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Document 02017D1219-20190315

Consolidated text: Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale [notificata con il numero C(2017) 4245] (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1219/2019-03-15

02017D1219 — IT — 15.03.2019 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2017/1219 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale

[notificata con il numero C(2017) 4245]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 180 dell'12.7.2017, pag. 79)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2018/993 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'11 luglio 2018

  L 177

14

13.7.2018

►M2

DECISIONE (UE) 2019/418 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 marzo 2019

  L 73

188

15.3.2019




▼B

DECISIONE (UE) 2017/1219 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale

[notificata con il numero C(2017) 4245]

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» comprende tutti i detersivi per bucato che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato presso siti industriali e collettivi.

Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo o un programma di lavaggio del bucato destinato a un sistema automatico di dosaggio. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali gli ammorbidenti, gli smacchiatori e gli agenti di risciacquo e sono sottoposti a prova congiuntamente.

Tale gruppo di prodotti non comprende i prodotti che conferiscono ai tessuti caratteristiche di idrorepellenza, impermeabilizzazione o resistenza al fuoco. Questo gruppo di prodotti non comprende inoltre i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti i detersivi per bucato destinati a essere usati nelle lavatrici per uso domestico.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);

2) «imballaggio primario»,

a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;

b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;

3) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:

a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;

b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;

c) la fermentazione microbica;

4) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm ( 2 ).

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» è «039».

Articolo 6

La decisione 2012/721/UE è abrogata.

Articolo 7

1.  In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE.

2.  Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

▼M1

3.  Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.

▼B

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale

CRITERI

1. Tossicità per gli organismi acquatici

2. Biodegradabilità

3. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

4. Sostanze escluse e soggette a restrizione

5. Imballaggio

6. Idoneità all'uso

7. Sistemi di dosaggio automatico

8. Informazioni per l'utilizzatore

9. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a)    Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a presentare agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, a seconda dei casi tale documentazione può provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze usate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile).

I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

b)    Soglie di misurazione

È richiesta la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate come indicato nella tabella 1.



Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i detersivi per bucato per uso industriale o professionale (% peso/peso)

Denominazione del criterio

Tensioattivi

Conservanti

Sostanze coloranti

Fragranze

Altri (per esempio enzimi)

Tossicità per gli organismi acquatici

≥ 0,010

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

≥ 0,010

Biodegradabilità

Tensioattivi

≥ 0,010

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Sostanze organiche

≥ 0,010

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

≥ 0,010

Provenienza sostenibile dell'olio di palma

≥ 0,010

n.p.

n.p.

n.p.

≥ 0,010

Sostanze escluse o soggette a limitazione

Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

Sostanze pericolose

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

nessun limite (*1)

Fragranze

n.p.

n.p.

n.p.

nessun limite (*1)

n.p.

Conservanti

n.p.

nessun limite (*1)

n.p.

n.p.

n.p.

Sostanze coloranti

n.p.

n.p.

nessun limite (*1)

n.p.

n.p.

Enzimi

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

nessun limite (*1)

(*1)    ►M2  Con «nessun limite» si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale. ◄

n.p.: non pertinente

DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità di lavaggio.

Il dosaggio massimo raccomandato dal fabbricante per lavare 1 chilo di bucato a secco (indicato in g/l di bucato o ml/l di bucato) per tre gradi di sporcizia (basso, medio, elevato) e tre gradi di durezza dell'acqua (dolce, media, dura).

Al momento della valutazione dei criteri, tutti i prodotti di un sistema a più componenti sono considerati con la dose corrispondente alle condizioni più difficili.

Esempi del grado di sporcizia



Sporcizia

Grado di sporcizia

Basso

Alberghi: biancheria da letto e asciugamani ecc. (gli asciugamani si possono considerare molto sporchi)

Rotoli di asciugamani in tessuto

Medio

Abiti da lavoro: istituzioni/dettaglio/servizi ecc.

Ristoranti: tovaglie, tovaglioli ecc.

Stracci e tappetini

Elevato

Abiti da lavoro: industria/cucina/macelleria ecc.

Tessili per cucina: asciugamani, strofinacci ecc.

Istituzioni come ospedali: biancheria da letto, lenzuoli con angoli, vestiti per pazienti, camici dei medici ecc.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

Criterio 1 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDVchronic) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.



Acqua dolce (< 1,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg di bucato)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

30 000

40 000

50 000

Liquido

50 000

60 000

70 000

Sistema a più componenti

50 000

70 000

90 000



Media (1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg di bucato)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

40 000

60 000

80 000

Liquido

60 000

75 000

90 000

Sistema a più componenti

60 000

80 000

100 000



Dura (> 2,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg di bucato)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

50 000

75 000

90 000

Liquido

75 000

90 000

120 000

Sistema a più componenti

75 000

100 000

120 000

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDVchronic del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDVchronic è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Il valore CDVchronic è calcolato per tutte le sostanze usate (i) contenute nel prodotto mediante la seguente equazione:

image

dove:

dosaggio(i)

:

peso (g) della sostanza (i) contenuta nella dose di riferimento;

DF(i)

:

fattore di degradazione della sostanza (i);

TFchronic(i)

:

fattore di tossicità cronica della sostanza (i).

I valori DF(i) e TFchronic(i) corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco e allega la documentazione pertinente.

▼M2

A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:

 perossido di idrogeno (H2O2) — da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV),

 acido peracetico — da includere nel calcolo come acido acetico,

 l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) — da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC).

I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [ chronic ] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti:

DF(i) = 0,05

TF chronic(i) = 0,256 mg/l

Aerobica = R

Anaerobica = O

▼B

Criterio 2 — Biodegradabilità

a)    Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

b)    Biodegradabilità dei composti organici

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:

aNBO (g/kg di bucato)



Acqua dolce (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

0,70

1,10

1,40

Liquido

0,50

0,60

0,70

Sistema a più componenti

1,25

1,75

2,50



Media (1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

1,10

1,40

1,75

Liquido

0,60

0,70

0,90

Sistema a più componenti

1,75

2,50

3,75



Dura (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

1,40

1,75

2,20

Liquido

0,70

0,90

1,20

Sistema a più componenti

2,50

3,75

4,80

anNBO (g/kg di bucato)



Acqua dolce (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

0,70

1,10

1,40

Liquido

0,50

0,60

0,70

Sistema a più componenti

1,25

1,75

2,50



Media (1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

1,10

1,40

1,75

Liquido

0,60

0,70

0,90

Sistema a più componenti

1,75

2,50

3,75



Dura (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Grado di sporcizia

Tipo di prodotto

Basso

Medio

Elevato

Polvere

1,40

1,75

2,20

Liquido

0,70

0,90

1,20

Sistema a più componenti

2,50

3,75

4,80

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla biodegradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Sia per la biodegradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.

In assenza di documentazione relativa alla biodegradabilità, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei tre criteri alternativi in appresso:

1) rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento (A < 25 %);

2) rapidamente degradabile e con un alto desorbimento (D > 75 %);

3) rapidamente degradabile e non bioaccumulante ( 6 ).

Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 3 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

Le sostanze usate nei prodotti derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

Criterio 4 — Sostanze escluse e soggette a restrizione

a)    Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione

i)    Sostanze escluse

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

 alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici,

 atranolo,

 cloroatranolo,

 acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA),

 acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali,

 formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate,

 glutaraldeide,

 idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC),

 microplastiche,

 nanoargento,

 muschi azotati e muschi policiclici,

 alchilati perfluorati,

 rodammina B,

 sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili,

 composti clorurati reattivi,

 triclosano,

 3-iodo-2-propinil butilcarbammato.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fabbricanti delle miscele, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione.

ii)    Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso,

 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso,

 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.

Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato a:

 0,50 g/kg di bucato poco sporco,

 1,00 g/kg di bucato mediamente sporco,

 1,50 g/kg di bucato molto sporco,

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantità ≥ 0,010 % peso/peso per sostanza.

Valutazione e verifica:

il richiedente presenta i seguenti documenti:

a) se si usano isotiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di isotiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati;

b) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati; La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo nel prodotto;

c) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati.

b)    Sostanze pericolose

i)    Prodotto finale

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2, con le eccezioni elencate in appresso:

 i prodotti contenenti acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati ed etichettati come pericolosi per l'ambiente acquatico [tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412)], se la classificazione e l'etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

ii)    Sostanze usate

Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.



Tabella 2

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta

Categorie 1 e 2

Categoria 3

H300 Letale se ingerito

H301 Tossico se ingerito

H310 Letale a contatto con la pelle

H311 Tossico a contatto con la pelle

H330 Letale se inalato

H331 Tossico se inalato

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

EUH070 Tossico per contatto oculare

Tossicità specifica per organi bersaglio

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoca danni agli organi

H371 Può provocare danni agli organi

H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

Categoria 1 A/1

Categoria 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

Categorie 1 A e 1B

Categoria 2

H340 Può provocare alterazioni genetiche

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

H350 Può provocare il cancro

H351 Sospettato di provocare il cancro

H350i Può provocare il cancro se inalato

 

H360F Può nuocere alla fertilità

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H360D Può nuocere al feto

H361d Sospettato di nuocere al feto.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

 

Pericoloso per l'ambiente acquatico

Categorie 1 e 2

Categorie 3 e 4

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

 

Pericoloso per lo strato di ozono

H420 Pericoloso per lo strato di ozono

 

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.

Le sostanze e le miscele incluse nella tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 4.



Tabella 3

Sostanze in deroga

Sostanza

Indicazione di pericolo

Tensioattivi

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Subtilisina

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Enzimi (*1)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) usato come agente sbiancante in concentrazione massima pari a 0,6 g/kg di bucato

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Acido peracetico/perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (*2)

H351 Sospettato di provocare il cancro

(*1)   Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.

(*2)   In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per realizzare la conformità.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

c)    Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

d)    Fragranze

Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi), pubblicato all'indirizzo http://www.ifraorg.org ( 7 ). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.

e)    Conservanti

i) Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

ii) Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

iii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o log Kow. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

f)    Sostanze coloranti

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulanti.

Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o log Kow oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

g)    Enzimi

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti

Criterio 5 — Imballaggio

a)    Sistemi di restituzione degli imballaggi

Se il prodotto è condizionato in un imballaggio che fa parte di un sistema di restituzione per un prodotto, tale prodotto è esentato dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del criterio 5.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra l'esistenza di un sistema di restituzione per l'imballaggio.

b)    Rapporto peso/utilità (RPU)

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.



Durezza dell'acqua

Tipo di prodotto

Acqua dolce

< 1,5 mmol CaCO3/l

(g/kg di bucato)

Media

1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l

(g/kg di bucato)

Dura

> 2,5 mmol CaCO3/l

(g/kg di bucato)

Polveri

1,5

2,0

2,5

Liquidi

2,0

2,5

3,0

L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

Il valore RPU è così calcolato:

WUR = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))

dove:

Wi

:

peso (g) dell'imballaggio primario (i);

Ui

:

peso (g) dell'imballaggio riciclato (non post-consumo) nell'imballaggio primario (i). Ui = Wi a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

Di

:

numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i);

Ri

:

indice di ricarica. Ri = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o Ri = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.

c)    Progettazione in funzione del riciclaggio

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.



Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio

Materiali e componenti esclusi (*1)

Etichetta, anche termoretraibile

— Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

— Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

— Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET

— Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità > 1 g/cm3 usate con una bottiglia in PET

— Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità < 1 g/cm3 usate con una bottiglia in PP o HDPE

— Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in mould labelling»)

Chiusura

— Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE

— Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE

— Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in PET

— Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia

— Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.

— Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto

Rivestimenti

Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*1)   EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.

Criterio 6 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione di lavaggio a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento «Framework for performance testing for industrial and institutional laundry detergents», pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE ( 8 ).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel quadro di riferimento e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

Criterio 7 — Sistemi di dosaggio automatico

Per i sistemi a più componenti il richiedente garantisce che il prodotto sia usato con un sistema di dosaggio automatico e controllato.

Al fine di garantire un dosaggio corretto nei sistemi di dosaggio automatico, le visite ai clienti sono effettuate in tutti i locali in cui è utilizzato il prodotto, con cadenza almeno annuale durante il periodo di validità della licenza e comprendono la calibrazione dell'apparecchiatura di dosaggio. Tali visite ai clienti possono essere svolte da terzi.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità congiuntamente a una descrizione del contenuto delle visite ai clienti, al nominativo del responsabile di queste e la relativa frequenza.

Criterio 8 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

a)  Istruzioni per il dosaggio

Le istruzioni per il dosaggio includono la dose in g o in ml e/o un'alternativa anche metrica (per esempio tappi, spruzzi) e il relativo impatto della durezza dell'acqua sulla dose.

Il requisito non si applica ai prodotti a più componenti destinati a essere dosati mediante un sistema di dosaggio automatico.

L'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.

b)  Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.

c)  Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.

Se il prodotto finale contiene acido peracetico e perossido di idrogeno come agenti sbiancanti ed è classificato ed etichettato, sull'imballaggio primario o sul prodotto tecnico figura una dicitura dichiarante che la classificazione e l'etichettatura sono motivate dalla presenza di acido peracetico e perossido di idrogeno che si degradano in sostanze non classificate durante il processo di lavaggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.

Criterio 9 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.

Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

 Impatto limitato sull'ambiente acquatico (da non includere se il prodotto contiene acido peracetico e perossido di idrogeno che determinano la classificazione e l'etichettatura del prodotto finale),

 Quantitativo limitato di sostanze pericolose,

 Testato per la prestazione di lavaggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

( 2 ) Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

( 6 ) Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

( 7 ) Pubblicato sul sito web dell'IFRA: http://www.ifraorg.org.

( 8 ) Pubblicato all'indirizzo: [L'URL del protocollo sul sito web dedicato all'Ecolabel UE sarà inserito in seguitoattualmente tutta la documentazione afferente ai protocolli proposti è reperibile nella relazione tecnica]

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