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Document 02013R1303-20201229
Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
02013R1303 — IT — 29.12.2020 — 012.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
PARTE I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.
La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.
La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.
L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:
regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");
regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");
regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");
regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");
regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e
un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").
La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
"strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" : gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ( 2 ) e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio ( 3 ), e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi; |
2) |
"quadro politico strategico" : un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza; |
3) |
"strategia di specializzazione intelligente" : le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa; |
4) |
"norme specifiche di ciascun fondo" : le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma; |
5) |
"programmazione" : l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; |
6) |
"programma" : un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR; |
7) |
"area del programma" : una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni; |
8) |
"priorità" : nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR; |
9) |
"operazione" : un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari; |
10) |
"beneficiario" : significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni:
a)
nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 ( 4 ), (UE) n. 1408/2013 ( 5 ) e (UE) n. 717/2014 ( 6 ) e
b)
nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi; |
11) |
"strumenti finanziari" : gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento; |
12) |
"destinatario finale" : una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario; |
13) |
"aiuti di Stato" : gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ( 7 ), del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ( 8 ) e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione ( 9 ); |
14) |
"operazione completata" : un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari; |
15) |
"spesa pubblica" : qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori; |
16) |
"organismo di diritto pubblico" : qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato; |
17) |
"documento" : un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento; |
18) |
"organismo intermedio" : qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione lnei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni; |
19) |
"strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" : un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale; |
20) |
"accordo di partenariato" : un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato; |
21) |
"categoria di regioni" : la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2; |
22) |
"domanda di pagamento" : una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro; |
23) |
"BEI" : la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti; |
24) |
"partenariati pubblico-privati" (PPP) : forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale; |
25) |
"operazione PPP" : un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato; |
26) |
"conto di garanzia" : un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, ►C1 un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente ◄ per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi; |
27) |
"fondo di fondi" : un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo; |
28) |
"PMI" : le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 12 ); |
29) |
"periodo contabile" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024; |
30) |
"esercizio finanziario" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre; |
31) |
"strategia macroregionale" : un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale; |
32) |
"strategia del bacino marittimo" : un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo; |
33) |
"condizionalità ex ante applicabile" : un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto; |
34) |
"obiettivo specifico" : il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità; |
35) |
"raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE" : le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi; |
36) |
"irregolarità" : qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione. |
37) |
"operatore economico" : qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica; |
38) |
"irregolarità sistemica" : qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo; |
39) |
"carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo" : ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo. |
Articolo 3
Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione
►C1 Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, ◄ all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.
PARTE II
DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE
TITOLO I
PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE
Articolo 4
Principi generali
Articolo 5
Partenariato e governance a più livelli
Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:
le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
le parti economiche e sociali; e
i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:
i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;
i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;
le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
i principali obiettivi e le buoni prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buoni prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;
i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.
Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.
Articolo 6
Conformità al diritto dell'Unione e nazionale
Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").
Articolo 7
Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.
Articolo 8
Sviluppo sostenibile
Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.
La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
TITOLO II
APPROCCIO STRATEGICO
CAPO I
Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune
Articolo 9
Obiettivi tematici
Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;
Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l’uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell’asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).
Articolo 10
Quadro strategico comune
Articolo 11
Contenuto
Il QSC stabilisce:
i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
i principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.
Articolo 12
Revisione
Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.
Articolo 13
Orientamenti per i beneficiari
CAPO II
Accordo di partenariato
Articolo 14
Preparazione dell'accordo di partenariato
Articolo 15
Contenuto dell'accordo di partenariato
L'accordo di partenariato stabilisce:
le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;
gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;
la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;
l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;
dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;
disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:
disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;
una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;
la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;
una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;
una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;
un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.
L'accordo di partenariato indica altresì:
un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:
le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;
principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;
se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;
modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.
Articolo 16
Adozione e modifica dell'accordo di partenariato
La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell’accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell’anno civile precedente.
La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell’accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno civile precedente.
Articolo 17
Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo
CAPO III
Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati
Articolo 18
Concentrazione tematica
Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.
Articolo 19
Condizionalità ex ante
Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.
Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.
Articolo 20
Riserva di efficacia dell'attuazione
Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.
Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:
risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;
risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;
risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.
Articolo 21
Verifica di efficacia dell’attuazione
Articolo 22
Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.
La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.
Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.
Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
CAPO IV
Misure collegate a una sana governance economica
Articolo 23
Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica
Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:
a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o
per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ( 15 );
a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ( 16 );
a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
►C1 Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se ◄ l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.
Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. ►C1 Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione. ◄
La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.
La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:
se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;
se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richiesta nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.
Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. ►C1 La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione. ◄
Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.
Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.
La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:
un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).
Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;
un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).
Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:
un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per il fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).
Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.
Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:
se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ( 18 ) o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.
Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.
Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.
Articolo 24
Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio
Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:
se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010;
se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.
Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.
Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.
Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:
alla spesa pubblica; o
all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma,
se questo è inferiore.
Articolo 25
Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri
Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1o gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
CAPO V
Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19
Articolo 25 bis
Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19
La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.
Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1o luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.
Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.
I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.
Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.
In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.
In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.
In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali sui fondi SIE
Articolo 26
Preparazione dei programmi
Articolo 27
Contenuto dei programmi
Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:
indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.
Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.
Articolo 28
Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.
In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:
gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;
un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
Articolo 29
Procedura di adozione dei programmi
In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma,lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.
Articolo 30
Modifica dei programmi
Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell’accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 4 bis.
Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.
Articolo 31
Partecipazione della BEI
CAPO II
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Articolo 32
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
concentrato su territori subregionali specifici;
gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
Articolo 33
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:
la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.
Articolo 34
Gruppi di azione locale
Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:
rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;
elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d’interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
ricevere e valutare le domande di sostegno;
selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
Articolo 35
Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo
Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:
i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:
iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
studi dell'area interessata;
spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
sostegno a piccoli progetti pilota.
Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;
l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);
l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
CAPO III
Sviluppo territoriale
Articolo 36
Investimenti territoriali integrati
Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.
Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 37
Strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.
Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:
un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;
una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;
una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell’economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;
una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;
disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.
La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.
La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.
Articolo 38
Attuazione degli strumenti finanziari
In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;
gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell’ambito del FEIS conformemente all’articolo 39 bis.
I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.
Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.
Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:
investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;
affidare compiti di esecuzione, tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:
alla BEI;
a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o
assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l’autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 10).
Nell’attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.
Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l’attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:
ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e
tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.
Articolo 39
Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI
Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:
garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;
cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ), di uno dei seguenti elementi:
portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;
nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.
Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ) e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.
Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).
Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.
Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, l primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.
Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.
Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.
Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:
in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, nazionale o regionale.
Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l’altro, un’analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un’indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;
è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell’ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 3);
è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:
impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;
il calendario dei pagamenti;
le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;
la selezione degli intermediari finanziari;
la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;
la visibilità;
le condizioni per la risoluzione dell'accordo.
Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;
se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.
Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.
Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all’importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all’importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:
l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;
i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.
Articolo 39 bis
Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l’autorità di gestione può:
investire nel capitale di un’entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;
affidare compiti di esecuzione conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).
L’organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell’ambito dell’istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.
Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d’investimento ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d’investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.
I termini e le condizioni per i contributi a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:
ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua il fondo di fondi;
tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, tra l’organismo che attua il fondo di fondi e l’organismo che attua lo strumento finanziario.
Articolo 40
Gestione e controllo degli strumenti finanziari
Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell’articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.
La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 150, paragrafo 2.
Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.
La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.
Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:
i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;
vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.
In deroga all’articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell’articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell’articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un’irregolarità isolata può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.
Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell’organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione.
Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.
Articolo 41
Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all’articolo 65, paragrafo 2 («periodo di ammissibilità») conformemente alle seguenti condizioni:
l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;
ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ◄ ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.
Articolo 42
Spesa ammissibile alla chiusura
Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:
i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).
I fondi versati nel conto di garanzia:
sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;
sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;
non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.
Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.
La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera ◄ l'ammontare:
dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 ◄ ; e
del corrispondente cofinanziamento nazionale.
I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.
Articolo 43
Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari
Articolo 43 bis
Trattamento differenziato degli investitori
Articolo 44
Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità
Fatto salvo l’articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell’ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:
per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell’ambito di una priorità;
se del caso, per coprire le perdite nell’importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
Articolo 45
►C1 Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, ◄ nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
Articolo 46
Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari
La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:
l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
l’identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;
i progressi compiuti nel conseguimento dell’atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;
il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.
TITOLO V
SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
CAPO I
Sorveglianza
Articolo 47
Comitato di sorveglianza
Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.
Articolo 48
Composizione del comitato di sorveglianza
La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.
Articolo 49
Funzioni del comitato di sorveglianza
Articolo 50
Relazioni di attuazione
Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.
Articolo 51
Riunione annuale di riesame
Articolo 52
Relazione sullo stato dei lavori
La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:
cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;
una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.
Articolo 53
Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE
CAPO II
Valutazione
Articolo 54
Disposizioni generali
Articolo 55
Valutazione ex ante
Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:
il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
la motivazione della forma di sostegno proposta;
l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
Articolo 56
Valutazione durante il periodo di programmazione
▼M6 —————
Articolo 57
Valutazione ex post
TITOLO VI
ASSISTENZA TECNICA
Articolo 58
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all' ►M6 articolo 154 del regolamento finanziario ◄ .
Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:
assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
azioni relative all'audit;
rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;
azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.
Articolo 59
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:
alla BEI;
a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).
TITOLO VII
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE
CAPO I
Sostegno fornito dai fondi SIE
Articolo 60
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Articolo 61
Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:
applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l’autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;
calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.
Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.
Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.
Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.
I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:
alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
all'assistenza tecnica;
al sostegno da o a strumenti finanziari;
alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.
In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.
CAPO II
Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP
Articolo 62
PPP
I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.
Articolo 63
Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP
In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:
l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.
Articolo 64
Sostegno alle operazioni PPP
Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione ◄ , a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:
il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.
CAPO III
Ammissibilità delle spese e stabilità
Articolo 65
Ammissibilità
Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.
Il presente paragrafo non si applica:
all'assistenza tecnica;
agli strumenti finanziari;
all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
ai premi;
alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o
alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.
Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.
Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.
In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.
Articolo 66
Forme di sostegno
I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.
Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.
Articolo 67
Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
tabelle standard di costi unitari;
somme forfettarie;
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all’atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.
Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni
Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l’audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.
Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall’FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.
Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 152, paragrafo 7.
Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
sull’applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;
un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall’autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall’autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;
conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.
Articolo 68
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:
un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.
Articolo 68 bis
Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione.
Articolo 68 ter
Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale
Per le operazioni sostenute dall’FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
Articolo 69
Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile
I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).
Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:
ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:
interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
Articolo 70
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell’ubicazione
Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l’intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all’interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.
Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l’istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.
L’autorità di gestione può accettare che un’operazione sia attuata al di fuori dell’area del programma ma sempre all’interno dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’operazione è a vantaggio dell’area del programma;
l’importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall’area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell’adozione del programma;
il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all’operazione o al tipo di operazioni interessate;
le autorità responsabili per il programma nell’ambito del quale è finanziata l’operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l’audit o stipulano accordi con autorità nell’area in cui si svolge l’operazione.
Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall’area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all’esterno che all’interno dell’area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.
Qualora le operazioni riguardino l’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all’esterno dello Stato membro ma sempre all’interno dell’Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.
Articolo 71
Stabilità delle operazioni
Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
TITOLO VIII
GESTIONE E CONTROLLO
CAPO I
Sistemi di gestione e controllo
Articolo 72
Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:
una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
Articolo 73
Responsabilità in caso di gestione concorrente
Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.
Articolo 74
Responsabilità degli Stati membri
CAPO II
Poteri e responsabilità della Commissione
Articolo 75
Poteri e responsabilità della Commissione
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.
I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.
La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:
il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall’audit o dal controllo sul posto in questione;
Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.
Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.
TITOLO IX
GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO
CAPO I
Gestione finanziaria
Articolo 76
Impegni di bilancio
Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.
►C1 La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell' ►M6 articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario ◄ ◄ e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.
Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.
Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.
Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.
Articolo 77
Norme comuni per i pagamenti
Articolo 78
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale
Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.
Articolo 79
Domande di pagamento
Articolo 80
Uso dell'euro
Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, ►C1 le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro. ◄
Articolo 81
Pagamento del prefinanziamento iniziale
Articolo 82
Liquidazione del prefinanziamento iniziale
La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.
Articolo 83
Interruzione dei termini di pagamento
I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:
a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell' ►M6 articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ .
Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.
Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.
CAPO II
Esame e accettazione dei conti
Articolo 84
Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione
Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell' ►M6 articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario ◄ , applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
CAPO III
Rettifiche finanziarie
Articolo 85
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:
la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.
CAPO IV
Disimpegno
Articolo 86
Principi
Articolo 87
Eccezioni al disimpegno
L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:
le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento ◄ per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.
Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.
Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.
Articolo 88
Procedura
PARTE III
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE
TITOLO I
OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO
CAPO I
Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno
Articolo 89
Missione e obiettivi
Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:
investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.
Articolo 90
Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:
regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;
regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.
La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.
CAPO II
Quadro finanziario
Articolo 91
Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale
Articolo 92
Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea
Le risorse destinate all’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:
il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.
Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l’IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento della dotazione specifica per l’IOG. Gli Stati membri chiedono il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili.
Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l’IOG assegnate nel 2019 e nel 2020.
La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.
L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1o gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.
La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.
Articolo 92 bis
Risorse REACT-EU
Le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ( 25 ) sono attuate nell’ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento.
Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia («risorse REACT-EU»).
Come previsto nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Articolo 92 ter
Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU
In deroga all’articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali.
Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l’assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.
Oltre alle risorse globali di cui all’articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito:
Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018.
Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU.
L’impegno giuridico di cui all’articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094.
Alle risorse REACT-EU non si applica l’articolo 76, terzo e quarto comma.
In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all’articolo 136 del presente regolamento. In deroga all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi.
In deroga all’articolo 86, paragrafo 2, e all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi.
Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell’ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato.
In deroga all’articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all’IOG. In entrambi i casi l’aumento può essere proposto prima dell’assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa.
In seguito all’assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.
L’articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all’anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario.
Le prescrizioni di cui all’articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all’assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU.
Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.
A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all’assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l’importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l’intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU.
La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.
Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell’ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un’economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19.
Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l’accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell’occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell’istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale.
Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione e alle misure a favore dell’inclusione sociale e dell’eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l’accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.
L’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all’articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013, non può essere combinato con altre priorità d’investimento.
L’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo costituisce inoltre la priorità d’investimento unica per la programmazione e l’attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE.
Qualora all’interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell’asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all’articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Nel piano di finanziamento riveduto di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita l’assegnazione delle risorse REACT-EU per l’anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell’attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni.
In deroga all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l’impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto.
In deroga all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l’impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.
Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell’articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell’ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.
Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all’articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), al paragrafo 4, al paragrafo 6, lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all’articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente.
In deroga all’articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro.
In deroga all’articolo 56, paragrafo 3, e all’articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell’uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e, se del caso, l’inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.
Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni:
prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all’articolo 18;
condizionalità ex ante, in deroga all’articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;
prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell’attuazione e all’applicazione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente;
l’articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1o febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia sostenuta nell’ambito dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo;
le prescrizioni relative all’elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all’articolo 116 e all’articolo 115, paragrafo 1, lettera a).
In deroga ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013 per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.
Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l’operazione in questione è finanziata nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali.
Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al «Fondo», ai «Fondi» o ai «Fondi SIE» nell’allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione «finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19».
Articolo 93
Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni
Articolo 94
Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi
Articolo 95
Addizionalità
Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
"formazione lorda di capitale fisso" : tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio ( 26 ); |
2) |
"capitale fisso" : tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno; |
3) |
"amministrazioni pubbliche" : tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza; |
4) |
"spese strutturali pubbliche o assimilabili" : gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche. |
Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.
Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.
Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.
Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali sui fondi
Articolo 96
Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:
interessare più di una categoria di regioni;
combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).
Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:
una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;
per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:
le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;
gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;
identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;
le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;
per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:
gli obiettivi specifici;
i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);
gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;
le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.
Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;
un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:
le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;
le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.
Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.
Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;
un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:
l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;
l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR ◄ e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;
l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;
le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.
In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:
se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;
se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.
Il programma operativo individua:
l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;
l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;
le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.
Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:
meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti diposizioni di cui al CSF;
per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.
Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:
le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.
Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
Articolo 97
Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).
Articolo 98
Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Articolo 99
Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.
I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.
CAPO II
Grandi progetti
Articolo 100
Contenuto
Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.
Articolo 101
Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto
Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:
i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
Articolo 102
Decisione relativa a un grande progetto
Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:
i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.
Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.
La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.
Un’analisi indipendente della qualità dev’essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.
Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:
se l’analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
se la valutazione pertinente è negativa.
Articolo 103
Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata
In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:
l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1o gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;
la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;
non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.
CAPO III
Piano d'azione comune
Articolo 104
Ambito di applicazione
Articolo 105
Preparazione dei piani d'azione comuni
Articolo 106
Contenuto dei piani d'azione comuni
Un piano d'azione comune contiene:
una descrizione degli obiettivi del piano d’azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l’occupazione a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
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una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;
informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
il suo periodo di esecuzione;
la conferma che contribuirà all’approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
la conferma che contribuirà all’approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
le informazioni sulla selezione del piano d’azione comune da parte dell’autorità di gestione, conformemente all’articolo 125, paragrafo 3;
le modalità di conduzione del piano d’azione comune, conformemente all’articolo 108;
le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d’azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;
le sue disposizioni finanziarie, tra cui:
i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento FSE;
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il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
Articolo 107
Decisione relativa al piano d'azione comune
Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.
Articolo 108
Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune
La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.
La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.
Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.
Articolo 109
Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune
TITOLO III
SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CAPO I
Sorveglianza e valutazione
Articolo 110
Funzioni del comitato di sorveglianza
Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
l’attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;
l'esecuzione dei grandi progetti;
l'attuazione dei piani d'azione comuni;
le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
gli strumenti finanziari.
In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:
la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera c);
le relazioni di attuazione annuali e finali;
il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.
Articolo 111
Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:
esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;
progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.
Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:
i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.
Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:
i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.
In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, ►C1 gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 ◄ , e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 112
Trasmissione di dati finanziari
Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:
il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;
la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.
Articolo 113
Relazione sulla coesione
La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:
un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;
se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.
Articolo 114
Valutazione
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CAPO II
Informazione, comunicazione e visibilità
Articolo 115
Informazione, comunicazione e visibilità
Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:
elaborare strategie di comunicazione;
garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.
Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.
L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.
Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.
Articolo 116
Strategia di comunicazione
La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.
Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.
Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).
Articolo 117
Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti
TITOLO IV
ASSISTENZA TECNICA
Articolo 118
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.
Articolo 119
Assistenza tecnica degli Stati membri
La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.
TITOLO V
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI
Articolo 120
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:
alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
alla spesa pubblica ammissibile.
Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:
l'85 % per il Fondo di coesione;
l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;
l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;
il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);
il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).
Per il periodo dal 1o gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %.
La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secodo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.
Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %
Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.
Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ( 27 );
le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e
le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.
L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.
In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.
Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.
Articolo 121
Modulazione dei tassi di cofinanziamento
Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:
importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
tasso di mobilitazione di risorse private;
copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;
inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.
PARTE IV
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP
TITOLO I
GESTIONE E CONTROLLO
CAPO I
Sistemi di gestione e controllo
Articolo 122
Responsabilità degli Stati membri
Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:
casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione.
In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.
Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un’operazione in un esercizio contabile.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.
La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.
La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
CAPO II
Autorità di gestione e controllo
Articolo 123
Designazione delle autorità
Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.
Articolo 124
Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione
La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.
Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.
Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.
Articolo 125
Funzioni dell'autorità di gestione
Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:
assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;
elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;
rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delleoperazioni;
istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.
Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
siano non discriminatori e trasparenti;
tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;
provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario, il termine per l’esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l’informazione, la comunicazione e la visibilità;
si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e:
qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
nel caso di costi rimborsati a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all' ►M6 articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ .
In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.
Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
verifiche sul posto delle operazioni.
La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.
La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
Articolo 126
Funzioni dell'autorità di certificazione
L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:
elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
preparare i bilanci di cui all' ►M6 articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario ◄ ;
certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. ►C1 Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva. ◄
Articolo 127
Funzioni dell'autorità di audit
Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.
In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell' ►M6 articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario ◄ .
Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.
L'autorità di audit prepara:
un parere di audit a norma dell' ►M6 articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario ◄ ;
una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.
CAPO III
Cooperazione con le autorità di audit
Articolo 128
Cooperazione con le autorità di audit
TITOLO II
GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE
CAPO I
Gestione finanziaria
Articolo 129
Norme comuni per i pagamenti
Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, ►C1 l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro. ◄
Articolo 130
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale
Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:
alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o
al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,
Se questo è inferiore.
Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.
Articolo 131
Domande di pagamento
Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:
l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione;
l’importo totale della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione.
Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell’articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:
tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere all’organismo che riceve l’aiuto nell’ambito di una determinata operazione;
tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall’organismo che riceve l’aiuto nell’attuazione dell’operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.
Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.
Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:
l’importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;
l’importo che entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto; e
l’importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.
Articolo 132
Pagamento ai beneficiari
Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.
Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:
l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);
è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.
Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.
Articolo 133
Uso dell'euro
Articolo 134
Pagamento del prefinanziamento
Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.
Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.
Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.
Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1o luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:
Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma. operativo
Articolo 135
Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento
Articolo 136
Disimpegno
CAPO II
Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti
Articolo 137
Preparazione dei conti
I conti di cui all' ►M6 articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario ◄ sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:
l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;
gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;
per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.
Articolo 138
Presentazione di informazioni
Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all' ►M6 articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario ◄ , i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:
i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.
Articolo 139
Esame e accettazione dei conti
Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:
gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e
l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.
In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.
Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.
Articolo 140
Disponibilità dei documenti
Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.
Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.
Articolo 141
Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale
Articolo 142
Sospensione dei pagamenti
La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:
vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;
sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;
dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.
Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.
CAPO III
Rettifiche finanziarie
Articolo 143
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
Articolo 144
Criteri per le rettifiche finanziarie
La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.
La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.
Articolo 145
Procedura
Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:
siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell' ►M6 articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.
La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento d ei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.
Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:
rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.
Articolo 146
Obblighi degli Stati membri
Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ( 29 ).
Articolo 147
Rimborso
TITOLO III
PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI
Articolo 148
Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi
In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l’FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l’autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all’articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.