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Document 02017R1770-20221214

Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/2022-12-14

02017R1770 — IT — 14.12.2022 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1770 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

(GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/8 DEL CONSIGLIO del 7 gennaio 2020

  L 4I

1

8.1.2020

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/116DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2020

  L 22

25

28.1.2020

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2021/2201 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2021

  L 446

1

14.12.2021

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/156 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2022

  L 25I

1

4.2.2022

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2179 DEL CONSIGLIO dell’8 novembre 2022

  L 288

1

9.11.2022

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2436 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022

  L 319

8

13.12.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 047I, 20.2.2020, pag.  8 (2020/116del)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1770 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«richiesta» :

qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:

i) 

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii) 

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)

«contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

c)

«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

d)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi» :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:

i) 

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) 

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

iii) 

titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;

iv) 

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) 

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e

vii) 

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)

«comitato delle sanzioni» : il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 9 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 2374 (2017);

i)

«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

▼M4

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis.
2.  
È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis, o destinarli a loro vantaggio.

▼M4

Articolo 2 bis

1.  

Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:

a) 

conducono ostilità in violazione dell’accordo per la pace e la riconciliazione in Mali («accordo»);

b) 

adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, o che compromettono l’attuazione dell’accordo o che la mettono a repentaglio;

c) 

agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) o b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali;

d) 

sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell’attuazione di attacchi contro:

i) 

le varie entità citate nell’accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e governative, le unità di pattugliamento congiunto e le forze maliane di sicurezza e difesa;

ii) 

gli operatori di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e altro personale dell’ONU o associato, compresi i membri del gruppo di esperti;

iii) 

forze di sicurezza internazionali, comprese la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell’Unione europea e le forze francesi;

e) 

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali;

f) 

pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne o bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g) 

utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali; o

h) 

agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell’elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

2.  
L’allegato I contiene i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.
3.  
L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 2 ter

1.  

L’allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:

a) 

sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1; o

b) 

ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o il passaggio di poteri alle autorità elette; o

c) 

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).

2.  
L’allegato I bis comprende i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità ivi menzionate.
3.  
L’allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

▼B

Articolo 3

1.  

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

▼M4

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell’allegato I o nell’allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

▼B

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

▼M4

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I, purché l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

2.  

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per coprire spese straordinarie, purché:

a) 

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I, l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l’abbia approvato; e

b) 

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima della concessione dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

3.  
In deroga all’articolo 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità e un organismo elencati nell’allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.
4.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

▼M4

Articolo 3 bis

1.  
In deroga all’articolo 2 e con riguardo a una persona, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali.
2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

Articolo 3 ter

1.  
In deroga all’articolo 2 e con riguardo a una persona, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

▼M4

Articolo 4

1.  

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:

i) 

per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I, una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, adottata prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 bis è stato inserito nell’allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;

ii) 

per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I bis, una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 ter è stato inserito nell’allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) 

la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis;

d) 

il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e) 

per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

Articolo 5

1.  

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I o all’allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I o nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato I o all’allegato I bis; e

b) 

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.  
Per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I, lo Stato membro interessato comunica al comitato delle sanzioni l’intenzione di concedere un’autorizzazione con dieci giorni lavorativi di anticipo.
3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

▼B

Articolo 6

1.  
L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.

▼M4

2.  

L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I o nell’allegato I bis; o

c) 

i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all’allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’UE o esecutive nello Stato membro in questione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2.

▼B

Articolo 7

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) 

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b) 

collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 9

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.  
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1.  

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M4

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis;

▼B

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.  
In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1.  

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

a) 

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;

b) 

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione che potrebbero pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

▼M4

Articolo 12

1.  
Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato I.
2.  
Il Consiglio stabilisce e modifica l’elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis.
3.  
Il Consiglio trasmette la propria decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
4.  
Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
5.  
Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell’elenco, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
6.  
L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
7.  
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼B

Articolo 13

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

▼M4

Articolo 13 bis

1.  

Il Consiglio, la Comissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I e I bis;

b) 

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I e I bis;

c) 

per quanto riguarda la Commssione:

i) 

l’inclusione del contenuto dell’allegato I e I bis nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanzionare dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii) 

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.  
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alla misure di sicurezza riguardanti tali persone solo ella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I e I bis.
3.  
Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Comissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 ( 1 ), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

▼B

Articolo 14

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

▼M4

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 bis

▼C1

1.    AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)

▼M3

Designazione: presidente della commissione umanitaria del Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

Data di nascita: 31 dicembre 1963

Luogo di nascita: Tin-Essako, regione di Kidal, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 1 63 08 4 01 001 005E

Indirizzo: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: Ahmed Ag Albachar è un noto uomo d’affari e dall’inizio del 2018 è consigliere speciale del governatore della regione di Kidal. Appartenente alla comunità tuareg ifoghas, è membro influente dell’Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) e funge da intermediario nelle relazioni tra la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) e Ansar Dine (QDe.135). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Informazioni supplementari

Ahmed Ag Albachar è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo, e a norma del punto 8, lettera e), per l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

In gennaio Ag Albachar sfrutta la sua influenza per controllare e decidere quali progetti umanitari e di sviluppo debbano essere realizzati nella regione di Kidal, nonché chi debba attuarli, dove e quando. Nessuna azione umanitaria può essere avviata senza che ne sia informato e senza la sua approvazione. In quanto presidente autoproclamato della commissione umanitaria, Ag Albachar è responsabile della concessione dei permessi di soggiorno e di lavoro degli operatori umanitari in cambio di denaro e servizi. La commissione decide inoltre quali società e individui possano partecipare alle offerte di progetti che le ONG pubblicano a Kidal, mettendo Ag Albachar in condizione di manipolare l’azione umanitaria nella regione e di decidere chi lavori per le ONG. Poiché le distribuzioni di aiuti possono essere effettuate solo sotto la sua sorveglianza, egli ha influenza sui destinatari delle distribuzioni.

Inoltre Albachar sfrutta giovani disoccupati per intimidire e ricattare le ONG, ostacolandone fortemente il lavoro. La comunità umanitaria di Kidal nel suo complesso, ma soprattutto il personale nazionale che è più vulnerabile, lavora nella paura.

Ahmed Ag Albachar è anche coproprietario della società di trasporti Timitrine Voyage, una delle poche società di trasporti che le ONG sono autorizzate a utilizzare a Kidal. Insieme a una dozzina di altre società di trasporti di proprietà di un piccolo gruppo di influenti notabili tuareg ifoghas, Ag Albachar usurpa una quota notevole degli aiuti umanitari a Kidal. Inoltre, la posizione di monopolio da lui detenuta rende la consegna di aiuti più difficile in alcune comunità rispetto ad altre.

Creando terrore, minacciando le ONG e controllandone le operazioni, Ag Albachar manipola gli aiuti umanitari a vantaggio dei propri interessi personali e degli interessi politici dell’HCUA; tutto ciò ostacola e impedisce gli aiuti e va a detrimento dei beneficiari in situazione di bisogno nella regione di Kidal. Pertanto Ahmed Ag Albachar ostruisce l’inoltro di aiuti umanitari al Mali, o l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

Le sue azioni violano altresì l’articolo 49 dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali in cui le parti si impegnano a rispettare i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza che guidano l’azione umanitaria, a impedire l’utilizzo degli aiuti umanitari per fini politici, economici o militari, nonché a facilitare l’accesso da parte delle agenzie umanitarie e a garantire la sicurezza del loro personale. Albachar, pertanto, ostacola o compromette l’attuazione dell’accordo.

2.    HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka]

Titolo: cadi

Data di nascita: a) 1o gennaio 1962 b) 1o gennaio 1963 c) 1o gennaio 1964

Luogo di nascita: Ariaw, regione di Timbuctù, Mali

Cittadinanza: maliana

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

Altre informazioni: nell’aprile 2012, dopo l’istituzione del califfato jihadista nel Mali settentrionale, Houka Houka Ag Alhousseini è stato nominato cadi di Timbuctù da Iyad Ag Ghaly (QDi.316).

Houka Houka operava in stretto contatto con l’Hesbah, la polizia islamica capeggiata da Ahmad Al Faqi Al Mahdi, incarcerato dal settembre 2016 nel centro di detenzione della Corte penale internazionale all’Aia. Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

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Informazioni supplementari

Houka Houka Ag Alhousseini è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Houka Houka Ag Alhousseini è stato arrestato il 17 gennaio 2014 in seguito all’intervento delle forze francesi nel gennaio 2013, ma successivamente, il 15 agosto 2014, è stato rilasciato dalle autorità maliane; la sua liberazione è stata denunciata dalle organizzazioni dei diritti umani.

Da allora Houka Houka Ag Alhousseini si trova a Ariaw, nella zona di Zouéra, un villaggio situato a ovest di Timbuctù (comune di Essakane), sulle rive del lago Faguibine in direzione del confine con la Mauritania. Il 27 settembre 2017 vi è stato ufficialmente reinsediato come insegnante dal governatore di Timbuctù, Koina Ag Ahmadou, grazie alla pressione esercitata da Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), leader della Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), anch’egli sottoposto a sanzioni e inserito nell’elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza sul Mali tra l’altro per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo. Mohamed Ousmane ha fondato — nel 2017 — e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l’Entente (CME). Durante il congresso istitutivo, in una dichiarazione ufficiale la CME ha minacciato apertamente l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali. La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l’attuazione dell’accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l’obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall’accordo.

Houka Houka e Mohamed Ousmane sono stati reciprocamente determinanti per la rispettiva ascesa: il secondo ha facilitato gli incontri con funzionari governativi mentre il primo ha svolto un ruolo fondamentale nell’estendere l’influenza di Ousmane nella regione di Timbuctù. Houka Houka ha partecipato a gran parte degli incontri comunitari organizzati da Mohamed Ousmane dal 2017, contribuendo alla notorietà e credibilità di quest’ultimo nella regione, come pure alla cerimonia per la fondazione della Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), a cui ha accordato pubblicamente la sua benedizione.

La sfera di influenza di Houka Houka si è recentemente estesa ulteriormente verso est, alla regione di Ber (roccaforte degli arabi berabich situata a 50 chilometri a est di Timbuctù), e verso il nord di Timbuctù. Pur non discendendo da una dinastia di cadi e avendo iniziato solo nel 2012, Houka Houka è stato in grado di estendere la propria autorità di cadi e la capacità di mantenere la pubblica sicurezza in determinate zone usando le risorse di Al-Furqan e sfruttando la paura generata da questa organizzazione terroristica nella regione di Timbuctù mediante attacchi complessi contro le forze di sicurezza e di difesa internazionali e maliane nonché tramite uccisioni mirate.

Pertanto Houka Houka Ag Alhousseini, sostenendo Mohamed Ousmane e ostacolando l’accordo, compromette l’attuazione di quest’ultimo nonché la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali nel suo complesso.

▼M7

3.    MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

Designazione: vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao

Data di nascita: 1o gennaio 1978

Luogo di nascita: Djebock, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 11262/1547

Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mahri Sidi Amar Ben Daha è uno dei leader della comunità araba Lehmar di Gao e capo di Stato maggiore dell'ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Inserito nell'elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Sarebbe deceduto nel febbraio 2020.

Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU:

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Informazioni supplementari

Mahri Sidi Amar Ben Daha è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo.

Ben Daha è stato ufficiale di alto rango della polizia islamica attiva a Gao quando il Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) controllava la città, dal giugno 2012 al gennaio 2013. Attualmente Ben Daha è vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell'accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell'MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l'MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

Dal 14 al 18 novembre 2018 decine di combattenti dell'MAA-Plateforme, insieme a quelli appartenenti alle fazioni del CMFPR, hanno ostacolato lo svolgimento delle consultazioni regionali. Su istruzione di Ben Daha e con la sua partecipazione, almeno sei pick-up del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) sono stati posizionati di fronte al governatorato di Gao e in sua prossimità. Sul posto sono stati visti anche due veicoli del MOC attribuiti all'MAA-Plateforme.

Il 17 novembre 2018 si è verificato un incidente tra gli elementi armati che bloccavano l'accesso al governatorato e una pattuglia delle Forze Armate maliane (FAMa) presente nella zona, ma la situazione è stata smorzata prima che potesse inasprirsi e costituire una violazione del cessate il fuoco. Il 18 novembre 2018 un totale di dodici veicoli ed elementi armati hanno revocato il blocco del governatorato in seguito a un ultimo ciclo di negoziati con il governatore di Gao.

Il 30 novembre 2018 Ben Daha ha organizzato una riunione interaraba a Tinfanda per discutere di sicurezza e di ristrutturazione amministrativa. Alla riunione ha partecipato anche Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni e sostenuto e difeso da Ben Daha.

Pertanto, con l'effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell'accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ben Daha ha ostacolato l'attuazione dell'accordo. Inoltre, sostiene una persona che si ritiene comprometta l'attuazione dell'accordo mediante il coinvolgimento nelle violazioni del cessate il fuoco e in attività criminali organizzate.

4.    MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

Data di nascita: 1o gennaio 1979

Luogo di nascita: Tabankort, Mali

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) AA00272627, b) AA0263957, c) AA0344148, rilasciato il 21 marzo 2019 (data di scadenza: 20 marzo 2024)

Indirizzo: Bamako, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mohamed Ben Ahmed Mahri è un uomo d'affari appartenente alla comunità araba Lehmar della regione di Gao che, in passato, ha collaborato con il Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inserito nell'elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU:

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Informazioni supplementari

Mohamed Ben Ahmed Mahri è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera c), della risoluzione 2374 (2017) per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Tra il dicembre 2017 e l'aprile 2018 Mohamed Ben Ahmed Mahri ha diretto un'operazione di traffico di oltre 10 tonnellate di cannabis marocchina, che è stata trasportata con camion refrigerati attraverso la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso e il Niger. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2018 un quarto del carico è stato confiscato a Niamey, mentre i restanti tre quarti sarebbero stati rubati da un gruppo rivale nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2018.

Nel dicembre 2017 Mohamed Ben Ahmed Mahri si trovava a Niamey con un cittadino maliano per preparare l'operazione. Quest'ultimo è stato arrestato a Niamey dopo essere arrivato in aereo dal Marocco con due cittadini marocchini e due cittadini algerini il 15 e 16 aprile 2018 per cercare di recuperare la cannabis rubata. Anche tre suoi collaboratori sono stati arrestati, compreso un cittadino marocchino che nel 2014 era stato condannato, in Marocco, a cinque mesi di reclusione per traffico di stupefacenti.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un traffico di resina di cannabis verso il Niger direttamente attraverso il Mali settentrionale, utilizzando convogli guidati da membri del Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), tra cui Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni. Mohamed Ben Ahmed Mahri retribuisce Asriw per l'utilizzo di tali convogli, che generano spesso scontri con concorrenti associati alla Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilizza i proventi finanziari del traffico di stupefacenti per fornire sostegno a gruppi terroristici armati, in particolare Al-Mourabitoun (QDe.141), entità già sottoposta a sanzioni, e a tal fine cera di corrompere dei funzionari affinché rilascino combattenti arrestati e facilita l'integrazione dei combattenti nel Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA)-Plateforme.

Pertanto, mediante i proventi della criminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri sostiene una persona di cui al punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) che si ritiene comprometta l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre a un gruppo terroristico designato dalla risoluzione 1267.

5.    MOHAMED OULD MATALY

Designazione: deputato

Data di nascita: 1958

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) D9011156, b) AA0260156, rilasciato il 3 agosto 2018 (data di scadenza: 2 agosto 2023)

Indirizzo: a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali, b) Almoustarat, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mohamed Ould Mataly, ex sindaco di Bourem, è attualmente deputato per la circoscrizione di Bourem e fa parte del Rassemblement pour le Mali (RPM), il partito politico del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Appartiene alla comunità araba Lehmar ed è membro influente dell'ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Inserito nell'elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari

Mohamed Ould Mataly è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell'accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell'MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l'MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

In tale periodo il suo stretto collaboratore Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, che risiede nella sua proprietà a Gao, ha partecipato al blocco del luogo della consultazione presso la sede del governatorato.

Inoltre, il 12 luglio 2016 Ould Mataly è stato anche uno degli istigatori delle manifestazioni contrarie all'attuazione dell'accordo.

Pertanto, con l'effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell'accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ould Mataly ha ostacolato e ritardato l'attuazione dell'accordo.

Infine, Ould Mataly ha chiesto il rilascio di membri della sua comunità catturati durante operazioni antiterrorismo. Visti il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata e la sua associazione a gruppi terroristici armati, Mohamed Ould Mataly compromette l'attuazione dell'accordo.

▼M8




ALLEGATO I bis

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 ter



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

DIAW, Malick

Luogo di nascita: Ségou

Data di nascita: 2.12.1979

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018

Sesso: maschile

Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello

Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné.

Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le «missioni» sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 («Carta di transizione»), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Luogo di nascita: Bamako

Data di nascita: 2.3.1975

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore

Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw.

Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l'esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall'ottobre 2020, Ismaël Wagué è responsabile dell'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione nel Mali. Con la sua dichiarazione dell'ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l'attuazione di tale accordo, che è una delle «missioni» della transizione politica del Mali, come previsto all'articolo 2 della Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, nonché responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali

Data di nascita: 31.12.1958

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: primo ministro

In qualità di primo ministro dal giugno 2021, Choguel Maïga guida il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l'organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation,ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato dallo stesso Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di primo ministro, Choguel Maïga è direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali

Data di nascita: 5.2.1971

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Rifondazione

Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.

In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

(Alias Ben Le Cerveau)

Luogo di nascita: Kati, Mali

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: membro del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali)

Adama Ben Diarra, noto come Camarade Ben Le Cerveau, è uno dei giovani leader dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita. Adama Ben Diarra è anche il leader di Yéréwolo, la principale organizzazione che sostiene le autorità di transizione, e membro del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal 3 dicembre 2021.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le «missioni» sancite nella Carta di transizione, che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Adama Ben Diarra ha attivamente promosso e sostenuto il prolungamento del periodo di transizione politica del Mali durante i raduni politici e sui social network, affermando che la proroga di cinque anni di tale periodo decisa dalle autorità di transizione in seguito alle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR) era una profonda aspirazione del popolo maliano.

In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto che prevede lo svolgimento di elezioni presidenziali nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Adama Ben Diarra) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Adama Ben Diarra sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

▼B




ALLEGATO II

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

▼M6

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

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