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Document 02013D1313-20210101

Consolidated text: Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/2021-01-01

02013D1313 — IT — 01.01.2021 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE N. 1313/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

su un meccanismo unionale di protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1475 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 ottobre 2018

  L 250

1

4.10.2018

►M2

DECISIONE (UE) 2019/420 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2019

  L 77I

1

20.3.2019

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2021/836 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2021

  L 185

1

26.5.2021




▼B

DECISIONE N. 1313/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

su un meccanismo unionale di protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo generale e oggetto

1.  
Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

▼M3

2.  
Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, tra cui le conseguenze di atti di terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l’inquinamento marino, il dissesto idrogeologico e le emergenze sanitarie gravi, che si verificano all’interno e al di fuori dell’Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta.
3.  
Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.

▼B

4.  
La presente decisione stabilisce le norme generali per il meccanismo unionale e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo unionale.
5.  
Il meccanismo unionale non ha effetti sugli obblighi derivanti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione, derivanti dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o dagli accordi internazionali esistenti.
6.  
La presente decisione non si applica alle azioni condotte ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96, del regolamento (CE) n. 1406/2002, del regolamento (CE) n. 1717/2006, della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o della normativa dell'Unione sui programmi d'azione in materia di salute, affari interni e giustizia.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.  

La presente decisione si applica alla cooperazione nel settore della protezione civile. Tale cooperazione comprende:

a) 

le azioni di prevenzione e preparazione all'interno dell'Unione e, per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, anche al di fuori dell'Unione; e

b) 

le azioni di assistenza in risposta alle conseguenze negative immediate di una catastrofe, all'interno e al di fuori dell'Unione, comprese nei paesi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, a seguito di una richiesta di assistenza presentata mediante il meccanismo.

2.  
La presente decisione tiene conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche o di altre regioni o isole dell'Unione in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e delle esigenze specifiche dei paesi e territori d'Oltremare nella risposta alle catastrofi.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1.  

Il meccanismo unionale sostiene, integra e facilita il coordinamento dell'azione degli Stati membri per perseguire i seguenti obiettivi specifici comuni:

a) 

conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti potenziali, promuovendo una cultura di prevenzione e migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti;

b) 

migliorare la preparazione a livello di Stato membro e dell'Unione in risposta alle catastrofi;

▼M3

c) 

facilitare una risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti, anche adottando misure tese a mitigarne gli effetti immediati e incoraggiando gli Stati membri ad impegnarsi per rimuovere gli ostacoli burocratici;

▼B

d) 

rafforzare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi;

▼M2

e) 

incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi; e

f) 

intensificare le attività di cooperazione e coordinamento a livello transfrontaliero e tra Stati membri esposti allo stesso tipo di catastrofi.

▼B

2.  

Gli indicatori sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere l'applicazione della presente decisione. Tali indicatori sono i seguenti:

▼M2

a) 

progressi nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibili alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

▼M3

b) 

progressi nel rafforzamento del livello di preparazione alle catastrofi misurati in funzione della quantità dei mezzi di risposta compresi nel pool europeo di protezione civile in relazione agli obiettivi di capacità di cui all’articolo 11, al numero di moduli registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (Common Emergency Communication and Information System — CECIS) e al numero di risorse di rescEU stabilite per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti;

▼B

c) 

progressi nel miglioramento della risposta alle catastrofi misurati in funzione della velocità degli interventi nell'ambito del meccanismo unionale e della misura in cui l'assistenza contribuisce al soddisfacimento delle esigenze sul campo; e

d) 

progressi nel rafforzamento della consapevolezza e della preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi: misurati in funzione del livello di consapevolezza dei cittadini dell'Unione rispetto ai rischi nelle rispettive regioni.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1.

"catastrofe" : qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale;

2.

"risposta" : qualsiasi azione intrapresa previa richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale nel caso di un imminente catastrofe, oppure durante o dopo la stessa per affrontarne gli effetti negativi immediati;

3.

"preparazione" : stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a una catastrofe;

4.

"prevenzione" : qualsiasi azione intesa a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale;

▼M3

bis.

"obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi" : obiettivi non vincolanti stabiliti nel settore della protezione civile per sostenere azioni di prevenzione e preparazione al fine di migliorare la capacità dell’Unione e dei suoi Stati membri di resistere agli effetti di una catastrofe che provoca o è in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali;

▼B

5.

"allerta rapida" : fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;

6.

"modulo" : un insieme autosufficiente e autonomo di mezzi degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o una squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da un insieme di mezzi umani e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere;

7.

"valutazione del rischio" : l'intero processo intersettoriale di individuazione, analisi e stima dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

8.

"capacità di gestione dei rischi" :

la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di condurre adeguatamente:

a) 

valutazioni dei rischi;

b) 

pianificazione della gestione del rischio per la prevenzione e la preparazione; e

c) 

misure di prevenzione e preparazione ai rischi;

9.

"supporto della nazione ospitante" : qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di preparazione e risposta dal paese che riceve o invia assistenza, o dalla Commissione, per rimuovere gli ostacoli prevedibili all'assistenza internazionale offerta nell'ambito del meccanismo unionale. Esso comprende il sostegno prestato dagli Stati membri per facilitare il transito di tale assistenza attraverso il loro territorio;

10.

"mezzo di risposta" : l'assistenza che può essere fornita su richiesta tramite il meccanismo unionale;

11.

"supporto logistico" : attrezzature o servizi essenziali atti a consentire alle squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di svolgere i loro compiti, in particolare con riguardo a comunicazione, alloggio temporaneo, vitto o trasporto all'interno del paese;

▼M2

12.

"stato partecipante" : un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.

▼B



CAPO II

PREVENZIONE

Articolo 5

Azioni di prevenzione

1.  

Per conseguire gli obiettivi e condurre le azioni di prevenzione, la Commissione:

▼M2

a) 

agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe nonché per facilitare e promuovere la cooperazione e la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche e innovazioni scientifiche, così come la condivisione delle migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni;

▼B

b) 

sostiene e promuove l'attività di valutazione e mappatura del rischio da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di migliori prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;

▼M3

c) 

elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, compresi i rischi di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali, cui l’Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d’intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;

▼B

d) 

incoraggia uno scambio di buone prassi sulla preparazione dei sistemi nazionali di protezione civile a far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici;

e) 

promuove e sostiene lo sviluppo e l'attuazione dell'attività di gestione dei rischi da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di buone prassi e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;

▼M2

f) 

raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione dei rischi; e facilita la condivisione di buone prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;

▼M3

g) 

riferisce periodicamente, secondo le scadenze indicate all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell’attuazione dell’articolo 6;

▼B

h) 

promuove l'uso di vari fondi dell'Unione che possono sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e incoraggia gli Stati membri e le regioni a sfruttare tali possibilità di finanziamento;

▼M2

i) 

mette in luce l'importanza della prevenzione dei rischi, sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché nelle campagne pubbliche di informazione ed educazione, e sostiene gli sforzi profusi dagli Stati membri nell'informare il pubblico circa i sistemi di allerta fornendo orientamenti su tali sistemi, anche a livello transfrontaliero;

▼B

j) 

promuove misure di prevenzione negli Stati membri e nei paesi terzi di cui all'articolo 28 attraverso la condivisione di buone prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di interesse comune; e

k) 

in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di prevenzione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

2.  
Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o relative agenzie, la Commissione può inviare sul posto una squadra di esperti al fine di fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione.

▼M2

Articolo 6

Gestione dei rischi

1.  

Per favorire un approccio coerente ed efficace in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi mediante la condivisione di informazioni non sensibili, vale a dire informazioni la cui divulgazione non sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e per favorire lo scambio delle migliori prassi nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri:

a) 

elaborano ulteriormente le valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

b) 

elaborano ulteriormente la valutazione della capacità di gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

▼M3

c) 

elaborano e perfezionano ulteriormente le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera, tenendo conto degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui al paragrafo 5, se stabiliti, e dei rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali;

d) 

mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi rilevanti delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), concentrandosi sui rischi principali. Per i rischi principali che hanno conseguenze transfrontaliere e i rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali e, ove opportuno, per i rischi poco probabili dall’impatto elevato, gli Stati membri illustrano le misure di prevenzione e preparazione prioritarie. La sintesi viene fornita alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, nonché ogni volta che vi siano modifiche di rilievo;

e) 

partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi;

f) 

in linea con gli impegni internazionali, migliorano la raccolta di dati sulle perdite dovute a catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale adeguato per garantire l’elaborazione di scenari basati su elementi concreti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e l’identificazione di carenze dei mezzi di risposta alle catastrofi.

▼M2

2.  
La Commissione, di concerto con gli Stati membri, può inoltre istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare opportunamente la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a tipologie di catastrofi analoghe, anche in caso di rischi transfrontalieri e di rischi poco probabili dall'impatto molto elevato individuati a norma del paragrafo 1, lettera d).
3.  
La Commissione, insieme con gli Stati membri ed entro il 22 dicembre 2019, elabora inoltre ulteriormente gli orientamenti sulle modalità di presentazione della sintesi di cui al paragrafo 1, lettera d).
4.  

Qualora uno Stato membro richieda di frequente lo stesso tipo di assistenza tramite il meccanismo unionale per lo stesso tipo di catastrofe, la Commissione, in seguito ad un'attenta analisi dei motivi e delle circostanze che hanno portato all'attivazione e con l'obiettivo di aiutare lo Stato membro interessato a rafforzare il proprio livello di prevenzione e preparazione, può:

a) 

richiedere a tale Stato membro di fornire informazioni aggiuntive sulle misure di prevenzione e preparazione specifiche relative al rischio corrispondente a quella tipologia di catastrofe; e

b) 

ove opportuno, sulla base delle informazioni fornite:

i) 

proporre la mobilitazione di una squadra di esperti sul posto per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione; o

ii) 

formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di prevenzione e preparazione nello Stato membro interessato. La Commissione e tale Stato membro si tengono reciprocamente informati su ogni eventuale misura adottata a seguito di tali raccomandazioni.

Se uno Stato membro richiede lo stesso tipo di assistenza tramite il meccanismo unionale per lo stesso tipo di catastrofe tre volte nel corso di tre anni consecutivi, si applicano le lettere a) e b), a meno che un'attenta analisi dei motivi e delle circostanze alla base di tali attivazioni frequenti non dimostri che tale misura non è necessaria.

▼M3

5.  
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce e sviluppa gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile e adotta raccomandazioni per definirli quale base comune non vincolante per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali. Tali obiettivi si basano su scenari attuali e prospettici che includono gli impatti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi, dati relativi ad eventi passati e l’analisi dell’impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Nello sviluppo degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi, la Commissione tiene conto delle catastrofi ricorrenti che colpiscono gli Stati membri e propone agli Stati membri di adottare misure specifiche, ivi incluse eventuali misure da attuare utilizzando i fondi dell’Unione, al fine di rafforzare la resilienza a tali catastrofi.

▼B



CAPO III

PREPARAZIONE

▼M3

Articolo 7

Centro di coordinamento della risposta alle emergenze

1.  
È istituito il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Emergency Response Coordination Centre — ERCC). L’ERCC garantisce la capacità operativa 24 ore su 24 e sette giorni su sette ed è al servizio degli Stati membri e della Commissione nel perseguimento degli obiettivi del meccanismo unionale.

In particolare l’ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell’Unione. L’ERCC opera a stretto contatto con le autorità nazionali di protezione civile e i pertinenti organismi dell’Unione per promuovere un approccio intersettoriale alla gestione delle catastrofi.

2.  
L’ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione per affrontare un’ampia gamma di emergenze all’interno e all’esterno dell’Unione.

Articolo 8

Azioni di preparazione generali della Commissione

1.  

La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

a) 

gestisce l’ERCC;

b) 

gestisce il CECIS per assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri;

c) 

collabora con gli Stati membri:

i) 

per mettere a punto sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l’Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi;

ii) 

per integrare meglio i sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida esistenti sulla base di un approccio multirischio, al fine di ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi;

iii) 

per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi;

iv) 

per monitorare le catastrofi e, se del caso, l’impatto dei cambiamenti climatici e fornire consulenze sulla base delle relative conoscenze scientifiche;

v) 

per tradurre le informazioni scientifiche in informazioni operative;

vi) 

per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel campo dei rischi di origine naturale o antropica, che a loro volta dovrebbero promuovere la connessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il collegamento di tali sistemi con l’ERCC e il CECIS;

vii) 

per coadiuvare, con conoscenze scientifiche, tecnologie innovative e competenze, gli sforzi degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali autorizzate quando gli Stati membri e tali organizzazioni potenziano ulteriormente i loro sistemi di allerta rapida, anche attraverso la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile di cui all’articolo 13;

d) 

predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti incaricate di:

i) 

valutare le necessità che possono eventualmente essere soddisfatte nell’ambito del meccanismo unionale nello Stato membro o del paese terzo che chiede assistenza;

ii) 

facilitare, ove necessario, il coordinamento sul posto dell’assistenza fornita in risposta alle catastrofi e relazionarsi con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che chiede assistenza; e

iii) 

fornire consulenza allo Stato membro o al paese terzo che richiede assistenza sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta;

e) 

predispone e mantiene la capacità di fornire supporto logistico alle squadre di esperti di cui alla lettera d);

f) 

sviluppa e mantiene una rete di esperti formati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere l’ERCC nel monitoraggio delle informazioni e nella facilitazione del coordinamento;

g) 

facilita il coordinamento del preposizionamento da parte degli Stati membri dei mezzi di risposta alle catastrofi all’interno dell’Unione;

h) 

sostiene gli sforzi intesi a migliorare l’interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori prassi a livello degli Stati membri e a livello internazionale;

i) 

adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l’elaborazione e l’aggiornamento, in cooperazione con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basati sull’esperienza operativa;

j) 

sostiene l’istituzione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione degli Stati membri, sulla base di criteri predefiniti che consentano di formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di preparazione dell’Unione;

k) 

in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b); e

l) 

sostiene gli Stati membri, su loro richiesta, in caso di catastrofi che si verifichino all’interno del loro territorio fornendo la possibilità di ricorrere a partenariati scientifici europei per analisi scientifiche mirate. Le analisi risultanti possono essere condivise tramite il CECIS, con l’accordo degli Stati membri colpiti.

2.  
Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o loro agenzie, la Commissione può garantire un’attività di consulenza in merito alle misure di preparazione inviando sul posto una squadra di esperti.

▼B

Articolo 9

Azioni generali di preparazione degli Stati membri

1.  
Gli Stati membri si adoperano, su base volontaria, per costituire moduli, in particolare al fine di rispondere alle necessità prioritarie di intervento o di supporto nell'ambito del meccanismo unionale.

Nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, gli Stati membri individuano in anticipo i moduli, altri mezzi di risposta e esperti che potrebbero essere messi a disposizione per interventi su richiesta tramite il meccanismo unionale. Essi tengono conto del fatto che la composizione dei moduli o degli altri mezzi di risposta può dipendere dal tipo di catastrofe e dalle particolari necessità che derivano dalla catastrofe.

2.  

I moduli sono costituiti dalle risorse di uno o più Stati membri e:

a) 

sono in grado di svolgere compiti predefiniti nei settori d'intervento conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:

i) 

essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e

ii) 

operare in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;

b) 

sono interoperabili con altri moduli;

c) 

svolgono formazioni e esercitazioni per garantire il requisito di interoperabilità;

d) 

sono posti sotto l'autorità di una persona responsabile del funzionamento di moduli; e

e) 

sono in grado di cooperare con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, se del caso.

3.  
Gli Stati membri individuano in anticipo, su base volontaria, gli esperti che potrebbero essere inviati quali membri delle squadre di esperti di cui all'articolo 8, lettera d).
4.  
Gli Stati membri considerano la possibilità di fornire, se necessario, altri mezzi di risposta, che potrebbero essere messi a disposizione dai servizi competenti o che possono essere forniti da organizzazioni non governative e altri organismi competenti.

Altri mezzi di risposta possono includere risorse di uno o più Stati membri e, se del caso, sono in grado di:

a) 

svolgere compiti predefiniti nel settore della risposta conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:

i) 

essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e

ii) 

operare, se necessario, in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;

b) 

cooperare, a seconda dei casi, con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.

5.  
Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle capacità militari pertinenti da utilizzare in ultima istanza nel quadro dell'assistenza prestata tramite il meccanismo unionale, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico e medico.
6.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni utili su esperti, moduli e altri mezzi di risposta che essi mettono a disposizione per l'assistenza tramite il meccanismo unionale a norma dei paragrafi da 1 a 5 e provvedono ad aggiornare queste informazioni se necessario.
7.  
Gli Stati membri designano i punti di contatto di cui all'articolo 8, lettera b), e ne informano la Commissione.
8.  
Gli Stati membri intraprendono le azioni di preparazione appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante.
9.  
Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a norma dell'articolo 23, adottano le misure appropriate per assicurare il trasporto tempestivo dell'assistenza da essi offerta.

▼M3

10.  
Quando i servizi di emergenza sono forniti da Galileo, Copernicus, GOVSATCOM o altre componenti del programma spaziale istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), ogni Stato membro può decidere di utilizzarli.

Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ai servizi di emergenza forniti da Galileo di cui al primo comma, esso individua e comunica alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a utilizzare i servizi di emergenza in questione.

▼M3

Articolo 10

Elaborazione di scenari e pianificazione della gestione delle catastrofi

1.  

La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione intersettoriale della gestione dei rischi di catastrofi a livello di Unione, sia per le catastrofi naturali che per quelle provocate dall’uomo che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali, ivi compresi gli impatti negativi dei cambiamenti climatici. La pianificazione comprende l’elaborazione di scenari a livello di Unione per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi, tenendo conto del lavoro svolto in relazione agli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e del lavoro della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile di cui all’articolo 13, sulla base:

i) 

delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

ii) 

della panoramica dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

iii) 

della valutazione degli Stati membri della capacità di gestione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

iv) 

dei dati disponibili sulle perdite dovute a catastrofi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

v) 

dello scambio volontario delle informazioni esistenti sulle pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

vi) 

della mappatura delle attività; e

vii) 

dell’elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.

2.  
Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e favoriscono le sinergie tra l’assistenza di protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall’Unione e dagli Stati membri.

▼B

Articolo 11

▼M2

Pool europeo di protezione civile

1.  
È istituito un pool europeo di protezione civile. Esso è costituito da un pool di mezzi di risposta preimpegnati volontariamente degli Stati membri e comprendente moduli, altri mezzi di risposta e categorie di esperti.
bis.  
L'assistenza fornita da uno Stato membro tramite il pool europeo di protezione civile è complementare alle risorse esistenti nello Stato membro richiedente, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi sul loro territorio.

▼M3

2.  
Sulla scorta dei rischi individuati, dell’insieme delle risorse e delle carenze e di eventuali elaborazioni esistenti degli scenari di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le tipologie e specifica la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile («obiettivi di capacità»). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, monitora i progressi verso gli obiettivi di capacità definiti negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo e individua le carenze potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. Ove siano state individuate tali carenze, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongono di risorse necessarie al di fuori del pool europeo di protezione civile. La Commissione incoraggia gli Stati membri a rimediare alle carenze significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. A tal fine può offrire un sostegno agli Stati membri conformemente all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 1, punto i), e all’articolo 21, paragrafo 2.

▼B

3.  
La Commissione determina i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che gli Stati membri impegnano nell'ambito ►M2  dell'pool europeo di protezione civile ◄ . I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei rispettivi mezzi di risposta.
4.  
La Commissione definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione ►M2  dell'pool europeo di protezione civile ◄ .
5.  
Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che impegnano nell'ambito dell' ►M2  pool europeo di protezione civile ◄ . I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.
6.  
I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione ►M2  dell'pool europeo di protezione civile ◄ rimangono sempre a disposizione a fini nazionali.
7.  
I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione ►M2  dell'pool europeo di protezione civile ◄ sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati. Qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali mezzi di risposta per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo.
8.  
Ove siano mobilitati, i mezzi di risposta degli Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro controllo e possono essere ritirati qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa consultazione con la Commissione. La Commissione facilita, ove necessario, il coordinamento tra i diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16.
9.  
Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una conoscenza pubblica adeguata agli interventi cui partecipa ►M2  l'pool europeo di protezione civile ◄ .

▼M2

Articolo 12

rescEU

1.  
È istituito rescEU per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché i mezzi preimpegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado, in determinate circostanze, di garantire una risposta efficace ai vari tipi di catastrofi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Al fine di garantire una risposta efficace alle catastrofi, la Commissione e gli Stati membri assicurano, ove opportuno, un'adeguata distribuzione geografica delle risorse di rescEU.

▼M3

2.  
La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le risorse di rescEU, in base, inter alia, agli scenari esistenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nel settore della lotta aerea agli incendi boschivi, degli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, della risposta sanitaria d’emergenza nonché dei trasporti e della logistica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente le informazioni sul tipo e sul numero di risorse di rescEU e mette tali informazioni direttamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.  
Le risorse di rescEU sono acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri.
bis.  
Le risorse di rescEU, quali definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2, possono essere affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione nella misura necessaria a rimediare alle carenze nel settore dei trasporti e della logistica.
ter.  

In casi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire risorse definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione:

i) 

determinano il tipo e la quantità necessari di mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno già definiti come risorse di rescEU; e/o

ii) 

definiscono i mezzi materiali aggiuntivi e gli eventuali servizi di sostegno come risorse di rescEU e determinano il tipo e la quantità necessari di tali risorse.

quater.  
Le norme finanziarie dell’Unione si applicano in caso di acquisto, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU da parte della Commissione. In caso di acquisto, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU da parte degli Stati membri, la Commissione può concedere agli Stati membri sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte. Per acquisire risorse di rescEU, la Commissione e gli Stati membri che lo desiderino possono avviare una procedura di aggiudicazione congiunta condotta a norma dell’articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) («regolamento finanziario»).

Le risorse di rescEU sono ubicate negli Stati membri che acquistano, affittano, noleggiano o acquisiscono altrimenti dette risorse.

▼M2

4.  
La Commissione definisce, di concerto con gli Stati membri, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano.
5.  
Uno Stato membro che acquista, affitta o noleggia le risorse di rescEU assicura la registrazione di tali risorse nel CECIS, nonché la disponibilità e la possibilità di mobilitare tali risorse per le operazioni del meccanismo unionale.

Le risorse di rescEU possono essere impiegate a fini nazionali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4 bis, soltanto laddove non utilizzati o necessari per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.

Le risorse di rescEU sono impiegate conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo1, lettera g), e ai contratti operativi tra la Commissione e lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia i suddetti mezzi; detti contratti specificano ulteriormente i termini e le condizioni di mobilitazione delle risorse di rescEU, compreso il personale coinvolto.

6.  
Le risorse di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, conformemente all'articolo 15 o all'articolo 16, paragrafi da 1 a 9 e paragrafi 11, 12 e 13. La decisione relativa alla loro mobilitazione e smobilitazione, nonché ogni altra decisione in caso di richieste contrastanti, è adottata dalla Commissione in stretto coordinamento con lo Stato membro richiedente e con lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia i mezzi, conformemente ai contratti operativi definiti al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo.

Lo Stato membro nel cui territorio sono mobilitati le risorse di rescEU è responsabile della conduzione delle operazioni di risposta. Nell'evento di mobilitazioni al di fuori dell'Unione, gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU sono tenuti ad assicurare che dette risorse siano pienamente integrati nella risposta generale.

7.  
In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente, tramite l'ERCC, la mobilitazione operativa delle risorse di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo delle proprie risorse e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni.
8.  
La Commissione facilita, ove opportuno, il coordinamento tra i diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16.
9.  
Gli Stati membri sono informati dello status operativo delle risorse di rescEU tramite il CECIS.
10.  
Se una catastrofe che si verifica al di fuori dell'Unione rischia di colpire significativamente uno o più Stati membri o i loro cittadini, le risorse di rescEU possono essere mobilitate a norma dei paragrafi da 6 a 9 del presente articolo.

Quando le risorse di rescEU sono mobilitati in paesi terzi, in casi specifici, gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera g); detti casi specifici sono ulteriormente definiti nei contratti operativi di cui al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo.

▼M3

Articolo 13

Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile

1.  
La Commissione istituisce una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile («rete») per riunire, trattare e diffondere conoscenze e informazioni pertinenti per il meccanismo unionale, sulla base di un approccio multirischio e coinvolgendo i pertinenti attori della protezione civile e della gestione delle catastrofi, i centri di eccellenza, le università e i ricercatori.

La Commissione, tramite la rete, tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri, a livello dell’Unione, a livello di altre organizzazioni ed entità internazionali, a livello di paesi terzi nonché a livello delle organizzazioni attive sul campo.

La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere all’istituzione e al funzionamento della rete.

La Commissione sostiene, attraverso la rete, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell’ambito del meccanismo unionale.

A tal fine la Commissione, attraverso la rete, provvede tra l’altro a:

a) 

mettere a punto e gestire un programma di formazione ed esercitazioni in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma si concentra, incoraggiandolo, sullo scambio di migliori prassi nel settore della protezione civile e della gestione delle catastrofi, tra cui quelle dovute ai cambiamenti climatici, e comprende corsi comuni e un sistema per lo scambio di competenze nel settore della gestione delle emergenze, compresi scambi di giovani professionisti e volontari con esperienza nonché il distacco di esperti dagli Stati membri.

Il programma di formazione ed esercitazioni mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità tra le risorse di cui agli articoli 9, 11 e 12, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) e f);

b) 

mettere a punto e gestire un programma dedicato alle lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell’ambito del meccanismo unionale, comprendente aspetti provenienti dall’intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un’ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze. Il programma include:

i) 

il monitoraggio, l’analisi e la valutazione di tutte le azioni di protezione civile pertinenti all’interno del meccanismo unionale;

ii) 

la promozione dell’attuazione delle lezioni apprese al fine di ottenere una base fondata sulle esperienze per lo sviluppo di attività all’interno del ciclo di gestione delle catastrofi; e

iii) 

lo sviluppo di metodi e di strumenti per la raccolta, l’analisi, la promozione e l’attuazione delle lezioni apprese.

Tale programma include inoltre, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell’Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l’assistenza fornita nell’ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria;

c) 

promuovere la ricerca e l’innovazione e incoraggiare l’introduzione e l’impiego di nuove tecnologie o di nuovi approcci pertinenti, o entrambi, ai fini del meccanismo unionale;

d) 

istituire e mantenere una piattaforma online a servizio della rete per sostenere e facilitare l’attuazione dei diversi compiti di cui alle lettere a), b) e c).

2.  
Nello svolgere le attività elencate al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigenze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile, nonché della necessità di consolidare la protezione della biodiversità e del patrimonio culturale.
3.  
La Commissione rafforza la cooperazione in materia di formazione e promuove la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete e le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, in particolare al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali, in particolare quelli del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.

▼B



CAPO IV

RISPOSTA

Articolo 14

Notifica di una catastrofe all'interno dell'Unione

▼M3

1.  
In caso di catastrofe in atto o imminente all’interno dell’Unione che provochi o sia in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali o che colpisca o sia in grado di colpire altri Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e, qualora gli effetti siano potenzialmente significativi, alla Commissione.

▼B

Il primo comma non si applica se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi di un'altra normativa dell'Unione, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di accordi internazionali esistenti.

2.  
In caso di una catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che possa comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi dà immediatamente notifica alla Commissione che è possibile attendersi un'eventuale richiesta di assistenza tramite l'ERCC, in modo che la Commissione possa, se del caso, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.
3.  
Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS.

Articolo 15

Risposta a catastrofi all'interno dell'Unione

▼M2

1.  
Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile. La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza.

▼B

2.  
In situazioni eccezionali di maggiore rischio, gli Stati membri possono anche sollecitare assistenza chiedendo il preposizionamento temporaneo dei mezzi di risposta.
3.  

Al ricevimento di una richiesta di assistenza, la Commissione ove opportuno e quanto prima:

a) 

inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri;

▼M3

b) 

raccoglie e analizza informazioni convalidate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, al fine di creare una consapevolezza comune della situazione e della risposta alla stessa e di diffondere tali informazioni direttamente agli Stati membri;

▼B

c) 

effettua raccomandazioni, previa consultazione dello Stato membro richiedente, per la prestazione di assistenza tramite il meccanismo unionale, in funzione delle necessità sul campo e di eventuali piani prestabiliti rilevanti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, invita gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilita il coordinamento dell'assistenza richiesta; e

d) 

adotta altre misure al fine di facilitare il coordinamento della risposta.

4.  
Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa lo Stato membro richiedente della sua decisione tramite il CECIS, precisando la portata, i termini e, se del caso, i costi dell'assistenza che potrebbe prestare. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.
5.  
La direzione degli interventi di assistenza è di competenza dello Stato membro richiedente. Le autorità dello Stato membro richiedente definiscono direttive e delimitano eventualmente i compiti affidati ai moduli o a altri mezzi di risposta. I dettagli dell'esecuzione di questi compiti sono lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro richiedente può sollecitare inoltre l'invio di una squadra di esperti che lo coadiuvi nelle operazioni di valutazione, che faciliti il coordinamento sul posto delle squadre inviate dagli Stati membri o che fornisca consulenza tecnica.
6.  
Lo Stato membro richiedente adotta le misure appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante all'assistenza che sta per ricevere.
7.  
Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, comprese le capacità militari. In particolare, il supporto della Commissione non implica un comando e controllo delle squadre, dei moduli e di altri tipi di supporto degli Stati membri, che sono mobilitati su base volontaria mediante il coordinamento a livello centrale e sul posto.

Articolo 16

Promozione della coerenza nella risposta a catastrofi al di fuori dell'Unione

▼M2

1.  
Quando si verifica o è imminente una catastrofe al di fuori dell'Unione, il paese colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. L'assistenza può altresì essere richiesta tramite le o dalle Nazioni Unite e relative agenzie o altre organizzazioni internazionali rilevanti. La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza.
2.  
Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi provocate dall'uomo o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario ( 4 ) e il rispetto dei principi umanitari.

▼B

3.  

La Commissione provvede a garantire che l'assistenza sia fornita in modo coerente:

a) 

mantenendo un dialogo con i punti di contatto degli Stati membri al fine di assicurare un contributo efficace e coerente all'insieme delle operazioni di soccorso da parte della risposta dell'Unione alle catastrofi attraverso il meccanismo unionale, in particolare:

i) 

informando senza indugio gli Stati membri circa l'insieme delle richieste di assistenza;

ii) 

prestando sostegno a una valutazione comune della situazione e delle necessità, dispensando consulenza tecnica e/o facilitando il coordinamento in loco dell'assistenza con squadre di esperti della protezione civile inviate sul posto;

iii) 

condividendo con tutti gli attori interessati le pertinenti valutazioni e analisi;

iv) 

fornendo una panoramica dell'assistenza offerta dagli Stati membri e da altri attori;

v) 

fornendo consulenza sul tipo di interventi necessari per garantire che l'assistenza fornita risponda alle necessità individuate;

vi) 

aiutando a superare eventuali difficoltà pratiche nella distribuzione dell'assistenza sotto l'aspetto a esempio del transito e delle dogane;

b) 

effettuando immediatamente raccomandazioni, se possibile in cooperazione con il paese colpito, in funzione delle necessità sul campo ed eventuali piani prestabiliti pertinenti, invitando gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilitando il coordinamento dell'assistenza richiesta;

c) 

mantenendo i contatti con il paese colpito su dettagli tecnici quali le specifiche necessità di assistenza, l'accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione dell'assistenza a livello locale;

d) 

mantenendo i contatti con l'OCHA o sostenendolo e collaborando con gli altri attori interessati che contribuiscono alle operazioni di soccorso generali, al fine di ottimizzare le sinergie, individuare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze;

e) 

mantenendo i contatti con tutti gli attori interessati, in particolare nella fase finale dell'intervento di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale, onde facilitare un ordinato passaggio delle consegne.

4.  
Fatto salvo il ruolo della Commissione definito al paragrafo 3, e ferma restando la necessità imperativa di una risposta operativa immediata tramite il meccanismo unionale, la Commissione ad avvenuta attivazione dello stesso informa il Servizio europeo per l'azione esterna onde garantire coerenza tra le operazioni di protezione civile e l'insieme delle relazioni tra l'Unione e il paese colpito. La Commissione tiene gli Stati membri costantemente informati conformemente al paragrafo 3.
5.  
Sul posto è opportunamente garantito il collegamento con la delegazione dell'Unione affinché questa possa facilitare i contatti con il governo del paese colpito. Se necessario, la delegazione dell'Unione presta supporto logistico alle squadre di esperti della protezione civile di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii).
6.  
Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa della sua decisione l'ERCC tramite il CECIS, precisando la portata e i termini dell'assistenza che potrebbe prestare. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.
7.  
Si può altresì ricorrere al meccanismo unionale per fornire sostegno di protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi se richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri interessati.
8.  
Conformemente a una richiesta di assistenza, la Commissione può intraprendere altre necessarie azioni complementari e di supporto per garantire la coerenza nell'invio dell'assistenza.
9.  
Il coordinamento tramite il meccanismo unionale non incide né sui contatti bilaterali tra gli Stati membri e il paese colpito né sulla cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite e altre rilevanti organizzazioni internazionali. Tali contatti bilaterali possono essere anche utilizzati per contribuire al coordinamento mediante il meccanismo unionale.
10.  
Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, comprese le capacità militari. In particolare, il supporto della Commissione non implica un comando e controllo delle squadre, dei moduli e di altri tipi di supporto degli Stati membri, che sono mobilitati su base volontaria mediante il coordinamento a livello centrale e sul posto.
11.  
Sono perseguite sinergie con altri strumenti dell'Unione, in particolare con le azioni finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96. La Commissione assicura il coordinamento tra gli strumenti e, ove opportuno, assicura che le azioni di protezione civile degli Stati membri che concorrono a una più ampia risposta umanitaria siano per quanto possibile finanziate a norma della presente decisione.
12.  
Ogniqualvolta sia attivato il meccanismo unionale, gli Stati membri che forniscono l'assistenza in caso di catastrofi tengono l'ERCC costantemente informato sulle attività da essi svolte.
13.  
Le squadre e i moduli degli Stati membri che partecipano sul posto all'intervento tramite il meccanismo unionale rimangono in stretto contatto con l'ERCC e con le squadre di esperti sul posto di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii).

Articolo 17

Supporto sul posto

▼M3

1.  

La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri:

a) 

in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;

b) 

in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;

c) 

in caso di catastrofe all’interno dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 5;

d) 

in caso di catastrofe al di fuori dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Esperti della Commissione e di altri servizi dell’Unione possono essere inseriti nella squadra per coadiuvarla e facilitarne i contatti con l’ERCC. Esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.

Laddove l’efficacia operativa lo richieda, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può contribuire al coinvolgimento di ulteriori esperti, attraverso la loro mobilitazione, e a un sostegno tecnico e scientifico, e ricorrere a competenze scientifiche, di medicina d’urgenza e settoriali specialistiche.

2.  

Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:

a) 

gli Stati membri designano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre di esperti;

b) 

la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito nell’ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell’ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali; la selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica;

c) 

la Commissione nomina gli esperti e i capisquadra per la missione, d’intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro designazione.

La Commissione comunica agli Stati membri il sostegno supplementare di esperti fornito a norma del paragrafo 1.

▼B

3.  
Le squadre di esperti inviate facilitano il coordinamento fra le squadre di intervento degli Stati membri e provvedono a relazionarsi con le autorità competenti dello Stato richiedente come previsto all'articolo 8, lettera d). L'ERCC resta in stretto contatto con le squadre di esperti e fornisce loro guida e supporto logistico.

▼M3

Articolo 18

Trasporto e attrezzature

1.  

In caso di catastrofe all’interno o al di fuori dell’Unione la Commissione può aiutare gli Stati membri ad avere accesso alle attrezzature o alle risorse di trasporto e logistiche:

a) 

fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;

b) 

sviluppando materiale cartografico per una diffusione e una mobilitazione rapide delle risorse, tenendo specialmente conto delle peculiarità delle regioni transfrontaliere ai fini dei rischi transfrontalieri multinazionali;

c) 

assistendo gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, e facilitandone l’accesso a tali risorse; o

d) 

assistendo gli Stati membri nell’individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale.

2.  
La Commissione può integrare le risorse di trasporto e logistiche fornite dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse necessarie per garantire una risposta rapida alle catastrofi.
3.  
L’assistenza richiesta da uno Stato membro o da un paese terzo può consistere esclusivamente in risorse di trasporto e logistiche per rispondere a catastrofi con mezzi di soccorso o attrezzature acquisite in un paese terzo dallo Stato membro o paese terzo richiedente.

▼B



CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 19

Risorse di bilancio

▼M2

1.  
La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2014-2020 è fissata a 574 028 000  EUR a prezzi correnti.

425 172 000  EUR a prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 «Sicurezza e cittadinanza» del quadro finanziario pluriennale e 148 856 000  EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 «Ruolo mondiale dell'Europa».

▼M3

bis.  
La dotazione finanziaria per l’attuazione del meccanismo unionale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 1 263 000 000  EUR a prezzi correnti.

▼M3

2.  
Gli stanziamenti derivanti da rimborsi da parte dei beneficiari per le azioni di risposta alle catastrofi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
3.  
L’assegnazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo e all’articolo 19 bis può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi.

Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del meccanismo unionale, le spese connesse alle reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio di informazioni e relativa interconnessione con i sistemi attuali e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettoriale e relative attrezzature, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

4.  
La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo e l’importo di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, sono assegnati, nel periodo 2021-2027, in base alle percentuali e ai principi di cui all’allegato I.
5.  
La Commissione esamina la ripartizione di cui all’allegato I alla luce dei risultati della valutazione di cui all’articolo 34, paragrafo 3.
6.  
Laddove necessario per rispondere alle catastrofi in ragione di imperativi motivi di urgenza o alla luce di eventi imprevisti che incidono sull’esecuzione del bilancio o sull’istituzione delle risorse di rescEU, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 al fine di modificare l’allegato I nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili e secondo la procedura di cui all’articolo 31.

▼M3

Articolo 19 bis

Risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa

1.  
Alle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ( 5 ) è data attuazione nell’ambito della presente decisione mediante la spesa di un importo fino a un massimo di 2 056 480 000  EUR a prezzi correnti come stabilito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iii), di tale regolamento a prezzi del 2018, fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso.
2.  
L’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce entrata con destinazione specifica esterna in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094.
3.  
Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili per l’assistenza finanziaria alle condizioni stabilite nella presente decisione ed è data loro attuazione nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento (UE) 2020/2094.
4.  
Fatte salve le condizioni di ammissibilità delle azioni a favore di paesi terzi stabilite nella presente decisione, l’assistenza finanziaria di cui al presente articolo può essere concessa a un paese terzo solo se essa è attuata nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento (UE) 2020/2094, indipendentemente dal fatto che detto paese terzo partecipi o meno al meccanismo unionale.

▼B

Articolo 20

Azioni generali ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni generali volte a potenziare la prevenzione, la preparazione e l'efficacia della risposta alle catastrofi:

a) 

studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari intesi a facilitare la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni;

b) 

formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie;

c) 

attività di monitoraggio, stima e valutazione;

d) 

informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e connesse attività di divulgazione intese a coinvolgere i cittadini nella prevenzione e nella riduzione al minimo degli effetti delle catastrofi nell'Unione e mettere i cittadini dell'Unione in condizione di tutelarsi più efficacemente e in maniera sostenibile;

e) 

elaborazione e svolgimento di un programma dedicato alle lezioni apprese da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, anche in settori rilevanti per la prevenzione e la preparazione; e

f) 

attività e misure di comunicazione volte ad accrescere la consapevolezza dell'operato della protezione civile degli Stati membri e dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.

▼M3

Articolo 20 bis

Visibilità e riconoscimenti

1.  
I destinatari dei finanziamenti dell’Unione e i beneficiari dell’assistenza fornita rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Ai finanziamenti o all’assistenza forniti nel quadro della presente decisione è data adeguata visibilità in linea con gli appositi orientamenti formulati dalla Commissione per gli interventi specifici. In particolare, gli Stati membri assicurano che la comunicazione pubblica concernente le operazioni finanziate nell’ambito del meccanismo unionale:

a) 

includa adeguati riferimenti al meccanismo unionale;

b) 

fornisca un’identità visiva alle risorse finanziate o co-finanziate dal meccanismo unionale;

c) 

diffonda le azioni con l’emblema dell’Unione;

d) 

comunichi in modo proattivo i dettagli del sostegno dell’Unione ai media nazionali e ai portatori di interessi, anche attraverso i loro canali di comunicazione; e

e) 

sostenga le azioni di comunicazione della Commissione relative alle operazioni.

Laddove le risorse di rescEU siano utilizzate a fini nazionali a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, gli Stati membri, con gli stessi mezzi di cui al primo comma del presente paragrafo, ne riconoscono l’origine e garantiscono la visibilità del finanziamento dell’Unione impiegato per acquisirle.

2.  
La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle azioni svolte ai sensi della presente decisione e sui risultati ottenuti e sostiene gli Stati membri nelle loro azioni di comunicazione. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
3.  
La Commissione conferisce medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari a favore del meccanismo unionale.

▼B

Articolo 21

Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili

1.  

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di prevenzione e preparazione volte a:

a) 

cofinanziare progetti, studi, workshop, sondaggi e azioni e attività analoghe di cui all'articolo 5;

b) 

cofinanziare le valutazioni inter pares di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 8, lettera j);

c) 

mantenere le funzioni dell'ERCC, conformemente all'articolo 8, lettera a);

d) 

preparare la mobilitazione e l'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 8, lettera d), e all'articolo 17 e sviluppare e mantenere una capacità di intervento tramite una rete di esperti formati a tale scopo provenienti dagli Stati membri di cui all'articolo 8, lettera f);

e) 

creare e mantenere il CECIS e gli strumenti che consentono la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo unionale;

f) 

contribuire allo sviluppo di sistemi transnazionalidi rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida nonché promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e la loro connessione con l'ERCC e il CECIS. Questi sistemi tengono conto di e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio o rilevamento esistenti e futuri;

▼M3

g) 

sviluppare la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi di cui all’articolo 10;

▼B

h) 

supportare le attività di preparazione di cui all'articolo 13;

i) 

sviluppare ►M2  l'pool europeo di protezione civile ◄ di cui all'articolo 11, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

▼M2

j) 

istituire, gestire e mantenere le risorse di rescEU conformemente all'articolo 12;

▼B

k) 

garantire la disponibilità del supporto logistico per le squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1;

l) 

facilitare il coordinamento del preposizionamento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione a norma dell'articolo 8, lettera g); e

m) 

supportare la prestazione di consulenza su misure di prevenzione e preparazione attraverso l'invio di una squadra di esperti sul posto, su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, delle Nazione Unite o relative agenzie, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3.

2.  

L'ammissibilità a beneficiare dell'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera i), è limitata:

a) 

ai costi a livello dell'Unione per l'istituzione e la gestione ►M2  dell'pool europeo di protezione civile ◄ e i processi associati di cui all'articolo 11;

b) 

ai costi relativi a corsi di formazione, esercitazioni e workshop obbligatori necessari alla certificazione dei mezzi di risposta degli Stati membri ai fini ►M2  dell'pool europeo di protezione civile ◄ ("costi di certificazione"). I costi di certificazione possono comprendere costi unitari o importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100 % dei costi ammissibili;

▼M2

c) 

ai costi necessari alla riparazione o all'adeguamento dei mezzi di risposta allo stato di prontezza e disponibilità che li rende atti a essere impiegati nell'ambito del pool europeo di protezione civile, conformemente ai requisiti di qualità del pool europeo di protezione civile e, ove necessario, alle raccomandazioni formulate nel processo di certificazione («costi di adattamento»). Tali costi possono comprendere i costi collegati all'operabilità, all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e altri costi necessari, a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla partecipazione dei mezzi al pool europeo di protezione civile.

I costi di adattamento possono coprire:

i) 

il 75 % dei costi ammissibili in caso di adeguamento, a condizione di non superare il 50 % del costo medio di sviluppo del mezzo; e

ii) 

il 75 % dei costi ammissibili in caso di riparazione.

I mezzi di risposta che fruiscono di finanziamenti ai sensi dei punti i) e ii) restano disponibili nell'ambito del pool europeo di protezione civile per un periodo minimo collegato ai finanziamenti ottenuti e compreso fra i tre e i dieci anni a partire dalla loro effettiva disponibilità nell'ambito del pool, a meno che il loro ciclo di vita economica non sia più breve.

I costi di adattamento possono comprendere costi unitari o somme forfettarie determinati per tipo di mezzo.

▼M2 —————

▼M3

3.  
L’assistenza finanziaria per l’azione di cui al paragrafo 1, lettera j), copre tutti i costi necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU nell’ambito del meccanismo unionale, conformemente al secondo comma del presente paragrafo. Le categorie dei costi ammissibili necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU sono definite nell’allegato I bis.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare l’allegato I bis relativamente alle categorie di costi ammissibili.

bis.  
L’assistenza finanziaria di cui al presente articolo può essere attuata mediante programmi di lavoro pluriennali. Per le azioni di durata superiore a un anno, gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali.

▼M3 —————

▼M2

5.  
I costi di cui al paragrafo 3 possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria o tipo di mezzo, a seconda dei casi.

▼B

Articolo 22

Azioni di risposta ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di risposta:

a) 

invio di squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e supporto logistico e invio di esperti di cui all'articolo 8, lettere d) ed e);

▼M3

b) 

in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l’accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto e logistiche, come previsto all’articolo 23; e

▼B

c) 

in seguito a una richiesta di assistenza, adozione di altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

▼M3

Articolo 23

Azioni ammissibili in relazione ad attrezzature e operazioni

1.  

Sono ammesse a beneficiare dell’assistenza finanziaria le seguenti azioni al fine di consentire l’accesso ad attrezzature e risorse di trasporto e logistiche nell’ambito del meccanismo unionale:

a) 

fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;

b) 

assistere gli Stati membri nell’individuazione delle risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l’accesso a tali risorse;

c) 

assistere gli Stati membri nell’individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale;

d) 

finanziare le risorse di trasporto e logistiche necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofe. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se soddisfano i seguenti criteri:

i) 

una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell’ambito del meccanismo unionale conformemente agli articoli 15 e 16;

ii) 

le risorse di trasporto e logistiche supplementari sono necessarie per garantire l’efficacia della risposta alle catastrofi nell’ambito del meccanismo unionale;

iii) 

l’assistenza corrisponde alle esigenze individuate dall’ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;

iv) 

l’assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o le loro agenzie, o da un’organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale; e

v) 

l’assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, l’insieme della risposta umanitaria dell’Unione.

bis.  
L’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione per il trasporto di risorse non pre-impegnate nel pool europeo di protezione civile e mobilitate in caso di catastrofe o nell’imminenza di una catastrofe all’interno o al di fuori dell’Unione e per qualsiasi altro sostegno a favore del trasporto necessario per far fronte ad una catastrofe non supera il 75 % dei costi ammissibili totali.
2.  
L’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione per le risorse pre-impegnate nel pool europeo di protezione civile non supera il 75 % dei costi di esercizio delle risorse, compreso il trasporto, in caso di catastrofe o nell’imminenza di una catastrofe all’interno o al di fuori dell’Unione.
4.  

L’assistenza finanziaria dell’Unione per le risorse di trasporto e logistiche può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali specificati alle lettere da a) a d), laddove necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell’assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi:

a) 

alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l’assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;

b) 

al trasporto dallo Stato membro che offre l’assistenza allo Stato membro che ne facilita il trasporto coordinato;

c) 

al riconfezionamento dell’assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le risorse di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o

d) 

al trasporto locale, al transito e al deposito dell’assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale nel paese richiedente.

bis.  
Quando le risorse di rescEU sono impiegate a fini nazionali in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, tutti i costi, compresi quelli di manutenzione e riparazione, sono coperti dallo Stato membro che impiega dette risorse.
ter.  
In caso di mobilitazione di risorse di rescEU nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 75 % dei costi operativi.

In deroga al primo comma, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi delle risorse di rescEU necessari in caso di catastrofi poco probabili dall’impatto molto elevato laddove tali risorse siano mobilitate nell’ambito del meccanismo unionale.

quater.  
Per le mobilitazioni al di fuori dell’Unione, di cui all’articolo 12, paragrafo 10, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi.
quinquies.  
Laddove l’assistenza finanziaria dell’Unione di cui al presente articolo non copra il 100 % dei costi, l’importo rimanente è a carico del richiedente l’assistenza, salvo diverso accordo con lo Stato membro che offre l’assistenza o con lo Stato membro che ospita le risorse di rescEU.
sexies.  
Per la mobilitazione delle risorse di rescEU, l’assistenza finanziaria dell’Unione può coprire il 100 % di tutti i costi diretti necessari per il trasporto di merci, mezzi e servizi logistici all’interno dell’Unione e verso l’Unione in provenienza dai paesi terzi.
5.  
Nel caso di operazioni congiunte di trasporto che vedano coinvolti più Stati membri, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell’Unione per l’intera operazione.
6.  
Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di stipulare contratti di servizi di trasporto, essa sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui ai paragrafi 1 bis, 2 e 4.
bis  

Fatti salvi i paragrafi 1 bis e 2, il sostegno finanziario dell’Unione per il trasporto dell’assistenza necessario nelle catastrofi ambientali cui si applica il principio «chi inquina paga» può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali. Si applicano le seguenti condizioni:

a) 

il sostegno finanziario dell’Unione per il trasporto dell’assistenza è richiesto dallo Stato membro colpito o che presta assistenza sulla base di una valutazione delle esigenze debitamente motivata;

b) 

lo Stato membro colpito o che presta assistenza adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per chiedere e ottenere un risarcimento dai responsabili dell’inquinamento, conformemente a tutte le disposizioni giuridiche internazionali, dell’Unione o nazionali applicabili;

c) 

non appena ricevuto il risarcimento dal responsabile dell’inquinamento, lo Stato membro colpito o che presta assistenza rimborsa, se del caso, immediatamente l’Unione.

In caso di catastrofe ambientale di cui al primo comma che non interessa uno Stato membro, le azioni di cui alle lettere a), b) e c) sono attuate dallo Stato membro che presta assistenza.

7.  
I seguenti costi sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione per le risorse di trasporto e logistiche a norma del presente articolo: tutti i costi connessi allo spostamento di risorse di trasporto e logistiche, compresi i costi di tutti i servizi e i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e dell’eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, compensi in generale e costi di transito.
8.  
I costi di trasporto possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria di costo.

▼B

Articolo 24

Beneficiari

Le sovvenzioni di cui alla presente decisione possono essere concesse a persone giuridiche, di diritto pubblico o privato.

▼M3

Articolo 25

Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione

1.  
La Commissione attua il sostegno finanziario dell’Unione conformemente al regolamento finanziario.
2.  
La Commissione attua il sostegno finanziario dell’Unione in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario o, laddove giustificato dalla natura e dal contenuto dell’azione interessata, in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iv), v) e vi), del regolamento finanziario.
3.  
Il sostegno finanziario ai sensi della presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, appalti o contributi a fondi fiduciari.
4.  
In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e al fine di garantire la continuità, nei casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, i costi sostenuti in relazione ad azioni sovvenzionate nell’ambito della presente decisione possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
5.  
Ai fini dell’attuazione della presente decisione, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali o pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali o pluriennali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto riguarda l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali o pluriennali descrivono le azioni previste per i paesi ivi indicati.

Non sono richiesti programmi di lavoro annuali o pluriennali per le azioni che rientrano nella risposta alle catastrofi di cui al capo IV, che non possono essere previste in anticipo.

6.  
A fini di trasparenza e prevedibilità, l’esecuzione del bilancio e gli stanziamenti preventivati per il futuro sono presentati e discussi annualmente in seno al comitato di cui all’articolo 33. Il Parlamento europeo è tenuto informato.
7.  
In aggiunta all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti d’impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati unicamente per le azioni di risposta. Gli stanziamenti riportati sono i primi da utilizzare nel corso dell’esercizio finanziario successivo.

▼B

Articolo 26

Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione

▼M2

1.  
Le azioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione. Ciononostante, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ( 7 ), l'assistenza finanziaria concessa ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della presente decisione non impedisce il finanziamento da parte di altri strumenti dell'Unione, conformemente alle condizioni in essi stabilite.

La Commissione assicura che i richiedenti l'assistenza finanziaria a norma della presente decisione, e i beneficiari di tale assistenza, le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione, e sulle richieste di assistenza finanziaria in corso.

2.  
Sono sviluppate sinergie, complementarità e maggiore coordinamento con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca, la salute, le politiche in materia di migrazione e sicurezza, nonché il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi, la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione con quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96, e che tali azioni siano attuate in linea con il consenso europeo sull'aiuto umanitario.

▼B

3.  
Se l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorre a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma della presente decisione sono basate sul fabbisogno individuato e sono coerenti con i principi umanitari nonché con i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'utilizzo delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.

▼M3

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o in base a qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

▼B



CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

▼M2

1.  

Il meccanismo unionale è aperto alla partecipazione:

a) 

dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri paesi europei se previsto da accordi e procedure;

b) 

dei paesi aderenti, dei paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili.

bis.  
La partecipazione al meccanismo unionale comprende la partecipazione alle sue attività conformemente agli obiettivi, ai requisiti, ai criteri, alle procedure e alle scadenze definiti nella presente decisione ed è conforme alle specifiche condizioni stabilite negli accordi tra l'Unione e lo Stato partecipante.

▼B

2.  
Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), f) e h) anche i paesi candidati e i candidati potenziali che non partecipano al meccanismo unionale, nonché i paesi che sono parte della PEV, nella misura in cui tale assistenza finanziaria è complementare ai finanziamenti disponibili conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) e conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione di uno strumento europeo di vicinato.

▼M2

3.  
Le organizzazioni internazionali o regionali o i paesi che partecipano alla politica europea di vicinato possono cooperare alle attività nell'ambito del meccanismo unionale se previsto dai pertinenti accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti fra dette organizzazioni o detti paesi e l'Unione.

▼B

Articolo 29

Autorità competenti

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione.

▼M2

Articolo 30

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M3

2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 6, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

▼M3 —————

▼M3

4.  
La delega di potere di cui all’articolo 19, paragrafo 6, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼M2

5.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
6.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M3

7.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6, o dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 31

Procedura d'urgenza

1.  
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 32

Atti di esecuzione

1.  

La Commissione adotta atti di esecuzione sulle seguenti materie:

a) 

l'interazione dell'ERCC con i punti di contatto degli Stati membri, prevista all'articolo 8, lettera b), all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e le procedure operative per la risposta a catastrofi all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 15, e al di fuori dell'Unione, di cui all'articolo 16, tra cui l'identificazione delle organizzazioni internazionali competenti;

b) 

i componenti del CECIS nonché l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS di cui all'articolo 8, lettera b);

c) 

il processo riguardante l'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 17;

d) 

l'individuazione dei moduli, degli altri mezzi di risposta e degli esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

e) 

i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tra cui compiti, mezzi, componenti principali, autosufficienza e mobilitazione;

f) 

gli obiettivi del dispositivo, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento ►M2  dell'pool europeo di protezione civile ◄ di cui all'articolo 11, nonché le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

▼M2

g) 

l'istituzione, la gestione e il mantenimento di rescEU, di cui all'articolo 12, compresi i criteri per le decisioni di mobilitazione, le procedure operative nonché i costi di cui all'articolo 21, paragrafo 3;

h) 

l'istituzione e l'organizzazione della rete unionale di conoscenze in materia di protezione civile, di cui all'articolo 13;

h bis

le categorie dei rischi poco probabili dall'impatto molto elevato e i rispettivi mezzi per gestirli one di cui all'articolo 21, paragrafo 4;

h ter

i criteri e le procedure per riconoscere un impegno di lunga data e i contributi straordinari a favore della protezione civile dell'Unione di cui all'articolo 20, lettera a); e

▼M3

i) 

l’organizzazione del sostegno per le risorse di trasporto e logistiche di cui agli articoli 18 e 23;

▼B

2.  
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 33

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non emette parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M3

3.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

▼M2

Articolo 34

Valutazione

1.  
Le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione.

▼M3

2.  
Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle operazioni e ai progressi compiuti nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 5, e degli articoli 11 e 12. Detta relazione contiene informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi e degli obiettivi di capacità, nonché sulle carenze ancora esistenti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, tenendo conto della predisposizione delle risorse di rescEU a norma dell’articolo 12. La relazione offre inoltre una panoramica dell’evoluzione del bilancio e dei costi per quanto concerne i mezzi di risposta nonché una valutazione della necessità di sviluppare ulteriormente tali mezzi.
3.  
Entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’applicazione della presente decisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sull’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la prosecuzione dell’attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafo 4, le risorse di rescEU e il grado di coordinamento e delle sinergie conseguite con altre politiche, altri programmi e fondi dell’Unione, riguardanti tra l’altro le emergenze mediche. Detta comunicazione è corredata, ove opportuno, di proposte di modifica della presente decisione.

▼B



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

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Articolo 35

Disposizioni transitorie

Fino al 1o gennaio 2025, l'assistenza finanziaria dell'Unione può essere fornita per coprire il 75 % dei costi necessari ad assicurare il rapido accesso alle risorse nazionali corrispondenti a quelli definiti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2. A tal fine la Commissione può concedere sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte.

Le capacità di cui al primo comma sono designati quali risorse di rescEU fino al termine del periodo transitorio.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 6, la decisione relativa alla mobilitazione delle risorse di cui al primo comma spetta allo Stato membro che li ha resi disponibili quali risorse di rescEU. Qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali risorse per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo.

▼B

Articolo 36

Abrogazione

La decisione 2007/162/CE, Euratom e la decisione 2007/779/CE, Euratom sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

▼M2 —————

▼M3




ALLEGATO I

Percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l’attuazione del meccanismo unionale di cui all’articolo 19, paragrafo 1 bis, e l’importo di cui all’articolo 19 bis per il periodo 2021-2027

Prevenzione: 5 % ± 4 punti percentuali
Preparazione: 85 % ± 10 punti percentuali
Risposta: 10 % ± 9 punti percentuali

Principi

Nel dare attuazione alla presente decisione, si tiene debitamente conto dell’obiettivo dell’Unione di contribuire agli obiettivi generali in materia di clima e all’ambizione di integrare l’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione, nei limiti di quanto consentito dall’imprevedibilità e dalle circostanze specifiche della preparazione e della risposta alle catastrofi.

▼M2




ALLEGATO I BIS

▼M3

Categorie dei costi ammissibili di cui all’articolo 21, paragrafo 3

▼M2

1. 

Costi delle attrezzature

2. 

Costi di manutenzione, comprensivi dei costi di riparazione

3. 

Costi di assicurazione

4. 

Costi di formazione

5. 

Costi di deposito

6. 

Costi di registrazione e certificazione

7. 

Costi dei materiali di consumo

8. 

Costi del personale incaricato di garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU.

▼B




ALLEGATO II



Tavola di concordanza

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio

Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio

Presente decisione

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 6

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 20, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 8, lettera d)

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 8, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 8, lettera b)

 

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 8, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 18, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 18, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 16, paragrafo 7

 

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articoli 20 e 21

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 22, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 22, lettera b), e articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafi 2 e 4

Articolo 4, paragrafo 4

 

Articolo 32, paragrafo 1, punto i)

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 6

 

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 9

 

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 5

 

Articolo 24

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 8, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8, lettera b)

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, lettera c)

 

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 8, lettera d)

 

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 6

 

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

 

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 18

 

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 8, lettera e)

 

Articolo 5, paragrafo 11

Articolo 8, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafo 3, terza e quarta frase

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

Articolo 25, paragrafo 3, seconda e terza frase

Articolo 6, paragrafo 6

 

 

Articolo 6

Articolo 14

Articolo 7

 

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettere c) e d)

 

Articolo 7, paragrafo 3, prima e terza frase

Articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 6

 

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 5

 

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 3, prima frase

Articolo 8

 

Articolo 26

 

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

 

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera c)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera d)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera e)

 

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 8

 

Articolo 8, paragrafo 6, primo comma

Articolo 17, paragrafi 1 e 2, lettera b)

 

Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3, seconda frase

 

Articolo 8, paragrafo 7, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase

 

Articolo 8, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 9

 

Articolo 8, paragrafo 7, quarto comma

Articolo 16, paragrafo 11

 

Articolo 8, paragrafo 7, quinto comma

 

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 10

 

Articolo 8, paragrafo 9, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 12

 

Articolo 8, paragrafo 9, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 13

Articolo 9

 

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 9

Articolo 18

Articolo 10

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 10

Articolo 28

Articolo 11

 

 

Articolo 11

Articolo 29

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 1, lettera e)

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 1, lettera h)

 

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 32, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 12, paragrafo 7

 

Articolo 12, paragrafo 8

 

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), prima frase

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 33

Articolo 14

 

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 34

 

Articolo 15

Articolo 36

Articolo 16

 

Articolo 37, seconda frase

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 38



( 1 ) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5 novembre 2013, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 4 ) GU C 25, del 30.1.2008, pag. 1.

( 5 ) Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

( 6 ) Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

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