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Document 02013R0346-20210802

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/2021-08-02

02013R0346 — IT — 02.08.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 346/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2013

relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2017

  L 293

1

10.11.2017

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/1156 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 188

55

12.7.2019




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 346/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2013

relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.

Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale a investitori idonei in tutta l’Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, per gli strumenti e le tecniche d’investimento che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione.

Articolo 2

1.  

Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

a) 

le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

b) 

sono stabiliti nell’Unione;

c) 

sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; e

d) 

gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

▼M1

2.  
Gli articoli da 3 a 6, gli articoli 10 e 13, l’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f), gli articoli da 15 bis a 20, l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 22 e 22 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e intendono usare la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di tali fondi nell’Unione.

▼B

3.  
Laddove i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano gestori esterni registrati ai sensi dell’articolo 15, essi possono gestire anche organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) su riserva di autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 3

1.  

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«organismo di investimento collettivo» : un FIA, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

b)

«fondo qualificato per l’imprenditoria sociale» :

un organismo di investimento collettivo che:

i) 

intende investire almeno il 70 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide, entro un termine stabilito nel suo regolamento o nei suoi atti costitutivi;

ii) 

non utilizza oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale impiegato non richiamato per l’acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide;

iii) 

è stabilito nel territorio di uno Stato membro;

c)

«gestore di fondo qualificato per l’imprenditoria sociale» : una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per l’imprenditoria sociale;

d)

«impresa di portafoglio ammissibile» :

un’impresa che:

i) 

al momento dell’investimento da parte del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15 della direttiva 2004/39/CE;

▼M1

ii) 

ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda, laddove l’impresa:

— 
fornisca servizi o merci che producono un rendimento sociale,
— 
impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure
— 
fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini;

▼B

iii) 

utilizza prioritariamente i propri utili per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda. Detto regolamento o atto costitutivo pone in essere procedure e regole predefinite che determinano quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci al fine di garantire che una siffatta distribuzione di utili non pregiudichi l’obiettivo primario;

iv) 

è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività;

v) 

è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest’ultimo:

— 
non sia inserito dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell’elenco dei paesi e territori non cooperativi,
— 
abbia firmato un accordo con lo Stato membro d’origine del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

e)

«investimenti ammissibili» :

gli strumenti indicati di seguito:

i) 

strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano emessi:

— 
da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale direttamente dall’impresa di portafoglio ammissibile,
— 
da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile, o
— 
da un’impresa di cui l’impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile;
ii) 

strumenti di debito cartolarizzati e non cartolarizzati, emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile;

iii) 

quote o azioni di uno o diversi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, purché questi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non abbiano essi stessi investito in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale oltre il 10 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti e del capitale sottoscritto non richiamato;

iv) 

prestiti garantiti e non garantiti erogati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a un’impresa di portafoglio ammissibile;

v) 

qualsiasi altro tipo di partecipazione in un’impresa di portafoglio ammissibile;

f)

«costi pertinenti» : tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e gli investitori;

g)

«equity» : la partecipazione posseduta in un’impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile emessa per i propri investitori;

h)

«quasi-equity» : qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di capitale e debito, il cui rendimento dell’investimento è legato agli utili o alle perdite dell’impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso in caso di default non è pienamente garantito;

i)

«commercializzazione» : un’offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell’Unione su iniziativa del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che egli gestisce;

j)

«capitale sottoscritto» : qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il termine stabilito nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo o a conferire capitali nello stesso;

▼M1

k)

«Stato membro d’origine» : lo Stato membro in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha la sede legale;

▼B

l)

«Stato membro ospitante» : lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale commercializza i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento;

▼M1

m)

«autorità competente» :
i) 

per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

ii) 

per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;

iii) 

per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, l’autorità competente dello Stato membro in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è stabilito;

▼M1

n)

«autorità competente dello Stato membro ospitante» : l’autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è commercializzato;

▼M2

o)

«pré-commercialisation» : la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, ou pour son compte, à des investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union, afin d'évaluer leur intérêt pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible non encore établi ou pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l'article 16 dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce fonds d'entrepreneuriat social éligible.

▼B

In relazione al primo comma, lettera c), laddove la forma giuridica di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è registrato come gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 15. Un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato in qualità di gestore interno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non è registrato quale gestore esterno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di altri organismi di investimento collettivo.

2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 26, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.



CAPO II

CONDIZIONI PER L’USO DELLA DENOMINAZIONE «EuSEF»

Articolo 4

I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che ottemperano ai requisiti stabiliti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale qualificati nell’Unione.

▼M2

Articolo 4 bis

1.  

Un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale può svolgere pre-commercializzazione nell'Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:

a) 

sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;

b) 

equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o

c) 

equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o ai documenti di offerta di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non ancora istituito in versione finale.

Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

a) 

non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale; e

b) 

non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.

2.  
Le autorità competenti non impongono a un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione né di soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima di svolgere attività di pre-commercializzazione.
3.  
I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale provvedono affinché gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale mediante pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito di tali attività possano acquisire soltanto quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale attraverso la commercializzazione autorizzata ai sensi dell'articolo 16.

L'eventuale sottoscrizione, da parte di investitori professionisti, entro 18 mesi dalla data in cui i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale hanno avviato pre-commercializzazione, di quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, oppure di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione ed è soggetta alle procedure di notifica applicabili di cui all'articolo 16.

4.  
Entro due settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale invia alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una lettera informale su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera precisa gli Stati membri e i periodi in cui si svolge o è stata svolta la pre-commercializzazione, descrive brevemente la pre-commercializzazione, tra cui informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, include l'elenco dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale che sono oggetto o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale informano tempestivamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale svolge o ha svolto pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge o è stata svolta la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che è effettuata o è stata effettuata sul suo territorio.
5.  
Un soggetto terzo svolge pre-commercializzazione per conto di un gestore autorizzato di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale soltanto se è autorizzato in qualità di impresa di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), di ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), di società di gestione di OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, di gestore di fondi di investimento alternativi a norma della direttiva 2011/61/UE o se agisce in qualità di agente collegato a norma della direttiva 2014/65/UE. Detti terzi sono soggetti alle condizioni di cui al presente articolo.
6.  
Un gestore di fondo qualificato per l'imprenditoria sociale garantisce che le attività di pre-commercializzazione siano adeguatamente documentate.

▼B

Articolo 5

1.  
Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale garantiscono che non oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è utilizzato per l’acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e di altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia, poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti.
2.  
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non applicano, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, metodi che possono aumentarne l’esposizione oltre il livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l’assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.
3.  
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da sottoscrizioni.

Articolo 6

1.  

I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale commercializzano le quote e le azioni dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che:

a) 

si impegnino a investire almeno 100 000  EUR; nonché

b) 

dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno previsto.

2.  
Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da dirigenti, direttori o lavoratori coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale allorché investono nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti.

Articolo 7

In relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale:

a) 

agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività;

b) 

applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;

c) 

conducono gli affari in modo da favorire l’impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l’integrità del mercato;

d) 

applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e dell’impatto sociale positivo di tali imprese;

e) 

possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;

f) 

trattano gli investitori in modo corretto;

g) 

garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia previsto nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

Articolo 8

1.  
Qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o dei suoi investitori. Il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e da divenire una società fantasma.
2.  
Ogni delega di funzioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’efficacia della vigilanza del gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e, in particolare, non impedisce a tale gestore di agire, né al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori del fondo.

Articolo 9

1.  
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e dei loro investitori e per assicurare che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che essi gestiscono siano trattati equamente.
2.  

I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:

a) 

i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, le persone che svolgono effettivamente l’attività di tali gestori, i loro dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da tali gestori, da un lato, e il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da tali gestori o gli investitori in tale fondo, dall’altro;

b) 

un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall’altro;

c) 

il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest’ultimo, dall’altro.

3.  
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.
4.  
Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale indica chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.
5.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:

a) 

i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b) 

le misure che i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.

Articolo 10

1.  

Per ogni fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che gestiscono, i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale impiegano procedure per misurare in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale raggiungono l’impatto sociale positivo prefisso. I gestori garantiscono che tali procedure siano chiare e trasparenti e che siano corredate di indicatori che, in funzione dell’obiettivo sociale e della natura dell’impresa di portafoglio ammissibile, possono coprire uno o più dei seguenti ambiti:

a) 

occupazione e mercati del lavoro;

b) 

standard e diritti relativi alla qualità del lavoro;

c) 

inclusione sociale e protezione di gruppi particolari;

d) 

parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;

e) 

sanità pubblica e sicurezza;

f) 

accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi.

2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 che specificano i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili.

Articolo 11

1.  
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e di risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione del fondo che gestiscono.

▼M1

2.  
Sia i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale gestiti internamente che i gestori esterni di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale sono dotati di un capitale iniziale di almeno 50 000  EUR.

▼M1

3.  
I fondi propri corrispondono in ogni momento ad almeno un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore durante l’esercizio precedente. L’autorità competente dello Stato membro di origine ha facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un gestore rispetto all’anno precedente. Ove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non abbia portato a termine un anno di attività, l’obbligo corrisponde a un ottavo delle spese generali fisse previste nel suo piano imprenditoriale, a meno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine non richieda un adeguamento di detto piano.
4.  
Se il valore dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale gestiti dal gestore supera 250 000 000  EUR, il gestore fornisce un importo aggiuntivo di fondi propri. Tale importo aggiuntivo è pari allo 0,02 % dell’importo di cui il valore totale dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale supera 250 000 000  EUR.
5.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine può autorizzare il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a non fornire fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 4, se tale gestore beneficia di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che le autorità competenti dello Stato membro d’origine ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione.
6.  
I fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.

▼B

Articolo 12

1.  
Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente.
2.  
Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l’anno.
3.  
Al fine di garantire una valutazione coerente delle imprese di portafoglio ammissibili, l’AESFEM elabora linee guida che definiscono principi comuni per il trattamento degli investimenti in tali imprese, tenuto conto del loro obiettivo principale, vale a dire esercitare un impatto sociale positivo quantificabile e del fatto che utilizzano i loro utili prioritariamente per produrre tale impatto.

Articolo 13

1.  
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale rendono disponibile all’autorità competente dello Stato membro d’origine una relazione annuale per ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale da essi gestito entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e le attività condotte nell’esercizio precedente. Essa rende pubbliche anche informazioni sul totale degli utili realizzati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, sugli utili distribuiti nel corso della sua esistenza. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. La relazione annuale è prodotta in conformità dei principi di presentazione del bilancio esistenti e delle condizioni concordate tra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e gli investitori. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presentano la relazione agli investitori su richiesta. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.
2.  

La relazione annuale include almeno i seguenti elementi:

a) 

i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati;

b) 

un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili;

c) 

una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera f);

d) 

un riepilogo delle attività che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera l);

▼M1

e) 

informazioni sulla natura, il valore e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti qualificati di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

▼M1

f) 

una descrizione del modo in cui i rischi ambientali e climatici sono presi in considerazione nell’approccio di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

▼B

3.  
Una revisione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è effettuata almeno una volta l’anno. Tale revisione conferma che il denaro e le attività sono detenuti a nome del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha creato e tenuto registri ed effettuato controlli adeguati in merito all’esercizio di qualsiasi mandato o controllo sul denaro e sulle attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dei suoi investitori.
4.  
Qualora il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 3 ), in relazione al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

▼M1

5.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine mette a disposizione dell’autorità competente di ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato, dell’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e dell’ESMA tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in maniera tempestiva e attraverso le procedure di cui all’articolo 23.

▼B

Articolo 14

1.  

I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale comunicano ai propri investitori, in modo chiaro e comprensibile, i seguenti elementi relativi ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da essi gestiti, prima della loro decisione di investimento:

a) 

l’identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali tale gestore ricorre ai fini della loro gestione, nonché una descrizione dei loro compiti;

▼M1

b) 

l’importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;

▼B

c) 

una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, tra cui:

i) 

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire;

ii) 

qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cui intende investire;

iii) 

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili nei quali intende investire qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui al punto ii);

iv) 

gli investimenti non ammissibili che intende effettuare;

v) 

le tecniche che intende impiegare; e

vi) 

le eventuali restrizioni applicabili agli investimenti;

d) 

l’impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui precedenti risultati nel settore;

e) 

le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali;

f) 

una descrizione delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide;

g) 

una descrizione del profilo di rischio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;

h) 

una descrizione della procedura di valutazione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;

i) 

una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

j) 

una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi;

k) 

laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

l) 

i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;

m) 

una descrizione delle procedure con cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.

2.  
Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e, se del caso, sottoposte regolarmente a riesame.
3.  
Qualora il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ( 4 ), o del diritto nazionale applicabile al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell’ambito del prospetto.
4.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:

a) 

il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l);

b) 

come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.



CAPO III

VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

1.  

I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che, per la commercializzazione dei propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, intendono utilizzare la denominazione «EuSEF», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine, fornendo le seguenti informazioni:

a) 

l’identità delle persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;

b) 

l’identità dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;

c) 

informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;

d) 

un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

▼M1 —————

▼B

2.  

L’autorità competente dello Stato membro d’origine registra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

le persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possiedono i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti, anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

b) 

le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;

c) 

i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II.

▼M1 —————

▼B

3.  
La registrazione di cui al presente articolo è valida per l’intero territorio dell’Unione e consente ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di commercializzare in tutta l’Unione i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale utilizzando la denominazione «EuSEF».

▼M1

4.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla sua registrazione quale gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui esso ha fornito le informazioni di cui al predetto paragrafo.
5.  
Una registrazione effettuata conformemente al presente articolo costituisce registrazione ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE in relazione alla gestione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
6.  
Un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui al presente articolo notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la sua registrazione iniziale in conformità del presente articolo prima che dette modifiche prendano effetto.

Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro un mese dal ricevimento della notifica di tali modifiche. L’autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo qualora lo ritenga necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. Le modifiche possono essere attuate se l’autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione.

7.  
Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.  
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  
L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 15 bis

1.  
I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per cui intendono utilizzare la denominazione «EuSEF».
2.  

La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e contiene i seguenti elementi:

a) 

il regolamento o gli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

b) 

le informazioni sull’identità del depositario;

c) 

le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

d) 

un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II fanno riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5, 6 e 10, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

3.  
Qualora l’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e l’autorità competente dello Stato membro di origine siano diverse, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale chiede all’autorità competente dello Stato membro di origine se il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale rientri nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a).

L’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.

L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

4.  
I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che essi hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.
5.  
Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registra un fondo come fondo qualificato per l’imprenditoria sociale se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
6.  
L’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui tale gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.
7.  
La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell’intero territorio dell’Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l’Unione con la denominazione «EuSEF».
8.  
Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.  
L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 15 ter

Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare i gestori di cui all’articolo 15 o i fondi di cui all’articolo 15 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore abbia fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.

▼B

Articolo 16

I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine qualora intendano commercializzare:

a) 

un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; oppure

b) 

un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale esistente in uno Stato membro non indicato nell’elenco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 17

▼M1

1.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso.

Ai fini del primo comma, l’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato a norma dell’articolo 15 bis notifica immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.

2.  
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine non impongono ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell’inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.

▼B

3.  
Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.
4.  
L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 febbraio 2014.
5.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M1

Articolo 17 bis

1.  
Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all’articolo 15, paragrafo 9, e all’articolo 15 bis, paragrafo 10, l’autorità competente dello Stato membro d’origine o, se diversa, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata garantita la registrazione di cui all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 15 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell’ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso la procedura di cui all’articolo 23.
2.  
Per garantire l’applicazione uniforme di tale articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M1

Articolo 18

1.  
L’ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet e che contiene l’elenco di tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che utilizzano la denominazione «EuSEF» e dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per i quali essi utilizzano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.
2.  
L’ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera d), punto v).

▼B

Articolo 19

1.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

▼M1

1 bis.  
Per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che gestisce.
1 ter.  
Per un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da un gestore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e i). L’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.

▼B

2.  
Quando esistono chiari e dimostrabili motivi che conducono l’autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale violi il presente regolamento sul proprio territorio, essa ne informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine. La competente autorità dello Stato membro d’origine adotta i provvedimenti del caso.
3.  
Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale persiste nell’agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare tutte le misure necessarie a tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nell’impedire al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di continuare a commercializzare i propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nel territorio dello Stato membro ospitante.

Articolo 20

Le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

a) 

chiedere l’accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;

b) 

imporre al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di fornire immediatamente informazioni;

c) 

esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

d) 

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

e) 

adottare misure atte ad assicurare che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale continui a ottemperare al presente regolamento;

f) 

emettere un’ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ottemperi al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

▼M1

L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

▼B

Articolo 21

1.  
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.  
Entro il ►M1  2 marzo 2020 ◄ gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all’AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l’AESFEM di tutte le successive modifiche.

▼M1

3.  
I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva.

I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.

▼B

Articolo 22

▼M1

1.  

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale:

▼B

a) 

non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell’articolo 5;

b) 

commercializzi, in violazione dell’articolo 6, le quote e le azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a investitori non idonei;

▼M1

c) 

utilizzi la denominazione «EuSEF» senza essere registrato ai sensi dell’articolo 15, o il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non sia registrato ai sensi dell’articolo 15 bis;

▼B

d) 

utilizzi la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii);

▼M1

e) 

abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell’articolo 15 o dell’articolo 15 bis;

▼B

f) 

non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività, in violazione dell’articolo 7, lettera a);

g) 

ometta di applicare politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche scorrette in violazione dell’articolo 7, lettera b);

h) 

non adempia, ripetutamente, agli obblighi di cui all’articolo 13 relativi alla relazione annuale;

i) 

non adempia, ripetutamente, all’obbligo di informare gli investitori ai sensi dell’articolo 14.

▼M1

2.  

Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente, ove opportuno:

a) 

adotta misure per garantire che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 13 a 15 bis, a seconda dei casi;

b) 

proibisce al gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato l’utilizzo della denominazione «EuSEF» e cancella dal registro tale gestore o il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato.

3.  
L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa senza indugio ogni altra autorità competente interessata, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), e l’ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
4.  
Il diritto di commercializzare uno o più fondi qualificati per l’imprenditoria sociale con la denominazione «EuSEF» nell’Unione decade con effetto immediato a decorrere dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).

▼M1

5.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l’ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui alle lettere da a) a i) del paragrafo 1.

L’ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall’adottare tali misure.

Articolo 22 bis

I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

Articolo 23

1.  
Le autorità competenti e l’AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2.  
Le autorità competenti e l’AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

Articolo 24

1.  
Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l’AESFEM, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM, sono tenuti all’obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.
2.  
Alle autorità competenti degli Stati membri o all’AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni ai sensi del presente regolamento o di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
3.  
Qualora le autorità competenti o l’AESFEM ricevano informazioni riservate ai sensi del paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell’esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

Articolo 25

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a una valutazione, un’azione o un’omissione di un’autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono deferire la questione all’AESFEM, che può intervenire in virtù dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui il disaccordo non riguardi l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), o l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente regolamento.



CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 14, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, o dell’articolo 14, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

1.  

La Commissione riesamina il presente regolamento ai sensi del paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza acquisita nell’applicarle, in particolare:

a) 

sulla misura in cui la denominazione «EuSEF» è stata utilizzata dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;

b) 

sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;

c) 

sull’adeguatezza dei requisiti in materia di informazione a norma dell’articolo 14, in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate;

d) 

sull’utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione;

e) 

sull’opportunità di istituire un marchio europeo per le «imprese sociali»;

f) 

sulla possibilità di autorizzare l’utilizzo della denominazione «EuSEF» per i fondi per l’imprenditoria sociale stabiliti in un paese terzo, tenendo conto dell’esperienza maturata con l’applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;

g) 

sull’applicazione pratica dei criteri per l’identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili, il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione e il loro impatto sociale positivo;

h) 

su un’analisi delle procedure attuate dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale al fine di misurare l’impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili, di cui all’articolo 10, e una valutazione della fattibilità di introdurre norme armonizzate atte a misurare l’impatto sociale a livello di Unione in maniera coerente con la politica sociale dell’Unione;

i) 

sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presso gli investitori al dettaglio;

j) 

sull’opportunità di includere i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale tra le attività ammissibili di cui alla direttiva 2009/65/CE;

k) 

sull’opportunità di integrare il presente regolamento con un regime del depositario;

l) 

sull’esame di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l’imprenditoria sociale e sulla valutazione di eventuali incentivi fiscali intesi a incoraggiare questo tipo di imprenditoria nell’Unione;

m) 

sulla valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuSEF», inclusa l’incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative dell’Unione di natura prudenziale.

2.  

Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:

a) 

entro il ►M1  2 marzo 2022 ◄ per quanto riguarda le lettere da a) a e), e da g) a m); e

b) 

entro il 22 luglio 2015 per quanto riguarda la lettera f).

3.  
In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

▼M1

4.  

Parallelamente al riesame ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:

a) 

la gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e l’opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l’opzione di un passaporto di gestione; e

b) 

l’adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e l’impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.

A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

▼B

Articolo 28

1.  
Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell’interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Tale riesame riguarda l’ambito di applicazione del presente regolamento e raccoglie dati per valutare l’eventuale necessità di ampliarlo in maniera tale da consentire ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui attività di gestione superino complessivamente la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento.
2.  
In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 4, che si applicano dal 15 maggio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 3 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

( 4 ) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

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