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Document 02016L0097-20200612
Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02016L0097 — IT — 12.06.2020 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 026 del 2.2.2016, pag. 19) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 76 |
28 |
19.3.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1935 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2019 |
L 301 |
3 |
22.11.2019 |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 2016
sulla distribuzione assicurativa (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva detta disposizioni relative all’inizio e allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione.
2. La presente direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o che desideri stabilirvisi per iniziare e svolgere un’attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi.
3. La presente direttiva non si applica agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che esercitano un’attività di distribuzione assicurativa, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’assicurazione è complementare rispetto al prodotto fornito o al servizio prestato da un fornitore e copre:
i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato da tale fornitore; o
il danneggiamento o la perdita del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
l’importo del premio versato per il prodotto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 EUR;
in deroga alla lettera b), qualora l’assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l’importo del premio versato per persona non è superiore a 200 EUR.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio di un’attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato dall’applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo 3, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo garantisca che:
prima della stipula del contratto, il cliente riceva informazioni relative alla sua identità e al suo indirizzo e alle procedure di cui all’articolo 14 che permettono ai clienti e agli altri soggetti interessati di presentare ricorso;
siano predisposti meccanismi adeguati e proporzionati per conformarsi agli articoli 17 e 24 e per tenere conto delle richieste e delle esigenze del cliente prima di proporre il contratto;
prima della stipula del contratto, al cliente venga fornito il documento informativo relativo al prodotto assicurativo di cui all’articolo 20, paragrafo 5.
5. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti esercitino un monitoraggio del mercato, compreso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti a titolo accessorio nel loro Stato membro o a partire dallo stesso. L’EIOPA può agevolare e coordinare tale monitoraggio.
6. La presente direttiva non si applica alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connesse con rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione.
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa esercitate da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel mercato in questione.
La presente direttiva non disciplina le attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa esercitate in paesi terzi.
Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi nello stabilirsi o nell’esercitare attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa in un paese terzo.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
«distribuzione assicurativa»: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;
«distribuzione riassicurativa»: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;
«intermediario assicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa;
«intermediario assicurativo a titolo accessorio»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
l’attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio;
i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l’intermediario fornisce come sua attività professionale principale;
«intermediario riassicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione riassicurativa;
«impresa di assicurazione»: un’impresa ai sensi dell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«impresa di riassicurazione»: un’impresa di riassicurazione ai sensi all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
«distributore di prodotti assicurativi»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;
«compenso»: qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa;
«Stato membro d’origine»:
se l’intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;
se l’intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o presta servizi e che non è il suo Stato membro d’origine;
«succursale»: un’agenzia o una succursale di un intermediario situata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine;
«stretti legami»: stretti legami ai sensi dell’articolo 13, punto 17), della direttiva 2009/138/CE;
«principale sede di attività»: il luogo a partire dal quale è gestita l’attività principale;
«consulenza»: la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione;
«grandi rischi»: i grandi rischi ai sensi dell’articolo 13, punto 27), della direttiva 2009/138/CE;
«prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, e non include:
i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione non vita);
i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
«supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
2. Ai fini del paragrafo 1, punti 1) e 2), nessuna delle seguenti attività si considera come distribuzione assicurativa o distribuzione riassicurativa:
la fornitura di informazioni a un cliente a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale se:
il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione;
lo scopo di tale attività non è di assistenza nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di riassicurazione;
la gestione dei sinistri per un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri;
la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi, a imprese di assicurazione o a imprese di riassicurazione se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione;
la mera fornitura di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo, su un intermediario riassicurativo, su un’impresa di assicurazione o su un’impresa di riassicurazione a potenziali assicurati se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione.
CAPO II
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Articolo 3
Registrazione
1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere registrati presso un’autorità competente nello Stato membro d’origine.
Le imprese di assicurazione e riassicurazione e i loro dipendenti non sono tenuti a registrarsi a norma della presente direttiva.
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nonché nell’applicazione dei requisiti di cui all’articolo 10.
In particolare, gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio possono essere registrati da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, da un intermediario assicurativo o riassicurativo o da un’associazione di imprese di assicurazione o riassicurazione o di intermediari assicurativi o riassicurativi, sotto il controllo di un’autorità competente.
Un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio può agire sotto la responsabilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un altro intermediario. In tal caso, gli Stati membri possono prevedere che l’impresa di assicurazione o riassicurazione o altro intermediario sia responsabile di garantire che l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio rispetti le condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite al paragrafo 6, primo comma, lettera c).
Gli Stati membri possono inoltre disporre che l’impresa di assicurazione o riassicurazione o altro intermediario che si assume la responsabilità per l’intermediario assicurativo o riassicurativo o per l’intermediario assicurativo a titolo accessorio registri tale intermediario o intermediario a titolo accessorio.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la prescrizione di cui al primo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un intermediario assicurativo o riassicurativo o per un intermediario assicurativo a titolo accessorio ed esercitano un’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.
Gli Stati membri garantiscono che i registri riportino il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi, che sono responsabili della distribuzione assicurativa o riassicurativa.
I registri indicano altresì gli Stati membri in cui l’intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.
2. Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, purché stabiliscano i criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online. Tale sistema deve essere facilmente accessibile e consentire che la registrazione sia integralmente effettuata direttamente online.
3. Qualora in uno Stato membro vi siano più registri, tale Stato membro istituisce uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all’informazione proveniente da tali registri, che devono essere compilati elettronicamente e aggiornati. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
4. L’EIOPA stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che abbiano notificato l’intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al capo III. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni rilevanti all’EIOPA. Il registro contiene collegamenti ipertestuali a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti.
L’EIOPA ha il diritto di accedere ai dati memorizzati nel registro di cui al primo comma. L’EIOPA e le autorità competenti hanno diritto di modificare tali dati. Gli interessati i cui dati personali sono memorizzati nel registro e sono oggetto di scambio hanno il diritto di accedere a tali dati memorizzati e di essere adeguatamente informati.
L’EIOPA crea un sito Internet con collegamenti ipertestuali a ogni singolo sportello o, se del caso, un registro istituito dagli Stati membri a norma del paragrafo 3.
Gli Stati membri d’origine garantiscono che la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio sia subordinata al possesso dei requisiti pertinenti di cui all’articolo 10.
La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell’autorità competente.
Gli Stati membri d’origine garantiscono la cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che non sono più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10. Ove del caso, lo Stato membro d’origine informa lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.
5. Gli Stati membri garantiscono che le richieste di iscrizione al registro degli intermediari siano trattate entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione.
6. Gli Stati membri garantiscono che la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio sia subordinata alla richiesta di tutte le seguenti informazioni:
i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 % nell’intermediario e l’importo di tali partecipazioni;
i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l’intermediario;
informazioni secondo cui tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte dell’autorità competente.
Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari informino senza indebito ritardo le autorità competenti in merito a eventuali modifiche alle informazioni fornite a norma del presente paragrafo.
7. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all’applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
CAPO III
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO
Articolo 4
Esercizio della libera prestazione dei servizi
1. Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo o intermediario assicurativo a titolo accessorio che intenda esercitare per la prima volta la propria attività in regime di libera prestazione di servizi sul territorio di un altro Stato membro trasmette alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le informazioni seguenti:
il nome, l’indirizzo e, ove del caso, il numero di registrazione dell’intermediario;
lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
la categoria di intermediario alla quale appartiene e, ove del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta;
i pertinenti rami assicurativi, se del caso.
2. Entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro d’origine le comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante, che ne notifica la ricezione senza indugio. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa per iscritto l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l’intermediario può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante. Ove del caso, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica contestualmente all’intermediario che le informazioni relative alle disposizioni giuridiche di cui all’articolo 11, paragrafo 1, applicabili nello Stato membro ospitante sono accessibili attraverso gli strumenti di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, e altresì che l’intermediario deve rispettare tali disposizioni per poter iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante.
3. In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente al paragrafo 1, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l’informazione sulla modifica, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa anche l’autorità competente dello Stato membro ospitante.
Articolo 5
Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
1. Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi violi qualsiasi obbligo di cui alla presente direttiva, comunica tali considerazioni all’autorità competente dello Stato membro d’origine.
Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante delle eventuali misure adottate.
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio.
Inoltre l’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l’EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.
2. Nel caso in cui si renda necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori, il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a prevenire o a sanzionare le irregolarità commesse sul suo territorio. Tale potere comprende la possibilità di impedire che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio svolgano attività sul territorio di tale Stato.
3. Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma del presente articolo è comunicata all’intermediario assicurativo o riassicurativo o all’intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato in un documento adeguatamente motivato ed è notificata senza indebito ritardo all’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’EIOPA e alla Commissione.
Articolo 6
Esercizio della libertà di stabilimento
1. Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi o gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale o una presenza permanente nel territorio di un altro Stato membro lo comunichino all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e le forniscano le informazioni seguenti:
il nome, l’indirizzo e, ove del caso, il numero registrazione dell’intermediario;
lo Stato membro nel cui territorio l’intermediario intende stabilire una succursale o una presenza permanente;
la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano;
i pertinenti rami assicurativi, se del caso;
l’indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;
il nome di tutte le persone responsabili della gestione della succursale o della presenza permanente.
L’eventuale presenza permanente di un intermediario nel territorio di un altro Stato membro che equivalga a una succursale è considerata al pari di una succursale, a meno che l’intermediario non stabilisca legalmente tale presenza permanente sotto un’altra forma giuridica.
2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine, salvo nel caso in cui abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell’intermediario assicurativo o riassicurativo o dell’intermediario assicurativo a titolo accessorio, tenendo conto delle attività di distribuzione previste, entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 trasmette tali informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante, che ne notifica la ricezione senza indugio. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa per iscritto l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni.
Entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, l’autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le disposizioni giuridiche applicabili sul suo territorio di cui all’articolo 11, paragrafo 1, mediante gli strumenti indicati all’articolo 11, paragrafi 3 e 4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica tali informazioni all’intermediario e lo informa che può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante, a condizione che rispetti le suddette disposizioni giuridiche.
Se entro il termine di cui al secondo comma non riceve alcuna comunicazione, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio può stabilire la succursale e iniziare l’attività.
3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine, quando rifiuta di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 all’autorità competente dello Stato membro ospitante, indica, entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le ragioni del rifiuto all’intermediario assicurativo o riassicurativo o all’intermediario assicurativo a titolo accessorio.
Il rifiuto di cui al primo comma o ogni eventuale mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine sono oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d’origine.
4. In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente al paragrafo 1, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio ne informa l’autorità competente del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l’informazione sulla modifica, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa anche l’autorità competente dello Stato membro ospitante.
Articolo 7
Ripartizione delle competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante
1. Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo, riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio è in uno Stato membro diverso da quello d’origine, l’autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l’autorità competente dello Stato membro d’origine di agire come se fosse l’autorità competente dello Stato membro d’origine in relazione alle disposizioni dei capi IV, V, VI e VII. In caso di tale accordo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine informa senza indugio l’intermediario assicurativo, riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio e l’EIOPA.
2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi V e VI e con le misure adottate in applicazione di tali disposizioni.
L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche necessarie per consentire all’autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi V e VI e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio.
Articolo 8
Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
1. Quando l’autorità competente di uno Stato membro ospitante accerta che un intermediario assicurativo, riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio viola le disposizioni giuridiche o regolamentari adottate dallo Stato membro in questione in conformità delle disposizioni di cui ai capi V e VI, può adottare misure appropriate.
2. Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio attraverso una stabile organizzazione violi gli obblighi di cui alla presente direttiva e qualora l’autorità competente in questione non sia responsabile a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Dopo aver valutato le informazioni ricevute, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all’eventuale adozione di tali misure.
3. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio.
Inoltre l’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l’EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.
4. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e se provvedimenti equivalenti dello Stato membro d’origine risultano inadeguati o assenti, i paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure adeguate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse sul proprio territorio. In tali situazioni, lo Stato membro ospitante ha la possibilità di impedire che l’intermediario assicurativo, riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato svolga la propria attività nel suo territorio.
5. Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma del presente articolo è comunicata all’intermediario assicurativo, riassicurativo o all’intermediario assicurativo interessato in un documento adeguatamente motivato ed è notificata senza indugio all’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’EIOPA e alla Commissione.
Articolo 9
Poteri legati alle disposizioni nazionali adottate per motivi di interesse generale
1. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare, se strettamente necessario, misure adeguate e non discriminatorie per sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio e contrarie alle disposizioni giuridiche da essi adottate di cui all’articolo 11, paragrafo 1. In tali casi lo Stato membro ospitante ha la possibilità di impedire che l’intermediario assicurativo, riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato svolga la propria attività nel suo territorio.
2. Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere dell’autorità competente dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a impedire a un distributore di prodotti assicurativi stabilito in un altro Stato membro di svolgere la propria attività all’interno del suo territorio in regime di libera prestazione di servizi oppure, ove del caso, di libero stabilimento, qualora tale attività sia rivolta in tutto o principalmente al territorio dello Stato membro ospitante, al solo scopo di evitare le disposizioni giuridiche che sarebbero applicabili se il distributore di prodotti assicurativi fosse residente o avesse la propria sede legale in quello Stato membro ospitante e, in aggiunta, nel caso in cui tale attività pregiudichi seriamente l’efficace funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi dello Stato membro ospitante per quanto concerne la tutela dei consumatori. In tal caso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi tutte le misure adeguate necessarie per tutelare i diritti dei consumatori nello Stato membro ospitante. Le autorità competenti interessate possono rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e, in tale caso, l’EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine.
CAPO IV
REQUISITI ORGANIZZATIVI
Articolo 10
Requisiti professionali e organizzativi
1. Gli Stati membri d’origine garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che svolgono attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa possiedano adeguate cognizioni e capacità per svolgere le proprie funzioni e ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata.
2. Gli Stati membri d’origine garantiscono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e i dipendenti degli intermediari assicurativi e riassicurativi rispettino i requisiti a livello di formazione e sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato che corrisponda al ruolo che svolgono e al pertinente mercato.
A tal fine, gli Stati membri d’origine possiedono e rendono pubblici i meccanismi volti a controllare e valutare efficacemente le conoscenze e le competenze degli intermediari assicurativi e riassicurativi, dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei dipendenti degli intermediari assicurativi, sulla base di almeno 15 ore di formazione o sviluppo professionale all’anno, tenendo conto della natura dei prodotti venduti, del tipo di distributore, del ruolo e dell’attività svolti all’interno del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi.
Gli Stati membri di origine possono esigere che l’effettivo adempimento dei requisiti a livello di formazione e sviluppo sia dimostrato con l’ottenimento di un attestato.
Gli Stati membri modulano le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all’attività particolare di distribuzione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti distribuiti, più particolarmente nel caso degli intermediari assicurativi a titolo accessorio. Gli Stati membri possono esigere che, nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, e per i dipendenti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che svolgono attività di distribuzione o riassicurazione assicurativa, l’impresa di assicurazione o riassicurazione o l’intermediario assicurativo o riassicurativo verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione o fornisca loro strumenti di sviluppo professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un’impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che esercita l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa ma garantiscono che i soggetti interessati della dirigenza di tali imprese, responsabili dell’attività di distribuzione in materia di prodotti assicurativi e riassicurativi, e ogni altra persona che partecipi direttamente all’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa dia prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi danno prova di rispettare i pertinenti requisiti professionali a livello di conoscenze e competenze di cui all’allegato I.
3. Le persone fisiche che lavorano per un’impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che svolge attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa devono possedere il requisito dell’onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato dei carichi pendenti che non riporta condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.
Gli Stati membri possono consentire, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, che il distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi verifichi l’onorabilità dei propri dipendenti e, ove del caso, dei propri intermediari assicurativi o riassicurativi.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un’impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo, a condizione che tali persone fisiche non svolgano direttamente l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri garantiscono che i dirigenti di tali imprese, responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché i dipendenti che partecipano direttamente a questa attività, siano in possesso di tale requisito.
Per quanto concerne gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, gli Stati membri garantiscono che le persone responsabili della distribuzione assicurativa a titolo accessorio rispettino il requisito di cui al primo comma.
4. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell’Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 300 380 EUR per ciascun sinistro e di 1 924 560 EUR l’anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.
5. Gli Stati membri esigono che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale o di analoghe garanzie a un livello stabilito dagli Stati membri tenendo conto della natura dei prodotti venduti e dell’attività svolta.
6. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i clienti contro l’incapacità dell’intermediario assicurativo, riassicurativo o dell’intermediario assicurativo a titolo accessorio di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.
Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:
disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all’intermediario si considerano versati all’impresa, mentre gli importi corrisposti da quest’ultima all’intermediario non si considerano versati all’assicurato finché questi non li riceva effettivamente;
norme secondo cui l’intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 19 510 EUR;
norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti dei clienti rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;
l’istituzione di un fondo di garanzia.
7. L’EIOPA riesamina periodicamente gli importi di cui ai paragrafi 4 e 6 per tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo entro il 31 dicembre 2017 e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.
L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l’importo di base in euro di cui ai paragrafi 4 e 6 in funzione della variazione percentuale dell’indice di cui al presente paragrafo, primo comma, nel periodo tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017 o tra la data dell’ultima revisione e la data della nuova revisione, arrotondandolo al multiplo di 10 EUR superiore.
L’EIOPA trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2018 e i successivi progetti di norme tecniche di regolamentazione con cadenza quinquennale.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, secondo e terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
8. Per garantire il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le imprese di assicurazione e riassicurazione approvano, attuano e riesaminano regolarmente le loro politiche interne e procedure interne adeguate.
Le imprese di assicurazione e riassicurazione identificano una funzione che garantisca l’adeguata attuazione delle politiche e delle procedure approvate.
Le imprese di assicurazione e riassicurazione istituiscono, mantengono e aggiornano i registri di tutta la pertinente documentazione relativa all’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3. Su richiesta, esse mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine il nome della persona responsabile di tale funzione.
Articolo 11
Pubblicazione delle norme «di interesse generale»
1. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale, comprese le informazioni riguardo all’eventuale scelta dello Stato membro di applicare le disposizioni più rigorose di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e alle relative modalità, applicabili allo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio.
2. Uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano la distribuzione assicurativa in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni per garantire che rimangano conformi al presente paragrafo.
3. L’EIOPA include sul suo sito Internet i collegamenti ipertestuali verso i siti Internet delle autorità competenti nei quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l’EIOPA le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet, suddividendo le norme di interesse generale in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto.
4. Gli Stati membri istituiscono un referente unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale referente dovrebbe essere un’autorità competente adeguata.
5. Prima del 23 febbraio 2019, l’EIOPA elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione.
Articolo 12
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.
2. Le autorità di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono essere sia pubbliche autorità sia enti riconosciuti dal diritto nazionale o da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione o le associazioni i cui membri includono direttamente o indirettamente imprese di assicurazione o riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi, ferma restando la possibilità di collaborazione tra le autorità competenti e altri organismi, laddove sia espressamente prevista dall’articolo 3, paragrafo 1.
3. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l’effettivo espletamento delle rispettive funzioni.
Articolo 13
Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri
1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e si scambiano informazioni pertinenti sui distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi al fine di assicurare la corretta applicazione della presente direttiva.
2. In particolare, in fase di registrazione e su base regolare, le autorità competenti condividono ogni informazione pertinente circa l’onorabilità, le conoscenze e le competenze professionali dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
3. Le autorità competenti si scambiano altresì informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui è stata irrogata una sanzione o è stata applicata un’altra misura di cui al capo VII, informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali distributori.
4. Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 14
Mezzi di ricorso
Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai clienti e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro i distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi. In ogni caso, ai ricorrenti viene fornita una risposta.
Articolo 15
Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell’Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli organi di cui al paragrafo 1 collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
Articolo 16
Restrizioni sul ricorso ad intermediari
Gli Stati membri garantiscono che, nell’utilizzare i servizi forniti da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgano unicamente dei servizi di distribuzione assicurativa e riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti negli appositi registri, inclusi quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 3.
CAPO V
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 17
Principi generali
1. Gli Stati membri garantiscono che, nello svolgere l’attività di distribuzione assicurativa, i distributori di prodotti assicurativi agiscano sempre in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.
2. Fatta salva la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni relative alla materia oggetto della presente direttiva, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a clienti o potenziali clienti siano imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono sempre chiaramente identificabili come tali.
3. Gli Stati membri garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso o non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare un distributore di prodotti assicurativi non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare lui stesso o i suoi dipendenti a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore di prodotti assicurativi possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del cliente.
Articolo 18
Informazioni generali fornite dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione
Gli Stati membri garantiscono che:
in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’intermediario assicurativo fornisca ai clienti le seguenti informazioni:
la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di intermediario assicurativo;
se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti;
le procedure di cui all’articolo 14 che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi nonché le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’articolo 15;
il registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; e
se l’intermediario rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un’impresa di assicurazione;
in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione fornisca ai clienti le seguenti informazioni:
la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di impresa di assicurazione;
se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti;
le procedure di cui all’articolo 14 che consentono ai clienti e agli altri interessati di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’articolo 15.
Articolo 19
Conflitti di interesse e trasparenza
1. Gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’intermediario assicurativo fornisca al cliente quanto meno le seguenti informazioni:
se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo;
riguardo ai contratti proposti od oggetto di consulenza:
se fornisce consulenze in base a un’analisi imparziale e personale;
se è tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l’attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione, nel qual caso deve comunicare la denominazione di tali imprese; o
se non è vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenze in base a un’analisi imparziale e personale, nel qual caso deve comunicare la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;
se, in relazione al contratto di assicurazione, opera:
sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente;
sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo;
sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto di assicurazione; o
sulla base di una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e iii).
2. Se l’onorario è corrisposto direttamente dal cliente, l’intermediario assicurativo informa il cliente dell’importo dell’onorario o, laddove ciò non sia possibile, del metodo per calcolare l’onorario.
3. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’intermediario assicurativo gli comunica le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.
4. Gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della stipula di un contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione informi il proprio cliente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti in relazione al contratto di assicurazione.
5. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’impresa di assicurazione gli comunica anche le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.
Articolo 20
Consulenza e norme per le vendite senza consulenza
1. Previamente alla conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi specifica, basandosi sulle informazioni ottenute dal cliente, le richieste e le esigenze di tale cliente e gli fornisce informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.
Se viene offerta una consulenza prima della stipula di qualsiasi contratto specifico, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente.
2. Le precisazioni di cui al paragrafo 1 si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il tipo di cliente.
3. Qualora un intermediario assicurativo comunichi al cliente di fornire consulenze fondate su un’analisi imparziale e personale, egli fonda tali consulenze sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del cliente.
4. Fatti salvi gli articoli 183 e 184 della direttiva 2009/138/CE, previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza e che il prodotto assicurativo faccia parte o meno di un pacchetto a norma dell’articolo 24 della presente direttiva, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.
5. In relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi non vita di cui all’allegato I della direttiva 2009/138/CE, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 4, sono fornite per mezzo di un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, disponibile su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
6. Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo di cui al paragrafo 5 è redatto dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita.
7. Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo:
è un documento sintetico e a sé stante;
è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte dello Stato membro in cui il prodotto assicurativo è offerto, oppure, se concordato dal consumatore e dal distributore, in un’altra lingua;
è preciso e non fuorviante;
contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
Gli Stati membri possono stabilire che il documento informativo relativo al prodotto assicurativo sia fornito contestualmente alle informazioni richieste a norma di altri pertinenti atti legislativi dell’Unione o del diritto nazionale, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al primo comma.
8. Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo comprende le seguenti informazioni:
le informazioni sul tipo di assicurazione;
una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l’ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
le modalità e la durata di pagamento dei premi;
le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
gli obblighi all’inizio del contratto;
gli obblighi nel corso della durata del contratto;
gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del contratto;
le modalità di scioglimento del contratto.
9. Dopo aver consultato le autorità nazionali e aver condotto un test sui consumatori, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo, specificando i dettagli della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 8.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 23 febbraio 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo, primo comma, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 21
Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo a titolo accessorio
Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si conformino all’articolo 18, lettera a), punti i), iii) e iv), e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 22
Esenzioni dall’obbligo di informativa e clausola di flessibilità
1. Quando svolge attività di distribuzione legate all’assicurazione dei grandi rischi, il distributore di prodotti assicurativi non ha l’obbligo di fornire le informazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20.
Gli Stati membri possono stabilire che non vi sia l’obbligo di fornire le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della presente direttiva a un cliente professionale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE.
2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al presente capo, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione. Gli Stati membri comunicano all’EIOPA e alla Commissione tali disposizioni nazionali.
Gli Stati membri adottano altresì i provvedimenti necessari per garantire che le rispettive autorità competenti pubblichino adeguatamente informazioni in merito al se e al come gli Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni più rigorose ai sensi del presente paragrafo.
In particolare, gli Stati membri possono rendere obbligatoria la prestazione di consulenza di cui all’articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, per la vendita di qualsiasi prodotto assicurativo o per determinati tipi di prodotti assicurativi. In tal caso i distributori di prodotti assicurativi, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, sono tenuti a rispettare tali disposizioni nazionali più rigorose quando concludono contratti assicurativi con i clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in tale Stato membro.
3. Gli Stati membri possono limitare o vietare l’accettazione o la ricezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori di prodotti assicurativi da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi.
4. Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, l’EIOPA garantisce che le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai clienti e ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
5. Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui il distributore di prodotti assicurativi sia responsabile dell’offerta di regimi pensionistici aziendali o professionali obbligatori e un dipendente diventi membro di tale regime senza aver deciso individualmente di aderirvi, le informazioni di cui al presente capo siano fornite al dipendente senza indugio dopo l’adesione di quest’ultimo al regime interessato.
Articolo 23
Modalità dell’informazione
1. Tutte le informazioni da fornire a norma degli articoli 18, 19, 20 e 29 sono comunicate ai clienti:
su supporto cartaceo;
in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente;
in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno oppure in un’altra lingua concordata dalle parti; e
a titolo gratuito.
2. In deroga al presente articolo, paragrafo 1, lettera a), le informazioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 29 possono essere fornite al cliente con uno dei seguenti mezzi:
un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 4; o
un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 5.
3. Tuttavia, se le informazioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 29 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 29 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
l’utilizzo di un supporto durevole è appropriato nel quadro di un’operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente; e
il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest’ultimo.
5. Le informazioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 29 possono essere fornite tramite un sito Internet se sono indirizzate direttamente al cliente o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la fornitura delle informazioni tramite un sito Internet è appropriata nel quadro di un’operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente;
il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite un sito Internet;
il cliente è stato informato per via elettronica dell’indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata nel quadro di un’operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente laddove sia provato che il cliente ha regolarmente accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta elettronica ai fini dell’operazione commerciale in oggetto è considerata una prova in tal senso.
7. In caso di vendita per telefono, l’informazione data al cliente dal distributore di prodotti assicurativi prima della conclusione del contratto, compreso il documento informativo relativo al prodotto assicurativo, è fornita conformemente alle norme dell’Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre, anche se il cliente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità del paragrafo 4, l’informazione è fornita al cliente dal distributore di prodotti assicurativi a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
Articolo 24
Vendita abbinata
1. Se un prodotto assicurativo è proposto insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi informa il cliente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e, in caso affermativo, fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell’accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente.
2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti da tale accordo o pacchetto proposto a un cliente sono diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell’accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al cliente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente paragrafo non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, a un contratto di credito quale definito all’articolo 4, punto 3), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o a un conto di pagamento quale definito all’articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
4. L’EIOPA può elaborare orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi di cui all’articolo 17.
5. Il presente articolo non impedisce la distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio (polizze assicurative multirischio).
6. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri garantiscono che un distributore di prodotti assicurativi specifichi le richieste e le esigenze del cliente in relazione ai prodotti assicurativi che sono parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo.
7. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni supplementari più rigorose o intervenire in casi specifici per vietare la vendita di un’assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando possono dimostrare che tali pratiche sono dannose per i consumatori.
Articolo 25
Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto
1. Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti.
Il processo di approvazione del prodotto dev’essere proporzionato e adeguato alla natura del prodotto assicurativo.
Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun prodotto un mercato di riferimento individuato, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
L’impresa assicurativa comprende e riesamina regolarmente i prodotti assicurativi che offre o commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi, mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il suo mercato di riferimento individuato.
I distributori di prodotti assicurativi che forniscono consulenza in merito a prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ciascun prodotto assicurativo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per precisare ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tenendo conto in modo proporzionale delle attività svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle caratteristiche del distributore.
3. Le polizze, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi.
4. Il presente articolo non si applica ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi.
CAPO VI
REQUISITI SUPPLEMENTARI IN RELAZIONE AI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Articolo 26
Ambito di applicazione dei requisiti supplementari
Il presente capo stabilisce requisiti supplementari rispetto a quelli applicabili alla distribuzione assicurativa conformemente agli articoli 17, 18, 19 e 20, qualora tale attività sia svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di uno qualsiasi dei soggetti seguenti:
un intermediario assicurativo;
un’impresa di assicurazione.
Articolo 27
Prevenzione dei conflitti di interesse
Fatto salvo l’articolo 17, un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione che si occupa della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse di cui all’articolo 28 incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Dette disposizioni sono proporzionate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore.
Articolo 28
Conflitti di interesse
1. Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.
2. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione a norma dell’articolo 27 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa chiaramente il cliente, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.
3. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 2:
sono fornite su un supporto durevole; e
sono sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei clienti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 al fine di:
definire le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione assicurativa;
stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione.
Articolo 29
Informazione del cliente
1. Fatti salvi l’articolo 18 e l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, ai clienti o potenziali clienti vengono fornite, in tempo utile prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:
in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà al cliente una valutazione periodica dell’idoneità dei prodotti di investimento assicurativi consigliati a tale cliente, come indicato all’articolo 30;
per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte;
per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi da comunicare, informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, compresi il costo della consulenza ove pertinente, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al cliente e le modalità di pagamento da parte di quest’ultimo, includendo anche i pagamenti tramite terzi.
Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell’investimento e, se il cliente lo richiede, i costi e gli oneri sono presentati in forma analitica. Se del caso, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di tali informazioni in formato standardizzato.
2. Fatti salvi l’articolo 19, paragrafo 1, lettere d) ed e), l’articolo 19, paragrafo 3, e l’articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione siano considerati adempienti in relazione agli obblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 27 o dell’articolo 28 qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, solo laddove i pagamenti o i benefici:
non hanno alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente; e
non pregiudicano il rispetto da parte dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
3. Gli Stati membri possono imporre ai distributori requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare, gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l’offerta o l’accettazione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.
Tra i requisiti più rigorosi può rientrare l’obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dagli onorari pagati dal cliente.
Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la prestazione di consulenza di cui all’articolo 30 per la vendita di qualsiasi prodotto di investimento assicurativo o per determinati tipi dello stesso.
Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per l’intermediario assicurativo, quando informa il cliente che la consulenza è fornita in modo indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati quanto a tipologia e fornitori, tanto da garantire che gli obiettivi del cliente siano debitamente soddisfatti e che non si limitino ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’intermediario.
Gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, sono tenuti a rispettare i requisiti più rigorosi di uno Stato membro di cui al presente paragrafo all’atto della conclusione di contratti assicurativi con clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in detto Stato membro.
4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 al fine di precisare:
i criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario assicurativo o da un’impresa di assicurazione abbiano ripercussioni negative sulla qualità del pertinente servizio al cliente;
i criteri per valutare il rispetto, da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione che versano o ricevono incentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.
5. Gli atti delegati di cui al paragrafo 4 prendono in considerazione:
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi.
Articolo 30
Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti
1. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 1, quando effettua una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ottengono altresì le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di investimento assicurativi che siano adatti a lui e, in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite.
Gli Stati membri garantiscono che, qualora un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell’articolo 24, l’intero pacchetto sia appropriato.
2. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che, quando svolge attività di distribuzione diverse da quelle di cui al presente articolo, paragrafo 1, in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione chieda al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia adatto a lui. Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell’articolo 24, la valutazione esamina l’adeguatezza del pacchetto nel suo insieme.
Qualora l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione lo avverte di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze ed esperienze, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il prodotto sia adatto a loro. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
3. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 1, se non è prevista una consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi, gli Stati membri possono derogare agli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, autorizzando gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione a svolgere attività di distribuzione assicurativa nel loro territorio senza essere tenuti a ottenere le informazioni o a determinare quanto stabilito al presente articolo, paragrafo 2, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:
le attività si riferiscono a uno dei seguenti prodotti di investimento assicurativi:
i contratti che comportano solamente un’esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano uno struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto; oppure
altri investimenti assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo;
l’attività di distribuzione assicurativa è eseguita su iniziativa del cliente o del potenziale cliente;
il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa in questione, all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione non è richiesto di valutare l’adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell’attività di distribuzione assicurativa esercitata o proposta e che il cliente o potenziale cliente non beneficia della corrispondente protezione delle pertinenti norme in materia di comportamento delle imprese. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione adempie ai suoi obblighi a norma degli articoli 27 e 28.
Tutti gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, all’atto della conclusione di contratti assicurativi con clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in uno Stato membro che non ricorre alla deroga di cui al presente paragrafo devono rispettare le disposizioni applicabili in tale Stato membro.
4. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione predispone una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione e il cliente, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.
5. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornisce ai clienti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti.
Quando presta consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornisce al cliente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di idoneità specificando la consulenza prestata e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente. Si applicano le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafi da 1 a 4.
Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di idoneità, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di idoneità su un supporto durevole direttamente dopo che il cliente è vincolato da un accordo, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di idoneità senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto; e
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ha dato al cliente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di idoneità prima di tale conclusione.
Se un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione dell’idoneità, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i principi di cui al presente articolo quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per i loro clienti, anche in relazione alle informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi per i loro clienti, i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini del presente articolo, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti. Tali atti delegati prendono in considerazione:
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi;
la natura del cliente o del potenziale cliente al dettaglio o professionale.
7. Entro il 23 agosto 2017, l’EIOPA elabora e in seguito aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi che incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto come indicato al paragrafo 3, lettera a), punto i).
8. L’EIOPA può elaborare e in seguito aggiornare periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi classificati come non complessi agli effetti del paragrafo 3, lettera a), punto ii), tenendo conto degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.
CAPO VII
SANZIONI E ALTRE MISURE
Articolo 31
Sanzioni amministrative e altre misure
1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’attuazione. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative a norma della presente direttiva in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.
3. Le autorità competenti esercitano i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine e i poteri sanzionatori previsti al presente capo, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale in uno dei modi seguenti:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
4. Gli Stati membri garantiscono che, in caso di violazione degli obblighi che incombono ai distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi, si possano irrogare sanzioni amministrative e applicare altre misure nei confronti dei membri del loro organo di amministrazione o di vigilanza e di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi del diritto nazionale, sono responsabili di tale violazione.
5. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni amministrative irrogate e le altre misure adottate in conformità del presente articolo siano impugnabili.
6. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative e altre misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri, garantendo che siano rispettate le condizioni per un legittimo trattamento dei dati in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma del presente articolo, paragrafo 2, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 33, essi provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per:
operare in collegamento con le autorità giudiziarie all’interno del loro territorio, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni ai sensi della presente direttiva; e
fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all’EIOPA, in modo da adempiere al loro obbligo di cooperare vicendevolmente e con l’EIOPA ai fini della presente direttiva.
Articolo 32
Pubblicazione delle sanzioni e di altre misure
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino ogni sanzione amministrativa o altra misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima.
2. Se il diritto nazionale prevede la pubblicazione di una decisione di applicare una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito dell’impugnazione. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di applicare una sanzione o altra misura che sia stata oggetto di pubblicazione.
3. Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate, ma non pubblicate ai sensi del paragrafo 1, incluse eventuali impugnazioni e il relativo esito.
Articolo 33
Violazioni e sanzioni e altre misure
1. Il presente articolo si applica almeno:
alle persone che non registrano le loro attività di distribuzione conformemente all’articolo 3;
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa delle persone di cui alla lettera a);
agli intermediari assicurativi o riassicurativi o agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che hanno ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell’articolo 3;
ai distributori di prodotti assicurativi che non rispettano le disposizioni dell’articolo 10;
alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento enunciati ai capi V e VI, in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
ai distributori di prodotti assicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento enunciati al capo V, in relazione a prodotti assicurativi diversi da quelli indicati alla lettera e).
2. Nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano dei poteri di imporre, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure:
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
nel caso di un intermediario assicurativo, la cancellazione della registrazione di cui all’articolo 3;
l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni di gestione in seno a intermediari assicurativi o imprese di assicurazione per tutti i membri dell’organo di amministrazione di intermediari assicurativi o di imprese di assicurazione considerati responsabili;
nel caso di una persona giuridica, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie massime:
almeno 5 000 000 EUR o fino al 5 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo; oppure
fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;
nel caso di una persona fisica, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie massime:
almeno 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva; oppure
fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.
3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti, nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettera f), dispongano dei poteri di imporre, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure:
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio, la cancellazione della registrazione di cui all’articolo 3.
4. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a prevedere sanzioni o altre misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente articolo.
Articolo 34
Applicazione efficace di sanzioni e di altre misure
Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o altra misura e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal reddito annuo della persona fisica responsabile o dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile;
l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
le perdite subite da clienti e terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
il livello di collaborazione con l’autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;
le misure adottate dalla persona fisica o giuridica responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione; e
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
Articolo 35
Segnalazione di violazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito;
la protezione adeguata dei dipendenti dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all’interno di tali entità almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; e
la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.
Articolo 36
Invio di informazioni all’EIOPA in relazione a sanzioni e ad altre misure
1. Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate ma non pubblicate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti inviano all’EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e le altre misure applicate in conformità dell’articolo 31.
L’EIOPA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.
3. Se l’autorità competente ha reso pubblica una sanzione amministrativa o un’altra misura, lo comunica allo stesso tempo all’EIOPA.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37
Protezione dei dati
1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio conformemente alla presente direttiva.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall’EIOPA conformemente alla presente direttiva.
Articolo 38
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 39 in relazione agli articoli 25, 28, 29 e 30.
Articolo 39
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 25, 28, 29 e 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 febbraio 2016.
3. La delega di potere di cui agli articoli 25, 28, 29 e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 25, 28, 29 e 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 40
Periodo transitorio
Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari già registrati a norma della direttiva 2002/92/CE rispettino le disposizioni pertinenti del diritto nazionale di attuazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 23 febbraio 2019.
Articolo 41
Riesame e valutazione
1. Entro il 23 febbraio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dell’articolo 1. Tale relazione comprende una valutazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’EIOPA a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, volta ad appurare se l’ambito di applicazione della presente direttiva, inclusa l’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, continui a essere adeguato per quanto riguarda il livello di protezione dei consumatori, la proporzionalità di trattamento tra i diversi distributori di prodotti assicurativi e gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità competenti e sui canali di distribuzione di prodotti assicurativi.
2. Entro 23 febbraio 2021, la Commissione procede al riesame della presente direttiva. Il riesame include un’indagine generale sull’applicazione pratica delle norme di cui alla presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell’applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento (UE) n. 1286/2014 e della direttiva 2014/65/UE. Il riesame comprende una valutazione volta ad appurare se le norme specifiche di comportamento delle imprese per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi di cui al capo VI della presente direttiva producano risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di protezione dei consumatori coerente con le norme in materia di protezione degli investitori applicabili a norma della direttiva 2014/65/UE e con le caratteristiche specifiche dei prodotti di investimento assicurativi e la natura specifica dei relativi canali di distribuzione. Il riesame valuta altresì una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame prevede inoltre un’analisi specifica dell’impatto dell’articolo 19 della presente direttiva, tenendo conto della situazione della concorrenza sul mercato della distribuzione assicurativa per contratti che non rientrano nei rami specificati all’allegato II della direttiva 2009/138/CE nonché dell’impatto degli obblighi di cui all’articolo 19 della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.
3. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Entro il 23 febbraio 2020, e in seguito almeno ogni due anni, l’EIOPA prepara un’ulteriore relazione sull’applicazione della presente direttiva. L’EIOPA consulta l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prima di pubblicare la propria relazione.
5. In una relazione da preparare entro il 23 febbraio 2018 l’EIOPA effettua una valutazione della struttura del mercato degli intermediari assicurativi.
6. Nella relazione da preparare entro il 23 febbraio 2020 di cui al paragrafo 4 l’EIOPA esamina se le autorità competenti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.
7. La relazione di cui al paragrafo 4 prende in esame almeno i seguenti elementi:
qualsiasi modifica nella struttura del mercato degli intermediari assicurativi;
qualsiasi modifica nelle dinamiche delle attività transfrontaliere;
il miglioramento della qualità delle consulenze e dei metodi di vendita e l’impatto della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.
8. La relazione di cui al paragrafo 4 contiene altresì una valutazione dell’EIOPA sull’impatto della presente direttiva.
Articolo 42
Recepimento
1. Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 43
Modifica della direttiva 2002/92/CE
Il capo III bis della direttiva 2002/92/CE è soppresso a decorrere dal 23 febbraio 2016.
Articolo 44
Abrogazione
La direttiva 2002/92/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, della presente direttiva, è abrogata con effetto dal 1o ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 45
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 46
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZA E COMPETENZA PROFESSIONALE
(di cui all’articolo 10, paragrafo 2)
Rischi non vita classificati nei rami da 1 a 18 nell’allegato I, parte A, della direttiva 2009/138/CE:
conoscenza minima necessaria delle condizioni contrattuali delle polizze proposte, compresi i rischi accessori se coperti da tali polizze;
conoscenza minima necessaria delle norme applicabili che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi, ad esempio le norme in materia di protezione dei consumatori, le norme tributarie pertinenti e le norme sociali e del lavoro pertinenti;
conoscenza minima necessaria della gestione dei sinistri;
conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;
conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti;
conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni;
conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale; e
competenza minima necessaria in materia finanziaria.
Prodotti di investimento assicurativi:
conoscenza minima necessaria dei prodotti di investimento assicurativi, compresi i premi netti e le condizioni contrattuali come pure, se del caso, i benefici garantiti e non garantiti;
conoscenza minima necessaria dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati;
conoscenza minima necessaria dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati;
conoscenza minima necessaria delle polizze che coprono i rischi vita e di altri prodotti di risparmio;
conoscenza minima necessaria dell’organizzazione e dei benefici garantiti dal sistema pensionistico;
conoscenza minima necessaria delle norme applicabili che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi, quali le norme in materia di protezione dei consumatori e le norme tributarie pertinenti;
conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni e del mercato dei prodotti di risparmio;
conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;
conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti;
gestione dei conflitti di interesse;
conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale; e
competenza minima necessaria in materia finanziaria.
Rischi vita classificati nell’allegato II della direttiva 2009/138/CE:
conoscenza minima necessaria delle polizze, compresi i termini, le condizioni, i benefici garantiti e, se del caso, i rischi accessori;
conoscenza minima necessaria dell’organizzazione e dei benefici garantiti dal sistema pensionistico dello Stato membro in questione;
conoscenza delle norme applicabili in materia di contratto di assicurazione, protezione dei consumatori, protezione dei dati, antiriciclaggio e, se del caso, delle norme tributarie pertinenti e delle norme sociali e del lavoro pertinenti;
conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni e di altri mercati dei servizi finanziari pertinenti;
conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;
conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei consumatori;
gestione dei conflitti di interesse;
conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale; e
competenza minima necessaria in materia finanziaria.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19)
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto interno di cui all’articolo 44
Direttiva |
Termine di recepimento delle direttive modificative |
2014/65/UE (UE) 2016/97 |
3.7.2016 22.2.2016 (per quanto riguarda la modifica della direttiva 2002/92/CE in conformità dell’articolo 43 della presente direttiva) 23.2.2018 (per quanto riguarda il recepimento della presente direttiva in conformità dell’articolo 42) |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 2002/92/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 6 |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 6) |
Articolo 2, punto 2) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 7) |
Articolo 2, punto 3) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1), e articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, punto 4) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2), e articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, punto 5) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3) |
Articolo 2, punto 6) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 5) |
Articolo 2, punto 7) |
— |
Articolo 2, punto 8) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 16) |
Articolo 2, punto 9) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 10) |
Articolo 2, punto 10) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 11) |
Articolo 2, punto 11) |
— |
Articolo 2, punto 12) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18) |
Articolo 2, punto 13) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 17) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 3, paragrafo 5 |
— |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 16 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
— |
Articolo 4, paragrafo 6 |
— |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 5 |
Articolo 40 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articoli 4 e 6 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 7 |
Articolo 12 |
Articolo 8 |
Articoli 5, 7, da 31 a 36 |
Articolo 9 |
Articolo 13 |
Articolo 10 |
Articolo 14 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 18, lettera a), punto i), e lettera b), punto i) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 18, lettera a), punto iv) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 18, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), e articolo 19, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 22, paragrafi 2 e 4 |
Articolo 13 |
Articolo 23 |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
— |
( ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( ) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
( ) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
( ) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
( ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).