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Document 02017D1775-20240106
Council Decision (CFSP) 2017/1775 of 28 September 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
Consolidated text: Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
02017D1775 — IT — 06.01.2024 — 012.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/29 DEL CONSIGLIO del 9 gennaio 2019 |
L 8 |
30 |
10.1.2019 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/1216 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2019 |
L 192 |
26 |
18.7.2019 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/9 DEL CONSIGLIO del 7 gennaio 2020 |
L 4I |
7 |
8.1.2020 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/118 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2020 |
L 22 |
55 |
28.1.2020 |
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DECISIONE (PESC) 2021/2208 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2021 |
L 446 |
44 |
14.12.2021 |
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L 25I |
7 |
4.2.2022 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2187 DEL CONSIGLIO dell’8 novembre 2022 |
L 288 |
82 |
9.11.2022 |
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DECISIONE (PESC) 2022/2440 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022 |
L 319 |
68 |
13.12.2022 |
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DECISIONE (PESC) 2023/431 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2023 |
L 59I |
434 |
25.2.2023 |
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L 94 |
48 |
3.4.2023 |
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DECISIONE (PESC) 2023/2799 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2023 |
L 2799 |
1 |
12.12.2023 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2024/215 DEL CONSIGLIO del 4 gennaio 2024 |
L 215 |
1 |
5.1.2024 |
Rettificata da:
DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2017
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Articolo 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:
la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»);
azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;
l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;
il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;
le forze di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSMA) e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;
le forze di sicurezza internazionali, inclusa la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;
l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;
la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;
agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.
L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell' ►M5 allegato I ◄ .
Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:
l'ingresso o il transito è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.
Articolo 1 bis
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:
che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1;
che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o
che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) o b).
L’elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
Articolo 2
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:
la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo;
azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;
l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;
il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;
le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;
le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;
l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;
la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;
agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;
o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.
L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell' ►M5 allegato I ◄ .
Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:
necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; oppure
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato la corrispondente decisione al comitato delle sanzioni e questi l'abbia approvata;
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell' ►M5 allegato I ◄ , non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni.
Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive di cui alla presente decisione;
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
da organizzazioni internazionali;
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.
Articolo 2 bis
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi:
che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o
che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).
L’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; o
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato II, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato II; e
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.
Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato;
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
da organizzazioni internazionali;
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 5 bis
Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche degli allegati I e II;
per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I e II.
Articolo 5 ter
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato II;
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).
Articolo 6
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
A. Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1
▼M12 —————
B. Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1
▼M12 —————
ALLEGATO II
A. Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
DIAW, Malick |
Luogo di nascita: Ségou Data di nascita: 2.12.1979 Cittadinanza: maliana N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018 Sesso: maschile Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello |
Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné. Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali. Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020. Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 ("Carta di transizione"), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione. Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali. Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali. |
4.2.2022 |
2. |
WAGUÉ, Ismaël |
Luogo di nascita: Bamako Data di nascita: 2.3.1975 Cittadinanza: maliana N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023 Sesso: maschile Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore |
Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw. Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l'esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du people, CNSP). Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali. In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall'ottobre 2020, Ismaël Wagué è responsabile dell'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione nel Mali. Con la sua dichiarazione dell'ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l'attuazione di tale accordo, che è una delle "missioni" della transizione politica del Mali, come previsto all'articolo 2 della Carta di transizione. Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali. Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, nonché responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali. |
4.2.2022 |
3. |
MAÏGA, Choguel |
Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali Data di nascita: 31.12.1958 Cittadinanza: maliana N. di passaporto: passaporto diplomatico DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso Sesso: maschile Carica: primo ministro |
In qualità di primo ministro dal giugno 2021, Choguel Maïga guida il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021. In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l'organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation, ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022. Come annunciato dallo stesso Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. In seguito alla presentazione, nel giugno 2022, di un calendario riveduto che prevedeva lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel marzo 2024, il 21 settembre 2023 il governo di transizione ha annunciato un ulteriore rinvio delle elezioni. Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali. In virtù della sua carica di primo ministro, Choguel Maïga è direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette. |
4.2.2022 |
4. |
MAÏGA, Ibrahim Ikassa |
Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali Data di nascita: 5. 2. 1971 Cittadinanza: maliana N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali Sesso: maschile Carica: ministro per la Rifondazione |
Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga. In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022. Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. In seguito alla presentazione, nel giugno 2022, di un calendario riveduto che prevedeva lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel marzo 2024, il 21 settembre 2023 il governo di transizione ha annunciato un ulteriore rinvio delle elezioni. Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali. In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette. |
4.2.2022 |
▼M11 ————— |
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6. |
Ivan Aleksandrovitch MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ |
Data di nascita: 11.7.1982 oppure 3.1.1980 Luogo di nascita: Arkhangelsk / villaggio di Chuguevka, distretto di Chuguev, territorio di Primorsky Cittadinanza: russa Sesso: maschile Funzione: capo del Wagner Group in Mali Indirizzo: sconosciuto, registrato nella città di Shatki, nella regione di Nizhni Novgorod, secondo "All eyes on Wagner" |
Ivan Aleksandrovitch Maslov è il capo del Wagner Group in Mali, la cui presenza nel paese è cresciuta dalla fine del 2021. La presenza del Wagner Group in Mali rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità del paese. In particolare, mercenari del Wagner Group sono stati coinvolti in atti di violenza e in molteplici violazioni dei diritti umani in Mali, tra cui esecuzioni extragiudiziali, come il "massacro di Moura" a fine marzo 2022. In quanto capo locale del Wagner Group, Ivan Maslov è pertanto responsabile delle azioni del Wagner Group che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, in particolare del coinvolgimento in atti di violenza e violazioni dei diritti umani. |
25.2.2023 |
B. Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
DIAW, Malick |
Luogo di nascita: Ségou Data di nascita: 2.12.1979 Cittadinanza: maliana N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018 Sesso: maschile Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello |
Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné. Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali. Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020. Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 ("Carta di transizione"), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione. Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali. Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali. |
4.2.2022 |
2. |
WAGUÉ, Ismaël |
Luogo di nascita: Bamako Data di nascita: 2.3.1975 Cittadinanza: maliana N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023 Sesso: maschile Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore |
Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw. Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l'esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du people, CNSP). Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali. In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall'ottobre 2020, Ismaël Wagué è responsabile dell'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione nel Mali. Con la sua dichiarazione dell'ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l'attuazione di tale accordo, che è una delle "missioni" della transizione politica del Mali, come previsto all'articolo 2 della Carta di transizione. Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali. Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, nonché responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali. |
4.2.2022 |
3. |
MAÏGA, Choguel |
Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali Data di nascita: 31.12.1958 Cittadinanza: maliana N. di passaporto: passaporto diplomatico DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso Sesso: maschile Carica: primo ministro |
In qualità di primo ministro dal giugno 2021, Choguel Maïga guida il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021. In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l'organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation, ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022. Come annunciato dallo stesso Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. In seguito alla presentazione, nel giugno 2022, di un calendario riveduto che prevedeva lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel marzo 2024, il 21 settembre 2023 il governo di transizione ha annunciato un ulteriore rinvio delle elezioni. Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali. In virtù della sua carica di primo ministro, Choguel Maïga è direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette. |
4.2.2022 |
4. |
MAÏGA, Ibrahim Ikassa |
Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali Data di nascita: 5.2.1971 Cittadinanza: maliana N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali Sesso: maschile Carica: ministro per la Rifondazione |
Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita. In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga. In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022. Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. In seguito alla presentazione, nel giugno 2022, di un calendario riveduto che prevedeva lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel marzo 2024, il 21 settembre 2023 il governo di transizione ha annunciato un ulteriore rinvio delle elezioni. Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali. In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette. |
4.2.2022; |
▼M11 ————— |
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6. |
Ivan Aleksandrovitch MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ |
Data di nascita: 11.7.1982 oppure 3.1.1980 Luogo di nascita: Arkhangelsk / villaggio di Chuguevka, distretto di Chuguev, territorio di Primorsky Cittadinanza: russa Sesso: maschile Funzione: capo del Wagner Group in Mali Indirizzo: sconosciuto, registrato nella città di Shatki, nella regione di Nizhni Novgorod, secondo "All eyes on Wagner" |
Ivan Aleksandrovitch Maslov è il capo del Wagner Group in Mali, la cui presenza nel paese è cresciuta dalla fine del 2021. La presenza del Wagner Group in Mali rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità del paese. In particolare, mercenari del Wagner Group sono stati coinvolti in atti di violenza e in molteplici violazioni dei diritti umani in Mali, tra cui esecuzioni extragiudiziali, come il "massacro di Moura" a fine marzo 2022. In quanto capo locale del Wagner Group, Ivan Maslov è pertanto responsabile delle azioni del Wagner Group che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, in particolare del coinvolgimento in atti di violenza e violazioni dei diritti umani. |
25.2.2023 |
( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).