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Document 02015D1045-20210817

Consolidated text: Decisione n. 1/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, Adozione del regolamento interno del comitato per il commercio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1045]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1045/2021-08-17

02015D1045 — IT — 17.08.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del 16 maggio 2014

Adozione del regolamento interno del comitato per il commercio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1045]

(GU L 167 del 1.7.2015, pag. 69)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ-ECUADOR del 17 agosto 2021

  L 328

107

16.9.2021




▼B

DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del 16 maggio 2014

Adozione del regolamento interno del comitato per il commercio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2015/1045]



IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»), firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera j),

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno e sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo.

(2)

Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nell'accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



1. Il regolamento interno del comitato per il commercio è stabilito come indicato in allegato.

2. La presente decisione entra in vigore il 7 ottobre 2014.

Fatto a Lima il 16 maggio 2014

Per il Comitato per il commercio

Ministro del commercio, dell'industria e del turismo della Colombia

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissario per il commercio della Commissione europea

Karel DE GUCHT

Ministro del commercio estero e del turismo del Perù

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

Articolo 1

Composizione e presidenza

▼M1

1.  
Il comitato per il commercio istituito a norma dell’articolo 12 dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra («l’accordo»), adempie ai propri compiti come indicato all’articolo 12 dell’accordo ed è responsabile del funzionamento e della corretta applicazione dell’accordo.

▼B

2.  
Come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio comprende i rappresentanti della parte UE e rappresentanti di ciascun paese andino firmatario.

▼M1

3.  
Il comitato per il commercio è presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, dal ministro del Commercio, dell’industria e del turismo della Colombia, dal ministro del Commercio estero e del turismo del Perù, dal ministro della Produzione, del commercio estero, degli investimenti e della pesca dell’Ecuador o dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato per il commercio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il presidente può farsi rappresentare da persone da lui designate, come stabilito all’articolo 12, paragrafo 2, dell’accordo.

▼B

4.  
Il comitato per il commercio può riunirsi in sessioni cui partecipano solo la parte UE e un paese andino firmatario, riguardanti questioni attinenti esclusivamente ai rapporti bilaterali o che sono state sottoposte al comitato per il commercio dopo essere state discusse in un organismo specializzato con la sola partecipazione di tali due parti. Tali sessioni saranno copresiedute dalla parte UE e dal paese andino firmatario di cui trattasi. Altri paesi andini firmatari possono partecipare a tali sessioni previo accordo dell'UE e del paese andino firmatario interessato.
5.  
Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 2

Rappresentanza

1.  
Ogni parte comunica per iscritto alle altre parti l'elenco dei propri membri del comitato per il commercio. L'elenco è gestito dal segretariato del comitato per il commercio, come previsto dall'articolo 6.
2.  
Una parte che desideri essere rappresentata da un supplente comunica il nome di quest'ultimo alle altre parti prima della riunione nella quale sarà rappresentata. Il supplente di un membro del comitato per il commercio esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 3

Riunioni

▼M1

1.  
Il comitato per il commercio si riunisce una volta all’anno o su richiesta di una delle parti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, dell’accordo. Le riunioni si svolgono a rotazione a Bogotá, Bruxelles, Lima e Quito, a meno che le parti non decidano diversamente.

▼B

2.  
A titolo eccezionale e ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato per il commercio possono svolgersi con qualsiasi mezzo tecnologico concordato.
3.  
Ciascuna riunione del comitato per il commercio è convocata dal segretariato dello stesso a una data e in un luogo convenuti tra le parti. L'avviso di convocazione della riunione viene inviato dal segretariato del comitato per il commercio ai membri del comitato per il commercio almeno 28 giorni prima dell'inizio della sessione, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 4

Delegazione

I membri del comitato per il commercio possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni che saranno presenti.

Articolo 5

Osservatori

Il comitato per il commercio può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.

Articolo 6

Segretariato

Le funzioni del segretariato del comitato per il commercio sono svolte congiuntamente dai coordinatori nominati dalle parti a norma dell'articolo 16 dell'accordo.

Articolo 7

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato per il commercio come documenti dello stesso.

Articolo 8

Corrispondenza

1.  
La corrispondenza indirizzata al presidente del comitato è inoltrata al segretariato del comitato per il commercio affinché la trasmetta alle altre parti.
2.  
La corrispondenza proveniente dal presidente del comitato per il commercio va inviata ai destinatari dal segretariato del comitato per il commercio, nonché numerata e trasmessa per conoscenza, ove del caso, alle altre parti.
3.  
Per questioni riguardanti esclusivamente una relazione bilaterale tra la parte UE e un paese andino firmatario, lo scambio di corrispondenza avverrà tra queste due parti e gli altri paesi andini firmatari ne saranno pienamente informati, a seconda dei casi.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.  
Il segretariato del comitato per il commercio stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai pertinenti documenti, a tutte le parti al più tardi 14 giorni prima dell'inizio della riunione, quale documentazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
2.  
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato del comitato per il commercio ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione all'ordine del giorno, insieme ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3.  
Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4.  
Il presidente del comitato per il commercio, previo accordo delle altre parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5.  
Il presidente del comitato per il commercio, previo accordo delle altre parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tenere conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali

1.  
Il segretariato del comitato per il commercio redige il progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21 giorni dalla conclusione della stessa. Il primo progetto sarà predisposto dalla parte che presiede la riunione entro 10 giorni dalla conclusione della stessa.
2.  

Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:

a) 

la documentazione presentata al comitato per il commercio;

b) 

tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato per il commercio; nonché

c) 

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

3.  
Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del comitato per il commercio o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.
4.  
Il verbale è approvato per iscritto dalle parti entro 28 giorni dalla data della riunione. Una volta approvato il verbale, il segretariato del comitato per il commercio ne firma delle copie e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.  
Il comitato per il commercio adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.
2.  
Tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. A tale scopo, il testo della proposta viene trasmesso in forma scritta dal presidente ai membri del comitato per il commercio a norma dell'articolo 8, stabilendo un termine di almeno 21 giorni entro i quali i membri sono tenuti a comunicare eventuali riserve o emendamenti attinenti alla proposta stessa.

Nel corso della procedura scritta, ogni membro del comitato per il commercio può chiedere per iscritto al presidente che la proposta sia oggetto di discussione alla prossima riunione del comitato per il commercio. Tale richiesta sospende automaticamente la procedura scritta.

Una proposta sulla quale nessuna delle parti ha sollevato riserve entro il termine stabilito per la procedura scritta si intende adottata dal comitato per il commercio. Il presidente del comitato per il commercio informa quindi i membri, dopo avere ricevuto dal segretariato conferma, che le parti hanno espresso il loro accordo.

Le proposte adottate sono comunicate ai sensi dell'articolo 8 dopo lo scadere del termine e sono iscritte nel verbale della riunione successiva.

3.  
Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del comitato per il commercio attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
4.  
Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono autenticate mettendo a disposizione di ciascuna parte una copia autentica firmata dal presidente del comitato stesso.

Articolo 12

Lingue

1.  
Le lingue ufficiali del comitato per il commercio sono le lingue ufficiali delle parti.
2.  
Salvo decisione contraria, il comitato per il commercio basa le sue deliberazioni su documenti e proposte elaborati nelle lingue di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Pubblicità e riservatezza

1.  
Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.
2.  
Se una parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, le altre parti trattano tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 290, paragrafo 2, dell'accordo.
3.  
Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nelle proprie rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 14

Spese

1.  
Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, sia quelle relative a personale, viaggio e soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni.
2.  
Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3.  
Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da e verso lo spagnolo e l'inglese sono sostenute dalla parte ospitante. L'interpretazione e la traduzione verso o da altre lingue sono a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Comitati specializzati e gruppi di lavoro

1.  
Il comitato per il commercio è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da organismi specializzati istituiti sotto i suoi auspici. Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o concordate dal comitato per il commercio o dal pertinente organismo specializzato istituito dall'accordo che adotta la sua decisione, il presente regolamento interno è applicato mutatis mutandis dagli organismi specializzati (ossia sottocomitati, gruppi di lavoro ecc.).
2.  
Il comitato per il commercio è informato in merito ai punti di contatto designati da ciascun organismo specializzato. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun organismo specializzato sono inoltrati simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.
3.  
In ogni sua riunione ordinaria il comitato per il commercio riceve le relazioni trasmesse dagli organismi specializzati sulle loro attività.
4.  
Ogni organismo specializzato può definire il proprio regolamento interno, come previsto nell'accordo; tale regolamento interno va comunicato al comitato per il commercio.

Articolo 16

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.

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