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Document 02015R0848-20220109
Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast)
Consolidated text: Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione)
Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione)
Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:
Atto modificativo | Tipo di modifica | Suddivisione interessata | Data di entrata in vigore |
---|---|---|---|
32023R2844 | modificato da | articolo 53 | 01/05/2025 |
32023R2844 | modificato da | articolo 42 paragrafo 3 frase 1 | 01/05/2025 |
32023R2844 | modificato da | articolo 57 paragrafo 3 frase 1 | 01/05/2025 |
02015R0848 — IT — 09.01.2022 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/353 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2017 |
L 57 |
19 |
3.3.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/946 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018 |
L 171 |
1 |
6.7.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/2260 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2021 |
L 455 |
4 |
20.12.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2015
relativo alle procedure di insolvenza
(rifusione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,
un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza,
i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure
una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b).
Laddove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo è quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest'ultimo.
Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.
Il presente regolamento non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 che riguardano:
le imprese assicuratrici;
gli enti creditizi;
le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure
gli organismi d'investimento collettivo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
«procedura concorsuale», una procedura che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa;
«organismi d'investimento collettivo», gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e i fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«debitore non spossessato», un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d'insolvenza che non implica necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza o il trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un amministratore delle procedure di insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari;
«procedure d'insolvenza», le procedure elencate nell'allegato A;
«amministratore delle procedure di insolvenza», qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo provvisorio, è quella di:
verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d'insolvenza;
rappresentare l'interesse collettivo dei creditori;
amministrare, in tutto o in parte, i beni dei quali il debitore è stato spossessato;
liquidare i beni di cui al punto iii); oppure
sorvegliare la gestione degli affari del debitore.
Le persone e organi di cui al primo comma sono elencati nell'allegato B;
«giudice»,
all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, lettera j), agli articoli 36 e 39 nonché agli articoli da 61 a 77, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro;
in tutti gli altri articoli, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;
«decisione di apertura della procedura d'insolvenza»,
la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e
la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza;
«momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza», il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
«Stato membro in cui si trovano i beni»,
per le quote di partecipazione in società di capitali diverse da quelle previste al punto ii), lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede legale della società emittente;
per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome («strumenti finanziari in forma scritturale»), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione;
per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto, oppure, per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio senza IBAN, lo Stato membro in cui l'ente creditizio presso il quale è depositato il conto ha la sua amministrazione centrale o, qualora il conto sia depositato presso una filiale, un'agenzia o altra dipendenza, lo Stato membro in cui si trovano la filiale, l'agenzia o l'altra dipendenza;
per i beni e i diritti che il proprietario o titolare fa iscrivere in un pubblico registro, diversi da quelli previsti al punto i), lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro;
per i brevetti europei, lo Stato membro per il quale un brevetto europeo viene rilasciato;
per i diritti d'autore e diritti connessi, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di tali diritti ha la residenza abituale o la sede legale;
per i beni materiali diversi da quelli previsti ai punti da i) a iv), lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni;
per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto iii), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;
«dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni;
«creditore locale», un creditore i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;
«creditore straniero», un creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri;
«gruppo di società», un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie;
«impresa madre», l'impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un'impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) è considerata quale impresa madre.
Articolo 3
Competenza giurisdizionale internazionale
Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.
Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.
Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.
La procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può solamente aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 allorché:
in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si possa aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure
l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza sia richiesta da:
un creditore il cui credito deriva o è legato all'esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l'apertura della procedura territoriale, oppure
un'autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l'apertura della procedura d'insolvenza.
Se la procedura principale d'insolvenza è aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria di insolvenza.
Articolo 4
Verifica della competenza
Articolo 5
Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza
Articolo 6
Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente
Il primo comma si applica al debitore non spossessato, purché il diritto nazionale consenta a quest'ultimo di promuovere azioni per la massa fallimentare.
Articolo 7
Legge applicabile
La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:
i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza;
le condizioni di opponibilità della compensazione;
gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;
i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di composizione;
i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Articolo 8
Diritti reali dei terzi
I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:
il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;
il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;
il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
Articolo 9
Compensazione
Articolo 10
Riserva di proprietà
Articolo 11
Contratto relativo a un bene immobile
Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove
il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza, e
non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.
Articolo 12
Sistemi di pagamento e mercati finanziari
Articolo 13
Contratti di lavoro
Il primo comma si applica altresì a un'autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo.
Articolo 14
Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri
Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti di un debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.
Articolo 15
Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari
Ai fini del presente regolamento, un brevetto europeo con effetto unitario, un marchio comunitario o altro diritto analogo istituito dalla normativa dell'Unione possono essere inclusi solo nella procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 16
Atti pregiudizievoli
L'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:
l'atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e
la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.
Articolo 17
Tutela del terzo acquirente
Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso:
di un bene immobile,
di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o
di valori mobiliari la cui esistenza necessita l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,
la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.
Articolo 18
Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti
Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale.
CAPO II
RICONOSCIMENTO DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA
Articolo 19
Principio
La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.
Articolo 20
Effetti del riconoscimento
Articolo 21
Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza
Articolo 22
Prova della nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza
La nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.
Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore delle procedure di insolvenza esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.
Articolo 23
Restituzione e imputazione
Articolo 24
Registri fallimentari
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'articolo 27, e includono quanto segue («informazioni obbligatorie»):
la data di apertura della procedura d'insolvenza;
il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;
il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;
se la competenza per l'apertura della procedura si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, sull'articolo 3, paragrafo 2, o sull'articolo 3, paragrafo 4;
se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;
se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;
il nome, il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore, se del caso, nominato nella procedura;
il termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;
la data di chiusura della procedura principale di insolvenza, se del caso;
il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine.
Qualora uno Stato membro utilizzi la possibilità di cui al primo comma, la procedura d'insolvenza non pregiudica i crediti dei creditori stranieri che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma.
Articolo 25
Interconnessione dei registri fallimentari
Entro il 26 giugno 2019 la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 87:
le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;
i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;
le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e
un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.
Articolo 26
Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari
Articolo 27
Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione
Il richiedente non è obbligato a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la sua richiesta, né a provvedere ad eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.
Articolo 28
Pubblicazione in un altro Stato membro
Articolo 29
Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro
Articolo 30
Spese
Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 28 e 29 sono considerate spese della procedura.
Articolo 31
Prestazioni a favore del debitore
Articolo 32
Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
Il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.
Il primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.
Articolo 33
Ordine pubblico
Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.
CAPO III
PROCEDURE SECONDARIE DI INSOLVENZA
Articolo 34
Apertura della procedura
Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.
Articolo 35
Legge applicabile
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.
Articolo 36
Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza
Articolo 37
Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza
L'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta:
dall' amministratore della procedura principale di insolvenza;
da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria di insolvenza.
Articolo 38
Decisione di aprire una procedura secondaria di insolvenza
Il giudice di cui al paragrafo 1 può disporre provvedimenti conservativi per tutelare gli interessi dei creditori locali ingiungendo all'amministratore delle procedure di insolvenza o al debitore non spossessato di non trasferire o alienare beni situati nello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'attività ordinaria. Il giudice può anche disporre altre misure per tutelare l'interesse dei creditori locali durante una sospensione, a meno che ciò non sia incompatibile con le norme nazionali di procedura civile.
La sospensione dell'apertura della procedura secondaria di insolvenza è revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se durante la sospensione è stato concluso un accordo nell'ambito delle trattative di cui al primo comma.
La sospensione può essere revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se la continuazione della sospensione è pregiudizievole per i diritti dei creditori, in particolare se le trattative sono state interrotte o risulta evidente che è improbabile che vadano a buon fine o se l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato ha violato il divieto di alienare i suoi beni o di trasferirli fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza.
Articolo 39
Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza
L'amministratore della procedura principale di insolvenza può impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni e i requisiti dell'articolo 38.
Articolo 40
Anticipo delle spese
Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.
Articolo 41
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:
si scambiano quanto prima informazioni potenzialmente utili all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione dei crediti e i crediti ammessi, nonché tutti i provvedimenti volti a salvare,o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove sussista una siffatta possibilità, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;
coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; l'amministratore della procedura secondaria di insolvenza dà in tempo utile all'amministratore della procedura principale di insolvenza la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria di insolvenza.
Articolo 42
Cooperazione e comunicazione tra giudici
La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo il giudice ritenga opportuno. Sono compresi in particolare:
il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;
la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;
il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari del debitore;
il coordinamento della tenuta delle audizioni;
il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario.
Articolo 43
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici
Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quelle territoriali e secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore:
l'amministratore della procedura principale di insolvenza coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria di insolvenza o che l'ha aperta;
l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire la procedura principale di insolvenza o che l'ha aperta, e
l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire un'altra procedura territoriale o secondaria di insolvenza o che l'ha aperta,
nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportino conflitto di interesse.
Articolo 44
Spese per la cooperazione e comunicazione
I requisiti stabiliti agli articoli 42 e 43 non comportano per i giudici l'addebito reciproco delle spese per la cooperazione e comunicazione.
Articolo 45
Esercizio dei diritti dei creditori
Articolo 46
Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo
Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo:
a richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza,
d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta dell'amministratore della procedura secondaria di insolvenza, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza o della procedura secondaria di insolvenza.
Articolo 47
Facoltà dell'amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione
Articolo 48
Effetti della chiusura della procedura d'insolvenza
Articolo 49
Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza
Se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l'amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo all'amministratore della procedura principale di insolvenza.
Articolo 50
Apertura successiva della procedura principale di insolvenza
Qualora la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato membro, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli 41, 45, 46, 47 e 49, ove lo stato della procedura lo consenta.
Articolo 51
Conversione della procedura secondaria di insolvenza
Articolo 52
Provvedimenti conservativi
Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni di un debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato membro, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.
CAPO IV
INFORMAZIONE DEI CREDITORI E INSINUAZIONE DEI LORO CREDITI
Articolo 53
Diritto di insinuazione dei crediti
Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.
Articolo 54
Obbligo di informare i creditori
Articolo 55
Procedura di insinuazione di crediti
Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui al paragrafo 1 include le seguenti informazioni:
il nome, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, se del caso, il numero di identificazione personale, se del caso, nonché le coordinate bancarie del creditore straniero di cui al paragrafo 1;
l'importo del credito, comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e data alla quale è sorto nonché data alla quale è divenuto esigibile, se diversa;
in caso di interessi, il tasso d'interesse, se gli interessi sono di natura legale o contrattuale, il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti e l'importo capitalizzato degli interessi;
in caso di spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura, l'importo e il dettaglio di tali spese;
la natura del credito;
l'eventuale diritto di prelazione e il relativo fondamento;
l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia invocata, la data alla quale la garanzia è stata concessa e, qualora sia stata iscritta, il numero d'iscrizione; e
l'eventuale compensazione e, in tal caso, gli importi dei crediti reciproci in essere alla data di apertura della procedura d'insolvenza, la data alla quale sono sorti e l'importo preteso al netto della compensazione.
Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è corredato, se del caso, di copia dei documenti giustificativi.
CAPO V
PROCEDURE D'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO DI SOCIETÀ
SEZIONE 1
Cooperazione e comunicazione
Articolo 56
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:
si scambiano quanto prima ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza;
verificano la possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato.
Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 possono convenire di conferire ulteriori poteri all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Possono altresì convenire la ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna procedura.
Articolo 57
Cooperazione e comunicazione tra giudici
La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo che il giudice ritenga opportuno. Essa può riguardare, in particolare:
il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;
la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;
il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle società del gruppo;
il coordinamento della tenuta delle audizioni;
il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario.
Articolo 58
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici
L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo di società:
coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra società dello stesso gruppo di società o che l'abbia aperta; e
può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra società del gruppo o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato,
nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle procedure, non comportino conflitto d'interessi e non siano incompatibili con le norme ad esse applicabili.
Articolo 59
Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società
Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 56 a 60 sostenute da un amministratore delle procedure di insolvenza o da un giudice sono considerate spese delle rispettive procedure.
Articolo 60
Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società
L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo di società può, nella misura in cui serva a facilitare la gestione efficace della procedura:
essere sentito nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo;
chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura aperta nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, purché:
sia stato proposto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), un piano di ristrutturazione per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, che presenti ragionevoli possibilità di successo;
tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano di ristrutturazione;
il piano di ristrutturazione sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta la sospensione; e
né la procedura d'insolvenza in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stato nominato né la procedura per la quale è stata richiesta la sospensione siano soggette al coordinamento di cui alla sezione 2 del presente capo;
chiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo ai sensi dell'articolo 61.
Prima di disporre la sospensione, il giudice sente l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura per la quale è richiesta la sospensione. La sospensione può essere disposta per il periodo di tempo, non superiore a tre mesi, ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura.
Il giudice che dispone la sospensione può chiedere all'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 di prendere qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura.
Il giudice può prorogare la durata della sospensione per l'ulteriore periodo o periodi che ritenga opportuni e che siano compatibili con le norme applicabili alla procedura, purché le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a iv), continuino ad essere soddisfatte e la durata totale della sospensione (il periodo iniziale insieme a tali proroghe) non superi sei mesi.
SEZIONE 2
Coordinamento
Articolo 61
Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo
La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi:
una proposta relativa alla persona da nominare quale coordinatore di gruppo (il «coordinatore»), informazioni sulla sua ammissibilità ai sensi dell'articolo 71, informazioni sui suoi titoli e il suo accordo scritto a operare come coordinatore;
le linee generali del coordinamento di gruppo proposto e in particolare i motivi per i quali le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, sono soddisfatte;
un elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo e, se del caso, i giudici e le autorità competenti coinvolti nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo;
le linee generali dei costi stimati del coordinamento di gruppo proposto e la stima della quota di tali costi a carico di ciascuna società del gruppo.
Articolo 62
Regola di priorità
Fatto salvo l'articolo 66, qualora l'apertura di procedure di coordinamento di gruppo sia chiesta dinanzi a giudici di diversi Stati membri, i giudici diversi dal giudice adito in precedenza dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.
Articolo 63
Notifica da parte del giudice adito
Il giudice investito di una domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo notifica quanto prima la domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo e il coordinatore proposto agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo come indicato nella domanda di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), se ritiene che:
l'apertura di tale procedura serva a facilitare la gestione efficace della procedura d'insolvenza relativa alle diverse società del gruppo;
nessun creditore di una società del gruppo di cui si prevede la partecipazione alla procedura possa essere svantaggiato finanziariamente dall'inclusione di tale società nella procedura in questione; e
il coordinatore proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 71.
Articolo 64
Contestazioni sollevate dagli amministratori delle procedure di insolvenza
Un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo può contestare:
l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo delle procedure d'insolvenza per le quali è stato nominato; o
la persona proposta al ruolo di coordinatore.
La contestazione può essere presentata mediante il modulo uniforme elaborato in conformità dell'articolo 88.
Articolo 65
Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo
Articolo 66
Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo
Articolo 67
Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto
Qualora siano state sollevate contestazioni in merito alla persona proposta quale coordinatore da parte di un amministratore delle procedure di insolvenza che non contesta anche l'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare l'amministratore delle procedure di insolvenza che ha sollevato contestazioni a presentare una nuova richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.
Articolo 68
Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo
Una volta trascorso il periodo di cui all'articolo 64, paragrafo 2, il giudice può aprire una procedura di coordinamento di gruppo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1. In tal caso, il giudice:
nomina un coordinatore;
decide le linee generali del coordinamento; e
decide in merito alla stima dei costi e alla quota a carico di ciascuna società del gruppo.
Articolo 69
Adesione successiva di amministratori delle procedure di insolvenza
Conformemente al suo diritto nazionale, ogni amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere, a seguito della decisione del giudice di cui all'articolo 68, l'inclusione della procedura in relazione alla quale è stato nominato, qualora:
siano state sollevate contestazioni all'inclusione della procedura d'insolvenza nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo, o
la procedura d'insolvenza nei confronti di una società del gruppo sia stata avviata dopo l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo da parte del giudice.
Fatto salvo il paragrafo 4, il coordinatore può accogliere tale richiesta, previa consultazione degli amministratori delle procedure di insolvenza interessati, qualora:
ritenga che, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di coordinamento di gruppo al momento della richiesta, i criteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b), siano soddisfatti; o
tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati diano il proprio assenso alle condizioni previste dal rispettivo diritto nazionale.
Articolo 70
Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo
Qualora l'amministratore della procedura di insolvenza non segua le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo, egli ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore.
Articolo 71
Il coordinatore
Articolo 72
Compiti e diritti del coordinatore
Il coordinatore:
definisce e formula raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura d'insolvenza;
propone un piano di coordinamento di gruppo che individua, illustra e raccomanda una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può contenere proposte concernenti:
le misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una parte del medesimo;
la composizione delle controversie infragruppo per quanto riguarda le operazioni infragruppo e le azioni revocatorie;
gli accordi tra gli amministratori delle procedure di insolvenza delle società insolventi del gruppo.
Il coordinatore può inoltre:
essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando alle assemblee dei creditori;
mediare nelle controversie tra due o più amministratori delle procedure di insolvenza di società del gruppo;
presentare e illustrare il suo piano di coordinamento di gruppo alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire ai sensi della legislazione nazionale;
chiedere agli amministratori delle procedure di insolvenza informazioni su qualsiasi società del gruppo laddove tali informazioni servano o possano servire a individuare e formulare strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e
chiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque società del gruppo per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che tale sospensione sia necessaria per garantire la corretta applicazione del piano e sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta, oppure chiedere la revoca di eventuali sospensioni esistenti. Tale richiesta è presentata al giudice che ha aperto la procedura di cui si richiede la sospensione.
Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento delle costi rispetto alle stime di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento del 10 % dei costi stimati, il coordinatore:
informa senza indugio gli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti; e
chiede l'approvazione preventiva del giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo.
Articolo 73
Lingue
Articolo 74
Cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza e il coordinatore
Articolo 75
Revoca della nomina del coordinatore
Il giudice revoca la nomina del coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante, se:
il coordinatore agisca a detrimento dei creditori di una società del gruppo partecipante; o
il coordinatore non rispetti gli obblighi incombenti in virtù del presente capo.
Articolo 76
Debitore non spossessato
Le disposizioni applicabili, nel presente capo, all'amministratore delle procedure di insolvenza si applicano anche, ove compatibili, al debitore non spossessato.
Articolo 77
Spese e ripartizione
CAPO VI
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 78
Protezione dei dati
Articolo 79
Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali
Articolo 80
Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali
Articolo 81
Obblighi di informazione
Fatte salve le informazioni da fornire agli interessati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione informa gli interessati, mediante pubblicazione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, circa il suo ruolo nel trattamento dei dati e gli scopi del trattamento dei dati.
Articolo 82
Conservazione dei dati personali
Per quanto concerne le informazioni provenienti da banche dati nazionali interconnesse, nessun dato personale degli interessati è conservato nel portale europeo della giustizia elettronica. Tutti questi dati sono conservati nelle banche dati nazionali gestite dagli Stati membri o da altri organismi.
Articolo 83
Accesso ai dati personali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica
I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24 sono accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica fino a che restano accessibili ai sensi del diritto nazionale.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 84
Applicazione nel tempo
Articolo 85
Rapporti con le convenzioni
Il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:
la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;
la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;
la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;
la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;
la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;
la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;
la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990;
la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;
l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960;
la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;
l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Belgrado il 24 settembre 1971;
la convenzione tra il governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971;
l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Grecia;
l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Cipro;
il trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Francia;
il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e l'Italia;
l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;
l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;
l'accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;
l'accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;
il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;
il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.
Il presente regolamento non si applica:
in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato membro con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000,
nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000.
Articolo 86
Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione
Articolo 87
Interconnessione dei registri
La Commissione adotta atti di esecuzione che creano l'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 89, paragrafo 3.
Articolo 88
Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi
La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a elaborare e, se necessario, modificare i moduli di cui all'articolo 27, paragrafo 4, agli articoli 54 e 55 e all'articolo 64, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 89, paragrafo 2.
Articolo 89
Procedura di comitato
Articolo 90
Clausola di riesame
Articolo 91
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è abrogato.
I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato D del presente regolamento.
Articolo 92
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017 fatta eccezione per:
l'articolo 86, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2016;
l'articolo 24, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2018, e
l'articolo 25, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO A
PROCEDURE DI INSOLVENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PUNTO 4)
BELGIQUE/BELGIË
БЪЛГАРИЯ
ČESKÁ REPUBLIKA
DEUTSCHLAND
EESTI
ÉIRE/IRELAND
ΕΛΛΑΔΑ
ESPAÑA
FRANCE
HRVATSKA
ITALIA
ΚΥΠΡΟΣ
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG
MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
ÖSTERREICH
POLSKA
PORTUGAL
ROMÂNIA
SLOVENIJA
SLOVENSKO
SUOMI/FINLAND
SVERIGE
ALLEGATO B
AMMINISTRATORI DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PUNTO 5
BELGIQUE/BELGIË
БЪЛГАРИЯ
ČESKÁ REPUBLIKA
DEUTSCHLAND
EESTI
ÉIRE/IRELAND
ΕΛΛΑΔΑ
ESPAÑA
FRANCE
HRVATSKA
ITALIA
ΚΥΠΡΟΣ
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG
MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
ÖSTERREICH
POLSKA
PORTUGAL
ROMÂNIA
SLOVENIJA
SLOVENSKO
SUOMI/FINLAND
SVERIGE
ALLEGATO C
Regolamento abrogato con elenco delle modifiche successive
ALLEGATO D
Tabella di concordanza
Regolamento (CE) n. 1346/2000 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2, lettera c) |
— |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, paragrafo 7 |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 2, paragrafo 8 |
Articolo 2, lettera g), frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 9, frase introduttiva |
Articolo 2, lettera g), primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 9, punto vii) |
Articolo 2, lettera g), secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 9, punto iv) |
Articolo 2, lettera g), terzo trattino |
Articolo 2, paragrafo 9, punto viii) |
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 10 |
— |
Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 11, 12 e 13 |
— |
Articolo 2, paragrafo 9, lettere i), ii), iii), v) e vi) |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 4 |
Articolo 7 |
Articolo 5 |
Articolo 8 |
Articolo 6 |
Articolo 9 |
Articolo 7 |
Articolo 10 |
Articolo 8 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 9 |
Articolo 12 |
Articolo 10 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
Articolo 15 |
Articolo 13, primo trattino |
Articolo 16, lettera a) |
Articolo 13, secondo trattino |
Articolo 16, lettera b) |
Articolo 14, primo trattino |
Articolo 17, lettera a) |
Articolo 14, secondo trattino |
Articolo 17, lettera b) |
Articolo 14, terzo trattino |
Articolo 17, lettera c) |
Articolo 15 |
Articolo 18 |
Articolo 16 |
Articolo 19 |
Articolo 17 |
Articolo 20 |
Articolo 18 |
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Articolo 22 |
Articolo 20 |
Articolo 23 |
— |
Articolo 24 |
— |
Articolo 25 |
— |
Articolo 26 |
— |
Articolo 27 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 22 |
Articolo 29 |
Articolo 23 |
Articolo 30 |
Articolo 24 |
Articolo 31 |
Articolo 25 |
Articolo 32 |
Articolo 26 |
Articolo 33 |
Articolo 27 |
Articolo 34 |
Articolo 28 |
Articolo 35 |
— |
Articolo 36 |
Articolo 29 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
— |
Articolo 37, paragrafo 2 |
— |
Articolo 38 |
— |
Articolo 39 |
Articolo 30 |
Articolo 40 |
Articolo 31 |
Articolo 41 |
— |
Articolo 42 |
— |
Articolo 43 |
— |
Articolo 44 |
Articolo 32 |
Articolo 45 |
Articolo 33 |
Articolo 46 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 47, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 47, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 48 |
Articolo 35 |
Articolo 49 |
Articolo 36 |
Articolo 50 |
Articolo 37 |
Articolo 51 |
Articolo 38 |
Articolo 52 |
Articolo 39 |
Articolo 53 |
Articolo 40 |
Articolo 54 |
Articolo 41 |
Articolo 55 |
Articolo 42 |
— |
— |
Articolo 56 |
— |
Articolo 57 |
— |
Articolo 58 |
— |
Articolo 59 |
— |
Articolo 60 |
— |
Articolo 61 |
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Articolo 62 |
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Articolo 63 |
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Articolo 64 |
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Articolo 65 |
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Articolo 66 |
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Articolo 67 |
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Articolo 68 |
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Articolo 69 |
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Articolo 70 |
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Articolo 71 |
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Articolo 72 |
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Articolo 73 |
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Articolo 74 |
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Articolo 75 |
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Articolo 76 |
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Articolo 77 |
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Articolo 78 |
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Articolo 79 |
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Articolo 80 |
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Articolo 81 |
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Articolo 82 |
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Articolo 83 |
Articolo 43 |
Articolo 84, paragrafo 1 |
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Articolo 84, paragrafo 2 |
Articolo 44 |
Articolo 85 |
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Articolo 86 |
Articolo 45 |
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Articolo 87 |
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Articolo 88 |
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Articolo 89 |
Articolo 46 |
Articolo 90, paragrafo 1 |
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Articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4 |
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Articolo 91 |
Articolo 47 |
Articolo 92 |
Allegato A |
Allegato A |
Allegato B |
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Allegato C |
Allegato B |
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Allegato C |
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Allegato D |
( 1 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 2 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è considerata un'impresa madre (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 4 ) Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).
( 5 ) Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).