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Document 02014R0833-20220604
Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
02014R0833 — IT — 04.06.2022 — 009.004
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014 |
L 271 |
3 |
12.9.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2014 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2014 |
L 349 |
20 |
5.12.2014 |
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L 263 |
10 |
8.10.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2212 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2017 |
L 316 |
15 |
1.12.2017 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/262 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022 |
L 42I |
74 |
23.2.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/328 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2022 |
L 49 |
1 |
25.2.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/334 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2022 |
L 57 |
1 |
28.2.2022 |
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L 63 |
1 |
2.3.2022 |
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L 65 |
1 |
2.3.2022 |
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L 81 |
1 |
9.3.2022 |
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L 87I |
13 |
15.3.2022 |
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L 111 |
1 |
8.4.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022 |
L 114 |
60 |
12.4.2022 |
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L 153 |
53 |
3.6.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO
del 31 luglio 2014
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«beni e tecnologie a duplice uso»: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
«servizi di intermediazione»:
la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
«servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
negoziazione per conto proprio;
gestione del portafoglio;
consulenza in materia di investimenti;
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
«valori mobiliari»: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:
azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
«strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
«ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
«depositario centrale di titoli»: la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:
la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014;
il suo capitale non è rimborsabile alla pari;
il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;
«programmi di cittadinanza per investitori» (o «passaporti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
«programmi di soggiorno per investitori» (o «visti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
«sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;
«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
«paese partner»: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento e di cui all'allegato VIII;
«dispositivi di comunicazione al consumo»: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (compresi dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tutti questi prodotti;
«vettore aereo russo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa;
«rating del credito»: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;
«attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
«settore dell'energia»: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;
la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure
la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;
«impresa di trasporto su strada»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati.
Articolo 2
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
usi medici o farmaceutici;
esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
aggiornamenti del software;
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per le lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
destinati alla sicurezza marittima;
destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.
Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a);
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.
Articolo 2 bis
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
usi medici o farmaceutici;
esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
aggiornamenti del software;
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per le suddette lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
destinati alla sicurezza marittima;
destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure
destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.
Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1;
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.
Articolo 2 ter
Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
Articolo 2 quater
Articolo 2 quinquies
Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.
Articolo 2 sexies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Articolo 2 septies
Articolo 3
È vietato:
fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:
il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;
la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.
In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:
ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure
ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Articolo 3 bis
È vietato:
acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:
essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;
essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell’energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Articolo 3 ter
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
Articolo 3 quater
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:
è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.
Articolo 3 quinquies
Articolo 3 sexies
Articolo 3 sexies bis
Ai fini del presente articolo, per nave si intende:
una nave che rientra nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali;
un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure
un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:
salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV;
l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
scopi umanitari;
il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure
l’acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell’allegato XXII, fino al 10 agosto 2022.
Articolo 3 septies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
Articolo 3 octies
È vietato:
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:
sono originari della Russia; oppure
sono stati esportati dalla Russia;
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;
trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
Articolo 3 nonies
Articolo 3 decies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:
837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;
1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'allegato XXI recanti i codici NC 3105 20 , 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.
Articolo 3 undecies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
Articolo 3 duodecies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Articolo 3 terdecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:
posta nell'ambito del servizio universale;
merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:
si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o
debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.
In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:
salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
scopi umanitari;
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
Articolo 3 quaterdecies
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice NC 2710 19 71 originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e
la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.
Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura "REBCO: esportazione vietata".
A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.
►C11 A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). ◄ Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.
Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia.
Articolo 3 quindecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; o
al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.
Articolo 4
È vietato:
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari ( 10 ), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
▼M13 —————
I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'assistenza per:
l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.
I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni:
vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;
importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,
nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.
I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:
i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione; o
il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.
Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.
Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.
È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:
assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai prodotti elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato;
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato.
In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi
Articolo 5
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencato nell'allegato III; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato VI;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % e ai cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare ai profitti o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale intrattiene altre relazioni economiche sostanziali; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:
nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure
qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.
Il divieto non si applica:
ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure
ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.
Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché:
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; e
non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e
all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al presente regolamento.
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.
Articolo 5 bis
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:
Russia e suo governo; o
Banca centrale russa; o
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione dell'entità di cui alla lettera b).
Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.
Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché:
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e
non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.
Articolo 5 bis bis
È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:
salvo se vietate a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza;
operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto verso l'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi, elencati nell'allegato XXII, fino al 10 agosto 2022;
operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un’impresa in partecipazione o di un istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIX.
Articolo 5 ter
Articolo 5 quater
In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:
necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o
necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale.
Articolo 5 quinquies
In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:
necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure
necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.
Articolo 5 sexies
Articolo 5 septies
Articolo 5 octies
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:
forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;
forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.
Articolo 5 nonies
Articolo 5 decies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Articolo 5 undecies
Articolo 5 duodecies
È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:
un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure
una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo,
compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.
In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;
al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, ovvero di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; o
l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.
Articolo 5 terdecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
ai programmi veterinari e fitosanitari;
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;
ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;
al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Articolo 5 quaterdecies
È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:
cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);
persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);
una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:
per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o
per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o
il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.
Articolo 5 quindecies
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
governo russo; o
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.
Articolo 6
Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:
le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento;
le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5 octies;
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali;
i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabilito dal presente regolamento tramite l'uso di cripo-attività.
Articolo 7
La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati I e IX in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 11
Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati del presente regolamento oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;
qualsiasi altra persona, entità od organismo russo;
qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.
Articolo 12
È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
Articolo 12 bis
Articolo 13
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3
Codice NC |
Descrizione |
7304 11 00 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili |
7304 19 10 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 19 30 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 19 90 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 22 00 |
Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas |
7304 23 00 |
Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 29 10 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7304 29 30 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7304 29 90 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7305 11 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso |
7305 12 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
7305 19 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
7305 20 00 |
Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio |
7306 11 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
7306 19 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
7306 21 00 |
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
7306 29 00 |
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
8207 13 00 |
Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet |
8207 19 10 |
Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero |
ex 8413 50 |
Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. |
ex 8413 60 |
Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. |
8413 82 00 |
Elevatori per liquidi (escl. pompe) |
8413 92 00 |
Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove |
8430 49 00 |
Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente) |
ex 8431 39 00 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428 |
ex 8431 43 00 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 |
ex 8431 49 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426 , 8429 e 8430 |
8705 20 00 |
Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione |
8905 20 00 |
Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
8905 90 10 |
Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra) |
ALLEGATO III
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
SBERBANK
VTB BANK
GAZPROMBANK
VNESHECONOMBANK (VEB)
ROSSELKHOZBANK
ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
Centro di comunicazione del ministero della Difesa (Communication center of the Ministry of Defense)
ALLEGATO V
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
ALLEGATO VI
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b
ALLEGATO VII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della «parte I, note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2.».
Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).
Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.
Categoria I - Materiali elettronici
Dispositivi elettronici e componenti.
«Microcircuiti microprocessori», «microcircuiti microcalcolatori» e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:
rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 GFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;
frequenza di clock superiore a 25 MHz; oppure
più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra «microcircuiti microprocessori» paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;
memorie a circuiti integrati, come segue:
memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM electrically erasable programmable read-only memories) con capacità di memoria:
superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure
superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:
superiore a 1 Mbit per package; oppure
superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;
memorie statiche di accesso casuale (Static random access memories, SRAM) con capacità di memoria:
superiore a 1 Mbit per package; oppure
superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;
convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche seguenti:
risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);
risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;
risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o
risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;
dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;
processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;
circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
oltre 144 terminali di uscita; oppure
«ritardo di propagazione di base» tipico inferiore a 0,4 ns;
«dispositivi elettronici sotto vuoto» a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:
dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;
dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
«banda passante istantanea» uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o
«banda passante istantanea» inferiore a mezza ottava; e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;
guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;
dispositivi utilizzanti le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:
frequenza portante superiore a 1 GHz; oppure
frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e
'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 55 dB;
prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in microsecondi e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; oppure
ritardo di dispersione superiore a 10 microsecondi;
Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.
'celle' come segue:
'celle primarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
'celle secondarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
Nota: X.A.I.001.j. non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.
Note tecniche:
Ai fini di X.A.I.001.j., la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.
Ai fini di X.A.I.001.j., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.
Ai fini di X.A.I.001.j.1., per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.
Ai fini di X.A.I.001.j.2., per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.
elettromagneti e solenoidi «superconduttori», appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: X.A.I.001.k. non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi «superconduttori» progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).
energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;
diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e
previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una «densità di corrente globale» nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm2;
circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori» appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei costituenti «superconduttori», aventi tutte le caratteristiche seguenti:
frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;
densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m3; e
tempo di scarica inferiore a 1 ms;
tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;
non utilizzato;
celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari «qualificati per impiego spaziale» e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4 ( 13 ).
«Assiemi elettronici», moduli o apparecchiature di uso generale.
Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:
velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;
velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; o
◄«qualificati per impiego spaziale»;
apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i videoregistratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;
oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;
sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:
larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o
moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;
oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;
oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.
Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:
unità inseribili;
amplificatori esterni;
preamplificatori;
dispositivi di campionamento;
tubi a raggi catodici.
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;
amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:
generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo; o
contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo;
strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.
Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 14 ) o X.A.I.001;
apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:
apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:
Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.
apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001 ( 15 );
apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005 ( 16 ), eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;
estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:
Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.
apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m2 al minuto;
estrattori di cristalli con «controllo a programma registrato» aventi una delle caratteristiche seguenti:
ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;
in grado di funzionare a una pressione superiore a 2,5 × 105 Pa; o
in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;
apparecchiature per la crescita epitassiale con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:
in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro ± 2,5 % lungo una distanza 200 mm o più;
in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di ± 3,5 %; o
rotazione di singole fette durante la lavorazione;
apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;
apparecchiature di 'polverizzazione catodica' potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;
apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
capacità di patterning;
energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;
ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o
in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un «substrato» riscaldato;
apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con 'controllo a programma registrato', come segue:
'a lotti', aventi una delle caratteristiche seguenti:
determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o
pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;
'a fetta singola', aventi una delle caratteristiche seguenti:
determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;
pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; o
manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;
Note:
Per macchine 'a lotti' si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.
Per macchine 'a fetta singola' si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.
apparecchiature per la «deposizione chimica in fase di vapore» (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:
apparecchiature per la «deposizione chimica in fase di vapore» funzionanti al di sotto di 105 Pa; o
apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;
Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la «deposizione chimica in fase di vapore» a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di 'polverizzazione catodica' tramite un reagente.
sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:
deflessione elettrostatica del fascio;
profilo del fascio non gaussiano, sagomato;
velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;
accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; o
precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro;
Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.
apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:
apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 micrometri e la successiva separazione; o
apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 micrometri, lettura totale del misuratore (TIR);
Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.
apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' che utilizzano «laser» per la riparazione o la rifilatura di «circuiti integrati monolitici» aventi una delle caratteristiche seguenti:
precisione di posizionamento inferiore a ± 1 micrometro; o
dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 micrometri;
Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);
maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:
Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.
maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:
maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 17 ); o
maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 micrometri; e
la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o «software»;
substrati di maschere, come segue:
«substrati» (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; oppure
substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;
apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;
apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:
apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri nel fotoresist applicato sul «substrato»;
apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzanti litografia a fascio ionico o «laser», in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri; oppure
apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;
Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzanti metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1o gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:
una risoluzione pari o superiore a 0,25 micrometri; e
una precisione pari o superiore a 0,75 micrometri su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;
Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.
apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:
Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.
produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 micrometri;
precisione di allineamento superiore a ± 0,25 micrometri (3 sigma);
sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di ± 0,3 micrometri; oppure
lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;
apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;
Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.
apparecchiature che utilizzano «laser» per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;
apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:
die bonder con 'controllo a programma registrato' aventi tutte le caratteristiche seguenti:
appositamente progettati per «circuiti integrati ibridi»;
corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e
precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a ± 10 micrometri;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);
sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 18 ) e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto;
Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.
filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 micrometri per 0,02832 m3 e relativi materiali filtranti.
Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.
Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 19 ) o X.A.I.001;
apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:
Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.
apparecchiature di ispezione con 'controllo a programma registrato' per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 micrometri in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;
Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.
apparecchiature di misura e analisi con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate, come segue:
appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;
apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;
strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 micrometri con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:
precisione di posizionamento superiore a 3,5 micrometri;
in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; o
in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;
apparecchiature di collaudo come segue:
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;
Nota tecnica: I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro «assiemi elettronici», in grado di eseguire collaudi funzionali:
ad una 'cadenza di segnale' superiore a 20 MHz; o
ad una 'cadenza di segnale' superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.
Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:
memorie;
«assiemi» o categorie di «assiemi elettronici» per applicazioni domestiche e per lo svago; e
componenti elettronici, «assiemi elettronici» e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 20 ) o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con «programmabilità accessibile all'utente».
Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per 'cadenza di segnale' si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.
apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con 'controllo a programma registrato' o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:
utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;
sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; o
sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;
sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio «laser» per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:
capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;
uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; o
montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;
Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.
sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con 'controllo a programma registrato' appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro; o
precisione di conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;
sistemi di misura delle particelle che utilizzano «laser» progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 micrometri con un flusso pari o superiore a 0,02832 m3 al minuto; e
in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.
Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.
«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure «software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h ( 21 ).
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.
Categoria II - Calcolatori
Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
Calcolatori, «assiemi elettronici» e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 ( 22 ) e loro componenti appositamente progettati.
Nota: La condizione di esportabilità dei «calcolatori numerici» e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:
i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;
i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate non siano un «elemento principale» delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e
N.B. 1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di «elemento principale».
N.B. 2: La condizione di esportabilità di «calcolatori numerici» o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni) ( 23 ).
la «tecnologia» relativa ai «calcolatori numerici» e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E ( 24 ).
Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C);
«calcolatori numerici», comprendenti le apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
«assiemi elettronici», che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:
progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;
non utilizzato;
Nota 1: X.A.II.001.c. si applica soltanto ad «assiemi elettronici» e interconnessioni programmabili con una «APP» che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b., quando spediti come «assiemi elettronici» non integrati. Non si applica ad «assiemi elettronici» intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.
Nota 2: X.A.II.001.c. non sottopone ad autorizzazione alcun «assieme elettronico» appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.
non utilizzato;
non utilizzato;
apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
non utilizzato;
non utilizzato;
apparecchiature contenenti 'apparecchiature terminali d'interfaccia' che superano i limiti previsti in X.A.III.101;
Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per 'apparecchiature terminali di interfaccia' si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.
apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di «calcolatori numerici» o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;
Nota: X.A.II.001.j. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le «unità di controllo di accesso alla rete» o i 'controllori di canale di comunicazioni'.
Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per 'controllore di canale di comunicazioni': si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni.
«calcolatori ibridi» e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
32 canali o più; e
risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.
«Programma» di prova e «software» di validazione, «software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» e «software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati.
«Programma» di prova e «software» di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per «programmi» con più di 500 000 istruzioni di «codice sorgente»;
«software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; o
«software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati che garantiscono un «tempo di attesa globale di interruzione» inferiore a 20 microsecondi.
Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.
«Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'.
Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.001, per 'trattamento di flussi multipli di dati' si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:
le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;
le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);
le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; o
le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.
Categoria III. Parte 1 - Telecomunicazioni
Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personal delle persone fisiche.
Apparecchiature di telecomunicazione
Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a ( 27 ), appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);
apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
Nota: le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:
delle seguenti categorie o loro combinazioni:
apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);
apparecchiature terminali di linea;
apparecchiature di amplificazione intermedia;
apparecchiature di ripetizione;
apparecchiature di rigenerazione;
codificatori di traduzione (transcodificatori);
apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);
modulatori/demodulatori (modem);
apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);
apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato';
'porte di adattamento' (gateway) e ponti;
'unità di accesso ai supporti'; e
progettate per l'impiego in comunicazioni monocanali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:
cavo (linea);
cavo coassiale;
cavo in fibra ottica;
radiazioni elettromagnetiche; o
propagazione di onde acustiche subacquee.
utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettati per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una «velocità di trasferimento numerica» superiore a 45 Mbit/s o ad una «velocità di trasferimento numerica totale» superiore a 90 Mbit/s;
Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
modem che utilizzano la 'banda passante di un canale a frequenza vocale' con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 9 600 bit/s;
apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
apparecchiature contenenti:
'unità di controllo di accesso alla rete' e loro supporto comune collegato aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 33 Mbit/s; o
«controllori di canale di comunicazioni» aventi un'uscita numerica con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 64 000 bit/s per canale;
Nota: se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una «unità di controllo di accesso alla rete», tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.
utilizzanti un «laser» e aventi una delle caratteristiche seguenti:
lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm;
basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;
basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);
basati su tecniche di multiplazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; o
in grado di effettuare l'«amplificazione ottica»;
apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:
31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; o
26,5 GHz per le altre applicazioni;
Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.
apparecchiature radio:
basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la «velocità di trasferimento numerica totale» è superiore a 8,5 Mbit/s;
basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la «velocità di trasferimento numerica totale» è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;
basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 'efficienza spettrale' superiore a 3 bit/s/Hz; o
funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.
Note:
X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):
con una delle caratteristiche seguenti:
non superiore a 960 MHz; o
«velocità di trasferimento numerica totale» non superiore a 8,5 Mbit/s; e
con «efficienza spettrale» non superiore a 4 bit/s/Hz.
apparecchiature di commutazione con 'controllo a programma registrato' e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
Nota: i multiplatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con 'controllo a programma registrato'.
apparecchiature o sistemi di «commutazione di dati (messaggi)» progettati per il «funzionamento a pacchetto», assiemi elettronici e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
non utilizzato;
instradamento o commutazione di pacchetti 'datagramma';
Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo 'unità di controllo di accesso alla rete' o le 'unità di controllo di accesso alla rete' stesse.
non utilizzato;
priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;
Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.
progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;
contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con «controllo a programma registrato» aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
'segnalazione a canale comune' in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;
'instradamento dinamico adattivo';
commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:
una «velocità di trasmissione dati» di 64 000 bit/s per canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; o
Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex compositi costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.
una «velocità di trasferimento numerica» di 33 Mbit/s per una 'unità di controllo di accesso alla rete' e i supporti comuni associati;
Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.
«commutazione ottica»;
basati su tecniche di 'modo di trasferimento asincrono' ('ATM');
fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;
controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:
ricezione di dati provenienti dai nodi; e
trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un «instradamento dinamico adattivo»;
Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.
Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.
antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);
apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, assiemi elettronici e loro componenti; o
apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101:
'modo di trasferimento asincrono' (asynchronous transfer mode, 'ATM'): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;
'banda passante di un canale a frequenza vocale': apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;
'controllore di canale di comunicazioni': interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;
'datagramma': entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;
'selezione rapida' (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei 'pacchetti' di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;
'porta di adattamento' (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di «software», per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;
'rete numerica integrata nei servizi' (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;
'pacchetto': gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;
'segnalazione a canale comune': la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;
'velocità di trasmissione dati': velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;
'instradamento dinamico adattivo': reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;
'unità di accesso ai supporti': apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione («unità di controllo di accesso alla rete», «controllore di canale di comunicazione», modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;
'efficienza spettrale': «velocità di trasferimento numerica» [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;
'controllo a programma registrato': controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Nota: Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.
«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:
«software», in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per «instradamento dinamico adattivo»;
non utilizzato.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre «tecnologie» come segue:
«tecnologie» specifiche come segue:
«tecnologia» per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;
«tecnologia» per lo «sviluppo» di apparecchiature che utilizzano le tecniche di 'gerarchia numerica sincrona' ('SDH') o di 'rete ottica sincrona' ('SONET').
Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101:
'gerarchia numerica sincrona' (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della 'gerarchia numerica sincrona' è di 155,52 Mbit/s;
'rete ottica sincrona' (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della 'gerarchia numerica sincrona' (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della 'SDH'.
Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione
Nota: la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche.
Apparecchiature come segue:
non utilizzato;
non utilizzato;
beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ( 28 ).
«Software» per la «sicurezza dell'informazione» come segue:
Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il «software» progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della «crittografia» è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.
non utilizzato;
non utilizzato;
«software» classificati come software di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ( 29 ).
«Tecnologia» per la «sicurezza dell'informazione» in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:
non utilizzato;
«tecnologia» diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'«utilizzazione» di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di «software» per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.
Categoria IV - Sensori e laser
Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Sensori ottici, come segue:
tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:
tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;
una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri; e
aventi una delle caratteristiche seguenti:
un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o
un fotocatodo GaAs o GaInAs;
placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
15 000 o più tubi cavi per placca; e
spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri;
apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.
Apparecchi da ripresa, come segue:
apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 ( 30 );
non utilizzato.
Apparecchiature ottiche, come segue:
filtri ottici:
filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:
bande passanti uguali o inferiori ad 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o
bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;
Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.
filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;
banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;
lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e
trasmissione di picco singola del 91 % o più;
commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;
cavi a 'fibre fluorurate', o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.
Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004.b, per 'fibre fluorurate' si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.
«Laser», come segue:
«laser» a diossido di carbonio (CO2) aventi una delle caratteristiche seguenti:
potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;
uscita impulsiva con «durata dell'impulso» superiore a 10 μs; e
potenza media di uscita superiore a 10 kW; o
«potenza di picco» impulsiva superiore a 100 kW; o
uscita impulsiva con «durata dell'impulso» uguale o inferiore a 10 μs; e
energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e «potenza di picco» superiore a 2,5 kW; o
potenza media di uscita superiore a 2,5 kW;
laser a semiconduttore, come segue:
«laser» a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:
potenza media di uscita superiore a 100 mW; o
lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
«laser» a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di «laser» a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
«laser» a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;
«laser a impulsi» non «accordabili» aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
«durata dell'impulso» uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
«potenza media di uscita» superiore a 20 W; o
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W;
«potenza di picco» superiore a 200 MW; o
«potenza media di uscita» superiore a 50 W; o
«durata dell'impulso» superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
«potenza media di uscita» superiore a 20 W; o
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; o
«potenza media di uscita» superiore a 500 W;
«laser» a onda continua non «accordabili», con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
«potenza media di uscita» superiore a 50 W; o
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; o
«potenza media di uscita» superiore a 500 W;
Nota: X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione «laser» industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del «laser», ad esempio «laser», alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.
«laser» non «accordabili», aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e «potenza di picco» impulsiva superiore a 1 W; o
potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;
«laser» a elettroni liberi.
Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.005, per 'efficienza wall-plug' si intende il rapporto tra potenza di uscita del «laser» (o «potenza media di uscita») e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del «laser», alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.
«Magnetometri», sensori elettromagnetici «superconduttori» e loro componenti appositamente progettati, come segue:
«magnetometri», diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;
Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.006.a, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.
sensori elettromagnetici «superconduttori», componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori»:
progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei loro costituenti «superconduttori» (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi «superconduttori» a interferenza quantistica (SQUID));
progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e
aventi una delle caratteristiche seguenti:
dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;
progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1 x 106 quanti di flusso magnetico per secondo;
progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure
aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.
Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; oppure
del tipo a elemento di quarzo (Worden).
Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;
apparecchiature radar a «laser»«qualificate per impiego spaziale» oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;
sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
funzionanti a una frequenza di 94 GHz;
potenza media di uscita inferiore a 20 mW;
larghezza del fascio radar di 1 grado; e
gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m;
Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:
apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;
apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.
Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:
per la fabbricazione o il controllo di:
ondulatori magnetici (wigglers) per «laser» a elettroni liberi;
foto-iniettori per «laser» a elettroni liberi;
per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di «laser» a elettroni liberi.
Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una 'lunghezza di battimento' inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b ( 31 ) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per 'frazione molare'.
Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001:
'frazione molare', il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;
'lunghezza di battimento', la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.
Materiali ottici, come segue:
materiali a basso assorbimento ottico, come segue:
composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; oppure
Nota: X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.
vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1 ( 32 );
'preformati di fibre ottiche' costituiti da composti del fluoruro sfusi contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, «appositamente progettati» per la fabbricazione di 'fibre fluorurate' sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.
Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.002:
'fibre fluorurate': le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;
'preformati di fibre ottiche': le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.
«Software», diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008.
«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.
Altro «software», come segue:
«programmi» di «software» applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di accettare i dati relativi ai bersagli radar provenienti da più di quattro radar primari;
«software» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c;
«codice sorgente» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.
«Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature, materiali o «software» sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.
Altre «tecnologie», come segue:
tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m2 di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
una superficie superiore a 1 m2 e
una curvatura della faccia superiore a λ/10 (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;
«tecnologia» per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradianti;
«tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;
«tecnologia» necessaria per lo «sviluppo» o la «produzione» di sonde a «magnetometro» non triassiali o di sistemi di sonde a «magnetometro» non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:
'sensibilità' inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; o
'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1 x 10-3 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori;
«tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:
risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500 nm; e
una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.
Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per 'sensibilità' (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.
Categoria V – Materiale avionico e di navigazione
Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per «aeromobili» e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.
Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la «produzione» di apparecchiature avioniche e di navigazione.
«Software», diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.
«Tecnologia», diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.
Categoria VI - Materiale navale
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:
sistemi di visione subacquea, come segue:
sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; o
telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;
Nota tecnica: La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.
apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza «appositamente progettate» per impiego subacqueo;
sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;
altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
non utilizzato;
navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
Nota: X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.
motori marini (sia entrobordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;
Nota: X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
luci subacquee e apparecchiature per la propulsione;
Nota: X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria.
«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.
«Software» appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.
Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione
Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
Motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;
trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.
Nota: X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.
Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
non utilizzato;
non utilizzato;
X.A.VII.002.c non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina a gas destinati ad essere utilizzati in «aeromobili» civili e utilizzati in buona fede in «aeromobili» civili da più di otto anni. Se utilizzati in buona fede in «aeromobili» civili da più di otto anni, cfr. ALLEGATO XI.
non utilizzato;
dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota: X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo «sviluppo» o la «produzione». Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.
«Apparecchiature», utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:
apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;
utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura «laser», a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c ( 34 );
apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;
apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;
apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;
apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.
«Software» diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.
«Software» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.
«Tecnologia» diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.
Altra «tecnologia», non descritta in 9E003 ( 35 ), come segue:
sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una «tecnologia» di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; oppure
cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.
Categoria VIII – Varie
X.A.VIII.001 Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:
apparecchiature di misurazione integrate in una testa perforante, compresi i sistemi di navigazione inerziale per la misura durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling);
sistemi di monitoraggio di gas e loro rilevatori, progettati per funzionare e rilevare idrogeno solforato in modo continuo;
apparecchiature per misurazioni sismologiche, compresi la sismica a riflessione e i vibratori sismici;
ecoscandagli di sedimenti.
X.A.VIII.002 Apparecchiature, «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.
Nota 1: I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement.
Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi.
X.A.VIII.003 Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:
microscopi elettronici a scansione (SEM);
microscopi Auger a scansione;
microscopi elettronici a trasmissione (TEM);
microscopi a forza atomica (AFM);
microscopi a scansione di forza (SFM);
apparecchiature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle voci da X.A.VIII.003.a a X.A.VIII.0003.e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:
spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);
spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o
spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).
X.A.VIII.004 Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini.
X.A.VIII.005 Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:
apparecchiature di fabbricazione additiva per la «produzione» di parti metalliche;
Nota: X.A.VIII.005.a si applica unicamente ai sistemi seguenti:
sistemi a letto di polvere che utilizzano la fusione laser selettiva (SLM), il laser cusing, la sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) oppure la fusione a fascio di elettroni (EBM); o
sistemi alimentati a polveri che utilizzano il riporto laser (laser cladding), la deposizione a energia diretta o la deposizione metallica laser.
apparecchiature di fabbricazione additiva per «materiali energetici», comprese le apparecchiature che utilizzano l'estrusione ultrasonica;
apparecchiature di fabbricazione additiva a fotopolimerizzazione in vasca (VVP) che utilizzano la stereolitografia (SLA) o l'elaborazione digitale della luce (DLP).
X.A.VIII.006 Apparecchiature per la «produzione» di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC).
X.A.VIII.007 Apparecchiature per la «produzione» di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione.
X.A.VIII.008 Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %).
X.A.VIII.009 Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:
pompe UHV (a sublimazione, turbomolecolari, a diffusione, criogeniche, ion-getter);
manometri UHV.
Nota: Per UHV si intende una pressione pari o inferiore a 100 nanopascal (nPa).
X.A.VIII.010 'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:
tubi a impulsi;
criostati;
dewar;
sistema di trattamento dei gas (GHS, Gas Handling System);
compressori;
unità di controllo.
Nota: I 'sistemi di refrigerazione criogenici' includono, a titolo non esaustivo, la refrigerazione per diluizione, i refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica e i sistemi di raffreddamento laser.
X.A.VIII.011 Apparecchiature di 'decapsulamento' per dispositivi semiconduttori.
Nota: Per 'decapsulamento' si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package.
X.A.VIII.012 Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm.
X.AVIII.013 Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm.
X.C.VIII.001 Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a.
X.C.VIII.002 Materiali avanzati, come segue:
materiali per il mascheramento (cloaking) o il camuffamento adattivo;
metamateriali, per esempio con indice di rifrazione negativo;
non utilizzati;
leghe ad alta entropia (HEA);
composti di Heusler;
materiali di Kitaev, compresi i liquidi di spin di Kitaev.
X.C.VIII.003 Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica.
X.C.VIII.004 Materiali energetici, come segue, e loro miscele:
picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
polvere nera;
esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
difluoroammina (CAS 10405-27-3);
nitroamido (CAS 9056-38-6);
non utilizzato;
tetranitronaftalina;
trinitroanisolo;
trinitronaftalina;
trinitroxilolo;
N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
diottimaleato (CAS 142-16-5);
etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
non utilizzato;
non utilizzato;
dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea;
N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
non utilizzato;
4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);
non utilizzato.
X.D.VIII.001 Software appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013.
X.D.VIII.002 Software appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature, degli «assiemi elettronici» o dei componenti specificati in X.A.VIII.002.
X.D.VIII.003 Software per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva.
X.E.VIII.001 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013.
X.E.VIII.002 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003.
X.E.VIII.003 Tecnologia per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il software specificato in X.D.VIII.003.
X.E.VIII.004 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» del software specificato in X.D.VIII.001 fino a X.D.VIII.002.
Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature
Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:
in concentrazioni uguali o superiori al 95 % del peso, come segue:
dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);
nitrometano (CAS RN 75-52-5);
acido picrico (CAS 88-89-1);
cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);
arsenico (CAS 7440-38-2);
triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);
cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);
cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);
cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);
tributil fosfato (CAS 102-85-2);
isocianato di metile (CAS 624-83-9);
chinaldina (CAS 91-63-4);
1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);
benzile (CAS 134-81-6);
etere dietilico (CAS 60-29-7);
etere dimetilico (CAS 115-10-6);
dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);
2-metossietanolo (CAS 109-86-4);
butiril-colinesterasi (BCHE);
dietilentriammina (CAS 111-40-0);
diclorometano (CAS 75-09-2);
dimetilanilina (CAS 121-69-7);
bromuro di etile (CAS 74-96-4);
cloruro di etile (CAS 75-00-3);
etilammina (CAS 75-04-7);
esammina (CAS 100-97-0);
isopropanolo (CAS 67-63-0);
2-bromopropano (CAS 75-26-3);
etere diisopropilico (CAS 108-20-3);
metilammina (CAS 74-89-5);
bromuro di metile (CAS 74-83-9);
monoisopropilammina (CAS 75-31-0);
cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);
bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);
piridina (CAS 110-86-1);
bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);
bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);
sodio metallico (CAS 7440-23-5);
tributilammina (CAS 102-82-9);
trietilammina (CAS 121-44-8) o
trimetilammina (CAS 75-50-3);
in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue:
acetone (CAS 67-64-1);
acetilene (CAS 74-86-2);
ammoniaca (CAS 7664-41-7);
antimonio (CAS 7440-36-0);
benzaldeide (CAS 100-52-7);
benzoina (CAS 119-53-9);
1-butanolo (CAS 71-36-3);
2-butanolo (CAS 78-92-2);
iso-butanolo (CAS 78-83-1);
T-butanolo (CAS 75-65-0);
carburo di calcio (CAS 75-20-7);
monossido di carbonio (CAS 630-08-0);
cloro (CAS 7782-50-5);
cicloesanolo (CAS 108-93-0);
dicicloesilammina (CAS 101-83-7);
etanolo (CAS 64-17-5);
etilene (CAS 74-85-1);
ossido di etilene (CAS 75-21-8);
fluoroapatite (CAS 1306-05-4);
cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);
solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);
acido mandelico (CAS 90-64-2);
metanolo (CAS 67-56-1);
cloruro di metile (CAS 74-87-3);
ioduro di metile (CAS 74-88-4);
metilmercaptano (CAS 74-93-1);
monoetilenglicole (CAS 107-21-1);
cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);
solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);
tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);
ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);
zolfo (CAS 7704-34-9);
diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);
triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);
cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);
fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);
fosforo bianco (CAS 12185-10-3); o
fosforo giallo (CAS 7723-14-0).
Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.
Nota:
X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.
Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:
4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); o
N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).
Note:
1. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.
2. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.
Categoria X - Trattamento e lavorazione dei materiali
"Reattori a flusso continuo" e loro "componenti modulari".
Note tecniche:
1. Ai fini di X.B.X.001, i "reattori a flusso continuo" sono costituiti da sistemi "plug and play" (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.
2. Ai fini di X.B.X.001, per "componenti modulari" si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli "packed-bed", i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.
Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.
Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.
ALLEGATO VIII
Elenco dei paesi partner di cui all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 2 bis, paragrafo 4, e all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4
STATI UNITI D'AMERICA
GIAPPONE
REGNO UNITO
COREA DEL SUD
ALLEGATO IX
A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione
(di cui all'articolo 2 quater del presente regolamento)
L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.