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Document 02015R2424-20171001

Consolidated text: Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/2017-10-01

02015R2424 — IT — 01.10.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

►C2  recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 341 dell'24.12.2015, pag. 21)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017

  L 154

1

16.6.2017


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 071, 16.3.2016, pag.  322 (2015/2424)

►C2

Rettifica, GU L 110, 26.4.2016, pag.  4 (2015/2424)

►C3

Rettifica, GU L 168, 25.6.2016, pag.  19 (2015/2424)

►C4

Rettifica, GU L 267, 30.9.2016, pag.  1 (2015/2424)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

▼C2

recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M1 —————

▼B

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2868/95 è così modificato:

1) alla regola 1, il paragrafo 3 è soppresso;

2) la regola 2 è soppressa;

3) la regola 4 è soppressa;

4) la regola 5 è soppressa;

5) la regola 5 bis è soppressa;

6) alla regola 9, il paragrafo 3 è così modificato:

a) alla lettera a), le parole «regole 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «regole 1 e 3 e articolo 28 del regolamento»;

b) alla lettera b), il riferimento alla «regola 4, lettera b)» è sostituito da un riferimento all'«articolo 26, paragrafo 2, del regolamento»;

▼C2

6 bis.) al paragrafo 1 della regola 10, il riferimento alla regola 4, lettera c), è sostituito dal riferimento all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento;

▼B

7) alla regola 11, il paragrafo 2 è soppresso;

8) alla regola 12, la lettera k) è soppressa;

▼C2

8 bis.) la regola 23 è soppressa;

8 ter.) al paragrafo 1 della regola 24, il riferimento alla regola 84, paragrafo 2, è sostituito dal riferimento all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento;

▼B

9) il titolo IV è soppresso;

▼C2

9 bis.) alla regola 47, il riferimento alla regola 84, paragrafo 2 è sostituito dal riferimento all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento;

▼B

10)  ►C3  alla regola 62, nel paragrafo 2 le parole «nella Comunità» sono sostituite da «nello Spazio economico europeo» ◄ ;

11)  ►C3  alla regola 71, nel paragrafo 1 le parole «all'interno della Comunità» sono sostituite da «all'interno dello Spazio economico europeo» ◄ ;

12) alla regola 76, il paragrafo 2 è soppresso;

13) la regola 78 è così modificata:

a) al paragrafo 2, nella lettera c) le parole «nella Comunità» sono sostituite da «nello Spazio economico europeo»;

b) al paragrafo 2, lettera b), e ai paragrafi 3 e 5 le parole «Stato membro» e «Stati membri» sono sostituite, rispettivamente, da «Stato membro dello Spazio economico europeo» e «Stati membri dello Spazio economico europeo»;

14) la regola 84 è soppressa;

15) la regola 87 è soppressa;

16) nel titolo XI, la parte K è soppressa

▼C2

16 bis.) al paragrafo 1 della regola 93, la frase «negli altri casi non si applicano le disposizioni della regola 89» è soppressa;

16 ter.) al paragrafo 3 della regola 93, le parole «e la regola 88» sono soppresse;

▼B

17) alla regola 112, il paragrafo 2 è soppresso;

▼C2

17 bis.) al paragrafo 6 della regola 115, il riferimento al paragrafo 2 della regola 112 è soppresso;

17 ter.) al paragrafo 3, secondo comma della regola 121, il riferimento al paragrafo 2 della regola 112 è soppresso.

▼B

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 207/2009 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2016.

▼C4

I seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017:

punti 8); 18), eccetto il paragrafo 5 bis dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2007/2009; 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 26) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 3 dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 29) e 30), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 31), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 32), per quanto riguarda i paragrafi 1 bis, 4 e 6 dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 33), 34) e 35), per quando riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 37), per quanto riguarda la seconda frase del paragrafo 1 e i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 43), per quanto riguarda i paragrafi 2, 3, 4 bis e 8 dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 46), per quanto riguarda il paragrafo 5, terza frase, dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 47), per quanto riguarda il primo comma del paragrafo 1 e i paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 48 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 48), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 49), per quanto riguarda i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 61), 62), 63) e 64), per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 67), eccetto il paragrafo 3 dell'articolo 74 ter del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 68) e 71), per quanto riguarda i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 72), per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto73), eccetto il paragrafo 2 dell'articolo 79 ter del regolamento (CE) n. 207/2009, e il paragrafo 5 dell'articolo 79 quater del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 74), per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 75), per quanto riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 82 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 76), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 82 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 77), 78), per quanto riguarda i paragrafi 1, 6 e 7 dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 80), per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera m), e il paragrafo 3, lettera y), dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 84), per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 97), eccetto il paragrafo 6 dell'articolo 113 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 98), 102), per quanto riguarda i paragrafi 5, 5 bis, 6, 8 e 9, dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 103), 108), per quanto riguarda l'articolo 128, paragrafo 4, lettera o), del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 111), per quanto riguarda la terza frase del paragrafo 2 dell'articolo 132 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 113), 125) 126), per quanto riguarda i paragrafi 1 e da 3 a 8 dell'articolo 147 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 127), per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 148 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 128), per quanto riguarda i paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 149 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 129), per quanto riguarda l'articolo 153 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 130), per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 153 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 132), eccetto il paragrafo 3 dell'articolo 154 bis del regolamento (CE) n. 2007/2009; 135), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 136), 137), per quanto riguarda i paragrafi da 4 a 9 dell'articolo 159 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 138), per quanto riguarda i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 161 del regolamento (CE) n. 207/2009; e punto 139).

▼B

Il punto 108) dell'articolo 1 del presente regolamento, ►C1  per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 128, paragrafo 4, lettera n), si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore la decisione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 o ►C4  12 mesi successivi alla data di cui al primo comma del presente articolo, ◄ a seconda di quale dei due termini sia anteriore. Fino a tale data, i poteri di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera h) ◄ , del regolamento (CE) n. 207/2009, sono esercitati dal direttore esecutivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

È aggiunto l'allegato seguente:




«ALLEGATO -I

IMPORTO DELLE TASSE

A. Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in EUR):

1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale UE (articolo 26, paragrafo 2):

EUR 1 000

2. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale UE per via elettronica (articolo 26, paragrafo 2):

EUR 850

3. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale UE (articolo 26, paragrafo 2):

EUR 50

4. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale UE (articolo 26, paragrafo 2):

EUR 150

5. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):

EUR 1 800

6. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE per via elettronica (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):

EUR 1 500

7. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE: (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):

EUR 50

8. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):

EUR 150

9. Tassa di ricerca relativa a una domanda di marchio UE (articolo 38, paragrafo 2) o a una registrazione internazionale che designa l'Unione (articolo 38, paragrafo 2, e articolo 155, paragrafo 2): 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale di cui all'articolo 38, paragrafo 2; tale importo e le successive modifiche sono pubblicati dall'Ufficio nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

10. Tassa di opposizione (Articolo 41, paragrafo 3):

EUR 320

11. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale UE (articolo 47, paragrafo 3):

EUR 1 000

12. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale UE per via elettronica (articolo 47, paragrafo 3):

EUR 850

13. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale UE (articolo 47, paragrafo 3):

EUR 50

14. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale UE (articolo 47, paragrafo 3):

EUR 150

15. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 34):

EUR 1 800

16. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE per via elettronica (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):

EUR1 500

17. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):

50 EUR

18. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74 bis, paragrafo 3):

EUR 150

19. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo (articolo 47, paragrafo 3): 25 % della tassa di rinnovo pagata in ritardo, ma senza superare complessivamente EUR 1 500

20. Tassa per la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità (articolo 56, paragrafo 2):

EUR 630

21. Tassa di ricorso (articolo 60, paragrafo 1):

EUR 720

22. Tassa per la domanda di restitutio in integrum (articolo 81, paragrafo 3):

EUR 200

23. Tassa per la domanda di trasformazione di una domanda di marchio UE o di un marchio UE (articolo 113, paragrafo 1, anche in combinato disposto con l'articolo 159, paragrafo 1):

a) in una domanda di marchio nazionale;

b) in una designazione di uno Stato membro in virtù del protocollo di Madrid.

EUR 200

24. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 82, paragrafo 1):

400 EUR

25. Tassa per la dichiarazione di divisione di un marchio UE registrato (articolo 49, paragrafo 4) o di una domanda di marchio UE (articolo 44, paragrafo 4):

250 EUR

26. Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio UE registrato [prima del 1o ottobre 2017, regola 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 22 bis, paragrafo 2] o su una domanda di marchio UE [prima del 1o ottobre 2017, regola 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 22 bis, paragrafo 2]:

a) concessione di una licenza;

b) trasferimento di una licenza;

c) costituzione di un diritto reale;

d) trasferimento di un diritto reale;

e) esecuzione forzata.

EUR 200 per registrazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente EUR 1 000

27. Tassa di cancellazione della registrazione di una licenza o di altri diritti [prima del 1o ottobre 2017, regola 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 24 bis, paragrafo 3]: EUR 200 per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente EUR 1 000

28. Tassa per la modifica di un marchio UE registrato (articolo 48, paragrafo 4):

EUR 200

29. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio UE (articolo 88, paragrafo 7), di una copia del certificato di registrazione (articolo 45, paragrafo 2) o di un estratto del registro (articolo 87, paragrafo 7):

a) estratto o copia non autentici:

EUR 10

b) estratto o copia autentici:

EUR 30

30. Tassa di consultazione del fascicolo (articolo 88, paragrafo 6):

EUR 30

31. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 7):

a) copia non autentica:

EUR 10

b) copia autentica:

EUR 30

Supplemento per pagina, se in numero superiore a 10:

EUR 1

32. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 9):

EUR 10

33. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare [prima del 1o ottobre 2017, regola 94, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 85, paragrafo 7]:

EUR 100

34. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [prima del 1o ottobre 2017, regola 147, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 147, paragrafo 4]:

EUR 300

B. Tasse da pagare all'Ufficio internazionale

I.   Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa l'Unione

1. Coloro che richiedono una registrazione internazionale che designa l'Unione sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.

2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa l'Unione presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.

3. L'importo della tassa di cui al punto B.I.1 o al punto B.I.2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore generale dell'OMPI in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'accordo e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

a) per un marchio individuale: 820 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;

b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1 400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda.

II.   Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione.

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.

2. L'importo della tassa di cui al punto B.II.1 del presente punto è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore generale dell'OMPI in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

a) per un marchio individuale: 820 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;

b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1 400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda.»




ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CE) n. 2869/95

Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 1

Articolo 2

Allegato -I, parte A, punti da 1 a 34

Articolo 3

Articolo 144, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 144, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 144 bis, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 144 bis, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 144 bis, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6

Articolo 144 bis, paragrafo 1, ultimo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 144 bis, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 144 bis, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 144 ter

Articolo 9

Articolo 144 quater, paragrafo 1 e 2

Articolo 10

Articolo 144 quater, paragrafo 4

Articolo 11

Allegato -I, parte B, I, punti da 1 a 3

Articolo 12

Allegato -I, parte B, II, punti da 1 a 2

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

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