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Document 02014R0625-20151028
Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lender and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originari e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originari e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
No longer in force
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02014R0625 — IT — 28.10.2015 — 001.003
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 625/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, ►C1 prestatori originari ◄ e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1798 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2015 |
L 263 |
12 |
8.10.2015 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 625/2014 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, ►C1 prestatori originari ◄ e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DEFINIZIONI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CARTOLARIZZAZIONE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«soggetto che mantiene l'interesse economico netto»: soggetto che agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario che mantiene l'interesse economico netto nella cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«forma sintetica di mantenimento»: mantenimento dell'interesse economico mediante l'uso di strumenti derivati;
«forma potenziale di mantenimento»: mantenimento dell'interesse economico mediante l'uso di garanzie, ►M1 lettere di credito ◄ e altre forme simili di supporto di credito che garantiscono un'esecuzione immediata del mantenimento;
«segmento verticale»: segmento che espone il possessore del segmento al rischio di credito di ogni segmento emesso dell'operazione di cartolarizzazione su base proporzionale.
CAPO II
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CREDITO DI UNA POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
Articolo 2
Casi particolari di esposizione al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione
1. L'ente che agisce come controparte di un derivato creditizio o come la controparte che fornisce la copertura o come fornitore della linea di liquidità per un'operazione di cartolarizzazione si considera esposto al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione quando il derivato, la copertura o la linea di liquidità assumono il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate o delle posizioni verso la cartolarizzazione.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 405 e 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, se una linea di liquidità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il fornitore di liquidità non è considerato esposto al rischio di credito della posizione verso la cartolarizzazione.
3. Nel contesto di una ricartolarizzazione avente più di un livello o in una cartolarizzazione con operazioni sottostanti singole multiple, l'ente è considerato esposto unicamente al rischio di credito della singola posizione verso la cartolarizzazione o della singola operazione di cartolarizzazione verso la quale assume l'esposizione.
4. Gli enti non sono considerati in violazione dell'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base consolidata, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
il soggetto che detiene le posizioni verso la cartolarizzazione è stabilito in un paese terzo ed è incluso nel gruppo consolidato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013;
le posizioni verso la cartolarizzazione sono detenute nel portafoglio di negoziazione del soggetto di cui alla lettera a) a fini di attività di supporto agli scambi;
le posizioni verso la cartolarizzazione non sono rilevanti rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio di negoziazione del gruppo di cui alla lettera a) e non costituiscono una quota sproporzionata delle attività di negoziazione del gruppo.
CAPO III
MANTENIMENTO DELL'INTERESSE ECONOMICO NETTO
Articolo 3
Soggetti che mantengono l'interesse economico netto
1. L'interesse economico netto rilevante mantenuto non è ripartito tra diverse categorie di soggetti che mantengono l'interesse. Il requisito del mantenimento dell'interesse economico netto rilevante è rispettato interamente da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
il cedente o i cedenti multipli;
il promotore o i promotori multipli;
il prestatore originario o i prestatori originari multipli.
2. Quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni cedente in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il cedente.
3. Nei casi in cui le esposizioni cartolarizzate sono create da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni prestatore originario in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il prestatore originario.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli o da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento può essere rispettato interamente da un unico cedente o da un unico prestatore originario, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
il cedente o il prestatore originario abbiano creato e gestiscano il programma o lo schema di cartolarizzazione;
il cedente o il prestatore originario abbiano creato il programma o lo schema di cartolarizzazione e abbiano contribuito con oltre il 50 % del totale delle esposizioni cartolarizzate.
5. Quando le esposizioni cartolarizzate sono state promosse da promotori molteplici, l'obbligo di mantenimento è soddisfatto:
o dal promotore il cui interesse economico è più adeguatamente allineato a quello degli investitori come concordato dai promotori molteplici in base a criteri oggettivi, quali la struttura delle commissioni, la partecipazione alla creazione e alla gestione del programma o dello schema di cartolarizzazione e l'esposizione al rischio di credito delle cartolarizzazioni;
o da ogni singolo promotore in misura proporzionale al numero di promotori.
Articolo 4
Soddisfacimento del requisito del mantenimento tramite una forma di mantenimento sintetica o potenziale
1. Il requisito del mantenimento può essere soddisfatto secondo modalità equivalenti ad una delle opzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento quando sono rispettate le seguenti condizioni:
l'importo mantenuto è almeno uguale al requisito previsto dall'opzione a cui è equiparabile la forma di mantenimento sintetica o potenziale;
il soggetto che mantiene l'interesse ha esplicitamente comunicato che manterrà su base continuativa un interesse economico netto rilevante secondo dette modalità, comunicando altresì informazioni sulla forma di mantenimento, la metodologia utilizzata per la sua determinazione e la sua equivalenza ad una delle predette opzioni.
2. Quando il soggetto che agisce come soggetto che mantiene l'interesse tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento è diverso da un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'interesse mantenuto su base sintetica o potenziale è integralmente coperto da garanzie reali costituite da disponibilità liquide, detenute su base segregata come fondi appartenenti ai clienti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Articolo 5
Opzione di mantenimento a): mantenimento percentuale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori
1. Il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento venduto o trasferito ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 può essere conseguito anche mediante:
il mantenimento di almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito delle esposizioni abbia rango pari o subordinato rispetto al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni. In caso di cartolarizzazione rotativa, ai sensi dell'articolo 242, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciò avviene attraverso il mantenimento dell'interesse del cedente, quando l'interesse del cedente è pari ad almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate e ha rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato in relazione alle stesse esposizioni;
la fornitura, nel contesto di un programma ABCP, di una linea di liquidità che può essere di rango senior nelle sequenze contrattuali dei flussi di cassa (waterfall) della cartolarizzazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la linea di liquidità copre il 100 % del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
la linea di liquidità copre il rischio di credito per tutto il tempo durante il quale il soggetto che mantiene l'interesse è tenuto a mantenere l'interesse economico per mezzo della linea di liquidità per la pertinente posizione verso la cartolarizzazione;
la linea di liquidità è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario dell'operazione di cartolarizzazione;
l'ente che si espone alla cartolarizzazione ha avuto accesso a informazioni appropriate che gli consentono di verificare che sono soddisfatti i punti i), ii) e iii);
il mantenimento di un segmento verticale avente un valore nominale non inferiore al 5 % del valore nominale complessivo di tutti i segmenti emessi delle note.
Articolo 6
Opzione di mantenimento b): mantenimento dell'interesse del cedente nelle esposizioni rotative
Il mantenimento ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, può essere conseguito mantenendo almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito mantenuto di tali esposizioni abbia rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni.
Articolo 7
Opzione di mantenimento c): mantenimento di esposizioni scelte casualmente
1. Il pacchetto di almeno 100 esposizioni potenzialmente cartolarizzate da cui le esposizioni mantenute e le esposizioni cartolarizzate sono scelte casualmente, di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, presenta un grado sufficiente di diversità che consenta di evitare l'eccessiva concentrazione dell'interesse mantenuto. Nel preparare il processo di selezione, il soggetto che mantiene l'interesse tiene conto degli opportuni fattori quantitativi e qualitativi per assicurare che la distinzione tra esposizioni mantenute e esposizioni cartolarizzate sia effettivamente casuale. Il soggetto che mantiene le esposizioni scelte casualmente tiene conto, ove opportuno, di fattori quali anzianità, prodotto, geografia, data di avvio dell'operazione, data di scadenza, indici di copertura del finanziamento, tipo di proprietà, settore industriale e saldo dei prestiti in essere al momento della selezione delle esposizioni.
2. Il soggetto che mantiene l'interesse non designa in momenti diversi nel tempo singole esposizioni diverse come esposizioni mantenute, a meno che ciò non sia necessario per soddisfare il requisito di mantenimento in relazione ad una cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate variano nel tempo, sia a causa dell'aggiunta di nuove esposizioni alla cartolarizzazione sia a causa di variazioni del livello delle singole esposizioni cartolarizzate.
Articolo 8
Opzione di mantenimento d): mantenimento del segmento prime perdite
1. Il mantenimento del segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è soddisfatto mediante posizioni in bilancio o fuori bilancio, e può essere soddisfatto anche secondo una delle seguenti modalità:
fornitura di una forma potenziale di mantenimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), o di una linea di liquidità nel contesto di un programma ABCP, che soddisfi i seguenti criteri:
copre almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
costituisce una posizione che copre le prime perdite in relazione alla cartolarizzazione;
copre il rischio di credito per l'intera durata dell'impegno di mantenimento;
è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario della cartolarizzazione;
l'ente che si espone alla cartolarizzazione ha avuto accesso a informazioni appropriate che gli consentono di verificare che sono soddisfatti i punti i), ii), iii) e iv).
costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti, come forma di supporto di credito, se tale costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti consente il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite di non meno del 5 % del valore nominale dei segmenti emessi dalla cartolarizzazione.
2. Quando il segmento prime perdite è superiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, il soggetto che mantiene l'interesse può mantenere solo una parte del segmento prime perdite, purché detta parte sia equivalente ad almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.
3. Ai fini del rispetto del requisito di mantenimento del rischio a livello del programma di cartolarizzazione, gli enti non tengono conto dell'esistenza di operazioni sottostanti in cui i cedenti o i prestatori originari mantengono un'esposizione che copre le prime perdite al livello specifico dell'operazione.
Articolo 9
Opzione di mantenimento e): mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite di ciascuna esposizione cartolarizzata
1. Il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite a livello di ciascuna esposizione cartolarizzata, ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), si applica in maniera tale che il rischio di credito mantenuto sia sempre subordinato al rischio di credito cartolarizzato in relazione alle stesse esposizioni.
2. Quando l'importo dello sconto non è inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna esposizione e quando l'importo della vendita a valore scontato è rimborsabile al cedente o al prestatore originario solo quando non è assorbito da perdite connesse al rischio di credito associate alle esposizioni cartolarizzate, il mantenimento di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto mediante la vendita ad un valore scontato delle esposizioni sottostanti da parte del cedente o del prestatore originario.
Articolo 10
Misura del livello di mantenimento
1. Per misurare il livello di mantenimento dell'interesse economico netto si applicano i seguenti criteri:
l'avvio dell'operazione è considerato il momento in cui le esposizioni sono state cartolarizzate per la prima volta;
il calcolo del livello di mantenimento si basa su valori nominali e non tiene conto del prezzo di acquisizione delle attività;
il «margine positivo (excess spread)», quale definito all'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, non è preso in considerazione ai fini del calcolo dell'interesse economico netto del soggetto che mantiene l'interesse;
la stessa opzione di mantenimento e la stessa metodologia di calcolo dell'interesse economico netto sono utilizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione, tranne quando circostanze eccezionali rendano necessario un cambiamento e purché detto cambiamento non venga utilizzato come mezzo per ridurre l'importo dell'interesse mantenuto.
2. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, a condizione che non vi sia un meccanismo incorporato in base al quale l'interesse mantenuto all'avvio dell'operazione diminuisca più rapidamente dell'interesse trasferito, il requisito di mantenimento non si considera non rispettato a causa dell'ammortamento del mantenimento mediante l'allocazione di flussi di cassa o mediante l'allocazione di perdite che, di fatto, riducono il livello di mantenimento nel tempo. Il soggetto che mantiene l'interesse non è tenuto a ricostituire o a riaggiustare costantemente l'interesse mantenuto ad un livello almeno pari al 5 % in caso di perdite sulle esposizioni realizzate o allocate alla posizione mantenuta.
Articolo 11
Misura del mantenimento degli importi non utilizzati delle esposizioni in forma di linee di credito
Il calcolo dell'interesse economico netto da mantenere per le linee di credito, comprese le carte di credito, si basa esclusivamente sugli importi già utilizzati, realizzati o ricevuti e viene adeguato in funzione delle variazioni di tali importi.
Articolo 12
Divieto di copertura o vendita dell'interesse mantenuto
1. L'obbligo di cui all'articolo 405, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 di non sottoporre l'interesse economico netto mantenuto ad attenuazione del rischio di credito, posizioni corte, altre coperture o vendita è applicato nel rispetto della finalità del requisito di mantenimento e tenendo conto della sostanza economica dell'operazione. Le coperture dell'interesse economico netto non sono considerate copertura ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere autorizzate solo quando non coprono il soggetto che mantiene l'interesse contro il rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o delle esposizioni mantenute.
2. Il soggetto che mantiene l'interesse può utilizzare le esposizioni o le posizioni verso la cartolarizzazione mantenute a fini di garanzia del finanziamento, fintanto che tale uso non trasferisce a terzi il rischio di credito delle esposizioni o delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute.
Articolo 13
Esenzioni dall'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Le operazioni di cui all'articolo 405, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione di correlazione che sono strumenti di riferimento conformi al criterio di cui all'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
Articolo 14
Mantenimento su base consolidata
L'ente che rispetta il requisito di mantenimento sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre dell'UE, della società di partecipazione finanziaria dell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista dell'UE, ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicura, quando il soggetto che mantiene l'interesse non è più incluso nell'ambito della vigilanza su base consolidata, che una o più delle altre entità incluse nell'ambito della vigilanza su base consolidata assumano l'esposizione verso la cartolarizzazione, in modo da assicurare che l'obbligo continui a essere rispettato.
CAPO IV
REQUISITI DI DUE DILIGENCE A CARICO DEGLI ENTI CHE SI ESPONGONO AD UNA POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
Articolo 15
Esternalizzazione e altre considerazioni generali
1. In mancanza di informazioni sulle specifiche esposizioni da cartolarizzare, in particolare nei casi in cui le esposizioni si accumulano prima della loro cartolarizzazione o possono essere sostituite in una cartolarizzazione rotativa esistente, si considera che l'ente rispetti gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ognuna delle sue posizioni verso la cartolarizzazione sulla base dei criteri di ammissibilità pertinenti per tali esposizioni.
2. Quando esternalizzano taluni compiti necessari all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la conservazione dei dati, gli enti che si espongono ai rischi di una cartolarizzazione mantengono il pieno controllo di tale processo.
Articolo 16
Specificazione delle caratteristiche di rischio e delle caratteristiche strutturali
1. Le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione verso la cartolarizzazione, di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, includono le seguenti caratteristiche più appropriate e rilevanti:
il rango (seniority) del segmento;
il profilo di flusso di cassa;
eventuali rating esistenti;
i dati storici sulla performance di segmenti simili;
obblighi in relazione ai segmenti previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione;
il supporto di credito.
2. Le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione, di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, includono le caratteristiche più appropriate e rilevanti, comprese le informazioni relative alla performance di cui all'articolo 406, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni verso mutui ipotecari residenziali. Gli enti individuano parametri adeguati e comparabili per l'analisi delle caratteristiche di rischio di altre categorie di attività.
3. Le caratteristiche strutturali aggiuntive di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono gli strumenti derivati, le garanzie personali, le lettere di credito e altre forme simili di supporto di credito.
Articolo 17
Frequenza della revisione
Gli enti rivedono la propria conformità all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo aver assunto esposizioni a posizioni verso la cartolarizzazione almeno una volta l'anno e più frequentemente non appena vengono a conoscenza di una violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione o di modifiche sostanziali di uno qualsiasi dei seguenti elementi:
le caratteristiche strutturali che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;
le caratteristiche di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.
Articolo 18
Prove di stress
1. Le prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardano tutte le posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti e sono incorporate nelle strategie e nei processi in materia di prove di stress che gli enti attuano conformemente al processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno di cui all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
2. Per rispettare i requisiti in materia di prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti possono utilizzare modelli finanziari comparabili sviluppati da terze parti, oltre a quelli sviluppati dalle ECAI, purché possano dimostrare, ove richiesto, di aver agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.
3. Nell'effettuare le prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel quadro di un programma ABCP di cui all'articolo 242, punto 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, sostenuto da una linea di liquidità che copre integralmente il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, gli enti possono effettuare una prova di stress sul merito creditizio del fornitore della linea di liquidità piuttosto che sulle esposizioni cartolarizzate.
Articolo 19
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione
1. La detenzione di posizioni verso la cartolarizzazione rispettivamente nel portafoglio di negoziazione o esternamente ad esso non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente per l'applicazione di politiche o procedure diverse o di un grado diverso di intensità della revisione per soddisfare gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per determinare se debbano essere applicate politiche e procedure diverse o una diversa intensità di revisione, si tiene conto di tutti i fattori pertinenti che incidono in misura rilevante sul profilo di rischio di ciascuno dei portafogli e di ciascuna delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione, compresi l'entità delle posizioni, l'impatto sulla base di capitale dell'ente in periodo di stress e la concentrazione dei rischi su un'operazione, un emittente o una classe di attività specifici.
2. Gli enti assicurano che qualsiasi modifica rilevante che determina un aumento del profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione nel loro portafoglio di negoziazione ed esternamente ad esso sia adeguatamente riflessa in un'appropriata modifica delle procedure di due diligence per quanto riguarda dette posizioni verso la cartolarizzazione. Al riguardo, gli enti individuano nelle loro politiche e procedure formali relative al portafoglio di negoziazione e agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione le circostanze che fanno scattare la revisione degli obblighi di due diligence.
Articolo 20
Posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione
L'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 si considera rispettato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
le posizioni verso la cartolarizzazione sono o detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione e sono strumenti di riferimento ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento, o sono ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione;
l'ente è conforme all'articolo 377 del predetto regolamento per quanto concerne il calcolo dei requisiti di fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione di correlazione;
il metodo applicato dall'ente per il calcolo dei fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione consente una conoscenza ampia e approfondita del profilo di rischio del suo investimento nelle posizioni verso la cartolarizzazione;
l'ente ha attuato politiche e procedure formali appropriate al suo portafoglio di negoziazione di correlazione e commisurate al profilo di rischio dei suoi investimenti nelle corrispondenti posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare le informazioni pertinenti di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
CAPO V
REQUISITI A CARICO DEI CEDENTI, DEI PROMOTORI E DEI PRESTATORI ORIGINARI
Articolo 21
Politiche in materia di concessione di crediti
1. Il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 408 del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte dell'ente cedente o dell'ente promotore non implica che i tipi di mutuatari o di prodotti creditizi devono essere gli stessi per le esposizioni cartolarizzate e per le esposizioni non cartolarizzate.
2. Se non hanno partecipato essi stessi alla concessione originaria di credito per le esposizioni da cartolarizzare o se non sono attivi nella concessione di crediti per i tipi specifici di esposizioni da cartolarizzare, gli enti cedenti e gli enti promotori ottengono tutte le informazioni necessarie per valutare se i criteri applicati per la concessione di crediti per tali esposizioni siano solidi e ben definiti al pari dei criteri applicati per le esposizioni non cartolarizzate.
Articolo 22
Informativa sul livello dell'impegno assunto di mantenere un interesse economico netto
1. Ai sensi dell'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto che mantiene l'interesse comunica agli investitori almeno le seguenti informazioni sul livello dell'impegno di mantenimento assunto:
conferma dell'identità del soggetto che mantiene l'interesse e se mantiene l'interesse in qualità di cedente, promotore o prestatore originario;
quale delle modalità di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d) o e), del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata applicata per mantenere l'interesse economico netto;
eventuali modifiche delle modalità di mantenimento dell'interesse economico netto di cui alla lettera b), a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);
la conferma del livello di mantenimento all'avvio dell'operazione e dell'impegno al mantenimento su base continuativa, che riguarda soltanto il rispetto su base continuativa dell'obbligo originario e non richiede dati sul valore attuale nominale o di mercato o su eventuali riduzioni di valore o svalutazioni dell'interesse mantenuto.
2. Quando ad un'operazione di cartolarizzazione si applicano le esenzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari comunicano agli investitori le informazioni sull'esenzione applicabile.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguatamente documentate e messe a disposizione del pubblico, tranne in caso di operazioni bilaterali o private, per le quali la comunicazione privata è considerata sufficiente dalle parti. L'inclusione di una dichiarazione riguardante l'impegno al mantenimento nel prospetto relativo ai titoli emessi nel quadro del programma di cartolarizzazione è considerata un mezzo adeguato per soddisfare il requisito.
4. L'informazione viene confermata anche dopo l'avvio dell'operazione, con la stessa regolarità della frequenza di segnalazione dell'operazione, almeno una volta l'anno e nelle seguenti circostanze:
in caso di violazione dell'impegno di mantenimento di cui all'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti;
a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.
Articolo 23
Informativa sui dati effettivamente significativi
1. I cedenti, i promotori e i prestatori originari assicurano che i dati effettivamente significativi di cui all'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano facilmente accessibili agli investitori, senza oneri amministrativi eccessivi.
2. L'informativa appropriata ai sensi dell'articolo 409, del regolamento (UE) n. 575/2013 viene effettuata almeno annualmente o nelle seguenti circostanze:
in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti;
a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.
2 bis. I dati effettivamente significativi sulle singole esposizioni sottostanti sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in alcuni casi possano essere sufficienti dati forniti su base aggregata. Per valutare se i dati forniti su base aggregata sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità del portafoglio sottostante e se la gestione delle esposizioni del portafoglio è basata sul portafoglio stesso o su ogni singolo prestito.
3. Il requisito di mantenimento è soggetto a tutti gli altri requisiti di legge o regolamentari applicabili al soggetto che mantiene l'interesse.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).