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Document 02013R0305-20240502
Commission Delegated Regulation (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the harmonised provision for an interoperable EU-wide eCall (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02013R0305 — IT — 02.05.2024 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 305/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2012 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 091 del 3.4.2013, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1084 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2024 |
L 1084 |
1 |
12.4.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 305/2013 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento definisce le specifiche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall, al fine di garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell’Unione europea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«servizio di pronto intervento», un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio diretto per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità alle legislazioni nazionali;
«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» (PSAP), un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all’articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972 ( 1 );
«PSAP più idoneo», uno PSAP più idoneo quale definito all’articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972;
«PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo definito previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;
«operatore PSAP per il servizio eCall», una persona dello PSAP per il servizio eCall che riceve e/o gestisce le chiamate di emergenza;
«servizio associato», un organismo pubblico o privato riconosciuto dalle autorità nazionali che svolge un ruolo nella gestione degli incidenti oggetto di una eCall (ad esempio, operatori stradali, servizi di assistenza);
«equipaggiamento di bordo», equipaggiamento montato a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;
«eCall («servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile in tutto il territorio dell’Unione europea» secondo la definizione di cui alla direttiva 2010/40/UE), una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l’attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un insieme minimo di dati standardizzato e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;
«transazione eCall», l’apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di un insieme minimo di dati standardizzato da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l’apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;
«insieme minimo di dati» (Minimum Set of Data, MSD), le informazioni contestuali definite dalla norma EN 15722:2020 — «Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety — eCall, minima serie di dati» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;
«numero di identificazione del veicolo (VIN)», il codice alfanumerico assegnato a un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo, quale descritto dalla norma ISO 3779;
«rete di comunicazione mobile senza fili», una rete per le comunicazioni senza fili con trasferimento omogeneo tra i punti di accesso alla rete;
«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete mobile di comunicazione elettronica accessibile al pubblico conformemente alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio;
«sala operativa per le emergenze», una struttura utilizzata da uno o più servizi di pronto intervento per gestire le informazioni contestuali derivate dalle chiamate di emergenza o dagli MSD;
«MSD grezzo», una rappresentazione dell’insieme minimo di dati trasmesso, prima che lo stesso sia presentato con modalità intelligibili all’operatore PSAP per il servizio eCall.
Articolo 3
Requisiti degli PSAP per il servizio eCall
Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla norma EN 16062:2023 «Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP) tramite reti a commutazione di circuito GSM/UMTS», finché sul loro territorio saranno in funzione reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito.
Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 17184:2022 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall Protocolli applicativi di alto livello (HLAP) che utilizzano l’IMS su reti a commutazione di pacchetto». Qualora versioni successive della specifica tecnica CEN/TS 17184 o di una nuova norma equivalente EN 17184 diventino applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, si applicano tali versioni successive o la nuova norma EN 17184, a seconda dei casi, in luogo della CEN/TS 17184:2022.
Qualora l’MSD contenga dati aggiuntivi facoltativi quali definiti nella norma EN 15722:2020, gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere tali contenuti aggiuntivi facoltativi e di trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall, a condizione che tali dati aggiuntivi facoltativi siano specificati conformemente alle norme CEN o alle specifiche tecniche pubblicate relative al servizio eCall di cui al regolamento (UE) 2015/758.
Qualora i dati aggiuntivi facoltativi di cui al secondo comma siano specificati conformemente alle norme o alle specifiche tecniche CEN pubblicate relative al servizio eCall non contemplate dal regolamento (UE) 2015/758, gli PSAP per il servizio eCall sono incoraggiati a essere in grado di ricevere tali dati aggiuntivi facoltativi e di trasmetterli all’operatore PSAP per il servizio eCall conformemente a dette norme o specifiche tecniche.
Articolo 4
Valutazione della conformità
Articolo 5
Obblighi correlati alla realizzazione dell’infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall
Gli Stati membri assicurano che il presente regolamento sia applicato una volta realizzata l’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall conformemente alla decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e ai principi per le specifiche e la diffusione di cui all’allegato II della direttiva 2010/40/UE.
Articolo 6
Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati
Articolo 7
Norme in materia di responsabilità
Articolo 8
Relazioni
Gli Stati membri presentano entro il 1o aprile 2026 una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La relazione deve riportare quantomeno l’elenco delle autorità competenti per la valutazione della conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall, l’elenco e la copertura geografica degli PSAP, la descrizione delle prove di conformità e dei protocolli per la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle infrastrutture realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 23 aprile 2014 alle infrastrutture già realizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
( 2 ) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
( 3 ) (*) Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6).
( 4 ) (*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).