Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0625-20191214

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2019-12-14

    02017R0625 — IT — 14.12.2019 — 001.008


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 marzo 2017

    relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 095 del 7.4.2017, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/478 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2019

      L 82

    4

    25.3.2019

    ►M2

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2127 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019

      L 321

    111

    12.12.2019


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag.  40 (2017/625)

    ►C2

    Rettifica, GU L 186, 27.5.2021, pag.  35 (2017/625)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 marzo 2017

    relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    TITOLO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.  

    Il presente regolamento disciplina:

    a) 

    l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;

    b) 

    il finanziamento dei controlli ufficiali;

    c) 

    l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2;

    d) 

    l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;

    e) 

    l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;

    f) 

    l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

    2.  

    Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a:

    a) 

    gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

    b) 

    l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;

    c) 

    i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;

    d) 

    le prescrizioni in materia di salute animale;

    e) 

    la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

    f) 

    le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

    g) 

    le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

    h) 

    le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;

    i) 

    la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

    j) 

    l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

    3.  
    Il presente regolamento si applica anche ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui al paragrafo 2 ove tali prescrizioni siano applicabili ad animali e merci che entrano nell’Unione destinati all’esportazione dall’Unione.
    4.  

    Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali per la verifica della conformità:

    a) 

    al regolamento (UE) n. 1308/2013; tuttavia il presente regolamento si applica ai controlli effettuati a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013, laddove individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    b) 

    alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

    c) 

    alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

    5.  
    Gli articoli 4, 5, 6, 8, l’articolo 12, paragrafi 2 e 3, l’articolo 15, gli articoli da 18 a 27, gli articoli da 31 a 34, da 37 a 42 e l’articolo 78, gli articoli da 86 a 108, l’articolo 112, lettera b), l’articolo 130 e gli articoli da 131 a 141 si applicano anche alle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento o della normativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 2

    Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

    1.  

    Ai fini del presente regolamento, per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

    a) 

    il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

    b) 

    che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

    2.  
    Ai fini del presente regolamento, per «altre attività ufficiali» si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) 

    «normativa alimentare»: la legislazione alimentare come definita all’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 178/2002;

    2) 

    «normativa in materia di mangimi»: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello dell’Unione o nazionale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione o dell’uso dei mangimi;

    3) 

    «autorità competenti»:

    a) 

    le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    b) 

    qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;

    c) 

    secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo;

    4) 

    «autorità di controllo competente per il settore biologico»: un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 3 ), inclusa, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo;

    5) 

    «organismo delegato»: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;

    6) 

    «procedure di verifica dei controlli»: le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci;

    7) 

    «sistema di controllo»: un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27;

    8) 

    «piano di controllo»: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull’organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    9) 

    «animali»: gli animali come definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/429;

    10) 

    «malattia animale»: una malattia come definita all’articolo 4, punto 16), del regolamento (UE) 2016/429;

    11) 

    «merci»: tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali;

    12) 

    «alimento»: un alimento come definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

    13) 

    «mangime»: un mangime come definito all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;

    14) 

    «sottoprodotti di origine animale»: i sottoprodotti di origine animale come definiti all’articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    15) 

    «prodotti derivati»: i prodotti derivati come definiti all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    16) 

    «piante»: le piante come definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/2031;

    17) 

    «organismi nocivi per le piante»: gli organismi nocivi come definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

    18) 

    «prodotti fitosanitari»: i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

    19) 

    «prodotti di origine animale»: i prodotti di origine animale come definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

    20) 

    «materiale germinale»: il materiale germinale come definito all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429;

    21) 

    «prodotti vegetali»: i prodotti vegetali come definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/2031;

    22) 

    «altri oggetti»: gli altri oggetti come definiti all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/2031;

    23) 

    «pericolo»: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente;

    24) 

    «rischio»: una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo;

    25) 

    «certificazione ufficiale»: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    26) 

    «certificatore»:

    a) 

    qualsiasi funzionario, appartenente ad un’autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o

    b) 

    qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    27) 

    «certificato ufficiale»: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    28) 

    «attestato ufficiale»: qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    29) 

    «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    30) 

    «audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi;

    31) 

    «rating»: una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating;

    32) 

    «veterinario ufficiale»: un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    33) 

    «responsabile fitosanitario ufficiale»: una persona fisica designata da un’autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g);

    34) 

    «materiale specifico a rischio»: il materiale specifico a rischio come definito all’articolo 3, punto 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;

    35) 

    «lungo viaggio»: un lungo viaggio come definito all’articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1/2005;

    36) 

    «attrezzatura per l’applicazione di pesticidi»: un’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi come definita all’articolo 3, punto 4, della direttiva 2009/128/CE;

    37) 

    «partita»: un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di identico tipo, classe o descrizione;

    38) 

    «posto di controllo frontaliero»: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1;

    39) 

    «punto di uscita»: un posto di controllo frontaliero, o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro, attraverso il quale gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 escono dal territorio doganale dell’Unione;

    40) 

    «entrare nell’Unione europea» o «ingresso nell’Unione europea»: l’atto di portare animali e merci in uno dei territori elencati nell’allegato I del presente regolamento dall’esterno di tali territori, a eccezione di quanto previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica l’azione di portare merci all’interno del «territorio dell’Unione» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031;

    41) 

    «controllo documentale»: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 56, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 77, paragrafo 3, dell’articolo 126, paragrafo 3, dell’articolo 128, paragrafo 1, e dell’articolo 129, paragrafo 1;

    42) 

    «controllo di identità»: un esame visivo per verificare che il contenuto e l’etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;

    43) 

    «controllo fisico»: un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    44) 

    «transito»: lo spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno dei territori elencati nell’allegato I, oppure da uno dei territori elencati nell’allegato I ad un altro territorio figurante nello stesso allegato dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, a eccezione di quanto previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica una delle seguenti opzioni:

    a) 

    spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo, secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso il «territorio dell’Unione» secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento; oppure

    b) 

    spostamento dal «territorio dell’Unione» a un’altra parte del «territorio dell’Unione», secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio attraverso il territorio di un paese terzo secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento;

    45) 

    «vigilanza dell’autorità doganale»: ogni provvedimento come definito all’articolo 5, punto 27), del regolamento (UE) n. 952/13 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

    46) 

    «controlli doganali»: i controlli doganali come definiti all’articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;

    47) 

    «blocco ufficiale»: la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti;

    48) 

    «giornale di viaggio»: il documento di cui ai punti da 1) a 5) dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005;

    49) 

    «assistente ufficiale»: un rappresentante delle autorità competenti formato in conformità ai requisiti di cui all’articolo 18 e impiegato per eseguire determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;

    50) 

    «carni e frattaglie commestibili»: ai fini dell’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, i prodotti di cui all’allegato I, parte II, sezione I, capitolo 2, sottocapitoli da 0201 a 0208, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 6 ).

    51) 

    «bollo sanitario»: un bollo applicato dopo che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), e attestante che la carne è adatta al consumo umano.



    TITOLO II

    CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI



    CAPO I

    Autorità competenti

    Articolo 4

    Designazione delle autorità competenti

    1.  
    Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
    2.  

    Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro:

    a) 

    garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio; e

    b) 

    designa, in conformità delle norme costituzionali degli Stati membri, un’autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in ogni settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    3.  
    Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), possono affidare determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico. In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata.
    4.  

    Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche:

    a) 

    delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1;

    b) 

    dell’autorità unica designata a norma del paragrafo 2, lettera b);

    c) 

    delle autorità di controllo competenti per il settore biologico di cui al paragrafo 3;

    d) 

    degli organismi delegati di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

    Le informazioni di cui al primo comma devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico da parte degli Stati membri, anche su internet.

    Articolo 5

    Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

    1.  

    Le autorità competenti e le autorità di controllo competenti per il settore biologico:

    a) 

    dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;

    b) 

    dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli;

    c) 

    dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali non presenti alcun conflitto di interessi;

    d) 

    dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;

    e) 

    dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;

    f) 

    dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;

    g) 

    sono legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dal presente regolamento e dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    h) 

    dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l’accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;

    i) 

    dispongono dei piani di emergenza e sono preparate a gestire tali piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    2.  
    Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all’assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.
    3.  
    Ogni designazione di un responsabile fitosanitario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all’assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i responsabili fitosanitari ufficiali.
    4.  

    Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

    a) 

    riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

    b) 

    si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e

    c) 

    riceve formazione sui temi di cui al capo I dell’allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso.

    Le autorità competenti, le autorità di controllo competenti per il settore biologico e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c).

    5.  
    Se tra i servizi di un’autorità competente esiste più di un’unità preposta a eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, devono essere garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità.

    Articolo 6

    Audit delle autorità competenti

    1.  
    Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti procedono ad audit interni sono oggetto di audit e adottano le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.
    2.  
    Gli audit di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno scrutinio indipendente e svolti in modo trasparente.

    Articolo 7

    Diritto di ricorso

    Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 55, dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, dell’articolo 67,dell’articolo 137, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 138, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.

    Il diritto di ricorso non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 8

    Obblighi di riservatezza delle autorità competenti

    1.  
    Le autorità competenti provvedono affinché, fatto salvo il paragrafo 3, le informazioni ottenute nell’adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali non siano divulgate a parti terze qualora, conformemente alla legislazione nazionale o dell’Unione, tali informazioni siano coperte per la loro natura dal segreto professionale.

    A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano stabiliti opportuni obblighi di riservatezza per il personale e altre persone impiegate durante controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

    2.  
    Il paragrafo 1 si applica anche alle autorità di controllo competenti per il settore biologico, agli organismi delegati e alle persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali e ai laboratori ufficiali.
    3.  

    Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1, e fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell’Unione o nazionale, tali informazioni comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

    a) 

    agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;

    b) 

    alla tutela degli interessi commerciali di un operatore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica; o

    c) 

    alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.

    4.  
    Le autorità competenti, nel determinare se vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte da segreto professionale di cui al paragrafo 1, tengono conto tra l’altro dei possibili rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante o per l’ambiente, e la natura, la gravità e la portata di tali rischi.
    5.  

    Gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente articolo non impediscono alle autorità competenti di pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell’Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    all’operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l’autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione, tenendo conto dell’urgenza della situazione; e

    b) 

    le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall’operatore interessato o sono pubblicate unitamente a tali osservazioni.



    CAPO II

    Controlli ufficiali



    Sezione I

    Requisiti generali

    Articolo 9

    Norme generali in materia di controlli ufficiali

    1.  

    Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:

    a) 

    dei rischi identificati associati:

    i) 

    ad animali e merci;

    ii) 

    alle attività sotto il controllo degli operatori;

    iii) 

    al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;

    iv) 

    all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente;

    b) 

    di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;

    c) 

    dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    d) 

    dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

    e) 

    di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    2.  
    Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.
    3.  

    I controlli ufficiali eseguiti prima dell’immissione in commercio o dello spostamento di determinati animali e merci in vista del rilascio di certificati o attestazioni ufficiali prescritti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, come condizione per l’immissione in commercio o per lo spostamento di animali o merci, sono effettuati in conformità:

    a) 

    della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

    b) 

    degli atti delegati e di esecuzione applicabili, adottati dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 18 a 27.

    4.  
    I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l’esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell’operatore, l’autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso.
    5.  
    I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull’efficacia del controllo.
    6.  

    Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali allo stesso modo, tenendo conto della necessità di adattare i controlli alle situazioni specifiche, a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci:

    a) 

    disponibili sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro Stato membro; oppure

    b) 

    destinati ad essere esportati fuori dall’Unione; oppure

    c) 

    che entrano nell’Unione.

    7.  
    Entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l’arrivo di detti animali o merci.

    Articolo 10

    Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali

    1.  

    Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali:

    a) 

    su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;

    b) 

    su sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche o la salute degli animali e delle merci e sul loro rispetto delle prescrizioni applicabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;

    c) 

    sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione.

    2.  
    Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori. Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.
    3.  
    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 144 per modificare il presente regolamento con riguardo alla definizione di categorie di operatori esonerati dall’elenco degli operatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo nei casi in cui il loro inserimento in un tale elenco costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio relativo alle loro attività.

    Articolo 11

    Trasparenza dei controlli ufficiali

    1.  
    Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

    Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:

    a) 

    il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;

    b) 

    il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;

    c) 

    il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all’articolo 138; e

    d) 

    il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all’articolo 139.

    Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del secondo comma del presente paragrafo possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione della relazione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

    2.  
    Le autorità competenti stabiliscono procedure per garantire che le eventuali inesattezze nelle informazioni messe a disposizione del pubblico siano opportunamente rettificate.
    3.  

    Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e

    b) 

    esistono procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.

    Articolo 12

    Procedure documentate di controllo

    1.  
    I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate.

    Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell’allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.

    2.  
    Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli.
    3.  

    Le autorità competenti:

    a) 

    adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e

    b) 

    aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.

    4.  
    I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico.

    Articolo 13

    Documentazione scritta dei controlli ufficiali

    1.  
    Le autorità competenti elaborano la documentazione scritta di tutti i controlli ufficiali da esse effettuati. Tale documentazione può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico.

    Tale documentazione comprende:

    a) 

    una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali;

    b) 

    i metodi di controllo applicati;

    c) 

    gli esiti dei controlli ufficiali; e

    d) 

    se opportuno, l’indicazione delle azioni che le autorità competenti richiedono all’operatore interessato di porre in essere sulla base degli esiti dei controlli ufficiali.

    2.  
    A meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale è fornita, su loro richiesta, una copia della documentazione di cui al paragrafo 1, eccetto nei casi in cui è stato rilasciato un certificato o un attestato ufficiale. Le autorità competenti informano tempestivamente per iscritto l’operatore in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.
    3.  

    Se i controlli ufficiali richiedono la presenza continua o periodica di personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell’operatore, la documentazione di cui al paragrafo 1 è elaborata con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all’operatore:

    a) 

    di essere regolarmente informati del livello di conformità; e

    b) 

    di ricevere tempestivamente notizia di qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.

    4.  
    I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati, alle autorità di controllo competenti per il settore biologico e alle persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti relativi ai controlli ufficiali.

    Articolo 14

    Metodi e tecniche dei controlli ufficiali

    I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a seconda dei casi:

    a) 

    l’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;

    b) 

    l’ispezione:

    i) 

    delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;

    ii) 

    di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l’alimentazione o l’accudimento degli animali;

    iii) 

    di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;

    iv) 

    della tracciabilità, dell’etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;

    c) 

    controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;

    d) 

    la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);

    e) 

    l’esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;

    f) 

    interviste con gli operatori e con il loro personale;

    g) 

    la verifica delle misure rilevate dall’operatore e degli altri risultati di prove;

    h) 

    campionamento, analisi, diagnosi e prove;

    i) 

    audit degli operatori;

    j) 

    qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.

    Articolo 15

    Obblighi degli operatori

    1.  

    Entro i limiti di quanto necessario per l’esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti l’accesso:

    a) 

    alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;

    b) 

    ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;

    c) 

    agli animali e alle merci sotto il loro controllo;

    d) 

    ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

    2.  
    Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorità competenti e delle autorità di controllo per il settore biologico nell’adempimento dei suoi compiti.
    3.  
    Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’operatore responsabile di una partita che entra nell’Unione rende disponibili, in forma cartacea o elettronica, e tempestivamente, tutte le informazioni riguardanti animali e merci.
    4.  
    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e le autorità competenti in materia di arrivo e scarico degli animali e delle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, laddove sia necessario assicurare la loro identificazione completa e l’esecuzione efficiente dei controlli ufficiali su tali animali e merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
    5.  

    Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, gli operatori forniscono alle autorità competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati:

    a) 

    nome e forma giuridica; e

    b) 

    le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo.

    6.  
    Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono svolti da veterinari ufficiali, responsabili fitosanitari ufficiali, organismi delegati, autorità di controllo e persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività.



    Sezione II

    Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori

    Articolo 16

    Requisiti aggiuntivi

    1.  
    Nei settori disciplinati dalle norme di cui alla presente sezione, tali norme si applicano in aggiunta alle altre norme di cui al presente regolamento.
    2.  

    Nell’adottare atti delegati e atti di esecuzione ai sensi della presente sezione la Commissione prende in considerazione:

    a) 

    l’esperienza acquisita dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi nell’applicare le procedure di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

    b) 

    i progressi scientifici e tecnologici;

    c) 

    le aspettative dei consumatori in materia di composizione degli alimenti e i cambiamenti nei modelli di consumo degli alimenti;

    d) 

    i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante connessi ad animali e merci; e

    e) 

    le informazioni su eventuali violazioni intenzionali commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente.

    3.  

    Nell’adottare atti delegati e atti di esecuzione ai sensi della presente sezione e nella misura in cui ciò non impedisca il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione tiene altresì conto dei seguenti elementi:

    a) 

    la necessità di agevolare l’applicazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, tenendo conto della natura e delle dimensioni delle piccole imprese;

    b) 

    la necessità di consentire la continuazione dell’uso di metodi tradizionali in qualsiasi fase di produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti e produzione di alimenti tradizionali; e

    c) 

    le esigenze degli operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici.

    Articolo 17

    Definizioni specifiche

    Ai fini dell’articolo 18 si intende per:

    a) 

    «sotto la responsabilità del veterinario ufficiale»: il veterinario ufficiale assegna l’esecuzione di un compito a un assistente ufficiale;

    b) 

    «sotto la supervisione del veterinario ufficiale»: un compito è svolto da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale e il veterinario ufficiale è presente nei locali per il tempo necessario a eseguire tale compito;

    c) 

    «ispezione ante mortem»: la verifica, prima delle attività di macellazione, delle prescrizioni in materia di salute umana e animale di benessere degli animali, compreso, se del caso, l’esame clinico di ogni singolo animale, e la verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui alla sezione III dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;

    d) 

    «ispezione post mortem»: la verifica presso macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina della conformità a quanto prescritto in materia di:

    i) 

    carcasse, come definite all’allegato I, punto 1.9 del regolamento (CE) n. 853/2004, e frattaglie, come definite all’allegato I, punto 1.11, per decidere se la carne è idonea al consumo umano;

    ii) 

    rimozione sicura di materiale specifico a rischio; e

    iii) 

    salute e benessere degli animali.

    Articolo 18

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

    1.  
    I controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, in relazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano, comprendono la verifica della conformità alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1099/2009, a seconda dei casi.
    2.  

    I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione alla produzione delle carni comprendono:

    a) 

    l’ispezione ante mortem effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale che, nella preselezione degli animali, può essere assistito da assistenti ufficiali formati a tale scopo;

    b) 

    in deroga alla lettera a), per quanto riguarda pollame e lagomorfi, l’ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;

    c) 

    l’ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;

    d) 

    gli altri controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina effettuati da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di:

    i) 

    igiene della produzione delle carni;

    ii) 

    presenza di residui di medicinali veterinari e contaminanti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

    iii) 

    audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi HACCP;

    iv) 

    prove di laboratorio per rilevare la presenza di agenti zoonotici e malattie animali nonché per verificare la conformità ai criteri microbiologici come definiti all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ( 9 );

    v) 

    trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio;

    vi) 

    salute e benessere degli animali.

    3.  

    Sulla base di un’analisi del rischio l’autorità competente può consentire al personale del macello di assistere nell’esecuzione dei compiti connessi ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 presso gli stabilimenti che macellano pollame o lagomorfi, o presso gli stabilimenti che macellano animali di altre specie, di svolgere specifici compiti di campionamento e analisi relativi a tali controlli, a condizione che il personale:

    a) 

    operi in modo indipendente dal personale del reparto produzione del macello;

    b) 

    abbia ricevuto una formazione adeguata per svolgere tali compiti; e

    c) 

    svolga tali compiti in presenza del veterinario ufficiale o dell’assistente ufficiale, seguendone le istruzioni.

    4.  
    Se i controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettere a) e c) non individuano alcuna carenza che renderebbe le carni non idonee al consumo umano, agli ungulati domestici, ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni è applicato il bollo sanitario da parte del veterinario ufficiale, sotto la responsabilità o la supervisione del veterinario ufficiale, o nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, da parte del personale del macello.
    5.  
    Il veterinario ufficiale rimane responsabile delle decisioni adottate in seguito ai controlli ufficiali di cui ai paragrafi 2 e 4, anche se assegna l’esecuzione di un compito all’assistente ufficiale.
    6.  
    Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione a molluschi bivalvi vivi, le autorità competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione.
    7.  

    La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento relativamente a norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo riguardanti:

    a) 

    criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando in taluni macelli l’ispezione ante mortem può essere effettuata sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;

    b) 

    criteri e condizioni per determinare, relativamente a pollame e lagomorfi, quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l’esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione alle ispezioni ante mortem di cui al paragrafo 2, lettera b);

    c) 

    criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza;

    d) 

    criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata presso l’azienda di provenienza;

    e) 

    criteri e condizioni per determinare quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l’esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione all’ispezione post mortem e alle attività di audit di cui al paragrafo 2, lettere c) e d);

    f) 

    in caso di macellazione d’urgenza, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera c), quando l’ispezione post mortem deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;

    g) 

    in relazione a pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 6, quando le zone di produzione e di stabulazione non sono classificate;

    h) 

    deroghe specifiche riguardo al Rangifer tarandus tarandus, al Lagopus lagopus e al Lagopus mutus al fine di consentire la continuazione di antiche usanze e prassi tradizionali e locali, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;

    i) 

    criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera d), quando i controlli ufficiali presso i laboratori di sezionamento possono essere effettuati da personale designato dalle autorità competenti a tale scopo e adeguatamente formato;

    j) 

    prescrizioni minime specifiche per il personale delle autorità competenti e per il veterinario ufficiale e l’assistente ufficiale volte ad assicurare l’esecuzione adeguata dei loro compiti di cui al presente articolo, comprese prescrizioni minime in materia di formazione;

    k) 

    adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello che fornisce assistenza nell’esecuzione di compiti connessi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali ai sensi del paragrafo 3.

    8.  

    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al presente articolo riguardanti:

    a) 

    requisiti specifici per l’esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi esistenti in relazione a ciascun prodotto di origine animale e ai diversi processi a cui è sottoposto, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per riconoscere in modo uniforme i pericoli e i rischi riconosciuti che i prodotti di origine animale potrebbero comportare;

    b) 

    le condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi;

    c) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifiche non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2 e all’articolo 138, paragrafo 2;

    d) 

    le modalità pratiche di ispezione ante mortem e post mortem di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprese le prescrizioni uniformi necessarie per assicurare che sussistano garanzie sufficienti nei casi in cui i controlli ufficiali sono effettuati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;

    e) 

    le prescrizioni tecniche del bollo sanitario e le modalità pratiche di applicazione;

    f) 

    prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su latte crudo, prodotti a base di latte e prodotti della pesca, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che tali prodotti potrebbero comportare.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    9.  
    Nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, gli Stati membri possono adottare misure nazionali per attuare progetti pilota, limitati nel tempo e nella portata, al fine di valutare modalità pratiche alternative per l’esecuzione di controlli ufficiali sulla produzione delle carni. Tali misure nazionali sono notificate ai sensi della procedura di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535. Non appena disponibile, l’esito della valutazione effettuata mediante i progetti pilota è comunicato alla Commissione.
    10.  
    Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

    Articolo 19

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a residui di sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi

    1.  
    Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), includono controlli ufficiali, da eseguire in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi.
    2.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

    a) 

    prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali, compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni secondo i metodi che devono essere utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio stabiliti ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettere a) e b), tenendo conto dei pericoli e rischi specifici relativi alle sostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

    b) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione alla non conformità o sospetta non conformità, devono adottare uno o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2;

    c) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità di animali e merci provenienti da paesi terzi, devono adottare una o più misure di cui agli articoli da 65 a 72.

    3.  

    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali, riguardanti:

    a) 

    frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui al paragrafo 1;

    b) 

    modalità specifiche aggiuntive e contenuti specifici aggiuntivi oltre a quanto previsto dall’articolo 110 per l’elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) di cui all’articolo 109, paragrafo 1;

    c) 

    modalità pratiche specifiche per l’attivazione del meccanismo di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    4.  
    Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

    Articolo 20

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

    1.  
    I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), includono controlli ufficiali, da eseguire in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
    2.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali su animali, su prodotti di origine animale, su materiale germinale, su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), e per gli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

    a) 

    prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale in risposta a pericoli e rischi riconosciuti per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d);

    b) 

    prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati per rispondere a specifici pericoli e rischi per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e);

    c) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare uno o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2 e all’articolo 138, paragrafo 2.

    3.  

    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 riguardanti:

    a) 

    frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d); e

    b) 

    frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a specifici pericoli e rischi per la sanità umana e animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e).

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    4.  
    Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

    Articolo 21

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali

    1.  
    I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), sono effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell’Unione.
    2.  

    I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto, in particolare al regolamento (CE) n. 1/2005, comprendono:

    a) 

    in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, i controlli ufficiali eseguiti prima del carico per verificare l’idoneità degli animali al trasporto;

    b) 

    in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, prima del viaggio:

    i) 

    controlli ufficiali sul giornale di viaggio per verificare che il documento in questione sia realistico e che esso indichi la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005; e

    ii) 

    controlli ufficiali per verificare che il trasportatore indicato nel giornale di viaggio sia in possesso di una valida autorizzazione come trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani;

    c) 

    ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e ai punti di uscita:

    i) 

    controlli ufficiali dell’idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto, al fine di verificare la conformità all’allegato I, capo II, e, se del caso, capo VI, del regolamento (CE) n. 1/2005;

    ii) 

    controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili e siano in possesso di valide autorizzazioni come trasportatori e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; e

    iii) 

    controlli ufficiali per verificare se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi.

    3.  
    Nell’effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, le autorità competenti adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi tra il carico degli animali e la loro partenza o durante il trasporto.

    Le autorità competenti non trattengono gli animali durante il trasporto a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di salute umana o animale. Se gli animali devono essere trattenuti durante il trasporto per più di due ore, le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni appropriate per la loro cura e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e alloggiarli.

    4.  
    Se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), si accerta un caso di non conformità ed esso non è corretto dall’organizzatore prima del lungo viaggio, apportando opportune modifiche alle modalità di trasporto, l’autorità competente non autorizza tale lungo viaggio.
    5.  
    Se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera c), accertano che gli animali non sono idonei a completare il viaggio, le autorità competenti ordinano che gli animali siano scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare, fino a che non siano in grado di continuare il viaggio.
    6.  

    La notifica di non conformità alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini degli articoli 105 e 106 è effettuata:

    a) 

    agli Stati membri che hanno rilasciato l’autorizzazione al trasportatore;

    b) 

    qualora sia individuata una non conformità a qualsiasi normativa applicabile ai mezzi di trasporto, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di omologazione del mezzo di trasporto;

    c) 

    qualora sia individuata una non conformità a qualsiasi normativa applicabile ai conducenti, allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente.

    7.  
    Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.
    8.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Tali atti delegati prendono in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività agricole e al trasporto, alla macellazione e all’abbattimento degli animali, e stabiliscono:

    a) 

    prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali;

    b) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2;

    c) 

    la verifica delle prescrizioni in materia di benessere degli animali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di uscita e i requisiti minimi applicabili a tali punti di uscita;

    d) 

    criteri e condizioni specifici per l’attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108;

    e) 

    in quali casi e a quali condizioni i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali possono includere l’uso di specifici indicatori di benessere degli animali basati su criteri di risultato misurabili, e l’elaborazione di tali indicatori in base alle conoscenze scientifiche e tecniche.

    9.  

    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), che definisce prescrizioni in materia di benessere degli animali e per gli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali, riguardanti:

    a) 

    frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali; e

    b) 

    le modalità pratiche per la conservazione della documentazione scritta dei controlli ufficiali eseguiti e il relativo periodo di conservazione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 22

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in materia di sanità delle piante

    1.  
    I controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), comprendono controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti nonché su operatori professionali e altre persone soggette a tali norme.
    2.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito all’esecuzione di tali controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

    a) 

    prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali sull’introduzione nell’Unione, e lo spostamento al suo interno, di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), per rispondere a pericoli e rischi riconosciuti per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza; e

    b) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.

    3.  

    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e norme per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali riguardanti:

    a) 

    la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza;

    b) 

    frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; tale frequenza è definita in funzione del fatto che gli operatori abbiano o meno attuato un piano di gestione del rischio di organismi nocivi ai sensi dell’articolo 91 di tale regolamento per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da essi prodotti;

    c) 

    frequenza uniforme dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad applicare il bollo di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o a rilasciare l’attestato ufficiale di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    4.  
    Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

    Articolo 23

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati

    1.  
    I controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprendono controlli ufficiali sugli OGM per la produzione di alimenti e mangimi e su alimenti e mangimi geneticamente modificati effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell’Unione.
    2.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento mediante la previsione di norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per le azioni delle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali. Tali atti delegati tengono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino le norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e stabiliscono:

    a) 

    prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali in risposta a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti connessi:

    i) 

    alla presenza, nella filiera agroalimentare, di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

    ii) 

    alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003;

    b) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2 e all’articolo 138, paragrafo 2.

    3.  

    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, tenendo in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino le norme relative alla frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti connessi:

    a) 

    alla presenza, nella filiera agroalimentare dell’Unione, di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

    b) 

    alla coltivazione di OGM per la produzione di alimenti e mangimi e alla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    4.  
    Ai fini dell’articolo 30 è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

    Articolo 24

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari

    1.  
    Tra i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento figurano i controlli ufficiali su sostanze attive e antidoti agronomici, sinergizzanti, coformulanti e coadiuvanti di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
    2.  

    Per stabilire la frequenza dei controlli ufficiali proporzionati al rischio di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono in considerazione anche quanto segue:

    a) 

    i risultati di attività di monitoraggio pertinenti, tra cui quelle sui residui di antiparassitari svolte ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );

    b) 

    le informazioni su prodotti fitosanitari non autorizzati, compreso il commercio illegale di prodotti fitosanitari, e i risultati dei controlli pertinenti da parte delle autorità di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ); e

    c) 

    le informazioni su avvelenamenti collegati a prodotti fitosanitari, comprese le informazioni disponibili ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le informazioni sulle risposte di emergenza sanitaria rese disponibili dai centri di cui all’articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).

    3.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

    a) 

    prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti fitosanitari potrebbero comportare, relativi alla fabbricazione, all’immissione in commercio, all’ingresso nell’Unione, all’etichettatura, all’imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all’uso di prodotti fitosanitari per assicurarne l’uso sicuro e sostenibile e combatterne il commercio illegale; e

    b) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.

    4.  

    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulle modalità pratiche uniformi per l’esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di cui al paragrafo 1 riguardanti:

    a) 

    la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti fitosanitari potrebbero comportare, relativi alla fabbricazione, all’immissione in commercio, all’ingresso nell’Unione, all’etichettatura, all’imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e all’uso di prodotti fitosanitari per assicurarne l’uso sicuro e sostenibile e combatterne il commercio illegale;

    b) 

    la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento da prodotti fitosanitari;

    c) 

    la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su prodotti fitosanitari non autorizzati, compreso il commercio illegale dei prodotti fitosanitari.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    5.  
    Ai fini dell’articolo 30, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

    Articolo 25

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la produzione organica e l’etichettatura dei prodotti biologici

    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), riguardanti:

    a) 

    prescrizioni specifiche e contenuti aggiuntivi, oltre a quelli di cui all’articolo 110, per l’elaborazione delle parti pertinenti del PCNP di cui all’articolo 109, paragrafo 1, e contenuti specifici aggiuntivi per la relazione di cui all’articolo 113;

    b) 

    responsabilità e compiti specifici per i laboratori di riferimento dell’Unione europea oltre a quelli di cui all’articolo 98;

    c) 

    modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità;

    d) 

    i metodi da usare per il campionamento, le analisi e le prove di laboratorio, a esclusione delle norme che riguardano la fissazione di soglie.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 26

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in materia di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite

    1.  

    In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, in relazione alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), se le autorità competenti hanno delegato le decisioni relative all’autorizzazione a utilizzare il nome registrato di un prodotto, possono altresì delegare l’applicazione delle misure seguenti:

    a) 

    disposizioni affinché determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali sistematici o più numerosi;

    b) 

    disposizioni affinché l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;

    c) 

    disposizioni per la modifica dell’etichetta affinché sia conforme ai disciplinari e alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j).

    2.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j). Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

    a) 

    prescrizioni, metodi e tecniche di cui agli articoli 12 e 14 per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di etichettatura;

    b) 

    metodi e tecniche specifici di cui all’articolo 14 per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione la tracciabilità di merci e animali soggetti alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), nonché a fornire garanzie di conformità a tale normativa;

    c) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 138, paragrafi 1 e 2.

    3.  

    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), riguardanti:

    a) 

    specifiche modalità pratiche di attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni tra autorità competenti e organismi delegati riguardo a casi di non conformità o probabile non conformità; e

    b) 

    obblighi specifici degli organismi delegati in materia di stesura di relazioni.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    4.  
    Ai fini dell’articolo 30, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo.

    Articolo 27

    Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi

    1.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e norme sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati affrontano i rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente, o tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi e che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di tali norme comuni. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

    a) 

    prescrizioni specifiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali in risposta agli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti; e

    b) 

    i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 2.

    2.  
    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle modalità pratiche uniformi sull’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), per affrontare i possibili rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente o tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi, e che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di tali norme comuni riguardanti la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere agli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
    3.  
    Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati connessi a casi di grave rischio sanitario per l’uomo o per gli animali o per l’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 145, paragrafo 3.



    CAPO III

    Delega di determinati compiti delle autorità competenti

    Articolo 28

    Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

    1.  
    Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell’osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 30. L’autorità competente assicura che l’organismo delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali compiti abbia i poteri necessari per eseguirli efficacemente.
    2.  
    Quando un’autorità competente o uno Stato membro decide di delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i) ad uno o più organismi delegati, attribuisce un numero di codice a ciascun organismo delegato, e designa le pertinenti autorità responsabili dell’approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.

    Articolo 29

    Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati

    La delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all’articolo 28, paragrafo 1, è effettuata in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni:

    a) 

    la delega contiene una descrizione dettagliata di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l’organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli;

    b) 

    l’organismo delegato:

    i) 

    possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

    ii) 

    dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;

    iii) 

    è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l’adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

    iv) 

    opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;

    v) 

    dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati; e

    c) 

    esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e l’organismo delegato.

    Articolo 30

    Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

    Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a una o più persone fisiche laddove le norme di cui agli articoli da 18 a 27 lo consentano. Tale delega deve essere effettuata per iscritto e nell’osservanza delle seguenti condizioni:

    a) 

    la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che le persone fisiche possono eseguire, e delle condizioni secondo cui le persone fisiche possono eseguire tali compiti;

    b) 

    le persone fisiche:

    i) 

    possiedono le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati;

    ii) 

    possiedono le qualifiche e l’esperienza adeguate;

    iii) 

    agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati; e

    c) 

    esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e le persone fisiche.

    Articolo 31

    Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali

    1.  

    Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a) 

    la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non proibisce tale delega; e

    b) 

    sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, ad eccezione di quella di cui alla lettera b), punto iv).

    2.  

    Le autorità competenti possono delegare taluni compiti riguardanti altre attività ufficiali a una o più persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a) 

    tale deroga è consentita dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

    b) 

    sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30, applicate mutatis mutandis.

    3.  
    Le autorità competenti non delegano a un organismo delegato o a una persona fisica la decisione in merito ai compiti di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 138, paragrafi 2 e 3.

    Articolo 32

    Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche

    Gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali ai sensi dell’articolo 31:

    a) 

    comunicano gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essi effettuati alle autorità competenti deleganti, con regolarità e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;

    b) 

    informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che gli esiti dei controlli ufficiali rivelano una non conformità o indicano una probabile non conformità, se non diversamente disposto dalle modalità specifiche stabilite tra l’autorità competente e l’organismo delegato o la persona fisica in questione; e

    c) 

    consentono l’accesso da parte delle autorità competenti ai propri locali e strutture, collaborano e forniscono assistenza.

    Articolo 33

    Obblighi delle autorità competenti deleganti

    Le autorità competenti che hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’articolo 31:

    a) 

    organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone, per quanto necessario ed evitando duplicazioni, tenendo conto di tutti gli accreditamenti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), punto iv);

    b) 

    revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:

    i) 

    è comprovato che tale organismo delegato o persona fisica non esegue adeguatamente i compiti che gli/le sono stati delegati;

    ii) 

    l’organismo delegato o la persona fisica non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate; o

    iii) 

    è stato dimostrato che l’indipendenza o imparzialità dell’organismo delegato o della persona fisica sono state compromesse.

    La presente lettera non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di ritirare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.



    CAPO IV

    Campionamento, analisi, prove e diagnosi

    Articolo 34

    Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

    1.  
    I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell’Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza.
    2.  

    In assenza di norme dell’Unione di cui al paragrafo 1, e nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, i laboratori ufficiali applicano uno dei seguenti metodi a seconda della relativa idoneità per le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi:

    a) 

    metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal comitato europeo di normalizzazione (CEN); o

    metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;

    b) 

    in assenza delle norme o dei protocolli opportuni di cui alla lettera a), metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale o, se tali norme non esistono, metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente; o

    metodi pertinenti sviluppati e convalidati da studi interlaboratorio o intralaboratorio sulla convalida dei metodi in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.

    3.  
    Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non esista alcuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.
    4.  
    I metodi utilizzati per le analisi di laboratorio devono essere caratterizzati, ogniqualvolta possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell’allegato III.
    5.  
    I campioni devono essere prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica.
    6.  

    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:

    a) 

    i metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;

    b) 

    criteri di efficienza, parametri di analisi, prova o diagnosi, specifica della tolleranza e procedure di convalida di tali metodi;

    c) 

    l’interpretazione dei risultati di analisi, prove e diagnosi.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 35

    Controperizia

    1.  
    Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una controperizia, a spese dell’operatore.

    Tale diritto a una controperizia conferisce all’operatore il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato.

    2.  

    Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l’autorità competente:

    a) 

    su richiesta dell’operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rivelarsi necessario, per l’esame di cui al paragrafo 3; o

    b) 

    se non è possibile prelevare una quantità sufficiente di cui alla lettera a), ne informa l’operatore.

    Il presente paragrafo non si applica quando si valuta la presenza di organismi nocivi da quarantena nelle piante, nei prodotti vegetali o negli altri oggetti a fini di verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

    ▼C2

    3.  
    In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, un’altra analisi, prova o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.

    ▼B

    4.  
    La richiesta di una controperizia da parte dell’operatore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 36

    Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

    1.  
    Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.
    2.  

    Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni in conformità del paragrafo 1:

    a) 

    siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e

    b) 

    se i campioni di cui a detto paragrafo sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una controperizia come previsto all’articolo 35, paragrafo 1.

    3.  
    I paragrafi 1 e 2 si applicano agli organismi delegati e alle persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali.

    Articolo 37

    Designazione dei laboratori ufficiali

    1.  
    Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
    2.  

    Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a) 

    esistono disposizioni appropriate che autorizzano le autorità competenti a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, o a delegare l’esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo in cui il laboratorio è situato; e

    b) 

    tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato.

    3.  

    La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata:

    a) 

    dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale;

    b) 

    delle condizioni alle quali esso svolge i compiti di cui alla lettera a); e

    c) 

    delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.

    4.  

    Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:

    a) 

    possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;

    b) 

    dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;

    c) 

    garantisce che i compiti attribuitigli ai sensi del paragrafo 1 sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale;

    d) 

    è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;

    e) 

    opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

    5.  

    L’accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):

    a) 

    deve includere i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;

    b) 

    può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;

    c) 

    può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l’ambito dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all’epoca dell’accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell’organismo nazionale di accreditamento prima dell’impiego di tali metodi modificati o nuovi.

    6.  
    Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell’Unione o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi del paragrafo 1 disponga delle competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.

    Articolo 38

    Obblighi dei laboratori ufficiali

    1.  
    Quando i risultati di analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali o altre attività ufficiali rivelano un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, o rivelano un caso di probabile non conformità, i laboratori ufficiali informano immediatamente le autorità competenti che li hanno designati per tali analisi, prove o diagnosi e, se del caso, gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati tali compiti. Tale informazione può tuttavia non essere fornita immediatamente qualora modalità specifiche stabilite tra le autorità competenti, gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati i compiti, nonché i laboratori ufficiali così prevedano.
    2.  
    Su richiesta di un laboratorio di riferimento dell’Unione europea o di un laboratorio nazionale di riferimento, i laboratori ufficiali partecipano alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative organizzate in merito alle analisi, prove e diagnosi che essi effettuano in qualità di laboratori ufficiali.
    3.  
    Su richiesta delle autorità competenti, i laboratori ufficiali rendono disponibili al pubblico le denominazioni dei metodi impiegati per le analisi, prove e diagnosi eseguite nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
    4.  
    Su richiesta delle autorità competenti, i laboratori ufficiali indicano, unitamente ai risultati, il metodo impiegato per ciascuna analisi, prova o diagnosi eseguita nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

    Articolo 39

    Audit dei laboratori ufficiali

    1.  
    Le autorità competenti organizzano audit dei laboratori ufficiali da esse designati in conformità all’articolo 37, paragrafo 1, con regolarità; e in qualsiasi momento esse ritengano necessario eseguire un audit, salvo che ritengano tali audit superflui considerata la valutazione di accreditamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e).
    2.  

    Le autorità competenti revocano immediatamente la designazione di un laboratorio ufficiale, in tutto o per determinati compiti, se esso omette di adottare correttivi appropriati e tempestivi dopo che un audit di cui al paragrafo 1 ha rilevato:

    a) 

    che esso non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafi 4 e 5;

    b) 

    che esso non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 38;

    c) 

    che esso si colloca al di sotto della media nelle prove comparative interlaboratorio di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

    Articolo 40

    Deroghe all’obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali

    1.  

    In deroga all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), le autorità competenti possono designare in qualità di laboratori ufficiali, anche se non soddisfano la condizione ivi specificata:

    a) 

    laboratori:

    i) 

    la cui unica attività è la ricerca di Trichine nelle carni;

    ii) 

    che impiegano per l’individuazione di Trichine unicamente i metodi di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione ( 13 );

    iii) 

    che effettuano l’individuazione di Trichine sotto la supervisione delle autorità competenti o di un laboratorio ufficiale designato in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, e accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l’utilizzo dei metodi di cui al punto ii), del presente paragrafo; e

    iv) 

    che partecipano regolarmente e con prestazioni soddisfacenti alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative organizzate dai laboratori nazioni di riferimento per i metodi impiegati per l’individuazione di Trichine.

    b) 

    laboratori che eseguono unicamente analisi, prove o diagnosi nel contesto di altre attività ufficiali, purché essi:

    i) 

    impieghino unicamente i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 2, lettere a) o b);

    ii) 

    eseguano analisi, prove o diagnosi sotto la supervisione delle autorità competenti o dei laboratori nazionali di riferimento in relazione ai metodi impiegati;

    iii) 

    partecipino regolarmente e con prestazioni soddisfacenti alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative organizzate dai laboratori internazionali di riferimento in relazione ai metodi impiegati; e

    iv) 

    applichino un sistema di assicurazione della qualità per garantire che i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio utilizzati portino a risultati solidi e attendibili.

    2.  
    Se i metodi impiegati dai laboratori di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo richiedono una conferma dei risultati delle analisi, prove o diagnosi di laboratorio, le necessarie analisi, prove o diagnosi di conferma sono effettuate da un laboratorio ufficiale che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e).
    3.  
    I laboratori ufficiali designati in conformità del paragrafo 1 sono situati negli Stati membri nel cui territorio si trovano le autorità competenti che li hanno designati.

    Articolo 41

    Facoltà di statuire deroghe all’obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali

    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, laboratori che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o altre attività ufficiali, a condizione che tali laboratori soddisfino le seguenti condizioni:

    a) 

    essi operano e sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l’impiego di uno o più metodi che siano simili agli altri metodi da essi utilizzati e rappresentativi di questi ultimi; e

    b) 

    essi impiegano in modo continuativo e significativo i metodi per cui hanno ottenuto l’accreditamento di cui alla lettera a) del presente articolo, eccetto, per quanto riguarda il settore disciplinato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nei casi in cui non esiste un metodo convalidato per l’individuazione di particolari organismi nocivi delle piante di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 2.

    Articolo 42

    Deroghe temporanee all’obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

    1.  

    In deroga all’articolo 37, paragrafo 5, lettera a), le autorità competenti possono designare temporaneamente un laboratorio ufficiale esistente in qualità di laboratorio ufficiale ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, per l’utilizzo di un metodo di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per il quale esso non ha ottenuto l’accreditamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e):

    a) 

    se l’obbligo di utilizzo di tale metodo è stato introdotto di recente nella normativa dell’Unione;

    b) 

    quando le modifiche del metodo in vigore richiedono un nuovo accreditamento o un’integrazione dell’accreditamento ottenuto dal laboratorio ufficiale;

    c) 

    quando l’utilizzo di tale metodo sia imposto da una situazione di emergenza o da un rischio sanitario emergente per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.

    2.  

    La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:

    a) 

    il laboratorio ufficiale è già accreditato in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 per l’utilizzo di un metodo simile a quello per il quale non è accreditato;

    b) 

    il laboratorio ufficiale applica un sistema di assicurazione della qualità per garantire risultati solidi e attendibili dall’impiego del metodo per il quale non è attualmente accreditato;

    c) 

    le analisi, prove o diagnosi sono effettuate sotto la supervisione delle autorità competenti o del laboratorio nazionale di riferimento per tale metodo.

    3.  
    La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 non eccede la durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di un anno.
    4.  
    I laboratori ufficiali designati a norma del paragrafo 1 sono situati negli Stati membri nel cui territorio si trovano le autorità competenti che li hanno designati.



    CAPO V

    Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione

    Articolo 43

    Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione

    I controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione sono organizzati in base al rischio. Relativamente agli animali e alle merci di cui agli articoli 47 e 48, tali controlli ufficiali sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 64.



    Sezione I

    Animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione ii

    Articolo 44

    Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II

    1.  
    Al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali periodici, in base al rischio e con frequenza adeguata, sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e a cui non si applicano gli articoli 47 e 48.
    2.  

    Relativamente agli animali e alle merci di cui al paragrafo 1 la frequenza adeguata dei controlli ufficiali è determinata prendendo in considerazione:

    a) 

    i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente connessi con i diversi tipi di animali e merci;

    b) 

    eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione delle merci;

    c) 

    i precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, relativamente agli animali o alle merci in questione:

    i) 

    del paese terzo e dello stabilimento di origine o del luogo di produzione, se del caso;

    ii) 

    dell’esportatore;

    iii) 

    dell’operatore responsabile della partita;

    d) 

    i controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione; e

    e) 

    le garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine in merito alla conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

    3.  

    I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in un luogo adeguato all’interno del territorio doganale dell’Unione, quale:

    a) 

    il punto di entrata nell’Unione;

    b) 

    un posto di controllo frontaliero;

    c) 

    il punto di immissione in libera pratica nell’Unione;

    d) 

    i depositi e i locali dell’operatore responsabile della partita;

    e) 

    il luogo di destinazione.

    4.  

    In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e gli altri punti di entrata nell’Unione effettuano controlli ufficiali sulle categorie indicate più oltre ogni qual volta vi sia motivo di ritenere che la loro entrata nell’Unione possa comportare un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante o per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente:

    a) 

    i mezzi di trasporto, anche vuoti; e

    b) 

    gli imballaggi, palette di carico incluse.

    5.  
    Le autorità competenti possono anche effettuare controlli ufficiali su merci che sono vincolate a uno dei regimi doganali di cui all’articolo 5, paragrafo 16, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 952/2013 e in custodia temporanea quale definita al punto 17) dell’articolo 5 di tale regolamento.

    Articolo 45

    Tipi di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II

    1.  

    Se effettuati in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, i controlli ufficiali:

    a) 

    comprendono sempre un controllo documentale; e

    b) 

    comprendono controlli di identità e controlli fisici in funzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.

    2.  
    Le autorità competenti effettuano i controlli fisici di cui al paragrafo 1, lettera b), in condizioni idonee a consentire di svolgere adeguatamente le indagini.
    3.  
    Se i controlli documentali, i controlli di identità o i controlli fisici di cui al paragrafo 1 del presente articolo rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, si applicano l’articolo 66, paragrafi 1, 3, e 5, gli articoli 67, 68 e 69, l’articolo 71, paragrafi 1 e 2, l’articolo 72, paragrafi 1 e 2, gli articoli 137 e 138.
    4.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di talune merci in entrata nell’Unione.

    Articolo 46

    Campioni prelevati da animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II

    1.  

    Fatti salvi gli articoli da 34 a 42, in caso di prelievo di campioni degli animali e delle merci le autorità competenti:

    a) 

    informano gli operatori interessati e, se del caso, le autorità doganali; e

    b) 

    decidono se è necessario o meno trattenere gli animali o le merci in attesa dei risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate, a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli animali o delle merci.

    2.  

    La Commissione, mediante atti di esecuzione:

    a) 

    stabilisce le procedure necessarie per assicurare la rintracciabilità degli animali o delle merci di cui al paragrafo 1, lettera b); e

    b) 

    indica i documenti che devono accompagnare gli animali o le merci di cui al paragrafo 1 se sono stati prelevati campioni dalle autorità competenti.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.



    Sezione II

    Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontalieri

    Articolo 47

    Animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

    1.  

    Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell’Unione:

    a) 

    animali;

    ▼M1

    b) 

    prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);

    ▼B

    c) 

    piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

    d) 

    merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione ha deciso, mediante atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    e) 

    animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429, o all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;

    f) 

    animali e merci in relazione alla cui entrata nell’Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128, o in base alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, condizioni o misure che impongono di accertare, all’entrata degli animali o delle merci nell’Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra.

    2.  

    La Commissione, mediante atti di esecuzione:

    a) 

    stabilisce elenchi che indicano tutti gli animali e tutte le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), precisando i loro codici nella nomenclatura combinata; e

    b) 

    stabilisce l’elenco delle merci appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 1, lettera d), indicando i loro codici nella nomenclatura combinata e lo aggiorna secondo necessità in relazione ai rischi di cui al suddetto punto.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di modificare il presente regolamento riguardo alle categorie di partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo al fine di includere prodotti compositi, fieno e paglia e altri prodotti, limitandosi strettamente a prodotti che comportano un rischio sanitario, recentemente individuato o significativamente accresciuto, per l’uomo, per gli animali e per le piante, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
    4.  
    Se non diversamente disposto dagli atti che istituiscono le misure o condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f), il presente articolo si applica anche alle partite di animali e merci delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), quando sono di natura non commerciale.
    5.  
    Gli operatori responsabili della partita assicurano che gli animali e le merci appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1 siano presentati per i controlli ufficiali presso il punto di controllo frontaliero ivi definito.

    Articolo 48

    Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

    La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo ai casi e alle condizioni in cui le seguenti categorie di animali e di merci sono esenti dal disposto dell’articolo 47, e quando tale esenzione è giustificata:

    a) 

    merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all’immissione in commercio;

    b) 

    animali e merci destinati a scopi scientifici;

    c) 

    merci, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricate e sono destinate al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri;

    d) 

    merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro impiego o consumo personale;

    e) 

    piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio;

    f) 

    animali da compagnia come definiti all’articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429;

    g) 

    merci che sono state sottoposte a un trattamento specifico e non superano le quantità che saranno stabilite in tali atti delegati;

    h) 

    le categorie di animali o di merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e per le quali, pertanto, non sono necessari controlli ai posti di controllo frontalieri.

    Articolo 49

    Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

    1.  
    Al fine di verificare la conformità con le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, all’arrivo della partita al posto di controllo frontaliero. Tali controlli ufficiali comprendono controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.
    2.  

    I controlli fisici sono eseguiti laddove riguardino:

    a) 

    animali, ad eccezione di animali acquatici, o carni e frattaglie commestibili, da un veterinario ufficiale, che può essere assistito da personale formato in ambito veterinario conformemente alle prescrizioni stabilite ai sensi del paragrafo 5 e designato dalle autorità competenti a tal fine;

    b) 

    animali acquatici, prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera a), del presente paragrafo, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale, da un veterinario ufficiale o da personale formato conformemente alle prescrizioni stabilite ai sensi del paragrafo 5 e designato dalle autorità competenti a tal fine;

    c) 

    piante, prodotti vegetali o altri oggetti, da un responsabile fitosanitario ufficiale.

    3.  
    Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri effettuano sistematicamente controlli ufficiali sulle partite di animali trasportati e sui mezzi di trasporto per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Le autorità competenti stabiliscono meccanismi per dare priorità ai controlli ufficiali sugli animali trasportati e ridurre i ritardi in tali controlli.
    4.  
    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di presentazione di partite di animali e merci delle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, le unità di trasporto o i sottoinsiemi di tali partite che possono costituire una partita singola e il numero massimo di unità di trasporto o sottoinsiemi in ogni partita, tenendo conto della necessità di garantire una movimentazione rapida ed efficiente delle partite e l’esigenza di fare effettuare i controlli ufficiali alle autorità competenti nonché, se del caso, le norme internazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
    5.  
    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento con riguardo alle norme che stabiliscono prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale di cui al paragrafo 2 del presente articolo per l’esecuzione dei controlli fisici presso i punti di controllo frontalieri.

    Articolo 50

    Certificati e documenti che accompagnano le partite e le partite frazionate

    1.  
    I certificati o documenti ufficiali, o equivalenti elettronici, che in forza della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono accompagnare partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, sono presentati in originale alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero e da queste trattenuti, salvo diversamente disposto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
    2.  
    Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero rilasciano all’operatore responsabile della partita una copia autenticata in formato cartaceo o elettronico dei certificati o documenti ufficiali di cui al paragrafo 1 o, in caso di partita frazionata, più copie in formato cartaceo o elettronico, ognuna autenticata individualmente, dei certificati o documenti.
    3.  
    Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 sia stato finalizzato a norma dell’articolo 56, paragrafo 5, e dell’articolo 57,
    4.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui è obbligatorio che il DSCE accompagni le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, fino al luogo di destinazione.

    Articolo 51

    Norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

    1.  

    La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con norme che stabiliscano:

    a) 

    in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti di un posto di controllo frontaliero possono autorizzare il proseguimento verso il luogo di destinazione finale di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti;

    b) 

    i limiti temporali e le modalità di esecuzione dei controlli documentali, e, laddove necessario, dei controlli di identità e dei controlli fisici sugli animali e le merci soggetti ai controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, che entrano nell’Unione via mare o per via aerea da un paese terzo, qualora tali animali o merci siano trasportati a mezzo nave o aeromobile e siano trasportati in regime di sorveglianza doganale su altra nave o altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio (partite «trasbordate»);

    c) 

    in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali trasportati per via aerea o marittima che proseguono il viaggio con lo stesso mezzo di trasporto, possono essere effettuati ad un posto di controllo frontaliero diverso da quello del primo arrivo nell’Unione;

    d) 

    in quali casi e a quali condizioni può essere autorizzato il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, e i determinati controlli ufficiali che devono essere effettuati ai posti di controllo frontalieri su tali partite, inclusi i casi e le condizioni del magazzinaggio delle merci in depositi doganali riconosciuti per questo scopo o in zone franche;

    e) 

    in quali casi e a quali condizioni si applicano deroghe alle norme sui controlli di identità e sui controlli fisici per quanto riguarda le partite trasbordate e il transito di partite di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c).

    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo a norme che stabiliscano in quali casi e a quali condizioni si applicano deroghe alle norme sui controlli documentali per quanto riguarda le partite trasbordate e il transito di partite di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c).

    Articolo 52

    Dettagli dei controlli documentali, di identità e fisici

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme di quanto disposto dagli articoli 49, 50 e 51, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le modalità delle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici di cui a tali articoli, per garantire l’efficiente svolgimento dei controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 53

    Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliero

    1.  

    La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo a norme che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni:

    a) 

    per le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, i controlli di identità e i controlli fisici possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, purché tali punti di controllo possiedano i requisiti di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 64, paragrafo 4;

    b) 

    per le partite che sono state sottoposte a controlli documentali e a controlli di identità nei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione i controlli fisici possono essere effettuati in un altro posto di controllo frontaliero in un diverso Stato membro;

    c) 

    per le partite che sono state sottoposte a controlli documentali in un posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione i controlli di identità e i controlli fisici possono essere effettuati in un altro posto di controllo frontaliero in un diverso Stato membro;

    d) 

    le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità relativamente:

    i) 

    alle partite di cui all’articolo 65, paragrafo 2;

    ii) 

    al bagaglio personale dei passeggeri;

    iii) 

    a merci ordinate mediante vendite tramite contratti a distanza, incluso via telefono o via internet;

    iv) 

    agli animali da compagnia che rispondono alle condizioni stabilite dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );

    e) 

    i controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), possono essere eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero.

    2.  
    Ai punti di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si applica altresì quanto disposto dall’articolo 56, paragrafo 3, lettera b), dall’articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dall’articolo 59, paragrafo 1, dall’articolo 60, paragrafo 1, lettere a) e d), e dagli articoli 62 e 63.

    Articolo 54

    Frequenza dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici

    1.  
    Tutte le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, sono soggette a controlli documentali.
    2.  
    Tutte le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, sono sottoposte a controlli di identità e a controlli fisici con una frequenza che dipende dal rischio costituito da ciascun animale, merce o categoria di animali o merci: rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
    3.  

    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata di cui al paragrafo 2. Tali norme garantiscono che tale frequenza sia superiore a zero e stabiliscono:

    a) 

    i criteri e le procedure per determinare e modificare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo da adeguarla al livello di rischio associato a tali categorie, prendendo in considerazione:

    i) 

    le informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1;

    ii) 

    il risultato dei controlli effettuati dagli esperti della Commissione ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1;

    iii) 

    i precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    iv) 

    i dati e le informazioni raccolti mediante il sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131;

    v) 

    le valutazioni scientifiche disponibili; e

    vi) 

    qualsiasi altra informazione relativa ai rischi associati alle categorie di animali e di merci;

    b) 

    le condizioni alle quali gli Stati membri possono aumentare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici stabilita a norma della lettera a), per tenere conto dei fattori di rischio locali;

    c) 

    le procedure atte a garantire che la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici, determinata come alla lettera a), sia applicata in modo tempestivo ed in maniera uniforme.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    4.  

    La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:

    a) 

    la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d); e

    b) 

    la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), se non già prescritta negli atti ivi specificati.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 55

    Decisioni relative alle partite

    1.  
    In merito a ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, dopo l’esecuzione dei controlli ufficiali, ivi inclusi i controlli documentali e, laddove necessario, di controlli di identità e di controlli fisici, le autorità competenti adottano una decisione indicando se la partita è conforme alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e, se pertinente, il regime doganale applicabile.
    2.  

    Le decisioni relative alle partite sono adottate da:

    a) 

    un veterinario ufficiale se riguardano animali, prodotti di origine animale, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale; o

    b) 

    un responsabile fitosanitario ufficiale se riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

    3.  
    In deroga al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono decidere che la decisione relativa a partite di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano sia presa da personale adeguatamente formato, specificatamente designato dalle autorità competenti a tale scopo.

    Articolo 56

    Uso del documento sanitario comune di entrata (DSCE) da parte dell’operatore e delle autorità competenti

    1.  
    Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, l’operatore responsabile della partita compila la parte pertinente del DSCE fornendo le informazioni necessarie per l’identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.
    2.  
    I riferimenti nel presente regolamento al DSCE comprendono anche l’equivalente elettronico.
    3.  

    Il DSCE è usato:

    a) 

    dagli operatori responsabili delle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, al fine di effettuare la notifica preventiva alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di arrivo di tali partite; e

    b) 

    dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero, al fine di:

    i) 

    registrare i risultati dei controlli ufficiali effettuati e delle eventuali decisioni adottate di conseguenza, compresa la decisione di respingere una partita;

    ii) 

    comunicare le informazioni di cui al punto i) mediante l’IMSOC integrato.

    4.  
    Gli operatori responsabili della partita effettuano la notifica preventiva a norma del paragrafo 3, lettera a), compilando e inserendo la parte pertinente del DSCE nell’IMSOC per la trasmissione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero prima dell’arrivo fisico della partita nell’Unione.
    5.  

    Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero finalizzano il DSCE non appena:

    a) 

    sono stati effettuati tutti i controlli ufficiali di cui all’articolo 49, paragrafo 1;

    b) 

    sono disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti; e

    c) 

    è stata adottata e registrata nel DSCE la decisione relativa alla partita ai sensi dell’articolo 55.

    Articolo 57

    Uso del DSCE da parte delle autorità doganali

    1.  
    La movimentazione e l’assoggettamento a una procedura doganale delle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, compresi l’ingresso o la movimentazione in depositi doganali o zone franche, sono subordinati alla presentazione del DSCE alle autorità doganali da parte dell’operatore responsabile della partita, fatte salve le esenzioni di cui all’articolo 48 e le norme di cui agli articoli 53 e 54. A tale stadio, il DSCE deve essere stato debitamente finalizzato nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero.
    2.  

    Le autorità doganali:

    a) 

    non consentono l’assoggettamento della partita ad un regime doganale diverso da quello indicato dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero; e

    b) 

    fatte salve le esenzioni di cui all’articolo 48 e le norme di cui agli articoli 53 e 54, consentono l’immissione in libera pratica di una partita unicamente dietro presentazione di un DSCE debitamente compilato che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    3.  
    Se è presentata una dichiarazione doganale relativa a una partita di animali o merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, senza presentazione del DSCE, l’autorità doganale trattiene la partita e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all’articolo 66, paragrafo 6.

    Articolo 58

    Formato, termini e norme specifiche per l’uso del DSCE

    La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione norme relative a:

    a) 

    il formato del DSCE e le istruzioni per la sua presentazione e il suo uso, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti; e

    b) 

    i termini minimi di notifica preliminare delle partite da parte degli operatori responsabili della partita, come previsto all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), al fine di consentire alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di eseguire i controlli ufficiali in modo tempestivo ed efficace.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 59

    Designazione dei posti di controllo frontalieri

    1.  
    Gli Stati membri designano i posti di controllo frontalieri preposti ad eseguire i controlli ufficiali su una o più categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1.
    2.  
    Gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione prima della designazione di un posto di controllo frontaliero. Tale notifica contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di verificare che il posto di controllo frontaliero proposto possieda i requisiti minimi di cui all’articolo 64.
    3.  

    Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica allo Stato membro:

    a) 

    se la designazione del posto di controllo frontaliero proposto è subordinata all’esito favorevole di un controllo eseguito da esperti della Commissione conformemente all’articolo 116, al fine di verificare la conformità ai requisiti minimi di cui all’articolo 64; e

    b) 

    la data di tale controllo, che non deve essere successiva a sei mesi dalla notifica.

    4.  
    Nei casi in cui la Commissione ha informato uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 3, che un controllo non è necessario, lo Stato membro può procedere alla designazione.
    5.  
    Lo Stato membro non procede alla designazione del posto di controllo frontaliero fino a quando non riceve comunicazione dalla Commissione dell’esito positivo del controllo. La Commissione comunica l’esito del controllo di cui al paragrafo 3, lettera a), al più tardi entro tre mesi dalla data dello stesso.

    Articolo 60

    Inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri

    1.  

    Ciascuno Stato membro mette a disposizione su internet elenchi aggiornati dei posti di controllo frontalieri sul suo territorio con le seguenti informazioni per ciascuno di tali posti:

    a) 

    recapiti;

    b) 

    orari di apertura;

    c) 

    l’esatta ubicazione e la precisazione se il punto di entrata sia sito in un porto, in un aeroporto, su ferrovia o su strada; e

    d) 

    le categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, per le quali esso è stato designato.

    2.  
    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato, le categorie, le abbreviazioni identificative delle designazioni e le altre informazioni che gli Stati membri devono utilizzare negli elenchi dei posti di controllo frontalieri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 61

    Revoca delle approvazioni dei punti di controllo esistenti e nuova designazione delle strutture

    1.  
    È revocato il riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’articolo 6 della direttiva 97/78/CE e all’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, unitamente alla designazione dei punti di entrata di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009 e all’articolo 13 quater, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE e alla designazione dei punti di ingresso ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione ( 15 ).
    2.  
    Gli Stati membri possono designare nuovamente i posti d’ispezione frontalieri, i punti di entrata designati, i punti di entrata e i punti di ingresso di cui al paragrafo 1 del presente articolo in qualità di posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui all’articolo 64.
    3.  
    Alla nuova designazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica l’articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5.

    Articolo 62

    Revoca della designazione dei posti di controllo frontalieri

    1.  

    Qualora un posto di controllo frontaliero cessi di possedere i requisiti di cui all’articolo 64, lo Stato membro:

    a) 

    revoca la designazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1, per tutte le categorie di animali e merci comprese nella designazione, o per alcune di esse; e

    b) 

    rimuove il posto di controllo dagli elenchi di cui all’articolo 60, paragrafo 1, relativamente alle categorie di animali e merci per le quali la designazione è revocata.

    2.  
    Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri della revoca della designazione di un posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1 e dei motivi della revoca.
    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi, e alle pertinenti procedure, in cui un posto di controllo frontaliero, la cui designazione è stata revocata solo parzialmente in applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, può essere designato nuovamente in deroga all’articolo 59.
    4.  
    Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare una decisione sul ritiro della designazione dei posti di controllo frontalieri per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.

    Articolo 63

    Sospensione della designazione dei posti di controllo frontalieri

    1.  
    Uno Stato membro sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di animali e merci per le quali era avvenuta la designazione, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. In caso di rischio grave la sospensione ha effetto immediato.
    2.  
    Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione della designazione di un posto di controllo frontaliero e dei motivi di tale sospensione.
    3.  
    Lo Stato membro indica la sospensione della designazione di un posto di controllo frontaliero negli elenchi di cui all’articolo 60, paragrafo 1.
    4.  

    Lo Stato membro revoca la sospensione di cui al paragrafo 1 non appena:

    a) 

    le autorità competenti hanno accertato che il rischio di cui al paragrafo 1 ha cessato di esistere; e

    b) 

    le stesse hanno comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni in base alle quali è revocata la sospensione.

    5.  
    Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare una decisione sulla sospensione della designazione dei posti di controllo frontalieri per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.

    Articolo 64

    Requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri

    1.  
    I posti di controllo frontalieri sono situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione e in un luogo designato dalle autorità doganali in conformità dell’articolo 135, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, o in una zona franca.
    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi in cui e alle condizioni alle quali un posto di controllo frontaliero può essere situato ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione in caso di specifici vincoli geografici.
    3.  

    I posti di controllo frontalieri dispongono:

    a) 

    di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati;

    b) 

    di locali o altre strutture adeguati alla natura e al volume delle categorie di animali e merci trattate;

    c) 

    di attrezzature e locali o altre strutture idonei a consentire l’esecuzione dei controlli ufficiali per ciascuna delle categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato;

    d) 

    di meccanismi per garantire l’accesso a qualsiasi altro tipo di materiale, locale e servizio, a seconda dei casi, necessario per applicare le misure adottate a norma degli articoli 65, 66 e 67 in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che comportano un rischio;

    e) 

    di dispositivi di emergenza da adottare per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l’effettiva applicazione delle misure adottate a norma degli articoli 65, 66 e 67 in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili;

    f) 

    della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell’IMSOC e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni;

    g) 

    dell’accesso ai servizi di laboratori ufficiali che siano in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati e siano dotati degli strumenti informatici necessari a garantire che i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate siano se del caso inseriti nell’IMSOC;

    h) 

    di dispositivi adeguati per trattare correttamente le diverse categorie di animali e merci e per prevenire gli eventuali rischi da contaminazione incrociata; e

    i) 

    di meccanismi per rispettare le pertinenti norme di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di malattie nell’Unione.

    4.  
    La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di tenere in considerazione aspetti specifici e necessità logistiche connessi all’esecuzione dei controlli ufficiali e all’applicazione delle misure adottate a norma dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 67, in ordine alle varie categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
    5.  
    La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi in cui e alle condizioni alle quali i posti di controllo frontalieri designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato possono essere esonerati da uno o più degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo per tener conto delle esigenze delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali che operano in specifici vincoli geografici, garantendo nel contempo la corretta esecuzione dei controlli.



    Sezione III

    Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell’Unione

    Articolo 65

    Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali

    1.  
    In caso di sospetta non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 44, paragrafo 1, e all’articolo 47, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali per confermare il sospetto o dimostrarne l’infondatezza.
    2.  
    Le partite di animali e merci che gli operatori hanno dichiarato non appartenere alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, sono soggette a controlli ufficiali da parte delle autorità competenti qualora vi sia motivo di ritenere che tali categorie di animali o merci sono presenti nella partita.
    3.  
    Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa dei risultati dei controlli ufficiali di cui ai suddetti paragrafi.

    Tali partite devono essere sottoposte, se del caso, a isolamento o quarantena e si provvede affinché gli animali siano riparati, abbeverati, nutriti e, se necessario, accuditi in attesa degli esiti dei controlli ufficiali.

    4.  
    Se le autorità competenti hanno motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore responsabile della partita o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, ove opportuno, e in aggiunta alle misure di cui all’articolo 66, paragrafo 3, intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego.
    5.  
    Le autorità competenti notificano alla Commissione e agli Stati membri mediante l’IMSOC la propria decisione di intensificare l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 4 del presente articolo, indicandone le motivazioni.
    6.  
    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle procedure per l’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 66

    Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell’Unione

    1.  
    Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale di qualsiasi partita di animali o merci che entra nell’Unione che sia non conforme alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e ne rifiutano l’ingresso nell’Unione.

    Le autorità competenti devono sottoporre tali partite, a seconda dei casi, a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. Se possibile, le autorità competenti tengono anche conto dell’interesse di fornire cure particolari per quanto riguarda tipologie specifiche di merci.

    2.  
    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle modalità di isolamento e quarantena di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
    3.  

    L’autorità competente, per quanto riguarda la partita di cui al paragrafo 1, ordina senza indugio all’operatore responsabile della partita di:

    a) 

    distruggere la partita;

    b) 

    rinviare la partita al di fuori dell’Unione in applicazione dell’articolo 72, paragrafi 1 e 2; o

    c) 

    sottoporre la partita ad un trattamento speciale ai sensi dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e, ove opportuno, di destinare la partita ad usi diversi da quelli previsti originariamente.

    Le azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono eseguite in conformità delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, incluse in particolare, per quanto riguarda le partite di animali vivi, quelle intese a risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

    Se la partita consiste di piante, prodotti vegetali o altro oggetti, le lettere a), b) e c) del primo comma si applicano o alla partita o ai suoi lotti.

    Prima di ordinare all’operatore di intraprendere un’azione ai sensi delle lettere a), b) e c), del primo comma, l’autorità competente consulta l’operatore interessato, a meno che non sia necessaria un’azione immediata al fine di rispondere a un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.

    4.  

    Laddove l’autorità competente ordini all’operatore di intraprendere una o più azioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) o c), tale autorità competente può eccezionalmente autorizzare che l’azione sia intrapresa soltanto riguardo a una parte della partita, a condizione che la distruzione parziale, il rinvio, il trattamento speciale o le altre misure:

    a) 

    siano tali da garantire la conformità;

    b) 

    non comportino un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; e

    c) 

    non perturbino l’esecuzione dei controlli ufficiali.

    5.  

    Le autorità competenti notificano immediatamente qualsiasi decisione di negare l’ingresso ad una partita come disposto al paragrafo 1 del presente articolo, e qualsiasi ordine emanato ai sensi dei paragrafi 3 e 6 e dell’articolo 67:

    a) 

    alla Commissione;

    b) 

    alle autorità competenti degli altri Stati membri;

    c) 

    alle autorità doganali;

    d) 

    alle autorità competenti del paese terzo di origine; e

    e) 

    all’operatore responsabile della partita.

    Tale notifica si effettua mediante l’IMSOC.

    6.  
    Se una partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, non è presentata per i controlli ufficiali di cui allo stesso articolo, o non è presentata come prescritto dagli articoli 50, paragrafi 1 e 3, dall’articolo 56, paragrafi 1, 3 e 4, o conformemente alle norme adottate ai sensi dell’articolo 48, dell’articolo 49, paragrafo 6, dell’articolo 51, dell’articolo 53, paragrafo 1, e dell’articolo 58, le autorità competenti ordinano il trattenimento di tale partita o il richiamo della stessa e ne dispongono il blocco ufficiale senza ritardo .

    A tali partite si applicano i paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo.

    7.  
    Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.

    Articolo 67

    Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio

    Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci comporta rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, tale partita è sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione.

    Le autorità competenti trattengono la partita in questione imponendo il blocco ufficiale e, senza ritardo, ordinano che l’operatore responsabile della partita:

    a) 

    distrugga la partita in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, adottando tutte le misure necessarie a proteggere la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente e, per quanto riguarda gli animali vivi, anche in particolare le norme intese a risparmiare dolori, ansia o sofferenze evitabili; o

    b) 

    sottopongono la partita ad un trattamento speciale in applicazione dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2.

    Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.

    Articolo 68

    Seguito delle decisioni adottate in relazione a partite non conformi che entrano nell’Unione da paesi terzi

    1.  

    Le autorità competenti:

    a) 

    annullano i certificati ufficiali e, se del caso, gli altri documenti di accompagnamento pertinenti delle partite che sono state oggetto di misure ai sensi dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 67; e

    b) 

    collaborano conformemente agli articoli da 102 a 108 per adottare le ulteriori misure necessarie a garantire che non sia possibile reintrodurre nell’Unione le partite cui sia stato negato l’ingresso in conformità dell’articolo 66, paragrafo 1.

    2.  
    Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli ufficiali sorvegliano l’applicazione delle misure disposte in conformità dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 67, al fine di garantire che la partita non provochi effetti nocivi per la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente, durante l’applicazione di tali misure o fino a tale applicazione.

    Ove opportuno, tali misure sono applicate sotto la supervisione delle autorità competenti di un altro Stato membro.

    Articolo 69

    Inadempienza dell’operatore nell’applicare le misure imposte dalle autorità competenti

    1.  
    L’operatore responsabile della partita adotta tutte le misure imposte dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 66, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 67 senza ritardo e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui le autorità competenti hanno comunicato all’operatore interessato la propria decisione in conformità dell’articolo 66, paragrafo 5. Le autorità competenti possono specificare un periodo più breve rispetto a quello di 60 giorni.
    2.  

    Se, allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, l’operatore interessato non ha adottato alcuna misura, le autorità competenti impongono:

    a) 

    che la partita sia distrutta o soggetta a qualsiasi altro intervento adeguato;

    b) 

    nei casi di cui all’articolo 67, che la partita sia distrutta presso strutture adeguate site il più vicino possibile al posto di controllo frontaliero, adottando tutte le misure necessarie a proteggere la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente.

    3.  
    Le autorità competenti possono prorogare il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per il tempo necessario a ottenere i risultati della controperizia di cui all’articolo 35, purché ciò non abbia effetti nocivi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
    4.  
    Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.

    Articolo 70

    Applicazione uniforme degli articoli 66, 67 e 68

    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme atte a garantire la coerenza in tutti i posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e in tutti i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni e delle misure adottate, e degli ordini emanati dalle autorità competenti in conformità degli articoli 66, 67 e 68, a cui le autorità competenti si attengono nel far fronte a situazioni comuni o ricorrenti di non conformità o di rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 71

    Trattamenti speciali delle partite

    1.  

    Il trattamento speciale delle partite di cui all’articolo 66, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 67, lettera b), comprende, a seconda dei casi:

    a) 

    il trattamento o la lavorazione, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione, affinché la partita risulti conforme a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o alla normativa di un eventuale paese terzo di rinvio; o

    b) 

    il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a garantire la sicurezza per il consumo animale o umano o per scopi diversi dal consumo animale o umano.

    2.  

    Il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 deve essere:

    a) 

    effettuato in modo efficiente e garantire l’eliminazione di qualsiasi rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;

    b) 

    documentato ed eseguito sotto il controllo delle autorità competenti o, se del caso, sotto il controllo delle autorità competenti di un altro Stato membro, di comune accordo; e

    c) 

    conforme a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle prescrizioni e alle condizioni in base alle quali deve essere effettuato il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    In assenza di norme adottate mediante atti delegati, il trattamento speciale viene eseguito in conformità al diritto nazionale.

    Articolo 72

    Rinvio di partite

    1.  

    Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    la destinazione è stata convenuta con l’operatore responsabile della partita;

    b) 

    l’operatore responsabile della partita ha informato le autorità competenti dello Stato membro per iscritto del fatto che le autorità competenti del paese terzo di origine o, se diverso, del paese terzo di destinazione, sono state informate dei motivi e delle circostanze per cui è stato negato l’ingresso nell’Unione alla partita di animali o merci in questione;

    c) 

    se il paese terzo di destinazione non è il paese terzo di origine, l’operatore ha ottenuto l’accordo delle autorità competenti di tale paese terzo di destinazione e tali autorità competenti hanno notificato alle autorità competenti dello Stato membro la propria disponibilità ad accettare la partita; e

    d) 

    nel caso di partite di animali, il rinvio è conforme alla normativa in materia di benessere degli animali.

    2.  
    Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, non si applicano alle partite di merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c).



    Sezione IV

    Approvazione dei controlli pre-esportazione

    Articolo 73

    Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi

    1.  
    La Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare, su richiesta di un paese terzo, i controlli specifici pre-esportazione che tale paese terzo effettua su partite di animali e merci prima della loro esportazione verso l’Unione al fine di verificare che le partite esportate siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Tale approvazione si applica solo alle partite provenienti dal paese terzo in questione e può essere concessa per una o più categorie di animali o merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
    2.  

    L’approvazione di cui al paragrafo 1 specifica:

    a) 

    la frequenza massima dei controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri all’ingresso delle partite nell’Unione, se non si ha motivo di sospettare casi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o pratiche fraudolente o ingannevoli;

    b) 

    i certificati ufficiali che devono accompagnare le partite in entrata nell’Unione;

    c) 

    un modello per i certificati di cui alla lettera b);

    d) 

    le autorità competenti del paese terzo sotto la cui responsabilità devono essere effettuati i controlli pre-esportazione; e

    e) 

    se del caso, qualsiasi eventuale organismo delegato cui tali autorità competenti possono delegare alcuni compiti. Tale delega può essere approvata unicamente se sono soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 28 a 33 o condizioni equivalenti.

    3.  

    L’approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concessa a un paese terzo unicamente se gli elementi di prova disponibili e, se del caso, un controllo della Commissione effettuato in conformità dell’articolo 120, dimostrano che il sistema dei controlli ufficiali in tale paese terzo è idoneo a garantire:

    a) 

    che le partite di animali o di merci esportate verso l’Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni equivalenti; e

    b) 

    che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell’invio nell’Unione siano sufficientemente efficaci da sostituire i controlli documentali, di identità e i controlli fisici stabiliti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o da permettere di ridurne la frequenza.

    4.  

    Le autorità competenti o un organismo delegato specificato nel testo dell’approvazione:

    a) 

    sono responsabili dei contatti con l’Unione; e

    b) 

    garantiscono che i certificati ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), accompagnino ciascuna partita controllata.

    5.  
    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme particolareggiate e i criteri per l’approvazione dei controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per i controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti dello Stato membro sugli animali e le merci soggetti all’accordo di cui a tale paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 74

    Casi di non conformità successivi ai controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi e revoca dell’approvazione

    1.  

    Quando i controlli ufficiali effettuati su partite di categorie di animali e merci per le quali sono stati approvati controlli specifici pre-esportazione in conformità all’articolo 73, paragrafo 1, mettono in luce casi gravi e ricorrenti di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri:

    a) 

    lo notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri e agli operatori interessati mediante l’IMSOC oltre a richiedere assistenza amministrativa in conformità delle procedure stabilite agli articoli da 102 a 108; e

    b) 

    aumentano immediatamente il numero di controlli ufficiali effettuati sulle partite originarie del paese in questione e, ove necessario per consentire un adeguato esame analitico della situazione, conservano un numero opportuno di campioni in condizioni di magazzinaggio appropriate.

    2.  
    La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare l’approvazione di cui all’articolo 73, paragrafo 1, se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, vi sono indicazioni sul fatto che le prescrizioni di cui all’articolo 73, paragrafi 3 e 4, non sono più rispettate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.



    Sezione V

    Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi

    Articolo 75

    Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell’Unione da paesi terzi

    1.  
    Le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità degli Stati membri che si occupano di animali e merci che entrano nell’Unione collaborano strettamente per garantire che i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci che entrano nell’Unione siano effettuati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

    A tal fine, le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità:

    a) 

    si assicurano reciprocamente l’accesso alle informazioni necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attività in relazione agli animali e alle merci che entrano nell’Unione; e

    b) 

    garantiscono il tempestivo scambio di tali informazioni, anche per via elettronica.

    2.  

    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme uniformi in merito ai meccanismi di collaborazione che le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità di cui al paragrafo 1 sono tenute a predisporre per garantire:

    a) 

    l’accesso delle autorità competenti alle informazioni necessarie per l’identificazione immediata e completa delle partite di animali e merci in ingresso nell’Unione che sono soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;

    b) 

    l’aggiornamento reciproco, mediante scambi di informazioni o sincronizzazione delle pertinenti banche dati, delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e da altre autorità sulle partite di animali e di merci che entrano nell’Unione; e

    c) 

    la rapida comunicazione delle decisioni prese da tali autorità sulla base delle informazioni di cui alle lettere a) e b).

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 76

    Collaborazione tra le autorità in merito a partite non soggette a controlli specifici alle frontiere

    1.  
    I paragrafi 2, 3, e 4 del presente articolo si applicano alle partite di animali e merci diverse da quelle assoggettate a controlli all’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento per le quali sia stata presentata una dichiarazione doganale ai fini dell’immissione in libera pratica in conformità dell’articolo 5, punto 12, del regolamento (UE) n. 952/2013 e degli articoli da 158 a 202 di tale regolamento.
    2.  
    Le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica quando hanno motivo di ritenere che la partita possa comportare rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, e informano immediatamente le autorità competenti di tale sospensione.
    3.  
    Una partita la cui immissione in libera pratica è stata sospesa ai sensi del paragrafo 2 è svincolata se, entro un termine di tre giorni lavorativi dalla sospensione, le autorità competenti non hanno richiesto alle autorità doganali di prorogare la sospensione o se hanno informato le autorità doganali che non vi sono rischi.
    4.  

    Se le autorità competenti ritengono che sia presente un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente:

    a) 

    chiedono alle autorità doganali di non svincolare la partita per l’immissione in libera pratica e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna la partita e in qualsiasi altro documento di accompagnamento o nei pertinenti equivalenti elettronici:

    «Il prodotto presenta un rischio — immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ »;

    b) 

    nessun’altra procedura doganale è permessa senza il consenso delle autorità competenti; e

    c) 

    si applicano l’articolo 66, paragrafi 1, 3, 5 e 6, gli articoli 67, 68 e 69, l’articolo 71, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 72, paragrafi 1 e 2.

    5.  
    Nel caso di partite di animali e merci diverse da quelle assoggettate a controlli all’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, per le quali non sia stata presentata una dichiarazione doganale ai fini dell’immissione in libera pratica, le autorità doganali, quando hanno motivo di ritenere che la spedizione possa costituire un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità doganali degli Stati membri di destinazione finale.



    Sezione VI

    Misure specifiche

    Articolo 77

    Norme in merito a controlli ufficiali specifici e alle misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli

    1.  

    La Commissione adotta conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici e in materia di misure in caso di non conformità, al fine di tener conto delle specificità delle seguenti categorie di animali e merci o delle relative modalità e mezzi di trasporto:

    a) 

    partite di prodotti freschi della pesca sbarcate da pescherecci di paesi terzi direttamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 16 );

    b) 

    partite di selvaggina di pelo con la pelle;

    c) 

    partite di merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), consegnate, con o senza magazzinaggio in depositi doganali riconosciuti per tale scopo o in zone franche, alle navi in uscita dal territorio dell’Unione e destinate all’approvvigionamento delle navi o al consumo del personale e dei passeggeri;

    d) 

    materiale da imballaggio in legno;

    e) 

    mangimi che accompagnano gli animali e destinati all’alimentazione di tali animali;

    f) 

    animali e merci ordinati mediante vendite tramite contratti a distanza e consegnati da un paese terzo a un indirizzo nell’Unione, nonché i necessari obblighi di notifica per consentire la corretta esecuzione dei controlli ufficiali;

    g) 

    prodotti vegetali che, in considerazione della loro successiva destinazione, possono comportare il rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose degli animali;

    h) 

    partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che siano originarie dell’Unione e vi facciano ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;

    i) 

    merci sfuse che entrano nell’Unione da un paese terzo, indipendentemente dal fatto che siano tutte originarie di tale paese terzo;

    j) 

    partite di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, provenienti dal territorio della Croazia, che transitano attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum») prima di rientrare nel territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli;

    k) 

    animali e merci esenti dall’articolo 47 in conformità dell’articolo 48.

    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare conformemente all’articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di taluni animali e merci dal posto di controllo frontaliero d’arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione o al posto di controllo frontaliero presso il luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero di uscita.
    3.  

    La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:

    a) 

    i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio; e

    b) 

    il formato dei documenti che devono accompagnare le categorie di animali o merci di cui al paragrafo 1.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.



    CAPO VI

    Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali

    Articolo 78

    Norme generali

    1.  
    Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
    2.  
    Il presente capo si applica anche in caso di delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali conformemente all’articolo 28 e all’articolo 31.

    Articolo 79

    Tariffe o diritti obbligatori

    1.  

    Le autorità competenti riscuotono le tariffe o i diritti per i controlli ufficiali effettuati in relazione alle attività di cui all’allegato IV, capo II, e sugli animali e le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a)

    a) 

    a livello di costo calcolato conformemente all’articolo 82, paragrafo 1; o

    b) 

    in base agli importi di cui all’allegato IV.

    2.  

    Le autorità competenti riscuotono tariffe o diritti per recuperare i costi sostenuti in relazione a:

    a) 

    controlli ufficiali effettuati su animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

    b) 

    controlli ufficiali effettuati su richiesta dell’operatore per ottenere il riconoscimento di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005;

    c) 

    controlli ufficiali originariamente non programmati:

    i) 

    che si sono resi necessari in seguito all’individuazione di un caso di non conformità da parte dell’operatore stesso nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del presente regolamento; e

    ii) 

    che sono eseguiti per valutare la portata e le conseguenze del caso di non conformità o per verificare che essa sia stata sanata.

    3.  

    Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono ridurre su base oggettiva e non discriminatoria l’importo delle tariffe o dei diritti in relazione alle attività di cui all’allegato IV, capo II, tenendo conto:

    a) 

    degli interessi degli operatori a bassa capacità produttiva;

    b) 

    dei metodi tradizionali utilizzati per la produzione, il trattamento e la distribuzione;

    c) 

    delle esigenze degli operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici; e

    d) 

    dei precedenti di conformità degli operatori alle norme pertinenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, così come verificati mediante controlli ufficiali.

    4.  
    Gli Stati membri possono decidere di non riscuotere tariffe e diritti calcolati conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera b) al di sotto di un importo per il quale, considerati il costo della riscossione e le entrate complessive attese da tariffe e diritti, la riscossione di tale tariffa o diritto sarebbe antieconomica.
    5.  
    Il presente articolo non si applica ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j).

    Articolo 80

    Altre tariffe o diritti

    Per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli di cui all’articolo 79, se non proibito dalle disposizioni legislative applicabili nei settori disciplinati dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 81

    Costi

    Le tariffe o i diritti che devono essere riscossi in conformità all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 79, paragrafo 2, sono determinati sulla base dei costi seguenti, nella misura in cui questi ultimi derivino dai controlli ufficiali in questione:

    a) 

    gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario e amministrativo, coinvolto nell’esecuzione dei controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, le pensioni e le assicurazioni;

    b) 

    il costo degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione e gli oneri assicurativi nonché altri costi correlati;

    c) 

    il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;

    d) 

    i costi dei servizi applicati alle autorità competenti dagli organismi delegati per i controlli ufficiali che sono stati delegati agli organismi delegati;

    e) 

    il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti;

    f) 

    le spese di viaggio del personale di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno;

    g) 

    il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio applicato dai laboratori ufficiali per tali compiti.

    Articolo 82

    Calcolo delle tariffe o dei diritti

    1.  

    Le tariffe o i diritti riscossi a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 79, paragrafo 2, sono stabiliti secondo uno dei seguenti metodi di calcolo o una loro combinazione:

    a) 

    forfettariamente sulla base dei costi complessivi dei controlli ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e applicati a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti o no controlli ufficiali nel corso del periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore soggetto alla tariffa; nello stabilire il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore, attività e categoria di operatori, le autorità competenti prendono in considerazione l’impatto che il tipo e le dimensioni dell’attività in questione e i relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi di tali controlli ufficiali; o

    b) 

    sulla base del calcolo dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicati agli operatori soggetti a tale controllo ufficiale.

    2.  
    Per il calcolo delle tariffe o dei diritti di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, le spese di viaggio di cui all’articolo 81, lettera f), devono essere prese in considerazione in modo tale da non discriminare gli operatori in base alla distanza dei loro locali dalla sede delle autorità competenti.
    3.  
    Se le tariffe o i diritti sono calcolati conformemente al paragrafo 1, lettera a), le tariffe o i diritti riscossi dalle autorità competenti non superano i costi complessivi sostenuti per i controlli ufficiali effettuati durante il periodo di tempo ivi specificato.
    4.  
    Se sono calcolati conformemente al paragrafo 1, lettera b), le tariffe o i diritti non eccedono il costo effettivo del controllo ufficiale effettuato.

    Articolo 83

    Riscossione e applicazione di tariffe o diritti

    1.  
    Le tariffe o i diritti sono posti a carico di un operatore per un controllo ufficiale o altra attività ufficiale effettuati sulla base di un reclamo solo se tale controllo porta alla conferma della non conformità.
    2.  
    Le tariffe o i diritti riscossi conformemente all’articolo 79 e all’articolo 80 non sono rimborsati né direttamente né indirettamente, salvo che siano stati indebitamente riscossi.
    3.  
    Gli Stati membri possono decidere che le tariffe o i diritti siano riscossi da autorità diverse dalle autorità competenti o da organismi delegati.

    Articolo 84

    Corresponsione di tariffe o diritti

    1.  
    Le autorità competenti provvedono affinché, su richiesta, gli operatori ricevano prova del pagamento delle tariffe o dei diritti, nel caso in cui gli operatori non possano accedere altrimenti a tale prova.
    2.  
    Le tariffe o i diritti riscossi conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, sono corrisposti dall’operatore responsabile della partita o dal suo rappresentante.

    Articolo 85

    Trasparenza

    1.  

    Gli Stati membri assicurano un alto livello di trasparenza in merito:

    a) 

    alle tariffe o ai diritti di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’articolo 80, segnatamente in relazione:

    i) 

    al metodo e ai dati utilizzati per stabilire tali tariffe o diritti;

    ii) 

    all’importo delle tariffe o dei diritti applicati per ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;

    iii) 

    alla composizione dei costi, ai sensi dell’articolo 81;

    b) 

    l’identità delle autorità o degli organismi responsabili per la riscossione delle tariffe o dei diritti.

    2.  
    Ciascuna autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ciascun periodo di riferimento e i costi dell’autorità competente per cui è dovuta una tariffa o un diritto a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 79, paragrafo 2, e dell’articolo 80.
    3.  
    Gli Stati membri consultano le pertinenti parti interessate in merito ai metodi generali impiegati per calcolare le tariffe o i diritti di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’articolo 80.



    CAPO VII

    Certificazione ufficiale

    Articolo 86

    Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

    1.  

    La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di:

    a) 

    certificati ufficiali; o

    b) 

    nei casi contemplati dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, attestati ufficiali.

    2.  
    Laddove le autorità competenti delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all’articolo 91, paragrafo 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli articoli da 28 a 33.

    Articolo 87

    Certificati ufficiali

    Gli articoli 88, 89 e 90 si applicano:

    a) 

    quando le norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e

    b) 

    ai certificati ufficiali necessari ai fini dell’esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi o richiesti all’autorità competente di uno Stato membro di spedizione dall’autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in paesi terzi.

    Articolo 88

    Firma e rilascio di certificati ufficiali

    1.  
    I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti.
    2.  

    Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:

    a) 

    siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e

    b) 

    abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento.

    3.  

    I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti presupposti:

    a) 

    conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:

    i) 

    un controllo ufficiale; o

    ii) 

    l’acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;

    b) 

    fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un’altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l’esattezza di tali fatti e dati;

    c) 

    fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte.

    4.  
    I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati solo sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, quando la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lo richieda.

    Articolo 89

    Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

    1.  

    I certificati ufficiali:

    a) 

    recano un codice unico;

    b) 

    non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;

    c) 

    sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

    d) 

    sono autentici ed esatti;

    e) 

    consentono l’identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e

    f) 

    consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l’autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce.

    2.  
    Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l’uso improprio di certificati ufficiali.

    Articolo 90

    Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

    La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l’applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 relativamente a:

    a) 

    i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    b) 

    i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;

    c) 

    le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;

    d) 

    le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;

    e) 

    il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l’effettuazione dei controlli ufficiali;

    f) 

    le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l’uso di firme elettroniche.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 91

    Attestati ufficiali

    1.  
    Quando il presente regolamento o le norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
    2.  

    Gli attestati ufficiali:

    a) 

    sono autentici ed esatti;

    b) 

    sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; e

    c) 

    se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l’attestato ufficiale e tale partita o lotto.

    3.  

    Le autorità competenti provvedono affinché il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare il rilascio di attestati ufficiali o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali:

    a) 

    sia imparziale e esente da qualsiasi conflitto di interessi e in particolare non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale rispetto a quanto è certificato dall’attestato ufficiale; e

    b) 

    abbia ricevuto adeguata formazione riguardo a:

    i) 

    le norme la conformità alle quali è certificata dall’attestato ufficiale e la valutazione tecnica di conformità a tali norme;

    ii) 

    le norme pertinenti figuranti nel presente regolamento.

    4.  

    Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che:

    a) 

    gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

    b) 

    l’attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili.



    TITOLO III

    LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO

    Articolo 92

    Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea

    1.  

    Nei settori disciplinati dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è istituito un laboratorio di riferimento dell’Unione europea se l’efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali dipende anche dalla qualità, uniformità e affidabilità:

    a) 

    dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati conformemente all’articolo 37, paragrafo 1; e

    b) 

    dei risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali.

    2.  
    È istituito un laboratorio di riferimento dell’Unione europea se vi è una necessità riconosciuta di promuovere pratiche uniformi in relazione allo sviluppo o all’utilizzo dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera a).
    3.  
    La Commissione riesamina regolarmente il mandato e il funzionamento del laboratorio di riferimento dell’Unione europea.
    4.  
    La Commissione integra il presente regolamento mediante l’adozione della decisione di istituire tale laboratorio di riferimento dell’Unione europea mediante un atto delegato conformemente all’articolo 144.

    Articolo 93

    Designazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea

    1.  
    La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, laboratori di riferimento dell’Unione europea nei casi in cui è stata adottata la decisione di istituire tale laboratorio conformemente all’articolo 92.
    2.  

    Le designazioni di cui al paragrafo 1:

    a) 

    seguono una procedura di selezione pubblica; e

    b) 

    sono limitate nel tempo e per un periodo minimo di cinque anni o riesaminate a intervalli regolari.

    3.  

    I laboratori di riferimento dell’Unione europea:

    a) 

    operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati in conformità di tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale accreditamento:

    i) 

    deve includere tutti i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare quando opera in qualità di laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

    ii) 

    può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;

    iii) 

    può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l’ambito dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi utilizzati dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione specifica, preliminare all’utilizzo di tali metodi modificati o nuovi, da parte dell’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui è situato il laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

    b) 

    sono imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interesse e, in particolare, non si trovano in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento dell’Unione europea;

    c) 

    dispongono o possono disporre per contratto di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenza, e di personale di sostegno ove necessario;

    d) 

    possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;

    e) 

    garantiscono che il loro personale o qualsiasi altro personale a contratto abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel settore della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale;

    f) 

    dispongono degli strumenti necessari per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza, o vi hanno accesso; e

    g) 

    se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.

    4.  
    In deroga al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, per il settore disciplinato dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), la Commissione può designare laboratori ufficiali, così designati dalle autorità competenti sulla base di una deroga adottata ai sensi dell’articolo 41, come laboratori di riferimento dell’Unione europea indipendentemente dal fatto che rispettino o meno le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.
    5.  

    In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i laboratori di cui all’articolo 32, primo comma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 21, primo comma del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono laboratori di riferimento dell’Unione europea che hanno le responsabilità ed eseguono i compiti di cui all’articolo 94 del presente regolamento, nei settori rispettivamente:

    a) 

    degli OGM e degli alimenti e mangimi geneticamente modificati; e

    b) 

    degli additivi dei mangimi.

    6.  
    Gli obblighi di riservatezza del personale, di cui all’articolo 8, si applicano mutatis mutandis al personale dei laboratori di riferimento dell’Unione europea.

    Articolo 94

    Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea

    1.  
    I laboratori di riferimento dell’Unione europea contribuiscono al miglioramento e all’armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi da utilizzare nei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, e dei dati relativi alle analisi, prove e diagnosi da essi generati.
    2.  

    I laboratori di riferimento dell’Unione europea designati a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, sono responsabili dei seguenti compiti, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei laboratori di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 36, del regolamento (UE) n. 652/2014:

    a) 

    fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli e orientamenti in merito ai metodi di analisi, prova o diagnosi, compresi i metodi di riferimento;

    b) 

    fornire materiale di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento;

    c) 

    coordinare l’applicazione ad opera dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando periodicamente prove comparative interlaboratorio o prove valutative e assicurando di dare debito seguito a tali prove comparative o valutative, effettuate conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili, e informando la Commissione e gli Stati membri dei risultati e del follow-up di tali prove;

    d) 

    coordinare le soluzioni pratiche necessarie per applicare nuovi metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in tale ambito;

    e) 

    condurre corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da paesi terzi;

    f) 

    fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nell’ambito della loro missione;

    g) 

    fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sulle pertinenti attività di ricerca nazionali, dell’Unione e internazionali;

    h) 

    collaborare nell’ambito della loro missione con i laboratori di paesi terzi e con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);

    i) 

    assistere attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale negli Stati membri, o di organismi nocivi per le piante, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizooziologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi;

    j) 

    coordinare o eseguire prove per la verifica della qualità dei reagenti e dei lotti dei reagenti usati per la diagnosi delle malattie di origine alimentare, zoonotiche o animali, e la diagnosi di organismi nocivi per le piante;

    k) 

    ove pertinente per il loro ambito di competenza, stabilire e mantenere:

    i) 

    collezioni di riferimento di organismi nocivi per le piante e/o di ceppi di riferimento di agenti patogeni;

    ii) 

    collezioni di riferimento di materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari, utilizzati per calibrare apparecchiature di analisi e fornire campioni ai laboratori nazionali di riferimento;

    iii) 

    elenchi aggiornati di sostanze e reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti; e

    l) 

    ove pertinente per il loro ambito di competenza, cooperare tra loro e con la Commissione, se del caso, al fine di sviluppare metodi di analisi, prova o diagnosi di livello elevato.

    Per quanto riguarda il punto i) del punto k), il laboratorio di riferimento dell’Unione europea può stabilire e mantenere tali collezioni e ceppi di riferimento esternalizzandoli per contratto ad altri laboratori ufficiali e a organizzazioni scientifiche.

    3.  
    I laboratori di riferimento dell’Unione europea pubblicano l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati dagli Stati membri in conformità all’articolo 100, paragrafo 1.

    Articolo 95

    Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali

    1.  
    La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali che sostengono le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f).
    2.  

    Le designazioni di cui al paragrafo 1:

    a) 

    seguono una procedura di selezione pubblica; e

    b) 

    sono limitate nel tempo o riesaminate a intervalli regolari.

    3.  

    I centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali:

    a) 

    agiscono in modo imparziale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di centri di riferimento dell’Unione europea;

    b) 

    possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica su rapporto uomo-animale, comportamento animale, fisiologia animale, genetica animale, salute e nutrizione animale in relazione al benessere degli animali, e aspetti di tale benessere connessi all’impiego commerciale e scientifico degli animali;

    c) 

    dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e nelle questioni etiche relative agli animali, e di personale di sostegno ove necessario;

    d) 

    possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; e

    e) 

    garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale, inclusi gli studi eseguiti e le azioni intraprese da altri centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali.

    Articolo 96

    Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali

    I laboratori di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sono responsabili dei seguenti compiti di sostegno, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014:

    a) 

    fornire assistenza scientifica e tecnica nell’ambito della loro missione anche, se del caso, sotto forma di assistenza coordinata, alle reti e organismi nazionali di sostegno pertinenti nel settore disciplinato dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f);

    b) 

    fornire competenze scientifiche e tecniche per lo sviluppo e l’applicazione degli indicatori di benessere degli animali di cui all’articolo 21, paragrafo 8, lettera e);

    c) 

    sviluppare o coordinare lo sviluppo di metodi per la valutazione del livello di benessere degli animali e di metodi per migliorarlo;

    d) 

    effettuare studi scientifici e tecnici sul benessere degli animali utilizzati per scopi commerciali o scientifici;

    e) 

    svolgere corsi di formazione per il personale delle reti e degli organismi nazionali di sostegno scientifico di cui alla lettera a), per il personale delle autorità competenti e per esperti dei paesi terzi; e

    f) 

    diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche e collaborare con gli enti di ricerca dell’Unione nei settori che rientrano nell’ambito della loro missione.

    Articolo 97

    Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare

    1.  
    La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell’Unione europea che sostengono le attività della Commissione e degli Stati membri per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente.
    2.  

    Le designazioni di cui al paragrafo 1:

    a) 

    seguono una procedura di selezione pubblica; e

    b) 

    sono limitate nel tempo o riesaminate a intervalli regolari.

    3.  

    I centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare:

    a) 

    agiscono in modo imparziale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di centri di riferimento dell’Unione europea;

    b) 

    possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2) e nella scienza forense applicata in quei settori, al fine di conseguire la capacità di svolgere o coordinare ricerche ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e convalidare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente;

    c) 

    dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera b) e del personale di sostegno necessario;

    d) 

    possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; e

    e) 

    garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale in quei settori.

    Articolo 98

    Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare

    I centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare dell’Unione sono responsabili dei seguenti compiti di sostegno, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014:

    a) 

    fornire conoscenze specializzate in materia di autenticità e integrità della catena agroalimentare e dei metodi per rilevare violazioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, in relazione alle scienze forensi applicate ai settori disciplinati da tali norme;

    b) 

    fornire analisi specifiche volte a individuare i segmenti della filiera agroalimentare potenzialmente soggetti a violazioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli e prestare assistenza nell’elaborazione di tecniche e protocolli specifici per i controlli ufficiali;

    c) 

    se necessario, eseguire i compiti di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettere da a) a h), del presente regolamento evitando duplicazioni con i compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea designati a norma dell’articolo 93 del presente regolamento;

    d) 

    se necessario, stabilire e mantenere collezioni o banche dati di materiali di riferimento autenticati da utilizzare per la rilevazione di violazioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli; e

    e) 

    diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche nei settori che rientrano nell’ambito della rispettiva missione.

    Articolo 99

    Obblighi della Commissione

    1.  

    La Commissione pubblica e aggiorna, ogni volta che è necessario, l’elenco:

    a) 

    dei laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 93;

    b) 

    dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali di cui all’articolo 95;

    c) 

    dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare dell’Unione di cui all’articolo 97.

    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alla previsione di requisiti, responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea, dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali e dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare dell’Unione in aggiunta a quelli stabiliti nell’articolo 93, paragrafo 3, nell’articolo 94, nell’articolo 95, paragrafo 3, nell’articolo 96, nell’articolo 97, paragrafo 3, e nell’articolo 98. Tali atti delegati sono limitati a casi di rischi nuovi o emergenti, malattie animali o organismi nocivi per le piante nuovi o emergenti, o a casi giustificati da nuove prescrizioni legali.
    3.  
    I laboratori di riferimento e i centri di riferimento dell’Unione europea sono soggetti a controlli della Commissione per verificare la conformità alle prescrizioni dell’articolo 93, paragrafo 3, dell’articolo 94, dell’articolo 95, paragrafo 3, e dell’articolo 97, paragrafo 3.
    4.  

    Se i controlli della Commissione di cui al paragrafo 3 del presente articolo dimostrano la non conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 93, paragrafo 3, all’articolo 94, all’articolo 95, paragrafo 3, e all’articolo 97 paragrafo 3, la Commissione, dopo aver ricevuto le osservazioni del laboratorio di riferimento o del centro di riferimento dell’Unione europea:

    a) 

    revoca, mediante atti di esecuzione, la designazione di tale laboratorio o centro; o

    b) 

    adotta ogni altra misura adeguata.

    Articolo 100

    Designazione dei laboratori nazionali di riferimento

    1.  
    Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell’Unione europea designato a norma dell’articolo 93, paragrafo 1.

    Gli Stati membri possono designare un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell’Unione europea.

    Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che sia parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

    Un singolo laboratorio può essere designato come laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.

    2.  
    Le prescrizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), all’articolo 37, paragrafo 5, all’articolo 39, all’articolo 42, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 42, paragrafo 3, si applicano ai laboratori nazionali di riferimento.

    In deroga all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), per il settore disciplinato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), la Commissione può designare laboratori ufficiali, così designati dalle autorità competenti sulla base di una deroga adottata ai sensi dell’articolo 41, come laboratori nazionali di riferimento indipendentemente dal fatto che rispettino o meno le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e).

    3.  

    I laboratori nazionali di riferimento:

    a) 

    sono imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interesse e, in particolare, non si trovano in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento nazionali;

    b) 

    dispongono o possono disporre per contratto di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario;

    c) 

    possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;

    d) 

    garantiscono che il loro personale o qualsiasi personale assunto per contratto abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel settore della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale;

    e) 

    dispongono degli strumenti necessari per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza, o vi hanno accesso; e

    f) 

    se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.

    4.  

    Gli Stati membri:

    a) 

    comunicano la denominazione e l’indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio di riferimento dell’Unione europea e agli altri Stati membri;

    b) 

    rendono le informazioni di cui alla lettera a) disponibili al pubblico; e

    c) 

    aggiornano le informazioni di cui alla lettera a) ogniqualvolta ciò risulti necessario.

    5.  
    Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per laboratorio di riferimento dell’Unione europea provvedono affinché tali laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio di riferimento dell’Unione europea.
    6.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo l’introduzione di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti delegati si limitano a garantire la coerenza con eventuali requisiti aggiuntivi adottati a norma dell’articolo 99, paragrafo 2.

    Articolo 101

    Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

    1.  

    I laboratori nazionali di riferimento, nell’area di loro competenza:

    a) 

    collaborano con i laboratori di riferimento dell’Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;

    b) 

    coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;

    c) 

    se del caso, organizzano prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito follow-up di tali prove e comunicano alle autorità competenti i relativi risultati e follow-up;

    d) 

    assicurano la trasmissione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell’Unione europea;

    e) 

    offrono, nell’ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l’attuazione di PCNP di cui all’articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell’articolo 112;

    f) 

    se del caso, convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;

    g) 

    se necessario svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1; e

    h) 

    assistono attivamente gli Stati membri che li hanno designati nella diagnosi di focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale, o nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, epizooziologici o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.

    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alla definizione di responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati si limitano a garantire la coerenza con eventuali responsabilità e compiti aggiuntivi adottati a norma dell’articolo 99, paragrafo 2.



    TITOLO IV

    ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE

    Articolo 102

    Norme generali

    1.  
    Le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità agli articoli da 104 a 107, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nei casi che presentano rilevanza in più di uno Stato membro.
    2.  
    L’assistenza amministrativa comprende, se del caso e nell’ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
    3.  

    Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano il diritto nazionale:

    a) 

    applicabile al rilascio di documenti e informazioni che sono oggetto di indagini, anche penali, e procedimenti giudiziari, o ad essi collegati; e

    b) 

    volte a garantire la protezione degli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.

    4.  

    Gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, da altre autorità incaricate dell’applicazione della legge, pubblici ministeri e autorità giudiziarie, alle autorità competenti, di informazioni relative all’eventuale non conformità con la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, pertinente per l’applicazione del presente titolo, non conformità che può costituire:

    a) 

    un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; o

    b) 

    un’eventuale violazione delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commessa mediante pratiche fraudolente o ingannevoli.

    5.  
    Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli da 104 a 107 avvengono per iscritto su supporto cartaceo o elettronico.
    6.  

    Al fine di snellire e semplificare gli scambi di comunicazioni, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un formato standard per:

    a) 

    le richieste di assistenza di cui all’articolo 104, paragrafo 1; e

    b) 

    la comunicazione di notifiche e risposte comuni e ricorrenti.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 103

    Organi di collegamento

    1.  
    Ogni Stato membro designa uno o più organi di collegamento che fungano da punti di contatto responsabili di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli da 104 a 107.
    2.  
    La designazione di organi di collegamento non preclude contatti diretti, scambi di informazioni o collaborazione tra il personale delle autorità competenti nei vari Stati membri.
    3.  
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i recapiti relativi ai propri organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1, e ogni ulteriore modifica di tali dati.
    4.  
    La Commissione pubblica e aggiorna sul suo sito web l’elenco degli organi di collegamento comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 3.
    5.  
    Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, e le notifiche e le comunicazioni ai sensi degli articoli 105, 106 e 107, sono trasmesse da un organo di collegamento al suo omologo nello Stato membro destinatario della domanda o della notifica.
    6.  
    La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 104

    Assistenza su richiesta

    1.  

    Se le autorità competenti di uno Stato membro ritengono che, per l’esecuzione di controlli ufficiali o per dar efficacemente seguito a tali controlli nel loro territorio, esse necessitino di dati e informazioni da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, esse presentano una richiesta motivata di assistenza amministrativa alle autorità competenti di detto Stato membro. Le autorità competenti destinatarie della richiesta:

    a) 

    accusano la ricevuta della richiesta senza ritardo;

    b) 

    ove specificato dall’autorità competente richiedente, indicano, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, il tempo stimato necessario per fornire una risposta informata; e

    c) 

    eseguono i controlli ufficiali o le indagini necessarie per fornire senza ritardo alle autorità competenti richiedenti tutte le informazioni e i documenti necessari al fine di consentire loro di adottare decisioni informate e verificare la conformità alle norme dell’Unione nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.

    2.  
    I documenti possono essere trasmessi in originale o in copia.
    3.  
    Previo accordo tra le autorità competenti richiedenti e le autorità competenti destinatarie della richiesta, il personale designato dalle prime può presenziare ai controlli ufficiali e alle indagini di cui al paragrafo 1, lettera c), effettuati dalle autorità competenti destinatarie della richiesta.

    In tali casi il personale delle autorità competenti richiedenti:

    a) 

    deve essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate l’identità e le qualifiche ufficiali;

    b) 

    deve ottenere, dall’operatore, l’accesso agli stessi locali e agli stessi documenti del personale delle autorità competenti destinatarie della richiesta, per il loro tramite e ai soli fini dell’indagine amministrativa in corso; e

    c) 

    non deve, di propria iniziativa, esercitare i poteri di indagine conferiti ai funzionari delle autorità competenti destinatarie della richiesta.

    Articolo 105

    Assistenza spontanea in caso di non conformità

    1.  
    Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un caso di non conformità che potrebbe avere conseguenze per un altro Stato membro, esse comunicano dette informazioni alle autorità competenti di tale altro Stato membro senza averne ricevuto esplicita richiesta e senza indebito ritardo.
    2.  

    Le autorità competenti che ricevono la notifica a norma del paragrafo 1:

    a) 

    accusano ricevuta della notifica senza indebito ritardo;

    b) 

    ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica:

    i) 

    quali indagini intendono svolgere; o

    ii) 

    le ragioni per le quali ritengono che non siano necessarie indagini; e

    c) 

    quando le indagini di cui alla lettera b) sono considerate necessarie, esse esaminano la questione e informano senza ritardo le autorità competenti che le hanno interpellate dei risultati e, se del caso, delle misure adottate.

    Articolo 106

    Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione

    1.  
    Qualora, durante i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro, le autorità competenti constatino che tali animali o merci non sono conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, al punto da costituire un rischio sanitario per l’uomo, gli animali o le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, o da rappresentare una possibile grave violazione di tali norme, esse informano senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.
    2.  

    Le autorità competenti notificate, senza ritardo:

    a) 

    accusano ricevuta della notifica;

    b) 

    ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano le indagini che intendono svolgere; e

    c) 

    indagano in merito, adottano tutte le misure necessarie e comunicano alle autorità competenti notificanti la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni adottate e le relative motivazioni.

    3.  

    Se le autorità competenti notificanti hanno motivo di credere che le indagini eseguite o le misure adottate dalle autorità competenti destinatarie della notifica non siano adeguate a far fronte al caso accertato di non conformità, esse richiedono alle autorità competenti destinatarie della notifica di integrare tali controlli ufficiali o misure. In tal caso, le autorità competenti dei due Stati membri:

    a) 

    cercano un approccio comune al fine di far fronte in maniera adeguata al caso di non conformità, anche tramite indagini e controlli ufficiali congiunti effettuati in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3; e

    b) 

    informano la Commissione senza ritardo se non sono in grado di concordare misure appropriate.

    4.  
    Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro mostrino ripetuti casi di non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza ritardo.

    Articolo 107

    Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi

    1.  

    Quando le autorità competenti ricevono informazioni da un paese terzo indicanti una non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un rischio sanitario per l’uomo, gli animali o le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, esse, senza ritardo:

    a) 

    notificano tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati; e

    b) 

    comunicano tali informazioni alla Commissione se sono, o possono essere, rilevanti a livello dell’Unione.

    2.  

    Le informazioni ottenute attraverso indagini e controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:

    a) 

    le autorità competenti che hanno fornito le informazioni diano il loro assenso alla comunicazione;

    b) 

    il paese terzo si sia impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le norme dell’Unione o che costituiscono un rischio per l’uomo, per gli animali o per le piante o per l’ambiente; e

    c) 

    le pertinenti norme nazionali e dell’Unione applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi siano rispettate.

    Articolo 108

    Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

    1.  

    Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non siano in grado di concordare azioni appropriate per contrastare la non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione coordina senza indugio le misure e le azioni intraprese dalle autorità competenti in conformità del presente titolo, ove le informazioni in possesso della Commissione:

    a) 

    riportino attività che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri; o

    b) 

    indichino che è possibile che le stesse attività, o attività simili, che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, stiano avendo luogo in più Stati membri.

    2.  

    Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione può:

    a) 

    in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare una squadra di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco;

    b) 

    richiedere, mediante atti di esecuzione, che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i controlli ufficiali e riferiscano alla Commissione riguardo alle misure da esse adottate;

    c) 

    adottare ogni altro provvedimento opportuno in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per lo scambio rapido di informazioni nei casi di cui al paragrafo 1.



    TITOLO V

    PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI

    Articolo 109

    Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP

    1.  
    Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio.
    2.  

    Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di:

    a) 

    coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali;

    b) 

    garantire che tale PCNP sia coerente;

    c) 

    raccogliere informazioni sull’attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 113 e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell’articolo 111, paragrafo 2.

    Articolo 110

    Contenuto dei PCNP

    1.  
    I PCNP sono preparati in modo da garantire che siano programmati controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in conformità dei criteri fissati all’articolo 9 e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27.
    2.  

    I PCNP contengono informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale nello Stato membro interessato in ciascuno dei settori disciplinati, e almeno le seguenti informazioni:

    a) 

    gli obiettivi strategici del PCNP e il modo in cui le priorità dei controlli e l’allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi;

    b) 

    la classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio;

    c) 

    la designazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché le risorse di cui esse dispongono;

    d) 

    se del caso, la delega di compiti agli organismi delegati;

    e) 

    l’organizzazione e la gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;

    f) 

    i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;

    g) 

    le procedure e soluzioni introdotte per garantire la conformità agli obblighi delle autorità competenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

    h) 

    la formazione del personale delle autorità competenti;

    i) 

    le procedure documentate di cui all’articolo 12, paragrafo 1;

    j) 

    l’organizzazione e il funzionamento generali dei piani di emergenza in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

    k) 

    l’organizzazione generale della collaborazione e dell’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri.

    Articolo 111

    Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP

    1.  
    Gli Stati membri provvedono affinché il PCNP di cui all’articolo 109, paragrafo 1, sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia dei controlli ufficiali.
    2.  

    Il PCNP è aggiornato regolarmente per adeguarlo alle modifiche della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ed è riesaminato per tener conto almeno dei seguenti fattori:

    a) 

    il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;

    b) 

    i cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità competenti dello Stato membro;

    c) 

    gli esiti dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;

    d) 

    gli esiti dei controlli della Commissione effettuati nello Stato membro in conformità all’articolo 116, paragrafo 1;

    e) 

    i risultati scientifici; e

    f) 

    gli esiti dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo in uno Stato membro.

    3.  
    Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione l’ultima versione aggiornata dei rispettivi PNCP.

    Articolo 112

    Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni

    Allo scopo di effettuare una valutazione su vasta scala a livello dell’Unione del grado di applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o di stabilire la prevalenza di alcuni pericoli sull’intero territorio dell’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti:

    a) 

    l’attuazione di programmi di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e

    b) 

    l’organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti l’applicazione di uno specifico insieme delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o riguardanti la prevalenza di determinati pericoli.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 113

    Relazioni annuali degli Stati membri

    1.  

    Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente:

    a) 

    eventuali modifiche al suo PNCP per tener conto dei fattori di cui all’articolo 111, paragrafo 2;

    b) 

    gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nell’anno precedente nel quadro del suo PNCP;

    c) 

    il tipo e il numero di casi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, rilevati nel corso dell’anno precedente dalle autorità competenti, per area;

    d) 

    le misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PNCP, comprese le azioni di verifica dell’attuazione e i risultati di tali misure; e

    e) 

    un link alla pagina web dell’autorità competente contenente le informazioni pubbliche sulle tariffe o i diritti di cui all’articolo 85, paragrafo 2.

    2.  
    Per garantire una presentazione uniforme delle relazioni annuali di cui al paragrafo 1, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e aggiorna ove necessario i modelli standard dei formulari per la presentazione delle informazioni e dei dati di cui a tale paragrafo.

    Tali atti di esecuzione permettono, quando possibile, l’uso del modello standard di formulario adottato dalla Commissione per la presentazione di altre relazioni sui controlli ufficiali che le autorità competenti sono tenute a presentare alla Commissione in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 114

    Relazioni annuali della Commissione

    1.  

    Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto:

    a) 

    delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 113; e

    b) 

    dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all’articolo 116, paragrafo 1.

    2.  
    La relazione annuale di cui al paragrafo 1 può, se del caso, comprendere raccomandazioni in merito ad eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e a taluni controlli ufficiali in determinati settori.

    Articolo 115

    Piani di emergenza per alimenti e mangimi

    1.  
    Per l’applicazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti comportano un serio rischio sanitario per l’uomo o gli animali, direttamente o mediante l’ambiente.
    2.  

    I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 1 indicano:

    a) 

    le autorità competenti da interpellare;

    b) 

    le competenze e le responsabilità delle autorità di cui alla lettera a); e

    c) 

    i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e le altre parti interessate, a seconda dei casi.

    3.  
    Gli Stati membri rivedono periodicamente i loro piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi per tener conto dei cambiamenti nell’organizzazione delle autorità competenti e dell’esperienza acquisita con l’attuazione del piano e degli esercizi di simulazione.
    4.  

    La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

    a) 

    le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura necessaria ad assicurare l’uso coerente ed efficace del piano generale per la gestione delle crisi di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002; e

    b) 

    il ruolo delle parti interessate nell’elaborazione e gestione dei piani di emergenza.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.



    TITOLO VI

    ATTIVITÀ DELL’UNIONE



    CAPO I

    Controlli della Commissione

    Articolo 116

    Controlli della Commissione negli Stati membri

    1.  

    Esperti della Commissione eseguono controlli, compresi audit, in ciascuno Stato membro al fine di:

    a) 

    verificare l’applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e di quella di cui al presente regolamento;

    b) 

    verificare il funzionamento dei sistemi nazionali di controllo nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e da quella del presente regolamento, e delle autorità competenti che li attuano;

    c) 

    indagare e raccogliere informazioni:

    i) 

    sui controlli ufficiali e le pratiche di verifica dell’attuazione nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e da quella di cui al presente regolamento;

    ii) 

    su problemi importanti o ricorrenti nell’applicazione o verifica dell’attuazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    iii) 

    in relazione a situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e da quella di cui al presente regolamento.

    2.  
    I controlli di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e sono effettuati a intervalli regolari.
    3.  
    I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere verifiche in loco. Gli esperti della Commissione possono accompagnare il personale delle autorità competenti che effettua i controlli ufficiali.
    4.  
    Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione. Gli esperti nazionali che accompagnano gli esperti della Commissione hanno i loro stessi diritti di accesso.

    Articolo 117

    Relazioni della Commissione sui controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri

    La Commissione:

    a) 

    elabora un progetto di relazione sui risultati e sulle raccomandazioni che affrontano le carenze individuate dai suoi esperti durante i controlli effettuati conformemente all’articolo 116, paragrafo 1;

    b) 

    invia allo Stato membro in cui tali controlli sono stati effettuati una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) perché presenti le sue osservazioni;

    c) 

    tiene in considerazione le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) per l’elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri, a norma dell’articolo 116, paragrafo 1; e

    d) 

    rende disponibile al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b).

    Articolo 118

    Programma dei controlli della Commissione negli Stati membri

    1.  

    La Commissione, mediante atti di esecuzione:

    a) 

    istituisce un programma di controllo annuale o pluriennale per i controlli da far eseguire ai suoi esperti negli Stati membri a norma dell’articolo 116, paragrafo 1; e

    b) 

    entro la fine di ogni anno, comunica agli Stati membri il programma di controllo annuale o qualunque aggiornamento del programma di controllo pluriennale per l’anno successivo.

    2.  
    La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare il proprio programma di controllo per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica deve essere comunicata senza ritardo agli Stati membri.

    Articolo 119

    Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione

    Gli Stati membri:

    a) 

    adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti mediante i controlli effettuati ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1;

    b) 

    forniscono l’assistenza tecnica necessaria e la documentazione disponibile, inclusi i risultati degli audit di cui all’articolo 6, su richiesta motivata, e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed efficace; e

    c) 

    forniscono l’assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali, animali e merci, e alle informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l’esecuzione dei loro compiti.

    Articolo 120

    Controlli della Commissione in paesi terzi

    1.  

    Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in paesi terzi, al fine di:

    a) 

    verificare la conformità o l’equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali, a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    b) 

    verificare la capacità del sistema di controllo del paese terzo di garantire che le partite di animali e merci esportate nell’Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;

    c) 

    raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di animali e di merci da un paese terzo.

    2.  

    I controlli di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:

    a) 

    della legislazione del paese terzo;

    b) 

    dell’organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui dispongono e del loro livello di indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell’autorità di cui godono per verificare efficacemente l’attuazione della legislazione pertinente;

    c) 

    della formazione del personale dell’autorità competente del paese terzo per l’esecuzione dei controlli ufficiali;

    d) 

    delle risorse di cui dispongono le autorità competenti, comprese le strutture di analisi, prova e diagnosi;

    e) 

    dell’esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati su priorità;

    f) 

    se del caso, della situazione riguardante la sanità degli animali, il benessere degli animali, le zoonosi e la sanità delle piante, nonché delle procedure di notifica alla Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali e di organismi nocivi per le piante;

    g) 

    dell’entità e del funzionamento dei controlli eseguiti dall’autorità competente del paese terzo su animali, piante e loro prodotti provenienti da altri paesi terzi; e

    h) 

    delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    3.  

    Al fine di promuovere l’efficienza e l’efficacia dei controlli di cui al paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, richiedere che il paese terzo interessato presenti:

    a) 

    le informazioni necessarie di cui all’articolo 125, paragrafo 1; e

    b) 

    se del caso e ove necessario, la documentazione scritta relativa ai controlli eseguiti dalle sue autorità competenti.

    4.  
    La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante i controlli di cui al paragrafo 1.

    Articolo 121

    Frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi

    La frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi di cui all’articolo 120 è determinata in base ai seguenti criteri:

    a) 

    una valutazione del rischio relativo ad animali e merci esportati nell’Unione dai paesi terzi interessati;

    b) 

    la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    c) 

    il volume e la natura degli animali e delle merci che entrano nell’Unione dal paese terzo interessato;

    d) 

    gli esiti dei controlli già effettuati dagli esperti della Commissione o da altri organi ispettivi;

    e) 

    gli esiti dei controlli ufficiali su animali e merci che entrano nell’Unione dal paese terzo interessato e di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri;

    f) 

    le informazioni ricevute dall’EFSA o da organismi analoghi;

    g) 

    le informazioni ricevute da organismi internazionalmente riconosciuti, quali ad esempio:

    i) 

    l’Organizzazione Mondiale della Sanità;

    ii) 

    la commissione del Codex Alimentarius;

    iii) 

    l’organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

    iv) 

    l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e qualsiasi altra organizzazione regionale per la protezione delle piante istituita ai sensi della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);

    v) 

    il segretariato dell’IPPC;

    vi) 

    l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

    vii) 

    la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;

    viii) 

    il segretariato del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica;

    h) 

    prove della comparsa di situazioni di malattia o di altre circostanze che possono dar luogo all’entrata nell’Unione da un paese terzo di animali e merci che comportano rischi per la salute o per l’ambiente oppure un rischio di pratiche fraudolente o ingannevoli;

    i) 

    la necessità di indagare o reagire riguardo a situazioni di emergenza in singoli paesi terzi.

    Articolo 122

    Relazioni della Commissione sui controlli in paesi terzi

    La Commissione riferisce sui risultati di ciascun controllo effettuato ai sensi degli articoli 120 e 121. Se del caso, la relazione contiene raccomandazioni.

    La Commissione mette le relazioni a disposizione del pubblico.

    Articolo 123

    Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi

    La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma dei controlli in paesi terzi e riferisce sui risultati. La Commissione può modificare tale programma per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri in anticipo.

    Articolo 124

    Controlli dei paesi terzi negli Stati membri

    1.  
    Gli Stati membri informano la Commissione circa i controlli programmati nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sul loro territorio dalle autorità competenti di paesi terzi.
    2.  
    Gli esperti della Commissione possono partecipare ai controlli di cui al paragrafo 1, su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri in cui tali controlli sono effettuati.
    3.  

    La partecipazione di esperti della Commissione ai controlli di cui al paragrafo 1 ha in particolare lo scopo di:

    a) 

    fornire consulenza riguardo alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    b) 

    fornire informazioni e dati disponibili a livello dell’Unione che possano essere utili per il controllo effettuato dalle autorità competenti del paese terzo;

    c) 

    favorire la coerenza e l’uniformità per quanto riguarda i controlli effettuati dalle autorità competenti di paesi terzi in diversi Stati membri.



    CAPO II

    Condizioni per l’entrata nell’Unione di animali e merci

    Articolo 125

    Informazioni sui sistemi dei controlli di paesi terzi

    1.  

    La Commissione chiede ai paesi terzi che intendono esportare animali e merci nell’Unione di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull’organizzazione e sulla gestione generali dei sistemi dei controlli sanitari e fitosanitari all’interno del loro territorio:

    a) 

    la normativa di ordine sanitario o fitosanitario adottata o proposta sul loro territorio;

    b) 

    le procedure di valutazione del rischio e i fattori di cui si tiene conto per tale valutazione nonché per la determinazione del livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria;

    c) 

    le procedure e i meccanismi di controllo e d’ispezione, ivi compresi, se del caso, quelli sugli animali o sulle merci provenienti da altri paesi terzi;

    d) 

    i meccanismi di certificazione ufficiale;

    e) 

    se del caso, tutte le misure eventualmente adottate a seguito delle raccomandazioni di cui all’articolo 122, primo comma;

    f) 

    se del caso, i risultati dei controlli effettuati sugli animali e le merci destinati ad essere esportati nell’Unione; e

    g) 

    se del caso, le informazioni sulle modifiche apportate alla struttura e al funzionamento dei sistemi dei controlli adottati per soddisfare le prescrizioni sanitarie o fitosanitarie dell’Unione o le raccomandazioni di cui all’articolo 122, primo comma.

    2.  
    La richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 è proporzionata e tiene conto della natura degli animali e delle merci destinati a essere esportati nell’Unione e della situazione e struttura specifiche del paese terzo.

    Articolo 126

    Definizione di condizioni aggiuntive per l’entrata nell’Unione di animali e merci

    1.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle condizioni che devono essere rispettate da animali e merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che sono necessarie per garantire che gli animali e le merci siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
    2.  

    Le condizioni stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prescrivere:

    a) 

    che determinati animali e merci entrino nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una regione di un paese terzo che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo;

    b) 

    che le partite di determinati animali e merci provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e spedite da tali stabilimenti;

    c) 

    che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, compresi i risultati delle analisi effettuate da un laboratorio accreditato;

    d) 

    che le prove di cui alla lettera c) siano fornite con l’uso di un formato specifico;

    e) 

    che sia soddisfatta ogni altra prescrizione necessaria a garantire che determinati animali e merci offrano un livello di protezione della salute, nonché, per quanto riguarda gli OGM, anche dell’ambiente, equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

    3.  
    La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e il tipo di certificati ufficiali, attestati ufficiali o documenti di prova richiesti in applicazione di quanto prescritto dal paragrafo 2, lettera c) del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 127

    Inclusione nell’elenco di paesi terzi di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a)

    1.  
    L’inclusione di un paese terzo o di una sua regione nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), è effettuata in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
    2.  
    La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la richiesta ricevuta per il fine di cui al paragrafo 1 del presente articolo da parte del paese terzo in questione, accompagnata da adeguate prove e garanzie che gli animali e le merci in questione, provenienti da tale paese terzo, siano conformi a quanto prescritto dall’articolo 126, paragrafo 1, del presente articolo o a prescrizioni equivalenti. Tali atti di esecuzione sono adottati e aggiornati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
    3.  

    La Commissione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 tenendo conto, a seconda dei casi:

    a) 

    della legislazione del paese terzo nel settore in questione;

    b) 

    della struttura e dell’organizzazione delle autorità competenti del paese terzo e dei suoi servizi di controllo, dei poteri di cui dispongono, delle garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l’applicazione e la verifica dell’attuazione della legislazione del paese terzo applicabile al settore interessato, e dell’affidabilità delle procedure di certificazione ufficiale;

    c) 

    dell’effettuazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di adeguati controlli ufficiali e di altre attività per valutare la presenza di pericoli sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;

    d) 

    della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sulla presenza di pericoli sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente;

    e) 

    delle garanzie fornite dal paese terzo che:

    i) 

    le condizioni applicate agli stabilimenti da cui gli animali o le merci sono esportati verso l’Unione siano conformi a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 126, paragrafo 1;

    ii) 

    sia redatto e aggiornato un elenco degli stabilimenti di cui al punto i);

    iii) 

    l’elenco degli stabilimenti di cui al punto i) e i suoi aggiornamenti siano comunicati alla Commissione senza ritardo;

    iv) 

    gli stabilimenti di cui al punto i) siano oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo;

    f) 

    dei risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese terzo ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1;

    g) 

    di qualsiasi altra informazione o dato sulla capacità del paese terzo di garantire che entrino nell’Unione solo animali o merci che forniscono lo stesso livello di protezione di quello assicurato dalle prescrizioni pertinenti di cui all’articolo 126, paragrafo 1, o un livello equivalente.

    4.  
    La Commissione cancella il riferimento a un paese terzo o una regione di un paese terzo dall’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), qualora cessino di sussistere le condizioni per l’inclusione nell’elenco. Si applica la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 128

    Misure speciali relative all’entrata nell’Unione di determinati animali e merci

    1.  
    Qualora, in casi diversi da quelli di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429, si abbia motivo di temere che l’ingresso nell’Unione di determinati animali o merci originari di un paese terzo, di una sua regione o di un gruppo di paesi terzi, comporti un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, o, in relazione agli OGM, anche per l’ambiente, o qualora si abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a contenere tale rischio o a far cessare i casi di non conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2, del presente regolamento.
    2.  

    Le misure di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prevedere:

    a) 

    il divieto di ingresso nell’Unione degli animali e delle merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti dai paesi terzi interessati o da loro regioni;

    b) 

    che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti da determinati paesi terzi o loro regioni, siano soggetti, prima dell’invio, a un trattamento o a controlli specifici;

    c) 

    che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti da determinati paesi terzi o da loro regioni siano soggetti, all’ingresso nell’Unione, a un trattamento o a controlli specifici;

    d) 

    che le partite degli animali e merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo originarie o spedite da determinati paesi terzi o da loro regioni siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;

    e) 

    che le prove di cui alla lettera d) siano fornite con l’uso di un formato specifico;

    f) 

    altre misure necessarie per contenere i rischi.

    3.  

    Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 2 si deve tener conto:

    a) 

    delle informazioni raccolte in conformità dell’articolo 125;

    b) 

    di eventuali altre informazioni presentate dai paesi terzi interessati; e

    c) 

    se necessario, dei risultati dei controlli di cui all’articolo 120, paragrafo 1.

    4.  
    Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla sanità umana e animale o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche alla protezione dell’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 145, paragrafo 3.

    Articolo 129

    Equivalenza

    1.  

    Nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, riconoscere che le misure applicate in un paese terzo o una delle sue regioni sono equivalenti alle prescrizioni delle norme suddette, sulla base dei seguenti elementi:

    a) 

    un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione a norma dell’articolo 125, paragrafo 1; e

    b) 

    se del caso, il risultato soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all’articolo 120, paragrafo 1.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    2.  

    Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono le modalità pratiche che disciplinano l’ingresso di animali e merci nell’Unione dal paese terzo interessato o da una sua regione, e possono comprendere:

    a) 

    la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare gli animali o le merci;

    b) 

    le prescrizioni specifiche applicabili all’ingresso nell’Unione degli animali o delle merci, nonché i controlli ufficiali da eseguire all’ingresso nell’Unione;

    c) 

    ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi di regioni o di stabilimenti nel paese terzo interessato dai quali è consentito l’ingresso di animali e merci nell’Unione.

    3.  
    La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca senza ritardo gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo se una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza cessa di essere soddisfatta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.



    CAPO III

    Formazione del personale delle autorità competenti e di altre autorità

    Articolo 130

    Formazione e scambio del personale

    1.  
    La Commissione può organizzare attività di formazione per il personale delle autorità competenti e, se del caso, per il personale di altre autorità degli Stati membri coinvolte nelle indagini sulle possibili infrazioni al presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    La Commissione organizza tali attività in collaborazione con gli Stati membri interessati.

    2.  

    Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 agevolano lo sviluppo di un approccio armonizzato ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali negli Stati membri. Esse comprendono, ove opportuno, una formazione:

    a) 

    sul presente regolamento e sulla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    b) 

    sui metodi e le tecniche di controllo pertinenti per i controlli ufficiali e per le altre attività ufficiali delle autorità competenti;

    c) 

    su metodi e tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione.

    3.  
    Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperte al personale delle autorità competenti di paesi terzi e possono essere organizzate al di fuori dell’Unione.
    4.  
    Le autorità competenti provvedono affinché le conoscenze acquisite tramite le attività di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano diffuse secondo necessità e adeguatamente utilizzate in attività di formazione del personale di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

    Nei programmi di formazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, sono incluse attività di formazione volte alla diffusione di tali conoscenze.

    5.  
    La Commissione può organizzare, in collaborazione con gli Stati membri, programmi per lo scambio tra due o più Stati membri di personale delle autorità competenti che esegue controlli ufficiali o altre attività ufficiali.

    Tale scambio può avvenire attraverso il distacco temporaneo di personale delle autorità competenti da uno Stato membro all’altro, oppure attraverso lo scambio di personale tra le autorità competenti interessate.

    6.  
    La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l’organizzazione delle attività di formazione di cui al paragrafo 1 e dei programmi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.



    CAPO IV

    Sistema per il trattamento delle informazioni

    Articolo 131

    Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)

    1.  
    La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali
    2.  
    Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri e della Commissione mediante il sistema IMSOC e qualsiasi sua componente è effettuato soltanto ai fini dell’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento e alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 132

    Funzioni generali dell’IMSOC

    L’IMSOC:

    a) 

    consente il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, derivanti dall’esecuzione di controlli ufficiali o dalla registrazione dell’effettuazione o dai risultati dei controlli ufficiali in tutti i casi in cui il presente regolamento, la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o gli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli da 16 a 27 prevedono lo scambio tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti;

    b) 

    fornisce un meccanismo per lo scambio di dati, informazioni e documenti in conformità degli articoli da 102 a 108;

    c) 

    fornisce uno strumento che consente di raccogliere e gestire le relazioni sui controlli ufficiali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;

    d) 

    permette l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione, anche in forma elettronica, del giornale di viaggio di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005, delle registrazioni ottenute dal sistema di navigazione di cui all’articolo 6, paragrafo 9, di tale regolamento, di certificati ufficiali e del DSCE di cui all’articolo 56 del presente regolamento; e

    e) 

    integra gli attuali sistemi informatici gestiti dalla Commissione e utilizzati per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti riguardanti i rischi per la salute umana, per la salute e il benessere degli animali e per la sanità delle piante di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031 e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi e i suoi altri elementi.

    Articolo 133

    Uso dell’IMSOC nel caso di animali e merci soggetti a determinati controlli ufficiali

    1.  
    Nel caso di animali o merci i cui spostamenti all’interno dell’Unione o la cui immissione in commercio siano soggetti a specifiche prescrizioni o procedure stabilite dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’IMSOC consente alle autorità competenti del luogo di spedizione e alle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti relativi ad animali o merci trasferiti da uno Stato membro ad un altro e ai controlli ufficiali eseguiti.

    Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle merci soggette alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e h).

    2.  
    Nel caso di animali e merci esportati ai quali si applica la normativa dell’Unione in materia di rilascio di titoli d’esportazione, l’IMSOC consente alle autorità competenti del luogo di spedizione e alle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli ufficiali di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e l’esito dei controlli effettuati su di essi.
    3.  

    Nel caso di animali o merci soggetti ai controlli ufficiali di cui agli articoli da 44 a 64, l’IMSOC:

    a) 

    consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri e alle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e i controlli effettuati su tali animali o merci;

    b) 

    consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri di condividere e scambiare dati, informazioni e documenti pertinenti con le autorità doganali e le altre autorità responsabili dell’esecuzione di controlli su animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi, e con gli operatori che intervengono nelle procedure d’ingresso, in conformità alle norme adottate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 75, paragrafo 2, e ad altre norme dell’Unione in materia; e

    c) 

    integra ed esegue le procedure di cui all’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 65, paragrafo 6.

    4.  
    Ai fini del presente articolo, l’IMSOC integra il sistema Traces esistente.

    Articolo 134

    Funzionamento dell’IMSOC

    La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al funzionamento dell’IMSOC che definiscono:

    a) 

    le specifiche tecniche dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi nazionali esistenti, l’identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure;

    b) 

    le norme specifiche di funzionamento dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema al fine di garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza dello scambio di informazioni;

    c) 

    le norme specifiche di funzionamento e uso dell’IMSOC e dei suoi elementi, incluse le norme al fine di aggiornare e creare i collegamenti necessari tra i sistemi di cui all’articolo 132, lettera e), e all’articolo 133, paragrafo 4;

    d) 

    i dispositivi di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni dell’IMSOC;

    e) 

    in quali casi, e a quali condizioni, può essere concesso a organizzazioni internazionali e paesi terzi interessati un accesso parziale alle funzioni dell’IMSOC, e le modalità pratiche di tale accesso;

    f) 

    in quali casi, e a quali condizioni, i dati, le informazioni e i documenti devono essere trasmessi utilizzando l’IMSOC;

    g) 

    la normativa relativa a un sistema elettronico per l’approvazione, ad opera delle autorità competenti, di certificati elettronici rilasciati da autorità competenti dei paesi terzi; e

    h) 

    in quali casi, e a quali condizioni, agli utilizzatori occasionali possono essere concesse esenzioni dall’utilizzo dell’IMSOC.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    Articolo 135

    Protezione dei dati

    ▼C1

    1.  
    La direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) si applicano nella misura in cui le informazioni trattate tramite IMSOC contengono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.

    ▼B

    2.  
    In relazione alle loro responsabilità di trasmettere le informazioni pertinenti all’IMSOC e al trattamento di dati personali che potrebbe risultare da tali attività, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.
    3.  
    In relazione alla sua responsabilità di gestire l’IMSOC e al trattamento di dati personali che potrebbe risultare da tale attività, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
    4.  
    Gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 12 della direttiva 95/46/CE nella misura del necessario al fine di salvaguardare l’interesse di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e f) di tale direttiva.
    5.  
    La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 11, all’articolo 12, paragrafo 1, e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria a salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) ed e), di tale regolamento, durante il periodo in cui si pianificano o eseguono azioni tese a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti o a garantire l’applicazione di tale normativa nel caso specifico cui fanno riferimento le informazioni.

    Articolo 136

    Sicurezza dei dati

    Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché l’IMSOC sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001 rispettivamente.



    TITOLO VII

    AZIONI ESECUTIVE



    CAPO I

    Azioni delle autorità competenti e sanzioni

    Articolo 137

    Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione

    1.  
    Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
    2.  
    In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un’indagine per confermare o eliminare tale sospetto.
    3.  

    Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:

    a) 

    un’intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;

    b) 

    il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.

    Articolo 138

    Azioni in caso di accertata non conformità

    1.  

    Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:

    a) 

    intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e

    b) 

    adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

    Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità.

    2.  

    Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti:

    a) 

    dispongono o eseguono trattamenti su animali;

    b) 

    dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell’abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;

    c) 

    dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;

    d) 

    limitano o vietano l’immissione in commercio, lo spostamento, l’ingresso nell’Unione o l’esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;

    e) 

    dispongono che l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;

    f) 

    dispongono che determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;

    g) 

    dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;

    h) 

    dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;

    i) 

    dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;

    j) 

    dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;

    k) 

    dispongono la macellazione o l’abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.

    3.  

    Le autorità competenti trasmettono all’operatore interessato o a un suo rappresentante:

    a) 

    notifica scritta della loro decisione concernente l’azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e

    b) 

    informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

    4.  
    Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.
    5.  

    In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:

    a) 

    la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;

    b) 

    la revoca dell’autorizzazione a firmare certificati ufficiali;

    c) 

    qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

    Articolo 139

    Sanzioni

    1.  
    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.
    2.  
    Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l’operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell’operatore.

    Articolo 140

    Segnalazione di violazioni

    1.  
    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento.
    2.  

    I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

    a) 

    procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

    b) 

    protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e

    c) 

    protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell’Unione e nazionale.



    CAPO II

    Misure di verifica dell’attuazione dell’Unione

    Articolo 141

    Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro

    1.  

    Se la Commissione dispone di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro e se tali disfunzioni possono costituire un rischio sanitario diffuso per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, o comportare una diffusa violazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, essa adotta, mediante atti di esecuzione, una o più tra le seguenti misure, da applicare finché tali disfunzioni non siano eliminate:

    a) 

    il divieto di mettere a disposizione sul mercato o trasportare, spostare o altrimenti movimentare determinati animali o merci a cui sono attinenti le disfunzioni del sistema di controllo;

    b) 

    condizioni particolari per le attività, gli animali o le merci di cui alla lettera a);

    c) 

    la sospensione dello svolgimento dei controlli ufficiali nei posti di controllo frontalieri o in altri punti di controllo interessati dalle disfunzioni del sistema dei controlli ufficiali, o la revoca di tali posti di controllo frontalieri o punti di controllo;

    d) 

    altre misure temporanee necessarie per contenere tale rischio finché le disfunzioni non siano eliminate.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.

    2.  
    Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo quando lo Stato membro interessato non ha posto rimedio alla situazione su richiesta della Commissione ed entro i termini opportuni da essa stabiliti.
    3.  
    Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla sanità umana e animale o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche alla protezione dell’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 145, paragrafo 3.



    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI COMUNI



    CAPO I

    Disposizioni procedurali

    Articolo 142

    Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee

    1.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144, al fine di modificare il presente regolamento riguardo alle modifiche degli allegati II e III, al fine di tener conto dei cambiamenti alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.
    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di modificare il presente regolamento riguardo ai riferimenti alle norme europee di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), punto iv), all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e all’articolo 93, paragrafo 3, lettera a), nel caso in cui il CEN modifichi tali norme.

    Articolo 143

    Protezione dei dati

    1.  
    Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio a norma del presente regolamento.
    2.  
    Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione a norma del presente regolamento.

    Articolo 144

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18, paragrafo 7, all’articolo 21, paragrafo 8, all’articolo 41, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 47, paragrafo 3, all’articolo 48, all’articolo 50, paragrafo 4, all’articolo 51, all’articolo 53, paragrafo 1, all’articolo 62, paragrafo 3, all’articolo 64, paragrafi 2 e 5, all’articolo 77, paragrafi 1 e 2, all’articolo 92, paragrafo 4, all’articolo 99, paragrafo 2, all’articolo 100, paragrafo 6, all’articolo 101, paragrafo 2, all’articolo 126, paragrafo 1, all’articolo 142, paragrafi 1 e 2, all’articolo 149, paragrafo 2, all’articolo 150, paragrafo 3, all’articolo 154, paragrafo 3, all’articolo 155, paragrafo 3, e all’articolo 165, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 aprile 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
    3.  
    La delega di potere di cui all’articolo 18, paragrafo 7, all’articolo 21, paragrafo 8, all’articolo 41, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 47, paragrafo 3, all’articolo 48, all’articolo 50, paragrafo 4, all’articolo 51, all’articolo 53, paragrafo 1, all’articolo 62, paragrafo 3, all’articolo 64, paragrafi 2 e 5, all’articolo 77, paragrafi 1 e 2, all’articolo 92, paragrafo 4, all’articolo 99, paragrafo 2, all’articolo 100, paragrafo 6, all’articolo 101, paragrafo 2, all’articolo 126, paragrafo 1, all’articolo 142, paragrafi 1 e 2, all’articolo 149, paragrafo 2, all’articolo 150, paragrafo 3, all’articolo 154, paragrafo 3, all’articolo 155, paragrafo 3, e all’articolo 165, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
    5.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    6.  
    Un atto delegato adottato a norma dell’articolo 18, paragrafo 7, dell’articolo 21, paragrafo 8, dell’articolo 41, dell’articolo 45, paragrafo 4, dell’articolo 47, paragrafo 3, dell’articolo 48, dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 51, dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’articolo 62, paragrafo 3, dell’articolo 64, paragrafi 2 e 5, dell’articolo 77, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 92, paragrafo 4, dell’articolo 99, paragrafo 2, dell’articolo 100, paragrafo 6, dell’articolo 101, paragrafo 2, dell’articolo 126, paragrafo 1, dell’articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 149, paragrafo 2, dell’articolo 150, paragrafo 3, dell’articolo 154, paragrafo 3, dell’articolo 155, paragrafo 3, e dell’articolo 165, paragrafo 3, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 145

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, eccetto per quanto riguarda gli articoli 25 e 26 del presente regolamento, per i quali la Commissione è assistita rispettivamente dai comitati istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso.



    CAPO II

    Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 146

    Abrogazioni

    1.  
    I regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE, nonché la decisione 92/438/CEE sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019.
    2.  
    I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

    Articolo 147

    Relazione con il regolamento (CE) n. 882/2004

    La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell’Unione europea di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 rimane valida fino alla designazione di un laboratorio di riferimento dell’Unione europea nella stessa aerea a norma dell’articolo 93 del presente regolamento.

    Articolo 148

    Relazione con il regolamento (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda il riconoscimento di uno stabilimento alimentare

    1.  
    Le autorità competenti stabiliscono procedure che gli operatori del settore alimentare devono seguire quando chiedono il riconoscimento del loro stabilimento conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004.
    2.  
    Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore alimentare, l’autorità competente effettua una visita in loco.
    3.  
    L’autorità competente procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l’operatore del settore alimentare ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di alimenti.
    4.  
    L’autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti pertinenti della normativa in materia di alimenti. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti pertinenti, l’autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Il riconoscimento condizionato non eccede tuttavia complessivamente sei mesi, ad eccezione del caso delle navi officina e delle navi congelatrici battenti bandiera degli Stati membri, per le quali tale riconoscimento condizionato non eccede complessivamente dodici mesi.
    5.  
    L’autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei controlli ufficiali.

    Articolo 149

    Misure transitorie relative all’abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE

    ▼M2

    1.  
    Le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a), del presente regolamento si applicano, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 13 dicembre 2019.
    Le disposizioni pertinenti della direttiva 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, riguardanti i prodotti compositi, continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti, fino al 20 aprile 2021.

    ▼B

    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144, al fine di emendare il presente regolamento riguardo alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a).

    Articolo 150

    Misure transitorie concernenti l’abrogazione della direttiva 96/23/CE

    1.  
    Le autorità competenti continuano a svolgere i controlli ufficiali necessari per individuare la presenza delle sostanze e dei gruppi di residui di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE, in applicazione degli allegati II, III e IV di tale direttiva, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da stabilire nell’atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
    2.  
    L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/23/CE, continua ad applicarsi invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore stabilita nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.
    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 del presente regolamento al fine di emendare il presente regolamento riguardo alla data antecedente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui agli articoli 19 e 112.

    Articolo 151

    Modifiche della direttiva 98/58/CE

    La direttiva 98/58/CE è modificata come segue:

    1) 

    all’articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3. 

    “autorità competenti”: le autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).

    2) 

    l’articolo 6 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 1 è abrogato;

    b) 

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»;
    c) 

    al paragrafo 3, la lettera a) è abrogata;

    3) 

    l’articolo 7 è abrogato.

    Articolo 152

    Modifiche della direttiva 1999/74/CE

    La direttiva 1999/74/CE è così modificata:

    1) 

    l’articolo 8 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 1 è abrogato;

    b) 

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»;
    c) 

    al paragrafo 3, la lettera a) è abrogata;

    2) 

    l’articolo 9 è abrogato.

    Articolo 153

    Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

    1) 

    gli articoli 19 e 21 sono abrogati;

    2) 

    i capitoli A e B dell’allegato X sono abrogati.

    Articolo 154

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e relative misure transitorie

    1.  

    Il regolamento (CE) n. 1/2005 è così modificato:

    1) 

    l’articolo 2 è così modificato:

    a) 

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d) 

    “posto di ispezione frontaliero”: posto di ispezione frontaliero come definito all’articolo 3, punto 38), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ).

    b) 

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f) 

    “autorità competente”: autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ »;

    c) 

    la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i) 

    “punto di uscita”: punto di uscita come definito all’articolo 3, punto 39), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ »;

    d) 

    la lettera p) è sostituita dalla seguente:

    «p) 

    “veterinario ufficiale”: veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ »;

    2) 

    gli articoli 14, 15, 16, e 21, l’articolo 22, paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26 sono abrogati;

    3) 

    l’articolo 27 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 1 è abrogato;

    b) 

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti del presente regolamento. La relazione è corredata di un’analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d’azione per porvi rimedio.»;
    4) 

    l’articolo 28 è abrogato.

    2.  
    Gli articoli 14, 15, 16 e 21, l’articolo 22, paragrafo 2, e gli articoli 23, 24 e 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da stabilire nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.
    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 del presente regolamento, riguardo alla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilire in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui all’articolo 21.

    Articolo 155

    Modifiche del regolamento (CE) n. 396/2005 e relative misure transitorie

    1.  
    Gli articoli 26 e 27, l’articolo 28, paragrafi 1 e 2 e l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005 sono abrogati.
    2.  
    L’articolo 26, l’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005 continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da stabilire nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.
    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144, al fine di emendare il presente regolamento riguardo alla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilire in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui all’articolo 19.

    Articolo 156

    Modifiche della direttiva 2007/43/CE

    La direttiva 2007/43/CE è così modificata:

    1) 

    all’articolo 2, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    «c) 

    “autorità competenti”: autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 );

    d) 

    “veterinario ufficiale”: veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ;

    2) 

    l’articolo 7 è così modificato:

    a) 

    il paragrafo 1 è abrogato;

    b) 

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»

    Articolo 157

    Modifiche della direttiva 2008/119/CE

    La direttiva 2008/119/CE è così modificata:

    1) 

    all’articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

    «2) 

    “autorità competente”: autorità competente come definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ).

    2) 

    l’articolo 7 è così modificato:

    a) 

    i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;

    b) 

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»;
    3) 

    l’articolo 9 è abrogato.

    Articolo 158

    Modifiche della direttiva 2008/120/CE

    La direttiva 2008/120/CE è così modificata:

    1) 

    all’articolo 2, il punto 10) è sostituito dal seguente:

    «10) 

    “autorità competente”: autorità competente come definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ).

    2) 

    l’articolo 8 è così modificato:

    a) 

    i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

    b) 

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.»;
    3) 

    l’articolo 10 è abrogato.

    Articolo 159

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1099/2009

    Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:

    1) 

    all’articolo 2, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

    «q) 

    “autorità competente”: autorità competente come definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *6 ).

    2) 

    l’articolo 22 è abrogato.

    Articolo 160

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009

    Il regolamento (CE) n. 1069/2009 è così modificato:

    1) 

    l’articolo 3 è così modificato:

    a) 

    il punto 10) è sostituito dal seguente:

    «10) 

    “autorità competente”: autorità competente come definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ).

    b) 

    il punto 15) è sostituito dal seguente:

    «15) 

    “transito”: transito come definito all’articolo 3, punto 44), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ »;

    2) 

    gli articoli 45, 49 e 50 sono abrogati.

    Articolo 161

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009

    Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:

    1) 

    l’articolo 68 è così modificato:

    a) 

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in riferimento all’anno precedente sulla portata e sugli esiti dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.»;

    b) 

    il secondo e il terzo comma sono abrogati;

    2) 

    all’articolo 78, paragrafo 1, la lettera n) è abrogata.

    Articolo 162

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012

    Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato:

    1) 

    l’articolo 36 è così modificato:

    a) 

    il titolo è sostituito dal seguente: «Contenuto dei controlli ufficiali»;

    b) 

    i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;

    c) 

    al paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «3.  
    I controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 ) comprendono:
    2) 

    l’articolo 37 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.  

    Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:

    a) 

    le autorità competenti designate in conformità all’articolo 4 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ; o

    b) 

    gli organismi delegati come definiti all’articolo 3, punto 5, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄

    b) 

    al paragrafo 3, il primo comma è abrogato;

    c) 

    al paragrafo 4, i termini «ai paragrafi 1 e 2» sono sostituiti da: «al paragrafo 2»;

    3) 

    l’articolo 38 è abrogato;

    4) 

    l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 39

    Organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi

    Gli organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), sono accreditati ai sensi delle pertinenti norme armonizzate in materia di “Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”. Tali organismi delegati possono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento situato all’interno dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, o da un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.»

    Articolo 163

    Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014

    Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

    1) 

    l’articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1.  

    Al fine di coprire i costi da essi sostenuti per attuare i programmi di lavoro approvati dalla Commissione, possono essere concesse sovvenzioni a:

    a) 

    i laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 93 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *9 ) e i centri di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *10 );

    b) 

    i centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali di cui all’articolo 95 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ;

    c) 

    i centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare di cui all’articolo 97 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ .

    2) 

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 30 bis

    Accreditamento dei laboratori nazionali di riferimento per la sanità delle piante

    1.  
    Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori nazionali di riferimento di cui all’articolo 100 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ per i costi sostenuti per ottenere l’accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025 sui “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” per l’uso di metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio al fine di verificare la conformità alle norme in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
    2.  
    Possono essere concesse sovvenzioni a un unico laboratorio nazionale di riferimento in ogni Stato membro per ogni laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la sanità delle piante, fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea.».

    Articolo 164

    Modifiche del regolamento (UE) 2016/429 e relative disposizioni transitorie

    1.  

    Il regolamento (UE) 2016/429 è così modificato:

    1) 

    l’articolo 4 è così modificato:

    a) 

    il punto 33) è sostituito dal seguente:

    «33) 

    “controllo ufficiale”: qualsiasi forma di controllo eseguito conformemente al regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *11 ).

    b) 

    il punto 51) è sostituito dal seguente:

    «51) 

    “Traces”: un elemento di sistema integrato in IMSOC di cui agli articoli da 131 a 136 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ;»;

    c) 

    il punto 53) è sostituito dal seguente:

    «53) 

    “veterinario ufficiale”: un veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ;»;

    d) 

    il punto 55) è sostituito dal seguente:

    «55) 

    “autorità competente”: l’autorità veterinaria centrale di uno Stato membro responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento e al regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ , ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegata tale responsabilità;»;

    2) 

    all’articolo 229, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    Gli operatori responsabili della partita in questione presentano le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori ai fini dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ .»;
    3) 

    l’articolo 281 è abrogato.

    2.  

    Le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429, fino alla data di applicazione di tale regolamento:

    a) 

    l’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE;

    b) 

    l’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE;

    c) 

    l’articolo 18, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della direttiva 91/496/CEE;

    d) 

    l’articolo 22, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della direttiva 97/78/CE.

    3.  
    Visto l’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429 e nonostante la data di applicazione prevista in tale regolamento, ai fini dell’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, la condizione per la sua applicazione è considerata soddisfatta già a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    Articolo 165

    Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031e relative disposizioni transitorie

    1.  

    Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:

    1) 

    all’articolo 2, il punto 6) è sostituito dal seguente:

    «6) 

    “autorità competenti”: autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *12 );

    2) 

    l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Conferma ufficiale da parte delle autorità competenti della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione

    Qualora un’autorità competente sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, in una parte del territorio del rispettivo Stato membro in cui non era precedentemente nota la presenza dell’organismo nocivo in questione, o in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all’introduzione o allo spostamento nel territorio dell’Unione, essa adotta immediatamente tutte le misure necessarie per confermare, sulla base di una diagnosi di un laboratorio ufficiale ai sensi dell’articolo 37 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ (“confermare in via ufficiale”), se tale organismo nocivo sia o non sia presente.

    In attesa della conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo in questione, lo Stato membro interessato, se del caso, adotta misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione di tale organismo nocivo.

    Il sospetto o gli elementi di prova di cui al primo comma del presente articolo possono basarsi su informazioni ricevute ai sensi degli articoli 14 e 15, o su qualsiasi altra fonte.»;

    3) 

    all’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le notifiche di cui al primo paragrafo sono effettuate dall’autorità unica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ dello Stato membro interessato e attraverso il sistema di notificazione elettronica di cui all’articolo 103.»;

    4) 

    all’articolo 25, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) I ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo prioritario in questione, la catena di comando nonché le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ , degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;»;

    5) 

    all’articolo 41, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.  
    Qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell’Unione in violazione del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ e ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103.

    Se del caso, tale notifica deve essere effettuata altresì al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell’Unione.»;

    6) 

    all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  
    La Commissione svolge, se del caso, indagini nel paese terzo in questione e conformemente all’articolo 120 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ per verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.»;
    7) 

    all’articolo 49, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «In qualsiasi caso in cui l’introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto nel territorio dell’Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell’Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto violato il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo comma, lettera c), gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103 del presente regolamento. Se del caso, tale notifica include le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ .»;

    8) 

    all’articolo 76, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «4.  
    Qualora il paese terzo non sia parte contraente dell’IPPC, l’autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità che sono competenti in conformità delle norme nazionali di tale paese terzo e sono state notificate alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri e gli operatori, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103, in conformità dell’articolo 132, lettera a), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ , delle notifiche ricevute.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle condizioni di accettazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al fine di garantire l’affidabilità dei suddetti certificati.

    5.  
    I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso l’IMSOC di cui all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema.»;
    9) 

    all’articolo 77, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.  
    Se un certificato fitosanitario è stato rilasciato in conformità dell’articolo 71, paragrafi 1, 2 e 3, e l’autorità competente interessata conclude che le condizioni di cui all’articolo 76 non sono soddisfatte, essa annulla il certificato fitosanitario e assicura che non accompagni più le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l’autorità competente adotta una delle misure di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ .»;
    10) 

    all’articolo 91, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ .»;

    11) 

    all’articolo 94, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.  
    In deroga all’articolo 87 del presente regolamento, se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto introdotti nel territorio dell’Unione da un paese terzo necessitano, per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di un passaporto delle piante ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, e all’articolo 80, paragrafo 1, del presente regolamento, tale passaporto è rilasciato se i controlli ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ riguardanti la sua introduzione sono stati ultimati in modo soddisfacente e hanno condotto alla conclusione che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante ai sensi dell’articolo 85 del presente regolamento e, se del caso, dell’articolo 86, del presente regolamento.»;
    12) 

    all’articolo 100, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.  
    I certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione sono presentati attraverso l’IMSOC o mediante uno scambio elettronico con esso.»;
    13) 

    l’articolo 101, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

    «6.  
    I certificati fitosanitari in formato elettronico per la riesportazione sono presentati attraverso l’IMSOC o mediante uno scambio elettronico con esso.»;
    14) 

    l’articolo 102, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

    «4.  
    Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell’Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati attraverso l’IMSOC.»;
    15) 

    l’articolo103 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 103

    Introduzione di un sistema elettronico di trasmissione delle notifiche

    La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri.

    Tale sistema è collegato e compatibile con l’IMSOC.»;

    16) 

    all’articolo 109, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «La direttiva 2000/29/CE è abrogata, fatto salvo l’articolo 165, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄

    ▼M2

    2.  
    In relazione alle questioni disciplinate dalla direttiva 2000/29/CE, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l’articolo 58, lettera a), del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2019, invece delle disposizioni pertinenti di tale direttiva, che cessa di essere applicabile a decorrere dalla stessa data.
    Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, invece di queste ultime disposizioni, fino al 13 dicembre 2020.
    Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall’articolo 54, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, invece di queste ultime disposizioni, fino al 13 dicembre 2022.

    ▼B

    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 del presente regolamento, al fine di emendare il presente regolamento riguardo alla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
    4.  
    Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e la data di applicazione di cui all’articolo 167, paragrafo 1, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere a) ed e), per quanto riguarda le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), al più tardi 12 mesi prima della data della loro applicazione.

    Articolo 166

    Misure transitorie per l’adozione di atti delegati e di esecuzione

    Fatte salve le date di applicazione di cui all’articolo 167 e le disposizioni transitorie di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento a decorrere dal 28 aprile 2017. Tali atti si applicano a decorrere dalla data di applicazione in conformità dell’articolo 167, fatte salve le norme transitorie di cui al presente capo.

    Articolo 167

    Entrata in vigore e applicazione

    1.  
    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4, esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    2.  
    Nel settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e all’articolo 37, paragrafo 5, si applica dal 29 aprile 2022.
    3.  
    Gli articoli da 92 a 101 del presente regolamento si applicano dal 28 aprile 2018, invece degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal presente regolamento.
    4.  
    L’articolo 163 si applica dal 28 aprile 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 40), ECCETTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA G).

    1. 

    Il territorio del Regno del Belgio

    2. 

    Il territorio della Repubblica di Bulgaria

    3. 

    Il territorio della Repubblica Ceca

    4. 

    Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia

    5. 

    Il territorio della Repubblica federale di Germania

    6. 

    Il territorio della Repubblica di Estonia

    7. 

    Il territorio dell’Irlanda

    8. 

    Il territorio della Repubblica Ellenica

    9. 

    Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla

    10. 

    Il territorio della Repubblica francese

    11. 

    Il territorio della Repubblica di Croazia

    12. 

    Il territorio della Repubblica italiana

    13. 

    Il territorio della Repubblica di Cipro

    14. 

    Il territorio della Repubblica di Lettonia

    15. 

    Il territorio della Repubblica di Lituania

    16. 

    Il territorio del Granducato di Lussemburgo

    17. 

    Il territorio dell’Ungheria.

    18. 

    Il territorio della Repubblica di Malta

    19. 

    Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa

    20. 

    Il territorio della Repubblica d’Austria

    21. 

    Il territorio della Repubblica di Polonia

    22. 

    Il territorio della Repubblica portoghese

    23. 

    Il territorio della Romania

    24. 

    Il territorio della Repubblica di Slovenia

    25. 

    Il territorio della Repubblica slovacca

    26. 

    Il territorio della Repubblica di Finlandia

    27. 

    Il territorio del Regno di Svezia

    28. 

    Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord




    ALLEGATO II

    FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

    CAPO I

    Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali

    1. 

    Differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio

    2. 

    Procedure di controllo

    3. 

    Normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2

    4. 

    Valutazione della non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2

    5. 

    Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci

    6. 

    Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l’uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, possibili rischi per il benessere degli animali, per l’ambiente

    7. 

    Valutazione dell’applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole

    8. 

    Sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2

    9. 

    Sistemi ufficiali di certificazione

    10. 

    Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione

    11. 

    Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali

    12. 

    Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali

    13. 

    Procedure di controllo e requisiti per l’ingresso nell’Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi

    14. 

    Qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al presente regolamento

    CAPO II

    Aree tematiche per le procedure di controllo

    1. 

    Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali

    2. 

    Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali

    3. 

    Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere

    4. 

    Compiti, responsabilità e obblighi del personale

    5. 

    Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni

    6. 

    Programmi di screening e screening mirato

    7. 

    Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l’intervento di più di uno Stato membro

    8. 

    Azioni da adottare a seguito dei controlli ufficiali

    9. 

    Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori

    10. 

    Verifica dell’adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio

    11. 

    Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali




    ALLEGATO III

    CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI

    1. 

    I metodi di analisi e i risultati delle misurazioni devono essere caratterizzati dai seguenti criteri:

    a) 

    accuratezza (esattezza e precisione);

    b) 

    applicabilità (matrice e gamma di concentrazione);

    c) 

    limite di rilevazione;

    d) 

    limite di quantificazione;

    e) 

    precisione;

    f) 

    ripetibilità;

    g) 

    riproducibilità;

    h) 

    recupero;

    i) 

    selettività;

    j) 

    sensibilità;

    k) 

    linearità;

    l) 

    incertezza delle misurazioni;

    m) 

    altri criteri a scelta.

    2. 

    I valori di precisione di cui al punto 1, lettera e), sono ottenuti in seguito a una prova interlaboratorio condotta conformemente a un protocollo internazionalmente riconosciuto sulle prove interlaboratorio [ad esempio ISO 5725 «Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione»] oppure, qualora si siano stabiliti criteri di risultato per i metodi analitici, sono basati su prove di conformità ai criteri. I valori di ripetibilità e riproducibilità sono espressi in forma internazionalmente riconosciuta [ad esempio con intervalli di confidenza del 95 % secondo quanto definito dalla norma ISO 5725 «Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione»]. I risultati della prova interlaboratorio sono pubblicati o disponibili senza restrizioni.

    3. 

    Dovrebbe essere data preferenza a metodi di analisi uniformemente applicabili a più categorie di prodotti, rispetto a quelli che si applicano soltanto a singoli prodotti.

    4. 

    Nei casi in cui i metodi di analisi possano essere convalidati soltanto nell’ambito di un singolo laboratorio, tali metodi dovrebbero essere convalidati conformemente a orientamenti o protocolli scientifici accettati internazionalmente, oppure, qualora si siano stabiliti criteri di risultato per i metodi analitici, sulla base di prove di conformità ai criteri.

    5. 

    I metodi di analisi adottati ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere enunciati secondo la presentazione standard dei metodi di analisi raccomandata dall’ISO.




    ALLEGATO IV

    CAPO I

    Tariffe o diritti per controlli ufficiali su partite di animali e merci che entrano nell’Unione

    I.   PARTITE DI ANIMALI VIVI

    a) 

    Bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo, cinghiali e ruminanti:

    — 
    55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e
    — 
    9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o
    — 
    420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate; o
    b) 

    Altre specie animali:

    — 
    55 EUR per partita, fino a 46 tonnellate, o
    — 
    420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;

    II.   PARTITE DI CARNI

    — 
    55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e
    — 
    9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o
    — 
    420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

    III.   PARTITE DI PRODOTTI DELLA PESCA

    a) 

    Prodotti della pesca non alla rinfusa:

    i) 

    55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

    ii) 

    9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o

    iii) 

    420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;

    b) 

    Prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa:

    i) 

    600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

    ii) 

    1 200  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 500 tonnellate e fino a 1 000  tonnellate,

    iii) 

    2 400  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 1 000 tonnellate e fino a 2 000  tonnellate,

    iv) 

    3 600  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2 000 tonnellate.

    IV.   PARTITE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, DI CARNI DI POLLAME, SELVAGGINA SELVATICA, CONIGLIO O SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO

    a) 

    55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

    b) 

    9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure

    c) 

    420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;

    V.   PARTITE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DIVERSI DAI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

    a) 

    Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano non alla rinfusa:

    i) 

    55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

    ii) 

    9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure

    iii) 

    420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

    b) 

    Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano trasportati come carico alla rinfusa:

    i) 

    600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

    ii) 

    1 200  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1 000  tonnellate,

    iii) 

    2 400  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 1 000 tonnellate e fino a 2 000  tonnellate,

    iv) 

    3 600  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 2 000 tonnellate.

    VI.   PARTITE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE O DI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE

    a) 

    Partite di sottoprodotti di origine animale e mangimi di origine animale trasportate non alla rinfusa:

    i) 

    55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate,

    ii) 

    9 EUR per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o

    iii) 

    420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;

    b) 

    Partite di sottoprodotti di origine animale e mangimi di origine animale trasportate come carico alla rinfusa:

    i) 

    600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

    ii) 

    1 200  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1 000  tonnellate,

    iii) 

    2 400  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 1 000 tonnellate e fino a 2 000  tonnellate,

    iv) 

    3 600  EUR per peschereccio, con un carico di prodotti superiore a 2 000 tonnellate.

    VII.   PARTITE DI ANIMALI E MERCI IN TRANSITO O TRASBORDATE PROVENIENTI DA PAESI TERZI

    30 EUR per partita, con una maggiorazione di 20 EUR per quarto d’ora di lavoro svolto da ogni addetto ai controlli.

    VIII.   PARTITE DI PIANTE, PRODOTTI VEGETALI O ALTRI PRODOTTI, OGGETTI E MATERIALI IN GRADO DI CONTENERE O DIFFONDERE ORGANISMI NOCIVI PER LE PIANTE

    a) 

    Per i controlli documentali: 7 EUR per partita

    b) 

    Per i controlli di identità:

    i) 

    7 EUR per partita di dimensioni equivalenti al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile,

    ii) 

    14 EUR per partite di dimensioni maggiori.

    c) 

    Per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:

    i) 

    talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali:

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 10 000  unità,
    — 
    0,70  EUR per partita ogni 1 000  unità aggiuntive,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita,
    ii) 

    alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diversi dalle sementi):

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 10 000  unità,
    — 
    0,44  EUR per partita ogni 1 000  unità aggiuntive,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita,
    iii) 

    bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate):

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 200 kg di peso,
    — 
    0,16  EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita,
    iv) 

    sementi, colture di tessuti vegetali:

    — 
    7,5  EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
    — 
    0,175  EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita,
    v) 

    altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questo punto:

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 5 000  unità,
    — 
    0,18  EUR per partita ogni 100 unità aggiuntive,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita,
    vi) 

    fiori recisi:

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 20 000  unità,
    — 
    0,14  EUR per partita ogni 1 000  unità aggiuntive,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita,
    vii) 

    rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati):

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
    — 
    1,75  EUR per partita ogni 100 kg aggiuntivi,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita,
    viii) 

    alberi di Natale tagliati:

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 1 000  unità,
    — 
    1,75  EUR per partita ogni 100 unità aggiuntive,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita.
    ix) 

    foglie di piante, quali erbe aromatiche, spezie e vegetali da foglia:

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
    — 
    1,75  EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
    — 
    140 EUR come tariffa massimo per partita,
    x) 

    frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia):

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 25 000  kg di peso,
    — 
    0,7  EUR per partita ogni 1 000  kg aggiuntivi,
    xi) 

    tuberi di patata:

    — 
    52,5  EUR per partita, fino a 25 000  kg di peso,
    — 
    52,5  EUR per partita ogni 25 000  kg aggiuntivi,
    xii) 

    legname (diverso dalla corteccia):

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 1 000  m3 di volume,
    — 
    0,175  EUR per partita ogni 10 m3 aggiuntivi,
    xiii) 

    terra e terreno di coltura, corteccia:

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 25 000  kg di peso,
    — 
    0,7  EUR per partita ogni 1 000  kg aggiuntivi,
    — 
    140 EUR come tariffa massima per partita,
    xiv) 

    semi:

    — 
    17,5  EUR per partita, fino a 25 000  kg di peso,
    — 
    0,7  EUR per partita ogni 1 000  kg aggiuntivi,
    — 
    700 EUR come tariffa massima per partita,
    xv) 

    Altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati in questo punto:

    — 
    17,5  EUR per partita

    Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

    CAPO II

    Tariffe o diritti per controlli ufficiali nei macelli, nei laboratori di sezionamento, nei laboratori di lavorazione della selvaggina, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura

    I.   TARIFFE O DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI

    a) 

    Carni bovine:

    i) 

    bovini adulti: 5 EUR/capo,

    ii) 

    bovini giovani: 2 EUR/capo,

    b) 

    carni equine: 3 EUR/capo,

    c) 

    carni suine: animali con carcassa di peso:

    i) 

    inferiore a 25 kg: 0,5  EUR/capo,

    ii) 

    pari o superiore a 25 kg: 1 EUR/capo,

    d) 

    carni ovine e caprine: animali con carcassa di peso:

    i) 

    inferiore a 12 kg: 0,15  EUR/capo,

    ii) 

    pari o superiore a 12 kg: 0,25  EUR/capo,

    e) 

    carni di pollame:

    i) 

    pollame del genere Gallus e faraone: 0,005  EUR/capo,

    ii) 

    anatre e oche: 0,01  EUR/capo,

    iii) 

    tacchini: 0,025  EUR/capo,

    iv) 

    carni di conigli di allevamento: 0,005  EUR/capo,

    v) 

    quaglie e pernici 0,002  EUR/capo.

    II.   TARIFFE O DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO

    Per tonnellata di carne:

    a) 

    carni bovine, suine, equine, ovine e caprine: 2 EUR,

    b) 

    carni di pollame e di conigli di allevamento: 1,5  EUR,

    c) 

    carni di selvaggina di allevamento e selvatica:

    — 
    piccola selvaggina di penna e di pelo: 1,5  EUR,
    — 
    ratiti (struzzo, emù, nandù): 3 EUR,
    — 
    cinghiali e ruminanti: 2 EUR.

    III.   TARIFFE O DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA

    a) 

    piccola selvaggina di penna: 0,005  EUR/capo,

    b) 

    piccola selvaggina di pelo: 0,01  EUR/capo,

    c) 

    ratiti: 0,5  EUR/capo,

    d) 

    mammiferi terrestri:

    i) 

    cinghiali: 1,5  EUR/capo,

    ii) 

    ruminanti: 0,5  EUR/capo.

    IV.   TARIFFE O DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRODUZIONE DI LATTE

    a) 

    1 EUR per 30 tonnellate

    e

    b) 

    0,5  EUR per tonnellata supplementare.

    V.   TARIFFE E DIRITTI PER CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUICOLTURA

    a) 

    Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell’acquicoltura:

    i) 

    1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

    ii) 

    0,5  EUR per tonnellata supplementare.

    b) 

    Prima vendita nel mercato del pesce

    i) 

    0,5  EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

    ii) 

    0,25  EUR per tonnellata supplementare;

    c) 

    Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni:

    i) 

    1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

    ii) 

    0,5  EUR per tonnellata supplementare.




    ALLEGATO V

    TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 146, PARAGRAFO 2

    1.   Regolamento (CE) n. 882/2004



    Regolamento (CE) n. 882/2004

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 4

    Articolo 1, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 4

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 9, paragrafo 4

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 10

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 9, paragrafo 6

    Articolo 3, paragrafo 5

    Articolo 9, paragrafo 6

    Articolo 3, paragrafo 6

    Articolo 9, paragrafo 7

    Articolo 3, paragrafo 7

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), f), g) e i)

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 4, paragrafo 5

    Articolo 5, paragrafo 5

    Articolo 4, paragrafo 6

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 7

    Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 28, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma

    Articolo 31, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c) e f)

    Articolo 29

    Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 5, paragrafo 2, lettera e)

    Articolo 32

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 33

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 6

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

    Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

    Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase

    Articolo 7, paragrafo 2, terza frase

    Articolo 7, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 1, lettera h)

    Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 9, paragrafo 3

    Articolo 13, paragrafo 2

    Articolo 10

    Articolo 14

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 34, paragrafi 1 e 2

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 34, paragrafo 4

    Articolo 11, paragrafo 4

    Articolo 34, paragrafo 6

    Articolo 11, paragrafo 5

    Articolo 35, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 6

    Articolo 35, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 7

    Articolo 34, paragrafo 5

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 37, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 37, paragrafo 4, lettera e)

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 37, paragrafo 5, lettera c)

    Articolo 12, paragrafo 4

    Articolo 39, paragrafo 2

    Articolo 13

    Articolo 115

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 45, paragrafo 3

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 15, paragrafo 1

    Articolo 44, paragrafo 1, prima frase

    Articolo 15, paragrafo 2

    Articolo 44, paragrafi 3 e 5

    Articolo 15, paragrafo 3

    Articolo 44, paragrafi 3 e 5

    Articolo 15, paragrafo 4

    Articolo 15, paragrafo 5

    Articolo 47, paragrafo 1, lettera d), articolo 47, paragrafo 2, lettera b) e articolo 54, paragrafo 4, prima frase

    Articolo 16, paragrafo 1

    Articolo 45, paragrafo 1

    Articolo 16, paragrafo 2

    Articolo 44, paragrafo 2

    Articolo 16, paragrafo 3, prima frase

    Articolo 45, paragrafo 2

    Articolo 16, paragrafo 3, seconda frase

    Articolo 34, paragrafo 5

    Articolo 17, paragrafo 1, primo trattino

    Articolo 59, paragrafo 1

    Articolo 17, paragrafo 1, secondo trattino

    Articolo 56, paragrafo 1, articolo 56, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, e articolo 58

    Articolo 17, paragrafo 2

    Articolo 18

    Articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 19, paragrafo 1

    Articolo 66, paragrafi 1 e 3

    Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 67

    Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 66, paragrafo 6

    Articolo 19, paragrafo 3

    Articolo 66, paragrafo 5

    Articolo 19, paragrafo 4

    Articolo 7

    Articolo 20

    Articolo 71

    Articolo 21, paragrafo 1

    Articolo 72, paragrafo 1

    Articolo 21, paragrafo 2

    Articolo 69

    Articolo 21, paragrafo 3

    Articolo 66, paragrafo 1

    Articolo 21, paragrafo 4

    Articolo 66, paragrafo 5

    Articolo 22

    Articolo 66, paragrafo 7, articolo 67, ultima frase, e articolo 69, paragrafo 4

    Articolo 23, paragrafo 1

    Articolo 73, paragrafo 1

    Articolo 23, paragrafo 2

    Articolo 73, paragrafo 2, e articolo 74

    Articolo 23, paragrafo 3

    Articolo 73, paragrafo 3

    Articolo 23, paragrafo 4

    Articolo 73, paragrafo 2

    Articolo 23, paragrafo 5

    Articolo 73, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 23, paragrafo 6

    Articolo 73, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 23, paragrafo 7

    Articolo 74

    Articolo 23, paragrafo 8

    Articolo 74

    Articolo 24, paragrafo 1

    Articolo 75, paragrafo 1

    Articolo 24, paragrafo 2

    Articolo 57

    Articolo 24, paragrafo 3

    Articolo 46

    Articolo 24, paragrafo 4

    Articolo 76

    Articolo 25, paragrafo 1

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 77, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 77, paragrafo 1, lettera f)

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 48, lettere c) e d), e articolo 77, paragrafo 1, lettere e) e k)

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera e)

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera f)

    Articolo 70

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera g)

    Articolo 77, paragrafo 1, lettera h)

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera h)

    Articolo 46, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 26

    Articolo 78, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafo 1

    Articolo 80

    Articolo 27, paragrafo 2

    Articolo 79

    Articolo 27, paragrafo 3

    Articolo 27, paragrafo 4

    Articolo 79, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafo 5

    Articolo 27, paragrafo 6

    Articolo 27, paragrafo 7

    Articolo 27, paragrafo 8

    Articolo 84, paragrafo 2

    Articolo 27, paragrafo 9

    Articolo 83, paragrafo 2

    Articolo 27, paragrafo 10

    Articolo 27, paragrafo 11

    Articolo 84, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafo 12, prima frase

    Articolo 85

    Articolo 27, paragrafo 12, seconda frase

    Articolo 28

    Articolo 29

    Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 87

    Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 90, lettera a)