

Parte generale

Articolo 12

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1.  
Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE. L’eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla Commissione.
2.  
La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui agli articoli 46 e 94, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale.
3.  

Qualora ritenga che l’obbligo di notifica sia giustificato per le imprese soggette a un’autorizzazione generale, lo Stato membro può imporre a tali imprese solo l’obbligo di notifica all’autorità nazionale di regolamentazione o a un’altra autorità competente. Lo Stato membro non può richiedere a tali imprese di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte di tale autorità o di qualsiasi altra autorità prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale.

Dopo la notifica, quando richiesta, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma della presente direttiva.

4.  

La notifica di cui al paragrafo 3 si limita alla dichiarazione, resa all’autorità nazionale di regolamentazione o ad altra autorità competente da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire al BEREC e a tale autorità di tenere un registro o elenco dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni si limitano a quanto segue:

a) 

il nome del fornitore;

b) 

lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell’Unione;

c) 

l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;

d) 

l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;

e) 

una persona di contatto e suoi recapiti completi;

f) 

una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;

g) 

gli Stati membri interessati; e

h) 

la data presunta di inizio dell’attività.

Gli Stati membri non impongono obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.

Al fine di ravvicinare gli obblighi di notifica, il BEREC pubblica linee guida relative al modello di notifica e mantiene una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse alle autorità competenti. A tal fine le autorità competenti inoltrano senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse alle autorità competenti prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.

Articolo 13

Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

1.  
L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso dello spettro radio e i diritti d’uso delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 45 e 51 mentre, nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 94.
2.  
Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi della presente direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.
3.  
L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nelle parti A, B e C dell’allegato I e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.
4.  
Nel concedere i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione gli Stati membri non ripetono le condizioni dell’autorizzazione generale.

Articolo 14

Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione

Entro una settimana dalla richiesta di un’impresa, le autorità competenti rilasciano dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l’impresa ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3. Tali dichiarazioni definiscono le circostanze in cui qualsiasi impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell’autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l’interconnessione e a ottenere l’accesso e l’interconnessione, allo scopo di agevolare l’esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre istituzioni pubbliche o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3.



Sezione 2

Diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione generale

Articolo 15

Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale

1.  

Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 12 hanno il diritto di:

a) 

fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) 

far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43;

c) 

utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 46 e 55, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;

d) 

far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d’uso delle ricorse di numerazione conformemente all’articolo 94.

2.  

Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro il diritto di:

a) 

negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un’autorizzazione generale nell’Unione e, ove applicabile, ottenerne l’accesso o l’interconnessione in conformità della presente direttiva;

b) 

poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 86 o 87.

Articolo 16

Diritti amministrativi

1.  

I diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a) 

coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione; e

b) 

sono imposti alle singole imprese in modo obiettivo, trasparente e proporzionato, che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri associati.

Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata.

2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti che impongono il pagamento di diritti amministrativi pubblicano un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Ove vi sia una differenza tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

Articolo 17

Separazione contabile e rendiconti finanziari

1.  

Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

a) 

di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali; oppure

b) 

di provvedere a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.

2.  

Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto dell’Unione, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell’Unione e nazionali.

Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).



Sezione 3

Modifica e revoca

Articolo 18

Modifica dei diritti e degli obblighi

1.  
Gli Stati membri garantiscono che i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione.
2.  

Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato. Ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori, è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi i motivi.

Articolo 19

Limitazione o revoca dei diritti

1.  
Fatto salvo l’articolo 30, paragrafi 5 e 6, gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del paragrafo 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità dell’allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.
2.  
In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l’attuazione delle misure tecniche di attuazione adottate a norma dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo 49 della presente direttiva, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In tali casi, i titolari dei diritti, ove appropriato e in conformità del diritto dell’Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali, possono ricevere un’adeguata compensazione.
3.  
Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.
4.  
L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’articolo 23.



CAPO III

Comunicazione di informazioni, indagini e meccanismo di consultazione

Articolo 20

Richiesta di informazioni alle imprese

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario per lo svolgimento dei loro compiti, le altre autorità competenti hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso che rendono disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell’articolo 22.

Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati.

Le imprese designate come detentrici di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso.

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.

Qualsiasi richiesta di informazioni dev’essere proporzionata rispetto all’assolvimento del compito e motivata.

Le imprese forniscono sollecitamente le informazioni richieste, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti.

2.  

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il TFUE le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell’autorità, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell’autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un’altra autorità analoga di un altro Stato membro.

Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un’autorità possano essere messe a disposizione di un’altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità o al BEREC di assolvere alle responsabilità che incombono loro in base al diritto dell’Unione.

3.  
Qualora le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l’autorità competente, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione della presente direttiva.
4.  
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblichino le informazioni che contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza delle norme nazionali che disciplinano l’accesso del pubblico all’informazione e nel rispetto della normativa dell’Unione e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.
5.  
Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblicano le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Articolo 21

Informazioni richieste in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso e agli obblighi specifici

1.  

Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da normative nazionali diverse dall’autorizzazione generale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

a) 

per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell’allegato I e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 13, paragrafo 2;

b) 

per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato I a seguito di denuncia o quando l’autorità competente abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata o in caso di un’indagine dell’autorità competente di sua iniziativa;

c) 

per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso;

d) 

per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) 

per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;

f) 

per effettuare analisi del mercato ai sensi della presente direttiva, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato;

g) 

per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;

h) 

per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell’articolo 22;

i) 

per realizzare mappature geografiche;

j) 

per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a j) del primo comma è richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

Il BEREC può elaborare modelli per le richieste di informazioni, ove necessario, per facilitare la presentazione consolidata e l’analisi delle informazioni ottenute.

2.  
Per quanto riguarda i diritti d’uso dello spettro radio, le informazioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono in particolare all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi ai diritti d’uso dello spettro radio e alla loro verifica.
3.  
Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti sono tenute ad informarle circa l’uso che intendono farne.
4.  
Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.

Articolo 22

Mappatura geografica delle installazioni di rete

1.  

Entro il 21 dicembre 2023 le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga («reti a banda larga») e successivamente provvedono a aggiornare i dati ogni tre anni.

La mappatura geografica include una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga all’interno del loro territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e/o delle altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e per le indagini richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

La mappatura geografica può altresì includere una previsione, relativa a un periodo stabilito dall’autorità pertinente, della portata delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all’interno del loro territorio.

Tale previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti chiedono alle imprese e alle autorità pubbliche di fornire tali informazioni nella misura in cui sono disponibili e possono essere fornite senza eccessive difficoltà.

L’autorità nazionale di regolamentazione decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi della presente direttiva, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione.

Se l’autorità nazionale di regolamentazione non realizza una mappatura geografica, questa è effettuata in collaborazione con tale autorità nella misura in cui può essere rilevante per i suoi compiti.

Le informazioni raccolte nella mappatura geografica presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri e sono trattate conformemente all’articolo 20, paragrafo 3.

2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti possono designare un’area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell’eventuale previsione preparata a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti rendono note le aree designate.
3.  
Nell’ambito dell’area designata le autorità pertinenti possono invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un’impresa o un’autorità pubblica dichiari l’intenzione di agire in questo senso, l’autorità pertinente può chiedere ad altre imprese e autorità pubbliche di dichiarare l’eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. L’autorità pertinente specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un’eventuale previsione ai sensi del paragrafo 1. Essa inoltre fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l’area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d’accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1.
4.  
Le misure a norma del paragrafo 3 sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.
5.  

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, le autorità locali, regionali e nazionali responsabili dell’assegnazione dei fondi pubblici per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, per l’elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d’uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell’obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati della mappatura geografica e di eventuali aree designate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che realizzano la mappatura geografica forniscano tali risultati all’autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei segreti commerciali garantito dall’autorità da cui provengono le informazioni, e informino le parti che hanno fornito le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.

6.  
Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, le autorità competenti provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, esse mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.
7.  
Al fine di contribuire all’applicazione uniforme della mappatura geografica e delle previsioni, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione e le pertinenti autorità nazionali, formula entro il 21 giugno 2020 linee guida per assistere le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti nell’assolvimento uniforme degli obblighi loro imposti dal presente articolo.

Articolo 23

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

1.  
Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 26 o 27 o dell’articolo 32, paragrafo 10, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 45, paragrafi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
2.  
Ai fini dell’articolo 35, le autorità competenti informano il gruppo «Politica dello spettro radio» al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («reti e servizi a banda larga senza fili»).
3.  

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

4.  
I risultati della procedura di consultazione sono resi pubblicamente disponibili, salvo in caso di informazioni riservate, in conformità delle norme dell’Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale.

Articolo 24

Consultazione dei soggetti interessati

1.  

Gli Stati membri provvedono, ove opportuno, affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, in particolare dei consumatori e degli utenti finali con disabilità, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori, compresi un accesso e una scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità, in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione, accessibile per gli utenti finali con disabilità, in grado di assicurare che, al momento di decidere sulle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

2.  
Le parti interessate possono mettere a punto, sotto la direzione delle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, fra l’altro elaborando codici di condotta e norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.
3.  
Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto dell’Unione finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono promuovere la cooperazione tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 103, paragrafo 4.

Articolo 25

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché nell’elenco di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE sia inserita, in qualità di organismo di risoluzione alternativa delle controversie, l’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità competente responsabile dell’applicazione degli articoli da 102 a 107 e dell’articolo 115 della presente direttiva o almeno un organo indipendente con comprovata competenza nell’applicazione di tali articoli, perché risolva le controversie tra fornitori e consumatori derivanti dalla presente direttiva e relative all’esecuzione dei contratti. Gli Stati membri possono estendere l’accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie offerte da tale autorità o organismo a utenti finali diversi dai consumatori, in particolare le microimprese e le piccole imprese.
2.  
Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire a una risoluzione della controversia.

Articolo 26

Risoluzione delle controversie tra imprese

1.  
Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva, tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso o di interconnessione o tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro e i fornitori di risorse correlate, a richiesta di una delle parti e fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, sulla base di procedure chiare ed efficienti e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all’autorità nazionale di regolamentazione.
2.  
Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che contribuirebbero meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente agli obiettivi indicati all’articolo 3. Le autorità nazionali di regolamentazione ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l’autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a risolvere il più presto possibile la controversia e in ogni caso entro quattro mesi.
3.  
Nella risoluzione delle controversie l’autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Gli obblighi che possono essere imposti a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia devono essere conformi alla presente direttiva.
4.  
La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza commerciale. L’autorità nazionale di regolamentazione fornisce alle parti interessate una motivazione esauriente su cui è basata la decisione.
5.  
La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 27

Risoluzione delle controversie transnazionali

1.  
Qualora tra imprese stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia nell’ambito di applicazione della presente direttiva, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all’articolo 28.
2.  
Le parti possono investire della controversia l’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, l’autorità nazionale o le autorità nazionali competenti notificano la controversia al BEREC in modo da pervenire a una risoluzione coerente della controversia, secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 3.
3.  
Qualora tale notifica sia stata effettuata, il BEREC emette un parere con cui invita l’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate ad adottare provvedimenti specifici al fine di risolvere la controversia o di astenersi dall’agire, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro mesi salvo in circostanze eccezionali.
4.  
L’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia. In circostanze eccezionali, ove vi sia la necessità urgente di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali, le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, adottare provvedimenti provvisori.
5.  
Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito della composizione della controversia è conforme alla presente direttiva, tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC ed è adottato entro un mese da tale parere.
6.  
La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 28

Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri

1.  

Gli Stati membri e le loro autorità competenti assicurano che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.

2.  

Gli Stati membri cooperano tra loro e, se del caso, nell’ambito del gruppo «Politica dello spettro radio» ai fini del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per:

a) 

garantire l’osservanza del paragrafo 1;

b) 

risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

3.  
Al fine di garantire la conformità con il paragrafo 1, qualsiasi Stato membro interessato può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di mettere a disposizione i suoi buoni uffici per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere. Se del caso, il gruppo «Politica dello spettro radio» può emettere un parere in cui propone una soluzione coordinata relativamente a tali problemi o controversie.
4.  

Qualora le azioni di cui al paragrafo 2 o 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, e su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, la Commissione, tenendo nella massima considerazione eventuali pareri del gruppo «Politica dello spettro radio» che raccomandino una soluzione coordinata ai sensi del paragrafo 3, può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni rivolte agli Stati membri interessati dal problema dell’interferenza dannosa non risolta per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere fra due o più Stati membri che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel rispettivo territorio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

5.  
L’Unione, su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, fornisce sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell’Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell’Unione. Nel fornire tale assistenza, l’Unione promuove l’attuazione delle politiche dell’Unione.



TITOLO III

ATTUAZIONE

Articolo 29

Sanzioni

1.  
Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, comprese, ove necessario, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni predeterminate o periodiche di natura non penale, applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva o di eventuali decisioni vincolanti adottate dalla Commissione, dall’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente in attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Entro i limiti del diritto nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno il potere di imporre dette sanzioni. Le sanzioni previste sono appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  

Gli Stati membri prevedono sanzioni nel contesto della procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, solo se un’impresa o un’autorità pubblica ha fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete.

Nel determinare l’importo delle sanzioni pecuniarie o delle sanzioni periodiche imposte a un’impresa o a un’autorità pubblica per aver fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete nel contesto della procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, si considera tra le altre cose se la condotta dell’impresa o dell’autorità pubblica abbia avuto un impatto negativo sulla concorrenza e in particolare se, contrariamente alle informazioni originariamente fornite o a eventuali aggiornamenti delle stesse, l’impresa o l’autorità pubblica ha installato, esteso o aggiornato una rete o non ha installato una rete e non ha fornito una giustificazione oggettiva per tale modifica nei suoi piani.

Articolo 30

Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti sorveglino e controllino il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità dell’articolo 4, dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 47.

Le autorità competenti hanno la facoltà di chiedere alle imprese soggette all’autorizzazione generale o beneficiarie dei diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione di comunicare, a norma dell’articolo 21, tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 47.

2.  
L’autorità competente che accerti l’inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, notifica all’impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.
3.  

L’autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

a) 

se del caso, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e

b) 

ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 67.

Le autorità competenti comunicano tempestivamente le misure e le relative motivazioni all’impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l’impresa deve rispettare le misure.

4.  
In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), e dell’articolo 69 entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorità competente.
5.  
In caso di violazione grave o violazioni ripetute delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 47, paragrafo 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare tali diritti d’uso. Gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione, anche nel caso in cui questa sia stata successivamente rimossa.
6.  
In deroga ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, l’autorità competente può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva qualora abbia prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 47, paragrafo 1 o 2, che comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o rischi di creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio,. L’autorità competente offre all’impresa interessata un’adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l’autorità competente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di tre mesi, ma che, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, possono essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.
7.  
Le imprese hanno diritto di ricorrere secondo la procedura di cui all’articolo 31 contro le misure adottate ai sensi del presente articolo.

Articolo 31

Diritto di ricorso

1.  

Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica o risorse correlate, che siano interessati dalla decisione di una autorità competente, di ricorrere contro detta decisione dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l’imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamato a dirimere. Tale organo, che può essere un organo giurisdizionale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione.

In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità competente, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

2.  

Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che non siano di natura giurisdizionale sono sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Gli Stati membri provvedono affinché il meccanismo di ricorso sia efficace.

3.  
Gli Stati membri raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni e comunicano le decisioni o le sentenze alla Commissione e al BEREC su loro richiesta motivata.



TITOLO IV

PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO



CAPO I

Articolo 32

Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1.  
Le autorità nazionali di regolamentazione, nello svolgimento dei compiti indicati nella presente direttiva, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 3.
2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, della presente direttiva. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3.  

Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottati a norma dell’articolo 34 al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell’articolo 23, un’autorità di regolamentazione nazionale, qualora intenda adottare una misura che:

a) 

rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 61, 64, 67, 68 o 83 e

b) 

influenzi gli scambi tra Stati membri

pubblica il progetto di misura e lo comunica contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione della misura, nel rispetto dell’articolo 20, paragrafo 3. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di misura entro un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4.  

Il progetto di misura di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può essere adottato per ulteriori due mesi se tale misura mira a:

a) 

identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione di cui all’articolo 64, paragrafo 1; oppure

▼C1

b) 

decidere se designare o meno un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3 o 4;

▼B

e se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tale periodo di due mesi non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve e contemporaneamente le rende pubbliche.

5.  
Il BEREC pubblica un parere sulle riserve della Commissione di cui al paragrafo 4, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere mantenuto, modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche.
6.  

Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

a) 

adottare una decisione con cui si richiede all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; o

b) 

adottare una decisione in cui scioglie le riserve di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC.

Le decisioni di cui alla lettera a) del primo comma sono accompagnate da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificarlo.

7.  
Se la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), del presente articolo che impone all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l’autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l’autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica in conformità dell’articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
8.  
L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 6, lettera a), adottare il progetto di misura risultante nel qual caso lo comunica alla Commissione.
9.  
L’autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure finali adottate che rientrano nel paragrafo 3, lettere a) e b).
10.  
In circostanze straordinarie l’autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all’altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estenderne il periodo di applicazione è soggetta ai paragrafi 3 e 4.
11.  
Un’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.

Articolo 33

Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

1.  

Quando la misura prevista di cui all’articolo 32, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 61 o 67, in combinato disposto con gli articoli da 69 a 76 e l’articolo 83, la Commissione, entro il termine di un mese di cui all’articolo 32, paragrafo 3, può notificare all’autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione. In tal caso, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

In assenza di una notifica in tal senso, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione.

2.  
Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, il BEREC e l’autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 3, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.
3.  
Entro sei settimane dall’inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.
4.  

Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione, il BEREC coopera strettamente con l’autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione può:

a) 

modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere del BEREC; o

b) 

mantenere il suo progetto di misura.

5.  

Entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l’eventuale parere del BEREC, la Commissione può:

a) 

formulare una raccomandazione in cui si chiede all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine e fornendo le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione;

b) 

adottare una decisione in cui scioglie le riserve indicate conformemente al paragrafo 1; oppure

c) 

per i progetti di misura che rientrano nell’articolo 61, paragrafo 3, secondo comma, o nell’articolo 76, paragrafo 2, adottare una decisione che impone all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC condivida i seri dubbi della Commissione, accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 7, che si applica mutatis mutandis.

6.  

Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l’autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Tale periodo può essere prorogato per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 23.

7.  
L’autorità nazionale di regolamentazione motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a).
8.  
L’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

Articolo 34

Disposizioni di attuazione

Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni o linee guida in relazione all’articolo 32 che stabiliscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.



CAPO II

Assegnazione coerente dello spettro radio

Articolo 35

Procedura di valutazione tra pari

1.  

Quando intende intraprendere una procedura di selezione conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, in relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente informa, conformemente all’articolo 23, il gruppo «Politica dello spettro radio» dei progetti di misura che rientrano nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, e indica se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari.

Se riceve una richiesta in tal senso, il gruppo «Politica dello spettro radio» organizza un forum di valutazione tra pari al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e agevola lo scambio di esperienze e migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.

Il forum di valutazione tra pari è composto dai membri del gruppo «Politica dello spettro radio» ed è organizzato e presieduto da un suo rappresentante.

2.  
Al più tardi durante la consultazione pubblica svolta a norma dell’articolo 23, in via eccezionale il gruppo «Politica dello spettro radio» può prendere l’iniziativa di convocare un forum di valutazione tra pari in conformità delle norme procedurali per l’organizzazione di tale forum, al fine di scambiare esperienze e migliori prassi su un progetto di misura concernente una procedura di selezione, se ritiene che il progetto di misura comprometta in maniera significativa la capacità dell’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3, 45, 46 e 47.
3.  
Il gruppo «Politica dello spettro radio» definisce in anticipo e rende pubblici i criteri obiettivi che giustificano la convocazione straordinaria del forum di valutazione tra pari.
4.  

Nel corso del forum di valutazione tra pari l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:

a) 

promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 3, 45, 46 e 47 della presente direttiva e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;

b) 

garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; e

c) 

garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sul lo spettro radio.

5.  
Il forum di valutazione tra pari è aperto alla partecipazione volontaria di esperti provenienti da altre autorità competenti e dal BEREC.
6.  
Il forum di valutazione tra pari è convocato solo una volta nel corso dell’intera procedura nazionale di preparazione e consultazione di una singola procedura di selezione concernente una o più bande di spettro radio, a meno che l’autorità nazionale di regolamentazione o l’altra autorità competente chieda che sia riconvocato.
7.  
Su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione o dell’altra autorità competente che ha richiesto la riunione, il gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare un rapporto sulle modalità con cui il progetto di misura consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 4, rispecchiando i pareri scambiati nell’ambito del forum di valutazione tra pari.
8.  
Il gruppo «Politica dello spettro radio» pubblica ogni anno nel mese di febbraio una relazione sui progetti di misura discussi a norma dei paragrafi 1 e 2. La relazione indica le esperienze e le migliori prassi di cui si è preso nota.
9.  
In seguito al forum di valutazione tra pari, su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione o dell’altra autorità competente che ha richiesto la riunione, il gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare un parere relativo al progetto di misura.

Articolo 36

Assegnazione armonizzata dello spettro radio

Qualora l’uso dello spettro radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate e le imprese a cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, gli Stati membri concedono il diritto d’uso dello spettro radio nell’osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano state soddisfatte tutte le condizioni nazionali relative al diritto d’uso dello spettro radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.

Articolo 37

Processo di autorizzazione congiunto per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con il gruppo «Politica dello spettro radio», tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d’uso individuali dello spettro radio.

Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, gli Stati membri possono tener conto dei seguenti criteri:

a) 

i singoli processi di autorizzazione nazionali sono avviati e attuati dalle autorità competenti secondo un calendario concordato;

b) 

il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;

c) 

il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d’uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l’altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;

d) 

il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

Qualora gli Stati membri, nonostante l’interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.



CAPO III

Procedure di armonizzazione

Articolo 38

Procedure di armonizzazione

1.  
Ove rilevi che le divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti dei compiti normativi specificati nella presente direttiva potrebbero creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC o, se del caso, del gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare raccomandazioni o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3 del presente articolo, mediante atti di esecuzione, decisioni per garantire l’applicazione armonizzata della presente direttiva e al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 3.
2.  
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente che decida di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione, motivando tale decisione.
3.  

Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 comportano unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:

a) 

l’incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 64 e 67, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell’articolo 32; in tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:

i) 

dopo almeno due anni dall’adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione; e

ii) 

tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l’adozione di tale decisione, parere che è fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;

b) 

numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza attraverso il numero unico di emergenza europeo «112».

4.  
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.
5.  
Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull’opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.
6.  

Se non adotta una raccomandazione o una decisione entro un anno dalla data di adozione di un parere del BEREC che rileva la sussistenza di divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, divergenze che possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.

Se ha adottato una raccomandazione conformemente al paragrafo 1 ma l’attuazione non uniforme che crea ostacoli al mercato interno persiste per i due anni successivi, la Commissione, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione conformemente al paragrafo 4.

Se non ha adottato una decisione entro un ulteriore anno da una raccomandazione adottata ai sensi del secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.

Articolo 39

Normalizzazione

1.  
La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco di norme non vincolanti o specifiche come base per agevolare la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e dei servizi correlati. Se necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva (UE) 2015/1535, può chiedere di elaborare determinate norme alle organizzazioni europee di normalizzazione (Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute — ETSI)).
2.  

Gli Stati membri incoraggiano l’uso delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1 per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

In assenza di pubblicazione delle norme o specifiche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

In mancanza di tali norme o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation — ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission — IEC).

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti sarebbero inefficaci.

Qualsiasi norma o specifica di cui al paragrafo 1 o al presente paragrafo non impedisce l’accesso eventualmente necessario in virtù della presente direttiva, ove possibile.

3.  
Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l’interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l’applicazione di tali norme o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.
4.  
Se intende rendere obbligatoria l’applicazione di determinate norme o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, mediante atti di esecuzione, rende obbligatoria l’applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell’elenco delle norme o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.  
Ove ritenga che le norme o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall’elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.
6.  
Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, mediante atti di esecuzione, le stralcia dall’elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.
7.  
Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.
8.  
Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d’interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE.



TITOLO V

SICUREZZA

Articolo 40

Sicurezza delle reti e dei servizi

1.  

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino misure adeguate e proporzionate di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure, tra cui, se del caso, la crittografia, per prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti di sicurezza per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi.

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) facilita, conformemente al regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), il coordinamento tra gli Stati membri al fine di evitare l’esistenza di requisiti nazionali divergenti che possano comportare rischi per la sicurezza e creare ostacoli al mercato interno.

2.  

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino senza indebito ritardo all’autorità competente ogni incidente di sicurezza che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Per determinare la rilevanza dell’impatto di un incidente di sicurezza si tiene conto in particolare dei seguenti parametri, se disponibili:

a) 

il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;

b) 

la durata dell’incidente di sicurezza;

c) 

la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente di sicurezza;

d) 

la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;

e) 

la portata dell’incidenza sulle attività economiche e sociali.

Se del caso, l’autorità competente interessata informa le autorità competenti degli altri Stati membri e l’ENISA. L’autorità competente interessata può informare il pubblico o imporre ai fornitori di farlo, ove accerti che la divulgazione dell’incidente di sicurezza sia nell’interesse pubblico.

L’autorità competente interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

3.  
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza nelle reti pubbliche di comunicazione elettronica o nei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, i fornitori di tali reti o servizi informino gli utenti potenzialmente interessati da tale minaccia di eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere. Se del caso, i fornitori informano gli utenti anche della minaccia stessa.
4.  
Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.
5.  

La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’ENISA, può adottare atti di esecuzione che descrivano dettagliatamente le misure tecniche e organizzative di cui al paragrafo 1 nonché le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica ai sensi del paragrafo 2. Essi si basano, per quanto possibile, sulle norme europee e internazionali e non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

Articolo 41

Attuazione e controllo

1.  
Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, le competenti autorità abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, compreso in materia di misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa e in materia di termini di attuazione.
2.  

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:

a) 

fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; e

b) 

sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall’autorità competente mettendo a disposizione dell’autorità competente i risultati di tale verifica; il fornitore si assume l’onere finanziario della verifica.

3.  
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi.
4.  
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, le autorità competenti abbiano il potere di ottenere assistenza da un gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente («CSIRT») designato ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1148 in relazione alle questioni che rientrano nei compiti dei CSIRT a norma dell’allegato I, punto 2), della medesima direttiva.
5.  
Le autorità competenti, se del caso e conformemente al diritto nazionale, consultano le pertinenti autorità di contrasto nazionali, le autorità competenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1148 e le autorità nazionali per la protezione dei dati, e cooperano con esse.



PARTE II

RETI



TITOLO I

INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE



CAPO I

Contributi

Articolo 42

Contributi per la concessione di diritti d’uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture

1.  
Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di imporre contributi per il rilascio di diritti d’uso dello spettro radio o di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture correlate, che garantiscano l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e tengano conto degli obiettivi generali della presente direttiva.
2.  

Per quanto concerne i diritti d’uso dello spettro radio, gli Stati membri mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un’assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

a) 

definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d’uso dello spettro radio tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;

b) 

tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; e

c) 

applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all’effettiva disponibilità per l’uso dello spettro radio.



CAPO II

Accesso al suolo

Articolo 43

Diritti di passaggio

1.  

Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare una domanda per la concessione del diritto:

— 
di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; o
— 
di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico;

l’autorità competente:

a) 

agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo in caso di espropriazione; e

b) 

rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti.

Le procedure di cui alle lettere a) e b) possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

2.  
Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un’effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle attività attinenti alla proprietà o al controllo.

Articolo 44

Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1.  

Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale.

La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. Ove necessario, uno Stato membro può designare un’autorità nazionale di regolamentazione oppure un’altra autorità competente per uno o più dei compiti seguenti:

a) 

coordinare il processo previsto al presente articolo;

b) 

fungere da punto informativo unico;

c) 

stabilire norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e del coordinamento delle opere di ingegneria civile.

2.  
I provvedimenti adottati da un’autorità competente conformemente al presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione.



CAPO III

Accesso allo spettro radio



Sezione 1

Autorizzazioni

Articolo 45

Gestione dello spettro radio

1.  

Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l’allocazione dello spettro radio usato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, il rilascio di autorizzazioni generali ivi relative o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati.

Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e altri accordi adottati nel quadro dell’UIT applicabili allo spettro radio, quali l’accordo raggiunto in occasione della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2.  

Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò gli Stati membri agiscono ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva e della decisione 676/2002/CE, tra l’altro:

a) 

perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

b) 

agevolando il rapido sviluppo nell’Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;

c) 

assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

d) 

assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità degli articoli 28 e 46, rispettivamente, e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;

e) 

promuovendo l’uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;

f) 

applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità dell’articolo 46, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio;

g) 

applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;

h) 

perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l’Unione, delle modalità con cui l’uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE.

Ai fini del primo comma e nel contesto dello sviluppo di misure tecniche di attuazione per una banda di spettro radio ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di emettere un parere in cui si raccomandino i regimi di autorizzazione più appropriati per l’uso di spettro radio in quella banda o in parti di essa. Se del caso e tenendo tale parere nella massima considerazione, la Commissione può adottare una raccomandazione al fine di promuovere un approccio coerente nell’Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l’uso della banda.

La Commissione, qualora valuti l’adozione di provvedimenti a norma dell’articolo 39, paragrafi 1, 4, 5 e 6, può chiedere il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» per quanto riguarda le implicazioni di eventuali siffatte norme o specifiche per il coordinamento, l’armonizzazione e la disponibilità dello spettro radio. Nell’adottare eventuali misure successive, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio».

3.  

In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l’uso di una banda nello spettro armonizzato, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l’uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, a condizione che:

a) 

la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l’uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell’articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;

b) 

tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l’uso di tale banda in altri Stati membri; e

c) 

lo Stato membro in questione tenga in debito conto la disponibilità o l’uso a lungo termine di tale banda nell’Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall’uso dello spettro radio armonizzato nell’Unione.

L’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è in ogni caso esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente all’autorità competente per l’uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

4.  

Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, gli Stati membri assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano nazionale di allocazione delle frequenze a norma del diritto dell’Unione.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a) 

evitare interferenze dannose;

b) 

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;

c) 

assicurare la qualità tecnica del servizio;

d) 

assicurare la massima condivisione dello spettro radio;

e) 

salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio; oppure

f) 

garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 5.

5.  

Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, gli Stati membri assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di allocazione delle frequenze a norma del diritto dell’Unione. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito del regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:

a) 

garantire la sicurezza della vita;

b) 

promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

c) 

evitare un uso inefficiente dello spettro radio; oppure

d) 

promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, gli Stati membri possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dagli Stati membri a norma del diritto dell’Unione.

6.  
Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.
7.  
Le limitazioni stabilite prima del 25 maggio 2011 si conformano ai paragrafi 4 e 5 entro il 20 dicembre 2018.

Articolo 46

Autorizzazione per l’uso dello spettro radio

1.  

Gli Stati membri facilitano l’uso dello spettro radio, compreso l’uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni associate all’uso dello spettro radio in un’autorizzazione generale.

A tal fine, gli Stati membri scelgono il regime più adatto per autorizzare l’uso dello spettro radio, tenendo conto:

a) 

delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

b) 

dell’esigenza di protezione dalle interferenze dannose;

c) 

dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

d) 

della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;

e) 

degli obiettivi di interesse generale stabiliti dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione;

f) 

della necessità di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio.

Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d’uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali.

Se del caso, gli Stati membri valutano la possibilità di autorizzare l’uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull’innovazione e sull’accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d’uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all’altra.

Gli Stati membri si adoperano per minimizzare le restrizioni all’uso dello spettro radio tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

2.  
Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 al fine di agevolare l’uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti assicurano che le condizioni per l’uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l’uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l’innovazione.

Articolo 47

Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio

1.  

Le autorità competenti stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l’uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformità dell’articolo 30. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti coloro che sono già titolari di tali diritti.

Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l’esercizio dei diritti d’uso il cui mancato rispetto autorizzi l’autorità competente a revocare i diritti d’uso o a imporre altre misure.

Le autorità competenti consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2.  

Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:

a) 

la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;

b) 

accordi commerciali di accesso in roaming;

c) 

il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio.

Le autorità competenti non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio. L’attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.



Sezione 2

Diritti d’uso

Articolo 48

Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

1.  
Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, gli Stati membri li concedono, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 12, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 55 e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma della presente direttiva.
2.  
Fatti salvi criteri specifici definiti dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’articolo 45.
3.  
Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione.
4.  
Le autorità competenti esaminano le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Le autorità competenti hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. L’autorità competente, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.
5.  
Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni. Si applicano gli articoli 45 e 51.
6.  
L’autorità competente adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano nazionale di allocazione delle frequenze. Detto termine non pregiudica l’articolo 55, paragrafo 7, e l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali.

Articolo 49

Durata dei diritti

1.  
Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, gli Stati membri provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.
2.  

Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («servizi a banda larga senza fili»), gli Stati membri garantiscono per un periodo di almeno 20 anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’articolo 18.

A tal fine gli Stati membri garantiscono che detti diritti siano validi per almeno 15 anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al primo comma, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente paragrafo.

Gli Stati membri mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 55, paragrafi 3 e 6. Tali criteri generali si riferiscono:

a) 

all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; e

b) 

all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’autorità competente effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera c). A condizione di non aver avviato un’azione di esecuzione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 30, l’autorità competente concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al presente paragrafo, terzo comma, lettere a) o b).

Sulla base di tale valutazione, l’autorità competente notifica al titolare del diritto la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto d’uso.

Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, l’autorità competente applica l’articolo 48 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio.

Tutte le misure di cui al presente paragrafo devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate.

In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunità di commentare in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del presente paragrafo, terzo e quarto comma, per un periodo di almeno tre mesi.

Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 e 30.

Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, gli Stati membri tengono conto del meccanismo previsto al presente paragrafo.

3.  

Ove debitamente giustificato, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2 del presente articolo nei seguenti casi:

a) 

in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 45, paragrafo 2;

b) 

per specifici progetti a breve termine;

c) 

per uso sperimentale;

d) 

per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità dell’articolo 45, paragrafi 4 e 5, con servizi a banda larga senza fili; o

e) 

per un uso alternativo dello spettro radio in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3.

4.  
Gli Stati membri possono adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.

Articolo 50

Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato

1.  
Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti decidono sul rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell’assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, dette autorità valutano la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest’ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.
2.  

Nell’adottare una decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti prendono in considerazione, tra l’altro:

a) 

la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 3, all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafo 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale;

b) 

l’attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

c) 

l’esame dell’adeguatezza dell’attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;

d) 

la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l’articolo 52;

e) 

la necessità di conseguire maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio alla luce dell’evoluzione tecnologica o del mercato;

f) 

la necessità di evitare una grave una grave compromissione del servizio.

3.  

Nel prendere in considerazione l’eventuale rinnovo di diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d’uso è limitato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti applicano una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra le altre cose:

a) 

offrono a tutte le parti interessate l’opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell’articolo 23; e

b) 

indicano chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del primo comma del presente paragrafo, di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d’uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d’uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d’uso ai sensi dell’articolo 55.

4.  
Una decisione di rinnovo di diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione e/o altre autorità competenti possono modificare i contributi relativi ai diritti d’uso in conformità dell’articolo 42.

Articolo 51

Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese i diritti d’uso individuali dello spettro radio.

Gli Stati membri possono stabilire che il presente paragrafo non si applichi qualora il diritto d’uso individuale dell’impresa per lo spettro radio sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito o assegnato per la diffusione radiotelevisiva.

2.  
Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire o affittare diritti d’uso dello spettro radio e l’avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità e siano resi pubblici. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato.
3.  

Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l’affitto dei diritti d’uso dello spettro radio se sono mantenute le condizioni originarie associate a detti diritti. Fatta salva la necessità di garantire l’assenza di distorsioni della concorrenza, in particolare in conformità dell’articolo 52, gli Stati membri:

a) 

sottopongono i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;

b) 

non rifiutano l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso;

c) 

non rifiutano il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso.

I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’articolo 16.

Le lettere a), b) e c) del primo comma lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario, a norma del rispettivo diritto nazionale.

Le autorità competenti agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, le autorità competenti rendono pubblici, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conservano tali informazioni fintantoché i diritti esistono.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino tali dettagli pertinenti.

Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

Articolo 52

Concorrenza

1.  
Le autorità nazionali di regolamentazioni e le altre autorità competenti promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere la concessione, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.
2.  

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d’uso dello spettro radio, le loro autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti, su parere dell’autorità nazionale di regolamentazione, possono adottare misure appropriate quali:

a) 

limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d’uso a un’impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d’uso a condizioni quali l’offerta di accesso all’ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

b) 

riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l’assegnazione a nuovi entranti;

c) 

rifiutare di concedere nuovi diritti d’uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d’uso dello spettro radio o all’autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso;

d) 

includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d’uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell’Unione o nazionale, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

e) 

modificare i diritti esistenti conformemente alla presente direttiva quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d’uso dello spettro radio.

Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fondano la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, dette autorità tengono conto dell’approccio all’analisi di mercato di cui all’articolo 67, paragrafo 2.

3.  
Nell’applicare il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti agiscono in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.



Sezione 3

Procedure

Articolo 53

Tempistica coordinata delle assegnazioni

1.  
Gli Stati membri cooperano al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l’individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.
2.  
Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri consentono l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi 30 mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, della presente direttiva. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione di proporre atti legislativi.
3.  

Uno Stato membro può ritardare la scadenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo per una banda specifica nelle seguenti circostanze:

a) 

nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’articolo 45, paragrafo5, lettera a) oppure d);

b) 

in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’articolo 28, paragrafo 5;

c) 

tutela della sicurezza nazionale e della difesa; oppure

d) 

forza maggiore.

Lo Stato membro interessato riesamina tale ritardo almeno ogni due anni.

4.  

Uno Stato membro può ritardare la scadenza di cui al paragrafo 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di 30 mesi in caso di:

a) 

questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4;

b) 

la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

5.  
In caso di ritardo ai sensi del paragrafo 3 o 4, lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.

Articolo 54

Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G

1.  

Entro il 31 dicembre 2020, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri adottano, se necessario al fine di agevolare il dispiegamento del 5G, le opportune misure per:

a) 

riorganizzare e consentire l’uso di blocchi sufficientemente ampi della banda 3,4 -3,8  GHz;

b) 

consentire l’uso di almeno 1 GHz della banda 24,25 -27,5  GHz, a condizione che vi sia chiara indicazione della domanda di mercato e dell’assenza di ostacoli significativi alla migrazione di utenti esistenti o della liberazione della banda.

2.  
Gli Stati membri possono, tuttavia, prorogare il termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, ove giustificato, conformemente all’articolo 45, paragrafo 3, o all’articolo 53, paragrafi 2, 3 o 4.
3.  
Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono conformi alle condizioni armonizzate stabilite da misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

Articolo 55

Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio

1.  

Fatto salvo l’articolo 53, quando determina che un diritto d’uso dello spettro radio non può essere soggetto ad autorizzazione generale e quando valuta se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio, uno Stato membro, tra l’altro:

a) 

motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;

b) 

concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.

2.  

Quando determina che il numero di diritti d’uso deve essere limitato, lo Stato membro stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali e del mercato interno. Gli obiettivi che lo Stato membro può fissare in previsione di definire la procedura di selezione specifica, oltre a promuovere la concorrenza, si limitano a uno o più dei seguenti:

a) 

promuovere la copertura;

b) 

assicurare la necessaria qualità del servizio;

c) 

promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi;

d) 

promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività delle imprese.

L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’autorità indica inoltre chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’articolo 35.

3.  
Gli Stati membri pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono altresì pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso.
4.  
Lo Stato membro invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo aver deciso la procedura di selezione da seguire.
5.  
Qualora decida che è possibile ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, lo Stato membro rende nota tale decisione e dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.
6.  
Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, gli Stati membri effettuano il rilascio di tali diritti in base a criteri di selezione e a una procedura di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Tali criteri di selezione ponderano adeguatamente il conseguimento degli obiettivi e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 28 e 45.
7.  

Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 48, paragrafo 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’articolo 53.

I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

8.  
Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformità dell’articolo 51.



CAPO IV

Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili

Articolo 56

Accesso alle reti locali in radiofrequenza

1.  

Le autorità competenti autorizzano la fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN, nonché l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’articolo 46, paragrafo 1.

Qualora tale fornitura non sia parte di un’attività economica o sia accessoria a un’attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 12, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’articolo 61, paragrafo 1.

2.  
Si applica l’articolo 12 della direttiva 2000/31/CE.
3.  
Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.
4.  

Conformemente, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le autorità competenti assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:

a) 

di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; oppure

b) 

di consentire reciprocamente l’accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

5.  
Le autorità competenti non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
6.  

Le autorità competenti non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:

a) 

da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

b) 

attraverso iniziative di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

Articolo 57

Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

1.  

Le autorità competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Gli Stati membri si adoperano per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione.

In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al paragrafo 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’articolo 7 della direttiva 2014/61/UE.

2.  

La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

Il primo atto di esecuzione a tal fine è adottato entro il 30 giugno 2020.

3.  
Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio pertinente.
4.  
Gli Stati membri, applicando se del caso le procedure adottate in conformità della direttiva 2014/61/UE, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete, compresi gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.
5.  
Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell’articolo 16.

Articolo 58

Regolamentazioni tecniche sui campi elettromagnetici

Le procedure di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 si applicano a qualsiasi progetto di misura di uno Stato membro che imponga all’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata requisiti in materia di campi elettromagnetici diversi da quelli di cui alla raccomandazione 1999/519/CE.



TITOLO II

ACCESSO



CAPO I

Disposizioni generali, principi di accesso

Articolo 59

Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione. L’impresa che richiede l’accesso o l’interconnessione non necessita di un’autorizzazione a operare nello Stato membro in cui è richiesto l’accesso o l’interconnessione, qualora non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.
2.  
Fatto salvo l’articolo 114, gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I.

Articolo 60

Diritti ed obblighi delle imprese

1.  
Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 61, 62 e 68.
2.  
Fatto salvo l’articolo 21, gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
3.  
Gli Stati membri possono prevedere che i negoziati siano condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.



CAPO II

Accesso e interconnessione

Articolo 61

Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione

▼C1

1.  

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

▼B

Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

▼C1

2.  

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti possono imporre:

▼B

a) 

nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;

b) 

in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

c) 

in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;

d) 

nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato II, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Gli obblighi di cui al primo comma, lettera c), sono imposti soltanto:

i) 

nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

ii) 

qualora la Commissione, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti.

Le misure di attuazione di cui al punto ii) del secondo comma sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

3.  

In particolare, e fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’autorità nazionale di regolamentazione qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione concluda, relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali analisi di mercato pertinenti, che l’obbligo imposto in conformità del primo comma non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla replicazione alla base di una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche.

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del secondo comma qualora stabiliscano che:

a) 

il fornitore possiede le caratteristiche elencate all’articolo 80, paragrafo 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità; oppure

b) 

l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

In deroga al terzo comma, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC pubblica linee guida volte a promuovere un’applicazione coerente del presente paragrafo definendo i pertinenti criteri per determinare:

a) 

il primo punto di concentrazione o di distribuzione;

b) 

il punto, oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente a consentire a un’impresa efficiente di superare i significativi ostacoli alla replicabilità individuati;

c) 

quali installazioni di rete possano essere considerate nuove;

d) 

quali progetti possano essere considerati di piccole dimensioni; e

e) 

quali ostacoli economici o fisici alla replicazione siano elevati e non transitori.

4.  

Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. Le autorità competenti possono imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione guidata dalle esigenze del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive.

Le autorità competenti tengono conto dei seguenti fattori:

a) 

la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

b) 

l’uso efficiente dello spettro radio;

c) 

la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) 

lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) 

l’innovazione tecnologica;

f) 

l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.

Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità competenti possono tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso, l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.

5.  
Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti che hanno imposto detti obblighi e condizioni ne valutano i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. Tali autorità comunicano l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.
6.  
Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 3, ai sensi della presente direttiva e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 32.
7.  
Entro il 21 giugno 2020 al fine di contribuire a una definizione coerente dell’ubicazione dei punti terminali di rete da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, adotta linee guida sugli approcci comuni all’identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida per la definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete.

Articolo 62

Sistemi di accesso condizionato e altre risorse

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di cui all’allegato II, parte I, si applichino in relazione all’accesso condizionato ai servizi radiotelevisivi digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dai mezzi di trasmissione.
2.  

Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste agli articoli 23 e 32 solo se:

a) 

l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 114 non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e

b) 

le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:

i) 

servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; e

ii) 

sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.

Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

3.  
Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.
4.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire all’autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo il 20 dicembre 2018 e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.



CAPO III

Analisi di mercato e significativo potere di mercato

Articolo 63

Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1.  
Quando la presente direttiva prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se le imprese dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 67, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
2.  

Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procedono nel rispetto del diritto dell’Unione e tengono nella massima considerazione le linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell’articolo 64.

3.  
Se un’impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa. Pertanto, a norma degli articoli 69, 70, 71 e 74, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

Articolo 64

Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati

1.  

Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti («raccomandazione»). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalla presente direttiva senza che ciò pregiudichi l’individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.

La Commissione include i mercati dei prodotti e dei servizi nella raccomandazione se, dopo aver rilevato le tendenze generali nell’Unione, ritiene che sia rispettato ciascuno dei tre criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1.

La Commissione riesamina la raccomandazione entro il 21 dicembre 2020 e in seguito periodicamente.

2.  
Previa consultazione del BEREC, la Commissione pubblica linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato («linee guida SPM») conformi ai pertinenti principi del diritto della concorrenza. Le linee guida SPM contengono indicazioni per le autorità nazionali di regolamentazione sull’applicazione del concetto di significativo potere di mercato nel contesto specifico della regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, tenendo conto dei tre criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1.
3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, tengono altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Articolo 65

Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale

1.  
Se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso, il BEREC svolge un’analisi di un potenziale mercato transnazionale. Previa consultazione delle parti interessate e tenendo nella massima considerazione l’analisi svolta dal BEREC, la Commissione può adottare decisioni relative all’individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM adottate a norma dell’articolo 64.
2.  

Nel caso dei mercati transnazionali individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione le linee guida SPM e si pronunciano di concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all’articolo 67, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 32 e 33.

Due o più autorità nazionali di regolamentazione possono comunicare congiuntamente i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari anche in assenza di mercati transnazionali, qualora ritengano che le condizioni di mercato nelle rispettive giurisdizioni siano sufficientemente omogenee.

Articolo 66

Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale

1.  

Il BEREC svolge un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate da cui emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può anche svolgere tale analisi se riceve da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. L’analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all’articolo 64, paragrafo 3.

L’analisi della domanda transnazionale degli utenti finali può includere prodotti e servizi forniti in mercati di prodotti o servizi che sono stati definiti in modo diverso da una o più autorità nazionali di regolamentazione tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano sostituibili a quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.

2.  
Il BEREC, se ritiene che una domanda degli utenti finali avente carattere transnazionale esista, sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emana, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di soddisfare la domanda transnazionale individuata, eventualmente anche allorché dette autorità impongono misure correttive conformemente all’articolo 68. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida nell’espletamento dei propri compiti di regolamentazione all’interno della loro giurisdizione. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.

Articolo 67

Procedura per l’analisi del mercato

1.  

Le autorità nazionali di regolamentazione determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 64, paragrafo 3, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché un’analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Nello svolgere tale analisi le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le linee guida SPM e seguono le procedure di cui agli articoli 23 e 32.

Un mercato può essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nella presente direttiva se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a) 

presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;

b) 

esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all’accesso;

c) 

insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

Se svolge un’analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l’autorità nazionale di regolamentazione considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l’autorità nazionale di regolamentazione constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

2.  

Quando svolge l’analisi di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di tutto quanto segue:

a) 

gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;

b) 

tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell’utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

c) 

altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 44, 60 e 61;

d) 

regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

3.  

Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure allorché le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo non sono soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell’articolo 68. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell’articolo 68, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l’equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell’utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

4.  
Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’articolo 63. L’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell’articolo 68 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.
5.  

Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 32. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 32:

a) 

entro cinque anni dall’adozione di una precedente misura se l’autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l’autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b) 

entro tre anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure

c) 

entro tre anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

6.  
Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che potrebbe non completare o non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 5 del presente articolo, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all’autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al paragrafo 5 del presente articolo, il progetto di misura alla Commissione a norma dell’articolo 32.



CAPO IV

Misure correttive di accesso imposte alla imprese detentrici di un significativo potere di mercato

Articolo 68

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

1.  
Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di imporre gli obblighi indicati agli articoli dal 69 al 74 e dal 76 all’81.
2.  
Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 67, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80. Conformemente al principio di proporzionalità, un’autorità nazionale di regolamentazione sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.
3.  

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono gli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fatti salvi:

a) 

gli articoli 61 e 62;

b) 

gli articoli 44 e 17 della presente direttiva, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I, quale applicata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, gli articoli 97 e 106 della presente direttiva e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; oppure

c) 

l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80, ne fa richiesta alla Commissione.

La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta mediante atti di esecuzione decisioni che autorizzano o impediscono all’autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 118, paragrafo 3.

4.  

Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

a) 

dipendono dal tipo di problema evidenziato da un’autorità nazionale di regolamentazione nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 66;

b) 

sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;

c) 

sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3; e

d) 

sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.

5.  
In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 32.
6.  

Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza.

Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 67, le autorità nazionali di regolamentazione valutano senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modificano eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.

Articolo 69

Obbligo di trasparenza

1.  
Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, ai sensi dell’articolo 68, obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione o all’accesso, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni che modifichino l’accesso a ovvero l’uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione.
2.  
In particolare, quando un’impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tale impresa pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l’altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.
3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4.  

Entro il 21 dicembre 2019, al fine di contribuire all’applicazione coerente degli obblighi di trasparenza, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri minimi per un’offerta di riferimento e li sottopone a riesame quando necessario al fine di adeguarli ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato. Nello stabilire tali criteri minimi, il BEREC persegue gli obiettivi di cui all’articolo 3 e tiene conto delle esigenze dei beneficiari degli obblighi di accesso e degli utenti finali attivi in più di uno Stato membro nonché di eventuali linee guida del BEREC volti a individuare la domanda transnazionale conformemente all’articolo 66 e alle decisioni della Commissione correlate.

Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, se un’impresa è soggetta agli obblighi di cui all’articolo 72 o 73 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano la pubblicazione di un’offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un’offerta di riferimento, assicurano, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì, se del caso, determinare le relative penali conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.

Articolo 70

Obblighi di non discriminazione

1.  
Ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.
2.  
Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso.

Articolo 71

Obbligo di separazione contabile

1.  

Ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione o dell’accesso.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 70 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2.  
Fatto salvo l’articolo 20, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.

Articolo 72

Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile

1.  
Un’autorità nazionale di regolamentazione può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 68, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, dopo aver esaminato l’analisi di mercato, l’autorità nazionale di regolamentazione concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.
2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un’impresa l’obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 73

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate

1.  

In conformità dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese, tra l’altro:

a) 

di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;

b) 

di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

c) 

di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

d) 

di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;

e) 

di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

f) 

di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

g) 

di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

h) 

di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;

i) 

di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

j) 

di interconnettere reti o risorse di rete;

k) 

di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.

2.  

Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 61 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) 

fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;

b) 

evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

c) 

necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;

d) 

fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;

e) 

investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;

f) 

necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

g) 

se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

h) 

fornitura di servizi paneuropei.

Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione prenda in considerazione, conformemente all’articolo 68, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 72 o del presente articolo, valutano se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 72 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.

3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39.

Articolo 74

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1.  

Ai sensi dell’articolo 68, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale.

Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considerano opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accertano l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constatano che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 69 a 73, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 70, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio.

Se ritengono opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3.  
Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, le incombe l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4.  
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

Articolo 75

Tariffe di terminazione

1.  

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta un atto delegato a norma dell’articolo 117 che integri la presente direttiva definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (congiuntamente «tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione»), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro.

A tal fine la Commissione:

a) 

ottempera ai principi, ai criteri e ai parametri di cui all’allegato III;

b) 

nel determinare per la prima volta le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione, tiene conto della media ponderata dei costi efficienti nelle reti fisse e mobili stabiliti secondo i principi di cui all’allegato III, applicata in tutta l’Unione; le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione nel primo atto delegato non sono superiori alla tariffa massima tra le tariffe in vigore sei mesi prima dell’adozione di tale atto delegato in tutti gli Stati membri, una volta operati gli eventuali adeguamenti necessari per tenere conto di circostanze nazionali eccezionali;

c) 

prende in considerazione il numero totale degli utenti finali in ciascuno Stato membro, per assicurare un’adeguata ponderazione delle tariffe massime di terminazione, e tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell’Unione;

d) 

tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREC, dalle autorità nazionali di regolamentazione o, direttamente, da imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e

e) 

prende in considerazione la necessità di prevedere un periodo di transizione pari a un massimo di 12 mesi al fine di consentire adeguamenti negli Stati membri in cui sia necessario sulla base delle tariffe precedentemente imposte.

2.  
Tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione riesamina l’atto delegato adottato a norma del presente articolo ogni cinque anni e in tali occasioni valuta, applicando i criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1, se continui a essere necessario fissare tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello di Unione. Qualora la Commissiona decida, a seguito della sua revisione di cui al presente paragrafo, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, le autorità nazionali di regolamentazione possono condurre analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’articolo 67 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, un’autorità nazionale di regolamentazione rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato III e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.
3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano da vicino e garantiscono il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.

Articolo 76

Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità

1.  

Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 79 e fatto salvo il presente paragrafo, secondo comma, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Quando valuta tali impegni, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) 

è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;

b) 

consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:

i) 

condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

ii) 

flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;

iii) 

la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e

iv) 

la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento;

c) 

è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 80, paragrafo 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete; tale periodo può essere prolungato in funzione delle circostanze nazionali;

d) 

i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

e) 

è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato IV ed è presentata in buona fede.

2.  

Se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 79, paragrafo 2, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, e non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 68 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

Il primo comma lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 79, paragrafo 2, non soddisfano le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 67 e 68.

In deroga al presente paragrafo, primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 68 a 74 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.

3.  

Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano costantemente il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 e possono imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire loro dichiarazioni annuali di conformità.

Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, qualora sorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.

4.  
Il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, pubblica linee guida volte a promuovere l’applicazione coerente, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, delle condizioni di cui al paragrafo 1 e dei criteri indicati all’allegato IV.

Articolo 77

Separazione funzionale

1.  

Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 69 a 74 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, in via eccezionale e conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2.  

Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione presenta una richiesta alla Commissione fornendo:

a) 

prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b) 

una valutazione motivata che concluda che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c) 

un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità nazionale di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;

d) 

un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

3.  

Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a) 

la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;

b) 

l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) 

le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) 

le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;

e) 

le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) 

un programma di controllo per assicurare l’osservanza, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 67. Sulla base dell’analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 32.

4.  
Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 67 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 68, paragrafo 3.

Articolo 78

Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

1.  

Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 informano l’autorità nazionale di regolamentazione con almeno tre mesi prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti.

Tali imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere i propri compiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 67, paragrafo 5.

2.  

L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base alla presente direttiva.

A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 67.

L’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 3. A tal fine l’autorità nazionale di regolamentazione consulta terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista.

Sulla base della sua analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 32, applicando, se del caso, l’articolo 80. Nella sua decisione l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 67, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.

3.  
Fatto salvo l’articolo 80, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 67 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 3.
4.  
L’autorità nazionale di regolamentazione controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

Articolo 79

Procedura relativa agli impegni

1.  

Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’autorità nazionale di regolamentazione impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro:

a) 

gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 68;

b) 

il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell’articolo 76; oppure

c) 

l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’articolo 78, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.

L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere la sua valutazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 67, paragrafo 5.

2.  

Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 68, 76 o 78, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’articolo 68, paragrafo 4, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, in particolare:

a) 

delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;

b) 

dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;

c) 

della tempestiva disponibilità dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; e

d) 

della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell’interesse degli utenti finali.

Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, come pure della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’autorità nazionale di regolamentazione comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 68, 76 o 78 e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorità nazionale di regolamentazione e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 68, 76 o 78.

3.  

Fatto salvo l’articolo 76, paragrafo 2, primo comma, l’autorità nazionale di regolamentazione può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente.

In deroga all’articolo 67, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti, e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, primo comma, li rende vincolanti per almeno sette anni.

Fatto salvo l’articolo 76, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 67 e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’articolo 68.

Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta, ai sensi dell’articolo 68, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 69 a 74. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’articolo 68 in conformità dell’articolo 32, l’autorità nazionale di regolamentazione accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

4.  
L’autorità nazionale di regolamentazione controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 68 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporle sanzioni in conformità dell’articolo 29. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’articolo 30, l’autorità nazionale di regolamentazione può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 6.

Articolo 80

Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso

1.  

Un’autorità nazionale di regolamentazione che designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 67 valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:

a) 

tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali dell’Unione;

b) 

l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un accordo di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un accordo di esclusiva.

2.  
Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre a detta impresa solo obblighi a norma degli articoli 70 e 73 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
3.  
L’autorità nazionale di regolamentazione rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 67 a 74. Le imprese informano senza indebito ritardo l’autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi cambiamento delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4.  
L’autorità nazionale di regolamentazione rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 69, 71, 72 o 74, o la modifica degli obblighi imposti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
5.  
L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

Articolo 81

Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

1.  
Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’autorità nazionale di regolamentazione l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 68 a 80.
2.  

L’autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi di qualità almeno comparabile che forniscano accesso alle infrastrutture di rete aggiornate che sostituiscono gli elementi sostituiti, se necessario per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali.

Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:

a) 

ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; e

b) 

ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo.

La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

3.  
Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’autorità nazionale di regolamentazione sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 67 e 68.

Articolo 82

Linee guida del BEREC sulle reti ad altissima capacità

Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri che una rete deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità, in particolare in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione tali linee guida. Il BEREC aggiorna le linee guida entro il 31 dicembre 2025, e successivamente a intervalli periodici.



CAPO V

Controllo normativo sui servizi al dettaglio

Articolo 83

Controllo normativo sui servizi al dettaglio

1.  

Gli Stati membri possono assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione impongano gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 63, quando:

a) 

a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 67, un’autorità nazionale di regolamentazione stabilisce che un dato mercato al dettaglio definito in conformità dell’articolo 64 non è effettivamente competitivo; e

b) 

l’autorità nazionale di regolamentazione conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 69 a 74 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.

2.  
Gli obblighi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dipendono dal tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.
3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.
4.  
Fatti salvi gli articoli 85 e 88, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo a mercati geografici o mercati al dettaglio nei quali abbiano accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.



PARTE III

SERVIZI



TITOLO I

OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

Articolo 84

Servizio universale a prezzi accessibili

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i consumatori nei loro territori abbiano accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato nei loro territori, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa.
2.  
Inoltre, gli Stati membri possono anche assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al paragrafo 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritengano necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.
3.  

Ciascuno Stato membro definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio di tale Stato membro, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del paragrafo 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l’insieme minimo di servizi di cui all’allegato V.

Entro il 20 giugno 2020, al fine di contribuire a un’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, tenendo conto dei dati della Commissione (Eurostat) disponibili, redige una relazione sulle migliori prassi degli Stati membri per sostenere di la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai sensi del primo comma. Tale relazione è aggiornata periodicamente per riflettere i progressi tecnologici e i cambiamenti nei modelli di consumo.

4.  
Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5.  
Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 85

Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili

1.  
Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, sorvegliano l’evoluzione e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, praticate sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.
2.  

Se stabiliscono che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, gli Stati membri adottano misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi abbordabili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa.

A tale scopo, gli Stati membri possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine gli Stati membri possono esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio.

In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l’imposizione dell’obbligo di cui al presente paragrafo, secondo comma, a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori o per lo Stato membro, uno Stato membro può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L’articolo 86 si applica mutatis mutandis a tali designazioni. Ove uno Stato membro designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario.

Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, oppure con un’impresa designata ai sensi del presente paragrafo, e che il loro numero rimanga disponibile a loro per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

3.  
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del paragrafo 2 tengano informate le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti sui dettagli di tali offerte. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, provvedono affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al paragrafo 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, possono esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.
4.  
In funzione delle circostanze nazionali gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.
5.  
Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.
6.  
Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 86

Disponibilità del servizio universale

1.  
Se uno Stato membro ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, e, se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, esso può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio.
2.  
Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di un accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri si adoperano per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.
3.  
In particolare, se gli Stati membri decidono di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale, possono designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità internet in tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
4.  
Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi in conformità internet del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri applicano un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’articolo 89.
5.  
Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 87

Situazione dei servizi universali esistenti

Gli Stati membri possono continuare a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e dai servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, se la necessità di tali servizi è determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando gli Stati membri designano imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l’articolo 86. Il finanziamento di tali obblighi è conforme all’articolo 90.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2021 e, successivamente, ogni tre anni.

Articolo 88

Controllo delle spese

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 84, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 84 a 87 definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2.  

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 84 che prestano servizi a norma dell’articolo 85 offrano le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato VI, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Gli Stati membri provvedono affinché tali fornitori attuino un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 85, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio.

Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente paragrafo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

3.  
Ogni Stato membro provvede affinché l’autorità competente, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, possa disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso.

Articolo 89

Costo degli obblighi di servizio universale

1.  

Allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 84, 85 e 86 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 87 possa comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcolano i costi netti di tale fornitura.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono:

a) 

procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a un fornitore che fornisce un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 84, 85 e 86, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 87, in base alle modalità stabilite nell’allegato VII; oppure

b) 

utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all’articolo 86, paragrafo 4.

2.  
I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell’autorità nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 90

Finanziamento degli obblighi di servizio universale

1.  

Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 89, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che un fornitore è soggetto a un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere in uno dei modi seguenti o in entrambi:

a) 

introdurre un meccanismo di indennizzo del fornitore per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza;

b) 

ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

2.  

Qualora il costo netto sia ripartito in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 84 a 87, calcolato conformemente all’articolo 89.

Il meccanismo di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dei principi enunciati all’allegato VII, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite.

Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il meccanismo di ripartizione.

Articolo 91

Trasparenza

1.  

Qualora il costo netto degli obblighi di servizio universale debba essere calcolato in conformità dell’articolo 89, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di calcolo del costo netto, compresi i particolari della metodologia da applicare, siano portati a conoscenza del pubblico.

Qualora sia istituito un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui all’articolo 90, paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e di compensazione del costo netto siano portati a conoscenza del pubblico.

2.  
Ferme restando le normative dell’Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano una relazione annuale che fornisca i dati del costo degli obblighi di servizio universale quale risulta dai calcoli effettuati, indicando i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 84 a 87.

Articolo 92

Servizi obbligatori supplementari

Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nei loro territori nazionali, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 84 a 87. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.



TITOLO II

RISORSE DI NUMERAZIONE

Articolo 93

Risorse di numerazione

1.  
Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti controllino la concessione dei diritti d’uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione e che forniscano risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli Stati membri garantiscono la definizione di procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione.
2.  

Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono anche concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d’uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità dell’articolo 94. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono sospendere l’ulteriore concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

Per contribuire all’applicazione coerente del presente paragrafo, entro il 21 giugno 2020 il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse.

3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono affinché i piani nazionali di numerazione e le relative procedure siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del paragrafo 2. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.
4.  

Ciascuno Stato membro assicura che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti rendano disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell’Unione, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l’articolo 97, paragrafo 2, della presente direttiva. Ove i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano stati concessi in conformità del paragrafo 2 del presente articolo a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente paragrafo si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d’uso.

Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono affinché le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I che sono possono essere associate ai diritti d’uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l’esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono inoltre, conformemente all’articolo 94, paragrafo 6, affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L’obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione delle autorità competenti di tali Stati membri.

Il BEREC assiste le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, su loro richiesta, nel coordinamento delle attività per garantire l’efficiente gestione delle risorse di numerazione con un diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione.

Onde facilitare il controllo della conformità alle disposizioni del presente paragrafo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, il BEREC istituisce una banca dati delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti trasmettono al BEREC le informazioni pertinenti. Laddove le risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione non sono concesse dall’autorità nazionale di regolamentazione, l’autorità competente responsabile della loro concessione o gestione consulta l’autorità nazionale di regolamentazione.

5.  

Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative all’uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri.

Gli Stati membri possono concordare di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse.

Gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi sono adeguatamente informati.

6.  
Fatto salvo l’articolo 106, gli Stati membri promuovono la fornitura via etere, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.
7.  
Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
8.  

Gli Stati membri sostengono l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione ove ciò promuova al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. Ove necessario per rispondere alla domanda di risorse di numerazione, transfrontaliera o paneuropea, non soddisfatta, la Commissione adotta, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, atti di esecuzione per l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

Articolo 94

Procedura di concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione

1.  
Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedono tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 12, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse di numerazione a norma della presente direttiva.
2.  

I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Al momento della concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni.

Qualora i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti per un periodo limitato, la durata di tale periodo è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottano le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione il più rapidamente possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro tre settimane nel caso di risorse di numerazione assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale. Tali decisioni sono rese pubbliche.
4.  
Qualora le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’articolo 23, che i diritti d’uso delle risorse di numerazione di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5.  
Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non limitano il numero dei diritti individuali d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle risorse di numerazione.
6.  

Se i diritti d’uso delle risorse di numerazione includono l’uso extraterritoriale all’interno dell’Unione conformemente all’articolo 93, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti associano a tali diritti d’uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate.

Su richiesta di un’autorità nazionale di regolamentazione o di un’altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione sono utilizzate che dimostri una violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro relative all’uso di risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d’uso delle risorse di numerazione applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell’articolo 30, anche revocando, in casi gravi, i diritti d’uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all’impresa in questione.

Il BEREC facilita e coordina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri interessati e assicura un adeguato coordinamento dei lavori tra di essi.

7.  
Il presente articolo si applica anche qualora le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedano diritti d’uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell’articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 95

Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione

Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali di regolamentazione o alle altre autorità competenti di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri assicurano che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all’articolo 3.

Articolo 96

Sportelli telefonici per assistenza a minori e minori scomparsi

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico per denunciare casi di minori scomparsi. Tale sportello telefonico è accessibile al numero «116000».
2.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso il più ampio possibile ai servizi forniti dal numero «116000». Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell’articolo 39.
3.  
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che l’autorità o l’impresa alla quale è stato assegnato il numero «116000» stanzi le risorse necessarie per il funzionamento dello sportello telefonico.
4.  
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell’esistenza e dell’utilizzo dei servizi forniti con i numeri «116000» e, ove opportuno, «116111».

Articolo 97

Accesso a numeri e servizi

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottino tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a) 

accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all’interno dell’Unione; e

b) 

accedere a tutti i numeri forniti nell’Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers — UIFN).

2.  
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possano imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.



TITOLO III

DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

Articolo 98

Deroga per alcune microimprese

Ad eccezione degli articoli 99 e 100, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano informati di una deroga ai sensi primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.

Articolo 99

Non discriminazione

I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell’utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

Articolo 100

Tutela dei diritti fondamentali

1.  
Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell’Unione.
2.  
Qualunque provvedimento riguardante l’accesso a servizi e applicazioni o l’uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l’esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. È garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.

Articolo 101

Livello di armonizzazione

1.  
Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dagli articoli da 102 a 115, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente titolo.
2.  

Fino al 21 dicembre 2021 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più rigorose in materia di tutela dei consumatori che divergano da quelle di cui agli articoli da 102 a 115 sempre che tali disposizioni fossero in vigore al 20 dicembre 2018 e le conseguenti restrizioni al funzionamento del mercato interno siano proporzionate all’obiettivo della tutela dei consumatori.

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 le disposizioni nazionali da applicare sulla base del presente paragrafo.

Articolo 102

Obblighi di informazione applicabili ai contratti

1.  

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/83/UE, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all’allegato VIII della presente direttiva, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto.

Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2011/83/UE o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore. Il fornitore richiama esplicitamente l’attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull’importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica.

Su richiesta, le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

2.  
Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o a parti di tali disposizioni.
3.  

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del paragrafo 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

a) 

il nome, l’indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

b) 

le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

c) 

i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

d) 

la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

e) 

la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

f) 

con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.

Entro il 21 dicembre 2019 la Commissione adotta, previa consultazione del BEREC, atti di esecuzione in cui sia specificato un modello sintetico di contratto che i fornitori useranno al fine di adempiere i propri obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

I fornitori soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 1 compilano debitamente tale modello sintetico di contratto con le informazioni richieste e forniscono la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

4.  
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate se non con l’accordo esplicito delle parti contrattuali.
5.  
Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l’uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l’accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.
6.  
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni che impongono ai fornitori di fornire informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l’ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall’autorità competente.
7.  
Gli Stati membri restano liberi di mantenere o introdurre nel loro ordinamento disposizioni relative agli aspetti non regolamentati dal presente articolo, in particolare al fine di affrontare nuovi problemi che possano emergere.

Articolo 103

Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni

1.  
Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni di cui all’allegato IX siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa autorità competente in coordinamento, se del caso, con l’autorità nazionale di regolamentazione, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità, conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’autorità competente e, se del caso, all’autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.
2.  

Le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:

a) 

prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e

b) 

la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all’impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell’articolo 104.

3.  

Lo strumento di confronto di cui al paragrafo 2:

a) 

è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b) 

indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;

c) 

definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;

d) 

utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

e) 

fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell’ultimo aggiornamento;

f) 

è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un’ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g) 

prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h) 

comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, se richiesto dagli Stati membri, tra queste offerte e le offerte standard accessibili pubblicamente ad altri utenti finali.

Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione.

I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.

4.  

Gli Stati membri possono esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all’occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l’altro:

a) 

gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d’autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e

b) 

i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.

Articolo 104

Qualità dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico

1.  

Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti possono prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti possono altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete.

Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti prima della pubblicazione.

Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.

2.  

Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti precisano, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato X.

Per contribuire all’applicazione coerente del presente paragrafo e dell’allegato X, entro il 21 giugno 2020 il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida che descrivono i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresi i parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità, i metodi di misura applicabili, il contenuto e il formato di pubblicazione delle informazioni e i meccanismi di certificazione della qualità.

Articolo 105

Durata dei contratti e relativa risoluzione

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni che impongano periodi massimi di impegno contrattuale più brevi.

Il presente paragrafo non si applica alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, ad esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.

2.  
Il paragrafo 1 si applica anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.
3.  
Se un contratto o una normativa nazionale prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, gli Stati membri provvedono affinché, dopo tale proroga, l’utente finale abbia il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese, determinato dagli Stati membri e senza incorrere in alcun costo eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Prima della proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di risoluzione del contratto. Inoltre, i fornitori offrono contestualmente consulenza agli utenti finali in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tale informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.
4.  

Gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale.

I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a un mese, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo ulteriore se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di risolvere il contratto può essere esercitato entro un mese dalla notifica. Gli Stati membri possono prorogare tale periodo fino a tre mesi. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

5.  
Qualsiasi discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente, tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto è considerata una base per l’attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale, compreso il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo.
6.  

Ove, a norma della presente direttiva, di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, un utente finale abbia il diritto di risolvere un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun indennizzo da parte dell’utente finale ad eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali sovvenzionate mantenute.

Se l’utente finale sceglie di mantenere le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula, le compensazioni eventualmente dovute non superano il loro valore pro rata temporis concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

Gli Stati membri possono stabilire altri metodi per il calcolo del tasso di compensazione a condizione che non comportino un livello di compensazione eccedente quello calcolato in conformità della seconda frase.

Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono in un momento specificato dagli Stati membri e al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

7.  
Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 6 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 106

Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero

1.  

Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all’utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l’attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data ed entro i termini espressamente concordati con l’utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L’interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo.

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono l’efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l’utente finale.

2.  
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma dell’allegato VI, parte C.
3.  
Qualora un utente finale risolva un contratto, gli Stati membri provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.
4.  
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.
5.  
Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data esplicitamente concordata con l’utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l’utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell’utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all’attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.
6.  

Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai paragrafi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell’utente finale. Le autorità nazionali di regolamentazione adottano inoltre misure tali da assicurare l’adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà.

I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l’eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L’eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell’erogazione del rimborso.

7.  
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte del fornitore o in suo nome.
8.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sul risarcimento degli utenti finali da parte dei fornitori in modo semplice e tempestivo in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore nonché in caso di ritardi o abusi relativi alle operazioni di trasferimento e passaggio e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.
9.  
Oltre alle informazioni richieste a norma dell’allegato VIII, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza del diritto al risarcimento di cui ai paragrafi 7 e 8.

Articolo 107

Offerte di pacchetti

1.  
Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l’articolo 102, paragrafo 3, l’articolo 103, paragrafo 1, l’articolo 105 e l’articolo 106, paragrafo 1, a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, mutatis mutandis, quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.
2.  
Se, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione, il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al paragrafo 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, gli Stati membri prevedono che il consumatore abbia il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
3.  
La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga espressamente altrimenti al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.
4.  
I paragrafi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.
5.  
Gli Stati membri possono altresì applicare il paragrafo 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.

Articolo 108

Disponibilità dei servizi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

Articolo 109

Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

Gli Stati membri promuovono l’accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l’impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso.

2.  
Gli Stati membri, previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dei servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.
3.  
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.
4.  
Entro il 21 dicembre 2020 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia dell’attuazione del numero unico di emergenza europeo «112».
5.  
Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. La Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottano misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali, ove possibile senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l’interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all’articolo 39. Tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
6.  
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dello PSAP più adatto senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante siano gratuite per l’utente finale e per lo PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti, se necessario previa consultazione del BEREC, definiscono i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.
7.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. La Commissione sostiene e integra l’azione degli Stati membri.
8.  

Onde assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» negli Stati membri, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti delegati conformemente all’articolo 117 che integrano i paragrafi 2, 5 e 6 del presente articolo per quanto riguarda le misure necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità, la qualità, l’affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell’Unione in relazione alle soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, all’accesso per gli utenti finali con disabilità e all’instradamento allo PSAP più idoneo. Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 21 dicembre 2022.

L’adozione di tali atti delegati, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull’organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

Il BEREC mantiene una banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all’altro, qualora tale banca dati non sia mantenuta da un’altra organizzazione.

Articolo 110

Sistema di allarme pubblico

1.  
Entro il 21 giugno 2022 gli Stati membri provvedono affinché, quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati.
2.  

Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un’applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l’efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali.

Entro il 21 giugno 2020 e previa consultazione delle autorità responsabili degli PSAP, il BEREC pubblica linee guida sulle modalità per valutare se l’efficacia dei sistemi di allarme pubblico a norma del presente paragrafo sia equivalente all’efficacia dei sistemi di allarme di cui al paragrafo 1.

Articolo 111

Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti specifichino le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali con disabilità:

a) 

abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell’articolo 102, equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e

b) 

beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2.  
Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell’articolo 39.

Articolo 112

Servizi di consultazione degli elenchi

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
2.  
Alle autorità nazionali di regolamentazione è conferito il potere di imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell’articolo 61. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.
3.  
Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell’articolo 97.
4.  
Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo l’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.

Articolo 113

Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

1.  
Gli Stati membri garantiscono l’interoperabilità dei ricevitori autoradio e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo in conformità dell’allegato XI.
2.  
Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire l’interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo, limitando nel contempo l’impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli smartphone, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori.
3.  

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di televisione digitale a garantire, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale.

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), gli Stati membri provvedono affinché, al termine del loro contratto, gli utenti finali abbiano la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l’utente finale.

Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui al secondo comma, contemplate da tali norme o parti di esse.

Articolo 114

Obblighi di trasmissione

1.  
Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per la trasmissione di specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari correlati, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità e dati a supporto di servizi di televisione connessa ed EPG, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti e servizi li utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro, e se sono proporzionati e trasparenti.
2.  
Entro il 21 dicembre 2019 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al paragrafo 1, tranne nei casi in cui abbiano effettuato tale riesame nel corso dei quattro anni precedenti.
3.  
Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell’articolo 59 pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri assicurano che l’obbligo di indennizzo sia chiaramente stabilito nel diritto nazionale compresi, se del caso, i criteri per calcolarlo. Gli Stati membri assicurano altresì che sia applicato in modo proporzionato e trasparente.

Articolo 115

Fornitura di prestazioni supplementari

1.  
Fatto salvo l’articolo 88, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato VI, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato VI, parte A.
2.  
Nell’applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono andare oltre l’elenco delle prestazioni supplementari di cui all’allegato VI, parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.
3.  
Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

Articolo 116

Adeguamento degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 117 per modificare gli allegati V, VI, IX, X e XI al fine di tener conto del progresso tecnologico e sociale o dell’andamento della domanda del mercato.



PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 117

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 75, 109 e 116 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui agli articoli 75, 109 e 116 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 75, 109 e 116 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 118

Comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato («comitato per le comunicazioni»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Per gli atti di esecuzione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

4.  

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto dell’articolo 8 dello stesso.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

Articolo 119

Scambio di informazioni

1.  
La Commissione fornisce al comitato per le comunicazioni tutte le pertinenti informazioni sull’esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
2.  
Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica dell’Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull’attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 120

Pubblicazione di informazioni

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all’attuazione della presente direttiva, secondo modalità che garantiscano a tutti gli interessati di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente al 21 dicembre 2020 e successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.
2.  
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.
3.  
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d’uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate al fine di consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.
4.  
Qualora le informazioni di cui al paragrafo 3 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l’autorità competente compie ogni ragionevole sforzo, tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti e alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.
5.  
Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto e il servizio specifico e i mercati geografici interessati. Fatta salva l’esigenza di proteggere la riservatezza commerciale, provvedono inoltre a rendere pubblicamente disponibili informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutti gli interessati di accedervi agevolmente.
6.  
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni che hanno reso pubblicamente disponibili ai sensi del paragrafo 5. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.

Articolo 121

Notifica e monitoraggio

1.  
Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione entro il 21 dicembre 2020 e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 85, paragrafo 2, all’articolo 86 o all’articolo 87.
2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alla presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.

Articolo 122

Procedure di revisione

1.  

Entro il 21 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina l’applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tali riesami valutano in particolare le implicazioni per il mercato dell’articolo 61, paragrafo 3, e degli articoli 76, 78 e 79 e valutano se i poteri di intervento ex ante e di altro tipo a norma della presente direttiva siano sufficienti per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di far fronte a strutture di mercato oligopolistiche non concorrenziali e per garantire che la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche continui a svilupparsi a beneficio degli utenti finali.

A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

2.  

Entro il 21 dicembre 2025 e ogni cinque anni successivamente la Commissione procede al riesame del contenuto del servizio universale, in particolare al fine di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio la modifica o la ridefinizione del contenuto medesimo.

Tale riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, tenendo conto, tra l’altro, della mobilità e della velocità dei dati alla luce delle principali tecnologie adottate dalla maggioranza degli utenti finali. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del riesame.

3.  

Entro il 21 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, il BEREC pubblica un parere relativa all’attuazione nazionale e al funzionamento dell’autorizzazione generale nonché al loro impatto sul funzionamento del mercato interno.

La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, può pubblicare una relazione sull’applicazione della parte I, titolo II, capo II, e dell’allegato I, e può presentare una proposta legislativa di modifica di tali disposizioni qualora lo ritenga necessario per affrontare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 123

Procedura di revisione specifica sui diritti degli utenti finali

1.  

Il BEREC sorveglia il mercato e gli sviluppi tecnologici riguardanti i vari tipi di servizi di comunicazione elettronica e pubblica, entro il 21 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni o su richiesta motivata di almeno due dei suoi Stati membri, un parere in merito a tali sviluppi e al loro impatto sull’applicazione della parte III, titolo III.

In tale parere il BEREC valuta in che misura la parte III, titolo III, soddisfa gli obiettivi di cui all’articolo 3. Il parere tiene conto in particolare dell’ambito di applicazione della parte III, titolo III, per quanto riguarda i tipi di comunicazione elettronica contemplati. Come base per elaborare il parere, il BEREC analizza in particolare:

a) 

in che misura gli utenti finali di tutti i servizi di comunicazione elettronica sono in grado di compiere scelte libere e con cognizione di causa, anche sulla base di informazioni contrattuali complete, e di cambiare facilmente il loro fornitore di servizi di comunicazione elettronica;

b) 

in che misura una carenza delle possibilità di cui alla lettera a) ha portato a distorsioni del mercato o a un danno per gli utenti finali;

c) 

in che misura mancanze in termini di interoperabilità o di sviluppo tecnologico minino significativamente l’accesso effettivo ai servizi di emergenza, in particolare a causa dell’incremento nell’uso dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

d) 

il costo probabile di eventuali adeguamenti degli obblighi di cui alla parte III, titolo III, o l’impatto in materia di innovazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

2.  
La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, pubblica una relazione sull’applicazione della parte III, titolo III, e presenta una proposta legislativa di modifica di tale titolo qualora lo ritenga necessario al fine di garantire che gli obiettivi di cui all’articolo 3 continuino ad essere soddisfatti.

Articolo 124

Recepimento

1.  

Entro il 21 dicembre 2020 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.  

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applica a decorrere dal 20 dicembre 2018 ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili. Per quanto riguarda le bande di spettro radio per le quali non sono state stabilite condizioni armonizzate entro il 20 dicembre 2018, l’articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applica a decorrere dalla data di adozione delle misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 54 a decorrere dal 31 dicembre 2020.

3.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 125

Abrogazione

Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, elencate nell’allegato XII, parte A, sono abrogate a decorrere dal 21 dicembre 2020, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato XII, parte B.

L’articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE è soppresso a decorrere dal 21 dicembre 2020.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.

Articolo 126

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 127

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D’USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D’USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Il presente allegato riporta l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d’uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d’uso delle risorse di numerazione (parte E).

A.   Condizioni generali che possono corredare l’autorizzazione generale

1. 

Oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 16.

2. 

Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

3. 

Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell’articolo 12 e per altri scopi contemplati dall’articolo 21.

4. 

Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.

5. 

Condizioni d’uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.

6. 

Condizioni d’uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.

7. 

Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all’articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.

8. 

Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all’articolo 39.

9. 

Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui all’articolo 3, nonché, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione.

B.   Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica

1. 

Interconnessione delle reti conformemente alla presente direttiva.

2. 

Obblighi di trasmissione conformemente alla presente direttiva.

3. 

Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell’Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.

4. 

Mantenimento dell’integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente alla presente direttiva, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.

5. 

Sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

6. 

Condizioni per l’uso dello spettro radio conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l’uso non sia soggetto alla concessione di diritti d’uso individuali in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 48 della presente direttiva.

C.   Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri

1. 

Interoperabilità dei servizi conformemente alla presente direttiva.

2. 

Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui alla presente direttiva.

3. 

Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.

4. 

Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità della direttiva 2000/31/CE, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE.

D.   Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso dello spettro radio

1. 

Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all’articolo 45, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.

2. 

Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma della presente direttiva.

3. 

Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall’autorizzazione generale.

4. 

Durata massima in conformità dell’articolo 49, fatte salve eventuali modifiche del piano di allocazione delle frequenze nazionali.

5. 

Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità della presente direttiva.

6. 

Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 42.

7. 

Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione prima della concessione dell’autorizzazione o, se del caso, dell’invito a presentare domanda per i diritti d’uso.

8. 

Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l’accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.

9. 

Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso delle bande di spettro radio.

10. 

Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.

E.   Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione

1. 

Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

2. 

Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità della presente direttiva.

3. 

Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della presente direttiva.

4. 

Obbligo di fornire agli utenti finali degli elenchi pubblici le informazioni ai fini dell’articolo 112.

5. 

Durata massima in conformità dell’articolo 94, fatte salve eventuali modifiche del piano di numerazione nazionale.

6. 

Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità della presente direttiva, compresa l’eventuale condizione che il diritto d’uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.

7. 

Contributi per i diritti di uso in conformità dell’articolo 95.

8. 

Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.

9. 

Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso dei numeri.

10. 

Obblighi relativi all’uso extraterritoriale dei numeri nell’Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.




ALLEGATO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL’UNIONE

Parte I

Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell’articolo 62, paragrafo 1

Per quanto riguarda l’accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all’articolo 62, che siano applicate le seguenti condizioni:

a) 

tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

— 
proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell’Unione,
— 
tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
b) 

quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto:

— 
di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
— 
di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II

Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera d)

a) 

Accesso alle API;

b) 

Accesso alle EPG.




ALLEGATO III

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL’INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI

Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all’articolo 75, paragrafo 1:

a) 

le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l’alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

b) 

i pertinenti costi incrementali del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell’operatore per la fornitura dell’intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

c) 

tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

d) 

i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all’ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;

e) 

i diritti d’uso per lo spettro radio sono esclusi dall’incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;

f) 

sono inclusi solo i costi commerciali all’ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

g) 

si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;

h) 

per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;

i) 

il metodo pertinente per l’ammortamento delle attività è l’ammortamento economico; e

j) 

la scelta della tecnologica per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.




ALLEGATO IV

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO

Nel valutare l’offerta di coinvestimento a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l’accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:

a) 

l’offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell’offerta di coinvestimento. L’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato può includere nell’offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l’installazione, l’accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;

b) 

l’offerta di coinvestimento è trasparente:

— 
l’offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato;
— 
tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell’accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e
— 
il processo, al pari della tabella di marcia, per l’elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni;
c) 

l’offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:

— 
a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all’accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell’adesione, tra l’altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l’acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d’uso (indefeasible rights of use — IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l’adesione all’accordo di coinvestimento e per l’eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;
— 
l’offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell’impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione assicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;
— 
un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all’accordo di coinvestimento dopo l’avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi;
— 
l’accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all’accordo di coinvestimento, subordinatamente all’obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell’accordo di coinvestimento;
— 
i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all’infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell’offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell’installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l’accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.
d) 

l’offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l’installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.




ALLEGATO V

INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 3

1) 

e-mail;

2) 

motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni;

3) 

strumenti basilari online di istruzione e formazione;

4) 

stampa o notizie online;

5) 

ordini o acquisti online di beni o servizi;

6) 

ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;

7) 

reti professionali;

8) 

servizi bancari online;

9) 

utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale;

10) 

media sociali e messaggeria istantanea;

11) 

chiamate e videochiamate (qualità standard).




ALLEGATO VI

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL’ARTICOLO 88 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL’ARTICOLO 115 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL’ARTICOLO 106 (PASSAGGIO A UN ALTRO FORNITORE E PORTABILITÀ DEL NUMERO)

Parte A

Prestazioni e servizi citati agli articoli 88 e 115

Se applicata sulla base dell’articolo 88, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora gli Stati membri abbiano aumentato i beneficiari dell’articolo 88, paragrafo 2.

Se applicata sulla base dell’articolo 115, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dagli Stati membri, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.

a) 

Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:

i) 

di verificare e controllare le spese generate dall’uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115; e

ii) 

di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all’identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l’utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate.

Non è necessario che le chiamate gratuite per l’utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell’utente finale.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di fornire gratuitamente l’identificazione della linea chiamante.

b) 

Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l’utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l’invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

c) 

Sistemi di pagamento anticipato

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l’accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l’uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all’articolo 115.

d) 

Pagamento rateale del contributo di allacciamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre ai fornitori l’obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.

e) 

Mancato pagamento delle fatture

Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, gli Stati membri autorizzano l’applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l’utente finale sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l’utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l’utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.

f) 

Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.

g) 

Controllo dei costi

La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.

h) 

Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi

La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.

Parte B

Prestazioni di cui all’articolo 115

a) 

Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l’offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

b) 

Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet

Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all’indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell’ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall’autorità nazionale di regolamentazione, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.

Parte C

Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all’articolo 106

La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica:

a) 

nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b) 

nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.




ALLEGATO VII

CALCOLO DELL’EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 89 E 90

Parte A

Calcolo del costo netto

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro nei confronti di un’impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 84 a 87.

Le autorità nazionali di regolamentazione considerano tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un’impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto tiene conto anche dei vantaggi, compresi quelli immateriali, che gli obblighi di servizio universale comportano per il fornitore di tale servizio.

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

i) 

elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l’accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;

ii) 

specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un’impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

Parte B

Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

L’indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l’indennizzo comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri provvedono affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

Conformemente all’articolo 90, paragrafo 3, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.

L’organismo indipendente che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.




ALLEGATO VIII

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 102 (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE APPLICABILI AI CONTRATTI)

A. 

Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:

1) 

nell’ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti.

Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato;

2) 

nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;

3) 

nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni:

i) 

ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;

ii) 

costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure;

iii) 

informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all’articolo 106, paragrafo 6;

iv) 

oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell’apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa;

4) 

le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata;

5) 

i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità.

B. 

Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico

I. 

Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni:

1) 

nell’ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:

i) 

i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell’articolo 104, paragrafo 2, per quanto concerne:

— 
per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti;
— 
per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l’accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell’allegato X; e
ii) 

fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

2) 

nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:

i) 

i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;

ii) 

in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione;

iii) 

strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi;

iv) 

informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio;

v) 

per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;

vi) 

dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e

vii) 

mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;

3) 

nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;

4) 

fatto salvo l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;

5) 

informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;

6) 

i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità dell’articolo 25.

II. 

Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni:

1) 

restrizioni all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell’ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;

2) 

il diritto dell’utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.

III. 

Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.




ALLEGATO IX

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL’ARTICOLO 103 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)

Le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all’articolo 103. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione decidono quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichino opportuno, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.

1. Recapiti dell’impresa

2. Descrizione dei servizi offerti

2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all’uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione.

2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all’uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell’accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.

2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

2.5. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull’accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest’ultima. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l’accesso ai servizi di emergenza.

2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.




ALLEGATO X

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all’articolo 104

Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica



PARAMETRO

(Nota 1)

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di fornitura del collegamento iniziale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tasso di guasti per linea d’accesso

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempo di riparazione dei guasti

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l’accesso alla rete



PARAMETRO

(Nota 2)

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di stabilimento di una connessione

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reclami relativi all’esattezza delle fatture

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Qualità della connessione vocale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate interrotte

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate non riuscite

(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Probabilità di guasto

 

 

Ritardi del segnale di chiamata

 

 

La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008)

Per i fornitori di servizi di accesso a internet



PARAMETRO

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Latenza (ritardo)

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Jitter

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Perdita di pacchetti

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Nota 1

I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics — NUTS) istituita da Eurostat].

Nota 2

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.




ALLEGATO XI

INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 113

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

a) 

di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);

b) 

di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell’Unione devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

▼C2

3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio

I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M immesso sul mercato dell’Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.

▼B




ALLEGATO XII

Parte A

Direttive abrogate ed [elenco delle modifiche successive/delle relative modifiche]

(di cui all’articolo 125)



Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33)

 

 

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 1

 

Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12)

Articolo 2

 

Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32)

Articolo 10

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21)

 

 

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 3 e allegato

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7)

 

 

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 2

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51)

 

 

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11)

Articolo 1 e allegato I

 

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1)

Articolo 8

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno [e data/date di applicazione]

(di cui all’articolo 125)



Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2002/19/CE

24 luglio 2003

25 luglio 2003

2002/20/CE

24 luglio 2003

25 luglio 2003

2002/21/CE

24 luglio 2003

25 luglio 2003

2002/22/CE

24 luglio 2003

25 luglio 2003




ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA



Direttiva 2002/21/CE

Direttiva 2002/20/CE

Direttiva 2002/19/CE

Direttiva 2002/22/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

 

Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 1, paragrafo 3 bis

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafi 4 e 5

 

 

 

Articolo 1, paragrafi 5 e 6

Articolo 2, lettera a)

 

 

 

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, lettera b)

 

 

 

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, lettera c)

 

 

 

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, lettera d)

 

 

 

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, lettera d bis

 

 

 

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, lettera e)

 

 

 

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, lettera e bis

 

 

 

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, lettera f)

 

 

 

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, lettera g)

 

 

 

Articolo 2, lettera h)

 

 

 

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, lettera i)

 

 

 

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, lettera j)

 

 

 

Articolo 2, lettera k)

 

 

 

Articolo 2, lettera l)

 

 

 

Articolo 2, lettera m)

 

 

 

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, lettera n)

 

 

 

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, lettera o)

 

 

 

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, lettera p)

 

 

 

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, lettera q)

 

 

 

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, lettera r)

 

 

 

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, lettera s)

 

 

 

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 22

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3 bis, primo comma

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3 bis, secondo comma

 

 

 

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 3 bis, terzo comma

 

 

 

Articolo 9, paragrafi 1 e 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3 ter

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3 quater

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 5

 

 

 

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 6

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4

 

 

 

Articolo 31

Articolo 5

 

 

 

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 6

 

 

 

Articolo 23

Articolo 7

 

 

 

Articolo 32

Articolo 7 bis

 

 

 

Articolo 33

Articolo 33, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

 

 

 

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 5

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2

 

 

 

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8 bis, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 29

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

 

 

 

Articolo 45, paragrafi 1 e 2

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafi 4 e 5

 

 

 

Articolo 45, paragrafi 5 e 6

Articolo 9, paragrafi 6 e 7

 

 

 

Articolo 9 bis

 

 

 

Articolo 9 ter, paragrafi 1 e 2

 

 

 

Articolo 51, paragrafi 1 e 2

Articolo 9 ter, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 95, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 95, paragrafo 3

Articolo 95, paragrafo 2

Articolo 95, paragrafo 4

Articolo 95, paragrafo 5

Articolo 95, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 95, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 95, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 5

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 43

Articolo 12, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

 

 

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 13

 

 

 

Articolo 17

Articolo 13 bis, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

 

Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13 bis, paragrafo 4

 

 

 

 

 

 

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 13 ter, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

 

Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 13 ter, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 7

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 41, paragrafo 6

Articolo 14

 

 

 

Articolo 63

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

 

Articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 66

Articolo 16

 

 

 

Articolo 67

Articolo 17

 

 

 

Articolo 39

Articolo 18

 

 

 

Articolo 19

 

 

 

Articolo 38

Articolo 20

 

 

 

Articolo 26

Articolo 21, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 2, quarto e quinto comma

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 21, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 21 bis

 

 

 

Articolo 29

Articolo 22, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 118, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 118, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 118, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 118, paragrafo 5

Articolo 117

Articolo 23

 

 

 

Articolo 119

Articolo 24

 

 

 

Articolo 120, paragrafi 1 e 2

Articolo 25

 

 

 

Articolo 122, paragrafo 1

Articolo 26

 

 

 

Articolo 125

Articolo 28

 

 

 

Articolo 124

Articolo 29

 

 

 

Articolo 127

Articolo 30

 

 

 

Articolo 128

Allegato II

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 26

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase

 

 

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 2, seconda, terza e quarta frase

 

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

 

Articolo 4

 

 

Articolo 15

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafi 2 e 3

 

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 48, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

 

 

Articolo 48, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma

 

 

Articolo 48, paragrafo 5

 

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

 

 

Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 4

 

Articolo 5, paragrafo 3

 

 

Articolo 48, paragrafo 6

 

Articolo 5, paragrafi 4 e 5

 

 

Articolo 93, paragrafi 4 e 5

 

Articolo 5, paragrafo 6

 

 

Articolo 52

Articolo 93

 

Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4

 

 

Articolo 13

Articolo 47

 

Articolo 7

 

 

Articolo 55

 

Articolo 8

 

 

Articolo 36

 

Articolo 9

 

 

Articolo 14

 

Articolo 10

 

 

Articolo 30

 

 

Articolo 11

 

 

Articolo 21

 

Articolo 12

 

 

Articolo 16

 

Articolo 13

 

 

Articolo 42

Articolo 94

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

 

Articolo 18

 

Articolo 14, paragrafo 2

 

 

Articolo 19

 

Articolo 15

 

 

Articolo 120, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

Articolo 19

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

Allegato

 

 

Allegato I

 

 

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 2, lettera a)

 

Articolo 2, punto 28

 

 

Articolo 2, lettera b)

 

Articolo 2, punto 29

 

 

Articolo 2, lettera c)

 

Articolo 2, punto 30

 

 

Articolo 2, lettera d)

 

 

 

Articolo 2, lettera e)

 

Articolo 2, punto 31

 

 

Articolo 3

 

Articolo 59

 

 

Articolo 4

 

Articolo 60

 

 

Articolo 5

 

Articolo 61

 

 

Articolo 6

 

Articolo 62

 

 

 

 

 

 

Articolo 8

 

Articolo 68

 

 

Articolo 9

 

Articolo 69

 

 

Articolo 10

 

Articolo 70

 

 

Articolo 11

 

Articolo 71

Articolo 72

 

 

Articolo 12

 

Articolo 73

 

 

Articolo 13

 

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

 

 

Articolo 13 bis

 

Articolo 77

 

 

Articolo 13 ter

 

Articolo 78

Articolo 80

Articolo 81

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 15

 

Articolo 120, paragrafo 5

 

 

Articolo 16, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 121, paragrafo 4

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

Articolo 19

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

Allegato I

 

Allegato II

 

 

Allegato II

 

Allegato III

 

 

 

Articolo 1

Articolo 1, paragrafi 4 e 5

 

 

 

Articolo 2, lettera a)

 

 

 

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 32

 

 

 

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 33

 

 

 

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 39

Articolo 84

Articolo 85

 

 

 

Articolo 3

Articolo 86, paragrafi 1 e 2

 

 

 

Articolo 4

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 86, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 86, paragrafo 5

 

 

 

Articolo 9

Articolo 87

 

 

 

Articolo 10

Articolo 88

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 12

Articolo 89

 

 

 

Articolo 13

Articolo 90

 

 

 

Articolo 14

Articolo 91

 

 

 

Articolo 15

Articolo 122, paragrafi 2 e 3

 

 

 

Articolo 17

Articolo 99

Articolo 101

 

 

 

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 102

 

 

 

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 105, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 21

Articolo 103

 

 

 

Articolo 22

Articolo 104

 

 

 

Articolo 23

Articolo 108

 

 

 

Articolo 23 bis

Articolo 111

 

 

 

Articolo 24

Articolo 113

 

 

 

Articolo 25

Articolo 112

 

 

 

Articolo 26

Articolo 109

 

 

 

Articolo 27

 

 

 

Articolo 27 bis

Articolo 96

 

 

 

Articolo 28

Articolo 97

 

 

 

Articolo 29

Articolo 115

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 106, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 106, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 106, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 106, paragrafo 5

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 105, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 31

Articolo 114

 

 

 

Articolo 32

Articolo 92

 

 

 

Articolo 33

Articolo 24

 

 

 

Articolo 34

Articolo 25

 

 

 

Articolo 35

Articolo 116

 

 

 

Articolo 36

Articolo 121

 

 

 

Articolo 37

 

 

 

Articolo 38

 

 

 

Articolo 39

 

 

 

Articolo 40

 

 

 

Allegato I

Allegato V

 

 

 

Allegato II

Allegato VII

 

 

 

Allegato III

Allegato IX

 

 

 

Allegato IV

Allegato VI

 

 

 

Allegato V

 

 

 

Allegato VI

Allegato X

 

 

 

 

Allegato IV



( ) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).

( ) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

( ) Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).

( ) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

( ) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

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