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Document 02016R0341-20160501

    Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/2016-05-01

    02016R0341 — IT — 01.05.2016 — 001.006


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2015

    che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

    (GU L 069 dell'15.3.2016, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/698 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2016

      L 121

    1

    11.5.2016


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 101, 16.4.2016, pag.  33 (2016/341)

    ►C2

    Rettifica, GU L 101, 13.4.2017, pag.  200 (2016/341)

    ►C3

    Rettifica, GU L 281, 31.10.2017, pag.  34 (2016/341)

    ►C4

    Rettifica, GU L 096, 5.4.2019, pag.  55 (2016/341)




    ▼B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2015

    che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione



    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.  Il presente regolamento stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'articolo 278 del codice fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi.

    2.  I requisiti in materia di dati, i formati e i codici che devono essere applicati per i periodi di transizione fissati nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 sono stabiliti negli allegati del presente regolamento.



    SEZIONE 1

    Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

    Articolo 2

    Domande e decisioni

    Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni, e per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale, che hanno ripercussioni in uno o in più Stati membri.

    Articolo 3

    Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali assicurano la disponibilità dei mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni in modo da garantire lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    2.  Ciascuna autorità doganale designa i punti di contatto responsabili dello scambio di informazioni con altre autorità doganali nonché con la Commissione e comunica alla Commissione i dati di tali punti di contatto.

    3.  La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco dei punti di contatto.



    SEZIONE 2

    Decisioni in materia di ITV

    Articolo 4

    Formulario per le domande e le decisioni in materia di ITV

    1.  Fino alle date di potenziamento del sistema ITV di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di ITV o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.

    2.  Nei casi di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

    a) fino alla data di potenziamento della prima fase del sistema elettronico:

    i) le domande di decisione ITV sono introdotte utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 2; e

    ii) le decisioni ITV sono adottate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 3;

    b) dalla data di potenziamento della prima fase del sistema elettronico fino alla data di potenziamento della seconda fase del sistema elettronico:

    i) le domande di decisione ITV sono introdotte utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 4; e

    ii) le decisioni ITV sono adottate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 5.



    SEZIONE 3

    Domanda per ottenere la qualifica di AEO

    Articolo 5

    Formulario per le domande e le autorizzazioni

    1.  Fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di AEO o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.

    2.  Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

    a) le domande per ottenere la qualifica di AEO sono presentate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 6 e

    b) le autorizzazioni che concedono la qualifica di AEO sono rilasciate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 7.



    CAPO 2

    VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

    Articolo 6

    Dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana

    1.  Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contiene le indicazioni relative al valore in dogana.

    2.  Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la comunicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

    3.  Se le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, si utilizza il formulario di cui all'allegato 8.

    4.  Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 70 del codice, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    5.  Tranne quando sia indispensabile per la corretta determinazione del valore in dogana, le autorità doganali esentano dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

    a) quando il valore in dogana delle merci importate in una spedizione non supera i 20 000 EUR, a condizione che non si tratti di spedizioni multiple o frazionate aventi lo stesso speditore e lo stesso destinatario;

    b) quando la transazione alla base dell'immissione in libera pratica delle merci è di natura non commerciale;

    c) quando la comunicazione delle indicazioni in questione non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale comune;

    d) quando i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune non sono applicabili.

    6.  Nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo continuativo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1.



    CAPO 3

    GARANZIA PER UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE POTENZIALE O ESISTENTE

    Articolo 7

    Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

    1.  Fino alle date di introduzione del sistema di gestione delle garanzie («GUM») nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie.

    2.  Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro di cui all'articolo 147 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e che sono presentate per scopi diversi dal transito:

    a) l'archiviazione delle informazioni è effettuata dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro in conformità al sistema nazionale esistente e

    b) per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali si utilizza la posta elettronica.

    3.  Il punto di contatto designato in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, è responsabile dello scambio di cui al paragrafo 2, lettera b).

    Articolo 8

    Monitoraggio dell'importo di riferimento da parte delle autorità doganali

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la persona di cui all'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 specifica nella domanda di garanzia globale la ripartizione dell'importo di riferimento tra gli Stati membri in cui effettua le operazioni, tranne per quanto riguarda le merci vincolate a un regime di transito unionale, che devono essere coperte dalla garanzia.

    2.  A norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'ufficio doganale di garanzia che riceve la domanda consulta gli altri Stati membri indicati nella domanda in merito alla ripartizione dell'importo di riferimento chiesta dalla persona tenuta a fornire la garanzia.

    3.  A norma dell'articolo 157 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ciascuno Stato membro è responsabile del monitoraggio della propria parte dell'importo di riferimento.



    CAPO 4

    ARRIVO DELLE MERCI E CUSTODIA TEMPORANEA

    Articolo 9

    Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

    Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile di cui all'articolo 133 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

    Articolo 10

    Presentazione di merci in dogana

    Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di merci in dogana di cui all'articolo 139 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

    Articolo 11

    Dichiarazione di custodia temporanea

    Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una dichiarazione di custodia temporanea di cui all'articolo 145 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.



    CAPO 5

    POSIZIONE DOGANALE E VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE



    SEZIONE 1

    Posizione doganale delle merci

    Articolo 12

    Prova della posizione doganale di merci unionali per merci coperte da un regime di transito unionale semplificato

    Fino alle date di potenziamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se si utilizza il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea o marittima di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita apponendo la lettera «C» (equivalente a «T2L») accanto agli articoli interessati sul manifesto.

    Articolo 13

    Formulari per la prova della posizione doganale di merci unionali

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali.

    2.  Se per provare la posizione doganale di merci unionali si utilizzano mezzi diversi dai procedimenti informatici, un documento «T2L» o «T2LF» è fornito tramite il formulario conforme all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo III, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    3.  Se necessario, tale formulario è completato da uno o più formulari complementari corrispondenti all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo IV, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    4.  Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali autorizzano l'utilizzo di distinte di carico redatte secondo il formulario che figura nell'allegato 72-04, parte II, capo III, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 anziché di formulari complementari come parte descrittiva di un documento «T2L» o «T2LF».

    5.  Se le autorità doganali utilizzano procedimenti informatici per produrre il documento «T2L» o «T2LF» e tale sistema non consente l'uso di formulari complementari, il formulario di cui al paragrafo 2 del presente articolo è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo III, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    ▼C4

    6.  Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    ▼B



    SEZIONE 2

    Vincolo delle merci a un regime doganale

    Articolo 14

    Mezzi per lo scambio di dati

    Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione delle dichiarazioni doganali di vincolo delle merci ai regimi doganali seguenti:

    a) immissione in libera pratica;

    b) deposito doganale;

    c) ammissione temporanea;

    d) uso finale;

    e) perfezionamento attivo.

    Articolo 15

    Formulari per le dichiarazioni doganali

    Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando mezzi diversi dai procedimenti informatici sono utilizzati per i regimi doganali di cui all'articolo 14, le dichiarazioni doganali sono presentate utilizzando i formulari figuranti nell'allegato 9, appendici B1-D1.

    Articolo 16

    Formulari per le dichiarazioni doganali semplificate

    1.  Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se una dichiarazione doganale semplificata di cui all'articolo 166 del codice è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici per uno dei regimi specificati all'articolo 14 del presente regolamento, si utilizzano i pertinenti formulari di cui all'allegato 9, appendici da B1 a B5.

    2.  Fino alle date di potenziamento dei sistemi di cui al paragrafo 1, se una persona dispone di un'autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice con riguardo a uno dei regimi specificati all'articolo 14 del presente regolamento, le autorità doganali possono accettare come dichiarazione semplificata un documento commerciale o amministrativo, a condizione che detto documento contenga almeno le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci e sia accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime doganale pertinente.

    Articolo 17

    Presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione delle merci

    Fino alle rispettive date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se una dichiarazione doganale è presentata prima della presentazione delle merci a norma dell'articolo 171 del codice, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della notifica di presentazione.

    Articolo 18

    Mezzi di scambio di informazioni per lo sdoganamento centralizzato

    1.   ►C2  Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali che partecipano all'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice. ◄

    2.  Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e i titolari delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato.

    Articolo 19

    Archiviazione delle informazioni

    1.  Gli Stati membri trasmettono l'elenco delle domande e delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato alla Commissione, che le archivia nel gruppo corrispondente nel Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini (CIRCABC).

    2.  Gli Stati membri tengono aggiornato l'elenco di cui al paragrafo 1.

    Articolo 20

    Rigetto di una domanda di sdoganamento centralizzato

    Fino alle rispettive date di introduzione dell'ICC e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorità doganale competente a prendere una decisione può respingere le domande di sdoganamento centralizzato se l'autorizzazione comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato.

    Articolo 21

    Iscrizione nelle scritture del dichiarante

    1.  Fino alle rispettive date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della notifica di presentazione, tranne nel caso dell'esonero dall'obbligo di presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice.

    2.  Fino alla data di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per il vincolo delle merci al regime di esportazione o di riesportazione le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione della notifica di presentazione con una dichiarazione, anche semplificata.



    CAPO 6

    REGIMI SPECIALI



    SEZIONE 1

    Disposizioni generali per i regimi speciali diversi dal transito

    Articolo 22

    Formulari per le domande e le autorizzazioni riguardanti i regimi speciali

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice che non sia basata su una dichiarazione doganale e che sia presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici è effettuata utilizzando il formulario di cui all'allegato 12 del presente regolamento.

    2.  Se le autorità doganali competenti per decidere in merito alla domanda di cui al paragrafo 1 decidono di concedere l'autorizzazione, utilizzano il formulario di cui all'allegato 12.

    Articolo 23

    Mezzi da utilizzare per lo scambio di informazioni standardizzato

    1.  Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio di informazioni standardizzato.

    2.  Se mezzi diversi dai procedimenti informatici sono impiegati per uno scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 181 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, sono utilizzati i bollettini di informazione di cui all'allegato 13 del presente regolamento.

    3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i bollettini di informazione di cui all'allegato 13 vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'appendice.

    4.  Se uno scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 181 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è richiesto per il caso contemplato all'articolo 1, punto 27, di detto regolamento, qualsiasi metodo di scambio di informazioni standardizzato può essere utilizzato.



    SEZIONE 2

    Transito

    Articolo 24

    Disposizioni generali

    1.  Fino alle date di potenziamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima di cui agli articoli 25, 26 e da 29 a 51 del presente regolamento.

    2.  Fino al 1o maggio 2018 i regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del presente regolamento si applicano agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

    Fino a tale data i regimi di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 sono ritenuti equivalenti al regime di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice e non è richiesta una garanzia a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice.

    Articolo 25

    Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

    1.  L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

    a) il richiedente è un'impresa ferroviaria;

    b) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

    c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

    d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

    2.  L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia si applica in tutti gli Stati membri.

    Articolo 26

    Autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima

    1.  L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

    a) nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea;

    b) nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima, il richiedente è una compagnia di navigazione;

    c) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

    d) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

    e) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

    2.  L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionali basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima si applica in tutti gli Stati membri specificati nell'autorizzazione.

    Articolo 27

    Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea

    1.  L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

    a) il richiedente è una compagnia aerea che opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell'Unione;

    b) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;

    c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

    d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

    2.  Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri Stati membri sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.

    Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.

    3.  L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea si applica alle operazioni di transito unionale tra gli aeroporti specificati nell'autorizzazione.

    Articolo 28

    Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima

    1.  L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

    a) il richiedente è una compagnia di navigazione che opera un numero significativo di viaggi tra porti dell'Unione;

    b) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;

    c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

    d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

    2.  Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri Stati membri sul cui territorio sono situati i porti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.

    Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.

    3.  L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima si applica unicamente alle operazioni di transito unionale tra i porti specificati nell'autorizzazione.

    Articolo 29

    Disposizioni relative alle autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima e per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima

    1.  Un'autorizzazione di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 è concessa unicamente a condizione che:

    a) l'autorità doganale competente ritenga che sarà in grado di vigilare sull'utilizzo del regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;

    b) il richiedente tenga scritture che consentono alle autorità doganali competenti di svolgere controlli efficaci.

    2.  Se il richiedente è titolare di un'autorizzazione AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 26, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 1 del presente articolo si considerano soddisfatte.

    Articolo 30

    Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

    A condizione che sia utilizzata per operazioni di trasporto effettuate da imprese ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro, la lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

    Articolo 31

    Titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi

    1.  Il titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:

    a) un'impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC; oppure

    b)  ►C2  quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro per conto della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo. ◄

    2.  Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le imprese ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all'operazione di transito unionale basato su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

    Articolo 32

    Obblighi dell'impresa ferroviaria autorizzata

    1.  Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse imprese ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le imprese ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell'autorità doganale per eventuali obbligazioni doganali.

    2.  Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all'articolo 233, paragrafi 1 e 2, del codice, anche le altre imprese ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l'operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

    3.  Le imprese ferroviarie, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:

    a) della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito unionale relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle imprese ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all'operazione in ciascuno Stato membro;

    b) della ripartizione dei costi di trasporto per ogni Stato membro nel cui territorio le merci entrano nel corso dell'operazione di transito unionale per le merci trasportate per ferrovia; e

    c) del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle imprese ferroviarie autorizzate cooperanti.

    Articolo 33

    Formalità presso l'ufficio doganale di partenza

    1.  Se le merci sono vincolate al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e l'operazione di transito unionale inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale dell'Unione, le merci e la lettera di vettura CIM sono presentate all'ufficio doganale di partenza.

    2.  L'ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

    a) il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226, paragrafi 1 e 2, del codice;

    b) il codice «T2» se le merci circolano in regime di transito unionale interno a norma dell'articolo 227, paragrafo 1, del codice; oppure

    c) il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    I codici «T2» e «T2F» sono autenticati con timbro dell'ufficio doganale di partenza.

    3.  Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interessata.

    4.  L'impresa ferroviaria autorizzata provvede affinché le merci trasportate in regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 10. Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi. Le etichette possono essere sostituite da un timbro che riproduce il pittogramma riportato nell'allegato 10.

    5.  Quando l'operazione di trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale dell'Unione e deve concludersi all'interno di tale territorio, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza.

    Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di partenza.

    Articolo 34

    Distinte di carico

    1.  Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all'allegato 11.

    2.  Le distinte di carico recano il numero del vagone cui si riferisce la lettera di vettura CIM oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci.

    3.  Per le operazioni di trasporto aventi inizio all'interno nel territorio doganale dell'Unione e comprendenti sia merci vincolate al regime di transito unionale esterno sia merci vincolate al regime di transito unionale interno sono compilate distinte di carico separate.

    I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM.

    4.  Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici.

    5.  L'originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.

    Articolo 35

    Formalità presso l'ufficio doganale di transito

    Quando si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di transito.

    Articolo 36

    Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione

    1.  Quando le merci vincolate al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all'ufficio doganale di destinazione, l'impresa ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:

    a) le merci;

    b) gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

    L'ufficio doganale di destinazione restituisce l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM all'impresa ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l'esemplare 3.

    2.  L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione.

    Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Tale ufficio doganale timbra gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM e la copia supplementare dell'esemplare 3 presentati dall'impresa ferroviaria autorizzata e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

     Cleared,

     Dédouané,

     Verzollt,

     Sdoganato,

     Vrijgemaakt,

     Toldbehandlet,

     Εκτελωνισμένο,

     Despachado de aduana,

     Desalfandegado,

     Tulliselvitetty,

     Tullklarerat,

     Propuštěno,

     Lõpetatud,

     Nomuitots,

     Išleista,

     Vámkezelve,

     Mgħoddija,

     Odprawiony,

     Ocarinjeno,

     Prepustené,

     Оформено,

     Vămuit, oppure

     Ocarinjeno.

    Tale ufficio doganale restituisce senza indugio gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM all'impresa ferroviaria autorizzata dopo averli timbrati e conserva la copia supplementare dell'esemplare 3 della lettera di vettura CIM.

    3.  La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai prodotti sottoposti ad accisa definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 1 ).

    4.  Nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo l'autorità doganale competente dello Stato membro di destinazione può chiedere una verifica a posteriori dei visti apposti dall'autorità doganale competente per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

    5.  L'articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3, si applica all'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia quando l'operazione di trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale dell'Unione e deve concludersi all'esterno di tale territorio.

    L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio doganale dell'Unione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.

    Articolo 37

    Modifica del contratto di trasporto

    Se il contratto di trasporto è modificato in modo che:

    a) un'operazione di trasporto che doveva concludersi all'esterno del territorio doganale dell'Unione si conclude al suo interno, oppure

    b) un'operazione di trasporto che doveva concludersi all'interno del territorio doganale dell'Unione si conclude al suo esterno,

    le imprese ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di partenza.

    In tutti gli altri casi le imprese ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse comunicano immediatamente all'ufficio doganale di partenza l'avvenuta modifica.

    Articolo 38

    Regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia quando il trasporto inizia e si conclude al di fuori del territorio doganale dell'Unione

    Quando si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e il trasporto ha inizio e deve concludersi al di fuori del territorio doganale dell'Unione, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio doganale di partenza e di ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, all'articolo 33, paragrafo 5, e all'articolo 36, paragrafo 5.

    Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di partenza o di destinazione.

    Articolo 39

    Regime di transito interno

    1.  Se si applicano le disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito e le merci unionali sono trasportate attraverso uno o più paesi di transito comune, tali merci sono vincolate al regime di transito unionale interno per l'intero percorso, dalla stazione di partenza nel territorio doganale dell'Unione fino alla stazione di destinazione nel territorio doganale dell'Unione, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, senza presentazione della lettera di vettura CIM e delle merci all'ufficio doganale di partenza e senza apporre o stampare le etichette di cui all'articolo 33, paragrafo 4.

    Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.

    2.  Quando merci unionali sono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro a un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di uno o più territori di un paese terzo diverso da un paese di transito comune, si applica il regime di transito unionale interno. In tal caso le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis.

    3.  Nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è sospeso nel territorio del paese terzo.

    Articolo 40

    Regime di transito esterno

    Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 5, e all'articolo 38 le merci sono vincolate al regime di transito unionale esterno a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente agli articoli 153, 154 e 155 del codice.

    Articolo 41

    Uffici contabili delle imprese ferroviarie autorizzate e controllo doganale

    1.  Le imprese ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità.

    2.  L'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell'ufficio contabile di tale impresa.

    3.  Ai fini del controllo doganale l'impresa ferroviaria autorizzata mette a disposizione, nel paese di destinazione, dell'autorità doganale dello Stato membro di destinazione, in conformità alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

    Articolo 42

    Utilizzo del regime di transito unionale

    1.  Qualora si applichi il regime di transito unionale, l'articolo 25 e gli articoli da 29 a 45 non escludono la possibilità di avvalersi del regime di cui agli articoli 188, 189 e 190 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 291 a 312 e all'allegato 72-04, punto 19, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; l'articolo 33, paragrafo 4, e l'articolo 41 del presente regolamento si applicano comunque.

    2.  Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all'indicazione dei documenti di accompagnamento.

    3.  Inoltre l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall'impresa ferroviaria competente per l'ultima stazione ferroviaria interessata dall'operazione di transito unionale. Tale impresa autentica il documento dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla dichiarazione di transito unionale.

    Articolo 43

    Speditore autorizzato

    Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito e delle merci all'ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, l'ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del caso, il codice «T1», «T2» o «T2F».

    Articolo 44

    Destinatario autorizzato

    Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, le autorità doganali possono stabilire che, in deroga all'articolo 315 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati direttamente all'ufficio doganale di destinazione dall'impresa ferroviaria autorizzata o dall'impresa di trasporto.

    Articolo 45

    Utilizzo di un regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

    A condizione che l'attuazione delle misure unionali applicabili alle merci vincolate al regime di transito unionale sia garantita:

    a) gli Stati membri hanno il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia già previsti nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra di essi; e

    b) ogni Stato membro ha il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia per le merci non destinate ad essere trasportate nel territorio di un altro Stato membro.

    Articolo 46

    Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea

    1.  Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al modello che figura nell'allegato 9, appendice 3, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

    2.  L'autorizzazione di cui all'articolo 26 indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito unionale. La compagnia aerea autorizzata a norma dell'articolo 26 invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato.

    3.  Quando un'operazione di trasporto concerne merci che circolano in regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice o merci che circolano a norma dell'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tali merci sono elencate su manifesti distinti.

    Articolo 47

    Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea

    1.  La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:

    a) il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;

    b) il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

    c) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;

    d) il numero del volo;

    e) la data del volo;

    f) l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione.

    2.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:

    a) il numero della lettera di vettura aerea;

    b) il numero di colli;

    c) la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;

    d) la massa lorda.

    3.  In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.

    4.  La compagnia aerea data e firma il manifesto.

    5.  Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

    6.  Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione.

    Articolo 48

    Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

    1.  Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza.

    2.  Tale elenco comprende le informazioni seguenti per ciascun manifesto:

    a) il numero del manifesto;

    b) il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b);

    c) il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;

    d) il numero del volo; e

    e) la data del volo.

    3.  L'autorizzazione di cui all'articolo 26 può altresì prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza.

    4.  In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e l'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

    Articolo 49

    Manifesto come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima

    1.  Una compagnia di navigazione autorizzata a norma dell'articolo 26 utilizza il manifesto delle merci come dichiarazione di transito nella forma prevista nell'autorizzazione.

    2.  L'autorizzazione indica i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito unionale. La compagnia di navigazione autorizzata a norma dell'articolo 26 invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.

    3.  Quando un'operazione di trasporto concerne merci che circolano in regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice o merci che circolano a norma dell'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tali merci sono elencate su manifesti distinti.

    Articolo 50

    Formalità che devono essere espletate dalla compagnia di navigazione

    1.  La compagnia di navigazione inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:

    a) il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;

    b) il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

    c) il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione che trasporta le merci;

    d) l'identità della nave;

    e) il porto di partenza;

    f) il porto di destinazione;

    g) la data dell'operazione di trasporto marittimo.

    2.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la compagnia di navigazione specifica nel manifesto, per ciascuna spedizione, le seguenti informazioni:

    a) il numero della polizza di carico marittima;

    b) il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli;

    c) la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;

    d) la massa lorda;

    e) se necessario, i numeri di identificazione dei container.

    3.  La compagnia di navigazione data e firma il manifesto.

    4.  Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti del porto di partenza, che ne conservano uno.

    5.  Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti del porto di destinazione.

    Articolo 51

    Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via marittima

    1.  Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun porto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie di navigazione, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali competenti di ciascun porto di partenza.

    2.  Tale elenco comprende le informazioni seguenti per ciascun manifesto:

    a) il numero del manifesto;

    b) il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a) e b);

    c) il nome della compagnia di navigazione che ha trasportato le merci; e

    d) la data dell'operazione di trasporto marittimo.

    3.  L'autorizzazione di cui all'articolo 26 può altresì prevedere che le compagnie di navigazione stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali competenti di ciascun porto di partenza.

    4.  In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti del porto di destinazione ne informano le autorità doganali competenti del porto di partenza e l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

    Articolo 52

    Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via aerea

    1.  La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

    2.  La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:

    a) «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;

    b) «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

    c) «TD» per le merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice «TD» nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;

    d) «C» per le merci unionali non vincolate a un regime di transito unionale;

    e) «X» per le merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito unionale.

    3.  Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2.

    4.  Il regime di transito unionale è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

    5.  Le scritture tenute dalla compagnia aerea conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

    6.  La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità.

    7.  Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

    Articolo 53

    Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via marittima

    1.  La compagnia di navigazione trasmette al porto di destinazione il manifesto redatto al porto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

    2.  La compagnia di navigazione può utilizzare un manifesto unico per tutte le merci trasportate. In tal caso essa inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:

    a) «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;

    b) «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

    c) «TD» per le merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia di navigazione inserisce anche il codice «TD» nella polizza di carico o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;

    d) «C» per le merci unionali non vincolate a un regime di transito unionale;

    e) «X» per le merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito unionale.

    3.  Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere da c) a g), e paragrafo 2.

    4.  Il regime di transito unionale è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti del porto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

    5.  Le scritture tenute dalla compagnia di navigazione in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    Ove necessario, le autorità doganali competenti del porto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti del porto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

    6.  La compagnia di navigazione notifica all'autorità doganale competente qualsiasi infrazione o irregolarità.

    Le autorità doganali competenti del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti del porto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.



    CAPO 7

    MERCI PORTATE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

    Articolo 54

    Uscita delle merci

    Fino alle date di introduzione dell'AES nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.



    CAPO 8

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 55

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

    1) all'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase di potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 1a, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ( *1 ).

    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 2, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

    4.  In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano.

    Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

    Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.

    5.  Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono decidere che opportuni requisiti in materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento, debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

    a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

    b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;

    c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;

    d) le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;

    e) le domanda e le autorizzazioni di servizio regolare di trasporto marittimo;

    f) le domande e le autorizzazioni di emittente autorizzato;

    g) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane;

    h) le domande e le autorizzazioni di autovalutazione;

    i) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR;

    j) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;

    k) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;

    l) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare;

    m) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;

    n) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.

    6.  Se uno Stato membro decide, in conformità al paragrafo 5, che devono essere applicati requisiti alternativi in materia di dati, esso si accerta che tali requisiti alternativi permettano allo Stato membro di verificare che le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione sono soddisfatte e che comprendano almeno i seguenti elementi:

    a) l'identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione (dato 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o, in assenza di un numero EORI valido del richiedente, dato 3/1 Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o decisione);

    b) il tipo di domanda o autorizzazione (dato 1/1 Tipo di codice della domanda/decisione);

    c) l'utilizzo dell'autorizzazione in uno o più Stati membri (dato 1/4 Validità geografica — Unione), ove applicabile.

    7.  Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare che siano applicati i requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 anziché i requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti procedure:

    a) le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;

    b) le domande e le autorizzazioni di sdoganamento centralizzato;

    c) le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;

    d) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo;

    e) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo;

    f) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di uso finale;

    g) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea;

    h) le domande e le autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale.

    8.  In deroga al paragrafo 7, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:

    a) requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi:

     natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o di utilizzo delle merci,

     descrizioni tecniche delle merci e/o dei prodotti trasformati e relativi mezzi d'identificazione,

     termine previsto per l'appuramento del regime,

     ufficio di appuramento proposto (non per uso finale), e

     luogo di perfezionamento o di utilizzo,

    b) requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo:

     codici relativi alle condizioni economiche di cui all'appendice dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341,

     tasso di rendimento stimato o modalità per la sua determinazione, e

     se il calcolo dell'importo del dazio all'importazione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (indicare “sì” o “no”).

    2) all'articolo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

    «In deroga al primo comma, fino alla data di potenziamento del sistema EORI di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato 12-01 non si applicano.

    Fino alla data di potenziamento del sistema EORI gli Stati membri raccolgono e archiviano i seguenti dati come indicato nell'allegato 9, appendice E, del regolamento delegato (UE) 2016/341, che costituiscono la registrazione EORI:

    a) i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2016/341;

    b) ove richiesto dai sistemi nazionali, i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 5 a 12, del regolamento delegato (UE) 2016/341.

    Gli Stati membri inseriscono periodicamente nel sistema EORI i dati raccolti conformemente al terzo comma del presente articolo.

    In deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se raccogliere il dato di cui all'allegato 12-01, titolo I, capitolo 3, punto 4. Se è raccolto dagli Stati membri, tale dato è caricato nel sistema EORI non appena possibile dopo il potenziamento di detto sistema.»;

    3) all'articolo 104 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3.  Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali.

    4.  Fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall'operatore economico o fornite da tale sistema.»;

    4) all'articolo 106 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i seguenti termini:

    a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile; e

    b) per i voli di durata pari o superiore a quattro ore, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile nel primo aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione.»;

    5) all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.  Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano.»;

    6) all'articolo 113 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.  Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano.»;

    7) è inserito il seguente articolo 122 bis:

    «Articolo 122 bis

    Sistema di informazione e comunicazione RSS

    (Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri archiviano le informazioni seguenti e vi accedono tramite un sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo:

    a) i dati contenuti nelle domande;

    b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;

    c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;

    d) ogni altra informazione pertinente.

    2.  Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda ne danno notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

    3.  Se le autorità doganali destinatarie della notifica rifiutano la domanda, tale rifiuto viene comunicato tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

    4.  Il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1 è utilizzato per archiviare l'autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali degli Stati membri interessati.

    5.  Se un'autorizzazione è revocata dall'autorità doganale cui è stata presentata la domanda o su richiesta della compagnia di navigazione, tale autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.»;

    8) all'articolo 124 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «Fino alle data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo comma del presente articolo non si applica.»;

    9) è inserito il seguente articolo 124 bis:

    «Articolo 124 bis

    Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF”

    [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

    Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento “T2L” o “T2LF” in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti:

    a) la persona interessata appone il codice “T2L” o “T2LF” nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice “T2Lbis” o “T2LFbis” nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

    b) Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone:

     sono stabilite nell'Unione,

     emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove,

     non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale.

    c) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se:

     le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata, e

     la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci.

    d) Un documento “T2L” o “T2LF” è redatto in un unico esemplare.

    e) Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella “C. Ufficio di partenza”:

     per documenti “T2L” o “T2LF”, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria,

     per il formulario complementare o le distinte di carico, il numero indicato nel documento “T2L” o “T2LF”, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere apposto anche il timbro ufficiale di tale ufficio.

    Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.»;

    10) all'articolo 126 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.  Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in caso di visto delle autorità doganali, il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.»;

    11) è inserito il seguente articolo 126 bis:

    «Articolo 126 bis

    Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione

    [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, il manifesto della compagnia di navigazione comprende almeno le informazioni seguenti:

    a) il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;

    b) il nome della nave;

    c) il luogo e la data di carico delle merci;

    d) il luogo di scarico delle merci.

    Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene le seguenti informazioni:

    e) il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;

    f) il numero e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;

    g) la descrizione commerciale usuale delle merci, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;

    h) la massa lorda in chilogrammi;

    i) se del caso, i numeri di identificazione dei container; e

    j) le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:

     la lettera “C” (che equivale a “T2L”) per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata,

     la lettera “F” (che equivale a “T2LF”) per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE,

     la lettera “N” per tutte le altre merci.

    2.  In caso di visto delle autorità doganali, il manifesto della compagnia di navigazione reca il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.»;

    12) l'articolo 128 è così modificato:

    a) il titolo è sostituito dal seguente:

    «Agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un emittente autorizzato»;

    b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che chiede di essere autorizzata a stabilire la posizione doganale di merci unionali per mezzo di una fattura o di un documento di trasporto relativo a merci aventi posizione doganale di merci unionali il cui valore superi i 15 000 EUR, di un documento “T2L” o “T2LF” o di un manifesto della compagnia di navigazione, ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare per il visto all'ufficio doganale competente.»;

    c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3.  Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciate dall'ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata.

    4.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto se:

    a) la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

    b) le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;

    c) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci; e

    d) la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove.

    5.  Se la persona interessata ha ottenuto la qualifica di AEO in conformità all'articolo 38 del codice, le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), del presente articolo sono considerate soddisfatte.»;

    ▼C4

    13) nella sottosezione 3 («Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato») sono inseriti i seguenti articoli da 128 bis a 128 quinquies:

    «Articolo 128 bis

    Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

    [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

    2.  L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

    a) l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari “T2L” o “T2LF” utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 128 ter, paragrafo 1;

    b) le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

    c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;

    d) il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

    e) il recto dei documenti commerciali o la casella “C. Ufficio di partenza” sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento “T2L” o “T2LF” e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

    i) sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure

    ii) sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

     stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,

     ufficio doganale competente,

     data;

     emittente autorizzato, e

     numero di autorizzazione.

    f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella “D. Controllo dell'ufficio di partenza” del documento “T2L” o “T2LF”, o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:

     Expedidor autorizado

     Godkendt afsender

     Zugelassener Versender

     Εγκεκριμένος αποστολέας

     Authorised consignor

     Expéditeur agréé

     Speditore autorizzato

     Toegelaten afzender

     Expedidor autorizado

     Hyväksytty lähettäjä

     Godkänd avsändare

     Schválený odesílatel

     Volitatud kaubasaatja

     Atzītais nosūtītājs

     Įgaliotas siuntėjas

     Engedélyezett feladó

     Awtorizzat li jibgħat

     Upoważniony nadawca

     Pooblaščeni pošiljatelj

     Schválený odosielateľ

     Одобрен изпращач

     Expeditor agreat

     Ovlašteni pošiljatelj

    Articolo 128 ter

    Agevolazioni per un emittente autorizzato

    [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

    2.  I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

     Dispensa de firma

     Fritaget for underskrift

     Freistellung von der Unterschriftsleistung

     Δεν απαιτείται υπογραφή

     Signature waived

     Dispense de signature

     Dispensa dalla firma

     Van ondertekening vrijgesteld

     Dispensada a assinatura

     Vapautettu allekirjoituksesta

     Befriad från underskrift

     Podpis se nevyžaduje

     Allkirjanõudest loobutud

     Derīgs bez paraksta

     Leista nepasirašyti

     Aláírás alól mentesítve

     Firma mhux meħtieġa

     Zwolniony ze składania podpisu

     Opustitev podpisa

     Oslobodenie od podpisu

     Освободен от подпис

     Dispensă de semnătură

     Oslobođeno potpisa.

    Articolo 128 quater

    Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

    (Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

    Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

    Articolo 128 quinquies

    Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

    (Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice)

    1.  Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:

    a) sono stabilite nell'Unione;

    b) emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;

    c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

    d) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;

    e) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

    2.  Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

    a) le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e

    b) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

    3.  Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

    4.  Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

    Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 128 quater.

    Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

    5.  La semplificazione si applica come segue:

    a) il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

    b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;

    c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

    d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

    6.  Sono effettuate le seguenti notifiche:

    a) la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;

    b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»;

    ▼B

    14) all'articolo 138 è aggiunto il testo seguente:

    «Tuttavia, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE dello Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) la lettera f) del primo comma si applica unicamente se le merci in questione beneficiano anche dell'esenzione dalle altre imposte; e

    b) le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141.»;

    15) all'articolo 141 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.  Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE per lo Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.»;

    16) all'articolo 144 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione necessari per la presentazione di notifiche di presentazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali di cui al primo comma si considera presentata e accettata all'atto della loro presentazione in dogana, a condizione che le merci siano corredate di una dichiarazione CN 22 e/o CN 23 o di entrambe.

    Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, il destinatario è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, lo speditore è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Le autorità doganali possono stabilire che gli operatori postali siano considerati dichiaranti e, se del caso, debitori.»;

    17) all'articolo 146 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.  Fino alle rispettive date di introduzione dell'AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione pertinenti di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.»;

    18) all'articolo 181 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.  Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici.»;

    19) all'articolo 184 è aggiunto il comma seguente:

    «Fino alle date di potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali con uno dei mezzi specificati alle lettere b) e c) del primo comma.».

    Articolo 56

    Date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici interessati

    1.  La Commissione pubblica sul suo sito web un quadro dettagliato delle date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE. La Commissione tiene aggiornato tale quadro.

    2.  Gli Stati membri informano la Commissione in modo dettagliato sulla loro pianificazione nazionale relativa ai periodi previsti per l'introduzione dei sistemi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE non appena possibile e, in ogni caso, almeno sei mesi prima della data prevista per l'introduzione di un determinato sistema informatico. Gli Stati membri tengono aggiornata la Commissione in merito alla loro pianificazione nazionale al riguardo.

    Articolo 57

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO 1

    LEGENDA TABELLA



    Titoli delle colonne

    Allegato B matrice colonne

    Dichiarazioni / Notifiche / Prova attestante lo stato doganale di merci unionali

    Sistemi IT di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE

    Requisiti transitori delle indicazioni contenute nell'atto delegato transitorio

    A1

    Dichiarazione sommaria di uscita

    AES

    Allegato 9 – Appendice A

    A2

    Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso

    AES

    Allegato 9 – Appendice A

    A3

    Notifica di riesportazione

    AES

    B1

    Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione

    AES

    Allegato 9 – Appendice C1

    B2

    Regime speciale — trasformazione — dichiarazione di perfezionamento passivo

    SPE nazionale

    Allegato 9 – Appendice C1

    B3

    Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali

    SPE nazionale

    Allegato 9 – Appendice C1

    B4

    Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

    Nazionale

    C1

    Dichiarazione semplificata di esportazione

    AES

    Allegato 9 – Appendice A

    C2

    Presentazione delle merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci per l'esportazione

    EXP nazionale

    D1

    Regime speciale — dichiarazione di transito

    Aggiornamento NCTS

    Allegato 9 – Appendici C1 e C2

    D2

    Regime speciale — Dichiarazione di transito con serie di dati ridotta — (trasporto per ferrovia, aereo e marittimo)

    Aggiornamento NCTS

    D3

    Regime speciale — Transito — Utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale — (trasporto aereo e marittimo)

    Nazionale

    E1

    Prova dello stato doganale di merci unionali (T2L/T2LF)

    PoUS

    Allegato 9 – Appendice C1

    E2

    Manifesto doganale delle merci

    PoUS e nazionale emittenti autorizzati

    F1a

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati completa

    ICS2

    Allegato 9 – Appendice A

    F1b

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati parziale presentata dal trasportatore

    ICS2

    F1c

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, primo comma

    ICS2

    F1d

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma

    ICS2

    F2a

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto aereo di merci (generale) — Serie completa di dati

    ICS2

    Allegato 9 – Appendice A

    F2b

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto aereo di merci (generale) — Serie di dati parziale presentata dal trasportatore

    ICS2

    F2c

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto aereo di merci (generale) — Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 113, paragrafo 1

    ICS2

    F2d

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto aereo di merci (generale) — Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 1

    ICS2

    F3a

    Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso — Serie completa di dati

    ICS2

    Allegato 9 – Appendice A

    F3b

    Dichiarazione di entrata — Spedizioni per espresso — Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma

    ICS2

    F4a

    Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali — Serie completa di dati

    ICS2

    F4b

    Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali — Serie di dati parziale presentata dal trasportatore

    ICS2

    F4c

    Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali — Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma (1), e a norma dell'articolo 113, paragrafo 2

    ICS2

    F4d

    Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali — Serie di dati parziale a livello di recipiente presentata prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 2

    ICS2

    F5

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto stradale e ferroviario

    ICS2

    Allegato 9 – Appendice A

    G1

    Notifica della deviazione

    ICS2

    Allegato 9 – Appendice A

    G2

    Notifica dell'arrivo

    NA nazionale e ICS2

    G3

    Presentazione delle merci in dogana

    PN nazionale

    G4

    Dichiarazione di custodia temporanea

    TS nazionale

    G5

    Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci in custodia temporanea

    TS nazionale

    H1

    Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale — uso specifico — dichiarazione per uso finale

    IMP nazionale

    Allegato 9 – Appendice C1

    Allegato DV1 (solo per la dichiarazione di immissione in libera pratica)

    H2

    Regime speciale — deposito — dichiarazione di deposito doganale

    SPE nazionale

    Allegato 9 – Appendice C1

    H3

    Regime speciale — uso specifico — dichiarazione di ammissione temporanea

    SPE nazionale

    Allegato 9 – Appendice C1

    H4

    Regime speciale — trasformazione — dichiarazione di perfezionamento attivo

    SPE nazionale

    Allegato 9 – Appendice C1

    H5

    Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

    IMP nazionale

    H6

    Dichiarazione in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica

    IMP nazionale

    I1

    Dichiarazione semplificata di importazione

    IMP nazionale

    Allegato 9 – Appendice A

    I2

    Presentazione delle merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci per l'importazione

    IMP nazionale

    (1)   I dati minimi da fornire prima del carico corrispondono ai dati CN23.

    ▼C2




    ALLEGATO 2

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    ►(1) C3  

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    ►(1) C3  




    ALLEGATO 3

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    ►(1) C3  

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    ►(1) C3  

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    ►(1) C3  

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    ALLEGATO 4

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    ►(2) C3  

    ►(2) C3  

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    ►(2) C3  

    ►(2) C3  

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    ►(2) C3  

    ►(2) C3  




    ALLEGATO 5

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    ►(1) C3  

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    ▼B




    ALLEGATO 6

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    NOTE ESPLICATIVE

    1.    Richiedente:

    Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda, come registrato nel sistema EORI.

    2.    Stato giuridico del richiedente:

    Indicare lo stato giuridico come appare nell'atto di costituzione.

    3.    Data di costituzione

    Indicare—in cifre—il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

    4.    Luogo di stabilimento

    Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l'impresa del richiedente, incluso il paese.

    5.    Sede di attività principale:

    Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l'attività principale dell'impresa del richiedente.

    6.    Referente:

    Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo elettronico della persona designata nella vostra impresa come referente per le autorità doganali durante l'esame della vostra domanda.

    7.    Recapito postale:

    Da compilare soltanto se questo recapito è diverso dall'indirizzo di costituzione.

    8., 9. e 10.    Numeri di identificazione IVA, di identificazione dell'operatore e di registrazione legale:

    Indicare i numeri richiesti.

    Il numero (i numeri) di identificazione dell'operatore è (sono) il numero (i numeri) di identificazione registrato (registrati) dall'autorità (dalle autorità) doganale (doganali).

    Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall'ufficio di registrazione della società.

    Se sono identici, indicare solo il numero di identificazione IVA.

    Se il richiedente non ha un numero di identificazione dell'operatore, poiché tale numero non esiste nello Stato membro in cui è stabilito, lasciare la casella in bianco.

    11.    Tipo di autorizzazione richiesta:

    Barrare la casella pertinente.

    12.    Settore economico di attività:

    Descrivere l'attività esercitata.

    13.    Stato membro in cui sono effettuate attività doganali:

    Indicare il codice ISO alfa-2 del paese o dei paesi interessati.

    14.    Informazioni sugli attraversamenti di frontiera:

    Indicare il nome degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l'attraversamento della frontiera.

    15.    Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione:

    Se sono già state concesse semplificazioni, indicare il tipo di semplificazione, il regime doganale pertinente e il numero di autorizzazione. Il regime doganale pertinente deve essere inserito secondo i codici utilizzati nella seconda o nella terza suddivisione della casella 1 del documento amministrativo unico.

    Se il richiedente è titolare di uno o più certificati/autorizzazioni menzionati sopra, indicare il tipo e il numero del o dei certificati/autorizzazioni.

    16., 17. e 18.    Uffici di gestione della documentazione/contabilità principale:

    Indicare l'indirizzo completo degli uffici competenti. Se l'indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 16.

    19.    Nome, data e firma del richiedente:

    Firma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

    Nome: nome e timbro del richiedente.

    Numero di allegati il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti:

    1. Indicare i principali proprietari/azionisti (nome, indirizzo e rispettive quote). Indicare i membri del consiglio di amministrazione. I proprietari hanno precedenti di non conformità presso le autorità doganali?

    2. Nome della persona responsabile della gestione delle questioni doganali nell'impresa del richiedente.

    3. Descrizione delle attività economiche del richiedente.

    4. Dettagli sulla posizione dei vari siti dell'impresa del richiedente e breve descrizione delle attività svolte in ciascun sito. Precisare se il richiedente e ciascun sito agiscono nella catena di approvvigionamento a nome e per conto proprio oppure a nome proprio e per conto di un'altra persona o a nome e per conto di un'altra persona.

    5. Specificare se le merci sono acquistate da e/o fornite a società affiliate al richiedente.

    6. Descrizione dell'organizzazione interna dell'impresa del richiedente. Allegare eventuali documenti sulle funzioni/competenze di ciascun dipartimento.

    7. Numero di dipendenti in totale e in ciascun dipartimento.

    8. Nomi dei principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabile degli affari doganali ecc.). Descrizione delle procedure applicate solitamente quando il dipendente competente è assente, temporaneamente o permanentemente.

    9. Nome e posizione delle persone con competenze specifiche nel settore doganale in seno all'organizzazione del richiedente. Valutazione del livello delle conoscenze di queste persone in materia di utilizzo degli strumenti informatici nei settori doganali e commerciali e sulle questioni generali di carattere commerciale.

    10. Accordo o disaccordo alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO nell'elenco degli operatori economici autorizzati di cui all'articolo 14 quinvicies, paragrafo 4.




    ALLEGATO 7

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    NOTE ESPLICATIVE

    Numero di autorizzazione

    Il numero dell'autorizzazione deve sempre cominciare con il codice ISO alfa-2 dello Stato membro di rilascio, seguito da una delle sigle seguenti:

    AEOC, per: Autorizzazione AEO — Semplificazioni doganali

    AEOS per: Autorizzazione AEO — Sicurezza

    AEOF per: Autorizzazione AEO — Semplificazioni doganali / Sicurezza

    Tali sigle devono essere seguite dal numero nazionale di autorizzazione.

    1.    Titolare dell'autorizzazione AEO

    Indicare il nome completo del titolare, come appare nella casella 1 del formulario di domanda nell'allegato 1quater, nonché il numero (i numeri) di identificazione IVA che appare (appaiono) nella casella 8 del formulario di domanda, all'occorrenza il numero (i numeri) di identificazione dell'operatore (casella 9 del formulario di domanda), e il numero di registrazione legale (casella 10 del formulario di domanda).

    2.    Autorità emittente:

    Firma, nome e timbro dell'amministrazione delle dogane dello Stato membro.

    Il nome dell'amministrazione delle dogane dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

    Riferimento al tipo di autorizzazione

    Barrare la casella pertinente.

    3.    Data di decorrenza della validità dell'autorizzazione

    Indicare il giorno, il mese e l'anno, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione




    ALLEGATO 8

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    ALLEGATO 9




    Appendice A

    1.    Note introduttive alle tabelle

    Indicazione generale

    1.1 La dichiarazione sommaria che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita dallo stesso contiene, per ogni situazione o modo di trasporto, le informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 5. La richiesta di deviazione, che deve essere presentata se un mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale dell'Unione arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, contiene le informazioni indicate nella tabella 6.

    1.2 Le tabelle da 1 a 7 comprendono tutte le informazioni necessarie per le procedure, le dichiarazioni e le richieste di deviazione di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure, dichiarazioni e richieste di deviazione.

    1.3 I titoli delle colonne sono di immediata comprensione e si riferiscono alle procedure e alle dichiarazioni.

    1.4 La lettera «X» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a livello della voce corrispondente alle merci. La lettera «Y» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a livello di intestazione. La lettera «Z» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente alla voce relazione di trasporto. Ogni combinazione di queste lettere «X»«Y» e «Z» indica che il dato di cui trattasi può essere richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a ognuno dei livelli interessati.

    1.5 Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, alle procedure semplificate e alle richieste di deviazione si riferiscono alle informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 7.

    Dichiarazione in dogana utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata

    2.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» delle tabelle da 1 a 4.

    Qualora una dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 166, del codice, sia utilizzata come dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» delle tabelle da 1 a 4.

    2.2. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia presentata da un AEO a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice e sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2 le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata AEO» della tabella 5.

    Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 166 del codice sia presentata da un AEO a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice e sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata AEO» della tabella 5.

    Dichiarazione in dogana di esportazione

    3.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia necessaria, a norma dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di uscita» delle tabelle 1 e 2.

    Qualora sia richiesta una dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 166 del codice, a norma dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di uscita» delle tabelle 1 e 2.

    Altre circostanze particolari relative alle dichiarazioni di entrata e di uscita e a determinati tipi di traffico di merci. Nota alle tabelle da 2 a 4

    4.1. Le colonne «Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni per espresso» e «Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni per espresso» della tabella 2 contengono le informazioni richieste che devono essere forniti elettronicamente alle autorità doganali ai fini dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni per espresso. I servizi postali possono scegliere di fornire elettronicamente alle autorità doganali le informazioni contenute in tali colonne della tabella 2 ai fini dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni postali.

    4.2. Ai fini del presente allegato, per spedizione per espresso si intende un singolo articolo trasportato mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione.

    4.5. Le tabelle 3 e 4 contengono le informazioni necessarie alle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione ai modi di trasporto su strada e su ferrovia.

    4.6. La tabella 3 relativa al modo di trasporto su strada si applica anche in caso di trasporto multimodale salvo diversamente disposto alla sezione 4.

    Procedure semplificate

    5.1. Le dichiarazioni per le procedure semplificate di cui all'articolo 166 del codice contengono le informazioni dettagliate di cui alla tabella 7.

    5.2. Il formato ridotto per taluni dati previsto nell'ambito delle procedure semplificate non limita né influenza i requisiti di cui alle appendici C1 e D1, segnatamente rispetto alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.

    2.    Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita

    2.1.    Situazione per i modi di trasporto aereo, navale e lungo le vie navigabili interne e altri modi di trasporto o situazioni non contenute nelle tabelle da 2 a 4 — Tabella 1



    Voce

    Dichiarazione sommaria di uscita

    (cfr. nota 3.1)

    Dichiarazione sommaria di entrata

    (cfr. nota 2.1)

    Numero di articoli

    Y

    Y

    Numero di riferimento unico della spedizione

    X/Y

    X/Y

    Numero del documento di trasporto

    X/Y

    X/Y

    Speditore

    X/Y

    X/Y

    Persona che presenta la dichiarazione sommaria

    Y

    Y

    Destinatario

    X/Y

    X/Y

    Trasportatore

     

    Z

    Parte destinataria della notifica

     

    X/Y

    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

     

    Z

    Numero di riferimento del trasporto

     

    Z

    Codice del primo luogo di arrivo

     

    Z

    Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

     

    Z

    Codici del o dei paesi di transito

    Y

    Y

    Modo di trasporto fino alla frontiera

     

    Z

    Ufficio doganale di uscita

    Y

     

    Ubicazione delle merci

    Y

     

    Luogo di carico

     

    X/Y

    Codice del luogo di scarico

     

    X/Y

    Designazione delle merci

    X

    X

    Tipo di colli (codice)

    X

    X

    Numero di colli

    X

    X

    Marchi di spedizione

    X/Y

    X/Y

    Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

    X/Y

    X/Y

    Numero di articoli

    X

    X

    Codice delle merci

    X

    X

    Massa lorda (kg)

    X/Y

    X/Y

    Codice delle merci pericolose (ONU)

    X

    X

    Numero del sigillo

    X/Y

    X/Y

    Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

    X/Y

    X/Y

    Data della dichiarazione

    Y

    Y

    Firma/Autenticazione

    Y

    Y

    Indicatore di circostanze particolari

    Y

    Y

    Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

     

    Z

    2.2.    Spedizioni per espresso—Tabella 2



    Voce

    Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso

    (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)

    Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso

    (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)

    Numero di riferimento unico della spedizione

     

     

    Numero del documento di trasporto

     

     

    Speditore

    X/Y

    X/Y

    Persona che presenta la dichiarazione sommaria

    Y

    Y

    Destinatario

    X/Y

    X/Y

    Trasportatore

     

    Z

    Numero di riferimento del trasporto

     

    Z

    Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

     

    Z

    Codici del o dei paesi di transito

    Y

    Y

    Modo di trasporto fino alla frontiera

     

    Z

    Ufficio doganale di uscita

    Y

     

    Ubicazione delle merci

    Y

     

    Luogo di carico

     

    Y

    Codice del luogo di scarico

     

    X/Y

    Designazione delle merci

    X

    X

    Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

     

     

    Numero di articoli

    X

    X

    Codice delle merci

    X

    X

    Massa lorda (kg)

    X/Y

    X/Y

    Codice delle merci pericolose (ONU)

    X

    X

    Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

    X/Y

    X/Y

    Data della dichiarazione

    Y

    Y

    Firma/Autenticazione

    Y

    Y

    Indicatore di circostanze particolari

    Y

    Y

    Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

     

    Z

    2.3.    Modo di trasporto su strada—Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata—Tabella 3



    Voce

    Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto stradale

    (cfr. nota 2.1)

    Numero di articoli

    Y

    Numero di riferimento unico della spedizione

    X/Y

    Numero del documento di trasporto

    X/Y

    Speditore

    X/Y

    Persona che presenta la dichiarazione sommaria

    Y

    Destinatario

    X/Y

    Trasportatore

    Z

    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

    Z

    Codice del primo luogo di arrivo

    Z

    Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

    Z

    Codici dei paesi di transito

    Y

    Modo di trasporto fino alla frontiera

    Z

    Luogo di carico

    X/Y

    Codice del luogo di scarico

    X/Y

    Designazione delle merci

    X

    Tipo di colli (codice)

    X

    Numero di colli

    X

    Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

    X/Y

    Numero di articoli

    X

    Codice delle merci

    X

    Massa lorda (kg)

    X/Y

    Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

    X/Y

    Codice delle merci pericolose (ONU)

    X

    Numero del sigillo

    X/Y

    Data della dichiarazione

    Y

    Firma/Autenticazione

    Y

    Indicatore di circostanze particolari

    Y

    2.4.    Modo di trasporto per ferrovia—Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata—Tabella 4



    Voce

    Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1) — Trasporto ferroviario

    Numero di articoli

    Y

    Numero di riferimento unico delle spedizioni

    X/Y

    Numero del documento di trasporto

    X/Y

    Speditore

    X/Y

    Persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata

    Y

    Destinatario

    X/Y

    Trasportatore

    Z

    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

    Z

    Numero di riferimento del trasporto

    Z

    Codice del primo luogo di arrivo

    Z

    Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

    Z

    Codici dei paesi di transito

    Y

    Modo di trasporto fino alla frontiera

    Z

    Luogo di carico

    X/Y

    Codice del luogo di scarico

    X/Y

    Designazione delle merci

    X

    Tipo di colli (codice)

    X

    Numero di colli

    X

    Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

    X/Y

    Numero di articoli

    X

    Codice delle merci

    X

    Massa lorda (kg)

    X/Y

    Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

    X/Y

    Codice delle merci pericolose (ONU)

    X

    Numero del sigillo

    X/Y

    Data della dichiarazione

    Y

    Firma/Autenticazione

    Y

    Indicatore di circostanze particolari

    Y

    2.5.    Operatori economici autorizzati — Dati ridotti richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata — Tabella 5



    Voce

    Dichiarazione sommaria di entrata

    (cfr. nota 2.2)

    Numero di riferimento unico della spedizione

    X/Y

    Numero del documento di trasporto

    X/Y

    Speditore

    X/Y

    Persona che presenta la dichiarazione sommaria

    Y

    Destinatario

    X/Y

    Trasportatore

    Z

    Parte destinataria della notifica

    X/Y

    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

    Z

    Numero di riferimento del trasporto

    Z

    Codice del primo luogo di arrivo

    Z

    Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

    Z

    Codici del o dei paesi di transito

    Y

    Modo di trasporto fino alla frontiera

    Z

    Ufficio doganale di uscita

     

    Luogo di carico

    X/Y

    Designazione delle merci

    X

    Numero di colli

    X

    Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

    X/Y

    Numero di articoli

    X

    Codice delle merci

    X

    Data della dichiarazione

    Y

    Firma/Autenticazione

    Y

    Indicatore di circostanze particolari

    Y

    Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

    Z

    2.6.    Requisiti per le richieste di deviazione — Tabella 6



    Voce

     

    Modo di trasporto fino alla frontiera

    Z

    Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

    Z

    Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

    Z

    Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

    Z

    Persona che chiede la deviazione

    Z

    MRN (Numero di riferimento del movimento)

    X

    Numero di articoli

    X

    Codice del primo luogo di arrivo

    Z

    Codice del primo luogo di arrivo effettivo

    Z

    3.    Requisiti per la dichiarazione semplificata—Tabella 7



    Voce

    Dichiarazione semplificata di esportazione (Cfr. nota 3.1)

    Dichiarazione semplificata di importazione (Cfr. nota 2.1)

    Dichiarazione

    Y

    Y

    Numero di articoli

    Y

    Y

    Numero di riferimento unico della spedizione

    X

    X

    Numero del documento di trasporto

    X/Y

    X/Y

    Speditore/esportatore

    X/Y

     

    Destinatario

     

    X/Y

    Dichiarante/rappresentante

    Y

    Y

    Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

    Y

    Y

    Codice valuta

     

    X

    Ufficio doganale di uscita

    Y

     

    Designazione delle merci

    X

    X

    Tipo di colli (codice)

    X

    X

    Numero di colli

    X

    X

    Marchi di spedizione

    X/Y

    X/Y

    Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

     

    X/Y

    Numero di articoli

    X

    X

    Codice delle merci

    X

    X

    Massa lorda (kg)

     

    X

    Regime

    X

    X

    Massa netta (kg)

    X

    X

    Importo dell'articolo

     

    X

    Numero di riferimento dell'iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

    X

    X

    Numero di autorizzazione

    X

    X

    Menzioni speciali

     

    X

    Data della dichiarazione

    Y

    Y

    Firma/Autenticazione

    Y

    Y

    4.    Note esplicative dei dati

    MRN (Numero di riferimento del movimento)

    Richiesta di deviazione: il numero di riferimento del movimento costituisce un'alternativa ai seguenti due dati:

     identificazione del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera,

     Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

    Dichiarazione

    Inserire i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 1 DAU, prima e seconda suddivisione del DAU.

    Numero di articoli ( 2 )

    Numero totale di articoli dichiarato nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria.

    [Rif.: DAU (casella 5)]

    Numero di riferimento unico delle spedizioni

    Numero unico assegnato alle merci, per l'entrata, l'importazione l'uscita e l'esportazione.

    Si utilizzano i codici OMD (ISO15459) o equivalenti.

    Dichiarazioni sommarie: si tratta di un'alternativa al numero del documento di trasporto, quando quest'ultimo non è disponibile.

    Procedure semplificate: questa informazione può essere fornita ove disponibile.

    Questo dato funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.

    [Rif.: DAU (casella 7)]

    Numero del documento di trasporto

    Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale. Se la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata è diversa dal trasportatore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del trasportatore.

    Comprende il codice del tipo di documento di trasporto indicato all'appendice D1, seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

    Questo dato costituisce un'alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest'ultimo non è disponibile. Funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.

    Dichiarazioni sommarie di uscita per l'approvvigionamento di navi e di aerei: numero della fattura o della distinta di carico.

    Dichiarazioni sommarie di entrata per il modo di trasporto su strada: tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

    Speditore

    La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

    Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo di quest'ultimo. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 162 del codice, questo dato corrisponde al dato «Speditore/esportatore» della dichiarazione doganale.

    Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

    La struttura del numero è la seguente:



    Campo

    Contenuto

    Tipo di campo

    Formato

    Esempi

    1

    Identificatore del paese terzo (codice paese ISO alfa 2)

    Alfabetico 2

    a2

    US

    JP

    CH

    2

    Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo

    Alfanumerico fino a 15

    an.15

    1234567890ABCDE

    AbCd9875F

    pt20130101aa

    Esempi: «US1234567890ABCDE» per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d'identificazione unico è 1234567890ABCDE. «JPAbCd9875F» per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero di identificazione unico è AbCd9875F. «CHpt20130101aa» per uno speditore in Svizzera (codice paese: CH) il cui numero d'identificazione unico è pt20130101aa.

    Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell'Unione europea dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 ( 3 ).

    Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

    Dichiarazioni sommarie di entrata: si indica il numero EORI dello speditore se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo di quest'ultimo.

    Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde alla struttura prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della presente nota esplicativa dei dati.

    Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

    Speditore/esportatore

    La parte che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione d'esportazione e che ha la proprietà delle merci o un analogo diritto di disporre di esse al momento dell'accettazione della dichiarazione.

    Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

    [Rif.: DAU (casella 2)]

    Persona che presenta la dichiarazione sommaria

    Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria; il suo nome e indirizzo non devono essere comunicati.

    Dichiarazioni sommarie di entrata: una delle persone menzionate all'articolo 127, paragrafo 4, del codice.

    Dichiarazioni sommarie di uscita: la parte definita all'articolo 271, paragrafo 2, del codice. Questa informazione non è fornita qualora, a norma dell'articolo 263, paragrafo 1, del codice, le merci sono coperte da una dichiarazione in dogana.

    Nota: questa informazione è necessaria per identificare la persona che presenta la dichiarazione.

    Persona che chiede la deviazione:

    Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all'entrata. Si indica il numero EORI della persona che presenta la richiesta di deviazione; il suo nome e indirizzo non devono essere comunicati.

    Destinatario:

    La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

    Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all'articolo 215, paragrafo 2, terzo comma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, devono essere indicati, se disponibili, il nome e l'indirizzo completi del destinatario. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», il destinatario non è noto e l'informazione a esso relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:



    Base giuridica

    Oggetto

    Casella

    Codice

    Appendice A

    Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano noti gli estremi del destinatario.

    44

    30600

    Si indica il numero EORI del destinatario, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completi del destinatario.

    Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico messo a disposizione dell'Unione dal paese terzo interessato e che può essere utilizzato, ove disponibile, dalla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

    Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

    Dichiarazioni sommarie di entrata: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile«con girata in bianco», il destinatario non è noto e l'informazione a esso relativa è sostituita dal seguente codice 10600 .



    Base giuridica

    Oggetto

     

    Codice

    Appendice A

    Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano noti gli estremi del destinatario

     

    10600

    Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completi del destinatario.

    Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

    Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

    Dichiarante/rappresentante

    Da indicare se diverso dallo speditore/esportatore all'esportazione/dal destinatario all'importazione.

    Si indica il numero EORI del dichiarante/rappresentante.

    [Rif.: DAU (casella 14)]

    Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

    Codice che specifica la qualifica del dichiarante o del rappresentante. I codici da utilizzare sono quelli elencati all'appendice D1 per la casella 14 del DAU.

    Trasportatore

    Questa informazione non è comunicata se si tratta della stessa persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, tranne se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione. In questo caso si possono fornire tali informazioni indicando il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

    Se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, si indica il nome e l'indirizzo completo del trasportatore.

    Si indica il numero EORI del trasportatore o il numero di identificazione unico del paese terzo del trasportatore:

     se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto,

    e/o

     in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo.

    Si indica il numero EORI del trasportatore se questi è collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all'articolo 185, paragrafo 3, o all'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di un trasportatore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

    Parte destinataria della notifica

    Parte cui deve essere notificato l'arrivo delle merci all'entrata Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI della parte destinataria della notifica non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo della suddetta parte.

    Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

    Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo della parte destinataria della notifica, il nome e l'indirizzo di quest'ultima non sono comunicati.

    Dichiarazione sommaria di entrata: qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e nel qual caso il destinatario non è menzionato, si inserisce il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

    Dichiarazione sommaria di uscita: qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e nel qual caso il destinatario non è menzionato, i dati relativi alla parte destinataria della notifica sono sempre indicati nel campo «destinatario» al posto di quelli relativi al «destinatario». Se una dichiarazione di esportazione contiene informazioni concernenti la dichiarazione sommaria di uscita, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è inserito il codice 30600 .

    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale dell'Unione. Per l'identità vanno utilizzate le definizioni previste nell'appendice C1 per la casella 18 del DAU. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). In caso di trasporto aereo, non occorre fornire alcuna informazione

    I codici previsti nell'appendice D1 nella casella 21 del DAU vanno utilizzati per la nazionalità se tale informazione non è ancora inclusa nell'identità.

    Modo di trasporto per ferrovia: deve essere indicato il numero del vagone.

    Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

    Richiesta di deviazione: occorre indicare il numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, il codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e il numero di volo IATA per il trasporto aereo.

    Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

    Numero di riferimento del trasporto ( 4 )(1)

    Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell'itinerario, se pertinenti.

    Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporti merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

    Modo di trasporto per ferrovia: deve essere fornito il numero del convoglio. Questo dato deve essere fornito in caso di trasporto multimodale, se pertinente.

    Codice del primo luogo di arrivo

    Identificazione del primo luogo di arrivo nel territorio doganale, ossia un porto (via marittima), un aeroporto (via aerea) o un posto di frontiera (via terrestre).

    Il codice deve conformarsi al seguente modello: UN/LOCODE (an..5) + codice nazionale (an..6).

    Modi di trasporto su ferrovia e su strada: il codice deve seguire il modello fornito per gli uffici doganali all'appendice D1.

    Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata dichiarato.

    Codice del primo luogo di arrivo effettivo

    Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata effettivo.

    Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

    Richiesta di deviazione: vanno utilizzati i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 2 del DAU.

    Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

    Data e ora/data e ora previste di arrivo del mezzo di trasporto al primo aeroporto (via aerea), al primo posto di frontiera (via terrestre) o al primo porto (via marittima). Va utilizzato un codice di 12 cifre (AAAAMMGGHHMM). Deve essere indicata l'ora locale del primo posto di arrivo.

    Richiesta di deviazione: si indica soltanto la data; va utilizzato il codice di 8 lettere (AAAAMMGG).

    Codici del o dei paesi di transito

    Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Vanno utilizzati i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 2 del DAU. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

    Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

    Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di partenza iniziale delle merci.

    Codice valuta

    Codice indicato all'appendice D1 per la casella 22 del DAU per la valuta in cui la fattura commerciale è stata redatta.

    Questa informazione è utilizzata insieme a quella «Importo dell'articolo» ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all'importazione.

    Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

    [Rif.: DAU (caselle 22 e 44)].

    Modo di trasporto fino alla frontiera

    Dichiarazione sommaria di entrata: modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo in cui è previsto che le merci entrino nel territorio doganale dell'Unione. In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nella nota esplicativa dell'appendice C1 per la casella 21.

    Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

    Vanno utilizzati i codici 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 9 previsti nell'appendice D1 nella casella 25 del DAU.

    [Rif.: DAU (casella 25)].

    Ufficio doganale di uscita

    Codice previsto nell'appendice D1 per la casella 29 del DAU relativo all'ufficio doganale di uscita previsto.

    Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita— spedizioni postali:

    questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

    Ubicazione delle merci ( 5 )

    Il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

    [Rif.: DAU (casella 30)]

    Luogo di carico ( 6 )

    Nome del porto marittimo, dell'aeroporto, dell'autoporto, della stazione ferroviaria o di un altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, con indicazione del relativo paese.

    Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata — spedizioni postali:

    Questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore

    Modi di trasporto su ferrovia e su strada: può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l'ufficio doganale di partenza TIR.

    Luogo di scarico (6) 

    Nome del porto marittimo, dell'aeroporto, dell'autoporto, della stazione ferroviaria o di un altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, con indicazione del relativo paese.

    Modi di trasporto su ferrovia e su strada: se il codice non è disponibile, deve essere indicato il nome del luogo con la massima precisione possibile.

    Nota: questo dato fornisce informazioni utili per la gestione del regime.

    Designazione delle merci

    Dichiarazioni sommarie: consistono nella descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Termini generici, quali «collettame», «carico» o «parti», non possono essere accettati. Un elenco di tali termini generici sarà pubblicato dalla Commissione. Non è necessario fornire questa informazione quando è specificato il codice delle merci.

    Procedura semplificata: è la designazione a fini tariffari.

    [Rif.: DAU (casella 31)]

    Tipo di colli (codice)

    Codice previsto nell'appendice D1 per la casella 31 del DAU relativo all'ufficio doganale di uscita previsto.

    Numero di colli

    Numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

    [Rif.: DAU (casella 31)]

    Marchi di spedizione

    Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

    Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di contenitore può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall'operatore se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

    Nota: questo dato è utile per identificare le spedizioni.

    [Rif.: DAU (casella 31)]

    Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

    Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il contenitore.

    [Rif.: DAU (casella 31)]

    Numero di articoli ( 7 )

    Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella richiesta di deviazione.

    Richiesta di deviazione: se è indicato l'MRN e la richiesta di deviazione non riguarda tutti gli articoli di una dichiarazione sommaria di entrata,la persona che richiede la deviazione fornisce i numeri di articolo attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata iniziale.

    Da utilizzare soltanto quando vi sono più articoli.

    Nota: questo dato, che è fornito automaticamente dai sistemi informatizzati, aiuta a identificare l'articolo interessato nella dichiarazione.

    [Rif.: DAU (casella 32)]

    Codice delle merci

    Numero di codice corrispondente all'articolo in questione.

    Dichiarazioni sommarie di entrata: primi 4 caratteri del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

    Dichiarazione semplificata di importazione: codice TARIC a 10 caratteri. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

    Dichiarazioni sommarie di uscita: primi 4 caratteri del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

    Dichiarazione semplificata di esportazione: codice NC a 8 caratteri. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

    [Rif.: DAU (casella 33)]

    Massa lorda (kg)

    Peso (massa) delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l'imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto.

    Ove possibile, l'operatore può indicare tale peso a livello dell'articolo nella dichiarazione.

    Dichiarazione semplificata di importazione: questo dato deve essere fornito solo ove sia necessario per il calcolo dei dazi all'importazione.

    Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

    [Rif.: DAU (casella 35)]

    Regime

    Codice regime indicato all'appendice D1 per la casella 37, prima e seconda suddivisione, del DAU.

    Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di fornire i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 37, seconda suddivisione, del DAU, per le dichiarazioni semplificate all'importazione e all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

    Massa netta (kg)

    Peso (massa) delle merci propriamente dette, prive di tutti i loro imballaggi.

    Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione e all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

    [Rif.: DAU (casella 38)]

    Importo dell'articolo

    Prezzo delle merci per l'articolo interessato nella dichiarazione. Questa informazione è utilizzata insieme al «codice valuta» ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all'importazione.

    Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

    [Rif.: DAU (casella 42)]

    Numero di riferimento dell' iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

    Numero di riferimento dell'iscrizione nelle scritture contabili per il regime descritto all'articolo 182 del codice. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo ove esistano altri sistemi soddisfacenti di tracciabilità delle spedizioni.

    Menzioni speciali

    Inserire il codice 10100 nel caso in cui si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1147/2002 ( 8 ) (merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea).

    [Rif.: DAU (casella 44) ]

    Numero di autorizzazione

    Numero di autorizzazione delle semplificazioni. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se i loro sistemi informatizzati possono ricavare questo dato senza alcun equivoco da altri elementi della dichiarazione, come ad esempio l'identificazione dell'operatore.

    Codice delle merci pericolose (ONU)

    Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è un numero di serie unico attribuito nell'ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

    Questo dato deve essere fornito solo dove è pertinente.

    Numero del sigillo ( 9 )

    Numeri di identificazione del sigillo apposto al materiale di trasporto, ove pertinenti.

    Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

    Devono essere utilizzati i codici seguenti:

    A

    Pagamento in contanti

    B

    Pagamento con carta di credito

    C

    Pagamento con assegno

    D

    Altri (per esempio, con addebito su un conto)

    H

    Trasferimento elettronico dei fondi

    Y

    Titolare del conto presso il trasportatore

    Z

    Non prepagato

    Questa informazione deve essere fornita se disponibile.

    Data della dichiarazione ( 10 )

    Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

    Per l'iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice si tratta della data di iscrizione nelle scritture contabili.

    [Rif.: DAU (casella 54)]

    Firma/Autenticazione (10) 

    [Rif.: DAU (casella 54)]

    Indicatore di circostanze particolari

    Elemento in codice che indica la circostanza speciale invocata dall'operatore interessato.

    A

    Spedizioni postali e per espresso

    C

    Modo di trasporto su strada

    D

    Modo di trasporto per ferrovia

    E

    Operatori economici autorizzati

    Questo dato va fornito solo ove il beneficio di una circostanza particolare diversa da quelle di cui alla tabella 1 sia chiesto dalla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

    Questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

    Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

    Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale dell'Unione.

    Il suddetto codice va fornito qualora il codice del modo di trasporto fino alla frontiera sia 1, 4 oppure 8.

    Il codice deve conformarsi al modello previsto nell'appendice D1 per la casella 29 del DAU relativo agli uffici doganali di entrata.




    Appendice B1

    MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

    (fascicolo di otto esemplari)

    (1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

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    Appendice B2

    MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

    (1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

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    Appendice B3

    MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

    (fascicolo di otto esemplari)

    (1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

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    Appendice B4

    MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

    (1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

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    Appendice B5

    INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI MODULI FIGURANTI NELLE APPENDICI B1 e B3 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

    (a partire dall'esemplare n. 1)



    Numero della casella

    Numero degli esemplari

    Numero della casella

    Numero degli esemplari

    I.  CASELLE PER GLI OPERATORI

    1

    da 1 a 8 eccetto la sottocasella centrale:

    27

    da 1 a 5 (1)

     

    da 1 a 3

    28

    da 1 a 3

    2

    da 1 a 5 (1)

    29

    da 1 a 3

    3

    da 1 a 8

    30

    da 1 a 3

    4

    da 1 a 8

    31

    da 1 a 8

    5

    da 1 a 8

    32

    da 1 a 8

    6

    da 1 a 8

    33

    prima sottocasella a sinistra: da 1 a 8

    7

    da 1 a 3

     

    altre sotto caselle: da 1 a 3

    8

    da 1 a 5 (1)

    34a

    da 1 a 3

    9

    da 1 a 3

    34b

    da 1 a 3

    10

    da 1 a 3

    35

    da 1 a 8

    11

    da 1 a 3

    36

    12

    37

    da 1 a 3

    13

    da 1 a 3

    38

    da 1 a 8

    14

    da 1 a 4

    39

    da 1 a 3

    15

    da 1 a 8

    40

    da 1 a 5 (1)

    15a

    da 1 a 3

    41

    da 1 a 3

    15b

    da 1 a 3

    42

    16

    1, 2, 3, 6, 7 e 8

    43

    17

    da 1 a 8

    44

    da 1 a 5 (1)

    17a

    da 1 a 3

    45

    17b

    da 1 a 3

    46

    da 1 a 3

    18

    da 1 a 5 (1)

    47

    da 1 a 3

    19

    da 1 a 5 (1)

    48

    da 1 a 3

    20

    da 1 a 3

    49

    da 1 a 3

    21

    da 1 a 5 (1)

    50

    da 1 a 8

    22

    da 1 a 3

    51

    da 1 a 8

    23

    da 1 a 3

    52

    24

    da 1 a 3

    53

    da 1 a 8

    25

    da 1 a 5 (1)

    54

    da 1 a 4

    26

    da 1 a 3

    55

     

     

    56

    II.  CASELLE AMMINISTRATIVE

    A

    da 1 a 4 (2)

    C

    da 1 a 8 (2)

    B

    da 1 a 3

    D

    da 1 a 4

    (1)   In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 ai fini del transito.

    (2)   A scelta dello Stato membro di spedizione.




    Appendice B6

    INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI NELLE APPENDICI B2 E B4 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

    (a partire dall'esemplare n. 1/6)



    Numero della casella

    Numero degli esemplari

    Numero della casella

    Numero degli esemplari

    I.  CASELLE PER GLI OPERATORI

    1

    da 1 a 4 eccetto la sottocasella centrale:

    27

    da 1 a 4

     

    da 1 a 3

    28

    da 1 a 3

    2

    da 1 a 4

    29

    da 1 a 3

    3

    da 1 a 4

    30

    da 1 a 3

    4

    da 1 a 4

    31

    da 1 a 4

    5

    da 1 a 4

    32

    da 1 a 4

    6

    da 1 a 4

    33

    prima sottocasella a sinistra: da 1 a 4

    7

    da 1 a 3

     

    altre sotto caselle: da 1 a 3

    8

    da 1 a 4

    34a

    da 1 a 3

    9

    da 1 a 3

    34b

    da 1 a 3

    10

    da 1 a 3

    35

    da 1 a 4

    11

    da 1 a 3

    36

    da 1 a 3

    12

    da 1 a 3

    37

    da 1 a 3

    13

    da 1 a 3

    38

    da 1 a 4

    14

    da 1 a 4

    39

    da 1 a 3

    15

    da 1 a 4

    40

    da 1 a 4

    15a

    da 1 a 3

    41

    da 1 a 3

    15b

    da 1 a 3

    42

    da 1 a 3

    16

    da 1 a 3

    43

    da 1 a 3

    17

    da 1 a 4

    44

    da 1 a 4

    17a

    da 1 a 3

    45

    da 1 a 3

    17b

    da 1 a 3

    46

    da 1 a 3

    18

    da 1 a 4

    47

    da 1 a 3

    19

    da 1 a 4

    48

    da 1 a 3

    20

    da 1 a 3

    49

    da 1 a 3

    21

    da 1 a 4

    50

    da 1 a 4

    22

    da 1 a 3

    51

    da 1 a 4

    23

    da 1 a 3

    52

    da 1 a 4

    24

    da 1 a 3

    53

    da 1 a 4

    25

    da 1 a 4

    54

    da 1 a 4

    26

    da 1 a 3

    55

     

     

    56

    II.  CASELLE AMMINISTRATIVE

    A

    da 1 a 4 (1)

    C

    da 1 a 4

    B

    da 1 a 3

    D/J

    da 1 a 4

    (1)   A scelta dello Stato membro di spedizione, entro tali limiti.




    Appendice C1

    NOTE ESPLICATIVE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

    TITOLO I

    NOTE GENERALI

    (1) L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le presenti note esplicative.

    (2) Le disposizioni del presente titolo non precludono la stampa di dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo e di documenti che certificano lo stato di merci unionali non movimentate in base al regime di transito unionale per mezzo di sistemi di elaborazione dati, su carta vergine, alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

    A.   DESCRIZIONE GENERALE

    (1) La dichiarazione doganale su supporto cartaceo deve essere stampata su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g/m2. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

    (2) La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito unionale utilizzati (1, 4 e 5), le caselle 1 (prima e terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

    I formulari sono stampati in verde.

    (3) Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

    (4) I diversi esemplari sono contraddistinti da diversi colori, nel seguente modo sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici B1 e B3:

     gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;

     gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo.

    Per quanto concerne i formulari figuranti nelle appendici B2 e B4, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

    La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. I bordi discontinui sono costituiti da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.

    L'appendice B5 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui alle appendici B1 e B3 devono figurare a ricalco. L'appendice B6 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui alle appendici B2 e B4 devono figurare a ricalco.

    (5) Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

    (6) Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari a una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.

    (7) I formulari e i formulari supplementari vanno utilizzati:

    (a) quando in una normativa unionale si fa riferimento a una dichiarazione di vincolo a un regime doganale o di riesportazione;

    (b) all'occorrenza, durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione all'Unione, negli scambi tra l'Unione, nella sua composizione precedente all'adesione, e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi, di merci che non beneficiano ancora della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;

    (c) quando una disposizione unionale ne prevede esplicitamente l'impiego, in particolare nel quadro del regime di transito unionale per la dichiarazione di transito dei viaggiatori e per la procedura di riserva.

    (8) I formulari e i formulari supplementari impiegati a tal fine comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative a uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:

     l'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito unionale,

     l'esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione. Può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con regime fiscale differente,

     l'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane,

     l'esemplare n. 4, che è conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito unionale o è utilizzato come documento comprovante il carattere unionale delle merci,

     l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito unionale,

     l'esemplare n. 6, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel qual sono espletate le formalità di importazione,

     l'esemplare n. 7, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione, Può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con regime fiscale differente,

     l'esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.

    Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

     esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, n. 2 e n. 3,

     regime di transito unionale, esemplari n. 1, n. 4 e n. 5,

     regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, n. 7 e n. 8.

    (9) Oltre a questi casi, esistono circostanze in cui occorre giustificare a destinazione il carattere doganale delle merci unionali in oggetto. In casi del genere si dovrà utilizzare come documento T2L l'esemplare n. 4.

    (10) Gli operatori hanno quindi la possibilità di far stampare tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

    Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dal titolare del regime sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

    Quando si ricorre a un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni è possibile utilizzare i fascicoli estratti da insiemi composti di esemplari aventi ciascuno una doppia destinazione: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

    In tal caso, per ogni fascicolo utilizzato deve essere indicata la numerazione degli esemplari corrispondenti, cancellando la numerazione a margine concernente gli esemplari non utilizzati.

    Ogni fascicolo così costituito è presentato in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco in virtù del trattamento chimico della carta.

    (11) Quando, in base all'osservazione generale 2, le dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti il carattere doganale delle merci unionali che non circolano in regime di transito unionale interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito unionale), previsti dal codice o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

     il colore della stampa,

     l'impiego di caratteri corsivi,

     la stampa del fondo delle caselle relative al transito unionale.

    La dichiarazione di transito viene presentata in esemplare unico all'ufficio di partenza, se questo utilizza mezzi informatici.

    B.   INDICAZIONI RICHIESTE

    I formulari contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

    Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, le caselle eventualmente occorrenti per ogni regime figurano nella tabella seguente. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella di cui al titolo II non modificano lo stato delle caselle presenti nella tabella seguente.

    È opportuno notare che le alternative possibili non alterano il fatto che alcuni dati sono, per loro natura, riservati, ovvero che vengono raccolti soltanto se le circostanze lo rendono necessario. Per esempio, le unità supplementari di cui alla casella 41 (stato «A») saranno indicate solo se previsto dalla TARIC.



    N. caselle

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1(1)

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    A

    A

    A

    1(2)

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    A

    A

    A

    1(3)

     

     

     

     

     

    A

    A

     

     

     

    2

    B[1]

    A

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

    2 (N.)

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    A

    B

    B

     

    3

    A [2][3]

    A [2][3]

    A [2][3]

    A [2][3]

    A [2][3]

    A [2][3]

    A [2][3]

    A [2][3]

    A [2][3]

    A [2][3]

    4

    B

     

    B

     

    B

    A [4]

    A

    B

    B

     

    5

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    6

    B

     

    B

    B

    B

    B[4]

     

    B

    B

     

    7

    C

    C

    C

    C

    C

    A [5]

     

    C

    C

    C

    8

    B

    B

    B

    B

    B

    A[6]

     

    B

    B

    B

    8 (N.)

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

    A

    A

    A

    12

     

     

     

     

     

     

     

    B

    B

     

    14

    B

    B

    B

    B

    B

     

    B

    B

    B

    B

    14 (N.)

    A

    A

    A

    A

    A

     

    A

    A

    A

    A

    15

     

     

     

     

     

    A[2]

     

     

     

     

    15a

    B

    B

    B

    B

    B

    A [5]

     

    A

    A

    B

    17

     

     

     

     

     

    A [2]

     

     

     

     

    17a

    A

    A

    A

    B

    A

    A [5]

     

    B

    B

    B

    17b

     

     

     

     

     

     

     

    B

    B

    B

    18 (Identità)

    B [1] [7]

     

    B [7]

     

    B [7]

    A[7] [24]

     

    B [7]

    B [7]

     

    18 (Nazionalità)

     

     

     

     

     

    A[8] [24]

     

     

     

     

    19

    A[9]

    A[9]

    A[9]

    A[9]

    A[9]

    B [4]

     

    A[9]

    A[9]

    A[9]

    20

    B[10]

     

    B[10]

     

    B[10]

     

     

    B[10]

    B[10]

     

    21 (Identità)

    A [1]

     

     

     

     

    B [8]

     

     

     

     

    21 (Nazionalità)

    A[8]

     

    A[8]

     

    A[8]

    A[8]

     

    A[8]

    A[8]

     

    22 (Valuta)

    B

     

    B

     

    B

     

     

    A

    A

     

    22 (Importo)

    B

     

    B

     

    B

     

     

    C

    C

     

    23

    B[11]

     

    B[11]

     

    B[11]

     

     

    B[11]

    B[11]

     

    24

    B

     

    B

     

    B

     

     

    B

    B

     

    25

    A

    B

    A

    B

    A

    B

     

    A

    A

    B

    26

    A[12]

    B[12]

    A[12]

    B[12]

    A[12]

    B[12]

     

    A[13]

    A[13]

    B[13]

    27

     

     

     

     

     

    B

     

     

     

     

    29

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

    B

    B

    B

    30

    B

    B[1]

    B

    B

    B

    B [14]

     

    B

    B

    B

    31

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    32

    A[3]

    A[3]

    A[3]

    A[3]

    A[3]

    A[3]

    A[3]

    A[3]

    A[3]

    A[3]

    33(1)

    A

    A

    A

     

    A

    A [16]

    A[17]

    A

    A

    B

    33(2)

     

     

     

     

     

     

     

    A

    A

    B

    33(3)

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    A

    B

    33(4)

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    A

    B

    33(5)

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

    B

    B

    B

    34a

    C[1]

    A

    C

    C

    C

     

     

    A

    A

    A

    34b

    B

     

    B

     

    B

     

     

     

     

     

    35

    B

    A

    B

    A

    B

    A

    A

    B

    B

    A

    36

     

     

     

     

     

     

     

    A

    A [17]

     

    37(1)

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    A

    A

    A

    37(2)

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    A

    A

    A

    38

    A

    A

    A

    A

    A

    A[17]

    A[17]

    A[18]

    A

    A

    39

     

     

     

     

     

     

     

    B[19]

    B

     

    40

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    41

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    A

    A

    A

    42

     

     

     

     

     

     

     

    A

    A

     

    43

     

     

     

     

     

     

     

    B

    B

     

    44

    A

    A

    A

    A

    A

    A [4]

    A

    A

    A

    A

    45

     

     

     

     

     

     

     

    B

    B

     

    46

    A[25]

    B[25]

    A[25]

    B [25]

    A[25]

     

     

    A[25]

    A[25]

    B[25]

    47 (Tipo)

    BC [20]

     

    BC [20]

     

    BC [20]

     

     

    A [18] [21] [22]

    A [18] [21] [22]

     

    47 (Base imponibile)

    B

    B

    B

     

    B

     

     

    A [18] [21] [22]

    A [18] [21] [22]

    B

    47 (Aliquota)

    BC[20]

     

    BC[20]

     

    BC[20]

     

     

    BC[18][20][22]

    BC[20]

     

    47 (Importo)

    BC[20]

     

    BC[20]

     

    BC[20]

     

     

    BC[18][20][22]

    BC[20]

     

    47 (Totale)

    BC[20]

     

    BC[20]

     

    BC[20]

     

     

    BC[18][20][22]

    BC[20]

     

    47 (MP)

    B

     

    B

     

    B

     

     

    B [18][22]

    B

     

    48

    B

     

    B

     

    B

     

     

    B

    B

     

    49

    B[23]

    A

    B[23]

    A

    B[23]

     

     

    B[23]

    B[23]

    A

    50

    C

     

    C

     

    C

    A

     

     

     

     

    51

     

     

     

     

     

    A [4]

     

     

     

     

    52

     

     

     

     

     

    A

     

     

     

     

    53

     

     

     

     

     

    A

     

     

     

     

    54

    A

    A

    A

    A

    A

     

    A

    A

    A

    A

    55

     

     

     

     

     

    A

     

     

     

     

    56

     

     

     

     

     

    A

     

     

     

     

    Legenda



    Titoli delle colonne

    Codici utilizzati per la casella 37, prima suddivisione

    A:

    Esportazione/spedizione

    10, 11, 23

    B:

    Operazioni di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure la produzione sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione

    76, 77

    C:

    Riesportazione dopo un regime speciale diverso dal deposito doganale

    31

    D:

    Riesportazione dopo deposito doganale

    31

    E:

    Perfezionamento passivo

    21, 22

    F:

    Transito

     

    G:

    Posizione doganale delle merci unionali

     

    H:

    Immissione in libera pratica

    01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

    I:

    Vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea

    51, 53, 54

    J:

    Vincolo in un deposito doganale

    71, 78

    Simboli nelle caselle

    A

    :

    Obbligatorio: informazioni richieste da tutti gli Stati membri.

    B

    :

    A discrezione dello Stato membro: informazioni che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.

    C

    :

    A discrezione degli operatori: informazioni che gli operatori possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.

    Note



    [1]

    È obbligatorio compilare questa casella per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione.

    [2]

    Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate.

    [3]

    Quando la dichiarazione si riferisce a un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella 5.

    [4]

    La casella è obbligatoria per il sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'appendice C2.

    [5]

    Informazioni esigibili solamente per le procedure informatizzate.

    [6]

    La casella è facoltativa per gli Stati membri se il destinatario non risiede nell'Unione o in un paese di transito comune.

    [7]

    Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse.

    [8]

    Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario.

    [9]

    Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate. Nel caso di procedure informatizzate, tali informazioni possono non essere richieste dagli Stati membri, se questi possono ricavarle dagli altri elementi della dichiarazione e trasmetterle alla Commissione conformemente alle disposizioni sulla raccolta dei dati statistici sul commercio estero.

    [10]

    Le informazioni di cui alla terza suddivisione della casella possono essere richieste dagli Stati membri solamente se l'amministrazione doganale effettua il calcolo del valore in dogana per l'operatore economico.

    [11]

    Informazione esigibile dagli Stati membri solamente nei casi di deroga all'applicazione delle regole di fissazione mensile dei tassi di cambio di cui all'[ex titolo V, capitolo 6].

    [12]

    La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'esportazione sono espletate al punto di uscita dell'Unione.

    [13]

    La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'importazione sono espletate al punto di ingresso nell'Unione.

    [14]

    La casella può essere utilizzata nel quadro del sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'appendice C2.

    [16]

    Questa suddivisione deve essere compilata:

    — se la dichiarazione di transito è compilata dalla stessa persona contemporaneamente a, o a seguito di, una dichiarazione in dogana che comporti l'indicazione del codice «merce», o

    — se lo prevede una normativa unionale.

    [17]

    Da completare solo se previsto da una normativa unionale.

    [18]

    Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che le autorità doganali non lo ritengano necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa.

    [19]

    Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

    [20]

    Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Altrimenti, a discrezione dello Stato membro.

    [21]

    Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione.

    [22]

    Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante dal riempire tale casella se il documento di cui all'articolo 6 del presente regolamento delegato è allegato alla dichiarazione.

    [23]

    La casella deve essere compilata se la dichiarazione di vincolo a un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale.

    [24]

    Nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

    [25]

    Lo Stato membro di accettazione della dichiarazione può derogare all'obbligo di fornire queste informazioni, se è nella posizione di valutarle correttamente e ha adottato procedure di calcolo per fornire un risultato compatibile con i requisiti statistici.

    C.   MODALITÀ PER L'USO DEL FORMULARIO

    In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprende almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da inserire nella casella 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro.

    Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati a essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per le informazioni che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito unionale.

    I formulari non devono recare alcuna cancellatura o alterazione. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e autorizzata dalle autorità competenti, le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

    Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

    Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione.

    Gli esemplari destinati a essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatta salva l'osservazione generale 2.

    Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

     l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

     l'autenticità dei documenti acclusi, e

     l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

    La firma del titolare del regime o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito unionale risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative al transito unionale previste dal codice e dal presente regolamento, e descritti nel punto B.

    Per quanto riguarda le formalità di transito unionale e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione prima di firmarla e di depositarla nell'ufficio doganale. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che deve dichiarare e i dati figuranti, eventualmente, sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.

    Fatto salvo il titolo III, se una casella non viene utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.

    TITOLO II

    INDICAZIONI RELATIVE ALLE VARIE CASELLE

    A.   FORMALITÀ RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE, ALLA RIESPORTAZIONE, ALLE OPERAZIONI DI DEPOSITO DOGANALE O DI FABBRICAZIONE SOTTO VIGILANZA DELL'AUTORITÀ DOGANALE E SOTTO CONTROLLO DOGANALE DI MERCI SOGGETTE ALLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE, AL PERFEZIONAMENTO PASSIVO, AL TRANSITO UNIONALE E/O ALLA GIUSTIFICAZIONE DEL CARATTERE DOGANALE DELLE MERCI UNIONALI

    Casella 1: Dichiarazione

    Nella prima suddivisione, indicare la sigla utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Nella seconda suddivisione, indicare il tipo di dichiarazione utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Nella terza suddivisione, indicare la sigla utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Casella 2: speditore/esportatore

    Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

    Ai fini della presente appendice, la definizione di «esportatore» è quella prevista dalla legislazione doganale unionale. Per speditore si intende l'operatore che ha la funzione di esportatore nei casi di cui all'articolo 134 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

    In caso di trasporto di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori.

    Casella 3: formulari

    Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Ad esempio se esistono un formulario ex e due formulari EX/c, inserire 1/3 sul formulario ex, 2/3 sul primo formulario EX/c e 3/3 sul secondo formulario EX/c.

    Se la dichiarazione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

    Casella 4: Distinte di carico

    Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

    Casella 5: Articoli

    Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formulari e formulari supplementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

    Casella 6: Totale dei colli

    Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

    Casella 7: Numero di riferimento

    Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa. Può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR) ( 11 ).

    Casella 8: Destinatario

    Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona(e) cui le merci devono essere consegnate.

    Se è richiesto un numero di identificazione, inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se al destinatario non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

    Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all'appendice A e se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. La struttura di tale numero di identificazione unico del paese terzo corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore» all'appendice A.

    In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

    Casella 14: dichiarante/rappresentante

    Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

    Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

    In caso di coincidenza tra dichiarante e esportatore (o eventualmente speditore), inserire «esportatore» (eventualmente «speditore»).

    Per indicare il dichiarante o la qualifica del rappresentante si utilizza il corrispondente codice unionale di cui all'appendice D1.

    Casella 15: paese di spedizione/esportazione

    Inserire nella casella 15a il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1 per lo Stato membro in cui si trovano le merci al momento del loro vincolo al regime.

    Tuttavia, se è noto che le merci sono state trasferite da uno Stato membro a un altro Stato membro in cui si trovano al momento del loro vincolo al regime doganale, indicare quest'altro Stato membro, a condizione che

    i) le merci siano state trasferite solo ai fini dell'esportazione,

    ii) l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento del loro vincolo al regime doganale,

    iii) l'entrata nello Stato membro in cui le merci si trovano al momento del loro vincolo al regime doganale non costituisse un'acquisizione intraunionale di merci o una transazione considerata tale ai fini della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

    Tuttavia, se le merci sono esportate in base a un regime di perfezionamento attivo, indicare lo Stato membro in cui è stata effettuata l'ultima attività di trasformazione.

    Casella 17: paese di destinazione

    Nella casella 17a indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, il codice corrispondente all'ultimo paese di destinazione noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate.

    Casella 18: identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

    Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito, e quindi la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto), utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

    A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:



    Mezzo di trasporto

    Metodo di identificazione

    Trasporto via mare o per vie navigabili interne

    Nome della nave

    Trasporto aereo

    Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.

    Trasporto su strada

    Targa di immatricolazione del veicolo

    Trasporto per ferrovia

    Numero del vagone

    Tuttavia, per l'operazione di transito, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

    Casella 19: Contenitori (Ctr)

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna dell'Unione sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito.

    Casella 20: Condizioni di consegna

    Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione dell'Unione di cui all'appendice D1, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

    Casella 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

    Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna dell'Unione, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

    A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:



    Mezzo di trasporto

    Metodo di identificazione

    Trasporto via mare o per vie navigabili interne

    Nome della nave

    Trasporto aereo

    Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.

    Trasporto su strada

    Targa di immatricolazione del veicolo

    Trasporto per ferrovia

    Numero del vagone

    Casella 22: Moneta e importo totale fatturato

    Nella prima suddivisione della casella va indicata la valuta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'appendice D1.

    La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate.

    Casella 23: Tasso di cambio

    La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro.

    Casella 24: Natura della transazione

    Indicare, conformemente ai codici di cui all'appendice D1, il tipo di transazione effettuato.

    Casella 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.

    Casella 26: Modo di trasporto interno

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la natura del modo di trasporto alla partenza.

    Casella 27: Luogo di carico

    Indicare, all'occorrenza in forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci noto all'atto dell'espletamento delle formalità sul mezzo di trasporto attivo su cui devono varcare la frontiera dell'Unione.

    Casella 29: ufficio di uscita

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, l'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lascino il territorio doganale dell'Unione.

    Casella 30: ubicazione delle merci

    Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

    Casella 31: colli e designazione delle merci: marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

    Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la descrizione commerciale abituale delle stesse. Se deve essere compilata la casella 33, «Codice delle merci», questa descrizione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni previste da eventuali normative specifiche. Indicare la natura dei colli utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

    Casella 32: Numero dell'articolo

    Indicare il numero d'ordine dell'articolo rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari supplementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella 5.

    Casella 33: Codice delle merci

    Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa, quale definito all'appendice D1.

    Casella 34: Codice paese d'origine

    In questa casella indicare il paese di origine definito al titolo II del codice, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Indicare la regione di spedizione o di produzione delle merci nella casella 34b.

    Casella 35: Massa lorda (kg)

    Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa lorda è la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i contenitori o altre attrezzature di trasporto.

    Quando la dichiarazione di transito riguarda varie categorie di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate. Gli Stati membri possono estendere tale disposizione a tutte le procedure di cui alle colonne da A a E e G della tabella del Titolo I, parte B.

    Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

     da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

     da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

    Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma «0,xyz» (per esempio indicare «0,654» per un collo di 654 grammi).

    Casella 37: regime

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, il regime per il quale le merci sono dichiarate.

    Casella 38: massa netta (kg)

    Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

    Casella 40: dichiarazione sommaria/Documento precedente

    Indicare, secondo i codici unionali di cui all'appendice D1, i riferimenti dei documenti anteriori all'esportazione in un paese terzo o, eventualmente, alla spedizione in uno Stato membro.

    Se una dichiarazione riguarda merci riesportate in seguito all'appuramento del regime di deposito doganale in un deposito doganale di tipo B, indicare il riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci a tale regime.

    Se si tratta di una dichiarazione di vincolo al regime di transito unionale, indicare il riferimento della destinazione doganale precedente o dei relativi documenti doganali. Se, nel quadro delle procedure di transito non informatizzate, vanno menzionati vari riferimenti, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella si indichi la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

    Casella 41: unità supplementari

    Se necessario, indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

    Casella 44: menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni

    Indicare, utilizzando i codici di cui all'appendice D1, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione.

    La suddivisione Codice MS (Codice menzioni speciali) non deve essere compilata.

    Se la dichiarazione di riesportazione che appura i regimi di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare per intero nome e indirizzo dell'ufficio di controllo.

    Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

    Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

    Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alfa-3 delle monete (ISO 4217).

    Casella 46: valore statistico

    Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione, conformemente alle disposizioni unionali in vigore.

    Casella 47: calcolo delle imposte

    Indicare la base imponibile (valore, peso o altro). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando i codici unionali di cui all'appendice D1:

     il tipo di tributo (accise, ecc.),

     la base imponibile,

     l'aliquota del tributo applicabile,

     l'importo dovuto dell'imposizione considerata,

     il metodo di pagamento prescelto (MP).

    Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione.

    Casella 48: dilazione di pagamento

    Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi.

    Casella 49: identificazione del deposito

    Indicare il riferimento del deposito utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Casella 50: Obbligato principale

    ▼C2

    Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare del regime, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per conto del titolare del regime.

    ▼B

    Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Se il titolare del regime è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

    In caso di esportazione, il dichiarante, o il suo rappresentante, può indicare il nome e l'indirizzo di un intermediario che risieda nella circoscrizione dell'ufficio d'uscita, al quale potrà essere restituito l'esemplare n. 3 vistato dall'ufficio d'uscita.

    Casella 51: uffici di transito previsti (e paese)

    Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascun paese di transito comune di cui si intende attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo aver attraversato il territorio di un paese di transito comune o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello dell'Unione o di un paese di transito comune, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia l'Unione e l'ufficio di entrata attraverso il quale rientra in quest'ultima.

    Inserire gli uffici doganali interessati, utilizzando il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1.

    Casella 52: garanzia

    Indicare, utilizzando i codici unionali di cui all'appendice D1, il tipo di garanzia o di dispensa dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia o il numero del titolo di garanzia isolata e, eventualmente, l'ufficio di garanzia.

    Se la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per uno o più dei seguenti paesi, aggiungere dopo «non valida per» i codici di cui all'appendice D1 per il paese o i paesi interessati:

     parti contraenti delle convenzioni relative a un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che non sono membri dell'UE

     Andorra

     San Marino.

    Qualora sia utilizzata una garanzia isolata, sotto forma di deposito in contanti o di titoli, questa sarà valida per tutte le parti contraenti delle convenzioni relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

    Casella 53: ufficio di destinazione (e paese)

    Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per concludere l'operazione di transito unionale, utilizzando il codice di cui all'appendice D1.

    Casella 54: luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

    Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

    Fatte salve le disposizioni particolari da adottare se si utilizzano sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di esportazione (o eventualmente dall'ufficio di spedizione). Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

    B.   FORMALITÀ IN FASE DI TRASPORTO

    Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento amministrativo unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate, man mano che vengono effettuate le operazioni. Queste menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello.

    Tali menzioni, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

     Trasbordi: utilizzare la casella 55

    Casella 55: trasbordi

    Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

    Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.

    Se ritengono che l'operazione di transito può proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.

     Altri incidenti: utilizzare la casella 56

    Casella 56: altri incidenti durante il trasporto

    La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito unionale.

    Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

    C.   FORMALITÀ RELATIVE ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA, AL REGIME DI USO FINALE, DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO, DI AMMISSIONE TEMPORANEA E DI DEPOSITO DOGANALE

    Casella 1: dichiarazione

    Nella prima suddivisione, indicare il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Nella seconda suddivisione, indicare il tipo di dichiarazione utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Casella 2: speditore/esportatore

    Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nell'Unione.

    Se è richiesto il numero di identificazione, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato possono non essere richiesti dagli Stati membri.

    Se è richiesto un numero di identificazione, inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se allo speditore/esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

    In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che nella casella venga apposta la dicitura «vari» e che si alleghi alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori.

    Casella 3: formulari

    Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

    Casella 4: distinte di carico

    Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

    Casella 5: articoli

    Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formulari e formulari supplementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

    Casella 6: totale dei colli

    Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

    Casella 7: numero di riferimento

    Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa. Può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR) ( 12 ).

    Casella 8: destinatario

    Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

    Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

    In caso di vincolo al regime di deposito doganale in un deposito privato, indicare nome e indirizzo del depositario nel caso in cui esso non sia il dichiarante.

    In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione «vari» e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

    Casella 12: elementi di valore

    In questa casella, riportare informazioni sul valore, per esempio il riferimento all'autorizzazione con la quale le autorità doganali rinunciano ad esigere la presentazione di un formulario DV1 a sostegno di ciascuna dichiarazione oppure dati relativi agli aggiustamenti.

    Casella 14: dichiarante/rappresentante

    Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

    Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

    In caso d'identità tra dichiarante e destinatario, indicare «destinatario».

    Per indicare il dichiarante o la qualifica del rappresentante si utilizza il corrispondente codice unionale di cui all'appendice D1.

    Casella 15: paese di spedizione/esportazione

    Se non si sono verificate transazioni commerciali (ad es. vendita o trasformazione) o soste non correlate al trasporto delle merci in un paese intermedio, inserire nella casella 15a il pertinente codice unionale di cui all'appendice D1 per il paese da cui le merci sono state spedite inizialmente allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento del loro vincolo al regime doganale.

    Se si sono verificate soste o transazioni commerciali, indicare l'ultimo paese intermedio.

    Ai fini di questi requisiti relativi ai dati, una sosta per consentire il consolidamento delle merci in viaggio deve essere ritenuta correlata al trasporto delle merci.

    Casella 17: paese di destinazione

    Inserire nella casella 17a il codice unionale di cui all'appendice D1 come segue:

    a) per le formalità relative all'immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale, o all'uso interno, inserire il codice dell'Unione per lo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dell'immissione nel regime doganale.

    Tuttavia, se al momento dell'elaborazione della dichiarazione doganale è noto che le merci saranno spedite in un altro Stato membro dopo il vincolo al regime, inserire il codice di quest'ultimo Stato membro.

    b) Per le formalità relative al regime di perfezionamento attivo, inserire il codice dell'Unione per lo Stato membro in cui è stata effettuata la prima attività di trasformazione.

    c) Per le formalità relative all'ammissione temporanea, inserire il codice dell'Unione per lo Stato membro in cui le merci sono utilizzate per la prima volta.

    d) Per le formalità relative al deposito doganale, inserire il codice dell'Unione per lo Stato membro in cui le merci si trovano al momento del vincolo al regime doganale.

    Nella casella 17b indicare la regione di destinazione delle merci.

    Casella 18: identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo

    Indicare l'identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della presentazione all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

    A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:



    Mezzo di trasporto

    Metodo di identificazione

    Trasporto via mare o per vie navigabili interne

    Nome della nave

    Trasporto aereo

    Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.

    Trasporto su strada

    Targa di immatricolazione del veicolo

    Trasporto per ferrovia

    Numero del vagone

    Casella 19: contenitori (Ctr)

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la posizione all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna dell'Unione.

    Casella 20: condizioni di consegna

    Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione dell'Unione di cui all'appendice D1, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

    Casella 21: identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

    Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell'Unione, utilizzando il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1.

    Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

    Casella 22: moneta e importo totale fatturato

    Nella prima suddivisione della casella va indicata la valuta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'appendice D1.

    La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate.

    Casella 23: tasso di cambio

    La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro.

    Casella 24: natura della transazione

    Indicare, conformemente ai codici di cui all'appendice D1, il tipo di transazione effettuato.

    Casella 25: modo di trasporto fino alla frontiera

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione.

    Casella 26: modo di trasporto interno

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, la natura del modo di trasporto all'arrivo.

    Casella 29: ufficio di entrata

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione.

    Casella 30: ubicazione delle merci

    Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

    Casella 31: colli e designazione delle merci: Marchi e numeri — numero(i) contenitore(i)—quantità e natura

    Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la descrizione commerciale abituale delle stesse. Salvo in caso di vincolo di merci non unionali al regime di deposito doganale, tale descrizione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione immediata e sicura. In questa casella devono anche figurare le indicazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (imposta sul valore aggiunto (IVA), accise, ecc.). Indicare la natura dei colli utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

    Casella 32: Numero dell'articolo

    Indicare il numero d'ordine dell'articolo rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari supplementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella 5.

    Casella 33: Codice delle merci

    Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa, quale definito all'appendice D1. Gli Stati membri possono prevedere l'indicazione, nella quinta suddivisione, di una nomenclatura specifica relativa alle accise.

    Casella 34: Codice paese d'origine

    Nella casella 34a, indicare, con il numero di codice unionale pertinente di cui all'appendice D1, il paese d'origine definito al titolo II del codice.

    Casella 35: Massa lorda (kg)

    Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa lorda è la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i contenitori o altre attrezzature di trasporto.

    Se una dichiarazione riguarda più tipi di merci, gli Stati membri possono decidere che, per le procedure di cui alle colonne da H a J della tabella dell'(ex titolo I, B), la massa lorda totale sia indicata nella prima casella 35 e che le altre caselle n. 35 non vadano riempite.

    Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

     da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

     da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

     se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma «0,xyz» (per esempio indicare «0,654» per un collo di 654 grammi).

    Casella 36: preferenza

    La casella contiene informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se la tabella di cui al titolo I, sezione B ne prevede l'utilizzo, essa deve essere compilata anche se non viene richiesta alcuna preferenza tariffaria. Tale casella non va tuttavia compilata in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione alle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio alle quali non si applicano tali disposizioni o in caso di scambi tra parti di tale territorio alle quali tali disposizioni non si applicano. Inserire il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1.

    La Commissione pubblicherà periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e spiegazioni.

    Casella 37: regime

    Indicare, utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1, il regime per il quale le merci sono dichiarate.

    Casella 38: massa netta (kg)

    Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

    Casella 39: contingenti

    Indicare il numero d'ordine del contingente tariffario richiesto.

    Casella 40: dichiarazione sommaria/Documento precedente

    Indicare, utilizzando i codici unionali pertinenti di cui all'appendice D1, i riferimenti della dichiarazione sommaria eventualmente utilizzata nello Stato membro d'importazione o degli eventuali documenti precedenti.

    Casella 41: unità supplementari

    Se necessario, indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

    Casella 42: prezzo dell'articolo

    Indicare il prezzo relativo all'articolo in oggetto.

    Casella 43: metodo di valutazione

    Indicare, utilizzando il codice unionale pertinente di cui all'appendice D1, il metodo di valutazione impiegato.

    Casella 44: menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni

    Indicare, utilizzando i codici di cui all'appendice D1, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione.

    La suddivisione «Codice MS» non deve essere compilata.

    Se una dichiarazione di vincolo delle merci al regime di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare nome e indirizzo completi dell'ufficio di controllo.

    Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

    Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

    Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alfa-3 delle monete (ISO 4217).

    Quando le merci sono oggetto di una fornitura esente da IVA in un altro Stato membro, occorre inserire nella casella 44 le informazioni a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE nonché, su richiesta di uno Stato membro, la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

    Casella 45: aggiustamento

    La casella contiene informazioni relative ad eventuali aggiustamenti nel caso il documento DV1 non venga presentato a sostegno della dichiarazione. Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità di importazione.

    Casella 46: valore statistico

    Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'importazione, conformemente alle disposizioni unionali in vigore.

    Casella 47: calcolo delle imposte

    Indicare la base imponibile (valore, peso o altro). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando i codici unionaeli di cui all'appendice D1:

     il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.),

     la base imponibile,

     l'aliquota del tributo applicabile,

     l'importo dovuto dell'imposizione considerata,

     il metodo di pagamento prescelto (MP).

    Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'importazione.

    Casella 48: dilazione di pagamento

    Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi.

    Casella 49: identificazione del deposito

    Indicare il riferimento del deposito utilizzando il codice unionale di cui all'appendice D1.

    Casella 54: luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

    Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

    Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio d'importazione. Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

    TITOLO III

    OSSERVAZIONI RELATIVE AI FORMULARI SUPPLEMENTARI

    (a) I formulari supplementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (vedi casella 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).

    (b) Le osservazioni di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari supplementari.

    Tuttavia:

     la prima suddivisione della casella 1 deve contenere la sigla «IM/c», «EX/c» o «EU/c»(o eventualmente «CO/c»); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:

     il formulario è utilizzato ai soli fini del transito unionale, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T1bis», «T2bis», «T2Fbis o T2Smbis», a seconda del regime di transito unionale applicabile alle merci inquestione,

     il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione del carattere doganale delle merci unionali, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T2Lbis», «T2LF bis o T2LSMbis», a seconda della posizione delle merci in questione,

     la casella 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto il nome e cognome e il numero d'identificazione della persona interessata,

     la parte «riepilogo» della casella 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gliarticoli oggetto dei formulari IM e IM/c o ex e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione.

    (c) Se vengono utilizzati formulari supplementari:

     le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario supplementare devono essere barrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte,

     quando la terza suddivisione della casella 1 contiene l'indicazione «T», le caselle n. 32 (Numero dei colli), n. 33 (Codice delle merci), n. 35 [Massa lorda (kg)], n. 38 [Massa netta (kg)], n. 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzata devono essere barrate e la prima casella 31 (Colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i marchi e numeri, il numero e la natura dei colli e la designazione delle merci. Nella prima casella 31 di tale documento si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari supplementari che recano, rispettivamente, l'indicazione T1bis, T2bis, o T2Fbis.




    Appendice C2

    NOTA ESPLICATIVA SULL'UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO TRAMITE SCAMBIO DI MESSAGGI NORMALIZZATI

    (DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI)

    TITOLO I

    OSSERVAZIONI GENERALI

    La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nelle diverse caselle del documento amministrativo unico (DAU), come definiti nelle appendici C1 e D1, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituiti.

    La presente appendice contiene unicamente le prescrizioni di base particolari che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'appendice D2. Le appendici C1 e D1 si applicano alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria menzionata nella presente appendice o nell'appendice D2.

    La struttura e il contenuto particolareggiato della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti al titolare del regime e intese a garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nella presente appendice.

    La presente appendice descrive la struttura dello scambio di informazioni. La dichiarazione di transito è organizzata in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito del messaggio. L'indentazione di un gruppo di dati indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati meno indentato.

    Se del caso è indicato il numero di casella corrispondente nel DAU.

    Il termine «numero» nella spiegazione relativa ad un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nella dichiarazione di transito.

    Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

    a

    alfabetico

    n

    numerico

    an

    alfanumerico

    Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

    I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

    TITOLO II

    STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO DI TIPO EDI

    A.    Elenco dei gruppi di dati

    OPERAZIONE DI TRANSITO

    OPERATORE speditore

    OPERATORE destinatario

    ARTICOLO DELLE MERCI

     OPERATORE speditore

     OPERATORE destinatario

     CONTENITORE

     CODICI SGI

     COLLI

     RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI

     DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI

     MENZIONI SPECIALI

    UFFICIO DOGANALE di partenza

    OPERATORE titolare del regime

    RAPPRESENTANTE

    UFFICIO DOGANALE di transito

    UFFICIO DOGANALE di destinazione

    OPERATORE destinatario autorizzato

    RISULTATO DEL CONTROLLO

    INFORMAZIONI SUI SIGILLI

     IDENTIFICAZIONE DEI SIGILLI

    GARANZIA

     RIFERIMENTO DELLA GARANZIA

     LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ (UE)

     LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ (NON UE)

    B.    Elementi d'informazione che figurano nella dichiarazione di transito

    OPERAZIONE DI TRANSITO

    Numero: 1

    Utilizzare questo gruppo di dati.

    LRN (Numero di riferimento locale)

    Tipo/Lunghezza: an ..22

    Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dall'utente in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

    Tipo di dichiarazione

    (casella 1)

    Tipo/Lunghezza: an ..5

    Utilizzare questo attributo.

    Numero totale di articoli

    (casella 5)

    Tipo/Lunghezza: n ..5

    Utilizzare questo attributo.

    Numero totale di colli

    (casella 6)

    Tipo/Lunghezza: n ..7

    L'utilizzo dell'attributo è facoltativo. Il numero totale di colli è pari alla somma di tutti i «Numeri dei colli», di tutti i «Numeri dei pezzi» e di un valore di «1» per ciascun «collettame» dichiarato.

    Paese di spedizione

    (casella 15a)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Attributo da utilizzare se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Occorre utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «ARTICOLO DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di spedizione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «ARTICOLO DELLE MERCI».

    Paese di destinazione

    (casella 17a)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare questo attributo se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Occorre utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2. In questo caso non si può utilizzare l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «ARTICOLO DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «ARTICOLO DELLE MERCI».

    Identità alla partenza

    (casella 18)

    Tipo/Lunghezza: an ..27

    Utilizzare questo attributo conformemente all'appendice C1.

    LNG dell'identità alla partenza

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    Nazionalità alla partenza

    (casella 18)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2 a norma dell'appendice C1.

    Contenitori

    (casella 19)

    Tipo/Lunghezza: n1

    Utilizzare i codici seguenti:

    0

    :

    no

    1

    :

    sì.

    Nazionalità all'attraversamento della frontiera

    (casella 21)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2 a norma dell'appendice C1.

    Identità all'attraversamento della frontiera

    (casella 21)

    Tipo/Lunghezza: an ..27

    Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'appendice C1.

    LNG dell'identità all'attraversamento della frontiera

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    Tipo di trasporto che attraversa la frontiera

    (casella 21)

    Tipo/Lunghezza: n ..2

    Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'appendice C1.

    Modo di trasporto alla frontiera

    (casella 25)

    Tipo/Lunghezza: n ..2

    Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'appendice C1.

    Modo di trasporto interno

    (casella 26)

    Tipo/Lunghezza: n ..2

    L'uso di questo attributo è facoltativo per gli Stati membri. Esso dev'essere utilizzato conformemente alla nota esplicativa relative alla casella 25 di cui all'appendice D1.

    Luogo di carico

    (casella 27)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri.

    Codice della localizzazione convenuta

    (casella 30)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'uso dell'attributo è facoltativo. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci» / «Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

    Localizzazione convenuta delle merci

    (casella 30)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'uso dell'attributo è facoltativo. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci» / «Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

    LNG della localizzazione convenuta delle merci

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    Localizzazione autorizzata delle merci

    (casella 30)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    L'uso di questo attributo è facoltativo se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, l'attributo non può essere utilizzato. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci» / «Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

    Succursale doganale

    (casella 30)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'uso dell'attributo è facoltativo. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci» / «Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

    Massa lorda totale

    (casella 35)

    Tipo/Lunghezza: n ..11,3

    Utilizzare questo attributo.

    Codice della lingua del documento d'accompagnamento transito del nuovo sistema di transito informatizzato

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del documento d'accompagnamento transito (documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato).

    Indicatore della lingua di dialogo alla partenza

    Tipo/Lunghezza: a2

    L'uso del codice lingua di cui all'appendice D2 è facoltativo. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema utilizza la lingua corrente dell'ufficio di partenza.

    Data della dichiarazione

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: n8

    Utilizzare questo attributo.

    Luogo della dichiarazione

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    LNG del luogo della dichiarazione

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

    OPERATORE speditore

    (casella 2)

    Numero: 1

    Questo gruppo di dati è utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «ARTICOLO DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

    Nome

    (casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Via e numero

    (casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Paese

    (casella 2)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Dev'essere utilizzato il codice del paese di cui all'appendice D2.

    CAP

    (casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..9

    Utilizzare questo attributo.

    Città

    (casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    LNG NAD

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

    TIN

    (casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    L'uso di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativo per gli Stati membri.

    OPERATORE destinatario

    (casella 8)

    Numero: 1

    Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene uno Stato membro o un paese di transito comune. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «ARTICOLO DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

    Nome

    (casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Via e numero

    (casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Paese

    (casella 8)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Dev'essere utilizzato il codice del paese di cui all'appendice D2.

    CAP

    (casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..9

    Utilizzare questo attributo.

    Città

    (casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    LNG NAD

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

    TIN

    (casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    L'uso di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativo per gli Stati membri.

    ARTICOLO DELLE MERCI

    Numero: 999

    Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato.

    Tipo di dichiarazione

    (ex casella 1)

    Tipo/Lunghezza: an ..5

    Utilizzare questo attributo se il codice «T-» è stato utilizzato per l'attributo «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato.

    Paese di spedizione

    (ex casella 15a)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare questo attributo se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Dev'essere utilizzato il codice del paese di cui all'appendice D2. Non si può utilizzare l'attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Se viene dichiarato un solo paese di spedizione deve essere utilizzato l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».

    Paese di destinazione

    (ex casella 17a)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare questo attributo se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Occorre utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2. Non si può utilizzare l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Se viene dichiarato un solo paese di destinazione, dev'essere utilizzato l'attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».

    Descrizione testuale

    (casella 31)

    Tipo/Lunghezza: an ..140

    Utilizzare questo attributo.

    LNG della descrizione testuale

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

    Numero dell'articolo

    (casella 32)

    Tipo/Lunghezza: n ..5

    Utilizzare questo attributo anche se «1» è stato utilizzato per l'attributo «Numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso, il numero «1» deve essere utilizzato per questo attributo. Ciascun numero dell'articolo è unico per l'intera dichiarazione.

    Codice delle merci

    (casella 33)

    Tipo/Lunghezza: n ..8

    Utilizzare questo attributo introducendo da un minimo di 4 ad un massimo di 8 caratteri conformemente all'appendice C1.

    Massa lorda

    (casella 35)

    Tipo/Lunghezza: n ..11,3

    Questo attributo è facoltativo quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda di ogni singolo genere di merce.

    Massa netta

    (casella 38)

    Tipo/Lunghezza: n ..11,3

    L'uso di questo attributo è facoltativo conformemente all'appendice C1.

    OPERATORE speditore

    (ex casella 2)

    Numero: 1

    Il gruppo di dati «OPERATORE speditore» non può essere utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso viene utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» che figura nella parte «OPERAZIONE DI TRANSITO».

    Nome

    (ex casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Via e numero

    (ex casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Paese

    (ex casella 2)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2.

    CAP

    (ex casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..9

    Utilizzare questo attributo.

    Città

    (ex casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    LNG NAD

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

    TIN

    (ex casella 2)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    L'uso di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativo per gli Stati membri.

    OPERATORE destinatario

    (ex casella 8)

    Numero: 1

    Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se sono stati dichiarati più destinatari e l'attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «ARTICOLO DELLE MERCI» contiene uno Stato membro o un paese di transito comune. Se viene dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «ARTICOLO DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

    Nome

    (ex casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Via e numero

    (ex casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Paese

    (ex casella 8)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare il codice del paese di cui all'appendice D2.

    CAP

    (ex casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..9

    Utilizzare questo attributo.

    Città

    (ex casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    LNG NAD

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare il codice lingua di cui all'appendice D2 per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

    TIN

    (ex casella 8)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    L'uso di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativo per gli Stati membri.

    CONTENITORI

    (casella 31)

    Numero: 99

    Utilizzare questo gruppo di dati se l'attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1».

    Numeri dei contenitori

    (casella 31)

    Tipo/Lunghezza: an ..11

    Utilizzare questo attributo.

    COLLI

    (casella 31)

    Numero: 99

    Utilizzare questo gruppo di dati.

    Marchi e numeri dei colli

    (casella 31)

    Tipo/Lunghezza: an ..42

    Utilizzare il codice lingua di cui all'appendice D2 per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD).

    LNG dei marchi e numeri dei colli

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare il codice lingua di cui all'appendice D2 per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    Natura dei colli

    (casella 31)

    Tipo/Lunghezza: an2

    Utilizzare i codici previsti nell'elenco «codici imballaggi» sotto la voce «casella 31» dell'appendice D1.

    Numero di colli

    (casella 31)

    Tipo/Lunghezza: n ..5

    Utilizzare questo attributo se l'attributo «Natura dei colli» contiene codici figuranti nell'appendice D1 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce disimballata o non imballata» (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l'attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.

    Numero di pezzi

    (casella 31)

    Tipo/Lunghezza: n ..5

    Utilizzare questo attributo se l'attributo «Natura dei colli» contiene un codice di cui all'appendice D2 per «merce disimballata o non imballata» («NE»). In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato.

    RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI

    (casella 40)

    Numero: 9

    Utilizzare questo gruppo di dati conformemente all'appendice C1.

    Tipo di documento precedente

    (casella 40)

    Tipo/Lunghezza: an ..6

    Se dev'essere utilizzato il gruppo di dati, dev'essere utilizzato almeno un tipo di documento precedente.

    Riferimento del documento precedente

    (casella 40)

    Tipo/Lunghezza: an ..20

    Occorre utilizzare il riferimento del documento precedente.

    LNG di riferimento del documento precedente

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

    Menzioni speciali

    (casella 40)

    Tipo/Lunghezza: an ..26

    L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per gli Stati membri.

    LNG delle menzioni speciali

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI

    (casella 44)

    Numero: 99

    Utilizzare questo gruppo di dati per i messaggi TIR. In altri casi deve essere utilizzato in conformità all'appendice C1. Se si utilizza il gruppo di dati, deve essere utilizzato almeno uno dei seguenti attributi.

    Tipo di documento

    (casella 44)

    Tipo/Lunghezza: an ..3

    Occorre utilizzare il codice di cui all'appendice D2.

    Riferimento del documento

    (casella 44)

    Tipo/Lunghezza: an ..20

    LNG di riferimento del documento

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    Menzioni speciali

    (casella 44)

    Tipo/Lunghezza: an ..26

    LNG delle menzioni speciali

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    MENZIONI SPECIALI

    (casella 44)

    Numero: 99

    Utilizzare questo gruppo di dati conformemente all'appendice C1. Qualora venga utilizzato questo gruppo di dati, esso deve comportare gli attributi «Identificazione delle menzioni speciali» oppure «Testo».

    Identificazione delle menzioni speciali

    (casella 44)

    Tipo/Lunghezza: an ..3

    Il codice di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per identificare le menzioni speciali.

    Esportazione dall'UE

    (casella 44)

    Tipo/Lunghezza: n1

    Se l'attributo «Identificazione delle menzioni speciali» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» dev'essere utilizzato l'attributo «Esportazione dall'UE» oppure «Esportazione dal paese». I due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, devono essere utilizzati i codici seguenti:

    0

    =

    no

    1

    =

    sì.

    Esportazione dal paese

    (casella 44)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Se l'attributo «Identificazione delle menzioni speciali» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» dev'essere utilizzato l'attributo «Esportazione dall'UE» oppure «Esportazione dal paese». I due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, dev'essere utilizzato il codice del paese di cui all'appendice D.

    Testo

    (casella 44)

    Tipo/Lunghezza: an ..70

    LNG del testo

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    UFFICIO DOGANALE di partenza

    (casella C)

    Numero: 1

    Utilizzare questo gruppo di dati.

    Numero di riferimento

    (casella C)

    Tipo/Lunghezza: an8

    Utilizzare il codice di cui all'appendice D2.

    OPERATORE titolare del regime

    (casella 50)

    Numero: 1

    Utilizzare questo gruppo di dati.

    TIN

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    Utilizzare questo attributo quando il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» contiene il codice A3 o quando viene utilizzato l'attributo «GNR».

    Nome

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

    Via e numero

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

    Paese

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare il codice paese di cui all'appendice D2 se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

    CAP

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: an ..9

    Utilizzare questo attributo se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

    Città

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo se l'attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono già noti al sistema.

    LNG NAD

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    RAPPRESENTANTE

    (casella 50)

    Numero: 1

    Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se il titolare del regime fa ricorso a un rappresentante autorizzato.

    Nome

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo.

    Capacità rappresentativa

    (casella 50)

    Tipo/Lunghezza: a ..35

    L'uso di questo attributo è facoltativo.

    LNG della capacità rappresentativa

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice lingua di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

    UFFICIO DOGANALE di transito

    (casella 51)

    Numero: 9

    Utilizzare questo gruppo di dati conformemente all'appendice C1.

    Numero di riferimento

    (casella 51)

    Tipo/Lunghezza: an8

    Occorre utilizzare il codice di cui all'appendice D2.

    UFFICIO DOGANALE di destinazione

    (casella 53)

    Numero: 1

    Utilizzare questo gruppo di dati.

    Numero di riferimento

    (casella 53)

    Tipo/Lunghezza: an8

    Occorre utilizzare il codice di cui all'appendice D2.

    OPERATORE destinatario autorizzato

    (casella 53)

    Numero: 1

    Questo gruppo di dati può essere usato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato.

    TIN del destinatario autorizzato

    (casella 53)

    Tipo/Lunghezza: an ..17

    Utilizzare questo attributo per inserire il numero d'identificazione dell'operatore (TIN).

    RISULTATO DEL CONTROLLO

    (casella D)

    Numero: 1

    Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione.

    Codice del risultato del controllo

    (casella D)

    Tipo/Lunghezza: an2

    Il codice A3 dev'essere utilizzato.

    Data limite

    (casella D)

    Tipo/Lunghezza: n8

    Utilizzare questo attributo.

    INFORMAZIONI SUI SIGILLI

    (casella D)

    Numero: 1

    Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli o qualora il titolare del regime sia autorizzato a usare sigilli di tipo speciale.

    Numero di sigilli

    (casella D)

    Tipo/Lunghezza: n ..4

    Utilizzare questo attributo.

    IDENTIFICAZIONE DEI SIGILLI

    (casella D)

    Numero: 99

    Utilizzare questo gruppo di dati per l'identificazione dei sigilli.

    Identità dei sigilli

    (casella D)

    Tipo/Lunghezza: an ..20

    Utilizzare questo attributo.

    LNG dell'identità dei sigilli

    Tipo/Lunghezza: a2

    Utilizzare il codice lingua (LNG) di cui all'appendice D2.

    GARANZIA

    Numero: 9

    Utilizzare questo gruppo di dati.

    Tipo di garanzia

    (casella 52)

    Tipo/Lunghezza: an ..1

    Utilizzare il codice di cui all'appendice D1.

    RIFERIMENTO DELLA GARANZIA

    (casella 52)

    Numero: 99

    Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» oppure «9».

    GRN

    (casella 52)

    Tipo/Lunghezza: an ..24

    Utilizzare questo attributo per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo «tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» oppure «9». In questo caso, l'attributo «Altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato.

    Il «numero di riferimento della garanzia (GRN)» è attribuito dall'ufficio di garanzia per identificare ogni singola garanzia ed è strutturato nel modo seguente:



    Campo

    Contenuto

    Tipo di campo

    Esempi

    1

    Ultime due cifre dell'anno in cui è stata accettata la garanzia (YY)

    Numerico 2

    97

    2

    Identificatore del paese nel quale è stata costituita la garanzia (codice del paese in codice ISO alfa 2)

    Alfabetico 2

    IT

    3

    Identificatore unico per l'accettazione da parte dell'ufficio di garanzia per anno e paese

    Alfanumerico 12

    1234AB788966

    4

    Carattere di controllo

    Alfanumerico 1

    8

    5

    Identificatore della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati (1 lettera + 6 cifre) o NULL per altri tipi di garanzia

    Alfanumerico 7

    A001017

    I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra.

    Nel campo 3 deve figurare un codice unico per anno e per paese che identifichi l'accettazione della garanzia da parte dell'ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia, possono utilizzare fino ai primi sei caratteri del codice.

    Nel campo 4 deve figurare un carattere di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell'acquisizione dei primi quattro campi del GRN.

    Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati registrata nelle sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev'essere completato con l'identificatore del certificato.

    Altro riferimento della garanzia

    (casella 52)

    Tipo/Lunghezza: an ..35

    Utilizzare questo attributo se l'attributo «tipo di garanzia» contiene codici diversi da «0», «1», «2», «4» oppure «9». In questo caso, l'attributo «GRN» non può essere utilizzato.

    Codice di accesso

    Tipo/Lunghezza: an4

    Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l'attributo «GRN»; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione degli Stati membri. A seconda del tipo di garanzia, l'attributo viene assegnato dall'ufficio di garanzia, dal fideiussore o dal titolare del regime e viene utilizzato per assicurare una garanzia specifica.

    LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ (UE)

    Numero: 1

    Non valida per l'UE

    (casella 52)

    Tipo/Lunghezza: n1

    Il codice 0 = non dev'essere utilizzato per il transito unionale.

    LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ (NON UE)

    Numero: 99

    Non valida per altre parti contraenti

    (casella 52)

    Tipo/Lunghezza: a2

    Il codice paese di cui all'appendice D2 dev'essere utilizzato per indicare il paese di transito comune interessato.




    Appendice D1

    CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI ( 13 )

    TITOLO I

    NOTE GENERALI

    La presente appendice contiene soltanto le norme di base specifiche da osservare nell'utilizzo di formulari cartacei. Quando le formalità relative al transito sono espletate attraverso lo scambio di messaggi EDI, le indicazioni della presente appendice si applicano salvo indicazione contraria di cui alle appendici C2 e D2.

    Talvolta sono indicate norme da osservare in materia di tipo e lunghezza dei dati.

    I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

    a

    alfabetico

    n

    numerico

    an

    alfanumerico

    Il numero che segue il codice indica la lunghezza autorizzata del dato. Gli eventuali due punti che precedono l'indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato.

    TITOLO II

    CODICI

    Casella 1: Dichiarazione

    Prima suddivisione

    I codici adottati (a2) sono i seguenti:

    EX

    :

    Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione, eccetto le parti contraenti della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

    Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A ed E della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B),

    Per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B).

    Per la spedizione di merci non unionali nel quadro di scambi tra Stati membri.

    IM

    :

    Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione, eccetto le parti contraenti della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

    Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H a J della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B),

    Per il vincolo delle merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

    EU

    :

    Nel quadro degli scambi con le parti contraenti della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

    Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A, E e da H a J della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B),

    Per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'appendice C1, titolo I, lettera B).

    CO

    :

    Per le merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

    Per il vincolo delle merci al regime di deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure produzione sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione.

    Per le merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano.

    Seconda suddivisione

    I codici applicabili (a1) sono i seguenti:

    A

    per una dichiarazione normale (procedura normale, articolo 162 del codice)

    B o C

    per una dichiarazione semplificata (procedura semplificata, articolo 166 del codice)

    D

    per il deposito di una dichiarazione normale (del tipo classificabile come A) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci

    E o F

    per il deposito di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B o C) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci

    X o Y

    per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come B o C ed E o F;

    Z

    per una dichiarazione complementare (procedura semplificata, articoli 166 e 182 del codice)

    I codici D ed F possono essere utilizzati solamente nel quadro della procedura di cui all'articolo 171 del codice nel caso in cui una dichiarazione sia presentata prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci.

    Terza suddivisione

    I codici applicabili (an.5) sono i seguenti:

    T1.

    Merci destinate a circolare vincolate al regime di transito unionale esterno.

    T2.

    Merci destinate a circolare vincolate al regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 227 del codice, tranne se si applica l'articolo 286, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    T2F.

    Merci destinate a circolare nell'ambito del regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    T2SM:

    Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

    T.

    Spedizioni composite di cui all'articolo 286 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; in questo caso lo spazio libero dopo la lettera T deve essere barrato.

    T2L.

    Formulario attestante lo stato doganale di merci unionali

    T2LF.

    Documento attestante lo stato doganale delle merci unionali destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE.

    T2LSM.

    Documento attestante la posizione delle merci dirette a San Marino, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

    Casella 2: speditore/esportatore

    Se è richiesto un numero di identificazione, si utilizza il numero EORI. Il codice ha la seguente struttura:



    Campo

    Contenuto

    Tipo di campo

    Formato

    Esempi

    1

    Identificatore dello Stato membro che attribuisce il numero (codice paese ISO alfa 2)

    Alfabetico 2

    a2

    PL

    2

    Identificativo unico in uno Stato membro

    Alfanumerico 15

    an.15

    1234567890ABCDE

    Esempio:«PL1234567890ABCDE» per un esportatore polacco (codice paese: PL) il cui numero unico EORI nazionale è «1234567890ABCDE».

    Codice paese: la codificazione alfabetica unionale dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche unionali del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 ( 14 ).

    Casella 8: Destinatario

    Se è richiesto un numero di identificazione si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella 2.

    Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all'appendice A, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo, che quest'ultimo ha comunicato all'Unione.

    Casella 14: dichiarante/rappresentante

    a) Per designare il dichiarante o la qualifica di rappresentante, è necessario inserire prima del nome e dell'indirizzo uno dei seguenti codici:

    1.

    Dichiarante

    2.

    Rappresentante (rappresentazione diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del codice).

    3.

    Rappresentante (rappresentazione indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del codice).

    Se il dato è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre (es.: [1], [2] o [3])

    b) Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI con la struttura indicata alla voce casella 2.

    Casella 15a: Codice paese di spedizione/esportazione

    Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

    Casella 17a: Codice paese di destinazione

    Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

    Casella 17b: Codice regione di destinazione

    Utilizzare i codici che devono adottare gli Stati membri.

    Casella 18: Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

    Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

    Casella 19: Contenitori (Ctr)

    I codici applicabili (n1) sono:

    0

    Merci non trasportate in contenitore

    1

    Merci trasportate in contenitore

    Casella 20: Condizioni di consegna

    I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni di questa casella sono i seguenti:



    Prima suddivisione

    Significato

    Seconda suddivisione

    Codice Incoterm

    Incoterm — CCI/CEE

    Luogo da precisare

    Codice di norma applicabile al trasporto stradale e ferroviario

    DAF (Incoterm 2000)

    Reso frontiera

    Luogo convenuto

    Codici applicabili a tutti i modi di trasporto

    EXW (Incoterm 2010)

    Franco fabbrica

    Luogo convenuto

    FCA (Incoterm 2010)

    Franco vettore

    Luogo convenuto

    CPT (Incoterm 2010)

    Trasporto pagato fino a

    Luogo di destinazione convenuto

    CIP (Incoterm 2010)

    Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a

    Luogo di destinazione convenuto

    DAT (Incoterm 2010)

    Reso al terminal

    Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

    DAP (Incoterm 2010)

    Reso al luogo di destinazione

    Luogo di destinazione convenuto

    DDP (Incoterm 2010)

    Reso sdoganato

    Luogo di destinazione convenuto

    DDU (Incoterm 2000)

    Reso non sdoganato

    Luogo di destinazione convenuto

    Codici di norma applicabili al trasporto marittimo e per vie navigabili interne

    FAS (Incoterm 2010)

    Franco sotto bordo

    Porto d'imbarco convenuto

    FOB (Incoterm 2010)

    Franco a bordo

    Porto d'imbarco convenuto

    CFR (Incoterm 2010)

    Costo e nolo

    Porto di destinazione convenuto

    CIF (Incoterm 2010)

    Costo, assicurazione e nolo

    Porto di destinazione convenuto

    DES (Incoterm 2000)

    Franco nave (Ex ship)

    Porto di destinazione convenuto

    DEQ (Incoterm 2000)

    Franco banchina

    Porto di destinazione convenuto

    XXX

    Altre condizioni di consegna

    Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

    Nella terza suddivisione, gli Stati membri possono richiedere le seguenti precisazioni, codificate (n1) come segue:

    1

    luogo situato nel territorio dello Stato membro interessato

    2

    luogo situato nel territorio di un altro Stato membro

    3

    altro (luogo situato fuori dall'Unione).

    Casella 21: Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

    Utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

    Casella 22: Valuta della fattura

    L'indicatore della moneta di fatturazione è il codice ISO alfa-3 delle monete (Codice ISO 4217 relativo alle monete e ai tipi di fondi).

    Casella 24: Natura della transazione

    Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione ( 15 ), tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.

    Casella 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

    L'elenco dei codici adottati (n1) è il seguente:



    Codice

    Descrizione

    1

    Trasporto marittimo

    2

    Trasporto ferroviario

    3

    Trasporto stradale

    4

    Trasporto aereo

    5

    Spedizioni postali

    7

    Installazioni di trasporto fisse

    8

    Trasporto per vie navigabili interne

    9

    Propulsione propria

    Casella 26: Modo di trasporto interno

    Utilizzare i codici adottati per la casella 25.

    Casella 29: Ufficio di uscita/di entrata

    I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

     i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese utilizzato alla casella 2;

     i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

     i primi tre caratteri (a3) rappresentano il UN/LOCODE seguito da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

    Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU= UN/LOCODE per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

    Casella 31: colli e designazione delle merci: marchi e numeri—numero(i) contenitore(i)—quantità e natura

    Natura dei colli

    Utilizzare i seguenti codici.

    (Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1 del 12 luglio 2010).



    CODICI IMBALLAGGI

    Aerosol

    AE

    Ampolla non protetta

    AM

    Ampolla, protetta

    AP

    Atomizzatore

    AT

    Borsa («bag»)

    BG

    Contenitore flessibile a sacco

    FX

    Sacco di tela

    GY

    Sacco di dimensioni molto grandi («jumbo»)

    JB

    Sacco di grandi dimensioni

    ZB

    Sacchetto («bag») multistrato

    MB

    Sacco di carta

    5M

    Sacco di carta multifoglio

    XJ

    Sacco di carta multifoglio, resistente all'acqua

    XK

    Sacco di plastica

    EC

    Sacco in film di plastica

    XD

    Sacco («polybag»)

    44

    Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse («big bag»)

    43

    Sacco di materia tessile

    5L

    Sacco di materia tessile stagno alle polveri

    XG

    Sacco di materia tessile resistente all'acqua

    XH

    Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno

    XF

    Sacco da trasporto

    TT

    Sacco di tessuto di plastica

    5H

    Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri

    XB

    Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all'acqua

    XC

    Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno

    XA

    Balla, compressa

    BL

    Balla, non compressa

    BN

    Palla

    AL

    Pallone non protetto

    BF

    Pallone protetto

    BP

    Barra

    BR

    Botte («barrel»)

    BA

    Botte («barrel») di legno

    2C

    Botte («barrel») di legno con foro di riempimento

    QH

    Barre in pacchi/mazzi/fasci

    BZ

    Vaschetta

    BM

    Canestro

    BK

    Cesto di cartone con manico

    HC

    Cesto di plastica con manico

    HA

    Cesto di legno con manico

    HB

    Cintura

    B4

    Cesto («bin»)

    BI

    Blocco

    OK

    Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci

    BY

    Bobina («bobbin»)

    BB

    Rotolo («bolt»)

    BT

    Bombola di gas

    GB

    Bottiglia a bulbo non protetta

    BS

    Bottiglia cilindrica non protetta

    BO

    Bottiglia a bulbo protetta

    BV

    Bottiglia cilindrica protetta

    BQ

    Cassetta, rastrelliera per bottiglie

    BC

    Scatola

    BX

    Cassa («box») di alluminio

    4B

    Cassetta, CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

    DH

    Cassa («box») in pannelli di fibra

    4G

    Cassa («box») per liquidi

    BW

    Cassa («box») di legno naturale

    4C

    Cassa («box») in plastica

    4H

    Cassa («box») in materiale plastico espanso

    QR

    Cassa («box») in plastica rigida

    QS

    Cassa («box») di legno compensato

    4D

    Cassa («box») di legno ricostituito

    4F

    Cassa («box») di acciaio

    4A

    Cassa («box») di legno naturale, ordinaria

    QP

    Secchio («bucket»)

    BJ

    Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)

    VG

    Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)

    VQ

    Liquidi alla rinfusa

    VL

    Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri»)

    VY

    Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani»)

    VR

    Particelle alla rinfusa, solide, grandi («noduli»)

    VO

    Mazzo

    BH

    Pacco («bundle»)

    BE

    Pacco («bundle») di legno

    8C

    Botte («butt»)

    BU

    Gabbia

    CG

    Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

    DG

    Roll

    CW

    Bidone cilindrico

    CX

    Bidone rettangolare

    CA

    Bidone di latta («canister»)

    CI

    Telone

    CZ

    Bottiglione non protetto

    CO

    Bottiglione protetto

    CP

    Cartoncino («card»)

    CM

    Carrello piatto

    FW

    Cartone

    CT

    Cartuccia

    CQ

    Scatola («case»)

    CS

    Contenitore automobile

    7A

    Contenitore isotermico

    EI

    Intelaiatura di cassa

    SK

    Contenitore («case») di acciaio

    SS

    Cassa-paletta

    ED

    Cassa-paletta di cartone

    EF

    Cassa-paletta di metallo

    EH

    Cassa-paletta di plastica

    EG

    Cassa-paletta di legno

    EE

    Contenitore («case») di legno

    7B

    Botte («cask»)

    CK

    Cofano

    CH

    Bidone da latte

    CC

    Cestello con coperchio a cerniera («clamshell»)

    AI

    Baule («coffer»)

    CF

    Bara

    CJ

    Bobina («coil»)

    CL

    Imballaggio composito, recipiente di vetro

    6P

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio

    YR

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio

    YQ

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso

    YY

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone

    YW

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone

    YX

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato

    YT

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida

    YZ

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio

    YP

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio

    YN

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini

    YV

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno

    YS

    Imballaggio composito, recipiente di plastica

    6H

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio

    YD

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio

    YC

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone

    YJ

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone

    YK

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica

    YL

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato

    YH

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato

    YG

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida

    YM

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio

    YB

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio

    YA

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno

    YF

    Cono

    AJ

    Contenitore flessibile

    IF

    Contenitore gallone

    GL

    Contenitore metallico

    ME

    Contenitore, non specificato altrimenti come attrezzatura di trasporto

    CN

    Contenitore esterno

    OU

    Astuccio

    CV

    Cassetta

    CR

    Cassa («crate») da birra

    CB

    Cartone per rinfuse

    DK

    Cassetta («crate») in plastica per rinfuse

    DL

    Cassetta («crate») di legno per rinfuse

    DM

    Cassa a gabbia

    FD

    Cassa («crate») da frutta

    FC

    Cassetta («crate») metallica

    MA

    Cassetta del latte

    MC

    Cassa («crate») di cartone multistrato

    DC

    Cassetta («crate») in plastica multistrato

    DA

    Cassetta («crate») di legno multistrato

    DB

    Cassa bassa («shallow crate»)

    SC

    Cassetta («crate») di legno

    8B

    Paniere («creel»)

    CE

    Coppa

    CU

    Cilindro

    CY

    Damigiana non protetta

    DJ

    Damigiana protetta

    DP

    Distributore

    DN

    Fusto

    DR

    Fusto di alluminio

    1B

    Fusto di alluminio con coperchio non amovibile

    GC

    Fusto di alluminio con coperchio amovibile

    QD

    Fusto di cartone

    IG

    Fusto di ferro

    DI

    Fusto di plastica

    IH

    Fusto di plastica con coperchio non amovibile

    QF

    Fusto di plastica con coperchio amovibile

    QG

    Fusto di legno compensato

    1D

    Fusto di acciaio

    1A

    Fusto di acciaio con coperchio non amovibile

    QA

    Fusto di acciaio con coperchio amovibile

    QB

    Fusto di legno

    1W

    Busta

    EN

    Involucro di acciaio

    SV

    Pellicola plastica («filmpack»)

    FP

    Barilotto («firkin»)

    FI

    Flacone

    FL

    Contenitore flessibile («flexibag»)

    FB

    Serbatoio flessibile («flexitank»)

    FE

    Vaschetta per alimenti («foodtainer»)

    FT

    Bauletto («footlocker»)

    FO

    Intelaiatura

    FR

    Trave

    GI

    Travi in pacchi/mazzi/fasci

    GZ

    Paniere («hamper»)

    HR

    Botte («hogshead»)

    HG

    Lingotto

    IN

    Lingotti in pacchi/mazzi/fasci

    IZ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse

    WA

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio

    WD

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio

    WL

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione > 10 kpa

    WH

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito

    ZS

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

    ZR

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione

    ZP

    Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

    ZM

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida

    ZQ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione

    ZN

    Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida

    PLN

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra

     

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido

    ZU

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo

    WF

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo

    WM

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall'acciaio

    ZV

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione pari a 10 kpa

    WJ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale

    ZW

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo

    WU

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio

    ZA

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all'acqua

    ZC

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica

    WS

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato

    ZX

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo

    WY

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito

    ZY

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo

    WZ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida

    AA

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

    ZK

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione

    ZH

    Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

    ZF

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

    ZJ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione

    ZG

    Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

    ZD

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio

    WC

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio

    WK

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione > 10 kpa

    WG

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento

    WT

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno

    WV

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno

    WX

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera

    WW

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno

    WP

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno e rinforzo

    WR

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno e rinforzo

    WQ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo, senza rivestimento interno

    WN

    Giara

    JR

    Tanica cilindrica

    JY

    Tanica di plastica

    3H

    Tanica di plastica con coperchio non amovibile

    QM

    Tanica di plastica con coperchio amovibile

    QN

    Tanica rettangolare

    JC

    Tanica di acciaio

    3A

    Tanica di acciaio con coperchio non amovibile

    QK

    Tanica di acciaio con coperchio amovibile

    QL

    Brocca («jug»)

    JG

    Sacco di juta

    JT

    Barile («keg»)

    KG

    Kit

    KI

    Cassone («liftvan»)

    LV

    Tronco

    LG

    Tronchi in pacchi/mazzi/fasci

    LZ

    Lotto

    LT

    Cassetta («Lug»)

    LU

    Bagaglio

    LE

    Tela di sacco

    MT

    Scatola di fiammiferi

    MX

    Definizione comune

    ZZ

    Cassetta allungabile («nest»)

    NS

    Rete («net»)

    NT

    Rete tubolare di plastica

    NU

    Rete tubolare di materiale tessile

    NV

    Non disponibile

    NA

    Octabin

    OT

    Pacco («package»)

    PK

    Imballaggio di cartone con fori di presa

    IK

    Imballaggio di presentazione di metallo

    IB

    Imballaggio di presentazione di plastica

    ID

    Imballaggio di presentazione di legno

    IC

    Imballaggio tubolare

    IA

    Imballaggio con rivestimento di carta

    IF

    Imballaggio con finestra

    IE

    Pacchetto

    PA

    Secchio («pail»)

    PL

    Paletta

    PX

    Paletta, 100 cm × 110 cm

    AH

    Paletta, AS 4068-1993

    OD

    Paletta scatola («pallet box»)

    PB

    Paletta, CHEP 100 cm × 120 cm

    OC

    Paletta, CHEP 40 cm × 60 cm

    OA

    Paletta, CHEP 80 cm × 120 cm

    OB

    Paletta, ISO T11

    OE

    Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm

    PD

    Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm

    PE

    Paletta modulare, con piedini, di 80 × 60 cm

    AF

    Paletta con rivestimento termoretrattile

    AG

    Paletta «triwall»

    TW

    Paletta di legno

    8A

    Bacinella («pan»)

    P2

    Pacco («parcel»)

    PC

    Gabbia («pen»)

    PF

    Pezzo

    PP

    Condotto («pipe»)

    PI

    Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci

    PV

    Brocca («pitcher»)

    PH

    Tavola («plank»)

    PN

    Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci

    PZ

    Piattaforma di peso o dimensioni non specificate

    OF

    Vaso

    PT

    Sacchetto («pouch»)

    PO

    Cestello tondo

    PJ

    Scaffalatura («rack»)

    RK

    Rastrelliera, attaccapanni

    RJ

    Recipiente di cartone

    AB

    Recipiente di vetro

    GR

    Recipiente di metallo

    MR

    Recipiente di carta

    AC

    Recipiente di plastica

    PR

    Recipiente con rivestimento di plastica

    MW

    Recipiente di legno

    AD

    Sacco in rete («rednet»)

    RT

    Bobina («reel»)

    RL

    Anello

    RG

    Vergella

    RD

    Vergelle in pacchi/mazzi/fasci

    RZ

    Rotolo («roll»)

    RO

    Sacchetto («sachet»)

    SH

    Sacco («sack»)

    SA

    Sacco («sack») multifoglio

    MS

    Baule da marinaio

    SE

    Foglio

    ST

    Foglio, rivestimento di plastica

    SP

    Lamiera

    SM

    Fogli in pacchi/mazzi/fasci

    SZ

    Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped»)

    SW

    Skid

    SI

    Lastra («slab»)

    SB

    Manicotto

    SY

    Foglio protettivo («slipsheet»)

    SL

    Bobina («spindle»)

    SD

    Bobina («spool»)

    SO

    Valigia

    SU

    Tavoletta

    T1

    Contenitore serbatoio generico

    TG

    Serbatoio cilindrico

    TY

    Serbatoio rettangolare

    TK

    Cassa («chest») da tè

    TC

    Barilotto («tierce»)

    ST

    Barattolo di latta

    T1

    Cestello o cassetta («tray»)

    PU

    Casetta («tray») contenente articoli piatti impilati orizzontalmente

    GU

    Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio

    DV

    Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio

    DS

    Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio

    DU

    Cassetta («tray») di legno, monostrato, senza coperchio

    DT

    Cassetta («tray») rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482:2002)

    IL

    Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio

    DY

    Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio

    DW

    Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio

    DX

    Baule («trunk»)

    TR

    Fascio («truss»)

    TS

    Cassone o vagoncino («tub»)

    TB

    Cassone con coperchio

    TL

    Tubo («tube»)

    TU

    Tubo flessibile («collapsible tube»)

    TD

    Tubo a imbuto

    TV

    Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci

    TZ

    Botte di grande capacità

    TE

    Pneumatico

    TU

    Libero (animale)

    UC

    Unità

    UN

    Merce disimballata o non imballata

    NE

    Merce disimballata o non imballata in varie unità

    NG

    Merce disimballata o non imballata in un'unica unità

    NF

    Imballaggio sottovuoto

    VP

    «Vanpack»

    VK

    Tino

    VA

    Merce disimballata o non imballata

    NE

    Veicolo

    VN

    Bottiglia impagliata

    WB

    Casella 33: Codice delle merci

    Prima suddivisione (8 caratteri)

    Da completare conformemente alla nomenclatura combinata.

    Se il formulario è utilizzato ai fini del regime di transito unionale, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede una disposizione dell'Unione.

    Seconda suddivisione (2 cifre)

    Da completare conformemente al codice TARIC (due cifre relative all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

    Terza suddivisione (4 cifre)

    Da completare conformemente alla TARIC (primo codice addizionale).

    Quarta suddivisione (4 cifre)

    Da completare conformemente alla TARIC (secondo codice addizionale).

    Quinta suddivisione (4 cifre)

    Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.

    Casella 34a: Codice paese d'origine

    È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella 2.

    Casella 34b: Codice regione d'origine/di produzione

    Codici da adottare dagli Stati membri.

    Casella 36: preferenza

    I codici da inserire in questa casella sono codici a tre cifre, composti da un elemento a una cifra ripreso sotto al numero 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso sotto al numero 2.

    I codici applicabili sono:

    1. Prima cifra del codice

    1

    Regime tariffario «erga omnes»

    2

    Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

    3

    Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2

    4

    Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea

    2. Le due cifre seguenti del codice

    00

    Nessuno dei casi seguenti

    10

    Sospensione tariffaria

    15

    Sospensione tariffaria con uso finale

    18

    Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto

    19

    Sospensione temporanea per i prodotti importati con certificato di idoneità alla navigazione aerea

    20

    Contingente tariffario ( *2 )

    23

    Contingente tariffario con uso finale (*2) 

    25

    Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (*2) 

    28

    Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (*2) 

    40

    Uso finale risultante dalla tariffa doganale comune

    50

    Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

    Casella 37: regime

    A.    Prima suddivisione

    I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

    Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

    Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime speciale (perfezionamento attivo o passivo).

    Ad esempio: riesportazione di merci importate in regime di perfezionamento attivo e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171). (Prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; riesportazione = 3151).

    Allo stesso modo, il vincolo ad uno dei sopracitati regimi sospensivi al momento della reimportazione di una merce precedentemente temporaneamente esportata si considera una semplice importazione nel quadro di detto regime. La reimportazione viene presa in considerazione soltanto se le merci sono immesse in libera pratica.

    Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea per il perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

    I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

    Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

    Elenco dei regimi a fini di codificazione

    Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

    00

    Indica che non esiste un regime precedente (a).

    01

    Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

    Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

    Esempio: merci che provengono da un paese terzo, che sono immesse in libera pratica in Francia e che proseguono a destinazione delle isole normanne.

    02

    Immissione in libera pratica di merci in vista dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso). (a)

    Spiegazione: perfezionamento attivo (sistema del rimborso) ai sensi dell'articolo 256 del codice.

    07

    Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

    Spiegazione: questo codice va utilizzato nel caso in cui le merci siano immesse in libera pratica senza che siano state pagate l'IVA e le eventuali accise.

    Esempi: macchinari importati sono immessi in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

    Sigarette importate sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

    10

    Esportazione definitiva.

    Esempio: esportazione normale di merci unionali verso un paese terzo, ma ugualmente esportazione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (GU L 347 del'11.12.2006, pag. 1).

    11

    Esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci d'importazione siano vincolate al regime.

    Spiegazione: esportazione anticipata (EX-IM) a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice.

    Esempio: esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco dell'Unione prima del vincolo delle foglie di tabacco provenienti da paesi terzi al regime di perfezionamento attivo.

    21

    Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo.

    Esempio: spiegazione: regime di perfezionamento passivo nel quadro degli articoli da 259 a 262 del codice. Si veda anche il codice 22.

    22

    Esportazione temporanea diversa da quella prevista al codice 21.

    Esempio: applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio);

    23

    Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

    Esempio: esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc.

    31

    Riesportazione.

    Spiegazione: riesportazione di merci non unionali a seguito di un regime sospensivo.

    Esempio: le merci sono state dichiarate per essere introdotte in un deposito doganale e quindi dichiarate per essere riesportate.

    40

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA.

    Esempio: merci provenienti da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

    41

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso). (a)

    Esempio: regime di perfezionamento attivo con pagamento dei dazi doganali e delle imposte nazionali all'importazione.

    42

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

    Spiegazione: l'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questo regime, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    Esempio 1: importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale.

    Esempio 2: prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo che sono immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    43

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

    Esempio: immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione, dello stesso tipo di quelle un tempo in vigore per ES e PT.

    45

    Immissione in libera pratica con contemporanea immissione in consumo parziale di merci esenti da IVA o dalle accise e vincolo ad un regime di deposito fiscale.

    Spiegazione: esenzione da IVA e/o dalle accise vincolando le merci ad un regime di deposito fiscale.

    Esempi: sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata pagata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento delle accise è sospeso.

    Sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e le accise sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA è sospeso.

    48

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea.

    Spiegazione: sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

    49

    Immissione in consumo di merci dell'Unione nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

    Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

    Spiegazione: importazione con immissione in consumo di merci provenienti da zone dell'UE in cui non si applica la direttiva 2006/112/CEE. L'uso della dichiarazione doganale è stabilito all'articolo 134 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    Esempi: merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

    Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania.

    51

    Regime di perfezionamento attivo,

    Spiegazione: perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

    53

    Importazione per vincolo al regime dell'ammissione temporanea.

    Esempio: ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

    54

    Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

    Spiegazione: questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

    Esempio: Merci originarie di un paese terzo state sottoposte a trasformazione sotto controllo doganale in Belgio (5100). Dopo essere state sottoposte alla trasformazione, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

    61

    Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA.

    63

    Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro e, ove applicabile, con sospensione d'accisa.

    Spiegazione: l'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questo regime, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    Esempio 1: reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

    Esempio 2: merci soggette ad accisa reimportate previo perfezionamento passivo e immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    68

    Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

    Esempio: bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in deposito d'accise.

    71

    Vincolo al regime di deposito doganale.

    Spiegazione: vincolo al regime di deposito doganale. Ciò non pregiudica assolutamente la sistemazione contemporanea in un deposito d'accise o in un deposito IVA, per esempio.

    76

    Vincolo al regime del deposito doganale al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione.

    Esempio: carni disossate di bovini maschi adulti vincolate al regime di deposito doganale prima dell'esportazione [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione ( 16 )).

    77

    Produzione di merci sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 27 del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

    Esempio: conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine ( 17 )).

    78

    Sistemazione delle merci in zona franca (a)

    91

    Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale. (a)

    92

    Perfezionamento sotto controllo doganale in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica)(a).

    Spiegazione: questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

    Esempio: merci originarie di un paese terzo sono state sottoposte a trasformazione sotto controllo doganale in Belgio (9100). Dopo essere state sottoposte alla trasformazione, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4092).

    B.    Seconda suddivisione

    1. Se questa casella viene usata per indicare il regime unionale, va utilizzato un codice composto da un carattere alfabetico seguito da due caratteri alfanumerici, in cui il primo carattere identifica la categoria della misura sulla base del seguente elenco:



    Perfezionamento attivo

    Axx

    Perfezionamento passivo

    Bxx

    Franchigie

    Cxx

    Ammissione temporanea

    Dxx

    Prodotti agricoli

    Exx

    Altro

    Fxx



    Perfezionamento attivo (PA)

    Articolo 256 del codice

    Regime

    Codice

    Importazione

    Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo previa esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti a partire dal latte e dai prodotti lattiero-caseari

    A01

    Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo destinate ad un utilizzo militare all'estero

    A02

    Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo destinate alla riesportazione verso la piattaforma continentale

    A03

    Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)

    A04

    Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (solo IVA) destinate alla riesportazione verso la piattaforma continentale

    A05

     

     

     

     

    Merci che sono vincolate ad un regime di perfezionamento attivo senza sospensione delle accise

    A08

    Esportazione

    Prodotti trasformati ottenuti dal latte e da prodotti lattiero-caseari

    A51

    Prodotti trasformati vincolati ad un regime di perfezionamento attivo — soltanto IVA

    A52

    Prodotti trasformati vincolati ad un regime di perfezionamento attivo destinati ad un utilizzo militare all'estero

    A53



    Perfezionamento passivo (PP)

    Articolo 259 del codice

    Regime

    Codice

    Importazione

    Prodotti trasformati rispediti nello Stato membro in cui sono stati versati i dazi

    B01

    Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia

    B02

    Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia

    B03

    Prodotti trasformati rispediti dopo un perfezionamento passivo e sospensione dell'IVA a causa di un uso finale

    B04

    Importazione anticipata di prodotti trasformati nel quadro del regime di perfezionamento passivo

    B07

     

     

    Esportazione

    Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo

    B51

    Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia

    B52

    Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA

    B53

    Solamente perfezionamento passivo IVA

    B54



    Franchigie

    (Regolamento (CE) n. 1186/2009

     

    N. dell'articolo

    Codice

    Franchigia dai dazi all'importazione

    Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nell'Unione

    3

    C01

    Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio

    12, paragrafo 1

    C02

    Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio

    12, paragrafo 2

    C03

    Beni personali ricevuti nel quadro di una successione

    17

    C04

    Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

    21

    C06

    Spedizioni di valore trascurabile

    23

    C07

    Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

    25

    C08

    Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione

    28

    C09

    Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro

    34

    C10

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I

    42

    C11

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II

    43

    C12

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    44-45

    C13

    Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione

    51

    C14

    Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

    53

    C15

    Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

    54

    C16

    Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

    57

    C17

    Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

    59

    C18

    Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

    60

    C19

    Merci inviate a enti caritativi o filantropici

    61

    C20

    Oggetti di cui all'allegato III destinati ai non vedenti

    66

    C21

    Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).

    67, paragrafo 1, lettera a), e 67, paragrafo 2

    C22

    Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    67, paragrafo 1, lettera b), e 67, paragrafo 2

    C23

    Oggetti di cui all'allegato IV destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    68, paragrafo 1, lettera a), e 68, paragrafo 2

    C24

    Oggetti di cui all'allegato IV destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    68, paragrafo 1, lettera b), e 68, paragrafo 2

    C25

    Merci importate e destinate alle vittime di calamità

    74

    C26

    Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico

    81

    C27

    Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali

    82

    C28

    Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato

    85

    C29

    Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale

    86

    C30

    Stampati e oggetti a carattere pubblicitario importati a fini di prospezione commerciale

    87-89

    C31

    Prodotti utilizzati o consumati in occasione di un'esposizione o di una manifestazione simile

    90

    C32

    Merci importate per esami, analisi o prove

    95

    C33

    Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

    102

    C34

    Documentazione a carattere turistico

    103

    C35

    Documentazione di varia natura

    104

    C36

    Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

    105

    C37

    Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

    106

    C38

    Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

    107

    C39

    Materiali per cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra

    112

    C40

    Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

    113

    C41

    Franchigia dai dazi all'esportazione

    Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo

    115

    C51

    Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione

    121

    C52



    Ammissione temporanea

    Regime

    Articolo del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Codice

    Palette

    208 e 209

    D01

    Contenitori

    210 e 211

    D02

    Mezzi di trasporto

    212

    D03

    Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva

    219

    D04

    Materiale destinato al conforto dei marittimi

    220

    D05

    Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

    221

    D06

    Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

    222

    D07

    Animali

    223

    D08

    Merci destinate ad attività tradizionali della zona frontaliera

    224

    D09

    Supporti del suono, di immagini o d'informazione

    225

    D10

    Materiale promozionale

    225

    D11

    Materiali professionali

    226

    D12

    Materiali pedagogici e scientifici

    227

    D13

    Imballaggi, pieni

    228

    D14

    Imballaggi, vuoti

    228

    D15

    Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

    229

    D16

    Utensili e strumenti speciali

    230

    D17

    Merci che devono essere sottoposte a prove

    231, lett. a)

    D18

    Merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti

    231, lett. b)

    D19

    Merci utilizzate per effettuare prove

    231, lettera c)

    D20

    Campioni

    232

    D21

    Mezzi di produzione sostitutivi

    233

    D22

    Merci destinate ad essere esposte o utilizzate in occasione di una manifestazione pubblica

    234, paragrafo 1

    D23

    Spedizioni in visione (sei mesi)

    234, paragrafo 2

    D24

    Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato

    234, paragrafo 3, lettera a)

    D25

    Merci importate per essere vendute all'asta

    234, paragrafo 3, lettera b)

    D26

    Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature