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Document 02017R1485-20210315
Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02017R1485 — IT — 15.03.2021 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1485 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/280 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2021 |
L 62 |
24 |
23.2.2021 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1485 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2017
che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Al fine di preservare la sicurezza operativa, la qualità della frequenza e l'uso efficiente del sistema interconnesso e delle risorse, il presente regolamento definisce orientamenti dettagliati concernenti:
requisiti e principi di sicurezza operativa;
norme e responsabilità di coordinamento e scambio dei dati tra TSO, tra TSO e DSO e tra TSO o DSO e SGU in materia di pianificazione operativa e gestione vicina al tempo reale;
norme in materia di formazione e certificazione dei dipendenti dei gestori di sistema;
requisiti di coordinamento delle indisponibilità;
requisiti di programmazione tra le aree di controllo dei TSO; e
norme volte a stabilire un quadro a livello di Unione per il controllo frequenza/potenza e le riserve.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le norme e i requisiti fissati nel presente regolamento si applicano ai seguenti SGU:
gruppi di generazione esistenti e nuovi classificati come gruppi di tipo B, C e D in base ai criteri definiti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione ( 1 );
impianti di consumo esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;
sistemi di distribuzione chiusi esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;
impianti di consumo esistenti e nuovi, sistemi di distribuzione chiusi e terze parti se forniscono la gestione della domanda (gestione attiva della domanda o demand side response) direttamente al TSO secondo i criteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione ( 2 );
fornitori di ridispacciamento dei gruppi di generazione o degli impianti di consumo mediante aggregazione e fornitori di riserve di potenza attiva di cui alla parte IV, titolo 8, del presente regolamento; e
sistemi in corrente continua ad alta tensione («HVDC») esistenti e nuovi secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione ( 3 ).
Articolo 3
Definizioni
Inoltre s'intende per:
«sicurezza operativa», capacità del sistema di trasmissione di mantenere uno stato normale o di tornare ad uno stato normale nel minor tempo possibile, che è caratterizzata da limiti di sicurezza operativa;
«violazione», situazione in cui è necessario preparare e attivare una contromisura affinché siano rispettati i limiti di sicurezza operativa;
«situazione N», situazione in cui nessun elemento del sistema di trasmissione è indisponibile a causa del verificarsi di una contingenza;
«lista delle contingenze», elenco delle contingenze da simulare per verificare il rispetto dei limiti di sicurezza operativa;
«stato normale», situazione in cui il sistema si trova entro i limiti di sicurezza operativa in situazione N e dopo il verificarsi di una qualsiasi contingenza prevista nella lista delle contingenze, tenuto conto dell'effetto delle contromisure disponibili;
«riserve per il contenimento della frequenza» o «FCR», riserve di potenza attiva disponibili per contenere la frequenza del sistema dopo il verificarsi di uno sbilanciamento;
«riserve per il ripristino della frequenza» o «FRR», riserve di potenza attiva disponibili per riportare la frequenza del sistema alla frequenza nominale e ribilanciare un'area sincrona con più aree LFC al valore programmato;
«riserve di sostituzione» o «RR», riserve di potenza attiva disponibili per ripristinare o sostenere il livello richiesto delle FRR necessario per essere preparati in caso di ulteriori sbilanciamenti del sistema, fra queste le riserve di generazione;
«fornitore delle riserve», persona giuridica con obbligo giuridico o contrattuale di fornire riserve FCR, FRR o RR proveniente da almeno un'unità di erogazione della riserva o un gruppo di erogazione della riserva;
«unità di erogazione delle riserve», gruppo di generazione o aggregazione di gruppi di generazione e/o unità di consumo singola o aggregazione di unità di consumo connessi ad un punto di connessione comune che soddisfano i requisiti in materia di erogazione di FCR, FRR o RR;
«gruppo di erogazione delle riserve», aggregazione di gruppi di generazione, unità di consumo e/o unità di erogazione della riserva connessa a più punti di connessione che soddisfa i requisiti in materia di erogazione di FCR, FRR o RR;
«area di controllo frequenza/potenza» o «area LFC», area sincrona, o parte di area sincrona, demarcata fisicamente dai punti di misurazione sugli interconnettori con le altre aree LFC, gestita da uno o più TSO ottemperanti agli obblighi del controllo frequenza/potenza;
«tempo di ripristino della frequenza», nel caso di aree sincrone con un'unica area LFC, stima del tempo massimo dopo il verificarsi di uno sbilanciamento istantaneo della potenza uguale o inferiore a quello provocato dall'incidente di riferimento entro il quale la frequenza del sistema torna nell'intervallo di ripristino della frequenza; nel caso di aree sincrone con più di un'area LFC, stima del tempo massimo dopo il verificarsi di uno sbilanciamento istantaneo della potenza di un'area LFC entro il quale lo sbilanciamento viene compensato;
«criterio (N-1)», regola secondo cui, dopo il verificarsi di una contingenza nell'area di controllo di un TSO, gli elementi che restano in servizio devono essere in grado di funzionare nella nuova situazione operativa senza violare i limiti di sicurezza operativa;
«situazione (N-1)», situazione del sistema di trasmissione in cui si è verificata una delle contingenze previste nella lista delle contingenze;
«riserva di potenza attiva», riserve di bilanciamento disponibili per il mantenimento della frequenza;
«stato di allerta», stato del sistema in cui il sistema si trova entro i limiti di sicurezza operativa, ma in cui è stata individuata una contingenza della lista delle contingenze al verificarsi della quale le contromisure disponibili non sono sufficienti a mantenere lo stato normale;
«blocco di controllo frequenza/potenza» o «blocco LFC», area sincrona, o parte di area sincrona, demarcata fisicamente dai punti di misurazione sugli interconnettori con gli altri blocchi LFC, costituita da una o più aree LFC gestite da uno o più TSO ottemperanti agli obblighi del controllo frequenza/potenza;
«errore di rete» o «ACE», somma dell'errore di controllo della potenza («ΔP»), vale a dire la differenza in tempo reale tra il valore effettivo misurato in tempo reale dello scambio di potenza («P») e il valore di programma («P0») di una specifica area LFC o blocco LFC, e l'errore di controllo della frequenza («K*Δf»), vale a dire il prodotto del fattore K per la deviazione di frequenza di quella specifica area LFC o blocco LFC, essendo l'errore di rete uguale a ΔP+K*Δf;
«programma di controllo», sequenza di valori di setpoint per lo scambio di potenza netto di un'area LFC o di un blocco LFC tramite interconnettori in corrente alternata (c.a.);
«controllo della tensione», insieme delle azioni di controllo manuali o automatiche fatte sul nodo di generazione, sui nodi terminali delle linee in c.a. o dei sistemi HVDC, sui trasformatori o su altri elementi, finalizzate a mantenere il livello di tensione impostato o il valore di potenza reattiva impostato;
«stato di blackout», stato del sistema in cui è interrotto l'esercizio del sistema di trasmissione o di parte di esso;
«contingenza interna», contingenza all'interno dell'area di controllo del TSO, che interessa anche gli interconnettori;
«contingenza esterna», contingenza al di fuori dell'area di controllo del TSO che non interessa gli interconnettori, avente un fattore di influenza più elevato rispetto alla soglia di influenza delle contingenze;
«fattore di influenza», valore numerico usato per quantificare l'effetto massimo che l'indisponibilità di un elemento del sistema di trasmissione situato al di fuori dell'area di controllo del TSO, e che non interessa gli interconnettori, può produrre in termini di cambiamento dei flussi di potenza o di tensione su qualunque elemento del sistema di trasmissione. Più elevato è il valore, maggiore è l'effetto;
«soglia di influenza delle contingenze», valore numerico limite rispetto al quale vengono confrontati i fattori di influenza, laddove si considera che una contingenza che si verifica al di fuori dell'area di controllo del TSO con fattore di influenza più elevato della soglia di influenza delle contingenze abbia un impatto significativo sull'area di controllo del TSO e sugli interconnettori;
«analisi delle contingenze», simulazione delle contingenze della lista delle contingenze effettuata mediante simulatore;
«tempo critico di eliminazione di un guasto», durata massima di un guasto, entro la quale il sistema di trasmissione mantiene la stabilità;
«guasto», qualunque tipo di corto circuito (monofase, bifase e trifase, a terra o non a terra), rottura di conduttori, interruzione di circuiti o collegamento intermittente che determina l'indisponibilità permanente dell'elemento del sistema di trasmissione interessato;
«elemento del sistema di trasmissione», qualunque componente del sistema di trasmissione;
«disturbo», qualunque evento non pianificato che provochi l'uscita del sistema di trasmissione dallo stato normale;
«stabilità dinamica», termine comune che comprende la stabilità angolare, la stabilità di frequenza e la stabilità di tensione;
«valutazione della stabilità dinamica», valutazione della sicurezza operativa in termini di stabilità dinamica;
«stabilità di frequenza», capacità del sistema di trasmissione di mantenere stabile la frequenza in situazione N e dopo aver subito un disturbo;
«stabilità di tensione», capacità del sistema di trasmissione di mantenere tensioni accettabili in tutti i nodi del sistema di trasmissione in situazione N e dopo aver subito un disturbo;
«stato del sistema», stato operativo del sistema di trasmissione che in relazione ai limiti di sicurezza operativa può essere lo stato normale, lo stato di allerta, lo stato di emergenza, lo stato di blackout e lo stato di ripristino;
«stato di emergenza», stato del sistema in cui sono violati uno o più limiti di sicurezza operativa;
«stato di ripristino», stato del sistema in cui tutte le attività condotte sul sistema di trasmissione sono finalizzate a ristabilire il funzionamento del sistema e a mantenere la sicurezza operativa dopo lo stato di blackout o lo stato di emergenza;
«contingenza eccezionale», il verificarsi simultaneo di più contingenze aventi una causa comune;
«deviazione di frequenza», differenza, negativa o positiva, tra la frequenza effettiva e la frequenza nominale dell'area sincrona;
«frequenza del sistema», frequenza elettrica del sistema che può essere misurata in tutte le parti dell'area sincrona assumendo un valore coerente per il sistema in una finestra temporale di secondi, con differenze trascurabili tra i differenti punti di misurazione;
«processo di ripristino della frequenza» o «FRP», processo che mira a riportare la frequenza al valore nominale e, per le aree sincrone che consistono in più aree LFC, processo che mira a riportare il bilanciamento di potenza al valore programmato;
«errore di controllo del ripristino della frequenza» o «FRCE», errore del controllo per l'FRP, che è uguale all'ACE di un'area LFC o, se l'area LFC corrisponde geograficamente all'area sincrona, è uguale alla deviazione di frequenza;
«programma», insieme di valori di riferimento della generazione, del fabbisogno o dello scambio di energia elettrica per un dato periodo di tempo;
«fattore K di un'area LFC o di un blocco LFC», valore espresso in megawatt per hertz («MW/Hz») che si avvicina per quanto praticamente possibile o è maggiore della somma della capacità regolante della generazione, dell'auto-capacità regolante del carico e del contributo della riserva di contenimento della frequenza, in relazione alla massima deviazione di frequenza in regime stazionario;
«stato locale», stato di allerta, emergenza o blackout caratterizzato dall'assenza di rischio di estensione delle conseguenze al di fuori dell'area di controllo, compresi gli interconnettori connessi a tale area di controllo;
«massima deviazione di frequenza in regime stazionario», stima della massima deviazione della frequenza dopo il verificarsi di uno sbilanciamento uguale o inferiore all'incidente di riferimento entro la quale la frequenza del sistema è destinata a rimanere stabile;
«area osservabile», sistema di trasmissione del TSO e parti rilevanti dei sistemi di distribuzione e dei sistemi di trasmissione dei TSO limitrofi su cui il TSO esercita il monitoraggio in tempo reale e in base a cui modella la rete per mantenere la sicurezza operativa nella sua area di controllo, compresi gli interconnettori;
«TSO limitrofi», TSO connessi direttamente tramite almeno un interconnettore in c.a. o c.c.;
«analisi della sicurezza operativa», finalità globale delle attività informatiche, manuali e automatiche svolte per valutare la sicurezza operativa del sistema di trasmissione e definire le contromisure necessarie a garantire il rispetto dei criteri di sicurezza;
«indicatori della sicurezza operativa», indicatori utilizzati dai TSO per monitorare la sicurezza operativa sulla base degli stati del sistema, dei guasti e dei disturbi che la influenzano;
«classificazione della sicurezza operativa», classificazione utilizzata dai TSO per monitorare la sicurezza operativa sulla base degli indicatori della sicurezza operativa;
«prove funzionali», prove effettuate dal TSO o dal DSO a fini di manutenzione, sviluppo di pratiche di gestione del sistema, formazione e acquisizione di informazioni sul comportamento del sistema di trasmissione in condizioni anomale e prove effettuate dagli utenti rilevanti della rete elettrica sui loro impianti e aventi finalità simili;
«contingenza ordinaria», il verificarsi di una contingenza relativa a un singolo collegamento o iniezione;
«contingenza anomala (out-of-range)», il verificarsi contemporaneo di diverse contingenze non aventi una causa comune oppure la perdita di gruppi di generazione con una perdita di generazione totale superiore all'incidente di riferimento;
«pendenza della rampa», velocità di variazione della potenza attiva di un gruppo di generazione, un impianto di consumo o un sistema HVDC;
«riserva di potenza reattiva», potenza reattiva disponibile per il controllo della tensione;
«incidente di riferimento», massima deviazione positiva o negativa della potenza che si verifica istantaneamente tra la generazione e la domanda in un'area sincrona e che è tenuta in considerazione per il dimensionamento delle FCR;
«stabilità angolare», capacità delle macchine sincrone di mantenere il sincronismo in situazione N e dopo aver subito un disturbo;
«piano di sicurezza», piano che contiene la valutazione del rischio per gli asset critici del TSO relativo alle principali minacce fisiche e cibernetiche con una valutazione degli impatti potenziali;
«limiti di stabilità», punti di funzionamento limite ammessi per la gestione del sistema di trasmissione nel rispetto dei limiti di stabilità di tensione, stabilità angolare e stabilità di frequenza;
«stato su vasta area (wide area)», stato di allerta, di emergenza o di blackout in cui vi è il rischio di propagazione (di un disturbo) ai sistemi di trasmissione interconnessi;
«piano di difesa del sistema», insieme delle misure tecniche e organizzative da adottare per prevenire la propagazione o l'aggravarsi di un disturbo nel sistema di trasmissione al fine di evitare un disturbo su vasta area e lo stato di blackout;
«topologia», informazioni relative al collegamento elettrico dei vari elementi del sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione in una sottostazione, che comprendono anche la configurazione elettrica e la posizione degli interruttori e dei sezionatori;
«sovraccarichi transitori ammissibili», sovraccarichi temporanei degli elementi del sistema di trasmissione che sono tollerati per un intervallo di tempo limitato e che non causano danni fisici agli elementi del sistema di trasmissione purché siano rispettate la durata e le soglie stabilite;
«linea di interconnessione virtuale», input supplementare dei regolatori delle aree LFC interessate che ha la stessa valenza di una misura di un interconnettore fisico e permette lo scambio di energia elettrica tra le rispettive aree;
«sistemi di trasmissione flessibili in corrente alternata» o «FACTS», apparecchiature per la trasmissione di energia elettrica in corrente alternata che migliorano il controllo e la capacità di transito di potenza attiva;
«adeguatezza», capacità di alimentare un'area in modo da soddisfarne il carico;
«programma di scambio esterno netto aggregato», programma che rappresenta l'aggregazione netta di tutti i programmi di scambio esterni del TSO e dei programmi di scambio commerciale tra due aree di programmazione o tra un'area di programmazione e un gruppo di altre aree di programmazione;
«piano di disponibilità», combinazione di tutti gli stati di disponibilità pianificati per un asset rilevante per un dato periodo di tempo;
«stato di disponibilità», capacità di un gruppo di generazione, di un elemento della rete o di un impianto di consumo di fornire un servizio per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal fatto che sia in funzione o meno;
«vicino al tempo reale», lasso di tempo, non superiore a 15 minuti, tra l'ultima chiusura del mercato infragiornaliero e il tempo reale;
«previsione del fabbisogno», programma che rappresenta il consumo di un impianto di consumo o di un insieme di impianti di consumo;
«piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E», insieme di applicativi e apparati sviluppati per permettere l'archiviazione, lo scambio e la gestione dei dati utilizzati nei processi di pianificazione operativa tra TSO;
«programma di scambio commerciale esterno», programma che rappresenta lo scambio commerciale di energia elettrica tra operatori di mercato in diverse aree di programmazione;
«programma di scambio esterno del TSO», programma che rappresenta lo scambio di energia elettrica tra diverse aree di programmazione;
«indisponibilità forzata», messa fuori servizio non programmata di un asset rilevante per qualunque ragione urgente che esuli dal controllo operativo del gestore dell'asset rilevante in questione;
«programma di generazione», programma che rappresenta la produzione di energia elettrica di un gruppo di generazione o di un insieme di gruppi di generazione;
«programma di scambio commerciale interno», programma che rappresenta lo scambio commerciale di energia elettrica all'interno di un'area di programmazione tra diversi operatori di mercato;
«asset rilevante interno», asset rilevante facente parte dell'area di controllo del TSO oppure asset rilevante situato in un sistema di distribuzione, anche chiuso, connesso direttamente o indirettamente all'area di controllo del TSO;
«bilancio netto dell'area in c.a.», aggregazione netta di tutti i programmi esterni di un'area in c.a.;
«regione di coordinamento delle indisponibilità», insieme di aree di controllo per le quali i TSO definiscono procedure di monitoraggio e, ove necessario, coordinano lo stato di disponibilità degli asset rilevanti in tutti gli orizzonti temporali;
«impianto di consumo rilevante», impianto di consumo che rientra nel coordinamento delle indisponibilità e il cui stato di disponibilità influenza la sicurezza operativa transfrontaliera;
«asset rilevante», qualunque impianto di consumo rilevante, gruppo di generazione rilevante o elemento di rete rilevante che rientra nel coordinamento delle indisponibilità;
«elemento di rete rilevante», qualunque componente di un sistema di trasmissione, compresi gli interconnettori, o di un sistema di distribuzione, anche chiuso, come una singola linea, una singola terna, un singolo trasformatore, un singolo trasformatore PST (phase-shifting transformer) o un compensatore di tensione, che rientra nel coordinamento delle indisponibilità e il cui stato di disponibilità influenza la sicurezza operativa transfrontaliera;
«incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità», condizione in cui lo stato di disponibilità di uno o più elementi di rete rilevanti, gruppi di generazione rilevanti e/o impianti di consumo rilevanti combinato con la migliore stima della situazione previsionale della rete elettrica porta alla violazione dei limiti di sicurezza operativa, tenuto conto delle contromisure senza costi a disposizione del TSO;
«pianificatore delle indisponibilità», entità incaricata di pianificare lo stato di disponibilità di un gruppo di generazione rilevante, di un impianto di consumo rilevante o di un elemento di rete rilevante;
«gruppo di generazione rilevante», gruppo di generazione che rientra nel coordinamento delle indisponibilità e il cui stato di disponibilità influenza la sicurezza operativa transfrontaliera;
«coordinatore regionale della sicurezza» o «RSC», la o le entità, di proprietà dei TSO o da essi controllate, che in una o più regioni di calcolo della capacità svolgono mansioni inerenti al coordinamento regionale dei TSO;
«programmatore di rete», la o le entità incaricate di fornire le programmazioni degli operatori di mercato ai TSO o, se del caso, a terzi;
«area di programmazione», area alla quale si applicano gli obblighi del TSO inerenti le attività di programmazione individuata sulla base delle esigenze operative o organizzative;
«orizzonte settimanale» o «week-ahead», con anticipo di una settimana rispetto alla settimana di esercizio di riferimento;
«orizzonte annuale» o «year-ahead», con anticipo di un anno rispetto all'anno di esercizio di riferimento;
«TSO interessato», TSO per cui le informazioni sullo scambio delle riserve e/o la condivisione delle riserve e/o il processo di compensazione dello sbilanciamento e/o il processo transfrontaliero di attivazione sono necessarie ai fini dell'analisi e del mantenimento della sicurezza operativa;
«capacità di riserva», quantità di FCR, FRR o RR che il TSO deve avere a disposizione;
«scambio di riserve», possibilità per un TSO di accedere alla capacità di riserva di un'altra area LFC, di un altro blocco LFC o di un'altra area sincrona per soddisfare il proprio fabbisogno di riserve definite mediante il proprio processo di dimensionamento delle riserve FCR, FRR o RR. Tale capacità di riserva è destinata esclusivamente a detto TSO e non è presa in considerazione dagli altri TSO per soddisfare il loro fabbisogno di riserve definite mediante i loro processi di dimensionamento delle riserve;
«condivisione delle riserve», meccanismo secondo il quale più TSO attingono alla medesima capacità di riserva, sia essa FCR, FRR o RR, per rispondere al rispettivo fabbisogno di riserve definito mediante i rispettivi processi di dimensionamento delle riserve;
«tempo di attivazione dello stato di allerta», lasso di tempo che trascorre prima che lo stato di allerta diventi effettivo;
«FRR automatiche», FRR che possono essere attivate da un automatismo;
«ritardo di attivazione delle FRR automatiche», lasso di tempo che trascorre tra l'impostazione di un nuovo valore di setpoint sul sistema di controllo per il ripristino della frequenza e l'inizio dell'erogazione fisica delle FRR automatiche;
«tempo di piena attivazione delle FRR automatiche», lasso di tempo che trascorre tra l'impostazione di un nuovo valore di setpoint sul sistema di controllo per il ripristino della frequenza e la corrispondente attivazione o disattivazione delle FRR automatiche;
«dati FRCE medi», insieme di dati consistenti nel valore medio dell'FRCE istantaneo misurati in un'area LFC o in un blocco LFC in un determinato intervallo di tempo;
«TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità», TSO che attiva la sua capacità di riserva a favore di un TSO che riceve la riserva nell'ambito di un accordo per la condivisione delle riserve;
«TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità», TSO che calcola la capacità di riserva tenendo conto della capacità di riserva accessibile tramite un TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità nel quadro di un accordo per la condivisione delle riserve;
«processo di applicazione dei criteri», processo di calcolo dei parametri-obiettivo per l'area sincrona, il blocco LFC e l'area LFC basato sui dati acquisiti nel processo di raccolta e invio dei dati;
«processo di raccolta e invio dei dati», processo di raccolta dell'insieme di dati necessari ad applicare i criteri di valutazione della qualità della frequenza;
«processo transfrontaliero di attivazione delle FRR», processo concordato tra i TSO che partecipano al processo che consente di attivare le FRR di un'altra area LFC mediante opportuna correzione degli input degli FRP interessati;
«processo transfrontaliero di attivazione delle RR», processo concordato tra i TSO che partecipano al processo che permette di attivare le RR di un'altra area LFC mediante opportuna correzione degli input dell'RRP interessato;
«incidente di dimensionamento», stima del massimo sbilanciamento istantaneo di potenza attiva, positivo o negativo, che può verificarsi all'interno di un blocco LFC;
«deviazione del tempo elettrico», differenza di tempo tra il tempo sincrono e il tempo coordinato universale (UTC);
«deviazione di frequenza della piena attivazione delle FCR», valore nominale della deviazione di frequenza nel momento in cui in un'area sincrona le FCR sono pienamente attivate;
«tempo di piena attivazione delle FCR», lasso di tempo tra il verificarsi dell'incidente di riferimento e la corrispondente piena attivazione delle FCR;
«obbligo di FCR», la quota delle FCR che ricade sotto la responsabilità di un TSO;
«processo di contenimento della frequenza» o «FCP», processo che mira a stabilizzare la frequenza del sistema compensando gli sbilanciamenti mediante l'attivazione di opportune riserve;
«processo di accoppiamento (coupling) della frequenza», processo concordato tra tutti i TSO di due aree sincrone che permette di collegare l'attivazione delle FCR attraverso la regolazione dei flussi degli HVDC tra le aree sincrone;
«parametro qualitativo della frequenza», le principali variabili della frequenza del sistema che definiscono la qualità della frequenza;
«parametro-obiettivo della qualità della frequenza», principale obiettivo della frequenza del sistema rispetto al quale viene valutata la performance dei processi di attivazione delle FCR, FRR e RR in stato normale;
«criteri di valutazione della qualità della frequenza», serie di calcoli che utilizzano le misure di frequenza del sistema e permettono la valutazione della qualità della frequenza del sistema rispetto ai parametri-obiettivo della qualità della frequenza;
«dati per la valutazione della qualità della frequenza», insieme di dati che permettono il calcolo dei criteri di valutazione della qualità della frequenza;
«intervallo di recupero della frequenza», per le aree sincrone GB e IE/NI, intervallo di valori di frequenza del sistema in cui è previsto che rientri la frequenza del sistema dopo il verificarsi di uno sbilanciamento uguale o inferiore all'incidente di riferimento, prima del trascorrere del tempo di recupero della frequenza;
«tempo di recupero della frequenza», per le aree sincrone GB e IE/NI, tempo massimo previsto dopo il verificarsi di uno sbilanciamento inferiore o uguale all'incidente di riferimento entro il quale la frequenza del sistema ritorna alla massima deviazione di frequenza in regime stazionario;
«intervallo di ripristino della frequenza», per le aree sincrone GB, IE/NI e dell'Europa settentrionale, intervallo di frequenza del sistema cui è previsto che la frequenza del sistema ritorni, dopo il verificarsi di uno sbilanciamento uguale o inferiore all'incidente di riferimento, prima del trascorrere del tempo di ripristino della frequenza;
«parametri-obiettivo dell'FRCE», le principali variabili obiettivo del blocco LFC in base alle quali sono determinati e valutati i criteri di dimensionamento delle FRR e delle RR del blocco LFC, che sono usate per valutare il comportamento del blocco LFC in funzionamento normale;
«scambio di potenza per il ripristino della frequenza», potenza scambiata tra aree LFC nell'ambito del processo transfrontaliero (di attivazione delle FRR);
«setpoint della frequenza», valore-obiettivo della frequenza utilizzato nell'FRP definito come la somma della frequenza nominale del sistema e un valore di compensazione (offset) necessario a ridurre l'errore del tempo elettrico;
«requisiti di disponibilità delle FRR», serie di requisiti definiti dai TSO relativi alla disponibilità delle FRR di un blocco LFC;
«norme di dimensionamento delle FRR», le specifiche del processo di dimensionamento delle FRR di un blocco LFC;
«processo di compensazione dello sbilanciamento», processo concordato tra i TSO per evitare l'attivazione simultanea di FRR in direzioni opposte, tenendo conto dei rispettivi FRCE e delle FRR attivate e correggendo opportunamente gli input degli FRP interessati;
«scambio di potenza per la compensazione dello sbilanciamento», potenza scambiata tra aree LFC nell'ambito del processo di compensazione dello sbilanciamento;
«obbligo di FCR iniziale», quantità di FCR attribuite ad un TSO sulla base di un criterio di ripartizione;
«dati di frequenza istantanei», insieme di misure della frequenza complessiva del sistema per l'area sincrona effettuate su un periodo di misurazione uguale o inferiore a un secondo e utilizzate ai fini della valutazione della qualità della frequenza;
«deviazione istantanea di frequenza», insieme di misure della deviazione della frequenza complessiva del sistema per l'area sincrona rilevate su un periodo di misurazione uguale o inferiore a un secondo, utilizzate ai fini della valutazione della qualità della frequenza;
«dati FRCE istantanei», insieme di misure dell'FRCE di un blocco LFC rilevate su un periodo di misurazione uguale o inferiore a 10 secondi e utilizzate ai fini della valutazione della qualità della frequenza;
«intervallo dell'FRCE di livello 1», il primo intervallo utilizzato ai fini della valutazione della qualità della frequenza del sistema del blocco LFC entro cui l'FRCE dovrebbe essere mantenuto per una data percentuale del tempo;
«intervallo dell'FRCE di livello 2», il secondo intervallo utilizzato ai fini della valutazione della qualità della frequenza del sistema del blocco LFC entro cui l'FRCE dovrebbe essere mantenuto per una data percentuale del tempo;
«accordo operativo di blocco LFC», accordo multilaterale tra tutti i TSO di un blocco LFC, se il blocco LFC è di competenza di più di un TSO, e metodologia operativa di un blocco LFC da adottare unilateralmente dal pertinente TSO, se il blocco LFC è di competenza di un unico TSO;
«scambio di potenza di sostituzione», potenza scambiata tra aree LFC nell'ambito del processo transfrontaliero di attivazione delle RR;
«sbilanciamento del blocco LFC», somma dell'FRCE, dell'attivazione delle FRR e dell'attivazione delle RR all'interno del blocco LFC e l'interscambio di potenza per la compensazione dello sbilanciamento, l'interscambio di potenza per il ripristino della frequenza e l'interscambio di potenza di sostituzione di tale blocco LFC con altri blocchi LFC;
«responsabile del monitoraggio del blocco LFC», TSO responsabile della raccolta dei dati relativi ai criteri di valutazione della qualità della frequenza e dell'applicazione dei criteri di valutazione della qualità della frequenza del blocco LFC;
«struttura del controllo frequenza/potenza», architettura di base che considera tutti gli aspetti relativi al controllo frequenza/potenza, in particolare la suddivisione di responsabilità e obblighi e anche le tipologie e le finalità delle riserve di potenza attiva;
«struttura delle responsabilità del processo», architettura che determina le responsabilità e gli obblighi relativi alle riserve di potenza attiva sulla base della struttura del controllo dell'area sincrona;
«struttura di attivazione del processo», architettura che classifica i processi relativi ai diversi tipi di riserve di potenza attiva in termini di finalità e di attivazione;
«tempo di piena attivazione delle FRR manuali», lasso di tempo che trascorre tra il cambio del setpoint e la corrispondente attivazione o disattivazione delle FRR manuali;
«massima deviazione istantanea di frequenza», stima del massimo valore assoluto della deviazione istantanea della frequenza dopo il verificarsi di uno sbilanciamento uguale o inferiore all'incidente di riferimento, superato il quale sono attivate misure di emergenza;
«area di monitoraggio», area sincrona, o parte di area sincrona, fisicamente limitata da punti di misurazione sugli interconnettori con altre aree di monitoraggio, gestita da uno o più TSO ottemperanti agli obblighi di un'area di monitoraggio;
«prequalificazione», processo di verifica della conformità di un'unità o gruppo di erogazione delle riserve ai requisiti stabiliti dal TSO;
«durata della rampa», intervallo di tempo definito da un istante di partenza fissato e da una durata nel quale la potenza attiva in ingresso e/o in uscita è aumentata o diminuita;
«TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve», TSO responsabile di impartire all'unità o al gruppo di erogazione delle riserve l'istruzione di attivare le FRR e/o le RR;
«DSO di connessione delle riserve», DSO responsabile della rete di distribuzione cui è connessa un'unità o un gruppo di erogazione delle riserve che fornisce riserve a un TSO;
«TSO di connessione delle riserve», TSO responsabile dell'area di monitoraggio cui è connessa un'unità o un gruppo di erogazione delle riserve;
«TSO che riceve le riserve», TSO coinvolto in uno scambio con un TSO di connessione delle riserve e/o un'unità che eroga riserve o un gruppo che eroga riserve connessi ad un'altra area di monitoraggio o LFC;
«processo di sostituzione delle riserve» o «RRP», processo volto a ripristinare le FRR attivate e, per GB e IE/NI, a ripristinare anche le FCR attivate;
«requisiti di disponibilità delle RR», prescrizioni definite dai TSO di un blocco LFC relative alla disponibilità delle RR;
«norme di dimensionamento delle RR», specifiche relative al processo di dimensionamento delle RR di un blocco LFC;
«intervallo di frequenza standard», intervallo definitivo simmetricamente rispetto alla frequenza nominale entro il quale dovrebbe mantenersi la frequenza di sistema di un'area sincrona;
«deviazione di frequenza standard», valore assoluto della deviazione di frequenza che delimita l'intervallo di frequenza standard;
«deviazione di frequenza in regime stazionario», valore assoluto della deviazione della frequenza dopo il verificarsi di uno sbilanciamento e la successiva stabilizzazione della frequenza del sistema;
«responsabile del monitoraggio dell'area sincrona», TSO responsabile della raccolta dei dati relativi ai criteri di valutazione della qualità della frequenza e dell'applicazione di tali criteri per l'area sincrona;
«processo di controllo del tempo», insieme delle azioni di controllo effettuate per annullare lo scarto tra tempo sincrono e tempo UTC.
Articolo 4
Obiettivi e aspetti regolamentari
Il presente regolamento intende:
determinare requisiti e principi comuni di sicurezza operativa;
determinare principi comuni per la pianificazione operativa del sistema interconnesso;
determinare processi comuni di controllo frequenza/potenza e strutture di controllo comuni;
assicurare le condizioni per mantenere la sicurezza operativa in tutta l'Unione;
assicurare le condizioni per mantenere il livello di qualità della frequenza in tutte le aree sincrone di tutta l'Unione;
promuovere il coordinamento della gestione del sistema e della pianificazione operativa;
garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni sulla gestione del sistema di trasmissione;
contribuire al funzionamento efficiente e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione.
Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità competenti e i gestori di sistema:
applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
garantiscono la trasparenza;
applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;
rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;
si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema; e
tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.
Articolo 5
Termini e condizioni o metodologie dei TSO
Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, esige una maggioranza di:
TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e
TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.
Qualora i TSO che decidono in merito a proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 3, esige una maggioranza di:
TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e
TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.
Articolo 6
Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO
Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia, fermo restando che lo Stato membro ha la facoltà di fornire un parere all’autorità di regolamentazione interessata:
i requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità essenziali per lo scambio dei dati relativi alla sicurezza operativa di cui all’articolo 40, paragrafo 6;
la metodologia per la creazione dei modelli comuni di rete, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, e all’articolo 70;
la metodologia per l’analisi coordinata della sicurezza operativa in conformità dell’articolo 75;
Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata, fermo restando che lo Stato membro ha la facoltà di fornire un parere all’autorità di regolamentazione interessata:
la metodologia applicabile a ciascuna area sincrona per la definizione dell’inerzia minima conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, lettera b);
le disposizioni comuni applicabili a ciascuna regione di calcolo della capacità per il coordinamento della sicurezza operativa regionale in conformità dell’articolo 76;
la metodologia, almeno a livello di area sincrona, per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità conformemente all’articolo 84;
le metodologie, le condizioni e i valori contemplati negli accordi operativi di area sincrona di cui all’articolo 118 e concernenti:
i parametri qualitativi della frequenza e il parametro-obiettivo della qualità della frequenza conformemente all’articolo 127;
le norme di dimensionamento delle FCR, conformemente all’articolo 153;
le proprietà aggiuntive delle FCR, conformemente all’articolo 154, paragrafo 2;
per le aree sincrone GB e IE/NI, le misure volte ad assicurare la ricostituzione dei serbatoi di energia conformemente all’articolo 156, paragrafo 6, lettera b);
per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, il periodo di attivazione minimo che i fornitori di riserve FCR devono assicurare conformemente all’articolo 156, paragrafo 10;
per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, le ipotesi e la metodologia per un’analisi costi-benefici conformemente all’articolo 156, paragrafo 11;
per le aree sincrone diverse dall’area CE e, ove opportuno, i limiti applicabili allo scambio di FCR tra i TSO conformemente all’articolo 163, paragrafo 2;
per le aree sincrone GB e IE/NI, la metodologia per determinare la fornitura minima di capacità di riserva FCR tra aree sincrone, definita in conformità dell’articolo 174, paragrafo 2, lettera b);
i limiti relativi al volume degli scambi di FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 176, paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 177, paragrafo 1;
i limiti relativi al volume degli scambi di RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 178, paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell’articolo 179, paragrafo 1;
le metodologie e le condizioni contemplate negli accordi operativi di blocco LFC di cui all’articolo 119 e concernenti:
i limiti di rampa per la produzione di potenza attiva, conformemente all’articolo 137, paragrafi 3 e 4;
le azioni di coordinamento volte a ridurre l’FRCE, definite all’articolo 152, paragrafo 14;
le misure volte a ridurre l’FRCE attraverso l’imposizione di modifiche alla produzione o al consumo di potenza attiva dei gruppi di generazione e delle unità di consumo, conformemente all’articolo 152, paragrafo 16;
le norme di dimensionamento delle FRR di cui all’articolo 157, paragrafo 1;
le misure di attenuazione per l’area sincrona o il blocco LFC di cui all’articolo 138;
la proposta comune per area sincrona per la determinazione dei blocchi LFC di cui all’articolo 141, paragrafo 2.
Salvo diversa disposizione dello Stato membro, i termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all’approvazione individuale dell’entità designata dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1:
per le aree sincrone GB e IE/NI, la proposta di ciascun TSO che specifica il livello di perdita di carico del sistema di trasmissione nello stato di blackout;
la portata dello scambio di dati con i DSO e gli utenti rilevanti della rete di cui all’articolo 40, paragrafo 5;
i requisiti aggiuntivi, di cui all’articolo 154, paragrafo 3, per i gruppi di erogazione delle FCR;
l’esclusione dei gruppi di erogazione delle FCR dall’erogazione di FCR in applicazione dell’articolo 154, paragrafo 4;
per le aree sincrone CE e dell’Europa settentrionale, la proposta concernente il periodo di attivazione minimo provvisorio che i fornitori di riserve FCR devono assicurare, secondo quanto proposto dal TSO, in conformità dell’articolo 156, paragrafo 9;
i requisiti tecnici per le FRR definiti dal TSO di cui all’articolo 158, paragrafo 3;
il rifiuto dell’erogazione di FRR proveniente dai gruppi di erogazione delle FRR, conformemente all’articolo 159, paragrafo 7;
i requisiti tecnici per la connessione delle unità e dei gruppi di erogazione delle RR, definiti dal TSO conformemente all’articolo 161, paragrafo 3; e
il rifiuto dell’erogazione di RR proveniente dai gruppi di erogazione delle RR, in conformità dell’articolo 162, paragrafo 6.
Articolo 7
Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO
Articolo 8
Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie
La pubblicazione riguarda anche:
i miglioramenti agli strumenti di gestione della rete di cui all’articolo 55, lettera e);
i parametri-obiettivo dell’FRCE di cui all’articolo 128;
i limiti di rampa a livello di area sincrona di cui all’articolo 137, paragrafo 1;
i limiti di rampa a livello di blocco LFC di cui all’articolo 137, paragrafo 3;
le misure adottate nello stato di allerta a causa dell’insufficienza delle riserve di potenza attiva conformemente all’articolo 152, paragrafo 11; e
la richiesta, presentata dal TSO di connessione delle riserve a un fornitore di riserve FCR, di rendere disponibili le informazioni in tempo reale conformemente all’articolo 154, paragrafo 11.
Articolo 9
Recupero dei costi
Articolo 10
Partecipazione delle parti interessate
L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente alla gestione sicura del sistema e ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti per quanto attiene alla gestione sicura del sistema.
Articolo 11
Consultazione pubblica
Articolo 12
Obblighi di riservatezza
Articolo 13
Accordi con i TSO non vincolati dal presente regolamento
Se un'area sincrona ingloba TSO sia dell'Unione che di paesi terzi, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO dell'Unione nell'area sincrona in questione si adoperano per concludere con i TSO di paesi terzi non vincolati dal presente regolamento un accordo che definisca le basi della loro cooperazione in merito alla gestione sicura del sistema e stabilisca disposizioni per assicurare il rispetto, da parte dei TSO dei paesi terzi, degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Articolo 14
Monitoraggio
L'ENTSO-E monitora l'attuazione del presente regolamento in conformità dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. Sono monitorati almeno i seguenti elementi:
gli indicatori della sicurezza operativa di cui all'articolo 15;
il controllo frequenza/potenza di cui all'articolo 16;
la valutazione del coordinamento regionale di cui all'articolo 17;
l'individuazione di eventuali divergenze nell'attuazione a livello nazionale del presente regolamento per quanto riguarda i termini e le condizioni o le metodologie elencati all'articolo 6, paragrafo 3;
l'individuazione di eventuali ulteriori miglioramenti a strumenti e servizi di cui all'articolo 55, lettere a) e b), in aggiunta a quelli individuati dai TSO di cui all'articolo 55, lettera e);
l'individuazione, nella relazione annuale sulla scala di classificazione degli incidenti di cui all'articolo 15, di eventuali miglioramenti necessari a sostegno di una sicurezza operativa sostenibile e a lungo termine; e
l'individuazione di eventuali difficoltà concernenti la cooperazione con i TSO dei paesi terzi ai fini della gestione sicura del sistema.
Articolo 15
Relazione annuale sugli indicatori della sicurezza operativa
Le relazioni annuali di cui al paragrafo 1 contengono almeno i seguenti indicatori della sicurezza operativa rilevanti per la sicurezza operativa:
il numero di scatti degli elementi del sistema di trasmissione, ogni anno per ciascun TSO;
il numero di scatti degli impianti di generazione, ogni anno per ciascun TSO;
l'energia non fornita ogni anno a causa della disconnessione non programmata degli impianti di consumo per ogni TSO;
il numero di volte in cui ciascun TSO si è trovato in stato di allerta o di emergenza e la durata dello stato;
la durata e il numero di eventi durante i quali è stata constatata una carenza di riserve per ciascun TSO;
la durata e il numero delle deviazioni della tensione superiori agli intervalli che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato II per ciascun TSO;
il numero di minuti al di fuori dell'intervallo di frequenza standard e il numero di minuti al di fuori del 50 % della deviazione massima della frequenza in regime stazionario, per zona sincrona;
il numero di separazioni di rete o di stati di blackout locali; e
il numero di blackout che interessano due o più TSO.
La relazione annuale di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti indicatori della sicurezza operativa rilevanti per la pianificazione operativa:
il numero di eventi in cui un incidente previsto nella lista delle contingenze ha causato una degradazione dello stato operativo del sistema;
il numero di eventi di cui alla lettera a) in cui si è verificata una degradazione delle condizioni operative del sistema a seguito di discrepanze non previste in relazione alle previsioni di carico o generazione;
il numero di eventi in cui si è verificata una degradazione delle condizioni operative del sistema a seguito di una contingenza eccezionale;
il numero di eventi di cui alla lettera c) in cui si è verificata una degradazione delle condizioni operative del sistema a seguito di discrepanze non previste in relazione alle previsioni di carico o generazione; e
il numero di eventi che hanno causato una degradazione delle condizioni operative del sistema a causa della carenza di riserve di potenza attiva.
Articolo 16
Relazione annuale sul controllo frequenza/potenza
A partire dal 14 settembre 2018, i TSO di ciascuno Stato membro comunicano all'ENTSO-E, entro il 1o marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
l'identificazione dei blocchi LFC, delle aree LFC e delle aree di monitoraggio nello Stato membro;
l'identificazione dei blocchi LFC che si trovano al di fuori del territorio dello Stato membro e che includono aree LFC e aree di monitoraggio situate all'interno dello Stato membro;
l'identificazione delle aree sincrone alle quali lo Stato membro appartiene;
i dati relativi ai criteri di valutazione della qualità della frequenza per ciascuna area sincrona e ciascun blocco LFC di cui alle lettere a), b) e c) per ogni mese di almeno i due anni civili precedenti;
l'obbligo di FCR e l'obbligo di FCR iniziale di ciascun TSO operante nello Stato membro per ogni mese di almeno i due anni civili precedenti; e
la descrizione e la data di attuazione di eventuali misure di attenuazione e requisiti di rampa volti ad attenuare le deviazioni di frequenza deterministiche adottati l'anno civile precedente in applicazione degli articoli 137 e 138 e che vedono il coinvolgimento dei TSO dello Stato membro.
Articolo 17
Relazione annuale sulla valutazione del coordinamento regionale
Entro il 1o marzo ciascun coordinatore regionale della sicurezza redige e trasmette all'ENTSO-E una relazione annuale contenente le seguenti informazioni sui compiti da esso svolti:
il numero di eventi, la durata media e le ragioni del mancato svolgimento delle funzioni;
le statistiche relative alle violazioni, ivi inclusi la durata, il luogo e il numero di volte in cui si sono verificate, nonché le contromisure associate attivate e il loro eventuale costo;
il numero di volte in cui i TSO si sono rifiutati di mettere in atto le contromisure raccomandate dal coordinatore regionale della sicurezza e le ragioni di tale rifiuto;
il numero di incompatibilità relative alle indisponibilità individuate conformemente all'articolo 80; e
una descrizione dei casi in cui è stata riscontrata una carenza in termini di adeguatezza regionale e una descrizione delle azioni di attenuazione intraprese.
PARTE II
SICUREZZA OPERATIVA
TITOLO 1
REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA OPERATIVA
CAPO 1
Stati del sistema, contromisure e limiti di sicurezza operativa
Articolo 18
Classificazione degli stati del sistema
Il sistema di trasmissione si trova nello stato normale se sono soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito:
la tensione e i flussi di potenza sono entro i limiti di sicurezza operativa definiti conformemente all'articolo 25;
la frequenza soddisfa i seguenti criteri:
la deviazione della frequenza del sistema in regime stazionario è compresa nell'intervallo di frequenza standard; o
il valore assoluto della deviazione della frequenza del sistema in regime stazionario non è superiore alla deviazione massima della frequenza in regime stazionario e i limiti di frequenza del sistema stabiliti per lo stato di allerta non sono raggiunti;
le riserve di potenza attiva e reattiva sono sufficienti per resistere alle contingenze previste nella lista delle contingenze definita conformemente all'articolo 33 senza violare i limiti di sicurezza operativa;
la gestione dell'area di controllo del TSO si trova e resterà entro i limiti di sicurezza operativa anche dopo l'attivazione di contromisure a seguito del verificarsi di una contingenza prevista nella lista delle contingenze definita conformemente all'articolo 33;
Il sistema di trasmissione si trova nello stato di allerta se:
la tensione e i flussi di potenza sono entro i limiti di sicurezza operativa definiti conformemente all'articolo 25; e
la capacità di riserva del TSO è ridotta di oltre il 20 % per più di 30 minuti e non è possibile compensare tale riduzione nella gestione del sistema in tempo reale; o
la frequenza soddisfa i seguenti criteri:
il valore assoluto della deviazione della frequenza del sistema in regime stazionario non è superiore alla deviazione massima della frequenza in regime stazionario; e
il valore assoluto della deviazione della frequenza del sistema in regime stazionario è stato costantemente superiore al 50 % della deviazione massima della frequenza in regime stazionario per un periodo di tempo superiore al tempo di attivazione dello stato di allerta oppure è stato costantemente superiore all'intervallo di frequenza standard per un periodo di tempo superiore al tempo di ripristino della frequenza; o
almeno una delle contingenze previste nella lista delle contingenze definita conformemente all'articolo 33 comporta una violazione dei limiti di sicurezza operativa del TSO, anche in seguito all'attivazione delle contromisure.
Il sistema di trasmissione si trova nello stato di emergenza se è soddisfatta almeno una delle condizioni elencate di seguito:
si è verificata almeno una violazione dei limiti di sicurezza operativa del TSO definiti conformemente all'articolo 25;
la frequenza non soddisfa i criteri relativi allo stato normale e allo stato di allerta di cui ai paragrafi 1 e 2;
è stata attivata almeno una delle misure contemplate dal piano di difesa del sistema del TSO;
si è verificato un guasto nel funzionamento degli strumenti, dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 24, paragrafo 1, che ne ha causato l'indisponibilità per oltre 30 minuti.
Il sistema di trasmissione si trova nello stato di blackout se è soddisfatta almeno una delle condizioni elencate di seguito:
perdita di oltre il 50 % del carico nell'area di controllo del TSO;
assenza totale di tensione per almeno tre minuti nell'area di controllo del TSO, con conseguente attivazione dei piani di ripristino.
I TSO di un'area sincrona GB e IE/NI possono elaborare una proposta che specifica il livello di perdita di carico in cui si trova il sistema di trasmissione nello stato di blackout; i TSO delle aree sincrone GB e IE/NI comunicano tale situazione all'ENTSO-E.
Articolo 19
Monitoraggio e determinazione degli stati del sistema da parte dei TSO
Il TSO monitora in tempo reale i seguenti parametri del sistema di trasmissione nella propria area di controllo, sulla base di misurazioni telemetriche in tempo reale o di valori calcolati dalla propria area osservabile, tenendo conto dei dati strutturali e in tempo reale di cui all'articolo 42:
flussi di potenza attiva e reattiva;
valori di tensione sulla sbarra;
frequenza ed errore di controllo del ripristino della frequenza della propria area LFC;
riserve di potenza attiva e reattiva; e
generazione e carico.
Se il sistema di trasmissione non si trova nello stato normale e se lo stato del sistema è considerato uno stato su vasta area, il TSO:
informa tutti i TSO dello stato del suo sistema di trasmissione attraverso uno strumento informatico per lo scambio dei dati in tempo reale a livello paneuropeo; e
fornisce ai TSO nella cui area osservabile rientrano elementi del proprio sistema di trasmissione ulteriori informazioni su tali elementi.
Articolo 20
Contromisure nella gestione del sistema
Articolo 21
Principi e criteri applicabili alle contromisure
Nell'attivare e coordinare le contromisure conformemente all'articolo 23 il TSO applica i seguenti principi:
per le violazioni della sicurezza operativa che non è necessario gestire in modo coordinato, il TSO progetta, prepara e attiva le contromisure figuranti nelle categorie definite all'articolo 22 per riportare il sistema allo stato normale e impedire che lo stato di allerta o di emergenza si propaghi al di fuori della sua area di controllo;
per le violazioni della sicurezza operativa che è necessario gestire in modo coordinato, il TSO progetta, prepara e attiva le contromisure coordinandosi con gli altri TSO coinvolti, seguendo la metodologia per la preparazione delle contromisure in modo coordinato descritta all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), e tenendo conto della raccomandazione di un coordinatore regionale della sicurezza conformemente all'articolo 78, paragrafo 4.
Nel selezionare le contromisure opportune, il TSO applica i seguenti criteri:
attiva le contromisure più efficaci ed economicamente efficienti;
attiva le contromisure entro un intervallo di tempo che si avvicini il più possibile al tempo reale, tenendo conto del tempo di attivazione previsto e dell'urgenza con cui risolvere la situazione relativa alla gestione del sistema;
considera il rischio di guasti nell'applicazione delle contromisure disponibili e il relativo impatto sulla sicurezza operativa:
rischi di guasto o corto circuito derivanti dalle modifiche della topologia;
rischi di indisponibilità derivanti da modifiche della potenza attiva o reattiva nei gruppi di generazione o negli impianti di consumo; e
rischi di malfunzionamento derivanti dal comportamento delle apparecchiature;
privilegia le contromisure che rendono disponibile la massima capacità interzonale per l'allocazione della capacità nel rispetto di tutti i limiti di sicurezza operativa.
Articolo 22
Categorie di contromisure
Il TSO utilizza le seguenti categorie di contromisure:
modifica della durata di un'indisponibilità pianificata o rimessa in funzione di elementi del sistema di trasmissione per conseguire la disponibilità operativa di tali elementi;
incidenza attiva sui flussi di potenza mediante:
commutazioni sotto carico dei trasformatori di potenza;
commutazioni sotto carico dei trasformatori sfasatori (PST);
modifica delle topologie;
controllo della tensione e gestione della potenza reattiva mediante:
commutazioni sotto carico dei trasformatori di potenza;
inserzione/disinserzione di condensatori e reattori;
inserzione/disinserzione dei dispositivi di gestione della tensione e della potenza reattiva basati sull'elettronica di potenza;
istruzioni ai DSO connessi al sistema di trasmissione e agli utenti rilevanti della rete affinché blocchino il controllo automatico della tensione e della potenza reattiva dei trasformatori o affinché attivino nei propri impianti le contromisure di cui ai punti da i) a iii) se il degrado della tensione compromette la sicurezza operativa o rischia di provocare un collasso di tensione in un sistema di trasmissione;
richiesta di variazione della produzione di potenza reattiva o del setpoint di tensione dei gruppi di generazione sincroni connessi al sistema di trasmissione;
richiesta di variazione della produzione di potenza reattiva dei convertitori dei gruppi di generazione non sincroni connessi al sistema di trasmissione;
ricalcolo delle capacità interzonali del giorno prima e infragiornaliere in conformità del regolamento (UE) 2015/1222;
ridispacciamento, tra due o più TSO, degli utenti del sistema connessi al sistema di trasmissione o di distribuzione nell'area di controllo del TSO;
scambi in controflusso tra due o più zone di offerta;
regolazione dei flussi di potenza attiva attraverso i sistemi HVDC;
attivazione di procedure di gestione della deviazione della frequenza;
riduzione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009, della capacità interzonale già allocata in situazioni di emergenza in cui l'uso di tale capacità rischia di compromettere la sicurezza operativa, tutti i TSO su un dato interconnettore acconsentono a tale adeguamento e il ridispacciamento o gli scambi in controflusso non sono possibili; e
se del caso, distacco manuale del carico nello stato normale o di allerta.
Articolo 23
Preparazione, attivazione e coordinamento delle contromisure
Il TSO prepara e attiva contromisure conformemente ai criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 2, per impedire il deterioramento dello stato del sistema sulla base dei seguenti elementi:
il monitoraggio e la determinazione degli stati del sistema conformemente all'articolo 19;
l'analisi delle contingenze nella gestione in tempo reale conformemente all'articolo 34; e
l'analisi delle contingenze nella pianificazione operativa conformemente all'articolo 72.
Quando un TSO attiva una contromisura ogni utente rilevante della rete e ogni DSO interessati connessi al sistema di trasmissione eseguono le istruzioni fornite dal TSO.
Articolo 24
Disponibilità di mezzi, strumenti e attrezzature del TSO
Il TSO assicura la disponibilità, l'affidabilità e la ridondanza dei seguenti elementi:
mezzi per il monitoraggio dello stato del sistema di trasmissione, comprese le applicazioni per la stima dello stato e le attrezzature per il controllo frequenza/potenza;
mezzi per il controllo dell'apertura/chiusura degli interruttori, degli interruttori di parallelo, dei commutatori del trasformatore e di altre apparecchiature che servono a controllare gli elementi del sistema di trasmissione;
mezzi per comunicare con le sale di controllo degli altri TSO e RSC;
strumenti per l'analisi della sicurezza operativa; e
strumenti e mezzi di comunicazione necessari per facilitare le operazioni di mercato transfrontaliere.
Articolo 25
Limiti di sicurezza operativa
Il TSO specifica i limiti di sicurezza operativa per ogni elemento del proprio sistema di trasmissione, tenendo conto almeno delle seguenti caratteristiche fisiche:
i limiti di tensione di cui all'articolo 27;
i limiti di corrente di corto circuito di cui all'articolo 30; e
i limiti di corrente in termini di portata al limite termico, compresi i sovraccarichi transitori ammissibili.
Articolo 26
Piano di sicurezza per la protezione delle infrastrutture critiche
CAPO 2
Controllo della tensione e gestione della potenza reattiva
Articolo 27
Obblighi dei TSO in materia di limiti di tensione
Articolo 28
Obblighi degli SGU in materia di controllo della tensione e gestione della potenza reattiva nell'ambito della gestione del sistema
Articolo 29
Obblighi dei TSO in materia di controllo della tensione e gestione della potenza reattiva nell'ambito della gestione del sistema
CAPO 3
Gestione della corrente di corto circuito
Articolo 30
Corrente di corto circuito
Il TSO determina:
la corrente di corto circuito massima in presenza della quale è superata la capacità nominale degli interruttori e di altre apparecchiature; e
la corrente di corto circuito minima per il funzionamento corretto del sistema di protezione.
Articolo 31
Calcolo della corrente di corto circuito e misure correlate
Nell'eseguire i calcoli della corrente di corto circuito, il TSO:
utilizza i dati più accurati e della migliore qualità disponibili;
tiene conto delle norme internazionali; e
basa il calcolo della corrente di corto circuito massima sulle condizioni operative che forniscono il livello più alto possibile di corrente di corto circuito, inclusa la corrente di corto circuito proveniente da altri sistemi di trasmissione e sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi.
CAPO 4
Gestione dei flussi di potenza
Articolo 32
Limiti dei flussi di potenza
CAPO 5
Analisi e gestione delle contingenze
Articolo 33
Lista delle contingenze
Al fine di stabilire una lista delle contingenze, il TSO classifica ogni contingenza come ordinaria, eccezionale o anomala (out-of-range), tenendo conto della probabilità di insorgenza e dei seguenti principi:
il TSO classifica le contingenze per la sua area di controllo;
il TSO include nella lista delle contingenze le contingenze eccezionali aventi notevoli probabilità di insorgenza a causa delle condizioni operative o meteorologiche; e
il TSO include nella lista delle contingenze le contingenze eccezionali aventi un impatto elevato sul proprio sistema di trasmissione o su quelli limitrofi.
Articolo 34
Analisi delle contingenze
Articolo 35
Gestione delle contingenze
Il TSO non è tenuto a rispettare il criterio (N-1) nei seguenti casi:
durante le sequenze di manovra;
durante il periodo di tempo necessario per la preparazione e l'attivazione delle contromisure.
CAPO 6
Protezione
Articolo 36
Requisiti generali di protezione
Articolo 37
Schemi di protezione speciali
Qualora il TSO utilizzi uno schema di protezione speciale, esso:
fa sì che ciascuno schema di protezione speciale agisca in modo selettivo, affidabile ed efficace;
valuta, nel progettare uno schema di protezione speciale, le conseguenze per il sistema di trasmissione in caso di funzionamento non corretto dello schema, tenendo conto dell'impatto sui TSO interessati;
verifica che lo schema di protezione speciale presenti un livello di affidabilità paragonabile a quello dei sistemi di protezione utilizzati per la protezione principale degli elementi del sistema di trasmissione;
gestisce il sistema di trasmissione con lo schema di protezione speciale entro i limiti di sicurezza operativa determinati conformemente all'articolo 25; e
coordina le funzioni dello schema di protezione speciale, i principi di attivazione e i setpoint con i TSO limitrofi e i DSO connessi al sistema di trasmissione interessati, compresi i sistemi di distribuzione chiusi e gli SGU connessi al sistema di trasmissione interessati.
Articolo 38
Monitoraggio e valutazione della stabilità dinamica
Nello svolgere le valutazioni coordinate della stabilità dinamica, i TSO coinvolti determinano:
la portata della valutazione della stabilità dinamica coordinata, almeno in termini di modello comune di rete;
la serie di dati che i TSO coinvolti devono scambiarsi al fine di eseguire la valutazione della stabilità dinamica coordinata;
un elenco di scenari stabiliti di comune accordo e riguardanti la valutazione della stabilità dinamica coordinata; e
un elenco delle contingenze o dei disturbi stabiliti di comune accordo il cui impatto è valutato attraverso la valutazione della stabilità dinamica coordinata.
Nel decidere quali metodi utilizzare nella valutazione della stabilità dinamica, ogni TSO applica le seguenti norme:
se, in relazione alla lista delle contingenze, i limiti di regime stazionario sono raggiunti prima dei limiti di stabilità, il TSO fonda la valutazione della stabilità dinamica unicamente sugli studi della stabilità fuori linea effettuati nella fase della pianificazione operativa a lungo termine;
se, in condizioni di indisponibilità pianificata, in relazione alla lista delle contingenze, i limiti di regime stazionario e i limiti di stabilità sono vicini o i limiti di stabilità vengono raggiunti prima dei limiti di regime stazionario, il TSO esegue una valutazione della stabilità dinamica nella fase della pianificazione operativa sull'orizzonte giornaliero fintantoché dette condizioni persistono. Il TSO pianifica le contromisure da utilizzare nella gestione in tempo reale in caso di necessità; e
se il sistema di trasmissione si trova nella situazione N in relazione alla lista delle contingenze e i limiti di stabilità sono raggiunti prima dei limiti di regime stazionario, il TSO esegue una valutazione della stabilità dinamica in tutte le fasi della pianificazione operativa e valuta nuovamente i limiti di stabilità il prima possibile dopo l'individuazione di un cambiamento significativo nella situazione N.
Articolo 39
Gestione della stabilità dinamica
In relazione ai requisiti relativi all'inerzia minima che sono pertinenti per la stabilità di frequenza a livello dell'area sincrona:
tutti i TSO dell'area sincrona in questione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, conducono uno studio comune per area sincrona al fine di accertare l'eventuale necessità di stabilire i requisiti di inerzia minima, tenendo conto dei costi e dei benefici e delle possibili alternative. I TSO comunicano gli studi effettuati alle rispettive autorità di regolamentazione. I TSO conducono un riesame periodico e aggiornano tali studi ogni due anni;
qualora gli studi di cui alla lettera a) evidenzino la necessità di definire requisiti di inerzia minima, tutti i TSO dell'area sincrona interessata sviluppano congiuntamente una metodologia per la definizione dell'inerzia minima richiesta per preservare la sicurezza operativa e impedire la violazione dei limiti di stabilità. Tale metodologia rispetta i principi di efficienza e proporzionalità, è sviluppata entro sei mesi dal completamento degli studi di cui alla lettera a) ed è aggiornata entro sei mesi dall'aggiornamento e dalla pubblicazione degli studi; e
ciascun TSO applica nella gestione in tempo reale l'inerzia minima richiesta nella sua area di controllo, secondo la metodologia definita e i risultati ottenuti conformemente alla lettera b).
TITOLO 2
SCAMBIO DI DATI
CAPO 1
Disposizioni generali sullo scambio di dati
Articolo 40
Organizzazione, ruoli, responsabilità e qualità dello scambio di dati
Il TSO raccoglie le seguenti informazioni sulla sua area osservabile e le scambia con tutti gli altri TSO nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere l'analisi della sicurezza operativa di cui all'articolo 72:
generazione;
consumo;
programmi;
posizioni di bilanciamento;
indisponibilità pianificate e topologia delle sottostazioni; e
previsioni.
Coordinandosi con i DSO e gli SGU, il TSO determina l'applicabilità e la portata dello scambio di dati sulla base delle seguenti categorie:
dati strutturali di cui all'articolo 48;
dati di programmazione e previsione di cui all'articolo 49;
dati in tempo reale di cui agli articoli 44, 47 e 50; e
disposizioni di cui agli articoli 51, 52 e 53.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO si accordano sui requisiti organizzativi, sui ruoli e sulle responsabilità essenziali correlati allo scambio di dati. Detti requisiti organizzativi, ruoli e responsabilità tengono in considerazione e integrano, ove necessario, le condizioni operative della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico elaborata conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1222. Essi si applicano a tutte le disposizioni relative allo scambio di dati del presente titolo e comprendono i requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità per i seguenti elementi:
l'obbligo per i TSO di comunicare senza indugio a tutti i TSO limitrofi eventuali modifiche alle impostazioni di protezione, ai limiti termici e alle capacità tecniche sugli interconnettori tra le loro aree di controllo;
l'obbligo per i DSO connessi direttamente al sistema di trasmissione di informare i TSO ai quali sono connessi, entro i termini concordati, di eventuali modifiche ai dati e alle informazioni di cui al presente titolo;
l'obbligo per i DSO adiacenti e/o tra il DSO a valle e il DSO a monte di informarsi reciprocamente, entro i termini concordati, di eventuali modifiche ai dati e alle informazioni ai sensi del presente titolo;
l'obbligo per gli SGU di informare il rispettivo TSO o DSO, entro i termini concordati, di eventuali modifiche rilevanti ai dati e alle informazioni stabiliti conformemente al presente titolo;
il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni stabiliti conformemente al presente titolo, compresi i principi essenziali, il tipo di dati, i mezzi di comunicazione, il formato e le norme tecniche da applicare, i tempi e le responsabilità;
la marcatura temporale e la frequenza di comunicazione dei dati e delle informazioni che i DSO e gli SGU sono tenuti a fornire, per l'utilizzo da parte dei TSO in momenti diversi. La frequenza degli scambi di informazioni per i dati in tempo reale, i dati di programmazione e l'aggiornamento dei dati strutturali deve essere definita; e
il formato per la comunicazione di dati e informazioni stabiliti conformemente al presente titolo.
I requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità sono pubblicati dall'ENTSO-E.
CAPO 2
Scambio di dati tra TSO
Articolo 41
Scambio di dati strutturali e di previsione
I TSO limitrofi si scambiano almeno le seguenti informazioni strutturali relative all'area osservabile:
la topologia standard delle sottostazioni e altri dati rilevanti in base al livello di tensione;
i dati tecnici sulle linee di trasmissione;
i dati tecnici sui trasformatori che collegano i DSO, gli SGU che sono impianti di consumo e i trasformatori di disaccoppiamento dei generatori degli SGU che sono impianti di generazione;
la potenza attiva e reattiva massima e minima degli SGU che sono gruppi di generazione;
i dati tecnici sui trasformatori sfasatori (PST);
i dati tecnici sui sistemi HVDC;
i dati tecnici su reattori, condensatori e compensatori statici di potenza reattiva; e
i limiti di sicurezza operativa definiti da ciascun TSO conformemente all'articolo 25.
Al fine di coordinare l'analisi della sicurezza operativa e stabilire il modello comune di rete conformemente agli articoli 67, 68, 69 e 70, ciascun TSO si scambia almeno i seguenti dati, come minimo con tutti gli altri TSO della stessa area sincrona:
la topologia dei sistemi di trasmissione con tensione maggiore o uguale a 220 kV all'interno della sua area di controllo;
un modello o un equivalente del sistema di trasmissione con tensione inferiore a 220 kV avente un impatto significativo sul proprio sistema di trasmissione;
i limiti termici degli elementi del sistema di trasmissione; e
una previsione realistica e accurata delle immissioni e dei prelievi totali, per ciascuna fonte di energia primaria, su ciascun nodo del sistema di trasmissione per orizzonti temporali diversi.
Al fine di coordinare le valutazioni della stabilità dinamica a norma dell'articolo 38, paragrafi 2 e 4, e di effettuarle, ciascun TSO si scambia i seguenti dati con gli altri TSO della stessa area sincrona o della parte pertinente di tale area:
i dati concernenti gli SGU che sono gruppi di generazione, relativi, tra l'altro, ai seguenti elementi:
parametri elettrici dell'alternatore idonei per la valutazione della stabilità dinamica, compresa l'inerzia totale;
modelli di protezione;
alternatore e motore primo;
descrizione del trasformatore elevatore;
potenza reattiva minima e massima;
modelli della tensione e modelli del regolatore di velocità; e
modelli del motore primo e modelli del sistema di eccitazione idonei per i disturbi rilevanti;
i dati sul tipo di regolazione e sull'intervallo di regolazione della tensione per i commutatori, compresa la descrizione dei commutatori sotto carico esistenti, e i dati sul tipo di regolazione e sull'intervallo di regolazione della tensione per i trasformatori elevatori e i trasformatori di interconnessione; e
i dati sui modelli dinamici del sistema o del dispositivo e sulla regolazione associata idonea per i disturbi rilevanti, concernenti i sistemi HVDC e i dispositivi FACTS.
Articolo 42
Scambio di dati in tempo reale
Conformemente agli articoli 18 e 19, ciascun TSO si scambia con gli altri TSO della stessa area sincrona i seguenti dati sullo stato del sistema di trasmissione utilizzando lo strumento informatico per lo scambio dei dati in tempo reale a livello paneuropeo fornito dall'ENTSO-E:
frequenza;
errore di controllo nel ripristino della frequenza;
interscambi di potenza attiva misurati tra aree LFC;
generazione aggregata immessa in rete;
stato del sistema conformemente all'articolo 18;
setpoint del regolatore frequenza/potenza; e
interscambio di potenza tramite linee di interconnessione virtuali.
Ciascun TSO si scambia con gli altri TSO della sua area osservabile i seguenti dati sul sistema di trasmissione ricorrendo a scambi di dati in tempo reale tra i sistemi di supervisione e acquisizione dati (SCADA) e i sistemi di gestione dell'energia dei TSO:
la topologia effettiva delle sottostazioni;
la potenza attiva e reattiva nello stallo linea, comprese le linee di trasmissione, di distribuzione e di connessione degli SGU;
la potenza attiva e reattiva nello stallo trasformatore, compresi i trasformatori di trasmissione, di distribuzione e di connessione degli SGU;
la potenza attiva e reattiva nello stallo generatore;
le posizioni di regolazione dei trasformatori, compresi i trasformatori sfasatori (PST);
la tensione della barra collettrice misurata o stimata;
la potenza reattiva nello stallo reattori e condensatori o proveniente da un compensatore statico di potenza reattiva; e
le limitazioni relative alla capacità di fornitura di potenza attiva e reattiva in relazione all'area osservabile.
CAPO 3
Scambio di dati tra TSO e DSO all'interno dell'area di controllo del TSO
Articolo 43
Scambio di dati strutturali
Le informazioni strutturali relative all'area osservabile di cui ai paragrafi 1 e 2 fornite da ciascun DSO al TSO comprendono almeno:
le sottostazioni per livello di tensione;
le linee che collegano le sottostazioni di cui alla lettera a);
i trasformatori delle sottostazioni di cui alla lettera a);
gli SGU; e
i reattori e i condensatori collegati alle sottostazioni di cui alla lettera a).
Articolo 44
Scambio di dati in tempo reale
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun DSO fornisce al TSO, in tempo reale, le informazioni relative all'area osservabile del TSO di cui all'articolo 43, paragrafi 1 e 2, compresi i seguenti elementi:
la topologia effettiva delle sottostazioni;
la potenza attiva e reattiva nello stallo linea;
la potenza attiva e reattiva nello stallo trasformatore;
l'immissione di potenza attiva e reattiva nello stallo generatore;
le posizioni di presa dei trasformatori connessi al sistema di trasmissione;
i valori di tensione sulla sbarra;
la potenza reattiva nello stallo reattori e condensatori;
i migliori dati disponibili per la generazione aggregata, per ogni fonte di energia primaria, nell'area del DSO; e
i migliori dati disponibili per il consumo aggregato nell'area del DSO.
CAPO 4
Scambio di dati tra TSO, titolari di interconnettori o di altre linee e gruppi di generazione connessi al sistema di trasmissione
Articolo 45
Scambio di dati strutturali
Ciascun SGU che sia un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione di tipo D connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO almeno i seguenti dati:
i dati generali del gruppo di generazione, ivi inclusi la capacità installata e la fonte di energia primaria;
i dati relativi alle turbine e all'impianto di generazione, compresi i tempi di avviamento a freddo e a caldo;
i dati per il calcolo della corrente di corto circuito;
i dati relativi al trasformatore dell'impianto di generazione;
i dati relativi alle riserve FCR dei gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio, conformemente all'articolo 154;
i dati relativi alle riserve FRR dei gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio, conformemente all'articolo 158;
i dati relativi alle riserve RR dei gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio, conformemente all'articolo 161;
i dati necessari per il ripristino del sistema di trasmissione;
i dati e i modelli necessari per eseguire la simulazione dinamica;
i dati relativi alla protezione;
i dati necessari per determinare i costi delle contromisure di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b); se il TSO si avvale di meccanismi basati sul mercato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), la comunicazione dei prezzi da pagare da parte del TSO sarà ritenuta sufficiente;
la capacità di controllo della tensione e della potenza reattiva.
Ciascun SGU che sia un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione di tipo B o C connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO almeno i seguenti dati:
i dati generali del gruppo di generazione, ivi inclusi la capacità installata e la fonte di energia primaria;
i dati per il calcolo della corrente di corto circuito;
i dati relativi alle riserve FCR secondo la definizione e i requisiti di cui all'articolo 173 per i gruppi di generazione che offrono o forniscono tale servizio;
i dati relativi alle riserve FRR per i gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio;
i dati relativi alle RR per i gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio;
i dati relativi alla protezione;
la capacità di controllo della potenza reattiva;
i dati necessari per determinare i costi delle contromisure di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b); se il TSO si avvale di meccanismi basati sul mercato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), la comunicazione dei prezzi da pagare da parte del TSO sarà ritenuta sufficiente;
i dati necessari per eseguire la valutazione della stabilità dinamica conformemente all'articolo 38.
Ciascun titolare di sistema HVDC o di interconnettore fornisce al TSO i seguenti dati relativi al sistema HVDC o all'interconnettore:
i dati della targa dell'impianto;
i dati relativi ai trasformatori;
i dati relativi ai filtri e ai banchi di filtri;
i dati relativi alla compensazione per la potenza reattiva;
la capacità di controllo della potenza attiva;
la capacità di controllo della potenza reattiva e della tensione;
l'ordine di priorità delle modalità di gestione di potenza attiva e reattiva, se disponibile;
la capacità di risposta in frequenza;
i modelli dinamici per la simulazione dinamica;
i dati relativi alla protezione; e
la fault-ride-through capability.
Ciascun titolare di interconnettore in corrente alternata fornisce al TSO almeno i seguenti dati:
i dati della targa dell'impianto;
i parametri elettrici;
le protezioni associate.
Articolo 46
Scambio di dati di programmazione
Ciascun SGU che sia un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione di tipo B, C o D connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO almeno i seguenti dati:
la produzione di potenza attiva e il volume e la disponibilità delle riserve di potenza attiva, su base giornaliera e infragiornaliera;
senza indugio, eventuali indisponibilità o limitazioni della potenza attiva programmate;
eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva; e
in deroga alle lettere a) e b), nelle regioni con un sistema di dispacciamento centrale, i dati richiesti dal TSO per la preparazione del suo programma di produzione di potenza attiva.
Ciascun gestore di sistema HVDC fornisce ai TSO almeno i seguenti dati:
il programma relativo alla potenza attiva e la potenza attiva disponibile su base giornaliera e infragiornaliera;
senza indugio, le indisponibilità o le limitazioni della potenza attiva programmate; e
eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva o della tensione.
Articolo 47
Scambio di dati in tempo reale
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun utente rilevante della rete che sia un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione di tipo B, C o D fornisce al TSO, in tempo reale, almeno i seguenti dati:
la posizione degli interruttori al punto di connessione o in un altro punto di interazione concordato con il TSO;
la potenza attiva e la potenza reattiva al punto di connessione o in un altro punto di interazione concordato con il TSO; e
la potenza attiva netta e la potenza reattiva netta, nel caso degli impianti di generazione con consumo diverso dal consumo degli ausiliari.
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun titolare di sistema HVDC o di interconnettore in corrente alternata fornisce al TSO, in tempo reale, almeno i seguenti dati relativi al punto di connessione del sistema HVDC o dell'interconnettore in corrente alternata:
la posizione degli interruttori;
lo stato operativo; e
la potenza attiva e la potenza reattiva.
CAPO 5
Scambio di dati tra TSO, DSO e gruppi di generazione connessi al sistema di distribuzione
Articolo 48
Scambio di dati strutturali
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione che è un SGU ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e un SGU facente parte di un'aggregazione di SGU ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), connesso al sistema di distribuzione comunica almeno i seguenti dati al TSO e al DSO con cui ha un punto di connessione:
i dati generali del gruppo di generazione, comprese la capacità installata e la fonte di energia primaria o il tipo di combustibile;
i dati relativi alle riserve FCR secondo la definizione e i requisiti di cui all'articolo 173 per gli impianti di generazione che offrono o forniscono tale servizio;
i dati sulle riserve FRR per gli impianti di generazione che offrono o forniscono tale servizio;
i dati sulle riserve RR per i gruppi di generazione che offrono o forniscono tale servizio;
i dati relativi alla protezione;
la capacità di controllo della potenza reattiva;
la capacità di accesso remoto all'interruttore;
i dati necessari per l'esecuzione della simulazione dinamica conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/631; e
il livello di tensione e la posizione di ciascun gruppo di generazione.
Articolo 49
Scambio di dati di programmazione
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione che è un SGU ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) ed e), connesso al sistema di distribuzione comunica almeno i seguenti dati al TSO e al DSO con cui ha il punto di connessione:
le indisponibilità programmate, le limitazioni della potenza attiva programmate e il valore programmato della produzione di potenza attiva al punto di connessione;
eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva; e
in deroga alle lettere a) e b), nelle regioni con un sistema di dispacciamento centrale, i dati richiesti dal TSO per la preparazione del suo programma di produzione di potenza attiva.
Articolo 50
Scambio di dati in tempo reale
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione che è un SGU ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) ed e), connesso al sistema di distribuzione comunica in tempo reale almeno i seguenti dati al TSO e al DSO con cui ha il punto di connessione:
lo stato degli apparecchi di manovra e degli interruttori al punto di connessione; e
i flussi di potenza attiva e reattiva, la corrente e la tensione al punto di connessione.
Articolo 51
Scambio di dati tra TSO e DSO concernente i gruppi di generazione significativi
CAPO 6
Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo
Articolo 52
Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione comunica i seguenti dati strutturali al TSO:
i dati elettrici dei trasformatori connessi al sistema di trasmissione;
le caratteristiche del carico dell'impianto di consumo; e
le caratteristiche del controllo della potenza reattiva.
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione comunica i seguenti dati al TSO:
consumo di potenza attiva programmato e consumo di potenza reattiva previsto su base giornaliera e infragiornaliera, ivi incluse eventuali modifiche di tali programmi o previsioni;
eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva;
in caso di partecipazione alla gestione della domanda, un programma relativo all'intervallo di potenza strutturale minima e massima da ridurre; e
in deroga alla lettera a), nelle regioni con un sistema di dispacciamento centrale, i dati richiesti dal TSO per la preparazione del suo programma di produzione di potenza attiva.
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione comunica i seguenti dati al TSO in tempo reale:
la potenza attiva e la potenza reattiva al punto di connessione; e
la potenza minima e massima da ridurre.
Articolo 53
Scambio di dati tra TSO e impianti di consumo connessi al sistema di distribuzione o terze parti che partecipano alla gestione della domanda
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun SGU che è un impianto di consumo connesso al sistema di distribuzione e che partecipa alla gestione della domanda senza il tramite di una terza parte comunica al TSO e al DSO i seguenti dati di programmazione e in tempo reale:
la potenza attiva strutturale minima e massima disponibile per la gestione della domanda e la durata massima e minima del potenziale utilizzo di tale potenza per la gestione della domanda;
una previsione della potenza attiva disponibile in modo illimitato per la gestione della domanda e l'eventuale gestione della domanda pianificata;
la potenza attiva e reattiva in tempo reale al punto di connessione. e
una conferma che le stime dei valori effettivi della gestione della domanda vengano applicate.
Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun SGU che è un terzo che partecipa alla gestione della domanda, quale definita all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/1388, comunica al TSO e al DSO, con un giorno di anticipo e quasi in tempo reale e per conto dei suoi impianti di consumo connessi al sistema di distribuzione, i seguenti dati:
la potenza attiva strutturale minima e massima disponibile per la gestione della domanda e la durata massima e minima della potenziale attivazione della gestione della domanda in una determinata area geografica definita dal TSO e dal DSO;
una previsione della potenza attiva disponibile in modo illimitato per la gestione della domanda e l'eventuale livello di gestione della domanda pianificato in una determinata area geografica definita dal TSO e dal DSO;
la potenza attiva e la potenza reattiva in tempo reale; e
una conferma che le stime dei valori effettivi della gestione della domanda vengano applicate.
TITOLO 3
CONFORMITÀ
CAPO 1
Ruoli e responsabilità
Articolo 54
Responsabilità degli SGU
Articolo 55
Compiti del TSO concernenti la gestione del sistema
Il TSO è responsabile della sicurezza operativa della sua area di controllo e, in particolare, provvede a:
sviluppare e attuare strumenti di gestione della rete rilevanti per la propria area di controllo e correlati alla gestione in tempo reale e alla pianificazione operativa;
sviluppare e utilizzare strumenti e soluzioni per prevenire i disturbi e porvi rimedio;
utilizzare servizi forniti da terze parti, se del caso mediante appalti, quali ad esempio ridispacciamento o scambi in controflusso, servizi di gestione della congestione, riserve di generazione e altri servizi ausiliari;
rispettare la scala di classificazione degli incidenti adottata dall'ENTSO-E conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 714/2009 e trasmettere all'ENTSO-E le informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni correlate alla definizione della scala di classificazione degli incidenti; e
monitorare, su base annua, l'adeguatezza degli strumenti di gestione della rete istituiti in conformità delle lettere a) e b) che sono necessari per preservare la sicurezza operativa. Il TSO individua eventuali miglioramenti opportuni da apportare a detti strumenti di gestione della rete, tenendo conto delle relazioni annuali redatte dall'ENTSO-E sulla base della scala di classificazione degli incidenti conformemente all'articolo 15. Il TSO in seguito provvede ad apportare gli eventuali miglioramenti individuati.
CAPO 2
Prove funzionali
Articolo 56
Scopo e responsabilità
Il TSO e ciascun DSO o SGU connesso al sistema di trasmissione può svolgere prove funzionali relative, rispettivamente, agli elementi del sistema di trasmissione e agli impianti, in condizioni operative simulate e per un periodo di tempo limitato. In tal caso, ne danno notifica in tempo utile e prima dell'avvio delle prove e riducono al minimo l'incidenza sulla gestione del sistema in tempo reale. Le prove funzionali sono intese a:
attestare la conformità di un nuovo elemento del sistema di trasmissione, nel momento in cui viene messo in funzione per la prima volta, a tutte le rilevanti disposizioni tecniche e organizzative del presente regolamento;
attestare la conformità di un nuovo impianto dell'SGU o del DSO, nel momento in cui viene messo in funzione per la prima volta, a tutte le rilevanti disposizioni tecniche e organizzative del presente regolamento;
attestare la conformità a tutte le rilevanti disposizioni tecniche e organizzative del presente regolamento nel caso in cui un elemento del sistema di trasmissione o un impianto dell'SGU o del DSO subisca una modifica che abbia rilevanza per la gestione del sistema;
valutare i possibili effetti negativi di un guasto, di un corto circuito o di qualsiasi altro incidente non previsto e inatteso nella gestione del sistema, su un elemento del sistema di trasmissione o sull'impianto dell'SGU o del DSO.
I risultati delle prove funzionali di cui al paragrafo 1 sono utilizzati:
dal TSO per assicurare il funzionamento corretto degli elementi del sistema di trasmissione;
dal DSO e dall'SGU per assicurare il funzionamento corretto dei sistemi di distribuzione e degli impianti degli SGU;
dal TSO, dal DSO o dall'SGU per mantenere le pratiche operative esistenti e svilupparne di nuove;
dal TSO per assicurare la fornitura dei servizi ausiliari;
dal TSO, dal DSO o dall'SGU per acquisire informazioni sulle prestazioni degli elementi del sistema di trasmissione e degli impianti degli SGU e dei DSO in tutte le condizioni e nel rispetto di tutte le disposizioni operative pertinenti del presente regolamento, per quanto riguarda:
l'applicazione controllata di variazioni della frequenza o della tensione finalizzate alla raccolta di informazioni sul comportamento del sistema di trasmissione e degli elementi; e
le prove relative alle pratiche operative nello stato di emergenza e nello stato di ripristino.
Il TSO provvede affinché i risultati delle prove funzionali rilevanti eseguite e le relative analisi siano:
integrati nel processo di formazione e certificazione dei dipendenti incaricati della gestione in tempo reale;
utilizzati nei processi di ricerca e sviluppo dell'ENTSO-E; e
utilizzati per migliorare le pratiche operative, comprese quelle dello stato di emergenza e dello stato di ripristino.
Articolo 57
Esecuzione di prove funzionali e di analisi
Il TSO o il DSO con cui l'SGU ha un punto di connessione pubblica l'elenco delle informazioni e dei documenti che l'SGU deve fornire e dei requisiti che deve soddisfare ai fini della prova funzionale di conformità. Detto elenco contiene almeno:
tutti i documenti e i certificati delle apparecchiature che l'SGU è tenuto a fornire;
i dettagli relativi ai dati tecnici dell'impianto dell'SGU che hanno rilevanza per la gestione del sistema;
i requisiti per i modelli per la valutazione della stabilità dinamica; e
gli studi effettuati dall'SGU che dimostrano il risultato atteso della valutazione della stabilità dinamica, ove applicabile.
TITOLO 4
FORMAZIONE
Articolo 58
Programma di formazione
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il TSO sviluppa e adotta:
un programma di formazione iniziale per la certificazione e un programma permanente per la formazione continua dei dipendenti incaricati della gestione in tempo reale del sistema di trasmissione;
un programma di formazione per i dipendenti incaricati della pianificazione operativa. Il TSO contribuisce a sviluppare e ad adottare programmi di formazione per i dipendenti del pertinente coordinatore regionale della sicurezza;
un programma di formazione per i dipendenti incaricati del bilanciamento.
Nel suo programma di formazione rivolto ai dipendenti incaricati della gestione in tempo reale del sistema di trasmissione, il TSO specifica la frequenza delle formazioni e include i seguenti elementi:
la descrizione degli elementi del sistema di trasmissione;
la gestione del sistema di trasmissione in tutti gli stati del sistema, compreso il ripristino;
l'uso di sistemi e processi sul luogo di lavoro;
il coordinamento della gestione operativa tra TSO e gli accordi di mercato;
la capacità di riconoscere le situazioni operative eccezionali e di reagirvi;
i settori rilevanti dell'ingegneria dell'energia elettrica;
gli aspetti rilevanti del mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione;
gli aspetti rilevanti dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 714/2009;
la sicurezza delle persone, delle apparecchiature nucleari e di altre apparecchiature nella gestione del sistema di trasmissione;
la cooperazione e il coordinamento tra TSO nella gestione in tempo reale e nella pianificazione operativa a livello delle principali sale di controllo (salvo diverse disposizioni, le informazioni su questi aspetti sono fornite in inglese);
attività di formazione congiunta con i DSO e gli SGU connessi al sistema di trasmissione, se del caso;
le competenze comportamentali, con particolare attenzione alla gestione dello stress, all'intervento umano nelle situazioni critiche, alla responsabilità e alle competenze motivazionali; e
le pratiche e gli strumenti di pianificazione operativa, compresi quelli utilizzati con i pertinenti coordinatori regionali della sicurezza nella pianificazione operativa.
Articolo 59
Condizioni di formazione
Articolo 60
Coordinatori della formazione e formatori
Le responsabilità del coordinatore della formazione comprendono l'elaborazione, il monitoraggio e l'aggiornamento dei programmi di formazione, come pure la determinazione:
delle qualifiche e del processo di selezione dei dipendenti del TSO da formare;
della formazione richiesta per la certificazione dei dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale;
dei processi, compresa la pertinente documentazione, per il programma di formazione iniziale e il programma di formazione continua;
del processo per la certificazione dei dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale; e
del processo per la proroga del periodo di formazione e del periodo di certificazione per i dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale.
Articolo 61
Certificazione dei dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale
Articolo 62
Lingua comune di comunicazione tra i dipendenti dei gestori di sistema che si occupano della gestione in tempo reale
Articolo 63
Cooperazione tra i TSO in materia di formazione
PARTE III
PIANIFICAZIONE OPERATIVA
TITOLO 1
DATI PER L'ANALISI DELLA SICUREZZA OPERATIVA NELLA PIANIFICAZIONE OPERATIVA
Articolo 64
Disposizioni generali relative ai modelli individuali di rete e ai modelli comuni di rete
Per eseguire l'analisi della sicurezza operativa a norma del titolo 2 della presente parte, il TSO prepara modelli individuali di rete secondo le metodologie stabilite in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1222 e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione per ognuno dei seguenti orizzonti temporali, applicando il formato di dati definito a norma dell'articolo 114, paragrafo 2:
orizzonte annuale, conformemente agli articoli 66, 67 e 68;
orizzonte settimanale, ove applicabile, conformemente all'articolo 69;
orizzonte giornaliero, conformemente all'articolo 70; e
orizzonte infragiornaliero, conformemente all'articolo 70.
Articolo 65
Scenari sull'orizzonte annuale
I TSO sviluppano congiuntamente un elenco comune di scenari sull'orizzonte annuale rispetto ai quali valutare la gestione del sistema di trasmissione interconnesso per l'anno successivo. Tali scenari consentono di identificare e valutare l'influenza del sistema di trasmissione interconnesso sulla sicurezza operativa. Gli scenari comprendono le seguenti variabili:
la domanda di energia elettrica;
le condizioni relative al contributo delle fonti energetiche rinnovabili;
le posizioni di importazione/esportazione determinate, inclusi i valori di riferimento concordati che permettono la fusione;
il modello di generazione, presupponendo la piena disponibilità del parco di produzione;
lo sviluppo della rete sull'orizzonte annuale.
Nell'elaborare l'elenco comune di scenari, i TSO tengono conto dei seguenti elementi:
i modelli tipici di scambi transfrontalieri per i diversi livelli di consumo e di fonti energetiche rinnovabili e la generazione convenzionale;
la probabilità che gli scenari si verifichino;
le potenziali deviazioni dai limiti di sicurezza operativa per ogni scenario;
la quantità di energia generata e consumata dagli impianti di generazione e dagli impianti di consumo connessi ai sistemi di distribuzione.
Qualora i TSO non riescano a definire l'elenco comune di scenari di cui al paragrafo 1, essi utilizzano gli scenari predefiniti elencati di seguito:
picco invernale, terzo mercoledì di gennaio dell'anno in corso, 10:30 CET;
minimo invernale, seconda domenica di gennaio dell'anno in corso, 03:30 CET;
picco primaverile, terzo mercoledì di aprile dell'anno in corso, 10:30 CET;
minimo primaverile, seconda domenica di aprile dell'anno in corso, 03:30 CET;
picco estivo, terzo mercoledì di luglio dell'anno precedente, 10:30 CET;
minimo estivo, seconda domenica di luglio dell'anno precedente, 03:30 CET;
picco autunnale, terzo mercoledì di ottobre dell'anno precedente, 10:30 CET;
minimo autunnale, seconda domenica di ottobre dell'anno precedente, 03:30 CET.
Articolo 66
Modelli individuali di rete sull'orizzonte annuale
Nel definire il modello individuale di rete sull'orizzonte annuale, il TSO:
concorda con i TSO limitrofi il flusso di potenza stimato sui sistemi HVDC di collegamento delle rispettive aree di controllo;
bilancia per ogni scenario la somma dei seguenti elementi:
scambi netti sulle linee in c.a.;
flussi di potenza stimati sui sistemi HVDC;
carico, compresa la stima delle perdite; e
generazione;
Il TSO include nei modelli individuali di rete sull'orizzonte annuale la produzione di potenza aggregata per gli impianti di generazione connessi ai sistemi di distribuzione. La produzione di potenza aggregata:
è coerente con i dati strutturali forniti conformemente agli articoli 41, 43, 45 e 48;
è coerente con gli scenari elaborati conformemente all'articolo 65; e
distingue il tipo di fonte di energia primaria.
Articolo 67
Modelli comuni di rete sull'orizzonte annuale
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO sviluppano congiuntamente una proposta di metodologia per creare modelli comuni di rete sull'orizzonte annuale a partire dai modelli individuali di rete stabiliti conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, e per conservarli. La metodologia tiene conto, procedendo ove necessario a un'integrazione, delle condizioni operative della metodologia del modello comune di rete, sviluppata conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1222 e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1719, per quanto riguarda i seguenti elementi:
il termine entro cui mettere insieme i modelli individuali di rete sull'orizzonte annuale, fonderli in un modello comune di rete e conservare i modelli individuali e quelli comuni;
il controllo della qualità dei modelli individuali e comuni di rete da attuare al fine di accertarne la completezza e la coerenza; e
la correzione e il miglioramento dei modelli individuali e comuni di rete, attraverso l'attuazione almeno dei controlli di qualità di cui alla lettera b).
Articolo 68
Aggiornamenti dei modelli individuali e comuni di rete sull'orizzonte annuale
Articolo 69
Modelli individuali e comuni di rete sull'orizzonte settimanale
Articolo 70
Metodologia per la creazione dei modelli comuni di rete sull'orizzonte giornaliero e infragiornaliero
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO elaborano congiuntamente una proposta di metodologia per creare modelli comuni di rete sull'orizzonte giornaliero e infragiornaliero a partire dai modelli individuali di rete e per salvarli. Tale metodologia tiene conto, procedendo ove necessario a un'integrazione, delle condizioni operative della metodologia del modello comune di rete, sviluppata conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE). 2015/1222, per quanto riguarda i seguenti elementi:
la definizione della marcatura temporale;
il termine entro cui mettere insieme i modelli individuali di rete, fonderli in un modello comune di rete e conservare i modelli individuali e quelli comuni. Il termine è compatibile con i processi regionali stabiliti per preparare e attivare le contromisure;
il controllo della qualità dei modelli individuali di rete e dei modelli comuni di rete da attuare al fine di accertarne la completezza e la coerenza;
la correzione e il miglioramento dei modelli individuali e comuni di rete, attraverso l'attuazione almeno dei controlli di qualità di cui alla lettera c). e
la gestione di informazioni aggiuntive relative alle disposizioni operative, come ad esempio i setpoint di protezione o gli schemi di protezione del sistema, gli schemi unifilari e la configurazione di sottostazioni ai fini della gestione della sicurezza operativa.
Al momento della creazione dei modelli individuali di rete sull'orizzonte giornaliero o infragiornaliero di cui al paragrafo 2, il TSO include:
previsioni aggiornate relative al carico e alla generazione;
i risultati disponibili dei processi del mercato del giorno prima e infragiornaliero;
i risultati disponibili delle attività di programmazione di cui alla parte III, titolo 6;
per gli impianti di generazione connessi ai sistemi di distribuzione, la produzione di potenza attiva aggregata differenziata sulla base del tipo di fonte di energia primaria, in linea con i dati forniti conformemente agli articoli 40, 43, 44, 48, 49 e 50;
la topologia aggiornata del sistema di trasmissione.
Articolo 71
Controllo della qualità dei modelli di rete
Nel definire i controlli della qualità di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 1, lettera c), i TSO stabiliscono congiuntamente controlli finalizzati a verificare almeno:
la coerenza dello stato di connessione degli interconnettori;
che i valori di tensione rientrino nei consueti valori operativi per gli elementi del sistema di trasmissione che influiscono sulle altre aree di controllo;
la coerenza dei sovraccarichi transitori ammissibili degli interconnettori; e
che le immissioni o i prelievi di potenza attiva e di potenza reattiva siano compatibili con i consueti valori operativi.
TITOLO 2
ANALISI DELLA SICUREZZA OPERATIVA
Articolo 72
Analisi della sicurezza operativa nella pianificazione operativa
Il TSO esegue analisi coordinate della sicurezza operativa almeno per i seguenti orizzonti temporali:
annuale;
settimanale, se del caso e conformemente all'articolo 69;
giornaliero e
infragiornaliero.
Articolo 73
Analisi della sicurezza operativa dall'orizzonte annuale fino all'orizzonte settimanale incluso
Ciascun TSO esegue analisi della sicurezza operativa sull'orizzonte annuale e, se del caso, settimanale, al fine di individuare almeno le seguenti violazioni:
flussi di potenza e tensioni superiori ai limiti di sicurezza operativa;
violazioni dei limiti di stabilità del sistema di trasmissione identificate conformemente all'articolo 38, paragrafi 2 e 6; e
violazioni delle soglie di corto circuito del sistema di trasmissione.
Articolo 74
Analisi della sicurezza operativa sugli orizzonti giornaliero, infragiornaliero e vicina al tempo reale
Articolo 75
Metodologia di coordinamento dell'analisi della sicurezza operativa
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO elaborano congiuntamente una proposta relativa alla metodologia di coordinamento dell'analisi della sicurezza operativa. Questa metodologia è volta alla standardizzazione dell'analisi della sicurezza operativa almeno per area sincrona e comprende almeno:
metodi per valutare l'influenza degli elementi del sistema di trasmissione e degli SGU situati al di fuori dell'area di controllo del TSO, al fine di identificare gli elementi inclusi nella sua area osservabile e le soglie di influenza delle contingenze al di sopra delle quali le contingenze di tali elementi costituiscono contingenze esterne;
principi per la valutazione comune dei rischi, che comprendano almeno, per le contingenze di cui all'articolo 33:
la probabilità associata;
i sovraccarichi transitori ammissibili; e
l'impatto delle contingenze;
principi per valutare e gestire le incertezze di generazione e di carico, tenendo conto di un margine operativo in linea con l'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/1222;
requisiti di coordinamento e scambio di informazioni tra i coordinatori regionali della sicurezza in relazione alle funzioni di cui all'articolo 77, paragrafo 3;
ruolo dell'ENTSO-E nella governance di strumenti comuni, nel miglioramento delle norme sulla qualità dei dati, nel monitoraggio della metodologia per le analisi coordinate della sicurezza operativa e monitoraggio delle disposizioni comuni per il coordinamento regionale della sicurezza operativa in ogni regione di calcolo della capacità.
I metodi di cui al paragrafo 1, lettera a), consentono l'identificazione di tutti gli elementi dell'area osservabile del TSO, che si tratti di elementi di rete di altri TSO o DSO, gruppi di generazione o impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione. Tali metodi tengono conto delle seguenti caratteristiche degli elementi del sistema di trasmissione e degli SGU:
stato del collegamento o valori elettrici (come tensione, flussi di potenza, angolo del rotore) che influiscono in modo significativo sull'accuratezza dei risultati della stima dello stato per l'area di controllo del TSO, al di sopra delle soglie comuni;
stato del collegamento o valori elettrici (come tensione, flussi di potenza, angolo del rotore) che influiscono in modo significativo sull'accuratezza dei risultati dell'analisi della sicurezza operativa del TSO, al di sopra delle soglie comuni; e
obbligo di garantire un'adeguata rappresentazione degli elementi collegati nell'area osservabile del TSO.
I metodi di cui al paragrafo 1, lettera a), consentono l'identificazione di tutti gli elementi della lista delle contingenze esterne del TSO aventi le seguenti caratteristiche:
il fattore di influenza dell'elemento sui valori elettrici, come tensione, flussi di potenza, angolo del rotore, nell'area di controllo del TSO è superiore alle soglie comuni d'influenza delle contingenze, ossia l'indisponibilità di tale elemento può influire in modo significativo sui risultati dell'analisi delle contingenze del TSO;
la scelta delle soglie di influenza delle contingenze riduce al minimo il rischio che il verificarsi di una contingenza individuata nell'area di controllo di un altro TSO e assente dalla lista delle contingenze esterne del TSO in causa possa portare a un comportamento del sistema di detto TSO ritenuto inaccettabile per qualunque elemento della sua lista delle contingenze interne, come uno stato di emergenza;
la valutazione di un tale rischio si basa su situazioni rappresentative delle diverse condizioni che è lecito attendersi, caratterizzate da variabili quali il livello e il modello di generazione, i livelli degli scambi e le indisponibilità di asset.
I principi per la valutazione dei rischi comuni di cui al paragrafo 1, lettera b), stabiliscono i criteri per valutare la sicurezza del sistema interconnesso. Tali criteri devono essere stabiliti con riferimento a un livello armonizzato del rischio massimo accettato dai diversi TSO in base alle rispettive analisi della sicurezza. Tali principi riguardano:
la coerenza nella definizione di contingenze eccezionali;
la valutazione della probabilità e dell'impatto delle contingenze eccezionali; e
l'esame delle contingenze eccezionali, nella lista delle contingenze del TSO, la cui probabilità supera una soglia comune.
I principi per valutare e gestire le incertezze di cui al paragrafo 1, lettera c), devono prevedere che, nell'analisi della sicurezza operativa del TSO, l'impatto delle incertezze relative alla generazione o alla domanda sia inferiore a un livello massimo accettabile armonizzato. Tali principi stabiliscono:
condizioni armonizzate secondo le quali il TSO aggiorna la propria analisi della sicurezza operativa. Le condizioni tengono conto di aspetti rilevanti quali l'orizzonte temporale delle previsioni di generazione e domanda, il livello di variazione dei valori previsti nell'area di controllo del TSO o nell'area di controllo di altri TSO, l'ubicazione della generazione e della domanda, i precedenti risultati dell'analisi della sicurezza operativa del TSO; e
la frequenza minima degli aggiornamenti delle previsioni di generazione e domanda, in funzione della loro variabilità e la capacità installata di generazione non programmabile.
Articolo 76
Proposta di coordinamento regionale della sicurezza operativa
Entro 3 mesi dall'approvazione della metodologia di coordinamento delle analisi della sicurezza operativa di cui all'articolo 75, paragrafo 1, i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente una proposta di disposizioni comuni per il coordinamento regionale della sicurezza operativa, che devono essere applicate dai coordinatori regionali della sicurezza e dai TSO della regione di calcolo della capacità. La proposta rispetta le metodologie di coordinamento dell'analisi della sicurezza operativa elaborate conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, e integra, ove necessario, le metodologie sviluppate conformemente agli articoli 35 e 74 del regolamento (UE) 2015/1222. La proposta determina:
le condizioni e la frequenza del coordinamento infragiornaliero delle analisi della sicurezza operativa e gli aggiornamenti dei modelli comuni di rete da parte del coordinatore regionale della sicurezza;
la metodologia per la preparazione di contromisure gestite in modo coordinato, considerandone la rilevanza transfrontaliera stabilita a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2015/1222, che tenga conto dei requisiti di cui agli articoli da 20 a 23 e determini almeno:
la procedura per lo scambio delle informazioni sulle contromisure disponibili tra i pertinenti TSO e il coordinatore della regionale sicurezza;
la classificazione delle violazioni e delle contromisure di cui all'articolo 22;
l'identificazione delle contromisure più efficaci ed economicamente efficienti in caso di violazioni della sicurezza operativa di cui all'articolo 22;
la preparazione e l'attivazione di contromisure a norma dell'articolo 23, paragrafo 2;
la condivisione dei costi delle contromisure di cui all'articolo 22, integrando ove necessario la metodologia comune elaborata a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2015/1222. In linea di principio, i costi delle congestioni prive di rilevanza transfrontaliera sono sostenuti dal TSO responsabile di una determinata area di controllo e i costi per alleviare le congestioni di rilevanza transfrontaliera sono coperti dai TSO responsabili delle aree di controllo in proporzione all'aggravamento della congestione dell'elemento di rete imputabile allo scambio energetico tra queste aree di controllo.
Articolo 77
Organizzazione del coordinamento regionale della sicurezza operativa
La proposta di disposizioni comuni per il coordinamento regionale della sicurezza operativa elaborata dai TSO di una regione di calcolo della capacità a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, comprende anche disposizioni comuni relative all'organizzazione del coordinamento della sicurezza operativa regionale che riguardino almeno i seguenti aspetti:
la nomina di uno o più coordinatori regionali della sicurezza che svolgeranno le funzioni di cui al paragrafo 3 per detta regione di calcolo della capacità;
norme relative alla governance e all'azione del coordinatore regionale della sicurezza, che garantiscano un equo trattamento di tutti i TSO membri;
qualora i TSO propongano di nominare più di un coordinatore regionale della sicurezza a norma della lettera a):
una proposta di ripartizione coerente delle funzioni tra i coordinatori regionali della sicurezza che saranno attivi in detta regione di calcolo della capacità. La proposta tiene pienamente conto della necessità di coordinare le diverse funzioni assegnate ai coordinatori regionali della sicurezza;
una valutazione che dimostri che l'assetto proposto per i coordinatori regionali della sicurezza e le relative funzioni è efficiente, efficace e coerente con il calcolo della capacità coordinato a livello regionale a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2015/1222;
un efficace processo decisionale e di coordinamento per risolvere le posizioni conflittuali tra coordinatori regionali della sicurezza all'interno della regione di calcolo della capacità.
Nell'elaborare la proposta di disposizioni comuni relative all'organizzazione del coordinamento regionale della sicurezza operativa di cui al paragrafo 1, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
ciascun TSO è coperto da almeno un coordinatore regionale della sicurezza;
tutti i TSO garantiscono che il numero totale di coordinatori regionali della sicurezza nell'Unione non sia superiore a sei.
I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità propongono la delega delle seguenti funzioni in conformità del paragrafo 1:
coordinamento regionale della sicurezza operativa conformemente all'articolo 78 al fine di aiutare i TSO a rispettare i propri obblighi per quanto riguarda gli orizzonti annuale, giornaliero e infragiornaliero di cui all'articolo 34, paragrafo 3, e agli articoli 72 e 74;
creazione del modello comune di rete in conformità all'articolo 79;
coordinamento regionale delle indisponibilità conformemente all'articolo 80 al fine di aiutare i TSO a rispettare i propri obblighi di cui agli articoli 98 e 100;
valutazione dell'adeguatezza regionale conformemente all'articolo 81 al fine di aiutare i TSO a rispettare i propri obblighi di cui all'articolo 107.
Articolo 78
Coordinamento regionale della sicurezza operativa
Il TSO fornisce al coordinatore regionale della sicurezza tutte le informazioni e i dati necessari a effettuare la valutazione coordinata della sicurezza operativa regionale, che comprendono almeno:
l'elenco aggiornato delle contingenze, stabilito in base ai criteri definiti nella metodologia di coordinamento delle analisi della sicurezza operativa adottata conformemente all'articolo 75, paragrafo 1;
l'elenco aggiornato delle possibili contromisure volte a eliminare le violazioni individuate nella regione, scelte tra le categorie di cui all'articolo 22 e accompagnate dalle previsioni dei relativi costi in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2015/1222 se una contromisura comprende il ridispacciamento o gli scambi in controflusso; e
i limiti di sicurezza operativa stabiliti in conformità dell'articolo 25.
Il coordinatore regionale della sicurezza:
effettua la valutazione coordinata della sicurezza operativa regionale conformemente all'articolo 76, sulla base dei modelli comuni di rete stabiliti sulla base dell'articolo 79, della lista delle contingenze e dei limiti di sicurezza operativa forniti dai TSO in conformità del paragrafo 1. Comunica i risultati della suddetta valutazione almeno a tutti i TSO della regione di calcolo della capacità. Se rileva una violazione, raccomanda ai pertinenti TSO le contromisure più efficaci ed economicamente più efficienti e può proporre anche contromisure diverse da quelle fornite dai TSO. La raccomandazione di contromisure è accompagnata da spiegazioni che ne illustrino il fondamento;
coordina la preparazione di contromisure con e fra i TSO conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), affinché i TSO attivino in modo coordinato le contromisure in tempo reale.
Articolo 79
Creazione del modello comune di rete
Articolo 80
Coordinamento regionale dell'indisponibilità
Il TSO fornisce al coordinatore regionale della sicurezza le informazioni necessarie a individuare e risolvere eventuali incompatibilità di pianificazione regionale delle indisponibilità, tra cui almeno:
i piani di disponibilità dei propri asset rilevanti interni, conservati sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E;
i piani di disponibilità più recenti per tutti gli asset non rilevanti della propria area di controllo, che sono:
in grado di influenzare i risultati dell'analisi delle incompatibilità nella pianificazione delle indisponibilità;
inclusi nei modelli individuali di rete utilizzati per la valutazione delle incompatibilità relative alle indisponibilità;
gli scenari in cui sono state studiate le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità utilizzati per creare i corrispondenti modelli comuni di rete ricavati dai modelli comuni per i diversi orizzonti temporali stabiliti conformemente all'articolo 67 e all'articolo 79.
Articolo 81
Valutazione dell'adeguatezza regionale
Il TSO fornisce al coordinatore regionale della sicurezza le informazioni necessarie a svolgere le valutazioni dell'adeguatezza regionale di cui al paragrafo 1, tra cui:
il carico totale previsto e le risorse disponibili della gestione della domanda;
la disponibilità di gruppi di generazione; e
i limiti della sicurezza operativa.
TITOLO 3
COORDINAMENTO DELLE INDISPONIBILITÀ
CAPO 1
Regioni di coordinamento delle indisponibilità, asset rilevanti
Articolo 82
Obiettivo del coordinamento delle indisponibilità
Il TSO, con il sostegno del coordinatore regionale della sicurezza per le situazioni specificate nel presente regolamento, coordina l'indisponibilità nel rispetto dei principi del presente titolo, al fine di monitorare lo stato di disponibilità degli asset rilevanti e coordina i piani di disponibilità per garantire la sicurezza operativa del sistema di trasmissione.
Articolo 83
Coordinamento regionale
I TSO di una regione di coordinamento delle indisponibilità elaborano congiuntamente una procedura operativa di coordinamento regionale volta a stabilire gli aspetti operativi per l'attuazione del coordinamento delle indisponibilità in ciascuna regione, che comprende:
frequenza, portata e tipo di coordinamento almeno per gli orizzonti settimanale e annuale;
disposizioni concernenti l'uso delle valutazioni effettuate dal coordinatore regionale della sicurezza conformemente all'articolo 80;
modalità pratiche per la convalida dei piani di disponibilità sull'orizzonte annuale degli elementi di rete rilevanti, conformemente all'articolo 98.
Articolo 84
Metodologia per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità
La metodologia di cui al paragrafo 1 si basa sugli aspetti qualitativi e quantitativi che identificano l'impatto, sull'area di controllo del TSO, dello stato di disponibilità dei gruppi di generazione, degli impianti di consumo o degli elementi di rete situati in un sistema di trasmissione o in un sistema di distribuzione, anche chiuso, che sono collegati direttamente o indirettamente all'area di controllo di un altro TSO e, in particolare, sugli aspetti seguenti:
aspetti quantitativi basati sulla valutazione delle variazioni dei valori elettrici, quali tensione, flussi di potenza, angolo del rotore di almeno un elemento di rete dell'area di controllo del TSO, dovute al cambiamento dello stato di disponibilità di un potenziale asset rilevante situato in un'altra area di controllo. La valutazione avviene sulla base dei modelli comuni di rete sull'orizzonte annuale;
soglie di sensibilità dei valori elettrici di cui alla lettera a), rispetto alle quali valutare la rilevanza di un asset. Tali soglie sono armonizzate almeno per area sincrona;
capacità dei potenziali gruppi di generazione o impianti di consumo rilevanti di diventare SGU;
aspetti qualitativi quali, fra gli altri, le dimensioni e la vicinanza alle frontiere di un'area di controllo dei potenziali gruppi di generazione, impianti di consumo o elementi di rete rilevanti;
rilevanza sistematica di tutti gli elementi di rete situati in un sistema di trasmissione o in un sistema di distribuzione che collegano diverse aree di controllo; e
rilevanza sistematica di tutti gli elementi critici di rete.
Articolo 85
Elenchi dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo rilevanti
Per ciascun asset rilevante interno che è un gruppo di generazione o un impianto di consumo, il TSO:
comunica al titolare del gruppo di generazione rilevante o dell'impianto di consumo rilevante l'inserimento nell'elenco;
comunica ai DSO i gruppi di generazione rilevanti e gli impianti di consumo rilevanti che sono collegati al loro sistema di distribuzione; e
comunica ai CDSO i gruppi di generazione rilevanti e gli impianti di consumo rilevanti che sono collegati al loro sistema di distribuzione chiuso;
Articolo 86
Aggiornamento degli elenchi dei gruppi di generazione rilevanti e degli impianti di consumo rilevanti
Articolo 87
Elenco degli elementi di rete rilevanti
Per ciascun asset rilevante interno che è un elemento di rete, il TSO:
comunica al titolare dell'elemento di rete rilevante l'inserimento nell'elenco;
comunica ai DSO gli elementi di rete rilevanti che sono collegati al loro sistema di distribuzione; e
comunica ai CDSO gli elementi di rete rilevanti che sono collegati al loro sistema di distribuzione chiuso;
Articolo 88
Aggiornamento dell'elenco degli elementi di rete rilevanti
Articolo 89
Nomina dei pianificatori delle indisponibilità
Articolo 90
Trattamento degli asset rilevanti situati in un sistema di distribuzione o in un sistema di distribuzione chiuso
CAPO 2
Elaborazione e aggiornamento dei piani di disponibilità degli asset rilevanti
Articolo 91
Modifiche delle scadenze per il coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale
I TSO all'interno di un'area sincrona possono prevedere congiuntamente di adottare e attuare un orizzonte temporale per il coordinamento dell'indisponibilità sull'orizzonte annuale che si discosti dall'orizzonte temporale di cui agli articoli 94, 97 e 99, a condizione che non incida sul coordinamento delle indisponibilità di altre zone sincrone.
Articolo 92
Disposizioni generali sui piani di disponibilità
L'asset rilevante può trovarsi in uno dei seguenti stati:
«disponibile», se è in grado di e pronto a fornire un servizio, indipendentemente dal fatto che sia in funzione o meno;
«non disponibile», se non è in grado di o pronto a fornire un servizio;
«in prova» se la sua capacità di fornire servizi è in fase di prova.
Lo stato «in prova» si applica solo in caso di potenziale impatto sul sistema di trasmissione e per i seguenti periodi di tempo:
tra la prima connessione e la messa in esercizio definitiva dell'asset rilevante; e
immediatamente dopo la manutenzione dell'asset rilevante.
I piani di disponibilità contengono almeno le seguenti informazioni:
il motivo dello stato «non disponibile» di un asset rilevante;
se note, le condizioni che devono essere soddisfatte prima di applicare lo stato «non disponibile» a un asset rilevante in tempo reale;
il tempo necessario a rimettere in servizio un asset rilevante, ove necessario a mantenere la sicurezza operativa.
Articolo 93
Piani di disponibilità indicativi a lungo termine
Articolo 94
Presentazione delle proposte di piano di disponibilità sull'orizzonte annuale
Il/i TSO di cui al paragrafo 1 esaminano le domande di modifica del piano di disponibilità dopo aver completato il coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale:
rispettando l'ordine in cui sono pervenute le domande di modifica, e
applicando la procedura stabilita a norma dell'articolo 100.
Articolo 95
Coordinamento sull'orizzonte annuale dello stato di disponibilità degli asset rilevanti il cui pianificatore delle indisponibilità non è un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, un DSO o un CDSO
Se il TSO rileva incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, procede come segue:
comunica a ciascun pianificatore delle indisponibilità interessato le condizioni che esso deve soddisfare per attenuare le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità rilevate;
può chiedere che uno o più pianificatori delle indisponibilità presentino un piano di disponibilità alternativo che soddisfi le condizioni di cui alla lettera a); e
ripete la valutazione di cui al paragrafo 1 per stabilire se permangono eventuali incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità.
A seguito di una richiesta del TSO a norma del paragrafo 2, lettera b), se il pianificatore delle indisponibilità non presenta un piano di disponibilità alternativo volto a attenuare tutte le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, il TSO elabora un piano di disponibilità alternativo che:
tenga conto dell'impatto comunicato dai pianificatori delle indisponibilità interessati e, se del caso, dal DSO o dal CDSO;
sia modificato solo nella misura strettamente necessaria ad attenuare le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità; e
è comunicato all'autorità di regolamentazione del TSO, ai DSO e CDSO interessati, e ai pianificatori delle indisponibilità interessati, compresi i motivi della sua elaborazione, nonché l'impatto comunicato dai pianificatori delle indisponibilità interessati e, se del caso, dai DSO e dai CDSO.
Articolo 96
Coordinamento sull'orizzonte annuale dello stato di disponibilità degli asset rilevanti il cui pianificatore delle indisponibilità è un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, un DSO o un CDSO
Nello stabilire lo stato di disponibilità degli elementi di rete rilevanti in conformità dei paragrafi 1 e 2, il TSO, il DSO e il CDSO:
riducono al minimo l'impatto sul mercato mantenendo al contempo la sicurezza operativa; e
si basano sui piani di disponibilità presentati ed elaborati in conformità all'articolo 94.
Se lo stato «non disponibile» di un elemento di rete rilevante non è stato pianificato dopo aver adottato le misure di cui al paragrafo 4 e l'assenza di tale pianificazione metterebbe a rischio la sicurezza operativa, il TSO:
intraprende le azioni necessarie a pianificare lo stato «non disponibile», garantendo al contempo la sicurezza operativa, tenendo conto dell'impatto comunicatogli dai pianificatori delle indisponibilità interessati;
comunica le azioni di cui alla lettera a) a tutte le parti interessate; e
comunica alle pertinenti autorità di regolamentazione, agli eventuali DSO e CDSO interessati e ai pianificatori delle indisponibilità interessati le azioni intraprese, comprese le ragioni a esse soggiacenti, e l'impatto comunicato dai pianificatori delle indisponibilità interessati e, se del caso, dai DSO e dai CDSO.
Articolo 97
Presentazione dei piani preliminari di disponibilità sull'orizzonte annuale
Articolo 98
Convalida dei piani di disponibilità sull'orizzonte annuale all'interno delle regioni di coordinamento delle indisponibilità
Se non viene individuata alcuna soluzione per l'incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, ciascun TSO coinvolto, previa approvazione della competente autorità di regolamentazione, qualora lo Stato membro lo preveda:
impone lo stato «disponibile» a tutti gli stati «non disponibile» e «in prova» degli asset rilevanti coinvolti in un'incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità durante il periodo in questione; e
comunica alle pertinenti autorità di regolamentazione, agli eventuali DSO e CDSO interessati e ai pianificatori delle indisponibilità interessati le azioni intraprese, comprese le ragioni a esse soggiacenti, e l'impatto comunicato dai pianificatori delle indisponibilità interessati e, se del caso, dai DSO e dai CDSO.
Articolo 99
Piani definitivi di disponibilità sull'orizzonte annuale
Entro il 1o dicembre di ogni anno civile, il TSO:
completa il coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale degli asset rilevanti; e
completa i piani di disponibilità sull'orizzonte annuale per gli asset rilevanti interni e li archivia sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E.
Articolo 100
Aggiornamenti dei piani definitivi di disponibilità sull'orizzonte annuale
Nel caso di una richiesta di modifica a norma del paragrafo 2 si applica la procedura seguente:
il TSO destinatario conferma il ricevimento della richiesta e valuta quanto prima possibile se la modifica comporta incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità;
qualora siano riscontrate incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, i TSO coinvolti della regione di coordinamento delle indisponibilità individuano congiuntamente una soluzione, coordinandosi con i pianificatori delle indisponibilità coinvolti e, se del caso, con i DSO e i CDSO, utilizzando i mezzi a loro disposizione;
qualora non sia riscontrata alcuna incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità o non ne permanga nessuna, il TSO destinatario convalida la modifica richiesta, i TSO coinvolti comunicano tale modifica a tutte le parti interessate e il TSO destinatario aggiorna il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E; e
qualora non sia trovata una soluzione per le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, il TSO destinatario respinge la modifica richiesta.
Il TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità che intende modificare il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale per un asset rilevante per il quale agisce come pianificatore delle indisponibilità avvia la procedura seguente:
il TSO richiedente elabora una proposta di modifica del piano di disponibilità sull'orizzonte annuale, che comprenda una valutazione dell'eventualità che essa generi incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, e la presenta agli altri TSO della o delle proprie regioni di coordinamento delle indisponibilità;
qualora siano riscontrate incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, i TSO interessati della regione di coordinamento delle indisponibilità individuano congiuntamente una soluzione, coordinandosi con i pianificatori delle indisponibilità coinvolti e, se del caso, con i DSO e i CDSO, utilizzando i mezzi a loro disposizione;
qualora non sia rilevata alcuna incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità o sia stata individuata una soluzione per l'eventuale incompatibilità riscontrata, i TSO coinvolti convalidano la modifica richiesta, comunicano tale modifica a tutte le parti interessate, e aggiornano il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E;
qualora non sia trovata una soluzione alle incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, il TSO richiedente pone fine alla procedura di modifica.
CAPO 3
Esecuzione dei piani di disponibilità
Articolo 101
Gestione dello stato «in prova» degli asset rilevanti
Il pianificatore delle indisponibilità di un asset rilevante il cui stato è dichiarato «in prova» presenta al TSO e, se l'asset è collegato a un sistema di distribuzione, anche chiuso, al DSO e al CDSO, entro un mese prima dell'avvio dello stato «in prova»:
un piano di prova dettagliato;
un programma indicativo di generazione o una previsione indicativa del fabbisogno, se l'asset rilevante in questione è un gruppo di generazione o un impianto di consumo; e
le modifiche alla topologia del sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione se l'asset rilevante in questione è un elemento di rete rilevante.
Articolo 102
Procedura di trattamento delle indisponibilità forzate
Nel notificare l'indisponibilità forzata, il pianificatore delle indisponibilità fornisce le seguenti informazioni:
il motivo dell'indisponibilità forzata;
la durata prevista dell'indisponibilità forzata e
se del caso, l'impatto dell'indisponibilità forzata sullo stato di disponibilità degli altri asset rilevanti per i quali è pianificatore delle indisponibilità.
Articolo 103
Esecuzione in tempo reale dei piani di disponibilità
TITOLO 4
ADEGUATEZZA
Articolo 104
Previsione per l'analisi dell'adeguatezza dell'area di controllo
Il TSO mette le eventuali previsioni utilizzate per l'analisi dell'adeguatezza dell'area di controllo in conformità degli articoli 105 e 107 a disposizione degli altri TSO attraverso la piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E.
Articolo 105
Analisi dell'adeguatezza dell'area di controllo
Nell'effettuare un'analisi dell'adeguatezza dell'area di controllo in conformità del paragrafo 1, il TSO:
utilizza i piani di disponibilità e i dati più recenti per:
le capacità dei gruppi di generazione, fornite a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, e degli articoli 45 e 51;
la capacità interzonale;
eventuale gestione della domanda, fornita a norma degli articoli 52 e 53;
tiene conto dei contributi della generazione a partire da fonti di energia rinnovabili e del carico;
valuta la probabilità e la durata prevista di una mancanza di adeguatezza, e dell'energia prevista non fornita a causa di tale mancanza.
Articolo 106
Adeguatezza dell'area di controllo fino all'orizzonte settimanale incluso
Articolo 107
Adeguatezza dell'area di controllo sugli orizzonti giornaliero e infragiornaliero
Il TSO effettua un'analisi dell'adeguatezza dell'area di controllo sugli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero sulla base:
dei programmi di cui all'articolo 111;
del carico previsto;
della generazione prevista da fonti di energia rinnovabili;
delle riserve di potenza attiva secondo i dati forniti conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a);
delle capacità di importazione e di esportazione dell'area di controllo coerenti con le capacità interzonali calcolate, se del caso, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/1222;
delle capacità dei gruppi di generazione in base ai dati forniti a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, e degli articoli 45 e 51 e dei loro stati di disponibilità; e
delle capacità degli impianti di consumo con gestione della domanda in base ai dati forniti a norma degli articoli 52 e 53 e dei loro stati di disponibilità.
Il TSO valuta:
il livello minimo di importazione e il livello massimo di esportazione compatibili con l'adeguatezza della propria area di controllo;
la durata prevista di una potenziale mancanza di adeguatezza; e
la quantità di energia non fornita in mancanza di adeguatezza.
TITOLO 5
SERVIZI ACCESSORI
Articolo 108
Servizi accessori
Per quanto riguarda i servizi di potenza attiva e potenza reattiva, se necessario coordinandosi con altri TSO, il TSO:
elabora, indice e gestisce gli appalti per i servizi accessori;
monitora, sulla base dei dati forniti a norma della parte II, titolo 2, se il livello e l'ubicazione dei servizi accessori disponibili consente di garantire la sicurezza operativa; e
utilizza tutti i mezzi disponibili economicamente efficienti e fattibili per acquisire il necessario livello di servizi accessori.
Articolo 109
Servizi accessori di potenza reattiva
Al fine di migliorare l'efficienza del funzionamento dei propri elementi del sistema di trasmissione, il TSO monitora:
le capacità di potenza reattiva disponibili degli impianti di generazione;
le capacità di potenza reattiva disponibili degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
le capacità di potenza reattiva disponibili dei DSO;
l'apparecchiatura disponibile connessa al sistema di trasmissione destinata a fornire potenza reattiva; e
i rapporti di potenza attiva e potenza reattiva nell'interfaccia tra il sistema di trasmissione e sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione.
Se il livello dei servizi accessori di potenza reattiva non è sufficiente a mantenere la sicurezza operativa, il TSO:
lo comunica ai TSO limitrofi; e
prepara e attiva contromisure a norma dell'articolo 23.
TITOLO 6
PROGRAMMAZIONE
Articolo 110
Istituzione di processi di programmazione
Articolo 111
Notifica dei programmi all'interno delle aree di programmazione
Il programmatore di rete, tranne i programmatori di rete degli shipping agent, presenta al TSO che gestisce l'area di programmazione, se da questi richiesto e, se necessario, a terzi, i seguenti programmi:
programmi di generazione;
previsioni del fabbisogno;
programmi di scambio commerciale interno; e
programma di scambio commerciale esterno;
Ciascun programmatore di rete di uno shipping agent o, se del caso, di una controparte centrale, presenta al TSO che gestisce l'area di programmazione coperta dal market coupling, se da questi richiesto e, se necessario, a terzi, i seguenti programmi:
programmi di scambio commerciale esterno quali:
gli scambi multilaterali tra l'area di programmazione e un gruppo di altre aree di programmazione;
gli scambi bilaterali tra l'area di programmazione e un'altra area di programmazione;
programmi di scambio commerciale interno tra lo shipping agent e le controparti centrali;
programmi di scambio commerciale interno tra lo shipping agent e altri shipping agent.
Articolo 112
Coerenza dei programmi
Articolo 113
Trasmissione di informazioni ad altri TSO
Su richiesta di un altro TSO, il TSO calcola e fornisce:
i programmi di scambio netti aggregati; e
il bilancio netto dell'area in c.a. se l'area di programmazione è interconnessa ad altre aree di programmazione attraverso collegamenti di trasmissione in c.a.
Se necessario per la creazione dei modelli comuni di rete, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, il TSO che gestisce un'area di programmazione trasmette ai TSO che ne fanno richiesta:
programmi di generazione; e
previsioni del fabbisogno.
TITOLO 7
PIATTAFORMA DATI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DI ENTSO-E
Articolo 114
Disposizioni generali per la piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E
Articolo 115
Modelli individuali di rete, modelli comuni di rete e analisi della sicurezza operativa
Per l'orizzonte temporale annuale, sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E sono disponibili le seguenti informazioni:
modello individuale di rete sull'orizzonte annuale per TSO e per scenario, determinato in conformità all'articolo 66; e
modello comune di rete sull'orizzonte annuale per scenario, determinato in conformità all'articolo 67.
Per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero, sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E sono disponibili le seguenti informazioni:
i modelli individuali di rete sugli orizzonti giornaliero e infragiornaliero per TSO e in base alla risoluzione temporale definita a norma dell'articolo 70, paragrafo 1;
gli scambi programmati nei periodi rilevanti per area di programmazione o per confine di area di programmazione, a seconda di quale sia ritenuto rilevante dai TSO, e per sistema HVDC che collega aree di programmazione;
i modelli comuni di rete sugli orizzonti giornaliero e infragiornaliero in base alla risoluzione temporale definita a norma dell'articolo 70, paragrafo 1; e
un elenco delle contromisure preparate e concordate per far fronte alle violazioni aventi rilevanza transfrontaliera.
Articolo 116
Coordinamento delle indisponibilità
Articolo 117
Adeguatezza del sistema
Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono almeno:
i dati sull'adeguatezza del sistema sull'orizzonte stagionale forniti da ciascun TSO;
la relazione sull'analisi dell'adeguatezza paneuropea del sistema sull'orizzonte stagionale;
le previsioni utilizzate per l'adeguatezza, in conformità con l'articolo 104; e
le informazioni su una mancanza di adeguatezza in conformità con l'articolo 105, paragrafo 4.
PARTE IV
CONTROLLO FREQUENZA/POTENZA E RISERVE
TITOLO 1
ACCORDI OPERATIVI
Articolo 118
Accordi operativi di area sincrona
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO di ciascuna area sincrona elaborano congiuntamente proposte comuni per:
le norme di dimensionamento delle FCR, conformemente all'articolo 153;
le proprietà aggiuntive delle FCR, conformemente all'articolo 154, paragrafo 2;
i parametri qualitativi della frequenza e il parametro-obiettivo della qualità della frequenza, conformemente all'articolo 127;
per l'Europa continentale («CE») e le aree sincrone nordiche, i parametri obiettivo dell'errore di controllo del ripristino della frequenza per ciascun blocco LFC, conformemente all'articolo 128;
la metodologia per valutare il rischio e l'evoluzione del rischio di esaurimento delle FCR dell'area sincrona, conformemente all'articolo 131, paragrafo 2;
il responsabile del monitoraggio dell'area sincrona, conformemente all'articolo 133;
il calcolo del programma di controllo a partire dal bilancio netto dell'area in c.a. con una durata comune della rampa per il calcolo dell'ACE, nel caso di aree sincrone con più di un'area LFC, conformemente all'articolo 136;
se del caso, le restrizioni per la produzione di potenza attiva degli interconnettori HVDC tra aree sincrone, conformemente all'articolo 137;
la struttura LFC, conformemente all'articolo 139;
se del caso, il metodo per ridurre la deviazione del tempo elettrico, conformemente all'articolo 181;
ogni volta in cui nell'area sincrona opera più di un TSO, la ripartizione delle responsabilità fra i TSO, conformemente all'articolo 141;
le procedure operative in caso di esaurimento delle FCR, conformemente all'articolo 152, paragrafo 7;
per le aree sincrone GB e IE/NI, le misure volte ad assicurare la ricostituzione dei serbatoi di energia, conformemente all'articolo 156, paragrafo 6, lettera b);
le procedure operative per ridurre la deviazione della frequenza del sistema al fine di riportare il sistema allo stato normale e limitare il rischio che passi allo stato di emergenza, conformemente all'articolo 152, paragrafo 10;
i ruoli e le responsabilità dei TSO che eseguono un processo di compensazione dello sbilanciamento, un processo transfrontaliero di attivazione delle FRR o un processo transfrontaliero di attivazione delle RR, conformemente all'articolo 149, paragrafo 2;
i requisiti concernenti la disponibilità, l'affidabilità e la ridondanza delle infrastrutture tecniche conformemente all'articolo 151, paragrafo 2;
le norme comuni per la gestione in stato normale e in stato di allerta, conformemente all'articolo 152, paragrafo 6, e alle misure di cui all'articolo 152, paragrafo 15,
per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, il periodo di attivazione minimo che i fornitori di riserve FCR devono assicurare conformemente all'articolo 156, paragrafo 10;
per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, le ipotesi e la metodologia per un'analisi costi-benefici conformemente all'articolo 156, paragrafo 11;
se del caso, per le aree sincrone diverse dall'area CE, i limiti per lo scambio di FCR tra i TSO conformemente all'articolo 163, paragrafo 2;
i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve, del TSO che riceve le riserve e del TSO interessato per quanto riguarda lo scambio di FRR ed RR, definiti in conformità dell'articolo 165, paragrafo 1;
i ruoli e le responsabilità del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità, del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità e del TSO interessato per quanto riguarda la condivisione di FRR ed RR, definiti in conformità dell'articolo 166, paragrafo 1;
i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve, del TSO che riceve le riserve e del TSO interessato, per quanto riguarda lo scambio di riserve tra aree sincrone, nonché del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità, del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità e del TSO interessato, per quanto riguarda la condivisione delle riserve tra aree sincrone, definiti in conformità dell'articolo 171, paragrafo 2;
la metodologia per determinare i limiti relativi al volume degli scambi di FCR tra aree sincrone, definita in conformità dell'articolo 174, paragrafo 2;
per le aree sincrone GB e IE/NI, la metodologia per determinare la fornitura minima di capacità di riserva FCR, in conformità dell'articolo 174, paragrafo 2, lettera b);
la metodologia per stabilire i limiti relativi al volume degli scambi di FRR tra aree sincrone, definita in conformità dell'articolo 176, paragrafo 1, e la metodologia per stabilire i limiti relativi ai livelli di condivisione delle FRR tra aree sincrone, definita in conformità dell'articolo 177, paragrafo 1; e
la metodologia per stabilire i limiti relativi al volume degli scambi di RR tra aree sincrone, definita in conformità dell'articolo 178, paragrafo 1, e la metodologia per stabilire i limiti relativi ai livelli di condivisione delle RR tra aree sincrone, definita in conformità dell'articolo 179, paragrafo 1.
Articolo 119
Accordi operativi di blocco LFC
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO di ciascun blocco LFC elaborano congiuntamente proposte comuni per:
i parametri-obiettivo dell'FRCE per ciascuna area LFC, definiti a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, se il blocco LFC consiste in una o più aree LFC;
il responsabile del monitoraggio del blocco LFC, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1;
i limiti di rampa per la produzione di potenza attiva, conformemente all'articolo 137, paragrafi 3 e 4;
la ripartizione delle responsabilità fra i TSO all'interno del blocco LFC, conformemente all'articolo 141, paragrafo 9, se nel blocco LFC opera più di un TSO;
se del caso, la nomina del TSO responsabile delle mansioni di cui all'articolo 145, paragrafo 6;
i requisiti ulteriori concernenti la disponibilità, l'affidabilità e la ridondanza delle infrastrutture tecniche, definiti a norma dell'articolo 151, paragrafo 3;
le procedure operative in caso di esaurimento delle FRR o delle RR, conformemente all'articolo 152, paragrafo 8;
le norme di dimensionamento delle FRR, definite ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1;
le norme di dimensionamento delle RR, definite ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 2;
se nel blocco LFC opera più di un TSO, la ripartizione delle responsabilità definita a norma dell'articolo 157, paragrafo 3, e, se del caso, la ripartizione delle responsabilità definita a norma dell'articolo 160, paragrafo 6;
la procedura di adeguamento definita a norma dell'articolo 157, paragrafo 4, e, se del caso, la procedura di adeguamento definita a norma dell'articolo 160, paragrafo 7;
i requisiti di disponibilità delle FRR, i requisiti di controllo della qualità definiti a norma dell'articolo 158, paragrafo 2, e, se del caso, i requisiti di disponibilità delle RR e i requisiti di controllo della qualità definiti a norma dell'articolo 161, paragrafo 2;
se del caso, gli eventuali limiti per lo scambio di FCR tra le aree LFC dei diversi blocchi LFC all'interno dell'area sincrona CE e lo scambio di FRR o RR tra le aree LFC di un blocco LFC di un'area sincrona che comprende più di un blocco LFC, definiti a norma dell'articolo 163, paragrafo 2, dell'articolo 167 e dell'articolo 169, paragrafo 2;
i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve, del TSO che riceve le riserve e del TSO interessato per quanto riguarda lo scambio di FRR e/o RR con i TSO di altri blocchi LFC, definiti a norma dell'articolo 165, paragrafo 6;
i ruoli e le responsabilità del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità, del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità e del TSO interessato per quanto riguarda la condivisione di FRR e RR, definiti a norma dell'articolo 166, paragrafo 7;
i ruoli e le responsabilità del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità, del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità e del TSO interessato per quanto riguarda la condivisione di FRR e RR tra aree sincrone, definiti a norma dell'articolo 175, paragrafo 2;
le azioni di coordinamento volte a ridurre l'FRCE, definite a norma dell'articolo 152, paragrafo 14; e
le misure volte a ridurre l'FRCE attraverso l'imposizione di modifiche alla produzione o al consumo di potenza attiva dei gruppi di generazione e delle unità di consumo, definite a norma dell'articolo 152, paragrafo 16.
Articolo 120
Accordo operativo di area LFC
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO di ciascuna area LFC istituiscono un accordo operativo di area LFC che comprende almeno:
la ripartizione delle responsabilità fra i TSO all'interno dell'area LFC in conformità all'articolo 141, paragrafo 8;
la nomina del TSO responsabile dell'attuazione e della gestione del processo di ripristino della frequenza in conformità all'articolo 143, paragrafo 4.
Articolo 121
Accordo operativo di area di monitoraggio
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di ciascuna area di monitoraggio istituiscono un accordo operativo di area di monitoraggio che comprende almeno la ripartizione delle responsabilità tra i TSO all'interno della stessa area di monitoraggio a norma dell'articolo 141, paragrafo 7.
Articolo 122
Accordo di compensazione dello sbilanciamento
I TSO che partecipano allo stesso processo di compensazione dello sbilanciamento istituiscono un accordo di compensazione dello sbilanciamento che comprende almeno i ruoli e le responsabilità dei TSO a norma dell'articolo 149, paragrafo 3.
Articolo 123
Accordo transfrontaliero di attivazione delle FRR
I TSO che partecipano allo stesso processo transfrontaliero di attivazione delle FRR istituiscono un accordo transfrontaliero di attivazione delle FRR che comprende almeno i ruoli e le responsabilità dei TSO a norma dell'articolo 149, paragrafo 3.
Articolo 124
Accordo transfrontaliero di attivazione delle RR
I TSO che partecipano allo stesso processo transfrontaliero di attivazione delle RR istituiscono un accordo transfrontaliero di attivazione delle RR che comprende almeno i ruoli e le responsabilità dei TSO a norma dell'articolo 149, paragrafo 3.
Articolo 125
Accordo di condivisione
I TSO che partecipano allo stesso processo di condivisione di FCR, FRR o RR istituiscono un accordo di condivisione che comprende almeno:
in caso di condivisione di FRR o RR all'interno di un'area sincrona, i ruoli e le responsabilità del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità, del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità e del TSO interessato, a norma dell'articolo 165, paragrafo 3; o
in caso di condivisione delle riserve tra aree sincrone, i ruoli e le responsabilità del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità e del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità, a norma dell'articolo 171, paragrafo 4, e le procedure nel caso in cui la condivisione delle riserve tra aree sincrone non avvenga in tempo reale, a norma dell'articolo 171, paragrafo 9.
Articolo 126
Accordo di scambio
I TSO che partecipano allo stesso scambio di FCR, FRR o RR istituiscono un accordo di scambio che comprende almeno:
in caso di scambio di FRR o RR all'interno di un'area sincrona, i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve e del TSO che riceve le riserve, a norma dell'articolo 165, paragrafo 3; o
in caso di scambio delle riserve tra aree sincrone, i ruoli e le responsabilità del TSO di connessione delle riserve e del TSO che riceve le riserve a norma dell'articolo 171, paragrafo 4, e le procedure nel caso in cui lo scambio delle riserve tra aree sincrone non avvenga in tempo reale a norma dell'articolo 171, paragrafo 9.
TITOLO 2
QUALITÀ DELLA FREQUENZA
Articolo 127
Parametri qualitativi e parametri-obiettivo della frequenza
I parametri qualitativi della frequenza sono:
la frequenza nominale per tutte le aree sincrone;
l'intervallo di frequenza standard per tutte le aree sincrone;
la massima deviazione istantanea di frequenza per tutte le aree sincrone;
la massima deviazione di frequenza in regime stazionario per tutte le aree sincrone;
il tempo di ripristino della frequenza per tutte le aree sincrone;
il tempo di recupero della frequenza per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord;
l'intervallo di recupero della frequenza per le aree sincrone della Gran Bretagna, dell'Irlanda/Irlanda del Nord e dell'Europa settentrionale;
l'intervallo di recupero della frequenza per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord; nonché
il tempo di attivazione dello stato di allerta per tutte le aree sincrone.
I TSO delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale hanno la facoltà di proporre, nell'accordo operativo di area sincrona, valori diversi da quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato III per quanto riguarda:
il tempo di attivazione dello stato di allerta;
il numero massimo di minuti di sforamento dell'intervallo di frequenza standard.
I TSO delle aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord hanno la facoltà di proporre, nell'accordo operativo di area sincrona, valori diversi da quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato III per quanto riguarda:
il tempo di ripristino della frequenza;
il tempo di attivazione dello stato di allerta; nonché
il numero massimo di minuti di sforamento dall'intervallo di frequenza standard.
La proposta di modifica dei valori a norma dei paragrafi 6 e 7 si basa su una valutazione dei valori registrati di frequenza del sistema per un periodo di almeno un anno e sullo sviluppo dell'area sincrona e soddisfa le seguenti condizioni:
la modifica proposta dei parametri qualitativi della frequenza di cui alla tabella 1 dell'allegato III o del parametro-obiettivo della qualità della frequenza di cui alla tabella 2 dell'allegato III tiene conto:
delle dimensioni del sistema, sulla base del consumo e della generazione dell'area sincrona e dell'inerzia dell'area sincrona;
dell'incidente di riferimento;
della struttura della rete e/o della tipologia di rete;
del comportamento del carico e della generazione;
del numero e della risposta dei gruppi di generazione con le modalità Limited Frequency Sensitive Mode — Overfrequency (LFSM-O) e Limited Frequency Sensitive Mode — Underfrequency (LFSM-U) secondo la definizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/631;
del numero e della risposta delle unità di consumo operanti con il controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda o con il controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda secondo la definizione di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2016/1388; nonché
delle capacità tecniche dei gruppi di generazione e delle unità di consumo;
i TSO dell'area sincrona svolgono una consultazione pubblica circa l'impatto sulle parti interessate della proposta di modifica dei parametri qualitativi della frequenza di cui alla tabella 1 dell'allegato III o del parametro-obiettivo della qualità della frequenza di cui alla tabella 2 dell'allegato III.
Articolo 128
Parametri-obiettivo dell'FRCE
I TSO delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale si adoperano per rispettare i seguenti parametri-obiettivo dell'FRCE per ciascun blocco LFC dell'area sincrona:
il numero di periodi all'anno di sforamento dall'intervallo FRCE di livello 1 durante un periodo pari al tempo di ripristino della frequenza è inferiore al 30 % dei periodi nel corso dell'anno; nonché
il numero di periodi all'anno di sforamento dall'intervallo FRCE di livello 2 entro un periodo pari al tempo di ripristino della frequenza è inferiore al 5 % dei periodi nel corso dell'anno.
I TSO delle aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord si adoperano per rispettare i seguenti parametri-obiettivo dell'FRCE di un'area sincrona:
il numero massimo di periodi di sforamento dall'intervallo FRCE di livello 1 è inferiore o uguale al valore riportato nella tabella dell'allegato IV in percentuale dei periodi nel corso dell'anno;
il numero massimo di periodi di sforamento dall'intervallo FRCE di livello 2 è inferiore o uguale al valore riportato nella tabella dell'allegato IV in percentuale dei periodi nel corso dell'anno.
Articolo 129
Processo di applicazione dei criteri
Il processo di applicazione dei criteri comprende:
la raccolta di dati per la valutazione della qualità della frequenza; e
il calcolo dei criteri di valutazione della qualità della frequenza.
Articolo 130
Dati per la valutazione della qualità della frequenza
I dati per la valutazione della qualità della frequenza sono:
per l'area sincrona:
i dati di frequenza istantanei; nonché
i dati di deviazione istantanea di frequenza;
per ciascun blocco LFC dell'area sincrona, i dati FRCE istantanei.
Articolo 131
Criteri di valutazione della qualità della frequenza
I criteri di valutazione della qualità della frequenza comprendono:
per l'area sincrona durante il funzionamento in stato normale o in stato di allerta, in conformità all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, su base mensile, per i dati di frequenza istantanei:
il valore medio;
la deviazione standard;
i percentili 1, 5, 10, 90, 95 e 99;
il tempo totale in cui il valore assoluto della deviazione istantanea di frequenza supera la deviazione di frequenza standard, distinguendo fra deviazioni istantanee di frequenza negative e positive;
il tempo totale in cui il valore assoluto della deviazione istantanea di frequenza supera la deviazione istantanea di frequenza massima, distinguendo fra deviazioni istantanee di frequenza negative e positive;
il numero di eventi in cui il valore assoluto della deviazione istantanea di frequenza dell'area sincrona ha superato il 200 % della deviazione di frequenza standard e la deviazione istantanea di frequenza non è stata riportata al 50 % della deviazione di frequenza standard nell'area sincrona dell'Europa centrale e all'intervallo di ripristino della frequenza nelle aree sincrone della Gran Bretagna, dell'Irlanda/Irlanda del Nord e dell'Europa settentrionale, entro il tempo di ripristino della frequenza. I dati distinguono tra deviazioni negative e positive della frequenza;
nelle aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord, il numero di eventi in cui il valore assoluto della deviazione istantanea di frequenza ha sforato l'intervallo di ripristino della frequenza e non vi è stato riportato entro il tempo di ripristino della frequenza, distinguendo fra deviazioni di frequenza negative e positive;
per ciascun blocco LFC delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale durante il funzionamento in stato normale o in stato di allerta in conformità all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, su base mensile:
per un insieme di dati contenente i valori medi dell'FRCE del blocco LFC per periodi pari al tempo di ripristino della frequenza:
per un insieme di dati contenente i valori medi dell'FRCE del blocco LFC per periodi di durata pari a un minuto: il numero di eventi su base mensile in cui l'FRCE ha superato il 60 % della capacità di riserva FRR e non è stato riportato al 15 % della capacità di riserva FRR entro il tempo di ripristino della frequenza, distinguendo tra FRCE negativo e positivo;
per i blocchi LFC dell'area sincrona della Gran Bretagna o dell'Irlanda/Irlanda del Nord durante il funzionamento in stato normale o in stato di allerta, in conformità all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, su base mensile e per un insieme di dati contenente i valori medi dell'FRCE del blocco LFC per periodi di durata pari a un minuto: il numero di eventi in cui il valore assoluto dell'FRCE ha superato la deviazione di frequenza massima in regime stazionario e l'FRCE e non è stato riportato al 10 % della deviazione di frequenza massima in regime stazionario entro il tempo di ripristino della frequenza, distinguendo tra FRCE negativo e positivo.
Articolo 132
Processo di raccolta e comunicazione dei dati
Il processo di raccolta e comunicazione dei dati comprende i seguenti elementi:
misurazioni della frequenza del sistema;
calcolo dei dati per la valutazione della qualità della frequenza; nonché
comunicazione dei dati per la valutazione della qualità della frequenza per il processo di applicazione dei criteri.
Articolo 133
Responsabile del monitoraggio dell'area sincrona
Articolo 134
Responsabile del monitoraggio del blocco LFC
Articolo 135
Informazioni sul comportamento del carico e della generazione
In conformità all'articolo 40, ciascun TSO di connessione ha la facoltà di richiedere le informazioni necessarie agli SGU per monitorare il comportamento del carico e della generazione per quanto riguarda gli sbilanciamenti. Tali informazioni possono comprendere:
il setpoint di potenza attiva orodatato per il funzionamento in tempo reale e futuro; nonché
la produzione di potenza attiva totale orodatata.
Articolo 136
Durata della rampa nell'area sincrona
I TSO di ciascun'area sincrona avente più di un'area LFC specificano nell'accordo operativo di area sincrona una durata comune della rampa dei programmi di scambio netti aggregati tra le aree LFC dell'area sincrona. Il calcolo del programma di controllo dal bilancio netto dell'area in c.a. per il calcolo dell'ACE è eseguito con la durata comune della rampa.
Articolo 137
Limiti di rampa per l'uscita di potenza attiva
I TSO di un blocco LFC hanno la facoltà di determinare nell'accordo operativo di blocco LFC le seguenti misure per sostenere il rispetto del parametro-obiettivo dell'FRCE del blocco LFC e per attenuare le deviazioni di frequenza deterministiche, tenendo conto delle restrizioni tecnologiche dei gruppi di generazione e delle unità di consumo:
obblighi relativi alle durate di rampa e/o pendenze di rampa massime per gruppi di generazione e/o unità di consumo;
obblighi relativi ai tempi di avviamento di rampa individuali dei gruppi di generazione e/o delle unità di consumo all'interno del blocco LFC; nonché
coordinamento di rampa fra gruppi di generazione, unità di consumo e consumo di potenza attiva all'interno del blocco LFC.
Articolo 138
Attenuazione
Se i valori calcolati per il periodo di un anno civile relativi ai parametri-obiettivo della qualità della frequenza o ai parametri-obiettivo dell'FRCE non rientrano negli obiettivi fissati per l'area sincrona o per il blocco LFC, i TSO della pertinente area sincrona o del pertinente blocco LFC:
valutano se i parametri-obiettivo della qualità della frequenza o i parametri-obiettivo dell'FRCE continueranno a non rientrare negli obiettivi fissati per l'area sincrona o per il blocco LFC e qualora ciò possa dimostrabilmente verificarsi ne analizzano le cause ed elaborano raccomandazioni; nonché
elaborano misure di attenuazione per garantire che gli obiettivi per l'area sincrona o per il blocco LFC possano essere soddisfatti in futuro.
TITOLO 3
STRUTTURA DEL CONTROLLO FREQUENZA/POTENZA
Articolo 139
Architettura di base
La struttura del controllo frequenza/potenza di ciascun'area sincrona comprende:
una struttura di attivazione del processo in conformità all'articolo 140; nonché
una struttura delle responsabilità del processo in conformità all'articolo 141.
Articolo 140
Struttura di attivazione del processo
La struttura di attivazione del processo comprende:
un FCP a norma dell'articolo 142;
un FRP a norma dell'articolo 143; nonché
per l'area sincrona dell'Europa centrale, un processo di controllo del tempo a norma dell'articolo 181.
La struttura di attivazione del processo può comprendere:
un RRP a norma dell'articolo 144;
un processo di compensazione dello sbilanciamento in conformità all'articolo 146;
un processo transfrontaliero di attivazione delle FRR in conformità all'articolo 147;
un processo transfrontaliero di attivazione delle RR in conformità all'articolo 148; nonché
per le aree sincrone diverse dall'Europa centrale, un processo di controllo del tempo a norma dell'articolo 181.
Articolo 141
Struttura delle responsabilità del processo
Nello specificare la struttura delle responsabilità del processo, i TSO di ciascun'area sincrona tengono conto almeno dei seguenti criteri:
le dimensioni e l'inerzia totale (compresa l'inerzia sintetica) dell'area sincrona;
la struttura della rete e/o della tipologia di rete; nonché
il comportamento del carico, della generazione e dell'HVDC.
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO di un'area sincrona elaborano congiuntamente una proposta comune relativa alla determinazione dei blocchi LFC, la quale rispetta i seguenti requisiti:
un'area di monitoraggio corrisponde a un'unica area LFC o a parte di essa;
un'area LFC corrisponde a un unico blocco LFC o a parte di esso;
un blocco LFC corrisponde a un'unica area sincrona o a parte di essa; nonché
ciascun elemento di rete appartiene a un'unica area di monitoraggio, un'unica area LFC e un unico blocco LFC.
I TSO di ciascun'area LFC:
monitorano in modo continuo l'FRCE dell'area LFC;
eseguono e gestiscono un FRP per l'area LFC;
si adoperano per soddisfare i parametri-obiettivo dell'FRCE dell'area LFC quali definiti all'articolo 128; nonché
hanno la facoltà di eseguire uno o più dei processi di cui all'articolo 140, paragrafo 2.
I TSO di ciascun blocco LFC:
si adoperano per soddisfare i parametri-obiettivo dell'FRCE del blocco LFC quali definiti all'articolo 128; nonché
rispettano le norme di dimensionamento delle FRR in conformità all'articolo 157 e le norme di dimensionamento delle RR in conformità all'articolo 160.
I TSO di ciascun'area sincrona:
eseguono e gestiscono un FCP per l'area sincrona;
rispettano le norme di dimensionamento delle FCR in conformità all'articolo 153; nonché
si adoperano per soddisfare i parametri-obiettivo della qualità della frequenza in conformità all'articolo 127.
Articolo 142
Processo di contenimento della frequenza
Articolo 143
Processo di ripristino della frequenza
L'obiettivo di controllo dell'FRP è di:
regolare l'FRCE verso lo zero entro il tempo di ripristino della frequenza;
per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, sostituire progressivamente le FCR attivate mediante l'attivazione delle FRR in conformità all'articolo 145.
L'FRCE è:
l'ACE di un'area LFC, se in un'area sincrona vi è più di un'area LFC; oppure
la deviazione di frequenza, se una sola area LFC corrisponde al blocco LFC e all'area sincrona.
L'ACE di un'area LFC si calcola sottraendo al prodotto del fattore K dell'area LFC con la deviazione di frequenza:
del flusso di potenza attiva totale degli interconnettori e delle linee di interconnessione virtuale; nonché
del programma di controllo in conformità all'articolo 136.
Articolo 144
Processo di sostituzione delle riserve
L'obiettivo di controllo dell'RRP è di soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi mediante l'attivazione delle RR:
ripristino graduale delle FRR attivate;
sostegno all'attivazione delle FRR;
per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord, ripristino graduale delle FCR e delle FRR attivate.
Articolo 145
Processo di ripristino della frequenza automatico e manuale
Gli aFRP sono impiegati in una modalità a circuito chiuso con l'FRCE in ingresso e il setpoint di attivazione automatica delle FRR in uscita. Il setpoint di attivazione automatica delle FRR è calcolato da un singolo sistema di controllo del ripristino della frequenza gestito da un TSO all'interno dell'area LFC di appartenenza. Nelle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, il sistema di controllo del ripristino della frequenza:
è un dispositivo automatico di controllo concepito per ridurre l'FRCE a zero;
ha un comportamento proporzionale integrale;
ha un algoritmo di controllo che impedisce al termine integrale di un sistema di controllo proporzionale-integrale di accumulare l'errore di controllo e sforare; nonché
ha funzionalità per modalità operative straordinarie negli stati di allerta e di emergenza.
Oltre all'esecuzione dell'aFRP nelle aree LFC, i TSO di un blocco LFC costituito da più di un'area LFC hanno la facoltà di designare nell'accordo operativo di blocco LFC un TSO del blocco LFC incaricato di:
calcolare e monitorare l'FRCE dell'intero blocco LFC; nonché
prendere in considerazione l'FRCE dell'intero blocco LFC per il calcolo del valore del setpoint per l'attivazione delle aFRR a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, oltre all'FRCE dell'area LFC di appartenenza.
Articolo 146
Processo di compensazione dello sbilanciamento
I TSO eseguono il processo di compensazione dello sbilanciamento in modo da non nuocere:
alla stabilità dell'FCP dell'area sincrona o delle aree sincrone interessate dal processo di compensazione dello sbilanciamento;
alla stabilità dell'FRP e dell'RRP di ciascun'area LFC gestita da TSO partecipanti o interessati; nonché
alla sicurezza dell'esercizio.
I TSO eseguono lo scambio di potenza di compensazione dello sbilanciamento tra aree LFC di un'area sincrona in almeno uno dei seguenti modi:
definendo un flusso di potenza attiva su una linea di interconnessione virtuale che fa parte del calcolo dell'FRCE;
regolando i flussi di potenza attiva degli interconnettori HVDC.
Articolo 147
Processo transfrontaliero di attivazione delle FRR
I TSO eseguono il processo transfrontaliero di attivazione delle FRR in modo da non nuocere:
alla stabilità dell'FCP dell'area sincrona o delle aree sincrone interessate dal processo transfrontaliero di attivazione delle FRR;
alla stabilità dell'FRP e delle RRP di ciascun'area LFC gestita da TSO partecipanti o interessati; nonché
alla sicurezza dell'esercizio.
I TSO eseguono lo scambio di potenza per il ripristino della frequenza tra aree LFC della stessa area sincrona mediante almeno una delle seguenti azioni:
definendo un flusso di potenza attiva su una linea di interconnessione virtuale che fa parte del calcolo dell'FRCE, se l'attivazione delle FRR è automatica;
regolando un programma di controllo o definendo un flusso di potenza attiva su una linea di interconnessione virtuale tra aree LFC, se l'attivazione delle FRR è manuale; oppure
regolando i flussi di potenza attiva degli interconnettori HVDC.
Articolo 148
Processo transfrontaliero di attivazione delle RR
I TSO eseguono il processo transfrontaliero di attivazione delle RR in modo da non nuocere:
alla stabilità dell'FCP dell'area sincrona o delle aree sincrone interessate dal processo transfrontaliero di attivazione delle RR;
alla stabilità dell'FRP e dell'RRP di ciascun'area LFC gestita da TSO partecipanti o interessati; nonché
alla sicurezza operativa.
I TSO eseguono il programma di controllo tra aree LFC della stessa area sincrona procedendo almeno in uno dei seguenti modi:
determinando un flusso di potenza attiva su una linea di interconnessione virtuale che fa parte del calcolo dell'FRCE;
regolando un programma di controllo; oppure
regolando i flussi di potenza attiva degli interconnettori HVDC.
Articolo 149
Requisiti generali per i processi transfrontalieri di controllo
I TSO che partecipano al medesimo processo di compensazione dello sbilanciamento, al medesimo processo transfrontaliero di attivazione delle FRR o al medesimo processo transfrontaliero di attivazione delle RR specificano nei rispettivi accordi i ruoli e le responsabilità dei TSO, che comprendono:
la fornitura di tutti i dati di immissione necessari per:
il calcolo dello scambio di potenza per quanto riguarda i limiti di sicurezza operativa; nonché
l'esecuzione di analisi della sicurezza operativa in tempo reale da parte dei TSO partecipanti e interessati;
la responsabilità del calcolo dello scambio di potenza; nonché
l'attuazione di procedure operative per garantire la sicurezza operativa.
Articolo 150
Comunicazione ai TSO
I TSO che intendono esercitare la facoltà di eseguire un processo di compensazione dello sbilanciamento, un processo transfrontaliero di attivazione delle FRR, un processo transfrontaliero di attivazione delle RR, uno scambio di riserve o una condivisione di riserve ne danno comunicazione, tre mesi prima di esercitare tale facoltà, a tutti gli altri TSO della medesima area sincrona, specificando quanto segue:
i TSO interessati;
la quantità di scambio di potenza prevista in funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento, del processo transfrontaliero di attivazione delle FRR o del processo transfrontaliero di attivazione delle RR;
il tipo e la quantità massima delle riserve da scambiare o condividere; nonché
la tempistica dello scambio o della condivisione delle riserve.
Il TSO interessato ha la facoltà di:
richiedere la fornitura di valori in tempo reale dello scambio di potenza per la compensazione dello sbilanciamento, dello scambio di potenza per il ripristino della frequenza e del programma di controllo, necessari per l'analisi della sicurezza operativa in tempo reale; nonché
richiedere l'esecuzione di una procedura operativa che gli consenta interessato di fissare limiti relativamente allo scambio di potenza per la compensazione dello sbilanciamento, allo scambio di potenza per il ripristino della frequenza e al programma di controllo, tra le rispettive aree LFC sulla base di un'analisi della sicurezza operativa in tempo reale.
Articolo 151
Infrastruttura
I TSO di un'area sincrona specificano, nell'accordo operativo di area sincrona, requisiti minimi di disponibilità, affidabilità e ridondanza delle infrastrutture tecniche di cui al paragrafo 1, tra cui:
accuratezza, risoluzione, disponibilità e ridondanza delle misurazioni dei flussi di potenza attiva e della linea di interconnessione virtuale;
disponibilità e ridondanza dei sistemi di controllo digitali;
disponibilità e ridondanza dell'infrastruttura di comunicazione; nonché
protocolli di comunicazione.
Ciascun TSO di un'area LFC:
assicura una sufficiente qualità e disponibilità del calcolo dell'FRCE;
esegue un monitoraggio in tempo reale della qualità del calcolo dell'FRCE;
interviene in caso di errore di calcolo dell'FRCE; nonché
se l'FRCE è determinato dall'ACE, esegue un monitoraggio ex post della qualità del calcolo dell'FRCE confrontando l'FRCE ai valori di riferimento almeno una volta all'anno.
TITOLO 4
FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO FREQUENZA/POTENZA
Articolo 152
Stati del sistema connessi alla frequenza del sistema
I TSO di ciascuna area sincrona specificano uno scambio di dati in tempo reale a norma dell'articolo 42, comprendente:
lo stato del sistema di trasmissione a norma dell'articolo 18; nonché
i dati di misurazione in tempo reale dell'FRCE dei blocchi LFC e delle aree LFC dell'area sincrona.
Il responsabile del monitoraggio del blocco LFC ha la responsabilità di individuare ogni eventuale violazione dei limiti di cui ai paragrafi 12 e 13 e:
ne informa gli altri TSO del blocco LFC; nonché
in collaborazione con i TSO del blocco LFC intraprende azioni coordinate, da specificare nell'accordo operativo di blocco LFC, per ridurre l'FRCE.
TITOLO 5
RISERVE PER IL CONTENIMENTO DELLA FREQUENZA
Articolo 153
Dimensionamento delle FCR
I TSO di ciascuna area sincrona specificano nell'accordo operativo di area sincrona norme di dimensionamento che obbediscono ai seguenti criteri:
la capacità di riserva FCR necessaria per l'area sincrona copre almeno l'incidente di riferimento e, per le zone sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, i risultati del metodo probabilistico di dimensionamento delle FCR, svolto conformemente alla lettera c);
l'entità dell'incidente di riferimento è determinata conformemente alle seguenti condizioni:
per l'area sincrona dell'Europa centrale, l'incidente di riferimento è pari a 3 000 MW in positivo e 3 000 MW in negativo;
per le aree sincrone di Gran Bretagna, di Irlanda/Irlanda del Nord e dell'Europa settentrionale, l'incidente di riferimento è il maggior sbilanciamento che può derivare da una variazione istantanea della potenza attiva come quella di un singolo gruppo di generazione, di un singolo impianto di consumo o di un singolo interconnettore HVDC, oppure da uno scatto di una linea in c.a., o è la perdita istantanea massima di consumo di potenza attiva in seguito allo scatto di uno o più punti di connessione. L'incidente di riferimento è determinato separatamente in positivo e in negativo;
per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, i TSO dell'area sincrona hanno la facoltà di definire un metodo probabilistico al dimensionamento delle FCR tenendo conto del modello di carico, generazione e inerzia (compresa l'inerzia sintetica), nonché dei mezzi disponibili per realizzare l'inerzia minima in tempo reale conformemente alla metodologia di cui all'articolo 39, con l'obiettivo di ridurre la probabilità di insufficienza delle FCR a non più di una volta ogni 20 anni; nonché
le quote di capacità di riserva FCR spettanti a ciascun TSO come obbligo di FCR iniziale si basano sulla somma della generazione e del consumo netti dell'area di controllo rispettiva divisa per la somma della generazione e del consumo netti dell'area sincrona in un periodo di un anno.
Articolo 154
Requisiti tecnici minimi delle FCR
Ciascun TSO dell'area sincrona dell'Europa centrale assicura che la reazione combinata delle FCR di un'area LFC si conformi ai seguenti requisiti:
l'attivazione delle FCR non è ritardata artificialmente e inizia al più presto dopo una deviazione di frequenza;
in caso di deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz, almeno il 50 % dell'intera capacità di FCR è erogata entro e non oltre 15 secondi;
in caso di deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz, il 100 % dell'intera capacità di FCR è erogata entro e non oltre 30 secondi;
in caso di deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz, l'attivazione dell'intera capacità di FCR aumenta almeno in modo lineare fra i 15 e i 30 secondi; nonché
in caso di deviazione di frequenza inferiore a 200 mHz la corrispondente capacità di FCR attivata è almeno proporzionale e ha il medesimo comportamento temporale di cui alle lettere da a) a d).
Ciascun TSO di connessione delle riserve monitora il proprio contributo all'FCP e la propria attivazione delle FCR relativamente all'obbligo di FCR, comprese le unità di erogazione delle FCR e i gruppi di erogazione delle FCR. Ciascun fornitore delle FCR mette a disposizione del TSO di connessione delle riserve, per ciascuna delle sue unità di erogazione delle FCR e ciascuno dei suoi gruppi di erogazione delle FCR, almeno le seguenti informazioni:
indicazione orodatata dello stato attivo o inattivo delle FCR;
dati di potenza attiva, orodatati, necessari alla verifica dell'attivazione delle FCR, compresa l'informazione orodatata sulla potenza attiva istantanea;
statismo del regolatore per i gruppi di generazione dei tipi C e D, secondo la definizione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631, che fungono da unità di erogazione delle FCR, o parametro equivalente per i gruppi di erogazione delle FCR costituiti da gruppi di generazione dei tipi A e/o B, secondo la definizione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631, e/o da unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, secondo la definizione dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1388.
Articolo 155
Processo di prequalificazione delle FCR
La qualificazione delle unità di erogazione delle FCR o dei gruppi di erogazione delle FCR è rivalutata:
almeno una volta ogni cinque anni;
in caso di modifiche dei requisiti tecnici, dei requisiti di disponibilità o delle apparecchiature; nonché
in caso di ammodernamento delle apparecchiature connesse all'attivazione delle FCR.
Articolo 156
Erogazione delle FCR
I TSO di un'area sincrona determinano, almeno su base annuale, l'entità del fattore K dell'area sincrona, tenendo conto almeno dei seguenti fattori:
la capacità di riserva FCR divisa per la deviazione di frequenza massima in regime stazionario;
la capacità regolante della generazione;
l'auto-capacità regolante del carico, tenendo conto del contributo in conformità agli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2016/1388;
la risposta in frequenza degli interconnettori HVDC di cui all'articolo 172; nonché
l'attivazione LFSM e FSM in conformità agli articoli 13 e 15 del regolamento (UE) 2016/631.
I TSO di un'area sincrona costituita da più di un'area LFC determinano, nell'accordo operativo di area sincrona, le quote del fattore K per ciascun'area LFC, sulla base almeno dei seguenti elementi:
gli obblighi di FCR iniziali;
la capacità regolante della generazione;
l'auto-capacità regolante del carico;
l'accoppiamento (coupling) della frequenza via HVDC tra aree sincrone;
lo scambio delle FCR.
Il TSO assicura, o impone ai propri fornitori di FCR di assicurare, che la perdita di un'unità di erogazione delle FCR non comprometta la sicurezza operativa:
per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, limitando la quota di FCR erogate da ciascuna unità di erogazione al 5 % della capacità di riserva di FCR richiesta per la totalità di ciascuna di tali aree;
per le aree sincrone della Gran Bretagna, dell'Irlanda/Irlanda del Nord e dell'Europa settentrionale, escludendo dal processo di dimensionamento le FCR erogate dall'unità che definisce l'incidente di riferimento dell'area sincrona; nonché
sostituendo le FCR resesi indisponibili in seguito a un'indisponibilità forzata o altra indisponibilità di un'unità di erogazione delle FCR o di un gruppo di erogazione delle FCR, non appena tecnicamente possibile e alle condizioni definite dal TSO di connessione delle riserve.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale propongono le ipotesi e la metodologia per lo svolgimento di un'analisi costi-benefici, al fine di valutare il periodo di tempo in cui le unità o gruppi di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia limitati devono rimanere disponibili durante lo stato d'allerta. Entro 12 mesi dall'approvazione delle ipotesi e della metodologia da parte delle autorità di regolamentazione della regione in questione, i TSO delle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale presentano i risultati dell'analisi costi-benefici alle autorità di regolamentazione in causa, proponendo un periodo di tempo non superiore a 30 minuti e non inferiore a 15 minuti. L'analisi costi-benefici prende in considerazione almeno i seguenti elementi:
esperienze acquisite con diverse definizioni temporali e quote di tecnologie emergenti nei diversi blocchi LFC;
l'impatto di un determinato periodo di tempo sul costo complessivo delle riserve FCR nell'area sincrona;
l'impatto di un determinato periodo di tempo sui rischi per la stabilità del sistema, in particolare in seguito a transitori di frequenza prolungati o ripetuti;
l'impatto sui rischi per la stabilità del sistema e sul costo complessivo delle FCR in caso di aumento del volume totale delle FCR;
l'impatto dell'evoluzione tecnologica sui costi dei periodi di disponibilità delle FCR erogate dalle corrispondenti unità o gruppi di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia limitati.
Il fornitore delle FCR che si avvale di unità di erogazione delle FCR o di un gruppo di erogazione delle FCR aventi serbatoi di energia tali da limitare la loro capacità di erogazione delle FCR provvede alla ricostituzione dei serbatoi di energia in positivo o in negativo, in base ai seguenti criteri:
per le aree sincrone di Gran Bretagna e Irlanda/Irlanda del Nord, il fornitore delle FCR utilizza i metodi specificati nell'accordo operativo di area sincrona;
per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, il fornitore delle FCR provvede alla ricostituzione dei serbatoi di energia quanto prima, entro due ore dal termine dello stato di allerta.
TITOLO 6
RISERVE PER IL RIPRISTINO DELLA FREQUENZA
Articolo 157
Dimensionamento delle FRR
Le norme di dimensionamento delle FRR comprendono come minimo i seguenti elementi:
i TSO di un blocco LFC nelle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale determinano la necessaria capacità di riserva di FRR del blocco LFC sulla base di dati storici consecutivi comprendenti almeno i valori di sbilanciamento storici del blocco LFC. Il campionamento di tali dati storici copre almeno il periodo di tempo necessario per ripristinare la frequenza. Il periodo di tempo considerato per tali dati è rappresentativo e comprende almeno un periodo intero di un anno conclusosi non più di 6 mesi prima della data del calcolo;
i TSO di un blocco LFC nelle aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale determinano la capacità di riserva FRR del blocco LFC sufficiente per rispettare gli attuali parametri-obiettivo dell'FRCE di cui all'articolo 128 per il periodo di cui alla lettera a) sulla base almeno di una metodologia probabilistica. Nell'utilizzare tale metodologia probabilistica, i TSO tengono conto delle restrizioni definite negli accordi di condivisione o di scambio delle riserve in caso di possibili violazioni della sicurezza operativa e dei requisiti di disponibilità delle FRR. I TSO di un blocco LFC tengono conto di eventuali modifiche significative previste della distribuzione degli sbilanciamenti del blocco LFC o di altri fattori d'influenza pertinenti relativi al periodo di tempo considerato;
i TSO di un blocco LFC determinano il rapporto delle FRR automatiche, delle FRR manuali, il tempo di piena attivazione delle FRR automatiche e il tempo di piena attivazione delle FRR manuali per conformarsi al requisito di cui al paragrafo b). A tal fine, il tempo di piena attivazione delle FRR automatiche per il blocco LFC e il tempo di piena attivazione delle FRR manuali per il blocco LFC non superano il tempo necessario per ripristinare la frequenza;
i TSO di un blocco LFC determinano l'entità dell'incidente di riferimento, pari al maggiore sbilanciamento che può derivare da una variazione istantanea della potenza attiva istantanea di un singolo gruppo di generazione, di un singolo impianto di consumo o di un singolo interconnettore HVDC, oppure da uno scatto di una linea in c.a. entro il blocco LFC;
i TSO di un blocco LFC determinano la capacità di riserva positiva FRR, che non è inferiore all'incidente di dimensionamento positivo del blocco LFC;
i TSO di un blocco LFC determinano la capacità di riserva negativa FRR, che non è inferiore all'incidente di dimensionamento negativo del blocco LFC;
i TSO di un blocco LFC determinano la capacità di riserva FRR di un blocco LFC, eventuali possibili limitazioni geografiche alla loro distribuzione entro il blocco LFC ed eventuali possibili limitazioni geografiche a qualsiasi scambio di riserve o condivisione di riserve con altri blocchi LFC al fine di rispettare i limiti di sicurezza operativa;
i TSO di un blocco LFC provvedono a che la capacità di riserva FRR o una combinazione di capacità di riserva di FRR e RR siano sufficienti a coprire gli sbilanciamenti positivi del blocco LFC almeno nel 99 % dei casi, sulla base dei dati storici di cui alla lettera a);
i TSO di un blocco LFC provvedono a che la capacità di riserva negativa FRR o una combinazione di capacità di riserva FRR e RR sia sufficiente a coprire gli sbilanciamenti negativi del blocco LFC almeno nel 99 % dei casi, sulla base dei dati storici di cui alla lettera a);
i TSO di un blocco LFC possono ridurre la capacità di riserva positiva di FRR del blocco LFC derivanti dal processo di dimensionamento delle FRR concludendo un accordo di condivisione delle FRR con altri blocchi LFC, in conformità alle disposizioni di cui al titolo 8. A tale accordo di condivisione si applicano i seguenti requisiti:
per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, la riduzione della capacità di riserva positiva di FRR di un blocco LFC è limitata alla differenza, se positiva, tra l'entità dell'incidente di dimensionamento positivo e la capacità di riserva di FRR necessaria per coprire gli sbilanciamenti positivi del blocco LFC nel 99 % dei casi, sulla base dei dati storici di cui alla lettera a). La riduzione della capacità di riserva positiva non supera il 30 % dell'entità dell'incidente di dimensionamento positivo;
per le aree sincrone di Gran Bretagna e Irlanda/Irlanda del Nord, i TSO del blocco LFC valutano in permanenza la capacità di riserva positiva di FRR e il rischio di mancata consegna dovuta a condivisione;
i TSO di un blocco LFC possono ridurre la capacità di riserva negativa di FRR del blocco LFC derivanti dal processo di dimensionamento delle FRR concludendo un accordo di condivisione delle FRR con altri blocchi LFC, in conformità alle disposizioni di cui al titolo 8. A tale accordo di condivisione si applicano i seguenti requisiti:
per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, la riduzione della capacità di riserva negativa di FRR di un blocco LFC è limitata alla differenza, se positiva, tra l'entità dell'incidente di dimensionamento negativo e la capacità di riserva di FRR necessaria per coprire gli sbilanciamenti negativi del blocco LFC nel 99 % dei casi, sulla base dei dati storici di cui alla lettera a);
per le aree sincrone di Gran Bretagna e Irlanda/Irlanda del Nord, i TSO del blocco LFC valutano in permanenza la capacità di riserva negativa di FRR e il rischio di mancata consegna dovuta a condivisione.
Articolo 158
Requisiti tecnici minimi delle FRR
I requisiti tecnici minimi delle FRR sono i seguenti:
ciascuna unità di erogazione delle FRR e ciascun gruppo di erogazione delle FRR è connesso a un solo TSO di connessione delle riserve;
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR attiva le FRR sulla base del setpoint ricevuto dal TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve;
il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve è il TSO di connessione delle riserve o un TSO designato da quest'ultimo in un accordo di scambio delle FRR ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 3, o dell'articolo 171, paragrafo 4;
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR per le FRR automatiche ha un tempo di attivazione delle FRR automatiche non superiore a 30 secondi;
il fornitore delle FRR assicura che l'attivazione delle FRR delle unità di erogazione delle FRR all'interno di un gruppo di erogazione della riserva possa essere monitorata. A tal fine, il fornitore delle FRR è in grado di fornire al TSO di connessione delle riserve e al TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve misurazioni in tempo reale nel punto di connessione o in un altro punto di interazione concordato con il TSO di connessione delle riserve riguardo:
al valore programmato orodatato della produzione di potenza attiva;
al valore orodatato della potenza attiva istantanea per:
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR per le FRR automatiche è in grado di attivare completamente le sue riserve (FRR) automatiche disponibili entro il tempo di piena attivazione delle FRR automatiche;
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR per le FRR manuali è in grado di attivare completamente le sue riserve (FRR) manuali disponibili entro il tempo di piena attivazione delle FRR manuali;
il fornitore delle FRR soddisfa i requisiti di disponibilità delle FRR; nonché
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR soddisfa i requisiti di pendenza della rampa del blocco LFC.
Il fornitore delle FRR:
assicura che le sue unità di erogazione delle FRR e i suoi gruppi di erogazione delle FRR soddisfino i requisiti tecnici minimi in materia di FRR, i requisiti di disponibilità delle FRR e i requisiti di pendenza della rampa di cui ai paragrafi da 1 a 3; nonché
comunica quanto prima al TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve la riduzione della disponibilità effettiva di una sua unità di erogazione delle FRR o gruppo di erogazione delle FRR o di parte del suo gruppo di erogazione delle FRR.
Articolo 159
Processo di prequalificazione delle FRR
La qualificazione delle unità di erogazione delle FRR o dei gruppi di erogazione delle FRR è rivalutata:
almeno una volta ogni cinque anni; nonché
in caso di modifiche dei requisiti tecnici, dei requisiti di disponibilità o delle apparecchiature.
TITOLO 7
RISERVE DI SOSTITUZIONE
Articolo 160
Dimensionamento delle RR
Le norme di dimensionamento delle RR comprendono come minimo i seguenti requisiti:
le aree sincrone dell'Europa settentrionale e dell'Europa centrale hanno una capacità di riserva positiva RR sufficiente per ripristinare la quantità necessaria di FRR positive. Le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord hanno una capacità di riserva positiva RR sufficiente per ripristinare la quantità necessaria di FCR positive e FRR positive;
le aree sincrone dell'Europa settentrionale e dell'Europa centrale hanno una capacità di riserva negativa di RR sufficiente per ripristinare la quantità necessaria di FRR negative. Le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord hanno una capacità di riserva negativa di RR sufficiente per ripristinare la quantità necessaria di FCR negative e FRR negative;
la capacità di riserva RR è sufficiente, ove questo elemento sia preso in considerazione per dimensionare la capacità di riserva FRR, per rispettare l'obiettivo di qualità dell'FRCE per il periodo di tempo interessato; nonché
è rispettata la sicurezza operativa all'interno di un blocco LFC nel determinare la capacità di riserva RR.
I TSO di un blocco LFC possono ridurre la capacità di riserva positiva di RR del blocco LFC derivante dal processo di dimensionamento delle RR elaborando un accordo di condivisione delle RR, relativo a tale capacità di riserva positiva RR, con altri blocchi LFC, in conformità alle disposizioni di cui al titolo 8 della parte IV. Il TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità limita la riduzione della sua capacità di riserva positiva RR al fine di assicurare che:
può continuare a rispettare il suo parametro-obiettivo dell'FRCE di cui all'articolo 128;
la sicurezza operativa non sia compromessa; nonché
a riduzione della capacità di riserva positiva di RR non superi la rimanente capacità di riserva positiva RR del blocco LFC.
I TSO di un blocco LFC possono ridurre la capacità di riserva negativa RR del blocco LFC derivante dal processo di dimensionamento delle RR elaborando un accordo di condivisione delle RR, relativo a tale capacità di riserva negativa di RR, con altri blocchi LFC, in conformità alle disposizioni di cui al titolo 8 della parte IV. Il TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità limita la riduzione della sua capacità di riserva negativa RR al fine di assicurare che:
può continuare a rispettare il suo parametro-obiettivo dell'FRCE di cui all'articolo 128;
la sicurezza operativa non sia compromessa; nonché
la riduzione della capacità di riserva negativa RR non superi la rimanente capacità di riserva negativa RR del blocco LFC.
Articolo 161
Requisiti tecnici minimi delle RR
Le unità di erogazione delle RR e i gruppi di erogazione delle RR rispettano i seguenti requisiti tecnici minimi:
collegamento con un solo TSO di connessione delle riserve;
attivazione delle RR sulla base del setpoint ricevuto dal TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve;
il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve è il TSO di connessione delle riserve o un TSO designato da quest'ultimo nell'accordo di scambio delle RR ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 3, o dell'articolo 171, paragrafo 4;
attivazione completa della capacità di riserva RR entro il tempo di attivazione definito dal TSO responsabile degli ordini;
disattivazione delle RR sulla base del setpoint ricevuto dal TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve;
il fornitore delle RR assicura che l'attivazione delle RR delle unità di erogazione delle RR all'interno di un gruppo di erogazione della riserva possa essere monitorata. A tal fine, il fornitore delle RR è in grado di fornire al TSO di connessione delle riserve e al TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve misurazioni in tempo reale nel punto di connessione o in un altro punto di interazione concordato con il TSO di connessione delle riserve riguardo:
al valore programmato orodatato della produzione di potenza attiva, per ciascuna unità e ciascun gruppo di erogazione delle RR e per ciascun gruppo di generazione o unità di consumo di un gruppo di erogazione delle RR avente una produzione di potenza attiva massima pari o superiore a 1,5 MW;
al valore orodatato della potenza attiva istantanea, per ciascuna unità e ciascun gruppo di erogazione delle RR e per ciascun gruppo di generazione o unità di consumo di un gruppo di erogazione delle RR avente una produzione di potenza attiva massima pari o superiore a 1,5 MW;
rispetto dei requisiti di disponibilità delle RR.
Il fornitore delle RR:
assicura che le sue unità di erogazione delle RR e i suoi gruppi di erogazione delle RR soddisfino i requisiti tecnici minimi e i requisiti di disponibilità delle RR di cui ai paragrafi da 1 a 3; nonché
comunica quanto prima al TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve la riduzione della disponibilità effettiva un'indisponibilità forzata di una sua unità di erogazione delle RR o gruppo di erogazione delle RR o di parte del suo gruppo di erogazione delle RR.
Articolo 162
Processo di prequalificazione delle RR
La qualificazione delle unità di erogazione delle RR o dei gruppi di erogazione delle RR è rivalutata:
almeno una volta ogni cinque anni; nonché
in caso di modifiche dei requisiti tecnici, dei requisiti di disponibilità o delle apparecchiature.
TITOLO 8
SCAMBIO E CONDIVISIONE DELLE RISERVE
CAPO 1
Scambio e condivisione delle riserve all'interno di un'area sincrona
Articolo 163
Scambio di FCR all'interno di un'area sincrona
Articolo 164
Condivisione di FCR all'interno di un'area sincrona
Un TSO non condivide FCR con altri TSO della stessa area sincrona per soddisfare il suo obbligo di FCR e ridurre il quantitativo totale di FCR dell'area sincrona in conformità all'articolo 153.
Articolo 165
Requisiti generali per lo scambio di FRR e RR all'interno di un'area sincrona
I TSO di connessione delle riserve e i TSO che ricevono le riserve che partecipano allo scambio di FRR/RR, precisano, in un accordo di scambio delle FRR o RR, i loro ruoli e responsabilità, fra cui:
la responsabilità del TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve per la capacità di riserva FRR e RR soggetta allo scambio di FRR/RR;
l'entità della capacità di riserva FRR e RR soggetta allo scambio di FRR/RR;
l'attuazione del processo di attivazione transfrontaliera delle FRR/RR conformemente agli articoli 147 e 148;
i requisiti tecnici minimi in materia di FRR/RR relativi al processo di attivazione transfrontaliera delle FRR/RR nei casi in cui il TSO di connessione delle riserve non sia il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve;
l'esecuzione della prequalificazione delle FRR/RR per la capacità di riserva FRR e RR soggetta allo scambio conformemente agli articoli 159 e 162;
la responsabilità per il monitoraggio dell'osservanza dei requisiti tecnici in materia di FRR/RR e dei requisiti di disponibilità delle FRR/RR per la capacità di riserva FRR e RR soggetta allo scambio conformemente all'articolo 158, paragrafo 5, e all'articolo 161, paragrafo 5; nonché
procedure per garantire che lo scambio di FRR/RR non dia luogo a flussi di energia tali da violare i limiti di sicurezza operativa.
Articolo 166
Requisiti generali per la condivisione di FRR e RR all'interno di un'area sincrona
Il TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità e il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità che partecipano alla condivisione di FRR/RR precisano, in un accordo di condivisione delle FRR o RR, i loro ruoli e responsabilità, fra cui:
l'entità della capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR/RR;
l'attuazione del processo di attivazione transfrontaliera delle FRR/RR conformemente agli articoli 147 e 148;
le procedure per assicurare che l'attivazione della capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR/RR non dia luogo a flussi di energia tali da violare i limiti di sicurezza operativa.
In caso di condivisione di FRR/RR, il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità mette a disposizione del TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità una quota della propria capacità di riserva FRR e RR necessaria per rispettare i propri obblighi in materia di riserva di FRR e/o RR derivanti dalle norme di dimensionamento delle FRR/RR di cui agli articoli 157 e 160. Il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità può essere:
il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve per la capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR/RR; oppure
il TSO che ha accesso alla sua capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR/RR mediante l'attuazione di un processo di attivazione transfrontaliera delle FRR/RR nell'ambito di un accordo di scambio di FRR/RR.
Ciascun TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità ha la responsabilità di far fronte a incidenti e sbilanciamenti in caso di indisponibilità della capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR/RR dovuta ai seguenti motivi:
restrizioni per ripristinare la frequenza o regolare il programma di controllo relativamente alla sicurezza operativa; nonché
uso parziale o pieno della capacità di riserva FRR e RR da parte del TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità.
Articolo 167
Scambio di FRR all'interno di un'area sincrona
I TSO di un'area sincrona comprendente più di un blocco LFC che partecipano allo scambio di FRR nell'area sincrona rispettano i requisiti e i limiti per lo scambio di FRR di cui alla tabella dell'allegato VII.
Articolo 168
Condivisione di FRR all'interno di un'area sincrona
Ciascun TSO di un blocco LFC ha la facoltà di condividere FRR con altri blocchi LFC della medesima area sincrona entro i limiti fissati dalle norme di dimensionamento delle FRR di cui all'articolo 157, paragrafo 1, e all'articolo 166.
Articolo 169
Scambio di RR all'interno di un'area sincrona
I TSO di un'area sincrona comprendente più di un blocco LFC che partecipano allo scambio di RR nell'area sincrona rispettano i requisiti e i limiti per lo scambio di RR di cui alla tabella dell'allegato VIII.
Articolo 170
Condivisione di RR all'interno di un'area sincrona
Ciascun TSO di un blocco LFC ha la facoltà di condividere RR con altri blocchi LFC della medesima area sincrona entro i limiti fissati dalle norme di dimensionamento delle RR di cui all'articolo 160, paragrafi 4 e 5, e conformemente all'articolo 166.
CAPO 2
Scambio e condivisione delle riserve fra aree sincrone
Articolo 171
Requisiti generali
Il TSO di connessione delle riserve e il TSO che riceve le riserve, che partecipano allo scambio di riserve, precisano in un accordo di scambio i loro ruoli e responsabilità, fra cui:
la responsabilità del TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve per la capacità di riserva dello scambio di riserve;
l'entità della capacità di riserva soggetta allo scambio di riserve;
l'attuazione del processo di attivazione transfrontaliera delle FRR/RR conformemente agli articoli 147 e 148;
l'esecuzione della prequalificazione per la capacità di riserva soggetta allo scambio di riserve conformemente agli articoli 155, 159 e 162;
la responsabilità per il monitoraggio dell'osservanza dei requisiti tecnici e dei requisiti di disponibilità della capacità di riserva soggetta allo scambio di riserve a norma dell'articolo 158, paragrafo 5, e dell'articolo 161, paragrafo 5; nonché
procedure per garantire che lo scambio di riserve non dia luogo a flussi di energia tali da violare i limiti di sicurezza operativa.
Il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità e il TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità, che partecipano alla condivisione delle riserve, precisano il loro ruolo e le loro responsabilità in un accordo di condivisione, tra cui:
l'entità della capacità di riserva soggetta alla condivisione di riserve;
l'attuazione del processo di attivazione transfrontaliera delle FRR/RR conformemente agli articoli 147 e 148; nonché
le procedure per garantire che la condivisione di riserve non dia luogo a flussi di energia tali da violare i limiti di sicurezza operativa.
Il TSO di connessione delle riserve e il TSO che riceve le riserve, che partecipano allo scambio di riserve, oppure il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità e quello che riceve la riserva per il controllo della capacità, che partecipano alla condivisione delle riserve, elaborano e adottano un accordo di gestione e coordinamento HVDC con i titolari dell'interconnettore HVDC e/o gli operatori dell'interconnettore HVDC, oppure soggetti giuridici che comprendono titolari e/o operatori dell'interconnettore HVDC, comprendente:
le interazioni tra tutti i tempi, comprese la pianificazione e l'attivazione;
il fattore di sensibilità MW/Hz, la funzione di risposta linearità/dinamica o statica/a gradino di ciascun interconnettore HVDC che connette aree sincrone; nonché
la quota/interazione di tali funzioni in molteplici percorsi HVDC tra le aree sincrone.
Articolo 172
Accoppiamento della frequenza fra aree sincrone
I TSO di ciascun'area sincrona specificano la conformazione tecnica del processo di accoppiamento della frequenza dell'area sincrona nell'accordo operativo di area sincrona. Il processo di accoppiamento della frequenza tiene conto dei seguenti elementi:
l'impatto operativo tra le aree sincrone;
la stabilità dell'FCP dell'area sincrona;
la capacità dei TSO dell'area sincrona di rispettare i parametri-obiettivo della qualità della frequenza definiti a norma dell'articolo 127; nonché
la sicurezza operativa.
Articolo 173
Scambio di FCR tra aree sincrone
Articolo 174
Condivisione di FCR tra aree sincrone
I TSO dell'area sincrona specificano nell'accordo operativo di area sincrona i limiti della condivisione delle FCR, che obbediscono ai seguenti criteri:
per le aree sincrone dell'Europa centrale e dell'Europa settentrionale, i TSO assicurano che la somma delle FCR fornite nell'area sincrona in provenienza da altre aree sincrone come parte di uno scambio delle FCR copra almeno l'incidente di riferimento;
per le aree sincrone della Gran Bretagna e dell'Irlanda/Irlanda del Nord, i TSO specificano una metodologia per determinare la quantità minima di capacità di riserva FCR nell'area sincrona.
Articolo 175
Requisiti generali per la condivisione di FRR e RR tra aree sincrone
In caso di condivisione di FRR o RR, il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità mette a disposizione del TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità una quota della propria capacità di riserva FRR e RR necessaria per rispettare gli obblighi in materia di riserva di FRR e/o RR derivanti dalle norme di dimensionamento delle FRR/RR di cui agli articoli 157 e 160. Il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità può essere:
il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve per la capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR o RR; oppure
il TSO che ha accesso alla sua capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR/RR mediante l'attuazione di un processo di attivazione transfrontaliera delle FRR/RR nell'ambito di un accordo di scambio di FRR/RR.
Articolo 176
Scambio di FRR tra aree sincrone
I TSO di ciascuna area sincrona specificano nell'accordo operativo di area sincrona un metodo per determinare i limiti per lo scambio di FRR con altre aree sincrone. Tale metodo tiene conto:
dell'impatto operativo tra le aree sincrone;
della stabilità dell'FRP dell'area sincrona;
della capacità dei TSO dell'area sincrona di rispettare i parametri-obiettivo della qualità della frequenza definiti in conformità all'articolo 127 e i parametri-obiettivo dell'FRCE definiti in conformità all'articolo 128; nonché
della sicurezza operativa.
Articolo 177
Condivisione di FRR tra aree sincrone
I TSO di ciascuna area sincrona specificano nell'accordo operativo di area sincrona una metodologia per determinare limiti per la condivisione di FRR con altre aree sincrone. Tale metodologia tiene conto:
dell'impatto operativo tra le aree sincrone;
della stabilità dell'FRP dell'area sincrona;
della riduzione massima delle FRR che può essere presa in considerazione nel dimensionamento delle FRR, conformemente all'articolo 157, a seguito della condivisione delle FRR;
della capacità dell'area sincrona di rispettare i parametri-obiettivo della qualità della frequenza definiti in conformità all'articolo 127 e i parametri-obiettivo dell'FRCE definiti in conformità all'articolo 128; nonché
della sicurezza operativa.
Articolo 178
Scambio delle RR tra aree sincrone
I TSO di ciascuna area sincrona definiscono nell'accordo operativo di area sincrona un metodo per determinare limiti per lo scambio di RR con altre aree sincrone. Tale metodo tiene conto:
dell'impatto operativo tra le aree sincrone;
della stabilità dell'RRP dell'area sincrona;
della capacità dell'area sincrona di rispettare i parametri-obiettivo della qualità della frequenza definiti in conformità all'articolo 127 e i parametri-obiettivo dell'FRCE definiti in conformità all'articolo 128; nonché
della sicurezza operativa.
Articolo 179
Condivisione di RR tra aree sincrone
I TSO di ciascuna area sincrona definiscono nell'accordo operativo di area sincrona un metodo per determinare i limiti per la condivisione delle RR con altre aree sincrone. Tale metodo tiene conto:
dell'impatto operativo tra le aree sincrone;
della stabilità dell'RRP dell'area sincrona;
della riduzione massima delle RR che può essere presa in considerazione nelle norme di dimensionamento delle RR, conformemente all'articolo 160, a seguito della condivisione delle RR;
della capacità dei TSO dell'area sincrona di rispettare i parametri-obiettivo della qualità della frequenza definiti in conformità all'articolo 127 e la capacità dei blocchi LFC di rispettare i parametri-obiettivo dell'errore dell'FRCE definiti in conformità all'articolo 128; nonché
della sicurezza operativa.
CAPO 3
Processo transfrontaliero di attivazione delle FRR/RR
Articolo 180
Processo transfrontaliero di attivazione delle FRR/RR
I TSO che partecipano all'attivazione transfrontaliera delle FRR e delle RR nella medesima o in diverse aree sincrone si conformano ai requisiti di cui agli articoli 147 e 148.
TITOLO 9
PROCESSO DI CONTROLLO DEL TEMPO
Articolo 181
Processo di controllo del tempo
Se del caso, i TSO di un'area sincrona definiscono nell'accordo operativo di area sincrona la metodologia per correggere lo scarto del tempo elettrico, la quale comprende:
gli intervalli di tempo entro cui i TSO si sforzano di mantenere lo scarto del tempo elettrico;
le regolazioni dei setpoint della frequenza per annullare lo scarto del tempo elettrico; nonché
le azioni per aumentare o diminuire la frequenza media del sistema mediante le riserve di potenza attiva.
Il responsabile del monitoraggio dell'area sincrona:
monitora lo scarto del tempo elettrico;
calcola le regolazioni dei setpoint della frequenza; nonché
coordina le azioni del processo di controllo del tempo.
TITOLO 10
COOPERAZIONE CON I DSO
Articolo 182
Gruppi o unità di erogazione delle riserve connessi alla rete DSO
Ai fini dei processi di prequalificazione per le FCR di cui all'articolo 155, per le FRR di cui all'articolo 159 e per le RR di cui all'articolo 162, ciascun TSO elabora e precisa, in un accordo con i rispettivi DSO di connessione delle riserve e DSO intermedi, le condizioni dello scambio di informazioni necessario per tali processi di prequalificazione di unità o gruppi di erogazione delle riserve situati nei sistemi di distribuzione e per la fornitura di riserve di potenza attiva. I processi di prequalificazione per le FCR di cui all'articolo 155, per le FRR di cui all'articolo 159 e per le RR di cui all'articolo 162 specificano le informazioni che le unità o gruppi potenziali di erogazione delle riserve sono tenuti a fornire, che comprendono:
i livelli di tensione e i punti di connessione delle unità o gruppi di erogazione della riserva;
il tipo di riserve di potenza attiva;
la capacità di riserva massima fornita dalle unità o dai gruppi di erogazione delle riserve in ciascun punto di connessione; nonché
il tasso massimo di variazione della potenza attiva per le unità o gruppi di erogazione delle riserve.
TITOLO 11
TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
Articolo 183
Requisiti generali relativi alla trasparenza
Articolo 184
Informazioni sugli accordi operativi
Articolo 185
Informazioni sulla qualità della frequenza
Il responsabile del monitoraggio dell'area sincrona di ciascuna area sincrona comunica all'ENTSO-E, per pubblicazione, i risultati del processo di applicazione dei criteri nella rispettiva area sincrona, entro tre mesi dall'ultima orodatazione del periodo di misurazione e almeno quattro volte all'anno. Tali risultati comprendono almeno:
i valori dei criteri di valutazione della qualità della frequenza calcolati per l'area sincrona e per ciascun blocco LFC dell'area sincrona a norma dell'articolo 133, paragrafo 3; nonché
la risoluzione e la precisione delle misurazioni e il metodo di calcolo di cui all'articolo 132.
Articolo 186
Informazioni sulla struttura del controllo frequenza/potenza
I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, non meno di tre mesi prima dell'applicazione dell'accordo operativo di area sincrona, le informazioni seguenti:
informazioni sulla struttura di attivazione del processo dell'area sincrona, comprese almeno informazioni sulle aree di monitoraggio, sulle aree LFC e sui blocchi LFC definiti e sui rispettivi TSO; nonché
informazioni sulla struttura delle responsabilità del processo dell'area sincrona, comprese almeno informazioni sui processi elaborati in conformità all'articolo 140, paragrafi 1 e 2.
Articolo 187
Informazioni sulle FCR
Articolo 188
Informazioni sulle FRR
Articolo 189
Informazioni sulle RR
Articolo 190
Informazioni su condivisione e scambio
I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, i compendi annuali degli accordi di condivisione delle FRR e delle RR relativi a ciascun blocco LFC nell'area sincrona, in conformità all'articolo 188, paragrafo 3, e all'articolo 189, paragrafo 2. Detti compendi comprendono le seguenti informazioni:
l'identità dei blocchi LFC ove esista un accordo di condivisione delle FRR o delle RR; nonché
la quota di riduzione delle FRR e delle RR dovuta a ciascun accordo di condivisione delle FRR o delle RR.
I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E le informazioni sulla condivisione delle FCR tra aree sincrone, per pubblicazione in conformità all'articolo 187, paragrafo 1. Tali informazioni comprendono:
l'entità della capacità di riserva FCR condivisa fra i TSO che hanno concluso accordi di condivisione delle FCR; nonché
gli effetti della condivisione delle FCR sulla capacità di riserva FCR dei TSO interessati.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 191
Modifiche ai contratti e alle condizioni generali
Le pertinenti clausole dei contratti e delle condizioni generali dei TSO, dei DSO e degli SGU relative al funzionamento del sistema sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. A tal fine, detti contratti e condizioni generali sono modificati di conseguenza ove necessario.
Articolo 192
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli da 41 a 53 si applicano diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora altri articoli dispongano la produzione o l'utilizzo di dati descritti agli articoli da 41 a 53, nel periodo tra l'entrata in vigore del presente regolamento e l'inizio dell'applicazione degli articoli da 41 a 53, si fa uso degli ultimi dati equivalenti disponibili, in un formato determinato dall'entità responsabile della trasmissione dei dati, salvo diverso accordo.
L'articolo 54, paragrafo 4, si applica a decorrere dalla data di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/631 e a decorrere dalla data di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1388.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Disposizioni non applicabili ai TSO di Lituania, Lettonia ed Estonia in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4:
articolo 16, paragrafo 2, lettere d), e) ed f);
articolo 38, paragrafo 2;
articolo 39, paragrafo 3;
articolo 118;
articolo 119;
articolo 125;
articolo 126;
articolo 127, paragrafo 1, lettera i), e paragrafi 3, 4, 5 e 9;
articolo 128, paragrafi 4 e 7;
articolo 130, paragrafo 1, lettera b);
articolo 131;
articolo 132, paragrafo 2;
dall'articolo 133 all'articolo 140;
articolo 141, paragrafi 1 e 2, paragrafo 4, lettera c), e paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11;
articolo 142;
articolo 143, paragrafo 3;
articolo 145, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6;
articolo 149, paragrafo 3;
articolo 150;
articolo 151, paragrafo 2;
dall'articolo 152 all'articolo 181;
articolo 184, paragrafo 2;
articolo 185;
articolo 186, paragrafo 1;
articolo 187;
articolo 188, paragrafi 1 e 2; e
articolo 189, paragrafo 1.
ALLEGATO II
Intervalli dei valori di tensione di cui all'articolo 27:
Tabella 1
Intervalli dei valori di tensione al punto di connessione tra 110 kV e 300 kV
Area sincrona |
Intervallo di valori di tensione |
Europa continentale |
0,90 p.u. – 1,118 p.u. |
Europa settentrionale |
0,90 p.u. – 1,05 p.u. |
Gran Bretagna |
0,90 p.u. – 1,10 p.u. |
Irlanda e Irlanda del Nord |
0,90 p.u. – 1,118 p.u. |
Baltico |
0,90 p.u. – 1,118 p.u. |
Tabella 2
Intervalli dei valori di tensione al punto di connessione tra 300 kV e 400 kV
Area sincrona |
Intervallo di valori di tensione |
Europa continentale |
0,90 p.u. – 1,05 p.u. |
Europa settentrionale |
0,90 p.u. – 1,05 p.u. |
Gran Bretagna |
0,90 p.u. – 1,05 p.u. |
Irlanda e Irlanda del Nord |
0,90 p.u. – 1,05 p.u. |
Baltico |
0,90 p.u. – 1,097 p.u. |
ALLEGATO III
Parametri qualitativi della frequenza di cui all'articolo 127:
Tabella 1
Parametri qualitativi della frequenza delle aree sincrone
|
CE |
GB |
IE/NI |
Europa settentrionale |
Gamma di frequenze standard |
± 50 mHz |
± 200 mHz |
± 200 mHz |
± 100 mHz |
Massima deviazione istantanea di frequenza |
800 mHz |
800 mHz |
1 000 mHz |
1 000 mHz |
Massima deviazione di frequenza in regime stazionario |
200 mHz |
500 mHz |
500 mHz |
500 mHz |
Tempo di recupero della frequenza |
non utilizzato |
1 minuto |
1 minuto |
non utilizzato |
Intervallo di recupero della frequenza |
non utilizzato |
± 500 mHz |
± 500 mHz |
non utilizzato |
Tempo di ripristino della frequenza |
15 minuti |
15 minuti |
15 minuti |
15 minuti |
Intervallo di ripristino della frequenza |
non utilizzato |