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Document 02014R0964-20190216

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/964/2019-02-16

02014R0964 — IT — 16.02.2019 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

(GU L 271 dell'12.9.2014, pag. 16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1157 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2016

  L 192

1

16.7.2016

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/263 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2019

  L 44

8

15.2.2019




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari



▼M1

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme riguardanti i termini e le condizioni uniformi per i seguenti strumenti finanziari:

a) un prestito con condivisione del rischio di portafoglio («prestito RS» — risk sharing loan);

b) una garanzia limitata di portafoglio;

c) un prestito per la ristrutturazione;

d) uno strumento di coinvestimento;

e) un fondo per lo sviluppo urbano.

▼B

Articolo 2

Termini e condizioni supplementari

Le autorità di gestione possono includere altri termini e condizioni oltre a quelli da inserire nell'accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente regolamento che disciplinano lo strumento finanziario selezionato.

▼M1

Articolo 3

Sovvenzioni conformemente ai termini e alle condizioni uniformi

▼B

2.  Nel caso di strumenti finanziari combinati con sovvenzioni per il supporto tecnico a destinatari finali che beneficiano di uno degli strumenti, tali sovvenzioni non superano il 5 % del contributo dei fondi SIE allo strumento e sono soggette alle conclusioni della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che giustifica tali sovvenzioni.

3.  L'organismo che attua lo strumento finanziario (nel seguito «l'intermediario finanziario») gestisce la sovvenzione per il supporto tecnico. Il supporto tecnico non comprende le attività coperte dal pagamento di costi e di commissioni di gestione per gestire lo strumento finanziario. Le spese coperte dal supporto tecnico non possono costituire parte dell'investimento da finanziare tramite il prestito nell'ambito dello strumento finanziario.

Articolo 4

Governance conformemente ai termini e alle condizioni uniformi

1.  L'autorità di gestione o, se del caso, il gestore del fondo di fondi sono rappresentati nel comitato di vigilanza dello strumento finanziario o in una struttura di governance analoga.

2.  L'autorità di gestione non partecipa direttamente alle singole decisioni di investimento. Nel caso di un fondo di fondi, l'autorità di gestione esercita unicamente la sua funzione di vigilanza a livello del fondo di fondi, senza interferire nelle singole decisioni del fondo di fondi.

3.  Lo strumento finanziario dispone di una struttura di governance che consente di prendere le decisioni relative al credito e alla diversificazione del rischio in modo trasparente e in linea con le prassi di mercato.

4.  Il gestore del fondo di fondi e l'intermediario finanziario dispongono di una struttura di governance che garantisce l'imparzialità e l'indipendenza del gestore del fondo di fondi o dell'intermediario finanziario.

Articolo 5

Accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni uniformi

1.  L'autorità di gestione conclude per iscritto un accordo di finanziamento per i contributi erogati dai programmi allo strumento finanziario; tale accordo contiene i termini e le condizioni in conformità all'allegato I.

2.  L'accordo di finanziamento contiene in allegato:

a) la valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che giustifica lo strumento finanziario;

b) il piano aziendale dello strumento finanziario, comprese la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti;

c) la descrizione dello strumento, che deve essere in linea con i termini e le condizioni uniformi e particolareggiati dello strumento e che deve fissare i parametri finanziari degli strumenti finanziari;

d) i modelli per il controllo e le relazioni.

Articolo 6

Prestito RS

1.  Il prestito RS assume la forma di un fondo di credito che è costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma e un contributo dell'intermediario finanziario pari ad almeno il 25 % del fondo di credito. Il fondo di credito finanzia un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.

2.  Il prestito RS è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato II.

Articolo 7

Garanzia limitata di portafoglio

1.  La garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio di credito per ciascun prestito sino a un tasso di garanzia massimo dell'80 % ed è finalizzata alla creazione di un portafoglio di nuovi prestiti per le piccole e medie imprese con un importo massimo delle perdite fissato in base alla percentuale massima di garanzia, che non supera il 25 % dell'esposizione al rischio a livello di portafoglio.

2.  La garanzia limitata di portafoglio è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato III.

Articolo 8

Prestito per la ristrutturazione

1.  Il prestito per la ristrutturazione assume la forma di un fondo di credito che è costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma e un contributo dell'intermediario finanziario pari ad almeno il 15 % del fondo di credito. Il fondo di credito finanzia un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.

2.  I destinatari finali possono essere persone fisiche o giuridiche o professionisti indipendenti, sia proprietari che amministratori degli immobili o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari e applicano misure in materia di efficienza energetica o di energie rinnovabili, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del sostegno erogato dal programma.

3.  Il prestito per la ristrutturazione è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato IV.

▼M1

Articolo 8 bis

Strumento di coinvestimento

1.  Lo strumento di coinvestimento assume la forma di un fondo di capitale azionario gestito da un intermediario finanziario che investe i contributi del programma dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) in piccole e medie imprese (PMI). Lo strumento di coinvestimento attira ulteriori investimenti nelle PMI attraverso un approccio di partenariato con coinvestitori privati in base ad accordi conclusi caso per caso.

2.  Lo strumento di coinvestimento è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato V.

Articolo 8 ter

Fondo per lo sviluppo urbano

1.  Il fondo per lo sviluppo urbano assume la forma di un fondo di credito costituito e gestito da un intermediario finanziario con contributi del programma dei fondi SIE e con la mobilitazione di un cofinanziamento pari ad almeno il 30 % apportato dall'intermediario finanziario e dai coinvestitori. Il fondo per lo sviluppo urbano finanzia e sostiene l'attuazione di progetti di sviluppo urbano in zone assistite che sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo che va dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, mobilitando inoltre coinvestimenti provenienti da fonti private.

2.  Il fondo per lo sviluppo urbano è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato VI.

▼B

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Indice annotato di un accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e un intermediario finanziario

Indice:

(1)

Preambolo

(2)

Definizioni

(3)

Ambito d'applicazione e obiettivo

(4)

Obiettivi strategici e valutazione ex ante

(5)

Destinatari finali

(6)

Vantaggio finanziario e aiuti di Stato

(7)

Politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti

(8)

Attività e operazioni

(9)

Risultati attesi

(10)

Ruolo e responsabilità dell'intermediario finanziario: condivisione del rischio e dei proventi

(11)

Gestione e audit dello strumento finanziario

(12)

Contributo del programma

(13)

Pagamenti

(14)

Gestione dei conti

(15)

Costi amministrativi

(16)

Durata e ammissibilità delle spese alla chiusura

(17)

Riutilizzo delle risorse erogate dall'autorità di gestione (compresi gli interessi maturati)

(18)

Capitalizzazione degli abbuoni di interesse e degli abbuoni di commissioni di garanzia (se del caso)

(19)

Governance dello strumento finanziario

(20)

Conflitti di interesse

(21)

Relazioni e controllo

(22)

Valutazione

(23)

Visibilità e trasparenza

(24)

Esclusiva

(25)

Risoluzione delle controversie

(26)

Riservatezza

(27)

Modifica dell'accordo e trasferimento dei diritti e degli obblighi

1.   PREAMBOLO

Nome del paese/della regione

Identificazione dell'autorità di gestione

Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma

Titolo del programma correlato

Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario

Nome del fondo SIE

Identificazione dell'asse prioritario

Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)

Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario

Importo proveniente dai fondi SIE

Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma)

Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma)

Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma

Data d'inizio prevista dello strumento finanziario

Data di completamento prevista dello strumento finanziario

Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti

Finalità dell'accordo

2.   DEFINIZIONI

3.   AMBITO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVO

Descrizione dello strumento finanziario, compresa la sua strategia o politica d'investimento, il tipo di sostegno da fornire.

4.   OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE

Criteri di ammissibilità relativi agli intermediari finanziari, se del caso, nonché ulteriori requisiti operativi che recepiscono gli obiettivi dello strumento, prodotti finanziari da offrire, destinatari finali e combinazione prevista con le sovvenzioni.

5.   DESTINATARI FINALI

Identificazione e ammissibilità dei destinatari finali (gruppo bersaglio) dello strumento finanziario.

6.   VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO

Valutazione del vantaggio finanziario derivante dal contributo pubblico del programma e allineamento con le norme in materia di aiuti di Stato.

7.   POLITICA DEGLI INVESTIMENTI, DELLE GARANZIE O DEI PRESTITI

Disposizioni in materia di politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti, in particolare per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio (rischio, settore, zone geografiche, dimensioni) e il portafoglio esistente dell'intermediario finanziario.

8.   ATTIVITÀ E OPERAZIONI

Piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto moltiplicatore previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Definizione delle attività ammissibili.

Definizione chiara delle attività assegnate e dei loro limiti, in particolare per quanto riguarda la modifica delle attività e la gestione del portafoglio (perdite e default nonché procedura di recupero).

9.   RISULTATI ATTESI

Definizione delle attività, dei risultati e degli indicatori di impatto connessi con le misurazioni di base e gli obiettivi attesi.

Risultati attesi che lo strumento finanziario dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità o della misura pertinente. Elenco di indicatori conformi al programma operativo e all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

10.   RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: CONDIVISIONE DEL RISCHIO E DEI PROVENTI

Identificazione e disposizioni relative alla responsabilità dell'intermediario finanziario e delle altre entità che partecipano all'attuazione dello strumento finanziario.

Spiegazione della valutazione del rischio e della condivisione del rischio e dei proventi in relazione alle diverse parti.

Disposizioni in linea con l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione ( 1 ) concernente il ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari.

11.   GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Disposizioni pertinenti in linea con l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 concernente la gestione e il controllo degli strumenti finanziari.

Disposizioni relative ai requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dell'intermediario finanziario (e a livello del fondo di fondi), e ai requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit dello Stato membro, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Disposizioni affinché le autorità di audit rispettino gli orientamenti relativi alla metodologia di audit, alla check list e alla disponibilità dei documenti.

▼M2

Disposizioni relative alle verifiche di gestione e alle modalità di audit in conformità all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nei casi in cui gli organismi che attuano gli strumenti finanziari siano la BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

▼B

12.   CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA

Disposizioni in linea con l'articolo 38, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardante le modalità del trasferimento e della gestione dei contributi del programma.

Se del caso, disposizioni relative a un insieme di condizioni per i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del futuro Fondo per gli affari marittimi e la pesca.

13.   PAGAMENTI

Requisiti e procedure per la gestione dei pagamenti in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento.

Condizioni di un eventuale ritiro del contributo pubblico del programma erogato allo strumento finanziario.

Norme volte a determinare quali documenti giustificativi siano necessari per documentare i pagamenti effettuati dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario.

Condizioni alle quali i pagamenti effettuati dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario devono essere sospesi o interrotti.

14.   GESTIONE DEI CONTI

Dettagli dei conti compresi, se del caso, i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Disposizioni volte a illustrare le modalità di gestione del conto dello strumento finanziario, comprese le condizioni che disciplinano l'utilizzo dei conti bancari: rischi di controparte (se del caso), operazioni di tesoreria accettabili, responsabilità delle parti, azioni correttive in caso di saldi eccessivi sui conti fiduciari, documentazione e trasmissione di relazioni.

15.   COSTI AMMINISTRATIVI

Disposizioni relative alla remunerazione dell'intermediario finanziario, al calcolo e al pagamento dei costi e delle commissioni di gestione all'intermediario finanziario e in conformità agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 480/2014.

Le disposizioni devono includere il tasso massimo applicabile e gli importi di riferimento per il calcolo.

16.   DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA

Data dell'entrata in vigore dell'accordo.

Date che definiscono il periodo di attuazione dello strumento finanziario e il periodo di ammissibilità.

Disposizioni in merito alla possibilità di proroga e di cessazione del contributo pubblico del programma all'intermediario finanziario per lo strumento finanziario, comprese le condizioni relative alla cessazione anticipata o al ritiro dei contributi del programma, le strategie di uscita e la liquidazione degli strumenti finanziari (incluso il fondo di fondi, se del caso).

Disposizioni riguardanti le spese ammissibili alla chiusura del programma in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

17.   RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE (COMPRESI GLI INTERESSI MATURATI)

Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse erogate dall'autorità di gestione.

Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

▼M2

Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, ove pertinente, disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis.

▼B

Disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

18.   CAPITALIZZAZIONE DEGLI ABBUONI DI INTERESSE E DEGLI ABBUONI DI COMMISSIONI DI GARANZIA (SE DEL CASO)

Disposizioni conformi all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in materia di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia.

19.   GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Disposizioni che descrivono un'adeguata struttura di governance dello strumento finanziario allo scopo di garantire che le decisioni in materia di prestiti/garanzie/investimenti, le cessioni e la diversificazione del rischio siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato.

Disposizioni relative al comitato per gli investimenti dello strumento finanziario (ruolo, indipendenza, criteri).

20.   CONFLITTI DI INTERESSE

Occorre stabilire procedure chiare per affrontare i conflitti di interesse.

21.   RELAZIONI E CONTROLLO

Disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa le relazioni da parte dell'intermediario finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e alle norme in materia di aiuti di Stato.

Norme in materia di relazioni all'autorità di gestione riguardo all'esecuzione delle attività, in materia di relazioni sui risultati, sulle irregolarità e sulle misure correttive adottate.

22.   VALUTAZIONE

Condizioni e modalità per la valutazione dello strumento finanziario.

23.   VISIBILITÀ E TRASPARENZA

Disposizioni sulla visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Disposizioni che garantiscono l'accesso dei destinatari finali alle informazioni.

24.   ESCLUSIVA

Disposizioni che stabiliscono le condizioni in base alle quali il gestore del fondo di fondi o l'intermediario finanziario sono autorizzati a costituire un nuovo strumento di investimento.

25.   RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Disposizioni sulla risoluzione delle controversie.

26.   RISERVATEZZA

Disposizioni che definiscono gli elementi dello strumento finanziario coperti da clausole di riservatezza. Se non diversamente specificato, tutte le altre informazioni sono considerate pubbliche.

Obblighi di riservatezza assunti nel quadro del presente accordo non ostano alla corretta presentazione di relazioni agli investitori, compresi quelli che forniscono fondi pubblici.

27.   MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI

Disposizioni che definiscono l'ambito e le condizioni di una possibile modifica ed estinzione dell'accordo.

Disposizioni che vietano all'intermediario finanziario di trasferire diritti od obblighi senza l'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione.

ALLEGATO A

:

valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che giustifica lo strumento finanziario.

ALLEGATO B

:

piano aziendale dello strumento finanziario, comprese la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti.

ALLEGATO C

:

descrizione dello strumento, che deve essere in linea con i termini e le condizioni uniformi dello strumento e che deve fissare i parametri finanziari degli strumenti finanziari.

ALLEGATO D

:

i modelli per il controllo e le relazioni.




ALLEGATO II

Prestito alle PMI basato su un modello di prestito con condivisione del rischio di portafoglio (prestito RS)

Rappresentazione schematica del principio del prestito RS

image



Struttura dello strumento finanziario

Il prestito con condivisione del rischio (strumento finanziario o prestito RS) assume la forma di un fondo di credito che deve essere costituito da un intermediario finanziario con i contributi del programma; l'intermediario finanziario procede al finanziamento di un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.

Il prestito con condivisione del rischio è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai pertinenti fondi SIE e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Finalità dello strumento

Lo strumento è finalizzato a:

1.  combinare risorse provenienti dai programmi dei fondi SIE e dall'intermediario finanziario a sostegno dei finanziamenti alle PMI di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e

2.  offrire alle PMI un accesso più agevole ai finanziamenti attraverso un intermediario finanziario con un contributo al finanziamento e la condivisione del rischio di credito, offrendo così alle PMI maggiori fondi a condizioni preferenziali in termini di riduzione del tasso di interesse e, ove pertinente, di riduzione delle garanzie.

Il contributo dei programmi dei fondi SIE all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.

Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti alle PMI e, parallelamente, per la partecipazione alle perdite/ai default e ai recuperi sui prestiti alle PMI nell'ambito di tale portafoglio per ciascun prestito e proporzionalmente al contributo del programma allo strumento.

Nel caso in cui la struttura sia un un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario.

Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso il fondo di fondi partecipa proporzionalmente alla condivisione del rischio tra i diversi contributi al portafoglio di prestiti. Occorre rispettare le norme in materia di aiuti di Stato se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali.

Implicazioni in materia di aiuti di Stato

Il prestito RS è concepito come uno strumento senza aiuti di Stato; in altre parole la remunerazione conforme al mercato per l'intermediario finanziario, il trasferimento completo del vantaggio finanziario dall'intermediario finanziario ai destinatari finali e il finanziamento fornito ai destinatari finali rientrano nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile.

a)  Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi allorché

1.  l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi sostengono in qualsiasi momento le perdite e i profitti in proporzione ai loro contributi (pro rata) e vi è una partecipazione economicamente significativa dell'intermediario finanziario al prestito con condivisione del rischio, e

2.  la remunerazione (ossia i costi e/o le commissioni di gestione) dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando il fondo di fondi è stato selezionato mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico, non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi, e

3.  il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 l'autorità di gestione, nel selezionare l'intermediario finanziario, valuta la politica dei prezzi e la metodologia volta a trasferire il vantaggio finanziario ai destinatari finali.

Laddove l'intermediario finanziario non trasferisca interamente il vantaggio finanziario ai destinatari finali, il contributo pubblico non erogato viene ritrasferito all'autorità di gestione.

b)  A livello di PMI

A livello di PMI il prestito è conforme alle norme «de minimis».

Per ciascun prestito inserito nel portafoglio, l'intermediario finanziario calcola l'ESL utilizzando il seguente metodo di calcolo.

Calcolo dell'ESL = importo nominale del prestito (EUR) × [costo del finanziamento (prassi abituale) + costo del rischio (prassi abituale) – eventuali commissioni applicate dall'autorità di gestione sul contributo del programma all'intermediario finanziario] × vita media ponderata del prestito (anni) × tasso di condivisione del rischio.

Quando l'ESL è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini del prestito con condivisione del rischio il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» (1) è considerato soddisfatto. Non vi è alcun obbligo di garanzia minima.

Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'ESL calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'ESL calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento «de minimis».

L'importo totale degli aiuti calcolato con l'ESL non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis».

La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'ESL.

Per quanto riguarda le PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti devono rispettare gli obblighi pertinenti stabiliti dal regolamento «de minimis» relativo al settore della pesca.

Per le attività sostenute dal FEASR si applicano le norme generali.

Politica dei prestiti

a)  Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario

In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi pubblici dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di credito con condivisione del rischio. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo).

b)  Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti

L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di nuovi prestiti ammissibili a fianco delle sue attività di credito in corso, finanziato in parte con i fondi erogati nel quadro del programma al tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento.

I prestiti ammissibili per le PMI (in base a criteri predefiniti di ammissibilità a livello di ciascun prestito e di portafoglio) sono automaticamente inclusi nel portafoglio, mediante la presentazione di avvisi di inclusione con cadenza almeno trimestrale.

L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente soprattutto per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio e la diversificazione del rischio rispettando nel contempo le norme vigenti nel settore e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione.

L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure standard e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento.

c)  Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari

Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati ad opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati a destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario. Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento.

In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale (in proporzione sulla base del tasso di condivisione del rischio), ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite (in base al tasso di condivisione del rischio) dei prestiti alle PMI e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

d)  Recuperi di perdite

L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza alle PMI finanziato dallo strumento finanziario conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni.

Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti, proporzionalmente alla condivisione del rischio, tra l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi.

e)  Altro

Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Politica dei prezzi

Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario presenta una politica dei prezzi e la metodologia volte a garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma alle PMI ammissibili. La politica dei prezzi e la metodologia comprendono i seguenti elementi:

1)  il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario è fissato in base al mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario);

2)  il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti alle PMI ammissibili inclusi nel portafoglio deve essere ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico del programma. Tale riduzione tiene conto delle commissioni che l'autorità di gestione potrebbe applicare sul contributo del programma;

3)  il calcolo dell'ESL presentato nella sezione sugli aiuti di Stato si applica a ciascun prestito incluso nel portafoglio;

4)  la politica dei prezzi e la metodologia rimangono costanti durante il periodo di ammissibilità.

Importo e tasso del contributo del programma allo strumento finanziario (dettagli del prodotto)

Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma e il tasso di interesse sui prestiti si basano sui risultati della valutazione ex ante e sono tali da garantire che il vantaggio per i destinatari finali rispetti la norma «de minimis».

La dimensione del prestito con condivisione del rischio del portafoglio mirato è confermata nell'ambito della valutazione ex ante che giustifica il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). La composizione del portafoglio di prestiti mirato è definita in modo da garantire la diversificazione del rischio.

L'assegnazione del prestito RS e il tasso di condivisione del rischio devono essere determinati in modo da colmare la carenza riscontrata nell'ambito della valutazione ex ante, ma devono in ogni caso rispettare le condizioni stabilite nella presente lista di condizioni (term sheet).

Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario definisce, per ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, la quota del capitale del prestito ammissibile finanziata dal programma.

Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario stabilisce l'esposizione alle perdite che dovranno essere coperte conseguentemente dall'intermediario finanziario e dal contributo del programma.

Contributo del programma allo strumento finanziario (attività)

Il portafoglio finanziato dallo strumento di prestito RS comprende unicamente nuovi prestiti concessi alle PMI mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione sufficiente del portafoglio. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio. Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente.

Responsabilità dell'autorità di gestione

La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse standard (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).

Durata

Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.

Per la costituzione del portafoglio di prestiti si raccomanda una durata tipica di un massimo di 4 anni a decorrere dalla data della firma dell'accordo di finanziamento (tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario).

Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi)

L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è così conseguito:

— mediante le commissioni legate alle prestazioni definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014,

— oltre al contributo del programma, l'intermediario finanziario contribuisce, alle condizioni del mercato locale, al finanziamento di almeno il 25 % dell'impegno totale di finanziamento destinato al credito alle PMI nell'ambito dello strumento di prestito RS,

— le perdite e i recuperi hanno sull'intermediario finanziario e sull'autorità di gestione un'incidenza proporzionale alle rispettive responsabilità in base al tasso di condivisione del rischio.

Il tasso previsto di condivisione del rischio è determinato sulla base dei risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario.

Intermediari finanziari ammissibili

Si tratta di organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati a erogare prestiti a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti.

Ammissibilità dei destinatari finali

I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto nazionale e dell'UE, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento. Al momento della firma del prestito i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

a.  sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (2) (3);

b.  non sono PMI attive nei settori di cui all'articolo 1, lettere da d) a f), del regolamento «de minimis»;

c.  non fanno parte di uno o più settori esclusi (4);

d.  non sono imprese in difficoltà quali definite dalle norme sugli aiuti di Stato;

e.  non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario.

Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE.

Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali

L'intermediario finanziario eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma nell'ambito dello strumento di prestito RS. I termini si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate.

a.  Investimenti in attivi materiali e immateriali, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

b.  Capitale circolante legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie (e correlate) alle attività di cui alla precedente lettera a) (la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano aziendale della PMI e dall'importo del finanziamento).

I prestiti inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità.

c.  Si tratta di nuovi prestiti ed è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.

d.  L'importo del capitale di un prestito incluso nel portafoglio di prestiti RS i) ammonta a un massimo di 1 000 000 EUR in base alla valutazione ex ante e ii) è erogato in condizioni tali da non permettere che l'ESL relativo a ciascun destinatario finale superi 200 000 EUR (o 100 000 EUR nel settore del trasporto merci su strada e 30 000 EUR nei settori della pesca e dell'acquacoltura) nell'arco di tre esercizi finanziari; le PMI ammissibili potrebbero presentare più di una domanda per i prestiti assegnati a titolo di questo strumento finanziario purché sia pienamente rispettato il suddetto limite dell'ESL.

e.  I prestiti offrono finanziamenti per una o più delle finalità autorizzate in EUR e/o nella valuta nazionale della giurisdizione pertinente e, se del caso, in qualsiasi altra valuta.

f.  I prestiti non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity.

g.  I prestiti non assumono la forma di linee di credito rotativo.

h.  I prestiti hanno un calendario di rimborso comprendente un ammortamento periodico e/o una rata unica alla scadenza («bullet payment»).

i.  I prestiti non finanziano attività puramente finanziarie o progetti nel settore immobiliare avviati come attività di investimento finanziario, né finanziano il credito al consumo.

j.  I prestiti hanno una scadenza minima di 12 mesi, compreso il pertinente periodo di grazia (se del caso), e una scadenza massima di 120 mesi.

Relazioni e risultati attesi

Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.

La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis».

Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per lo strumento di prestito RS e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (crescita dell'occupazione, numero di PMI ecc.), altri indicatori sono:

numero di prestiti/progetti finanziati

importi dei prestiti finanziati

inadempimenti (numero e importi)

risorse rimborsate e plusvalenze

Valutazione del beneficio economico del contributo del programma

L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le favorevoli condizioni di finanziamento e di condivisione del rischio del prestito RS.

Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'ESL relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario.

(1)   Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(2)   Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(3)   Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR e che non appartengono a un gruppo che superi tali soglie. Secondo la raccomandazione della Commissione: «Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica».

(4)   I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».
a.  Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
b.  Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi.
c.  La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea.
d.  Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti.
e.  Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici.
f.  Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»).




ALLEGATO III

Garanzia limitata di portafoglio per le PMI (garanzia limitata)

Rappresentazione schematica della garanzia limitata

Relazione tra le parti interessate e la copertura fornita dalla garanzia limitata di portafoglio

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Struttura dello strumento finanziario

La garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio di credito per ciascun prestito, ai fini della creazione di un portafoglio di nuovi prestiti alle PMI, sino a un importo massimo di perdite (massimale).

La garanzia limitata di portafoglio è resa disponibile dall'autorità di gestione nell'ambito dell'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Finalità dello strumento

Lo strumento è finalizzato a

1)  offrire alle PMI destinatarie un miglior accesso ai finanziamenti, affrontando fallimenti del mercato concreti e chiaramente identificati;

2)  fare leva finanziaria sui fondi SIE per sostenere il finanziamento delle PMI, come previsto dall'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il contributo del programma dei fondi SIE erogato dall'autorità di gestione assume la forma di un fondo di garanzia gestito da un intermediario finanziario. Tale contributo non esclude le garanzie rese disponibili da altri investitori pubblici o privati.

Il fondo di garanzia gestito dall'intermediario finanziario si impegna a fornire fondi provenienti dal programma dei fondi SIE agli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti in caso di inadempimento dei beneficiari finali.

Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario.

Lo strumento della garanzia limitata si applica per coprire un portafoglio di nuovi prestiti costituito da uno o più enti finanziari.

Nel concedere prestiti alle PMI ammissibili, gli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti possono contare su una garanzia a parziale copertura delle perdite fino ad un importo limitato.

Il vantaggio finanziario della garanzia deve essere trasferito ai destinatari finali (ad esempio sotto forma di riduzione del tasso di interesse dei prestiti e/o di riduzione delle garanzie: ciò che conta è che il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma sia sempre trasferito integralmente ai destinatari finali).

Implicazioni in materia di aiuti di Stato

La garanzia limitata di portafoglio è concepita come uno strumento senza aiuti di Stato, ossia conforme al mercato a livello dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia e degli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti e forniscono aiuti ai destinatari finali nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile.

a)  A livello del fondo di fondi, dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia e degli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti è escluso che si sia in presenza di aiuti allorché

1)  la remunerazione (ossia i costi e/o le commissioni di gestione) dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando il fondo di fondi è stato selezionato mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, obiettiva e non discriminatoria o se la remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico, non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi, e

2)  l'ente finanziario è selezionato mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva per costituire il portafoglio di nuovi prestiti con risorse proprie e il rischio rimasto a carico dell'ente finanziario non è in alcun caso inferiore al 20 % dell'importo del prestito (per ciascun prestito), e

3)  il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene inoltre interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 l'autorità di gestione, nel selezionare l'intermediario finanziario, valuta la politica dei prezzi e la metodologia volta a trasferire il vantaggio finanziario ai destinatari finali.

Laddove l'intermediario finanziario non trasferisca interamente il vantaggio finanziario ai destinatari finali, il contributo pubblico non impegnato viene ritrasferito all'autorità di gestione.

La garanzia dev'essere correlata a una transazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

b)  A livello di destinatari finali

A livello di PMI il prestito garantito è conforme alle norme «de minimis».

Per ciascun prestito inserito nel portafoglio garantito, l'intermediario finanziario calcola l'ESL utilizzando il seguente metodo di calcolo.

Calcolo dell'ESL = importo nominale del prestito (EUR) × costo del rischio (prassi abituale) × tasso di garanzia × percentuale massima di garanzia × vita media ponderata del prestito (anni).

L'importo totale degli aiuti calcolato con l'ESL non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis».

Quando l'ESL è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini dello strumento della garanzia limitata di portafoglio il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» (1) è considerato soddisfatto.

Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'ESL calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'ESL calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento «de minimis».

La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'ESL.

Per quanto riguarda le PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti devono rispettare gli obblighi pertinenti stabiliti dal regolamento «de minimis» relativo al settore della pesca.

Per le attività sostenute dal FEASR si applicano le norme generali.

Politica delle garanzie

a)  Trasferimento dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario

In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di garanzia. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

b)  Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti

Gli enti finanziari sono tenuti a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, portafogli di nuovi prestiti alle PMI. I nuovi prestiti alle PMI sono in parte coperti dal contributo del programma per ciascun prestito fino a un determinato importo (massimale). I prestiti alle PMI ammissibili sono automaticamente inclusi nel portafoglio a condizione di rispettare i criteri predefiniti per l'inclusione del prestito.

L'inclusione dei prestiti alle PMI avviene automaticamente al ricevimento da parte dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia di un avviso di inclusione presentato con cadenza almeno trimestrale fino al termine del periodo pertinente di inclusione.

Gli enti finanziari attuano una politica creditizia coerente per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio e la diversificazione del rischio, rispettando nel contempo le norme vigenti nel settore e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione.

L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dagli enti finanziari conformemente alle loro procedure standard e ai principi stabiliti nell'accordo tra l'intermediario finanziario e l'ente finanziario che costituisce un portafoglio di nuovi prestiti.

c)  Copertura delle perdite

La garanzia limitata di portafoglio copre le perdite subite dagli enti finanziari per ogni prestito in sofferenza alle PMI ammissibili conformemente al tasso di garanzia pari ad una percentuale massima dell'80 %.

Le perdite coperte dalla garanzia limitata di portafoglio in relazione al portafoglio di prestiti alle PMI ammissibili non superano, in forma aggregata, il massimale.

Il massimale, ovvero la responsabilità massima nell'ambito del presente strumento, è il prodotto del volume del portafoglio creditizio mirato moltiplicato per il tasso di garanzia e per la percentuale massima di garanzia.

La percentuale massima di garanzia è stabilita nell'ambito della valutazione ex ante del rischio in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse standard (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).

d)  Pagamento della garanzia

A seguito del verificarsi di una perdita per inadempimento, l'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia versa, di norma entro 60 giorni, la garanzia all'ente finanziario nel quadro della garanzia.

Politiche dei prezzi e delle garanzie

L'intermediario finanziario presenta una metodologia che garantisce il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma alle PMI ammissibili. L'ente finanziario pratica una politica dei prezzi/delle garanzie in linea con la metodologia. La politica dei prezzi/delle garanzie e la metodologia comprendono i seguenti elementi.

1)  Lo strumento copre al massimo l'80 % dell'esposizione di rischio per ciascun prestito alle PMI ammissibili (fino a un tetto massimo).

2)  Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma è interamente trasferito alle PMI ammissibili attraverso una riduzione del tasso di interesse e/o una riduzione delle garanzie richieste dall'ente finanziario.

3)  Il calcolo dell'ESL presentato nella sezione sugli aiuti di Stato si applica per ciascun prestito incluso nel portafoglio.

4)  L'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia non addebita alcuna commissione di garanzia all'ente finanziario.

5)  Conformemente alla politica dei prezzi e alla metodologia che garantisce il completo trasferimento del vantaggio finanziario, l'ente finanziario riduce il tasso di interesse totale e/o gli obblighi in materia di garanzie nell'ambito di ciascun prestito alle PMI ammissibili incluso nel portafoglio. Il livello di tale riduzione proposta dall'ente finanziario è oggetto di valutazione e conferma da parte dell'intermediario finanziario alla luce dell'analisi e della dovuta diligenza ed è considerato un criterio di ammissibilità affinché i prestiti alle PMI possano essere inclusi nel portafoglio.

6)  Sulla base della valutazione ex ante che individua le PMI destinatarie e della valutazione ex ante del rischio, l'autorità di gestione può decidere di esigere dai destinatari finali il pagamento di commissioni di garanzia. In tal caso l'ESL è calcolato con la formula presentata nella sezione sugli aiuti di Stato di cui sopra o rispetta le condizioni dell'avviso relativo alla garanzia. Le commissioni pagate dai destinatari finali sono restituite al fondo di garanzia quali risorse restituite ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

7)  La politica dei prezzi e la metodologia rimangono costanti durante il periodo di ammissibilità.

Importo e tasso della garanzia agli enti finanziari (dettagli del prodotto)

La garanzia limitata di portafoglio rispetta le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

La percentuale massima di garanzia è stabilita nella valutazione ex ante del rischio in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, ed in ogni caso non supera il 25 %. La garanzia può coprire le perdite previste e impreviste.

Il moltiplicatore della garanzia finanziata dal contributo del programma è definito come segue:

moltiplicatore = (1/tasso di garanzia) × (1/percentuale massima di garanzia).

Il coefficiente di moltiplicazione si basa sulla valutazione ex ante del rischio ed è pari o superiore a 5.

La dimensione del portafoglio mirato in parte coperta dalla garanzia si basa sui risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). La composizione del portafoglio di prestiti mirato è definita in modo da garantire la diversificazione del rischio.

Garanzia per l'ente finanziario (attività)

Il portafoglio creditizio coperto dallo strumento di garanzia comprende i nuovi prestiti concessi ai destinatari finali ed esclude il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione sufficiente del portafoglio. Occorre che gli enti finanziari siano in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio (ad esempio limite di concentrazione per settore). Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente.

L'ente finanziario procede a una stima ex ante del tasso di recupero da utilizzare per calcolare l'importo previsto da recuperare dagli inadempimenti nel portafoglio, che incide sulla valutazione della percentuale massima di garanzia.

Responsabilità dell'autorità di gestione

La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Per inadempimento s'intende, nel caso di un prestito ad un destinatario finale, i) che l'ente finanziario può dimostrare in qualsiasi momento (agendo in conformità alle sue procedure interne e come risulta dalle sue informazioni finanziarie e regolamentari) che un destinatario finale è con ogni probabilità incapace di far fronte ai suoi obblighi di pagamento; oppure ii) che un destinatario finale non ha adempiuto alcun obbligo di pagamento nell'ambito di un determinato prestito alle PMI per almeno 90 giorni consecutivi di calendario.

Durata

Il periodo di garanzia dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per le garanzie a prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.

Per la costituzione del portafoglio di prestiti garantiti si raccomanda una durata tipica di un massimo di 4 anni a decorrere dalla data della firma dell'accordo di finanziamento (tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario).

Condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi)

L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione, l'intermediario finanziario e l'ente finanziario è così conseguito:

— il rischio di credito proprio rimasto a carico dell'ente finanziario non è in alcun caso inferiore al 20 % per ciascun prestito,

— l'ente finanziario si impegna a costituire un portafoglio di nuovi prestiti con risorse proprie,

— il vantaggio finanziario della garanzia limitata è trasferito interamente ai destinatari finali (PMI),

— le commissioni legate alle prestazioni per l'intermediario finanziario sono definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Intermediari finanziari ed enti finanziari ammissibili

Gli intermediari finanziari sono organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati a fornire garanzie su prestiti concessi a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario.

Gli enti finanziari sono organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati ad erogare prestiti a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti.

Ammissibilità del destinatario finale (destinatari finali)

I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento. Alla data del documento che dimostra la pertinente garanzia per le PMI, ossia l'impegno di garanzia, i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

a.  sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (2);

b.  non sono PMI attive nei settori di cui all'articolo 1, lettere da d) a f), del regolamento «de minimis»;

c.  non fanno parte di uno o più settori esclusi (3);

d.  non sono imprese in difficoltà quali definite dalle norme sugli aiuti di Stato;

e.  non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario.

Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito garantito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito garantito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE.

Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali

L'ente finanziario eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono garantiti dal programma nell'ambito della garanzia limitata di portafoglio. I termini delle garanzie e dei prestiti si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate.

a.  Investimenti in attivi materiali e immateriali, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

b.  Capitale circolante legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie (e correlate) alle attività di cui alla precedente lettera a) (la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano aziendale del destinatario finale e dall'importo del finanziamento).

I prestiti inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità.

c.  Si tratta di nuovi prestiti ed è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.

d.  La quota garantita del prestito sottostante incluso nel portafoglio i) ammonta ad un massimo di 1 500 000 EUR in base alla valutazione ex ante e ii) è erogato in condizioni tali da non permettere che l'ESL relativo a ciascun destinatario finale superi 200 000 EUR (o 100 000 EUR nel settore del trasporto merci su strada e 30 000 EUR nei settori della pesca e dell'acquacoltura) nell'arco di tre esercizi finanziari. Le PMI ammissibili potrebbero presentare più di una domanda per i prestiti assegnati a titolo di questo strumento finanziario purché sia pienamente rispettato il suddetto limite dell'ESL.

e.  I prestiti offrono finanziamenti per una o più delle finalità autorizzate in EUR e/o nella valuta nazionale della giurisdizione pertinente e, se del caso, in qualsiasi altra valuta.

f.  I prestiti non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity.

g.  I prestiti non assumono la forma di linee di credito rotativo.

h.  Hanno un calendario di rimborso comprendente un ammortamento periodico e/o una rata unica alla scadenza («bullet payment»).

i.  I prestiti non finanziano attività puramente finanziarie o progetti nel settore immobiliare avviati come attività di investimento finanziario, né finanziano il credito al consumo.

j.  Hanno una scadenza minima di 12 mesi e una scadenza massima di 120 mesi.

Relazioni e risultati attesi

Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.

La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le disposizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis».

Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per il fondo di garanzia e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (crescita dell'occupazione, numero di PMI ecc.), altri indicatori sono:

numero di prestiti garantiti

volume dei prestiti garantiti

numero di prestiti in sofferenza

valore dei prestiti in sofferenza

Garanzie impegnate/attivate (numero, importi)

Risorse non attivate e plusvalenze (ad esempio interessi generati)

Valutazione del beneficio economico del contributo del programma

Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali (beneficio della garanzia).

Il vantaggio finanziario per le PMI ammissibili è documentato da una riduzione del tasso di interesse generale richiesto dall'ente finanziario e/o dalla riduzione delle garanzie su tale prestito alle PMI.

L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'ESL relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato.

Questi principi sono ripresi negli accordi tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e gli intermediari finanziari e tra gli intermediari finanziari e gli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti.

(1)   Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(2)   Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR e che non appartengono a un gruppo che superi tali soglie. Secondo la raccomandazione della Commissione: «Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica».

(3)   I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».
a.  Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
b.  Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi.
c.  La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea.
d.  Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti.
e.  Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici.
f.  Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»).




ALLEGATO IV

Prestito per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa (prestito per la ristrutturazione)

Rappresentazione schematica del principio del prestito per la ristrutturazione

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Struttura dello strumento finanziario

Il prestito per la ristrutturazione assume la forma di un fondo di credito che deve essere costituito da un intermediario finanziario con i contributi del programma; l'intermediario finanziario procede egli stesso al finanziamento di un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.

Il prestito per la ristrutturazione è reso disponibile nell'ambito dell'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma finanziato dai fondi SIE e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Finalità dello strumento

Lo strumento è finalizzato ad offrire prestiti agevolati a persone fisiche e giuridiche o a professionisti indipendenti proprietari di immobili (appartamenti, case popolari o abitazioni singole), nonché amministratori o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari, ai fini di lavori di ristrutturazione ammissibili al sostegno dei fondi SIE.

Il contributo del programma dei fondi SIE erogato dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.

Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti e, parallelamente, per la partecipazione alle perdite/ai default e ai recuperi sui prestiti nell'ambito di tale portafoglio per ciascun prestito e proporzionalmente al contributo del programma allo strumento.

Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario.

Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso il fondo di fondi partecipa proporzionalmente alla condivisione del rischio tra i diversi contributi al portafoglio di prestiti. Le norme in materia di aiuti di Stato devono essere rispettate anche in relazione a tali risorse se si tratta di risorse pubbliche.

Implicazioni in materia di aiuti di Stato

Il prestito per la ristrutturazione è concepito come uno strumento senza aiuti di Stato; in altre parole la remunerazione conforme al mercato per l'intermediario finanziario, il trasferimento completo del vantaggio finanziario dall'intermediario finanziario ai destinatari finali e il finanziamento fornito ai destinatari finali rientrano nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile.

a)  Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi allorché

1)  l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi sostengono in qualsiasi momento le perdite e i profitti in proporzione al loro contributo (pro rata) e vi è una partecipazione economicamente significativa dell'intermediario finanziario allo strumento di prestito per la ristrutturazione, e

2)  la remunerazione (ossia i costi e/o le commissioni di gestione) dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando sono stati selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la loro remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico, non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi, e

5)  il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 l'autorità di gestione, nel selezionare l'intermediario finanziario, valuta la politica dei prezzi e la metodologia volta a trasferire il vantaggio finanziario ai destinatari finali.

Laddove l'intermediario finanziario non trasferisca interamente il vantaggio finanziario ai destinatari finali, il contributo pubblico non erogato viene ritrasferito all'autorità di gestione.

b)  Aiuti a livello di un'entità che agisce per conto dei proprietari (ossia persone fisiche e giuridiche, professionisti indipendenti proprietari di immobili, amministratori, altri organismi giuridici)

Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello di un'entità che agisce per conto dei proprietari allorché:

1)  l'entità non beneficia di alcun trasferimento diretto di sostegno pubblico e

2)  l'entità trasferisce tutti i vantaggi finanziari del contributo pubblico del programma ai destinatari finali.

c)  A livello di proprietari che esercitano o no un'attività economica (persone giuridiche o professionisti indipendenti, locatori e proprietari che installano impianti energetici da fonti rinnovabili e riforniscono la rete di parte dell'energia prodotta)

I proprietari che sono persone fisiche e che non sono considerati imprese in quanto non esercitano un'attività economica non sono considerati beneficiari di aiuti di Stato.

I proprietari che esercitano un'attività economica si qualificano come «impresa» e sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò riguarda in particolare i proprietari locatori (la locazione è un'attività economica) e, in relazione all'installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, il caso in cui una parte dell'energia così prodotta sia immessa nella rete (la fornitura di energia alla rete è considerata un'attività economica).

A livello dei proprietari che esercitano un'attività economica gli aiuti devono essere conformi alle norme «de minimis».

Per ciascun prestito inserito nel portafoglio e concernente i proprietari che esercitano un'attività economica, l'intermediario finanziario calcola l'ESL utilizzando il seguente metodo di calcolo.

Calcolo dell'ESL = importo nominale del prestito (EUR) × [costo del finanziamento (prassi abituale) + costo del rischio (prassi abituale) – eventuali commissioni applicate dall'autorità di gestione sul contributo del programma all'intermediario finanziario] × vita media ponderata del prestito (anni) × tasso di condivisione del rischio.

Quando l'ESL è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini dello strumento di prestito per la ristrutturazione il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» (1) è considerato soddisfatto. Non vi è alcun obbligo di garanzia minima.

Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'ESL calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'ESL calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento «de minimis».

L'importo totale degli aiuti calcolato con l'ESL non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis».

La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'ESL.

Politica dei prestiti

a)  Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario

In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi pubblici dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di credito per la ristrutturazione. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo).

La quota massima di condivisione del rischio dello strumento finanziario nei confronti dei destinatari finali è dell'85 % (in altri termini, almeno il 15 % è a carico dei fondi propri dell'intermediario finanziario).

b)  Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti

L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di nuovi prestiti finanziati in base a un tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento [finanziati cioè i) con il contributo del programma, ii) con i fondi propri dell'intermediario finanziario].

I prestiti ammissibili predefiniti in base a criteri di ammissibilità a livello di ciascun prestito e di portafoglio sono automaticamente inclusi nel portafoglio, mediante la presentazione di avvisi di inclusione con cadenza almeno trimestrale.

L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente soprattutto per quanto riguarda la composizione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio e la diversificazione del rischio mirando nel contempo a ridurre il fallimento del mercato individuato durante la valutazione ex ante [di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione.

L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure standard e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento.

c)  Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari

Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati a opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati ai destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario. Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento.

In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale (in proporzione sulla base del tasso di condivisione del rischio), ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite (in base al tasso di condivisione del rischio) dei prestiti per la ristrutturazione e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

d)  Recuperi di perdite

L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza cofinanziato dal prestito per la ristrutturazione conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni.

Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti, proporzionalmente alla condivisione del rischio, tra l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi.

e)  Altro

Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Politica dei prezzi

Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario presenta una politica dei prezzi e la metodologia volte a garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma ai destinatari finali. La politica dei prezzi e la metodologia comprendono i seguenti elementi:

1)  il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario è fissato in base al mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario);

2)  il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti ai destinatari finali inclusi nel portafoglio deve essere ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico del programma. Tale riduzione tiene conto delle commissioni che l'autorità di gestione potrebbe applicare sul contributo del programma;

3)  il calcolo dell'ESL presentato nella sezione sugli aiuti di Stato si applica a ciascun prestito incluso nel portafoglio;

4)  la politica dei prezzi e la metodologia rimangono costanti durante il periodo di ammissibilità.

Importo e tasso del contributo del programma allo strumento finanziario (dettagli del prodotto)

La dotazione del prestito per la ristrutturazione in favore degli intermediari finanziari e il tasso minimo di condivisione del rischio si basano sui risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tengono conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile).

Contributo del programma allo strumento finanziario (attività)

Il portafoglio creditizio coperto dallo strumento di prestito per la ristrutturazione comprende i nuovi prestiti concessi ai destinatari finali, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione e un grado di omogeneità sufficienti del portafoglio tali da consentire una stima attendibile del profilo di rischio del portafoglio stesso. Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente.

L'intermediario finanziario è tenuto a collaborare con gli organismi regionali o nazionali responsabili della prestazione di altri servizi con riguardo all'esecuzione dei progetti di ristrutturazione in cui sono compresi, tra l'altro: i servizi di consulenza; la verifica e la valutazione della preparazione del progetto, la costruzione, la supervisione tecnica e i documenti di gara; la valutazione della conformità dei progetti di ristrutturazione al diritto dell'Unione e nazionale; la concessione di sovvenzioni e la verifica e registrazione degli aiuti di Stato.

Responsabilità dell'autorità di gestione

La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Durata

Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.

Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi)

L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è così conseguito:

— le commissioni legate alle prestazioni sono definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014,

— l'intermediario finanziario deve contribuire, alle condizioni del mercato locale, al finanziamento di almeno il 15 % dell'impegno totale di finanziamento destinato al credito ai destinatari finali (consentendo la determinazione del tasso di condivisione del rischio),

— le perdite e i recuperi hanno sull'intermediario finanziario e sull'autorità di gestione un'incidenza proporzionale alle rispettive responsabilità.

Intermediari finanziari ammissibili

Si tratta di organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati ad erogare prestiti per la ristrutturazione a persone proprietarie di immobili e imprese che operano e sono proprietarie di immobili nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti.

Ammissibilità dei destinatari finali

I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento.

I destinatari finali sono persone fisiche o giuridiche o professionisti indipendenti (attività economica) proprietari di immobili (appartamenti o abitazioni singole), nonché amministratori o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari, che applicano misure ai fini dell'efficienza energetica o delle energie rinnovabili, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Conformemente alle norme di ammissibilità contemplate dal programma e alle norme nazionali e dell'Unione, possono essere ammissibili i seguenti esempi di tipologie di opere:

— supporto tecnico per la preparazione della parte del progetto relativa alle misure in materia di efficienza energetica o di energie rinnovabili,

— costi di attuazione della parte del progetto relativa alle misure in materia di efficienza energetica o di energie rinnovabili,

— grandi lavori o sostituzione degli impianti di riscaldamento e acqua calda,

— sostituzione o riqualificazione della sottostazione di riscaldamento o del locale caldaie (caldaie individuali), nonché degli impianti per la produzione di acqua calda,

— installazione di valvole di bilanciamento,

— miglioramento dell'isolamento termico delle condutture,

— sostituzione delle condutture e dei dispositivi di riscaldamento,

— installazione di contatori individuali di riscaldamento e di valvole termostatiche negli appartamenti,

— sostituzione o riqualificazione delle condutture e degli impianti dell'acqua calda,

— sostituzione o riqualificazione dei sistemi di ventilazione,

— sostituzione di finestre e porte di ingresso,

— isolamento del tetto, compresa la costruzione di un nuovo tetto spiovente (esclusa la costruzione di locali nel sottotetto),

— isolamento dei muri di facciata,

— isolamento dei soffitti delle cantine,

— installazione di impianti che utilizzano fonti alternative di energia (solare, eolica ecc.),

— grandi lavori o sostituzione di ascensori con apparecchi più efficienti sotto il profilo energetico,

— sostituzione o riparazione degli impianti comuni negli edifici (impianto fognario, impianti elettrici e per la prevenzione degli incendi, condutture per l'acqua potabile e impianti di ventilazione).

Per quanto riguarda i destinatari finali, ai prestiti concessi ai destinatari finali/proprietari che esercitano un'attività economica nell'ambito di una persona giuridica (ad esempio professionisti indipendenti) si applicano i seguenti criteri di ammissibilità. Alla data della firma del prestito essi soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

a.  sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b.  non sono PMI attive nei settori di cui all'articolo 1, lettere da a) a f), del regolamento «de minimis»;

c.  non fanno parte di uno o più settori esclusi (2);

d.  non sono imprese in difficoltà quali definite dalle norme sugli aiuti di Stato;

e.  non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario.

Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE.

Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali

L'intermediario finanziario eroga ai destinatari finali nuovi prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma nell'ambito del prestito per la ristrutturazione, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I loro termini si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il prestito per la ristrutturazione ha una scadenza massima di 20 anni.

L'importo massimo di ciascun prestito per la ristrutturazione è fissato alla luce dei risultati della valutazione ex ante che giustificano il contributo del programma allo strumento finanziario ed è stabilito nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione, il fondo di fondi e l'intermediario finanziario. L'importo massimo di un prestito destinato a un nucleo familiare non supera 75 000 EUR. I prestiti destinati a un amministratore sono costituiti dalla somma dei singoli nuclei familiari dello stabile.

Lo strumento finanziario può esigere che i destinatari finali o gli amministratori di una proprietà comune che agiscono per conto dei destinatari finali versino un contributo da «fondi propri».

Il prestito per la ristrutturazione è soggetto a un tasso di interesse annuo fisso e comprende un ammortamento periodico. Il tasso di interesse sulla partecipazione dell'intermediario è fissato in base al mercato. Il tasso di interesse applicabile al prestito ammissibile pertinente incluso nel portafoglio è ridotto in proporzione al contributo pubblico del programma a favore dei destinatari finali.

In conformità dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è possibile concedere un abbuono di interessi alle famiglie a basso reddito o alle famiglie vulnerabili (3). L'abbuono di interessi corrisponde al massimo al tasso di interesse che deve essere corrisposto dalle famiglie a basso reddito o dalle famiglie vulnerabili sul contributo dell'intermediario finanziario a ciascun prestito.

Determinati costi legati al supporto tecnico possono essere inclusi nello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale supporto deve riguardare unicamente la preparazione dei progetti (studi preparatori e assistenza nella preparazione degli investimenti fino alla decisione di investimento). Queste spese di supporto tecnico sono ammissibili solo nel caso in cui sia firmato un prestito di ristrutturazione tra l'intermediario finanziario e i destinatari finali ed indipendentemente dal soggetto che fornisce tali servizi (ad esempio, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dall'intermediario finanziario o da un altro soggetto).

Relazioni e risultati attesi

Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.

La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis».

Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per quanto riguarda il prestito per la ristrutturazione e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici, riduzione annuale stimata dei gas a effetto serra ecc.) si utilizzano altri indicatori:

numero e volume dei prestiti

case individuali ristrutturate (metri quadrati)

appartamenti condominiali ristrutturati (metri quadrati)

inadempimenti (numero e importi)

risorse rimborsate e plusvalenze

numero e importi relativi al supporto tecnico

numero e importi degli abbuoni di interessi

Valutazione del beneficio economico del contributo del programma

L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le condizioni di finanziamento e di condivisione del rischio favorevoli del prestito per la ristrutturazione.

Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'ESL relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario.

(1)   Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(2)   I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».
a.  Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
b.  Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi.
c.  La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea.
d.  Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti.
e.  Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici.
f.  Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»).

(3)   Come stabilito nella decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, sono definiti tali i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità.

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ALLEGATO V

STRUMENTO DI COINVESTIMENTO

Rappresentazione schematica del principio dello strumento di coinvestimento

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Termini e condizioni dello strumento di coinvestimento



Struttura dello strumento finanziario

Lo strumento di coinvestimento investe nel capitale azionario delle PMI con contributi del programma dei fondi SIE, delle risorse proprie dell'intermediario finanziario e di coinvestitori privati.

L'intermediario finanziario è un soggetto privato che assume tutte le decisioni in materia di investimento e cessione in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale. L'intermediario finanziario è economicamente e giuridicamente indipendente dall'autorità di gestione e dal fondo di fondi.

I coinvestitori privati sono soggetti privati giuridicamente indipendenti dall'intermediario finanziario.

Lo strumento di coinvestimento è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario definito dal programma finanziato dai fondi SIE e specificato nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Finalità dello strumento

Lo strumento è finalizzato a:

(1)  investire nelle PMI nelle fasi di costituzione, di avviamento e di espansione o per la realizzazione di nuovi progetti, per la penetrazione di nuovi mercati o per nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti attraverso accordi di coinvestimento (approccio di partenariato) con i coinvestitori operazione per operazione. Tali investimenti sono realizzati a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (1);

(2)  fornire maggiore capitale per aumentare il volume degli investimenti per le PMI.

Le finalità sono in relazione alle condizioni seguenti.

Il contributo del programma dei fondi SIE allo strumento di coinvestimento non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori pubblici o privati.

Importi e tassi dello strumento di coinvestimento sono definiti con l'intento di colmare la carenza di capitale azionario individuata nella valutazione ex ante dello strumento finanziario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti allo strumento di coinvestimento per la costituzione di un portafoglio di investimenti nelle PMI. Lo strumento di coinvestimento partecipa unitamente all'intermediario finanziario e ai coinvestitori operazione per operazione.

Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario responsabile dello strumento di cofinanziamento.

Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie. Se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali si applicano le norme in materia di aiuti di Stato. Se le risorse del fondo di fondi sono associate ad altre risorse statali, si applica anche l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Implicazioni in materia di aiuti di Stato

Gli investimenti dello strumento di coinvestimento sono ritenuti strumenti che comportano aiuti di Stato, considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica purché siano soddisfatte le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

La presenza di aiuti di Stato è valutata a livello del fondo di fondi, dell'intermediario finanziario, degli investitori privati e dei destinatari finali.

In particolare, il tasso aggregato di partecipazione privata a livello della PMI deve raggiungere operazione per operazione almeno le seguenti soglie:

(a)  il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;

(b)  il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

(c)  il 60 % del finanziamento del rischio concesso o alle imprese ammissibili che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, oppure per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale.

Si considerano contributi privati ai fini del presente documento gli investimenti effettuati da enti privati.

Ai fini dello strumento di coinvestimento si hanno aiuti ammissibili a livello dei destinatari finali se:

(a)  si erogano aiuti ammissibili ai coinvestitori privati;

(b)  l'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale e le sue decisioni di finanziamento sono autonome e orientate al profitto;

(c)  sono rispettati i limiti della partecipazione privata di cui all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 651/2014.

I costi connessi allo sviluppo dei progetti di investimento, per la dovuta diligenza e l'accompagnamento dei destinatari finali, sono coperti dai costi e dalle commissioni di gestione dell'intermediario finanziario che gestisce lo strumento di coinvestimento.

Le attività sostenute dal FEASR sono soggette alle norme generali sugli aiuti di Stato.

Politica degli investimenti

(a)  Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi allo strumento di coinvestimento

In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione o il fondo di fondi pertinente trasferisce i contributi del programma allo strumento di coinvestimento. L'importo del trasferimento copre il fabbisogno in termini di investimenti e i costi e le spese di gestione. Il trasferimento è effettuato in tranche.

L'obiettivo in termini di volume degli investimenti è confermato nell'ambito della valutazione ex ante effettuata in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La politica degli investimenti dello strumento di coinvestimento comprende una chiara strategia di uscita. Tale strategia deve figurare nell'accordo di finanziamento.

(b)  Erogazione di risorse dallo strumento di coinvestimento alle PMI ammissibili

Lo strumento di coinvestimento coinveste, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, unitamente all'intermediario finanziario e ad altri investitori privati.

L'intermediario finanziario selezionato mobilita caso per caso finanziamenti aggiuntivi, nella misura di almeno l'1 % ai fini dell'allineamento degli interessi, provenienti dall'intermediario finanziario o da un veicolo collegato a quest'ultimo, e dai coinvestitori, ossia dagli investitori privati.

Le decisioni di investimento sono orientate alla realizzazione di un profitto. Gli investimenti sono considerati orientati al profitto se soddisfano le seguenti condizioni:

i)  l'intermediario finanziario è stabilito a norma della legislazione applicabile e provvede alla procedura di dovuta diligenza onde assicurare una politica degli investimenti sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del portafoglio di investimenti;

ii)  gli investimenti nelle PMI ammissibili si basano su un piano aziendale sostenibile che contiene informazioni dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti, definendo la redditività ex ante dell'investimento;

iii)  esiste una strategia di uscita chiara e realistica per ogni investimento.

L'intermediario finanziario attua una politica d'investimento coerente che rispetta le norme vigenti nel settore ed è allineata agli interessi finanziari e agli obiettivi strategici dell'autorità di gestione.

(c)  Erogazione di risorse dei coinvestitori alle PMI ammissibili

L'intermediario finanziario identifica, seleziona e valuta i coinvestimenti potenziali nei destinatari finali, nonché i coinvestitori. L'intermediario finanziario effettua una valutazione di dovuta diligenza operazione per operazione. La dovuta diligenza valuta aspetti fondamentali quali il piano aziendale, la redditività dell'investimento e la strategia di uscita. Il piano aziendale contiene informazioni dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti.

Il tasso di partecipazione privata delle PMI ammissibili raggiunge la soglia minima fissata all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

L'accordo di coinvestimento tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti nei destinatari finali ed è conforme alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (2), se tale articolo è applicabile.

Contributo del fondo allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)

Lo strumento di coinvestimento fornisce capitale alle PMI non quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

(a)  le PMI non hanno operato in alcun mercato;

(b)  le PMI operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

(c)  le PMI necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni;

(d)  le PMI richiedono investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale.

L'importo e il tasso di coinvestimento per ogni operazione sono determinati in base almeno agli elementi seguenti:

(a)  l'entità e l'oggetto dello strumento di coinvestimento;

(b)  la partecipazione di coinvestitori;

(c)  il previsto effetto catalizzatore dello strumento di coinvestimento; nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli importi restituiti dagli investimenti allo strumento di coinvestimento entro i termini stabiliti per gli investimenti come stabilito nell'accordo di finanziamento sono riutilizzati come previsto dagli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

►M2  Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, esclusivamente a fini di ripartizione asimmetrica degli utili, è fissato conformemente all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014. ◄

Contributo del programma allo strumento finanziario (attività)

Il portafoglio di operazioni sottostanti finanziate dallo strumento di coinvestimento comprende investimenti a vantaggio dei beneficiari finali.

I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione, al programma dei fondi SIE, alle norme nazionali di ammissibilità, e unitamente all'intermediario finanziario. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio.

I coinvestimenti in beneficiari finali sono effettuati per il periodo prescritto prima dell'uscita in linea con la politica di investimento.

Responsabilità dell'autorità di gestione

La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (3).

Alla liquidazione dello strumento di coinvestimento l'intermediario finanziario esegue una valutazione approfondita del rischio di azioni giudiziali contro lo strumento di coinvestimento e provvede a che importi adeguati siano detenuti in conti fiduciari per soddisfare tali richieste.

Durata

Lo strumento di coinvestimento ha una durata indicativa di dieci anni e può essere prorogato con il consenso dell'autorità di gestione.

Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per investimenti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.

Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2020 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.

Investimento e condivisione del rischio al livello dell'intermediario finanziario (allineamento degli interessi)

L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è conseguito:

— mediante le commissioni legate alle prestazioni, definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014;

— mediante la remunerazione dell'intermediario finanziario, che rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili, incluse le eventuali commissioni di incentivazione;

— mediante cofinanziamento da parte dei coinvestitori privati al livello minimo conforme all'articolo 21, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 651/2014;

— mediante cofinanziamento con risorse proprie da parte dell'intermediario finanziario nella misura di almeno l'1 % per ogni operazione alle stesse condizioni dello strumento di coinvestimento; ulteriori coinvestimenti da parte dell'intermediario finanziario sono soggetti alle stesse condizioni dello strumento di coinvestimento;

— mediante il cofinanziamento da parte di altri coinvestitori, effettuato a condizioni identiche a quelle applicabili allo strumento di coinvestimento salvo nel caso in cui la valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, raccomandi la ripartizione asimmetrica degli utili tra investitori pubblici e privati; tali disposizioni sono coerenti con l'articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014;

— l'intermediario finanziario non partecipa a attività di investimento in un nuovo veicolo di investimento rivolto allo stesso tipo di beneficiari finali fino a quando il 75 % degli impegni dello strumento di coinvestimento non sia stato investito e il restante 25 % non sia impegnato per investimenti, oppure, se precedente, fino alla fine del periodo di investimento dello strumento di coinvestimento.

Prima di qualsiasi investimento in un destinatario finale da parte dell'intermediario finanziario selezionato si stabiliscono procedure volte a evitare il conflitto di interessi tra l'intermediario finanziario, i coinvestitori e i destinatari dell'investimento.

Intermediari finanziari e coinvestitori ammissibili

L'intermediario finanziario selezionato (il gestore dei fondi dello strumento di coinvestimento) è un organismo privato stabilito a livello internazionale, nazionale o regionale negli Stati membri. Tale organismo è legalmente autorizzato a fornire capitale di rischio alle imprese stabilite negli Stati membri, ad esempio un ente finanziario o qualsiasi altro ente autorizzato a erogare strumenti finanziari.

Gli organismi privati sono considerati persone giuridiche private, appartenenti ad investitori privati o pubblici che investono a proprio rischio e con risorse proprie.

►M2  Per la selezione degli intermediari finanziari l'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, così da evitare conflitti di interessi. La selezione degli intermediari finanziari stabilisce opportuni accordi di condivisione del rischio in caso di trattamento differenziato e stabilisce eventuali commissioni di incentivazione. ◄

L'intermediario finanziario specifica, nel contesto della selezione, le condizioni e i criteri di valutazione dei coinvestitori, che devono essere comprensibili e accessibili ai potenziali coinvestitori. L'intermediario finanziario applica un approccio non discriminatorio nel reperire i coinvestitori e nell'effettuare investimenti unitamente ad essi. La valutazione dei coinvestitori può essere controllata ex post. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Lo strumento di coinvestimento cerca di mobilitare i coinvestitori che applicano le migliori pratiche. I coinvestitori sono investitori privati a lungo termine che investono risorse proprie tra cui fondi di capitale di rischio, investitori informali (business angels), individui con ampie disponibilità patrimoniali, imprese familiari, oppure società in possesso di comprovate conoscenze e capacità operative.

Si considerano coinvestitori tutti gli investitori che, a ragionevole giudizio dell'intermediario finanziario, investono in condizioni rispondenti al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato in una libera economia di mercato, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal loro assetto di proprietà.

I coinvestitori e l'intermediario finanziario sono indipendenti dai destinatari finali degli investimenti, tranne nel caso di investimenti ulteriori in destinatari finali che fanno già parte dello strumento di coinvestimento.

Ammissibilità dei destinatari finali

I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del pertinente programma dei fondi SIE, dell'accordo di finanziamento e della condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014. Al momento della firma dell'investimento i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

(a)  sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4);

(b)  non sono esclusi a norma dell'articolo 1, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 651/2014;

(c)  non fanno parte di uno o più settori esclusi (5);

(d)  non sono imprese in difficoltà quali definite all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

(e)  non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario;

(f)  sono stabiliti e operanti nella regione/giurisdizione pertinente che ricade nell'ambito del programma dei fondi SIE;

(g)  per motivi connessi con le considerazioni sugli aiuti di Stato, non si effettuano investimenti in società quotate in Borsa (le PMI quotate su una piattaforma alternativa di negoziazione non sono considerate quotate ai fini del presente strumento);

(h)  non ricevono gli investimenti a titolo di capitale di sostituzione (compreso il rilevamento da parte della dirigenza o di soggetti esterni);

(i)  sono conformi agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), se si tratta di PMI attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali

Importi e tassi dello strumento di coinvestimento sono allineati ai risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014.

L'intermediario finanziario investe nelle PMI apportando capitale azionario o quasi-equity cofinanziato dal contributo pubblico del programma, da contributi propri dell'intermediario finanziario e da contributi propri dei coinvestitori (il contributo privato può essere preso in considerazione anche per il cofinanziamento dei fondi SIE come un contributo privato al programma) nel quadro di un accordo di coinvestimento firmato tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori. Tale investimento dello strumento di coinvestimento contribuisce all'obiettivo del programma dei fondi SIE.

L'investimento totale (ossia uno o più cicli di investimenti compresi gli investimenti ulteriori), composto da una combinazione di risorse pubbliche e private, non supera l'importo di 15 000 000 EUR per beneficiario finale ammissibile come previsto all'articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014. Il totale degli investimenti consentiti per beneficiario finale ammissibile è verificato conteggiando anche gli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati nell'ambito di altre misure di finanziamento del rischio.

Relazioni e risultati attesi

Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.

La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli Stati membri rispettano inoltre i propri obblighi di relazione e di trasparenza ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli indicatori sono allineati con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi specificati nella valutazione ex ante; sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per lo strumento di coinvestimento e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE, altri indicatori sono:

(a)  importo investito nelle PMI (con ripartizione);

(b)  numero di PMI finanziate;

(c)  valore degli investimenti finanziati;

(d)  utili o perdite generati dall'investimento (se del caso);

(e)  numero di dipendenti al momento dell'investimento e numero di dipendenti al momento dell'uscita nelle PMI destinatarie del sostegno.

Valutazione del beneficio economico del contributo del programma

Il sostegno finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene trasferito ai destinatari finali. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario.

(1)   Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(2)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

(3)   Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(4)   Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(5)   I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi»:
(a)  attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
(b)  il tabacco e le bevande alcoliche distillate: la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
(c)  la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea;
(d)  case da gioco: case da gioco e imprese equivalenti;
(e)  restrizioni applicabili al settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d., b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
(f)  restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OGM»).

(6)   Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).




ALLEGATO VI

FONDO PER LO SVILUPPO URBANO

Rappresentazione schematica del principio del fondo per lo sviluppo urbano

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Termini e condizioni del fondo per lo sviluppo urbano



Struttura dello strumento finanziario

Il fondo per lo sviluppo urbano (nel prosieguo «UDF») assume la forma di un fondo di credito costituito e gestito da un intermediario finanziario con contributi del programma, dell'intermediario finanziario e dei coinvestitori per finanziare nuovi prestiti per progetti di sviluppo urbano.

Il fondo per lo sviluppo urbano è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.

Finalità dello strumento

Lo strumento è finalizzato a:

(1)  combinare risorse provenienti dai programmi dei fondi SIE, dall'intermediario finanziario e da coinvestitori per sostenere il finanziamento di progetti di sviluppo urbano.

(2)  agevolare i finanziamenti di progetti di sviluppo urbano in zone assistite, designate in una carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020 in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, mediante un accesso più facile a finanziamenti a progetti a condizioni preferenziali. Tali investimenti sono effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Le finalità sono in relazione alle condizioni seguenti.

Lo strumento UDF rientra nell'attuazione degli interventi previsti in approccio integrato a una strategia di sviluppo urbano sostenibile.

Il contributo del programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.

Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di prestiti destinati a progetti di sviluppo urbano. Il programma partecipa altresì alle perdite e ai mancati pagamenti, come anche alle entrate e ai recuperi, dei prestiti in ambito UDF di tale portafoglio, operazione per operazione.

Il cofinanziamento del programma dei fondi SIE avviene mediante una delle seguenti forme: contributo del programma da parte dell'autorità di gestione, dell'intermediario finanziario e dei coinvestitori a livello di coinvestimenti nel fondo, coinvestimenti tramite prestiti in progetti di sviluppo urbano e coinvestimenti da parte di altri coinvestitori.

Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario.

Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso, il fondo di fondi deve assumersi parte della condivisione del rischio tra i contributi nel portafoglio di prestiti. Se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali o sono combinate con altre risorse statali si dovrà applicare l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Progetto di sviluppo urbano

Il progetto di sviluppo urbano fa parte dell'attuazione degli interventi previsti in un approccio integrato a una strategia di sviluppo urbano sostenibile, che contribuisca al conseguimento degli obiettivi in essa definiti.

Tutti i progetti di sviluppo urbano dimostrano inoltre di rispettare i parametri seguenti.

Sostenibilità finanziaria:

— I progetti di sviluppo urbano si basano su un modello imprenditoriale con stime dei flussi finanziari e si rivolgono a potenziali investitori privati.

— I progetti di sviluppo urbano sono strutturati in modo tale da generare entrate o ridurre spese in misura sufficiente per rimborsare il prestito ricevuto dall'UDF e in modo tale che qualsiasi sostegno sotto forma di aiuto di Stato sia fissato all'importo minimo necessario per consentire al progetto di procedere evitando così distorsioni della concorrenza. I progetti hanno un tasso di rendimento interno (TRI) non sufficiente ad attirare finanziamenti in una logica prettamente commerciale.

Allineamento strategico:

— I progetti di sviluppo urbano rientrano in una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile e hanno il potenziale per attirare ulteriori finanziamenti da altri investitori pubblici e privati.

— I progetti di sviluppo urbano rispondono agli obiettivi e agli interventi previsti dal programma dei fondi SIE e contribuiscono al perseguimento degli indicatori di output pertinenti del programma dei fondi SIE.

— I progetti di sviluppo urbano sono ubicati nella regione/giurisdizione pertinente e contribuiscono al conseguimento di obiettivi (compresi i risultati quantitativi) stabiliti dal programma dei fondi SIE.

Le seguenti priorità d'investimento possono ricevere sostegno dall'UDF:

— investimenti in strategie di bassa emissione di carbonio per le zone urbane;

— investimenti per garantire la resilienza alle catastrofi;

— investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

— investimenti per migliorare l'ambiente urbano, anche con la riqualificazione delle aree dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

— investimenti nella mobilità urbana sostenibile;

— sostegno a investimenti per il lavoro autonomo e per la creazione di imprese;

— investimenti in infrastrutture per i servizi pubblici per l'impiego;

— investimenti nel settore sanitario e in quello sociale in infrastrutture, R& o servizi innovativi che contribuiscano allo sviluppo locale e alla transizione dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità e primaria, oltre a migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociali;

— investimenti nel risanamento fisico ed economico delle comunità urbane e rurali sfavorite;

— investimenti per la conservazione, la protezione, la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale;

— investimenti nell'istruzione superiore, compresa la collaborazione con le imprese;

— investimenti nello sviluppo delle TIC.

Implicazioni in materia di aiuti di Stato

L'investimento è considerato compatibile con il mercato interno ed esentato dall'obbligo di notifica purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014.

La presenza di aiuti di Stato è valutata a livello di fondo di fondi, di intermediario finanziario, di investitori privati e di destinatari finali. A tale proposito per l'intermediario finanziario e il fondo di fondi valgono le seguenti condizioni:

(a)  i costi e le commissioni di gestione dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchiano la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando la selezione è avvenuta mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico e non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi;

(b)  il contributo privato ad ogni progetto di sviluppo urbano non è inferiore al 30 % del finanziamento totale erogato in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014;

(c)  l'UDF è gestito secondo una logica commerciale e provvede a che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto.

Si considerano contributi privati ai fini del presente documento gli investimenti effettuati da enti privati.

I costi delle operazioni di dovuta diligenza dei progetti di sviluppo urbano sono coperti dai costi e dalle commissioni di gestione dell'intermediario finanziario che gestisce l'UDF.

►M2  L'eventuale trattamento differenziato (condizioni asimmetriche in accordi di condivisione del rischio) del fondo di fondi, del contributo dell'intermediario finanziario e dei contributi dei coinvestitori a livello di fondo e a livello di progetto in forma di prestiti va stabilita in conformità all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, come ulteriormente precisato in relazione alla politica dei prezzi. ◄

Non sono possibili condizioni asimmetriche per gli altri coinvestitori a livello di progetto, dal momento che i loro contributi non vengono investiti in prestiti e al di fuori dell'ambito dell'UDF.

Politica dei prestiti

(a)  Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario

In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione o il fondo di fondi pertinente trasferisce i contributi pubblici del programma all'intermediario finanziario che li colloca in un UDF dedicato. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo).

(b)  Costituzione di un portafoglio di prestiti

L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di prestiti ammissibili per progetti di sviluppo urbano oltre alle sue attività di credito in corso, finanziato in parte con i fondi erogati nel quadro del programma al tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento.

L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente in base a una strategia di investimento concordata che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio, rispettando le norme vigenti nel settore e coerentemente con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. La strategia di investimento è definita nell'ambito della strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile, l'attività obiettivo, gli ambiti territoriali mirati e le spese ammissibili.

L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e l'erogazione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure normali e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento.

Nel caso di coinvestitori che forniscono prestiti a progetti di sviluppo urbano, si dovrebbe firmare un accordo di coinvestimento tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori per fornire prestiti direttamente a un progetto di sviluppo urbano. Tale accordo definisce i termini e le condizioni per gli investimenti nei destinatari finali ed è, se del caso, conforme alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (1). Tale accordo di coinvestimento specifica le condizioni che regolano gli eventuali accordi di condivisione del rischio.

(c)  Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari

Le risorse rimborsate a uno strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento.

Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati ad opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati a destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario.

In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale, ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite dei prestiti e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(d)  Recuperi di perdite

L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza finanziati dall'UDF conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni.

Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti tra l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione e il fondo di fondi.

(e)  Interessi e altre plusvalenze

Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Politica dei prezzi

Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario riduce globalmente gli obblighi in materia di garanzia e il tasso di interesse applicato a ciascun prestito incluso nel portafoglio entro il limite della dotazione fornita dal contributo pubblico del programma e dagli accordi di condivisione del rischio.

La politica dei prezzi comprende almeno i seguenti elementi:

(1)  il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario è fissato a valore di mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario).

(2)  Il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti ai progetti di sviluppo urbano ammissibili inclusi nel portafoglio deve essere ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico del programma. Tale riduzione tiene conto delle commissioni che l'autorità di gestione potrebbe applicare sul contributo del programma e degli accordi di condivisione del rischio.

(3)  La politica dei prezzi rimane costante durante il periodo di ammissibilità.

Contributo del programma allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)

►M2  Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma, il trattamento differenziato e il tasso di interesse sui prestiti si basano sui risultati della valutazione ex ante e garantiscono che il vantaggio per i destinatari finali rispetti l'articolo 16, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014. ◄

La dimensione del portafoglio mirato dell'UDF si stabilisce in base alla valutazione ex ante che giustifica il sostegno allo strumento finanziario a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento, se applicabile.

La dotazione dell'UDF e il tasso di condivisione del rischio sono determinati in modo da colmare la carenza riscontrata nell'ambito della valutazione ex ante e rispettano le condizioni stabilite nel presente allegato.

Il tasso minimo di cofinanziamento convenuto con l'intermediario finanziario è definito per ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, e corrisponde alla quota massima del capitale del prestito ammissibile finanziata dal programma. Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario determina la quota delle perdite che vanno condivise tra l'intermediario finanziario, i coinvestitori (a livello di fondo e a livello di progetto) e il contributo del programma in assenza di qualsiasi altro accordo.

Le modalità e condizioni particolareggiate per i finanziamenti forniti da un UDF sono determinate prima di effettuare un investimento per ciascun progetto di sviluppo urbano sulla base di previsioni finanziarie preparate per il progetto di sviluppo urbano e verificate dall'intermediario finanziario.

Contributo del programma allo strumento finanziario (attività)

Il portafoglio delle operazioni sottostanti finanziate dall'UDF comprende prestiti a favore di progetti di sviluppo urbano.

I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione, al programma dei fondi SIE, alle norme nazionali di ammissibilità, alla strategia di investimento (parte della strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile) e con l'intermediario finanziario. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio.

L'intermediario finanziario è tenuto a individuare un portafoglio di progetti di sviluppo urbano basati su una strategia di investimento confermata nell'ambito della valutazione ex ante, investirvi e gestirlo in modo sostenibile. L'intermediario finanziario gestisce un portafoglio di progetti di sviluppo urbano che rientrano nell'attuazione degli interventi previsti da una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.

Per ciascun progetto di sviluppo urbano, l'intermediario finanziario provvede almeno a quanto segue:

(a)  una descrizione generale del progetto e il calendario del progetto, compresa una descrizione dei partner cofinanziatori e degli azionisti e il piano di finanziamento dettagliato del progetto;

(b)  una giustificazione della selezione per il contributo a carico del programma, compresa la valutazione iniziale della sostenibilità del progetto e della conseguente necessità di investimenti dell'UDF;

(c)  l'individuazione dei rischi;

(d)  il rispetto degli obiettivi del progetto descritti nel pertinente programma. Ciò significa che i progetti di sviluppo urbano selezionati contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma, compresi i risultati i quantitativi, come stabilito nei pertinenti assi prioritari del programma.

In sede di attuazione del portafoglio, l'intermediario finanziario provvede in particolare a:

(a)  individuare gli investimenti finanziari in progetti di sviluppo urbano sostenibile che soddisfano i requisiti e i criteri applicabili al programma pertinente, nonché investire in essi, guidare la relativa negoziazione e la loro strutturazione;

(b)  effettuare la valutazione sia della conformità sia degli investimenti in base ai requisiti della strategia di investimento. È necessario dimostrare mediante un test di redditività che il progetto non potrebbe essere realizzato senza l'investimento dell'UDF;

(c)  presentare una relazione sui progetti di sviluppo urbano in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

(d)  garantire che almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano sia di origine privata e che si ottenga la migliore mobilitazione possibile di risorse private.

Responsabilità dell'autorità di gestione

La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse normale (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).

Durata

Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.

Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2020 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.

Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi)

L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione, i coinvestitori e l'intermediario finanziario è così conseguito:

— mediante commissioni legate alle prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

— Mediante la remunerazione dell'intermediario finanziario, che rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili.

— L'intermediario finanziario provvede a finanziare almeno il 30 % dell'impegno totale di finanziamento destinato a prestiti per progetti di sviluppo urbano. Di questo 30 %, almeno l'1 % dell'impegno totale di finanziamento dell'UDF per ciascun progetto è investito dall'intermediario finanziario attingendo a risorse proprie, ai medesimi termini e condizioni del contributo del programma. Il residuo minimo 29 % è fornito dall'intermediario finanziario, dai coinvestitori a livello di fondo o dai coinvestitori a livello di progetto mediante prestiti.

— L'importo totale del cofinanziamento privato è pari ad almeno il 30 % del finanziamento complessivo concesso a un progetto di sviluppo urbano.

— Il cofinanziamento da parte di coinvestitori può essere considerato o cofinanziamento nazionale dei fondi SIE, a condizione che non provenga da risorse proprie dei beneficiari finali (se il cofinanziamento è poi investito in spese ammissibili del progetto), oppure finanziamento complementare al contributo pubblico del programma.

—  ►M2  La condivisione del rischio con l'intermediario finanziario e con i coinvestitori (a livello di fondo o di progetto di sviluppo urbano) è effettuata proporzionalmente, come per il contributo del programma, a meno che la valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 dimostri la necessità di un trattamento differenziato sotto forma di una condivisione dei rischi asimmetrica tra i coinvestitori. Tali disposizioni sono in linea con l'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014 e incluse nell'accordo di coinvestimento tra le parti. Tali disposizioni non si applicano all'1 % investito dall'intermediario finanziario attingendo a risorse proprie come previsto in precedenza ai fini dell'allineamento degli interessi. ◄

Intermediari finanziari ammissibili

L'intermediario finanziario selezionato è un organismo pubblico o privato stabilito in uno Stato membro e legalmente autorizzato a fornire prestiti a progetti di sviluppo urbano siti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. L'intermediario finanziario ammissibile dimostra inoltre di avere la capacità di gestire un UDF e di monitorare il portafoglio dei progetti di sviluppo urbano, secondo i requisiti di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. L'intermediario finanziario ammissibile dimostra altresì esperienza nel pertinente mercato bersaglio e comprova un'adeguata attività precedente nella gestione di progetti finanziari equivalenti o analoghi o di altri veicoli finanziari per l'investimento in progetti analoghi a quelli previsti dall'UDF, compresa l'esperienza nell'utilizzo di fondi SIE.

L'intermediario finanziario è adeguatamente regolamentato dal pertinente organismo nazionale di regolamentazione dei servizi finanziari e applica le migliori pratiche della gestione finanziaria professionale.

L'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli organismi privati sono considerati persone giuridiche private, appartenenti ad investitori privati o pubblici, che investono a proprio rischio e con risorse proprie.

La struttura giuridica dell'UDF permette di mobilitare finanziamenti supplementari per amplificare l'effetto dei contributi del programma provenienti da altri investitori in progetti di sviluppo urbano.

►M2  Per la selezione degli intermediari finanziari l'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, così da evitare conflitti di interessi. La selezione degli intermediari finanziari mira a definire adeguati accordi di condivisione del rischio in caso di trattamento differenziato. ◄

Il processo di selezione dell'intermediario finanziario valuta la strategia di investimento dell'UDF, il meccanismo decisionale e la governance globale, le capacità di gestione ed il contributo all'UDF dell'intermediario finanziario con risorse proprie. Nel processo di selezione, uno dei criteri di ammissibilità per la selezione dell'intermediario finanziario è la sua capacità di proporre e sviluppare un portafoglio di progetti di sviluppo urbano da finanziare, tenendo conto della politica dei prezzi più competitiva proposta dall'intermediario finanziario che partecipa alla procedura di selezione.

L'intermediario finanziario è responsabile dell'individuazione e della valutazione di progetti di sviluppo urbano. Una volta selezionato, l'intermediario finanziario gestisce un piano di progetti di sviluppo urbano.

Tale piano di progetti di sviluppo urbano comprende i progetti che l'intermediario finanziario si impegna a finanziare, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento.

Si considerano coinvestitori tutti gli investitori che, a ragionevole giudizio dell'intermediario finanziario, investono in condizioni rispondenti al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, in una libera economia di mercato, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal loro assetto di proprietà.

L'intermediario finanziario specifica, nel contesto della sua selezione, le condizioni e i criteri di valutazione dei coinvestitori. Questi devono essere comprensibili e accessibili a potenziali coinvestitori. L'intermediario finanziario applica un approccio non discriminatorio nel reperire i coinvestitori e nell'effettuare investimenti insieme ad essi. La valutazione dei coinvestitori può essere controllata ex post.

Ammissibilità dei destinatari finali

I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del pertinente programma dei fondi SIE, dell'accordo di finanziamento e della condizione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014. Al momento della firma del prestito i destinatari finali possiedono i seguenti requisiti di ammissibilità:

(a)  sono attivi nello sviluppo urbano, ossia sono imprese con uno status giuridico che consente di assumere debiti e attuare progetti di sviluppo urbano, con assetti proprietari diversi, che associano ad esempio capitali privati e pubblici;

(b)  sono partner attivi delle autorità regionali e locali che stimolano lo sviluppo urbano investendo in progetti di sviluppo urbano. I destinatari finali sono tenuti ad avere un adeguato interesse legittimo nel bene oggetto dell'investimento;

(c)  non sono esclusi a norma dell'articolo 1, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 651/2014;

(d)  non fanno parte di uno o più settori esclusi (2);

(e)  non sono imprese in difficoltà quali definite all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

(f)  non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario;

(g)  investono in progetti di sviluppo urbano realizzati in regioni assistite, designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dall'1.7.2014 al 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.

Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE.

Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali

L'UDF eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma. Importi e tassi dell'UDF sono allineati ai risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014.

I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate:

(a)  Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali.

(b)  Capitale circolante legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie (e correlate) alle attività di cui alla precedente lettera a) (la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano aziendale del progetto di sviluppo urbano e dall'importo del finanziamento).

I prestiti nell'ambito dell'UDF inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità:

(c)  Si tratta di nuovi prestiti ed è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti, come anche il finanziamento di progetti già completati.

(d)  L'investimento totale dell'UDF in un progetto di sviluppo urbano non supera l'importo di 20 000 000 EUR, come stabilito dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.

(e)  I prestiti forniscono finanziamenti per una o più delle finalità autorizzate in EUR e/o nella valuta nazionale della giurisdizione pertinente e/o, se del caso, in qualsiasi altra valuta.

(f)  I prestiti non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity.

(g)  I prestiti non assumono la forma di linee di credito rotativo.

(h)  I prestiti hanno un piano di rimborso che prevede versamenti regolari e/o rimborso in unica soluzione alla scadenza.

(i)  I prestiti non finanziano attività puramente finanziarie, né finanziano il credito al consumo.

(j)  Scadenza: i prestiti hanno una scadenza minima di 12 mesi (compreso l'eventuale periodo di grazia) e una scadenza massima di 360 mesi.

Relazioni e risultati attesi

L'intermediario finanziario fornisce all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.

Ogni relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli Stati membri rispettano inoltre i propri obblighi di relazione e di trasparenza ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli indicatori sono allineati con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi specificati nella valutazione ex ante; sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per l'UDF e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE, altri indicatori sono:

(a)  numero di prestiti/progetti finanziati;

(b)  importi dei prestiti finanziati;

(c)  inadempimenti (numero e importi);

(d)  risorse rimborsate e plusvalenze.

Valutazione del beneficio economico del contributo del programma

Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene trasferito ai destinatari finali prendendo in considerazione, se del caso, le condizioni di finanziamento favorevoli fornite dal contributo pubblico del programma all'UDF.

L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le favorevoli condizioni di finanziamento del contributo del programma all'UDF.

Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario.

(1)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

(2)   I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi»:
(a)  attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
(b)  il tabacco e le bevande alcoliche distillate: la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
(c)  la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea;
(d)  case da gioco: case da gioco e imprese equivalenti;
(e)  restrizioni applicabili al settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d., b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
(f)  restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OGM»).



( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

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