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Document 02013R1379-20150601

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/2015-06-01

02013R1379 — IT — 01.06.2015 — 001.004


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

dell'11 dicembre 2013

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

(GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 354

86

28.12.2013

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015

  L 133

1

29.5.2015




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

dell'11 dicembre 2013

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.  È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura («OCM»).

2.  L'OCM è composta dai seguenti elementi:

a) 

organizzazioni professionali;

b) 

norme di commercializzazione;

c) 

informazione del consumatore;

d) 

norme di concorrenza;

e) 

informazioni sul mercato.

3.  Per quanto riguarda gli aspetti esterni, l'OCM è integrata dal regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio ( 1 ) e dal regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

4.  L'attuazione dell'OCM può beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

Articolo 2

Ambito di applicazione

L'OCM si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi

Gli obiettivi dell'OCM sono quelli stabiliti all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

Articolo 4

Principi

L'OCM è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013nonché quelle di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 4 ), all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 ( 6 ) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«prodotti della pesca» : gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;

b)

«prodotti dell'acquacoltura» : gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;

c)

«produttore» : le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;

d)

«settore della pesca e dell'acquacoltura» : il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;

e)

«messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

f)

«immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;

g)

«commercio al dettaglio» : la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

h)

«prodotto preimballato della pesca e dell'acquacoltura» : i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono "alimenti preimballati" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1169/2011.



CAPO II

ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI



SEZIONE I

Costituzione, obiettivi e misure

Articolo 6

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca e di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

1.  Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") possono essere costituite su iniziativa dei produttori, di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.

2.  Ove pertinente, al momento della costituzione delle organizzazioni di produttori si tiene conto, se del caso, della situazione specifica dei piccoli produttori.

3.  Un'organizzazione di produttori rappresentativa delle attività della pesca e dell'acquacoltura può essere costituita come organizzazione comune di produttori dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 7

Obiettivi delle organizzazioni di produttori

1.  Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:

a) 

promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;

b) 

evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) 

contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa;

d) 

contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.  Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

a) 

promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti mediante l'offerta di possibilità di sviluppo in piena conformità con, in particolare, il regolamento (UE) n. 1380/2013 e il diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale;

b) 

accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) 

puntare a garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca gestite in modo sostenibile.

3.  Le organizzazioni di produttori perseguono, oltre agli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, due o più dei seguenti obiettivi:

a) 

migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti;

b) 

migliorare il rendimento economico;

c) 

stabilizzare i mercati;

d) 

contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali;

e) 

ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca.

4.  Le organizzazioni di produttori possono perseguire obiettivi complementari.

Articolo 8

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori

1.  Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7, le organizzazioni di produttori possono, tra le altre, avvalersi delle seguenti misure:

a) 

adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

b) 

canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

c) 

promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

d) 

verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori interessata e adottare misure per garantire tale conformità;

e) 

promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore;

f) 

ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;

g) 

promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi;

h) 

agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2.  Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:

a) 

pianificare e gestire collettivamente le attività di pesca dei loro aderenti, fatta salva l'organizzazione della gestione delle risorse biologiche marine da parte degli Stati membri, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e la consulenza alle autorità competenti;

b) 

evitare e ridurre al minimo le catture indesiderate partecipando all'elaborazione e all'applicazione di misure tecniche e fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità, secondo il caso, dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

c) 

gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

3.  Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:

a) 

promuovere attività di acquacoltura sostenibili, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

b) 

raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite nonché sulle previsioni di produzione;

c) 

raccogliere informazioni di tipo ambientale;

d) 

pianificare la gestione delle attività di acquacoltura dei loro aderenti;

e) 

sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.

Articolo 9

Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

1.  Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere costituita su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.

2.  Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 10

Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.  Le associazioni di organizzazioni di produttori perseguono i seguenti obiettivi:

a) 

realizzare, in modo più efficace e sostenibile, ogni obiettivo delle organizzazioni di produttori aderenti enunciato all'articolo 7;

b) 

coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.

2.  Le associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare del sostegno finanziario conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

Articolo 11

Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.

Articolo 12

Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali migliorano il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione.

Articolo 13

Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 12, le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure:

a) 

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

b) 

promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

c) 

definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa dell'Unione o dal diritto nazionale;

d) 

migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, svolgere attività di formazione e di perfezionamento professionali, ad esempio in materia di qualità e tracciabilità e di sicurezza alimentare, al fine di incoraggiare le iniziative di ricerca;

e) 

realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché raccogliere dati socioeconomici;

f) 

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile di cui la quantità, la qualità e il prezzo corrispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;

g) 

promuovere presso i consumatori le specie provenienti da stock ittici il cui stato è sostenibile, che hanno un apprezzabile valore nutritivo e di cui non si fa ampio consumo;

h) 

verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale interessata e adottare misure per garantire tale conformità.



SEZIONE II

Riconoscimento

Articolo 14

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1.  Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori tutti i gruppi istituiti su iniziativa di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

a) 

osservino i principi di cui all'articolo 17 e le norme adottate per la loro applicazione;

b) 

svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;

c) 

siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, siano stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel territorio di tale Stato;

d) 

siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7;

e) 

osservino le norme di concorrenza di cui al capo V;

f) 

non abusino di una posizione dominante su un determinato mercato; e

g) 

forniscano informazioni dettagliate e pertinenti relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento.

2.  Le organizzazioni di produttori riconosciute prima di 29 dicembre 2013 sono considerate come organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.

Articolo 15

Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori

Le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura finalizzate alla costituzione o alla ristrutturazione di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

Articolo 16

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.  Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali i gruppi di operatori stabiliti nel proprio territorio che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

a) 

osservino i principi di cui all'articolo 17 e le norme adottate per la loro applicazione;

b) 

rappresentino una parte significativa dell'attività di produzione e di una o entrambe le attività di trasformazione e commercializzazione, riguardanti prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) 

non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) 

siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, siano ivi stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel proprio territorio;

e) 

siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 12;

f) 

tengano conto degli interessi dei consumatori;

g) 

non ostacolino il buon funzionamento dell'OCM; e

h) 

rispettino le norme di concorrenza applicabili di cui al Capo V.

2.  Le organizzazioni costituite prima di 29 dicembre 2013 possono essere riconosciute come organizzazioni interprofessionali ai fini del presente regolamento a condizione che lo Stato membro interessato abbia conoscenza che esse ottemperano alle disposizioni del presente regolamento relative alle organizzazioni interprofessionali.

3.  Le organizzazioni interprofessionali riconosciute in precedenza 29 dicembre 2013 sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.

Articolo 17

Funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali

Il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 14 e 16 si basa sui seguenti principi:

a) 

rispetto, da parte degli aderenti, delle norme adottate dall'organizzazione in materia di sfruttamento, produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

b) 

assenza di discriminazioni tra gli aderenti, in particolare con riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento;

c) 

imposizione di un contributo finanziario agli aderenti per il finanziamento dell'organizzazione;

d) 

funzionamento democratico che consenta agli aderenti di controllare l'organizzazione e le sue decisioni;

e) 

applicazione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento interno dell'organizzazione interessata, in particolare in caso di mancato pagamento dei contributi finanziari;

f) 

definizione di regole relative all'ammissione di nuovi aderenti e all'esclusione degli aderenti;

g) 

definizione delle regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione dell'organizzazione.

Articolo 18

Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri

1.  Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.

2.  Lo Stato membro che ospita la sede statutaria di un'organizzazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale con aderenti di diversi stati membri o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaura i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Articolo 19

Attribuzione di possibilità di pesca

Nello svolgimento dei propri compiti, un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi rispettano le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 20

Controlli da parte della Commissione

1.  Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste rispettivamente agli articoli 14 e 16, la Commissione può svolgere controlli e, se del caso, chiede agli Stati membri di revocare il riconoscimento delle suddette organizzazioni.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento. La Commissione rende pubbliche tutte queste informazioni.

Articolo 21

Atti di esecuzione

1.  La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:

a) 

ai termini e alle procedure e alla forma delle domande per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma, rispettivamente, degli articoli 14 e 16 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 18;

b) 

al formato, ai termini e alle procedure che devono essere applicati dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione adottati a norma della lettera a) sono, ove opportuno, adattati alle caratteristiche specifiche della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala.

2.  Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.



SEZIONE III

Estensione delle norme

Articolo 22

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

1.  Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:

a) 

l'organizzazione di produttori sia stata costituita da almeno un anno e sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione, compreso, se del caso, del settore della piccola pesca e della pesca artigianale, in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

b) 

le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b) e all'articolo 8,paragrafo 3, lettere da a) a e).

c) 

siano rispettate le norme in materia di concorrenza di cui al capo V.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 55 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

4.  Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 60 giorni e 12 mesi.

Articolo 23

Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

1.  Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono a tale organizzazione, a condizione che:

a) 

l'organizzazione interprofessionale copra almeno il 65 % delle attività svolte in almeno due dei seguenti settori: produzione, trasformazione o commercializzazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; e

b) 

le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 13, lettere da a) a g) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.

2.  L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4.

Articolo 24

Responsabilità finanziaria

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti ai sensi degli articoli 22 e 23, lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti in ragione dell'applicazione delle norme estese nei confronti dei non aderenti.

Articolo 25

Autorizzazione da parte della Commissione

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 22 e 23.

2.  La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme di cui al paragrafo 1 a condizione che:

a) 

siano rispettate le disposizioni degli articoli 22 e 23;

b) 

siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza;

c) 

l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e

d) 

non sia compromesso il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

3.  Entro un mese dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro un mese dalla notifica, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

4.  L'autorizzazione dell'estensione delle norme può continuare ad applicarsi dopo la scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica.

Articolo 26

Revoca dell'autorizzazione

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. La Commissione informa gli Stati membri di tale revoca.

Articolo 27

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.



SEZIONE IV

Pianificazione della produzione e della commercializzazione

Articolo 28

Piano di produzione e di commercializzazione

1.  Ciascuna organizzazione di produttori trasmette per approvazione alle proprie autorità nazionali competenti come minimo un piano di produzione e di commercializzazione per le principali specie commercializzate. Siffatti piani di produzione e commercializzazione sono volti al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7.

2.  Il piano di produzione e commercializzazione include:

a) 

un programma di produzione per le specie catturate o allevate;

b) 

una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell'offerta alle esigenze del mercato;

c) 

le misure che l'organizzazione di produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 7;

d) 

misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell'anno;

e) 

le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma interessato.

3.  Le autorità nazionali competenti procedono all'approvazione del piano di produzione e di commercializzazione. Una volta approvato, il piano è immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.

4.  Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione e, in tal caso, lo sottopongono per approvazione alle autorità nazionali competenti.

5.  L'organizzazione di produttori elabora una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione e la trasmette per approvazione alle autorità nazionali competenti.

6.  Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente al un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

7.  Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo. La mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.

▼M2

8.  In linea con l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), le organizzazioni di produttori assicurano, nei piani di produzione e di commercializzazione da esse presentati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che lo sbarco degli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non determini lo sviluppo di attività specificamente dedicate alla cattura di tali organismi marini.

Con le verifiche di cui al paragrafo 7 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di produttori soddisfino l'obbligo previsto al primo comma del presente paragrafo.

▼B

Articolo 29

Atti di esecuzione

1.  La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a) 

il formato e alla struttura del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28;

b) 

la procedura e i termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28.

2.  Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.



SEZIONE V

Stabilizzazione dei mercati

Articolo 30

Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti della pesca di cui all'allegato II, a condizione che:

a) 

siano rispettate le condizioni di ammasso, di cui al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020;

b) 

i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori del settore della pesca e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 31;

c) 

i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell'articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;

d) 

i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione e, oltre eventualmente a tali processi, filettatura, taglio o, se del caso, asportazione della testa;

e) 

i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva;

f) 

i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.

Articolo 31

Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso

1.  Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori del settore della pesca può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 30 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.

2.  Il prezzo limite non supera l'80 % del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.

3.  Per la determinazione del prezzo limite si tiene conto dei seguenti elementi:

a) 

l'andamento della produzione e della domanda;

b) 

la stabilizzazione dei prezzi di mercato;

c) 

la convergenza dei mercati;

d) 

i redditi dei produttori;

e) 

gli interessi dei consumatori.

4.  Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

Articolo 32

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 31, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.



CAPO III

NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 33

Fissazione di norme di commercializzazione

1.  Fatto salvo l'articolo 47, per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I destinati al consumo umano, indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione), possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

2.  Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare la qualità, le dimensioni, il peso, l'imballaggio, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti e in particolare:

a) 

le taglie minime di commercializzazione definite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tali taglie minime di commercializzazione corrispondono, se del caso, alle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) 

le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo:

a) 

il regolamento (CE) n. 178/2002;

b) 

il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

c) 

il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );

d) 

il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );

e) 

il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );

f) 

il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 12 ); e

g) 

il regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 34

Rispetto delle norme comuni di commercializzazione

1.  I prodotti destinati al consumo umano per i quali sono definite norme comuni di commercializzazione possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo in conformità di tali norme.

2.  Tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme comuni di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dal consumo umano diretto, compresi farina e olio di pesce, additivi alimentari, alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici o cosmetici.



CAPO IV

INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 35

Informazioni obbligatorie

1.  Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

a) 

la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;

b) 

il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in acque dolci…" o "…allevato…",

c) 

la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;

d) 

se il prodotto è stato scongelato;

e) 

il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

a) 

agli ingredienti presenti nel prodotto finito;

b) 

agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) 

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) 

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.

2.  Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

3.  Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

4.  Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.  I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.

▼M1

6.  Fino al 31 dicembre 2021 i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE.

▼B

Articolo 36

Informazioni sulla certificazione ecologica

Previa consultazione degli Stati membri e dei soggetti interessati, entro il 1o gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di un siffatto sistema a livello di Unione e la fissazione di requisiti minimi per l'uso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione da parte degli Stati membri.

Articolo 37

Denominazione commerciale

1.  Ai fini dell'articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca:

a) 

il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase o nel database ASFIS dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se del caso;

b) 

la denominazione commerciale:

i) 

il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

ii) 

se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.

2.  Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata "pesce", purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.

3.  Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 38

Indicazione della zona di cattura o di produzione

1.  L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca:

a) 

nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;

b) 

nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

c) 

nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

2.  In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Articolo 39

Informazioni supplementari facoltative

1.  In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 35, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, a condizione che siano chiare e inequivocabili:

a) 

la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;

b) 

la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;

c) 

informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III;

d) 

nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;

e) 

informazioni di tipo ambientale;

f) 

informazioni di tipo etico e/o sociale;

g) 

informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;

h) 

informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.

2.  Può essere utilizzato un codice di risposta rapida (QR) contenente una parte o la totalità delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

3.  L'indicazione delle informazioni facoltative non occupa lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura.

4.  Non sono fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.



CAPO V

NORME DI CONCORRENZA

Articolo 40

Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 41

Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

1.  In deroga all'articolo 40 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che

a) 

risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b) 

non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

c) 

non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d) 

non escludono la concorrenza; e

e) 

non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

2.  In deroga all'articolo 40 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che

a) 

risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b) 

non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

c) 

non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d) 

non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;

e) 

non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e

f) 

non introducono limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.



CAPO VI

INFORMAZIONI SUL MERCATO

Articolo 42

Informazioni sul mercato

1.  La Commissione:

a) 

raccoglie, analizza e diffonde attraverso l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;

b) 

fornisce sostegno pratico alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori di mercato e i trasformatori;

c) 

vigila regolarmente sui prezzi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel mercato dell'Unione attraverso la catena di approvvigionamento e svolge analisi sulle tendenze di mercato;

d) 

svolge studi di mercato ad hoc e fornisce un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi.

2.  Per attuare il paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:

a) 

facilita l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente al diritto dell'Unione;

b) 

mette a disposizione di tutti i soggetti interessati e del grande pubblico, in modo accessibile e comprensibile, informazioni di mercato quali indagini sui prezzi e analisi e studi di mercato, fermo restando il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).

3.  Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.



CAPO VII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 43

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 101 a 106 e dell’articolo 108, paragrafi 1 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( *1 ) e del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ).

Articolo 45

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

1) 

all'articolo 57, paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti:

«Gli Stati membri effettuano controlli per garantire la conformità. I controlli possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.»;

2) 

l'articolo 58, paragrafo 5, è così modificato

a) 

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) 

informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 );

b) 

la lettera h) è soppressa.

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, l'articolo 4 si applica fino al 12 dicembre 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

▼M2

Articolo 47

Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio ( 14 ), nel regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio ( 15 ), e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio ( 16 ), nonché altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione ( 17 ), continuano ad applicarsi.

2.  Qualora siano stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione, le stesse costituiscono taglie minime di commercializzazione.

▼B

Articolo 48

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 45, che si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'OCM

Codice NC

Designazione delle merci

(a)

0301

Pesci vivi

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

(b)

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana

(c)

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

(d)

 

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capi 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

– altri:

– – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capo 3:

0511 91 10

– – – Cascami di pesci

0511 91 90

– – altri

(e)

1212 20 00

– alghe

(f)

 

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1504 10

– Oli di fegato di pesci e loro frazioni

1504 20

– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

(g)

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

(h)

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

(i)

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

(j)

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 10

– contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

(k)

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

2301 20 00

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

(l)

 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309 90

– altre:

ex 2309 90 10

– – Solubili di pesce




ALLEGATO II



PRODOTTI DELLA PESCA SOGGETTI AL MECCANISMO DI AMMASSO

Codice NC

Designazione delle merci

0302 22 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limande (Limanda limanda)

0302 29 10

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Passere artiche (Platichthys flesus)

0302 31 10

e

0302 31 90

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Aringhe della specie Clupea harengus

0302 50 10

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0302 61 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Spratto (sprattus sprattus)

0302 62 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex 0302 64

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

0302 65 20

e

0302 65 50

Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

e

0302 69 33

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlani (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Molve (Molva spp.)

0302 69 55

Acciughe (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Naselli della specie Merluccius merluccius

0302 69 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Lampuga (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Gamberetti della specie Crangon crangon e gamberelli boreali (Pandalus borealis)

0302 23 00

Sogliole (Solea spp.)

0306 24 30

Granchi porri (Cancer pagurus)

0306 29 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

e

0303 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Naselli del genere Merluccius

0303 79 71

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Pesci spada (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Gamberetti della famiglia Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

e

0307 49 38

Calamari (Loligo spp.)

0307 49 51

Calamari (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Polpi o piovre (Octopus spp.)

0307 99 11

Totani (Illex spp.)

0303 41 10

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Tonni albacora (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Tonnetti striati (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Tonni rossi (Thunnus Thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

ex 0302 29 90

Sogliola limanda (Microstomus kitt)

0302 35 10

e

0302 35 90

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Pesce castagna (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Gado barbato (Trisopterus luscus) e merluzzo capellano (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Boga (Boops boops)

ex 0302 69 99

Menola (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Grongo (Conger conger)

ex 0302 69 99

Cappone (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Suro (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Cefalo (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

e

ex 0304 19 99

Razza (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Pesce sciabola (Lepidopus caudatus e Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Buccino (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

Tanuta (Spondyliosoma cantharus)




ALLEGATO III



INFORMAZIONI SUGLI ATTREZZI DA PESCA

Informazioni obbligatorie sulla categoria di attrezzi da pesca

Informazioni più dettagliate sui corrispondenti attrezzi e codici, conformemente al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (1) ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2)

Sciabiche

Sciabica da spiaggia

SB

Sciabica danese

SDN

Sciabica scozzese

SSC

Sciabica a coppia

SPR

Reti da traino

Sfogliare

TBB

Reti a strascico a tavoloni

OTB

Reti a strascico in coppia

PTB

Reti da traino pelagica a divergenti

OTM

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

Reti da traino gemelle a divergenti

OTT

Reti da imbrocco e reti analoghe

Reti da posta (ancorate)

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Reti da posta circuitanti

GNC

Tremagli

GTR

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Reti da circuizione e reti da raccolta

Ciancioli

PS

Lampare

LA

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Ami e palangari

Lenze a mano

LHP

Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)

LHM

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Lenze al traino

LTL

Draghe

Draghe tirate da natanti

DRB

Draghe a mano usate a bordo di un natante

DRH

Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante

HMD

Nasse e trappole

Nasse (trappole)

FPO

(1)   Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(2)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).




ALLEGATO IV



TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli da 1 a 5

Articoli 2 e 3

Articoli 33 e 34

Articolo 4

Articoli da 35 a 39

Articolo 5, paragrafo 1

Articoli 6, 7, 8

Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6

Articoli 14, da 18 a 21

Articolo 7

Articoli 22 e da 24 a 27

Articolo 8

Articoli da 9 a 12

Articoli 28, 29

Articolo 13

Articoli 11, 12, 13, 16, 18, 20 e 21

Articolo 14

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 23

Articolo 16

Articoli da 24 a 27

Articoli da 17 a 27

Articoli 30, 31 e 32

Articolo 33

Articolo 34

Articoli 20, paragrafo 2, 21 e 32

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 43

Articoli 38 e 39

Articolo 43

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 48

Articolo 42

Articoli 44, 45 e 46

Articolo 43

Articolo 49

Articolo 40

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 42



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 del Consiglio e (CE) n. 1224/2009 e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e, (CE) n. 639/2004 e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

( 10 ) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83).

( 11 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

( 12 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

( 13 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

( *1 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recanti organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

( *2 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)».

( *3 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;

( 14 ) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).

( 15 ) Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1).

( 16 ) Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1).

( 17 ) Regolamento (CEE) n. 3703/85 del Consiglio, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63).

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