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Document 02013R0305-20240502

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/305/2024-05-02

02013R0305 — IT — 02.05.2024 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 305/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 091 del 3.4.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1084 DELLA COMMISSIONE  del 6 febbraio 2024

  L 1084

1

12.4.2024




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 305/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le specifiche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall, al fine di garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell’Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«servizio di pronto intervento», un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio diretto per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità alle legislazioni nazionali;

▼M1

b) 

«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» (PSAP), un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all’articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972 ( 1 );

c) 

«PSAP più idoneo», uno PSAP più idoneo quale definito all’articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972;

▼B

d) 

«PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo definito previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;

e) 

«operatore PSAP per il servizio eCall», una persona dello PSAP per il servizio eCall che riceve e/o gestisce le chiamate di emergenza;

f) 

«servizio associato», un organismo pubblico o privato riconosciuto dalle autorità nazionali che svolge un ruolo nella gestione degli incidenti oggetto di una eCall (ad esempio, operatori stradali, servizi di assistenza);

g) 

«equipaggiamento di bordo», equipaggiamento montato a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

h) 

«eCall («servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile in tutto il territorio dell’Unione europea» secondo la definizione di cui alla direttiva 2010/40/UE), una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l’attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un insieme minimo di dati standardizzato e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

i) 

«transazione eCall», l’apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di un insieme minimo di dati standardizzato da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l’apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;

▼M1

j) 

«insieme minimo di dati» (Minimum Set of Data, MSD), le informazioni contestuali definite dalla norma EN 15722:2020 — «Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety — eCall, minima serie di dati» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;

▼B

k) 

«numero di identificazione del veicolo (VIN)», il codice alfanumerico assegnato a un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo, quale descritto dalla norma ISO 3779;

l) 

«rete di comunicazione mobile senza fili», una rete per le comunicazioni senza fili con trasferimento omogeneo tra i punti di accesso alla rete;

▼M1

m) 

«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete mobile di comunicazione elettronica accessibile al pubblico conformemente alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio;

n) 

«sala operativa per le emergenze», una struttura utilizzata da uno o più servizi di pronto intervento per gestire le informazioni contestuali derivate dalle chiamate di emergenza o dagli MSD;

▼B

o) 

«MSD grezzo», una rappresentazione dell’insieme minimo di dati trasmesso, prima che lo stesso sia presentato con modalità intelligibili all’operatore PSAP per il servizio eCall.

Articolo 3

Requisiti degli PSAP per il servizio eCall

▼M1

1.  
Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla norma EN 16072:2022 «Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — Requisiti operativi per eCall paneuropeo». Se versioni successive di tale norma EN 16072 diventano applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758 ( 2 ), si applicano tali versioni successive in luogo della norma EN 16072:2022.

Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla norma EN 16062:2023 «Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP) tramite reti a commutazione di circuito GSM/UMTS», finché sul loro territorio saranno in funzione reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito.

Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 17184:2022 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall Protocolli applicativi di alto livello (HLAP) che utilizzano l’IMS su reti a commutazione di pacchetto». Qualora versioni successive della specifica tecnica CEN/TS 17184 o di una nuova norma equivalente EN 17184 diventino applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, si applicano tali versioni successive o la nuova norma EN 17184, a seconda dei casi, in luogo della CEN/TS 17184:2022.

▼B

2.  
Gli PSAP per il servizio eCall gestiscono le eCall con la stessa rapidità ed efficienza con cui trattano qualsiasi altra chiamata effettuata al numero di emergenza unico europeo 112. Gli PSAP per il servizio eCall gestiscono le eCall conformemente ai requisiti delle normative nazionali in materia di gestione delle chiamate di emergenza.

▼M1

3.  
Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere i contenuti dei dati degli MSD e trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall.

Qualora l’MSD contenga dati aggiuntivi facoltativi quali definiti nella norma EN 15722:2020, gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere tali contenuti aggiuntivi facoltativi e di trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall, a condizione che tali dati aggiuntivi facoltativi siano specificati conformemente alle norme CEN o alle specifiche tecniche pubblicate relative al servizio eCall di cui al regolamento (UE) 2015/758.

Qualora i dati aggiuntivi facoltativi di cui al secondo comma siano specificati conformemente alle norme o alle specifiche tecniche CEN pubblicate relative al servizio eCall non contemplate dal regolamento (UE) 2015/758, gli PSAP per il servizio eCall sono incoraggiati a essere in grado di ricevere tali dati aggiuntivi facoltativi e di trasmetterli all’operatore PSAP per il servizio eCall conformemente a dette norme o specifiche tecniche.

▼B

4.  
L’operatore PSAP per il servizio eCall ha la possibilità di accedere a un adeguato sistema di informazione geografica (GIS) o a un sistema equivalente che gli consenta di determinare la posizione e la direzione di un veicolo con il livello minimo di accuratezza, di cui alla norma ►M1  EN 15722:2020 ◄ per le coordinate dell’MSD.
5.  
I requisiti sopramenzionati devono consentire agli PSAP per il servizio eCall di fornire l’ubicazione, il tipo di attivazione dell’eCall (manuale o automatico) e altri dati pertinenti ai servizi di pronto intervento o servizi associati responsabili.
6.  
Gli PSAP per il servizio eCall (che sono i primi a ricevere la chiamata) stabiliscono una comunicazione audio con il veicolo ed elaborano i dati inviati dall’eCall; se necessario, gli PSAP per il servizio eCall inoltrano la chiamata e i dati MSD a un altro PSAP, a una sala operativa per le emergenze o a un servizio associato conformemente alle procedure nazionali determinate dall’autorità nazionale competente. L’inoltro della chiamata può essere effettuato mediante collegamento dati o audio o, preferibilmente, con entrambe le modalità.
7.  
Se opportuno, e in funzione delle procedure e legislazioni nazionali, gli PSAP per il servizio eCall e i servizi di emergenza o servizi associati competenti possono ottenere accesso alle caratteristiche del veicolo contenute nelle banche dati nazionali e/o in altre risorse pertinenti, al fine di ottenere le informazioni necessarie per la gestione delle eCall, in particolare per consentire l’interpretazione del numero di identificazione del veicolo (VIN) e la presentazione di ulteriori informazioni pertinenti, quali il tipo e il modello di veicolo.

▼M1

Articolo 4

Valutazione della conformità

1.  
Gli Stati membri designano, e notificano alla Commissione, le autorità competenti per valutare la conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall ai requisiti di cui all’articolo 3.
2.  
La valutazione della conformità si basa sulla parte della norma EN 16454:2023 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall prova di conformità end to end” relativa alla conformità degli PSAP al sevizio eCall paneuropeo, a condizione che sul loro territorio siano in funzione reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito, e sulla parte della specifica tecnica CEN/TS 17240:2018 “Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — ECall test di conformità end to end per i sistemi IMS a commutazione di pacchetto” relativa alla conformità degli PSAP al sevizio eCall paneuropeo. Qualora versioni successive della specifica tecnica CEN/TS 17240 o di una nuova norma equivalente EN 17240 diventino applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, si applicano tali versioni successive o la nuova norma EN 17240, a seconda dei casi, in luogo della CEN/TS 17240:2018.

Articolo 5

Obblighi correlati alla realizzazione dell’infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall

Gli Stati membri assicurano che il presente regolamento sia applicato una volta realizzata l’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall conformemente alla decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e ai principi per le specifiche e la diffusione di cui all’allegato II della direttiva 2010/40/UE.

Articolo 6

Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati

1.  
Gli PSAP, compresi quelli per il servizio eCall, sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). Quando i dati di una eCall devono essere inviati ad altre sale operative per le emergenze o servizi associati a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, anche questi ultimi sono considerati titolari del trattamento dei dati.
2.  
Gli Stati membri si assicurano che i protocolli relativi al trattamento dei dati personali, compresi i periodi di conservazione definiti conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, siano istituiti al livello adeguato e debitamente rispettati.

▼B

Articolo 7

Norme in materia di responsabilità

1.  
Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di soddisfare tutti i requisiti di conformità specificati dalle norme relative al servizio eCall ed elencati all’articolo 3, paragrafo 1, in relazione alla o alle parti del sistema loro soggette per quanto riguarda progettazione e/o controllo. Gli PSAP sono responsabili esclusivamente per la parte del servizio eCall di loro pertinenza che inizia nel momento in cui la eCall perviene allo PSAP per il servizio eCall in conformità alle procedure nazionali.

▼M1

2.  
A tal fine, e in aggiunta ad altre misure esistenti relative alla gestione delle comunicazioni di emergenza al 112, sia gli MSD grezzi ricevuti con la eCall sia il contenuto degli MSD presentati all’operatore del servizio eCall sono mantenuti per un lasso di tempo specificato, in conformità alle normative nazionali o, in assenza di normative nazionali, per un periodo non superiore a 10 anni.

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri presentano entro il 1o aprile 2026 una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La relazione deve riportare quantomeno l’elenco delle autorità competenti per la valutazione della conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall, l’elenco e la copertura geografica degli PSAP, la descrizione delle prove di conformità e dei protocolli per la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.

▼B

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle infrastrutture realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 23 aprile 2014 alle infrastrutture già realizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

( 2 ) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

( 3 ) (*) Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6).

( 4 ) (*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

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