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Document 02017R1799-20190710

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1799/2019-07-10

02017R1799 — IT — 10.07.2019 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1799 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 259 dell'7.10.2017, pag. 11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1000 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2019

  L 163

56

20.6.2019




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1799 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

(Articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014)

L'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applica alla Banca dei regolamenti internazionali e alle banche centrali dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO

1. Australia:

 Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

2. Brasile:

 Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

3. Canada:

 Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

4. Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

 Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

5. India:

 Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

6. Giappone:

 Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

7. Messico:

 Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

8. Repubblica popolare cinese:

 Banca popolare cinese;

9. Repubblica di Corea:

 Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

10. Singapore:

 Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

11. Svizzera:

 Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

12. Turchia:

 Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

13. Regno Unito:

 Banca d'Inghilterra;

14. Stati Uniti d'America:

 Banca centrale federale (Federal Reserve System);

15. Banca dei regolamenti internazionali.

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