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Document 02013R1300-20131220
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio
Regolamento (UE) n . 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio
02013R1300 — IT — 20.12.2013 — 000.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 281) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio
Articolo 1
Istituzione del Fondo di coesione e suo oggetto
1. È istituito un Fondo di coesione al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione nell'interesse della promozione dello sviluppo sostenibile.
2. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo di coesione e l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 2
Ambito di intervento del Fondo di coesione
1. Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene:
a) gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;
b) le TEN-T, secondo gli orientamenti adottati con il regolamento (UE) n. 1315/2013;
c) l'assistenza tecnica.
2. Il Fondo di coesione non sostiene:
a) la disattivazione o la costruzione delle centrali nucleari;
b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c) gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, a meno che non siano destinati a promuovere l'efficienza energetica o l'uso delle energie rinnovabili;
d) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
e) le imprese in difficoltà, quali definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
f) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
Articolo 3
Sostegno del Fondo di coesione per i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti in virtù del meccanismo per collegare l'Europa
Il Fondo di coesione sostiene i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti aventi un valore aggiunto europeo di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 per un importo di 10 000 000 000 di EUR, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 4
Priorità d'investimento
Il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, conformemente alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita indicate nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento e nell'accordo di partenariato:
a) favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:
i) promuovendo la produzione e la distribuzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili;
ii) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;
iii) sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;
iv) sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione;
v) promuovendo strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni;
vi) promuovendo l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile;
b) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi:
i) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;
ii) promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;
c) preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:
i) investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per far fronte alle necessità, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
ii) investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per far fronte alle necessità, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
iii) proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli e promuovendo i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi;
iv) intervenendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore;
d) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:
i) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;
ii) sviluppando e migliorando sistemi di trasporto ecologici (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;
iii) sviluppando e riattando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione del rumore;
e) potenziare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni tese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici connessi all'attuazione del Fondo di coesione.
Articolo 5
Indicatori
1. Sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c),), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli indicatori di output comuni figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.
2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. Sono fissati valori target cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023.
3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 7 per modificare l'elenco degli indicatori di output comuni di cui all'allegato I, al fine di effettuare aggiustamenti, ove ciò sia giustificato per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.
Articolo 6
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o ogni altro atto normativo applicabile continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.
2. Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 restano valide.
Articolo 7
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 8
Abrogazione
Fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1084/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.
Articolo 9
Riesame
Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 177 TFUE.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il girno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER IL FONDO DI COESIONE
|
UNITÀ |
DENOMINAZIONE |
Ambiente |
||
Rifiuti solidi |
tonnellate/anno |
Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti |
Approvvigionamento idrico |
persone |
Popolazione addizionale beneficiaria dell'approvvigionamento idrico potenziato |
Trattamento delle acque reflue |
equivalente popolazione |
Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato |
Prevenzione e gestione dei rischi |
persone |
Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni |
persone |
Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali |
|
Riabilitazione dei suoli |
ettari |
Superficie totale dei suoli riabilitati |
Natura e biodiversità |
ettari |
Superficie degli habitat che ricevono un sostegno per raggiungere un migliore stato di conservazione |
Energia e cambiamento climatico |
||
Energie rinnovabili |
MW |
Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili |
Efficienza energetica |
unità abitative |
Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata |
kWh/anno |
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici |
|
utenti |
Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti |
|
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra |
tonnellate equivalenti CO2 |
Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra |
Trasporti |
||
Ferrovie |
chilometri |
Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie |
|
chilometri |
Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate |
Strade |
chilometri |
Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione |
Chilometri |
Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate |
|
Trasporti urbani |
Chilometri |
Lunghezza totale delle linee tramviarie e metropolitane nuove o migliorate |
Vie navigabili |
Chilometri |
Lunghezza totale delle vie navigabili nuove o migliorate |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1084/2006 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
— |
— |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 5 bis |
— |
— |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione
Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.