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Document 02013R0883-20210117
Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999
Consolidated text: Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio
02013R0883 — IT — 17.01.2021 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 883/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 settembre 2013 (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2016/2030 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 |
L 317 |
1 |
23.11.2016 |
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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2223 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 |
L 437 |
49 |
28.12.2020 |
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 883/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 settembre 2013
relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio
Articolo 1
Obiettivi e compiti
Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come «Unione»), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, («Ufficio») esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:
dai pertinenti atti dell’Unione; e
dai pertinenti accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi dall’Unione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Il presente regolamento si applica fatti salvi:
il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
lo statuto dei deputati del Parlamento europeo;
lo statuto;
il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«interessi finanziari dell’Unione» entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell’Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati;
«irregolarità» un’irregolarità quale definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
«frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione» la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell’Unione e la nozione di «ogni altra attività illecita» comprende quella di «irregolarità» quale definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
«indagine amministrativa» («indagine») ogni controllo, verifica e operazione svolti dall’Ufficio conformemente agli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 e di accertare, ove necessario, il carattere irregolare delle attività controllate; tali indagini non incidono sui poteri dell’EPPO o delle autorità competenti degli Stati membri di avviare e svolgere procedimenti penali;
«persona interessata» ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione e che sono pertanto oggetto di indagine da parte dell’Ufficio;
«operatore economico» la definizione data a questo termine dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96;
«accordi amministrativi» accordi di carattere tecnico e/o operativo conclusi dall’Ufficio che possono avere come obiettivo, in particolare, di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti e che non creano ulteriori obblighi giuridici;
«membro di un’istituzione» un membro del Parlamento europeo, un membro del Consiglio europeo, un rappresentante di uno Stato membro a livello ministeriale in sede di Consiglio, un membro della Commissione, un membro della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), un membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea o un membro della Corte dei conti, in relazione agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione nel contesto dell’esercizio delle sue funzioni in tale veste.
Articolo 3
Indagini esterne
Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell’Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni, alla documentazione e ai dati relativi alla questione oggetto dell’indagine che si dimostrino necessari per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto e che sia in grado di prendere possesso di tali dati o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione. I dispositivi privati, quando sono utilizzati a scopi lavorativi, possono essere oggetto di verifica da parte dell’Ufficio. L’Ufficio assoggetta tali dispositivi a verifica solamente alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui le autorità nazionali di controllo sono autorizzate a indagare su dispositivi privati e ove abbia ragionevoli motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l’indagine.
Nel prestare assistenza a norma del presente paragrafo o del paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all’autorità competente interessata. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.
Fatta salva la normativa settoriale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l’Ufficio può partecipare in conformità del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l’Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 4
Indagini interne
Nel corso delle indagini interne:
l’Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni e ai dati pertinenti, relativi alla questione oggetto dell’indagine, a prescindere dal tipo di supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi. I dispositivi privati, quando sono utilizzati a scopi lavorativi, possono essere oggetto di verifica da parte dell’Ufficio. L’Ufficio assoggetta tali dispositivi a verifica solamente nella misura in cui sono utilizzati a scopi lavorativi, alle condizioni stabilite dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti e ove abbia ragionevoli motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l’indagine.
L’Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L’Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o dati per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;
l’Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni od organi, ai dirigenti di organismi o ai membri del personale, accuratamente documentate conformemente alle norme applicabili dell’Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati.
In casi nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell’indagine interna utilizzando i consueti canali di comunicazione, l’Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi per trasmettere le informazioni.
In casi eccezionali, la comunicazione di tali informazioni può essere differita sulla base di una decisione motivata del direttore generale, che è trasmessa al comitato di vigilanza dopo la chiusura dell’indagine.
Se necessario, l’Ufficio informa anche le autorità competenti dello Stato membro interessato. In tal caso, si applicano i requisiti procedurali previsti all’articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se le autorità competenti decidono, conformemente al diritto nazionale, di adottare delle misure sulla base delle informazioni loro trasmesse, esse ne informano, su richiesta, l’Ufficio.
Articolo 5
Avvio delle indagini
Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell’EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.
Se un funzionario, un altro agente, un membro di un’istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale, che agisca conformemente all’articolo 22 bis dello statuto, fornisce informazioni all’Ufficio relative a un sospetto di frode o di irregolarità, l’Ufficio informa tale persona della decisione di avviare o no un’indagine in relazione ai fatti in questione.
Articolo 6
Accesso alle informazioni contenute in banche dati prima dell’avvio di un’indagine
Articolo 7
Esecuzione delle indagini
Su richiesta dell’Ufficio, che deve essere spiegata per iscritto, riguardo a fatti oggetto di indagine, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all’Ufficio, alle medesime condizioni che si applicano alle autorità nazionali competenti:
le informazioni disponibili nei meccanismi centralizzati automatici di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
ove strettamente necessario ai fini dell’indagine, il registro delle operazioni.
La richiesta dell’Ufficio include una giustificazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura per quanto riguarda la natura e la gravità dei fatti oggetto di indagine. Tale richiesta si riferisce soltanto alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti ai fini delle lettere a) e b) del primo comma.
Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio informa senza indugio l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati dell’indagine in corso. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi:
l’identità del funzionario, altro agente, membro di un’istituzione o organo, dirigente di un organismo, o membro del personale interessati e una sintesi dei fatti in questione;
ogni informazione che possa essere d’ausilio all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato al fine di decidere in merito alle opportune misure amministrative cautelari da adottare per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;
le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d’indagine che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un’indagine esterna, nell’ambito di competenza di un’autorità nazionale, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini.
L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può consultare in qualsiasi momento l’Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest’ultimo, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova. L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato informa senza ritardo l’Ufficio in merito a eventuali misure cautelari adottate.
Articolo 8
Obbligo di informare l’Ufficio
Quando trasmettono all’EPPO una segnalazione conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono adempiere all’obbligo stabilito al primo comma del presente paragrafo trasmettendo all’Ufficio copia di tale segnalazione.
Prima dell’avvio di un’indagine e su richiesta dell’Ufficio, che deve essere spiegata per iscritto, essi trasmettono qualsiasi documento o informazione in loro possesso necessari per valutare le accuse o per applicare i criteri relativi all’avvio di un’indagine di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Ciò non pregiudica la possibilità per l’EPPO di fornire all’Ufficio informazioni pertinenti sui casi conformemente all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 36, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 4, e all’articolo 101, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939.
Articolo 9
Garanzie procedurali
L’invito a un colloquio è inviato a una persona interessata con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine. Nel secondo caso, il termine di preavviso non è inferiore a 24 ore. L’invito comprende un elenco dei diritti della persona interessata, in particolare il diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.
L’invito a un colloquio è inviato a un testimone con un preavviso di almeno 24 ore. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso del testimone o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine.
I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell’ambito di controlli e di verifiche sul posto. Le garanzie procedurali di cui all’articolo 3, paragrafi 7 e 8, si applicano alla persona interessata, in particolare il diritto di essere assistiti da una persona di propria scelta.
Se nel corso di un colloquio emergono indizi che un testimone potrebbe essere una persona interessata, il colloquio si conclude. Si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4. Tale testimone è informato immediatamente dei suoi diritti in qualità di persona interessata e riceve, su richiesta, una copia dei resoconti di eventuali dichiarazioni da lui rilasciate in passato. L’Ufficio non può utilizzare contro tale persona le sue dichiarazioni passate senza prima concedergli la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
L’Ufficio redige un verbale del colloquio e consente alla persona sentita di consultarlo affinché la stessa possa approvare il verbale o aggiungere osservazioni. L’Ufficio consegna alla persona interessata copia del verbale del colloquio.
A tal fine, l’Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall’Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine. La relazione finale d’indagine fa riferimento a tali eventuali osservazioni.
In casi debitamente giustificati ove necessario per garantire la riservatezza dell’indagine o di un’indagine penale in corso o futura condotta dall’EPPO o da un’autorità giudiziaria nazionale, il direttore generale può, se del caso e previa consultazione dell’EPPO o dell’autorità giudiziaria nazionale competente, decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni.
Nei casi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato IX dello statuto, la mancata risposta da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo entro un mese alla richiesta del direttore generale di differire l’obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni si considera come una risposta affermativa.
Articolo 9 bis
Controllore delle garanzie procedurali
Articolo 9 ter
Meccanismo di reclamo
I reclami relativi al termine di preavviso di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, tuttavia, sono presentati prima della scadenza del termine di preavviso di dieci giorni di cui a tali disposizioni.
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, il controllore stabilisce se sono rispettati i paragrafi 1 e 2.
Se i paragrafi 1 e 2 sono rispettati, il controllore invita l’ufficio ad avviare l’azione per risolvere il reclamo e a informare il controllore entro 15 giorni lavorativi.
Se i paragrafi 1 o 2 non sono rispettati, il controllore archivia il fascicolo e informa il reclamante senza ritardo.
In casi eccezionali, il controllore può decidere di prorogare il periodo per formulare una raccomandazione di ulteriori 15 giorni civili. Il controllore informa per iscritto il direttore generale dei motivi di tale proroga.
Il controllore può raccomandare all’Ufficio di modificare o abrogare le sue raccomandazioni o relazioni per motivi legati a una violazione delle garanzie procedurali di cui all’articolo 9 o delle norme applicabili alle indagini condotte dall’Ufficio, in particolare le violazioni dei requisiti procedurali e dei diritti fondamentali.
Prima di formulare una raccomandazione, il controllore chiede il parere del comitato di vigilanza.
Il controllore presenta la raccomandazione all’Ufficio e ne dà notifica al reclamante.
In assenza di una raccomandazione del controllore entro il termine stabilito nel presente paragrafo, si ritiene che il controllore abbia respinto il reclamo senza raccomandazione.
Il controllore può inoltre chiedere ai testimoni di fornire spiegazioni scritte od orali che ritenga utili per accertare i fatti. I testimoni possono rifiutare di fornire tali spiegazioni.
Tali disposizioni di attuazione comprendono, in particolare, norme dettagliate:
per la presentazione di un reclamo;
sullo scambio di informazioni tra il comitato di vigilanza, il controllore e il direttore generale;
sulle modalità per affrontare le questioni sollevate in un reclamo dell’Ufficio;
su come esaminare un reclamo nell’ambito di un procedimento in contraddittorio in conformità del primo comma del paragrafo 6;
su come formulare e comunicare la raccomandazione del controllore;
i casi debitamente giustificati in cui il direttore generale può discostarsi dalla raccomandazione del controllore e la procedura da seguire in tali casi.
Articolo 10
Riservatezza e tutela dei dati
L’autorità competente può inoltre autorizzare l’Ufficio a concedere l’accesso prima della scadenza di tale periodo.
Al responsabile della protezione dei dati compete il trattamento dei dati dell'Ufficio e del segretariato del comitato di vigilanza.
Conformemente allo statuto, il personale dell'Ufficio e il personale del segretariato del comitato di vigilanza si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico legalmente, e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio.
I membri del comitato di vigilanza sono vincolati allo stesso obbligo del segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e continuano a essere vincolati a tale obbligo anche dopo la fine del loro mandato.
Articolo 11
Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini
La relazione è accompagnata, ove opportuno, dalle raccomandazioni del direttore generale sui provvedimenti da adottare. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.
Nel redigere le relazioni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 si tiene conto delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, per quanto applicabile, del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
Le relazioni redatte in conformità del primo comma, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili:
nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri;
nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria;
nei procedimenti giudiziari dinanzi alla CGUE e nei procedimenti amministrativi presso le istituzioni, gli organi e gli organismi.
Gli Stati membri comunicano all’Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini della lettera b) del secondo comma.
In relazione alla lettera b) del secondo comma, gli Stati membri trasmettono all’Ufficio, su sua richiesta, la decisione finale degli organi giurisdizionali nazionali una volta che il procedimento giudiziario in questione è stato definito e la decisione finale è stata resa pubblica.
Il presente regolamento non incide sul potere della CGUE e degli organi giurisdizionali nazionali e degli organi nazionali competenti nei procedimenti amministrativi e penali di valutare liberamente la valenza probatoria delle relazioni redatte dall’Ufficio.
Su richiesta dell’Ufficio, le autorità competenti degli Stati membri interessati trasmettono all’Ufficio, entro un termine indicato nelle raccomandazioni, informazioni sulle eventuali misure adottate e sui motivi della mancata attuazione delle raccomandazioni, se del caso, a seguito della trasmissione, da parte dell’Ufficio, di eventuali informazioni conformemente al primo comma del presente paragrafo.
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Articolo 12
Scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri
Conformemente all’articolo 4 e fatto salvo l’articolo 10, il direttore generale trasmette inoltre all’istituzione, organo o organismo interessati le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, comprese l’identità della persona interessata, una sintesi dei fatti accertati, la loro qualificazione giuridica preliminare e la valutazione dell’incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione.
Si applica l’articolo 9, paragrafo 4.
Articolo 12 bis
Servizi di coordinamento antifrode
Articolo 12 ter
Attività di coordinamento
Articolo 12 quater
Segnalazione di condotte criminose all’EPPO
Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente paragrafo, conformemente all’articolo 12 octies, paragrafo 2, l’Ufficio verifica tramite il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO se quest’ultima stia conducendo un’indagine. L’Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all’EPPO. L’EPPO risponde a tale richiesta entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies.
Articolo 12 quinquies
Non sovrapposizione delle indagini
Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente paragrafo, conformemente all’articolo 12 octies, paragrafo 2, l’Ufficio verifica tramite il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO se quest’ultima stia conducendo un’indagine. L’Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all’EPPO. L’EPPO risponde a tale richiesta entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies.
Qualora l’Ufficio interrompa la propria indagine ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11 non si applicano.
Articolo 12 sexies
Sostegno dell’Ufficio all’EPPO
Nel corso di un’indagine condotta dall’EPPO, e su richiesta di quest’ultima a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l’Ufficio, conformemente al proprio mandato, sostiene o integra l’attività dell’EPPO, in particolare:
fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;
facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell’Unione;
conducendo indagini amministrative.
Nel fornire sostegno all’EPPO, l’Ufficio si astiene dal compiere determinati atti o dall’adottare misure che possano compromettere l’indagine o l’azione penale.
La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa per iscritto e precisa almeno:
le informazioni sull’indagine dell’EPPO nella misura in cui siano pertinenti ai fini della richiesta;
le misure che l’EPPO chiede all’Ufficio di attuare;
se del caso, la tempistica prevista per evadere la richiesta.
Se necessario, l’Ufficio può chiedere informazioni supplementari.
Articolo 12 septies
Indagini complementari
In seguito al ricevimento di tali informazioni ed entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies, l’EPPO può opporsi all’avvio di un’indagine o al compimento di determinati atti ad essa relativi. Laddove si opponga all’avvio di un’indagine o al compimento di determinati atti ad essa relativi, l’EPPO informa l’Ufficio senza indebito ritardo quando i motivi che giustificano l’obiezione non sussistono più.
Qualora l’EPPO non si opponga entro il termine da fissare in conformità dell’articolo 12 octies, l’Ufficio può avviare un’indagine, che svolge consultando regolarmente l’EPPO. Se l’EPPO vi si oppone successivamente, l’Ufficio sospende o interrompe la propria indagine, o si astiene dal compiere determinati atti ad essa relativi.
Articolo 12 octies
Accordi di lavoro e scambio di informazioni con l’EPPO
Gli accordi di lavoro comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse al fine di determinare la competenza nelle indagini. Includono inoltre disposizioni sul trasferimento di informazioni tra l’Ufficio e l’EPPO — quando l’Ufficio agisce a sostegno o a integrazione dell’EPPO — e prevedono termini per rispondere alle richieste reciproche.
L’Ufficio e l’EPPO concordano i termini e le modalità in relazione all’articolo 12 quater, paragrafo 5, all’articolo 12 quinquies, paragrafo 1, e all’articolo 12 septies, paragrafo 1. Finché tale accordo non sia raggiunto, l’EPPO risponde alle richieste dell’Ufficio senza ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni lavorativi da una richiesta di cui all’articolo 12 quater, paragrafo 5, e all’articolo 12 quinquies, paragrafo 1, ed entro 20 giorni lavorativi da una richiesta di informazioni di cui all’articolo 12 septies, paragrafo 1, primo comma.
Prima dell’adozione degli accordi di lavoro con l’EPPO, il direttore generale invia il progetto al comitato di vigilanza e, per conoscenza, al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di vigilanza esprime senza ritardo il suo parere.
Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall’Ufficio nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall’EPPO, ne è data notizia sia all’Ufficio che all’EPPO. L’Ufficio adotta misure adeguate a consentire che l’EPPO abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli.
Gli aspetti tecnici e relativi alla sicurezza dell’accesso reciproco al sistema di gestione dei fascicoli, comprese le procedure interne atte a garantire che ciascun accesso sia debitamente giustificato per lo svolgimento delle rispettive funzioni e che sia documentato, sono stabiliti negli accordi di lavoro.
Articolo 13
Cooperazione dell’Ufficio con Eurojust e Europol
Ove ciò possa sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alle indagini e all’esercizio dell’azione penale od ove l’Ufficio abbia trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri informazioni che lascino supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione che configurano tra le forme gravi di criminalità, esso trasmette a Eurojust le informazioni pertinenti, nei limiti del mandato di Eurojust.
Articolo 14
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
L’Ufficio tiene un registro di tutte le trasmissioni di dati personali, compresi i motivi di tali trasmissioni, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 15
Comitato di vigilanza
Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all’applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini.
Il comitato di vigilanza sottopone al direttore generale pareri, comprese raccomandazioni ove opportuno, in merito, tra l’altro, alle risorse necessarie per svolgere la funzione di indagine dell’Ufficio, alle priorità dell’Ufficio in materia di indagini e alla durata delle indagini. Tali pareri possono essere presentati di propria iniziativa, su richiesta del direttore generale o su richiesta di un’’istituzione, organo o organismo, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso.
L’Ufficio pubblica sul proprio sito web le risposte ai pareri espressi dal comitato di vigilanza.
Alle istituzioni, agli organi o agli organismi è fornita copia dei pareri presentati a norma del terzo comma.
Al comitato di vigilanza è consentito l’accesso a tutte le informazioni e alla documentazione che ritenga necessarie per l’adempimento delle sue mansioni, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse e i casi archiviati, senza tuttavia che interferisca con lo svolgimento delle indagini in corso e nel dovuto rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati.
La decisione di nomina dei membri del comitato di vigilanza comprende anche un elenco di riserva di membri potenziali per sostituire i membri del comitato di vigilanza per la restante durata del mandato in caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di uno o più di tali membri.
I funzionari assegnati al segretariato del comitato di vigilanza non richiedono né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo, organismo o agenzia per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di controllo del comitato di vigilanza.
Il comitato di vigilanza può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti in merito ai risultati delle indagini dell’Ufficio e alle misure adottate sulla base di tali risultati.
Articolo 16
Scambio di opinioni con le istituzioni
Nell’ambito dell’obiettivo del paragrafo 1, lo scambio di opinioni può riguardare qualsiasi argomento su cui concordino il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In particolare, lo scambio di opinioni può riguardare:
le priorità strategiche delle politiche dell’Ufficio in materia di indagini;
i pareri e le relazioni sulle attività del comitato di vigilanza previsti all’articolo 15;
le relazioni del direttore generale a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, e, ove opportuno, eventuali altre relazioni delle istituzioni relative al mandato dell’Ufficio;
il quadro delle relazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, in particolare l’EPPO, comprese eventuali questioni orizzontali e sistemiche riscontrate nel seguito dato alle relazioni finali d’indagine dell’Ufficio;
il quadro delle relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri, comprese eventuali questioni orizzontali e sistemiche riscontrate nel seguito dato alle relazioni finali d’indagine dell’Ufficio;
le relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché le organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento;
l’efficacia dei lavori dell’Ufficio in relazione all’adempimento del suo mandato.
Articolo 17
Direttore generale
Il direttore generale tiene periodicamente informato il comitato di vigilanza delle attività dell’Ufficio, dello svolgimento della sua funzione di indagine e delle misure adottate per dare seguito alle indagini.
Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza:
dei casi in cui le raccomandazioni formulate dal direttore generale non siano state seguite;
dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri o all’EPPO;
dei casi in cui non sia stata avviata un’indagine e dei casi archiviati;
della durata delle indagini conformemente all’articolo 7, paragrafo 8.
Il direttore generale adotta orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell’Ufficio. Tali orientamenti sono conformi al presente regolamento e contemplano, tra l’altro:
le prassi da seguire nell’attuazione del mandato dell’Ufficio;
norme dettagliate che disciplinano le procedure d’indagine;
le garanzie procedurali;
informazioni dettagliate sulle procedure consultive e di controllo interne, compreso il controllo di legalità;
la tutela dei dati e le politiche in materia di comunicazione e di accesso ai documenti di cui all’articolo 10, paragrafo 3 ter;
le relazioni con l’EPPO.
Tali orientamenti, nonché eventuali loro modifiche, sono adottati dopo che sia stata data al comitato di vigilanza la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito e sono quindi trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e pubblicati a titolo informativo sul sito Internet dell’Ufficio nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
L’imposizione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale è oggetto di una decisione motivata, comunicata per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.
Articolo 18
Finanziamento
Gli stanziamenti complessivi dell'Ufficio sono iscritti in una linea di bilancio specifica all'interno della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione. Gli stanziamenti relativi al comitato di vigilanza e al suo segretariato sono iscritti nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione.
La tabella dell'organico dell'Ufficio è allegata alla tabella dell'organico della Commissione. La tabella dell'organico della Commissione comprende il segretariato del comitato di vigilanza.
Articolo 19
Relazione di valutazione ed eventuale revisione
Articolo 20
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1073/1999 e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 21
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
REGOLAMENTI ABROGATI (DI CUI ALL’ARTICOLO 20)
Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).
Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio
(GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1073/1999 e regolamento (Euratom) n. 1074/1999 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
Articolo 1, paragrafo 5 |
— |
Articolo 2, punto 1 |
— |
Articolo 2, punto 2 |
— |
Articolo 2, punto 3 |
Articolo 2 |
Articolo 2, punto 4 |
— |
Articolo 2, punto 5 |
— |
Articolo 2, punto 6 |
— |
Articolo 2, punto 7 |
Articolo 3, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 3, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma |
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 3, paragrafo 5 |
— |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 4, prima frase |
— |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 6, primo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 6, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 6, lettera b) |
— |
— |
Articolo 4, paragrafo 8 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 5, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
Articolo 5, paragrafo 6 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma |
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7, paragrafo 6 |
— |
Articolo 7, paragrafo 7 |
— |
Articolo 7, paragrafo 8 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
Articolo 9 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 4 |
— |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
— |
Articolo 11, paragrafo 5 |
— |
Articolo 11, paragrafo 6 |
— |
Articolo 11, paragrafo 7 |
— |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma |
— |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4, seconda frase |
— |
Articolo 12, paragrafo 3 |
— |
Articolo 12, paragrafo 4 |
— |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 15, paragrafo 1, quarto comma |
— |
Articolo 15, paragrafo 1, quinto comma |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma |
— |
Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
Articolo 15, paragrafo 5 |
— |
Articolo 15, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 15, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 15, paragrafo 8 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 15, paragrafo 9 |
— |
Articolo 16 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 10, paragrafo 3 |
— |
Articolo 17, paragrafo 5, primo comma |
— |
Articolo 17, paragrafo 5, secondo comma |
— |
Articolo 17, paragrafo 6 |
— |
Articolo 17, paragrafo 7 |
— |
Articolo 17, paragrafo 8 |
Articolo 12, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 17, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 4, seconda frase |
Articolo 17, paragrafo 9, secondo comma |
— |
Articolo 17, paragrafo 10 |
Articolo 13 |
Articolo 18 |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 16 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
— |
Articolo 21, paragrafo 2 |
— |
Articolo 21, paragrafo 3 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
( 1 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 3 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
( 4 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)
( 5 ) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
( 6 ) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
( 7 ) GU L 26 del 28.1.2012, pag. 30.