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Document 02014Q0621(01)-20200727

Consolidated text: Regolamento interno del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/2020-07-27

02014Q0621(01) — IT — 27.07.2020 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

(GU L 182 del 21.6.2014, pag. 56)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

MODIFICA 1/2014 DEL15 DICEMBRE 2014AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

  L 68

88

13.3.2015

►M2

MODIFICA 1/2020 DEL 23 LUGLIO 2020 AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

  L 241

43

27.7.2020




▼B

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA





CAPO INTRODUTTIVO

Articolo 1

Natura suppletiva

Il presente regolamento interno integra quello della Banca centrale europea. I termini usati nel presente regolamento interno hanno lo stesso significato di quelli contenuti nel regolamento interno della Banca centrale europea.



CAPO I

CONSIGLIO DI VIGILANZA

Articolo 2

Riunioni del Consiglio di vigilanza

2.1.  Il Consiglio di vigilanza fissa le proprie riunioni su proposta del presidente. Il Consiglio di vigilanza, in genere, si riunisce regolarmente secondo un calendario stabilito con conveniente anticipo prima dell'inizio di ogni anno civile.

2.2.  Il presidente convoca una riunione del Consiglio di vigilanza su richiesta di almeno tre membri.

2.3.  Il presidente può altresì convocare una riunione del Consiglio di vigilanza quando lo ritiene necessario. In tali casi, se ne fa menzione in una nota di trasmissione.

2.4.  Su richiesta del presidente, il Consiglio di vigilanza può riunirsi in teleconferenza, a meno che a ciò non si oppongano almeno tre membri del Consiglio di vigilanza.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza

3.1.  Salvo che sia diversamente disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza è limitata ai suoi membri e, ove l'autorità nazionale competente non sia la banca centrale nazionale, al rappresentante della banca centrale nazionale.

3.2.  Ciascun rappresentante dell'autorità nazionale competente può essere accompagnato da una sola persona. Se l'autorità nazionale competente non è la banca centrale nazionale, il presente paragrafo si applica al rappresentante con diritto di voto. Il presente paragrafo si applica altresì in caso di partecipazione di un supplente, come previsto dall'articolo 3.3.

3.3.  Se un rappresentante dell'autorità nazionale competente ovvero, nel caso in cui l'autorità nazionale competente non sia la banca centrale nazionale, un rappresentante della banca centrale nazionale, sia impossibilitato a partecipare, questi, mediante comunicazione scritta, designa un supplente a partecipare ed esercitare il diritto di voto secondo i casi, salva contraria previsione della comunicazione scritta. La comunicazione scritta è inviata al presidente con congruo anticipo prima della riunione.

3.4.  In assenza del presidente e del vicepresidente, il Consiglio di vigilanza è presieduto dal membro del Consiglio di vigilanza con maggiore anzianità di carica e, in caso di due o più membri con uguale anzianità di carica, dal membro con maggiore anzianità anagrafica.

3.5.  Su invito del presidente, un rappresentante della Commissione europea e/o un rappresentante dell'Autorità bancaria europea possono partecipare alle riunioni in veste di osservatori. Il presidente invita i rappresentanti della Commissione e dell'Autorità bancaria europea ove una richiesta in tal senso sia presentata da almeno tre membri del Consiglio di vigilanza. In base alle stesse regole, il Consiglio di vigilanza può altresì invitare altre persone a partecipare alle riunioni ove lo ritenga appropriato.

Articolo 4

Organizzazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza

4.1.  Il Consiglio di vigilanza approva l'ordine del giorno di ogni riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente ed è inviato, unitamente alla relativa documentazione, ai membri del Consiglio di vigilanza almeno cinque giorni lavorativi prima della relativa riunione, salvo in casi di emergenza, nei quali il presidente agisce nel modo più appropriato tenuto conto delle circostanze. Il Consiglio di vigilanza può decidere di sopprimere o aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio su proposta del presidente o di qualunque altro membro del Consiglio di vigilanza. Salvo che in casi di emergenza, un punto è soppresso dall'ordine del giorno su richiesta di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza se la relativa documentazione non è stata comunicata ai membri del Consiglio di vigilanza in tempo utile.

4.2.  Il resoconto dei lavori del Consiglio di vigilanza è sottoposto ai suoi membri per l'approvazione alla riunione successiva ovvero in data anteriore mediante procedura scritta ed è firmato dal presidente.

Articolo 5

Accesso alle informazioni

A tutti i membri del Consiglio di vigilanza è garantito il regolare accesso a informazioni aggiornate relative agli enti ritenuti significativi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Le informazioni messe a disposizione dei membri del Consiglio di vigilanza dovrebbero includere gli elementi informativi essenziali per ricavarne una conoscenza significativa relativamente a tali enti. Il Consiglio di vigilanza può adottare dei modelli a uso interno per condividere le informazioni a tale scopo.

Articolo 6

Votazioni

6.1.  Ai fini del presente articolo, i rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro partecipante sono considerati unitariamente come un unico membro.

6.2.  Salva espressa contraria disposizione scritta da parte dall'autorità nazionale competente, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante dell'autorità nazionale competente o dal relativo supplente ai sensi dell'articolo 3.3.

▼M2

6.3.  Affinché il Consiglio di vigilanza possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri con diritto di voto al momento della votazione. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale i membri del Consiglio di vigilanza possono votare senza necessità di alcun quorum.

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6.4.  Il Consiglio di vigilanza procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà avvio a una procedura di voto su richiesta di tre membri del Consiglio di vigilanza.

6.5.  Salva disposizione contraria del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza decide a maggioranza semplice dei suoi membri con diritto di voto. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Nei casi indicati dall'articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 102472013, trovano applicazione le regole di voto di cui all'articolo 13 quater del regolamento interno della Banca centrale europea.

6.6.  Il presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutinio segreto su richiesta di almeno tra membri del Consiglio di vigilanza con diritto di voto.

6.7.  La votazione può avvenire altresì mediante procedura scritta, a meno che a ciò non si oppongano almeno tre membri del Consiglio di vigilanza con diritto di voto. In tal caso, il punto è inserito nell'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi di norma almeno cinque giorni lavorativi per deliberare e che tale deliberazione sia annotata nel resoconto dei lavori della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. La mancata espressione di un voto esplicito da parte di un membro del Consiglio di vigilanza è equiparata al voto favorevole.

▼M2

6.8.  Per ciascuna procedura scritta, un membro del Consiglio di vigilanza può autorizzare in forma espressa un’altra persona a firmare il proprio voto o commento di merito, come personalmente approvato dal membro stesso.

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Articolo 7

Emergenze

7.1.  In casi di emergenza, il presidente ovvero, in sua assenza, il vicepresidente convoca una riunione del consiglio di vigilanza in tempo utile per prendere le decisioni necessarie con le modalità ritenute idonee ed eventualmente, in deroga all'articolo 2.4, in teleconferenza. Nel convocare la riunione, il presidente ovvero, in sua assenza, il vicepresidente, precisa nell'avviso di convocazione che, in deroga all'articolo 6.3, ove per le decisioni da assumere in casi di emergenza non sia raggiunto il quorum del 50 per cento, la riunione sarà sciolta e sarà immediatamente aperta una riunione straordinaria nella quale le decisioni possono essere adottate indipendentemente dal raggiungimento del quorum.

7.2.  Il Consiglio di vigilanza può stabilire ulteriori regole interne per l'adozione di decisioni e altre misure in situazioni di emergenza.

Articolo 8

Delega di poteri

8.1.  Il Consiglio di vigilanza, può autorizzare il presidente o il vicepresidente ad adottare, per suo conto e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di carattere gestionale o amministrativo chiaramente definiti, ivi compresi gli atti preparatori di una decisione che i membri del Consiglio di vigilanza intendono adottare collegialmente in una fase successiva e gli strumenti di applicazione delle decisioni finali adottate dal Consiglio di vigilanza.

8.2.  Il Consiglio di vigilanza può inoltre incaricare il presidente o il vicepresidente dell'adozione: a) del testo definitivo degli strumenti di cui all'articolo 8.1, a condizione che il contenuto di tali strumenti sia già stato determinato nel quadro di una discussione e/o b) delle decisioni finali, laddove questa delega abbia per oggetto poteri di esecuzione limitati e chiaramente definiti, il cui esercizio è soggetto ad un attento riesame alla luce di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio di vigilanza.

8.3.  Le deleghe e le decisioni adottate ai sensi degli articolo 8.1 e 8.2 sono annotate nel resoconto dei lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza.



CAPO II

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Comitato direttivo

Conformemente all'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, è istituto il Comitato direttivo del Consiglio di vigilanza.

Articolo 10

Mandato

10.1.  Il Comitato direttivo sostiene le attività del Consiglio di vigilanza e ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio di vigilanza.

10.2.  Il Comitato direttivo assolve i suoi compiti preparatori nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e coopera con il Consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

Articolo 11

Composizione e nomina dei membri

11.1.  Il Comitato direttivo è composto da otto membri del Consiglio di vigilanza: il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza, un rappresentante della banca centrale europea (BCE) e cinque rappresentanti delle autorità nazionali competenti.

11.2.  Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente del Consiglio di vigilanza ovvero, in caso di assenza eccezionale di quest'ultimo, dal vicepresidente.

11.3.  Il Consiglio di vigilanza nomina i rappresentanti delle autorità nazionali competenti, garantendo un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti. Il Consiglio di vigilanza segue un sistema di rotazione mediante il quale le autorità nazionali competenti sono assegnate a quattro gruppi in base a una graduatoria stilata sulla base del totale delle attività bancarie consolidate nel relativo Stato membro partecipante. A ciascun gruppo spetta almeno un membro del Comitato direttivo. Il Consiglio di vigilanza riesamina i raggruppamenti con cadenza annuale ovvero ogni qual volta uno Stato membro adotta l'euro o instaura una cooperazione stretta con la BCE. La rotazione dei membri all'interno di ciascun gruppo segue l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri partecipanti nelle rispettive lingue nazionali. La classificazione delle autorità nazionali competenti in gruppi e l'assegnazione dei posti nel Comitato direttivo ai gruppi sono stabiliti nell'allegato.

11.4.  Il mandato dei rappresentanti delle autorità nazionali competenti membri del Comitato direttivo ha durata annuale.

11.5.  Il rappresentante della BCE nel Comitato direttivo è nominato dal presidente della BCE tra i quattro rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza e stabilisce la durata del suo mandato.

11.6.  La lista dei membri del Comitato direttivo è pubblicata e aggiornata regolarmente.

Articolo 12

Riunioni del Comitato direttivo

12.1.  Il calendario delle riunioni è stabilito dal Comitato direttivo su proposta del presidente. Il presidente può altresì convocare una riunione del Comitato direttivo quando lo ritiene necessario. Su richiesta del presidente, il Comitato direttivo può anche riunirsi in teleconferenza salvo che a ciò si oppongano almeno due membri del Comitato direttivo.

12.2.  L'ordine del giorno di ciascuna riunione del Comitato direttivo è proposto dal presidente e adottato all'inizio della riunione del Comitato direttivo. Tutti i membri del Comitato direttivo possono sottoporre punti e documenti al presidente affinché siano presi in esame dal Comitato direttivo.

▼M2

12.3.  I membri del Consiglio di vigilanza possono prendere visione dell’ordine del giorno della riunione del Comitato direttivo e della relativa documentazione prima che la riunione abbia luogo. I membri del Consiglio di vigilanza possono prendere visione del resoconto dei lavori delle riunioni del Comitato direttivo prima della successiva riunione.

▼B

12.4.  Su proposta del presidente, il Comitato direttivo può decidere di invitare uno o più membri del Consiglio di vigilanza a partecipare a un'intera riunione o a parte di essa. Quando siano in discussione questioni specifiche relative a un singolo ente creditizio, è invitato il rappresentante dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante nel quale l'ente creditizio è insediato.



CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1o aprile 2014.

▼M2




ALLEGATO

Sistema di rotazione

Ai fini dell’articolo 11.3, si applica il seguente sistema di rotazione, sulla base dei dati al 31 dicembre 2019:



Gruppo

Stato membro partecipante

Numero di seggi nel Comitato direttivo

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

BG

EE

HR

1

CY

LV

LT

MT

SI

SK

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