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Document 02013R1385-20131228

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 1385/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1385/2013-12-28

02013R1385 — IT — 28.12.2013 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte

(GU L 354 dell'28.12.2013, pag. 86)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 122, 17.5.2018, pag.  35 (1385/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte



Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) Regione 8

Tutte le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi di Riunione e di Mayotte soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.";

2) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 34 octies

Limiti alle attività di pesca nella zona riservata di 24 miglia intorno a Mayotte

È vietato alle imbarcazioni l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle coste di Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.".

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013

All'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013, è inserito il seguente paragrafo:

"6.  Fino al 31 dicembre 2021 i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE.".

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è modificato come segue:

1) all'articolo 23, è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.  In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2025 la Francia è autorizzata a introdurre nuova capacità senza dover ritirare una capacità equivalente per i diversi segmenti a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (3mayotte") di cui all'allegato II.";

▼C1

2) all'articolo 36, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4.  In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte.

5.  Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte.";

▼B

3) le voci relative a Mayotte contenute nell'allegato del presente regolamento sono inserite nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 dopo la voce "Guadalupa: Specie pelagiche, L> 12m".

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 1069/2009

Nel regolamento (CE) n. 1069/2009 l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

"Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte") a decorrere dal 1o gennaio 2021. I sottoprodotti animali e i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1o gennaio 2021 sono smaltiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.".

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

Applicazione del regime di controllo dell'Unione a determinati segmenti della flotta di Mayotte in quanto regione ultraperiferica

1.  Fino al 31 dicembre 2021 l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte, una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), nonché per quanto riguarda le attività e le catture di tali pescherecci.

2.  Entro il 30 settembre 2014 la Francia istituisce un regime semplificato e provvisorio di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale regime tratta le seguenti questioni:

a) conoscenza della capacità di pesca;

b) accesso alle acque di Mayotte;

c) ottemperanza agli obblighi di dichiarazione;

d) designazione delle autorità responsabili delle attività di controllo;

e) misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga in modo non discriminatorio.

Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da adottare per garantire la piena attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2022, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte. Tale piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare detto piano d'intervento.".

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



MASSIMALI DI CAPACITÀ DI PESCA PER LE FLOTTE DI PESCA REGISTRATE A MAYOTTE IN QUANTO REGIONE ULTRAPERIFERICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 349 TFUE

Mayotte. Pescherecci con reti a circuizione

13 916  (1)

24 000  (1)

Mayotte.

Pescherecci con palangari meccanici < 23 m

2 500  (1)

8 500  (1)

Mayotte

Specie demersali e pelagiche. Pescherecci < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)

(*1)   Conformemente al piano di sviluppo presentato all'IOTC il 7 gennaio 2011.

(*2)   I massimali saranno indicati nella presente tabella non appena disponibili, al più tardi il 31 dicembre 2025.

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