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Document 02015R0061-20200430
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02015R0061 — IT — 30.04.2020 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/61 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 011 del 17.1.2015, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1620 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2018 |
L 271 |
10 |
30.10.2018 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/61 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme che precisano nei particolari il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli enti creditizi sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
2. Gli enti creditizi si conformano su base individuale al presente regolamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione del presente regolamento su base individuale nei confronti di un ente creditizio, conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste da detti articoli.
3. Laddove il gruppo comprenda uno o più enti creditizi, l'ente impresa madre nell'UE, l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base consolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tutte le seguenti disposizioni:
le attività di paesi terzi detenute da una filiazione in un paese terzo possono essere rilevate come attività liquide ai fini del consolidamento se sono ammesse come attività liquide dalla normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità e se soddisfano una delle condizioni seguenti:
le attività soddisfano tutti i requisiti di cui al titolo II del presente regolamento;
le attività non soddisfano il requisito specifico di cui al titolo II del presente regolamento per quanto riguarda l'entità di emissione ma soddisfano tutti gli altri requisiti ivi stabiliti.
Le attività rilevabili ai sensi del punto ii) possono essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella valuta specifica nella quale esse sono denominate e derivanti dalla stessa filiazione;
i deflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali superiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi superiori indicati da tale normativa nazionale;
gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali inferiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati da tale normativa nazionale;
le imprese di investimento appartenenti al gruppo sono assoggettate all'articolo 4 del presente regolamento su base consolidata e, relativamente alla definizione di attività liquide, di afflussi di liquidità e di deflussi di liquidità, all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini sia individuali sia consolidati. Fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, in attesa della definizione di un requisito di coefficiente di copertura della liquidità conformemente all'articolo 508 del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato in materia di coefficiente di copertura della liquidità loro applicabile in base alla normativa nazionale dei singoli Stati membri;
a livello consolidato l'importo degli afflussi risultanti dall'ente creditizio specializzato di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, è rilevato solo fino a concorrenza dell'importo dei deflussi risultanti dallo stesso ente.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B conformemente al titolo II, capo 2;
«riserva di liquidità», l'importo delle attività liquide detenute dall'ente creditizio conformemente al titolo II;
«valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta in cui gli elementi relativi alla liquidità, di cui alla parte sei, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere segnalati all'autorità competente a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
«requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato dalla normativa nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
«PMI», microimpresa, piccola impresa e media impresa quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 2 );
«deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità dell'ente creditizio dai suoi deflussi di liquidità conformemente al titolo III;
▼M1 —————
«impresa d'investimento personale (personal investment company)» (PIC), un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio dei proprietari e che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale; la finalità della PIC può comprendere altre attività accessorie, quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;
«stress», il deterioramento improvviso o grave della situazione di solvibilità o liquidità dell'ente creditizio a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente creditizio non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;
«prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria.
Articolo 4
Coefficiente di copertura della liquidità
1. Il requisito particolareggiato di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. L'ente creditizio calcola il coefficiente di copertura della liquidità conformemente alla formula seguente:
2. L'ente creditizio mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100 %.
3. In deroga al paragrafo 2, in periodi di stress l'ente creditizio può monetizzare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità, anche se siffatto uso delle attività liquide può far scendere al di sotto del 100 % il coefficiente di copertura della liquidità durante tali periodi.
4. Se in un dato momento il coefficiente di copertura della liquidità dell'ente creditizio scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano gli obblighi di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013. Finché non sarà stata ripristinata la percentuale di copertura di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio segnala il coefficiente di copertura della liquidità all'autorità competente in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ( 3 ).
5. L'ente creditizio calcola e monitora il coefficiente di copertura della liquidità nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutti gli elementi, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominati.
Inoltre, l'ente creditizio calcola e monitora separatamente il proprio coefficiente di copertura della liquidità per taluni elementi come segue:
per gli elementi che sono soggetti a segnalazione separata in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni in conformità dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente in tale valuta diversa;
per gli elementi denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni, se l'importo aggregato delle passività denominate in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni è pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente creditizio, ad esclusione del capitale regolamentare e degli elementi fuori bilancio, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente nella valuta utilizzata per le segnalazioni.
L'ente creditizio segnala all'autorità competente il coefficiente di copertura della liquidità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
6. L'ente creditizio non conteggia due volte le attività liquide, gli afflussi e i deflussi.
Articolo 5
Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità
Gli scenari seguenti possono essere considerati indicatori di situazioni in cui l'ente creditizio può essere ritenuto sotto stress:
prelievo di una percentuale significativa dei depositi al dettaglio;
perdita parziale o totale della capacità di accedere al finanziamento (funding) all'ingrosso non assistito da garanzia, compreso in forma di depositi all'ingrosso e altre fonti di finanziamento potenziale quali linee di liquidità o di credito non revocabili o revocabili ottenute;
perdita parziale o totale del finanziamento (funding) a breve termine assistito da garanzia;
deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi;
maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro qualità ovvero che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali;
utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito;
potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali.
TITOLO II
RISERVA DI LIQUIDITÀ
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 6
Composizione della riserva di liquidità
Sono ammissibili a far parte della riserva di liquidità dell'ente creditizio le attività liquide che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
i requisiti generali previsti all'articolo 7;
i requisiti operativi previsti all'articolo 8;
i criteri di ammissibilità per la rispettiva classificazione tra le attività di livello 1 o di livello 2 conformemente al capo 2.
Articolo 7
Requisiti generali per le attività liquide
1. Sono ammesse come attività liquide le attività dell'ente creditizio che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio o incluso in un aggregato (pool) di cui alla lettera a) e libero da ogni vincolo. A tal fine l'attività è considerata non vincolata quando su di essa non pesa alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente creditizio di liquidarla, venderla, trasferirla, assegnarla o, in generale, cederla tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto entro i 30 giorni di calendario successivi. Sono considerate attività non vincolate:
le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio o, qualora l'aggregato sia gestito da una banca centrale, nell'ambito di linee di credito revocabili e non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio. La presente lettera comprende le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una rete cooperativa o in un sistema di tutela istituzionale. L'ente creditizio muove dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui al capo 2, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
le attività che l'ente creditizio ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o di operazioni di finanziamento tramite titoli, e che può cedere.
3. L'attività non è stata emessa dall'ente creditizio stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami.
4. L'attività non è stata emessa da uno dei soggetti seguenti:
un altro ente creditizio, a meno che una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte:
l'emittente è un organismo del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b);
l'attività è un'obbligazione garantita di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) o d), o all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);
l'attività appartiene alla categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
un'impresa di investimento;
un'impresa di assicurazione;
un'impresa di riassicurazione;
una società di partecipazione finanziaria;
una società di partecipazione finanziaria mista;
qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale. Ai fini del presente articolo la SSPE non è considerata un soggetto compreso nella presente lettera.
5. Il valore dell'attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità. In mancanza di prezzi di mercato, il valore dell'attività deve poter essere determinato mediante una formula facile da calcolare che usa dati pubblici e che non dipende in modo rilevante da ipotesi forti.
6. L'attività è quotata in una borsa valori riconosciuta o è negoziabile, mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici, su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato. L'attività ammessa alla negoziazione su una piattaforma organizzata che non è una borsa valori riconosciuta, in uno Stato membro o in un paese terzo, è considerata liquida soltanto se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisce un mercato attivo e di dimensioni consistenti per le vendite a fermo di attività. Per valutare se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisca un mercato attivo e di dimensioni consistenti ai fini del presente paragrafo, l'ente creditizio si basa sui criteri minimi seguenti:
evidenza storica di ampiezza e spessore del mercato, testimoniata da bassi differenziali denaro-lettera, dall'elevato volume trattato e da un numero elevato e diversificato di partecipanti al mercato;
presenza di un'infrastruttura di mercato solida.
7. I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano a:
banconote e monete di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
esposizioni verso le amministrazioni centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);
esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b);
linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d);
depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 16.
Articolo 8
Requisiti operativi
1. L'ente creditizio predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, riserva di liquidità compresa, rimangano sempre adeguatamente diversificate. A tal fine l'ente creditizio tiene conto del grado di diversificazione sia tra le diverse categorie di attività liquide sia all'interno della stessa categoria di attività liquide, di cui al capo 2, e di ogni altro fattore di diversificazione pertinente, quali tipologia di emittente o di controparte e loro localizzazione geografica.
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del presente paragrafo, le autorità competenti possono imporre restrizioni o requisiti specifici riguardo alle attività liquide detenute dall'ente creditizio. Tuttavia, le restrizioni o i requisiti non si applicano:
alle seguenti categorie di attività di livello 1:
banconote e monete di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d);
attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g);
alle categorie di attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), a condizione che l'ente creditizio detenga l'attività atta a coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella moneta dello Stato membro o del paese terzo ovvero che l'attività sia emessa dall'amministrazione centrale o da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio;
alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).
2. L'ente creditizio ha pronto accesso alle attività liquide che detiene ed è in grado in qualsiasi momento di monetizzarle nel corso di un periodo di stress di 30 giorni di calendario tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'attività liquida è considerata prontamente accessibile all'ente creditizio quando la capacità dell'ente di monetizzarla tempestivamente non incontra impedimenti di fatto o di diritto.
Non sono considerate prontamente accessibili all'ente creditizio le attività utilizzate per fornire supporto di credito nell'ambito di operazioni strutturate o per coprire i costi operativi dell'ente.
Le attività detenute in un paese terzo in cui vigono restrizioni che ne limitano la libera trasferibilità sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale paese terzo. Le attività detenute in una valuta non convertibile sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale valuta.
3. L'ente creditizio provvede a che le attività liquide siano sotto il controllo di una specifica funzione di gestione della liquidità al suo interno. Il soddisfacimento di detto requisito è dimostrato all'autorità competente in uno dei modi seguenti:
collocamento delle attività liquide in un aggregato distinto gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale, compreso nei periodi di stress;
predisposizione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità abbia l'effettivo controllo operativo per monetizzare le attività liquide detenute in qualsiasi momento durante un periodo di stress di 30 giorni di calendario e accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi. Non è in particolare inclusa nella riserva di liquidità l'attività la cui monetizzazione in assenza di sostituzione nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario elimini una copertura creando una posizione di rischio aperta eccedente i limiti interni dell'ente creditizio;
combinazione delle alternative (a) e (b), a condizione che l'autorità competente la consideri accettabile.
4. L'ente creditizio monetizza periodicamente, a frequenza almeno annuale, un campione sufficientemente rappresentativo delle attività liquide detenute, tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto semplice su un mercato generalmente accettato per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'ente creditizio elabora strategie di cessione dei campioni di attività liquide atte a:
testare l'accesso al mercato per tali attività e la loro utilizzabilità;
verificare l'efficacia dei processi finalizzati alla tempestiva monetizzazione delle attività;
ridurre al minimo il rischio di inviare al mercato un segnale negativo derivante dalla monetizzazione di attività nei periodi di stress.
L'obbligo di cui al primo comma non si applica alle attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), né ai depositi e altri finanziamenti (funding) di liquidità in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 16.
5. L'obbligo di cui al paragrafo 2 non osta a che l'ente creditizio copra il rischio di mercato associato alle attività liquide purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l'ente creditizio predispone appropriati meccanismi interni, in conformità ai paragrafi 2 e 3, per garantire che tali attività restino prontamente disponibili e sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità;
la valutazione dell'attività a norma dell'articolo 9 tiene conto degli afflussi e dei deflussi netti di liquidità che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.
6. L'ente creditizio provvede a che la denominazione in valuta delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità. Se del caso, le autorità competenti possono tuttavia esigere che l'ente creditizio contenga il disallineamento di valuta ponendo limiti alla percentuale di deflussi netti di liquidità in una valuta ai quali è ammesso, nel corso di un periodo di stress, far fronte con la detenzione di attività liquide non denominate in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata soltanto per la valuta utilizzata per le segnalazioni o per una valuta eventualmente da segnalare distintamente in conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quantificare la limitazione del disallineamento di valuta applicabile in conformità al presente paragrafo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:
la capacità dell'ente creditizio di adottare una delle seguenti misure:
utilizzare le attività liquide per generare liquidità nella valuta e nella giurisdizione in cui si verificano i deflussi netti di liquidità;
effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
trasferire la liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
l'impatto di improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie adottate.
La limitazione del disallineamento di valuta imposta ai sensi del presente paragrafo è considerata un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 9
Valutazione delle attività liquide
Ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità l'ente creditizio utilizza il valore di mercato delle attività liquide. Il valore di mercato delle attività liquide è ridotto, se del caso, in funzione dei coefficienti di scarto (haircut) indicati al capo 2 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b).
CAPO 2
Attività liquide
Articolo 10
Attività di livello 1
1. Costituiscono attività di livello 1 soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:
monete e banconote;
le seguenti esposizioni verso banche centrali:
attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla Banca centrale europea (BCE) o dalla banca centrale di uno Stato membro;
attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di paesi terzi, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) o ii), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra l'autorità competente dell'ente creditizio e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo.
Ai fini del presente punto, si applica quanto segue:
attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle seguenti amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico:
l'amministrazione centrale di uno Stato membro;
l'amministrazione centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
le amministrazioni regionali o le autorità locali di uno Stato membro, purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
le amministrazioni regionali o le autorità locali di un paese terzo che rientra nella tipologia di cui al punto ii), purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
gli organismi del settore pubblico, purché le esposizioni verso di essi siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di uno Stato membro o verso una delle amministrazioni regionali o autorità locali di cui al punto iii), a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
le seguenti attività:
attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, della quale un'ECAI prescelta non ha valutato il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui al punto i), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra le autorità competenti di tale paese terzo e la banca centrale presso la quale sono detenute le riserve o nelle norme applicabili di detto paese terzo.
Ai fini del punto ii), si applica quanto segue:
L'importo aggregato delle attività che rientrano nei punti i) e ii) del primo comma e denominate in una determinata valuta che l'ente creditizio può rilevare come attività di livello 1 non può superare l'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi in tale valuta.
Inoltre, laddove la totalità o una parte delle attività che rientrano nei punti i) e ii) del primo comma sia denominata in una valuta che non sia la valuta nazionale del paese terzo in questione, l'ente creditizio può rilevare tali attività come attività di livello 1 solo fino a concorrenza di un importo pari a quello dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi in tale valuta estera che corrisponde alle operazioni dell'ente creditizio nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità;
attività emesse da enti creditizi che soddisfano almeno uno dei due requisiti seguenti:
l'emittente è un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'ente creditizio è un finanziatore di prestiti agevolati che, ai fini del presente articolo, è inteso come ente creditizio finalizzato a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro, prevalentemente tramite l'erogazione di prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro, a condizione che il 90 % almeno dei prestiti che concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale e che l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale sia trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
►M1 le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma; ◄
sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'entità dell'emissione è di almeno 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 2 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;
attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Salvo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), per le azioni e quote di OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle rimanenti attività di livello 1.
Articolo 11
Attività di livello 2A
1. Costituiscono attività di livello 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:
attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 116, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 114, paragrafo 2, all'articolo 115 o all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013;
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma;
sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, alle obbligazioni garantite valutate nella classe di merito di credito 1 che non raggiungono l'entità minima di emissione prevista per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), punto iv), ma che soddisfano i requisiti delle obbligazioni garantite di qualità elevata di cui ai punti i), ii), iii) e iv), si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
sono obbligazioni garantite ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, che deve definirle titoli di debito emessi da enti creditizi o da una filiazione detenuta al 100 % da un ente creditizio che garantisca l'emissione e garantiti da un aggregato di attività di copertura al quale i possessori delle obbligazioni possono ricorrere direttamente e in via prioritaria ai fini del rimborso del capitale e degli interessi in caso di default dell'emittente;
la normativa nazionale del paese terzo assoggetta l'emittente e le obbligazioni garantite ad un controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni, e le disposizioni prudenziali e regolamentari applicate nel paese terzo sono almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione;
le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all'articolo 129, paragrafo 1, lettera b), lettera d), punto i), lettera f), punto i), o lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l'aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se l'autorità competente ha concesso la deroga parziale di cui all'ultimo comma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni di cui a tale comma;
sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, se l'entità dell'emissione di obbligazioni garantite è pari a 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) o superiore, si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;
titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale);
al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni.
2. Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %.
Articolo 12
Attività di livello 2B
1. Costituiscono attività di livello 2B soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:
esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13;
titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 3 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale);
al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni;
azioni che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
sono incluse, in uno Stato membro o in un paese terzo, in un indice azionario principale come tale individuato ai fini del presente punto dall'autorità competente dello Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo. Se l'autorità competente o autorità pubblica non ha assunto alcuna decisione riguardo agli indici azionari principali, l'ente creditizio considera indice azionario principale un indice composto dei titoli azionari delle maggiori imprese della giurisdizione d'interesse;
sono denominate nella valuta dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio o, se denominate in altra valuta, sono considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell'importo necessario per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress in tale valuta o nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità;
hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità in qualsiasi momento, anche in periodi di stress. Il requisito è considerato soddisfatto se, nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario di stress di mercato, il calo subito dal prezzo dell'azione o l'aumento registrato dal coefficiente di scarto non ha superato, rispettivamente, il 40 % o i 40 punti percentuali;
linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto eventualmente fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14;
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite assolve gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'emittente delle obbligazioni garantite mette a disposizione degli investitori almeno trimestralmente le informazioni di cui all'articolo 129, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
le obbligazioni garantite sono garantite esclusivamente dalle attività di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera a), lettera d), punto i), e lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'aggregato di attività sottostanti è composto esclusivamente da esposizioni che possono beneficiare per il rischio di credito di un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) 575/2013;
l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 10 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;
l'ente creditizio emittente deve comunicare al pubblico mensilmente che l'aggregato di copertura soddisfa il requisito di copertura delle attività del 10 %;
per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, le attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti nei confronti di, o garanzie di, banche centrali o dell'amministrazione centrale o della banca centrale di un paese terzo o di un'amministrazione regionale, di un'autorità locale o di un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un'ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.
2. Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:
coefficiente applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 14, per le cartolarizzazioni di livello 2B;
50 % per i titoli di debito societario di cui al paragrafo 1, lettera b);
50 % per le azioni di cui al paragrafo 1, lettera c);
30 % per i programmi o le emissioni di obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, lettera e);
50 % per le attività non fruttifere di interessi di cui al paragrafo 1, lettera f).
3. Agli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.
Per determinare se le attività non fruttifere di interessi sono adeguatamente liquide ai fini del primo comma, l'autorità competente tiene conto dei seguenti fattori:
i dati disponibili sulla loro liquidità di mercato, in particolare i volumi negoziati, i differenziali denaro/lettera osservati, la volatilità dei prezzi e l'impatto sui prezzi;
altri fattori che ne influenzano la liquidità, in particolare i dati storici sull'ampiezza e la profondità del mercato di dette attività non fruttifere di interessi, il numero e la diversità dei partecipanti al mercato e la presenza di una solida infrastruttura di mercato.
Articolo 13
Cartolarizzazioni di livello 2B
1. Sono ammesse come cartolarizzazioni di livello 2B le esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le seguenti condizioni:
la cartolarizzazione è autorizzata ad utilizzare e utilizza la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, in conformità al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 e ai paragrafi da 10 a 13 del presente articolo.
2. La posizione verso la cartolarizzazione e le relative esposizioni sottostanti soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
un'ECAI prescelta valuta la posizione nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
la posizione si situa nel segmento o nei segmenti della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, si considera che un segmento abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (enforcement notice) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (acceleration notice), non è subordinato ad altri segmenti della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione, in conformità all'articolo 242, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi dovuti in base a contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo;
▼M1 —————
►M1 la posizione verso la cartolarizzazione è garantita da un aggregato di esposizioni sottostanti le quali o appartengono tutte a una soltanto delle sottocategorie seguenti o sono costituite da una combinazione di prestiti su immobili residenziali di cui al punto i) e prestiti su immobili residenziali di cui al punto ii): ◄
prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado concessi a persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che i prestiti soddisfino i requisiti relativi alla copertura con garanzie reali previsti in detto paragrafo e rispettino, in media, il rapporto prestito/valore (loan-to-value) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013;
prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese stabilite in uno Stato membro per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali non inerenti all'acquisizione o allo sviluppo di immobili non residenziali, a condizione che, al momento dell'emissione della cartolarizzazione, almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato in termini di saldo di portafoglio sia formato da piccole e medie imprese e che nessuno dei mutuatari sia un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013;
prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori stabiliti o residenti in uno Stato membro. Sono a tal fine compresi prestiti per veicoli o leasing auto per il finanziamento di: veicoli a motore o rimorchi definiti all'articolo 3, punti 11) e 12), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ); trattori agricoli o forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ); motociclette o tricicli a motore di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ); o veicoli cingolati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/46/CE. Detti prestiti o leasing possono includere prodotti accessori di assicurazione e di servizio oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing nell'aggregato sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della SSPE, ad esempio una clausola di riserva di proprietà;
prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche residenti in uno Stato membro per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
▼M1 —————
10. Le esposizioni sottostanti non sono state create dall'ente creditizio che detiene la posizione verso la cartolarizzazione nella propria riserva di liquidità né dalla sua filiazione, dalla sua impresa madre, da altra filiazione dell'impresa madre o da altra impresa con cui l'ente creditizio ha stretti legami.
11. L'entità dell'emissione nel segmento è di almeno 100 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale).
12. La vita residua media ponderata del segmento è uguale o inferiore a 5 anni, calcolata utilizzando il valore più basso tra l'ipotesi relativa ai rimborsi anticipati presa in considerazione per la fissazione del prezzo dell'operazione e un tasso costante di rimborso anticipato del 20 %, per il quale l'ente creditizio ipotizza che l'opzione di rimborso sia esercitata alla prima data autorizzata.
13. Il cedente delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione è un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero un'impresa la cui attività principale consiste nell'esercizio di una o più delle attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12, e punto 15, della direttiva 2013/36/UE.
14. Al valore di mercato delle cartolarizzazioni di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:
25 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv);
35 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v).
Articolo 14
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto
Sono ammesse come attività di livello 2B le linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto che possono essere fornite da una banca centrale, di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettera d), che soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:
al di fuori dei periodi di stress, alla linea si applica una commissione sull'importo complessivo disponibile pari almeno al valore più grande tra i due seguenti:
75 punti base l'anno; o
almeno 25 punti base l'anno al di sopra del differenziale di rendimento fra le attività costituite a garanzia della linea e un portafoglio rappresentativo di attività liquide, corretto per eventuali differenze sostanziali di rischio di credito.
In periodi di stress la banca centrale può ridurre la commissione di cui al primo comma, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi applicabili alle linee di liquidità in base ai trattamenti alternativi della liquidità di cui all'articolo 19;
la linea è garantita da attività non vincolate del tipo specificato dalla banca centrale. Le attività fornite come garanzia soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:
sono detenute in una forma che ne facilita il pronto trasferimento alla banca centrale in caso di utilizzo della linea;
il loro valore previo computo del coefficiente di scarto applicato dalla banca centrale è sufficiente a coprire l'importo complessivo della linea;
non sono computate come attività liquide ai fini della riserva di liquidità dell'ente creditizio;
la linea è compatibile con la politica in materia di controparti seguita dalla banca centrale;
il periodo di disponibilità della linea è superiore al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
la banca centrale non revoca la linea prima della scadenza contrattuale e non è assunta altra decisione di credito fintantoché l'ente creditizio continua ad essere valutato solvente;
vige una politica ufficiale e pubblicata in cui la banca centrale dichiara la decisione di concedere linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto, illustra le condizioni che le disciplinano e determina le tipologie di enti creditizi ammesse a richiederle.
Articolo 15
Organismi di investimento collettivo
1. Le azioni o quote di OIC sono ammesse come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti dell'organismo fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) per ciascun ente creditizio su base individuale, a condizione che:
siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l'OIC investa unicamente in attività liquide e in derivati, in quest'ultimo caso solo nella misura necessaria per attenuare nel portafoglio il rischio di tasso di interesse, di cambio o di credito.
2. L'ente creditizio applica al valore delle azioni o quote che possiede in OIC i seguenti coefficienti minimi di scarto in funzione della categoria delle attività liquide sottostanti:
0 % per le monete e banconote e per le esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);
5 % per le attività di livello 1 diverse dalle obbligazioni garantite di qualità elevatissima;
12 % per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
20 % per le attività di livello 2A;
30 % per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv);
35 % per le obbligazioni garantite di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);
40 % per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v);
55 % per i titoli di debito societario di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per le azioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e per le attività non fruttifere di interessi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f).
3. Il trattamento indicato al paragrafo 2 è applicato come segue:
l'ente creditizio che è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC può considerare tali esposizioni per applicare loro il coefficiente di scarto appropriato a norma del paragrafo 2;
l'ente creditizio che non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, al fine di determinare il livello di liquidità delle attività sottostanti e di assegnare loro il coefficiente di scarto adeguato, deve muovere dal presupposto che l'OIC investa, fino all'importo massimo consentito nel quadro del suo regolamento di gestione, in attività liquide nello stesso ordine ascendente delle attività liquide classificate ai fini del paragrafo 2, cominciando dalle attività di cui alla lettera h) e risalendo fino al raggiungimento del limite massimo complessivo per gli investimenti.
4. L'ente creditizio sviluppa metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC. Se l'esposizione non ha per l'ente creditizio rilevanza sufficiente a giustificare lo sviluppo di metodologie proprie e purché l'autorità competente abbia in ogni singolo caso accertato il soddisfacimento di tale condizione, l'ente creditizio può avvalersi soltanto dei seguenti terzi per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC:
il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario; o
per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
La correttezza dei calcoli effettuati dal depositario o dalla società di gestione dell'OIC per determinare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC è confermata da un revisore esterno con cadenza almeno annuale.
5. Se non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 in relazione alle azioni o quote di un OIC, l'ente creditizio cessa, a norma dell'articolo 18, di rilevare tali azioni o quote come attività liquide ai fini del presente regolamento.
Articolo 16
Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale
1. Laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale possono essere trattati come attività liquide a meno che l'ente centrale che riceve i depositi li tratti come depositi operativi. Laddove i depositi siano trattati come attività liquide, essi sono trattati in conformità a una delle seguenti disposizioni:
se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa categoria in conformità al presente regolamento;
se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività di livello 2B in conformità al presente regolamento e al relativo importo in essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.
2. Laddove la normativa di uno Stato membro o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano una delle reti o dei sistemi di cui al paragrafo 1 diano all'ente creditizio accesso, entro 30 giorni di calendario, a un finanziamento (funding) di liquidità non utilizzato dell'ente centrale o di un altro ente partecipante alla stessa rete o allo stesso sistema, tale finanziamento è trattato come attività di livello 2B nella misura in cui non è garantito da attività liquide e non è trattato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34. Al valore nominale del finanziamento (funding) di liquidità non utilizzato è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.
Articolo 17
Composizione della riserva di liquidità per livello delle attività
1. L'ente creditizio soddisfa in ogni momento i seguenti requisiti riguardo alla composizione della riserva di liquidità:
almeno il 60 % è composto di attività di livello 1;
almeno il 30 % è composto di attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
non oltre il 15 % può essere detenuto in attività di livello 2B.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano al netto dell'aggiustamento dovuto all'impatto sulla riserva di attività liquide esercitato dalle attività liquide utilizzate in operazioni di provvista garantite, prestito garantite e swap di garanzie in almeno una delle componenti dell'operazione con scadenza entro 30 giorni di calendario, al netto dei coefficienti di scarto applicabili e a condizione che l'ente creditizio soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8.
3. L'ente creditizio determina la composizione della riserva di liquidità conformemente alle formule riportate nell'allegato I.
4. L'autorità competente può, caso per caso, derogare all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, in tutto o in parte, con riguardo ad una o più operazioni di provvista garantite, di prestito garantite o di swap di garanzie che utilizzano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione e con scadenza entro 30 giorni di calendario, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la controparte dell'operazione o delle operazioni è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
l'esistenza di circostanze eccezionali che comportano un rischio sistemico che interessa il settore bancario di uno o più Stati membri;
l'autorità competente ha consultato, prima di concedere la deroga, la banca centrale che è la controparte dell'operazione o delle operazioni e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema.
5. L'ABE presenta entro 19 novembre 2020 una relazione sull'idoneità tecnica del meccanismo di liquidazione di cui ai paragrafi da 2 a 4 e sulla probabilità che abbia un impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti creditizi stabiliti nell'Unione, sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sull'economia o sulla trasmissione della politica monetaria all'economia. Tale relazione valuta l'opportunità di modificare il meccanismo di liquidazione di cui ai paragrafi da 2 a 4, laddove l'ABE rilevi che l'attuale meccanismo di liquidazione non sia tecnicamente idoneo o che abbia un impatto negativo, e dovrebbe raccomandare soluzioni alternative e valutarne l'impatto.
La Commissione tiene conto della relazione dell'ABE di cui al comma precedente durante l'elaborazione di qualsiasi ulteriore atto delegato a norma della delega di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 18
Violazione dei requisiti
1. Laddove un'attività liquida non soddisfi più uno o più dei requisiti generali applicabili di cui all'articolo 7, i requisiti operativi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o uno o più dei criteri di ammissibilità applicabili stabiliti nel presente capo, l'ente creditizio cessa di rilevarla come attività liquida entro 30 giorni di calendario a partire dalla data in cui si è verificata la violazione dei requisiti.
2. Il paragrafo 1 si applica alle azioni o quote di un OIC che non soddisfano più i requisiti di ammissibilità solo se non superano il 10 % delle attività totali dell'OIC.
Articolo 19
Trattamenti alternativi della liquidità
1. Laddove manchino in una data valuta attività liquide sufficienti perché l'ente creditizio rispetti il coefficiente di copertura della liquidità di cui all'articolo 4, si applicano una o più delle disposizioni seguenti:
l'obbligo di coerenza valutaria di cui all'articolo 8, paragrafo 6, non si applica per tale valuta;
l'ente creditizio può coprire il deficit di attività liquide nella valuta con linee di credito fornite dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo in cui circola tale valuta, a condizione che la linea soddisfi ciascuno dei requisiti seguenti:
è contrattualmente irrevocabile nei successivi 30 giorni di calendario;
prevede il pagamento di una commissione applicata a prescindere dall'eventuale importo utilizzato;
la commissione è fissata ad un importo tale che il rendimento netto sulle attività costituite a garanzia della linea non superi quello di un portafoglio rappresentativo di attività liquide, al netto delle correzioni per eventuali differenze rilevanti di rischio di credito;
se vi è mancanza di attività di livello 1 ma vi sono sufficienti attività di livello 2A, l'ente creditizio può detenere attività di livello 2A addizionali nella riserva di liquidità e i vari massimali per livello di attività fissati all'articolo 17 sono considerati modificati di conseguenza. Alle attività di livello 2A addizionali si applica un coefficiente minimo di scarto del 20 %. Per tutte le attività di livello 2B detenute dall'ente creditizio resta valido il coefficiente di scarto applicabile a ciascuna tipologia conformemente al presente capo.
2. L'ente creditizio applica le deroghe di cui al paragrafo 1 su base inversamente proporzionale alla disponibilità delle pertinenti attività liquide. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ente creditizio valuta il fabbisogno di liquidità tenendo conto della propria capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.
3. Le valute che possono beneficiare delle deroghe di cui al paragrafo 1 e la misura in cui una o più deroghe possono essere disponibili in totale per una data valuta sono stabilite nel regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 419, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Le modalità di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono stabilite nell'atto delegato adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 419, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
TITOLO III
DEFLUSSI E AFFLUSSI DI LIQUIDITÀ
CAPO 1
Deflussi netti di liquidità
Articolo 20
Definizione di deflussi netti di liquidità
1. I deflussi netti di liquidità sono ottenuti deducendo dal totale dei deflussi di liquidità di cui alla lettera a) il totale degli afflussi di liquidità di cui alla lettera b), per un valore che tuttavia non è inferiore a zero, fermo restando che:
il totale dei deflussi di liquidità è quello definito al capo 2;
il totale degli afflussi di liquidità è quello definito al capo 3, calcolato sommando:
gli afflussi esentati dal massimale contemplati all'articolo 33, paragrafi 2 e 3;
il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all'articolo 33, paragrafo 4, e il 90 % dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3;
il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, e il 75 % dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 4, divisi per 0,9 in considerazione dell'effetto del massimale del 90 %.
2. Gli afflussi e i deflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato di cui all'articolo 5.
3. Il calcolo previsto al paragrafo 1 è eseguito conformemente alla formula riportata nell'allegato II.
Articolo 21
Compensazione di operazioni su derivati
1. L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 295 del medesimo regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.
3. Ai fini del presente articolo, la base netta si intende al netto delle garanzie reali da fornire o da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, nel caso di garanzie reali da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario, la base netta s'intende al netto di tali garanzie reali solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
le garanzie reali, quando ricevute, sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del presente regolamento;
l'ente creditizio è giuridicamente e operativamente in grado di riutilizzare le garanzie reali, quando ricevute.
CAPO 2
Deflussi di liquidità
Articolo 22
Definizione di deflussi di liquidità
1. I deflussi di liquidità sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del presente capo.
2. I deflussi di liquidità di cui al paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti, moltiplicati in ciascun caso per il tasso di deflusso applicabile:
saldi correnti dei depositi al dettaglio stabili e altri depositi al dettaglio determinati in conformità agli articoli 24 e 25;
saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento (funding) o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario, come previsto agli articoli 27 e 28 e all'articolo 31 bis;
deflussi aggiuntivi determinati conformemente all'articolo 30;
importo massimo che può essere utilizzato nel corso dei successivi 30 giorni di calendario dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate, determinato conformemente all'articolo 31;
deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente all'articolo 23.
3. Il calcolo dei deflussi di liquidità ai sensi del paragrafo 1 è soggetto a qualsiasi compensazione degli afflussi correlati approvata ai sensi dell'articolo 26.
Articolo 23
Deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi
1. L'ente creditizio valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31 bis, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso. Detti prodotti o servizi includono, ma non solo:
altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento (funding) potenziale, comprese aperture di credito revocabili;
prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso;
mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati;
carte di credito;
scoperti di conto;
deflussi pianificati relativi al rinnovo di prestiti al dettaglio o all'ingrosso esistenti o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso;
debiti per derivati, diversi dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti;
prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio.
2. I deflussi contemplati al paragrafo 1 sono valutati sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato di cui all'articolo 5. Per la valutazione l'ente creditizio tiene conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. L'ente creditizio segnala almeno annualmente all'autorità competente i prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al paragrafo 1 sono significativi e l'autorità competente stabilisce i deflussi da assegnare. L'autorità competente può applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. L'autorità competente invia almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali ha determinato deflussi sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti creditizi e in detta relazione spiega anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.
Articolo 24
Deflussi dai depositi al dettaglio stabili
1. A meno che siano soddisfatti i criteri che giustificano un tasso superiore di deflusso a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, 3 o 5, l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, è considerato stabile ed è moltiplicato per 5 % nel caso in cui il deposito sia:
parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o
detenuto in un conto transattivo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il deposito al dettaglio è considerato parte di una relazione consolidata laddove il depositante soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
ha con l'ente creditizio un rapporto contrattuale attivo della durata di almeno 12 mesi;
ha con l'ente creditizio un rapporto di prestito assunto su immobili residenziali o di altro prestito a lungo termine;
ha attivo con l'ente creditizio almeno un altro prodotto, diverso da un prestito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il deposito al dettaglio è considerato detenuto in un conto transattivo laddove il conto sia usato per l'accredito o l'addebito periodico di, rispettivamente, stipendi e entrate oppure operazioni.
4. In deroga al paragrafo 1, dal 1o gennaio 2019 l'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili di cui al paragrafo 1 coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE fino a un livello massimo di 100 000 EUR, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, a condizione che la Commissione abbia confermato che il sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto soddisfa ciascuno dei criteri seguenti:
il sistema di garanzia dei depositi dispone di mezzi finanziari, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE, che derivano dai contributi versati ex ante dai membri almeno annualmente;
nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve, il sistema di garanzia dei depositi dispone di mezzi adeguati per garantire il pronto accesso a fondi aggiuntivi, anche sotto forma di accesso a contributi straordinari versati dagli enti creditizi membri e di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che permettono di ottenere finanziamenti a breve termine da terzi pubblici o privati;
il sistema di garanzia dei depositi assicura la disponibilità del rimborso entro sette giorni lavorativi, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, a decorrere dalla data di applicazione del tasso di deflusso del 3 %.
5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione di cui al paragrafo 4 soltanto previa approvazione della Commissione. Detta approvazione è richiesta mediante notifica motivata che dimostri che, per i depositi al dettaglio stabili, i tassi di prelievo sarebbero inferiori al 3 % in uno sperimentato periodo di stress conforme allo scenario di cui all'articolo 5. La notifica motivata è trasmessa alla Commissione almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale è richiesta l'autorizzazione. La Commissione valuta la conformità del sistema di garanzia dei depositi con le condizioni fissate al paragrafo 4, lettere a), b) e c). Se dette condizioni sono soddisfatte, la Commissione approva la richiesta dell'autorità competente volta al rilascio dell'autorizzazione, salvo se esistono motivi imperativi per negare l'approvazione in considerazione del funzionamento del mercato interno dei depositi al dettaglio. Tutti gli enti creditizi affiliati al sistema di garanzia dei depositi approvato sono autorizzati ad applicare il tasso di deflusso del 3 %. La Commissione chiede all'ABE un parere sulla conformità del sistema di garanzia dei depositi alle condizioni fissate al paragrafo 4, lettere a), b) e c).
6. L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo.
Articolo 25
Deflussi da altri depositi al dettaglio
1. L'ente creditizio moltiplica per 10 % gli altri depositi al dettaglio, compresa la parte di depositi al dettaglio non contemplati dall'articolo 24, salvo se si applicano le condizioni del paragrafo 2.
2. Agli altri depositi al dettaglio si applicano tassi superiori di deflusso, determinati dall'ente creditizio conformemente al paragrafo 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
il saldo totale dei depositi, compresi tutti i conti di deposito che il cliente detiene nell'ente creditizio o gruppo, supera 500 000 EUR;
il deposito è un conto cui si accede esclusivamente tramite Internet;
il deposito offre un tasso di interesse che soddisfa una delle seguenti condizioni:
tasso notevolmente superiore al tasso medio degli analoghi prodotti al dettaglio;
rendimento derivato dal rendimento su un indice o un insieme di indici di mercato;
rendimento derivato da qualsiasi variabile di mercato diversa da un tasso di interesse variabile;
il deposito è stato originariamente collocato a tempo determinato, con data di scadenza entro un periodo di 30 giorni di calendario, ovvero ha, in base ad accordi contrattuali, un termine fisso di preavviso inferiore a 30 giorni di calendario, ad esclusione dei depositi ammessi al trattamento di cui al paragrafo 4;
per l'ente creditizio stabilito nell'Unione, il depositante è residente in un paese terzo o il deposito è denominato in una valuta diversa dall'euro o dalla valuta nazionale dello Stato membro. Per l'ente creditizio o la succursale stabiliti in un paese terzo, il depositante non è residente in tale paese o il deposito è denominato in una valuta diversa dalla valuta nazionale del paese terzo.
3. L'ente creditizio applica un tasso superiore di deflusso così determinato:
al deposito al dettaglio rispondente al criterio del paragrafo 2, lettera a), ovvero a due dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), si applica un tasso di deflusso compreso tra il 10 % e il 15 %;
al deposito al dettaglio rispondente al criterio del paragrafo 2, lettera a), e ad almeno un altro criterio di cui al paragrafo 2, ovvero rispondente a tre o più criteri di cui al paragrafo 2, si applica un tasso di deflusso compreso tra il 15 % e il 20 %.
Con decisione in ogni singolo caso, l'autorità competente può applicare un tasso superiore di deflusso ove giustificato dalle circostanze specifiche dell'ente creditizio. L'ente creditizio applica ai depositi al dettaglio il tasso di deflusso previsto al paragrafo 3, lettera b), quando la valutazione di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata o non è ultimata.
4. L'ente creditizio può escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi le disposizioni seguenti, salvo laddove circostanze di difficoltà del depositante giustifichino un'eccezione:
entro 30 giorni di calendario, il depositante non può ritirare il deposito; o
per il ritiro anticipato entro 30 giorni di calendario il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non può superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.
Se parte del deposito di cui al primo comma può essere ritirata senza incorrere in detta penalità, solo tale parte è trattata come deposito a vista e il saldo restante è trattato come deposito a termine di cui al presente paragrafo. Un tasso di deflusso del 100 % è applicato ai depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento a altro ente creditizio.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 24, l'ente creditizio moltiplica i depositi al dettaglio raccolti in paesi terzi per un tasso superiore di deflusso se la normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo prevede tale percentuale superiore.
Articolo 26
Deflussi con afflussi correlati
Previa approvazione dell'autorità competente, l'ente creditizio può calcolare il deflusso di liquidità al netto dell'afflusso correlato che soddisfa ciascuna delle condizioni seguenti:
è collegato direttamente al deflusso e non è computato nel calcolo degli afflussi di liquidità nel capo 3;
è imposto da un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale;
soddisfa una delle condizioni seguenti:
sorge obbligatoriamente prima del deflusso;
è ricevuto entro 10 giorni ed è garantito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro.
Le autorità competenti comunicano all'ABE quali enti beneficiano della compensazione dei deflussi con gli afflussi correlati ai sensi del presente articolo. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.
Articolo 27
Deflussi dai depositi operativi
1. L'ente creditizio moltiplica per 25 % le passività risultanti dai depositi mantenuti:
dal depositante al fine di ottenere dall'ente creditizio servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata;
nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, di detto regolamento, ovvero come deposito istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, a condizione che tali depositi non siano rilevati come attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi del paragrafo 3 e dell'articolo 16;
dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);
dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali e laddove l'ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all'articolo 16.
2. In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio moltiplica per 5 % la parte delle passività risultanti dai depositi di cui al paragrafo 1, lettera a), coperta da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
3. I depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale che sono considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi dell'articolo 16 sono moltiplicati per un tasso di deflusso del 100 %, rispetto all'ente centrale, in base all'importo di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli contemplati alla prima frase del presente paragrafo e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.
4. I servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata d'importanza cruciale per il depositante. I depositi di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), sono gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario. I fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi.
5. Il deposito derivante da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage non è trattato come deposito operativo e ad esso è applicato un tasso di deflusso del 100 %.
6. Al fine di individuare i depositi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ente creditizio valuta se esista con un cliente non finanziario una relazione operativa consolidata, ad esclusione di depositi a termine, depositi di risparmio e depositi intermediati, nella quale sia soddisfatto ciascuno dei criteri seguenti:
la remunerazione del conto è inferiore di almeno 5 punti base al tasso prevalente per i depositi all'ingrosso con caratteristiche comparabili, ma non deve necessariamente essere negativa;
il deposito è detenuto su conti appositamente designati e le sue condizioni di prezzo non forniscono al depositante alcun incentivo economico a mantenere nel deposito fondi eccedenti quelli necessari per la relazione operativa;
sul conto sono accreditate e addebitate di frequente operazioni significative;
è soddisfatto uno dei criteri seguenti:
la relazione con il depositante esiste da almeno 24 mesi;
il deposito è usato per almeno due servizi attivi. Tali servizi possono comprendere l'accesso diretto o indiretto a servizi nazionali o internazionali di pagamento, la negoziazione di titoli o servizi di banca depositaria.
È trattata come deposito operativo soltanto la parte del deposito necessaria ai fini del servizio di cui il deposito è un prodotto accessorio. La parte eccedente è trattata come deposito non operativo.
Articolo 28
Deflussi da altre passività
1. L'ente creditizio moltiplica per 40 % le passività risultanti dai depositi della clientela composta da clienti non finanziari, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organismi del settore pubblico, cooperative di credito autorizzate da un'autorità competente e imprese d'investimento personale (personal investment company) ovvero da intermediari di deposito, purché non ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27.
In deroga al primo comma, le passività ivi contemplate sono moltiplicate per 20 % se sono coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
2. L'ente creditizio moltiplica per 0 % le passività risultanti dalle sue spese di funzionamento.
3. L'ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di prestito garantite o da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, punti 2 e 3, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:
0 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
7 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide della categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
15 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 11 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2 A di cui all'articolo 11;
25 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);
30 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);
35 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);
50 %, se le passività sono garantite da attività che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), c) o f);
il coefficiente minimo di scarto determinato conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, se le passività sono garantite da azioni o quote di OIC che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 15 come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti;
100 %, se le passività sono garantite da attività che non rientrano in alcuna delle lettere da a) a h) del presente comma.
In deroga al primo comma, se la controparte dell'operazione di prestito garantita o dell'operazione correlata ai mercati finanziari è la banca centrale nazionale dell'ente creditizio, il tasso di deflusso è dello 0 %. Tuttavia, nel caso in cui l'operazione sia effettuata attraverso una succursale con la banca centrale dello Stato membro o del paese terzo in cui la succursale ha sede, si applica un tasso di deflusso dello 0 % solo se la succursale ha lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di stress, degli enti creditizi costituiti in tale Stato membro o paese terzo.
In deroga al primo comma, per le operazioni di prestito garantite o le operazioni correlate ai mercati finanziari che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi del primo comma, il tasso di deflusso è fissato al 25 % se la controparte dell'operazione è una controparte qualificata.
4. Gli swap di garanzie, e le altre operazioni con una forma analoga, che giungono a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un deflusso se l'attività presa a prestito è soggetta a un coefficiente di scarto inferiore ai sensi del capo 2 rispetto all'attività data in prestito. Il deflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività presa a prestito per la differenza tra il tasso di deflusso applicabile all'attività data in prestito e il tasso di deflusso applicabile all'attività presa a prestito determinato in conformità ai tassi specificati al paragrafo 3. Ai fini di tale calcolo si applica un coefficiente di scarto del 100 % alle attività che non siano ammissibili come attività liquide.
In deroga al primo comma, se la controparte dello swap di garanzie o dell'altra operazione con una forma analoga è la banca centrale nazionale dell'ente creditizio, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa a prestito è dello 0 %. Tuttavia, nel caso in cui l'operazione sia effettuata attraverso una succursale con la banca centrale dello Stato membro o del paese terzo in cui la succursale ha sede, si applica un tasso di deflusso dello 0 % solo se la succursale ha lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di stress, degli enti creditizi costituiti in tale Stato membro o paese terzo.
In deroga al primo comma, per gli swap di garanzie o per le altre operazioni con forma analoga che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi del primo comma, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell'attività presa a prestito è del 25 % se la controparte è una controparte qualificata.
5. I saldi compensatori detenuti in conti segregati nell'ambito dei sistemi di tutela della clientela imposti dalle norme nazionali sono trattati come afflussi, conformemente all'articolo 32, e sono esclusi dalla riserva di attività liquide.
6. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tutte le notes, le obbligazioni e gli altri titoli di debito di propria emissione, a meno che l'obbligazione sia venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio, nel qual caso detti strumenti possono essere trattati come è trattata la corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che tali strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.
7. Per le attività prese a prestito su base non garantita che giungono a scadenza entro i 30 giorni di calendario successivi è ipotizzato il prelievo totale, con conseguente deflusso del 100 % delle attività liquide, a meno che l'ente creditizio possegga le attività prese a prestito e che queste non facciano parte della sua riserva di liquidità.
8. Ai fini del presente articolo, per «banca centrale nazionale» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
qualsiasi banca centrale dell'Eurosistema se lo Stato membro di origine dell'ente creditizio ha adottato l'euro come moneta nazionale;
la banca centrale nazionale dello Stato membro di origine dell'ente creditizio se lo Stato membro non ha adottato l'euro come moneta nazionale;
la banca centrale del paese terzo in cui è stato costituito l'ente creditizio.
9. Ai fini del presente articolo, per «controparte qualificata» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico, un'amministrazione regionale o un'autorità locale dello Stato membro di origine dell'ente creditizio;
l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico, un'amministrazione regionale o un'autorità locale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata costituito l'ente creditizio per le operazioni effettuate da tale ente creditizio;
una banca multilaterale di sviluppo.
Tuttavia, gli organismi del settore pubblico, le amministrazioni regionali e le autorità locali sono considerate controparti qualificate solo se è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115 e all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 29
Deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale
1. In deroga all'articolo 31, l'autorità competente può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso inferiore di deflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
vi sono motivi di prevedere un deflusso inferiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;
la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE ( 9 ), o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 di detto regolamento;
il tasso inferiore di deflusso non è più basso del tasso di afflusso applicato dalla controparte;
l'ente creditizio e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
2. Qualora sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d). In tal caso, devono essere soddisfatti anche i criteri oggettivi seguenti:
il fornitore di liquidità e il ricevente presenteranno un basso profilo di rischio di liquidità dopo l'applicazione del tasso di deflusso inferiore proposto a norma del paragrafo 1 e l'applicazione del tasso di afflusso di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo;
tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata;
la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente.
Se è autorizzata l'applicazione di siffatto tasso inferiore di deflusso, l'autorità competente informa l'ABE dell'esito del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il rispetto delle condizioni di applicazione di tale deflusso inferiore è periodicamente riesaminato dall'autorità competente.
Articolo 30
Deflussi aggiuntivi
1. Le garanzie reali diverse dal contante e dalle attività di cui all'articolo 10, fornite dall'ente creditizio per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %.
Le garanzie reali sotto forma di attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), fornite dall'ente creditizio per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 10 %.
2. L'ente creditizio calcola e notifica all'autorità competente un deflusso aggiuntivo per tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro 30 giorni di calendario e a seguito di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio, deflussi aggiuntivi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. L'ente creditizio notifica detto deflusso all'autorità competente al più tardi contestualmente alla segnalazione trasmessa ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'autorità competente, se considera tale deflusso significativo in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente creditizio, esige che questo aggiunga un deflusso aggiuntivo per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali o ai deflussi di cassa aggiuntivi risultanti da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio corrispondente a un declassamento di almeno tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tali garanzie reali aggiuntive o deflussi di cassa aggiuntivi. L'ente creditizio riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati all'autorità competente.
3. L'ente creditizio aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati dell'ente creditizio, se rilevanti. Il calcolo è effettuato conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione ( 10 ).
4. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti sono computati su base netta, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento. In caso di deflusso netto, l'ente creditizio moltiplica il risultato per un tasso di deflusso del 100 %. L'ente creditizio esclude da tali calcoli i requisiti di liquidità risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Se l'ente creditizio ha una posizione corta coperta da un'assunzione di titoli in prestito non garantita, l'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che l'ente creditizio li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0 %.
6. L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % degli elementi seguenti:
garanzie reali in eccesso detenute dall'ente creditizio delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;
garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario;
garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi del titolo II sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi del titolo II senza il consenso dell'ente creditizio.
7. I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini degli articoli 24, 25, 27, 28 o 31 bis ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo. L'importo in contante ricevuto che eccede l'importo in contante ricevuto come garanzie reali è trattato come depositi, in conformità agli articoli 24, 25, 27, 28 o 31 bis.
8. L'ente creditizio ipotizza un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario, nel caso in cui questi strumenti siano emessi dall'ente creditizio stesso ovvero da conduit o società veicolo da esso sponsorizzati.
9. L'ente creditizio ipotizza un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi. Il tasso di deflusso del 100 % si applica all'importo in scadenza o all'importo delle attività potenzialmente restituibili o alla liquidità richiesta.
10. Per la quota dei programmi di finanziamento (funding) contemplati ai paragrafi 8 e 9, l'ente creditizio che fornisce linee di liquidità associate non necessita di contabilizzare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.
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12. Relativamente alla prestazione di servizi di prime brokerage, se l'ente creditizio ha coperto le vendite allo scoperto di un cliente facendole corrispondere al proprio interno con le attività di un altro cliente e le attività non sono ammesse come attività liquide, a tali operazioni si applica un tasso di deflusso del 50 % in considerazione della potenziale obbligazione.
Articolo 31
Deflussi da linee di credito e di liquidità
1. Ai fini del presente articolo, per linea di liquidità s'intende qualsiasi linea di sostegno (back-up) irrevocabile non utilizzata, volta a essere impiegata per rifinanziare il debito di un cliente nel caso in cui questo non sia in grado di rifinanziarlo nei mercati finanziari. Il relativo importo è calcolato come l'importo del debito in essere emesso dal cliente in scadenza entro 30 giorni di calendario che è coperto dalla linea. È esclusa dalla definizione di linea di liquidità la quota della linea che copre un debito non in scadenza entro 30 giorni di calendario. L'eventuale capacità addizionale della linea è assimilata a una linea di credito irrevocabile e riceve il relativo fattore di utilizzo specificato nel presente articolo. Le linee generali ai fini del capitale circolante delle imprese non sono classificate come linee di liquidità, bensì come linee di credito.
2. L'ente creditizio calcola i deflussi dalle linee di credito e di liquidità moltiplicando l'importo di tali linee per i corrispondenti tassi di deflusso fissati ai paragrafi da 3 a 5. I deflussi dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili sono determinati come percentuale dell'importo massimo utilizzabile entro 30 giorni di calendario, al netto di qualsiasi requisito di liquidità applicabile, ai sensi dell'articolo 23, per gli elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, e al netto delle eventuali garanzie reali messe a disposizione dell'ente creditizio e valutate a norma dell'articolo 9, a condizione che la garanzia reale soddisfi ciascuna delle condizioni seguenti:
può essere riutilizzata o reimpegnata dall'ente creditizio;
è detenuta sotto forma di attività liquida, ma non rilevata come parte della riserva di liquidità;
non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da uno dei suoi soggetti affiliati.
Se l'ente creditizio dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere utilizzato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere utilizzato date le obbligazioni della controparte o dato il predefinito calendario contrattuale di utilizzi del credito che scadono nei successivi 30 giorni di calendario.
3. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio.
4. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di credito irrevocabili non utilizzate entro 30 giorni di calendario è moltiplicato per 10 % se esse soddisfano le condizioni seguenti:
non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio;
sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari, tra cui imprese non finanziarie, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;
non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui questo non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (funding) sui mercati finanziari.
5. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 30 % se esse soddisfano le condizioni previste al paragrafo 4, lettere a) e b), e per il 40 % se esse sono fornite a imprese d'investimento personale (personal investment company).
6. L'importo irrevocabile non utilizzato di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere utilizzato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.
7. L'ente centrale di un sistema o rete di cui all'articolo 16 moltiplica per un tasso di deflusso del 75 % il finanziamento (funding) di liquidità irrevocabile offerto a un ente creditizio membro del sistema o della rete laddove questo possa trattare tale finanziamento come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2. Il tasso di deflusso del 75 % si applica sul valore nominale irrevocabile del finanziamento di liquidità.
8. L'ente creditizio moltiplica per il corrispondente tasso di deflusso l'importo massimo utilizzabile da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da altre linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nell'arco di 30 giorni di calendario, come segue:
40 % per le linee di credito e di liquidità accordate a enti creditizi e per le linee di credito accordate ad altri enti finanziari regolamentati, tra cui imprese di assicurazione e imprese di investimento, OIC o schemi di investimento non aperti;
100 % per le linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE non contemplate al paragrafo 6 e per gli accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;
100 % per le linee di credito e di liquidità offerte a clienti finanziari non contemplati alle lettere a) e b) o ai paragrafi da 1 a 7.
9. In deroga ai paragrafi da 1 a 8, l'ente finanziario istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro può applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 alle linee di credito e di liquidità accordate a finanziatori di prestiti agevolati al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati rispondenti ai requisiti in materia di tassi di deflusso previsti ai paragrafi 3 e 4.
In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), l'ente creditizio che agisce come intermediario può applicare un afflusso e deflusso simmetrico laddove detti prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente creditizio che agisce come intermediario (prestiti pass-through). Tale afflusso e deflusso è calcolato applicando alla linea di credito o di liquidità irrevocabile non utilizzata ricevuta e accordata il tasso applicabile a tale linea in forza del primo comma del presente paragrafo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti altrimenti imposti in relazione ad essa dal presente paragrafo.
I prestiti agevolati di cui al presente paragrafo sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda, ferma restando la successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.
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Articolo 31 bis
Deflussi da passività e impegni che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre disposizioni del presente capo
1. L'ente creditizio moltiplica per un tasso di deflusso del 100 % le passività in scadenza entro 30 giorni di calendario, ad eccezione delle passività contemplate agli articoli da 24 a 31.
2. Se il totale di tutti gli impegni contrattuali a concedere il finanziamento (funding) a clienti non finanziari entro 30 giorni di calendario, diversi dagli impegni di cui agli articoli da 24 a 31, supera l'importo degli afflussi da tali clienti non finanziari calcolato conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l'eccedenza è soggetta ad un tasso di deflusso del 100 %. Ai fini del presente paragrafo, i clienti non finanziari comprendono, ma non in via esclusiva, le persone fisiche, le PMI, le imprese, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico ed escludono i clienti finanziari e le banche centrali.
CAPO 3
Afflussi di liquidità
Articolo 32
Afflussi
1. Gli afflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni di calendario.
2. L'ente creditizio applica un tasso di afflusso del 100 % agli afflussi di cui al paragrafo 1, e in particolare ai seguenti afflussi:
importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario;
importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario;
importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario;
importi dovuti per posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari, purché non si conteggino due volte con le attività liquide. Tali importi comprendono le somme dovute per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante da tali indici più importanti e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II.
3. In deroga al paragrafo 2, gli afflussi contemplati al presente paragrafo sono soggetti ai requisiti seguenti:
gli importi dovuti da clienti non finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, ad eccezione degli importi dovuti da tali clienti per operazioni di finanziamento al commercio o titoli in scadenza, sono ridotti, ai fini del pagamento del capitale, del 50 % del loro valore. Ai fini della presente lettera, il termine «clienti non finanziari» ha lo stesso significato indicato all'articolo 31 bis, paragrafo 2. Tuttavia, l'ente creditizio che agisce come intermediario e ha ricevuto un impegno di cui all'articolo 31, paragrafo 9, secondo comma, da un ente creditizio istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale, ovvero che ha ricevuto un analogo impegno da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico, può tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applica al corrispondente impegno per erogare tale prestito agevolato;
gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192, punti 2 e 3, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario sono moltiplicati per:
0 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
7 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento come attività liquide della categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
15 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 11 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2 A di cui all'articolo 11;
25 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);
30 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);
35 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 13 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);
50 %, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 12 del presente regolamento come attività liquide di una delle categorie di attività di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), c) o f) del presente regolamento;
il coefficiente minimo di scarto determinato conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, se gli importi sono garantiti da attività che, indipendentemente dal fatto che siano riutilizzate in un'altra operazione, sarebbero ammesse ai sensi degli articoli 7 e 15 come azioni o quote di OIC dello stesso livello delle attività liquide sottostanti;
100 %, se gli importi sono garantiti da attività che non rientrano in alcuno dei punti da i) a viii) della presente lettera.
Tuttavia, non può essere rilevato alcun afflusso se l'ente creditizio impiega la garanzia reale a copertura di una posizione corta conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, seconda frase;
agli importi dovuti per prestiti su margine con scadenza contrattuale nell'arco dei 30 giorni di calendario successivi accordati a fronte di una garanzia reale sotto forma di attività illiquide può essere applicato un tasso di afflusso del 50 %. Tale tipo di afflussi può essere preso in considerazione soltanto se l'ente creditizio non impiega la garanzia originariamente ricevuta a fronte del finanziamento per coprire posizioni corte;
gli importi dovuti che l'ente creditizio debitore tratta conformemente all'articolo 27, ad eccezione dei depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, sono moltiplicati per un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. Se il corrispondente tasso non può essere stabilito, si applica un tasso di afflusso del 5 %;
gli swap di garanzie, e le altre operazioni con una forma analoga, che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario comportano un afflusso se l'attività data in prestito è soggetta a un coefficiente di scarto inferiore ai sensi del capo 2 rispetto all'attività presa a prestito. L'afflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell'attività data in prestito per la differenza tra il tasso di afflusso applicabile all'attività presa a prestito e il tasso di afflusso applicabile all'attività data in prestito in conformità ai tassi specificati alla lettera b). Ai fini di tale calcolo si applica un coefficiente di scarto del 100 % alle attività che non siano ammissibili come attività liquide;
se le garanzie reali ottenute tramite contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzioni di titoli in prestito, swap di garanzie o altre operazioni con una forma analoga, con scadenza entro 30 giorni di calendario, sono utilizzate a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre 30 giorni di calendario, l'ente creditizio ipotizza che tali contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzioni di titoli in prestito, swap di garanzie o altre operazioni con una forma analoga siano rinnovati e non generino alcun afflusso di cassa a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli in questione. Le posizioni corte comprendono sia i casi in cui, da un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha venduto allo scoperto in via definitiva un titolo nell'ambito di una strategia di negoziazione o di copertura, sia quelli in cui, nell'ambito di un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha preso a prestito un titolo per un certo periodo dandolo in prestito per un periodo più lungo;
non sono computate come afflusso le linee di credito o di liquidità non utilizzate, comprese le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate offerte dalla banca centrale, e gli altri impegni ricevuti, diversi da quelli contemplati all'articolo 31, paragrafo 9, secondo comma, e all'articolo 34.
gli importi dovuti per titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da una SSPE con cui l'ente creditizio ha stretti legami sono computati su base netta applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile alle attività sottostanti in conformità al presente articolo;
i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione applicando un tasso di afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario.
4. Il paragrafo 3, lettera a), non si applica agli importi, di cui al paragrafo 3, lettera b), dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono garantiti da attività liquide a norma del titolo II. Gli afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela sono computati integralmente, a condizione che tali saldi siano costituiti da attività liquide ai sensi del titolo II.
5. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti sono calcolati su base netta, conformemente all'articolo 21, e moltiplicati per un tasso di afflusso del 100 % in caso di afflusso netto.
6. L'ente creditizio non computa gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
7. L'ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.
8. L'ente creditizio tiene conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.
Articolo 33
Massimale degli afflussi
1. L'ente creditizio limita il rilevamento degli afflussi di liquidità al 75 % del totale dei deflussi di liquidità, secondo la definizione di cui al capo 2, a meno che uno specifico afflusso sia esentato ai sensi del paragrafo 2, 3 o 4.
2. Previa approvazione dell'autorità competente, l'ente creditizio può esentare dal massimale di cui al paragrafo 1, in tutto o in parte, gli afflussi di liquidità seguenti:
afflussi il cui fornitore è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
afflussi da depositi collocati presso altri enti creditizi di uno stesso gruppo di soggetti ammessi al trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
afflussi contemplati all'articolo 26, compresi gli afflussi da prestiti collegati a mutui ipotecari o prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, ovvero da banche multilaterali di sviluppo o da organismi del settore pubblico, per i quali l'ente creditizio ha agito da intermediario (pass through).
3. Previa approvazione dell'autorità competente, può essere esentato dal massimale degli afflussi l'ente creditizio specializzato le cui attività principali sono il leasing e il factoring, ad eccezione delle attività indicate al paragrafo 4, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 5.
4. Previa approvazione dell'autorità competente, può beneficiare di un massimale degli afflussi del 90 %, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 5, l'ente creditizio specializzato le cui attività principali sono:
il finanziamento per l'acquisizione di veicoli a motore;
il credito al consumo secondo la definizione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul credito al consumo.
5. L'ente creditizio di cui al paragrafo 3 può essere esentato dal massimale degli afflussi e l'ente creditizio di cui al paragrafo 4 può applicare il massimale più elevato del 90 % purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
le attività svolte presentano un basso profilo di rischio di liquidità, alla luce dei fattori seguenti:
vi è corrispondenza tra i tempi degli afflussi e i tempi dei deflussi;
a livello individuale, l'ente creditizio non si finanzia in maniera significativa con i depositi al dettaglio;
a livello individuale, la quota rappresentata dalle attività principali di cui al paragrafo 3 o 4 è superiore all'80 % del bilancio totale;
le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.
L'autorità competente comunica all'ABE, motivando le decisioni, quali siano gli enti creditizi specializzati esentati o beneficiari di un massimale più elevato. L'ABE pubblica e tiene aggiornato l'elenco degli enti creditizi specializzati esentati o beneficiari di un massimale più elevato. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.
6. Una volta approvate dall'autorità competente, le esenzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere applicate a livello sia individuale sia consolidato, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, lettera e).
7. L'ente creditizio determina l'importo dei deflussi netti di liquidità in applicazione del massimale degli afflussi conformemente alla formula riportata nell'allegato II.
Articolo 34
Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale
1. In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), l'autorità competente può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso superiore di afflusso per le linee di credito e di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
il fornitore di liquidità e il ricevente presenteranno un basso profilo di rischio di liquidità dopo l'applicazione del tasso di afflusso superiore proposto a norma del paragrafo 1 e l'applicazione del tasso di deflusso di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo;
la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;
la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente.
l'ente creditizio e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
2. Laddove l'ente creditizio e l'ente creditizio controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri oggettivi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c):
sia il fornitore di liquidità sia il ricevente presentano un basso profilo di rischio di liquidità;
tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità;
la gestione del rischio di liquidità del ricevente ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del fornitore.
Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.
3. Se i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 2 sono soddisfatti, l'autorità competente del ricevente la liquidità è autorizzata ad applicare un tasso preferenziale di afflusso fino al 40 %. L'approvazione di entrambe le autorità competenti è tuttavia necessaria per qualsiasi tasso preferenziale superiore al 40 %, la cui applicazione è simmetrica.
Laddove sia autorizzata l'applicazione di un tasso preferenziale superiore al 40 %, le autorità competenti informano l'ABE dell'esito del processo di cui al paragrafo 2. L'autorità competente verifica periodicamente che continuino ad essere soddisfatte le condizioni alla base di tali afflussi più elevati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Clausola grandfathering per le attività bancarie garantite da Stati membri
1. Le attività emesse dall'ente creditizio che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro sono ammesse come attività di livello 1 soltanto se la garanzia:
è stata concessa o impegnata per un importo massimo anteriormente al 30 giugno 2014;
è diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata, e copre il mancato pagamento del capitale e degli interessi alla scadenza.
2. Laddove il garante sia un'amministrazione regionale o autorità locale di uno Stato membro, l'attività garantita è ammessa come attività di livello 1 solo se l'esposizione verso detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e purché la garanzia soddisfi i requisiti stabiliti al paragrafo 1.
3. Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 restano ammesse come attività di livello 1 fintantoché la garanzia rimane in vigore rispetto, secondo il caso, all'emittente interessato o alle sue attività, con le modifiche o sostituzioni apportate nel corso del tempo. Qualora l'importo della garanzia a favore di un emittente o delle sue attività sia aumentato in un qualsiasi momento successivo al 30 giugno 2014, le attività sono ammesse come attività liquide soltanto fino a concorrenza dell'importo massimo della garanzia impegnato prima di tale data.
4. Le attività contemplate al presente articolo sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del presente regolamento, alle attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
5. Se l'ente creditizio o le sue attività beneficiano di un sistema di garanzia, il sistema nel suo complesso è considerato una garanzia ai fini del presente articolo.
Articolo 36
Disposizione transitoria sugli organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri
1. Fino al 31 dicembre 2023 sono ammesse come attività di livello 1 le obbligazioni senior emesse dai seguenti organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri:
National Asset Management Agency (NAMA) in Irlanda;
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB) in Spagna;
Bank Asset Management Company, istituita in virtù della Measures of the Republic of Slovenia to Strengthen the Stability of Banks Act (legge slovena sulle misure per rafforzare la stabilità delle banche — MSSBA) in Slovenia.
2. Le attività contemplate al paragrafo 1 sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del presente regolamento, alle attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 37
Disposizione transitoria sulle cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali
1. In deroga all'articolo 13, sono ammesse come attività di livello 2B le cartolarizzazioni emesse anteriormente al 1o ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), purché siano soddisfatti tutti i requisiti stabiliti all'articolo 13 diversi da quelli inerenti al rapporto prestito/valore (loan-to-value) o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui allo stesso articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i).
2. In deroga all'articolo 13, sono ammesse come attività di livello 2B fino al 1o ottobre 2025 le cartolarizzazioni emesse dopo il 1o ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), che non soddisfano i requisiti inerenti al rapporto prestito/valore (loan-to-value) medio o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui a detta disposizione, a condizione che le esposizioni sottostanti siano composte di prestiti su immobili residenziali cui, alla data di concessione, non si applicava la normativa nazionale che disciplina il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e che il prestito su immobili residenziali sia stato concesso in un qualunque momento antecedente il 1o ottobre 2015.
Articolo 38
Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità
1. A norma dell'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il coefficiente di copertura della liquidità previsto all'articolo 4 è così introdotto:
il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1o ottobre 2015;
il 70 % a decorrere dal 1o gennaio 2016;
l'80 % a decorrere dal 1o gennaio 2017;
il 100 % a decorrere dal 1o gennaio 2018.
2. A norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti creditizi, che mantengano un requisito più elevato di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente al presente regolamento.
Articolo 39
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Formule per determinare la composizione della riserva di liquidità
1. Per determinare la composizione della riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17, l'ente creditizio applica le formule riportate nel presente allegato.
2. Calcolo della riserva di liquidità dell'ente creditizio — Alla data del calcolo la riserva di liquidità è pari a:
importo delle attività di livello 1, più
importo delle attività di livello 2A, più
importo delle attività di livello 2B,
meno il valore minore tra i seguenti:
somma di a), b) e c);
«importo eccedente delle attività liquide» calcolato conformemente ai punti 3 e 4 del presente allegato.
3. «Importo eccedente delle attività liquide» - L'importo si compone degli elementi seguenti:
importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività liquide di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di livello 1, che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le obbligazioni garantite di livello 1 che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
importo rettificato delle attività di livello 2 A, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2 A che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
importo rettificato delle attività di livello 2B, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2B che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione.
4. Calcolo dell'«importo eccedente delle attività liquide» — L'importo è pari a:
importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più
importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più
importo rettificato delle attività di livello 2A, più
importo rettificato delle attività di livello 2B,
meno il valore minore tra i seguenti:
somma di a), b), c) e d)
100/30 moltiplicato per a)
100/60 moltiplicato per la somma di a) e b)
100/85 moltiplicato per la somma di a), b) e c).
▼M1 —————
ALLEGATO II
Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità
NLO |
= |
deflusso netto di liquidità |
TO |
= |
totale dei deflussi |
TI |
= |
totale degli afflussi |
FEI |
= |
afflussi totalmente esentati |
IHC |
= |
afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 90 % dei deflussi |
IC |
= |
afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 75 % dei deflussi |
I deflussi netti di liquidità sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %:
NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN[(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)] – MIN[(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0)]
( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 2 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
( 5 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
( 8 ) Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).
( 9 ) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).
( 10 ) Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 14).