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Document 02014R0361-20140430

    Consolidated text: Regolamento (UE) n . 361/2014 della Commissione del 9 aprile 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/2014-04-30

    2014R0361 — IT — 30.04.2014 — 000.002


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 361/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 2014

    recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 107 dell'10.4.2014, pag. 39)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 258, 3.10.2015, pag.  11 (361/2014)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 361/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 2014

    recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafi 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 28, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che i servizi regolari ed alcuni servizi regolari specializzati siano soggetti ad autorizzazione.

    (2)

    L'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce che per i servizi occasionali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, è necessario un documento di controllo.

    (3)

    L'articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento prescrive che i trasporti effettuati per conto proprio, definiti all'articolo 2, paragrafo 5, siano soggetti ad un regime di attestazione.

    (4)

    È opportuno stabilire le norme che disciplinano l'utilizzo dei documenti di controllo di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento, nonché le modalità di comunicazione agli Stati membri interessati dei nomi dei vettori che effettuano servizi occasionali e dei punti delle coincidenze durante il viaggio.

    (5)

    È necessario uniformare, per motivi di semplicità, il foglio di viaggio per i servizi occasionali internazionali e per i trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali.

    (6)

    Il foglio di viaggio utilizzato come documento di controllo nell'ambito di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati deve essere compilato in forma di riepilogo mensile.

    (7)

    È necessario uniformare i formulari per la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione delle informazioni statistiche relative al numero di autorizzazioni per servizi regolari nonché per trasporti di cabotaggio.

    (8)

    Per motivi di trasparenza e semplicità è opportuno adeguare tutti i modelli di documenti previsti dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus ( 2 ), al regolamento (CE) n. 1073/2009, applicabile ai servizi internazionali di trasporto effettuati con autobus.

    (9)

    È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2121/98.

    (10)

    Gli Stati membri necessitano di un determinato periodo per far stampare e distribuire i nuovi documenti. Pertanto, nel frattempo, i vettori devono poter continuare ad utilizzare i documenti previsti dal regolamento (CE) n. 2121/98, nei quali si dovrebbe specificare che essi tengono conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/2009.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i trasporti su strada,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    TITOLO I

    DOCUMENTO DI CONTROLLO

    Articolo 1

    1.  Il documento di controllo (foglio di viaggio) per i servizi occasionali, definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, deve essere conforme all'allegato I del presente regolamento.

    2.  I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello riportato all'allegato II. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per adeguare tali requisiti al trattamento informatizzato dei fogli di viaggio.

    Articolo 2

    1.  Il libretto di cui all'articolo 1 è intestato al vettore e non è cedibile.

    2.  Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.

    3.  L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia viene conservata presso la sede dell'impresa.

    4.  Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio.

    Articolo 3

    Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai passeggeri con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

    Articolo 4

    1.  Gli esemplari dei fogli di viaggio utilizzati come documenti di controllo per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali ai sensi dell'articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.

    2.  In caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati ai sensi dell'articolo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 1073/2009, il foglio di viaggio di cui all'allegato I del presente regolamento è compilato in forma di riepilogo mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.

    Articolo 5

    Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio internazionale occasionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui il vettore è stabilito, secondo le modalità indicate all'articolo 13, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le escursioni locali vengono registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo per tali escursioni. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale.

    Articolo 6

    Il documento di controllo deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.



    TITOLO II

    AUTORIZZAZIONI

    Articolo 7

    1.  La domanda di autorizzazione per i servizi regolari ed i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione deve essere conforme al modello riportato all'allegato III.

    2.  La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni:

    a) gli orari;

    b) le tariffe;

    c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009;

    d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

    e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;

    f) uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.

    3.  A sostegno della domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.

    Articolo 8

    1.  Le autorizzazioni devono essere conformi al modello riportato all'allegato IV.

    2.  Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad un regime di autorizzazione deve recare a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione.

    3.  Le autorizzazioni devono essere valide per un periodo massimo di cinque anni.



    TITOLO III

    ATTESTAZIONI

    Articolo 9

    1.  Le attestazioni per i servizi per conto proprio definiti all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere conformi al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

    2.  L'impresa che richiede un'attestazione fornisce all'autorità competente la prova o la garanzia che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009.

    3.  Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad attestazione reca a bordo, per tutta la durata del viaggio, un'attestazione o una copia certificata conforme da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

    4.  L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.



    TITOLO IV

    COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI

    Articolo 10

    La comunicazione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 relativi ai trasporti di cabotaggio è effettuata mediante una tabella conforme al modello riportato all'allegato VI del presente regolamento.



    TITOLO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 11

    1.  Ogni Stato membro può autorizzare l'uso delle scorte esistenti degli stampati dei fogli di viaggio, delle domande di autorizzazione, delle autorizzazioni e delle attestazioni redatti in conformità al regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione fino al 31 dicembre 2015.

    2.  Gli altri Stati membri accettano i fogli di viaggio e le domande di autorizzazione nei loro territori fino al 31 dicembre 2015.

    3.  Le autorizzazioni e le attestazioni redatte in conformità al regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione e rilasciate prima del 31 dicembre 2015 restano valide fino alla loro data di scadenza.

    Articolo 12

    Il regolamento (CE) n. 2121/98 è abrogato.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼C1




    ALLEGATO I

    image




    ALLEGATO II

    Risguardo del libretto

    (Formato DIN A4 carta non patinata di 100 g/m2 o superiore)

    Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore



    STATO CHE RILASCIA IL LIBRETTO

    Denominazione dell'autorità competente

    Sigla distintiva del paese (1)

    (1)   Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Ungheria (H), Malta (M), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Regno Unito (UK).

    LIBRETTO N. …

    di fogli di viaggio:

    a)   per i servizi occasionali internazionali effettuati mediante autobus tra Stati membri rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009;

    b)   per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali effettuati mediante autobus da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009.

    a: …

    (Nome e cognome o ragione sociale del vettore)

    (Indirizzo completo e numeri di telefono e telefax)



    (Luogo e data di rilascio)

    (Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

    (Secondo risguardo del libretto)

    Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

    AVVERTENZA IMPORTANTE

    A.   DISPOSIZIONI GENERALI

    1. L'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevedono che per i servizi occasionali è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio estratto dal libretto di fogli di viaggio rilasciato ad un vettore).

    2. L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009 definisce i servizi occasionali come i servizi «che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso».

    D'altra parte i servizi regolari sono definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 come «i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite». I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

    Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

    Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri viaggiatori. Tali servizi sono denominati in appresso «servizi regolari specializzati» e comprendono:

    a) il trasporto «domicilio-lavoro» dei lavoratori,

    b) il trasporto «domicilio-istituto scolastico» degli scolari e degli studenti. Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

    3. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.

    4. Il titolare della licenza comunitaria e del foglio di viaggio è autorizzato ad effettuare:

    i. servizi occasionali internazionali tra due o più Stati membri effettuati con autobus;

    ii. trasporti di cabotaggio in quanto servizi occasionali effettuati da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

    5. Il foglio di viaggio viene compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun servizio. La copia del foglio di viaggio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

    6. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa che lo ha rilasciato. Il vettore è responsabile della tenuta regolare di tali documenti; essi sono compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.

    (Terzo risguardo del libretto)

    B.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI

    1. L'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono lo stesso pubblico di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione.

    2. Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati in precedenza dal medesimo vettore nell'ambito di un servizio occasionale internazionale. Essi sono trasportati con il medesimo veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

    3. Nel caso di escursioni locali, il foglio di viaggio è compilato prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione.

    4. Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai viaggiatori con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio è conservato a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

    C.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN QUANTO SERVIZI OCCASIONALI

    1. I trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

    i) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

    ii) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;

    iii) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone a mobilità ridotta;

    iv) il tempo di guida e i periodi di riposo;

    v) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto. In questo settore si applica ai servizi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1073/2009 la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ( 3 ), in particolare l'articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 193 e 194.

    2. Le norme tecniche di costruzione e di attrezzatura che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

    3. Le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

    4. Nel caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali, i fogli di viaggio devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo ( 4 ).

    5. In caso di esecuzione di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati, il foglio di viaggio deve essere compilato in forma di rendiconto mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo.




    ALLEGATO III

    Risguardo del libretto

    (Formato DIN A4 carta non patinata)

    Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ( 5 ):

    PER UN SERVIZIO REGOLARE □

    PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO ( 6 ) □

    PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE AD UN SERVIZIO ( 7 ) □

    PER MODIFICARE LE CONDIZIONI DI UN SERVIZIO AUTORIZZATO (7)  □

    effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata in base al regolamento (CE) n. 1073/2009

    a: …

    (Autorità competente)

    1.

    Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo, telefono, telefax e/o indirizzo di posta elettronica del richiedente e, eventualmente, dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool):

    2.

    Servizio/i gestito/i (7) 



    da un'impresa □

    da un'associazione di imprese (pool) □

    in subappalto □

    3.

    Nomi e indirizzi

    del vettore, del/dei vettore/i associato/i, oppure del/dei subappaltatore/i ( 8 ) ( 9 )

    3.1

    …tel. …

    3.2

    …tel. …

    3.3

    …tel. …

    3.4

    …tel. …

    (Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

    4.

    In caso di servizio regolare specializzato

    4.1.

    Categoria dei viaggiatori: …

    5.

    Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:

    6.

    Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti in cui vengono presi a bordo i viaggiatori):

    7.

    Periodo di gestione:

    8.

    Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.):

    9.

    Tariffe: …Allegato accluso

    10.

    Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di periodo di guida e periodo di riposo

    11.

    Numero di autorizzazioni o di copie dell'autorizzazione richieste ( 10 )

    12.

    Eventuali indicazioni complementari:



    13.

     

    (Luogo e data)

    (Firma del richiedente)

    (Terza pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

    AVVERTENZA IMPORTANTE

    1. Devono essere allegati alla presente domanda:

    a) gli orari;

    b) le tariffe;

    c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009;

    d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

    e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;

    f) uno schema di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa dell'Unione relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.

    2. A sostegno della sua domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.

    3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che siano soggetti ad autorizzazione:

    a) i servizi regolari, servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. Un adeguamento delle condizioni di gestione del servizio non incide sul carattere regolare del servizio stesso;

    b) i servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altri. Tali servizi sono denominati «servizi regolari specializzati» e comprendono:

    i) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

    ii) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

    Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle esigenze variabili dei viaggiatori non incide sul carattere regolare dei servizi specializzati.

    4. La domanda è presentata presso l'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il punto di partenza del servizio, vale a dire uno dei terminali del servizio.

    5. L'autorizzazione è valida per una durata massima di cinque anni.




    ALLEGATO IV

    (Prima pagina dell'autorizzazione)

    (Colore Pantone 182 (rosa), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m2 o superiore)

    Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore



    STATO CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE

    Denominazione dell'autorità competente

    Sigla distintiva del paese (1)

    (1)   Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Ungheria (H), Malta (M), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Regno Unito (UK).

    AUTORIZZAZIONE N. …

    di servizio regolare ( 11 )

    di servizio regolare specializzato

    effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata a norma del

    Capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009

    a: …

    (Cognome, nome o ragione sociale dell'impresa titolare o dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool)]

    Indirizzo: …

    Tel., telefax e/o e-mail: …

    Nome, indirizzo, telefono, telefax e/o e-mail dei vettori associati o dei membri dell'associazione di imprese (pool) e dei vettori subappaltatori:

    (1) 

    (2) 

    (3) 

    (4) 

    (5) 

    Elenco allegato, se del caso

    Data di scadenza dell'autorizzazione: …



    (Luogo e data di rilascio)

    (Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

    (Seconda pagina dell'autorizzazione n. …)

    1.

    Itinerario:

    a) Luogo di partenza del servizio: …

    b) Luogo di destinazione del servizio: …

    c) Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti in cui vengono presi a bordo e depositati i viaggiatori: …

    2.

    Periodi di gestione: …

    3.

    Frequenze: …

    4.

    Orari: …

    5.

    Servizio regolare specializzato:

     categoria di viaggiatori: …

    6.

    Condizioni o osservazioni particolari (ad esempio, trasporti di cabotaggio autorizzati ( 12 )):



     

     

    (Timbro e/o firma dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

    (Terza pagina dell'autorizzazione)

    Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

    AVVERTENZA IMPORTANTE

    1. La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa può essere utilizzata solo dall'impresa o dalle imprese il cui nome vi sia esplicitamente indicato.

    2. L'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità che rilascia il documento deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio e deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

    3. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere tenuta a bordo del veicolo.




    ALLEGATO V

    (Prima pagina dell'attestazione)

    (Colore Pantone 100 (giallo), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m2 o superiore)

    Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore



    STATO CHE RILASCIA L'ATTESTAZIONE

    Denominazione dell'autorità competente

    Sigla distintiva del paese (1)

    (1)   Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Ungheria (H), Malta (M), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Regno Unito (UK).

    ATTESTAZIONE

    rilasciata per i trasporti su strada per conto proprio effettuati mediante autobus tra Stati membri, in base al regolamento (CE) n. 1073/2009

    (Parte riservata alla persona fisica o giuridica che effettua servizi per conto proprio)

    Il sottoscritto …responsabile dell'impresa, dell'associazione senza scopo di lucro o altro (descrivere)

    (Cognome e nome o altra denominazione ufficiale, indirizzo completo)

    certifica:

     che il servizio di trasporti fornito non è a scopo di lucro o a fini commerciali;

     che l'attività di trasporto costituisce solo un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica;

     che l'autobus recante il numero d'immatricolazione …è di proprietà dell'impresa o dell'associazione, ovvero è stato acquistato a rate dalla stessa, oppure è stato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine;

     che l'autobus sarà guidato da un dipendente della suddetta persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.

    (Firma della persona fisica o del rappresentante della persona giuridica)

    (Parte riservata all'autorità competente)

    La presente deve essere considerata un'attestazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009.



    (Durata della validità)

    (Luogo e data di rilascio)

     

     

    (Firma e timbro dell'autorità competente)

    (Seconda pagina dell'attestazione)

    Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1. L'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009, definisce i «trasporti per conto proprio» nel modo seguente: «trasporti effettuati senza scopo di lucro ed a fini non commerciali, da una persona fisica o giuridica, in cui:

     l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e

     i veicoli utilizzati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati acquistati a rate dalla stessa o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente della persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale».

    2. Ciascun vettore per conto proprio è autorizzato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, ad effettuare tale tipo di trasporto senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, a condizione che:

     sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti tramite autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato stabilite dalla legislazione nazionale;

     osservi le norme in materia di sicurezza stradale per quanto riguarda conducenti e veicoli, prescritte nella pertinente legislazione dell'Unione.

    3. I servizi per conto proprio indicati al paragrafo 1 sono soggetti ad un regime di attestazione.

    4. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali con autobus per conto proprio. Essa viene rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per tutto il percorso del trasporto, compreso il transito.

    5. L'attestazione deve essere compilata in caratteri stampati con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da una persona fisica o dal responsabile della persona giuridica che effettua il trasporto, e deve essere completata dall'autorità competente. Una copia viene conservata dall'amministrazione ed una copia rimane alla persona fisica o giuridica. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata dei viaggi di traffico internazionale. L'attestazione deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. La persona fisica o giuridica, a seconda dei casi, è responsabile della tenuta delle attestazioni.

    6. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.




    ALLEGATO VI

    MODELLO DI COMUNICAZIONE

    [previsto all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006]

    Numero di autorizzazioni rilasciate per trasporti di cabotaggio in quanto servizi regolari effettuati nel …(biennio)

    in …(nome dello Stato membro ospitante)



    Stato nel quale l'operatore è stabilito

    Numero di autorizzazioni rilasciate

    B

     

    BG

     

    CZ

     

    DK

     

    D

     

    EST

     

    GR

     

    E

     

    F

     

    IRL

     

    HR

     

    I

     

    CY

     

    LV

     

    LT

     

    L

     

    H

     

    M

     

    NL

     

    A

     

    PL

     

    P

     

    RO

     

    SLO

     

    SK

     

    FIN

     

    S

     

    UK

     

    Totale

     



    ( 1 ) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

    ( 2 ) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10.

    ( 3 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    ( 4 ) Le autorità competenti degli Stati membri possono integrare il presente punto 4 con informazioni sul personale dell'organismo incaricato di ritirare i fogli di viaggio oltreché sulle modalità di trasmissione di queste informazioni.

    ( 5 ) Spuntare la menzione pertinente o completare.

    ( 6 ) Si tratta dei servizi regolari specializzati che non sono contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore.

    ( 7 ) Nel contesto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1073/2009.

    ( 8 ) Indicare in ciascun caso, se necessario, se si tratta di un vettore associato o di un subappaltatore.

    ( 9 ) Se necessario, allegare l'elenco.

    ( 10 ) Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, dato che l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero di autorizzazioni di cui dovrà disporre deve corrispondere al numero di veicoli che devono circolare simultaneamente in un qualunque momento per l'esecuzione del servizio richiesto.

    ( 11 ) Cancellare la menzione inutile.

    ( 12 ) Come deciso dallo Stato membro ospitante e comunicato all'autorità che rilascia l'autorizzazione entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009.

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