This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02013D1313-20210101
Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02013D1313 — IT — 01.01.2021 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE N. 1313/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 su un meccanismo unionale di protezione civile (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2018/1475 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 ottobre 2018 |
L 250 |
1 |
4.10.2018 |
|
DECISIONE (UE) 2019/420 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2019 |
L 77I |
1 |
20.3.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2021/836 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2021 |
L 185 |
1 |
26.5.2021 |
DECISIONE N. 1313/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
su un meccanismo unionale di protezione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Obiettivo generale e oggetto
Articolo 2
Ambito d'applicazione
La presente decisione si applica alla cooperazione nel settore della protezione civile. Tale cooperazione comprende:
le azioni di prevenzione e preparazione all'interno dell'Unione e, per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, anche al di fuori dell'Unione; e
le azioni di assistenza in risposta alle conseguenze negative immediate di una catastrofe, all'interno e al di fuori dell'Unione, comprese nei paesi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, a seguito di una richiesta di assistenza presentata mediante il meccanismo.
Articolo 3
Obiettivi specifici
Il meccanismo unionale sostiene, integra e facilita il coordinamento dell'azione degli Stati membri per perseguire i seguenti obiettivi specifici comuni:
conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti potenziali, promuovendo una cultura di prevenzione e migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti;
migliorare la preparazione a livello di Stato membro e dell'Unione in risposta alle catastrofi;
facilitare una risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti, anche adottando misure tese a mitigarne gli effetti immediati e incoraggiando gli Stati membri ad impegnarsi per rimuovere gli ostacoli burocratici;
rafforzare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi;
incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi; e
intensificare le attività di cooperazione e coordinamento a livello transfrontaliero e tra Stati membri esposti allo stesso tipo di catastrofi.
Gli indicatori sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere l'applicazione della presente decisione. Tali indicatori sono i seguenti:
progressi nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibili alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
progressi nel rafforzamento del livello di preparazione alle catastrofi misurati in funzione della quantità dei mezzi di risposta compresi nel pool europeo di protezione civile in relazione agli obiettivi di capacità di cui all’articolo 11, al numero di moduli registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (Common Emergency Communication and Information System — CECIS) e al numero di risorse di rescEU stabilite per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti;
progressi nel miglioramento della risposta alle catastrofi misurati in funzione della velocità degli interventi nell'ambito del meccanismo unionale e della misura in cui l'assistenza contribuisce al soddisfacimento delle esigenze sul campo; e
progressi nel rafforzamento della consapevolezza e della preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi: misurati in funzione del livello di consapevolezza dei cittadini dell'Unione rispetto ai rischi nelle rispettive regioni.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
1. |
"catastrofe" : qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale; |
2. |
"risposta" : qualsiasi azione intrapresa previa richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale nel caso di un imminente catastrofe, oppure durante o dopo la stessa per affrontarne gli effetti negativi immediati; |
3. |
"preparazione" : stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a una catastrofe; |
4. |
"prevenzione" : qualsiasi azione intesa a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale; |
4 bis. |
"obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi" : obiettivi non vincolanti stabiliti nel settore della protezione civile per sostenere azioni di prevenzione e preparazione al fine di migliorare la capacità dell’Unione e dei suoi Stati membri di resistere agli effetti di una catastrofe che provoca o è in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali; |
5. |
"allerta rapida" : fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace; |
6. |
"modulo" : un insieme autosufficiente e autonomo di mezzi degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o una squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da un insieme di mezzi umani e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere; |
7. |
"valutazione del rischio" : l'intero processo intersettoriale di individuazione, analisi e stima dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato; |
8. |
"capacità di gestione dei rischi" : la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di condurre adeguatamente:
a)
valutazioni dei rischi;
b)
pianificazione della gestione del rischio per la prevenzione e la preparazione; e
c)
misure di prevenzione e preparazione ai rischi; |
9. |
"supporto della nazione ospitante" : qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di preparazione e risposta dal paese che riceve o invia assistenza, o dalla Commissione, per rimuovere gli ostacoli prevedibili all'assistenza internazionale offerta nell'ambito del meccanismo unionale. Esso comprende il sostegno prestato dagli Stati membri per facilitare il transito di tale assistenza attraverso il loro territorio; |
10. |
"mezzo di risposta" : l'assistenza che può essere fornita su richiesta tramite il meccanismo unionale; |
11. |
"supporto logistico" : attrezzature o servizi essenziali atti a consentire alle squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di svolgere i loro compiti, in particolare con riguardo a comunicazione, alloggio temporaneo, vitto o trasporto all'interno del paese; |
12. |
"stato partecipante" : un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1. |
CAPO II
PREVENZIONE
Articolo 5
Azioni di prevenzione
Per conseguire gli obiettivi e condurre le azioni di prevenzione, la Commissione:
agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe nonché per facilitare e promuovere la cooperazione e la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche e innovazioni scientifiche, così come la condivisione delle migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni;
sostiene e promuove l'attività di valutazione e mappatura del rischio da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di migliori prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;
elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, compresi i rischi di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali, cui l’Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d’intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;
incoraggia uno scambio di buone prassi sulla preparazione dei sistemi nazionali di protezione civile a far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici;
promuove e sostiene lo sviluppo e l'attuazione dell'attività di gestione dei rischi da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di buone prassi e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;
raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione dei rischi; e facilita la condivisione di buone prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;
riferisce periodicamente, secondo le scadenze indicate all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell’attuazione dell’articolo 6;
promuove l'uso di vari fondi dell'Unione che possono sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e incoraggia gli Stati membri e le regioni a sfruttare tali possibilità di finanziamento;
mette in luce l'importanza della prevenzione dei rischi, sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché nelle campagne pubbliche di informazione ed educazione, e sostiene gli sforzi profusi dagli Stati membri nell'informare il pubblico circa i sistemi di allerta fornendo orientamenti su tali sistemi, anche a livello transfrontaliero;
promuove misure di prevenzione negli Stati membri e nei paesi terzi di cui all'articolo 28 attraverso la condivisione di buone prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di interesse comune; e
in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di prevenzione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 6
Gestione dei rischi
Per favorire un approccio coerente ed efficace in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi mediante la condivisione di informazioni non sensibili, vale a dire informazioni la cui divulgazione non sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e per favorire lo scambio delle migliori prassi nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri:
elaborano ulteriormente le valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;
elaborano ulteriormente la valutazione della capacità di gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;
elaborano e perfezionano ulteriormente le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera, tenendo conto degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui al paragrafo 5, se stabiliti, e dei rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali;
mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi rilevanti delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), concentrandosi sui rischi principali. Per i rischi principali che hanno conseguenze transfrontaliere e i rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali e, ove opportuno, per i rischi poco probabili dall’impatto elevato, gli Stati membri illustrano le misure di prevenzione e preparazione prioritarie. La sintesi viene fornita alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, nonché ogni volta che vi siano modifiche di rilievo;
partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi;
in linea con gli impegni internazionali, migliorano la raccolta di dati sulle perdite dovute a catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale adeguato per garantire l’elaborazione di scenari basati su elementi concreti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e l’identificazione di carenze dei mezzi di risposta alle catastrofi.
Qualora uno Stato membro richieda di frequente lo stesso tipo di assistenza tramite il meccanismo unionale per lo stesso tipo di catastrofe, la Commissione, in seguito ad un'attenta analisi dei motivi e delle circostanze che hanno portato all'attivazione e con l'obiettivo di aiutare lo Stato membro interessato a rafforzare il proprio livello di prevenzione e preparazione, può:
richiedere a tale Stato membro di fornire informazioni aggiuntive sulle misure di prevenzione e preparazione specifiche relative al rischio corrispondente a quella tipologia di catastrofe; e
ove opportuno, sulla base delle informazioni fornite:
proporre la mobilitazione di una squadra di esperti sul posto per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione; o
formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di prevenzione e preparazione nello Stato membro interessato. La Commissione e tale Stato membro si tengono reciprocamente informati su ogni eventuale misura adottata a seguito di tali raccomandazioni.
Se uno Stato membro richiede lo stesso tipo di assistenza tramite il meccanismo unionale per lo stesso tipo di catastrofe tre volte nel corso di tre anni consecutivi, si applicano le lettere a) e b), a meno che un'attenta analisi dei motivi e delle circostanze alla base di tali attivazioni frequenti non dimostri che tale misura non è necessaria.
CAPO III
PREPARAZIONE
Articolo 7
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze
In particolare l’ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell’Unione. L’ERCC opera a stretto contatto con le autorità nazionali di protezione civile e i pertinenti organismi dell’Unione per promuovere un approccio intersettoriale alla gestione delle catastrofi.
Articolo 8
Azioni di preparazione generali della Commissione
La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:
gestisce l’ERCC;
gestisce il CECIS per assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri;
collabora con gli Stati membri:
per mettere a punto sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l’Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi;
per integrare meglio i sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida esistenti sulla base di un approccio multirischio, al fine di ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi;
per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi;
per monitorare le catastrofi e, se del caso, l’impatto dei cambiamenti climatici e fornire consulenze sulla base delle relative conoscenze scientifiche;
per tradurre le informazioni scientifiche in informazioni operative;
per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel campo dei rischi di origine naturale o antropica, che a loro volta dovrebbero promuovere la connessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il collegamento di tali sistemi con l’ERCC e il CECIS;
per coadiuvare, con conoscenze scientifiche, tecnologie innovative e competenze, gli sforzi degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali autorizzate quando gli Stati membri e tali organizzazioni potenziano ulteriormente i loro sistemi di allerta rapida, anche attraverso la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile di cui all’articolo 13;
predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti incaricate di:
valutare le necessità che possono eventualmente essere soddisfatte nell’ambito del meccanismo unionale nello Stato membro o del paese terzo che chiede assistenza;
facilitare, ove necessario, il coordinamento sul posto dell’assistenza fornita in risposta alle catastrofi e relazionarsi con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che chiede assistenza; e
fornire consulenza allo Stato membro o al paese terzo che richiede assistenza sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta;
predispone e mantiene la capacità di fornire supporto logistico alle squadre di esperti di cui alla lettera d);
sviluppa e mantiene una rete di esperti formati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere l’ERCC nel monitoraggio delle informazioni e nella facilitazione del coordinamento;
facilita il coordinamento del preposizionamento da parte degli Stati membri dei mezzi di risposta alle catastrofi all’interno dell’Unione;
sostiene gli sforzi intesi a migliorare l’interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori prassi a livello degli Stati membri e a livello internazionale;
adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l’elaborazione e l’aggiornamento, in cooperazione con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basati sull’esperienza operativa;
sostiene l’istituzione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione degli Stati membri, sulla base di criteri predefiniti che consentano di formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di preparazione dell’Unione;
in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b); e
sostiene gli Stati membri, su loro richiesta, in caso di catastrofi che si verifichino all’interno del loro territorio fornendo la possibilità di ricorrere a partenariati scientifici europei per analisi scientifiche mirate. Le analisi risultanti possono essere condivise tramite il CECIS, con l’accordo degli Stati membri colpiti.
Articolo 9
Azioni generali di preparazione degli Stati membri
Nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, gli Stati membri individuano in anticipo i moduli, altri mezzi di risposta e esperti che potrebbero essere messi a disposizione per interventi su richiesta tramite il meccanismo unionale. Essi tengono conto del fatto che la composizione dei moduli o degli altri mezzi di risposta può dipendere dal tipo di catastrofe e dalle particolari necessità che derivano dalla catastrofe.
I moduli sono costituiti dalle risorse di uno o più Stati membri e:
sono in grado di svolgere compiti predefiniti nei settori d'intervento conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:
essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e
operare in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;
sono interoperabili con altri moduli;
svolgono formazioni e esercitazioni per garantire il requisito di interoperabilità;
sono posti sotto l'autorità di una persona responsabile del funzionamento di moduli; e
sono in grado di cooperare con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, se del caso.
Altri mezzi di risposta possono includere risorse di uno o più Stati membri e, se del caso, sono in grado di:
svolgere compiti predefiniti nel settore della risposta conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:
essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e
operare, se necessario, in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;
cooperare, a seconda dei casi, con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.
Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ai servizi di emergenza forniti da Galileo di cui al primo comma, esso individua e comunica alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a utilizzare i servizi di emergenza in questione.
Articolo 10
Elaborazione di scenari e pianificazione della gestione delle catastrofi
La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione intersettoriale della gestione dei rischi di catastrofi a livello di Unione, sia per le catastrofi naturali che per quelle provocate dall’uomo che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali, ivi compresi gli impatti negativi dei cambiamenti climatici. La pianificazione comprende l’elaborazione di scenari a livello di Unione per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi, tenendo conto del lavoro svolto in relazione agli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e del lavoro della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile di cui all’articolo 13, sulla base:
delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
della panoramica dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c);
della valutazione degli Stati membri della capacità di gestione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
dei dati disponibili sulle perdite dovute a catastrofi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f);
dello scambio volontario delle informazioni esistenti sulle pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;
della mappatura delle attività; e
dell’elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.
Articolo 11
Pool europeo di protezione civile
La Commissione, di concerto con gli Stati membri, monitora i progressi verso gli obiettivi di capacità definiti negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo e individua le carenze potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. Ove siano state individuate tali carenze, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongono di risorse necessarie al di fuori del pool europeo di protezione civile. La Commissione incoraggia gli Stati membri a rimediare alle carenze significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. A tal fine può offrire un sostegno agli Stati membri conformemente all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 1, punto i), e all’articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 12
rescEU
Al fine di garantire una risposta efficace alle catastrofi, la Commissione e gli Stati membri assicurano, ove opportuno, un'adeguata distribuzione geografica delle risorse di rescEU.
In casi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire risorse definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione:
determinano il tipo e la quantità necessari di mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno già definiti come risorse di rescEU; e/o
definiscono i mezzi materiali aggiuntivi e gli eventuali servizi di sostegno come risorse di rescEU e determinano il tipo e la quantità necessari di tali risorse.
Le risorse di rescEU sono ubicate negli Stati membri che acquistano, affittano, noleggiano o acquisiscono altrimenti dette risorse.
Le risorse di rescEU possono essere impiegate a fini nazionali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4 bis, soltanto laddove non utilizzati o necessari per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.
Le risorse di rescEU sono impiegate conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo1, lettera g), e ai contratti operativi tra la Commissione e lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia i suddetti mezzi; detti contratti specificano ulteriormente i termini e le condizioni di mobilitazione delle risorse di rescEU, compreso il personale coinvolto.
Lo Stato membro nel cui territorio sono mobilitati le risorse di rescEU è responsabile della conduzione delle operazioni di risposta. Nell'evento di mobilitazioni al di fuori dell'Unione, gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU sono tenuti ad assicurare che dette risorse siano pienamente integrati nella risposta generale.
Quando le risorse di rescEU sono mobilitati in paesi terzi, in casi specifici, gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera g); detti casi specifici sono ulteriormente definiti nei contratti operativi di cui al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo.
Articolo 13
Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile
La Commissione, tramite la rete, tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri, a livello dell’Unione, a livello di altre organizzazioni ed entità internazionali, a livello di paesi terzi nonché a livello delle organizzazioni attive sul campo.
La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere all’istituzione e al funzionamento della rete.
La Commissione sostiene, attraverso la rete, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell’ambito del meccanismo unionale.
A tal fine la Commissione, attraverso la rete, provvede tra l’altro a:
mettere a punto e gestire un programma di formazione ed esercitazioni in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma si concentra, incoraggiandolo, sullo scambio di migliori prassi nel settore della protezione civile e della gestione delle catastrofi, tra cui quelle dovute ai cambiamenti climatici, e comprende corsi comuni e un sistema per lo scambio di competenze nel settore della gestione delle emergenze, compresi scambi di giovani professionisti e volontari con esperienza nonché il distacco di esperti dagli Stati membri.
Il programma di formazione ed esercitazioni mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità tra le risorse di cui agli articoli 9, 11 e 12, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) e f);
mettere a punto e gestire un programma dedicato alle lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell’ambito del meccanismo unionale, comprendente aspetti provenienti dall’intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un’ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze. Il programma include:
il monitoraggio, l’analisi e la valutazione di tutte le azioni di protezione civile pertinenti all’interno del meccanismo unionale;
la promozione dell’attuazione delle lezioni apprese al fine di ottenere una base fondata sulle esperienze per lo sviluppo di attività all’interno del ciclo di gestione delle catastrofi; e
lo sviluppo di metodi e di strumenti per la raccolta, l’analisi, la promozione e l’attuazione delle lezioni apprese.
Tale programma include inoltre, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell’Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l’assistenza fornita nell’ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria;
promuovere la ricerca e l’innovazione e incoraggiare l’introduzione e l’impiego di nuove tecnologie o di nuovi approcci pertinenti, o entrambi, ai fini del meccanismo unionale;
istituire e mantenere una piattaforma online a servizio della rete per sostenere e facilitare l’attuazione dei diversi compiti di cui alle lettere a), b) e c).
CAPO IV
RISPOSTA
Articolo 14
Notifica di una catastrofe all'interno dell'Unione
Il primo comma non si applica se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi di un'altra normativa dell'Unione, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di accordi internazionali esistenti.
Articolo 15
Risposta a catastrofi all'interno dell'Unione
Al ricevimento di una richiesta di assistenza, la Commissione ove opportuno e quanto prima:
inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri;
raccoglie e analizza informazioni convalidate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, al fine di creare una consapevolezza comune della situazione e della risposta alla stessa e di diffondere tali informazioni direttamente agli Stati membri;
effettua raccomandazioni, previa consultazione dello Stato membro richiedente, per la prestazione di assistenza tramite il meccanismo unionale, in funzione delle necessità sul campo e di eventuali piani prestabiliti rilevanti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, invita gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilita il coordinamento dell'assistenza richiesta; e
adotta altre misure al fine di facilitare il coordinamento della risposta.
Articolo 16
Promozione della coerenza nella risposta a catastrofi al di fuori dell'Unione
La Commissione provvede a garantire che l'assistenza sia fornita in modo coerente:
mantenendo un dialogo con i punti di contatto degli Stati membri al fine di assicurare un contributo efficace e coerente all'insieme delle operazioni di soccorso da parte della risposta dell'Unione alle catastrofi attraverso il meccanismo unionale, in particolare:
informando senza indugio gli Stati membri circa l'insieme delle richieste di assistenza;
prestando sostegno a una valutazione comune della situazione e delle necessità, dispensando consulenza tecnica e/o facilitando il coordinamento in loco dell'assistenza con squadre di esperti della protezione civile inviate sul posto;
condividendo con tutti gli attori interessati le pertinenti valutazioni e analisi;
fornendo una panoramica dell'assistenza offerta dagli Stati membri e da altri attori;
fornendo consulenza sul tipo di interventi necessari per garantire che l'assistenza fornita risponda alle necessità individuate;
aiutando a superare eventuali difficoltà pratiche nella distribuzione dell'assistenza sotto l'aspetto a esempio del transito e delle dogane;
effettuando immediatamente raccomandazioni, se possibile in cooperazione con il paese colpito, in funzione delle necessità sul campo ed eventuali piani prestabiliti pertinenti, invitando gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilitando il coordinamento dell'assistenza richiesta;
mantenendo i contatti con il paese colpito su dettagli tecnici quali le specifiche necessità di assistenza, l'accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione dell'assistenza a livello locale;
mantenendo i contatti con l'OCHA o sostenendolo e collaborando con gli altri attori interessati che contribuiscono alle operazioni di soccorso generali, al fine di ottimizzare le sinergie, individuare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze;
mantenendo i contatti con tutti gli attori interessati, in particolare nella fase finale dell'intervento di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale, onde facilitare un ordinato passaggio delle consegne.
Articolo 17
Supporto sul posto
La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri:
in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;
in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;
in caso di catastrofe all’interno dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 5;
in caso di catastrofe al di fuori dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 3.
Esperti della Commissione e di altri servizi dell’Unione possono essere inseriti nella squadra per coadiuvarla e facilitarne i contatti con l’ERCC. Esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.
Laddove l’efficacia operativa lo richieda, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può contribuire al coinvolgimento di ulteriori esperti, attraverso la loro mobilitazione, e a un sostegno tecnico e scientifico, e ricorrere a competenze scientifiche, di medicina d’urgenza e settoriali specialistiche.
Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:
gli Stati membri designano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre di esperti;
la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito nell’ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell’ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali; la selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica;
la Commissione nomina gli esperti e i capisquadra per la missione, d’intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro designazione.
La Commissione comunica agli Stati membri il sostegno supplementare di esperti fornito a norma del paragrafo 1.
Articolo 18
Trasporto e attrezzature
In caso di catastrofe all’interno o al di fuori dell’Unione la Commissione può aiutare gli Stati membri ad avere accesso alle attrezzature o alle risorse di trasporto e logistiche:
fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;
sviluppando materiale cartografico per una diffusione e una mobilitazione rapide delle risorse, tenendo specialmente conto delle peculiarità delle regioni transfrontaliere ai fini dei rischi transfrontalieri multinazionali;
assistendo gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, e facilitandone l’accesso a tali risorse; o
assistendo gli Stati membri nell’individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 19
Risorse di bilancio
425 172 000 EUR a prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 «Sicurezza e cittadinanza» del quadro finanziario pluriennale e 148 856 000 EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 «Ruolo mondiale dell'Europa».
Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del meccanismo unionale, le spese connesse alle reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio di informazioni e relativa interconnessione con i sistemi attuali e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettoriale e relative attrezzature, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
Articolo 19 bis
Risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa
Articolo 20
Azioni generali ammissibili
Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni generali volte a potenziare la prevenzione, la preparazione e l'efficacia della risposta alle catastrofi:
studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari intesi a facilitare la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni;
formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie;
attività di monitoraggio, stima e valutazione;
informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e connesse attività di divulgazione intese a coinvolgere i cittadini nella prevenzione e nella riduzione al minimo degli effetti delle catastrofi nell'Unione e mettere i cittadini dell'Unione in condizione di tutelarsi più efficacemente e in maniera sostenibile;
elaborazione e svolgimento di un programma dedicato alle lezioni apprese da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, anche in settori rilevanti per la prevenzione e la preparazione; e
attività e misure di comunicazione volte ad accrescere la consapevolezza dell'operato della protezione civile degli Stati membri e dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.
Articolo 20 bis
Visibilità e riconoscimenti
Ai finanziamenti o all’assistenza forniti nel quadro della presente decisione è data adeguata visibilità in linea con gli appositi orientamenti formulati dalla Commissione per gli interventi specifici. In particolare, gli Stati membri assicurano che la comunicazione pubblica concernente le operazioni finanziate nell’ambito del meccanismo unionale:
includa adeguati riferimenti al meccanismo unionale;
fornisca un’identità visiva alle risorse finanziate o co-finanziate dal meccanismo unionale;
diffonda le azioni con l’emblema dell’Unione;
comunichi in modo proattivo i dettagli del sostegno dell’Unione ai media nazionali e ai portatori di interessi, anche attraverso i loro canali di comunicazione; e
sostenga le azioni di comunicazione della Commissione relative alle operazioni.
Laddove le risorse di rescEU siano utilizzate a fini nazionali a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, gli Stati membri, con gli stessi mezzi di cui al primo comma del presente paragrafo, ne riconoscono l’origine e garantiscono la visibilità del finanziamento dell’Unione impiegato per acquisirle.
Articolo 21
Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili
Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di prevenzione e preparazione volte a:
cofinanziare progetti, studi, workshop, sondaggi e azioni e attività analoghe di cui all'articolo 5;
cofinanziare le valutazioni inter pares di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 8, lettera j);
mantenere le funzioni dell'ERCC, conformemente all'articolo 8, lettera a);
preparare la mobilitazione e l'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 8, lettera d), e all'articolo 17 e sviluppare e mantenere una capacità di intervento tramite una rete di esperti formati a tale scopo provenienti dagli Stati membri di cui all'articolo 8, lettera f);
creare e mantenere il CECIS e gli strumenti che consentono la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo unionale;
contribuire allo sviluppo di sistemi transnazionalidi rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida nonché promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e la loro connessione con l'ERCC e il CECIS. Questi sistemi tengono conto di e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio o rilevamento esistenti e futuri;
sviluppare la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi di cui all’articolo 10;
supportare le attività di preparazione di cui all'articolo 13;
sviluppare ►M2 l'pool europeo di protezione civile ◄ di cui all'articolo 11, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
istituire, gestire e mantenere le risorse di rescEU conformemente all'articolo 12;
garantire la disponibilità del supporto logistico per le squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1;
facilitare il coordinamento del preposizionamento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione a norma dell'articolo 8, lettera g); e
supportare la prestazione di consulenza su misure di prevenzione e preparazione attraverso l'invio di una squadra di esperti sul posto, su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, delle Nazione Unite o relative agenzie, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3.
L'ammissibilità a beneficiare dell'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera i), è limitata:
ai costi a livello dell'Unione per l'istituzione e la gestione ►M2 dell'pool europeo di protezione civile ◄ e i processi associati di cui all'articolo 11;
ai costi relativi a corsi di formazione, esercitazioni e workshop obbligatori necessari alla certificazione dei mezzi di risposta degli Stati membri ai fini ►M2 dell'pool europeo di protezione civile ◄ ("costi di certificazione"). I costi di certificazione possono comprendere costi unitari o importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100 % dei costi ammissibili;
ai costi necessari alla riparazione o all'adeguamento dei mezzi di risposta allo stato di prontezza e disponibilità che li rende atti a essere impiegati nell'ambito del pool europeo di protezione civile, conformemente ai requisiti di qualità del pool europeo di protezione civile e, ove necessario, alle raccomandazioni formulate nel processo di certificazione («costi di adattamento»). Tali costi possono comprendere i costi collegati all'operabilità, all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e altri costi necessari, a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla partecipazione dei mezzi al pool europeo di protezione civile.
I costi di adattamento possono coprire:
il 75 % dei costi ammissibili in caso di adeguamento, a condizione di non superare il 50 % del costo medio di sviluppo del mezzo; e
il 75 % dei costi ammissibili in caso di riparazione.
I mezzi di risposta che fruiscono di finanziamenti ai sensi dei punti i) e ii) restano disponibili nell'ambito del pool europeo di protezione civile per un periodo minimo collegato ai finanziamenti ottenuti e compreso fra i tre e i dieci anni a partire dalla loro effettiva disponibilità nell'ambito del pool, a meno che il loro ciclo di vita economica non sia più breve.
I costi di adattamento possono comprendere costi unitari o somme forfettarie determinati per tipo di mezzo.
▼M2 —————
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare l’allegato I bis relativamente alle categorie di costi ammissibili.
▼M3 —————
Articolo 22
Azioni di risposta ammissibili
Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di risposta:
invio di squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e supporto logistico e invio di esperti di cui all'articolo 8, lettere d) ed e);
in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l’accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto e logistiche, come previsto all’articolo 23; e
in seguito a una richiesta di assistenza, adozione di altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.
Articolo 23
Azioni ammissibili in relazione ad attrezzature e operazioni
Sono ammesse a beneficiare dell’assistenza finanziaria le seguenti azioni al fine di consentire l’accesso ad attrezzature e risorse di trasporto e logistiche nell’ambito del meccanismo unionale:
fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;
assistere gli Stati membri nell’individuazione delle risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l’accesso a tali risorse;
assistere gli Stati membri nell’individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale;
finanziare le risorse di trasporto e logistiche necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofe. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se soddisfano i seguenti criteri:
una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell’ambito del meccanismo unionale conformemente agli articoli 15 e 16;
le risorse di trasporto e logistiche supplementari sono necessarie per garantire l’efficacia della risposta alle catastrofi nell’ambito del meccanismo unionale;
l’assistenza corrisponde alle esigenze individuate dall’ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;
l’assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o le loro agenzie, o da un’organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale; e
l’assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, l’insieme della risposta umanitaria dell’Unione.
L’assistenza finanziaria dell’Unione per le risorse di trasporto e logistiche può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali specificati alle lettere da a) a d), laddove necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell’assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi:
alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l’assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;
al trasporto dallo Stato membro che offre l’assistenza allo Stato membro che ne facilita il trasporto coordinato;
al riconfezionamento dell’assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le risorse di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o
al trasporto locale, al transito e al deposito dell’assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale nel paese richiedente.
In deroga al primo comma, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi delle risorse di rescEU necessari in caso di catastrofi poco probabili dall’impatto molto elevato laddove tali risorse siano mobilitate nell’ambito del meccanismo unionale.
Fatti salvi i paragrafi 1 bis e 2, il sostegno finanziario dell’Unione per il trasporto dell’assistenza necessario nelle catastrofi ambientali cui si applica il principio «chi inquina paga» può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali. Si applicano le seguenti condizioni:
il sostegno finanziario dell’Unione per il trasporto dell’assistenza è richiesto dallo Stato membro colpito o che presta assistenza sulla base di una valutazione delle esigenze debitamente motivata;
lo Stato membro colpito o che presta assistenza adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per chiedere e ottenere un risarcimento dai responsabili dell’inquinamento, conformemente a tutte le disposizioni giuridiche internazionali, dell’Unione o nazionali applicabili;
non appena ricevuto il risarcimento dal responsabile dell’inquinamento, lo Stato membro colpito o che presta assistenza rimborsa, se del caso, immediatamente l’Unione.
In caso di catastrofe ambientale di cui al primo comma che non interessa uno Stato membro, le azioni di cui alle lettere a), b) e c) sono attuate dallo Stato membro che presta assistenza.
Articolo 24
Beneficiari
Le sovvenzioni di cui alla presente decisione possono essere concesse a persone giuridiche, di diritto pubblico o privato.
Articolo 25
Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione
Non sono richiesti programmi di lavoro annuali o pluriennali per le azioni che rientrano nella risposta alle catastrofi di cui al capo IV, che non possono essere previste in anticipo.
Articolo 26
Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione
La Commissione assicura che i richiedenti l'assistenza finanziaria a norma della presente decisione, e i beneficiari di tale assistenza, le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione, e sulle richieste di assistenza finanziaria in corso.
Articolo 27
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o in base a qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 28
Paesi terzi e organizzazioni internazionali
Il meccanismo unionale è aperto alla partecipazione:
dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri paesi europei se previsto da accordi e procedure;
dei paesi aderenti, dei paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili.
Articolo 29
Autorità competenti
Ai fini dell'applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione.
Articolo 30
Esercizio della delega
▼M3 —————
Articolo 31
Procedura d'urgenza
Articolo 32
Atti di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione sulle seguenti materie:
l'interazione dell'ERCC con i punti di contatto degli Stati membri, prevista all'articolo 8, lettera b), all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e le procedure operative per la risposta a catastrofi all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 15, e al di fuori dell'Unione, di cui all'articolo 16, tra cui l'identificazione delle organizzazioni internazionali competenti;
i componenti del CECIS nonché l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS di cui all'articolo 8, lettera b);
il processo riguardante l'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 17;
l'individuazione dei moduli, degli altri mezzi di risposta e degli esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tra cui compiti, mezzi, componenti principali, autosufficienza e mobilitazione;
gli obiettivi del dispositivo, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento ►M2 dell'pool europeo di protezione civile ◄ di cui all'articolo 11, nonché le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
l'istituzione, la gestione e il mantenimento di rescEU, di cui all'articolo 12, compresi i criteri per le decisioni di mobilitazione, le procedure operative nonché i costi di cui all'articolo 21, paragrafo 3;
l'istituzione e l'organizzazione della rete unionale di conoscenze in materia di protezione civile, di cui all'articolo 13;
le categorie dei rischi poco probabili dall'impatto molto elevato e i rispettivi mezzi per gestirli one di cui all'articolo 21, paragrafo 4;
i criteri e le procedure per riconoscere un impegno di lunga data e i contributi straordinari a favore della protezione civile dell'Unione di cui all'articolo 20, lettera a); e
l’organizzazione del sostegno per le risorse di trasporto e logistiche di cui agli articoli 18 e 23;
Articolo 33
Procedura di comitato
Articolo 34
Valutazione
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Disposizioni transitorie
Fino al 1o gennaio 2025, l'assistenza finanziaria dell'Unione può essere fornita per coprire il 75 % dei costi necessari ad assicurare il rapido accesso alle risorse nazionali corrispondenti a quelli definiti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2. A tal fine la Commissione può concedere sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte.
Le capacità di cui al primo comma sono designati quali risorse di rescEU fino al termine del periodo transitorio.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 6, la decisione relativa alla mobilitazione delle risorse di cui al primo comma spetta allo Stato membro che li ha resi disponibili quali risorse di rescEU. Qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali risorse per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo.
Articolo 36
Abrogazione
La decisione 2007/162/CE, Euratom e la decisione 2007/779/CE, Euratom sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II della presente decisione.
Articolo 37
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
▼M2 —————
ALLEGATO I
Percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l’attuazione del meccanismo unionale di cui all’articolo 19, paragrafo 1 bis, e l’importo di cui all’articolo 19 bis per il periodo 2021-2027
Principi
Nel dare attuazione alla presente decisione, si tiene debitamente conto dell’obiettivo dell’Unione di contribuire agli obiettivi generali in materia di clima e all’ambizione di integrare l’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione, nei limiti di quanto consentito dall’imprevedibilità e dalle circostanze specifiche della preparazione e della risposta alle catastrofi.
ALLEGATO I BIS
Categorie dei costi ammissibili di cui all’articolo 21, paragrafo 3
Costi delle attrezzature
Costi di manutenzione, comprensivi dei costi di riparazione
Costi di assicurazione
Costi di formazione
Costi di deposito
Costi di registrazione e certificazione
Costi dei materiali di consumo
Costi del personale incaricato di garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU.
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio |
Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio |
Presente decisione |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
Articolo 1, paragrafo 6 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 20, lettera c) |
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 8, lettera d) |
|
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 8, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 8, lettera b) |
|
Articolo 2, paragrafo 7 |
Articolo 8, lettera c) |
|
Articolo 2, paragrafo 8 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 9 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 10 |
Articolo 16, paragrafo 7 |
|
Articolo 2, paragrafo 11 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articoli 20 e 21 |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 22, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 22, lettera b), e articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 23, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 23, paragrafi 2 e 4 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
Articolo 32, paragrafo 1, punto i) |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
|
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 9, paragrafo 9 |
|
Articolo 4, paragrafo 8 |
Articolo 9, paragrafo 7 |
Articolo 5 |
|
Articolo 24 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 8, lettera a) |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 8, lettera b) |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 8, lettera c) |
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 8, lettera d) |
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 5, paragrafo 6 |
— |
|
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 5, paragrafo 8 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera f) |
|
Articolo 5, paragrafo 9 |
Articolo 18 |
|
Articolo 5, paragrafo 10 |
Articolo 8, lettera e) |
|
Articolo 5, paragrafo 11 |
Articolo 8, lettera g) |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 25, paragrafo 3, terza e quarta frase |
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 6, paragrafo 5 |
|
Articolo 25, paragrafo 3, seconda e terza frase |
Articolo 6, paragrafo 6 |
|
— |
|
Articolo 6 |
Articolo 14 |
Articolo 7 |
|
Articolo 28, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) |
|
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b) |
|
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 3, lettere c) e d) |
|
Articolo 7, paragrafo 3, prima e terza frase |
Articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 6 |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 5 |
|
Articolo 7, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 17, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 8 |
|
Articolo 26 |
|
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 2, prima frase |
|
Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera a) |
|
Articolo 8, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera c) |
|
Articolo 8, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera d) |
|
Articolo 8, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera e) |
|
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 8 |
|
Articolo 8, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 17, paragrafi 1 e 2, lettera b) |
|
Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 17, paragrafo 3, seconda frase |
|
Articolo 8, paragrafo 7, primo comma |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase |
|
Articolo 8, paragrafo 7, terzo comma |
Articolo 16, paragrafo 9 |
|
Articolo 8, paragrafo 7, quarto comma |
Articolo 16, paragrafo 11 |
|
Articolo 8, paragrafo 7, quinto comma |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 8 |
Articolo 16, paragrafo 10 |
|
Articolo 8, paragrafo 9, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 12 |
|
Articolo 8, paragrafo 9, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 13 |
Articolo 9 |
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
Articolo 9 |
Articolo 18 |
Articolo 10 |
|
Articolo 19, paragrafo 3 |
|
Articolo 10 |
Articolo 28 |
Articolo 11 |
|
— |
|
Articolo 11 |
Articolo 29 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
|
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 12, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 12, paragrafo 5 |
|
— |
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera e) |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera h) |
|
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 12, paragrafo 7 |
— |
|
Articolo 12, paragrafo 8 |
— |
|
Articolo 12, paragrafo 9 |
Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), prima frase |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 33 |
Articolo 14 |
|
Articolo 19 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 34 |
|
Articolo 15 |
Articolo 36 |
Articolo 16 |
|
Articolo 37, seconda frase |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 38 |
( 1 ) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5 novembre 2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 4 ) GU C 25, del 30.1.2008, pag. 1.
( 5 ) Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).
( 6 ) Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).