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Document 02013R1306-20201229
Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
02013R1306 — IT — 29.12.2020 — 004.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 |
L 347 |
865 |
20.12.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 |
L 135 |
1 |
24.5.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 |
L 350 |
15 |
29.12.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/127 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 2020 |
L 27 |
1 |
31.1.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 |
L 437 |
1 |
28.12.2020 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:
al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
al sistema di consulenza aziendale;
ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
al regime della condizionalità;
alla liquidazione dei conti.
Articolo 2
Termini usati nel presente regolamento
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
"agricoltore" : un agricoltore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
b) |
"attività agricola" : un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
c) |
"superficie agricola" : una superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
d) |
"azienda" : un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3; |
e) |
"pagamenti diretti" : i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
f) |
"legislazione agricola settoriale" : le disposizioni adottate in base all'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR; |
g) |
"irregolarità" : un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. |
Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
il decesso del beneficiario;
l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI
CAPO I
Fondi agricoli
Articolo 3
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:
il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Articolo 4
Spese del FEAGA
Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:
le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;
il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione:
la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
Articolo 5
Spese del FEASR
Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.
Articolo 6
Altre spese compresa l'assistenza tecnica
I Fondi possono finanziare direttamente ciascun Fondo per quanto di competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC. Queste azioni comprendono in particolare:
le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;
le misure adottate dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 22;
le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;
la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 45;
gli studi della PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pertinenti prassi applicate;
ove rilevante, l'istituzione di agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ( 1 ), che operano nell'ambito della PAC;
le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.
CAPO II
Organismi pagatori e altri organismi
Articolo 7
Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento
Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.
In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.
Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.
Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:
i conti annuali delle spese effettuate in conformità dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell'articolo 51;
una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;
una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.
La Commissione può, a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1o marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.
Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:
raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.
Articolo 8
Poteri della Commissione
Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 111 riguardanti:
le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per i organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, rispettivamente, paragrafi 2 e 4;
gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori;
il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 9
Organismi di certificazione
L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. In vista della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor, con riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:
i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;
le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, ogni qualvolta formulano i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 10
Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori
Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.
Articolo 11
Pagamento integrale ai beneficiari
Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.
TITOLO III
SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE
Articolo 12
Principio e ambito d'applicazione
Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:
gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.
Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:
la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 13
Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale
Articolo 14
Accesso al sistema di consulenza aziendale
I beneficiari e gli agricoltori che non percepiscono un sostegno nell'ambito della PAC possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.
Fatto salvo l'articolo 99, paragrafo 2, quarto comma, gli Stati membri possono tuttavia stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, comprese le reti che operano con mezzi limitati ai sensi degli articoli 53, 55 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
In tali casi, gli Stati membri assicurano che sia data la priorità agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale è il più limitato.
Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.
Articolo 15
Poteri della Commissione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale onde renderlo pienamente operativo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
TITOLO IV
GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI
CAPO I
FEAGA
Articolo 16
Massimale di bilancio
Articolo 17
Pagamenti mensili
Articolo 18
Modalità relative ai pagamenti mensili
Articolo 19
Spese amministrative e di personale
Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.
Articolo 20
Spese connesse all'intervento pubblico
Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti:
il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.
Articolo 21
Acquisizione di immagini satellitari
L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.
La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.
La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.
Articolo 22
Monitoraggio delle risorse agricole
Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per l'effettuazione delle seguenti attività:
gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
garantire il monitoraggio agroeconomico e agroambientale dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola;
condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali;
contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali; e
garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.
Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.
Articolo 23
Competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c),
modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati,
un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 24
Rispetto del massimale
Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'articolo 16 se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.
Articolo 25
Riserva per le crisi nel settore agricolo
È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo") mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26.
L'importo globale della riserva è pari a 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
Per ciascuno degli anni 2021e 2022, l’importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell’allegato del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio ( 2 ) [QFP].
Articolo 26
Disciplina finanziaria
▼M3 —————
Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.
Articolo 27
Procedura della disciplina di bilancio
Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:
prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;
adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;
procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.
Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.
Articolo 28
Sistema di allarme e di monitoraggio
Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.
A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.
Articolo 29
Tasso di cambio di riferimento
Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:
il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1o agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;
il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio, in previsione per l'esercizio restante.
CAPO II
Feasr
Articolo 30
Divieto di doppio finanziamento
Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.
Articolo 31
Disposizioni comuni per tutti i pagamenti
Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.
Articolo 32
Partecipazione finanziaria del FEASR
La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
Articolo 33
Impegni di bilancio
Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell’Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ove applicabile in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Articolo 34
Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale
Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.
Articolo 35
Versamento del prefinanziamento
Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione.
Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.
Articolo 36
Pagamenti intermedi
La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.
La lettera b) del primo comma si applica, mutatis mutandis, alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i periodi nei quali gli organismi pagatori riconosciuti inoltrano tali dichiarazioni di spesa intermedie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.
Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.
Articolo 37
Versamento del saldo e chiusura del programma
Articolo 38
Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale
Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:
la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;
la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.
Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.
CAPO III
Disposizioni comuni
Articolo 39
Esercizio finanziario agricolo
Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.
Articolo 40
Rispetto dei termini di pagamento
Qualora il diritto dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.
Al fine di rendere eligibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, deroganti alla norma contenuta nel primo comma.
Articolo 41
Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi
Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non è inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che riducano o sospendano i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari e se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
se le lacune di cui al primo comma hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 52 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale oppure
se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.
La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti effettuate dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, non superiore a 12 mesi. Se persistono le condizioni per la riduzione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino tale periodo per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi in totale. La riduzione e la sospensione non sono prorogate se cessano di sussistere tali condizioni.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116 paragrafo 2.
Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.
Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 42
Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 59 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche. L'importo da sospendere non supera l'1,5 % delle spese per le quali non sono state presentate in tempo le pertinenti statistiche. Nell'applicare la sospensione, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, si prende in considerazione se la presentazione tardiva delle informazioni metta a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve le informazioni statistiche dagli Stati membri interessati, a condizione che le date delle ricevute non siano posteriori al 31 gennaio dell'anno successivo.
Articolo 43
Entrate a destinazione specifica
Sono entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012:
gli importi che, in applicazione degli articoli 40, 52 e 54 e, per quanto riguarda le spese del FEAGA, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 51, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;
gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;
gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità delle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;
gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, escluso lo sviluppo rurale, e in seguito incamerate. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.
Articolo 44
Contabilità separata
Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per i Fondi.
Articolo 45
Misure di informazione
Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele della PAC.
Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:
programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
attività intraprese su iniziativa della Commissione.
Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.
Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.
Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
Articolo 46
Poteri della Commissione
Nell'applicazione dell'articolo 42, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti:
l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 42;
il tasso di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi;
le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;
la procedura e altri dettagli pratici per il corretto funzionamento del meccanismo previsto nell'articolo 42.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
CAPO IV
Liquidazione contabile
Articolo 47
Controlli effettuati in loco dalla Commissione
Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dell'articolo 287 TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 TFUE o in base al regolamento (Euratom,CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 4 ), la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:
la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5.
Le persone autorizzate dalla Commissione dell'esecuzione per suo conto dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.
I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ( 5 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.
Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa autorizzate a intervenire per suo conto.
Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.
Articolo 48
Accesso alle informazioni
Articolo 49
Accesso ai documenti
Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 50, paragrafo 2.
Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
Articolo 50
Poteri della Commissione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
le procedure relative agli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;
le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 47 e 48;
le procedure e le altre modalità pratiche relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 49, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 51
Liquidazione contabile
Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 52.
Essi sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.
Articolo 52
Verifica di conformità
In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e motiva la sua eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato i risultati delle proprie ispezioni.
Il paragrafo 4 non si applica in caso di:
irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;
aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora in conformità dell'articolo 258 TFUE;
mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro i risultati delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.
Articolo 53
Poteri della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti l'attuazione:
della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;
della verifica di conformità di cui all'articolo 52 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.
Articolo 54
Disposizioni comuni
Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.
Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:
se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:
l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o
l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.
se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.
Purché abbia seguito la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione europea nei seguenti casi:
se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;
se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;
se ritiene che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.
Articolo 55
Disposizioni specifiche per il FEAGA
Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.
All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.
Articolo 56
Disposizioni specifiche per il FEASR
Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.
Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.
Articolo 57
Poteri della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;
la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
TITOLO V
SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI
CAPO I
Norme generali
Articolo 58
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:
accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;
garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.
Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:
le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;
le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 59
Principi generali dei controlli
Articolo 60
Clausola di elusione
Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
Articolo 61
Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo
Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:
la banca dati informatizzata;
il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
i controlli amministrativi.
Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.
Articolo 62
Competenze della Commissione in materia di controlli
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo e, in particolare:
norme sui controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione;
norme sul livello minimo dei controlli in loco e l'obbligo di aumentarli o la possibilità di ridurli di cui all'articolo 59, paragrafo 5;
norme e metodi applicabili alla notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si devono applicare i controlli medesimi;
per la canapa di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1307/2013, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;
per il cotone di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1307/2013, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione, come previsto all'articolo 59, paragrafo 6;
le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 63
Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative
Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate riguardanti:
l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1;
il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 64
Applicazione di sanzioni amministrative
Non sono imposte sanzioni amministrative:
se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;
se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);
altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).
Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:
riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;
pagamento di un importo calcolato sulla base dell'ammontare e/o del periodo di tempo interessato dall'inadempienza o entrambi;
sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;
mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne.
Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:
l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200 % dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;
in deroga alla lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100 % dell'importo ammissibile;
l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b), non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.
Al fine di tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 che:
identifichino dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa e il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;
identifichino i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate per l'attuazione uniforme del presente articolo e, in particolare:
norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;
norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non può essere inferiore all'1 %; per quanto riguarda l'aiuto o il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non è inferiore al 3 %;
le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 65
Sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66
Cauzioni
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 115 che stabiliscano norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e:
che specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;
che individuino le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;
che stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;
che stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;
che stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;
le procedure per lo svincolo della cauzione;
le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
CAPO II
Sistema integrato di gestione e di controllo
Articolo 67
Ambito di applicazione e termini usati
Il presente capo non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.
Ai fini del presente capo si intende per:
a) |
"parcella agricola" : una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri; |
b) |
►C2 "pagamento diretto per superficie" : il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, ◄ il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), dove il sostegno è versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), dove il sostegno è versato per ettaro. |
Articolo 68
Elementi del sistema integrato
Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
una banca dati informatizzata;
un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
domande di aiuto e domande di pagamento;
un sistema integrato di controllo;
un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.
Articolo 69
Banca dati informatizzata
La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai dieci anni precedenti. Laddove il livello di sostegno degli agricoltori è determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di dati relativi a tali anni. Essa consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" quali definite nell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione ( 11 ), nella sua versione originale e, per i dati relativi ai "prati e pascoli permanenti" quali definiti nell'articolo 4, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, essa consente la consultazione diretta e immediata dalla banca dati almeno in relazione agli ultimi cinque anni civili consecutivi.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati soltanto a decorrere dall'anno della loro adesione.
Articolo 70
Sistema di identificazione delle parcelle agricole
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono continuare a fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 a partire dal 2016 ove siano state acquisite in base a contratti a lungo termine concordati prima del novembre 2012.
Articolo 71
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto
Articolo 72
Domande di aiuto e domande di pagamento
Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali, ◄ che indica, a seconda dei casi:
tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2;
i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.
Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3 ettari.
In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che:
le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, a condizione che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;
gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno.
Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:
siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;
indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.
Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.
Articolo 73
Sistema di identificazione dei beneficiari
Il sistema unico per la registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.
Articolo 74
Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni
Articolo 75
Pagamento ai beneficiari
Tali pagamenti sono versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo.
In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono:
anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti;
anteriormente al 1o dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019.
In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 59, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 76
Poteri delegati
Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti:
le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel regolamento (UE) n. 1305/2013;
riguardo agli articoli da 67 a 75, norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformità alle esigenze di controllo stabilite nel presente regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il presente regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'articolo 77.
Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 72 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115, riguardanti:
le caratteristiche di base, le norme tecniche, comprese quelle per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 e per l'identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73;
gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 71;
norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, fanno automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.
Articolo 77
Applicazione di sanzioni amministrative
Non sono imposte sanzioni amministrative:
se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;
se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora espressi sotto forma di soglia, secondo la definizione che verrà adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);
altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b).
Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:
riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;
pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;
mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.
Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:
l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100 % degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100 % dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;
l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.
Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.
L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0 % per i primi due anni di applicazione del titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (anni di domanda 2015 e 2016), il 20 % per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25 % a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del pagamento di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento.
Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 che:
identificano, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 e nei limiti di cui ai paragrafi 5 e 6, e determinano il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;
identificano i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).
Al fine di armonizzare l'attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate in merito a:
l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;
le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza ritenuta di scarsa rilevanza compreso per quanto riguarda la fissazione di una soglia quantitativa, espressa come valore nominale e/o come percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non può essere inferiore allo 0,5 %.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 78
Competenze di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 69;
norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 72, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;
norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;
le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;
norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi;
norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 75.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
CAPO III
Controllo delle operazioni
Articolo 79
Ambito di applicazione e definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) |
"documento commerciale" : il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1; |
b) |
"terzi" : ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA. |
Articolo 80
Controlli ad opera degli Stati membri
Articolo 81
Obiettivi dei controlli
L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
raffronto con la contabilità dei flussi finanziari determinati o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
Articolo 82
Accesso ai documenti commerciali
Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.
Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.
Articolo 83
Assistenza reciproca
Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.
La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.
Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.
Articolo 84
Programmazione
Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:
il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.
Articolo 85
Servizi speciali
In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:
dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.
Articolo 86
Relazioni
Articolo 87
Accesso all'informazione e controlli della Commissione
Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.
Articolo 88
Poteri della Commissione
Laddove necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme per l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:
l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;
la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;
l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;
dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e i mezzi di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;
le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;
le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;
il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
CAPO IV
Altre disposizioni su controlli e sanzioni
Articolo 89
Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione
Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 115 recanti:
norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri:
norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri;
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:
le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi;
le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autorità e organismi di controllo;
in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 90
Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette
La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:
le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.
norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;
le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;
i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
TITOLO VI
CONDIZIONALITÀ
CAPO I
Ambito di applicazione
Articolo 91
Principio generale
La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.
Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Ai fini del presente titolo si intende per:
a) |
"azienda" : tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro; |
b) |
"criterio" : ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto. |
Articolo 92
Beneficiari interessati
L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013. La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Articolo 93
Regole di condizionalità
Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:
ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.
benessere degli animali.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.
Al fine di assicurare una corretta applicazione degli obblighi degli Stati membri da un lato e dei singoli agricoltori dall'altro, per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere.
Articolo 94
Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.
Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.
Articolo 95
Informazione dei beneficiari
Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.
CAPO II
Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità
Articolo 96
Controlli della condizionalità
Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.
Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio i ( 14 ) e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo, comprese le norme necessarie perché l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:
partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;
partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Articolo 97
Applicazione della sanzione amministrativa
Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ("anni considerati").
Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.
Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
Articolo 98
Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania
In Bulgaria e in Romania le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1o gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.
In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II:
dal 1o gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 e i CGO da 6 a 8;
dal 1o gennaio 2016 per i CGO 4, 5, 9 e 10;
dal 1o gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.
Articolo 99
Calcolo della sanzione amministrativa
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.
Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un'allerta precoce al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.
Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione.
Gli Stati membri possono accordare ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta precoce l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.
Articolo 100
Importi risultanti dalla condizionalità
Gli Stati membri possono trattenere il 25 % degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.
Articolo 101
Poteri della Commissione in relazione al calcolo e all'applicazione delle sanzioni amministrative
Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto e un'attuazione efficace, coerente e non discriminatoria della condizionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115:
che definiscono una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità di cui all'articolo 99 tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria;
che stabiliscono le condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
Comunicazioni
Articolo 102
Comunicazione di informazioni
Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
l'atto di riconoscimento;
la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);
ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
per gli organismi di certificazione:
la denominazione;
l'indirizzo;
per le misure relative ad operazioni finanziate dai Fondi:
le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;
una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità del calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.
I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, per ogni singolo programma.
Articolo 103
Riservatezza
A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
Articolo 104
Poteri della Commissione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;
la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;
le relazioni di certificazione dei conti;
i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;
le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dai Fondi;
le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;
le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 58;
le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;
la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
CAPO II
Uso dell'euro
Articolo 105
Principi generali
Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.
Articolo 106
Tasso di cambio e fatto generatore
Il fatto generatore del tasso di cambio è:
l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1o dicembre dello stesso anno.
Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.
Articolo 107
Misure di salvaguardia e deroghe
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.
Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:
ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.
Articolo 108
Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro
CAPO III
Relazioni e valutazione
Articolo 109
Relazione finanziaria annuale
Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione dei Fondi con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.
Articolo 110
Monitoraggio e valutazione della PAC
È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:
dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013;
delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013,
delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e
delle disposizioni del presente regolamento.
La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite nei regolamenti di cui al primo comma. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.
Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.
I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:
la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica con riguardo agli obiettivi.
Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:
per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.
il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 67 a 79 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.
La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
CAPO IV
Trasparenza
Articolo 111
Pubblicazione dei beneficiari
Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi. La pubblicazione contiene:
fatto salvo l'articolo 112, primo comma, del presente regolamento, il nome del beneficiario come segue:
nome e cognome se si tratta di una persona fisica;
la ragione sociale quale registrata, se si tratta di una persona giuridica dotata di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;
nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di un'associazione di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;
il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dai Fondi percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;
la natura e la descrizione delle misure finanziate dai Fondi, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).
Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.
Articolo 112
Soglia
Gli Stati membri non pubblicano il nome dei beneficiari secondo le modalità previste dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma del presente regolamento nei seguenti casi:
per gli Stati membri che istituiscono il regime per i piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato dallo Stato membro di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento;
per gli Stati membri che non istituiscono il regime per piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.
Nel caso di cui al primo comma, lettera a), gli importi fissati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità delle norme adottate in virtù dell'articolo 114.
Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.
Articolo 113
Informazione dei beneficiari
Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.
In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.
Articolo 114
Poteri della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 111 e 112;
norme per l'applicazione uniforme dell'articolo 113;
norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 115
Esercizio della delega
Articolo 116
Procedura di comitato
Ai fini degli articoli 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 e 104, per quanto riguarda le questioni concernenti i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e/o l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato per i pagamenti diretti, dal comitato per lo sviluppo rurale e/o dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituiti rispettivamente dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 1307/2013, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Riguardo agli atti di cui all'articolo 8, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 117
Trattamento e protezione dei dati personali
Articolo 118
Livello di attuazione
Gli Stati membri sono competenti per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione dei rispettivi compiti nel quadro del presente regolamento al livello che ritengono adeguato, conformemente al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario e subordinatamente all'osservanza del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione.
Articolo 119
Abrogazione
Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli articoli 30 e 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.
Articolo 119 bis
Deroga al regolamento (UE) n. 966/2012
In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 966/2012 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 non è necessario al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.
Articolo 120
Disposizioni transitorie
Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 119 a quelli stabiliti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel presente regolamento.
Articolo 121
Entrata in vigore e applicazione
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Si applicano tuttavia le disposizioni seguenti:
gli articoli 7, 8, 16, 25, 26 e 43, a decorrere dal 16 ottobre 2013;
l'articolo 52, il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI, a decorrere dal 1o gennaio 2015.
In deroga ai paragrafi 1 e 2:
gli articoli 9, 18, 40 e 51 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;
il titolo VII, capo IV, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INFORMAZIONE NEI SETTORI DELLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELL'ADATTAMENTO AI MEDESIMI, DELLA BIODIVERSITÀ E DELLA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3, LETTERA D)
Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
Biodiversità
Protezione delle risorse idriche
Aspetti generali
ALLEGATO II
REGOLE DI CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 93
Settore |
Tema principale |
Condizioni e norme |
||
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno |
Acque |
CGO 1 |
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) |
Articoli 4 e 5 |
BCAA 1 |
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (1) |
|
||
BCAA 2 |
Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione |
|
||
BCAA 3 |
Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola |
|
||
Suolo e stock di carbonio |
BCAA 4 |
Copertura minima del suolo |
|
|
BCAA 5 |
Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione |
|
||
BCAA 6 |
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante (2) |
|
||
Biodiversità |
CGO 2 |
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). |
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 |
|
CGO 3 |
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
||
Livello minimo di mantenimento dei paesaggi |
BCAA 7 |
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive |
|
|
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante |
Sicurezza alimentare |
CGO 4 |
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) |
Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20 |
CGO 5 |
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) |
Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 |
||
Identificazione e registrazione degli animali |
CGO 6 |
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31) |
Articoli 3, 4 e 5 |
|
CGO 7 |
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1) |
Articoli 4 e 7 |
||
CGO 8 |
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) |
Articoli 3, 4 e 5 |
||
Malattie degli animali |
CGO 9 |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) |
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 |
|
Prodotti fitosanitari |
CGO 10 |
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) |
Articolo 55, prima e seconda frase |
|
Benessere degli animali |
Benessere degli animali |
CGO 11 |
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) |
Articoli 3 e 4 |
CGO 12 |
Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) |
Articolo 3 e articolo 4 |
||
CGO 13 |
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) |
Articolo 4 |
||
(1)
Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.
(2)
L'obbligo può essere limitato a un divieto generale di bruciare le stoppie, ma uno Stato membro può decidere di imporre altri obblighi.
(3)
Attuato in particolare da: — articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010, — regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))); — regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); — regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica «SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI», punto 1. intitolato «Stoccaggio», prima e ultima frase, e punto 2. intitolato «Distribuzione», terza frase), articolo 5, paragrafo 6; e — regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18. |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
1. Regolamento (EEC) N. 352/78
Regolamento (CEE) N. 352/78 |
Presente Regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 43, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 2 |
Articolo 43, paragrafo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
2. Regolamento (CE) N. 2799/98
Regolamento (CE) N. 2799/98 |
Presente Regolamento |
Articolo 1 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 105, paragrafo 2 e articolo 106 |
Articolo 3 |
Articolo 106 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 107 |
Articolo 8 |
Articolo 108 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
— |
3. Regolamento (CE) n. 814/2000
Regolamento (CE) n. 814/2000 |
Presente Regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 45, paragrafo 5 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
Articoli 45, paragrafo 4, e 116 |
Articolo 11 |
— |
4. Regolamento (CE) n. 1290/2005
Regolamento (CE) n. 1290/2005 |
Presente Regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 102 |
Articolo 9 |
Articolo 58 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 16 |
Articolo 13 |
Articolo 19 |
Articolo 14 |
Articolo 17 |
Articolo 15 |
Articolo 18 |
Articolo 16 |
Articolo 40 |
Articolo 17 |
Articolo 41, paragrafo 1 |
Articolo 17 bis |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 18 |
Articolo 24 |
Articolo 19 |
Articolo 27 |
Articolo 20 |
Articolo 28 |
Articolo 21 |
Articolo 29 |
Articolo 22 |
Articolo 32 |
Articolo 23 |
Articolo 33 |
Articolo 24 |
Articolo 34 |
Articolo 25 |
Articolo 35 |
Articolo 26 |
Articolo 36 |
Articolo 27 |
Articolo 41, paragrafo 1 |
Articolo 27 bis |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 28 |
Articolo 37 |
Articolo 29 |
Articolo 38 |
Articolo 30 |
Articolo 51 |
Articolo 31 |
Articolo 52 |
Articolo 32 |
Articoli 54 e 55 |
Articolo 33 |
Articoli 54 e 56 |
Articolo 34 |
Articolo 43 |
Articolo 35 |
— |
Articolo 36 |
Articolo 48 |
Articolo 37 |
Articolo 47 |
Articolo 38 |
— |
Articolo 39 |
— |
Articolo 40 |
— |
Articolo 41 |
Articolo 116 |
Articolo 42 |
— |
Articolo 43 |
Articolo 109 |
Articolo 44 |
Articolo 103 |
Articolo 44 bis |
Articolo 113, paragrafo 1 |
Articolo 45 |
Articolo 105, paragrafo 1 e articolo 106, paragrafo 3 and, paragrafo 4 |
Articolo 46 |
— |
Articolo 47 |
Articolo 119 |
Articolo 48 |
Articolo 120 |
Articolo 49 |
Articolo 121 |
5. Regolamento (CE) n. 485/2008
Regolamento (CE) n. 485/2008 |
Presente Regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 79 |
Articolo 2 |
Articolo 80 |
Articolo 3 |
Articolo 81 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 6 |
Articolo 82, paragrafo 4 |
Articolo 7 |
Articolo 83 |
Articolo 8 |
Articolo 103, paragrafo 2 |
Articolo 9 |
Articolo 86 |
Articolo 10 |
Articolo 84 |
Articolo 11 |
Articolo 85 |
Articolo 12 |
Articolo 106, paragrafo 3 |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
Articolo 87 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
— |
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalità
Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).
( 3 ) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)
( 7 ) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
( 11 ) Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).
( 12 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
( 14 ) Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).