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Document 02013R0346-20210802
Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02013R0346 — IT — 02.08.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 346/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2017 |
L 293 |
1 |
10.11.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1156 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 188 |
55 |
12.7.2019 |
REGOLAMENTO (UE) N. 346/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2013
relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.
Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale a investitori idonei in tutta l’Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, per gli strumenti e le tecniche d’investimento che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione.
Articolo 2
Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;
sono stabiliti nell’Unione;
sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; e
gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«organismo di investimento collettivo» : un FIA, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; |
b) |
«fondo qualificato per l’imprenditoria sociale» : un organismo di investimento collettivo che:
i)
intende investire almeno il 70 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide, entro un termine stabilito nel suo regolamento o nei suoi atti costitutivi;
ii)
non utilizza oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale impiegato non richiamato per l’acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide;
iii)
è stabilito nel territorio di uno Stato membro; |
c) |
«gestore di fondo qualificato per l’imprenditoria sociale» : una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per l’imprenditoria sociale; |
d) |
«impresa di portafoglio ammissibile» : un’impresa che:
i)
al momento dell’investimento da parte del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15 della direttiva 2004/39/CE;
ii)
ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda, laddove l’impresa:
—
fornisca servizi o merci che producono un rendimento sociale,
—
impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure
—
fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini;
iii)
utilizza prioritariamente i propri utili per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda. Detto regolamento o atto costitutivo pone in essere procedure e regole predefinite che determinano quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci al fine di garantire che una siffatta distribuzione di utili non pregiudichi l’obiettivo primario;
iv)
è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività;
v)
è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest’ultimo:
—
non sia inserito dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell’elenco dei paesi e territori non cooperativi,
—
abbia firmato un accordo con lo Stato membro d’origine del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
|
e) |
«investimenti ammissibili» : gli strumenti indicati di seguito:
i)
strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano emessi:
—
da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale direttamente dall’impresa di portafoglio ammissibile,
—
da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile, o
—
da un’impresa di cui l’impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile;
ii)
strumenti di debito cartolarizzati e non cartolarizzati, emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile;
iii)
quote o azioni di uno o diversi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, purché questi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non abbiano essi stessi investito in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale oltre il 10 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti e del capitale sottoscritto non richiamato;
iv)
prestiti garantiti e non garantiti erogati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a un’impresa di portafoglio ammissibile;
v)
qualsiasi altro tipo di partecipazione in un’impresa di portafoglio ammissibile; |
f) |
«costi pertinenti» : tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e gli investitori; |
g) |
«equity» : la partecipazione posseduta in un’impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile emessa per i propri investitori; |
h) |
«quasi-equity» : qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di capitale e debito, il cui rendimento dell’investimento è legato agli utili o alle perdite dell’impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso in caso di default non è pienamente garantito; |
i) |
«commercializzazione» : un’offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell’Unione su iniziativa del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che egli gestisce; |
j) |
«capitale sottoscritto» : qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il termine stabilito nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo o a conferire capitali nello stesso; |
k) |
«Stato membro d’origine» : lo Stato membro in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha la sede legale; |
l) |
«Stato membro ospitante» : lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale commercializza i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento; |
m) |
«autorità competente» :
i)
per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
ii)
per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;
iii)
per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, l’autorità competente dello Stato membro in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è stabilito; |
n) |
«autorità competente dello Stato membro ospitante» : l’autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è commercializzato; |
o) |
«pré-commercialisation» : la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, ou pour son compte, à des investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union, afin d'évaluer leur intérêt pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible non encore établi ou pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l'article 16 dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce fonds d'entrepreneuriat social éligible. |
In relazione al primo comma, lettera c), laddove la forma giuridica di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è registrato come gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 15. Un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato in qualità di gestore interno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non è registrato quale gestore esterno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di altri organismi di investimento collettivo.
CAPO II
CONDIZIONI PER L’USO DELLA DENOMINAZIONE «EuSEF»
Articolo 4
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che ottemperano ai requisiti stabiliti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale qualificati nell’Unione.
Articolo 4 bis
Un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale può svolgere pre-commercializzazione nell'Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:
sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;
equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o
equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o ai documenti di offerta di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non ancora istituito in versione finale.
Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:
non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale; e
non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.
L'eventuale sottoscrizione, da parte di investitori professionisti, entro 18 mesi dalla data in cui i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale hanno avviato pre-commercializzazione, di quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, oppure di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione ed è soggetta alle procedure di notifica applicabili di cui all'articolo 16.
Articolo 5
Articolo 6
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale commercializzano le quote e le azioni dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che:
si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; nonché
dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno previsto.
Articolo 7
In relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale:
agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività;
applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;
conducono gli affari in modo da favorire l’impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l’integrità del mercato;
applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e dell’impatto sociale positivo di tali imprese;
possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;
trattano gli investitori in modo corretto;
garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia previsto nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
Articolo 8
Articolo 9
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:
i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, le persone che svolgono effettivamente l’attività di tali gestori, i loro dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da tali gestori, da un lato, e il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da tali gestori o gli investitori in tale fondo, dall’altro;
un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall’altro;
il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest’ultimo, dall’altro.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:
i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
le misure che i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.
Articolo 10
Per ogni fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che gestiscono, i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale impiegano procedure per misurare in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale raggiungono l’impatto sociale positivo prefisso. I gestori garantiscono che tali procedure siano chiare e trasparenti e che siano corredate di indicatori che, in funzione dell’obiettivo sociale e della natura dell’impresa di portafoglio ammissibile, possono coprire uno o più dei seguenti ambiti:
occupazione e mercati del lavoro;
standard e diritti relativi alla qualità del lavoro;
inclusione sociale e protezione di gruppi particolari;
parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
sanità pubblica e sicurezza;
accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi.
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
La relazione annuale include almeno i seguenti elementi:
i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati;
un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili;
una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera f);
un riepilogo delle attività che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera l);
informazioni sulla natura, il valore e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti qualificati di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
una descrizione del modo in cui i rischi ambientali e climatici sono presi in considerazione nell’approccio di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
Articolo 14
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale comunicano ai propri investitori, in modo chiaro e comprensibile, i seguenti elementi relativi ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da essi gestiti, prima della loro decisione di investimento:
l’identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali tale gestore ricorre ai fini della loro gestione, nonché una descrizione dei loro compiti;
l’importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;
una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, tra cui:
i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire;
qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cui intende investire;
i tipi di imprese di portafoglio ammissibili nei quali intende investire qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui al punto ii);
gli investimenti non ammissibili che intende effettuare;
le tecniche che intende impiegare; e
le eventuali restrizioni applicabili agli investimenti;
l’impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui precedenti risultati nel settore;
le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali;
una descrizione delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide;
una descrizione del profilo di rischio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;
una descrizione della procedura di valutazione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;
una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi;
laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;
una descrizione delle procedure con cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:
il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l);
come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.
CAPO III
VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 15
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che, per la commercializzazione dei propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, intendono utilizzare la denominazione «EuSEF», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine, fornendo le seguenti informazioni:
l’identità delle persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;
l’identità dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;
informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;
un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
▼M1 —————
L’autorità competente dello Stato membro d’origine registra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
le persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possiedono i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti, anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;
i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II.
▼M1 —————
Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro un mese dal ricevimento della notifica di tali modifiche. L’autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo qualora lo ritenga necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. Le modifiche possono essere attuate se l’autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 15 bis
La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e contiene i seguenti elementi:
il regolamento o gli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
le informazioni sull’identità del depositario;
le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1;
un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II fanno riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5, 6 e 10, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f).
L’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.
L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 15 ter
Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare i gestori di cui all’articolo 15 o i fondi di cui all’articolo 15 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore abbia fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.
Articolo 16
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine qualora intendano commercializzare:
un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; oppure
un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale esistente in uno Stato membro non indicato nell’elenco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 17
Ai fini del primo comma, l’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato a norma dell’articolo 15 bis notifica immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.
Articolo 17 bis
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:
chiedere l’accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;
imporre al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di fornire immediatamente informazioni;
esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;
adottare misure atte ad assicurare che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale continui a ottemperare al presente regolamento;
emettere un’ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ottemperi al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.
L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.
Articolo 21
I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.
Articolo 22
Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale:
non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell’articolo 5;
commercializzi, in violazione dell’articolo 6, le quote e le azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a investitori non idonei;
utilizzi la denominazione «EuSEF» senza essere registrato ai sensi dell’articolo 15, o il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non sia registrato ai sensi dell’articolo 15 bis;
utilizzi la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii);
abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell’articolo 15 o dell’articolo 15 bis;
non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività, in violazione dell’articolo 7, lettera a);
ometta di applicare politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche scorrette in violazione dell’articolo 7, lettera b);
non adempia, ripetutamente, agli obblighi di cui all’articolo 13 relativi alla relazione annuale;
non adempia, ripetutamente, all’obbligo di informare gli investitori ai sensi dell’articolo 14.
Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente, ove opportuno:
adotta misure per garantire che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 13 a 15 bis, a seconda dei casi;
proibisce al gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato l’utilizzo della denominazione «EuSEF» e cancella dal registro tale gestore o il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato.
L’ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall’adottare tali misure.
Articolo 22 bis
I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a una valutazione, un’azione o un’omissione di un’autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono deferire la questione all’AESFEM, che può intervenire in virtù dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui il disaccordo non riguardi l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), o l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente regolamento.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 26
Articolo 27
La Commissione riesamina il presente regolamento ai sensi del paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza acquisita nell’applicarle, in particolare:
sulla misura in cui la denominazione «EuSEF» è stata utilizzata dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;
sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;
sull’adeguatezza dei requisiti in materia di informazione a norma dell’articolo 14, in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate;
sull’utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione;
sull’opportunità di istituire un marchio europeo per le «imprese sociali»;
sulla possibilità di autorizzare l’utilizzo della denominazione «EuSEF» per i fondi per l’imprenditoria sociale stabiliti in un paese terzo, tenendo conto dell’esperienza maturata con l’applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;
sull’applicazione pratica dei criteri per l’identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili, il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione e il loro impatto sociale positivo;
su un’analisi delle procedure attuate dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale al fine di misurare l’impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili, di cui all’articolo 10, e una valutazione della fattibilità di introdurre norme armonizzate atte a misurare l’impatto sociale a livello di Unione in maniera coerente con la politica sociale dell’Unione;
sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presso gli investitori al dettaglio;
sull’opportunità di includere i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale tra le attività ammissibili di cui alla direttiva 2009/65/CE;
sull’opportunità di integrare il presente regolamento con un regime del depositario;
sull’esame di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l’imprenditoria sociale e sulla valutazione di eventuali incentivi fiscali intesi a incoraggiare questo tipo di imprenditoria nell’Unione;
sulla valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuSEF», inclusa l’incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative dell’Unione di natura prudenziale.
Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:
entro il ►M1 2 marzo 2022 ◄ per quanto riguarda le lettere da a) a e), e da g) a m); e
entro il 22 luglio 2015 per quanto riguarda la lettera f).
Parallelamente al riesame ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:
la gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e l’opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l’opzione di un passaporto di gestione; e
l’adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e l’impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.
A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 28
Articolo 29
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 4, che si applicano dal 15 maggio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 3 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
( 4 ) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.