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Document 02015R1094-20170307

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione del 5 maggio 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1094/2017-03-07

02015R1094 — IT — 07.03.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1094 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2015

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/254 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016

  L 38

1

15.2.2017


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 115, 29.4.2016, pag.  50 (2015/1094)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1094 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2015

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce le specifiche per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto complementari per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali.

2.  Il presente regolamento si applica agli armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.

3.  Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

a) armadi frigoriferi/congelatori professionali alimentati principalmente da energia non elettrica;

b) armadi frigoriferi/congelatori professionali dotati di un'unità di condensazione a distanza;

c) armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;

d) armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20 % del volume netto totale dell'armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un'esenzione;

e) armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un'esenzione;

f) saladette;

g) banchi frigo e altre forme simili di armadi destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e allo stoccaggio;

h) armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;

i) armadi frigoriferi/congelatori professionali su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi frigoriferi/congelatori professionali quali descritti nell'allegato I, definizione 9;

j) frigocongelatori a due porte;

k) armadi statici;

l) armadi da incasso;

m) armadi roll-in e passanti;

n) congelatori a pozzetto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a)

«armadio frigorifero/congelatore professionale» : un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati allo stoccaggio di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;

b)

«alimenti» : cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;

c)

«armadio da incasso» : un apparecchio di refrigerazione fisso e isolato, destinato a essere installato all'interno di un mobile, di un'apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

d)

«armadio roll-in» : un armadio frigorifero/congelatore professionale provvisto di un unico scomparto che consente di introdurre prodotti su carrelli;

e)

«armadio passante» : un armadio frigorifero/congelatore professionale accessibile da entrambi i lati;

f)

«armadio statico» : un armadio frigorifero/congelatore professionale sprovvisto di ventilazione forzata interna, destinato specificamente allo stoccaggio di alimenti sensibili alla temperatura o ad evitare l'asciugatura degli alimenti conservati in contenitori non sigillati, laddove un unico scomparto statico nell'armadio non è sufficiente a designare quest'ultimo come statico;

g)

«armadio aperto» : un armadio frigorifero/congelatore professionale il cui scomparto refrigerato può essere raggiunto dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto, laddove la semplice presenza di uno scomparto raggiungibile dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto e il cui volume netto equivalga a meno del 20 % del volume totale dell'armadio frigorifero/congelatore professionale non è sufficiente a qualificarlo come tale;

h)

«saladette» : un armadio frigorifero/congelatore professionale con una o più porte o cassetti posti sul piano verticale, provvisto di diversi fori sulla superficie superiore nei quali è possibile introdurre recipienti per lo stoccaggio temporaneo e di facile accesso di alimenti quali, tra gli altri, condimenti per pizza o ingredienti per insalate;

i)

«armadio combinato» : un armadio frigorifero/congelatore professionale provvisto di due o più scomparti con temperature differenti per la refrigerazione e lo stoccaggio degli alimenti;

j)

«frigocongelatore a due porte» : un tipo di armadio combinato provvisto di almeno uno scomparto destinato esclusivamente alla temperatura di esercizio per la refrigerazione e di uno scomparto destinato esclusivamente alla temperatura di esercizio per il congelamento;

k)

«congelatore a pozzetto» : un congelatore per alimenti i cui scomparti sono accessibili dall'alto oppure, se dispone sia di apertura dall'alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall'alto supera il 75 % del volume lordo totale dell'apparecchio.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

1.  A partire dal 1o luglio 2016 i fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio armadi frigoriferi/congelatori professionali garantiscono il rispetto delle seguenti specifiche:

a) ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale è provvisto di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell'allegato III;

b) per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell'allegato III;

c) è messa a disposizione una scheda relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell'allegato IV;

d) per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori una scheda elettronica relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell'allegato IV;

e) su richiesta delle autorità degli Stati membri è fornita la documentazione tecnica, secondo quanto stabilito all'allegato V;

f) la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;

g) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.

2.  Le etichette di cui all'allegato III accompagnano gli armadi frigoriferi/congelatori professionali immessi sul mercato in base al seguente calendario:

 dal 1o luglio 2016: etichetta 1 o etichetta 2;

 dal 1o luglio 2019: etichetta 2.

Articolo 4

Responsabilità dei distributori

I distributori di armadi frigoriferi/congelatori professionali garantiscono il rispetto delle seguenti specifiche:

a) presso il punto vendita ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale riporta l'etichetta provvista dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, apposta all'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio in modo da risultare chiaramente visibile;

b) gli armadi frigoriferi/congelatori professionali posti in vendita, noleggio o locazione-vendita in situazioni in cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, sono commercializzati corredati delle informazioni provviste dai fornitori a norma dell'allegato VI, tranne quando l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;

c) la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;

d) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.

Articolo 5

Misurazione e calcolo

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, basate sui metodi più avanzati generalmente riconosciuti, secondo quanto stabilito all'allegato IX.

Articolo 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, del consumo e dei volumi annui di energia conformemente alla procedura stabilita nell'allegato X.

Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame valuta in particolare:

a) eventuali variazioni significative delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchio;

b) le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all'allegato X;

c) l'opportunità di introdurre un metodo per determinare il consumo annuo standard di energia dei frigocongelatori a due porte;

d) l'opportunità di introdurre un metodo riveduto relativo al consumo annuo standard di energia degli armadi orizzontali.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a X

Ai fini degli allegati da II a X si intende per:

1)

«volume netto» : il volume contenente alimenti entro il limite di carico;

2)

«temperatura di esercizio per la refrigerazione» : la temperatura degli alimenti stoccati nell'armadio è mantenuta senza interruzione tra – 1 °C e 5 °C;

3)

«temperatura di esercizio per il congelamento» : la temperatura degli alimenti stoccati nell'armadio è mantenuta senza interruzione al di sotto di – 15 °C, vale a dire la temperatura più elevata dell'insieme di prove più caldo;

4)

«armadio multiuso» : un armadio frigorifero/congelatore professionale o uno scomparto distinto all'interno dello stesso può essere regolato a temperature differenti per gli alimenti refrigerati o congelati;

5)

«armadio verticale» : un armadio frigorifero/congelatore professionale di altezza totale pari o superiore a 1 050 mm con una o più porte o cassetti frontali di accesso al medesimo scomparto;

6)

«armadio orizzontale» : un armadio frigorifero/congelatore professionale di altezza totale inferiore a 1 050 mm con una o più porte o cassetti frontali di accesso al medesimo scomparto;

7)

«armadio a basse prestazioni», anche noto come «armadio semiprofessionale» : un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell'allegato IX, tabella 3. Se l'armadio è in grado di mantenere la temperatura in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;

8)

«armadio ad alte prestazioni» : un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IX, tabella 3;

9)

«armadio frigorifero/congelatore professionale equivalente» : un modello di armadio frigorifero/congelatore professionale immesso sul mercato con lo stesso volume netto, le medesime caratteristiche tecniche, di efficienza e di prestazioni, lo stesso tipo di scomparti e gli stessi volumi di un altro modello di armadio frigorifero/congelatore professionale immesso sul mercato dallo stesso fabbricante con un codice commerciale diverso.




ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

La classe di efficienza energetica di un armadio frigorifero/congelatore professionale è determinata in base al corrispondente indice di efficienza energetica (IEE) di cui alla tabella 1.



Tabella 1

Classi di efficienza energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

Classe di efficienza energetica

IEE

A+++

IEE < 5

A++

5 ≤ IEE < 10

A+

10 ≤ IEE < 15

A

15 ≤ IEE < 25

B

25 ≤ IEE < 35

C

35 ≤ IEE < 50

D

50 ≤ IEE < 75

E

75 ≤ IEE < 85

F

85 ≤ IEE < 95

G

95 ≤ IEE < 115

L'IEE è calcolato come indicato nell'allegato VIII.




ALLEGATO III

Etichette

1.    Etichetta 1 — Armadi frigoriferi/congelatori professionali che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A a G

image

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

I. il nome o marchio del fornitore;

II. l'identificativo del modello del fornitore;

III. la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica viene posta all'altezza della punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica corrispondente;

IV. il consumo annuo di energia elettrica in kWh in termini di consumo annuo finale di energia, calcolato conformemente all'allegato IX e arrotondato alla cifra intera più vicina;

V. la somma dei volumi netti, espressa in litri, di tutti gli scomparti refrigerati funzionanti alla temperatura di esercizio per la refrigerazione; in mancanza di scomparti funzionanti alla temperatura di esercizio per la refrigerazione il fornitore indica «- L» al posto di un valore;

VI. la somma dei volumi netti, espressa in litri, di tutti gli scomparti funzionanti alla temperatura di esercizio per il congelamento; in mancanza di scomparti funzionanti alla temperatura di esercizio per il congelamento il fornitore indica «– L» al posto di un valore;

VII. la classe climatica (3, 4 o 5), assieme alla temperatura a bulbo secco (in °C) e all'umidità relativa (in %), come indicato nell'allegato IX, tabella 3.

La forma grafica dell'etichetta è conforme al modello riportato al punto 3. In deroga a questo punto, se a un modello è stato assegnato un marchio «Ecolabel UE» ( 1 ) è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

2.    Etichetta 2 — Armadi frigoriferi/congelatori professionali che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a G

image

L'etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.

La forma grafica dell'etichetta è conforme al modello riportato al punto 3. In deroga a questo punto, se a un modello è stato assegnato un marchio «Ecolabel UE» è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

3.

L'etichetta per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali è conforme al modello che segue:

image

Dove:

a) l'etichetta è larga almeno 110 mm e lunga 220 mm. Se è stampata in un formato maggiore, il suo contenuto è comunque proporzionato a quanto sopra specificato;

b) lo sfondo dell'etichetta è bianco;

c) si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero; ad esempio, 00-70-X- 00 indica lo 0 % di ciano, il 70 % di magenta, il 100 % di giallo e lo 0 % di nero;

d) l'etichetta rispetta tutte le specifiche elencate nel seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

image   Bordo dell'etichetta UE: 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm;

image   Logo UE: colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00;

image   Etichetta energetica: colore: X-00-00-00;

Pittogrammi come raffigurati (logo UE + etichetta energetica): larghezza 92 mm × altezza 17 mm.

image   Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza 92,5 mm

image   Scala A-G

Freccia

:

altezza 7 mm, spazio intermedio 0,75 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00,

terza classe: 30-00-X-00,

quarta classe: 00-00-X-00,

quinta classe: 00-30-X-00,

sesta classe: 00-70-X-00,

ultime classi: 00-X-X-00.

Testo

:

calibri grassetto 19 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: calibri grassetto 13 pt, apice, bianco, allineati su un'unica riga.

image   Classe di efficienza energetica

Freccia

:

larghezza 26 mm × altezza 14 mm, 100 % nero.

Testo

:

calibri grassetto 29 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: calibri grassetto 18 pt, apice, bianco, allineati su un'unica riga.

image   Energia

Testo

:

calibri normale 11 pt, maiuscolo, nero.

image   Consumo anno di energia

Bordo

:

2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm;

Valore

:

calibri grassetto 32 pt, 100 % nero;

Seconda riga

:

calibri normale 14 pt, 100 % nero.

image   Somma dei volumi netti di tutti gli scomparti funzionanti a temperatura di esercizio per la refrigerazione

Bordo

:

2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm;

Valore

:

calibri grassetto 25 pt, 100 % nero; calibri normale 17 pt, 100 % nero.

image   Classe climatica assieme alla temperatura a bulbo secco e all'umidità relativa

Bordo

:

2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm;

Valore

:

calibri grassetto 25 pt, 100 % nero;

Seconda riga

:

calibri normale 14 pt, 100 % nero.

image   Somma dei volumi netti di tutti gli scomparti funzionanti alla temperatura di esercizio per il congelamento

Bordo

:

2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm;

Valore

:

calibri grassetto 25 pt, 100 % nero; calibri normale 17 pt, 100 % nero.

image   Nome o marchio del fornitore

image   Identificativo del modello del fornitore

image   Il nome o il marchio del fornitore e l'identificativo del modello sono contenuti in un riquadro di 90 × 15 mm.

image   Numero del regolamento

Testo

:

calibri grassetto 11 pt.




ALLEGATO IV

Scheda relativa al prodotto

1. Le informazioni contenute nella scheda relativa al prodotto per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo illustrativo del prodotto o nell'ulteriore documentazione fornita con il prodotto:

a) il nome o marchio del fornitore;

b) l'identificativo del modello del fornitore;

c) il tipo di modello conformemente alle definizioni di cui all'allegato I;

d) la classe di efficienza energetica e l'indice di efficienza energetica del modello, determinati conformemente all'allegato II;

e) se al modello è stato assegnato un marchio «Ecolabel UE» a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, tale informazione può essere inclusa;

f) il consumo di energia dell'armadio frigorifero/congelatore nelle 24 ore (E24 h) e il consumo annuo di energia in kWh, calcolati conformemente all'allegato IX e arrotondati alla cifra intera più vicina;

g) il volume netto di ciascuno scomparto;

h) la classe climatica in conformità dell'allegato IX, tabella 3;

i) per quanto riguarda gli armadi a basse prestazioni, la seguente frase: «Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 25 °C e non è pertanto idoneo all'utilizzo nelle cucine professionali»;

j) per quanto riguarda gli armadi ad alte prestazioni, la seguente frase: «Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C».

2. Un'unica scheda relativa al prodotto può riguardare diversi modelli di armadi frigoriferi/congelatori professionali forniti dallo stesso fornitore.

3. Le informazioni contenute nella scheda possono essere fornite mediante una copia dell'etichetta, a colori o in bianco e nero, nel qual caso sono fornite anche le informazioni di cui al punto 1 non figuranti sull'etichetta.




ALLEGATO V

Documentazione tecnica

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), comprende:

a) il nome e l'indirizzo del fornitore;

b) una descrizione sufficiente del modello di armadio frigorifero/congelatore professionale affinché questo possa essere identificato in modo inequivocabile;

c) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d) se del caso, le altre norme e specifiche tecniche utilizzate;

e) l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

f) i risultati delle misurazioni e dei calcoli per i parametri tecnici indicati all'allegato IX.

2. Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di armadio frigorifero/congelatore professionale sono state ottenute mediante calcoli basati su un modello equivalente di armadio frigorifero/congelatore professionale, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli e alle prove svolte dai fornitori per verificare l'accuratezza dei calcoli. Le informazioni tecniche comprendono altresì un elenco di tutti i modelli equivalenti di armadi frigoriferi/congelatori professionali per i quali le informazioni sono state ottenute sulla stessa base.

3. Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica possono essere incorporate nella documentazione tecnica fornita a norma delle disposizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE.




ALLEGATO VI

Informazioni da comunicare qualora gli utilizzatori finali non possano prendere visione del prodotto esposto, tranne su Internet

1. Qualora gli utilizzatori finali non possano prendere visione del prodotto esposto, tranne su Internet, le informazioni sono fornite nell'ordine seguente:

a) la classe di efficienza energetica del modello definita in conformità dell'allegato II;

b) il consumo annuo di energia in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato in conformità dell'allegato IX;

c) il volume netto di ciascuno scomparto;

d) la classe climatica definita in conformità dell'allegato IX.

2. Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda relativa al prodotto è fornita nella forma e nell'ordine indicati nell'allegato IV.

3. Tutte le informazioni di cui al presente allegato sono stampate o esposte in forma e caratteri leggibili.




ALLEGATO VII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o locazione-vendita su Internet

1. Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a)

«meccanismo di visualizzazione» : qualsiasi schermo, anche tattile, o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b)

«visualizzazione annidata» : un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c)

«schermo tattile» : uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, uno slate o uno smartphone;

d)

«testo alternativo» : testo fornito in alternativa a un'immagine, che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2. L'etichetta appropriata messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), figura sul meccanismo di visualizzazione accanto al prezzo del prodotto, nel rispetto delle date di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La dimensione dell'etichetta è tale da consentire che essa sia chiaramente visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni indicate nell'allegato III, punto 3. L'etichetta può essere visualizzata mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. In caso di visualizzazione annidata l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3. L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:

a) è costituita da una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto figurante nell'etichetta;

b) indica la classe di efficienza energetica del prodotto in bianco in caratteri di dimensione equivalente a quelli del prezzo; e

c) ha uno dei seguenti formati:

image

4. In caso di visualizzazione annidata la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato figura sul meccanismo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine rimanda all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine che si deve visualizzare laddove non sia possibile visualizzare l'etichetta indica la classe di efficienza energetica del prodotto in caratteri di dimensione equivalente a quelli del prezzo.

5. La scheda relativa al prodotto appropriata messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), figura sul meccanismo di visualizzazione accanto al prezzo del prodotto. La sua dimensione è tale da consentire che sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda relativa al prodotto può essere visualizzata mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso il link utilizzato per la consultazione della scheda indica in modo chiaro e leggibile «scheda relativa al prodotto». In caso di visualizzazione annidata la scheda relativa al prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.




ALLEGATO VIII

Metodo per il calcolo dell'indice di efficienza energetica per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali

Ai fini del calcolo dell'indice di efficienza energetica (IEE) di un modello di armadio frigorifero/congelatore professionale il consumo annuo di energia di un dato apparecchio è confrontato con il consumo annuo standard di energia dello stesso apparecchio.

L'IEE è calcolato come segue:

IEE = AEC/(SAEC) × 100

dove:

AEC = E24 h × af × 365

AEC

=

consumo annuo di energia dell'armadio in kWh/anno

E24 h

=

consumo di energia dell'armadio nelle 24 ore

af

=

fattore di aggiustamento, da applicare solamente agli armadi a basse prestazioni in base all'allegato IX, punto 2

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

consumo annuo standard di energia dell'armadio in kWh/anno

Vn

=

volume netto dell'apparecchio, corrispondente alla somma dei volumi netti di tutti i suoi scomparti espressa in litri.

M e N sono riportati nella tabella 2.



Tabella 2

Valori dei coefficienti M e N

Categoria

Valore per M

Valore per N

Verticale per la refrigerazione

1,643

609

Verticale per il congelamento

4,928

1 472

Orizzontale per la refrigerazione

2,555

1 790

Orizzontale per il congelamento

5,840

2 380




ALLEGATO IX

Misurazione e calcolo

1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Tali metodi sono conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai parametri fissati nel presente allegato.

2. Ai fini della determinazione dei valori del consumo annuo di energia e dell'indice di efficienza energetica per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali, le misurazioni sono effettuate nelle seguenti condizioni:

 la temperatura degli insiemi di prove è compresa tra – 1 °C e 5 °C per gli armadi frigoriferi ed è inferiore a – 15 °C per i congelatori;

 le condizioni ambientali corrispondono alla classe climatica 4, come illustrato nella tabella 3, tranne per gli armadi a basse prestazioni, che sono sottoposti a prova in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3. Ai risultati delle prove ottenuti per gli armadi a basse prestazioni si applicano i fattori di aggiustamento di 1,2 per gli armadi frigoriferi a basse prestazioni a temperatura di esercizio per la refrigerazione e di 1,1 per i congelatori a temperatura di esercizio per il congelamento;

 gli armadi frigoriferi/congelatori professionali sono sottoposti a prova:

 

 a temperatura di esercizio per la refrigerazione nel caso di un armadio combinato provvisto di almeno uno scomparto destinato esclusivamente alla temperatura di esercizio per la refrigerazione;

 a temperatura di esercizio per la refrigerazione nel caso di un armadio frigorifero/congelatore professionale provvisto di un unico scomparto destinato esclusivamente alla temperatura di esercizio per la refrigerazione;

 a temperatura di esercizio per il congelamento in tutti gli altri casi.

3. Le condizioni ambientali delle classi climatiche 3, 4 e 5 sono indicate nella tabella 3.



Tabella 3

Condizioni ambientali delle classi climatiche 3, 4 e 5

Classe climatica della sala prove

Temperatura a bulbo secco, in °C

Umidità relativa, in %

Punto di rugiada, in °C

Massa di vapore acqueo in aria secca, in g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8

▼M1




ALLEGATO X

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a) i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b) i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 4;

3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli di armadi frigoriferi/congelatori professionali che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica;

5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 4;

6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di armadi frigoriferi/congelatori professionali che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VIII e IX.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 4 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.



Tabella 4

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Volume netto

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %.

Consumo di energia (E24 h )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

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