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Document 02017R0625-20191214
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02017R0625 — IT — 14.12.2019 — 001.008
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 095 del 7.4.2017, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/478 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2019 |
L 82 |
4 |
25.3.2019 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2127 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019 |
L 321 |
111 |
12.12.2019 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina:
l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
il finanziamento dei controlli ufficiali;
l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2;
l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;
l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.
Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a:
gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
le prescrizioni in materia di salute animale;
la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali per la verifica della conformità:
al regolamento (UE) n. 1308/2013; tuttavia il presente regolamento si applica ai controlli effettuati a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013, laddove individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Articolo 2
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali
Ai fini del presente regolamento, per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:
il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«normativa alimentare»: la legislazione alimentare come definita all’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 178/2002;
«normativa in materia di mangimi»: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello dell’Unione o nazionale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione o dell’uso dei mangimi;
«autorità competenti»:
le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;
secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo;
«autorità di controllo competente per il settore biologico»: un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 3 ), inclusa, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo;
«organismo delegato»: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;
«procedure di verifica dei controlli»: le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci;
«sistema di controllo»: un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27;
«piano di controllo»: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull’organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
«animali»: gli animali come definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/429;
«malattia animale»: una malattia come definita all’articolo 4, punto 16), del regolamento (UE) 2016/429;
«merci»: tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali;
«alimento»: un alimento come definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
«mangime»: un mangime come definito all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
«sottoprodotti di origine animale»: i sottoprodotti di origine animale come definiti all’articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
«prodotti derivati»: i prodotti derivati come definiti all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
«piante»: le piante come definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/2031;
«organismi nocivi per le piante»: gli organismi nocivi come definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
«prodotti fitosanitari»: i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
«prodotti di origine animale»: i prodotti di origine animale come definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
«materiale germinale»: il materiale germinale come definito all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429;
«prodotti vegetali»: i prodotti vegetali come definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/2031;
«altri oggetti»: gli altri oggetti come definiti all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/2031;
«pericolo»: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente;
«rischio»: una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo;
«certificazione ufficiale»: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
«certificatore»:
qualsiasi funzionario, appartenente ad un’autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o
qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
«certificato ufficiale»: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
«attestato ufficiale»: qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi;
«rating»: una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating;
«veterinario ufficiale»: un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
«responsabile fitosanitario ufficiale»: una persona fisica designata da un’autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g);
«materiale specifico a rischio»: il materiale specifico a rischio come definito all’articolo 3, punto 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
«lungo viaggio»: un lungo viaggio come definito all’articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1/2005;
«attrezzatura per l’applicazione di pesticidi»: un’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi come definita all’articolo 3, punto 4, della direttiva 2009/128/CE;
«partita»: un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di identico tipo, classe o descrizione;
«posto di controllo frontaliero»: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1;
«punto di uscita»: un posto di controllo frontaliero, o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro, attraverso il quale gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 escono dal territorio doganale dell’Unione;
«entrare nell’Unione europea» o «ingresso nell’Unione europea»: l’atto di portare animali e merci in uno dei territori elencati nell’allegato I del presente regolamento dall’esterno di tali territori, a eccezione di quanto previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica l’azione di portare merci all’interno del «territorio dell’Unione» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031;
«controllo documentale»: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 56, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 77, paragrafo 3, dell’articolo 126, paragrafo 3, dell’articolo 128, paragrafo 1, e dell’articolo 129, paragrafo 1;
«controllo di identità»: un esame visivo per verificare che il contenuto e l’etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;
«controllo fisico»: un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
«transito»: lo spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno dei territori elencati nell’allegato I, oppure da uno dei territori elencati nell’allegato I ad un altro territorio figurante nello stesso allegato dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, a eccezione di quanto previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica una delle seguenti opzioni:
spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo, secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso il «territorio dell’Unione» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento; oppure
spostamento dal «territorio dell’Unione» a un’altra parte del «territorio dell’Unione», secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio attraverso il territorio di un paese terzo secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento;
«vigilanza dell’autorità doganale»: ogni provvedimento come definito all’articolo 5, punto 27), del regolamento (UE) n. 952/13 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«controlli doganali»: i controlli doganali come definiti all’articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;
«blocco ufficiale»: la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti;
«giornale di viaggio»: il documento di cui ai punti da 1) a 5) dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005;
«assistente ufficiale»: un rappresentante delle autorità competenti formato in conformità ai requisiti di cui all’articolo 18 e impiegato per eseguire determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;
«carni e frattaglie commestibili»: ai fini dell’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, i prodotti di cui all’allegato I, parte II, sezione I, capitolo 2, sottocapitoli da 0201 a 0208, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 6 ).
«bollo sanitario»: un bollo applicato dopo che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), e attestante che la carne è adatta al consumo umano.
TITOLO II
CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI
CAPO I
Autorità competenti
Articolo 4
Designazione delle autorità competenti
Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro:
garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio; e
designa, in conformità delle norme costituzionali degli Stati membri, un’autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in ogni settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche:
delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1;
dell’autorità unica designata a norma del paragrafo 2, lettera b);
delle autorità di controllo competenti per il settore biologico di cui al paragrafo 3;
degli organismi delegati di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
Le informazioni di cui al primo comma devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico da parte degli Stati membri, anche su internet.
Articolo 5
Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico
Le autorità competenti e le autorità di controllo competenti per il settore biologico:
dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli;
dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali non presenti alcun conflitto di interessi;
dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;
dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;
dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;
sono legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dal presente regolamento e dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l’accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;
dispongono dei piani di emergenza e sono preparate a gestire tali piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:
riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e
riceve formazione sui temi di cui al capo I dell’allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso.
Le autorità competenti, le autorità di controllo competenti per il settore biologico e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c).
Articolo 6
Audit delle autorità competenti
Articolo 7
Diritto di ricorso
Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 55, dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, dell’articolo 67,dell’articolo 137, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 138, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.
Il diritto di ricorso non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 8
Obblighi di riservatezza delle autorità competenti
A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano stabiliti opportuni obblighi di riservatezza per il personale e altre persone impiegate durante controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1, e fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell’Unione o nazionale, tali informazioni comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:
agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;
alla tutela degli interessi commerciali di un operatore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica; o
alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.
Gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente articolo non impediscono alle autorità competenti di pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell’Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
all’operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l’autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione, tenendo conto dell’urgenza della situazione; e
le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall’operatore interessato o sono pubblicate unitamente a tali osservazioni.
CAPO II
Controlli ufficiali
Articolo 9
Norme generali in materia di controlli ufficiali
Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:
dei rischi identificati associati:
ad animali e merci;
alle attività sotto il controllo degli operatori;
al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente;
di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;
dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
I controlli ufficiali eseguiti prima dell’immissione in commercio o dello spostamento di determinati animali e merci in vista del rilascio di certificati o attestazioni ufficiali prescritti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, come condizione per l’immissione in commercio o per lo spostamento di animali o merci, sono effettuati in conformità:
della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
degli atti delegati e di esecuzione applicabili, adottati dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 18 a 27.
Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali allo stesso modo, tenendo conto della necessità di adattare i controlli alle situazioni specifiche, a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci:
disponibili sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro Stato membro; oppure
destinati ad essere esportati fuori dall’Unione; oppure
che entrano nell’Unione.
Articolo 10
Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali
Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali:
su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;
su sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche o la salute degli animali e delle merci e sul loro rispetto delle prescrizioni applicabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;
sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione.
Articolo 11
Trasparenza dei controlli ufficiali
Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:
il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;
il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all’articolo 138; e
il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all’articolo 139.
Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del secondo comma del presente paragrafo possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione della relazione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 1.
Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e
esistono procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.
Articolo 12
Procedure documentate di controllo
Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell’allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
Le autorità competenti:
adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e
aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.
Articolo 13
Documentazione scritta dei controlli ufficiali
Tale documentazione comprende:
una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali;
i metodi di controllo applicati;
gli esiti dei controlli ufficiali; e
se opportuno, l’indicazione delle azioni che le autorità competenti richiedono all’operatore interessato di porre in essere sulla base degli esiti dei controlli ufficiali.
Se i controlli ufficiali richiedono la presenza continua o periodica di personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell’operatore, la documentazione di cui al paragrafo 1 è elaborata con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all’operatore:
di essere regolarmente informati del livello di conformità; e
di ricevere tempestivamente notizia di qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.
Articolo 14
Metodi e tecniche dei controlli ufficiali
I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a seconda dei casi:
l’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;
l’ispezione:
delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l’alimentazione o l’accudimento degli animali;
di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;
della tracciabilità, dell’etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;
controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;
la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
l’esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;
interviste con gli operatori e con il loro personale;
la verifica delle misure rilevate dall’operatore e degli altri risultati di prove;
campionamento, analisi, diagnosi e prove;
audit degli operatori;
qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.
Articolo 15
Obblighi degli operatori
Entro i limiti di quanto necessario per l’esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti l’accesso:
alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, gli operatori forniscono alle autorità competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati:
nome e forma giuridica; e
le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo.
Articolo 16
Requisiti aggiuntivi
Nell’adottare atti delegati e atti di esecuzione ai sensi della presente sezione la Commissione prende in considerazione:
l’esperienza acquisita dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi nell’applicare le procedure di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
i progressi scientifici e tecnologici;
le aspettative dei consumatori in materia di composizione degli alimenti e i cambiamenti nei modelli di consumo degli alimenti;
i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante connessi ad animali e merci; e
le informazioni su eventuali violazioni intenzionali commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente.
Nell’adottare atti delegati e atti di esecuzione ai sensi della presente sezione e nella misura in cui ciò non impedisca il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione tiene altresì conto dei seguenti elementi:
la necessità di agevolare l’applicazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, tenendo conto della natura e delle dimensioni delle piccole imprese;
la necessità di consentire la continuazione dell’uso di metodi tradizionali in qualsiasi fase di produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti e produzione di alimenti tradizionali; e
le esigenze degli operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici.
Articolo 17
Definizioni specifiche
Ai fini dell’articolo 18 si intende per:
«sotto la responsabilità del veterinario ufficiale»: il veterinario ufficiale assegna l’esecuzione di un compito a un assistente ufficiale;
«sotto la supervisione del veterinario ufficiale»: un compito è svolto da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale e il veterinario ufficiale è presente nei locali per il tempo necessario a eseguire tale compito;
«ispezione ante mortem»: la verifica, prima delle attività di macellazione, delle prescrizioni in materia di salute umana e animale di benessere degli animali, compreso, se del caso, l’esame clinico di ogni singolo animale, e la verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui alla sezione III dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;
«ispezione post mortem»: la verifica presso macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina della conformità a quanto prescritto in materia di:
carcasse, come definite all’allegato I, punto 1.9 del regolamento (CE) n. 853/2004, e frattaglie, come definite all’allegato I, punto 1.11, per decidere se la carne è idonea al consumo umano;
rimozione sicura di materiale specifico a rischio; e
salute e benessere degli animali.
Articolo 18
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione alla produzione delle carni comprendono:
l’ispezione ante mortem effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale che, nella preselezione degli animali, può essere assistito da assistenti ufficiali formati a tale scopo;
in deroga alla lettera a), per quanto riguarda pollame e lagomorfi, l’ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;
l’ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;
gli altri controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina effettuati da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di:
igiene della produzione delle carni;
presenza di residui di medicinali veterinari e contaminanti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi HACCP;
prove di laboratorio per rilevare la presenza di agenti zoonotici e malattie animali nonché per verificare la conformità ai criteri microbiologici come definiti all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ( 9 );
trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio;
salute e benessere degli animali.
Sulla base di un’analisi del rischio l’autorità competente può consentire al personale del macello di assistere nell’esecuzione dei compiti connessi ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 presso gli stabilimenti che macellano pollame o lagomorfi, o presso gli stabilimenti che macellano animali di altre specie, di svolgere specifici compiti di campionamento e analisi relativi a tali controlli, a condizione che il personale:
operi in modo indipendente dal personale del reparto produzione del macello;
abbia ricevuto una formazione adeguata per svolgere tali compiti; e
svolga tali compiti in presenza del veterinario ufficiale o dell’assistente ufficiale, seguendone le istruzioni.
La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento relativamente a norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo riguardanti:
criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando in taluni macelli l’ispezione ante mortem può essere effettuata sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;
criteri e condizioni per determinare, relativamente a pollame e lagomorfi, quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l’esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione alle ispezioni ante mortem di cui al paragrafo 2, lettera b);
criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza;
criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata presso l’azienda di provenienza;
criteri e condizioni per determinare quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l’esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione all’ispezione post mortem e alle attività di audit di cui al paragrafo 2, lettere c) e d);
in caso di macellazione d’urgenza, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera c), quando l’ispezione post mortem deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;
in relazione a pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 6, quando le zone di produzione e di stabulazione non sono classificate;
deroghe specifiche riguardo al Rangifer tarandus tarandus, al Lagopus lagopus e al Lagopus mutus al fine di consentire la continuazione di antiche usanze e prassi tradizionali e locali, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;
criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera d), quando i controlli ufficiali presso i laboratori di sezionamento possono essere effettuati da personale designato dalle autorità competenti a tale scopo e adeguatamente formato;
prescrizioni minime specifiche per il personale delle autorità competenti e per il veterinario ufficiale e l’assistente ufficiale volte ad assicurare l’esecuzione adeguata dei loro compiti di cui al presente articolo, comprese prescrizioni minime in materia di formazione;
adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello che fornisce assistenza nell’esecuzione di compiti connessi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali ai sensi del paragrafo 3.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al presente articolo riguardanti:
requisiti specifici per l’esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi esistenti in relazione a ciascun prodotto di origine animale e ai diversi processi a cui è sottoposto, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per riconoscere in modo uniforme i pericoli e i rischi riconosciuti che i prodotti di origine animale potrebbero comportare;
le condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi;
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifiche non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2 e all’articolo 138, paragrafo 2;
le modalità pratiche di ispezione ante mortem e post mortem di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprese le prescrizioni uniformi necessarie per assicurare che sussistano garanzie sufficienti nei casi in cui i controlli ufficiali sono effettuati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;
le prescrizioni tecniche del bollo sanitario e le modalità pratiche di applicazione;
prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su latte crudo, prodotti a base di latte e prodotti della pesca, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che tali prodotti potrebbero comportare.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 19
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a residui di sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:
prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali, compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni secondo i metodi che devono essere utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio stabiliti ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettere a) e b), tenendo conto dei pericoli e rischi specifici relativi alle sostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
i casi in cui le autorità competenti, in relazione alla non conformità o sospetta non conformità, devono adottare uno o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2;
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità di animali e merci provenienti da paesi terzi, devono adottare una o più misure di cui agli articoli da 65 a 72.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali, riguardanti:
frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui al paragrafo 1;
modalità specifiche aggiuntive e contenuti specifici aggiuntivi oltre a quanto previsto dall’articolo 110 per l’elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) di cui all’articolo 109, paragrafo 1;
modalità pratiche specifiche per l’attivazione del meccanismo di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 20
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali su animali, su prodotti di origine animale, su materiale germinale, su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), e per gli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:
prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale in risposta a pericoli e rischi riconosciuti per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d);
prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati per rispondere a specifici pericoli e rischi per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e);
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare uno o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2 e all’articolo 138, paragrafo 2.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 riguardanti:
frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d); e
frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a specifici pericoli e rischi per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 21
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali
I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto, in particolare al regolamento (CE) n. 1/2005, comprendono:
in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, i controlli ufficiali eseguiti prima del carico per verificare l’idoneità degli animali al trasporto;
in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, prima del viaggio:
controlli ufficiali sul giornale di viaggio per verificare che il documento in questione sia realistico e che esso indichi la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005; e
controlli ufficiali per verificare che il trasportatore indicato nel giornale di viaggio sia in possesso di una valida autorizzazione come trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani;
ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e ai punti di uscita:
controlli ufficiali dell’idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto, al fine di verificare la conformità all’allegato I, capo II, e, se del caso, capo VI, del regolamento (CE) n. 1/2005;
controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili e siano in possesso di valide autorizzazioni come trasportatori e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; e
controlli ufficiali per verificare se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi.
Le autorità competenti non trattengono gli animali durante il trasporto a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di salute umana o animale. Se gli animali devono essere trattenuti durante il trasporto per più di due ore, le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni appropriate per la loro cura e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e alloggiarli.
La notifica di non conformità alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini degli articoli 105 e 106 è effettuata:
agli Stati membri che hanno rilasciato l’autorizzazione al trasportatore;
qualora sia individuata una non conformità a qualsiasi normativa applicabile ai mezzi di trasporto, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di omologazione del mezzo di trasporto;
qualora sia individuata una non conformità a qualsiasi normativa applicabile ai conducenti, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Tali atti delegati prendono in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività agricole e al trasporto, alla macellazione e all’abbattimento degli animali, e stabiliscono:
prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali;
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2;
la verifica delle prescrizioni in materia di benessere degli animali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di uscita e i requisiti minimi applicabili a tali punti di uscita;
criteri e condizioni specifici per l’attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108;
in quali casi e a quali condizioni i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali possono includere l’uso di specifici indicatori di benessere degli animali basati su criteri di risultato misurabili, e l’elaborazione di tali indicatori in base alle conoscenze scientifiche e tecniche.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), che definisce prescrizioni in materia di benessere degli animali e per gli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali, riguardanti:
frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali; e
le modalità pratiche per la conservazione della documentazione scritta dei controlli ufficiali eseguiti e il relativo periodo di conservazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 22
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in materia di sanità delle piante
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito all’esecuzione di tali controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:
prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali sull’introduzione nell’Unione, e lo spostamento al suo interno, di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), per rispondere a pericoli e rischi riconosciuti per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza; e
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e norme per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali riguardanti:
la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza;
frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; tale frequenza è definita in funzione del fatto che gli operatori abbiano o meno attuato un piano di gestione del rischio di organismi nocivi ai sensi dell’articolo 91 di tale regolamento per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da essi prodotti;
frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad applicare il bollo di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o a rilasciare l’attestato ufficiale di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 23
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento mediante la previsione di norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per le azioni delle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali. Tali atti delegati tengono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino le norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e stabiliscono:
prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali in risposta a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti connessi:
alla presenza, nella filiera agroalimentare, di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;
alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003;
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2 e all’articolo 138, paragrafo 2.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, tenendo in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino le norme relative alla frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti connessi:
alla presenza, nella filiera agroalimentare dell’Unione, di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;
alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 24
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari
Per stabilire la frequenza dei controlli ufficiali proporzionati al rischio di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono in considerazione anche quanto segue:
i risultati di attività di monitoraggio pertinenti, tra cui quelle sui residui di antiparassitari svolte ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
le informazioni su prodotti fitosanitari non autorizzati, compreso il commercio illegale di prodotti fitosanitari, e i risultati dei controlli pertinenti da parte delle autorità di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ); e
le informazioni su avvelenamenti collegati a prodotti fitosanitari, comprese le informazioni disponibili ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le informazioni sulle risposte di emergenza sanitaria rese disponibili dai centri di cui all’articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:
prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti fitosanitari potrebbero comportare, relativi alla fabbricazione, all’immissione in commercio, all’ingresso nell’Unione, all’etichettatura, all’imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all’uso di prodotti fitosanitari per assicurarne l’uso sicuro e sostenibile e combatterne il commercio illegale; e
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulle modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di cui al paragrafo 1 riguardanti:
la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti fitosanitari potrebbero comportare, relativi alla fabbricazione, all’immissione in commercio, all’ingresso nell’Unione, all’etichettatura, all’imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all’uso di prodotti fitosanitari per assicurarne l’uso sicuro e sostenibile e combatterne il commercio illegale;
la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento da prodotti fitosanitari;
la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su prodotti fitosanitari non autorizzati, compreso il commercio illegale dei prodotti fitosanitari.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 25
Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la produzione organica e l’etichettatura dei prodotti biologici
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), riguardanti:
prescrizioni specifiche e contenuti aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’articolo 110, per l’elaborazione delle parti pertinenti del PCNP di cui all’articolo 109, paragrafo 1, e contenuti specifici aggiuntivi per la relazione di cui all’articolo 113;
responsabilità e compiti specifici per i laboratori di riferimento dell’Unione europea oltre a quelli di cui all’articolo 98;
modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità;
i metodi da usare per il campionamento, le analisi e le prove di laboratorio, a esclusione delle norme che riguardano la fissazione di soglie.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 26
Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite
In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, in relazione alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), se le autorità competenti hanno delegato le decisioni relative all’autorizzazione a utilizzare il nome registrato di un prodotto, possono altresì delegare l’applicazione delle misure seguenti:
disposizioni affinché determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali sistematici o più numerosi;
disposizioni affinché l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
disposizioni per la modifica dell’etichetta affinché sia conforme ai disciplinari e alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j). Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:
prescrizioni, metodi e tecniche di cui agli articoli 12 e 14 per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di etichettatura;
metodi e tecniche specifici di cui all’articolo 14 per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione la tracciabilità di merci e animali soggetti alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), nonché a fornire garanzie di conformità a tale normativa;
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 138, paragrafi 1 e 2.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), riguardanti:
specifiche modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità; e
obblighi specifici degli organismi delegati in materia di stesura di relazioni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 27
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e norme sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati affrontano i rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente, o tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi e che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di tali norme comuni. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:
prescrizioni specifiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali in risposta agli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti; e
i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.
CAPO III
Delega di determinati compiti delle autorità competenti
Articolo 28
Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
Articolo 29
Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati
La delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all’articolo 28, paragrafo 1, è effettuata in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni:
la delega contiene una descrizione dettagliata di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l’organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli;
l’organismo delegato:
possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l’adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;
dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati; e
esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e l’organismo delegato.
Articolo 30
Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a una o più persone fisiche laddove le norme di cui agli articoli da 18 a 27 lo consentano. Tale delega deve essere effettuata per iscritto e nell’osservanza delle seguenti condizioni:
la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che le persone fisiche possono eseguire, e delle condizioni secondo cui le persone fisiche possono eseguire tali compiti;
le persone fisiche:
possiedono le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati;
possiedono le qualifiche e l’esperienza adeguate;
agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati; e
esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e le persone fisiche.
Articolo 31
Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali
Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non proibisce tale delega; e
sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, ad eccezione di quella di cui alla lettera b), punto iv).
Le autorità competenti possono delegare taluni compiti riguardanti altre attività ufficiali a una o più persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
tale deroga è consentita dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30, applicate mutatis mutandis.
Articolo 32
Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche
Gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali ai sensi dell’articolo 31:
comunicano gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essi effettuati alle autorità competenti deleganti, con regolarità e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;
informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che gli esiti dei controlli ufficiali rivelano una non conformità o indicano una probabile non conformità, se non diversamente disposto dalle modalità specifiche stabilite tra l’autorità competente e l’organismo delegato o la persona fisica in questione; e
consentono l’accesso da parte delle autorità competenti ai propri locali e strutture, collaborano e forniscono assistenza.
Articolo 33
Obblighi delle autorità competenti deleganti
Le autorità competenti che hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’articolo 31:
organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone, per quanto necessario ed evitando duplicazioni, tenendo conto di tutti gli accreditamenti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), punto iv);
revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
è comprovato che tale organismo delegato o persona fisica non esegue adeguatamente i compiti che gli/le sono stati delegati;
l’organismo delegato o la persona fisica non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate; o
è stato dimostrato che l’indipendenza o imparzialità dell’organismo delegato o della persona fisica sono state compromesse.
La presente lettera non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di ritirare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.
CAPO IV
Campionamento, analisi, prove e diagnosi
Articolo 34
Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi
In assenza di norme dell’Unione di cui al paragrafo 1, e nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, i laboratori ufficiali applicano uno dei seguenti metodi a seconda della relativa idoneità per le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi:
metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal comitato europeo di normalizzazione (CEN); o
metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;
in assenza delle norme o dei protocolli opportuni di cui alla lettera a), metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale o, se tali norme non esistono, metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente; o
metodi pertinenti sviluppati e convalidati da studi interlaboratorio o intralaboratorio sulla convalida dei metodi in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
i metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;
criteri di efficienza, parametri di analisi, prova o diagnosi, specifica della tolleranza e procedure di convalida di tali metodi;
l’interpretazione dei risultati di analisi, prove e diagnosi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 35
Controperizia
Tale diritto a una controperizia conferisce all’operatore il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato.
Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l’autorità competente:
su richiesta dell’operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rivelarsi necessario, per l’esame di cui al paragrafo 3; o
se non è possibile prelevare una quantità sufficiente di cui alla lettera a), ne informa l’operatore.
Il presente paragrafo non si applica quando si valuta la presenza di organismi nocivi da quarantena nelle piante, nei prodotti vegetali o negli altri oggetti a fini di verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g).
Articolo 36
Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni in conformità del paragrafo 1:
siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e
se i campioni di cui a detto paragrafo sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una controperizia come previsto all’articolo 35, paragrafo 1.
Articolo 37
Designazione dei laboratori ufficiali
Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano rispettate le seguenti condizioni:
esistono disposizioni appropriate che autorizzano le autorità competenti a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, o a delegare l’esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo in cui il laboratorio è situato; e
tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato.
La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata:
dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale;
delle condizioni alle quali esso svolge i compiti di cui alla lettera a); e
delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.
Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:
possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;
dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;
garantisce che i compiti attribuitigli ai sensi del paragrafo 1 sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale;
è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
L’accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):
deve includere i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;
può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;
può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l’ambito dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all’epoca dell’accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell’organismo nazionale di accreditamento prima dell’impiego di tali metodi modificati o nuovi.
Articolo 38
Obblighi dei laboratori ufficiali
Articolo 39
Audit dei laboratori ufficiali
Le autorità competenti revocano immediatamente la designazione di un laboratorio ufficiale, in tutto o per determinati compiti, se esso omette di adottare correttivi appropriati e tempestivi dopo che un audit di cui al paragrafo 1 ha rilevato:
che esso non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafi 4 e 5;
che esso non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 38;
che esso si colloca al di sotto della media nelle prove comparative interlaboratorio di cui all’articolo 38, paragrafo 2.
Articolo 40
Deroghe all’obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali
In deroga all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), le autorità competenti possono designare in qualità di laboratori ufficiali, anche se non soddisfano la condizione ivi specificata:
laboratori:
la cui unica attività è la ricerca di Trichine nelle carni;
che impiegano per l’individuazione di Trichine unicamente i metodi di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione ( 13 );
che effettuano l’individuazione di Trichine sotto la supervisione delle autorità competenti o di un laboratorio ufficiale designato in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, e accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l’utilizzo dei metodi di cui al punto ii), del presente paragrafo; e
che partecipano regolarmente e con prestazioni soddisfacenti alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative organizzate dai laboratori nazioni di riferimento per i metodi impiegati per l’individuazione di Trichine.
laboratori che eseguono unicamente analisi, prove o diagnosi nel contesto di altre attività ufficiali, purché essi:
impieghino unicamente i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 2, lettere a) o b);
eseguano analisi, prove o diagnosi sotto la supervisione delle autorità competenti o dei laboratori nazionali di riferimento in relazione ai metodi impiegati;
partecipino regolarmente e con prestazioni soddisfacenti alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative organizzate dai laboratori internazionali di riferimento in relazione ai metodi impiegati; e
applichino un sistema di assicurazione della qualità per garantire che i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio utilizzati portino a risultati solidi e attendibili.
Articolo 41
Facoltà di statuire deroghe all’obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, laboratori che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o altre attività ufficiali, a condizione che tali laboratori soddisfino le seguenti condizioni:
essi operano e sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l’impiego di uno o più metodi che siano simili agli altri metodi da essi utilizzati e rappresentativi di questi ultimi; e
essi impiegano in modo continuativo e significativo i metodi per cui hanno ottenuto l’accreditamento di cui alla lettera a) del presente articolo, eccetto, per quanto riguarda il settore disciplinato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nei casi in cui non esiste un metodo convalidato per l’individuazione di particolari organismi nocivi delle piante di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 2.
Articolo 42
Deroghe temporanee all’obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali
In deroga all’articolo 37, paragrafo 5, lettera a), le autorità competenti possono designare temporaneamente un laboratorio ufficiale esistente in qualità di laboratorio ufficiale ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, per l’utilizzo di un metodo di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per il quale esso non ha ottenuto l’accreditamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e):
se l’obbligo di utilizzo di tale metodo è stato introdotto di recente nella normativa dell’Unione;
quando le modifiche del metodo in vigore richiedono un nuovo accreditamento o un’integrazione dell’accreditamento ottenuto dal laboratorio ufficiale;
quando l’utilizzo di tale metodo sia imposto da una situazione di emergenza o da un rischio sanitario emergente per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
il laboratorio ufficiale è già accreditato in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 per l’utilizzo di un metodo simile a quello per il quale non è accreditato;
il laboratorio ufficiale applica un sistema di assicurazione della qualità per garantire risultati solidi e attendibili dall’impiego del metodo per il quale non è attualmente accreditato;
le analisi, prove o diagnosi sono effettuate sotto la supervisione delle autorità competenti o del laboratorio nazionale di riferimento per tale metodo.
CAPO V
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione
Articolo 43
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione
I controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione sono organizzati in base al rischio. Relativamente agli animali e alle merci di cui agli articoli 47 e 48, tali controlli ufficiali sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 64.
Articolo 44
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II
Relativamente agli animali e alle merci di cui al paragrafo 1 la frequenza adeguata dei controlli ufficiali è determinata prendendo in considerazione:
i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente connessi con i diversi tipi di animali e merci;
eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione delle merci;
i precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, relativamente agli animali o alle merci in questione:
del paese terzo e dello stabilimento di origine o del luogo di produzione, se del caso;
dell’esportatore;
dell’operatore responsabile della partita;
i controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione; e
le garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine in merito alla conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in un luogo adeguato all’interno del territorio doganale dell’Unione, quale:
il punto di entrata nell’Unione;
un posto di controllo frontaliero;
il punto di immissione in libera pratica nell’Unione;
i depositi e i locali dell’operatore responsabile della partita;
il luogo di destinazione.
In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e gli altri punti di entrata nell’Unione effettuano controlli ufficiali sulle categorie indicate più oltre ogni qual volta vi sia motivo di ritenere che la loro entrata nell’Unione possa comportare un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante o per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente:
i mezzi di trasporto, anche vuoti; e
gli imballaggi, palette di carico incluse.
Articolo 45
Tipi di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II
Se effettuati in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, i controlli ufficiali:
comprendono sempre un controllo documentale; e
comprendono controlli di identità e controlli fisici in funzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
Articolo 46
Campioni prelevati da animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II
Fatti salvi gli articoli da 34 a 42, in caso di prelievo di campioni degli animali e delle merci le autorità competenti:
informano gli operatori interessati e, se del caso, le autorità doganali; e
decidono se è necessario o meno trattenere gli animali o le merci in attesa dei risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate, a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli animali o delle merci.
La Commissione, mediante atti di esecuzione:
stabilisce le procedure necessarie per assicurare la rintracciabilità degli animali o delle merci di cui al paragrafo 1, lettera b); e
indica i documenti che devono accompagnare gli animali o le merci di cui al paragrafo 1 se sono stati prelevati campioni dalle autorità competenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 47
Animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell’Unione:
animali;
prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione ha deciso, mediante atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429, o all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;
animali e merci in relazione alla cui entrata nell’Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128, o in base alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, condizioni o misure che impongono di accertare, all’entrata degli animali o delle merci nell’Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra.
La Commissione, mediante atti di esecuzione:
stabilisce elenchi che indicano tutti gli animali e tutte le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), precisando i loro codici nella nomenclatura combinata; e
stabilisce l’elenco delle merci appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 1, lettera d), indicando i loro codici nella nomenclatura combinata e lo aggiorna secondo necessità in relazione ai rischi di cui al suddetto punto.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 48
Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo ai casi e alle condizioni in cui le seguenti categorie di animali e di merci sono esenti dal disposto dell’articolo 47, e quando tale esenzione è giustificata:
merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all’immissione in commercio;
animali e merci destinati a scopi scientifici;
merci, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricate e sono destinate al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri;
merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro impiego o consumo personale;
piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio;
animali da compagnia come definiti all’articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429;
merci che sono state sottoposte a un trattamento specifico e non superano le quantità che saranno stabilite in tali atti delegati;
le categorie di animali o di merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e per le quali, pertanto, non sono necessari controlli ai posti di controllo frontalieri.
Articolo 49
Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
I controlli fisici sono eseguiti laddove riguardino:
animali, ad eccezione di animali acquatici, o carni e frattaglie commestibili, da un veterinario ufficiale, che può essere assistito da personale formato in ambito veterinario conformemente alle prescrizioni stabilite ai sensi del paragrafo 5 e designato dalle autorità competenti a tal fine;
animali acquatici, prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera a), del presente paragrafo, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale, da un veterinario ufficiale o da personale formato conformemente alle prescrizioni stabilite ai sensi del paragrafo 5 e designato dalle autorità competenti a tal fine;
piante, prodotti vegetali o altri oggetti, da un responsabile fitosanitario ufficiale.
Articolo 50
Certificati e documenti che accompagnano le partite e le partite frazionate
Articolo 51
Norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con norme che stabiliscano:
in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti di un posto di controllo frontaliero possono autorizzare il proseguimento verso il luogo di destinazione finale di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti;
i limiti temporali e le modalità di esecuzione dei controlli documentali, e, laddove necessario, dei controlli di identità e dei controlli fisici sugli animali e le merci soggetti ai controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, che entrano nell’Unione via mare o per via aerea da un paese terzo, qualora tali animali o merci siano trasportati a mezzo nave o aeromobile e siano trasportati in regime di sorveglianza doganale su altra nave o altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio (partite «trasbordate»);
in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali trasportati per via aerea o marittima che proseguono il viaggio con lo stesso mezzo di trasporto, possono essere effettuati ad un posto di controllo frontaliero diverso da quello del primo arrivo nell’Unione;
in quali casi e a quali condizioni può essere autorizzato il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, e i determinati controlli ufficiali che devono essere effettuati ai posti di controllo frontalieri su tali partite, inclusi i casi e le condizioni del magazzinaggio delle merci in depositi doganali riconosciuti per questo scopo o in zone franche;
in quali casi e a quali condizioni si applicano deroghe alle norme sui controlli di identità e sui controlli fisici per quanto riguarda le partite trasbordate e il transito di partite di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 52
Dettagli dei controlli documentali, di identità e fisici
Al fine di garantire l’applicazione uniforme di quanto disposto dagli articoli 49, 50 e 51, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le modalità delle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici di cui a tali articoli, per garantire l’efficiente svolgimento dei controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 53
Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliero
La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo a norme che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni:
per le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, i controlli di identità e i controlli fisici possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, purché tali punti di controllo possiedano i requisiti di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 64, paragrafo 4;
per le partite che sono state sottoposte a controlli documentali e a controlli di identità nei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione i controlli fisici possono essere effettuati in un altro posto di controllo frontaliero in un diverso Stato membro;
per le partite che sono state sottoposte a controlli documentali in un posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione i controlli di identità e i controlli fisici possono essere effettuati in un altro posto di controllo frontaliero in un diverso Stato membro;
le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità relativamente:
alle partite di cui all’articolo 65, paragrafo 2;
al bagaglio personale dei passeggeri;
a merci ordinate mediante vendite tramite contratti a distanza, incluso via telefono o via internet;
agli animali da compagnia che rispondono alle condizioni stabilite dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );
i controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), possono essere eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero.
Articolo 54
Frequenza dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata di cui al paragrafo 2. Tali norme garantiscono che tale frequenza sia superiore a zero e stabiliscono:
i criteri e le procedure per determinare e modificare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo da adeguarla al livello di rischio associato a tali categorie, prendendo in considerazione:
le informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1;
il risultato dei controlli effettuati dagli esperti della Commissione ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1;
i precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
i dati e le informazioni raccolti mediante il sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131;
le valutazioni scientifiche disponibili; e
qualsiasi altra informazione relativa ai rischi associati alle categorie di animali e di merci;
le condizioni alle quali gli Stati membri possono aumentare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici stabilita a norma della lettera a), per tenere conto dei fattori di rischio locali;
le procedure atte a garantire che la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici, determinata come alla lettera a), sia applicata in modo tempestivo ed in maniera uniforme.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:
la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d); e
la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), se non già prescritta negli atti ivi specificati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 55
Decisioni relative alle partite
Le decisioni relative alle partite sono adottate da:
un veterinario ufficiale se riguardano animali, prodotti di origine animale, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale; o
un responsabile fitosanitario ufficiale se riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
Articolo 56
Uso del documento sanitario comune di entrata (DSCE) da parte dell’operatore e delle autorità competenti
Il DSCE è usato:
dagli operatori responsabili delle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, al fine di effettuare la notifica preventiva alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di arrivo di tali partite; e
dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero, al fine di:
registrare i risultati dei controlli ufficiali effettuati e delle eventuali decisioni adottate di conseguenza, compresa la decisione di respingere una partita;
comunicare le informazioni di cui al punto i) mediante l’IMSOC integrato.
Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero finalizzano il DSCE non appena:
sono stati effettuati tutti i controlli ufficiali di cui all’articolo 49, paragrafo 1;
sono disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti; e
è stata adottata e registrata nel DSCE la decisione relativa alla partita ai sensi dell’articolo 55.
Articolo 57
Uso del DSCE da parte delle autorità doganali
Le autorità doganali:
non consentono l’assoggettamento della partita ad un regime doganale diverso da quello indicato dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero; e
fatte salve le esenzioni di cui all’articolo 48 e le norme di cui agli articoli 53 e 54, consentono l’immissione in libera pratica di una partita unicamente dietro presentazione di un DSCE debitamente compilato che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 58
Formato, termini e norme specifiche per l’uso del DSCE
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione norme relative a:
il formato del DSCE e le istruzioni per la sua presentazione e il suo uso, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti; e
i termini minimi di notifica preliminare delle partite da parte degli operatori responsabili della partita, come previsto all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), al fine di consentire alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di eseguire i controlli ufficiali in modo tempestivo ed efficace.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 59
Designazione dei posti di controllo frontalieri
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica allo Stato membro:
se la designazione del posto di controllo frontaliero proposto è subordinata all’esito favorevole di un controllo eseguito da esperti della Commissione conformemente all’articolo 116, al fine di verificare la conformità ai requisiti minimi di cui all’articolo 64; e
la data di tale controllo, che non deve essere successiva a sei mesi dalla notifica.
Articolo 60
Inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri
Ciascuno Stato membro mette a disposizione su internet elenchi aggiornati dei posti di controllo frontalieri sul suo territorio con le seguenti informazioni per ciascuno di tali posti:
recapiti;
orari di apertura;
l’esatta ubicazione e la precisazione se il punto di entrata sia sito in un porto, in un aeroporto, su ferrovia o su strada; e
le categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, per le quali esso è stato designato.
Articolo 61
Revoca delle approvazioni dei punti di controllo esistenti e nuova designazione delle strutture
Articolo 62
Revoca della designazione dei posti di controllo frontalieri
Qualora un posto di controllo frontaliero cessi di possedere i requisiti di cui all’articolo 64, lo Stato membro:
revoca la designazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1, per tutte le categorie di animali e merci comprese nella designazione, o per alcune di esse; e
rimuove il posto di controllo dagli elenchi di cui all’articolo 60, paragrafo 1, relativamente alle categorie di animali e merci per le quali la designazione è revocata.
Articolo 63
Sospensione della designazione dei posti di controllo frontalieri
Lo Stato membro revoca la sospensione di cui al paragrafo 1 non appena:
le autorità competenti hanno accertato che il rischio di cui al paragrafo 1 ha cessato di esistere; e
le stesse hanno comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni in base alle quali è revocata la sospensione.
Articolo 64
Requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri
I posti di controllo frontalieri dispongono:
di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati;
di locali o altre strutture adeguati alla natura e al volume delle categorie di animali e merci trattate;
di attrezzature e locali o altre strutture idonei a consentire l’esecuzione dei controlli ufficiali per ciascuna delle categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato;
di meccanismi per garantire l’accesso a qualsiasi altro tipo di materiale, locale e servizio, a seconda dei casi, necessario per applicare le misure adottate a norma degli articoli 65, 66 e 67 in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che comportano un rischio;
di dispositivi di emergenza da adottare per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l’effettiva applicazione delle misure adottate a norma degli articoli 65, 66 e 67 in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili;
della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell’IMSOC e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni;
dell’accesso ai servizi di laboratori ufficiali che siano in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati e siano dotati degli strumenti informatici necessari a garantire che i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate siano se del caso inseriti nell’IMSOC;
di dispositivi adeguati per trattare correttamente le diverse categorie di animali e merci e per prevenire gli eventuali rischi da contaminazione incrociata; e
di meccanismi per rispettare le pertinenti norme di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di malattie nell’Unione.
Articolo 65
Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali
Tali partite devono essere sottoposte, se del caso, a isolamento o quarantena e si provvede affinché gli animali siano riparati, abbeverati, nutriti e, se necessario, accuditi in attesa degli esiti dei controlli ufficiali.
Articolo 66
Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell’Unione
Le autorità competenti devono sottoporre tali partite, a seconda dei casi, a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. Se possibile, le autorità competenti tengono anche conto dell’interesse di fornire cure particolari per quanto riguarda tipologie specifiche di merci.
L’autorità competente, per quanto riguarda la partita di cui al paragrafo 1, ordina senza indugio all’operatore responsabile della partita di:
distruggere la partita;
rinviare la partita al di fuori dell’Unione in applicazione dell’articolo 72, paragrafi 1 e 2; o
sottoporre la partita ad un trattamento speciale ai sensi dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e, ove opportuno, di destinare la partita ad usi diversi da quelli previsti originariamente.
Le azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono eseguite in conformità delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, incluse in particolare, per quanto riguarda le partite di animali vivi, quelle intese a risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
Se la partita consiste di piante, prodotti vegetali o altro oggetti, le lettere a), b) e c) del primo comma si applicano o alla partita o ai suoi lotti.
Prima di ordinare all’operatore di intraprendere un’azione ai sensi delle lettere a), b) e c), del primo comma, l’autorità competente consulta l’operatore interessato, a meno che non sia necessaria un’azione immediata al fine di rispondere a un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
Laddove l’autorità competente ordini all’operatore di intraprendere una o più azioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) o c), tale autorità competente può eccezionalmente autorizzare che l’azione sia intrapresa soltanto riguardo a una parte della partita, a condizione che la distruzione parziale, il rinvio, il trattamento speciale o le altre misure:
siano tali da garantire la conformità;
non comportino un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; e
non perturbino l’esecuzione dei controlli ufficiali.
Le autorità competenti notificano immediatamente qualsiasi decisione di negare l’ingresso ad una partita come disposto al paragrafo 1 del presente articolo, e qualsiasi ordine emanato ai sensi dei paragrafi 3 e 6 e dell’articolo 67:
alla Commissione;
alle autorità competenti degli altri Stati membri;
alle autorità doganali;
alle autorità competenti del paese terzo di origine; e
all’operatore responsabile della partita.
Tale notifica si effettua mediante l’IMSOC.
A tali partite si applicano i paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo.
Articolo 67
Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio
Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci comporta rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, tale partita è sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione.
Le autorità competenti trattengono la partita in questione imponendo il blocco ufficiale e, senza ritardo, ordinano che l’operatore responsabile della partita:
distrugga la partita in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, adottando tutte le misure necessarie a proteggere la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente e, per quanto riguarda gli animali vivi, anche in particolare le norme intese a risparmiare dolori, ansia o sofferenze evitabili; o
sottopongono la partita ad un trattamento speciale in applicazione dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2.
Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.
Articolo 68
Seguito delle decisioni adottate in relazione a partite non conformi che entrano nell’Unione da paesi terzi
Le autorità competenti:
annullano i certificati ufficiali e, se del caso, gli altri documenti di accompagnamento pertinenti delle partite che sono state oggetto di misure ai sensi dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 67; e
collaborano conformemente agli articoli da 102 a 108 per adottare le ulteriori misure necessarie a garantire che non sia possibile reintrodurre nell’Unione le partite cui sia stato negato l’ingresso in conformità dell’articolo 66, paragrafo 1.
Ove opportuno, tali misure sono applicate sotto la supervisione delle autorità competenti di un altro Stato membro.
Articolo 69
Inadempienza dell’operatore nell’applicare le misure imposte dalle autorità competenti
Se, allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, l’operatore interessato non ha adottato alcuna misura, le autorità competenti impongono:
che la partita sia distrutta o soggetta a qualsiasi altro intervento adeguato;
nei casi di cui all’articolo 67, che la partita sia distrutta presso strutture adeguate site il più vicino possibile al posto di controllo frontaliero, adottando tutte le misure necessarie a proteggere la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente.
Articolo 70
Applicazione uniforme degli articoli 66, 67 e 68
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme atte a garantire la coerenza in tutti i posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e in tutti i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni e delle misure adottate, e degli ordini emanati dalle autorità competenti in conformità degli articoli 66, 67 e 68, a cui le autorità competenti si attengono nel far fronte a situazioni comuni o ricorrenti di non conformità o di rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 71
Trattamenti speciali delle partite
Il trattamento speciale delle partite di cui all’articolo 66, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 67, lettera b), comprende, a seconda dei casi:
il trattamento o la lavorazione, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione, affinché la partita risulti conforme a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o alla normativa di un eventuale paese terzo di rinvio; o
il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a garantire la sicurezza per il consumo animale o umano o per scopi diversi dal consumo animale o umano.
Il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 deve essere:
effettuato in modo efficiente e garantire l’eliminazione di qualsiasi rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
documentato ed eseguito sotto il controllo delle autorità competenti o, se del caso, sotto il controllo delle autorità competenti di un altro Stato membro, di comune accordo; e
conforme a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
In assenza di norme adottate mediante atti delegati, il trattamento speciale viene eseguito in conformità al diritto nazionale.
Articolo 72
Rinvio di partite
Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la destinazione è stata convenuta con l’operatore responsabile della partita;
l’operatore responsabile della partita ha informato le autorità competenti dello Stato membro per iscritto del fatto che le autorità competenti del paese terzo di origine o, se diverso, del paese terzo di destinazione, sono state informate dei motivi e delle circostanze per cui è stato negato l’ingresso nell’Unione alla partita di animali o merci in questione;
se il paese terzo di destinazione non è il paese terzo di origine, l’operatore ha ottenuto l’accordo delle autorità competenti di tale paese terzo di destinazione e tali autorità competenti hanno notificato alle autorità competenti dello Stato membro la propria disponibilità ad accettare la partita; e
nel caso di partite di animali, il rinvio è conforme alla normativa in materia di benessere degli animali.
Articolo 73
Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi
L’approvazione di cui al paragrafo 1 specifica:
la frequenza massima dei controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri all’ingresso delle partite nell’Unione, se non si ha motivo di sospettare casi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o pratiche fraudolente o ingannevoli;
i certificati ufficiali che devono accompagnare le partite in entrata nell’Unione;
un modello per i certificati di cui alla lettera b);
le autorità competenti del paese terzo sotto la cui responsabilità devono essere effettuati i controlli pre-esportazione; e
se del caso, qualsiasi eventuale organismo delegato cui tali autorità competenti possono delegare alcuni compiti. Tale delega può essere approvata unicamente se sono soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 28 a 33 o condizioni equivalenti.
L’approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concessa a un paese terzo unicamente se gli elementi di prova disponibili e, se del caso, un controllo della Commissione effettuato in conformità dell’articolo 120, dimostrano che il sistema dei controlli ufficiali in tale paese terzo è idoneo a garantire:
che le partite di animali o di merci esportate verso l’Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni equivalenti; e
che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell’invio nell’Unione siano sufficientemente efficaci da sostituire i controlli documentali, di identità e i controlli fisici stabiliti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o da permettere di ridurne la frequenza.
Le autorità competenti o un organismo delegato specificato nel testo dell’approvazione:
sono responsabili dei contatti con l’Unione; e
garantiscono che i certificati ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), accompagnino ciascuna partita controllata.
Articolo 74
Casi di non conformità successivi ai controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi e revoca dell’approvazione
Quando i controlli ufficiali effettuati su partite di categorie di animali e merci per le quali sono stati approvati controlli specifici pre-esportazione in conformità all’articolo 73, paragrafo 1, mettono in luce casi gravi e ricorrenti di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri:
lo notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri e agli operatori interessati mediante l’IMSOC oltre a richiedere assistenza amministrativa in conformità delle procedure stabilite agli articoli da 102 a 108; e
aumentano immediatamente il numero di controlli ufficiali effettuati sulle partite originarie del paese in questione e, ove necessario per consentire un adeguato esame analitico della situazione, conservano un numero opportuno di campioni in condizioni di magazzinaggio appropriate.
Articolo 75
Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell’Unione da paesi terzi
A tal fine, le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità:
si assicurano reciprocamente l’accesso alle informazioni necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attività in relazione agli animali e alle merci che entrano nell’Unione; e
garantiscono il tempestivo scambio di tali informazioni, anche per via elettronica.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme uniformi in merito ai meccanismi di collaborazione che le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità di cui al paragrafo 1 sono tenute a predisporre per garantire:
l’accesso delle autorità competenti alle informazioni necessarie per l’identificazione immediata e completa delle partite di animali e merci in ingresso nell’Unione che sono soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;
l’aggiornamento reciproco, mediante scambi di informazioni o sincronizzazione delle pertinenti banche dati, delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e da altre autorità sulle partite di animali e di merci che entrano nell’Unione; e
la rapida comunicazione delle decisioni prese da tali autorità sulla base delle informazioni di cui alle lettere a) e b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 76
Collaborazione tra le autorità in merito a partite non soggette a controlli specifici alle frontiere
Se le autorità competenti ritengono che sia presente un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente:
chiedono alle autorità doganali di non svincolare la partita per l’immissione in libera pratica e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna la partita e in qualsiasi altro documento di accompagnamento o nei pertinenti equivalenti elettronici:
«Il prodotto presenta un rischio — immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ »;
nessun’altra procedura doganale è permessa senza il consenso delle autorità competenti; e
si applicano l’articolo 66, paragrafi 1, 3, 5 e 6, gli articoli 67, 68 e 69, l’articolo 71, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 72, paragrafi 1 e 2.
Articolo 77
Norme in merito a controlli ufficiali specifici e alle misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli
La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici e in materia di misure in caso di non conformità, al fine di tener conto delle specificità delle seguenti categorie di animali e merci o delle relative modalità e mezzi di trasporto:
partite di prodotti freschi della pesca sbarcate da pescherecci di paesi terzi direttamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 16 );
partite di selvaggina di pelo con la pelle;
partite di merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), consegnate, con o senza magazzinaggio in depositi doganali riconosciuti per tale scopo o in zone franche, alle navi in uscita dal territorio dell’Unione e destinate all’approvvigionamento delle navi o al consumo del personale e dei passeggeri;
materiale da imballaggio in legno;
mangimi che accompagnano gli animali e destinati all’alimentazione di tali animali;
animali e merci ordinati mediante vendite tramite contratti a distanza e consegnati da un paese terzo a un indirizzo nell’Unione, nonché i necessari obblighi di notifica per consentire la corretta esecuzione dei controlli ufficiali;
prodotti vegetali che, in considerazione della loro successiva destinazione, possono comportare il rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose degli animali;
partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che siano originarie dell’Unione e vi facciano ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;
merci sfuse che entrano nell’Unione da un paese terzo, indipendentemente dal fatto che siano tutte originarie di tale paese terzo;
partite di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, provenienti dal territorio della Croazia, che transitano attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum») prima di rientrare nel territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli;
animali e merci esenti dall’articolo 47 in conformità dell’articolo 48.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio; e
il formato dei documenti che devono accompagnare le categorie di animali o merci di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
CAPO VI
Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali
Articolo 78
Norme generali
Articolo 79
Tariffe o diritti obbligatori
Le autorità competenti riscuotono le tariffe o i diritti per i controlli ufficiali effettuati in relazione alle attività di cui all’allegato IV, capo II, e sugli animali e le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a)
a livello di costo calcolato conformemente all’articolo 82, paragrafo 1; o
in base agli importi di cui all’allegato IV.
Le autorità competenti riscuotono tariffe o diritti per recuperare i costi sostenuti in relazione a:
controlli ufficiali effettuati su animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
controlli ufficiali effettuati su richiesta dell’operatore per ottenere il riconoscimento di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005;
controlli ufficiali originariamente non programmati:
che si sono resi necessari in seguito all’individuazione di un caso di non conformità da parte dell’operatore stesso nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del presente regolamento; e
che sono eseguiti per valutare la portata e le conseguenze del caso di non conformità o per verificare che essa sia stata sanata.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono ridurre su base oggettiva e non discriminatoria l’importo delle tariffe o dei diritti in relazione alle attività di cui all’allegato IV, capo II, tenendo conto:
degli interessi degli operatori a bassa capacità produttiva;
dei metodi tradizionali utilizzati per la produzione, il trattamento e la distribuzione;
delle esigenze degli operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici; e
dei precedenti di conformità degli operatori alle norme pertinenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, così come verificati mediante controlli ufficiali.
Articolo 80
Altre tariffe o diritti
Per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli di cui all’articolo 79, se non proibito dalle disposizioni legislative applicabili nei settori disciplinati dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 81
Costi
Le tariffe o i diritti che devono essere riscossi in conformità all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 79, paragrafo 2, sono determinati sulla base dei costi seguenti, nella misura in cui questi ultimi derivino dai controlli ufficiali in questione:
gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario e amministrativo, coinvolto nell’esecuzione dei controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, le pensioni e le assicurazioni;
il costo degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione e gli oneri assicurativi nonché altri costi correlati;
il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;
i costi dei servizi applicati alle autorità competenti dagli organismi delegati per i controlli ufficiali che sono stati delegati agli organismi delegati;
il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti;
le spese di viaggio del personale di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno;
il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio applicato dai laboratori ufficiali per tali compiti.
Articolo 82
Calcolo delle tariffe o dei diritti
Le tariffe o i diritti riscossi a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 79, paragrafo 2, sono stabiliti secondo uno dei seguenti metodi di calcolo o una loro combinazione:
forfettariamente sulla base dei costi complessivi dei controlli ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e applicati a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti o no controlli ufficiali nel corso del periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore soggetto alla tariffa; nello stabilire il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore, attività e categoria di operatori, le autorità competenti prendono in considerazione l’impatto che il tipo e le dimensioni dell’attività in questione e i relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi di tali controlli ufficiali; o
sulla base del calcolo dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicati agli operatori soggetti a tale controllo ufficiale.
Articolo 83
Riscossione e applicazione di tariffe o diritti
Articolo 84
Corresponsione di tariffe o diritti
Articolo 85
Trasparenza
Gli Stati membri assicurano un alto livello di trasparenza in merito:
alle tariffe o ai diritti di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’articolo 80, segnatamente in relazione:
al metodo e ai dati utilizzati per stabilire tali tariffe o diritti;
all’importo delle tariffe o dei diritti applicati per ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
alla composizione dei costi, ai sensi dell’articolo 81;
l’identità delle autorità o degli organismi responsabili per la riscossione delle tariffe o dei diritti.
CAPO VII
Certificazione ufficiale
Articolo 86
Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale
La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di:
certificati ufficiali; o
nei casi contemplati dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, attestati ufficiali.
Articolo 87
Certificati ufficiali
Gli articoli 88, 89 e 90 si applicano:
quando le norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e
ai certificati ufficiali necessari ai fini dell’esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi o richiesti all’autorità competente di uno Stato membro di spedizione dall’autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in paesi terzi.
Articolo 88
Firma e rilascio di certificati ufficiali
Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:
siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e
abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento.
I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti presupposti:
conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:
un controllo ufficiale; o
l’acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un’altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l’esattezza di tali fatti e dati;
fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte.
Articolo 89
Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali
I certificati ufficiali:
recano un codice unico;
non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;
sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
sono autentici ed esatti;
consentono l’identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l’autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce.
Articolo 90
Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l’applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 relativamente a:
i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;
le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;
il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l’effettuazione dei controlli ufficiali;
le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l’uso di firme elettroniche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 91
Attestati ufficiali
Gli attestati ufficiali:
sono autentici ed esatti;
sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; e
se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l’attestato ufficiale e tale partita o lotto.
Le autorità competenti provvedono affinché il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare il rilascio di attestati ufficiali o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali:
sia imparziale e esente da qualsiasi conflitto di interessi e in particolare non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale rispetto a quanto è certificato dall’attestato ufficiale; e
abbia ricevuto adeguata formazione riguardo a:
le norme la conformità alle quali è certificata dall’attestato ufficiale e la valutazione tecnica di conformità a tali norme;
le norme pertinenti figuranti nel presente regolamento.
Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che:
gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
l’attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili.
TITOLO III
LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO
Articolo 92
Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea
Nei settori disciplinati dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è istituito un laboratorio di riferimento dell’Unione europea se l’efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali dipende anche dalla qualità, uniformità e affidabilità:
dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati conformemente all’articolo 37, paragrafo 1; e
dei risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali.
Articolo 93
Designazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea
Le designazioni di cui al paragrafo 1:
seguono una procedura di selezione pubblica; e
sono limitate nel tempo e per un periodo minimo di cinque anni o riesaminate a intervalli regolari.
I laboratori di riferimento dell’Unione europea:
operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati in conformità di tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale accreditamento:
deve includere tutti i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare quando opera in qualità di laboratorio di riferimento dell’Unione europea;
può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;
può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l’ambito dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi utilizzati dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione specifica, preliminare all’utilizzo di tali metodi modificati o nuovi, da parte dell’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui è situato il laboratorio di riferimento dell’Unione europea;
sono imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interesse e, in particolare, non si trovano in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento dell’Unione europea;
dispongono o possono disporre per contratto di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenza, e di personale di sostegno ove necessario;
possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
garantiscono che il loro personale o qualsiasi altro personale a contratto abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel settore della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale;
dispongono degli strumenti necessari per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza, o vi hanno accesso; e
se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i laboratori di cui all’articolo 32, primo comma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 21, primo comma del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono laboratori di riferimento dell’Unione europea che hanno le responsabilità ed eseguono i compiti di cui all’articolo 94 del presente regolamento, nei settori rispettivamente:
degli OGM e degli alimenti e mangimi geneticamente modificati; e
degli additivi dei mangimi.
Articolo 94
Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea
I laboratori di riferimento dell’Unione europea designati a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, sono responsabili dei seguenti compiti, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei laboratori di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 36, del regolamento (UE) n. 652/2014:
fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli e orientamenti in merito ai metodi di analisi, prova o diagnosi, compresi i metodi di riferimento;
fornire materiale di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento;
coordinare l’applicazione ad opera dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando periodicamente prove comparative interlaboratorio o prove valutative e assicurando di dare debito seguito a tali prove comparative o valutative, effettuate conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili, e informando la Commissione e gli Stati membri dei risultati e del follow-up di tali prove;
coordinare le soluzioni pratiche necessarie per applicare nuovi metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in tale ambito;
condurre corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da paesi terzi;
fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nell’ambito della loro missione;
fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sulle pertinenti attività di ricerca nazionali, dell’Unione e internazionali;
collaborare nell’ambito della loro missione con i laboratori di paesi terzi e con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);
assistere attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale negli Stati membri, o di organismi nocivi per le piante, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizooziologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi;
coordinare o eseguire prove per la verifica della qualità dei reagenti e dei lotti dei reagenti usati per la diagnosi delle malattie di origine alimentare, zoonotiche o animali, e la diagnosi di organismi nocivi per le piante;
ove pertinente per il loro ambito di competenza, stabilire e mantenere:
collezioni di riferimento di organismi nocivi per le piante e/o di ceppi di riferimento di agenti patogeni;
collezioni di riferimento di materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari, utilizzati per calibrare apparecchiature di analisi e fornire campioni ai laboratori nazionali di riferimento;
elenchi aggiornati di sostanze e reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti; e
ove pertinente per il loro ambito di competenza, cooperare tra loro e con la Commissione, se del caso, al fine di sviluppare metodi di analisi, prova o diagnosi di livello elevato.
Per quanto riguarda il punto i) del punto k), il laboratorio di riferimento dell’Unione europea può stabilire e mantenere tali collezioni e ceppi di riferimento esternalizzandoli per contratto ad altri laboratori ufficiali e a organizzazioni scientifiche.
Articolo 95
Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali
Le designazioni di cui al paragrafo 1:
seguono una procedura di selezione pubblica; e
sono limitate nel tempo o riesaminate a intervalli regolari.
I centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali:
agiscono in modo imparziale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di centri di riferimento dell’Unione europea;
possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica su rapporto uomo-animale, comportamento animale, fisiologia animale, genetica animale, salute e nutrizione animale in relazione al benessere degli animali, e aspetti di tale benessere connessi all’impiego commerciale e scientifico degli animali;
dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e nelle questioni etiche relative agli animali, e di personale di sostegno ove necessario;
possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; e
garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale, inclusi gli studi eseguiti e le azioni intraprese da altri centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali.
Articolo 96
Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali
I laboratori di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sono responsabili dei seguenti compiti di sostegno, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014:
fornire assistenza scientifica e tecnica nell’ambito della loro missione anche, se del caso, sotto forma di assistenza coordinata, alle reti e organismi nazionali di sostegno pertinenti nel settore disciplinato dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f);
fornire competenze scientifiche e tecniche per lo sviluppo e l’applicazione degli indicatori di benessere degli animali di cui all’articolo 21, paragrafo 8, lettera e);
sviluppare o coordinare lo sviluppo di metodi per la valutazione del livello di benessere degli animali e di metodi per migliorarlo;
effettuare studi scientifici e tecnici sul benessere degli animali utilizzati per scopi commerciali o scientifici;
svolgere corsi di formazione per il personale delle reti e degli organismi nazionali di sostegno scientifico di cui alla lettera a), per il personale delle autorità competenti e per esperti dei paesi terzi; e
diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche e collaborare con gli enti di ricerca dell’Unione nei settori che rientrano nell’ambito della loro missione.
Articolo 97
Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare
Le designazioni di cui al paragrafo 1:
seguono una procedura di selezione pubblica; e
sono limitate nel tempo o riesaminate a intervalli regolari.
I centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare:
agiscono in modo imparziale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di centri di riferimento dell’Unione europea;
possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2) e nella scienza forense applicata in quei settori, al fine di conseguire la capacità di svolgere o coordinare ricerche ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e convalidare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente;
dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera b) e del personale di sostegno necessario;
possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; e
garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale in quei settori.
Articolo 98
Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare
I centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare dell’Unione sono responsabili dei seguenti compiti di sostegno, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014:
fornire conoscenze specializzate in materia di autenticità e integrità della catena agroalimentare e dei metodi per rilevare violazioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, in relazione alle scienze forensi applicate ai settori disciplinati da tali norme;
fornire analisi specifiche volte a individuare i segmenti della filiera agroalimentare potenzialmente soggetti a violazioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli e prestare assistenza nell’elaborazione di tecniche e protocolli specifici per i controlli ufficiali;
se necessario, eseguire i compiti di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettere da a) a h), del presente regolamento evitando duplicazioni con i compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea designati a norma dell’articolo 93 del presente regolamento;
se necessario, stabilire e mantenere collezioni o banche dati di materiali di riferimento autenticati da utilizzare per la rilevazione di violazioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli; e
diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche nei settori che rientrano nell’ambito della rispettiva missione.
Articolo 99
Obblighi della Commissione
La Commissione pubblica e aggiorna, ogni volta che è necessario, l’elenco:
dei laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 93;
dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali di cui all’articolo 95;
dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare dell’Unione di cui all’articolo 97.
Se i controlli della Commissione di cui al paragrafo 3 del presente articolo dimostrano la non conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 93, paragrafo 3, all’articolo 94, all’articolo 95, paragrafo 3, e all’articolo 97 paragrafo 3, la Commissione, dopo aver ricevuto le osservazioni del laboratorio di riferimento o del centro di riferimento dell’Unione europea:
revoca, mediante atti di esecuzione, la designazione di tale laboratorio o centro; o
adotta ogni altra misura adeguata.
Articolo 100
Designazione dei laboratori nazionali di riferimento
Gli Stati membri possono designare un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell’Unione europea.
Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che sia parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Un singolo laboratorio può essere designato come laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.
In deroga all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), per il settore disciplinato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), la Commissione può designare laboratori ufficiali, così designati dalle autorità competenti sulla base di una deroga adottata ai sensi dell’articolo 41, come laboratori nazionali di riferimento indipendentemente dal fatto che rispettino o meno le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e).
I laboratori nazionali di riferimento:
sono imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interesse e, in particolare, non si trovano in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento nazionali;
dispongono o possono disporre per contratto di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario;
possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
garantiscono che il loro personale o qualsiasi personale assunto per contratto abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel settore della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale;
dispongono degli strumenti necessari per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza, o vi hanno accesso; e
se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.
Gli Stati membri:
comunicano la denominazione e l’indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio di riferimento dell’Unione europea e agli altri Stati membri;
rendono le informazioni di cui alla lettera a) disponibili al pubblico; e
aggiornano le informazioni di cui alla lettera a) ogniqualvolta ciò risulti necessario.
Articolo 101
Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento
I laboratori nazionali di riferimento, nell’area di loro competenza:
collaborano con i laboratori di riferimento dell’Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;
se del caso, organizzano prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito follow-up di tali prove e comunicano alle autorità competenti i relativi risultati e follow-up;
assicurano la trasmissione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell’Unione europea;
offrono, nell’ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l’attuazione di PCNP di cui all’articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell’articolo 112;
se del caso, convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;
se necessario svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1; e
assistono attivamente gli Stati membri che li hanno designati nella diagnosi di focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale, o nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, epizooziologici o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.
TITOLO IV
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE
Articolo 102
Norme generali
Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano il diritto nazionale:
applicabile al rilascio di documenti e informazioni che sono oggetto di indagini, anche penali, e procedimenti giudiziari, o ad essi collegati; e
volte a garantire la protezione degli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.
Gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, da altre autorità incaricate dell’applicazione della legge, pubblici ministeri e autorità giudiziarie, alle autorità competenti, di informazioni relative all’eventuale non conformità con la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, pertinente per l’applicazione del presente titolo, non conformità che può costituire:
un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; o
un’eventuale violazione delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commessa mediante pratiche fraudolente o ingannevoli.
Al fine di snellire e semplificare gli scambi di comunicazioni, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un formato standard per:
le richieste di assistenza di cui all’articolo 104, paragrafo 1; e
la comunicazione di notifiche e risposte comuni e ricorrenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 103
Organi di collegamento
Articolo 104
Assistenza su richiesta
Se le autorità competenti di uno Stato membro ritengono che, per l’esecuzione di controlli ufficiali o per dar efficacemente seguito a tali controlli nel loro territorio, esse necessitino di dati e informazioni da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, esse presentano una richiesta motivata di assistenza amministrativa alle autorità competenti di detto Stato membro. Le autorità competenti destinatarie della richiesta:
accusano la ricevuta della richiesta senza ritardo;
ove specificato dall’autorità competente richiedente, indicano, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, il tempo stimato necessario per fornire una risposta informata; e
eseguono i controlli ufficiali o le indagini necessarie per fornire senza ritardo alle autorità competenti richiedenti tutte le informazioni e i documenti necessari al fine di consentire loro di adottare decisioni informate e verificare la conformità alle norme dell’Unione nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.
In tali casi il personale delle autorità competenti richiedenti:
deve essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate l’identità e le qualifiche ufficiali;
deve ottenere, dall’operatore, l’accesso agli stessi locali e agli stessi documenti del personale delle autorità competenti destinatarie della richiesta, per il loro tramite e ai soli fini dell’indagine amministrativa in corso; e
non deve, di propria iniziativa, esercitare i poteri di indagine conferiti ai funzionari delle autorità competenti destinatarie della richiesta.
Articolo 105
Assistenza spontanea in caso di non conformità
Le autorità competenti che ricevono la notifica a norma del paragrafo 1:
accusano ricevuta della notifica senza indebito ritardo;
ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica:
quali indagini intendono svolgere; o
le ragioni per le quali ritengono che non siano necessarie indagini; e
quando le indagini di cui alla lettera b) sono considerate necessarie, esse esaminano la questione e informano senza ritardo le autorità competenti che le hanno interpellate dei risultati e, se del caso, delle misure adottate.
Articolo 106
Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione
Le autorità competenti notificate, senza ritardo:
accusano ricevuta della notifica;
ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano le indagini che intendono svolgere; e
indagano in merito, adottano tutte le misure necessarie e comunicano alle autorità competenti notificanti la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
Se le autorità competenti notificanti hanno motivo di credere che le indagini eseguite o le misure adottate dalle autorità competenti destinatarie della notifica non siano adeguate a far fronte al caso accertato di non conformità, esse richiedono alle autorità competenti destinatarie della notifica di integrare tali controlli ufficiali o misure. In tal caso, le autorità competenti dei due Stati membri:
cercano un approccio comune al fine di far fronte in maniera adeguata al caso di non conformità, anche tramite indagini e controlli ufficiali congiunti effettuati in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3; e
informano la Commissione senza ritardo se non sono in grado di concordare misure appropriate.
Articolo 107
Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi
Quando le autorità competenti ricevono informazioni da un paese terzo indicanti una non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un rischio sanitario per l’uomo, gli animali o le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, esse, senza ritardo:
notificano tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati; e
comunicano tali informazioni alla Commissione se sono, o possono essere, rilevanti a livello dell’Unione.
Le informazioni ottenute attraverso indagini e controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:
le autorità competenti che hanno fornito le informazioni diano il loro assenso alla comunicazione;
il paese terzo si sia impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le norme dell’Unione o che costituiscono un rischio per l’uomo, per gli animali o per le piante o per l’ambiente; e
le pertinenti norme nazionali e dell’Unione applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi siano rispettate.
Articolo 108
Assistenza coordinata e follow-up della Commissione
Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non siano in grado di concordare azioni appropriate per contrastare la non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione coordina senza indugio le misure e le azioni intraprese dalle autorità competenti in conformità del presente titolo, ove le informazioni in possesso della Commissione:
riportino attività che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri; o
indichino che è possibile che le stesse attività, o attività simili, che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, stiano avendo luogo in più Stati membri.
Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione può:
in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare una squadra di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco;
richiedere, mediante atti di esecuzione, che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i controlli ufficiali e riferiscano alla Commissione riguardo alle misure da esse adottate;
adottare ogni altro provvedimento opportuno in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
TITOLO V
PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI
Articolo 109
Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP
Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di:
coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali;
garantire che tale PCNP sia coerente;
raccogliere informazioni sull’attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 113 e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell’articolo 111, paragrafo 2.
Articolo 110
Contenuto dei PCNP
I PCNP contengono informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale nello Stato membro interessato in ciascuno dei settori disciplinati, e almeno le seguenti informazioni:
gli obiettivi strategici del PCNP e il modo in cui le priorità dei controlli e l’allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi;
la classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio;
la designazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché le risorse di cui esse dispongono;
se del caso, la delega di compiti agli organismi delegati;
l’organizzazione e la gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;
i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;
le procedure e soluzioni introdotte per garantire la conformità agli obblighi delle autorità competenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
la formazione del personale delle autorità competenti;
le procedure documentate di cui all’articolo 12, paragrafo 1;
l’organizzazione e il funzionamento generali dei piani di emergenza in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
l’organizzazione generale della collaborazione e dell’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 111
Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP
Il PCNP è aggiornato regolarmente per adeguarlo alle modifiche della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ed è riesaminato per tener conto almeno dei seguenti fattori:
il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
i cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità competenti dello Stato membro;
gli esiti dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;
gli esiti dei controlli della Commissione effettuati nello Stato membro in conformità all’articolo 116, paragrafo 1;
i risultati scientifici; e
gli esiti dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo in uno Stato membro.
Articolo 112
Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni
Allo scopo di effettuare una valutazione su vasta scala a livello dell’Unione del grado di applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o di stabilire la prevalenza di alcuni pericoli sull’intero territorio dell’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti:
l’attuazione di programmi di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
l’organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti l’applicazione di uno specifico insieme delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o riguardanti la prevalenza di determinati pericoli.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 113
Relazioni annuali degli Stati membri
Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente:
eventuali modifiche al suo PNCP per tener conto dei fattori di cui all’articolo 111, paragrafo 2;
gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nell’anno precedente nel quadro del suo PNCP;
il tipo e il numero di casi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, rilevati nel corso dell’anno precedente dalle autorità competenti, per area;
le misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PNCP, comprese le azioni di verifica dell’attuazione e i risultati di tali misure; e
un link alla pagina web dell’autorità competente contenente le informazioni pubbliche sulle tariffe o i diritti di cui all’articolo 85, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione permettono, quando possibile, l’uso del modello standard di formulario adottato dalla Commissione per la presentazione di altre relazioni sui controlli ufficiali che le autorità competenti sono tenute a presentare alla Commissione in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 114
Relazioni annuali della Commissione
Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto:
delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 113; e
dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all’articolo 116, paragrafo 1.
Articolo 115
Piani di emergenza per alimenti e mangimi
I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 1 indicano:
le autorità competenti da interpellare;
le competenze e le responsabilità delle autorità di cui alla lettera a); e
i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e le altre parti interessate, a seconda dei casi.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:
le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura necessaria ad assicurare l’uso coerente ed efficace del piano generale per la gestione delle crisi di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002; e
il ruolo delle parti interessate nell’elaborazione e gestione dei piani di emergenza.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
TITOLO VI
ATTIVITÀ DELL’UNIONE
CAPO I
Controlli della Commissione
Articolo 116
Controlli della Commissione negli Stati membri
Esperti della Commissione eseguono controlli, compresi audit, in ciascuno Stato membro al fine di:
verificare l’applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e di quella di cui al presente regolamento;
verificare il funzionamento dei sistemi nazionali di controllo nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e da quella del presente regolamento, e delle autorità competenti che li attuano;
indagare e raccogliere informazioni:
sui controlli ufficiali e le pratiche di verifica dell’attuazione nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e da quella di cui al presente regolamento;
su problemi importanti o ricorrenti nell’applicazione o verifica dell’attuazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
in relazione a situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e da quella di cui al presente regolamento.
Articolo 117
Relazioni della Commissione sui controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri
La Commissione:
elabora un progetto di relazione sui risultati e sulle raccomandazioni che affrontano le carenze individuate dai suoi esperti durante i controlli effettuati conformemente all’articolo 116, paragrafo 1;
invia allo Stato membro in cui tali controlli sono stati effettuati una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) perché presenti le sue osservazioni;
tiene in considerazione le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) per l’elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri, a norma dell’articolo 116, paragrafo 1; e
rende disponibile al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b).
Articolo 118
Programma dei controlli della Commissione negli Stati membri
La Commissione, mediante atti di esecuzione:
istituisce un programma di controllo annuale o pluriennale per i controlli da far eseguire ai suoi esperti negli Stati membri a norma dell’articolo 116, paragrafo 1; e
entro la fine di ogni anno, comunica agli Stati membri il programma di controllo annuale o qualunque aggiornamento del programma di controllo pluriennale per l’anno successivo.
Articolo 119
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione
Gli Stati membri:
adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti mediante i controlli effettuati ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1;
forniscono l’assistenza tecnica necessaria e la documentazione disponibile, inclusi i risultati degli audit di cui all’articolo 6, su richiesta motivata, e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed efficace; e
forniscono l’assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali, animali e merci, e alle informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l’esecuzione dei loro compiti.
Articolo 120
Controlli della Commissione in paesi terzi
Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in paesi terzi, al fine di:
verificare la conformità o l’equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali, a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
verificare la capacità del sistema di controllo del paese terzo di garantire che le partite di animali e merci esportate nell’Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di animali e di merci da un paese terzo.
I controlli di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:
della legislazione del paese terzo;
dell’organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui dispongono e del loro livello di indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell’autorità di cui godono per verificare efficacemente l’attuazione della legislazione pertinente;
della formazione del personale dell’autorità competente del paese terzo per l’esecuzione dei controlli ufficiali;
delle risorse di cui dispongono le autorità competenti, comprese le strutture di analisi, prova e diagnosi;
dell’esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati su priorità;
se del caso, della situazione riguardante la sanità degli animali, il benessere degli animali, le zoonosi e la sanità delle piante, nonché delle procedure di notifica alla Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali e di organismi nocivi per le piante;
dell’entità e del funzionamento dei controlli eseguiti dall’autorità competente del paese terzo su animali, piante e loro prodotti provenienti da altri paesi terzi; e
delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Al fine di promuovere l’efficienza e l’efficacia dei controlli di cui al paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, richiedere che il paese terzo interessato presenti:
le informazioni necessarie di cui all’articolo 125, paragrafo 1; e
se del caso e ove necessario, la documentazione scritta relativa ai controlli eseguiti dalle sue autorità competenti.
Articolo 121
Frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi
La frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi di cui all’articolo 120 è determinata in base ai seguenti criteri:
una valutazione del rischio relativo ad animali e merci esportati nell’Unione dai paesi terzi interessati;
la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
il volume e la natura degli animali e delle merci che entrano nell’Unione dal paese terzo interessato;
gli esiti dei controlli già effettuati dagli esperti della Commissione o da altri organi ispettivi;
gli esiti dei controlli ufficiali su animali e merci che entrano nell’Unione dal paese terzo interessato e di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri;
le informazioni ricevute dall’EFSA o da organismi analoghi;
le informazioni ricevute da organismi internazionalmente riconosciuti, quali ad esempio:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità;
la commissione del Codex Alimentarius;
l’organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);
l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e qualsiasi altra organizzazione regionale per la protezione delle piante istituita ai sensi della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);
il segretariato dell’IPPC;
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
il segretariato del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica;
prove della comparsa di situazioni di malattia o di altre circostanze che possono dar luogo all’entrata nell’Unione da un paese terzo di animali e merci che comportano rischi per la salute o per l’ambiente oppure un rischio di pratiche fraudolente o ingannevoli;
la necessità di indagare o reagire riguardo a situazioni di emergenza in singoli paesi terzi.
Articolo 122
Relazioni della Commissione sui controlli in paesi terzi
La Commissione riferisce sui risultati di ciascun controllo effettuato ai sensi degli articoli 120 e 121. Se del caso, la relazione contiene raccomandazioni.
La Commissione mette le relazioni a disposizione del pubblico.
Articolo 123
Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi
La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma dei controlli in paesi terzi e riferisce sui risultati. La Commissione può modificare tale programma per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri in anticipo.
Articolo 124
Controlli dei paesi terzi negli Stati membri
La partecipazione di esperti della Commissione ai controlli di cui al paragrafo 1 ha in particolare lo scopo di:
fornire consulenza riguardo alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
fornire informazioni e dati disponibili a livello dell’Unione che possano essere utili per il controllo effettuato dalle autorità competenti del paese terzo;
favorire la coerenza e l’uniformità per quanto riguarda i controlli effettuati dalle autorità competenti di paesi terzi in diversi Stati membri.
CAPO II
Condizioni per l’entrata nell’Unione di animali e merci
Articolo 125
Informazioni sui sistemi dei controlli di paesi terzi
La Commissione chiede ai paesi terzi che intendono esportare animali e merci nell’Unione di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull’organizzazione e sulla gestione generali dei sistemi dei controlli sanitari e fitosanitari all’interno del loro territorio:
la normativa di ordine sanitario o fitosanitario adottata o proposta sul loro territorio;
le procedure di valutazione del rischio e i fattori di cui si tiene conto per tale valutazione nonché per la determinazione del livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria;
le procedure e i meccanismi di controllo e d’ispezione, ivi compresi, se del caso, quelli sugli animali o sulle merci provenienti da altri paesi terzi;
i meccanismi di certificazione ufficiale;
se del caso, tutte le misure eventualmente adottate a seguito delle raccomandazioni di cui all’articolo 122, primo comma;
se del caso, i risultati dei controlli effettuati sugli animali e le merci destinati ad essere esportati nell’Unione; e
se del caso, le informazioni sulle modifiche apportate alla struttura e al funzionamento dei sistemi dei controlli adottati per soddisfare le prescrizioni sanitarie o fitosanitarie dell’Unione o le raccomandazioni di cui all’articolo 122, primo comma.
Articolo 126
Definizione di condizioni aggiuntive per l’entrata nell’Unione di animali e merci
Le condizioni stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prescrivere:
che determinati animali e merci entrino nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una regione di un paese terzo che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo;
che le partite di determinati animali e merci provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e spedite da tali stabilimenti;
che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, compresi i risultati delle analisi effettuate da un laboratorio accreditato;
che le prove di cui alla lettera c) siano fornite con l’uso di un formato specifico;
che sia soddisfatta ogni altra prescrizione necessaria a garantire che determinati animali e merci offrano un livello di protezione della salute, nonché, per quanto riguarda gli OGM, anche dell’ambiente, equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 127
Inclusione nell’elenco di paesi terzi di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a)
La Commissione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 tenendo conto, a seconda dei casi:
della legislazione del paese terzo nel settore in questione;
della struttura e dell’organizzazione delle autorità competenti del paese terzo e dei suoi servizi di controllo, dei poteri di cui dispongono, delle garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l’applicazione e la verifica dell’attuazione della legislazione del paese terzo applicabile al settore interessato, e dell’affidabilità delle procedure di certificazione ufficiale;
dell’effettuazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di adeguati controlli ufficiali e di altre attività per valutare la presenza di pericoli sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sulla presenza di pericoli sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;
delle garanzie fornite dal paese terzo che:
le condizioni applicate agli stabilimenti da cui gli animali o le merci sono esportati verso l’Unione siano conformi a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 126, paragrafo 1;
sia redatto e aggiornato un elenco degli stabilimenti di cui al punto i);
l’elenco degli stabilimenti di cui al punto i) e i suoi aggiornamenti siano comunicati alla Commissione senza ritardo;
gli stabilimenti di cui al punto i) siano oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo;
dei risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese terzo ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1;
di qualsiasi altra informazione o dato sulla capacità del paese terzo di garantire che entrino nell’Unione solo animali o merci che forniscono lo stesso livello di protezione di quello assicurato dalle prescrizioni pertinenti di cui all’articolo 126, paragrafo 1, o un livello equivalente.
Articolo 128
Misure speciali relative all’entrata nell’Unione di determinati animali e merci
Le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prevedere:
il divieto di ingresso nell’Unione degli animali e delle merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti dai paesi terzi interessati o da loro regioni;
che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti da determinati paesi terzi o loro regioni, siano soggetti, prima dell’invio, a un trattamento o a controlli specifici;
che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti da determinati paesi terzi o da loro regioni siano soggetti, all’ingresso nell’Unione, a un trattamento o a controlli specifici;
che le partite degli animali e merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo originarie o spedite da determinati paesi terzi o da loro regioni siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
che le prove di cui alla lettera d) siano fornite con l’uso di un formato specifico;
altre misure necessarie per contenere i rischi.
Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 2 si deve tener conto:
delle informazioni raccolte in conformità dell’articolo 125;
di eventuali altre informazioni presentate dai paesi terzi interessati; e
se necessario, dei risultati dei controlli di cui all’articolo 120, paragrafo 1.
Articolo 129
Equivalenza
Nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, riconoscere che le misure applicate in un paese terzo o una delle sue regioni sono equivalenti alle prescrizioni delle norme suddette, sulla base dei seguenti elementi:
un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione a norma dell’articolo 125, paragrafo 1; e
se del caso, il risultato soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all’articolo 120, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono le modalità pratiche che disciplinano l’ingresso di animali e merci nell’Unione dal paese terzo interessato o da una sua regione, e possono comprendere:
la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare gli animali o le merci;
le prescrizioni specifiche applicabili all’ingresso nell’Unione degli animali o delle merci, nonché i controlli ufficiali da eseguire all’ingresso nell’Unione;
ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi di regioni o di stabilimenti nel paese terzo interessato dai quali è consentito l’ingresso di animali e merci nell’Unione.
CAPO III
Formazione del personale delle autorità competenti e di altre autorità
Articolo 130
Formazione e scambio del personale
La Commissione organizza tali attività in collaborazione con gli Stati membri interessati.
Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 agevolano lo sviluppo di un approccio armonizzato ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali negli Stati membri. Esse comprendono, ove opportuno, una formazione:
sul presente regolamento e sulla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
sui metodi e le tecniche di controllo pertinenti per i controlli ufficiali e per le altre attività ufficiali delle autorità competenti;
su metodi e tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione.
Nei programmi di formazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, sono incluse attività di formazione volte alla diffusione di tali conoscenze.
Tale scambio può avvenire attraverso il distacco temporaneo di personale delle autorità competenti da uno Stato membro all’altro, oppure attraverso lo scambio di personale tra le autorità competenti interessate.
CAPO IV
Sistema per il trattamento delle informazioni
Articolo 131
Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)
Articolo 132
Funzioni generali dell’IMSOC
L’IMSOC:
consente il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, derivanti dall’esecuzione di controlli ufficiali o dalla registrazione dell’effettuazione o dai risultati dei controlli ufficiali in tutti i casi in cui il presente regolamento, la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o gli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli da 16 a 27 prevedono lo scambio tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti;
fornisce un meccanismo per lo scambio di dati, informazioni e documenti in conformità degli articoli da 102 a 108;
fornisce uno strumento che consente di raccogliere e gestire le relazioni sui controlli ufficiali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;
permette l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione, anche in forma elettronica, del giornale di viaggio di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005, delle registrazioni ottenute dal sistema di navigazione di cui all’articolo 6, paragrafo 9, di tale regolamento, di certificati ufficiali e del DSCE di cui all’articolo 56 del presente regolamento; e
integra gli attuali sistemi informatici gestiti dalla Commissione e utilizzati per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti riguardanti i rischi per la salute umana, per la salute e il benessere degli animali e per la sanità delle piante di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031 e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi e i suoi altri elementi.
Articolo 133
Uso dell’IMSOC nel caso di animali e merci soggetti a determinati controlli ufficiali
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle merci soggette alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e h).
Nel caso di animali o merci soggetti ai controlli ufficiali di cui agli articoli da 44 a 64, l’IMSOC:
consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri e alle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e i controlli effettuati su tali animali o merci;
consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri di condividere e scambiare dati, informazioni e documenti pertinenti con le autorità doganali e le altre autorità responsabili dell’esecuzione di controlli su animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi, e con gli operatori che intervengono nelle procedure d’ingresso, in conformità alle norme adottate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 75, paragrafo 2, e ad altre norme dell’Unione in materia; e
integra ed esegue le procedure di cui all’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 65, paragrafo 6.
Articolo 134
Funzionamento dell’IMSOC
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al funzionamento dell’IMSOC che definiscono:
le specifiche tecniche dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi nazionali esistenti, l’identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure;
le norme specifiche di funzionamento dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema al fine di garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza dello scambio di informazioni;
le norme specifiche di funzionamento e uso dell’IMSOC e dei suoi elementi, incluse le norme al fine di aggiornare e creare i collegamenti necessari tra i sistemi di cui all’articolo 132, lettera e), e all’articolo 133, paragrafo 4;
i dispositivi di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni dell’IMSOC;
in quali casi, e a quali condizioni, può essere concesso a organizzazioni internazionali e paesi terzi interessati un accesso parziale alle funzioni dell’IMSOC, e le modalità pratiche di tale accesso;
in quali casi, e a quali condizioni, i dati, le informazioni e i documenti devono essere trasmessi utilizzando l’IMSOC;
la normativa relativa a un sistema elettronico per l’approvazione, ad opera delle autorità competenti, di certificati elettronici rilasciati da autorità competenti dei paesi terzi; e
in quali casi, e a quali condizioni, agli utilizzatori occasionali possono essere concesse esenzioni dall’utilizzo dell’IMSOC.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
Articolo 135
Protezione dei dati
Articolo 136
Sicurezza dei dati
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché l’IMSOC sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001 rispettivamente.
TITOLO VII
AZIONI ESECUTIVE
CAPO I
Azioni delle autorità competenti e sanzioni
Articolo 137
Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione
Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:
un’intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.
Articolo 138
Azioni in caso di accertata non conformità
Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e
adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.
Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità.
Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti:
dispongono o eseguono trattamenti su animali;
dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell’abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
limitano o vietano l’immissione in commercio, lo spostamento, l’ingresso nell’Unione o l’esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
dispongono che l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
dispongono che determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;
dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;
dispongono la macellazione o l’abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.
Le autorità competenti trasmettono all’operatore interessato o a un suo rappresentante:
notifica scritta della loro decisione concernente l’azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.
In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:
la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
la revoca dell’autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all’articolo 89, paragrafo 2.
Articolo 139
Sanzioni
Articolo 140
Segnalazione di violazioni
I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell’Unione e nazionale.
CAPO II
Misure di verifica dell’attuazione dell’Unione
Articolo 141
Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro
Se la Commissione dispone di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro e se tali disfunzioni possono costituire un rischio sanitario diffuso per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, o comportare una diffusa violazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, essa adotta, mediante atti di esecuzione, una o più tra le seguenti misure, da applicare finché tali disfunzioni non siano eliminate:
il divieto di mettere a disposizione sul mercato o trasportare, spostare o altrimenti movimentare determinati animali o merci a cui sono attinenti le disfunzioni del sistema di controllo;
condizioni particolari per le attività, gli animali o le merci di cui alla lettera a);
la sospensione dello svolgimento dei controlli ufficiali nei posti di controllo frontalieri o in altri punti di controllo interessati dalle disfunzioni del sistema dei controlli ufficiali, o la revoca di tali posti di controllo frontalieri o punti di controllo;
altre misure temporanee necessarie per contenere tale rischio finché le disfunzioni non siano eliminate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
Disposizioni procedurali
Articolo 142
Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee
Articolo 143
Protezione dei dati
Articolo 144
Esercizio della delega
Articolo 145
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 146
Abrogazioni
Articolo 147
Relazione con il regolamento (CE) n. 882/2004
La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell’Unione europea di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 rimane valida fino alla designazione di un laboratorio di riferimento dell’Unione europea nella stessa aerea a norma dell’articolo 93 del presente regolamento.
Articolo 148
Relazione con il regolamento (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda il riconoscimento di uno stabilimento alimentare
Articolo 149
Misure transitorie relative all’abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE
Articolo 150
Misure transitorie concernenti l’abrogazione della direttiva 96/23/CE
Articolo 151
Modifiche della direttiva 98/58/CE
La direttiva 98/58/CE è modificata come segue:
l’articolo 6 è così modificato:
il paragrafo 1 è abrogato;
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
al paragrafo 3, la lettera a) è abrogata;
l’articolo 7 è abrogato.
Articolo 152
Modifiche della direttiva 1999/74/CE
La direttiva 1999/74/CE è così modificata:
l’articolo 8 è così modificato:
il paragrafo 1 è abrogato;
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
al paragrafo 3, la lettera a) è abrogata;
l’articolo 9 è abrogato.
Articolo 153
Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:
gli articoli 19 e 21 sono abrogati;
i capitoli A e B dell’allegato X sono abrogati.
Articolo 154
Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e relative misure transitorie
Il regolamento (CE) n. 1/2005 è così modificato:
l’articolo 2 è così modificato:
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“autorità competente”: autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ »;
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
“punto di uscita”: punto di uscita come definito all’articolo 3, punto 39), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ »;
la lettera p) è sostituita dalla seguente:
“veterinario ufficiale”: veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ »;
gli articoli 14, 15, 16, e 21, l’articolo 22, paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26 sono abrogati;
l’articolo 27 è così modificato:
il paragrafo 1 è abrogato;
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
l’articolo 28 è abrogato.
Articolo 155
Modifiche del regolamento (CE) n. 396/2005 e relative misure transitorie
Articolo 156
Modifiche della direttiva 2007/43/CE
La direttiva 2007/43/CE è così modificata:
all’articolo 2, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
“veterinario ufficiale”: veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ ;
l’articolo 7 è così modificato:
il paragrafo 1 è abrogato;
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 157
Modifiche della direttiva 2008/119/CE
La direttiva 2008/119/CE è così modificata:
l’articolo 7 è così modificato:
i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
l’articolo 9 è abrogato.
Articolo 158
Modifiche della direttiva 2008/120/CE
La direttiva 2008/120/CE è così modificata:
l’articolo 8 è così modificato:
i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
l’articolo 10 è abrogato.
Articolo 159
Modifiche del regolamento (CE) n. 1099/2009
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:
l’articolo 22 è abrogato.
Articolo 160
Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 è così modificato:
l’articolo 3 è così modificato:
il punto 15) è sostituito dal seguente:
“transito”: transito come definito all’articolo 3, punto 44), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ »;
gli articoli 45, 49 e 50 sono abrogati.
Articolo 161
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:
l’articolo 68 è così modificato:
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in riferimento all’anno precedente sulla portata e sugli esiti dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.»;
il secondo e il terzo comma sono abrogati;
all’articolo 78, paragrafo 1, la lettera n) è abrogata.
Articolo 162
Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato:
l’articolo 36 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente: «Contenuto dei controlli ufficiali»;
i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;
l’articolo 37 è così modificato:
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:
le autorità competenti designate in conformità all’articolo 4 del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ ; o
gli organismi delegati come definiti all’articolo 3, punto 5, del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ ;»
al paragrafo 3, il primo comma è abrogato;
al paragrafo 4, i termini «ai paragrafi 1 e 2» sono sostituiti da: «al paragrafo 2»;
l’articolo 38 è abrogato;
l’articolo 39 è sostituito dal seguente:
«Articolo 39
Organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi
Gli organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), sono accreditati ai sensi delle pertinenti norme armonizzate in materia di “Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”. Tali organismi delegati possono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento situato all’interno dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, o da un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.»
Articolo 163
Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014
Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:
l’articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
Al fine di coprire i costi da essi sostenuti per attuare i programmi di lavoro approvati dalla Commissione, possono essere concesse sovvenzioni a:
i laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 93 del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *9 ) e i centri di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *10 );
i centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali di cui all’articolo 95 del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ ;
i centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare di cui all’articolo 97 del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ .
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 30 bis
Accreditamento dei laboratori nazionali di riferimento per la sanità delle piante
Articolo 164
Modifiche del regolamento (UE) 2016/429 e relative disposizioni transitorie
Il regolamento (UE) 2016/429 è così modificato:
l’articolo 4 è così modificato:
il punto 51) è sostituito dal seguente:
“Traces”: un elemento di sistema integrato in IMSOC di cui agli articoli da 131 a 136 del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ ;»;
il punto 53) è sostituito dal seguente:
“veterinario ufficiale”: un veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ ;»;
il punto 55) è sostituito dal seguente:
“autorità competente”: l’autorità veterinaria centrale di uno Stato membro responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento e al regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ , ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegata tale responsabilità;»;
all’articolo 229, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
l’articolo 281 è abrogato.
Le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429, fino alla data di applicazione di tale regolamento:
l’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE;
l’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE;
l’articolo 18, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della direttiva 91/496/CEE;
l’articolo 22, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della direttiva 97/78/CE.
Articolo 165
Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031e relative disposizioni transitorie
Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Conferma ufficiale da parte delle autorità competenti della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione
Qualora un’autorità competente sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, in una parte del territorio del rispettivo Stato membro in cui non era precedentemente nota la presenza dell’organismo nocivo in questione, o in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all’introduzione o allo spostamento nel territorio dell’Unione, essa adotta immediatamente tutte le misure necessarie per confermare, sulla base di una diagnosi di un laboratorio ufficiale ai sensi dell’articolo 37 del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ (“confermare in via ufficiale”), se tale organismo nocivo sia o non sia presente.
In attesa della conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo in questione, lo Stato membro interessato, se del caso, adotta misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione di tale organismo nocivo.
Il sospetto o gli elementi di prova di cui al primo comma del presente articolo possono basarsi su informazioni ricevute ai sensi degli articoli 14 e 15, o su qualsiasi altra fonte.»;
all’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le notifiche di cui al primo paragrafo sono effettuate dall’autorità unica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ dello Stato membro interessato e attraverso il sistema di notificazione elettronica di cui all’articolo 103.»;
all’articolo 25, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) I ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo prioritario in questione, la catena di comando nonché le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ , degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;»;
all’articolo 41, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
Se del caso, tale notifica deve essere effettuata altresì al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell’Unione.»;
all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all’articolo 49, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In qualsiasi caso in cui l’introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto nel territorio dell’Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell’Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto violato il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo comma, lettera c), gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103 del presente regolamento. Se del caso, tale notifica include le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ .»;
all’articolo 76, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle condizioni di accettazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al fine di garantire l’affidabilità dei suddetti certificati.
all’articolo 77, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
all’articolo 91, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ .»;
all’articolo 94, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
all’articolo 100, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
l’articolo 101, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:
l’articolo 102, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
l’articolo103 è sostituito dal seguente:
«Articolo 103
Introduzione di un sistema elettronico di trasmissione delle notifiche
La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri.
Tale sistema è collegato e compatibile con l’IMSOC.»;
all’articolo 109, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«La direttiva 2000/29/CE è abrogata, fatto salvo l’articolo 165, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ .»
Articolo 166
Misure transitorie per l’adozione di atti delegati e di esecuzione
Fatte salve le date di applicazione di cui all’articolo 167 e le disposizioni transitorie di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento a decorrere dal 28 aprile 2017. Tali atti si applicano a decorrere dalla data di applicazione in conformità dell’articolo 167, fatte salve le norme transitorie di cui al presente capo.
Articolo 167
Entrata in vigore e applicazione
Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4, esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 40), ECCETTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA G).
Il territorio del Regno del Belgio
Il territorio della Repubblica di Bulgaria
Il territorio della Repubblica Ceca
Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
Il territorio della Repubblica federale di Germania
Il territorio della Repubblica di Estonia
Il territorio dell’Irlanda
Il territorio della Repubblica Ellenica
Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
Il territorio della Repubblica francese
Il territorio della Repubblica di Croazia
Il territorio della Repubblica italiana
Il territorio della Repubblica di Cipro
Il territorio della Repubblica di Lettonia
Il territorio della Repubblica di Lituania
Il territorio del Granducato di Lussemburgo
Il territorio dell’Ungheria.
Il territorio della Repubblica di Malta
Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
Il territorio della Repubblica d’Austria
Il territorio della Repubblica di Polonia
Il territorio della Repubblica portoghese
Il territorio della Romania
Il territorio della Repubblica di Slovenia
Il territorio della Repubblica slovacca
Il territorio della Repubblica di Finlandia
Il territorio del Regno di Svezia
Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
ALLEGATO II
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPO I
Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali
Differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio
Procedure di controllo
Normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Valutazione della non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci
Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l’uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, possibili rischi per il benessere degli animali, per l’ambiente
Valutazione dell’applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole
Sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Sistemi ufficiali di certificazione
Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione
Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali
Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali
Procedure di controllo e requisiti per l’ingresso nell’Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi
Qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al presente regolamento
CAPO II
Aree tematiche per le procedure di controllo
Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali
Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere
Compiti, responsabilità e obblighi del personale
Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni
Programmi di screening e screening mirato
Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l’intervento di più di uno Stato membro
Azioni da adottare a seguito dei controlli ufficiali
Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori
Verifica dell’adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio
Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali
ALLEGATO III
CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI
I metodi di analisi e i risultati delle misurazioni devono essere caratterizzati dai seguenti criteri:
accuratezza (esattezza e precisione);
applicabilità (matrice e gamma di concentrazione);
limite di rilevazione;
limite di quantificazione;
precisione;
ripetibilità;
riproducibilità;
recupero;
selettività;
sensibilità;
linearità;
incertezza delle misurazioni;
altri criteri a scelta.
I valori di precisione di cui al punto 1, lettera e), sono ottenuti in seguito a una prova interlaboratorio condotta conformemente a un protocollo internazionalmente riconosciuto sulle prove interlaboratorio [ad esempio ISO 5725 «Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione»] oppure, qualora si siano stabiliti criteri di risultato per i metodi analitici, sono basati su prove di conformità ai criteri. I valori di ripetibilità e riproducibilità sono espressi in forma internazionalmente riconosciuta [ad esempio con intervalli di confidenza del 95 % secondo quanto definito dalla norma ISO 5725 «Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione»]. I risultati della prova interlaboratorio sono pubblicati o disponibili senza restrizioni.
Dovrebbe essere data preferenza a metodi di analisi uniformemente applicabili a più categorie di prodotti, rispetto a quelli che si applicano soltanto a singoli prodotti.
Nei casi in cui i metodi di analisi possano essere convalidati soltanto nell’ambito di un singolo laboratorio, tali metodi dovrebbero essere convalidati conformemente a orientamenti o protocolli scientifici accettati internazionalmente, oppure, qualora si siano stabiliti criteri di risultato per i metodi analitici, sulla base di prove di conformità ai criteri.
I metodi di analisi adottati ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere enunciati secondo la presentazione standard dei metodi di analisi raccomandata dall’ISO.
ALLEGATO IV
CAPO I
Tariffe o diritti per controlli ufficiali su partite di animali e merci che entrano nell’Unione
I. PARTITE DI ANIMALI VIVI
Bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo, cinghiali e ruminanti:
Altre specie animali:
II. PARTITE DI CARNI
III. PARTITE DI PRODOTTI DELLA PESCA
Prodotti della pesca non alla rinfusa:
55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e
9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o
420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;
Prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa:
600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,
1 200 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 500 tonnellate e fino a 1 000 tonnellate,
2 400 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 1 000 tonnellate e fino a 2 000 tonnellate,
3 600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2 000 tonnellate.
IV. PARTITE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, DI CARNI DI POLLAME, SELVAGGINA SELVATICA, CONIGLIO O SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO
55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e
9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure
420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;
V. PARTITE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DIVERSI DAI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO
Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano non alla rinfusa:
55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e
9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure
420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.
Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano trasportati come carico alla rinfusa:
600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,
1 200 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1 000 tonnellate,
2 400 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 1 000 tonnellate e fino a 2 000 tonnellate,
3 600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 2 000 tonnellate.
VI. PARTITE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE O DI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE
Partite di sottoprodotti di origine animale e mangimi di origine animale trasportate non alla rinfusa:
55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate,
9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o
420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;
Partite di sottoprodotti di origine animale e mangimi di origine animale trasportate come carico alla rinfusa:
600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,
1 200 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1 000 tonnellate,
2 400 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 1 000 tonnellate e fino a 2 000 tonnellate,
3 600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 2 000 tonnellate.
VII. PARTITE DI ANIMALI E MERCI IN TRANSITO O TRASBORDATE PROVENIENTI DA PAESI TERZI
30 EUR per partita, con una maggiorazione di 20 EUR per quarto d’ora di lavoro svolto da ogni addetto ai controlli.
VIII. PARTITE DI PIANTE, PRODOTTI VEGETALI O ALTRI PRODOTTI, OGGETTI E MATERIALI IN GRADO DI CONTENERE O DIFFONDERE ORGANISMI NOCIVI PER LE PIANTE
Per i controlli documentali: 7 EUR per partita
Per i controlli di identità:
7 EUR per partita di dimensioni equivalenti al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile,
14 EUR per partite di dimensioni maggiori.
Per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:
talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali:
alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diversi dalle sementi):
bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate):
sementi, colture di tessuti vegetali:
altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questo punto:
fiori recisi:
rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati):
alberi di Natale tagliati:
foglie di piante, quali erbe aromatiche, spezie e vegetali da foglia:
frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia):
tuberi di patata:
legname (diverso dalla corteccia):
terra e terreno di coltura, corteccia:
semi:
Altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati in questo punto:
Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.
CAPO II
Tariffe o diritti per controlli ufficiali nei macelli, nei laboratori di sezionamento, nei laboratori di lavorazione della selvaggina, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura
I. TARIFFE O DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI
Carni bovine:
bovini adulti: 5 EUR/capo,
bovini giovani: 2 EUR/capo,
carni equine: 3 EUR/capo,
carni suine: animali con carcassa di peso:
inferiore a 25 kg: 0,5 EUR/capo,
pari o superiore a 25 kg: 1 EUR/capo,
carni ovine e caprine: animali con carcassa di peso:
inferiore a 12 kg: 0,15 EUR/capo,
pari o superiore a 12 kg: 0,25 EUR/capo,
carni di pollame:
pollame del genere Gallus e faraone: 0,005 EUR/capo,
anatre e oche: 0,01 EUR/capo,
tacchini: 0,025 EUR/capo,
carni di conigli di allevamento: 0,005 EUR/capo,
quaglie e pernici 0,002 EUR/capo.
II. TARIFFE O DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO
Per tonnellata di carne:
carni bovine, suine, equine, ovine e caprine: 2 EUR,
carni di pollame e di conigli di allevamento: 1,5 EUR,
carni di selvaggina di allevamento e selvatica:
III. TARIFFE O DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA
piccola selvaggina di penna: 0,005 EUR/capo,
piccola selvaggina di pelo: 0,01 EUR/capo,
ratiti: 0,5 EUR/capo,
mammiferi terrestri:
cinghiali: 1,5 EUR/capo,
ruminanti: 0,5 EUR/capo.
IV. TARIFFE O DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRODUZIONE DI LATTE
1 EUR per 30 tonnellate
e
0,5 EUR per tonnellata supplementare.
V. TARIFFE E DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUICOLTURA
Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell’acquicoltura:
1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;
0,5 EUR per tonnellata supplementare.
Prima vendita nel mercato del pesce
0,5 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;
0,25 EUR per tonnellata supplementare;
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni:
1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;
0,5 EUR per tonnellata supplementare.
ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 146, PARAGRAFO 2
1. Regolamento (CE) n. 882/2004
Regolamento (CE) n. 882/2004 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 10 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), f), g) e i) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 31, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c) e f) |
Articolo 29 |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 32 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 33 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
— |
Articolo 7, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase |
— |
Articolo 7, paragrafo 2, terza frase |
— |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 10 |
Articolo 14 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
— |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 34, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 34, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 37, paragrafo 4, lettera e) |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 37, paragrafo 5, lettera c) |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 13 |
Articolo 115 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 44, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 44, paragrafi 3 e 5 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 44, paragrafi 3 e 5 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
Articolo 15, paragrafo 5 |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera d), articolo 47, paragrafo 2, lettera b) e articolo 54, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 3, seconda frase |
Articolo 34, paragrafo 5 |
Articolo 17, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 59, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 56, paragrafo 1, articolo 56, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, e articolo 58 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
— |
Articolo 18 |
Articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 66, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 67 |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 66, paragrafo 6 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 66, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 7 |
Articolo 20 |
Articolo 71 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 72, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 69 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 66, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 66, paragrafo 5 |
Articolo 22 |
Articolo 66, paragrafo 7, articolo 67, ultima frase, e articolo 69, paragrafo 4 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 73, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 73, paragrafo 2, e articolo 74 |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 73, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 73, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 5 |
Articolo 73, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 23, paragrafo 6 |
Articolo 73, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 7 |
Articolo 74 |
Articolo 23, paragrafo 8 |
Articolo 74 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 75, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 57 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 46 |
Articolo 24, paragrafo 4 |
Articolo 76 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
— |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera a) |
— |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 77, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 77, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 48, lettere c) e d), e articolo 77, paragrafo 1, lettere e) e k) |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera e) |
— |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 70 |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 77, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 46, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 26 |
Articolo 78, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articolo 80 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
Articolo 79 |
Articolo 27, paragrafo 3 |
— |
Articolo 27, paragrafo 4 |
Articolo 79, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 5 |
— |
Articolo 27, paragrafo 6 |
— |
Articolo 27, paragrafo 7 |
— |
Articolo 27, paragrafo 8 |
Articolo 84, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 9 |
Articolo 83, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 10 |
— |
Articolo 27, paragrafo 11 |
Articolo 84, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 12, prima frase |
Articolo 85 |
Articolo 27, paragrafo 12, seconda frase |
— |
Articolo 28 |
— |
Articolo 29 |
— |
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 87 |
Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 90, lettera a) |