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Document 02017R0583-20220503

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/2022-05-03

02017R0583 — IT — 03.05.2022 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/583 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 087 del 31.3.2017, pag. 229)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/529 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2020

  L 106

47

26.3.2021

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/629 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2022

  L 115I

1

13.4.2022




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/583 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«operazione a pacchetto» :

operazione corrispondente ad una delle seguenti definizioni:

a) 

operazione in un contratto derivato o altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una operazione in una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante [scambio con sottostante fisico; exchange for physical (EFP)];

b) 

operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa le condizioni seguenti:

i) 

è eseguita tra due o più controparti;

ii) 

ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti;

iii) 

l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea o vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti;

2)

«sistema basato sulla richiesta di quotazione (

request for quote

)» :

sistema di negoziazione che soddisfa le seguenti condizioni:

a) 

un membro o un partecipante forniscono una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più altri membri o partecipanti;

b) 

la quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente;

c) 

il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta;

3)

«sistema di negoziazione a voce» : sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce.



CAPO II

TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE PER I MERCATI REGOLAMENTATI, I SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE

Articolo 2

Obblighi di trasparenza pre-negoziazione

[Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]

I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I.

Articolo 3

Ordini di dimensione elevata

[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Un ordine è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un ordine determinata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.

Articolo 4

Tipo e dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini

[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.  

Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:

a) 

è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema;

b) 

non interagisce con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;

c) 

dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.

2.  

Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione hanno, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, le seguenti dimensioni:

a) 

nel caso di ordini iceberg, dimensione pari o superiore a 10 000  EUR;

b) 

per tutti gli altri ordini, dimensione pari o superiore al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema.

3.  
L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte del quantitativo e in un ordine non pubblicato per il restante quantitativo, in cui il quantitativo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'immissione nel book di negoziazione in quanto nuovo ordine pubblicato.

Articolo 5

Dimensione specifica dello strumento finanziario

[Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.  
Un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione è superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
2.  

I prezzi indicativi pre-negoziazione delle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario determinata conformemente al paragrafo 1 e inferiori alla dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 3 sono considerati prossimi al prezzo degli interessi di negoziazione quando la sede di negoziazione rende pubblico uno degli elementi seguenti:

a) 

il miglior prezzo disponibile;

b) 

la media semplice dei prezzi;

c) 

il prezzo medio ponderato in base a volume, prezzo, ora o il numero di indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione.

3.  
Quando immettono e aggiornano i prezzi indicativi pre-negoziazione i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche la metodologia di calcolo dei prezzi pre-negoziazione e l'ora della pubblicazione.

Articolo 6

Classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido

[Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari sono considerati non aventi un mercato liquido se così determinato conformemente all'articolo 13.



CAPO III

TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO LA NEGOZIAZIONE AL DI FUORI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Articolo 7

Obblighi di trasparenza post-negoziazione

[Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.  
Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici per ogni operazione i dettagli di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II e utilizzano tutti gli indicatori applicabili di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
2.  
In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
3.  

In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:

a) 

una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II;

b) 

una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

4.  

Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso:

a) 

nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione,

b) 

in seguito, entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione.

5.  
Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.
6.  
In deroga al paragrafo 5, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore.
7.  
Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica.
8.  
Per le operazioni a pacchetto sono messe a disposizione informazioni su ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, includendo l'indicatore dell'operazione a pacchetto o l'indicatore dell'operazione con scambio del sottostante fisico di cui alla tabella 3 dell'allegato II. Se l'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.

Articolo 8

Pubblicazione differita delle operazioni

[Articolo 11, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.  

Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;

b) 

l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 13;

c) 

l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10;

d) 

l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri:

i) 

una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari non aventi un mercato liquido;

ii) 

una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;

iii) 

l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE, e un'altra controparte e una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari superiori alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10.

2.  
Dopo la scadenza del termine di differimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati tutti i dettagli dell'operazione, a meno che sia accordato un periodo di differimento prorogato o indefinito conformemente all'articolo 11.
3.  
Quando un'operazione tra due imprese di investimento, per conto proprio o per conto dei clienti, è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7.

Articolo 9

Operazioni di dimensione elevata

[Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Un'operazione è considerata di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.

Articolo 10

(Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)

Dimensione specifica dello strumento finanziario

Un'operazione è considerata superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.

Articolo 11

Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti

[Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.  

Quando le autorità competenti esercitano i loro poteri in relazione all'autorizzazione alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti impongono la pubblicazione di una delle seguenti informazioni durante l'intero periodo di differimento di cui all'articolo 8:

i) 

tutti i dettagli dell'operazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei dettagli relativi al volume;

ii) 

operazioni in forma aggregata giornaliera per un numero minimo di 5 operazioni eseguite nello stesso giorno, da rendere pubbliche il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;

b) 

nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano l'omissione della pubblicazione del volume della singola operazione per un periodo prorogato di quattro settimane;

c) 

per gli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di differimento prorogato di quattro settimane, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale;

d) 

per gli strumenti di debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di tempo indefinito, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale.

2.  

Alla scadenza del periodo di differimento prorogato di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;

b) 

per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti decidano di non applicare le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;

c) 

per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti applichino le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nella stessa settimana di calendario il martedì successivo alla scadenza del periodo di differimento prorogato di quattro settimane a contare dall'ultimo giorno della settimana di calendario entro le 09:00 ora locale.

3.  
Per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, tutti i dettagli delle singole operazioni sono pubblicati quattro settimane dopo la pubblicazione dei dettagli aggregati conformemente al paragrafo 1, lettera c), entro le 09:00 ora locale.
4.  

I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:

a) 

il prezzo medio ponderato;

b) 

il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II;

c) 

il numero complessivo di operazioni.

5.  
Le operazioni sono aggregate per codice ISIN. In mancanza del codice ISIN, le operazioni sono aggregate al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.
6.  
Se il giorno della settimana previsto per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione viene eseguita il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.

Articolo 12

Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni

[Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'obbligo di rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento in cui le operazioni sono state concluse ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica a nessuna delle seguenti operazioni:

a) 

le operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione ( 2 );

b) 

le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;

c) 

le «operazioni give-up» o le «operazioni give-in», che sono operazioni in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione;

d) 

il trasferimento di strumenti finanziari a fini di garanzia reale in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP.



CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI TRASPARENZA PRE- E POST-NEGOZIAZIONE

Articolo 13

Metodologia di calcolo a fini di trasparenza

[Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.  

Per determinare gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti metodologie a tutte le classi di attività:

a) 

Determinazione statica della liquidità per:

i) 

la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.1 dell'allegato III;

ii) 

le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: opzioni su indici azionari, future/forward su indici azionari, opzioni su azioni, future/forward su azioni, opzioni su dividendi di azioni, future/forward su dividendi di azioni, opzioni su indici di dividendi, future/forward su indici di dividendi, opzioni su indici di volatilità, future/forward su indici di volatilità, opzioni su ETF, future/forward su ETF e altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III;

iii) 

la classe di attività dei derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.1 dell'allegato III;

iv) 

la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, degli altri derivati su merci, degli altri derivati su crediti, degli altri derivati C10, degli altri contratti differenziali (CFD), delle altre quote di emissione e degli altri derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 e 13.1 dell'allegato III;

b) 

Valutazione periodica basata su criteri di liquidità quantitativi e, se applicabili, qualitativi per:

i) 

tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN, definiti alla tabella 2.1 dell'allegato III e ulteriormente specificati all'articolo 17, paragrafo 1;

ii) 

tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.4 dell'allegato III;

iii) 

la classe di attività dei derivati su tassi di interesse, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, di cui alla tabella 5.1 dell'allegato III;

iv) 

le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: swap e swap di portafogli di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III;

v) 

la classe di attività dei derivati su merci, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su merci, di cui alla tabella 7.1 dell'allegato III;

vi) 

le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: indici di credit default swap e credit default swap su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III;

vii) 

la classe di attività dei derivati C10, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati C10, di cui alla tabella 10.1 dell'allegato III;

viii) 

le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): contratti differenziali su valute e contratti differenziali su merci di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III;

ix) 

la classe di attività delle quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività delle altre quote di emissione, di cui alla tabella 12.1 dell'allegato III;

x) 

la classe di attività dei derivati su quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su quote di emissione, di cui alla tabella 13.1 dell'allegato III;

c) 

Valutazione periodica basata su criteri di liquidità qualitativi per:

i) 

le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: opzioni su indici di CDS e opzioni su CDS su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III;

ii) 

le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): CFD su strumenti rappresentativi di capitale, CFD su obbligazioni, CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale e CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III;

d) 

Valutazione periodica basata su una metodologia a due test per gli strumenti finanziari strutturati (SFP) di cui alla tabella 3.1. dell'allegato III.

2.  

Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'allegato 3, si applicano le seguenti metodologie:

a) 

il valore della soglia per:

i) 

tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III;

ii) 

la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;

iii) 

ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III;

iv) 

ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III;

v) 

ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III;

vi) 

ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III;

vii) 

ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III;

viii) 

ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III;

b) 

il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni come ulteriormente specificato all'articolo 17, paragrafo 3, e la soglia minima per:

i) 

ogni tipo di obbligazione, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III;

ii) 

ogni sottoclasse avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III;

iii) 

ogni sottoclasse di attività avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III;

iv) 

ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III.

3.  

Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e le operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti metodologie:

a) 

il valore della soglia per:

i) 

tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III;

ii) 

la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;

iii) 

ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III;

iv) 

ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III;

v) 

ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III;

vi) 

ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III;

vii) 

ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III;

viii) 

ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III;

b) 

la dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni per ogni tipo di obbligazioni, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III;

c) 

la dimensione delle negoziazioni più grande al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni, la dimensione delle operazioni al di sotto della quale si trova la percentuale del volume corrispondente al percentile del volume e la soglia minima per ogni sottoclasse che si considera avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei CFD di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III;

d) 

il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per:

i) 

ogni sottoclasse di attività considerata avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III;

ii) 

ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III.

4.  
Ai fini del paragrafo 3, lettera c), quando la dimensione dell'operazione corrispondente al percentile del volume per la determinazione dell'operazione che è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato è superiore al 97,5 percentile delle operazioni, non si tiene conto del volume delle operazioni, e la dimensione specifica dello strumento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione dell'operazione di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono determinate come il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima.
5.  

Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) 2017/590 e (UE) 2017/577 della Commissione, le autorità competenti raccolgono su base giornaliera dalle sedi di negoziazioni, dagli APA e dai CTP i dati necessari per effettuare i calcoli per determinare:

a) 

gli strumenti finanziari e le classi di strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido di cui al paragrafo 1;

b) 

la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui ai paragrafi 2 e 3.

6.  
Le autorità competenti che effettuano i calcoli per una classe di strumenti finanziari mettono in atto accordi di cooperazione tra di loro al fine di assicurare l'aggregazione nell'Unione dei dati necessari per i calcoli.
7.  
Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell'Unione tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.
8.  
La dimensione dell'operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Quando la dimensione dell'operazione definita ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.
9.  
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono convertire la dimensione dell'operazione determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3 nel corrispondente numero di lotti predefinito dalla sede di negoziazione per la rispettiva sottoclasse o sottoclasse di attività. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono mantenere la dimensione dell'operazione fino all'applicazione dei risultati dei successivi calcoli eseguiti in conformità al paragrafo 17.
10.  
Dai calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), e al paragrafo 3, lettera b), sono escluse le operazioni aventi dimensioni pari o inferiori a 100 000  EUR.
11.  

Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, non si applicano la lettera b) del paragrafo 2 e le lettere b), c), e d) del paragrafo 3 quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000 , nel qual caso si applicano le seguenti soglie:

a) 

100 000  EUR per tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN;

b) 

i valori della soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a), per tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

12.  

Tranne se riferiti alle quote di emissione o ai relativi derivati, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettere b), c) e d), sono arrotondati ai successivi:

a) 

100 000 quando il valore della soglia è inferiore a 1 milione;

b) 

500 000 quando il valore della soglia è pari o superiore a 1 milione ma inferiore a 10 milioni;

c) 

5 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 10 milioni ma inferiore a 100 milioni;

d) 

25 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 100 milioni.

13.  
Ai fini del paragrafo 1, i criteri di liquidità quantitativi specificati nell'allegato III per ogni classe di attività sono determinati conformemente alla sezione 1 dell'allegato III.
14.  
Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione, che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresentativi di capitale appartiene.
15.  
Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti conformemente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività.
16.  
Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato IV per effettuare i calcoli di cui al paragrafo 5, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.
17.  
Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. A seguito della pubblicazione i risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal 1o giugno di ogni anno.
18.  
Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni, tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano per il periodo di 3 mesi che inizia il sedicesimo giorno di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno.
19.  
Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante i primi due mesi del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del trimestre civile.
20.  
Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante l'ultimo mese del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del successivo trimestre civile.

Articolo 14

Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

[Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014]

Un'operazione è considerata eseguita da un membro del sistema europeo di banche centrali (SEBC) in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando l'operazione soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) 

l'operazione è eseguita a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni eseguite ai sensi degli articoli 18 e 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea o le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;

b) 

l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi comprese le operazioni eseguite per detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri o il servizio di gestione delle riserve fornito da un membro del SEBC alle banche centrali di altri paesi a cui è stata estesa l'esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c) 

l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria.

Articolo 15

Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

[Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni eseguite da un membro del SEBC per la realizzazione di un investimento non connesso all'esecuzione di uno dei compiti di cui all'articolo 14:

a) 

operazioni eseguite per la gestione dei fondi propri;

b) 

operazioni eseguite per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale;

c) 

operazioni eseguite per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale.

Articolo 16

Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza

[Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.  
Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
2.  
Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
3.  
Nell'effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell'Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. I calcoli sono effettuati al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.
4.  
Prima di decidere se sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti assicurano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.

Articolo 17

Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni

▼M2

1.  
Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell’articolo 6 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applica l’approccio del criterio di liquidità ‘numero medio giornaliero delle operazionì, utilizzando il ‘numero medio giornaliero delle operazionì corrispondente alla fase S3 (7 operazioni giornaliere).

▼B

2.  

Le obbligazioni societarie e le obbligazioni garantite ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione sono considerate aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati della prima determinazione trimestrale della liquidità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, quando:

a) 

la dimensione dell'emissione supera 1 000 000 000 di EUR nelle fasi S1 e S2, come stabilito conformemente al paragrafo 6;

b) 

la dimensione dell'emissione supera 500 000 000 di EUR nelle fasi S3 e S4, come stabilito conformemente al paragrafo 6.

▼M2

3.  
Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S3 (50° percentile).

Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti da ii) a iv), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30° percentile).

▼B

4.  
Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 luglio di ogni anno, l'ESMA trasmette alla Commissione una valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni e dei percentili delle operazioni per la determinazione della dimensione specifica dello strumento finanziario di cui al paragrafo 8. L'obbligo di trasmettere la valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità per le obbligazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 6. L'obbligo di trasmettere la valutazione dei percentili delle operazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 8.
5.  

La valutazione di cui al paragrafo 4 prende in considerazione:

a) 

l'evoluzione dei volumi di negoziazione degli strumenti non rappresentativi di capitale soggetti agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) 

l'impatto sui fornitori di liquidità delle soglie percentili utilizzate per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario; e

c) 

ogni altro fattore pertinente.

6.  

Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, L'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni secondo la sequenza indicata di seguito:

a) 

S2 (10 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) 

S3 (7 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e

c) 

S4 (2 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo.

7.  
Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 6, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.
8.  

Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, l'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia dei percentili delle operazioni secondo la sequenza indicata di seguito:

a) 

S2 (40o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) 

S3 (50o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e

c) 

S4 (60o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo.

9.  
Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 8, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.  
Al più tardi sei mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 le autorità competenti provvedono a raccogliere i dati necessari, a calcolare e a pubblicare i dettagli di cui all'articolo 13, paragrafo 5.
2.  

Ai fini del paragrafo 1:

a) 

i calcoli sono basati su un periodo di riferimento di sei mesi avente inizio 18 mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) 

i risultati dei calcoli contenuti nelle prima pubblicazione sono utilizzati fintanto che si applicano i risultati dei primi calcoli regolari di cui all'articolo 13, paragrafo 17.

3.  
In deroga al paragrafo 1, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, le autorità competenti si adoperano al meglio per assicurare la pubblicazione dei risultati dei calcoli a fini di trasparenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), entro il primo giorno del mese che precede la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base del periodo di riferimento di tre mesi avente inizio il primo giorno del quinto mese precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.
4.  
Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 3 fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18.
5.  
Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione nel periodo di tre mesi precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 sono considerate non aventi un mercato liquido come previsto alla tabella 2.2 dell'allegato III fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'articolo 18 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Descrizione del tipo di sistemi e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2

Informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2



Tipo di sistema

Descrizione del sistema

Informazioni da rendere pubbliche

Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione

Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile.

Per ogni strumento finanziario, il numero aggregato di ordini e il volume da essi rappresentato, ad ogni livello di prezzo, almeno per i cinque migliori livelli dei prezzi di acquisto e di vendita.

Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven)

Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone.

Per ogni strumento finanziario, il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ogni market maker dello strumento, nonché i volumi a cui i prezzi si riferiscono.

Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita.

Sistema di negoziazione ad asta periodica

Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.

Per ogni strumento finanziario, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione e il volume che sarebbe potenzialmente eseguibile a quel prezzo dai partecipanti al sistema.

Sistema di negoziazione basato su richieste di quotazione (request-for-quote)

Un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta.

Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate nel momento in cui diventano eseguibili ma non oltre.

Sistema di negoziazione a voce (voice trading)

Un sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce.

Le domande e le offerte e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema.

Sistema di negoziazione diverso dai 5 sistemi precedenti

Un sistema ibrido che rientra in due o più delle cinque definizioni precedenti o un sistema in cui il processo di formazione del prezzo è di natura diversa da quello applicabile ai sistemi di cui sopra.

Informazioni adeguate sul livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione; se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, in particolare, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento.




ALLEGATO II

Dettagli da rendere pubblici sulle operazioni



Tabella 1

Tabella dei simboli della tabella 2

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.

dove:

— «AAAA» indica l'anno;

— «MM» indica il mese;

— «GG» indica il giorno;

— «T» indica che va inserita la lettera 'T';

— «hh» indica l'ora;

— «mm» indica il minuto;

— «ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

— «Z» indica l'ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:

— il simbolo del decimale è «.» (punto);

— i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno).

Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383



Tabella 2

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione

Dettagli

Strumenti finanziari

Descrizione/dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione/pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 1

Data e ora di negoziazione

Per tutti gli strumenti finanziari

Data e ora di esecuzione dell'operazione.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1).

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute (nei campi 31, 34 e 40 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione), codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.

Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione non sono state soddisfatte, indicare la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine.

Mercato regolamentato (RM), sistema multilaterale di negoziazione (MTF), sistema organizzato di negoziazione (OTF),

dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA),

fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Tipo di codice identificativo dello strumento

Per tutti gli strumenti finanziari

Tipo di codice usato per identificare lo strumento finanziario

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«ISIN» = codice ISIN, se disponibile

«OTHR»= altro identificativo

Codice identificativo dello strumento

Per tutti gli strumenti finanziari

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{ISIN}

Quando il codice identificativo dello strumento non è un codice ISIN, un identificativo che indica lo strumento derivato sulla base dei campi da 3 a 5, 7, 8, e da 12 a 42 di cui all'allegato IV e dei campi 13 e da 24 a 48 di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 e sulla base della ripartizione degli strumenti derivati di cui all'allegato III.

Prezzo

Per tutti gli strumenti finanziari

Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati.

Nel caso di contratti di opzione, è il premio del derivato per sottostante o punto dell'indice.

Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bet) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante.

Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base.

Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere riportato nell'unità monetaria principale.

Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG».

Lasciare in bianco se il prezzo non è applicabile.

Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con il valore indicato nel campo Quantitativo.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento

«PNDG» se il prezzo non è disponibile

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base

Sede di esecuzione

Per tutti gli strumenti finanziari

Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita.

Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione utilizzare il MIC del segmento conforme all'ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione o presso un internalizzatore sistematico o su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione.

Utilizzare il codice «SINT» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{MIC} — sedi di negoziazione

«SINT» — internalizzatore sistematico

Misura del prezzo

Per tutti gli strumenti finanziari

Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale o in rendimento

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«MONE» — Valore monetario

«PERC» — Percentuale

«YIEL» — Rendimento

«BAPO» — Punti base

Valuta del prezzo

Per tutti gli strumenti finanziari

Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Misura del quantitativo in unità di misura

Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Indicazione dell'unità di misura nella quale è espresso il «quantitativo in unità di misura»

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«TOCD» — Tonnellate di CO2 equivalente

oppure

{ALPHANUM-25} altro

Quantitativo in unità di misura

Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

L'importo equivalente di merci o quote di emissione negoziate espresso in unità di misura

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Quantitativo

Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'operazione.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Importo nozionale

Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Importo nominale o importo nozionale

Per le scommesse sul differenziale (spread bet), l'importo nozionale è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante.

Per i credit default swap, è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta.

Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con il valore indicato nel campo Prezzo

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/5}

Valuta nozionale

Per tutti gli strumenti finanziari, tranne nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) del presente regolamento.

Valuta in cui è denominato il nozionale

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Tipo

Solo per le quote di emissione e i derivati su quote di emissione

Questo campo si applica solo alle quote di emissione e ai derivati su quote di emissione.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«EUAE» — EUA

«CERE» — CER

«ERUE» — ERU

«EUAA» — EUAA

«OTHR» — Altro (solo per i derivati)

Data e ora di pubblicazione

Per tutti gli strumenti finanziari

Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Sede di pubblicazione

Per tutti gli strumenti finanziari

Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione e l'APA che pubblica l'operazione.

CTP

Sede di negoziazione: {MIC}

APA: {MIC} se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri riportato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati pubblicato sul sito web dell'ESMA.

Codice identificativo dell'operazione

Per tutti gli strumenti finanziari

Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 (2) della Commissione e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione.

Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione.

Se l'APA non utilizza i MIC, dovrebbe essere un codice univoco, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione.

Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

Operazione da compensare

Per i derivati

Codice che indica se l'operazione sarà compensata.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«true» — operazione da compensare

«false» — operazione da non compensare

(1)   

Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Cfr. pagina 148 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)   

Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Cfr. pagina 193 della presente Gazzetta ufficiale).



Tabella 3

Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione

 

Indicatore

Nome dell'indicatore

Tipo di sede di esecuzione/pubblicazione

Descrizione

 

«BENC»

Indicatore delle operazioni con parametro di riferimento

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Tutti i tipi di operazioni al prezzo medio ponderato per il volume e tutte le altre operazioni in cui il prezzo viene calcolato su molteplici momenti sulla base di un dato valore di riferimento.

 

«ACTX»

Indicatore delle operazioni di tipo agency cross

APA

CTP

Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini di due clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo.

 

«NPFT»

Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo

RM, MTF, OTF

CTP

Tutti i tipi di operazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento e che non contribuiscono alla formazione del prezzo.

 

«LRGS»

Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata (LIS)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazioni eseguite nel quadro del differimento post-negoziazione per dimensione elevata.

 

«ILQD»

Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazione eseguite nel quadro del differimento, per strumenti per i quali non esiste un mercato liquido.

 

«SIZE»

Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione specifica allo strumento (SSTI)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazioni cui si applica il differimento post-negoziazione per dimensione specifica dello strumento.

 

«TPAC»

Indicatore di operazione a pacchetto

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazioni a pacchetto che non sono scambiate con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1.

 

«XFPH»

Indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Scambio con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1.

 

«CANC»

Indicatore di annullamento

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata.

 

«AMND»

Indicatore di modifica

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata.

INDICATORI SUPPLEMENTARI DI DIFFERIMENTO

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i).

«LMTF»

Indicatore di dettagli limitati

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Prima comunicazione con pubblicazione di dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i).

«FULF»

Indicatore di informazioni complete

Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

«DATF»

Indicatore di operazioni aggregate giornalmente

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Pubblicazione di operazioni aggregate giornalmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

«FULA»

Indicatore di informazioni complete

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Singola operazione per la quale in precedenza sono stati pubblicati dettagli aggregati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

«VOLO»

Indicatore di omissione del volume

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

«FULV»

Indicatore di informazioni complete

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

«FWAF»

Indicatore di aggregazione su quattro settimane

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

«FULJ»

Indicatore di informazioni complete

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

«IDAF»

Indicatore di aggregazione per un periodo di tempo indefinito

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazioni per le quali è stata autorizzata la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

Uso consecutivo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), per gli strumenti di debito sovrano

«VOLW»

Indicatore di omissione del volume

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazione per la quale sono pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale verrà autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c).

«COAF»

Indicatore dell'aggregazione consecutiva (omissione del volume ai fini della post-negoziazione per gli strumenti di debito sovrano)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazione per la quale sono stati precedentemente pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale è stata autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c).



Tabella 4

Misura del volume

Tipo di strumento

Volume

Tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e strumenti finanziari strutturati

Valore nominale complessivo degli strumenti di debito negoziati

Tipi di obbligazioni ETC e ETN

Numero di unità negoziate (1)

Derivati cartolarizzati

Numero di unità negoziate (1)

Derivati su tassi di interesse

Importo nozionale dei contratti negoziati

Derivati su tassi di cambio

Importo nozionale dei contratti negoziati

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

Importo nozionale dei contratti negoziati

Derivati su merci

Importo nozionale dei contratti negoziati

Derivati su crediti

Importo nozionale dei contratti negoziati

Contratti differenziali

Importo nozionale dei contratti negoziati

Derivati C10

Importo nozionale dei contratti negoziati

Derivati su quote di emissione

Tonnellate di CO2 equivalente

Quote di emissione

Tonnellate di CO2 equivalente

(1)   

Prezzo unitario.




ALLEGATO III

Valutazione della liquidità, soglie LIS (dimensione elevata) e SSTI (dimensione specifica dello strumento) per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale

1.    Istruzioni relative al presente allegato

1. 

Per «classe di attività» si intendono le seguenti classi di strumenti finanziari: obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10, contratti differenziali (CFD), quote di emissione e derivati su quote di emissione.

2. 

Per «sottoclasse di attività» si intende una classe di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base del tipo di contratto e/o del tipo di sottostante.

3. 

Per «sottoclasse» si intende una sottoclasse di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base dei criteri di segmentazione qualitativi di cui alle tabelle da 2.1 a 13.3 del presente allegato.

4. 

Per «volume medio giornaliero degli scambi (ADT)» si intende il volume totale degli scambi per un dato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 7, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

5. 

Per «importo nozionale giornaliero medio (ADNA)» si intende l'importo nozionale totale per un determinato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

6. 

Per «percentuale dei giorni di negoziazione nel periodo considerato» si intende il numero di giorni nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e di cui all'articolo 13, paragrafo 7, per i prodotti finanziari strutturati, in cui è stata eseguita almeno un'operazione sullo strumento finanziario, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

7. 

Per «numero medio giornaliero delle operazioni» si intende il numero totale di operazioni per un determinato strumento finanziario, nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

8. 

Per «future» si intende un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. I contratti future contengono clausole standard che dettano i quantitativi minimi e la qualità che possono essere acquistati o venduti, l'importo più piccolo per il quale il prezzo può variare, le modalità di consegna, la scadenza e altre caratteristiche del contratto.

9. 

Per «opzione» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o di vendere (put) uno specifico strumento finanziario o una specifica merce a un prezzo prefissato (prezzo strike o di esercizio), fino ad una certa data futura o alla data di esercizio dell'opzione.

10. 

Per «swap» si intende un contratto in cui le due parti convengono di scambiare i flussi monetari di uno strumento finanziario con quelli di un altro strumento finanziario ad una certa data futura.

11. 

Per «swap di portafogli» si intende un contratto tramite il quale gli utenti finali possono negoziare swap multipli.

12. 

Per «forward» o «forward agreement» si intende un contratto privato tra due parti per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto.

13. 

Per «swaption» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap ad una data futura o fino a tale data futura o alla data di esercizio dell'opzione.

14. 

Per «future su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura.

15. 

Per «forward su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura.

2.    Obbligazioni



Tabella 2.1

Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)

Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi su base cumulativa.

Importo nozionale giornaliero medio

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato

[criterio di liquidità quantitativo 3]

100 000 EUR

S1

S2

S3

S4

80 %

15

10

7

2



Tabella 2.2

Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)

Ogni singola obbligazione è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, se è caratterizzata da una specifica combinazione di tipo di obbligazione e di dimensioni dell'emissione secondo quanto specificato in ogni riga della tabella.

Tipo di obbligazione

 

Dimensioni dell'emissione

Obbligazioni sovrane

obbligazioni emesse da un emittente sovrano che sia uno dei seguenti:

a)  l'Unione;

b)  uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro;

c)  un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b).

inferiore a EUR

1 000 000 000

Altre obbligazioni pubbliche

obbligazioni emesse da uno dei seguenti emittenti pubblici:

a)  in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

b)  una società veicolo per conto di diversi Stati membri;

c)  un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie;

d)  la Banca europea per gli investimenti

e)  un soggetto pubblico diverso dagli emittenti di obbligazioni sovrane specificati nella precedente riga.

inferiore a EUR

500 000 000

Obbligazioni convertibili

uno strumento consistente in un'obbligazione o uno strumento di debito cartolarizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante

inferiore a EUR

500 000 000

Obbligazioni garantite

obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/UE

durante le fasi S1 e S2

durante le fasi S3 e S4

inferiore a EUR

1 000 000 000

inferiore a EUR

500 000 000

Obbligazioni societarie

un'obbligazione emessa da una Società europea istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001del Consiglio (1) o da un tipo di società previsto dall'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o equivalente nei paesi terzi

durante le fasi S1 e S2

durante le fasi S3 e S4

inferiore a EUR

1 000 000 000

inferiore a EUR

500 000 000

Tipo di obbligazione

Ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, si applica la seguente metodologia

Altre obbligazioni

Le obbligazioni che non rientrano in nessuno dei tipi di obbligazioni summenzionati sono considerate non aventi un mercato liquido

(1)   

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

(2)   

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).



Tabella 2.3

Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione LIS e SSTI

Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)

Tipo di obbligazione

Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie per tipo di obbligazione

Percentile da applicare per il calcolo delle soglie pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni tipo di obbligazione

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Operazione — Percentile

Obbligazioni sovrane

operazioni eseguite su obbligazioni sovrane dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Altre obbligazioni pubbliche

operazioni eseguite su altre obbligazioni pubbliche dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Obbligazioni convertibili

operazioni eseguite su obbligazioni convertibili dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Obbligazioni garantite

operazioni eseguite su obbligazioni garantite dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

40

40

Obbligazioni societarie

operazioni eseguite su obbligazioni societarie dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Altre obbligazioni

operazioni eseguite su altre obbligazioni dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60



Tabella 2.4

Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN)

Tipo di obbligazione

Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi.

Volume medio giornaliero degli scambi (ADT)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Exchange Traded Commodities (ETC)

strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti derivati su merci. Il prezzo dell'ETC è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETC riproduce passivamente l'andamento della merce o degli indici di merci a cui si riferisce.

500 000 EUR

10

Exchange Traded Notes (ETN)

strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati sottostanti. Il prezzo dell'ETN è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETN riproduce passivamente l'andamento del sottostante a cui si riferisce.

500 000 EUR

10



Tabella 2.5

Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS

Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN)

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato avente un mercato liquido

Tipo di obbligazione

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

ETC

1 000 000 di EUR

1 000 000 di EUR

50 000 000 di EUR

50 000 000 di EUR

ETN

1 000 000 di EUR

1 000 000 di EUR

50 000 000 di EUR

50 000 000 di EUR

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato non avente un mercato liquido

Tipo di obbligazione

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

ETC

900 000 EUR

900 000 EUR

45 000 000 di EUR

45 000 000 di EUR

ETN

900 000 EUR

900 000 EUR

45 000 000 di EUR

45 000 000 di EUR

3.    Strumenti finanziari strutturati (SFP)



Tabella 3.1

SFP — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP)

Test 1 — valutazione della classe di attività SFP

Valutazione della classe di attività SFP ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Operazioni da prendere in considerazione per il calcolo dei valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi ai fini della valutazione della classe di attività degli SFP

La classe di attività degli SFP è valutata applicando le seguenti soglie del criterio di liquidità quantitativo

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Operazioni eseguite su tutti gli SFP

300 000 000 di EUR

500

Test 2 — SFP non aventi un mercato liquido

Se i valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi sono entrambi superiori alle soglie di liquidità quantitative stabilite per la valutazione della classe di attività SFP, il test 1 è superato e deve essere effettuato il test 2. Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato

[criterio di liquidità quantitativo 3]

100 000 EUR

2

80 %



Tabella 3.2

SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 non è stato superato

Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP)

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per tutti gli SFP se il test 1 non è stato superato

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

100 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

1 000 000 di EUR

Tabella 3.3

SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 è stato superato



Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP)

Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazioni eseguite in tutti gli SFP considerati aventi un mercato liquido

S1

S2

S3

S4

100 000 EUR

70

250 000 EUR

80

500 000 EUR

90

1 000 000 di EUR

30

40

50

60



Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati non aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

100 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

1 000 000 di EUR

4.    Derivati cartolarizzati

Tabella 4.1

Derivati cartolarizzati — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati cartolarizzati

valore mobiliare definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE diverso dagli strumenti finanziari strutturati, che dovrebbe includere almeno:

a) 

warrant garantiti classici, ossia strumenti che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, dietro pagamento della differenza positiva tra il prezzo corrente di mercato (il prezzo strike) e il prezzo strike (prezzo corrente di mercato);

b) 

certificati con leva (leverage certificate), ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante con effetto leva;

c) 

warrant garantiti esotici, ossia warrant la cui componente principale è una combinazione di opzioni;

d) 

diritti negoziabili;

e) 

certificati di investimento, ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante senza effetto leva;

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

tutti i derivati cartolarizzati sono considerati aventi un mercato liquido



Tabella 4.2

Derivati cartolarizzati — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS

Classe di attività — Derivati cartolarizzati

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

5.    Derivati su tassi di interesse



Tabella 5.1

Derivati su tassi di interesse — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse

contratti, come definiti nell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, il cui sottostante è un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito, un paniere, un portafoglio o un indice, ivi compresi un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito o ogni altro prodotto che rappresenta l'andamento di un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito.

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo

Future/forward su obbligazioni

la sottoclasse dei future/forward su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: emittente del sottostante

Criterio di segmentazione 2: durata dell'obbligazione sottostante consegnabile definita come segue

Breve termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 1 e 4 anni è considerata a breve termine

Medio termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 4 e 8 anni è considerata a medio termine

Lungo termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 8 e 15 anni è considerata a lungo termine

Ultra lungo termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata superiore a 15 anni è considerata a ultra lungo termine

Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza del future definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

5 000 000 di EUR

10

se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month.

Opzioni su obbligazioni

la sottoclasse delle opzioni su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: l'obbligazione sottostante o il future/forward sull'obbligazione sottostante

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

5 000 000 di EUR

10

 

Future su tassi di interesse e FRA

la sottoclasse dei future su tassi di interesse è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tasso di interesse sottostante

Criterio di segmentazione 2: durata del tasso di interesse sottostante

Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza del future definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

500 000 000 di EUR

10

se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month.

Opzioni su tassi di interesse

la sottoclasse delle opzioni su tassi di interessi è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tasso di interesse sottostante o future su tasso di interesse o FRA sottostante

Criterio di segmentazione 2: durata del tasso di interesse sottostante

Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

500 000 000 di EUR

10

 

Swaption

la sottoclasse delle swaption è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di swap sottostante definito come segue: swap monovaluta fisso a fisso, future/forward su swap monovaluta fisso a fisso, swap monovaluta fisso a variabile, future/forward su swap monovaluta fisso a variabile, swap monovaluta variabile a variabile, future/forward su swap monovaluta variabile a variabile, swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap monovaluta su OIS, future/forward su swap monovaluta su OIS, swap multivaluta fisso a fisso, future/forward su swap multivaluta fisso a fisso, swap multivaluta fisso a variabile, future/forward su swap multivaluta fisso a variabile, swap multivaluta variabile a variabile, future/forward su swap multivaluta variabile a variabile, swap multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione, swap multivaluta su OIS, future/forward su swap multivaluta su OIS

Criterio di segmentazione 2: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione

Criterio di segmentazione 3: indice di inflazione se il tipo di swap sottostante è uno swap monovaluta su inflazione o uno swap multivaluta su inflazione

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

500 000 000 di EUR

10

 

Criterio di segmentazione 5: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 5 anni

Scaglione di scadenza 5: 5 anni < vita residua ≤ 10 anni

Scaglione di scadenza 6: oltre 10 anni

Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile

la sottoclasse multivaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < scadenza ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < scadenza ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < scadenza ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < scadenza ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 mese < scadenza ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 mesi < scadenza ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili

la sottoclasse multivaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < scadenza ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < scadenza ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < scadenza ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < scadenza ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 mese < scadenza ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 mesi < scadenza ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi

la sottoclasse multivaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap)

la sottoclasse multivaluta su OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione

la sottoclasse multivaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile

la sottoclasse monovaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili

la sottoclasse monovaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi

la sottoclasse monovaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap)

la sottoclasse monovaluta su OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione

uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione

la sottoclasse monovaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

10

 

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su tassi di interesse

 

derivato su tassi di interesse che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

gli altri derivati su tassi di interesse sono considerati non aventi un mercato liquido



Tabella 5.2

Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse

Sottoclasse di attività

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido

Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Future/forward su obbligazioni

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

20 000 000 di EUR

90

70

25 000 000 di EUR

30

40

50

60

Opzioni su obbligazioni

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

20 000 000 di EUR

90

70

25 000 000 di EUR

30

40

50

60

Future su tassi di interesse e FRA

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

5 000 000 di EUR

70

10 000 000 di EUR

80

60

20 000 000 di EUR

90

70

25 000 000 di EUR

30

40

50

60

Opzioni su tassi di interesse

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

5 000 000 di EUR

70

10 000 000 di EUR

80

60

20 000 000 di EUR

90

70

25 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swaption

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

4 000 000 di EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

9 000 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60



Tabella 5.3

Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Future/forward su obbligazioni

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Opzioni su obbligazioni

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Future su tassi di interesse e FRA

5 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Opzioni su tassi di interesse

5 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Swaption

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Altri derivati su tassi di interesse

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

9 000 000 di EUR

10 000 000 di EUR

6.    Derivati su strumenti rappresentativi di capitale



Tabella 6.1

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

i contratti di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE relativi a:

a)  uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, flussi monetari o altri prodotti connessi all'andamento di uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi;

b)  un indice di certificati di deposito, azioni, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, flussi monetari o altri prodotti connessi all'andamento di uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Opzioni su indici azionari

opzione il cui sottostante è un indice composto di azioni

tutte le opzioni su indici azionari sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su indici azionari

future/forward il cui sottostante è un indice composto di azioni

tutti i future/forward su indici sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su azioni

opzione il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario

tutte le opzioni su azioni sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su azioni

future/forward il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario

tutti i future/forward su azioni sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su dividendi di azioni

opzione sul dividendo di una specifica azione

tutte le opzioni su dividendi di azioni sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su dividendi di azioni

future/forward sul dividendo di una specifica azione

tutti i future/forward su dividendi di azioni sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su indici di dividendi

un'opzione su un indice composto di dividendi di più di un'azione

tutte le opzioni su indici di dividendi sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su indici di dividendi

future/forward su un indice composto di dividendi di più di un'azione

tutti i future/forward su indici di dividendi sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su indici di volatilità

opzione il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale

tutte le opzioni su indici di volatilità sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su indici di volatilità

future/forward il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale

tutti i future/forward su indici di volatilità sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su ETF

opzione il cui sottostante è un ETF

tutte le opzioni su ETF sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su ETF

future/forward il cui sottostante è un ETF

tutti i future/forward su ETF sono considerati aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Swap

la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere

Criterio di segmentazione 2: singolo nome, indice, paniere sottostanti

Criterio di segmentazione 3- parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

50 000 000 di EUR

15

Price return basic performance parameter

Parameter return variance/volatility

Parameter return dividend

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Swap di portafogli

la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di:

Criterio di segmentazione 1: tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere

Criterio di segmentazione 2: singolo nome, indice, paniere sottostanti

Criterio di segmentazione 3- parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap di portafogli definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000 di EUR

15

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale

 

derivato su strumenti rappresentativi di capitale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

gli altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale sono considerati non aventi un mercato liquido



Tabella 6.2

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie

Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Opzioni su indici azionari

la sottoclasse delle opzioni sui indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: indice azionario sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 100mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

30 000 000 di EUR

200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 di EUR

55 000 000 di EUR

ADNA ≥ 600mio di EUR

15 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

150 000 000 di EUR

160 000 000 di EUR

Future/forward su indici azionari

la sottoclasse dei future/forward su indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: indice azionario sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 100mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 di EUR

55 000 000 di EUR

3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR

15 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

150 000 000 di EUR

160 000 000 di EUR

ADNA ≥ 5mrd di EUR

25 000 000 di EUR

30 000 000 di EUR

250 000 000 di EUR

260 000 000 di EUR

Opzioni su azioni

la sottoclasse delle opzioni su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: azione sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 5mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 250 000 EUR

5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

ADNA ≥ 20mio di EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

Future/forward su azioni

la sottoclasse dei future/forward su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: azione sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 5mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 250 000 EUR

5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

ADNA ≥ 20mio di EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

Opzioni su dividendi di azioni

la sottoclasse delle opzioni sui dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: azione sottostante avente diritto a dividendi:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 5mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

400 000 EUR

450 000 EUR

5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR

25 000 EUR

30 000 EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR

50 000 EUR

100 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

ADNA ≥ 20mio di EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

2 000 000 di EUR

2 500 000 EUR

Future/forward su dividendi di azioni

la sottoclasse dei future/forward su dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: azione sottostante avente diritto a dividendi:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 5mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

400 000 EUR

450 000 EUR

5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR

25 000 EUR

30 000 EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR

50 000 EUR

100 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

ADNA ≥ 20mio di EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

2 000 000 di EUR

2 500 000 EUR

Opzioni su indici di dividendi

la sottoclasse delle opzioni su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: indice di dividendi sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 100mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

30 000 000 di EUR

200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 di EUR

55 000 000 di EUR

ADNA ≥ 600mio di EUR

15 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

150 000 000 di EUR

160 000 000 di EUR

Future/forward su indici di dividendi

la sottoclasse dei future/forward su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: indice di dividendi sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 100mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 di EUR

55 000 000 di EUR

3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR

15 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

150 000 000 di EUR

160 000 000 di EUR

ADNA ≥ 5mrd di EUR

25 000 000 di EUR

30 000 000 di EUR

250 000 000 di EUR

260 000 000 di EUR

Opzioni su indici di volatilità

la sottoclasse delle opzioni sui indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: indice di volatilità sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 100mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

30 000 000 di EUR

200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 di EUR

55 000 000 di EUR

ADNA ≥ 600mio di EUR

15 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

150 000 000 di EUR

160 000 000 di EUR

Future/forward su indici di volatilità

la sottoclasse dei future/forward su indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: indice di volatilità sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 100mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 di EUR

55 000 000 di EUR

3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR

15 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

150 000 000 di EUR

160 000 000 di EUR

ADNA ≥ 5mrd di EUR

25 000 000 di EUR

30 000 000 di EUR

250 000 000 di EUR

260 000 000 di EUR

Opzioni su ETF

la sottoclasse delle opzioni su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: ETF sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 5mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 250 000 EUR

5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

ADNA ≥ 20mio di EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

Future/forward su ETF

la sottoclasse dei future/forward su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: ETF sottostante:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

< 5mio di EUR ADNA

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 di EUR

1 250 000 EUR

5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

ADNA ≥ 20mio di EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

Swap

la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere

Criterio di segmentazione 2: singolo nome, indice, paniere sottostanti

Criterio di segmentazione 3: parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

ADNA ≥ 200mio di EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

Price return basic performance parameter

Parameter return variance/volatility

Parameter return dividend

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

 

 

 

 

 

 

Swap di portafogli

la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di:

Criterio di segmentazione 1: tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere

Criterio di segmentazione 2: singolo nome, indice, paniere sottostanti

Criterio di segmentazione 3- parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap di portafogli definito come segue:

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 di EUR

ADNA ≥ 200mio di EUR

1 000 000 di EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

5 500 000 EUR

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

 

 

 

 



Tabella 6.3

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Swap

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

Swap di portafogli

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

7.    Derivati su merci



Tabella 7.1

Derivati su merci — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su merci

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Future/forward su metalli

la sottoclasse dei future/forwardsu metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi

Criterio di segmentazione 2: metallo sottostante:

Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato il future/forward

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza del future/forward definito come segue:

10 000 000 di EUR

10

Metalli preziosi

Metalli non preziosi

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Opzioni su metalli

la sottoclasse delle opzioni su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi

Criterio di segmentazione 2: metallo sottostante:

Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

10 000 000 di EUR

10

Metalli preziosi

Metalli non preziosi

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Swap su metalli

la sottoclasse degli swap su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi

Criterio di segmentazione 2: metallo sottostante:

Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap

Criterio di segmentazione 4: tipo di regolamento, in contanti, fisico o di altro tipo

Criterio di segmentazione 5: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

10 000 000 di EUR

10

Metalli preziosi

Metalli non preziosi

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Future/forward su prodotti energetici

la sottoclasse dei future/forwardsu prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di energia: petrolio, distillati del petrolio, carbone, light ends del petrolio, gas naturale, energia elettrica, interenergia

Criterio di segmentazione 2: energia sottostante:

Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato il future/forward

Criterio di segmentazione 4: tipo di carico, definito come carico di base, carico di punta, carico non di punta o altro, applicabile al tipo di energia: energia elettrica

Criterio di segmentazione 5: luogo di fornitura/regolamento in contanti applicabile ai tipi di energia: petrolio, distillati del petrolio, light endsdel petrolio, energia elettrica, interenergia

Criterio di segmentazione 6: scaglione di scadenza del future/forward definito come segue:

10 000 000 di EUR

10

Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio

Carbone

Gas naturale/energia elettrica/interenergia

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Opzioni su prodotti energetici

la sottoclasse delle opzioni su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di energia: petrolio, distillati del petrolio, carbone, light ends del petrolio, gas naturale, energia elettrica, interenergia

Criterio di segmentazione 2: energia sottostante:

Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione

Criterio di segmentazione 4: tipo di carico, definito come carico di base, carico di punta, carico non di punta o altro, applicabile al tipo di energia: energia elettrica

Criterio di segmentazione 5: luogo di fornitura/regolamento in contanti applicabile ai tipi di energia: petrolio, distillati del petrolio, light endsdel petrolio, energia elettrica, interenergia

Criterio di segmentazione 6: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

10 000 000 di EUR

10

Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio

Carbone

Gas naturale/energia elettrica/interenergia

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Swap su prodotti energetici

la sottoclasse degli swap su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di energia: petrolio, distillati del petrolio, carbone, light ends del petrolio, gas naturale, energia elettrica, interenergia

Criterio di segmentazione 2: energia sottostante:

Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap

Criterio di segmentazione 4: tipo di regolamento, in contanti, fisico o di altro tipo

Criterio di segmentazione 5: tipo di carico, definito come carico di base, carico di punta, carico non di punta o altro, applicabile al tipo di energia: energia elettrica

Criterio di segmentazione 6: luogo di fornitura/regolamento in contanti applicabile ai tipi di energia: petrolio, distillati del petrolio, light endsdel petrolio, energia elettrica, interenergia

Criterio di segmentazione 7: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

10 000 000 di EUR

10

Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio

Carbone

Gas naturale/energia elettrica/interenergia

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Future/forward su merci agricole

la sottoclasse dei future/forwardsu merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: merce agricola sottostante:

Criterio di segmentazione 2: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato il future/forward

Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza del future/forward definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000 di EUR

10

Opzioni su merci agricole

la sottoclasse delle opzioni su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: merce agricola sottostante:

Criterio di segmentazione 2: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione

Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000 di EUR

10

Swap su merci agricole

la sottoclasse degli swap su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: merce agricola sottostante:

Criterio di segmentazione 2: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap

Criterio di segmentazione 3: tipo di regolamento, in contanti, fisico o di altro tipo

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000 di EUR

10

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su merci

 

derivato su merci che non appartiene a nessuna del sottoclassi di attività indicate sopra

gli altri derivati su merci sono considerati non aventi un mercato liquido



Tabella 7.2

Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su merci

Sottoclasse di attività

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Future/forward su metalli

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60

Opzioni su metalli

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap su metalli

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60

Future/forward su prodotti energetici

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60

Opzioni su prodotti energetici

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap su prodotti energetici

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60

Future/forward su merci agricole

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60

Opzioni su merci agricole

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60

Swap su merci agricole

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 di EUR

30

40

50

60



Tabella 7.3

Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su merci

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Future/forward su metalli

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Opzioni su metalli

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Swap su metalli

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Future/forward su prodotti energetici

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Opzioni su prodotti energetici

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Swap su prodotti energetici

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Future/forward su merci agricole

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Opzioni su merci agricole

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Swap su merci agricole

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

Altri derivati su merci

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 di EUR

8.    Derivati su tassi di cambio



Tabella 8.1

Derivati su tassi di cambio — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di cambio

strumento finanziario connesso alle valute di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2015/65/UE

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Forward non consegnabile (NDF)

forward che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo del regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto.

la sottoclasse dei forward su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza del forward definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

I forward non consegnabili (NDF) sono considerati non aventi un mercato liquido

Forward consegnabile (DF)

forward che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio.

la sottoclasse dei forward su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza del forward definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

I forward consegnabili (DF) sono considerati non aventi un mercato liquido

Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO)

opzione che, secondo le clausole, è regolata in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto.

la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Le opzioni su tassi di cambio non consegnabili (NDO) sono considerate non aventi un mercato liquido

Opzione su tassi di cambio consegnabile (DO)

opzione che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio.

la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Le opzioni su tassi di cambio consegnabili (DO) sono considerate non aventi un mercato liquido

Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS)

swap che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto.

la sottoclasse degli swap su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Gli swap su tassi di cambio non consegnabili (NDS) sono considerati non aventi un mercato liquido

Swap su tassi di cambio consegnabile (DS)

swap consegnabile che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio.

la sottoclasse degli swap su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Gli swap su tassi di cambio consegnabili (DS) sono considerati non aventi un mercato liquido

Future su tassi di cambio

la sottoclasse dei future su tassi di cambio è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza del future definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

I future su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di cambio

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su tassi di cambio

 

derivato su tassi di cambio che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

gli altri derivati su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido



Tabella 8.2

Derivati su tassi di cambio — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di cambio

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Forward non consegnabile (NDF)

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Forward consegnabile (DF)

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO)

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Opzioni su tassi di cambio consegnabile (DO)

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS)

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Swap su tassi di cambio consegnabile (DS)

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Future su tassi di cambio

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

Altri derivati su tassi di cambio

4 000 000 di EUR

5 000 000 di EUR

20 000 000 di EUR

25 000 000 di EUR

9.    Derivati su crediti



Tabella 9.1

Derivati su crediti — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Status on the run dell'indice

[Criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo]

Indice di credit default swap (CDS)

swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di vari emittenti di strumenti finanziari che compongono un indice e al verificarsi di eventi di credito

la sottoclasse degli indici di credit default swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: indice sottostante:

Criterio di segmentazione 2: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del derivato

Criterio di segmentazione 3: scaglione di scadenza del CDS definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

200 000 000 EUR

10

L'indice sottostante è considerato avente un mercato liquido

1)  nel corso dell'intero periodo in cui è in status «on the run»

2)  per i primi 30 giorni lavorativi dello «status off the run 1x»

per «indice on the run» si intende la versione (serie) rivista più recente dell'indice creata alla data in cui la composizione dell'indice è in vigore e che termina un giorno prima della data in cui entra in vigore la composizione della nuova versione (serie).

per «status off the run 1x» si intende la versione (serie) dell'indice che è immediatamente precedente alla versione (serie) «on the run» corrente in un certo momento. Una versione (serie) cessa di essere «on the run» e acquista lo status di «off the run 1x» quando viene creata la versione più recente (serie) dell'indice.

Credit default swap (CDS) su singolo nome

swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di un unico emittenti di strumenti finanziari e al verificarsi di eventi di credito

la sottoclasse dei credit default swap su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: entità di riferimento sottostante:

Criterio di segmentazione 2: tipo di entità di riferimento sottostante definito come segue:

per «emittente di tipo sovrano o pubblico» si intende uno dei seguenti soggetti emittenti:

a)  l'Unione;

b)  uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro;

c)  un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b);

d)  in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

e)  una società veicolo per diversi Stati membri;

f)  un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie;

g)  la Banca europea per gli investimenti

h)  un soggetto pubblico diverso dagli emittenti sovrani specificati alle lettere da a) a c).

Per «emittente di tipo societario» si intende un soggetto emittente diverso da un emittente di tipo sovrano o pubblico.

Criterio di segmentazione 3: valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del derivato

Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza del CDS definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000 di EUR

10

 

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non soddisfa il seguente criterio di liquidità qualitativo

Opzioni su un indice di CDS

opzione il cui sottostante è un indice di CDS

la sottoclasse delle opzioni su indici di CDS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: sottoclasse degli indici di CDS come specificato per la sottoclasse di attività degli indici di credit default swap (CDS)

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido

un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido

un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua

Opzioni su CDS su singolo nome

opzione il cui sottostante è un CDS su singolo nome

la sottoclasse delle opzioni su CDS su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: sottoclasse dei CDS su singolo nome come specificato per la sottoclasse di attività dei CDS su singolo nome

Criterio di segmentazione 2: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido

un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido

un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su crediti

 

derivato su crediti che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

gli altri derivati su crediti sono considerati non aventi un mercato liquido



Tabella 9.2

Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Indice di credit default swap (CDS)

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

7 500 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Credit default swap (CDS) su singolo nome

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

7 500 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Credit default swap (CDS) paniere su misura

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

7 500 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Opzioni su un indice di CDS

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

7 500 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60

Opzioni su CDS su singolo nome

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 di EUR

80

60

7 500 000 di EUR

90

70

10 000 000 di EUR

30

40

50

60



Tabella 9.3

Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Indice di credit default swap (CDS)

2 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

7 500 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Credit default swap (CDS) su singolo nome

2 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

7 500 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Credit default swap (CDS) paniere su misura

2 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

7 500 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Opzioni su un indice di CDS

2 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

7 500 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Opzioni su CDS su singolo nome

2 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

7 500 000 di EUR

10 000 000 di EUR

Altri derivati su crediti

2 500 000 EUR

5 000 000 di EUR

7 500 000 di EUR

10 000 000 di EUR

10.    Derivati C10



Tabella 10.1

Derivati C10 — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati C10

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Derivati su carico

strumento finanziario connesso alle tariffe di trasporto di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2015/65/UE

la sottoclasse dei derivati su carico è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

Criterio di segmentazione 1: tipo di contratto Forward Freight Agreements(FFA) o opzioni

Criterio di segmentazione 2: tipo di carico: trasporto umido (wet), trasporto secco (dry)

Criterio di segmentazione 3: sottotipo di carico: portarinfuse, petroliera, portacontainer

Criterio di segmentazione 4: specifica delle dimensioni relative al sottotipo di carico

Criterio di segmentazione 5: rotta specifica o media per nave a tempo

Criterio di segmentazione 6: scaglione di scadenza del derivato definito come segue:

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 9 mesi

Scaglione di scadenza 5: 9 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 6: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 7: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000 di EUR

10

Classe di attività — Derivati C10

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati C10

 

strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE che non è un «derivato su carico»; una delle seguenti sottoclassi di attività dei derivati su tassi di interesse: «swap multivaluta o swap valutari su inflazione», «future/forward su swap multivaluta o swap valutari su inflazione», «swap monovaluta su inflazione», «future/forward su swap monovaluta su inflazione» e le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: «opzione su indici di volatilità», «future/forward su indici di volatilità», swap con parameter return variance, swap con parameter return volatility, swap di portafogli con parameter return variance, swap di portafogli con parameter return volatility

gli altri derivati C10 sono considerati non aventi un mercato liquido



Tabella 10.2

Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati C10

Sottoclasse di attività

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Derivati su carico

il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

25 000 EUR

70

50 000 EUR

80

60

75 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60



Tabella 10.3

Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati C10

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Derivati su carico

25 000 EUR

50 000 EUR

75 000 EUR

100 000 EUR

Altri derivati C10

25 000 EUR

50 000 EUR

75 000 EUR

100 000 EUR

11.    Contratti differenziali (CFD)



Tabella 11.1

CFD — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Contratti differenziali (CFD)

contratto derivato che conferisce al titolare un'esposizione, che può essere lunga o corta, alla differenza tra il prezzo dell'attività sottostante alla stipula del contratto e il prezzo alla scadenza del contratto

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità o, se del caso, se non soddisfa il criterio di liquidità qualitativo definito di seguito

Criterio di liquidità qualitativo

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

CFD su valute

la sottoclasse dei CFD su valute è definita dalla coppia di valute sottostanti definita come la combinazione delle due valute sottostanti il CFD/contratto di scommessa sul differenziale

 

50 000 000 di EUR

100

CFD su merci

la sottoclasse dei CFD su merci è definita dalla merce sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale

 

50 000 000 di EUR

100

CFD su strumenti rappresentativi di capitale

la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è definita dallo strumento rappresentativo di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale

la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014

 

 

CFD su obbligazioni

la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è definita dall'obbligazione sottostante o dal future su obbligazioni sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale

la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'obbligazione o un future su obbligazioni per cui esiste un mercato liquido secondo la definizione di cui all'articolo 6, e all'articolo 8, paragrafo1, lettera b).

 

 

CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale

la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è definita dal future/forward su strumenti rappresentativi di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale

la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un future/forward su obbligazioni per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

 

 

CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale

la sottoclasse dei CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale è definita dall'opzione su strumenti rappresentativi di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale

la sottoclasse dei CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale per la quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

 

 

Classe di attività — Contratti differenziali (CFD)

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri CFD

 

CFD/scommessa sul differenziale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

gli altri CFD/scommesse sul differenziale sono considerati non aventi un mercato liquido



Tabella 11.2

CFD — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Contratti differenziali (CFD)

Sottoclasse di attività

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

CFD su valute

operazioni eseguite su CFD su valute considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD su merci

operazioni eseguite su CFD su merci considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD su strumenti rappresentativi di capitale

operazioni eseguite su CFD su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD su obbligazioni

operazioni eseguite su CFD su obbligazioni considerate aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale

operazioni eseguite su CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale

operazioni eseguite su CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60



Tabella 11.3

CFD — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Contratti differenziali (CFD)

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

CFD su valute

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD su merci

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD su strumenti rappresentativi di capitale

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD su obbligazioni

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

Altri CFD/scommesse sul differenziale

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

12.    Quote di emissione



Tabella 12.1

Quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Quote di emissione

Sottoclasse di attività

Ogni sottoclasse di attività è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi

Importo giornaliero medio (ADA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e)

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) dal trasporto aereo

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Riduzioni certificate delle emissioni (CER)

unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e)

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Unità di riduzione delle emissioni (ERU)

unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e)

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

(1)   

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).



Tabella 12.2

Quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Quote di emissione

Sottoclasse di attività

Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

operazioni eseguite su tutte le quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

S1

S2

S3

S4

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

70

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

80

90 000 tonnellate di CO2 equivalente

90

100 000 tonnellate di CO2 equivalente

30

40

50

60

Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

operazioni eseguite su tutte le quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto areo (EUAA)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

70

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

80

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

90

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

30

40

50

60

Riduzioni certificate delle emissioni (CER)

operazioni eseguite su tutte le riduzioni certificate delle emissioni (CER)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

70

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

80

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

90

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

30

40

50

60

Unità di riduzione delle emissioni (ERU)

operazioni eseguite su tutte le unità di riduzione delle emissioni (ERU)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

70

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

80

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

90

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

30

40

50

60



Tabella 12.3

Quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Quote di emissione

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

90 000 tonnellate di CO2 equivalente

100 000 tonnellate di CO2 equivalente

Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

Riduzioni certificate delle emissioni (CER)

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

Unità di riduzione delle emissioni (ERU)

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

13.    Derivati su quote di emissione



Tabella 13.1

Derivati su quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su quote di emissione

Sottoclasse di attività

Ogni sottoclasse di attività è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi

Importo giornaliero medio (ADA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero delle operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER)

strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU)

strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Classe di attività — Derivati su quote di emissione

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su quote di emissione

 

derivato su quote di emissione il cui sottostante non sono quote di emissione dell'Unione europea (EUA), quote di emissione dell'Unione europea assegnata al trasporto aereo (EUAA), riduzioni certificate delle emissioni (CER) e unità di riduzione delle emissioni (ERU)

gli altri derivati su quote di emissione sono considerati non aventi un mercato liquido



Tabella 13.2

Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su quote di emissione

Sottoclasse di attività

Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

S1

S2

S3

S4

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

70

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

80

90 000 tonnellate di CO2 equivalente

90

100 000 tonnellate di CO2 equivalente

30

40

50

60

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

70

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

80

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

90

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

30

40

50

60

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER)

operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

70

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

80

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

90

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

30

40

50

60

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU)

operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

70

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

80

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

90

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

30

40

50

60



Tabella 13.3

Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su quote di emissione

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

90 000 tonnellate di CO2 equivalente

100 000 tonnellate di CO2 equivalente

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER)

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU)

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente

Altri derivati su quote di emissione

20 000 tonnellate di CO2 equivalente

25 000 tonnellate di CO2 equivalente

40 000 tonnellate di CO2 equivalente

50 000 tonnellate di CO2 equivalente




ALLEGATO IV

Dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza



Tabella 1

Tabella dei simboli della tabella 2

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:

— il simbolo del decimale è «.» (punto),

— il numero può essere preceduto dal segno «-» (meno) per indicare un valore negativo.

Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 secondo ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente:

AAAA-MM-GG.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier) secondo ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383

{INDEX}

4 caratteri alfabetici

«EONA» — EONIA

«EONS» — Swap su EONIA

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Treasury

«SWAP» — SWAP

«FUSW» — Swap su future



Tabella 2

Dettagli dei dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza

Compilare i campi di questa sezione solo per le quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di interesse di cui all'allegato III, sezione 5, tabella 5.1Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di cambio di cui all'allegato III, sezione 8, tabella 8.1Compilare i campi solo per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1Da compilare solo se il tipo di contratto è «contratto differenziale» o «scommessa sul differenziale ()».Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 13, tabella 13.1

#

CAMPO

DETTAGLI DA COMUNICARE

FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

1

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

{ISIN}

2

Nome completo dello strumento

Nome completo dello strumento finanziario

{ALPHANUM-350}

3

Identificativo MiFIR

Identificativo degli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale

Derivati cartolarizzati di cui all'allegato III, sezione 4, tabella 4.1

Strumenti finanziari strutturati (SFP) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 600/2014

Obbligazioni (per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE

ETC definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e ulteriormente specificati nell'allegato III, sezione 2, tabella 2.4

ETN definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e ulteriormente specificati nell'allegato III, sezione 2, tabella 2.4

Quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1

Derivati ai sensi dell'allegato 2, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE

Strumenti finanziari non rappresentativi di capitale:

«SDRV» — Derivati cartolarizzati

«SFPS» — Strumenti finanziari strutturati (SFP)

«BOND» — Obbligazioni

«ETCS» — ETC

«ETNS» — ETN

«EMAL» — Quote di emissione

«DERV» — Derivati

4

Classe di attività del sottostante

Da compilare quando l'identificativo MiFIR è «derivato cartolarizzato» o «derivato».

«INTR» — Tassi di interesse

«EQUI» — Strumento rappresentativo di capitale

«COMM» — Merce

«CRDT» — Credito

«CURR» — Valuta

«EMAL» — Quote di emissione

5

Tipo di contratto

Da compilare quando l'identificativo MiFIR è «derivato».

«OPTN» — Opzioni

«FUTR» — Future

«FRAS» — Forward Rate Agreement (FRA)

«FORW» — Forward

«SWAP» — Swap

«SWAP» — Swap di portafogli

«SWPT» — Swaption

«FONS» — Future su swap

«FWOS» — Forward su swap

«FFAS» — Forward Freight Agreements (FFA)

«SPDB» — Scommessa sul differenziale (spread betting)

«CFDS» — CFD

«OTHR» — Altro

6

Giorno della comunicazione

Il giorno per il quale sono forniti i dati di riferimento

{DATEFORMAT}

7

Sede di negoziazione

MIC del segmento per la sede di negoziazione, se disponibile, altrimenti MIC operativo.

{MIC}

8

Scadenza

Scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile per le classi di attività di obbligazioni, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10 e derivati su quote di emissione.

{DATEFORMAT}

Campi relativi alle obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)

9

Tipo di obbligazione

Tipo di obbligazione di cui all'allegato III, sezione 2, tabella 2.2. Da compilare unicamente se l'identificativo MiFIR è «obbligazioni».

«EUSB» — Obbligazioni sovrane

«OEPB» — Altre obbligazioni pubbliche

«CVTB» — Obbligazioni convertibili

«CVDB» — Obbligazioni garantite

«CRPB» — Obbligazioni societarie

«OTHR» — Altro

10

Data di emissione

Data alla quale l'obbligazione è emessa e comincia a produrre interessi.

{DATEFORMAT}

Campi relativi alle quote di emissione

11

Sottotipo delle quote di emissione

Quote di emissione

«CERE» — CER

«ERUE» — ERU

«EUAE»- EUA

«'EUAA» — EUAA

Campi relativi ai derivati

Derivati su merci e derivati C10

12

Specifica delle dimensioni relative al sottotipo carico

Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «carico».

{ALPHANUM-25}

13

Rotta specifica o media per nave a tempo

Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «carico».

{ALPHANUM-25}

14

Luogo di consegna/regolamento in contanti

Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «energia».

{ALPHANUM-25}

15

Valuta nozionale

Valuta in cui è denominato il nozionale.

{CURRENCYCODE_3}

Derivati su tassi di interesse

16

Tipo di sottostante

Per i tipi di contratti diversi da swap, swaption, future su swap, forward su swap, riportare una delle seguenti indicazioni

Per i tipi di contratti swap, swaption, future su swap, forward su swap, in relazione allo swap sottostante, riportare una delle seguenti indicazioni

«BOND» — Obbligazioni

«BNDF» — Future su obbligazioni

«INTR» — Tassi di interesse

«IFUT» — Future su tassi di interesse — FRA

«FFMC» — SWAP MULTIVALUTA VARIABILE A VARIABILE

«XFMC» — SWAP MULTIVALUTA FISSO A VARIABILE

«XXMC» — SWAP MULTIVALUTA FISSO A FISSO

«OSMC» — SWAP MULTIVALUTA SU OIS

«IFMC» — SWAP MULTIVALUTA SU INFLAZIONE

«FFSC» — SWAP MONOVALUTA VARIABILE A VARIABILE

«XFSC» — SWAP MONOVALUTA FISSO A VARIABILE

«XXSC» — SWAP MONOVALUTA FISSO A FISSO

«OSSC» — SWAP MONOVALUTA SU OIS

«IFSC» — SWAP MONOVALUTA SU INFLAZIONE

17

Emittente dell'obbligazione sottostante

Indicare il codice LEI (identificativo del soggetto giuridico) dell'emittente dell'obbligazione sottostante diretta o ultima se il tipo di sottostante è obbligazione o future su obbligazioni.

{LEI}

18

Data di scadenza dell'obbligazione sottostante

Indicare la data di scadenza dell'obbligazione sottostante

Questo campo si applica agli strumenti di debito con scadenza definita.

{DATEFORMAT}

19

Data di emissione dell'obbligazione sottostante

Indicare la data di emissione dell'obbligazione sottostante

{DATEFORMAT}

20

Valuta nozionale della swaption

Da compilare per le swaption.

{CURRENCYCODE_3}

21

Scadenza dello swap sottostante

Da compilare unicamente per le swaption, i future su swap e i forward su swap.

{DATEFORMAT}

22

Codice ISIN dell'indice dell'inflazione

In caso di swaption su uno dei seguenti tipi di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap, multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione; se l'indice dell'inflazione ha un codice ISIN, il campo deve essere compilato con il codice ISIN dell'indice.

{ISIN}

23

Nome dell'indice dell'inflazione

Indicare il nome standardizzato dell'indice per le swaption su uno dei tipi seguenti di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap, multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione.

{ALPHANUM-25}

24

Tasso di riferimento

Nome del tasso di riferimento.

{INDEX}

o

ALPHANUM-25 — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX}

25

Durata del contratto su tassi di interesse

Il campo indica la durata del contratto La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni.

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

Derivati su tassi di cambio

26

Sottotipo di contratto

Da compilare per differenziare forward, opzioni e swap consegnabili e non consegnabili come indicato nell'allegato III, sezione 8, tabella 8.1.

«DLVB» — consegnabile

«NDLV» — non consegnabile

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

27

Tipo di sottostante

Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale» e la sottoclasse di attività non è né «swap» né «swap di portafogli».

«STIX» — Indice azionario

«SHRS» — Azioni

«DIVI» — Indice di dividendi

«DVSE» — Dividendi di azioni

«BSKT» — Paniere di azioni risultante da un evento societario

«ETFS» — ETF

«VOLI» — Indice di volatilità

«OTHR» — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale)

Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «singolo nome».

«SHRS» — Azioni

«DVSE» — Dividendi di azioni

«ETFS» — ETF

«OTHR» — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale)

Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «indice».

«STIX» — Indice azionario

«DIVI» — Indice di dividendi

«VOLI» — Indice di volatilità

«OTHR» — Altro

Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «paniere».

«BSKT» — Paniere

28

Parametro

Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale» e la sottoclasse di attività e una delle seguenti: swap, swap di portafogli.

«PRBP» — Price return basic performance parameter

«PRDV» — Parameter return dividend

«PRVA» — Parameter return variance

«PRVO» — Parameter return volatility

Contratti differenziali (CFD)

spread betting

29

Tipo di sottostante

Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato» e il tipo di contratto è «contratto differenziale» o «scommessa sul differenziale».

«CURR» — Valuta

«EQUI» — Strumento rappresentativo di capitale

«BOND» — Obbligazioni

«FTEQ» — Future su strumenti rappresentativi di capitale

«OPEQ» — Opzione su strumenti rappresentativi di capitale

«COMM» — Merce

«EMAL» — Quote di emissione

«OTHR» -Altro

30

Valuta nozionale 1

Valuta 1 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è «valuta».

{CURRENCYCODE_3}

31

Valuta nozionale 2

Valuta 2 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è «valuta».

{CURRENCYCODE_3}

Derivati su crediti

32

Codice ISIN del sottostante credit default swap

Per i derivati su credit default swap indicare il codice ISIN dello swap sottostante.

{ISIN}

33

Codice dell'indice sottostante

Per i derivati su indici di CDS indicare il codice ISIN dell'indice.

{ISIN}

34

Nome dell'indice sottostante

Per i derivati su indici di CDS indicare il nome standardizzato dell'indice.

{ALPHANUM-25}

35

Serie

Il numero delle serie della composizione dell'indice, se applicabile.

Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare le serie dell'indice di CDS.

{DECIMAL-18/17}

36

Versione

Una nuova versione della serie viene emessa se una delle componenti è in default e l'indice deve essere riponderato per tener conto del nuovo numero complessivo di componenti dell'indice.

Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la versione dell'indice di CDS.

{DECIMAL-18/17}

37

Mesi di revisione (roll)

Tutti i mesi in cui è prevista la revisione, come stabilito dal fornitore dell'indice per il dato anno. Campo da ripetere per ogni mese di revisione.

Da compilare per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS.

«01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12»

38

Prossima data di revisione (roll)

Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la prossima data di revisione dell'indice prevista dal fornitore dell'indice.

{DATEFORMAT}

39

Emittente di tipo sovrano o pubblico

Da compilare se l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome è un emittente sovrano di cui all'allegato III, sezione 9, tabella 9.1.

«TRUE» — l'entità di riferimento è un emittente di tipo sovrano o pubblico

«FALSE» — l'entità di riferimento non è un emittente di tipo sovrano o pubblico

40

Obbligazione di riferimento

Per i derivati su credit default swap su singolo nome indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento.

{ISIN}

41

Entità di riferimento

Indicare l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome.

{COUNTRYCODE_2}

o

Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da un trattino «-» e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese

o

{LEI}

42

Valuta nozionale

Valuta in cui è denominato il nozionale.

{CURRENCYCODE_3}

Derivati su quote di emissione

43

Sottotipo di derivato su quote di emissione

Da compilare solo se la variante#3 «Identificativo MiFIR» è «DERV»- Derivati e la variante #4 «Classe di attività del sottostante» è «EMAL»- Quote di emissione.

«CERE» — CER

«ERUE» — ERU

«EUAE»- EUA

«EUAA» — EUAA

«OTHR» — Altro



( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Cfr. pagina 449 della presente Gazzetta ufficiale).

( 3 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

( 4 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

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