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Document 02013R1308-20231208

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2023-12-08

02013R1308 — IT — 08.12.2023 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 17 dicembre 2013

  L 347

865

20.12.2013

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2016/791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  dell'11 maggio 2016

  L 135

1

24.5.2016

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1166 DELLA COMMISSIONE  del 17 maggio 2016

  L 193

17

19.7.2016

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1226 DELLA COMMISSIONE  del 4 maggio 2016

  L 202

5

28.7.2016

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2017

  L 350

15

29.12.2017

►M6

REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 23 dicembre 2020

  L 437

1

28.12.2020

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 2 dicembre 2021

  L 435

262

6.12.2021


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 189, 27.6.2014, pag.  261 (1308/2013)

►C2

Rettifica, GU L 130, 19.5.2016, pag.  11 (1308/2013)

►C3

Rettifica, GU L 001, 3.1.2020, pag.  5 (1308/2013)

►C4

Rettifica, GU L 195, 22.7.2022, pag.  106 (1308/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio



PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2.  

I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

a) 

cereali, parte I;

b) 

riso, parte II;

c) 

zucchero, parte III;

d) 

foraggi essiccati, parte IV;

e) 

sementi, parte V;

f) 

luppolo, parte VI;

g) 

olio di oliva e olive da tavola, parte VII;

h) 

lino e canapa, parte VIII;

i) 

prodotti ortofrutticoli, parte IX;

j) 

prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;

k) 

banane, parte XI;

l) 

settore vitivinicolo, parte XII;

m) 

piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;

n) 

tabacco, parte XIV;

o) 

carni bovine, parte XV;

p) 

latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;

q) 

carni suine, parte XVII;

r) 

carni ovine e caprine, parte XVIII;

s) 

uova, parte XIX;

t) 

carni di pollame, parte XX;

u) 

alcole etilico di origine agricola, parte XXI;

v) 

prodotti dell'apicoltura, parte XXII;

w) 

bachi da seta, parte XXIII;

x) 

altri prodotti, parte XXIV.

▼M7

Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

▼B

Articolo 3

Definizioni

1.  
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.

▼M7 —————

▼M7

3.  
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2021/2116 e al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), salvo disposizione contraria del presente regolamento.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato senza aggiungere nuove definizioni.

▼B

5.  

Ai fini del presente regolamento:

a) 

per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

b) 

per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Articolo 4

Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

Ove necessario per tenere conto di modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti nel presente regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.

▼M7

Articolo 5

Tassi di conversione del riso

La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Sono stabilite le campagne di commercializzazione seguenti:

a) 

dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;

b) 

dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

c) 

dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

i) 

nel settore dei cereali;

ii) 

nel settore delle sementi;

iii) 

nel settore del lino e della canapa;

iv) 

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

d) 

dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

e) 

dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola;

f) 

dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva.

▼B

Articolo 7

Soglie di riferimento

1.  

Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

a) 

nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

b) 

per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

c) 

per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:

i) 

per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii) 

per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d) 

nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;

e) 

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 

246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 

169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) 

nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:

i) 

carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii) 

carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

g) 

nel settore dell'olio di oliva:

i) 

1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii) 

1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii) 

1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

2.  
Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

Sezione 1

Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato

Articolo 8

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

a) 

di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e

b) 

di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

Articolo 9

Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

Articolo 10

Tabelle unionali di classificazione delle carcasse

Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente, rispettivamente, ai punti A e B dell'allegato IV nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato IV, parte C.

Sezione 2

Intervento pubblico

Articolo 11

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

a) 

frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;

b) 

risone;

c) 

carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50 ;

d) 

burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

e) 

latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.

▼M7

Articolo 12

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

a) 

per il frumento (grano) tenero, dal 1° ottobre al 31 maggio;

b) 

per il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco, durante tutto l'anno;

c) 

per il risone, durante tutto l'anno;

d) 

per le carni bovine, durante tutto l'anno;

e) 

per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° febbraio al 30 settembre.

▼B

Articolo 13

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

▼C2

1.  

Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico:

▼B

a) 

è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

b) 

può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

c) 

per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

Articolo 14

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.

Articolo 15

Prezzi di intervento pubblico

1.  

Per prezzo di intervento pubblico si intende:

a) 

il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure

b) 

il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

▼C2

2.  
Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

▼B

Articolo 16

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1.  

Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

a) 

evitare qualsiasi turbativa del mercato,

b) 

assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e

c) 

nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

2.  
I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. ►C2  In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento. ◄

▼M7

2 bis.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentire il controllo del rispetto dei principi di cui al paragrafo 1.

▼M7

3.  
Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati comprati, o smaltiti nel corso dell'anno precedente. Dette informazioni includono i pertinenti volumi e i prezzi di acquisto e di vendita.

▼B

Sezione 3

Aiuto all'ammasso privato

Articolo 17

Prodotti ammissibili

▼C2

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, o dell'articolo 20:

▼B

a) 

zucchero bianco;

▼M7

b) 

olio di oliva e olive da tavola;

▼B

c) 

fibre di lino;

d) 

carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;

e) 

burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;

f) 

formaggio;

g) 

latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;

h) 

carni suine;

i) 

carni ovine e caprine.

Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Articolo 18

Condizioni di concessione dell'aiuto

1.  

Per garantire la trasparenza del mercato, ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto

a) 

dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o

b) 

della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.

2.  

La Commissione può adottare atti di esecuzione che:

a) 

concedano aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) 

limitino gli aiuti all'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3.  
Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 17.

Sezione 4

Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

Articolo 19

Delega di potere

►C2  1.  

Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità sana, leale e mercantile e per tener conto delle specificità dei diversi settori ◄ al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei requisiti e le condizioni che devono rispettare tali prodotti, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, per i prodotti acquistati e immagazzinati:

a) 

la qualità in termini di parametri di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, caratteristiche ed età del prodotto;

b) 

l'ammissibilità, in termini di quantitativi, condizionamento compresa l'etichettatura, conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento delle imprese e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

2.  
Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo ai criteri di qualità sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo, granturco e risone.
3.  

Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

a) 

i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;

b) 

le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

4.  

Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 227 intesi a definire:

a) 

le norme e condizioni applicabili nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;

b) 

le condizioni per la concessione di un anticipo di tale aiuto;

c) 

le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.

5.  

Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a

a) 

prevedere il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

b) 

definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;

c) 

stabilire l'obbligo per gli operatori di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione dei loro obblighi.

6.  

Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 10, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) 

adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato IV sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse;

b) 

stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie, compresa la classificazione da parte di addetti qualificati, alla classificazione per classi, compresa la classificazione automatizzata, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per i calcolo di tali prezzi;

c) 

stabilire nel settore delle carni bovine deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento, nonché, nel settore delle carni ovine, ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri;

d) 

autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella.

Articolo 20

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo. Tali misure possono riguardare, in particolare:

a) 

i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;

b) 

la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;

c) 

i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;

d) 

la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;

e) 

le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;

f) 

le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;

g) 

le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;

h) 

l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;

i) 

la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;

j) 

per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;

k) 

in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;

l) 

il conferimento e la detenzione di prodotti all'ammasso privato e il loro svincolo dall'ammasso;

m) 

la durata dell'ammasso privato e le disposizioni secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

n) 

le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla, o per la concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato;

o) 

il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:

i) 

alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda;

ii) 

alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e

iii) 

alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;

p) 

l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;

q) 

una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato IV, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;

r) 

i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;

s) 

le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;

t) 

l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

i) 

la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III;

ii) 

le esigenze tecniche lo giustificano;

iii) 

le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.

u) 

le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 21

Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione:

a) 

il peso della carcassa,

b) 

il colore della carne,

c) 

lo stato d'ingrassamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

▼M7

CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici

▼M7 —————

▼M2

Articolo 22

Gruppo bersaglio

Il regime di aiuti inteso a migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini è rivolto ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 23

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati

1.  

Sono concessi aiuti dell'Unione destinati ai bambini che frequentano gli istituti scolastici di cui all'articolo 22:

a) 

per la fornitura e la distribuzione di prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;

b) 

per le misure educative di accompagnamento; e

c) 

per coprire taluni costi correlati inerenti all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione nonché, nella misura in cui tali costi non siano contemplati alla lettera a) del presente comma, alla logistica e alla distribuzione.

Il Consiglio, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, fissa i limiti per la proporzione degli aiuti dell'Unione che copre le misure e i costi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente paragrafo.

2.  

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«ortofrutticoli destinati alle scuole» : i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a);

b)

«latte destinato alle scuole» : i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), nonché i prodotti di cui all'allegato V.

3.  

Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione danno priorità, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:

a) 

ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane;

b) 

latte alimentare e le relative versioni senza lattosio.

4.  

In deroga al paragrafo 3, al fine di promuovere il consumo di prodotti specifici e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio, gli Stati membri possono effettuare la distribuzione di prodotti appartenenti a uno o a entrambi dei seguenti gruppi:

a) 

prodotti ortofrutticoli trasformati, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a);

b) 

formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b).

5.  
Nei casi in cui gli Stati membri lo considerino necessario per conseguire gli obiettivi del programma destinato alle scuole e quelli indicati nelle strategie di cui al paragrafo 8, possono integrare la distribuzione dei prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 con i prodotti di cui all'allegato V.

In questi casi gli aiuti dell'Unione sono versati solo per il componente lattiero-caseario del prodotto distribuito. Tale componente lattiero-caseario non deve essere inferiore al 90 % del peso per i prodotti della categoria I dell'allegato V e al 75 % del peso per i prodotti della categoria II dell'allegato V.

Il livello di aiuti dell'Unione per il componente lattiero-caseario è fissato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

6.  

I prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole non contengono nessuna delle sostanze seguenti:

a) 

zuccheri aggiunti;

b) 

sale aggiunto;

c) 

grassi aggiunti;

d) 

dolcificanti aggiunti;

e) 

esaltatori di sapidità artificiali aggiunti da E 620 a E 650 quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro può decidere, dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione da parte delle proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria conformemente alle proprie procedure nazionali, che i prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 4 e 5 possono contenere quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti.

7.  
Oltre ai prodotti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono prevedere l'inclusione di altri prodotti agricoli nel quadro delle misure educative di accompagnamento, in particolare quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e v).
8.  
La partecipazione di uno Stato membro al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dall'autorità responsabile della sua elaborazione a livello nazionale o regionale, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione e dei risultati conseguiti. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo bersaglio a cui è rivolta, i risultati attesi da conseguire e, se disponibili, gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.

La strategia può contenere elementi specifici relativi all'attuazione del programma destinato alle scuole, compresi quelli volti a semplificarne la gestione.

9.  
Gli Stati membri stabiliscono nelle proprie strategie l'elenco di tutti i prodotti che devono essere forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole tramite distribuzione regolare o nell'ambito di misure educative di accompagnamento. Fatto salvo il paragrafo 6, essi garantiscono inoltre che le proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria siano opportunamente coinvolte nell'elaborazione di tale elenco, o che autorizzino tale elenco, conformemente alle procedure nazionali.
10.  
Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di accompagnamento, che possono includere, tra l'altro, misure e attività volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura per mezzo di attività, quali visite a fattorie, e la distribuzione di una più ampia gamma di prodotti agricoli, come indicato al paragrafo 7. Tali misure possono anche essere orientate ad informare i bambini su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione sostenibile o la lotta agli sprechi alimentari.

▼M7

11.  
Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali, compresi gli imballaggi sostenibili, e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.

▼M2

Articolo 23 bis

Disposizioni finanziarie

▼M7

1.  

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico. Entro tale limite complessivo, gli aiuti non devono superare:

a) 

per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: 130 608 466 EUR per anno scolastico;

b) 

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669 EUR per anno scolastico.

▼M2

2.  

Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono assegnati a ciascuno Stato membro tenendo conto di quanto segue:

a) 

il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni nello Stato membro interessato;

b) 

il grado di sviluppo delle regioni all'interno dello Stato membro interessato, in modo da garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate e alle isole minori dell'Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013; e

c) 

per il latte destinato alle scuole, oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), l'uso storico degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini.

Le ripartizioni per gli Stati membri interessati garantiscono che tali maggiori aiuti siano assegnati alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE al fine di tener conto della situazione specifica di tali regioni relativamente al rifornimento di prodotti e di promuoverne il rifornimento tra regioni ultraperiferiche geograficamente vicine tra loro.

Le ripartizioni per il latte destinato alle scuole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al presente paragrafo garantiscono che tutti gli Stati membri abbiano il diritto a ricevere almeno un importo minimo di aiuti dell'Unione per ciascun bambino appartenente alla fascia di età di cui al primo comma, lettera a). ►M7  Tale importo non deve essere inferiore alla media di utilizzo di aiuti dell'Unione per bambino in tutti gli Stati membri nell'ambito del programma del latte destinato alle scuole applicato anteriormente al . ◄

Le misure relative alla fissazione delle ripartizioni indicative e definitive e alla riassegnazione degli aiuti dell'Unione per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole sono adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3.  
Gli Stati membri che desiderano partecipare al programma destinato alle scuole presentano ogni anno una domanda di aiuti dell'Unione in cui specificano l'importo richiesto per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole che desiderano distribuire.

▼M7

4.  
Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135 EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra.

▼M2

Tale percentuale può essere aumentata fino al 25 % per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche elencate all'articolo 349 TFUE e in altri casi debitamente giustificati, quali il caso di uno Stato membro che debba far fronte a una specifica situazione di mercato nel settore interessato dal programma destinato alle scuole, a particolari preoccupazioni relative al basso consumo di uno o dell'altro gruppo di prodotti o ad altri cambiamenti sociali.

I trasferimenti possono essere effettuati:

a) 

tra le ripartizioni indicative dello Stato membro, prima che siano stabilite le ripartizioni definitive per l'anno scolastico successivo, oppure

b) 

dopo l'inizio dell'anno scolastico, tra le ripartizioni definitive dello Stato membro, laddove tali ripartizioni siano state stabilite per lo Stato membro interessato.

I trasferimenti di cui al terzo comma, lettera a), non possono essere effettuati dalla ripartizione indicativa per il gruppo di prodotti per il quale lo Stato membro interessato richiede un importo superiore alla propria ripartizione indicativa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo di eventuali trasferimenti tra ripartizioni indicative.

5.  
Il programma destinato alle scuole non pregiudica l'attuazione di eventuali distinti programmi nazionali per le scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione. Gli aiuti dell'Unione previsti all'articolo 23 possono essere utilizzati per ampliare la portata o l'efficacia di programmi nazionali esistenti destinati alle scuole o di programmi destinati alle scuole che prevedono la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, ma non sostituiscono il finanziamento di tali programmi nazionali esistenti, a eccezione della distribuzione di pasti gratuiti agli allievi degli istituti scolastici. Nel caso in cui uno Stato membro decida di ampliare l'ambito di applicazione di un programma nazionale esistente destinato alle scuole oppure di incrementarne l'efficacia richiedendo aiuti dell'Unione, esso indica come tale obiettivo sarà conseguito nella strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8.
6.  
Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali per finanziare il programma destinato alle scuole.

Gli Stati membri possono finanziare tali aiuti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

7.  
A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, pubblicità, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico relativamente agli obiettivi del programma e attività in rete correlate volte allo scambio di esperienze e di migliori prassi al fine di agevolare l'attuazione e la gestione del programma.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento la Commissione può elaborare un identificatore comune o elementi grafici che accrescano la visibilità del programma destinato alle scuole.

8.  
Gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole rendono pubblica, negli edifici scolastici o in altri luoghi pertinenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi strumento di pubblicità adatto, che può includere manifesti, siti web dedicati, materiale grafico informativo, campagne informative e di sensibilizzazione. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.

Articolo 24

Delega di potere

1.  

Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire che gli aiuti concessi nell'ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:

a) 

i criteri aggiuntivi legati all'ammissibilità del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22;

b) 

l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto da parte degli Stati membri;

c) 

l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di accompagnamento.

2.  

Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione e agevolare l'attuazione del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) 

l'individuazione dei costi e delle misure che sono ammissibili agli aiuti dell'Unione;

b) 

l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi destinati alle scuole.

3.  
Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per integrare l'elenco di esaltatori di sapidità artificiali di cui all'articolo 23, paragrafo 6, primo comma, lettera e).

Al fine di garantire che i prodotti distribuiti a norma dell'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, soddisfino gli obiettivi del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per definire i livelli massimi di zuccheri, sale, o grassi aggiunti consentiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, e che sono necessari dal punto di vista tecnico per preparare o produrre prodotti trasformati.

4.  

Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole e accrescere la visibilità degli aiuti dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole di segnalare chiaramente che stanno ricevendo sostegno dell'Unione ad attuare il programma, anche per quanto riguarda:

a) 

se del caso, la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identificatore comune o degli elementi grafici;

b) 

i criteri specifici concernenti l'utilizzo di strumenti pubblicitari.

5.  
Per garantire il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire norme relative alla distribuzione dei prodotti nel quadro della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.
6.  
Tenendo conto della necessità di assicurare che gli aiuti dell'Unione si riflettano sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri di spiegare nelle loro strategie come tale obiettivo sarà conseguito.

Articolo 25

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, comprendenti quelle riguardanti:

a) 

le informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;

b) 

le domande di aiuto e i pagamenti, compresa la semplificazione delle procedure risultanti dal quadro comune per il programma destinato alle scuole;

c) 

le modalità di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e le correlate attività di messa in rete;

d) 

la presentazione, il formato e il contenuto delle richieste annuali di aiuto e delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole;

e) 

l'applicazione dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, anche in merito alle scadenze per i trasferimenti e alla presentazione, al formato e al contenuto delle notifiche di trasferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼M7 —————

▼B

CAPO III

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

▼M7

Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2045, con due revisioni intermedie da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e nel 2040 ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.

▼B

Sezione 1

Gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Articolo 62

Autorizzazioni

▼C2

1.  
L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.
2.  
Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.
3.  
Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

▼M7

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere che, se il reimpianto riguarda la stessa parcella o parcelle in cui è stata effettuata l'estirpazione, le autorizzazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, sono valide per sei anni dalla data di concessione. In tali autorizzazioni sono chiaramente identificate la o le parcelle in cui avranno luogo l'estirpazione e il reimpianto.

▼M7

In deroga al primo comma, la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020 e del 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori titolari di autorizzazioni a norma dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 e del 2021 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al terzo comma del presente paragrafo. Qualora i produttori titolari di autorizzazioni, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il periodo di validità prorogato di cui al terzo comma.

▼M7

4.  
Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

▼M5

5.  
Gli Stati membri possono applicare il presente capo alle superfici coltivate a uva da vino atto alla produzione di acquaviti di vino la cui indicazione geografica è registrata in conformità dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ). Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

▼B

Articolo 63

Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

▼M7

1.  

Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

a) 

all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o

b) 

all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 nonies, dell'articolo 85 decies o dell'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.

▼C2

2.  

Gli Stati membri possono:

a) 

applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b) 

limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

▼M7

Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta o per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, a norma del primo comma, lettera b), possono richiedere che le autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.

▼C2

3.  

Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli, risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

a) 

l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;

▼M7

b) 

l'esigenza di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta;

▼M7

c) 

la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardandone nel contempo la qualità.

▼M7

3 bis.  
Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, delle misure restrittive adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3.

▼B

4.  
Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

▼C2

1.  
Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

▼M7

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori a livello nazionale o regionale:

▼C2

a) 

il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) 

il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) 

la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

▼M5

c bis

il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

▼C2

d) 

ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

▼M7

2.  

Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori applicabili a livello nazionale o regionale:

▼C2

a) 

produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

▼M7

b) 

superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente o alla conservazione delle risorse genetiche delle viti;

▼C2

c) 

superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d) 

superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e) 

sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

▼M7

f) 

superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono all'aumento della produzione di aziende del settore vitivinicolo che mostrano un aumento dell'efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati;

▼C2

g) 

progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

▼M7

h) 

superfici di nuovo impianto nell'ambito dell'aumento delle dimensioni delle aziende viticole di piccole e medie dimensioni.

▼M5

2 bis.  
Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

▼M7

2 ter.  
Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, dei criteri restrittivi applicati a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis.

▼M5

3.  
Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

▼B

Articolo 65

Ruolo delle organizzazioni professionali

▼M7

Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, tiene conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.

▼C2

Le raccomandazioni sono valide per un periodo non superiore a tre anni.

▼B

Articolo 66

Reimpianti

▼C2

1.  
Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata a partire dal 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde a una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui tali autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.
2.  
Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.
3.  
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle zone ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, ai vitigni conformi agli stessi disciplinari di produzione della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.

▼B

4.  
Il presente articolo non si applica nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.

Articolo 67

Norma de minimis

1.  
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo non si applica negli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, istituito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2.  
Gli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 si applicava il regime di cui al paragrafo 1 e le cui superfici vitate attualmente non superano 10 000 ettari, possono decidere di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo.

Articolo 68

Disposizioni transitorie

1.  
I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1o gennaio 2016.

▼M6

Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022.

2.  
Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, al più tardi il 31 dicembre 2025.

▼M7

2 bis.  
A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni a norma del paragrafo 1, resta a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concedere autorizzazioni a norma dell'articolo 64 entro il 31 dicembre 2025.

▼M7

3.  
Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2 bis del presente articolo non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

▼B

Articolo 69

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) 

alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 62, paragrafo 4;

b) 

alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

c) 

all'aggiunta di criteri a quelli elencati nell'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

d) 

alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;

e) 

ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.

Articolo 70

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

▼C2

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a) 

le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

b) 

i registri che devono essere tenuti dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione.

▼B

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 2

Controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Articolo 71

Impianti non autorizzati

1.  
I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.
2.  
Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.
3.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1o gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.
4.  
Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
5.  
Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

Articolo 72

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obblighi di comunicazione che gli Stati membri devono rispettare, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio stabiliti all'allegato VI in caso di inadempienza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Disposizioni in materia di commercializzazione

Sezione 1

Norme di commercializzazione

Sottosezione 1

Disposizioni introduttive

Articolo 73

Ambito di applicazione

▼C2

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni concernenti le norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.

▼B

Sottosezione 2

Norme di commercializzazione per settore o per prodotto

Articolo 74

Principio generale

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 75

Fissazione e contenuto

1.  

Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

a) 

olio di oliva e olive da tavola;

b) 

ortofrutticoli;

c) 

prodotti ortofrutticoli trasformati;

d) 

banane;

e) 

piante vive;

f) 

uova;

g) 

carni di pollame;

h) 

grassi da spalmare destinati al consumo umano;

i) 

luppolo.

2.  
Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

▼C2

3.  

Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, della necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

a) 

le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

b) 

i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

c) 

le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

d) 

la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;

e) 

criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;

f) 

le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

g) 

la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;

h) 

il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

i) 

la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

j) 

il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;

k) 

le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

l) 

destinazioni d'uso specifiche;

m) 

le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

4.  
Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore.
5.  

Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e l'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

▼B

a) 

delle peculiarità del prodotto considerato;

b) 

della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

c) 

dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

d) 

dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e) 

delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;

f) 

della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

6.  
Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

Articolo 76

Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli

▼C2

1.  
Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

▼B

2.  
Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.
3.  
Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.
4.  
Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.

Articolo 77

Certificazione del luppolo

1.  
Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certificazione a norma del presente articolo.
2.  
Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3.  

Nel certificato sono indicati almeno:

a) 

il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,

b) 

l'anno o gli anni di raccolta e

c) 

la varietà o le varietà.

4.  
I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo.

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 190 è considerato equivalente al certificato.

5.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo:

a) 

per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o

b) 

per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

i) 

non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e

ii) 

sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

Articolo 78

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

1.  

Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

a) 

carni bovine;

b) 

prodotti vitivinicoli;

c) 

latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

d) 

carni di pollame;

e) 

uova;

f) 

grassi da spalmare destinati al consumo umano;

g) 

olio di oliva e olive da tavola.

2.  
Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.
4.  
Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.
5.  
Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.

Articolo 79

Tolleranza

1.  
Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti una tolleranza nell'ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
2.  
Nell'adottare gli atti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della necessità di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassarne la qualità.

Articolo 80

Pratiche enologiche e metodi di analisi

1.  
Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VIII e previste dall'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall'articolo 83, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) 

al succo di uve e al succo di uve concentrato e

b) 

al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII.

▼C4

2.  

I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

a) 

sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello dell'Unione;

b) 

sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello nazionale o

▼B

c) 

non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII.

I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che tali prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre prodotti vinicoli impiegando pratiche enologiche non consentite.

3.  

Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), la Commissione:

a) 

tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) 

tiene conto della protezione della salute pubblica;

▼C2

c) 

tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini nella percezione del prodotto e alle corrispondenti aspettative tenuto conto della disponibilità e utilizzabilità di strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

▼B

d) 

cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e) 

garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;

f) 

rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VIII.

4.  
Ai fini del corretto trattamento dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti enunciati nel paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo e relative deroghe.
5.  
Ove necessario la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

In attesa dell'adozione di tali atti di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

Articolo 81

Varietà di uve da vino

1.  
I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b) 

la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

3.  
Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche in tali Stati membri possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4.  

In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a) 

le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3;

b) 

le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5.  
Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3 e 4 sono estirpate.

Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

▼M7

6.  
Le superfici piantate a fini diversi dalla produzione di vino con varietà di viti che, nel caso di Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 3, non sono classificate o che, nel caso degli Stati membri di cui al paragrafo 3, non conformi al paragrafo 2, secondo comma, non sono soggette all'obbligo di estirpazione.

L'impianto e il reimpianto delle varietà di viti di cui al primo comma, per fini diversi dalla produzione di vino, non sono soggetti al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III.

▼B

Articolo 82

Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Articolo 83

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1.  
In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2.  
Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.
3.  
Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.
4.  
Per garantire un'applicazione corretta e trasparente del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a indicare le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5.  
Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).

Sottosezione 3

Menzioni riservate facoltative

Articolo 84

Disposizione generale

È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o per prodotto per rendere più semplice ai produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

La presente sottosezione non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

Articolo 85

Menzioni riservate facoltative esistenti

1.  
Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime il 20 dicembre 2013 sono elencate nell'allegato IX e le condizioni per il loro uso sono stabilite a norma dell'articolo 86, lettera a).
2.  
Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano in vigore, fatte salve eventuali modifiche, a meno che non siano cancellate a norma dell'articolo 86.

▼M7

Articolo 86

Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative

Per rispondere alle aspettative dei consumatori, anche in relazione ai metodi di produzione e alla sostenibilità della filiera, e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) 

riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;

b) 

modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa; oppure

c) 

cancellare una menzione riservata facoltativa.

▼B

Articolo 87

Menzioni riservate facoltative supplementari

1.  

Una menzione è suscettibile di diventare una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) 

la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;

b) 

l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue peculiarità o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;

c) 

al momento della commercializzazione la caratteristica o la proprietà di cui alla lettera a) può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;

d) 

le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) o dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Nell'introdurre una menzione riservata facoltativa supplementare, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.

2.  
Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 88

Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative

1.  
Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.
2.  
Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.
3.  
Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori disposizioni sull'impiego delle menzioni riservate facoltative.

Sottosezione 4

Norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione

Articolo 89

Disposizioni generali

Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) 

le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 74 nonché

b) 

le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 90

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

▼M7

1.  
Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78 del presente regolamento si applicano ai prodotti importati nell'Unione di cui ai codici NC 2009 61 , 2009 69 , 2204 e, ove applicabile, ex 2202 99 19 (altre, vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 %.).

▼B

2.  
Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento o, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

▼M7

3.  

Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

▼B

a) 

un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;

b) 

un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.

▼M7

Sottosezione 4 bis

Controlli e sanzioni

Articolo 90 bis

Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

1.  
Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, che non sono etichettati in conformità del presente regolamento non siano immessi sul mercato o, se lo sono già stati, siano ritirati dal mercato.
2.  
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possano essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 189, paragrafo 1, lettere a) e b), sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.
3.  
Gli Stati membri eseguono controlli, in base a un'analisi del rischio, al fine di verificare se i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano conformi alle norme stabilite nella presente sezione e, se del caso, applicano sanzioni amministrative.
4.  
Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2116, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive conformemente al titolo IV, capo I, del suddetto regolamento. Gli Stati membri non applicano tali sanzioni se l'inadempienza è di scarsa rilevanza.
5.  

Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, ad integrazione del presente regolamento, recanti:

a) 

norme per la costituzione o il mantenimento di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

b) 

norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

c) 

norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.

6.  

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:

a) 

le procedure riguardanti le banche dati rispettive degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici di cui al paragrafo 5, lettera a);

b) 

le procedure riguardanti la cooperazione e l'assistenza tra autorità e organismi di controllo;

c) 

in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché le norme relative al contenuto e alla frequenza dei controlli e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼B

Sottosezione 5

Disposizioni comuni

Articolo 91

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

►C2  a) 

che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, punto 1, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato ◄ in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;

b) 

che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;

c) 

che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

d) 

che fissino le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti;

e) 

che stabiliscano le regole per fissare il livello di tolleranza;

f) 

che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'articolo 89;

g) 

che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 2

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Sottosezione 1

Disposizioni introduttive

Articolo 92

Ambito di applicazione

▼C2

1.  
Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

▼M7

Tuttavia, le norme stabilite nella presente sezione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, 4, 5, 6, 8 e 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E.

▼B

2.  

Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) 

sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;

b) 

sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e

c) 

sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

Sottosezione 2

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Articolo 93

Definizioni

1.  

Ai fini della presente sezione si intende per:

▼M7

a) 

«denominazione d'origine», un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

i) 

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) 

originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

iii) 

ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iv) 

la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v) 

ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

b) 

«indicazione geografica», un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

i) 

le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

ii) 

originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;

iii) 

ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iv) 

la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v) 

ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

▼M7 —————

▼B

3.  
Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

▼M7

4.  
La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione della vendemmia dell'uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione.

▼B

5.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

Articolo 94

Domande di protezione

1.  

►M7  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d'origine o indicazioni geografiche comprendono: ◄

a) 

il nome di cui è chiesta la protezione;

b) 

il nome e l'indirizzo del richiedente;

c) 

un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e

d) 

un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.  
Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare di produzione contiene almeno:

a) 

il nome di cui è chiesta la protezione;

b) 

una descrizione del vino o dei vini:

i) 

per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) 

per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) 

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) 

la delimitazione della zona geografica interessata;

e) 

le rese massime per ettaro;

f) 

un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

▼M7

g) 

gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

i) 

per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui al tale punto;

ii) 

per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);

▼B

h) 

le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i) 

il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

▼M7

Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.

Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.

▼B

3.  
La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

Articolo 95

Richiedenti

1.  
La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.
2.  
I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.
3.  
Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Articolo 96

Procedura nazionale preliminare

1.  
Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
2.  
La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.
3.  
Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4.  
Lo Stato membro che valuta la domanda la rigetta se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella presente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

▼M7

5.  
Se lo Stato membro che valuta la domanda ritiene che i requisiti siano soddisfatti, avvia una procedura nazionale che garantisca un'adeguata pubblicazione del disciplinare almeno su Internet e trasmette la domanda alla Commissione.

Al momento dell'inoltro di una domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e le disposizioni adottate a norma della stessa e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare.

Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale.

▼M7

6.  
Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione dell'avvio di procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda di protezione che lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione conformemente al paragrafo 5, e se la domanda sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giurisdizionale immediatamente applicabile ma non definitiva.

▼B

Articolo 97

Esame da parte della Commissione

1.  
La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

▼M7

2.  
La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. Tale esame riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).

L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.

3.  

La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale esame di cui al paragrafo 2, secondo comma, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva una comunicazione relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, con la quale uno Stato membro:

a) 

informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

b) 

chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 2 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

4.  
Qualora, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritenga soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 93, 100 e 101, adotta atti di esecuzione concernenti la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del documento unico di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d), e del rinvio alla pubblicazione del disciplinare effettuato nel corso del procedimento nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

Se, sulla base dell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 98

Procedura di opposizione

1.  
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata alla protezione proposta.

Qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che trasmette la domanda di protezione e avente un interesse legittimo può presentare la dichiarazione di opposizione tramite le autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare una dichiarazione di opposizione a norma del primo comma.

2.  
Se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, la Commissione invita l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di protezione ad avviare idonee consultazioni per un periodo ragionevole non superiore a tre mesi. L'invito è emanato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di protezione alla quale si riferisce la dichiarazione di opposizione motivata. L’invito è corredato di copia della dichiarazione di opposizione motivata. In qualsiasi momento durante detti tre mesi, la Commissione può prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi, su richiesta dell'autorità o della persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda.
3.  
L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione avviano dette consultazioni di cui al paragrafo 2 senza indebito ritardo. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni necessarie alla valutazione della conformità della domanda di protezione del presente regolamento e alle disposizioni adottate a norma dello stesso.
4.  
Se l'autorità o la persona che ha proposto opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione raggiungono un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni, unitamente a tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri delle parti. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 97, paragrafo 4, sono stati modificati in modo sostanziale, la Commissione ripete l'esame di cui all'articolo 97, paragrafo 2, dopo l'esecuzione di una procedura nazionale che garantisca l'adeguata pubblicazione di tali elementi modificati. Se, in seguito all'accordo, non vi sono modifiche del disciplinare o se le modifiche del disciplinare non sono sostanziali, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99, paragrafo 1, che conferisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica nonostante la ricevuta di una dichiarazione di opposizione ammissibile.
5.  
Se non è raggiunto un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte, unitamente a tutti i relativi documenti e informazioni. La Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 99, paragrafo 2, che conferisce la protezione o respinge la domanda.

Articolo 99

Decisione sulla protezione

1.  
Se la Commissione non ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile conformemente all'articolo 98, essa adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.
2.  
Se ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione oppure che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
3.  
La protezione conferita a norma del presente articolo non pregiudica l’obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione relative in particolare all'immissione dei prodotti sul mercato e all'etichettatura dei prodotti alimentari.

▼B

Articolo 100

Omonimi

1.  
La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consumatore.

2.  
Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.
3.  
Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli.

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

4.  
La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).

Articolo 101

Ulteriori motivi di rigetto della protezione

1.  
Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica.

Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) 

della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b) 

del pertinente diritto unionale o nazionale.

2.  
Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

▼M7

Articolo 102

Relazione con i marchi commerciali

1.  
Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.  
Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, del presente regolamento, un marchio il cui uso violi l'articolo 103, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva 2015/2436/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) o del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).

In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.

▼B

Articolo 103

Protezione

1.  
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.
2.  

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

▼M7

a) 

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:

i) 

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

ii) 

nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

b) 

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;

▼B

c) 

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) 

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.  
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

▼M7

4.  

La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:

a) 

ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

b) 

ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.

▼B

Articolo 104

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

▼M7

Articolo 105

Modifiche dei disciplinari

1.  
Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per modificare la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.
2.  
Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, per «modifica dell'Unione» si intende una modifica di un disciplinare di produzione che:

a) 

include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

b) 

consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;

c) 

rischia di annullare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), per le denominazioni d'origine protette o il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i), per le indicazioni geografiche protette;

d) 

comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

Per «modifica ordinaria» si intende qualsiasi modifica al disciplinare di produzione che non sia una modifica dell'Unione.

Per «modifica temporanea» si intende una modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

3.  
Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99.

Le domande di approvazione di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato.

Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione riguardano esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione riguarda anche modifiche ordinarie, le parti relative a modifiche ordinarie si considerano non presentate e la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle parti relative a tale modifica dell'Unione.

L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte.

4.  
Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri nel cui territorio è situata la zona geografica della del prodotto in questione e comunicate alla Commissione.

Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato.

Articolo 106

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica in una o più delle circostanze seguenti:

a) 

la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;

b) 

non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d'origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;

c) 

un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non desiderare più mantenere la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼M7

Articolo 106 bis

Etichettatura temporanea e presentazione

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichetta e nella presentazione del prodotto che una domanda è stata presentata nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le indicazioni dell'Unione «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione d'origine o indicazione geografica in questione.

Ove una domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

▼B

Articolo 107

Denominazioni di vini protette preesistenti

1.  
Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ( 12 ) e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione ( 13 ) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.
2.  
Mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 118 vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3.  
L'articolo 106 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 93.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

4.  
Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 14 ) sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 104.

Articolo 108

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Articolo 109

Poteri delegati

1.  

Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano:

a) 

i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e

b) 

le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2.  
Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.
3.  

Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) 

il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) 

le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;

c) 

le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

d) 

le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;

e) 

la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;

f) 

le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

4.  
Per garantire un adeguato livello di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 relativi a restrizioni riguardanti la denominazione protetta.
5.  

Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano norme transitorie riguardanti:

a) 

le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1o agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

b) 

i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e

c) 

le modifiche del disciplinare.

Articolo 110

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1.  

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a) 

le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

b) 

la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

c) 

la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 104;

d) 

la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;

e) 

la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.  

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:

a) 

i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b) 

i limiti temporali;

c) 

la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼M7 —————

▼B

Sottosezione 3

Menzioni tradizionali

Articolo 112

Definizione

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per indicare:

a) 

che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o

b) 

il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Articolo 113

Protezione

1.  
Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione prevista all'articolo 112.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

2.  

Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:

a) 

qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

b) 

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;

c) 

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3.  
Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.

Articolo 114

Delega di potere

1.  
Per garantire un adeguato livello di protezione alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.
2.  

Per garantire la protezione dei legittimi interessi e degli interessi dei produttorie degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo:

a) 

il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;

b) 

le condizioni di validità di una domanda di protezione di una menzione tradizionale;

c) 

i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;

d) 

la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;

e) 

i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;

f) 

il termine di presentazione di una domanda o di una richiesta di obiezione o di cancellazione;

g) 

le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

3.  
Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e prevedere deroghe all'articolo 112 e all'articolo 113, paragrafo 2.

Articolo 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1.  

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:

a) 

i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b) 

i limiti temporali;

c) 

la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;

d) 

le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.

2.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che accettano o rigettano, la domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.
3.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che dispongono la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 112 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.
4.  
Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 116

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto irricevibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

▼M7

Sottosezione 4

Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali

Articolo 116 bis

Controlli

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.
2.  
Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella presente sezione. A tal fine si applicano l'articolo 4, paragrafi 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ).
3.  
All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.
4.  

La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto concerne:

a) 

le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;

b) 

le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo;

c) 

le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni d'origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;

d) 

i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼B

Sezione 3

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Articolo 117

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) 

"etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b) 

"presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 118

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 89/396/CEE del Consiglio ( 16 ), la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), la direttiva 2008/95/CE e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VII, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 119

Indicazioni obbligatorie

1.  

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

▼M7

a) 

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata:

i) 

dal termine «dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o

ii) 

dal termine «parzialmente dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione;

▼B

b) 

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) 

l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e

ii) 

il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

c) 

il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) 

l'indicazione della provenienza;

e) 

l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) 

l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati; e

g) 

nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero;

▼M7

h) 

la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

i) 

l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011 e

j) 

nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il termine minimo di conservazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

▼M7

2.  
In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti vitivinicoli diversi da quelli sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

▼B

3.  

In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) 

se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

b) 

in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

▼M7

4.  
In deroga al paragrafo 1, lettera h), la dichiarazione nutrizionale sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo «E» (energia). In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
5.  

In deroga al paragrafo 1, lettera i), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:

a) 

non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;

b) 

l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e

c) 

l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

L'indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo comprende la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.

▼B

Articolo 120

Indicazioni facoltative

1.  

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a) 

l'annata;

b) 

il nome di una o più varietà di uve da vino;

c) 

per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d) 

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'articolo 112, lettera b);

e) 

il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

f) 

termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g) 

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2.  

Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a) 

gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b) 

gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i) 

esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;

ii) 

i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c) 

le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 121

Lingue

1.  
Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 119 e 120, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.
2.  
Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 112, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 122

Poteri delegati

1.  

Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) 

la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

b) 

le indicazioni obbligatorie, in particolare:

i) 

i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

▼M7 —————

▼B

iii) 

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv) 

le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e

v) 

le disposizioni relative all'uso delle lingue;

▼M7

vi) 

norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera i);

▼B

c) 

le indicazioni facoltative, in particolare:

i) 

i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;

ii) 

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

▼M7

iii) 

i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;

▼B

d) 

la presentazione, in particolare:

▼M7

i) 

le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;

▼B

ii) 

le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;

iii) 

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;

iv) 

le disposizioni relative all'uso delle lingue.

2.  
Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.
3.  
Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.
4.  
Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

Articolo 123

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO II

Disposizioni specifiche relative a singoli settori

Sezione 1

Zucchero

▼M7 —————

▼B

Articolo 125

Accordi nel settore dello zucchero

1.  
Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri.
2.  
Le imprese produttrici di zucchero notificano gli accordi interprofessionali di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, alle autorità competenti dello Stato membro in cui producono lo zucchero.

▼M7

3.  
Gli accordi interprofessionali sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato X.

▼B

4.  

Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e dell'evoluzione del settore nel periodo successivo all'abolizione delle quote di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di:

a) 

aggiornare i termini di cui all'allegato II, parte II, sezione A;

b) 

aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato X;

c) 

stabilire ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero delle barbabietole da zucchero consegnate a un'impresa e in materia di polpe di barbabietole.

▼C2

5.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assistenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼B

Articolo 126

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché i prezzi o le denominazioni specifici dei singoli operatori economici non siano pubblicati.

▼M7 —————

▼B

Sezione 2

Vino

Articolo 145

Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo

1.  
Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. Dal 1o gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di sostegno nazionale.
2.  
Fino al 31 dicembre 2015, non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha.
3.  
►M7  Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. ◄ Dal 1o gennaio 2016 le modalità concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
4.  
Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 recanti disposizioni relative al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.

Articolo 146

Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo

1.  
Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.
2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.

Articolo 147

Documenti di accompagnamento e registro

1.  
I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto.
2.  
Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
3.  

Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) 

le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;

b) 

le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;

c) 

l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;

d) 

l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;

e) 

le operazioni da registrare nel registro.

4.  

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a) 

regole in merito alla costituzione dei registri, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;

b) 

misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;

c) 

disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;

d) 

regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼M7

Articolo 147 bis

Ritardi di pagamento per le vendite di vino sfuso

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e operante nel settore vitivinicolo, disporre che il divieto di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2019/633 non si applichi ai pagamenti effettuati nell'ambito di accordi di fornitura per le operazioni di vendita di vino sfuso tra i produttori o rivenditori di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che:

a) 

clausole specifiche volte a consentire i pagamenti dopo 60 giorni siano incluse nei contratti tipo per le operazioni di vendita di vino sfuso rese vincolanti dallo Stato membro a norma dell'articolo 164 del presente regolamento prima del 30 ottobre 2021 e che tale proroga dei contratti tipo sia rinnovata dallo Stato membro a decorrere da tale data senza modifiche significative dei termini di pagamento che andrebbero a svantaggio dei fornitori di vino sfuso; e

b) 

gli accordi di fornitura tra i fornitori di vino sfuso e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o diventino pluriennali.

▼B

Sezione 3

Latte e prodotti lattiero-caseari

Articolo 148

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  
Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfino le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

▼M5

1 bis.  
Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

▼M5

2.  

Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

▼B

a) 

è stipulato/a prima della consegna;

b) 

è stipulato/a per iscritto e

c) 

comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

▼M7

i) 

il prezzo da pagare alla consegna, che:

— 
è fisso ed è stabilito nel contratto e/o
— 
è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori oggettivi, che possono basarsi su prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire indicatori, sulla base di criteri oggettivi fondati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

▼B

ii) 

il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

iii) 

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) 

le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) 

le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi) 

le norme applicabili in caso di forza maggiore.

▼M5

3.  
In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

▼B

4.  
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

▼M5

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) 

qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

i) 

un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii) 

una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

▼B

b) 

qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.  
Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.
6.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 149

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

▼M5

1.  
Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

▼B

2.  

Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) 

indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) 

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) 

purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

▼M7

i) 

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4 % della produzione totale dell'Unione,

▼B

ii) 

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) 

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

d) 

purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) 

purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) 

purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3.  
In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.
4.  
Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.
5.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.
6.  
In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7.  

Ai fini del presente articolo:

a) 

per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 18 );

b) 

per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

8.  
Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

▼M7 —————

▼B

Articolo 151

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

▼M7

I primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese nonché il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra latte biologico e non biologico.

▼B

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

a) 

per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

b) 

per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

▼M7

Gli Stati membri notificano alla Commissione le quantità di latte crudo e i prezzi medi di cui al primo comma.

▼B

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO III

Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

Sezione 1

Definizione e riconoscimento

Articolo 152

Organizzazioni di produttori

1.  

Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) 

sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

▼M5

b) 

sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:

i) 

trasformazione comune;

ii) 

distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

iii) 

condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iv) 

organizzazione comune del controllo di qualità;

v) 

uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

vi) 

gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

vii) 

appalti comuni dei mezzi di produzione;

viii) 

qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

▼B

c) 

perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i) 

assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) 

concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii) 

ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) 

svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

v) 

promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi) 

promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

▼M7

vii) 

provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità;

▼B

viii) 

contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) 

sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

▼M7

x) 

gestire i fondi di mutualizzazione;

▼B

xi) 

fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

▼M5

1 bis.  
In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

a) 

purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b) 

purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;

c) 

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

d) 

purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

e) 

purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

1 ter.  
Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
1 quater.  
L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

▼B

2.  
Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex  22 08 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

▼M5 —————

▼B

Articolo 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

1.  

Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) 

applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

►C2  b) 

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare ◄ alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

c) 

fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

2.  

Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) 

procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) 

l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;

▼M7

c) 

le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;

▼B

d) 

le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e) 

le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

f) 

le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.

▼M7

2 bis.  
Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i produttori aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell’offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.

▼M7

3.  
I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

▼B

Articolo 154

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1.  

Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

a) 

soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

▼M7

b) 

abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni su piccola scala;

▼B

c) 

offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

d) 

abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

▼M5

1 bis.  
Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

▼M5

2.  
Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.
3.  
Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.

▼B

4.  

Gli Stati membri:

a) 

decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) 

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

c) 

in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) 

notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

Articolo 155

Esternalizzazione

▼C2

Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, anche alle filiali, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività.

▼B

Articolo 156

Associazioni di organizzazioni di produttori

1.  
Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2.  
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1.

Articolo 157

Organizzazioni interprofessionali

▼M7

1.  

Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali a livello nazionale e regionale e a livello delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

▼B

a) 

sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b) 

sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c) 

perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

i) 

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii) 

prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

iii) 

contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv) 

esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) 

fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi) 

valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

▼M7

vii) 

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente, all'azione per il clima e alla salute e al benessere degli animali;

▼B

viii) 

ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) 

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x) 

realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi) 

promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii) 

incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii) 

promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

▼M7

xiv) 

contribuire alla gestione e all'elaborazione di iniziative di valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;

▼M5

xv) 

stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

▼M7

xvi) 

promuovere e attuare misure volte a prevenire, controllare e gestire i rischi per la salute degli animali, i rischi fitosanitari e i rischi ambientali, anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure;

1 bis.  
Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale operante in più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 per ciascun settore per il quale chiede il riconoscimento.

▼B

2.  
In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

▼M7 —————

▼B

Articolo 158

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.  

Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:

a) 

soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;

b) 

svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) 

costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

▼M7

c bis

si adoperino per una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni delle fasi della catena di approvvigionamento di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), che costituiscono l'organizzazione interprofessionale;

▼B

d) 

non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.

2.  
Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.
3.  
Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2015.

▼M7

4.  
Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1o gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b).

▼B

5.  

Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:

a) 

decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) 

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) 

in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d) 

revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e) 

notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

Sezione 2

Disposizioni complementari per settori specifici

Articolo 159

Riconoscimento obbligatorio

In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:

a) 

le organizzazioni di produttori:

i) 

nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,

ii) 

nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,

iii) 

nel settore della bachicoltura,

iv) 

nel settore del luppolo;

b) 

le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché nel settore del tabacco.

Articolo 160

Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

▼C2

Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.

▼B

Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 161

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

▼M5

1.  

Gli Stati membri, su richiesta, riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, a condizione che:

a) 

sia costituita da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sia costituita su loro iniziativa e persegua una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

i) 

assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) 

concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii) 

ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

▼B

b) 

abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;

c) 

offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;

d) 

abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

▼M5

2.  
Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate organizzazioni di produttori riconosciute.

▼B

3.  

Gli Stati membri:

a) 

decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) 

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c) 

in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) 

informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.

Articolo 162

Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco

Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) 

concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

b) 

adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

c) 

promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.

Articolo 163

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

▼M7

1.  

Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

a) 

soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;

b) 

svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) 

costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

d) 

non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2.  
Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.

▼B

3.  

Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:

a) 

decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) 

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) 

in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

▼M7

d) 

revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

▼B

e) 

informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

Sezione 3

Estensione delle regole e contributi obbligatori

Articolo 164

Estensione delle regole

1.  
Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

▼M7

2.  
Per le finalità della presente sezione, per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee o, per i prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta dal diritto dell'Unione, la zona geografica specificata nel disciplinare.

▼B

3.  

Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) 

in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) 

almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) 

almeno due terzi negli altri casi e

b) 

nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4.  

Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

a) 

conoscenza della produzione e del mercato;

b) 

regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c) 

stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

d) 

commercializzazione;

e) 

tutela ambientale;

f) 

azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g) 

azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

h) 

ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

i) 

studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

j) 

ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k) 

definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

▼M7

l) 

uso di sementi certificate, salvo quando utilizzate per la produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, e controllo della qualità dei prodotti;

m) 

prevenzione e gestione dei rischi fitosanitari o per la salute degli animali, la sicurezza alimentare o l'ambiente;

n) 

gestione e valorizzazione dei sottoprodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori, né impediscono l'ingresso di nuovi operatori, nello Stato membro interessato o nell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

▼B

5.  
L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.
6.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

▼M7

Articolo 165

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione di una o più delle attività in parola. Ogni organizzazione che riceve contributi da produttori non aderenti a norma del presente articolo mette a disposizione, su richiesta di un produttore aderente o non aderente che contribuisca finanziariamente alle attività dell'organizzazione, le parti del suo bilancio annuale relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 164, paragrafo 4.

▼B

Sezione 4

Adeguamento dell'offerta

Articolo 166

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, intese a:

a) 

migliorare la qualità;

b) 

promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) 

agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;

d) 

consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

▼M7

Articolo 166 bis

Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.  
Fatti salvi gli articoli 167 e 167 bis del presente regolamento, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, del presente regolamento, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento, di un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o di un gruppo di produttori di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.
2.  

Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo da concludere tra almeno due terzi dei produttori del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 o all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iii), del presente regolamento per il vino. Qualora la produzione del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comporti trasformazione e il disciplinare di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o all'articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento limiti la provenienza delle materie prime a una specifica zona geografica, gli Stati membri dispongono, ai fini delle norme da stabilirsi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo:

a) 

che i produttori delle materie prime nella specifica zona geografica siano consultati prima della conclusione dell'accordo di cui al presente paragrafo; o

b) 

che almeno due terzi dei produttori delle materie prime o i loro rappresentanti, che rappresentano almeno due terzi della produzione delle materie prime utilizzate per la trasformazione nella specifica zona geografica, siano anch'essi parti dell'accordo di cui al presente paragrafo.

3.  
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per la produzione del formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, la zona geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare del formaggio deve essere la stessa zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

4.  

Le norme di cui al paragrafo 1:

a) 

disciplinano solo la regolazione dell'offerta del prodotto in questione e, ove applicabile, delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prodotto alla domanda;

b) 

hanno effetto solo sul prodotto e, ove applicabile, sulle materie prime in questione;

c) 

possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni, ma possono essere rinnovate successivamente a detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) 

non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;

e) 

non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

f) 

non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) 

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) 

non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) 

contribuiscono al mantenimento della qualità del prodotto in esame o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) 

non pregiudicano l'articolo 149 e l'articolo 152, paragrafo 1 bis.

5.  
Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.
6.  
Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri abrogano le norme di cui al paragrafo 1.
7.  
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.
8.  
La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3 del presente regolamento.

▼B

Articolo 167

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1.  
Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

a) 

non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) 

non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) 

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) 

non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2.  
Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.
3.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

▼M6

Articolo 167 bis

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva

1.  

Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva, comprese le olive da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l’offerta.

Tali regole sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:

a) 

non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) 

non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) 

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva della produzione della campagna di commercializzazione che sarebbe altrimenti disponibile.

2.  
Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.
3.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

▼B

Sezione 5

Regimi contrattuali

Articolo 168

Relazioni contrattuali

1.  

Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

a) 

che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti;

b) 

che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori,

detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

▼M5

1 bis.  
Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

▼B

2.  
Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

3.  
Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

▼M5

4.  

Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

▼B

a) 

è stipulato/a prima della consegna;

b) 

è stipulato/a per iscritto; e

c) 

comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

▼M7

i) 

il prezzo da pagare alla consegna, che:

— 
è fisso ed è stabilito nel contratto e/o
— 
è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori oggettivi, che possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

▼B

ii) 

la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;

iii) 

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) 

le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) 

le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e

vi) 

le norme applicabili in caso di forza maggiore.

▼M5

5.  
In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

▼B

6.  
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) 

qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) 

qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

7.  
Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

8.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼M5 —————

▼M7 —————

▼M5

Sezione 5 bis

Clausole di ripartizione del valore

▼M7

Articolo 172 bis

Ripartizione del valore

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.

Articolo 172 ter

Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta

In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

▼B

Sezione 6

Norme procedurali

Articolo 173

Poteri delegati

1.  

Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori nonché delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 in merito ai seguenti aspetti per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali per uno o più dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per prodotti specifici di detti settori:

a) 

le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, in aggiunta a quelle previste agli articoli da 152 a 163;

b) 

lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;

c) 

le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, li effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché i requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

d) 

le organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) 

le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;

►C2  f) 

i settori cui si applica l'articolo 155, ◄ le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni;

g) 

la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

h) 

l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;

i) 

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e il pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbligatorio della quota associativa;

j) 

altri requisiti in materia di rappresentatività delle organizzazioni di cui all'articolo 164, le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

2.  

In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) 

le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

b) 

le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire alle organizzazioni di produttori, comprese le associazioni di organizzazioni di produttori, in caso di cooperazione transnazionale;

c) 

norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 149, paragrafo 3;

d) 

le norme relative all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti.

Articolo 174

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1.  

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:

a) 

le misure per l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli articoli 154 e 158;

b) 

le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;

c) 

le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;

d) 

le procedure relative all'estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui agli articoli 164 e 165, in particolare l'attuazione del concetto di "circoscrizione economica" di cui all'articolo 164, paragrafo 2;

e) 

le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;

f) 

le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;

g) 

le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'articolo 166.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.  

In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:

a) 

l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 161 e 163;

b) 

le notifiche previste dall'articolo 149, paragrafo 2, lettera f);

c) 

le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 163, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 149, paragrafo 8, e dell'articolo 150, paragrafo 7;

d) 

le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 175

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

▼C2

a) 

il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, paragrafo 1, lettera d);

▼B

b) 

l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;

▼C2

c) 

l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 2, lettera d);

▼B

d) 

l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Titoli di importazione e di esportazione

Articolo 176

Norme generali

1.  

Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:

a) 

cereali;

b) 

riso;

c) 

zucchero;

d) 

sementi;

e) 

olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 e 1522 00 39 ;

f) 

lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;

g) 

ortofrutticoli;

h) 

ortofrutticoli trasformati;

i) 

banane;

j) 

prodotti vitivinicoli;

k) 

piante vive;

l) 

carni bovine;

m) 

latte e prodotti lattiero-caseari;

n) 

carni suine;

o) 

carni ovine e caprine;

p) 

uova;

q) 

carni di pollame;

r) 

alcole etilico di origine agricola.

2.  
I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e fatta salva l'applicazione degli articoli 177, 178 e 179 del presente regolamento.
3.  
I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 177

Poteri delegati

1.  

Per tenere conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e le importazioni ed esportazioni dei prodotti, della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a) 

l'elenco dei prodotti dei settori di cui all'articolo 176, paragrafo 1, per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

b) 

i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2.  

Per prevedere ulteriori elementi del regime dei titoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire regole riguardanti:

a) 

i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi nei quali si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo;

b) 

la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

c) 

il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;

d) 

condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all'articolo 189 e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;

e) 

i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

Articolo 178

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, comprese le norme per:

a) 

il formato e il contenuto del titolo;

b) 

la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;

c) 

il periodo di validità dei titoli;

d) 

le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e) 

la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;

f) 

il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo;

g) 

il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;

h) 

il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 179

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) 

che limitino i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,

b) 

che respingano i quantitativi richiesti e

c) 

che sospendano la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO II

Dazi all'importazione

Articolo 180

Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o da qualsiasi altro atto pertinente adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 181

Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo

1.  
Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 19 ) (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 20 ).
2.  
Al fine di garantire l'efficienza del sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all'importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria.
3.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo del valore all'importazione forfettario di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 182

Dazi addizionali all'importazione

1.  

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:

a) 

se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o

b) 

se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello ("volume limite").

▼M7

Il volume limite è pari rispettivamente al 125 %, al 110 % o al 105 %, a seconda che le opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti, siano rispettivamente inferiori o pari al 10 %, superiori al 10 %, ma inferiori o pari al 30 %, o superiori al 30 %.

Se non si tiene conto del consumo interno, il volume limite è pari al 125 %.

▼B

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.  
Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
3.  
Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.
4.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 183

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) 

che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso a norma del TFUE, della tariffa doganale comune e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 180;

b) 

che fissino i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 182, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO III

Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi

Articolo 184

Contingenti tariffari

▼M5

1.  
I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente regolamento e atti di esecuzione a norma dell'articolo 187 del presente regolamento.

▼B

2.  

I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) 

un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

b) 

un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

c) 

un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").

3.  

Il metodo di gestione adottato:

a) 

nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso; e

b) 

nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

Articolo 185

Contingenti tariffari specifici

Al fine di applicare i contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smaltimento sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 186

Poteri delegati

1.  

Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) 

determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;

b) 

definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni a tali trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari;

c) 

subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione;

d) 

adottare, se necessario, disposizioni per ogni peculiarità, requisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 184, paragrafo 1.

2.  
Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in forza di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 del presente regolamento, riguardanti norme intese a obbligare le autorità competenti degli Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

Articolo 187

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a) 

l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;

b) 

procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:

i) 

garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

ii) 

il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);

iii) 

la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;

iv) 

la destinazione e l'uso dei prodotti;

c) 

il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;

d) 

le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e) 

l'uso di titoli e, se necessario, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;

f) 

le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 185;

g) 

le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del documento di cui all'articolo 186, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

▼M5

Articolo 188

Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari

1.  
La Commissione rende pubblici, attraverso idonea pubblicazione su Internet, i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari per le domande notificate tenendo conto dei contingenti tariffari disponibili e delle domande notificate.
2.  
Ove pertinente, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un riferimento alla necessità di respingere le domande pendenti, sospendere la presentazione delle domande o assegnare i quantitativi non utilizzati.
3.  
Gli Stati membri rilasciano titoli di importazione e titoli di esportazione per i quantitativi richiesti entro i contingenti tariffari di importazione e i contingenti tariffari di esportazione, fatti salvi i rispettivi coefficienti di attribuzione e previa pubblicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1.

▼B

CAPO IV

Disposizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti

Articolo 189

Importazioni di canapa

1.  

I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

b) 

i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

c) 

i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 , possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

2.  
Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Articolo 190

Importazioni di luppolo

1.  
I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti.
2.  
I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all'articolo 77 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3.  
Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.
4.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 191

Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati.

Nel caso di deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità