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Document 02013R1303-20201229

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/2020-12-29

02013R1303 — IT — 29.12.2020 — 012.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/1839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2015

  L 270

1

15.10.2015

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2016/2135 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2016

  L 338

34

13.12.2016

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2017/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017

  L 129

1

19.5.2017

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2017/1199 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017

  L 176

1

7.7.2017

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2017/2305 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017

  L 335

1

15.12.2017

►M6

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018

  L 193

1

30.7.2018

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2018/1719 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018

  L 291

5

16.11.2018

 M8

REGOLAMENTO (UE) 2019/711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019

  L 123

1

10.5.2019

►M9

REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020

  L 99

5

31.3.2020

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020

  L 130

1

24.4.2020

►M11

REGOLAMENTO (UE) 2020/1041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020

  L 231

4

17.7.2020

►M12

REGOLAMENTO (UE) 2020/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2020

  L 356

1

26.10.2020

►M13

REGOLAMENTO (UE) 2020/2221 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020

  L 437

30

28.12.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 200, 26.7.2016, pag.  140 (1303/2013)

►C2

Rettifica, GU L 058, 4.3.2017, pag.  53 (1303/2013)

►C3

Rettifica, GU L 163, 20.6.2019, pag.  112 (1303/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio



PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

1) 

regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");

2) 

regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");

3) 

regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");

4) 

regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");

5) 

regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e

6) 

un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

"strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" : gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ( 2 ) e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio ( 3 ), e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

2)

"quadro politico strategico" : un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;

3)

"strategia di specializzazione intelligente" : le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;

4)

"norme specifiche di ciascun fondo" : le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;

5)

"programmazione" : l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

6)

"programma" : un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;

7)

"area del programma" : una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;

8)

"priorità" : nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;

9)

"operazione" : un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

▼M6

10)

"beneficiario" : significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni:
a) 

nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200 000  EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 ( 4 ), (UE) n. 1408/2013 ( 5 ) e (UE) n. 717/2014 ( 6 ) e

b) 

nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

▼B

11)

"strumenti finanziari" : gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

12)

"destinatario finale" : una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

13)

"aiuti di Stato" : gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ( 7 ), del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ( 8 ) e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione ( 9 );

14)

"operazione completata" : un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

15)

"spesa pubblica" : qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

16)

"organismo di diritto pubblico" : qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;

17)

"documento" : un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;

18)

"organismo intermedio" : qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione lnei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

19)

"strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" : un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;

20)

"accordo di partenariato" : un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;

21)

"categoria di regioni" : la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;

▼C1

22)

"domanda di pagamento" : una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;

▼B

23)

"BEI" : la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

24)

"partenariati pubblico-privati" (PPP) : forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;

25)

"operazione PPP" : un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;

26)

"conto di garanzia" : un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, ►C1  un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente ◄ per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi;

27)

"fondo di fondi" : un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;

28)

"PMI" : le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 12 );

29)

"periodo contabile" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024;

30)

"esercizio finanziario" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre;

▼M6

31)

"strategia macroregionale" : un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;

▼B

32)

"strategia del bacino marittimo" : un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

33)

"condizionalità ex ante applicabile" : un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;

34)

"obiettivo specifico" : il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;

35)

"raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE" : le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;

36)

"irregolarità" : qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

37)

"operatore economico" : qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

38)

"irregolarità sistemica" : qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

39)

"carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo" : ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Articolo 3

Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

►C1  Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, ◄ all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.



PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE



TITOLO I

PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE

Articolo 4

Principi generali

1.  
I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.
2.  
La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.
3.  
Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.
4.  
Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.
5.  
Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.
6.  
In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.
7.  
La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell' ►M6  articolo 63 del regolamento finanziario ◄ , fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.

▼M6

8.  
La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell’articolo 33, dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’articolo 61 del regolamento finanziario.

▼B

9.  
La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.
10.  
La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Articolo 5

Partenariato e governance a più livelli

1.  

Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

a) 

le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) 

le parti economiche e sociali; e

c) 

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2.  
Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.
3.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

a) 

i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;

b) 

i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;

c) 

le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

d) 

i principali obiettivi e le buoni prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buoni prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

e) 

le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

f) 

il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;

g) 

i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4.  
La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro.18 aprile 2014 Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.
5.  
Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.
6.  
Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6

Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Articolo 7

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 8

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.



TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO



CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Articolo 9

Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

1) 

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

2) 

migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

3) 

promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

4) 

sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

5) 

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

6) 

preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

7) 

promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

8) 

promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;

9) 

promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;

10) 

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;

11) 

rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

▼M6

Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l’uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell’asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).

▼B

Articolo 10

Quadro strategico comune

1.  
Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.
2.  
Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.
3.  
Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

Articolo 11

Contenuto

Il QSC stabilisce:

a) 

i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;

b) 

le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;

c) 

le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

d) 

i principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;

e) 

le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;

f) 

i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12

Revisione

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Articolo 13

Orientamenti per i beneficiari

1.  
La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.
2.  
La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.
3.  
La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.



CAPO II

Accordo di partenariato

Articolo 14

Preparazione dell'accordo di partenariato

1.  
Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2.  
L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
3.  
L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
4.  
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
5.  
Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.

Articolo 15

Contenuto dell'accordo di partenariato

1.  

L'accordo di partenariato stabilisce:

a) 

le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:

i) 

un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

ii) 

una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;

iii) 

gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;

iv) 

la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v) 

l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;

vi) 

l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;

vii) 

dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;

b) 

disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

i) 

disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii) 

le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;

iii) 

una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

iv) 

la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;

v) 

una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

vi) 

una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c) 

disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;

d) 

un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.

2.  

L'accordo di partenariato indica altresì:

a) 

un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i) 

le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

ii) 

principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;

iii) 

se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;

iv) 

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;

b) 

modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 16

Adozione e modifica dell'accordo di partenariato

1.  
La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.
2.  
La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1o gennaio 2014.
3.  
La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4.  
Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

▼M6

bis.  
Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all’approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell’anno civile precedente.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell’accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell’anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell’accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno civile precedente.

▼B

5.  
Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

Articolo 17

Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

1.  
Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.
2.  
La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.



CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 18

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 19

Condizionalità ex ante

1.  
Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2.  
L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.
3.  
La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4.  
In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cu all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.
5.  
Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.
6.  
Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.
7.  
La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.
8.  
I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 20

Riserva di efficacia dell'attuazione

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

a) 

risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;

b) 

risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

c) 

risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d) 

trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;

e) 

risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;

f) 

risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;

g) 

risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

Articolo 21

Verifica di efficacia dell’attuazione

1.  
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell' efficacia dell’attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell’attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.
2.  
La verifica dell'efficacia dell’attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Articolo 22

Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.  
La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.
2.  
Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.
3.  
La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.
4.  
Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5.  
La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.
6.  
Qualora la verifica dell’efficacia dell’attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7.  
Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.

Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.



CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica

Articolo 23

Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica

▼C3

1.  
La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo accordo di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.

▼B

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a) 

a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b) 

a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o

c) 

per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) 

a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ( 15 );

ii) 

a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ( 16 );

iii) 

a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

►C1  Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se ◄ l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.

2.  
Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.
3.  
Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.
4.  
Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.
5.  
Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso ►C1  entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4. ◄
6.  
Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. ►C1  Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione. ◄

7.  
L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2.

La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8.  
Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.
9.  

La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a) 

se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b) 

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c) 

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;

d) 

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e) 

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richiesta nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. ►C1  La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione. ◄

10.  
Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11.  
L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.

La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

a) 

un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

b) 

un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

— 
un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e
— 
un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;
c) 

un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per il fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12.  

Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

a) 

se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ( 18 ) o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b) 

se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

c) 

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13.  
I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).
14.  
Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
15.  
La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte la condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16.  
Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.
17.  
Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

▼M2

Articolo 24

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1.  
Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

a) 

se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010;

b) 

se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c) 

se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2.  

Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a) 

alla spesa pubblica; o

b) 

all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma,

se questo è inferiore.

▼B

Articolo 25

▼M3

Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri

1.  
Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ), una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta.

▼B

2.  
Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.
3.  
►M3  Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione. ◄

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1o gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

▼M3

4.  
Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

▼M10



CAPO V

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

Articolo 25 bis

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

1.  
In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1o luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

2.  
In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3.  
In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.
4.  
Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.
5.  
In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.
6.  
In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7.  
L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8.  
Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.
9.  
In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.
10.  
In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.
11.  
Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12.  
Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.
13.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ). la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

▼B



TITOLO III

PROGRAMMAZIONE



CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE

Articolo 26

Preparazione dei programmi

1.  
I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2.  
I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.
3.  
Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.
4.  
I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.
5.  
Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
6.  
Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

Articolo 27

Contenuto dei programmi

1.  
Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2.  
Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.
3.  
Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.
4.  

Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

a) 

indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;

b) 

indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;

c) 

indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5.  
Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.
6.  
Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.
7.  
Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 28

Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.

1.  

In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

a) 

gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;

b) 

un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;

c) 

per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2.  
In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.
3.  
Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Articolo 29

Procedura di adozione dei programmi

1.  
La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.
2.  
In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.
3.  
La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.
4.  
Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1o gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma,lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 30

Modifica dei programmi

1.  
Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.
2.  
La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

▼M6

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell’accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 4 bis.

▼B

3.  
In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell’attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. ►M6  ————— ◄
4.  
In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

▼M9

5.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1o febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

▼B

Articolo 31

Partecipazione della BEI

1.  
Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.
2.  
La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.
3.  
La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.
4.  
Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contribuiti del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.



CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".
2.  

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) 

concentrato su territori subregionali specifici;

b) 

gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) 

attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) 

concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3.  
Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

▼M6

4.  
Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

▼B

5.  
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

Articolo 33

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  

Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

a) 

la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

b) 

un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;

c) 

una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;

d) 

una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;

e) 

un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

f) 

una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g) 

il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2.  
Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
3.  
Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.
4.  
Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.
5.  
La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
6.  
La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e ►C1  in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4  ◄ rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Articolo 34

Gruppi di azione locale

1.  
I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.  
L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
3.  

I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

▼M6

a) 

rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;

b) 

elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d’interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;

c) 

elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d) 

preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;

▼B

e) 

ricevere e valutare le domande di sostegno;

f) 

selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) 

verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

▼M6

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

▼B

4.  
Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
5.  
Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

Articolo 35

Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1.  

Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

a) 

i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

i) 

iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

ii) 

studi dell'area interessata;

iii) 

spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

iv) 

spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

v) 

sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

b) 

l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) 

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

d) 

i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);

e) 

l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2.  
Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.



CAPO III

Sviluppo territoriale

Articolo 36

Investimenti territoriali integrati

1.  
Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2.  
Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

▼M6

3.  
Lo Stato membro o l’autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all’attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

▼B

4.  
Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.



TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37

Strumenti finanziari

1.  
I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2.  

Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

a) 

un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;

b) 

una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

▼M6

c) 

una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell’economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;

▼B

d) 

una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;

e) 

la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

f) 

un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;

g) 

disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

▼M6

3.  
La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all’articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l’autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

▼B

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4.  
Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

▼M9

Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.

▼B

5.  
Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.
6.  
Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20 % dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.
7.  
Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

▼M6

8.  
I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un’altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell’Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ), a seconda del caso, conformemente alle norme dell’Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un’operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza.

▼B

9.  
La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.
10.  
I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.
11.  
L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.
12.  
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.
13.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

Articolo 38

Attuazione degli strumenti finanziari

1.  

In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a) 

gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

b) 

gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;

▼M6

c) 

gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell’ambito del FEIS conformemente all’articolo 39 bis.

▼B

2.  
I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3.  

Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a) 

strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;

b) 

strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4.  

Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

a) 

investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

▼M6

b) 

affidare compiti di esecuzione, tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:

i) 

alla BEI;

ii) 

a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) 

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

— 
non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;
— 
operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;
— 
svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;
— 
operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
— 
garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
— 
sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;
c) 

affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o

d) 

assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l’autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 10).

Nell’attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

▼B

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

▼M6

5.  
Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell’attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 1, e all’articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d’interessi.
6.  
Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell’ambito dell’istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.
7.  

Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l’attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:

▼B

a) 

ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) 

tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

▼M6

8.  
Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell’allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

▼B

9.  
I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

▼M6

10.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all’articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 150, paragrafo 3.

▼B

Articolo 39

Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI

1.  
Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

▼M6

2.  

Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:

▼B

a) 

garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;

b) 

cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ), di uno dei seguenti elementi:

i) 

portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

ii) 

nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ) e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, l primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3.  
Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.
4.  

Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

▼M6

a) 

in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, nazionale o regionale.

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l’altro, un’analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un’indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;

b) 

è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell’ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 3);

▼B

c) 

è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

i) 

impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;

ii) 

il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;

iii) 

le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;

iv) 

le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;

v) 

il calendario dei pagamenti;

vi) 

le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;

vii) 

la selezione degli intermediari finanziari;

viii) 

la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;

ix) 

la visibilità;

x) 

le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) 

se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5.  
In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.

Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6.  
In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

▼M6

7.  
In deroga all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell’ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.
8.  

Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all’importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

a) 

per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b) 

per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all’importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2.

▼B

9.  
Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.
10.  

La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

a) 

l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;

b) 

i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11.  
In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).
12.  
L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

▼M6

Articolo 39 bis

Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici

1.  
Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l’altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
2.  
Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all’articolo 120, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all’articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l’importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.
3.  
In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un’analisi approfondita (due diligence), eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell’ambito del FEIS.
4.  
Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell’articolo 46 del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1017, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.
5.  

Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l’autorità di gestione può:

a) 

investire nel capitale di un’entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;

b) 

affidare compiti di esecuzione conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).

L’organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell’ambito dell’istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d’investimento ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d’investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6.  
Nell’attuare gli strumenti finanziari a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.
7.  
Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c).
8.  
Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell’attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 1, e all’articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d’interessi.
9.  
Quando, ai fini dell’attuazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.
10.  
In deroga all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell’accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.
11.  

I termini e le condizioni per i contributi a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:

a) 

ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua il fondo di fondi;

b) 

tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, tra l’organismo che attua il fondo di fondi e l’organismo che attua lo strumento finanziario.

12.  
Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell’articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.
13.  
Nel caso degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell’Unione a titolo del regolamento (UE) 2015/1017.
14.  
Nell’ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l’FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c).
15.  
In deroga all’articolo 70 e all’articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell’intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell’accordo di finanziamento.
16.  
Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell’applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼B

Articolo 40

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

▼M6

1.  
Le autorità designate conformemente all’articolo 124 del presente regolamento e all’articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell’articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.

La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 150, paragrafo 2.

2.  
Fatti salvi l’articolo 127 del presente regolamento e l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell’audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.

bis.  
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell’accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

▼B

3.  

Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

a) 

i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;

b) 

vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

▼M6

4.  
Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi.

▼B

5.  
Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

▼M6

bis.  

In deroga all’articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell’articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell’articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un’irregolarità isolata può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

a) 

se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;

b) 

se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.

Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell’organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

▼B

Articolo 41

▼C1

Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

▼M6

1.  

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all’articolo 65, paragrafo 2 («periodo di ammissibilità») conformemente alle seguenti condizioni:

▼B

a) 

l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;

b) 

ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;

c) 

successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

i) 

per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

ii) 

per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

►C1  d) 

ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ◄ ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

▼M6

2.  
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l’importo complessivo dei pagamenti effettuati dall’autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).

▼B

3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.
4.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 42

Spesa ammissibile alla chiusura

1.  

Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

a) 

i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;

b) 

le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;

c) 

gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;

d) 

il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).

2.  
In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

▼M6

3.  
In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all’articolo 37, paragrafo 4, per i quali l’accordo di finanziamento di cui all’articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell’adempimento di tutte le condizioni in appresso.

▼B

I fondi versati nel conto di garanzia:

a) 

sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;

b) 

sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;

c) 

non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

►C1  4.  

La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera ◄ l'ammontare:

►C1  a) 

dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 ◄ ; e

b) 

del corrispondente cofinanziamento nazionale.

▼M6

5.  
Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall’organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell’atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.

▼B

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

6.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

Articolo 43

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari

1.  
Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.
►C1  2.  
Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno ◄ conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.
3.  
L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

▼M6

Articolo 43 bis

Trattamento differenziato degli investitori

1.  
Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.
2.  
Le valutazioni di cui agli articoli 37, paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato.
3.  
Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L’allineamento degli interessi è garantito mediante un’adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.
4.  
Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato fa salve le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

▼B

Articolo 44

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

▼M6

1.  

Fatto salvo l’articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell’ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

a) 

per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell’ambito di una priorità;

b) 

se del caso, per coprire le perdite nell’importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

c) 

se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

▼C1

2.  
L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate del reimpiego delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 45

►C1  Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, ◄ nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Articolo 46

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1.  
L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.
2.  

La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

a) 

l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;

b) 

una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;

▼M6

c) 

l’identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

▼B

d) 

l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;

e) 

l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;

f) 

i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;

▼M6

g) 

gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;

h) 

i progressi compiuti nel conseguimento dell’atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;

▼B

i) 

il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

j) 

il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo150, paragrafo 3.
4.  
Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.



TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE



CAPO I

Sorveglianza



Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 47

Comitato di sorveglianza

1.  
Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2.  
Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.
3.  
Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48

Composizione del comitato di sorveglianza

1.  
La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2.  
L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.
3.  
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
4.  
Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
5.  
Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 49

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.  
Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

▼C1

2.  
Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione.

▼B

3.  
Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

▼M6

4.  
Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all’autorità di gestione in merito all’attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.

▼B

Articolo 50

Relazioni di attuazione

1.  
A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.
►C2  2.  
Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori target quantificati, ◄ compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.
3.  
In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.
4.  
La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.
►C1  5.  
La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, comprendono informazioni e valutazioni sui ◄ progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
6.  
Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7.  
La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.
8.  
La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.
9.  
Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

Articolo 51

Riunione annuale di riesame

▼M6

1.  
Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l’efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE.

▼B

2.  
La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 52.
3.  
In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.
4.  
La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.
5.  
Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.



Sezione II

Progresso strategico

Articolo 52

Relazione sullo stato dei lavori

1.  
Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.
2.  

La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

a) 

cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;

b) 

progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

c) 

effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;

d) 

attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

e) 

attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

f) 

se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;

g) 

azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) 

ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i) 

una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3.  
Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.
4.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 53

Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE

1.  
A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.
2.  
Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.
3.  
Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.
4.  
Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.



CAPO II

Valutazione

Articolo 54

Disposizioni generali

1.  
Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.
2.  
Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.
3.  
Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
4.  
Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Articolo 55

Valutazione ex ante

1.  
Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2.  
Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.
3.  

Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

a) 

il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;

b) 

la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

c) 

la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

d) 

la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;

e) 

la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;

f) 

in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

▼C2

g) 

se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;

▼B

h) 

la motivazione della forma di sostegno proposta;

i) 

l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

j) 

l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

k) 

l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

l) 

l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;

m) 

l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

n) 

le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4.  
Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ), tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 56

Valutazione durante il periodo di programmazione

1.  
L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
2.  
Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.
3.  
Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.
4.  
La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

▼M6 —————

▼B

Articolo 57

Valutazione ex post

1.  
Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
2.  
Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

▼M6

3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

▼B

4.  
Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.



TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 58

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.  
Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all' ►M6  articolo 154 del regolamento finanziario ◄ .

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

a) 

assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;

b) 

sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;

c) 

studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;

d) 

misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

e) 

valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;

▼M6

f) 

azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

▼B

g) 

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

h) 

azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i) 

azioni relative all'audit;

j) 

rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;

k) 

divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;

▼M3

l) 

azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

▼M6

La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

▼M6

A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.

▼B

2.  
Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

Articolo 59

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.  
Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

▼M6

bis.  
Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.

▼B

2.  
Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

▼M6

3.  

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:

a) 

alla BEI;

b) 

a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c) 

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).

▼B



TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE



CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 60

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.  
La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.
2.  
Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Articolo 61

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

▼M6

1.  
Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall’operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l’utilizzo dell’infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall’operazione, con l’eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall’attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

▼B

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2.  
La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.
3.  

Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a) 

applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;

▼M6

a bis

applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l’autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;

▼B

b) 

calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

►C1  4.  
Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è ◄ determinato conformemente alle norme nazionali.

▼M6

5.  
In alternativa all’applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell’ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all’importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui a tale lettera a).

▼B

6.  
Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
7.  

I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

a) 

alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;

b) 

alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,

c) 

all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;

d) 

all'assistenza tecnica;

e) 

al sostegno da o a strumenti finanziari;

f) 

alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;

g) 

alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;

▼M6

h) 

alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.

▼B

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

▼M6

8.  
Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato.

▼B



CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 62

PPP

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 63

Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP

1.  

In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

a) 

l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o

b) 

un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2.  
L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.
3.  
Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di 3diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.
5.  
La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 64

Sostegno alle operazioni PPP

►C1  1.  

Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione ◄ , a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

a) 

il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;

b) 

l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

►C1  2.  
I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti ◄ in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.
3.  
I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.



CAPO III

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 65

Ammissibilità

1.  
L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.
2.  
Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1o gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
3.  
In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1o settembre 2013.
4.  
Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.
5.  
In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1o settembre 2013.
6.  
Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
7.  
Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.
8.  
Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

a) 

all'assistenza tecnica;

b) 

agli strumenti finanziari;

c) 

all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;

d) 

ai premi;

e) 

alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;

f) 

alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;

g) 

alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;

▼M6

h) 

alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o

i) 

alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000  EUR.

▼B

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9.  
La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10.  
In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

▼M9

In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.

▼M6

11.  
Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dello stesso fondo nell’ambito di un altro programma. L’importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

▼B

Articolo 66

Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 67

Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1.  

Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

a) 

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;

b) 

tabelle standard di costi unitari;

▼M6

c) 

somme forfettarie;

▼B

d) 

finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

▼M6

e) 

finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all’atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.

▼B

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

▼M6

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l’audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.

▼B

2.  
In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

▼M6

2 bis.  
Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall’FSE, le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000  EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall’FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 152, paragrafo 7.

▼B

3.  
Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

▼M6

4.  
Laddove un’operazione o un progetto facente parte di un’operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l’appalto pubblico nell’ambito di un’operazione o di un progetto facente parte di un’operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all’intera operazione o progetto facente parte di un’operazione.

▼B

5.  

Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

▼M6

a) 

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) 

su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii) 

su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) 

sull’applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;

▼M6

a bis

un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall’autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall’autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000  EUR;

▼B

b) 

conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c) 

conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d) 

tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e) 

metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

▼M6

bis.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.

▼B

6.  
Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

▼M6

Articolo 68

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) 

un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b) 

un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) 

un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

▼M6

Articolo 68 bis

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1.  
I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.
2.  
Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.
3.  
Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione.

4.  
Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l’impiego possono essere desunti dai costi lordi per l’impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.
5.  
I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l’impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell’ambito dell’operazione su base mensile, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 68 ter

Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1.  
Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dall’FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2.  
Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

▼B

Articolo 69

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile

1.  

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) 

il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b) 

il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c) 

il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d) 

nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e) 

nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2.  

Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

a) 

ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;

b) 

l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

c) 

i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;

d) 

all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3.  

Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

a) 

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

b) 

l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

c) 

imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

▼M6

Articolo 70

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell’ubicazione

1.  
Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell’area del programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l’intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all’interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l’istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

2.  

L’autorità di gestione può accettare che un’operazione sia attuata al di fuori dell’area del programma ma sempre all’interno dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’operazione è a vantaggio dell’area del programma;

b) 

l’importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall’area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell’adozione del programma;

c) 

il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all’operazione o al tipo di operazioni interessate;

d) 

le autorità responsabili per il programma nell’ambito del quale è finanziata l’operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l’audit o stipulano accordi con autorità nell’area in cui si svolge l’operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall’area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all’esterno che all’interno dell’area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all’esterno dello Stato membro ma sempre all’interno dell’Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

3.  
Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell’Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell’operazione.
4.  
I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dall’FSE.

▼B

Articolo 71

Stabilità delle operazioni

1.  

Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

a) 

cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) 

cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) 

una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2.  
Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
3.  
Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

▼M6

4.  
I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

▼B

5.  
I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.



TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO



CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 72

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

a) 

una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b) 

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c) 

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

d) 

sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;

e) 

sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

f) 

disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

g) 

sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h) 

la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 73

Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 74

Responsabilità degli Stati membri

1.  
Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.
2.  
Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.
3.  
Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.
4.  
Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.



CAPO II

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 75

Poteri e responsabilità della Commissione

1.  
La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all' ►M6  articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ , dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.
2.  
I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

▼M6

2 bis.  

La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

a) 

il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;

b) 

la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall’audit o dal controllo sul posto in questione;

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.

▼B

3.  
La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.



TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO



CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 76

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

►C1  La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell' ►M6  articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario ◄  ◄ e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

Articolo 77

Norme comuni per i pagamenti

1.  
I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.
2.  
I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.
3.  
I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.
4.  
Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Articolo 78

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 79

▼C1

Domande di pagamento

▼B

►C1  1.  
La procedura specifica e le informazioni da presentare per le domande di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE ◄ sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.
►C1  2.  
La domanda di pagamento da presentare alla Commissione ◄ fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell' ►M6  articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario ◄ .

Articolo 80

Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, ►C1  le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro. ◄

Articolo 81

Pagamento del prefinanziamento iniziale

1.  
A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.
2.  
Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 82

Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 83

Interruzione dei termini di pagamento

1.  

I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a) 

a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

▼C1

b) 

l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

▼B

c) 

non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell' ►M6  articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ .

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2.  
L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.



CAPO II

Esame e accettazione dei conti

Articolo 84

Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell' ►M6  articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario ◄ , applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.



CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 85

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.  
La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.
2.  

Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) 

la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b) 

la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3.  
Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.
4.  
I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.



CAPO IV

Disimpegno

Articolo 86

Principi

►C1  1.  
Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una domanda di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni domanda di pagamento ◄ interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.
2.  
L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
3.  
Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.
4.  
La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
5.  
Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

Articolo 87

Eccezioni al disimpegno

1.  

L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

a) 

le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

►C1  b) 

non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento ◄ per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2.  
Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 88

Procedura

1.  
La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.
2.  
Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.
3.  
Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4.  
Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.
5.  
La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.



PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE



TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO



CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 89

Missione e obiettivi

1.  
I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.

Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2.  

Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

a) 

investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e

b) 

cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

Articolo 90

Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.  
I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007.
2.  

Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a) 

regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

b) 

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;

c) 

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3.  
Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4.  
Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
5.  
Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.



CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 91

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

▼M11

1.  
Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014 - 2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 105 627 309 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell’allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 166 933 076 EUR costituiscono una dotazione specifica per l’IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell’Unione, l’importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % all’anno.

▼B

2.  
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

▼M3

3.  
Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.

▼B

Articolo 92

Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

▼M7

1.  

Le risorse destinate all’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ammontano al 96,09  % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:

a) 

il 51,52  % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b) 

il 10,82  % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c) 

il 16,33  % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d) 

il 20,89  % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e) 

lo 0,44  % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.

▼B

2.  
Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.
►C1  3.  
Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/–5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali ◄ sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.
4.  
Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

▼M11

5.  
Le risorse destinate all’IOG ammontano a 4 166 933 076 EUR, di cui 23,7 milioni di EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2020. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE a norma dell’articolo 22 del regolamento FSE.

Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l’IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento della dotazione specifica per l’IOG. Gli Stati membri chiedono il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili.

Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l’IOG assegnate nel 2019 e nel 2020.

▼B

6.  
L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1o gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7.  
Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8.  
330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

▼M5

9.  
Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR).

▼B

10.  
Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

▼M13

Articolo 92 bis

Risorse REACT-EU

Le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ( 25 ) sono attuate nell’ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento.

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia («risorse REACT-EU»).

Come previsto nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 92 ter

Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU

1.  
Le risorse REACT-EU sono rese disponibili nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.

In deroga all’articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali.

Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l’assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

2.  

Oltre alle risorse globali di cui all’articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito:

— 
2021: EUR 37 500 000 000 ;
— 
2022: EUR 10 000 000 000 .

Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018.

Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU.

3.  
Lo 0,35 % delle risorse REACT-EU è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, dedicando particolare attenzione agli Stati membri colpiti più duramente dalla pandemia di COVID-19 e a quelli con tassi di assorbimento e di attuazione più bassi.
4.  
La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse REACT-EU sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse REACT-EU per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021.
5.  
In deroga all’articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse REACT-EU per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2021 e 2022.

L’impegno giuridico di cui all’articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094.

Alle risorse REACT-EU non si applica l’articolo 76, terzo e quarto comma.

In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all’articolo 136 del presente regolamento. In deroga all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi.

In deroga all’articolo 86, paragrafo 2, e all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi.

Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell’ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all’IOG. In entrambi i casi l’aumento può essere proposto prima dell’assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa.

In seguito all’assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.

L’articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all’anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario.

Le prescrizioni di cui all’articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all’assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU.

Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.

6.  
Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell’ambito del FESR e del FSE all’assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10.

A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all’assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.  
In deroga agli articoli 81, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell’assegnazione delle risorse REACT-EU è pari all’11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l’importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l’intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU.

La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.

8.  
Le risorse REACT-EU non destinate all’assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell’ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un’economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19.

Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l’accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell’occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell’istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale.

Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione e alle misure a favore dell’inclusione sociale e dell’eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l’accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.

9.  
A eccezione dell’assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l’IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell’ambito del nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia», che integra gli obiettivi tematici di cui all’articolo 9.

L’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all’articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013, non può essere combinato con altre priorità d’investimento.

L’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo costituisce inoltre la priorità d’investimento unica per la programmazione e l’attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE.

Qualora all’interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell’asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all’articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Nel piano di finanziamento riveduto di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita l’assegnazione delle risorse REACT-EU per l’anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell’attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni.

In deroga all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l’impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto.

10.  
In deroga all’articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare nuovi programmi operativi specifici a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, nell’ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all’articolo 55.

In deroga all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l’impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell’articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell’ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all’articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), al paragrafo 4, al paragrafo 6, lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all’articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente.

In deroga all’articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro.

11.  
In deroga all’articolo 65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.
12.  
In deroga all’articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all’asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse REACT-EU programmate nell’ambito dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Oltre agli indicatori comuni definiti nelle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri si avvalgono anche, se del caso, di indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione.

In deroga all’articolo 56, paragrafo 3, e all’articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell’uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e, se del caso, l’inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

13.  

Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all’articolo 18;

b) 

condizionalità ex ante, in deroga all’articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;

c) 

prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell’attuazione e all’applicazione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente;

d) 

l’articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1o febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia sostenuta nell’ambito dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo;

e) 

le prescrizioni relative all’elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all’articolo 116 e all’articolo 115, paragrafo 1, lettera a).

In deroga ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013 per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.

14.  
Nell’esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell’articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell’allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle risorse REACT-EU, nonché dell’ulteriore sostegno da esse derivante.

Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l’operazione in questione è finanziata nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali.

Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al «Fondo», ai «Fondi» o ai «Fondi SIE» nell’allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione «finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19».

▼B

Articolo 93

Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1.  
Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.
2.  
In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 94

Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1.  
Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.
2.  
In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
3.  
La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Articolo 95

Addizionalità

1.  

Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

1)

"formazione lorda di capitale fisso" : tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio ( 26 );

2)

"capitale fisso" : tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;

3)

"amministrazioni pubbliche" : tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;

4)

"spese strutturali pubbliche o assimilabili" : gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2.  
Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.
3.  
Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4.  
La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5.  
La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.

6.  
Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.
7.  
I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.



TITOLO II

PROGRAMMAZIONE



CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 96

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.  

Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

a) 

interessare più di una categoria di regioni;

b) 

combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;

c) 

in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;

d) 

per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2.  

Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

a) 

una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;

b) 

per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i) 

le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

▼C2

ii) 

al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

▼B

iii) 

una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;

▼C2

iv) 

gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;

▼B

v) 

identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;

vi) 

le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

vii) 

se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) 

per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

i) 

gli obiettivi specifici;

▼C2

ii) 

i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

▼B

iii) 

una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) 

gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v) 

le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;

d) 

un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i) 

le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;

ii) 

le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) 

un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3.  

Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

a) 

l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

►C1  b) 

l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR ◄ e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;

c) 

l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d) 

le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

e) 

qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4.  

In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

a) 

se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;

b) 

se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5.  

Il programma operativo individua:

a) 

l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;

b) 

l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c) 

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6.  

Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

a) 

meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti diposizioni di cui al CSF;

b) 

per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

c) 

una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7.  

Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

a) 

le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;

b) 

le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

c) 

il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8.  
Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.
9.  
Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

▼M9

10.  
Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

▼B

11.  
L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

Articolo 97

Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 98

Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.  
I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

▼M6

2.  
Il FESR e l’FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell’Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell’operazione e siano direttamente associati a essa.

▼B

3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 99

Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.



CAPO II

Grandi progetti

Articolo 100

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 101

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

a) 

i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

b) 

una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

c) 

il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;

d) 

studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;

e) 

un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

f) 

un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

g) 

una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

h) 

il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

i) 

il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 102

Decisione relativa a un grande progetto

1.  

Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

a) 

i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:

i) 

l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;

ii) 

una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;

iii) 

il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;

iv) 

il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;

b) 

l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2.  
In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.
3.  
L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.
4.  
Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.
5.  
I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

▼M6

6.  
La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l’approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall’autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all’adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.

▼M6

7.  
Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l’autorità di gestione ha informato la Commissione dell’avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell’articolo 101.

Un’analisi indipendente della qualità dev’essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:

a) 

se l’analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;

b) 

se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o

c) 

se la valutazione pertinente è negativa.

▼B

Articolo 103

Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

1.  

In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

a) 

l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1o gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;

b) 

la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;

c) 

la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;

d) 

non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

e) 

la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2.  
L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.
3.  
Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.
4.  
L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.



CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 104

Ambito di applicazione

1.  
Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

▼M6

2.  
La spesa pubblica destinata a un piano d’azione comune è pari ad almeno 5 000 000  EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.
3.  
Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell’IOG, al primo piano d’azione comune presentato da uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione o al primo piano d’azione comune presentato da un programma nell’ambito dall’obiettivo cooperazione territoriale europea.

▼B

Articolo 105

Preparazione dei piani d'azione comuni

1.  
Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.
2.  
Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. ►M6  ————— ◄

Articolo 106

Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

▼M6

1) 

una descrizione degli obiettivi del piano d’azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l’occupazione a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

▼M6 —————

▼M6

3) 

una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;

▼B

4) 

informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;

5) 

il suo periodo di esecuzione;

▼M6

6) 

la conferma che contribuirà all’approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;

7) 

la conferma che contribuirà all’approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;

8) 

le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

a) 

le informazioni sulla selezione del piano d’azione comune da parte dell’autorità di gestione, conformemente all’articolo 125, paragrafo 3;

b) 

le modalità di conduzione del piano d’azione comune, conformemente all’articolo 108;

c) 

le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d’azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;

▼B

9) 

le sue disposizioni finanziarie, tra cui:

▼M6

a) 

i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento FSE;

▼M6 —————

▼B

c) 

il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 107

Decisione relativa al piano d'azione comune

1.  
La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2.  
A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

▼M6

3.  
La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d’azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l’importo complessivo ammissibile e l’ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d’azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d’azione comune.

▼B

4.  
Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 108

Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

▼M6

1.  
Lo Stato membro o l’autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d’azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e riferisce all’autorità di gestione. Se del caso, l’autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell’attuazione del piano d’azione comune in conformità dell’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 125, paragrafo 2, lettera a).

▼B

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2.  

Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

a) 

verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

b) 

esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3.  
Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Articolo 109

Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1.  
I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. ►M6  ————— ◄
2.  
La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.
3.  
Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.



TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE



CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 110

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.  

Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

a) 

ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;

b) 

i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;

▼M6

c) 

l’attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;

▼B

d) 

l'esecuzione dei grandi progetti;

e) 

l'attuazione dei piani d'azione comuni;

f) 

le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;

g) 

le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;

h) 

se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;

i) 

gli strumenti finanziari.

2.  

In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

▼M6

a) 

la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera c);

▼B

b) 

le relazioni di attuazione annuali e finali;

c) 

il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;

d) 

la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;

e) 

eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 111

Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.  
Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.
2.  
Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.
3.  

Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

a) 

esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;

b) 

progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4.  

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

a) 

i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;

b) 

i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

c) 

il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

a) 

i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;

b) 

i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;

c) 

i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

d) 

se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

e) 

le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;

f) 

le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;

g) 

i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

h) 

i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, ►C1  gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 ◄ , e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).

5.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 112

Trasmissione di dati finanziari

1.  

Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

a) 

il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;

b) 

la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2.  
Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
3.  
Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.
4.  
La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.
5.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 113

Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:

a) 

un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;

b) 

un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;

c) 

se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

Articolo 114

Valutazione

▼M6

1.  
L’autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall’adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all’articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data.

▼B

2.  
Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.
3.  
La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

▼M6 —————

▼B



CAPO II

▼M6

Informazione, comunicazione e visibilità

▼B

Articolo 115

▼M6

Informazione, comunicazione e visibilità

▼B

1.  

Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

a) 

elaborare strategie di comunicazione;

b) 

garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;

c) 

informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;

▼M6

d) 

pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

▼B

2.  
Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

▼M6

3.  
Le norme dettagliate concernenti l’informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell’allegato XII.

▼B

4.  
La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 116

Strategia di comunicazione

1.  
Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2.  
La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

▼M6

3.  
In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l’autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all’anno in merito ai progressi nell’attuazione della strategia di comunicazione di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l’anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l’anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l’efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.

▼B

Articolo 117

Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1.  
Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.
2.  
Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.
3.  
Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

▼M6

4.  
La Commissione istituisce reti a livello dell’Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell’attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell’attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all’anno le reti discutono e valutano l’efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l’impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività.

▼B



TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 118

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 119

Assistenza tecnica degli Stati membri

▼M6

1.  
L’ammontare dei fondi destinato all’assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell’importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione.

▼B

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2.  
►M6  ————— ◄ Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.
3.  
In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

▼M6

4.  
Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell’ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell’ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

▼B

5.  
In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.

▼M6

bis.  
La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell’adozione del programma operativo.

▼B

6.  
L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.



TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 120

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.  
La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.
2.  

Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a) 

alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b) 

alla spesa pubblica ammissibile.

3.  

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

a) 

l'85 % per il Fondo di coesione;

b) 

l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;

c) 

l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;

d) 

il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);

e) 

il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

▼M2

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %.

▼B

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secodo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4.  
Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
5.  
Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.
6.  
La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
7.  
Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

▼M4

8.  

Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ( 27 );

b) 

le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e

c) 

le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.

L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.

▼B

Articolo 121

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

1) 

importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

2) 

tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";

3) 

tasso di mobilitazione di risorse private;

4) 

copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:

a) 

Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

b) 

zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

c) 

zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;

d) 

inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.



PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP



TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO



CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 122

Responsabilità degli Stati membri

1.  
Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.
2.  
Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. ►C1  Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP e ◄ la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

a) 

casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b) 

casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

▼C1

c) 

casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione.

▼B

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

▼M6

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un’operazione in un esercizio contabile.

▼B

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3.  
Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4.  
Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.



CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 123

Designazione delle autorità

1.  
Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.
2.  
Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3.  
Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.
4.  
Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

▼M6

5.  
Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione, se del caso, e l’autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

▼B

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6.  
Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.
7.  
Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
8.  
Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.
9.  
Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 124

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1.  
Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.
2.  
Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ( 28 ), dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.
3.  
Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4.  
Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.
5.  
Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6.  
Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.
7.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 125

Funzioni dell'autorità di gestione

1.  
L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
2.  

Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) 

assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) 

elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

c) 

rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delleoperazioni;

d) 

istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e) 

garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3.  

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) 

elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i) 

garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

ii) 

siano non discriminatori e trasparenti;

iii) 

tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;

▼C1

b) 

garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;

▼M6

c) 

provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario, il termine per l’esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l’informazione, la comunicazione e la visibilità;

▼B

d) 

si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e) 

si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f) 

garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g) 

stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4.  

Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

▼M6

a) 

verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e:

i) 

qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) 

nel caso di costi rimborsati a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

▼B

b) 

garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) 

istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) 

stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);

e) 

prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all' ►M6  articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ .

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5.  

Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a) 

verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b) 

verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6.  
Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.
7.  
Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.
8.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.
10.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 126

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a) 

elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

b) 

preparare i bilanci di cui all' ►M6  articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario ◄ ;

c) 

certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

d) 

garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

e) 

garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

f) 

tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

g) 

mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

h) 

tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. ►C1  Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva. ◄

Articolo 127

Funzioni dell'autorità di audit

1.  
L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell' ►M6  articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario ◄ .

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2.  
Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
3.  
L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.
4.  
Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.
5.  

L'autorità di audit prepara:

a) 

un parere di audit a norma dell' ►M6  articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario ◄ ;

b) 

una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
7.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
8.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.



CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

Articolo 128

Cooperazione con le autorità di audit

1.  
La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.
2.  
Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.
3.  
La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.



TITOLO II

▼C1

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

▼B



CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 129

Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, ►C1  l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro. ◄

Articolo 130

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale

1.  
La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

▼C1

2.  

Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a) 

alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o

b) 

al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,

Se questo è inferiore.

▼M10

3.  
In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.

▼M6

Articolo 131

Domande di pagamento

1.  

Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a) 

l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione;

b) 

l’importo totale della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell’articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

2.  
Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del presente regolamento, agli articoli 68, 68 bis e 68 ter del presente regolamento, all’articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento e all’articolo 109 del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.
3.  
Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto.
4.  

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:

a) 

tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) 

tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere all’organismo che riceve l’aiuto nell’ambito di una determinata operazione;

c) 

tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall’organismo che riceve l’aiuto nell’attuazione dell’operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5.  

Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:

a) 

l’importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;

b) 

l’importo che entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto; e

c) 

l’importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 150, paragrafo 3.

▼B

Articolo 132

Pagamento ai beneficiari

1.  
In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2.  

Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) 

l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b) 

è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 133

Uso dell'euro

1.  
Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.
2.  
In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.
3.  
Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134

Pagamento del prefinanziamento

1.  

Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) 

nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

b) 

nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

c) 

nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

▼M1

1 bis.  
Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale supplementare pari al 3,5 % dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016.

Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

▼B

2.  

Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1o luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

— 
nel 2016: il 2 %;
— 
nel 2017: il 2,625 %;
— 
nel 2018: il 2,75 %;
— 
nel 2019: il 2,875 %;

▼M12

— 
nel 2020: il 3 %;

▼M12

— 
dal 2021 al 2023: il 2 %.

▼B

3.  
Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma. operativo

Articolo 135

Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1.  
L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.
2.  
L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.
3.  
La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.
4.  
Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5.  
Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136

Disimpegno

1.  
La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.
2.  
La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.



CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti



Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Articolo 137

Preparazione dei conti

1.  

I conti di cui all' ►M6  articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario ◄ sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

a) 

l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;

b) 

gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;

c) 

gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;

d) 

per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2.  
Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.
3.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 138

Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all' ►M6  articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario ◄ , i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

a) 

i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;

b) 

la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;

c) 

il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

Articolo 139

Esame e accettazione dei conti

1.  
La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.
2.  
La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.
3.  
La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.
4.  
Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.
5.  
Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.
6.  

Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

a) 

gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b) 

l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:

i) 

l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e

ii) 

l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7.  
A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. ►C1  Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. ◄ L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

▼M9

In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.

▼B

8.  
Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, ►C1  l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. ◄ Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.
9.  
L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.
10.  
Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

Articolo 140

Disponibilità dei documenti

1.  
Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, ►C1  l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi e dal FEAMP per operazioni ◄ per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

▼C1

Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

▼B

2.  
L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.
3.  
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. ►M6  Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari. ◄
4.  
I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
5.  
La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
6.  
Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.



Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Articolo 141

Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1.  
Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
2.  
Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.



Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Articolo 142

Sospensione dei pagamenti

1.  

La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

a) 

vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;

▼C1

b) 

le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

▼B

c) 

lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;

d) 

sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

e) 

non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;

f) 

dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2.  
La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.



CAPO III

Rettifiche finanziarie



Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli stati membri

Articolo 143

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.  
Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.
2.  
Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. ►C1  Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. ◄
3.  
Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.
4.  
Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
5.  
Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.



Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla commissione

Articolo 144

Criteri per le rettifiche finanziarie

1.  

La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) 

vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b) 

lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) 

le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2.  
Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.
3.  
Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.
4.  
In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

▼C1

5.  
Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi o del FEAMP a favore dello Stato membro interessato.

▼B

6.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.
7.  
Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

Articolo 145

Procedura

1.  
Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
2.  
Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3.  
La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4.  
Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

▼C1

5.  
In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il FEAMP conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

▼B

6.  
Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

▼C1

7.  
Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo.

▼B

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a) 

siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell' ►M6  articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure

b) 

siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento d ei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

a) 

rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b) 

ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;

c) 

tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8.  
Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

Articolo 146

Obblighi degli Stati membri

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ( 29 ).

Articolo 147

Rimborso

►C1  1.  
Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell' ►M6  articolo 98 del regolamento finanziario ◄ . ◄ Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2.  
Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.



TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 148

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

▼M6

1.  
Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000  EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000  EUR per l’FSE o 200 000  EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all’esercizio in cui l’operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all’esercizio in cui l’operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell’autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall’autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000  EUR e 400 000  EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000  EUR e 300 000  EUR per l’FSE e tra 100 000  EUR e 200 000  EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l’autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all’articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.

▼B

2.  
Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.
3.  
Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.
4.  
In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di contro