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Document 02014R0230-20171216

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/230/2017-12-16

02014R0230 — IT — 16.12.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 230/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

(GU L 077 dell'15.3.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/2306 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017

  L 335

6

15.12.2017




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 230/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1.  Il presente regolamento istituisce uno strumento (lo «strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace») che fornisce, per il periodo dal 2014 al 2020, sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione incrementando l'efficacia e la coerenza delle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.

2.  L'Unione avvia misure di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, con organizzazioni regionali e internazionali e con altri attori statali e della società civile secondo le disposizioni del presente regolamento.

▼M1

Quando l'assistenza dell'Unione è fornita agli attori del settore della sicurezza, possono beneficiarne anche, nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 bis, gli attori del settore militare, nel contesto di un più ampio processo di riforma del settore della sicurezza o del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza finalizzata allo sviluppo nei paesi terzi, conformemente all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.

▼B

3.  Ai fini del presente regolamento, la definizione «attori della società civile» include le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, i gruppi di cittadini e le associazioni professionali locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati nel presente paragrafo.

4.  Gli obiettivi specifici del presente regolamento sono:

a) in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 TUE;

b) contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi e costruire la pace; e

c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità.

Articolo 2

Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

1.  La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per i paesi partner e, in particolare, con gli obiettivi delle misure di cui al paragrafo 2, nonché con altre pertinenti misure dell'Unione.

2.  Le misure adottate a norma del presente regolamento possono essere complementari e coerenti con le misure adottate a norma del titolo V TUE e della parte quinta TFUE. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento tengono debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo.

3.  L'assistenza dell'Unione prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con tali strumenti ed è pianificata e attuata in modo tale da mantenere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'ambito di detti strumenti.

4.  Se possibile, sono incluse, anche nella programmazione, le seguenti problematiche trasversali:

a) la promozione della democrazia e del buon governo;

b) i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del bambino e i diritti delle popolazioni autoctone;

c) la non discriminazione;

d) la parità di genere e l'emancipazione femminile;

e) la prevenzione dei conflitti; e

f) i cambiamenti climatici.

5.  Le attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ( 1 ) e della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) che sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma di detti atti non sono finanziate dal presente regolamento.

6.  Per migliorare l'efficacia e la complementarità delle misure di assistenza adottate dall'Unione e a livello nazionale e per prevenire il doppio finanziamento, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le attività dell'Unione e quelle degli Stati membri tanto a livello decisionale quanto a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso a un sistema di scambio di informazioni. La Commissione può intraprendere iniziative intese a promuovere tale coordinamento. Inoltre, la Commissione garantisce il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali, regionali e subregionali e con altri donatori.



TITOLO II

TIPOLOGIE DI ASSISTENZA DELL'UNIONE

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti

1.  L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), in risposta alle seguenti situazioni straordinarie e impreviste:

a) a situazioni di urgenza, crisi o al delinearsi di una crisi;

b) a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità; oppure

c) a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.

2.  L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può riguardare quanto segue:

a) il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e della società civile per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;

b) il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;

c) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

d) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;

e) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto;

f) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

g) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

h) il sostegno a misure intese a attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;

i) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;

j) il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso;

k) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, compresa la loro esposizione a violenze di genere, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini;

l) il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;

m) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

n) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

o) il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, comprese le iniziative di pacificazione;

p) il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

q) il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabilità, e a minacce alla salute pubblica connesse a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile o in aggiunta a essa.

3.  Nelle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Unione può anche fornire assistenza tecnica e finanziaria non espressamente contemplata al paragrafo 2 del presente articolo. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) rientrano nel campo di applicazione generale del presente regolamento e negli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a);

b) la loro durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 7, paragrafo 2;

c) sarebbero di norma ammissibili al finanziamento nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione o delle altre componenti del presente regolamento ma, a causa della necessità di rispondere rapidamente a una determinata situazione, devono essere adottate come misure rivolte a situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi.

▼M1

Articolo 3 bis

Sviluppo delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1.  Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata per potenziare le capacità degli attori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2.  L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

3.  L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:

a) se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad attori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte, e

b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli attori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

4.  L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli attori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:

a) spese militari ricorrenti;

b) l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;

c) la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

5.  Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove l'appropriazione («ownership») da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

6.  La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.

▼B

Articolo 4

Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi

1.  L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b). Tale assistenza comprende il sostegno a misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-conflitto, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e della società civile relativamente al loro impegno per:

a) promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche;

b) favorire e sviluppare capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti;

c) rafforzare le capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione;

d) migliorare la ripresa post-conflitto e la ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza;

e) frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali.

2.  Le misure di cui al presente articolo:

a) comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;

b) contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione delle pace;

c) possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

Articolo 5

Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi

1.  L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) nei seguenti settori:

a) minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica;

b) attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione a essi.

2.  L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il sostegno a misure volte:

a) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, inclusa la cibercriminalità, e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti;

b) a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche. Tali misure pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;

c) a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;

d) a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza.

3.  Per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettera a):

a) è data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali;

b) esse pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono conformi al diritto internazionale;

c) per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento;

d) per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.

4.  L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera b):

a) alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;

b) al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

c) a favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

d) al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);

e) allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;

f) allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.



TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

Articolo 6

Quadro generale

L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 tramite:

a) misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori di cui all'articolo 7;

b) documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 8;

c) programmi d'azione annuali, singole misure e misure speciali;

d) misure di sostegno.

Articolo 7

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

▼M1

1.  L'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 3 bis, è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

▼B

2.  Nelle situazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Una siffatta misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di diciotto mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di trenta mesi, nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

Nel caso di crisi e conflitti protratti, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare diciotto mesi.

La durata della misura di assistenza straordinaria di cui al primo comma e della misura di assistenza straordinaria di cui al secondo comma non supera trentasei mesi.

3.  Se il costo di una misura di assistenza straordinaria è superiore a 20 000 000  EUR essa è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

4.  Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 20 000 000  EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.

5.  Quanto prima possibile dopo l'adozione di una misura di assistenza straordinaria e, in ogni caso, entro tre mesi dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale della natura, del contesto e della motivazione della misura adottata, compresa la complementarità di tale misura alla risposta dell'Unione, sia in corso che programmata.

6.  La Commissione può adottare programmi di intervento transitori secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per l'efficace attuazione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione.

I programmi di intervento transitori si basano su misure di assistenza straordinaria.

7.  La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

Articolo 8

Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

▼M1

1.  I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 3 bis, se del caso. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati.

▼B

2.  La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici sono conformi ai principi di efficacia degli aiuti, quali partenariato, coordinamento e, ove applicabile, armonizzazione. A tal fine i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione.

In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione o, eventualmente, gli Stati membri coinvolti e i paesi o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo di programmazione.

In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.

3.  Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di risultato e il calendario dell'assistenza dell'Unione.

Il programma indicativo pluriennale fissa le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni partner interessati. Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di forbice di valori.

4.  La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo i documenti di strategia tematici o i programmi indicativi pluriennali.

5.  La procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 non si applica a modifiche non sostanziali o adeguamenti tecnici dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali conformemente ai quali i fondi sono riassegnati all'interno delle assegnazioni finanziarie indicative per settore prioritario, o l'entità dell'assegnazione finanziaria indicativa iniziale è aumentata o diminuita ma non in misura superiore al 20 % fino a un importo massimo di 10 000 000 di EUR, purché tali modifiche o adeguamenti tecnici non incidano sui settori e gli obiettivi prioritari definiti in tali documenti.

In tali casi, le modifiche o gli adeguamenti tecnici sono comunicati con la massima rapidità al Parlamento europeo e ai rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato di cui all'articolo 11.

6.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati concernenti la necessità di una pronta risposta da parte dell'Unione, la Commissione può modificare i documenti di strategia tematici e i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014.

7.  La programmazione o la revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni contenute di detta relazione.

Articolo 9

Società civile

In sede di preparazione, programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure ai sensi del presente regolamento, si agisce, ove possibile e opportuno, in consultazione con la società civile.

Articolo 10

Diritti umani

▼M1

1.  La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure le misure di cui all'articolo 3 bis, siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

▼B

2.  Conformemente al quadro strategico e al piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, la Commissione elabora orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e il rispetto del giusto processo, in particolare la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa. Una chiara dimensione «diritti umani» è presente anche nelle misure in materia di sicurezza informatica e di lotta alla cibercriminalità.

3.  La Commissione sorveglia attentamente l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani. La Commissione integra le informazioni al riguardo nelle sue relazioni periodiche.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato (il «comitato dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE, in particolare l'articolo 9.

Articolo 13

Dotazione finanziaria

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 2 338 719 000  EUR.

2.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.  Nel periodo dal 2014 al 2020:

a) almeno 70 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3; e

b) nove punti percentuali della dotazione finanziaria per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4.

▼M1

4.  Alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è aggiunto un ulteriore importo di 100 000 000 EUR destinato alle misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 bis.

▼B

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ( 3 )

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza ( *1 ). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*1)  e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

( 2 ) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

( 3 ) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

( *1 ) Ove pertinente.

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