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Document 02012O0027-20191117

Consolidated text: Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (rifusione) (BCE/2012/27) (2013/47/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/2019-11-17

02012O0027 — IT — 17.11.2019 — 007.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2012

relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(rifusione)

(BCE/2012/27)

(2013/47/UE)

(GU L 030 dell'30.1.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 settembre 2013

  L 333

82

12.12.2013

►M2

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 5 giugno 2014

  L 168

120

7.6.2014

►M3

INDIRIZZO (UE) 2015/930 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 aprile 2015

  L 155

38

19.6.2015

►M4

INDIRIZZO (UE) 2016/579 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 marzo 2016

  L 99

21

15.4.2016

►M5

INDIRIZZO (UE) 2017/2082 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 settembre 2017

  L 295

97

14.11.2017

►M6

INDIRIZZO (UE) 2018/1626 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 agosto 2018

  L 280

40

9.11.2018

►M7

INDIRIZZO (UE) 2019/1849 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 ottobre 2019

  L 283

64

5.11.2019




▼B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2012

relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(rifusione)

(BCE/2012/27)

(2013/47/UE)



SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

▼M6

1.  TARGET2 fornisce RTGS per i pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti Payments Module (PM), conti in contanti dedicati T2S (T2S DCA) ai fini delle operazioni in titoli e conti in contanti dedicati TIPS (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA) ai fini dei pagamenti istantanei. TARGET 2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e opera sulla base della piattaforma TIPS.

▼B

2.  TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi RTGS.

▼M4

Articolo 1 bis

Operazioni di TARGET2

Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano i conti TARGET2 per le seguenti operazioni:

a) operazioni di politica monetaria di mercato aperto nel senso di cui all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 1 ),

b) regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;

c) pagamenti tra enti creditizi.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1) per «Single Shared Platform (SSP)» si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP;

2) per «sistema componente di TARGET2» si intende qualsiasi sistema RTGS delle BC dell’Eurosistema che fa parte di TARGET2;

3) per «banca centrale (BC)» si intende una BC dell’Eurosistema e/o una BCN connessa a TARGET2;

4) per «BCN fornitrici della SSP» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d’Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema;

▼M1

5) per « ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ » si intende un fornitore di connessioni informatiche di rete per l’immissione di messaggi di pagamento in TARGET2. Le connessioni informatiche di rete sono fornite tramite SWIFT e, inoltre, per quanto concerne le comunicazioni interne all’Eurosistema, tramite CoreNet;

▼M6

6) per «partecipante» [o «partecipante diretto»] si intende un soggetto titolare di almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto in contanti dedicato T2S (titolare di conto T2S DCA) e/o un TIPS DCA (titolare di TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema;

▼B

7) per «BC dell’Eurosistema» si intende la BCE o una BCN dell’area dell’euro;

8) per «Payments Module (PM)» si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei ►M3  titolari di conto PM ◄ sono regolati sui conti PM;

9) per «conto PM» si intende un conto detenuto da ►M3  titolari di conto PM ◄ a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tali ►M3  titolari di conto PM ◄ a TARGET2 di:

a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e

b) regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell’Eurosistema;

10) per «BCN dell’area dell’euro» si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l’euro;

11) per «codice identificativo (Business Identifier Code, BIC)» si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;

12) per «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che:

a) è intestatario di un BIC;

b) non è riconosciuto come partecipante indiretto;

c) è corrispondente o cliente di un titolare di conto PM o succursale di un titolare di conto PM o di una succursale di un titolare di conto PM o di un partecipante indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti nel sistema componente di TARGET2 tramite titolare di conto PM;

▼M6

13) per «partecipante indiretto» s'intende un ente creditizio insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE), che ha concluso un accordo con un titolare di conto PM al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso tale titolare di conto PM, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2;

▼B

14) per «succursale» (branch) si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M6

15) per «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa di TARGET2» (TARGET2 business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, come stabilito nell'appendice V dell'allegato II e nell'appendice V dell'allegato II bis e nell'appendice III all'allegato II ter;

▼B

16) per «autorità di certificazione» (certification authorities) si intende una o più BCN designate dal Consiglio direttivo ad agire per conto dell’Eurosistema per emettere, gestire, revocare e rinnovare certificati elettronici;

17) per «certificati elettronici» o «certificati» (electronic certificates or certificates) si intende un documento in formato elettronico, emesso dalle autorità di certificazione, che collega una chiave pubblica a un’identità ed è utilizzato per i seguenti fini: verificare che una chiave pubblica appartenga a un dato individuo; autenticare il titolare; controllare una firma proveniente da tale individuo; o cifrare un messaggio indirizzato a tale individuo. I certificati sono archiviati su un supporto fisico quale una smart card o un dispositivo di memoria portatile USB e i riferimenti ai certificati comprendono altresì tali supporti fisici. I certificati sono strumentali alla procedura di identificazione dei ►M3  titolari di conto PM ◄ che accedono a TARGET2 via Internet e immettono messaggi di pagamento o messaggi di controllo;

18) per «titolare di certificato» (certificate holder) si intende una singola persona individuata per nome, identificata e designata da ►M3  titolari di conto PM ◄ a TARGET2 come autorizzata ad avere accesso via Internet al conto TARGET2 dei ►M3  titolari di conto PM ◄ . La loro richiesta di certificato sarà stata verificata dalla BCN di appartenenza dei ►M3  titolari di conto PM ◄ e trasmessa alle autorità di certificazione, le quali avranno a loro volta emesso i certificati che collegano la chiave pubblica alle credenziali che identificano i ►M3  titolari di conto PM ◄ ;

19) per «BCN connessa a TARGET2» si intende una BCN, diversa da una BCN dall’area dell’euro, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;

20) per «gruppo LA» (AL group) si intende il gruppo composto dai membri di un gruppo di liquidità aggregata (LA) che utilizzano la funzione LA;

21) per «membro del gruppo LA» (AL group member) si intende ►M3  titolari di conto PM ◄ a TARGET2 che soddisfano i criteri per l’utilizzo della funzione LA e che hanno concluso un contratto LA;

22) per «contratto LA» (AL agreement) si intende il contratto multilaterale di aggregazione della liquidità concluso fra i membri di un gruppo LA e le rispettive BCN LA ai fini della funzione LA;

23) per «BCN-LA» (AL NCB) si intende la BCN dell’area dell’euro che è parte di un contratto LA e, nell’ambito di tale contratto, assume il ruolo di controparte di quei membri del gruppo LA che partecipano al sistema componente di TARGET2 da essa gestito;

24) per «funzione LA (liquidità aggregata)» (AL mode) si intende l’aggregazione della liquidità disponibile sui conti PM;

▼M6

25) per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM o del blocco di fondi sul conto T2S DCA;

▼B

26) per «credito infragiornaliero» si intende il credito accordato per un tempo inferiore alla durata di una giornata lavorativa;

27) per «gestore del gruppo LA» (AL group manager) si intende il membro di un gruppo LA incaricato dagli altri membri del gruppo LA di gestire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA nel corso della giornata lavorativa;

28) per «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending rate) si intende il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale;

29) per «operazioni di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale a disposizione delle controparti dell’Eurosistema per ricevere credito overnight da una BCN ad un predeterminato tasso di rifinanziamento marginale;

30) per «regolante» si intende ►M3  titolari di conto PM ◄ il cui conto PM o un sotto-conto è utilizzato per regolare istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l’ASI;

▼M6

31) per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un ente insediato nell'Unione o nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per quanto concerne l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE ( 2 ), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o (b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dal presente indirizzo e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;

▼B

32) per «Ancillary System Interface (ASI)» si intende lo strumento tecnico che consente a un sistema ancillare di utilizzare una gamma di servizi speciali e predefiniti per l’immissione e il regolamento di istruzioni di pagamento di un sistema ancillare; esso può anche essere utilizzato da parte di una BCN dell’area dell’euro per il regolamento di operazioni per contante che derivano da versamenti e prelevamenti;

▼M6

33) per «ordinante» (payer), eccetto quando utilizzato all'articolo 23, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM, T2S DCA o TIPS DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

34) per «beneficiario» (payee), eccetto quando utilizzato all'articolo 23, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM, T2S DCA o TIPS DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

35) per «condizioni armonizzate» (Harmonised Conditions) si intendono le condizioni di cui agli allegati II, II bis, II ter o V;

▼B

36) per «servizi fondamentali di TARGET2» si intendono l’elaborazione degli ordini di pagamento nei sistemi componenti di TARGET2, il regolamento delle transazioni relative ai sistemi ancillari, e le funzioni del consolidamento della liquidità;

▼M6

37) per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE;

▼M3 —————

▼B

39) per «BCN gestore» (managing NCB) si intende la BCN LA del sistema componente di TARGET2 nel quale partecipa il gestore del gruppo LA;

40) per «evento che legittima l’escussione» (enforcement event) si intende, nei confronti di un membro del gruppo LA, uno dei seguenti eventi:

a) qualunque evento di default, previsto all’articolo 34, paragrafo 1, dell’allegato II;

b) qualunque altro evento di default o evento previsto all’articolo 34, paragrafo 2, dell’allegato II, con riferimento al quale la BC ha deciso, prendendo in considerazione la serietà dell’evento di default o evento, che un pegno dovrebbe essere escusso in conformità all’articolo 25 ter, di detto allegato, una garanzia dovrebbe essere escussa in conformità all’articolo 25 quater di detto allegato, oppure una compensazione dei crediti dovrebbe essere creata in conformità all’articolo 26 di detto allegato;

c) qualunque decisione di sospendere o far cessare l’accesso al credito infragiornaliero;

41) per «Participant Interface (PI)» si intende lo strumento tecnico che consente ai partecipanti diretti di immettere e regolare ordini di pagamento attraverso i servizi offerti nel PM;

42) per «accesso via Internet» (Internet-based access) si intende il caso in cui i ►M3  titolari di conto PM ◄ abbiano optato per un conto PM cui è possibile accedere soltanto attraverso Internet e i ►M3  titolari di conto PM ◄ immettano messaggi di pagamento o messaggi di controllo in TARGET2 attraverso Internet;

43) per «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings) si intendono le procedure d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ( 3 );

▼M7

44) per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency;

▼M6

45) per «coordinatore di TARGET2» si intende un soggetto incaricato dalla BCE di assicurare la gestione operativa giornaliera di TARGET2, di gestire e coordinare le attività qualora si verifichi una situazione di natura straordinaria e di coordinare la diffusione delle informazioni ai titolari di conti PM e ai titolari di TIPS DCA;

▼B

46) per «responsabile del regolamento di TARGET2» si intende una persona incaricata da una BC dell’Eurosistema di monitorare il funzionamento del proprio sistema componente di TARGET2;

▼M6

47) per «responsabile della gestione delle crisi di TARGET2» si intende una persona incaricata da una BC dell'Eurosistema di gestire, per conto di detta BC dell'Eurosistema, guasti della SSP e/o della piattaforma TIPS e/o eventi esterni di natura straordinaria;

48) per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico del sistema componente di TARGET2 interessato, compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata lavorativa nel sistema componente di TARGET2 interessato;

49) per «ordine di pagamento non regolato» si intende un ordine di pagamento, ad eccezione di un ordine di pagamento istantaneo, di una risposta positiva al richiamo e di un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, che non è regolato nella stessa giornata lavorativa in cui è accettato;

▼B

50) per «regolamento tra sistemi» si intende il regolamento in tempo reale di istruzioni di addebito in virtù del quale i pagamenti sono eseguiti da un regolante di un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 ad un regolante di un altro sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 di cui all’allegato IV;

51) per «regolamento in contanti» si intende il regolamento di banconote e monete;

▼M1

52) per «CoreNet» si intende il servizio di rete interno all’Eurosistema fornito dalla BCE e utilizzato dalle BC dell’Eurosistema come rete di emergenza per accedere all’SSP nel caso in cui SWIFT non sia disponibile e come una rete alternativa a SWIFT per accedere al CRSS;

53) il «sistema di servizi relativi ai clienti (CRSS)» fornisce alle BC dell’Eurosistema servizi di base e opzionali, ossia archiviazione, servizi opzionali di fatturazione, servizi opzionali di interrogazione e rapporto e servizi opzionali concernenti il rapporto con la clientela;

▼M2

54) per «deposito» si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN a un tasso sui depositi predeterminato;

55) per «tasso sui depositi» si intende il tasso di interesse applicabile al deposito;

▼M3

56) per «operazioni T2S» (T2S operations) si intendono servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, forniti nell'ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero attraverso la piattaforma T2S;

57) per «TARGET2 — Securities (T2S)» o «piattaforma T2S (T2S Platform)» si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD e alle BC dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale.

58) per «fornitore dei servizi di rete T2S» (T2S network service provider) si intende l'impresa che ha concluso con l'Eurosistema un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività nel quadro di T2S;

▼M6

59) per «conto in contanti dedicato T2S (conto T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

60) per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato T2S (conto T2S DCA) in TARGET2» si intendono le condizioni di cui all'allegato II bis;

▼M3

61) per «condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione» si intendono le condizioni indicate nell'allegato III bis;

▼M6

62) per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto o un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM, un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, un ordine di pagamento istantanteo, una risposta positiva a un richiamo;

63) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM» (T2S DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto T2S DCA a un conto PM;

64) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA» (PM to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto T2S DCA;

65) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA» (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi (a) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA collegato allo stesso conto PM principale; (b) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA detenuto dallo stesso soggetto; ovvero (c) da un conto T2S DCA a un conto T2S DCA ove uno di essi o entrambi siano detenuti dalla BC;

66) per «conto PM principale» (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto T2S DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata;

▼M3

67) per «regolamento lordo in tempo reale» (real-time gross settlement) si intende l'elaborazione e il regolamento di ordini di pagamento in tempo reale effettuato operazione per operazione.

68) per «ordine di bonifico» (credit transfer order) si intende l'istruzione impartita da un ordinante al fine di mettere dei fondi a disposizione di un beneficiario, mediante scritturazione su un conto PM;

69) per «partecipante a TARGET2» (TARGET2 participant) si intende qualunque partecipante in qualunque dei sistemi componenti di TARGET2;

▼M6

70) per «auto-collateralizzazione» (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di conto T2S DCA non ha fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli detenuti dal titolare di conto T2S DCA a favore della BCN dell'area dell'euro (garanzia su stock);

▼M3

71) per «ordine di trasferimento di liquidità» (liquidity transfer order) si intende un ordine di pagamento, il cui scopo principale è il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante o nell'ambito di un gruppo ICC o di un gruppo LA;

72) per «ente creditizio» (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 )] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

73) per «istruzione di addebito diretto» (direct debit instruction) si intende un'istruzione impartita da un beneficiario alla propria BC, in base alla quale la BC di un ordinante addebita sul conto di quest'ultimo l'ammontare indicato nell'istruzione, in virtù di un'autorizzazione di addebito diretto dal medesimo rilasciata;

▼M5

74) per «fondi di garanzia» si intendono fondi forniti dai partecipanti al sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare;

▼M6

75) per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS;

76) per «piattaforma TIPS» (TIPS Platform) si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS;

77) per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema;

78) per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende l'impresa: (a) che ha soddisfatto tutte le condizione necessarie per connettersi alla piattaforma in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V dell'allegato II ter e ha stabilito un connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito Internet della BCE;

79) per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento istantanei in favore dei suoi clienti;

80) per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2» (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) si intendono le condizioni di cui all'allegato II ter;

81) per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con notifica pressoché immediata all'ordinante;

82) per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio del titolare di conto TIPS DCA con il quale si richiede il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato;

83) per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del richiedente;

84) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA;

85) per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM;

▼M7

86) per «Contingency Solution» (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency.

▼B

Articolo 3

Sistemi componenti di TARGET2

1.  Ciascuna BC dell’Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET2.

2.  Ciascun sistema componente di TARGET2 è un sistema designato come tale secondo la relativa legge nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE.

3.  I nomi dei sistemi componenti di TARGET2 includono esclusivamente «TARGET2» e il nome o l’abbreviazione della BC dell’Eurosistema che lo gestisce o dello Stato membro di tale BC dell’Eurosistema. Il sistema componente di TARGET2 della BCE è denominato TARGET2-ECB.

Articolo 4

Connessione delle BCN degli Stati membri la cui valuta non è l’euro

Le BCN degli Stati membri la cui valuta non è l’euro possono connettersi a TARGET2 solo se concludono un accordo con le BC dell’Eurosistema. Tale accordo specifica che le BC connesse si conformeranno al presente indirizzo, fatta salva ogni opportuna specificazione e modifica tra loro concordata.

Articolo 5

Operazioni interne al SEBC

Le operazioni interne al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono elaborate attraverso TARGET2, ad eccezione dei pagamenti che le BC concordano bilateralmente o multilateralmente di elaborare attraverso conti di corrispondenza, ove appropriato.

Articolo 6

Regolamento interno all’Eurosistema

1.  Qualsiasi regolamento di pagamento tra partecipanti di diversi sistemi componenti di TARGET2 fa sorgere automaticamente un’obbligazione interna all’Eurosistema da parte della BC dell’Eurosistema dell’ordinante nei confronti della BC dell’Eurosistema del beneficiario.

2.  Tutte le obbligazioni interne all’Eurosistema che sorgono ai sensi del paragrafo 1 sono automaticamente aggregate e fanno parte di un’unica obbligazione in relazione a ciascuna BC dell’Eurosistema. Ogni volta che un pagamento tra partecipanti di diversi sistemi componenti di TARGET2 è regolato, l’obbligazione unica della BC dell’Eurosistema pertinente è adeguata in modo corrispondente. Al termine della giornata lavorativa ogni siffatta obbligazione unica è sottoposta ad un procedimento di compensazione multilaterale risultante in un’obbligazione o in un credito di ciascuna BCN dell’area dell’euro nei confronti della BCE, come stabilito in un accordo tra le BC dell’Eurosistema.

3.  Ogni BCN dell’area dell’euro mantiene un conto al fine di registrare la propria obbligazione o il proprio credito nei confronti della BCE, derivante dal regolamento dei pagamenti tra sistemi componenti di TARGET2.

▼M6

bis.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualsiasi regolamento di ordini di pagamento istantanei tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET2 dà origine a un solo credito o una sola obbligazione di ciascuna BC dell'Eurosistema nei confronti della BCE. Il credito o l'obbligazione di ciascuna BCE dell'Eurosistema nei confronti della BCE utilizzato ai fini di segnalazione alla fine di ciascuna giornata lavorativa è rettificato su base giornaliera, utilizzando la differenza tra i saldi di fine giornata di tutti i TIPS DCA nei registri della rispettiva BC dell'Eurosistema.

▼B

4.  La BCE apre nei propri libri contabili un conto per ciascuna BCN dell’area dell’euro al fine di rispecchiare al termine della giornata l’obbligazione o il credito della relativa BCN dell’area dell’euro nei confronti della BCE.



SEZIONE II

GOVERNANCE

▼M4

Articolo 7

Livelli di governance

1.  Fatto salvo l'articolo 8 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la gestione di TARGET2 è basata su uno schema di governance a tre livelli. ►M6  I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN fornitrici della SSP e alle BCN fornitrici della piattaforma TIPS (livello 3) sono stabiliti nell'allegato I. ◄

2.  Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo. ►M6  ————— ◄

3.  Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 cui le BC dell'Eurosistema affidano determinati compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2.

4.  Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi.

▼M6

5.  Conformemente al terzo comma dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

6.  Le BCN fornitrici della SSP e le BCN fornitrici della piattaforma TIPS concludono accordi con le BC dell'Eurosistema che regolano i servizi che devono essere forniti dalle BCN fornitrici della SSP e della piattaforma TIPS. Tali accordi comprendono inoltre, ove appropriato, le BCN connesse.

7.  L'Eurosistema, in quanto fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema in quanto gestori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti T2S DCA. Tali accordi, ove appropriato, sono stipulati anche dalle BCN connesse.

▼B



SEZIONE III

FUNZIONAMENTO DI TARGET2

Articolo 8

▼M6

Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM, di un conto T2S DCA o di un conto TIPS DCA in TARGET2

▼B

1.   ►M4  Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come previsto nell'allegato II. ◄ Tali misure disciplinano esclusivamente il rapporto tra la singola BCN dell’area dell’euro e i propri ►M3  titolari di conto PM ◄ con riferimento all’elaborazione dei pagamenti nel PM. È possibile accedere a un conto PM utilizzando un accesso via Internet oppure attraverso il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ . Queste due modalità di accesso al conto PM sono alternative l’una all’altra, anche se ►M3  titolari di conto PM ◄ possono scegliere di detenere uno o più conti PM, ciascuno dei quali sarà accessibile o attraverso Internet o attraverso il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ .

▼M6

bis.  Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti T2S dedicato in TARGET2 di cui all'allegato II bis. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la BCN dell'area dell'euro interessata e i relativi titolari di conti T2S DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti T2S DCA.

▼M6

ter.  Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2 che sono previste nell'allegato II ter. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la BCN dell'area dell'euro interessata e i relativi titolari di conti TIPS DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti TIPS DCA.

▼M6

2.  La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET2-ECB dando attuazione (i) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 di cui all'allegato II, (ii) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto dedicato in contanti T2S in TARGET2 di cui all'allegato II bis e (iii) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2 di cui all'allegato 2 ter, fermo restando che TARGET2-ECB fornisce esclusivamente servizi di compensazione e regolamento in favore di organismi di compensazione e regolamento, compresi i soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal Consiglio direttivo.

▼B

3.  Le misure adottate dalle BC dell’Eurosistema in attuazione delle Condizioni armonizzate sono rese pubbliche.

4.  Le BC dell’Eurosistema possono richiedere deroghe alle Condizioni armonizzate dovute a vincoli derivanti dal diritto nazionale. Il Consiglio direttivo considera tali richieste caso per caso e concede le deroghe ove appropriato.

▼M6

5.  Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET2, compresa la fornitura di servizi di regolamento in moneta di banca centrale per le operazioni T2S e per il servizio TIPS, da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II, dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato 2 bis e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II ter.

6.  Le BC dell'Eurosistema non consentono la partecipazione in veste di partecipante indiretto al conto PM o la registrazione in veste di titolare di un addressable BIC nel rispettivo sistema componente di TARGET2 ai soggetti che operano tramite un titolare di conto PM che sia la BCN di uno Stato membro ma non sia una BC dell'Eurosistema né una BCN connessa.

▼B

Articolo 9

Determinazione delle tariffe

1.  Le BC dell’Eurosistema assicurano che:

▼M6

a) le tariffe per i servizi fondamentali di TARGET2 forniti ai rispettivi partecipanti indiretti al conto PM e ai rispettivi titolari di addressable BIC che hanno i requisiti per partecipare a TARGET2 come partecipanti indiretti al conto PM siano più elevate delle tariffe per i titolari di conto PM di cui al paragrafo 1, lettera a), dell'appendice VI all'allegato II;

▼M4 —————

▼B

d) la determinazione delle tariffe per tutte le seguenti operazioni e transazioni non rientri nell’ambito dello schema tariffario previsto dall’appendice VI dell’allegato II:

i) trasferimenti di liquidità disposti da ed elaborati nell’ambito di Home Account;

ii) operazioni relative alla gestione di riserve obbligatorie minime e operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;

iii) transazioni per contante regolate su Home Account.

▼M3 —————

▼B

Articolo 10

Accordi di consolidamento della liquidità

1.  Le BCN LA scambiano tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei rispettivi doveri e obblighi derivanti da un contratto LA. Le BCN LA notificano immediatamente alla BCN gestore qualsiasi evento che legittima l’escussione («enforcement event») di cui vengono a conoscenza in relazione al gruppo LA o a qualsiasi membro del gruppo LA, ivi incluse la sede principale e le succursali.

2.  La BCN gestore, quando le viene notificato che si è verificato un evento che legittima l’escussione, tenuto conto del contratto LA, impartisce istruzioni alle BCN LA pertinenti relativamente alle operazioni di escussione da intraprendere in relazione al gruppo LA o al membro del gruppo LA interessato. Le BCN LA sono responsabili di far valere i propri diritti derivanti dal contratto LA e dagli accordi di attuazione dell’allegato II. La BCN gestore è responsabile del calcolo della ripartizione delle pretese creditorie e di impartire le relative istruzioni.

3.  Se, al verificarsi di un evento che legittima l’escussione, il credito infragiornaliero concesso a un membro del gruppo LA non è stato rimborsato interamente, una BCN LA, ricevute le istruzioni da parte della BCN gestore, fa valere i diritti che le spettano in relazione ai rispettivi membri del gruppo LA, ivi inclusi i diritti derivanti da pegno, compensazione, compensazione per close-out o qualsiasi altra disposizione rilevante negli accordi di attuazione dell’allegato II, al fine di ottenere il pieno e puntuale soddisfacimento dei diritti che detta BCN LA può vantare nei confronti dei rispettivi membri del gruppo LA in base al contratto LA. Tali diritti sono fatti valere prima dell’escussione di qualsiasi altra pretesa della BCN LA in questione nei confronti dei rispettivi membri del gruppo LA.

4.  Qualsiasi pagamento ricevuto ad estinzione di un diritto derivante dal contratto LA successivamente alle operazioni di escussione è inoltrato alle BCN LA che hanno accordato il credito infragiornaliero ai rispettivi membri del gruppo LA. Tali pagamenti sono distribuiti alle BCN LA in proporzione all’ammontare del credito infragiornaliero non rimborsato dai membri del gruppo LA alle rispettive BCN LA.

5.  Qualsiasi BCN LA che intenda far valere di aver subito una perdita che dovrebbe essere sostenuta da tutte le BCN LA, invia una richiesta alla BCN gestore in cui specifica i motivi della pretesa. La BCN gestore inoltra tale richiesta alle BCN LA interessate e calcola l’indennizzo dovuto da ciascuna delle suddette BCN LA in parti uguali.

Articolo 11

▼M5

Remunerazione dei fondi di garanzia

▼M5 —————

▼M5

2.  I fondi di garanzia sono remunerati al tasso sui depositi.

▼B

Articolo 12

▼M3

Credito infragiornaliero — Autocollateralizzazione

▼B

1.  Le BCN dell’area dell’euro possono concedere credito infragiornaliero, a condizione che ciò avvenga in conformità delle misure di attuazione delle regole sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all’allegato III. Nessun credito infragiornaliero è concesso a ►M3  titolari di conto PM ◄ la cui idoneità come controparte di operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è stata sospesa o revocata.

2.  I requisiti per l’accesso al credito infragiornaliero delle controparti della BCE sono definiti nella decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE ( 6 ). Il credito infragiornaliero concesso dalla BCE resta limitato alla giornata in cui è stato erogato senza alcuna possibilità di essere trasformato in credito overnight.

▼M6

3.  A seguito di una richiesta di un partecipante con accesso al credito infragiornaliero, le BCN dell'area dell'euro offrono un servizio di auto-collateralizzazione sui conti T2S DCA, a condizione che esso sia prestato in conformità alle condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione di cui all'allegato III bis.

▼B

Articolo 13

Sistemi ancillari

▼M6

1.  Le BC dell'Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel conto PM cui si accede attraverso il fornitore dei servizi di rete TARGET 2. Tali servizi sono disciplinati da accordi bilaterali tra le BC dell'Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari.

▼B

2.  I contratti bilaterali con i sistemi ancillari che utilizzano l’ASI devono essere redatti in conformità dell’allegato IV. Inoltre, le BC dell’Eurosistema garantiscono che in tali contratti bilaterali trovino applicazione, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni dell’allegato II:

 articolo 8, paragrafo 1 (requisiti tecnici e legali),

 articolo 8, paragrafi da 2 a 5 (procedura di adesione), con l’eccezione che i sistemi ancillari non sono tenuti a rispettare i requisiti di accesso di cui all’articolo 4, ma i criteri di accesso indicati nella definizione di «sistema ancillare» contenuta nell’articolo 1 dell’allegato II,

 le disposizioni concernenti la giornata operativa di cui all’appendice V,

 articolo 11 (requisiti per la collaborazione e lo scambio di informazioni) ad eccezione del paragrafo 8,

 articoli 27 e 28 (procedure di business continuity e di contingency e requisiti di sicurezza),

 articolo 31 (regime di responsabilità),

 articolo 32 (regime probatorio),

 articoli 33 e 34 (durata, cessazione e sospensione della partecipazione), ad eccezione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b),

 articolo 35, ove applicabile (chiusura dei conti PM),

 articolo 38 (norme sulla riservatezza),

 articolo 39 (requisiti dell’Unione per la tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro e questioni correlate),

 articolo 40 (regole per le comunicazioni),

 articolo 41 (rapporto contrattuale con il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ ),

 articolo 44 (norme sulla legge applicabile, giurisdizione e luogo di adempimento).

3.  I contratti bilaterali con i sistemi ancillari che utilizzano il PI devono essere redatti conformemente a:

a) l’allegato II, ad eccezione del titolo V e delle appendici VI e VII; e

b) l’articolo 18 dell’allegato IV.

4.  In deroga al paragrafo 3, gli accordi bilaterali con i sistemi ancillari che utilizzano il PI ma che regolano unicamente pagamenti a beneficio della propria clientela, devono essere redatti conformemente a:

a) l’allegato II, ad eccezione del Titolo V, dell’articolo 36 e delle appendici VI e VII; e

b) l’articolo 18 dell’allegato IV.

Articolo 14

Finanziamento e metodologia dei costi

▼M6

1.  Il Consiglio direttivo stabilisce le regole applicabili al finanziamento della SSP e della piattaforma TIPS. Qualsiasi avanzo o disavanzo derivante dal funzionamento della SSP o della piattaforma TIPS è ripartito tra le BCN dell'area dell'euro secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC.

▼B

2.  Il Consiglio direttivo stabilisce una metodologia dei costi e una struttura tariffaria comuni per i servizi fondamentali di TARGET2.

▼M6

Articolo 15

Disposizioni in materia di sicurezza

1.  Il Consiglio direttivo specifica le politiche in materia di sicurezza e i requisiti e i controlli di sicurezza per la SSP e la piattaforma TIPS. Il Consiglio direttivo specifica altresì i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso alla SSP via Internet.

2.  Le BC dell'Eurosistema si conformano alle misure di cui al paragrafo 1 e ne assicurano l'osservanza da parte della SSP e della piattaforma TIPS.

3.  Le questioni relative all'osservanza dei requisiti di sicurezza delle informazioni in relazione ai conti T2S DCA sono regolate dall'indirizzo BCE/2012/13 ( 7 ).

▼B

Articolo 16

Norme in materia di audit

Le verifiche di audit sono eseguite in conformità dei principi e le misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell’ambito della politica del SEBC in materia di audit.

Articolo 17

Obblighi in caso di sospensione o cessazione

1.  Le BC dell’Eurosistema risolvono con effetto immediato e senza preavviso oppure sospendono la partecipazione di un partecipante al pertinente sistema componente di TARGET2 se:

a) è aperta una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante; o

b) un partecipante non soddisfa più i requisiti di accesso per la partecipazione al pertinente sistema componente di TARGET2.

2.  Se una BC dell’Eurosistema dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET2 ai sensi del paragrafo 1 o in base a motivi prudenziali ai sensi dell’articolo 19, ne dà immediata notifica a tutte le altre BC dell’Eurosistema, fornendo tutte le seguenti informazioni:

a) il nome del partecipante, il codice di istituzione finanziaria monetaria e il BIC;

▼M6

aa) il BIC di ogni conto PM collegato al conto T2S DCA o al conto TIPS DCA del partecipante;

▼B

b) le informazioni su cui la BCN dell’area dell’euro ha fondato la propria decisione,includendo qualsiasi informazione o parere ottenuti dalla pertinente autorità di vigilanza;

c) la misura adottata e il calendario proposto per la sua attuazione.

Ogni BC dell’Eurosistema, se lo richiede un’altra BC dell’Eurosistema, scambia informazioni in relazione a tale partecipante, incluse le informazioni relative ai pagamenti ad esso indirizzati.

3.  Una BC dell’Eurosistema che ha risolto o sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1 risponde rispetto alle altre BC dell’Eurosistema se:

a) successivamente autorizza il regolamento di ordini di pagamento indirizzati a partecipanti di cui ha risolto o sospeso la partecipazione; o

b) non adempie gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M6

bis.  Una BC dell'Eurosistema che abbia sospeso la partecipazione di un titolare di conto PM o di un titolare di conto T2S DCA al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1, lettera a), elabora i pagamenti di tale partecipante solamente sulla base delle istruzioni di coloro che lo rappresentano, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Una BC dell'Eurosistema che abbia sospeso la partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1, lettera a), rigetta tutti i suoi ordini di pagamento in uscita.

▼M5

4.  Gli obblighi delle BC dell'Eurosistema di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis si applicano altresì in caso di sospensione o cessazione dell'utilizzo dell'ASI da parte di sistemi ancillari.

▼M6

Articolo 18

Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali

Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II o dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II bis, una BC dell'Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET2 per motivi prudenziali, detta BC dell'Eurosistema deve informare prontamente la BCE di tale rigetto.

▼B

Articolo 19

▼M6

Procedure per la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 e dell'accesso al credito infragiornaliero e all'auto-collateralizzazione per motivi prudenziali

1.  Nel caso in cui, per motivi prudenziali, una BCN dell'area dell'euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi del paragrafo 12, lettera d) dell'allegato III o all'auto-collateralizzazione ai sensi del paragrafo 10, lettera d), dell'allegato III bis, o una BC dell'Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 di un partecipante ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II, dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II bis o dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II ter, la decisione, per quanto possibile, ha effetto contemporaneamente per tutti i sistemi componenti di TARGET2.

▼B

2.  La BCN dell’area dell’euro fornisce senza ritardo alle pertinenti autorità di vigilanza nello Stato membro della BCN dell’area dell’euro le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, insieme alla richiesta che le autorità di vigilanza condividano le informazioni con le autorità di vigilanza di altri Stati membri in cui il partecipante ha una controllata o una succursale. Tenendo conto della decisione di cui al paragrafo 1, le altre BCN dell’area dell’euro intraprendono le azioni opportune e forniscono senza ritardo alla BCE informazioni al riguardo.

3.  Il Comitato esecutivo della BCE può proporre al Consiglio direttivo di adottare tutte le decisioni per assicurare l’uniforme attuazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4.  Le BCN dall’area dell’euro degli Stati membri in cui la decisione deve essere attuata informano il partecipante in merito alla decisione e adottano tutte le necessarie misure di attuazione.

Articolo 20

Procedure per la cooperazione delle BC dell’Eurosistema in relazione a misure amministrative o restrittive

▼M6

Con riferimento all'attuazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'allegato II, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'allegato II bis e dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'allegato II ter:

a) qualsiasi BC dell'Eurosistema condivide prontamente con tutte le BC potenzialmente interessate tutte le informazioni ricevute in relazione a un ordine di bonifico impartito, eccezion fatta per gli ordini di pagamento concernenti il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante;

▼B

b) qualsiasi BC dell’Eurosistema che riceve da un partecipante la prova che è stata effettuata la notifica a, o è stata ricevuta l’autorizzazione da, un’autorità competente, trasmette prontamente tale prova a ogni altra BC che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario, a seconda del caso;

▼M6

c) la BC dell'Eurosistema che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell'ordinante informa prontamente l'ordinante che può immettere un ordine di pagamento in TARGET2.

▼B

Articolo 21

Business continuity

▼M6

1.  Se gli eventi di cui all'articolo 27 dell'allegato II o all'articolo 17 dell'allegato II bis inficiano l'operatività dei servizi di TARGET2 diversi dal PM e dall'ICM e dai conti T2S DCA, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi effetto di propagazione che incida sul regolare funzionamento di TARGET2.

▼B

2.  Se si verifica un evento che incide sulla normale operatività del PM e/o dell’ICM, la BC dell’Eurosistema interessata ne dà immediata notifica al coordinatore di TARGET2, che insieme al responsabile del regolamento della BC dell’Eurosistema interessata decide in merito alle ulteriori misure da intraprendere. I responsabili del regolamento di TARGET2 concordano le informazioni che debbono essere comunicate ai partecipanti di TARGET2.

▼M3

3.  Le BC dell'Eurosistema riferiscono al coordinatore di TARGET2 il malfunzionamento del partecipante se tale malfunzionamento può incidere sull'operatività della piattaforma T2S, sul regolamento nei sistemi ancillari o può creare un rischio sistemico. La chiusura di TARGET2 di norma non è ritardata a causa del malfunzionamento di un partecipante.

▼B

4.  Un malfunzionamento che riguarda un sistema ancillare viene riferito dalle BC dell’Eurosistema al coordinatore di TARGET2 a fini informativi. Il coordinatore di TARGET2 avvia una teleconferenza con i responsabili del regolamento di TARGET2 nel caso in cui vi sia un impatto sistemico inevitabile, in particolare qualora questo sia di natura transfrontaliera.

5.  In circostanze eccezionali, la chiusura della SSP può essere ritardata se vi è un malfunzionamento che riguarda un sistema ancillare. Una richiesta di ritardare la chiusura della SSP è comunicata dalle BC dell’Eurosistema ai responsabili della gestione della crisi di TARGET2.

▼M7

6.  Le BC dell’Eurosistema si connettono alla Contingency Solution.

▼B

Articolo 22

Trattamento delle richieste di risarcimento in base al meccanismo di indennizzo di TARGET2

▼M3

1.  Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la procedura di indennizzo di cui all'appendice II dell'allegato II o all'appendice II dell'allegato II bis è gestita conformemente al presente articolo.

▼M6

2.  La BC del titolare del conto PM o del titolare del conto T2S DCA che presentano la richiesta di indennizzo valuta in via preliminare la richiesta e scambia comunicazioni con il titolare del conto PM o il titolare del conto T2S DCA in relazione a tale valutazione. Laddove necessario per la valutazione delle richieste, detta BC è assistita dalle altre BC coinvolte. La BC interessata informa la BCE e tutte le altre BC coinvolte non appena viene a conoscenza di richieste pendenti.

▼B

3.   ►M6  Entro nove settimane dal malfunzionamento tecnico di TARGET2, la BC del titolare del conto PM o del titolare del conto T2S DCA che presentano la richiesta: ◄

a) prepara una relazione di valutazione preliminare contenente la valutazione della richiesta ricevuta da parte della BC; e

b) presenta la relazione di valutazione preliminare alla BCE e a tutte le altre BC interessate.

▼M6

4.  Entro cinque settimane dalla ricezione della relazione di valutazione preliminare il Consiglio direttivo effettua la valutazione finale di tutte le richieste ricevute e decide sulle offerte di indennizzo da presentare ai titolari di conti PM e di conti T2S DCA interessati. Entro la quinta giornata lavorativa dal completamento della valutazione finale, la BCE ne comunica l'esito alle BC interessate. Dette BC informano senza ritardo i rispettivi titolari di conti PM e di conti T2S DCA sull'esito della valutazione finale e, se del caso, sui dettagli dell'offerta di indennizzo, unitamente al modulo che funge da lettera di accettazione.

▼M3

5.  Entro due settimane dalla scadenza del termine di cui all'ultima frase dell'articolo 4, lettera d), dell'appendice II dell'allegato II, o all'ultima frase dell'articolo 4, lettera d), dell'appendice II dell'allegato II bis, la BC comunica alla BCE e alle altre BC interessate quali offerte di indennizzo sono state accettate e quali sono state respinte.

▼M6

6.  Le BC informano la BCE in merito a tutte le richieste presentate dai rispettivi titolari di conti PM e di conti T2S DCA alle BC che non rientrano nell'ambito del meccanismo di indennizzo di TARGET2, ma relative a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

▼B

Articolo 23

Trattamento delle perdite causate da un malfunzionamento tecnico di TARGET2

1.  Nel caso di un malfunzionamento tecnico di TARGET2:

a) dal lato dell’ordinante, qualsiasi BC presso cui un ordinante ha effettuato un deposito beneficia di certi proventi finanziari che ammontano alla differenza tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema e il tasso sui depositi, applicata all’incremento marginale nell’utilizzo delle operazioni di deposito dell’Eurosistema per il periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET2 e fino ad un importo corrispondente agli ordini di pagamento non regolati. Qualora l’ordinante rimanga con giacenze infruttifere in eccedenza, i proventi finanziari ammontano al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, applicato all’ammontare delle giacenze infruttifere in eccedenza per il periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET2 e fino ad un importo corrispondente agli ordini di pagamento non regolati;

b) dal lato del beneficiario, la BC da cui il beneficiario ha ricevuto il prestito facendo ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale gode di certi proventi finanziari che ammontano alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, applicata all’incremento marginale nell’utilizzo delle operazioni di rifinanziamento marginale nel periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET2 e fino ad un importo corrispondente agli ordini di pagamento non regolati.

2.  I proventi finanziari della BCE ammontano a:

a) i profitti relativi alle BCN connesse derivanti dalla differente remunerazione dei saldi di fine giornata di dette BCN connesse in relazione alla BCE; e

b) l’importo dell’interesse a titolo di penale che la BCE riceve dalle BCN connesse ogniqualvolta una di dette BCN applica una penale ad un partecipante per il mancato rimborso del credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, come previsto nell’accordo tra le BC dell’Eurosistema e le BCN connesse.

3.  I proventi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consolidati dalle BC e il risultante importo aggregato è utilizzato per rimborsare quelle BC che sostengono i costi per l’indennizzo dei propri partecipanti. Tutti i restanti proventi finanziari o costi sostenuti dalle BC nell’indennizzare i propri partecipanti sono divisi tra le BC dell’Eurosistema secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE.

Articolo 24

Diritti di garanzia in relazione a fondi su sotto-conti e garanzia interna all’Eurosistema

1.  Al fine del regolamento di istruzioni di pagamento relative ai sistemi ancillari, ogni BC dell’Eurosistema che ha aperto sotto-conti per i propri ►M3  titolari di conto PM ◄ assicura che i saldi di tali sotto-conti (inclusi gli aumenti o le riduzioni dei saldi vincolati risultanti dall’accredito o dall’addebito dei pagamenti relativi al regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero dall’accredito dei trasferimenti di liquidità sul sotto-conto) che sono bloccati durante il ciclo di elaborazione dei sistemi ancillari possano essere utilizzati per il regolamento delle istruzioni di pagamento relative ai sistemi ancillari. Ciò a prescindere da qualsiasi procedura d’insolvenza nei confronti dei ►M3  titolari di conto PM ◄ interessati e da qualsiasi misura d’esecuzione individuale in relazione al sotto-conto di tali ►M3  titolari di conto PM ◄ .

2.  Ogni volta che della liquidità è trasferita sul sotto-conto di un partecipante e qualora la BC dell’Eurosistema non sia la BC del sistema ancillare, tale BC dell’Eurosistema, previa comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di «start-of-cycle»), conferma il blocco del saldo del sotto-conto al sistema ancillare interessato e, nel far ciò, garantisce alla BC del sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. La conferma al sistema ancillare implica anche una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante da parte della BC del sistema ancillare con cui la prima garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del saldo vincolato. Con la conferma dell’aumento o della riduzione del saldo vincolato a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sotto-conto, sia la BC dell’Eurosistema che non sia la BC del sistema ancillare, sia la BC del sistema ancillare, attestano un aumento o una riduzione della garanzia in misura pari all’ammontare del pagamento. Entrambe le garanzie sono irrevocabili, incondizionate ed esigibili a prima richiesta. Tali garanzie e il blocco del saldo cessano quando il sistema ancillare comunica che il regolamento è andato a buon fine (attraverso un messaggio di «end-of-cycle»).



SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Risoluzione delle controversie e legge applicabile

1.  In caso di controversia tra le BC dell’Eurosistema relativamente al presente indirizzo, le parti interessate tentano di comporre la controversia in conformità di quanto previsto nel protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC.

2.  In deroga al paragrafo 1, qualora una controversia relativa alla suddivisione dei compiti tra il livello 2 e il livello 3 non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, il Consiglio direttivo risolve la controversia.

3.  Nel caso di una controversia del tipo di cui al paragrafo 1, i rispettivi diritti e obblighi delle parti sono determinati in via principale dalle norme e procedure stabilite nel presente indirizzo. Nelle controversie relative ai pagamenti tra i sistemi componenti TARGET2 trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della BC dell’Eurosistema del beneficiario, a condizione che essa non contrasti con il presente indirizzo.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente indirizzo entra in vigore il 7 dicembre 2012. Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2013, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 27.

2.  L’Indirizzo BCE/2007/2 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2013.

3.  I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di correlazione contenuta nell’allegato VII.

▼M6

Articolo 27

Disposizioni varie

I conti aperti al di fuori del PM, della piattaforma T2S e della piattaforma TIPS da parte di una BCN dell'area dell'euro per enti creditizi e sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro, fatte salve le disposizioni del presente indirizzo che riguardano gli Home Account e altre decisioni del Consiglio direttivo. I conti aperti al di fuori del PM, della piattaforma T2S e della piattaforma TIPS da parte di una BCN dell'area dell'euro per soggetti diversi dagli enti creditizi e dai sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro.

▼B

Articolo 28

Destinatari, misure di attuazione e rapporti annuali

1.  Il presente indirizzo si applica a tutte le BC dell’Eurosistema.

2.  Le BCN dell’area dell’euro inviano alla BCE entro il 20 dicembre 2012 le misure mediante le quali intendono conformarsi all’articolo 39 dell’allegato II, all’appendice VI dell’allegato II, ai paragrafi 9, lettera a), 12, lettera a), punto v), e 13 dell’allegato III; al paragrafo 18, sottoparagrafo 1, lettera c), punto ii) dell’allegato IV, e all’appendice IIA dell’allegato V del presente indirizzo.

3.  La BCE predispone rapporti annuali per la verifica da parte del Consiglio direttivo sul funzionamento di TARGET2 nel suo complesso.

▼M6




ALLEGATO I

DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET2



Livello 1 — Consiglio direttivo

Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa

Livello 3 — NCE fornitrici di SSP e BCN fornitrici della piattaforma TIPS

0.  DISPOSIZIONI GENERALI

Il livello 1 ha competenza finale in relazione a questioni nazionali e transfrontaliere riguardanti TARGET2 ed è responsabile della tutela della funzione pubblica di TARGET2

Il livello 2 esercita compiti di gestione tecnica e operativa relativi a TARGET2.

Il livello 3 assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana della Single Shared Platform (SSP) e della piattaforma TIPS sulla base di specifici livelli di servizio definiti nel contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo

1.  Politica di determinazione dei costi e delle tariffe

— Decide su una metodologia comune dei costi

— Decide su una struttura unica delle tariffe

— Decide sulle tariffe dei servizi aggiuntivi e/o moduli

(Non applicabile)

2.  Livelli di servizio

— Decide sui servizi di base

— Decide sui servizi e/o moduli aggiuntivi

— Contribuisce secondo le necessità del livello 1/livello 2

3.  Gestione dei rischi

— Decide sul quadro generale per la gestione dei rischi e l'accettazione dei rischi residuali

— Provvede alla gestione dei rischi effettivi

— Effettua l'analisi dei rischi e vi dà seguito

— Fornisce le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità alle richieste del livello 1/livello 2

4.  Governance e finanziamento

— Definisce le regole relative al processo decisionale e al finanziamento della SSP e della piattaforma TIPS

— Realizza e assicura l'adeguata attuazione della disciplina giuridica del Sistema europeo di banche centrali per TARGET2

— Predispone le regole di governance e finanziamento decise dal livello 1

— Provvede alla predisposizione del budget, alla relativa approvazione e attuazione

— Esercita il controllo sull'applicazione

— Riscuote le somme e i corrispettivi dei servizi

— Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi

5.  Sviluppo

— È consultato dal livello 2 in ordine all'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS

— Approva il programma generale del progetto

— Decide sulla configurazione iniziale e lo sviluppo della SSP e della piattaforma TIPS

— Decide l'istituzione da zero ovvero sulla base di una piattaforma esistente

— Decide in merito alla scelta del gestore della SSP e del gestore della piattaforma TIPS

— Stabilisce, in accordo con il livello 3, i livelli di servizio della SSP e della piattaforma TIPS

— Decide sull'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS previa consultazione del livello 1

— Approva la metodologia per il processo di specificazione del prodotto e gli stati di avanzamento del progetto da parte del livello 3 considerati appropriati al fine della specificazione e, successivamente, del collaudo e accettazione del prodotto (in particolare specifiche generali e dettagliate per gli utenti)

— Stabilisce il piano progettuale a stati di avanzamento

— Valuta e accetta gli stati di avanzamento

— Stabilisce gli scenari per i test

— Coordina i test per le banche centrali e gli utenti, in stretta cooperazione con il livello 3

— Propone la configurazione iniziale della SSP e della piattaforma TIPS

— Propone l'istituzione da zero o sulla base di una piattaforma esistente

— Propone l'ubicazione della SSP e della piattaforma TIPS

— Redige le specifiche funzionali generali e dettagliate (specifiche funzionali interne di dettaglio e specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti)

— Redige le specifiche tecniche di dettaglio

— Fornisce il proprio contributo iniziale e continuativo per la pianificazione e il controllo del progetto a stati di avanzamento

— Fornisce il supporto tecnico e operativo per i test (effettua i test sulla SSP, sulla piattaforma TIPS, contribuisce agli scenari per i test relativi alla SSP e alla piattaforma TIPS, assiste le BC dell'Eurosistema nelle loro attività di verifica della SSP e della piattaforma TIPS)

6.  Realizzazione e migrazione

— Decide la strategia di migrazione

— Prepara e coordina la migrazione alla SSP e alla piattaforma TIPS, in stretta cooperazione con il livello 3

— Fornisce il proprio contributo su questioni relative alla migrazione in conformità delle richieste del livello 2

— Svolge l'attività di migrazione relativa alla SSP e alla piattaforma TIPS; presta supplementare supporto alle BCN che aderiscono

7.  Operatività

— Gestisce le situazioni di grave crisi

— Autorizza la realizzazione e l'operatività del Simulatore di TARGET2

— Nomina le autorità di certificazione per l'accesso via Internet

— Specifica le politiche, i requisiti e i controlli in materia di sicurezza per la SSP e la piattaforma TIPS

— Specifica i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso via Internet

— Mantiene i contatti con gli utenti a livello europeo (fatta salva la responsabilità esclusiva delle BC dell'Eurosistema per le relazioni commerciali con i rispettivi clienti) ed effettua il monitoraggio sull'attività giornaliera degli utenti in una prospettiva di business (compito delle BC dell'Eurosistema)

— Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell'attività

— Provvede alla gestione del budget, al finanziamento, alla fatturazione (compito delle BC dell'Eurosistema) e agli altri compiti di natura amministrativa

— Gestisce il sistema sulla base degli accordi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo

▼B




ALLEGATO II

▼M3

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2

▼B



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito «Condizioni»), si applicano le definizioni seguenti:

▼M4

 per «autorizzazione di addebito diretto» si intende un'istruzione di carattere generale impartita da un ordinante alla propria BC in virtù della quale quest'ultima, ricevuta una valida istruzione di addebito diretto da parte di un beneficiario, è legittimata e tenuta ad effettuare l'addebito sul conto dell'ordinante,

▼B

 per «banche centrali (BC)» (central banks, CBs) si intendono le BC dell’Eurosistema e le BCN connesse a TARGET2,

 per «BC dell’Eurosistema» (Eurosystem CB) si intende la BCE o una BCN dell’area dell’euro,

 per «BCN dell’area dell’euro» si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l’euro,

 per «BCN connessa a TARGET2» (connected NCB) si intende una banca centrale nazionale (BCN), diversa da una BC dell’Eurosistema, connessa a TARGET2 in virtù di un specifico accordo,

▼M6

 per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema,

▼B

 per «BCN fornitrici della SSP» (SSP-providing NCBs) si intendono la Banca d’Italia, la Banque de France e la Deutsche Bundesbank nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema,

 per «BCN gestore» (managing NCB) si intende la BCN LA del sistema componente di TARGET2 nel quale partecipa il gestore del gruppo LA,

 per «BCN-LA» (AL NCB) si intende una BCN dell’area dell’euro che è parte di un contratto LA e, nell’ambito di tale contratto, assume il ruolo di controparte di quei membri del gruppo LA che partecipano al sistema componente di TARGET2 da essa gestito,

 per «beneficiario» (payee), eccetto quando il termine è utilizzato nell’articolo 39 del presente allegato, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,

 per «capacity opinion» (capacity opinion) si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni,

 per «codice identificativo [Business Identifier Code, (BIC)]» si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362,

▼M6

 per «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato TIPS in TARGET2» (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) si intendono le condizioni di cui all'allegato II ter;

 per «conto in contanti dedicato TIPS (TIPS DCA)» (TIPS Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di sevizi di pagamento istantaneo in favore dei suoi clienti;

 per «conto PM collegato» (Linked PM account) si intende il conto PM al quale è associato un conto TIPS DCA ai fini della gestione della liquidità e del pagamento delle tariffe,

▼B

 per «conto PM» (PM account) si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:

 

a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e

b) regolare detti pagamenti attraverso la suddetta BC,

 per «contratto LA» (AL agreement) si intende il contratto multilaterale di aggregazione della liquidità concluso fra i membri di un gruppo LA e le rispettive BCN LA ai fini della funzione LA,

 per «credito infragiornaliero» (intraday credit) si intende il credito accordato per un tempo inferiore alla durata di una giornata lavorativa,

▼M7

 per «Contingency Solution» (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency,

▼B

 per «CUG di TARGET2» (TARGET2 CUG) si intende un insieme di clienti del ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ i quali sono raggruppati ai fini dell’utilizzo dei servizi e prodotti offerti dal suddetto fornitore per l’accesso al PM,

▼M6

 per «conto in contanti dedicato T2S (T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S,

▼M3

 per «conto PM principale» (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto ►M6  T2S DCA ◄ è collegato e sul quale deve essere automaticamente ritrasferito dal conto ►M6  T2S DCA ◄ il saldo rimanente di fine giornata,

▼M2

 per «deposito» si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN ad un tasso di deposito predeterminato,

▼M3

 per «ente creditizio» (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente,

▼B

 per «ente del settore pubblico» (public sector body) si intende un soggetto nell’ambito del «settore pubblico», come definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che fornisce le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato ( 8 ),

 per «entry disposition» (entry disposition) si intende la fase di elaborazione di un pagamento nel corso della quale TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] tenta di regolare un ordine di pagamento accettato ai sensi dell’articolo 14, attraverso l’esperimento di specifiche procedure, così come descritte nell’articolo 20,

 per «evento che legittima l’escussione» (enforcement event) si intende, nei confronti di un membro del gruppo LA: a) qualunque evento di default, previsto all’articolo 34, paragrafo 1; b) qualunque altro evento di default o evento previsto all’articolo 34, paragrafo 2, con riferimento al quale la [inserire il nome della BC] ha deciso, prendendo in considerazione la serietà dell’evento di default o evento, che [inserire se applicabile: [un pegno dovrebbe essere escusso in conformità all’articolo 25 ter] [una garanzia dovrebbe essere escussa in conformità all’articolo 25 quater] e] una compensazione dei crediti dovrebbe essere creata in conformità all’articolo 26; o c) qualunque decisione di sospendere o far cessare l’accesso al credito infragiornaliero,

▼M3

 per «evento di default» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:

 

a) il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 4 o dei requisiti stabiliti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c) la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f) il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;

▼M6

g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul suo conto PM, T2S DCA o TIPS DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

▼M3

h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,

▼B

 per « ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ » (network service provider) si intende l’impresa incaricata dal Consiglio direttivo della BCE di fornire le connessioni informatiche di rete necessarie al fine di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti in TARGET2,

▼M6

 per «fornitore dei servizi di rete TIPS» (TIPS network service provider) si intende un'impresa che: (a) ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per connettersi alla piattaforma TIPS, in conformità alle regole e alle procedure di cui all'appendice V dell'allegato II ter all'indirizzo BCE/2012/27, e ha stabilito una connessione tecnica con essa e (b) ha sottoscritto i termini e le condizioni di hosting per la connessione TIPS disponibili sul sito Internet della BCE,

▼B

 per «funzione ICC (informativa consolidata sui conti)» (CAI mode) si intende la disponibilità attraverso l’ICM di informazioni consolidate relative a una pluralità di conti PM,

 per «funzione LA (liquidità aggregata)» (AL mode) si intende l’aggregazione della liquidità disponibile sui conti PM,

 per «gestore del gruppo ICC» (CAI group manager) si intende un membro del gruppo ICC designato dagli altri membri del gruppo ICC per monitorare e distribuire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo ICC stesso nel corso di una giornata lavorativa,

 per «gestore del gruppo LA» (AL group manager) si intende il membro di un gruppo LA incaricato dagli altri membri del gruppo LA di gestire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA nel corso della giornata lavorativa,

▼M6

 per «giornata lavorativa» o «giornata lavorativa di TARGET2» si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V,

▼M7

 per «modulo di informazione e controllo (ICM) (Infomation and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency,»,

▼B

 per «gruppo ICC» (CAI group) si intende un gruppo composto dai ►M3  titolari di conto PM ◄ che utilizzano la funzione ICC,

 per «gruppo LA» (AL group) si intende il gruppo composto dai membri di un gruppo LA che utilizzano la funzione LA,

▼M6

 per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da una BCN dell'area dell'euro per un ente creditizio insediato nell'Unione o nel SEE,

 per «impresa d'investimento» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 )], ad esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:

 

a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e

b) abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE];

 per «istruzione di addebito diretto» (direct debit instruction) si intende un’istruzione impartita da un beneficiario alla propria BC, in base alla quale la BC di un ordinante addebita sul conto di quest’ultimo l’ammontare indicato nell’istruzione, in virtù di un’autorizzazione di addebito diretto dal medesimo rilasciata,

 per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo su un conto PM di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa in relazione a tale conto dalla BCN dell'area dell'euro interessata, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM,

▼B

 per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell’infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico utilizzato da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l’ ►M6  elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata lavorativa ◄ in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese],

 per «membro del gruppo LA» (AL group member) si intende ►M3  titolari di conto PM ◄ a TARGET2 che hanno concluso un contratto LA,

▼M6

 per «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo ristretto di essi attraverso l'ICM,

▼B

 per «modulo di raccolta dei dati statici» (static data collection form) si intende il modulo predisposto da [inserire nome della BC] allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi,

▼M7 —————

▼B

 per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai ►M6  titolari di conto PM ◄ di ottenere informazioni on line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento di backup in situazioni di contingency,

 per «multi-addressee access» (multi-addressee access) si intende la funzione mediante la quale le succursali o gli enti creditizi ►M6  insediati nell'Unione o nel SEE ◄ possono accedere al rispettivo sistema componente TARGET2 immettendo ordini di pagamento e/o ricevendo pagamenti direttamente attraverso un sistema componente di TARGET2; tale funzione abilita detti soggetti a immettere i loro ordini di pagamento attraverso il conto PM dei ►M3  titolari di conto PM ◄ senza il coinvolgimento di quest’ultimo,

 per «operazioni di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale a disposizione delle controparti dell’Eurosistema per ricevere credito overnight da una BC dell’Eurosistema ad un predeterminato tasso di rifinanziamento marginale,

 per «ordinante» (payer), eccetto quando il termine è utilizzato nell’articolo 39 del presente allegato, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,

 per «ordine di bonifico» (credit transfer order) si intende l’istruzione impartita da un ordinante al fine di mettere dei fondi a disposizione di un beneficiario, mediante scritturazione su un conto PM,

▼M6

 per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto, un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA o un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA,

▼M6

 per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con notifica immediata o pressoché immediata al disponente,

▼B

 per «ordine di pagamento non regolato» (non-settled payment order) si intende un ordine di pagamento che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato,

 per «ordine di trasferimento di liquidità» (liquidity transfer order) si intende un ordine di pagamento, il cui scopo principale è il trasferimento di liquidità tra conti diversi degli stessi ►M3  titolari di conto PM ◄ o nell’ambito di un gruppo ICC o a un gruppo LA,

▼M6

 per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA» (PM to T2S DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto T2S DCA,

▼M6

 per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA,

 per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM,

▼M6

 per «partecipante» (participant) [o «partecipante diretto» (direct participant)] si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto in contanti dedicato T2S (titolare di conto T2S DCA) e/o un conto in contanti dedicato TIPS (titolare di conto TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema,

▼B

 per «partecipante a TARGET2» (TARGET2 participant) si intende qualunque partecipante in qualunque dei sistemi componenti di TARGET2,

 per «partecipante disponente» (instructing participant) si intende un partecipante a TARGET2 che ha disposto un ordine di pagamento,

 per « ►M3  titolari di conto PM ◄ indiretto» (indirect participant) si intende un ente creditizio insediato ►M6  nell'Unione o nel SEE ◄ , che ha concluso un accordo con un partecipante diretto al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso il conto PM di tale partecipante diretto, e che è stato riconosciuto come ►M3  titolari di conto PM ◄ indiretto da un sistema componente di TARGET2,

 per «Payments Module (PM)» (Payments Module, PM) si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei ►M3  titolari di conto PM ◄ sono regolati su conti PM,

▼M6

 per «piattaforma TIPS» (TIPS Platform) si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS,

▼B

 per «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings) si intendono le procedure d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ( 10 ),

▼M6

 per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio dal titolare di conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato,

 per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta,

 per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS,

▼B

 per «Single Shared Platform (SSP)» (Single Shared Platform, SSP) si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP,

▼M6

 per «sistema ancillare» si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come di volta in volta modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE ( 11 ), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o (b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 ( 12 ) e dagli accordi bilaterali stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata,

▼B

 per «sistema componente di TARGET2» (TARGET2 component system) si intende uno qualunque dei sistemi di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) delle BC che fanno parte di TARGET2,

 per «sospensione» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla [inserire il nome della BC],

▼M3

 per «succursale» si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

▼B

 per «TARGET2» (TARGET2) si intende l’insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC,

 per «TARGET2-[inserire riferimento BC/paese]» (TARGET2-[insert CB/country reference]) si intende il sistema componente di TARGET2 di [inserire BC/nome dello Stato membro],

 per «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending rate) si intende il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale,

▼M2

 per «tasso sui depositi» si intende il tasso di interesse applicabile al deposito,

▼M6

 per «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che: (a) è in possesso di un Business Identifier Code (BIC); (b) non è riconosciuto come partecipante indiretto nel PM; e (c) è corrispondente o cliente di un titolare di conto PM o succursale di un partecipante diretto o indiretto nel PM ed è in grado di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti in un sistema componente di TARGET2 tramite il titolare di conto PM,

▼B

 per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS)» si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui i ►M3  titolari di conto PM ◄ interagiscono con TARGET2.

▼M3

Articolo 1 bis

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti PM per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti PM.

▼B

Articolo 2

Appendici

1.  Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:

Appendice I: Specifiche tecniche per l’elaborazione degli ordini di pagamento

Appendice II: Meccanismo di indennizzo di TARGET2

Appendice III: Fac-simile dei capacity e country opionion

Appendice IV: Procedure di business continuity e di contingency

Appendice V: Giornata operativa

Appendice VI: Schema tariffario e fatturazione

Appendice VII: Contratto di liquidità aggregata

2.  In caso di conflitto o di difformità tra un’appendice e le presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

▼M6

Articolo 3

Descrizione generale di TARGET2

1.  TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.

2.  Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a) operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;

b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di compensazione transfrontalieri per importi rilevanti;

d) regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e) regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;

fa) ordini di pagamento istantaneo;

fb) risposte positive al richiamo;

fc) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e

g) qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2.

3.  TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale sono immessi ed elaborati gli ordini di pagamento e con la stessa modalità tecnica sono ricevuti in modo definitivo i pagamenti. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS.

4.  La [inserire nome della BC] è la fornitrice dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], di cui essa risponde ai sensi del successivo articolo 31. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i titolari di conto PM e le BCN fornitrici della SSP quando una qualunque di queste ultime agisce in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che i titolari di conto PM ricevano dalla SSP, o inviino a quest'ultima, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti condizioni, sono considerati come ricevuti da [inserire il nome della BC] o ad essa inviati.

5.  TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di recepimento della direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

6.  La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti e obblighi dei titolari di conto PM presso TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto PM.

▼B



TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 4

Criteri di accesso

1.  I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate possono partecipare direttamente in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

▼M6

a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

▼B

c) BCN degli Stati membri e la BCE,

a condizione che i soggetti di cui ai ►M6  lettere a) e b) ◄ non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea o da Stati membri ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b) dell’articolo 75 o dell’articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

2.  La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali partecipanti diretti:

▼M7

a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;

▼B

b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

▼M7

c)

 

i) imprese di investimento insediate nell’Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE; e

ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE;

▼M6

d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e

▼B

e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle ►M6  lettere da a) a d) ◄ , purché insediati in uno Stato con il quale l’Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l’accesso ai sistemi di pagamento nell’Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell’accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell’Unione di riferimento.

3.  Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ( 13 )], non sono ammessi a partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 5

Partecipanti diretti

1.  I partecipanti diretti in TARGERT2-[inserire il riferimento a BC/paese] devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2. Essi devono avere almeno un conto PM presso la [inserire il nome della BC].

2.  I ►M3  titolari di conto PM ◄ possono designare titolari di addressable BIC, a prescindere dal luogo in cui sono insediati.

▼M6

3.  I titolari di conto PM possono designare soggetti quali partecipanti indiretti nel PM, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6.

▼B

4.  Il multi-addressee access mediante succursali può essere concesso alle seguenti condizioni:

a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), che sia stato ammesso come ►M3  titolari di conto PM ◄ , può concedere l’accesso al proprio conto PM a una o più delle proprie succursali insediate ►M6  nell'Unione o nel SEE ◄ , al fine di consentire a tali succursali di immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti direttamente, a condizione che la [inserire il nome della BC] ne sia informata;

b) ove la succursale di un ente creditizio sia stata ammessa come ►M3  titolari di conto PM ◄ , le altre succursali o e/o la direzione generale dello stesso ente creditizio, purché insediate ►M6  nell'Unione o nel SEE ◄ , possono avere accesso al conto PM della succursale, a condizione che quest’ultima abbia informato la [inserire nome della BC].

Articolo 6

Partecipanti indiretti

1.  Qualunque ente creditizio insediato ►M6  nell'Unione o nel SEE ◄ può concludere un contratto con ►M3  titolari di conto PM ◄ che siano o un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), o una BC, al fine di immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti, e di regolarli attraverso il conto PM dei suddetti ►M3  titolari di conto PM ◄ . TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] riconosce i ►M3  titolari di conto PM ◄ indiretti mediante la registrazione di tale partecipazione indiretta nella directory di TARGET2, come descritta nell’articolo 9.

2.  Laddove un partecipante diretto, che sia un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), e un partecipante indiretto appartengano al medesimo gruppo, il partecipante diretto può espressamente autorizzare il partecipante indiretto ad utilizzare direttamente il proprio conto PM per immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti mediante il multi-addressee access di gruppo

Articolo 7

Obblighi dei ►M3  titolari di conto PM ◄

1.  Per chiarezza, si precisa che gli ordini di pagamento immessi o i pagamenti ricevuti dai ►M3  titolari di conto PM ◄ indiretti ai sensi dell’articolo 6 e dalle succursali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, devono considerarsi come immessi o ricevuti dai rispettivi ►M3  titolari di conto PM ◄ .

2.  I ►M3  titolari di conto PM ◄ sono vincolati da tali ordini di pagamento, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detti ►M3  titolari di conto PM ◄ e uno dei soggetti di cui al paragrafo 1.

▼M6

3.  Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato come conto PM principale è tenuto al pagamento di ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto T2S DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI del presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto T2S DCA, o dal mancato rispetto di essi.

▼M3

4.  Un titolare di conto PM principale è vincolato da ogni fattura, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, per il collegamento con ciascun conto ►M6  T2S DCA ◄ al quale il conto PM è collegato.

▼M4

5.  Un titolare di un conto PM che sia altresì titolare di un conto ►M6  T2S DCA ◄ utilizzato per l'auto-collateralizzazione incorre nelle sanzioni irrogate ai sensi del paragrafo 9, lettera d, dell'allegato III bis.

▼M6

6.  Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM collegato è tenuto al pagamento di ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto TIPS DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI del presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto TIPS DCA, o dal mancato rispetto di essi. Un conto PM collegato può essere collegato a un massimo di 10 conti TIPS DCA.

7.  Il titolare di un conto PM collegato dispone di una visione d'insieme della liquidità disponibile sui conti TIPS DCA collegati a tale conto PM e si assicura che i titolari di conti TIPS DCA siano consapevoli della loro responsabilità di gestione di tale liquidità.

▼B

Articolo 8

Procedure di adesione

1.  Per aderire a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i soggetti che richiedono la partecipazione devono:

a) rispettare i seguenti requisiti tecnici:

i) installare, gestire, operare e monitorare l’infrastruttura informatica necessaria per connettersi a ►M6  alla SSP ◄ e per immettere in esso ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell’infrastruttura stessa. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, i richiedenti devono concludere un accordo con il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell’appendice I; e

ii) aver superato i collaudi richiesti da [inserire il nome della BC]; e

b) soddisfare i seguenti requisiti legali:

i) presentare un capacity opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e

▼M7

ii) per i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.

▼B

2.  I soggetti che intendono partecipare devono farne richiesta per iscritto alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:

a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;

b) il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC]; e

c) il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC].

3.  La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di partecipazione.

4.  La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di partecipazione se:

a) non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all’articolo 4;

b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1; e/o

c) tale partecipazione, a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

5.  Entro un mese dalla ricezione della richiesta di partecipazione, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

Articolo 9

Directory di TARGET2

1.  La directory di TARGET2 è la banca dati dei BIC utilizzata per l’indirizzamento degli ordini di pagamento destinati:

a) ai ►M3  titolari di conto PM ◄ e alle rispettive succursali dotate di multi-addressee access;

b) ai ►M3  titolari di conto PM ◄ indiretti, inclusi quelli dotati di multi-addressee access; e

c) ai titolari di un addressable BIC.

Essa è aggiornata settimanalmente.

2.  Salva diversa richiesta dei ►M3  titolari di conto PM ◄ , i rispettivi BIC sono pubblicati nella directory di TARGET2.

3.  I ►M3  titolari di conto PM ◄ possono distribuire la directory di TARGET2 esclusivamente alle proprie succursali e ai soggetti che si avvalgono del multi-addressee access.

4.  I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono utilizzare il proprio BIC esclusivamente in relazione a ►M3  titolari di conto PM ◄ .

5.  I ►M3  titolari di conto PM ◄ riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e i BIC dei ►M3  titolari di conto PM ◄ . Inoltre, possono essere pubblicati i nomi e i BIC di ►M3  titolari di conto PM ◄ indiretti registrati dai ►M3  titolari di conto PM ◄ e i ►M3  titolari di conto PM ◄ assicurano che i ►M3  titolari di conto PM ◄ indiretti hanno acconsentito a tale pubblicazione.



TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 10

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei partecipanti

1.  La [inserire nome della BC] offre i servizi descritti nel Titolo IV. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.

2.  I partecipanti corrispondono alla [inserire nome della BC] le tariffe stabilite nell’appendice VI.

3.  I partecipanti assicurano che saranno connessi a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all’appendice V.

4.  Il partecipante dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

Articolo 11

Cooperazione e scambio d’informazioni

1.  Nell’adempimento delle proprie obbligazioni e nell’esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l’adempimento dei propri obblighi e per l’esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.

2.  La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i partecipanti in caso di difficoltà connesse all’operatività del sistema.

3.   ►M6  Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (T2IS) sulla pagina dedicata del sito Internet della BCE. ◄ Il T2IS può essere utilizzato per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività di TARGET2.

4.  La [inserire nome della BC] può inviare comunicazioni ai partecipanti tramite messaggio di rete ICM o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione.

▼M6

bis.  Il titolare del conto PM collegato è tenuto a informare tempestivamente i titolari di conti TIPS DCA di qualsiasi messaggio di rete ICM rilevante compresi quelli relativi alla sospensione o alla cessazione della partecipazione di qualsivoglia titolare di conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

▼B

5.  I partecipanti sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l’esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].

6.  La [inserire nome della BC] è autorizzata a comunicare alle BCN fornitrici della SSP qualunque informazione relativa ai partecipanti di cui le BCN fornitrici della SSP possano necessitare nel loro ruolo di amministratore del servizio («Service Administrator») ai sensi del contratto concluso con il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ .

7.  I partecipanti informano la [inserire nome della BC] di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda.

8.  I partecipanti informano la [inserire nome della BC] di:

a) qualunque nuovo partecipante indiretto, nuovo titolare di addressable BIC o nuovo soggetto abilitato all’utilizzo di multi-addressee access da essi registrato; e di

b) qualunque variazione relativa ai soggetti elencati alla lettera a).

▼M7

9.  I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.

▼B



TITOLO IV

GESTIONE DEI CONTI PM ED ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

Articolo 12

Apertura e gestione dei conti PM

1.  La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto PM per ciascun partecipante. Su richiesta di un partecipante che agisce come regolante, la [inserire nome della BC] apre uno o più sottoconti in TARGET2-[inserire riferimento a CB/paese] da utilizzare per dedicare liquidità.

2.  [Inserire se applicabile: Sui conti PM non sono ammessi saldi a debito].

3.  [Inserire se applicabile: All’inizio e al termine di una giornata lavorativa, i conti PM devono avere un saldo pari a zero. La [inserire nome della BC] deve intendersi autorizzata dal partecipante a trasferire i saldi risultanti al termine di una giornata lavorativa sul conto indicato dal partecipante stesso].

4.  [Inserire se applicabile: All’inizio della giornata lavorativa successiva tale saldo è ritrasferito sul conto PM del partecipante].

▼M2

5.  I conti PM e i rispettivi sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve minime sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ( 15 ) del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) ( 16 ).

▼B

6.  Oltre che per il regolamento degli ordini di pagamento nel Payments Module, un conto PM può essere utilizzato per regolare ordini di pagamento verso e dagli Home Account, in conformità delle regole dettate da [inserire nome della BC].

7.  I partecipanti utilizzano l’ICM per ottenere informazioni sulla propria posizione di liquidità. La [inserire nome della BC] fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun partecipante che abbia optato per tale servizio.

Articolo 13

Tipologie di ordini di pagamento

▼M3

Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:

a) gli ordini di bonifico;

b) le istruzioni di addebito diretto effettuate in base a un'autorizzazione di addebito diretto;

▼M6

c) ordini di trasferimento di liquidità;

d) ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA; e

▼M6

e) ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA.

▼B

Articolo 14

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1.  Gli ordini di pagamento immessi dai partecipanti si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:

a) il messaggio di pagamento rispetta le regole stabilite dal ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ ;

b) il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e supera il controllo di doppia immissione descritto nell’appendice I; e

c) nei casi in cui un ordinante o un beneficiario sia stato sospeso, la BC del partecipante sospeso abbia dato il proprio consenso esplicito.

2.  La [inserire nome della BC] rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il partecipante di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell’appendice I.

▼M6

3.  La SSP appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base all'ordine di ricezione.

▼B

Articolo 15

Regole sulla priorità

1.  I partecipanti disponenti designano quale ordine di pagamento uno dei seguenti:

a) ordine di pagamento ordinario (priorità di classe 2);

b) ordine di pagamento urgente (priorità di classe 1); o

c) ordine di pagamento molto urgente (priorità di classe 0).

Se l’ordine di pagamento non indica alcuna priorità, esso è trattato come ordine di pagamento ordinario.

▼M6

2.  Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere designati esclusivamente da parte di:

a) BC; e

b) partecipanti, nei casi di pagamenti a favore della CLS Bank International e da essa disposti, eccetto i pagamenti relativi ai servizi CLS CCP e CLSNow, e i trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l'ASI.

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti e tutti gli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA e da conto PM a conto TIPS DCA sono considerati ordini di pagamento molto urgenti.

▼B

3.  Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti attraverso l’ICM costituiscono ordini di pagamento urgenti.

4.  Nel caso di ordini di pagamento urgenti e normali, l’ordinante può modificare la priorità attraverso l’ICM con effetto immediato. Non è possibile modificare la priorità di un pagamento molto urgente.

Articolo 16

Limiti di liquidità

1.  Un partecipante può limitare l’uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento nei confronti di altri partecipanti a TARGET2, escluse le BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere fissati solo in relazione a ordini di pagamento ordinari.

2.  Limiti di liquidità possono essere fissati solo da, o nei confronti di, un gruppo LA nel suo complesso. Non possono essere fissati limiti nei confronti di un singolo conto PM di un membro del gruppo LA, né reciprocamente fra i membri di un gruppo LA.

3.  Con la fissazione di un limite bilaterale, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso un altro conto PM di un partecipante a TARGET2, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata provenienti dal conto PM di tale partecipante a TARGET2, supera detto limite bilaterale.

4.  Un partecipante può fissare un limite multilaterale nei confronti di tutti i partecipanti rispetto ai quali non sia fissato un limite bilaterale. Un limite multilaterale può essere fissato solo se il partecipante ha fissato almeno un limite bilaterale. Con la fissazione di un limite multilaterale, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso i conti PM di tutti i partecipanti a TARGET2 nei confronti dei quali non è stato fissato alcun limite bilaterale, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata, provenienti da tali conti PM, supera detto limite multilaterale.

5.  L’importo minimo di qualunque limite è di 1 milione di EUR. Un limite bilaterale o multilaterale di importo pari a zero è trattato come se non fosse stato fissato alcun limite. Limiti di ammontare tra zero e 1 milione di EUR non sono possibili.

6.  I limiti possono essere modificati in tempo reale con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva attraverso l’ICM. Se, per effetto della modifica, un limite è portato a zero, esso non può essere modificato nuovamente nella medesima giornata lavorativa. La fissazione di un nuovo limite bilaterale o multilaterale ha effetto solo a partire dalla giornata lavorativa successiva.

Articolo 17

Riserve di liquidità

1.  I partecipanti possono costituire riserve di liquidità per ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM.

2.  Il gestore del gruppo LA può costituire riserve di liquidità solo per il gruppo LA nel suo complesso. Non è possibile costituire riserve di liquidità per singoli conti all’interno di un medesimo gruppo LA.

3.  Facendo richiesta di riservare un certo ammontare di liquidità per ordini di pagamento molto urgenti, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di regolare ordini di pagamento urgenti o ordinari solo se vi è liquidità disponibile una volta dedotto l’ammontare riservato per ordini di pagamento molto urgenti.

4.  Facendo richiesta di riservare un certo quantitativo di liquidità per ordini di pagamento urgenti, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di regolare ordini di pagamento ordinari, se vi è liquidità disponibile una volta dedotto l’ammontare riservato per ordini di pagamento urgenti e molto urgenti

5.  Dopo aver ricevuto la richiesta di riserva, la [inserire nome della BC] controlla se l’ammontare della liquidità sul conto PM del partecipante è sufficiente per tale riserva. In caso negativo, viene riservata solo la liquidità disponibile sul conto PM. La parte residuale della riserva di liquidità richiesta è riservata qualora si renda disponibile ulteriore liquidità

6.  L’ammontare della riserva di liquidità può essere modificato. I partecipanti possono richiedere attraverso l’ICM di riservare nuovi ammontari con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva.

Articolo 17 bis

Istruzioni permanenti per la riserva di liquidità e per la costituzione di liquidità dedicata

1.  I partecipanti possono predefinire l’ammontare di liquidità riservata automaticamente per gli ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva.

2.  I partecipanti possono predefinire attraverso l’ICM l’ammontare di liquidità automaticamente messa da parte per il regolamento dei sistemi ancillari. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva. La [inserire nome della BC] deve intendersi autorizzata dai partecipanti a dedicare liquidità per loro conto qualora il sistema ancillare pertinente ne faccia richiesta.

Articolo 18

Regolamento a orari predefiniti

1.  I partecipanti disponenti possono predefinire l’orario di regolamento degli ordini di pagamento nell’arco di una giornata lavorativa utilizzando l’Earliest Debit Time Indicator o il Latest Debit Time Indicator.

2.  Qualora si utilizzi l’Earliest Debit Time Indicator, l’ordine di pagamento accettato è accantonato e immesso nella entry disposition solo al momento indicato.

3.  Qualora si utilizzi il Latest Debit Time Indicator, l’ordine di pagamento accettato è mandato indietro come non regolato, se non può essere regolato entro il momento indicato per l’addebito. 15 minuti prima del momento indicato per l’addebito, viene inviata al partecipante disponente una notifica automatica attraverso l’ICM. Il partecipante disponente può anche utilizzare il Latest Debit Time Indicator esclusivamente come indicatore di avvertimento (warning). In tali casi, l’ordine di pagamento in questione non viene mandato indietro.

4.  I partecipanti disponenti possono modificare l’Earliest Debit Time Indicator e il Latest Debit Time Indicator attraverso l’ICM.

5.  Ulteriori dettagli di tipo tecnico sono contenuti nell’appendice I.

Articolo 19

Immissione anticipata di ordini di pagamento

1.  Gli ordini di pagamento possono essere immessi fino a cinque giornate lavorative prima della data di regolamento prestabilita (ordini di pagamento anticipati).

2.  Gli ordini di pagamento anticipati sono accettati e posti nella entry disposition alla data di regolamento prestabilita dal partecipante disponente al momento iniziale dell’elaborazione diurna, come indicato nell’appendice V. Essi sono posti davanti agli ordini di pagamento aventi stessa priorità.

3.  L’articolo 15, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafo 2, e l’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis agli ordini di pagamento anticipati.

Articolo 20

Regolamento di ordini di pagamento nella entry disposition

1.  Salvo che i partecipanti disponenti abbiano indicato il momento del regolamento con le modalità descritte nell’articolo 18, gli ordini di pagamento accettati sono regolati immediatamente o al più tardi entro la fine della giornata lavorativa nella quale sono stati accettati, sempre che vi siano fondi sufficienti disponibili sul conto PM dell’ordinante e tenendo conto degli eventuali limiti e riserve di liquidità, di cui agli articoli 16 e 17.

2.  I fondi possono essere costituiti da:

a) liquidità disponibile sul conto PM; o

b) pagamenti in entrata effettuati da altri partecipanti a TARGET2, subordinatamente alle procedure di ottimizzazione applicabili.

3.  Agli ordini di pagamento molto urgenti si applica il principio «first in, first out» (FIFO). Ciò significa che gli ordini di pagamento molto urgenti sono regolati in ordine cronologico. Gli ordini di pagamento urgenti e ordinari non sono regolati fintanto che gli ordini di pagamento molto urgenti permangono nelle liste d’attesa.

4.  Il principio FIFO trova applicazione anche nei confronti degli ordini di pagamento urgenti. Gli ordini di pagamento ordinari non sono regolati finché gli ordini di pagamento urgenti e molto urgenti sono nelle liste d’attesa.

5.  In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli ordini di pagamento con priorità più bassa (o aventi la stessa priorità ma accettati successivamente) possono essere regolati prima degli ordini di pagamento con priorità più alta (o aventi la stessa priorità ma accettati anteriormente), qualora gli ordini di pagamento con priorità più bassa vengano compensati con pagamenti in arrivo, dando luogo a un aumento di liquidità per l’ordinante.

6.  Gli ordini di pagamento ordinari sono regolati in conformità del principio FIFO «by-passing». Ciò significa che essi possono essere regolati immediatamente (indipendentemente da altri pagamenti ordinari in attesa accettati in precedenza) e possono pertanto non rispettare il principio FIFO, sempre che vi sia sufficiente disponibilità di fondi.

7.  Ulteriori dettagli sul regolamento degli ordini di pagamento nella entry disposition sono contenuti nell’appendice I.

Articolo 21

Regolamento e restituzione degli ordini di pagamento in lista d’attesa

1.  Gli ordini di pagamento che non sono regolati immediatamente nella entry disposition sono posti in lista d’attesa, conformemente alla priorità a loro attribuita dal partecipante pertinente, come stabilito nell’articolo 15.

2.  Al fine di ottimizzare il regolamento degli ordini di pagamento in lista d’attesa, la [inserire nome della BC] può utilizzare le procedure descritte nell’appendice I.

3.  Ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti, l’ordinante può modificare la posizione nella lista d’attesa degli ordini di pagamento attraverso l’ICM, vale a dire riordinarli. Gli ordini di pagamento possono essere spostati all’inizio o alla fine della rispettiva lista d’attesa, con effetto immediato in qualunque momento durante l’elaborazione diurna, come stabilito nell’appendice V.

4.  Su richiesta dell’ordinante, la [inserire nome della BC] o, nel caso di un gruppo LA, la BC del gestore del gruppo LA può decidere di modificare la posizione nella lista d’attesa di un ordine di pagamento molto urgente (ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti nel quadro delle procedure di regolamento 5 e 6) a condizione che tale modifica non incida sul regolare svolgimento del regolamento dei sistemi ancillari in TARGET2 o non dia altrimenti luogo a rischio sistemico.

5.  Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti nell’ICM sono restituiti immediatamente come non regolati se non vi è liquidità sufficiente. Gli altri ordini di pagamento sono rinviati come non regolati se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell’appendice V.

Articolo 22

Immissione degli ordini di pagamento nel sistema e loro irrevocabilità

1.  Ai fini della prima frase dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tale articolo], gli ordini di pagamento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] nel momento in cui il relativo conto PM del partecipante è addebitato.

2.  Gli ordini di pagamento non possono essere revocati a partire dal momento in cui sono immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], conformemente al paragrafo 1. Gli ordini di pagamento che sono inclusi in un algoritmo, ai sensi dell’appendice I, non possono essere revocati durante il periodo in cui l’algoritmo è in corso.



TITOLO V

FUNZIONE DI CONSOLIDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ

Articolo 23

Funzione di consolidamento della liquidità

La [inserire nome della BC] offre una funzione di informativa consolidata sui conti (ICC) e di liquidità aggregata (LA).

Articolo 24

Funzione di informativa consolidata sui conti

1.  I soggetti di seguito indicati possono utilizzare la funzione ICC:

a) un ente creditizio e/o le sue succursali (indipendentemente dal fatto che tali soggetti partecipino o meno allo stesso sistema componente di TARGET2), a condizione che tali soggetti abbiano più conti PM identificati da diversi codici BIC; o

b) due o più enti creditizi appartenenti al medesimo gruppo e/o le loro succursali, ciascuno dei quali è titolare di uno o più conti PM identificati da diversi BIC.

2.  

a) La funzione ICC rende disponibile a ciascun membro del gruppo ICC e alle rispettive BC la lista di conti PM dei membri del gruppo nonché le ulteriori informazioni consolidate del gruppo ICC di seguito indicate:

i) linee di credito infragiornaliero (ove previsto);

ii) saldi, inclusi quelli relativi ai sotto-conti;

iii) turnover;

iv) pagamenti regolati;

v) ordini di pagamenti in lista d’attesa.

b) Il gestore del gruppo ICC e la rispettiva BC hanno accesso, con riguardo a qualunque conto PM del gruppo ICC, alle informazioni concernenti ciascuna delle voci suddette.

c) Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite attraverso l’ICM.

3.  Il gestore del gruppo ICC è legittimato a disporre trasferimenti di liquidità, attraverso l’ICM, tra i conti PM, ivi inclusi i relativi sotto-conti, appartenenti al medesimo gruppo ICC.

4.  Un gruppo ICC può anche includere conti PM compresi in un gruppo LA. In tal caso, tutti i conti PM del gruppo LA formeranno parte del gruppo ICC.

5.  Qualora due o più conti PM facciano parte di un gruppo LA e, allo stesso tempo, di un gruppo ICC (compresi conti PM aggiuntivi), le regole applicabili al gruppo LA prevalgono sul rapporto interno al gruppo LA.

6.  Un gruppo ICC, che include i conti PM di un gruppo LA, può designare un gestore del gruppo ICC diverso da quello del gruppo LA.

7.  La procedura per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della funzione LA, stabilita nell’articolo 25, paragrafi 4 e 5, si applica mutatis mutandis alla procedura per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della funzione ICC. Il gestore del gruppo ICC non invia alla BCN gestore un contratto concluso per la funzione ICC.

Articolo 25

Funzione di liquidità aggregata

1.  I soggetti di seguito indicati possono utilizzare la funzione LA:

a) un ente creditizio e/o le sue succursali (indipendentemente dal fatto che tali soggetti partecipino o meno allo stesso sistema componente di TARGET2), a condizione che tali soggetti siano insediati nell’area dell’euro e abbiano più conti PM identificati da codici BIC diversi;

b) le succursali insediate nell’area dell’euro (indipendentemente dal fatto che tali succursali partecipino o meno al medesimo sistema componente di TARGET2) di un ente creditizio insediato al di fuori dell’area dell’euro, a condizione che tali succursali abbiano più conti PM identificati da codici BIC diversi; o

c) due o più enti creditizi di cui alla lettera a) e/o succursali di cui alla lettera b) che appartengono al medesimo gruppo.

In ciascuno dei casi di cui alle lettere da a) a c), costituisce altresì una condizione che i soggetti ivi considerati abbiano concluso accordi per la concessione di credito infragiornaliero con la rispettiva BCN dell’area dell’euro.

2.  In base alla funzione LA, al fine di stabilire se un ordine di pagamento abbia sufficiente copertura la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata. Fermo restando quanto appena stabilito, il rapporto bilaterale tra il membro del gruppo LA e la propria BCN LA avente ad oggetto il conto PM resta disciplinato dagli accordi del rispettivo sistema componente di TARGET2, fatte salve le modifiche stabilite nel contratto LA. Il credito infragiornaliero concesso a qualunque membro del gruppo LA sul proprio conto PM può essere coperto dalla liquidità disponibile sugli altri conti PM detenuti da tale membro del gruppo LA o sui conti PM detenuti da qualunque altro membro del gruppo LA presso la stessa, o qualunque altra, BCN LA.

3.  Per poter utilizzare la funzione LA, uno o più ►M3  titolari di conto PM ◄ che soddisfa/no le condizioni di cui al paragrafo 1 deve/ono concludere un contratto LA con la [inserire nome BC] e, ove ammissibile, con le altre BC dei sistemi componenti di TARGET2 ai quali gli altri membri del gruppo LA partecipano. I ►M3  titolari di conto PM ◄ possono concludere un solo contratto LA con riferimento ad uno specifico conto PM. Il contratto LA deve essere redatto in conformità del fac-simile di cui all’appendice VII.

4.  Ciascun gruppo LA designa un gestore del gruppo LA. Nel caso in cui il gruppo LA sia composto da un solo ►M3  titolare di conto PM ◄ , questi agisce in qualità di gestore del gruppo LA. Il gestore del gruppo LA invia alla BCN gestore una richiesta scritta (contenente moduli di raccolta dei dati statici forniti da [inserire nome della BC]) con cui richiede di poter utilizzare la funzione LA, insieme al contratto LA concluso sulla base del fac-simile reso disponibile dalla BCN gestore. I restanti membri del gruppo LA presentano le proprie richieste scritte (contenenti moduli di raccolta dei dati statici forniti da [inserire nome della BC]) alle rispettive BCN LA. La BCN gestore può richiedere qualunque ulteriore informazione o documentazione aggiuntiva ritenuta utile per decidere sulla richiesta. Inoltre, la BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può richiedere che vengano inserite nel contratto LA ulteriori disposizioni che ritenga utili per assicurare il corretto e puntuale adempimento di qualunque obbligo attuale e/o futuro da parte di tutti i membri del gruppo LA nei confronti di qualunque BCN LA.

5.  La BCN gestore verifica se i richiedenti rispettano i requisiti necessari per costituire un gruppo LA e se il contratto LA è stato debitamente perfezionato. A tal scopo, la BCN gestore può coordinarsi con le altre BCN LA. La decisione della BCN gestore è comunicata per iscritto al gestore del gruppo LA entro un mese dalla ricezione, da parte della BCN gestore, della richiesta di cui al paragrafo 4, o, qualora la BCN gestore richieda informazioni ulteriori, entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte della BCN gestore. Qualunque decisione di rigetto deve essere motivata.

6.  I membri del gruppo LA hanno automaticamente accesso alla funzione ICC.

7.  Le informazioni e tutte le misure interattive di controllo nell’ambito di un gruppo LA sono disponibili attraverso l’ICM.

[Inserire se applicabile:

Articolo 25 bis

Pegno/realizzazione

1.  I diritti presenti e futuri della [inserire nome della BC] derivanti dal rapporto giuridico tra un membro del gruppo LA e la [inserire nome BC] e che sono garantiti da [inserire il termine applicabile: pegno/floating charge] ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 1 e 2, delle presenti Condizioni, comprendono i diritti della [inserire nome della BC] nei confronti di tale membro del gruppo LA derivanti dal contratto LA di cui entrambi sono parti.

2.  [Inserire se necessario in base alla legge applicabile: Fermo restando quanto previsto nel contratto LA, tale pegno non impedisce al partecipante di utilizzare il contante detenuto nei propri conti PM nel corso della giornata operativa.]

3.  [Inserire se necessario in base alla legge applicabile: Clausola di destinazione: Il membro del gruppo LA destina il contante depositato sul proprio conto PM all’adempimento di tutti i suoi obblighi derivanti da [inserire il riferimento agli accordi che danno attuazione alle Condizioni armonizzate].]

[Se ammissibile e se richiesto in base alla legge applicabile:

Articolo 25 ter

Escussione del pegno

Al verificarsi di un evento che legittima l’escussione, la [inserire nome della BC] ha il diritto incondizionato di realizzare il pegno senza alcun preavviso. [Inserire se ritenuto appropriato in base alla legge applicabile: in conformità di [inserire le disposizioni di legge nazionali che regolano l’escussione del pegno].]

[Se ammissibile e richiesto in base alla legge applicabile:

Articolo 25 quater

Escussione delle garanzie

Al verificarsi dell’evento che legittima l’escussione, la [inserire nome della BC] ha il diritto di realizzare le garanzie ai sensi dell’articolo 36.]

Articolo 26

Compensazione dei crediti ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 4 e 5

Al verificarsi di un evento che legittima l’escussione, ogni credito della [inserire nome della BC] nei confronti di un membro del gruppo LA diviene immediatamente esigibile ed è sottoposto all’articolo 36, paragrafi 4 e 5, delle presenti Condizioni.



TITOLO VI

REQUISITI DI SICUREZZA E ASPETTI DI CONTINGENCY

▼M7

Articolo 27

Procedure di business continuity e di contingency

1.  Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l’operatività della SSP, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell’appendice IV.

2.  L’Eurosistema fornisce una Contingency Solution nel caso dovesse verificarsi uno degli eventi descritti nel paragrafo 1. La connessione alla Contingency Solution e il suo utilizzo sono obbligatori per i partecipanti ritenuti problematici dalla [inserire nome della BC]. Gli altri partecipanti possono, su richiesta, connettersi alla Contingency Solution.

▼B

Articolo 28

Requisiti di sicurezza

1.  I partecipanti pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall’accesso e dall’uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili esclusivamente per l’adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.

2.  I partecipanti informano la [inserire nome della BC] di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell’infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l’incidente e, se necessario, richiede che il partecipante adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.

▼M7

3.  La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i partecipanti e/o ai partecipanti ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].

▼M7

4.  I partecipanti forniscono alla [inserire nome della BC] la loro autocertificazione per TARGET2 e l’attestazione della loro adesione ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) del fornitore dei servizi di rete TARGET 2. In mancanza di adesione a questi ultimi, i partecipanti forniscono un documento che descrive le misure di mitigazione alternative in maniera ritenuta soddisfacente dalla [inserire nome della BC].

5.  I partecipanti che consentono a terzi l’accesso al proprio conto PM come stabilito dall’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, devono affrontare il rischio derivante dal tale accesso in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti ai paragrafi da 1 a 4. L’autocertificazione di cui al paragrafo 4 precisa che il partecipante impone i requisiti di sicurezza del punto terminale del fornitore dei servizi di rete TARGET 2 ai terzi che hanno accesso al conto PM di tale partecipante.

▼B



TITOLO VII

MODULO DI INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 29

Uso dell’ICM

1.  L’ICM:

a) consente ai partecipanti di accedere a informazioni riguardanti i propri conti e di gestire la liquidità;

▼M6

b) può essere utilizzato per disporre ordini di trasferimento di liquidità, ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM, ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, e qualora l'ICM sia utilizzato in combinazione con i servizi a valore aggiunto per T2S, ordini di trasferimento di liquidità immessi da conto T2S DCA a conto PM; e

▼M7

c) consente ai partecipanti di disporre pagamenti in backup (backup liquidity redistribution payments e backup contingency payments) o ordini di pagamento alla Contingency Solution nel caso di un guasto dell’infrastruttura di pagamento del partecipante.

▼B

2.  Ulteriori dettagli di natura tecnica sull’ICM sono contenuti nell’appendice I.



TITLE VIII

INDENNIZZO, REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 30

Meccanismo d’indennizzo

Se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, un ordine di pagamento non può essere regolato nella medesima giornata lavorativa in cui è stato accettato, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti diretti interessati, in conformità della speciale procedura prevista nell’appendice II.

Articolo 31

Regime di responsabilità

1.  Nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.

2.  La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri partecipanti nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall’operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al partecipante, vale a dire l’ammontare dell’operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.

3.  La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell’infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l’infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l’infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l’avvio e la conclusione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all’appendice IV).

4.  La [inserire nome della BC] non è responsabile:

a) nei limiti in cui il danno è causato dal partecipante; o

b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

▼M6

5.  Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 )], i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.

▼B

6.  La [inserire nome della BC] e i partecipanti adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.

7.  Nell’adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L’obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all’accuratezza nella selezione di tali terzi e nell’affidamento dell’incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN fornitrici della SSP non sono considerate terzi.

Articolo 32

Regime probatorio

1.  Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all’elaborazione dei pagamenti nell’ambito di TARGET2, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, sono effettuati per il tramite del ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ .

2.  Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dal ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.

3.  In caso di guasto della connessione di un partecipante al ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ , il partecipante ricorre ai mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi di cui all’appendice IV. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.

4.  La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni partecipante a TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.

5.  I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei partecipanti e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.



TITOLO IX

CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI

Articolo 33

Durata e cessazione ordinaria della partecipazione

1.  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è a tempo indeterminato.

2.  Un partecipante può recedere dal rapporto di partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore.

3.  La [inserire nome della BC] può recedere nei confronti di un partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel partecipante un preavviso di durata diversa.

4.  A seguito della cessazione della partecipazione, gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 38 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.

5.  A seguito della cessazione della partecipazione i conti PM del partecipante interessato sono chiusi conformemente all’articolo 35.

Articolo 34

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1.  La partecipazione di ►M3  titolari di conto PM ◄ -[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:

a) l’apertura di procedure d’insolvenza; e/o

b) la perdita dei requisiti di cui all’articolo 4.

▼M6

Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) nei confronti di un titolare di un conto PM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

▼B

2.  La [inserire nome della BC] può decidere di disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione dei ►M3  titolari di conto PM ◄ [inserire riferimento a BC/paese] se:

a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

b) i ►M3  titolari di conto PM ◄ compiono una grave violazione delle presenti Condizioni;

c) i ►M3  titolari di conto PM ◄ non adempiono alcuno degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];

d) i ►M3  titolari di conto PM ◄ sono esclusi da, o cessano comunque di essere membri di un CUG di TARGET2;

e) si verifica qualunque altro evento riguardante i ►M3  titolari di conto PM ◄ che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali; e/o

f) una BCN disponga la sospensione o la cessazione dell’accesso dei ►M3  titolari di conto PM ◄ al credito infragiornaliero in virtù del paragrafo 12 dell’allegato III.

3.  Nell’esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell’evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).

4.  

►M4  a) Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto PM a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il titolare del conto PM, le altre BC, e gli altri ►M6  titolari di conti PM e T2S DCA ◄ in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM e del conto BCA che riceve il messaggio. ◄

▼M4 —————

▼B

c) Una volta che tale messaggio di rete ICM sia stato ricevuto dai ►M3  titolari di conto PM ◄ , i medesimi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione dei ►M3  titolari di conto PM ◄ -[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET2. Restano a carico dei ►M3  titolari di conto PM ◄ le eventuali conseguenze derivanti dall’immissione di un ordine di pagamento a favore di ►M3  titolari di conto PM ◄ la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di pagamento è stato immesso in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dopo la ricezione del messaggio di rete ICM.

5.  A seguito della cessazione della partecipazione dei ►M3  titolari di conto PM ◄ , TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tali ►M3  titolari di conto PM ◄ . Gli ordini di pagamento in lista d’attesa, quelli anticipati o nuovi ordini di pagamento a favore di tali ►M3  titolari di conto PM ◄ sono rinviati al mittente.

▼M5

6.  Se i titolari di conto PM sono sospesi da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], in base a presupposti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC dei titolari di conto PM sospesi.

▼M5

7.  Se i titolari di conto PM sono sospesi da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita di quel titolare di conto PM sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di conto PM, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il paragrafo 6.

▼B

Articolo 35

Chiusura dei conti PM

1.  I partecipanti possono chiudere i propri conti PM in qualunque momento, dando alla [inserire nome della BC] un preavviso di 14 giornate lavorative.

2.  Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell’articolo 33 o 34, la [inserire nome della BC] chiude i conti PM del partecipante interessato, dopo avere:

a) regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento in lista d’attesa; e

b) esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all’articolo 36.



TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1.  [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti PM dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

1a.  [Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un partecipante nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto PM sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del partecipante derivante da [inserire riferimento all’accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sul conto PM del partecipante.]

1b.  [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti PM dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2.  [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri diritti sono condizionati o non ancora esigibili.]

3.  [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto PM, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto PM il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.]

4.  Al verificarsi di:

a) un evento di default previsto all’articolo 34, paragrafo 1; o

b) qualunque altro evento di default o evento previsto all’articolo 34, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del partecipante a Target 2-[inserire BC/riferimento paese], nonostante l’avvio di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del partecipante, o ad essi relativo, tutti gli obblighi del partecipante divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un’approvazione preliminare da parte di un’autorità. Inoltre, i debiti reciproci del partecipante e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l’importo maggiore corrisponde all’altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5.  La [inserire nome della BC] dà prontamente preavviso al partecipante di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.

6.  La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto PM di ogni partecipante qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 37

Diritti di garanzia in relazione a fondi sui sotto-conti

1.  La [inserire nome della BC] ha [inserire riferimento alla tecnica per la costituzione di garanzie secondo l’ordinamento giuridico applicabile] sul saldo del sotto-conto di un partecipante aperto per il regolamento di istruzioni di pagamento riferibili a un sistema ancillare in conformità degli accordi conclusi tra il sistema ancillare e la rispettiva BC. Il suddetto saldo garantisce l’obbligazione, assunta dal partecipante ai sensi del successivo paragrafo 7, nei confronti della [inserire nome della BC].

2.  La [inserire nome della BC] blocca il saldo del sotto-conto del partecipante previa comunicazione del sistema ancillare (attraverso un messaggio di «start-of- cycle»). Laddove applicabile, la [inserire nome della BC] in seguito aumenta o riduce i saldi vincolati accreditando o addebitando i pagamenti relativi al regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero accreditando trasferimenti di liquidità sul sotto-conto. Tale blocco decade su specifica comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di «end-of-cycle»).

3.  Con la conferma del blocco del saldo del sotto-conto del partecipante, la [inserire nome della BC] garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell’aumento o della riduzione dei saldi vincolati a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sotto-conto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all’ammontare del pagamento. Fatti salvi l’aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la [inserire nome della BC] non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della [inserire nome della BC] è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.

4.  In assenza di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante, le istruzioni di pagamento del sistema ancillare, volte alla quadratura dell’obbligazione di regolamento del partecipante, sono regolate senza attingere alla garanzia e senza esercitare la prelazione sul saldo del sotto-conto del partecipante.

5.  In caso di insolvenza del partecipante, l’istruzione di pagamento riferibile al sistema ancillare volta alla quadratura dell’obbligazione di regolamento del partecipante, costituisce la prima richiesta ai fini dell’escussione della garanzia; l’addebito conseguente al pagamento disposto dal sotto-conto del partecipante (e accreditato sul conto tecnico del sistema ancillare) è considerato quale corretto adempimento dell’obbligazione di garanzia da parte della [inserire nome della BC] e, contestualmente, determina la realizzazione del diritto di garanzia di quest’ultima sul saldo del sotto-conto del partecipante.

6.  La garanzia cessa quando il sistema ancillare comunica che il regolamento è andato a buon fine (attraverso un messaggio «end of cycle»).

7.  Il partecipante è obbligato a rimborsare alla [inserire nome della BC] qualunque pagamento effettuato da quest’ultima in dipendenza della ripetuta garanzia.

Articolo 38

Riservatezza

▼M4

1.  La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riferibili al partecipante, ai partecipanti appartenenti allo stesso gruppo o ai clienti del partecipante, salvo che il partecipante o il suo cliente abbia acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].

▼M6

bis.  In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 34 non siano considerate riservate.

▼M5

2.  In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il partecipante, i partecipanti dello stesso gruppo o i clienti del partecipante, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; o ►M7  c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. ◄ La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

3.  In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

▼B

4.  Le informazioni riguardanti l’attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i partecipanti hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I partecipanti tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I partecipanti assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscano in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull’adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

5.  La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ .

Articolo 39

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1.  I partecipanti si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all’adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti PM. I partecipanti, prima di concludere il contratto con il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ , hanno l’onere di informarsi presso quest’ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

2.  La [inserire nome della BC] si intende autorizzata dai partecipanti ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

3.  I partecipanti, laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell’articolo 75 o dell’articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente relativamente all’elaborazione delle operazioni. Inoltre:

a) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che è ordinante:

i) il partecipante effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l’autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l’autorizzazione;

▼M6

ii) il partecipante non immette in TARGET2 alcun ordine di bonifico per il trasferimento di fondi su un conto detenuto da un soggetto diverso dal partecipante finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;

▼B

b) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che sia beneficiario, il partecipante effettua la notifica o ottiene l’autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l’autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l’autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 40

Comunicazioni

1.  Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni previste nelle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta o mediante un messaggio autenticato attraverso il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ . Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l’indirizzo BIC della BC]. Le comunicazioni dirette al partecipante sono inviate all’indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal partecipante alla [inserire nome della BC].

2.  Per comprovare l’avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.

3.  Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o «inglese»].

4.  I partecipanti sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i partecipanti hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 41

Rapporto contrattuale con il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄

1.  Ai fini delle presenti Condizioni, il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ è SWIFT. Ciascun partecipante deve concludere un accordo separato con SWIFT relativo ai servizi da quest’ultimo forniti in rapporto all’utilizzo di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Il rapporto giuridico che intercorre tra un partecipante e SWIFT è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di SWIFT.

2.  Ciascun partecipante deve anche partecipare ai CUG di TARGET2, come indicato dalle BCN fornitrici della SSP che agiscono in qualità di SWIFT service administrator per la SSP. L’ammissione di un partecipante in un CUG di TARGET2 e l’esclusione da esso ha effetto una volta che ne sia data comunicazione a SWIFT dallo SWIFT service administrator.

3.  I partecipanti devono conformarsi allo SWIFT Service Profile di TARGET2, reso disponibile dalla [inserire nome della BC].

4.  I servizi che SWIFT deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET2.

5.  La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni di SWIFT (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti) quale fornitore dei servizi SWIFT, o per qualunque atto, errore od omissione dei fornitori di rete selezionati dai partecipanti per accedere alla rete SWIFT.

Articolo 42

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, ►M6  comprese le appendici ◄ . Le modifiche alle presenti Condizioni, ►M6  comprese le appendici ◄ , sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il partecipante vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un partecipante si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti PM.

Articolo 43

Diritti dei terzi

1.  Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai partecipanti a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].

2.  Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai partecipanti a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 44

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell’adempimento

1.  Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è soggetto alla legge [inserire l’aggettivo relativo al nome del paese].

2.  Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante la relazione di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].

3.  Il luogo dell’adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i partecipanti è [inserire la sede della BC].

Articolo 45

Scindibilità

L’invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l’applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 46

Entrata in vigore e cogenza

1.  Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].

▼M3

2.  [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto PM in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]

▼B




Appendice I

SPECIFICHE TECNICHE PER L’ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

In aggiunta alle Condizioni armonizzate, le regole seguenti si applicano all’elaborazione degli ordini di pagamento:

1.    Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] relativi all’infrastruttura, alla rete e ai formati

1) TARGET2 utilizza i servizi SWIFT per lo scambio di messaggi. Conseguentemente, ciascun partecipante necessita di una connessione al Secure IP Network di SWIFT. Il conto PM di ciascun partecipante è identificato da un codice SWIFT (SWIFT BIC) a 8 — o 11 — caratteri. Inoltre, ciascun partecipante deve superare una serie di test per dimostrare la propria competenza tecnica e operativa prima di poter partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

2) Per l’immissione di ordini di pagamento e lo scambio di messaggi di pagamento nel PM, si utilizza il servizio SWIFTNet FIN Y-copy. A tal fine è istituito un gruppo ristretto di utenti SWIFT (SWIFT Closed User Group, CUG) dedicato a TARGET2. Gli ordini di pagamento nell’ambito di tale CUG di TARGET2 sono direttamente indirizzati al partecipante a TARGET2 destinatario, digitando il suo codice BIC nell’intestazione del messaggio SWIFTNet FIN.

3) Per i servizi di informazione e controllo possono essere utilizzati i seguenti servizi SWIFTNet:

a) SWIFTNet InterAct;

b) SWIFTNet FileAct; e/o

c) SWIFTNet Browse.

4) La sicurezza dello scambio di messaggi tra i partecipanti si fonda esclusivamente sul servizio Public Key Infrastructure (PKI) di SWIFT. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da SWIFT.

5) Il servizio «bilateral relationship management» fornito dalla Relationship Management Application (RMA) di SWIFT è esclusivamente utilizzabile con il BIC centrale di destinazione della SSP e non per messaggi di pagamento tra partecipanti a TARGET2.

2.    Tipologie di messaggi di pagamento

1) Sono elaborate le seguenti tipologie di messaggio SWIFTNet FIN/di sistema SWIFT:



Tipo di messaggio

Tipo di uso

Descrizione

MT 103

Obbligatorio

Pagamento per la clientela

MT 103+

Obbligatorio

Pagamento per la clientela (Straight Through Processing)

MT 202

Obbligatorio

Pagamento interbancario

▼M7

MT 202COV

Obbligatorio

Pagamento a garanzia

▼B

MT 204

Facoltativa

Pagamento in addebito diretto

MT 011

Facoltativa

Notifica di avvenuta consegna

MT 012

Facoltativa

Notifica al mittente

MT 019

Obbligatorio

Notifica d’insuccesso

MT 900

Facoltativa

Conferma di addebito/Cambio di linea di credito

MT 910

Facoltativa

Conferma di accredito/Cambio di linea di credito

MT 940/950

Facoltativa

Estratto conto (al cliente)

MT 011, MT 012 e MT 019 sono messaggi di sistema SWIFT.

2) All’atto della registrazione presso TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti diretti dichiarano quali tipi di messaggio facoltativo intendono utilizzare, ad eccezione dei messaggi MT 011 e MT 012 in relazione ai quali i partecipanti diretti decidono di volta in volta se riceverli o meno, con riguardo a specifici messaggi.

3) I partecipanti devono rispettare la struttura del messaggio SWIFT e le specifiche dei campi come definite nella documentazione SWIFT e nelle restrizioni previste per TARGET2 come descritte nel capitolo 9.1.2.2 delle specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS), libro 1.

4) Il contenuto dei campi è validato a livello di TARGET2-[inserire riferimento a paese/BC] in conformità dei requisiti delle UDFS. I partecipanti possono concordare tra loro regole specifiche riguardanti il contenuto dei campi. Tuttavia, TARGET2-[inserire riferimento a paese/BC] non effettua controlli specifici sul rispetto di tali regole da parte dei partecipanti.

5) I messaggi 202COV sono utilizzati per effettuare i pagamenti a copertura, vale a dire pagamenti effettuati da banche corrispondenti per regolare (coprire) messaggi di bonifico presentati alla banca di un cliente mediante altri mezzi più diretti. I dettagli relativi alla clientela contenuti nel MT 202COV non compaiono nell’ICM.

3.    Verifica di doppia immissione

1) Tutti gli ordini di pagamento sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di pagamento immessi per errore più di una volta.

2) Sono sottoposti a verifica i seguenti campi dei diversi tipi di messaggio SWIFT:



Descrizione

Parte del messaggio SWIFT

Campo

Mittente

Basic header

Indirizzo LT

Tipo di messaggio

Application header

Tipo di messaggio

Destinatario

Application header

Indirizzo del destinatario

Numero di riferimento della transazione (TRN)

Text block

:20

Riferimento correlato

Text block

:21

Data di regolamento

Text block

:32

Importo

Text block

:32

3) Se tutti i campi descritti nel sottoparagrafo 2 relativi a un nuovo ordine di pagamento sono identici a quelli relativi a un ordine di pagamento precedentemente accettato, il nuovo ordine di pagamento è rinviato al mittente.

4.    Codici d’errore

Se un ordine di pagamento è rigettato, il partecipante disponente riceve una notifica d’insuccesso (MT 019) che indica il motivo del rigetto utilizzando codici d’errore. I codici d’errore sono definiti al capitolo 9.4.2 delle UDFS.

5.    Orari predefiniti di regolamento

1) Per gli ordini di pagamento che utilizzano l’Earliest Debit Time Indicator, deve essere utilizzato il codice «/FROTIME/».

2) Per gli ordini di pagamento che utilizzano il Latest Debit Time Indicator, sono disponibili due opzioni:

a) codice «/REJTIME/»: se l’ordine di pagamento non può essere regolato entro l’orario indicato per l’addebito, l’ordine di pagamento è rinviato al mittente;

b) codice «/TILTIME/»: se l’ordine di pagamento non può essere regolato entro l’orario indicato per l’addebito, l’ordine di pagamento non è rinviato al mittente ma posto nella relativa lista d’attesa.

Per entrambe le opzioni, se un ordine di pagamento con il Latest Debit Time Indicator non è regolato 15 minuti prima dell’orario in esso indicato, è inviata automaticamente una notifica attraverso l’ICM.

3) Se è utilizzato il codice «/CLSTIME/», il pagamento è trattato nello stesso modo in cui sono trattati gli ordini di pagamento di cui al sottoparagrafo 2, lettera b).

6.    Regolamento di ordini di pagamento nella entry disposition

1) Sugli ordini di pagamento immessi nella entry disposition sono effettuati controlli di compensazione e, ove appropriato, controlli estesi di compensazione (termini entrambi come definiti nei paragrafi 2 e 3), al fine di consentire un rapido regolamento lordo di ordini di pagamento, con risparmio di liquidità.

2) Il controllo di compensazione verifica, con riguardo al beneficiario di un ordine di pagamento, se all’inizio della lista d’attesa dei pagamenti molto urgenti o, in mancanza, dei pagamenti urgenti, sono presenti ordini di pagamento immessi dal beneficiario stesso e suscettibili di essere compensati con l’ordine di pagamento dell’ordinante (di seguito «ordini di pagamento in compensazione»). Se un ordine di pagamento in compensazione non offre fondi sufficienti per l’ordine di pagamento del corrispondente ordinante nella entry disposition, si verifica se è disponibile liquidità sufficiente sul conto PM dell’ordinante.

3) Se il controllo di compensazione dà esito negativo, la [inserire nome della BC] può effettuare un controllo esteso di compensazione. Un controllo esteso di compensazione verifica, con riferimento al beneficiario di un ordine di pagamento, se in una qualsiasi delle liste d’attesa del beneficiario stesso sono presenti ordini di pagamento in compensazione, a prescindere dal momento in cui essi sono stati posti nella lista d’attesa. Tuttavia, se nella lista d’attesa del beneficiario sono presenti ordini di pagamento con priorità maggiore diretti ad altri partecipanti a TARGET2, il principio FIFO può essere derogato solo se il regolamento dell’ordine di pagamento in compensazione dà luogo ad un incremento di liquidità per il beneficiario.

7.    Regolamento degli ordini di pagamento in lista d’attesa

1) Il trattamento degli ordini di pagamento inseriti nelle liste d’attesa dipende dalla classe di priorità ad essi assegnata dal partecipante disponente.

2) Gli ordini di pagamento nelle liste d’attesa degli ordini di pagamento molto urgenti e urgenti sono regolati utilizzando i controlli di compensazione descritti al paragrafo 6, iniziando con l’ordine di pagamento che si trova all’inizio della lista nei casi in cui vi sia un incremento di liquidità ovvero un intervento a livello di lista d’attesa (modifica relativa alla posizione nella lista, all’orario di regolamento o alla priorità, ovvero revoca dell’ordine di pagamento).

3) Gli ordini di pagamento presenti nella lista d’attesa degli ordini di pagamento ordinari sono regolati su base continua includendo tutti gli ordini di pagamento molto urgenti e urgenti che non sono stati ancora regolati. Sono utilizzati diversi meccanismi di ottimizzazione (algoritmi). Se un algoritmo ha successo, gli ordini di pagamento inclusi saranno regolati; se l’algoritmo fallisce, gli ordini di pagamento inclusi rimangono nella lista d’attesa. Tre algoritmi (da 1 a 3) sono applicati per compensare i flussi di pagamento. Mediante l’algoritmo 4 si rende disponibile la procedura di regolamento 5 (come definita al capitolo 2.8.1 delle UDFS) per regolare istruzioni di pagamento dei sistemi ancillari. Per ottimizzare il regolamento di operazioni molto urgenti dei sistemi ancillari sui sotto-conti dei partecipanti, è utilizzato un algoritmo speciale (algoritmo 5).

a) Secondo l’algoritmo 1 («tutto o niente») la [inserire nome della BC], per ciascuna relazione tra partecipanti con riferimento alla quale è stato fissato un limite bilaterale, nonché per la somma complessiva di relazioni per le quali è stato fissato un limite multilaterale:

i) provvede a calcolare la posizione di liquidità complessiva del conto PM di ciascun partecipante a TARGET2 determinando se l’aggregato di tutti gli ordini di pagamento in entrata e in uscita presenti nella lista d’attesa è negativo o positivo e, se negativo, controlla se esso ecceda la liquidità disponibile del singolo partecipante (la posizione di liquidità complessiva costituisce la «posizione totale di liquidità»); e

ii) verifica se i limiti e le riserve fissati da ciascun partecipante a TARGET2 con riferimento a ciascuno dei conti PM interessati sono rispettati.

Se il risultato di tali calcoli e verifiche è positivo per ciascuno dei conti PM interessati, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte regolano tutti i pagamenti simultaneamente sui conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati.

b) Secondo l’algoritmo 2 («parziale») la [inserire nome della BC] provvede:

i) a calcolare e verificare le posizioni di liquidità, i limiti e le riserve di ciascun conto PM pertinente, con le modalità di cui all’algoritmo 1; e

ii) se la posizione di liquidità totale di uno o più conti PM pertinenti è negativa, a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che la posizione di liquidità totale di ciascun conto PM pertinente è positiva.

Successivamente, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte provvedono, a condizione che vi siano fondi sufficienti, a regolare simultaneamente sui conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati, tutti i pagamenti rimanenti (esclusi gli ordini di pagamento stralciati).

Nell’effettuare lo stralcio di ordini di pagamento, la [inserire nome della BC] inizia dal conto PM del partecipante a TARGET2 la cui posizione di liquidità totale ha il saldo negativo più elevato e dall’ordine di pagamento che si trova alla fine della lista d’attesa degli ordini di pagamento con più bassa priorità. Il processo di selezione opera solo per un periodo di tempo breve, da determinarsi a discrezione della [inserire nome della BC].

c) Secondo l’algoritmo 3 («multiplo») la [inserire nome della BC]:

i) compara coppie di conti PM di partecipanti a TARGET2, al fine di determinare se vi sono ordini di pagamento in lista d’attesa che possano essere regolati a valere sulla liquidità disponibile dei due conti PM dei partecipanti interessati e nei limiti dai medesimi fissati (iniziando dalla coppia di conti PM che presenta la minor differenza tra gli ordini di pagamento reciprocamente rivolti), e le BC interessate scritturano tali pagamenti simultaneamente sui conti PM dei due partecipanti a TARGET2; e

ii) se la liquidità relativa a una coppia di conti PM come descritti al punto i) è insufficiente a coprire la posizione bilaterale, provvede a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che non vi sia liquidità sufficiente. In tale caso, le BC coinvolte regolano i pagamenti rimanenti, esclusi quelli stralciati, simultaneamente sui conti PM dei due partecipanti a TARGET2.

Effettuate le verifiche di cui ai punti da i) a ii), la [inserire nome della BC] controlla le posizioni di regolamento multilaterali (tra il conto PM di un partecipante e i conti PM di altri partecipanti a TARGET2 nei confronti dei quali è stato fissato un limite multilaterale). A tal fine, la procedura descritta nei punti da i) a ii) si applica mutatis mutandis.

d) Secondo l’algoritmo 4 («parziale più regolamento dei sistemi ancillari»), la [inserire nome della BC] segue la stessa procedura prevista per l’algoritmo 2, ma senza stralciare gli ordini di pagamento relativi al regolamento di sistemi ancillari (che regolano su base simultanea multilaterale).

e) Secondo l’algoritmo 5 («regolamento dei sistemi ancillari via sotto-conti»), la [inserire nome della BC] segue la stessa procedura prevista per l’algoritmo 1, salvo che la [inserire nome della BC] avvii l’algoritmo 5 attraverso l’ASI e verifichi solamente la disponibilità di fondi sufficienti sui sotto-conti dei partecipanti. Inoltre, non si tiene conto dei limiti e delle riserve. L’algoritmo 5 opera anche durante la fase di regolamento notturna.

4) Gli ordini di pagamento immessi nella entry disposition dopo l’avvio di uno qualunque degli algoritmi da 1 a 4 possono comunque essere regolati immediatamente nella entry disposition se le posizioni e i limiti dei conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati sono compatibili sia con il regolamento di tali ordini di pagamento sia con il regolamento degli ordini di pagamento nella procedura di ottimizzazione in corso. Tuttavia, due algoritmi non possono operare simultaneamente.

5) Durante l’elaborazione diurna gli algoritmi operano in ordine sequenziale. Ove non sia in corso il regolamento simultaneo multilaterale di un sistema ancillare, la sequenza è la seguente:

a) algoritmo 1;

b) se l’algoritmo 1 fallisce, algoritmo 2;

c) se l’algoritmo 2 fallisce, algoritmo 3, ovvero se l’algoritmo 2 ha successo, ripetizione dell’algoritmo 1.

Quando è in corso il regolamento simultaneo multilaterale («procedura 5») relativo a un sistema ancillare, opera l’algoritmo 4.

6) Gli algoritmi operano in maniera flessibile grazie alla fissazione di un lasso temporale predefinito tra l’esecuzione di diversi algoritmi, al fine di assicurare un intervallo minimo tra l’operatività di due algoritmi. La sequenza temporale è controllata automaticamente. Sono possibili interventi manuali.

7) Finché un ordine di pagamento è inserito in un algoritmo in corso di svolgimento, non può esserne modificato l’ordine di priorità nella lista d’attesa né può esserne disposta la revoca. Le richieste di revocare o di modificare l’ordine di priorità di un ordine di pagamento restano in sospeso fino al completamento dell’algoritmo. Se nel corso di svolgimento dell’algoritmo l’ordine di pagamento è regolato, qualunque richiesta di revocarlo o di modificarne l’ordine di priorità è rigettata. Se l’ordine di pagamento non è regolato, le richieste dei partecipanti sono immediatamente prese in considerazione.

8.    Uso dell’ICM

1) L’ICM può essere utilizzato per ottenere informazioni e gestire liquidità. Il Secure IP Network (SIPN) di SWIFT costituisce la sottostante rete tecnica di comunicazione per lo scambio d’informazioni e l’attivazione delle misure di controllo.

2) Fatta eccezione per gli ordini di pagamento anticipati e per le informazioni relative ai dati statici, l’ICM consente la consultazione dei soli dati relativi alla giornata lavorativa in corso. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.

3) Le informazioni sono fornite nella modalità «pull», sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo partecipante.

4) L’ICM è utilizzabile secondo le seguenti modalità:

a) modalità applicazione-applicazione (A2 A)

Nella A2 A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra il PM e l’applicazione interna del partecipante. Il partecipante pertanto deve assicurare la disponibilità di un’applicazione appropriata da utilizzare per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte) con l’ICM attraverso un’interfaccia standardizzata. Ulteriori dettagli sono contenuti nel manuale per gli utenti dell’ICM e nel libro 4 delle UDFS;

b) modalità utente-applicazione (U2 A)

La U2 A permette una comunicazione diretta tra un partecipante e l’ICM. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC (SWIFT Alliance WebStation o su un’altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT). Per l’accesso alla modalità U2 A l’infrastruttura informatica deve essere in grado di sopportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale gli utenti dell’ICM.

5) Ciascun partecipante ha almeno una SWIFT Alliance WebStation o un’altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT, per accedere all’ICM mediante la modalità U2 A.

6) I diritti d’accesso all’ICM sono concessi mediante l’utilizzo del «Role Based Access Control» di SWIFT. Il servizio «Non Repudiation of Emission» di SWIFT (NRE), che può essere utilizzato dai partecipanti, permette al destinatario di un messaggio XML di provare che tale messaggio non è stato alterato.

7) Se un partecipante ha problemi tecnici e non è in grado di immettere alcun ordine di pagamento, esso può generare messaggi preformattati di pagamenti in back up (back up liquidity redistribution payment e back up contingency payment) utilizzando l’ICM. La [inserire nome della BC] mette a disposizione tale funzionalità su richiesta del partecipante.

8) I partecipanti possono usare l’ICM anche per trasferire liquidità:

a) [inserire se applicabile] da uno dei propri conti PM a un conto esterno al PM;

b) tra un conto PM e i sotto-conti del partecipante; e

▼M6

c) da un conto PM al conto tecnico gestito dal sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 in tempo reale;

d) per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA, oppure, qualora si utilizzi l'ICM in combinazione con i servizi a valore aggiunto per T2S, per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM; e

▼M6

e) per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA, oppure per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM;

▼B

9.    UDFS e manuale per gli utenti dell’ICM

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS e nel manuale per gli utenti dell’ICM, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet di [inserire nome della BC] e su quello della BCE.




Appendice II

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2

1.    Principi generali

a) In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2, i partecipanti diretti possono presentare richieste d’indennizzo conformemente al meccanismo d’indennizzo di TARGET2 definito nella presente appendice.

b) Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d’indennizzo di TARGET2 non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET2 dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.

c) L’indennizzo di cui al meccanismo d’indennizzo di TARGET2 costituisce l’unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2. Tuttavia, i partecipanti possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L’accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d’indennizzo di TARGET2 costituisce consenso irrevocabile del partecipante a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di pagamento per i quali il partecipante accetta l’indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d’indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di pagamento o pagamento, il partecipante indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d’indennizzo di TARGET2.

d) La formulazione di un’offerta d’indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della [inserire nome della BC] o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

2.    Condizioni delle offerte d’indennizzo

a) Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e d’interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2, un ordine di pagamento non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.

b) Un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una giornata lavorativa particolare. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2 il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un’operazione di rifinanziamento marginale; e/o

ii) in ogni caso: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3.    Calcolo dell’indennizzo

a) Per quanto riguarda l’offerta d’indennizzo a favore di un ordinante:

i) la commissione amministrativa è di 50,00 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25,00 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun beneficiario;

▼M4

ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e

▼B

iii) nessun interesse compensativo è corrisposto se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.

b) Per quanto riguarda l’offerta d’indennizzo a favore di un beneficiario:

i) la commissione amministrativa è di 50,00 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25,00 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;

ii) per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l’interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull’ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

4.    Norme procedurali

a) Le richieste d’indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] in inglese (cfr. [inserire l’indirizzo Internet della BC]). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d’indennizzo.

b) I moduli per la richiesta d’indennizzo devono essere presentati alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET2. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.

c) La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai partecipanti, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET2.

d) La [inserire nome della BC] comunica l’esito dell’esame di cui alla lettera c) ai partecipanti interessati. Se tale esito dà luogo a un’offerta d’indennizzo, i partecipanti interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo pagamento o ordine di pagamento cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell’offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d’accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] (si veda [inserire indirizzo Internet della BC]). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l’offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai partecipanti interessati.

e) La [inserire nome della BC] effettua il pagamento dell’indennizzo dopo aver ricevuto dal partecipante la lettera di accettazione dell’indennizzo. Al pagamento dell’indennizzo non si applicano interessi.




Appendice III

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

Fac-simile dei capacity opinion per i partecipanti a TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l’ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante ha la sede legale; di seguito «giurisdizione»], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del partecipante] (di seguito «partecipante») nel [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito «sistema»).

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante, nell’immettere ordini di pagamento e nel ricevere pagamenti, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell’ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

1) una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del partecipante, quali risultano in vigore alla presente data;

2) [qualora applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [qualora applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];

3) [nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l’autorizzazione del partecipante a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in [giurisdizione];

4) [qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del partecipante, comprovante la volontà del partecipante di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e

5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del partecipante i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del partecipante necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito «documenti del partecipante»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

1) le [inserire il riferimento alle disposizioni che danno attuazione alle ►M3  Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 ◄ ] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e

2) […].

Le norme e il […] saranno di seguito denominati «documenti del sistema» (e, quando considerati unitamente ai documenti del partecipante, «documentazione»).

II.   PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:

1) i documenti del sistema che ci sono stati forniti sono originali o copie conformi all’originale;

2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

3) i documenti del partecipante rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse; e

4) i documenti del partecipante sono vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III.   PARERI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE

A. Il partecipante è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l’ordinamento [giurisdizione].

B. Il partecipante possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.

C. L’esercizio e l’adempimento da parte del partecipante dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il partecipante è parte non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare di [giurisdizione] applicabile al partecipante o ai documenti del partecipante.

D. Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un’autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al partecipante in relazione all’adozione, alla validità o all’efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all’esercizio o all’adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.

E. Il partecipante ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e ai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[luogo],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante] (di seguito «partecipante»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il partecipante è insediato; di seguito «giurisdizione»], secondo l’ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del partecipante in un sistema componente TARGET2 (di seguito «sistema»). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al partecipante insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti.

Le valutazioni espresse nel presente parere sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge di [giurisdizione] quali risultano in vigore alla data del presente parere. Non abbiamo posto a fondamento del presente parere alcuna verifica relativa a previsioni di altri ordinamenti e non esprimiamo alcun parere al riguardo, né il contenuto del presente parere comporta valutazioni siffatte. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare.

1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle ►M3  Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 ◄ ] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e

2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il partecipante e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e il/i […] sono di seguito denominati «documenti del sistema».

2.   PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:

1) i documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;

2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l’ordinamento di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

3) i partecipanti al sistema attraverso i quali gli ordini di pagamento sono inviati o i pagamenti sono ricevuti, o attraverso i quali i diritti e gli obblighi di cui ai documenti del sistema sono esercitati o adempiuti, sono autorizzati ad erogare servizi di trasferimento fondi in tutte le giurisdizioni interessate; e

4) i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi agli originali.

3.   PARERE

In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1.    Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del partecipante derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

▼M7

3.2.    Questioni generali sull’insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a.    Tipi di procedure d’insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a tali pagamenti o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b.    Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].

▼B

3.3.    Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a.    Trattamento degli ordini di pagamento

Le disposizioni delle norme relative al trattamento degli ordini di pagamento [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di pagamento trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini immessi dal partecipante nel sistema diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo l’ordinamento [giurisdizione].

3.3.b.    Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L’apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante non avrà effetto sull’autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai partecipanti, necessari per la partecipazione al sistema, per esempio il ►M3  fornitore dei servizi di rete TARGET2 ◄ .]

3.3.c.    Tutele al verificarsi di eventi di default

[Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l’immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l’utilizzo dei depositi del partecipante, l’escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l’ordinamento [giurisdizione].]

3.3.d.    Sospensione e cessazione

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del partecipante a seguito dell’apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il partecipante generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.e.    Penali

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme relative alle penali applicate a un partecipante che non è in grado di rimborsare entro i termini stabiliti, ove applicabile, il credito infragiornaliero o il credito overnight, sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.f.    Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del partecipante non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal partecipante a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.g.    Scelta della legge applicabile e giurisdizione

Le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.4.    Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell’apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante possano essere revocati, nell’ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di pagamento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui [elenco delle sezioni] delle norme che stabiliscono la definitività e l’irrevocabilità degli ordini di pagamento saranno valide ed efficaci e che un ordine di pagamento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità di [elenco delle sezioni] delle norme non può essere revocato, nell’ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].

3.5.    Sequestro

Qualora un creditore del partecipante richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante) — di seguito denominato «sequestro» — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un’autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l’analisi e la discussione].

3.6.    Garanzie [ove applicabile]

3.6.a.    Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l’efficacia di un pegno o di un’operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.6.b.    Priorità dell’interesse dei cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto

Nell’ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal partecipante a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del partecipante e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c.    Titolo di escussione della garanzia

Anche nell’ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del partecipante attraverso l’azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d.    Requisiti di forma e registrazione

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l’esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del partecipante e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un’autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

3.7.    Succursali [nella misura in cui sia applicabile]

3.7.a.    Il parere si applica all’attività mediante succursali

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al partecipante è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il partecipante agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all’esterno di [giurisdizione].

3.7.b.    Conformità al diritto

Né l’esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l’immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del partecipante costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].

3.7.c.    Autorizzazioni necessarie

Né l’esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l’immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del partecipante richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [partecipante]. Nessuno può fare affidamento su questo parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, fatta eccezione per la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]




Appendice IV

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY

1.    Disposizioni generali

a) La presente appendice definisce gli accordi tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, o i sistemi ancillari, nel caso in cui uno o più componenti della SSP o la rete di telecomunicazione siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguardi un partecipante o un sistema ancillare.

b) Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all’ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all’ora dell’Europa centrale [CET ( 19 )].

2.    Procedure di business continuity e di contingency

a) Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP o della rete di telecomunicazione tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la [inserire nome della BC] è legittimata ad adottare procedure di business continuity e di contingency.

b) Le principali procedure di business continuity e di contingency disponibili in TARGET2 sono le seguenti:

i) trasferimento dell’operatività della SSP su un sito alternativo;

ii) modifica degli orari di operatività della SSP; e

iii) avvio dell’elaborazione in contingency per i pagamenti critici o molto critici, come rispettivamente definiti nel paragrafo 6, lettera c) e d).

c) La [inserire nome della BC] ha piena discrezionalità nel decidere se attivare procedure di business continuity e di contingency e quale di tali procedure utilizzare per regolare gli ordini di pagamento.

3.    Comunicazione di incidente

a) Le informazioni riguardanti un guasto della SSP e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate ai partecipanti attraverso canali di comunicazione domestici, l’ICM e il T2IS. In particolare, le comunicazioni ai partecipanti includono le seguenti informazioni:

i) descrizione dell’evento;

ii) ritardo previsto nell’elaborazione (se noto);

iii) informazioni sulle misure già adottate; e

iv) consigli ai partecipanti.

b) Inoltre, la [inserire nome della BC] può rendere noti ai partecipanti altri eventi, in atto o previsti, capaci di incidere sulla normale operatività di TARGET2.

4.    Trasferimento dell’operatività della SSP su un sito alternativo

a) Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, lettera a), l’operatività della SSP potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell’ambito della stessa o di un’altra regione.

▼M4

b) Nel caso in cui l'operatività della SSP o della piattaforma T2S sia trasferita da una regione (Regione 1) a un'altra (Regione 2), i partecipanti si adopereranno per riconciliare le loro posizioni con quelle esistenti al momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria e forniranno alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni rilevanti a tale fine.

▼M4

c) Ove un ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto T2S DCA ◄ sia addebitato sul conto PM sulla SSP nella Regione 1, ma successivamente alla riconciliazione, non risulti addebitato sulla SSP nella Regione 2, la [inserire il nome della BC] responsabile per il partecipante, effettua l'addebito sul conto PM del partecipante nella Regione 2 per riportare il saldo del conto PM del partecipante al livello precedente al trasferimento.

▼B

5.    Modifica degli orari di operatività

a) L’elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l’apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell’operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità di [inserire il riferimento alle disposizioni attuative delle Condizioni armonizzate], fatte salve le modifiche contenute nella presente appendice.

b) L’elaborazione diurna può essere estesa e l’orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18:00. Tale posticipo dell’orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai partecipanti il prima possibile. Se il posticipo è annunciato prima delle ore 16:50, rimane valido il periodo minimo di un’ora tra il cut-off time per gli ordini di pagamento per conto della clientela e per quelli interbancari. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.

c) L’orario di chiusura è posticipato nei casi in cui il guasto alla SSP si sia verificato prima delle ore 18:00 e non sia stato riparato entro le ore 18:00. La [inserire nome della BC] comunica immediatamente ai partecipanti il posticipo dell’orario di chiusura.

d) Non appena il guasto alla SSP è stato riparato, si procede nel modo seguente:

i) la [inserire nome della BC] cerca di regolare tutti i pagamenti in lista d’attesa entro un’ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17:30 o più tardi (nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18:00);

ii) i saldi finali dei partecipanti sono determinati entro un’ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17:30 o più tardi, nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18:00;

iii) al cut-off time per i pagamenti interbancari, prendono avvio le procedure di fine giornata, incluso il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema.

e) I sistemi ancillari che richiedono liquidità a inizio mattina devono avere predisposto i mezzi atti a far fronte ai casi in cui l’elaborazione diurna non possa iniziare a tempo debito a causa di un guasto della SSP avvenuto nella giornata precedente.

6.    Elaborazione in contingency

▼M7

a) Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l’elaborazione in contingency degli ordini di pagamento utilizzando la Contingency Solution della SSP. In tali casi, ai partecipanti e ai sistemi ancillari è offerto solo un livello minimo di servizi. La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti e sistemi ancillari dell’avvio dell’elaborazione in contingency utilizzando qualunque mezzo di comunicazione disponibile.

b) Nell’elaborazione in contingency, gli ordini di pagamento sono immessi dai partecipanti e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. Inoltre, i sistemi ancillari possono immettere file contenenti istruzioni di pagamento che possono essere caricati nella Contingency Solution dalla [inserire nome della BC].

▼B

c) I seguenti pagamenti sono considerati «molto critici» e la [inserire nome della BC] fa quanto ragionevolmente possibile per procedere alla loro elaborazione in situazioni di contingency:

▼M6

i) i pagamenti connessi alla CLS Bank International, eccetto pagamenti connessi ai servizi CLS CCP e CLSNow;

▼B

ii) regolamento di fine giornata di EURO1;

iii) richieste di margini delle controparti centrali.

▼M7

d) I pagamenti richiesti per evitare il rischio sistemico sono considerati «critici» e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l’elaborazione in contingency in relazione ad essi.

e) I partecipanti immettono gli ordini di pagamento per l’elaborazione in contingency direttamente nella Contingency Solution e il rilascio di informazioni ai beneficiari è effettuato attraverso i [indicare i mezzi di comunicazione]. I sistemi ancillari trasmettono file contenenti istruzioni di pagamento alla [inserire nome della BC] per essere caricati nella Contingency Solution e che autorizzano la [inserire nome della BC] a tale caricamento. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere pagamenti anche manualmente per conto dei partecipanti. Le informazioni relative ai saldi di conto e le scritturazioni di addebito e di accredito possono essere ottenute mediante la [inserire nome della BC].

▼B

f) Gli ordini di pagamento che sono già stati immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], ma che sono in lista d’attesa, possono anch’essi essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la [inserire nome della BC] tenta di evitare la doppia elaborazione degli ordini di pagamento, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.

g) Per l’elaborazione in contingency degli ordini di pagamento, i partecipanti prestano ulteriori garanzie. Durante l’elaborazione in contingency, i pagamenti in contingency in entrata possono essere utilizzati per finanziare pagamenti in contingency in uscita. Ai fini dell’elaborazione in contingency, la [inserire nome della BC] può non tenere conto della liquidità disponibile dei partecipanti.

7.    Guasti connessi ai partecipanti o ai sistemi ancillari

▼M7

a) Nel caso in cui un partecipante abbia un problema che gli impedisca di regolare pagamenti in TARGET2, sarà sua responsabilità risolvere il problema. In particolare, un partecipante può adottare misure interne o la funzionalità ICM, ossia effettuare in backup pagamenti di redistribuzione della liquidità e di contingency (backup liquidity redistribution payments e backup contingency payments) (ad esempio CLS, EURO1).

▼B

b) Se un partecipante decide di utilizzare la funzionalità ICM per effettuare pagamenti in backup di redistribuzione della liquidità, la [inserire nome della BC], su richiesta del partecipante, attiva tale funzionalità attraverso l’ICM. Se il partecipante lo richiede, la [inserire nome della BC] trasmette un messaggio di rete ICM per informare altri partecipanti del fatto che il partecipante stesso si avvale di pagamenti backup di redistribuzione della liquidità. Il partecipante è tenuto all’invio in backup di pagamenti di redistribuzione della liquidità (backup liquidity redistribution payments) esclusivamente in favore di quei partecipanti con i quali ha bilateralmente concordato l’impiego di tale forma di pagamento nonché ad ogni adempimento ulteriore in relazione a tali pagamenti.

c) Se le misure di cui alla lettera a) sono esaurite o insufficienti, il partecipante può richiedere l’assistenza dalla [inserire nome della BC].

d) Nel caso di guasto relativo a un sistema ancillare, quest’ultimo sarà responsabile della riparazione del guasto. Se il sistema ancillare lo richiede, la [inserire nome della BC] può decidere di agire per conto del sistema stesso. La [inserire nome della BC] decide a propria discrezione quale assistenza dare al sistema ancillare, anche durante le operazioni notturne dello stesso. Possono essere adottate le seguenti misure di contingency:

i) il sistema ancillare avvia pagamenti «puri», vale a dire non correlati alla transazione sottostante, attraverso la Participant Interface;

ii) la [inserire nome della BC] genera e/o elabora istruzioni/file XML per conto del sistema ancillare; e/o

iii) la [inserire nome della BC] effettua pagamenti «puri» per conto del sistema ancillare.

e) Il dettaglio delle procedure di contingency relative ai sistemi ancillari è contenuto negli accordi bilaterali tra la [inserire nome della BC] e il sistema ancillare interessato.

8.    Altre disposizioni

a) Nel caso in cui taluni dati non siano disponibili a causa del verificarsi di uno degli eventi di cui al paragrafo 3, lettera a), la [inserire nome della BC] è autorizzata a iniziare o proseguire l’elaborazione di ordini di pagamento e/o a gestire TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] sulla base degli ultimi dati disponibili, come determinati dalla [inserire nome della BC]. Se la [inserire nome della BC] lo richiede, i partecipanti e i sistemi ancillari devono reimmettere i propri messaggi FileAct/Interact o intraprendere qualunque altra iniziativa ritenuta appropriata dalla [inserire nome della BC].

▼M5

b) In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC], alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema o ►M6  dal Tavolo operativo (operational team) della SSP ◄ .

▼M4

c) La [inserire nome della BC] può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.

▼B




Appendice V

GIORNATA OPERATIVA

1. TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1o maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.

2. L’orario di riferimento per il sistema è l’ora locale presso la sede la BCE, ossia l’ora CET.

3. La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il programma seguente:

▼M6



Ora

Descrizione

6:45-7:00

Attività propedeutiche all'operatività diurna (1)

7:00-18:00

Elaborazione diurna

17:00

Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela, vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l'utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+

18:00

Cut-off time per i pagamenti interbancari, vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti

Cut-off time per i trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

(subito dopo) 18:00

Completamento degli ultimi algoritmi in TARGET2

Al completamento degli ultimi algoritmi

TARGET2 invia un messaggio a TIPS per l'avvio del cambio di giornata lavorativa in TIPS

Subito dopo il completamento degli ultimi algoritmi

Ricezione dei file di fine giornata (General Ledger) da TIPS

18:00-18:45 (2)

Elaborazione di fine giornata

18:15 (2)

Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti

(subito dopo) 18:30 (3)

I dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilizzazione sono a messi disposizione delle BC

18:45 -19:30 (3)

Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)

19:00 (3)-19:30 (2)

Fornitura di liquidità sui conti PM

19:30 (3)

Messaggio di «avvio della procedura» e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari)

Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

19:30 (3) -22:00

Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di «inizio ciclo» per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)

22:00-1:00

Finestra di manutenzione tecnica

1:00-7:00

Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata)

Trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

(1)   Per «operatività diurna» si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.

(2)   Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

(3)   Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

▼B

4. L’ICM è disponibile per trasferimenti di liquidità dalle 19:30 ( 20 ) fino alle 18:00 del giorno successivo, eccetto durante il periodo di mantenimento compreso tra le 22:00 e l’1:00.

5. Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 5 dell’appendice IV.

▼M6

6. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET Information System, T2IS) in una pagina dedicata del sito Internet della BCE. Le informazioni sullo stato di operatività della SSP nel T2IS e sul sito Internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante il normale orario di lavoro.

▼M3




Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO E FATTURAZIONE

Tariffe per i partecipanti diretti

1. Il canone mensile per l'elaborazione degli ordini di pagamento in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] per i partecipanti diretti, a seconda dell'opzione scelta, è:

a) 150 EUR per conto PM più una tariffa base di 0,80 EUR per operazione (scritturazione di addebito); o

b) 1 875  EUR per conto PM più una tariffa per operazione (scritturazione di addebito) determinata come segue, in funzione del volume mensile delle operazioni (numero di voci elaborate):



Fascia

Da

A

Tariffa

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Oltre 100 000

EUR 0,125

I trasferimenti di liquidità tra il conto PM di un partecipante e i suoi sotto-conti non sono soggetti a tariffazione.

▼M6

Agli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA o agli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA inviati dal conto PM di un partecipante e agli ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM o agli ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM ricevuti sul conto PM di un partecipante si applica l'opzione tariffaria a) o b) di cui sopra prescelta per tale conto PM.

▼M3

2. Il canone mensile per il multi-addressee access è di 80 EUR per ciascun indirizzo BIC a 8 cifre diverso dal codice BIC del conto del partecipante diretto.

3. Si applica un canone aggiuntivo mensile di 30 EUR per conto, per i partecipanti diretti che non vogliono che il codice BIC del proprio conto sia pubblicato nella directory di TARGET2.

4. Il canone mensile per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un partecipante indiretto da parte di un partecipante diretto è di 20 EUR.

5. La tariffa una tantum per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un titolare di un addressable BIC, per succursali di partecipanti diretti e indiretti, succursali di corrispondenti e titolari di addressable BIC che sono membri del medesimo gruppo, come definito all'articolo 1, è di 5 EUR.

6. Il canone mensile per ciascuna registrazione nella directory TARGET2 di un titolare di un addressable BIC per un corrispondente è di 5 EUR.

7. Il canone mensile per i partecipanti diretti che sottoscrivono i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 è di 50 EUR per i partecipanti che hanno scelto l'opzione tariffaria a) di cui sopra al paragrafo 1, e EUR 625 per i partecipanti che hanno scelto l'opzione b).

Tariffe per la funzione di consolidamento della liquidità

8. Per la funzione ICC, il canone mensile è di 100 EUR per ciascun conto incluso nel gruppo.

9. Per la funzione LA, il canone mensile è di 200 EUR per ciascun conto incluso nel gruppo LA. Qualora il gruppo LA utilizzi la funzione ICC, i conti non inclusi nella funzione LA corrispondono il canone mensile ICC di 100 EUR per conto.

10. Per entrambe le funzioni LA e ICC, la struttura decrescente delle tariffe per operazione stabilita nella tavola di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica a tutti i pagamenti effettuati dai partecipanti al gruppo, come se tali pagamenti fossero inviati dal conto di un partecipante.

11. Il canone mensile di 1 875  EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), è corrisposto dal gestore del rispettivo gruppo, e il canone mensile di 150 EUR di cui al paragrafo 1, lettera a), è corrisposto da tutti gli altri membri del gruppo. Se un gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo LA è anche il gestore del gruppo ICC, il canone mensile di 1 875  EUR è corrisposto solo una volta. Se il gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo ICC è diverso dal gestore del gruppo LA, il gestore del gruppo ICC corrisponde un canone mensile aggiuntivo di 1 875  EUR. In tali casi, la fattura per l'ammontare complessivo delle tariffe per tutti i conti del gruppo ICC (inclusi i conti del gruppo LA) è inviata al gestore del gruppo ICC.

Tariffe per i titolari di conto PM principale

12. Oltre alle tariffe stabilite sopra nella presente appendice, un canone mensile di 250 EUR è applicato ai titolari di conto PM principale per ogni conto ►M6  T2S DCA ◄ collegato.

13. Ai titolari di conto PM principale sono applicate le seguenti tariffe per i servizi di T2S connessi con il conto o i conti ►M6  T2S DCA ◄ collegati. Tali voci sono fatturate separatamente.



Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

▼M7

Ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA

14,1 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

9,4 EUR cent

per operazione

▼M3

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

▼M6

Interrogazioni U2 A scaricate

0,7 EUR cent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata

▼M3

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione

▼M6

Tariffe per i titolari di conto PM collegato

13 bis. Al titolare di conto PM collegato sono applicate le seguenti tariffe per i servizi di TIPS connessi con i conti TIPS DCA collegati a tale conto PM.



Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordine di pagamento istantaneo

0,20 euro cent

Da applicare anche per operazioni non regolate

Richiesta di richiamo

0,00

 

Risposta negativa al richiamo

0,00

 

Risposta positiva al richiamo;

0,20 euro cent

Da applicare al titolare del conto PM collegato associato al conto TIPS DCA sul quale si effettua l'accredito (anche per operazioni non regolate).

13 ter. I primi dieci milioni di ordini di pagamento istantaneo e risposte positive al richiamo, cumulativamente, ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, sono gratuiti. La [inserire il nome della BC] applica la tariffa ai titolari di conto PM collegato per ogni ulteriore ordine di pagamento istantaneo e risposta positiva al richiamo ricevuti dalla piattaforma TIPS entro la fine del 2019, nell'anno successivo.

▼M3

Fatturazione

▼M5

14. Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto (il gestore del gruppo LA o del gruppo ICC nel caso in cui siano usate le funzioni LA o ICC) riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese seguente. ►M6  I pagamenti sono effettuati non oltre la quattordicesima giornata lavorativa di tale mese sul conto specificato dalla [inserire il nome della BC] o sono addebitati su un conto specificato dal titolare del conto PM ◄

▼B




Appendice VII

CONTRATTO DI LIQUIDITÀ AGGREGATA — VARIANTE A

Fac-simile per l’uso della funzione LA da parte di più di un ente creditizio



Articolo 1

Efficacia del presente contratto

Il presente contratto e qualunque modifica ad esso apportata è efficace unicamente quando la BCN gestore, dopo aver ottenuto ogni informazione o documentazione ritenuta utile, conferma per iscritto che il presente contratto o le modifiche ad esso apportate sono conformi agli obblighi stabiliti nelle rispettive condizioni di partecipazione nei sistemi componenti di TARGET2.

Articolo 2

Interesse comune dei membri del gruppo LA e delle BCN LA

1.  I membri del gruppo LA dichiarano e riconoscono espressamente che il perfezionamento del presente contratto risponde ai loro comuni interessi economici, societari e finanziari giacché gli ordini di pagamento di tutti i membri del gruppo LA possono essere regolati nei loro rispettivi sistemi componenti di TARGET2 fino a un ammontare corrispondente alla liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, impiegando in tal modo la liquidità disponibile su altri sistemi componenti TARGET2.

2.  Le BCN LA hanno un interesse comune a concedere credito infragiornaliero ai membri del gruppo LA, in quanto ciò promuove l’efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2. Il credito infragiornaliero è garantito in conformità dell’articolo 18 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché il saldo a debito derivante dall’esecuzione di un ordine di pagamento è coperto dai saldi disponibili sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le loro rispettive BCN LA, che garantiscono l’adempimento delle obbligazioni dovute da qualunque membro del gruppo LA alle BCN LA.

Articolo 3

Diritti e obblighi dei membri del gruppo LA

1.  I membri del gruppo LA sono tutti obbligati in solido nei confronti di tutte le BCN LA per tutti i crediti risultanti dal regolamento dell’ordine di pagamento immesso da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2. I membri del gruppo LA non sono legittimati a fare riferimento a qualsivoglia accordo interno al gruppo sulla ripartizione delle responsabilità, nell’intento di evitare qualunque responsabilità nei confronti delle BCN LA in relazione all’aggregazione di tutte le suddette obbligazioni.

2.  Il valore totale di tutti gli ordini di pagamento regolati dai membri del gruppo LA sui loro conti PM non può mai eccedere l’ammontare aggregato di tutta la liquidità disponibile su tutti i suddetti conti PM.

3.  I membri del gruppo LA sono autorizzati a utilizzare la funzione ICC, come descritta in [inserire il riferimento agli accordi che attuano le Condizioni armonizzate].

4.  I membri del gruppo LA garantiscono la presenza di un accordo interno concluso fra di loro, contenente, fra l’altro:

a) le norme sull’organizzazione interna del gruppo LA;

b) le condizioni in base alle quali il gestore del gruppo LA ha il dovere di riferire ai membri del gruppo LA;

c) i costi della funzione LA (compresa la loro ripartizione tra i membri del gruppo LA); e

d) le tariffe da pagare quale remunerazione tra i membri del gruppo LA per i servizi previsti dal contratto LA e le regole per calcolare il corrispettivo economico.

Fatta eccezione per la lettera d), i membri del gruppo LA possono decidere se rendere noto o meno tale accordo interno o parti dello stesso alle BCN LA. I membri del gruppo LA rilasciano le informazioni di cui alla lettera d) alle BCN LA.

Articolo 4

Diritti e obblighi delle BCN LA

1.  Qualora un membro del gruppo LA immetta un ordine di pagamento nel rispettivo sistema componente di TARGET2 per un importo che eccede la liquidità disponibile sul conto PM di quel membro del gruppo LA, la rispettiva BCN LA concede il credito infragiornaliero garantito dalla liquidità disponibile su altri conti PM detenuti dal membro del gruppo LA presso la rispettiva BCN LA ovvero dalla liquidità disponibile sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le rispettive BCN LA. Tale credito infragiornaliero è disciplinato dalle regole applicabili alla concessione di credito infragiornaliero da parte di tale BCN LA.

2.  Gli ordini di pagamento immessi da qualunque membro del gruppo LA per un ammontare che eccede la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, sono posti in attesa fino a che non vi sia liquidità sufficiente.

3.  Eccetto in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di uno o più membri del gruppo LA, una BCN LA può richiedere a ciascuno dei membri del gruppo LA il pieno adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dal regolamento di ordini di pagamento di qualunque membro del gruppo LA nel sistema componente di TARGET2 di quest’ultimo.

Articolo 5

Designazione e ruolo del gestore del gruppo LA

1.  I membri del gruppo LA designano quale gestore del gruppo LA [indicare il partecipante che viene nominato gestore del gruppo LA] che sarà il punto di riferimento per tutte le questioni amministrative relative al gruppo LA.

2.  Tutti i membri del gruppo LA forniscono alla rispettiva BCN LA, così come al gestore del gruppo LA, ogni informazione che possa influire sulla validità, efficacia e applicazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque modifica o interruzione dei legami tra i membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo stabilita nel [inserire il riferimento alle disposizioni pertinenti degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate], il verificarsi di qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] ovvero di qualunque evento che possa influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

3.  Il gestore del gruppo LA comunica immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione descritta nel paragrafo 2 che lo riguardi o che riguardi qualsiasi altro membro del gruppo LA.

4.  Il gestore del gruppo LA è responsabile del monitoraggio infragiornaliero della liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA.

5.  Il gestore del gruppo LA è legittimato ad operare sui conti PM dei membri del gruppo LA e, in particolare, agisce in veste di delegato dei membri del gruppo LA con riferimento alle seguenti operazioni:

a) qualunque operazione ICM con riferimento ai conti PM dei membri del gruppo LA, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica della priorità di un ordine di pagamento, revoca, modifica dell’orario di regolamento, trasferimento di liquidità (inclusi quelli disposti in favore o a carico di sotto-conti), riordino di operazioni in lista d’attesa, riserva di liquidità con riferimento al gruppo LA, apposizione e modifica di limiti in relazione al gruppo LA;

b) tutte le operazioni concernenti la liquidità di fine giornata tra i conti PM dei membri del gruppo LA che assicurano che tutti i saldi dei conti PM dei membri del gruppo LA siano livellati, così che nessuno di tali conti presenti un saldo a debito alla fine della giornata o, ove consentito, un saldo non assistito da idonee garanzie (tale procedura è di seguito denominata «livellamento»);

c) istruzioni generali in base alle quali deve avvenire il livellamento automatico, vale a dire la definizione della sequenza dei conti PM dei membri del gruppo LA aventi liquidità disponibile da addebitare nell’ambito del livellamento;

d) in mancanza di qualunque istruzione espressa da parte del gestore del gruppo LA, come descritta dalle lettere b) e c), viene effettuato un livellamento automatico partendo dal conto PM che presenta il saldo a credito maggiore fino al conto PM con il saldo a debito maggiore.

Gli stessi criteri definiti nelle lettere c) e d) sono utilizzati qualora si verifichi un evento che legittima l’escussione («Enforcement event»), come definito in [inserire riferimento alle relative disposizioni degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

6.  I membri del gruppo LA rinunciano esplicitamente ad ogni pretesa che essi possano vantare nei confronti del gestore del gruppo LA sulla base di [inserire, se applicabile, un riferimento alle disposizioni di diritto nazionali pertinenti], che derivi dal cumulo in capo al gestore delle funzioni connesse a tale ultima attività con quelle di titolare di un conto PM e di partecipante al gruppo LA.

Articolo 6

Ruolo della BCN gestore

1.  La BCN gestore è il punto di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il gruppo LA.

2.  Tutte le BCN LA forniscono immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione relativa ai rispettivi membri del gruppo LA che possa influire sulla validità, efficacia e applicazione del presente contratto, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica o interruzione dei legami tra membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo, il verificarsi di qualunque evento di default nel significato di cui a [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] o di eventi che possano influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

3.  La BCN gestore ha accesso a tutte le informazioni che rilevano in relazione a tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi linea di credito, al saldo, al turnover totale, ai pagamenti regolati, ai pagamenti in lista d’attesa, incluse le informazioni sui limiti e le riserve di liquidità dei membri del gruppo LA.

Articolo 7

Durata e risoluzione del presente contratto

1.  Il presente contratto è a tempo indeterminato.

2.  Ciascuno dei membri del gruppo LA può recedere unilateralmente dal presente contratto, a condizione che ne dia un preavviso scritto di 14 giornate lavorative alla BCN LA al cui sistema componente di TARGET2 esso partecipa, e alla BCN gestore. La BCN gestore dà conferma al membro del gruppo LA della data di recesso dalla sua partecipazione al contratto LA e comunica tale data a tutte le BCN LA che conseguentemente informano i rispettivi membri del gruppo LA. Qualora il membro del gruppo LA che recede sia il gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.

3.  Il presente contratto o la partecipazione di qualunque membro del gruppo LA al presente contratto, a seconda del caso, si risolve automaticamente, senza alcun preavviso e con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

a) modifica o interruzione dei legami tra tutti i membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo, come stabilito in [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate], ovvero incidenti su uno o più membri del gruppo LA; e/o

b) mancato rispetto di ogni altro requisito per l’utilizzo della funzione LA, come descritti in [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] da parte di tutti i membri del gruppo LA, o da parte di uno o più di essi.

4.  Nonostante il verificarsi di uno degli eventi descritti nel paragrafo 3, un ordine di pagamento che sia già stato immesso da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2 resta valido ed efficace nei confronti di tutti i membri del gruppo LA e delle BCN LA. [Inserire, ove ammissibile: Inoltre, il/la [inserire il riferimento al pegno e/o alla clausola di compensazione per close-out o ad altro pertinente meccanismo di garanzia] resta valido/a dopo la risoluzione del presente contratto fino a che tutte le posizioni debitorie sui conti PM la cui liquidità era stata aggregata, siano completamente estinte dai membri del gruppo LA.]

5.  Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 3, la BCN gestore, in accordo con la relativa BCN LA, può in qualunque momento far cessare, senza preavviso e con effetto immediato, la partecipazione al presente contratto di qualunque membro del gruppo LA, nel caso in cui tale membro sia inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del contratto stesso. Tale decisione, da redigersi per iscritto, è inviata a tutti i membri del gruppo LA, esplicitando le ragioni della cessazione. Qualora la cessazione della partecipazione avvenga con tale modalità, i membri del gruppo LA la cui partecipazione al presente contratto non è stata oggetto di cessazione sono legittimati a recedere dalla partecipazione al presente accordo a condizione che ne diano un preavviso scritto di 5 giornate lavorative alla BCN gestore e alla BCN LA interessata. In caso di cessazione della partecipazione del gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.

6.  La BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può risolvere il presente contratto senza preavviso e con effetto immediato qualora la sua prosecuzione ponga a rischio la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2 nel suo complesso o possa pregiudicare l’adempimento dei compiti delle BCN LA di cui allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Qualunque decisione in tal senso è comunicata per iscritto ai membri del gruppo LA, precisandone le motivazioni.

7.  Il presente contratto resta valido fintanto che permangono almeno due membri del gruppo LA.

Articolo 8

Procedura di modifica

Qualunque modifica al presente contratto, ivi compresa l’estensione del gruppo LA ad altri partecipanti, è valida ed efficace unicamente se espressamente concordata per iscritto da tutte le parti.

Articolo 9

Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato, interpretato e attuato conformemente a [inserire riferimento alla legge che disciplina il conto PM del gestore del gruppo LA detenuto presso la BCN gestore]. Ciò non pregiudica:

a) il rapporto tra un membro del gruppo LA e la sua rispettiva BCN LA disciplinato dalla legge della rispettiva BCN LA; e

b) i diritti e gli obblighi tra le BCN LA disciplinati dalla legge della BCN LA presso la quale è in essere il conto PM del membro del gruppo LA la cui liquidità disponibile è utilizzata come garanzia.

Articolo 10

Attuazione di [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate]

1.  Con riferimento a ciascun membro del gruppo LA e alle rispettive BCN LA, le disposizioni rilevanti di [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] disciplinano ogni aspetto che non sia espressamente disciplinato dal presente contratto.

2.  [Inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] e il presente contratto sono considerati parte integrante del medesimo rapporto contrattuale.

Fatto, in tante copie quante sono le parti, il [… data …]

CONTRATTO DI LIQUIDITÀ AGGREGATA — VARIANTE B

Fac-simile per l’uso della funzione LA da parte di un ente creditizio



Articolo 1

Efficacia del presente contratto

Il presente contratto e qualunque modifica ad esso apportata è efficace unicamente quando la BCN gestore, dopo aver ottenuto ogni informazione o documentazione ritenuta utile, conferma per iscritto che il presente contratto o le modifiche ad esso apportate sono conformi agli obblighi stabiliti nelle rispettive condizioni di partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2.

Articolo 2

Interesse comune delle BCN LA

Le BCN LA hanno un interesse comune a concedere credito infragiornaliero ai membri del gruppo LA, in quanto ciò promuove l’efficienza complessiva del regolamento di pagamenti in TARGET2. Il credito infragiornaliero è garantito in conformità dell’articolo 18 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché il saldo a debito derivante dall’esecuzione di un ordine di pagamento è coperto dai saldi disponibili sui conti PM detenuti dai membri del gruppo LA presso le loro rispettive BCN LA, che garantiscono l’adempimento delle obbligazioni dovute dai membri del gruppo LA alle BCN LA.

Articolo 3

Diritti e obblighi dei membri del gruppo LA

1.  I membri del gruppo LA sono obbligati nei confronti di ciascuna BCN LA per tutti i crediti risultanti dal regolamento degli ordini di pagamento immessi da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2.

2.  Il valore totale di tutti gli ordini di pagamento regolati dai membri del gruppo LA sui loro conti PM non può mai eccedere l’ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i suddetti conti PM.

3.  I membri del gruppo LA sono autorizzati a utilizzare la funzione ICC, come descritta in [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

Articolo 4

Diritti e obblighi delle BCN LA

1.  Qualora il membro del gruppo LA immetta un ordine di pagamento in un sistema componente di TARGET2 per un importo che eccede la liquidità disponibile sul conto PM di quel membro del gruppo LA, la rispettiva BCN LA concede credito infragiornaliero garantito dalla liquidità disponibile su altri conti PM detenuti dal membro del gruppo LA presso la rispettiva BCN LA ovvero dalla liquidità disponibile sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le rispettive BCN LA. Tale credito infragiornaliero è disciplinato dalle regole applicabili alla concessione di credito infragiornaliero da parte di tali BCN LA.

2.  Gli ordini di pagamento immessi dai membri del gruppo LA per un ammontare che eccede la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, sono posti in lista d’attesa fino a che non si renda disponibile liquidità sufficiente.

3.  Ciascuna BCN LA può richiedere ai membri del gruppo LA il pieno adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dal regolamento di ordini di pagamento immessi dai membri del gruppo LA nel sistema componente di TARGET2 nel quale essi detengono conti PM.

Articolo 5

Designazione e ruolo del gestore del gruppo LA

1.  I membri del gruppo LA designano quale gestore del gruppo LA [indicare il partecipante che viene nominato gestore del gruppo LA], che costituisce il punto di riferimento per tutte le questioni amministrative relative al gruppo LA.

2.  I membri del gruppo LA forniscono alle rispettive BCN LA qualunque informazione che possa influire sulla validità, efficacia e attuazione del presente contratto, compreso, a titolo esemplificativo, qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento alle disposizioni pertinenti degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] ovvero di qualunque evento che possa incidere sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

3.  Il gestore del gruppo LA comunica immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione di cui al paragrafo 2.

4.  Il gestore del gruppo LA è responsabile del monitoraggio infragiornaliero della liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA.

5.  Il gestore del gruppo LA è legittimato ad operare sui conti PM dei membri del gruppo LA e, in particolare, effettua le operazioni seguenti:

a) qualunque operazione ICM con riferimento ai conti PM dei membri del gruppo LA, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica della priorità di un ordine di pagamento, revoca, modifica dell’orario di regolamento, trasferimento di liquidità (inclusi quelli disposti in favore o a carico di sotto-conti), riordino di operazioni in lista d’attesa, riserva di liquidità in relazione al gruppo LA, apposizione e modifica di limiti in relazione al gruppo LA;

b) tutte le operazioni concernenti la liquidità di fine giornata tra i conti PM dei membri del gruppo LA che assicurano che tutti i saldi dei conti PM dei membri del gruppo LA siano livellati, in modo che nessuno di tali conti presenti, a fine giornata, un saldo passivo ovvero, ove consentito, un saldo negativo non assistito da idonee garanzie (tale procedura è di seguito denominata «livellamento»);

c) istruzioni generali in base alle quali deve avvenire il livellamento automatico, vale a dire la definizione della sequenza dei conti PM dei membri del gruppo LA aventi liquidità disponibile da addebitare nell’arco del livellamento;

d) in mancanza di qualunque istruzione espressa da parte del gestore del gruppo LA, come descritta alle lettere b) e c), viene effettuato un livellamento automatico partendo dal conto PM con il saldo a credito maggiore fino al conto PM con il saldo a debito maggiore.

I medesimi criteri definiti nelle lettere c) e d) sono utilizzati qualora si verifichi un evento che legittima l’escussione («Enforcement event»), come definito in [inserire riferimento alle relative disposizioni degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

Articolo 6

Ruolo della BCN gestore

1.  La BCN gestore è il punto di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il gruppo LA.

2.  Tutte le BCN forniscono immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione relativa ai membri del gruppo LA che possa influire sulla validità, efficacia e attuazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento alle relative disposizioni degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] ovvero qualunque evento che possa influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra relativa disposizione degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

3.  La BCN gestore ha accesso a tutte le informazioni che rilevano in relazione a tutti i singoli conti PM dei membri del gruppo LA comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi linea di credito, al saldo, al turnover, ai pagamenti regolati, ai pagamenti in lista d’attesa, incluse le informazioni sui limiti e le riserve di liquidità dei membri del gruppo LA.

Articolo 7

Durata e risoluzione del presente contratto

1.  Il presente accordo è a tempo indeterminato.

2.  Ciascuno dei membri del gruppo LA può recedere unilateralmente dal presente contratto, a condizione che ne dia un preavviso scritto di 14 giornate lavorative alla BCN LA al cui sistema componente di TARGET2 esso partecipa, e alla BCN gestore. La BCN gestore dà conferma al membro del gruppo LA della data di recesso della sua partecipazione al contratto LA e comunica tale data a tutte le BCN LA che conseguentemente informano i propri membri del gruppo LA. Qualora il membro del gruppo LA che recede sia il gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.

3.  Il presente contratto è risolto immediatamente senza preavviso e con effetto immediato se i requisiti per l’utilizzo della funzione LA, descritti nel [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] non sono più rispettati.

4.  Nonostante il verificarsi di un evento descritto nel paragrafo 3, un ordine di pagamento che sia già stato immesso dal membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2, resta valido ed efficace nei confronti di tutti i membri del gruppo LA e delle BCN LA. [Inserire, ove ammissibile: Inoltre, il/la [inserire il riferimento al pegno e/o alla clausola di compensazione per close-out o ad altro pertinente meccanismo di garanzia] resta valido/a dopo la risoluzione del presente contratto fino a che tutte le posizioni debitorie sui conti PM la cui liquidità era stata aggregata, siano state completamente estinte da parte dei membri del gruppo LA.]

5.  Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 3, la BCN gestore, in accordo con la BCN LA, può in ogni momento far cessare la partecipazione al presente contratto di uno qualunque dei membri del gruppo LA, qualora esso sia inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del contratto stesso. Tale decisione, da redigersi per iscritto, è inviata a tutti i membri del gruppo LA, esplicitando le ragioni della cessazione.

6.  La BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può risolvere il presente contratto qualora la sua prosecuzione ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza di TARGET2 nel suo complesso o possa pregiudicare l’adempimento da parte delle BCN LA dei loro compiti stabiliti dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Qualunque decisione di risolvere il presente contratto è comunicata per iscritto ai membri del gruppo LA, precisandone le motivazioni.

Articolo 8

Procedura di modifica

Qualunque modifica al presente contratto, ivi compresa l’estensione del gruppo LA ad altri partecipanti, è valida ed efficace unicamente se espressamente concordata per iscritto da tutte le parti.

Articolo 9

Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato, interpretato e attuato conformemente a [inserire riferimento alla legge che disciplina il conto PM del gestore del gruppo LA]. Ciò non pregiudica:

a) il rapporto tra i membri del gruppo AL e le rispettive BCN LA disciplinato dalla legge della rispettiva BCN LA; e

b) i diritti e gli obblighi tra le BCN LA disciplinati dalla legge della BCN LA presso la quale è in essere il conto PM del membro la cui liquidità disponibile è utilizzata come garanzia.

Articolo 10

Applicazione di [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate]

1.  Con riferimento a ciascun conto PM dei membri del gruppo LA, le disposizioni rilevanti di [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] disciplinano ogni aspetto che non sia espressamente disciplinato dal presente contratto.

2.  Il [inserire il riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] e il presente contratto sono considerati parte integrante del medesimo rapporto contrattuale

Fatto, in tante copie quante sono le parti, il [… data …]

▼M3




ALLEGATO II bis

▼M6

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO T2S (CONTO T2S DCA) IN TARGET2

▼M3

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito «Condizioni»), si applicano le definizioni seguenti:

▼M4

 per «auto-collateralizzazione» (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla banca centrale nazionale (BCN) dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ (garanzia su stock); Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione e l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 dell'allegato II bis, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'auto-collateralizzazione è concessa,

▼M3

  ►M6  per «conto T2S in contanti dedicato (conto T2S DCA)» (T2S Dedicated Cash Account) si intende il conto detenuto da un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S, ◄

 per «ordine di trasferimento di liquidità immediato» (Immediate liquidity transfer order) si intende l'istruzione di effettuare un ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un conto PM ◄ , un ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto T2S DCA ◄ ovvero un ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un altro conto T2S DCA ◄ in tempo reale al momento della ricezione dell'istruzione,

 per «ordine di trasferimento di liquidità predefinito» (Predefined liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare di fondi da un conto ►M6  T2S DCA ◄ a un conto PM da eseguire soltanto una volta in un certo momento o al verificarsi di un dato evento,

 per «adeguamento di liquidità» (Liquidity adjustment) si intende l'autorizzazione data dal ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ al proprio CSD (depositario centrale di titoli) partecipante o alla [inserire nome della BC] mediante un accordo contrattuale speciale debitamente documentato e registrato nei Dati statici di iniziare trasferimenti di liquidità tra un conto ►M6  T2S DCA ◄ e un conto PM o tra due conti ►M6  T2S DCA ◄ ,

 per « ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM ◄ » ( ►M6  T2S DCA ◄ to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto ►M6  T2S DCA ◄ a un conto PM,

 per « ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA ◄ » (PM to ►M6  T2S DCA ◄ liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto ►M6  T2S DCA ◄ ,

 per « ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto T2S DCA ◄ » ( ►M6  T2S DCA ◄ to ►M6  T2S DCA ◄ liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi i) da un conto ►M6  T2S DCA ◄ a un altro conto ►M6  T2S DCA ◄ collegati allo stesso conto PM principale; o ii) da un conto ►M6  T2S DCA ◄ a un altro conto ►M6  T2S DCA ◄ detenuti dallo stesso soggetto giuridico,

▼M4

 per «conto PM principale» (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto ►M6  T2S DCA ◄ è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata,

▼M3

 per «ordine di trasferimento di liquidità automatico» (Standing liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di contanti o «tutto il contante» disponibile nel conto ►M6  T2S DCA ◄ di T2S da un conto ►M6  T2S DCA ◄ a un conto PM da eseguire in modo ripetitivo in un momento definito o al verificarsi di un evento definito all'interno del ciclo di elaborazione di T2S fino alla cancellazione dell'ordine o alla scadenza del periodo di validità dello stesso,

 per «dati statici» (Static Data) si intende l'insieme di attività economiche, specifiche del ►M6  ctitolare del conto T2S DCA ◄ o della banca centrale, in T2S e possedute rispettivamente da tale ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o dalla banca centrale, che T2S richiede per elaborare i dati sulle transazioni relativi a quel ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o banca centrale

 per «codice identificativo BIC» (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;

 per «codice ISO del paese» (ISO country code) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 3166-1;

  ►M6  per «giornata lavorativa» o «giornata lavorativa TARGET2» si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V ◄

 per «capacity opinion» (capacity opinion) si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni,

 per «banche centrali (BC)» (central banks, CBs) si intendono le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse a TARGET2,

 per «BCN connessa a TARGET2» si intende una BCN, diversa da una BCN dell'Eurosistema che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;

 per «ente creditizio» (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/20135[e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 6] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

 per «BCN dell'area dell'euro» si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l'euro,

 per «BC dell'Eurosistema» si intende la Banca centrale europea (BCE) o una BCN dell'area dell'euro;

 per «evento di default» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:

 

a) il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 5 o dei requisiti stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c) la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f) il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;

▼M6

g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul suo conto PM o conto T2S DCA o conto TIPS DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

▼M3

h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,

 per «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ),

 per «fornitore dei servizi di rete TARGET2» (TARGET2 network service provider) si intende il fornitore delle connessioni informatiche di rete incaricato dal Consiglio direttivo della BCE per l'immissione di messaggi di pagamento in TARGET2;

 per «fornitore dei servizi di rete T2S» (T2S network service provider) si intende l'impresa che ha concluso con l'Eurosistema un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività nel quadro di T2S,

 per «beneficiario» (payee), eccetto quando utilizzato nell'articolo 28 delle presenti Condizioni, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto ►M6  T2S DCA ◄ è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

 per «ordinante» (payer) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto ►M6  T2S DCA ◄ è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

 per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un conto PM ◄ , da un conto PM a un conto ►M6  T2S DCA ◄ o da un conto ►M6  T2S DCA ◄ ad un altro conto ►M6  T2S DCA ◄ ,

 per «Payments Module (PM)» si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati sui conti PM;

 per «conto PM» si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell'Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:

 

a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2;

b) regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell'Eurosistema;

 per «Single Shared Platform (SSP)» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP;

 per «TARGET2 — Securities (T2S)» o «piattaforma T2S (T2S Platform)» si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD partecipanti e alle BC dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale

 per «BCN fornitrici della SSP» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema;

 per «4BC» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d'Italia e il Banco de España nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma T2S nell'interesse dell'Eurosistema;

 per «modulo di raccolta dei dati statici» (static data collection form) si intende il modulo predisposto da [inserire nome della BC] allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi,

 per «sospensione» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla [inserire il nome della BC],

 per «T2S GUI» si intende il modulo sulla piattaforma T2S che consente ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ di ottenere informazioni in linea e permette loro di immettere ordini di pagamento,

 per «TARGET2-[inserire riferimento BC/paese]» (TARGET2-[insert CB/country reference]) si intende il sistema componente di TARGET2 di [inserire BC],

 per «TARGET2» (TARGET2) si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC,

 per «sistema componente di TARGET2» (TARGET2 component system) si intende qualsiasi sistema di regolamento lordo in tempo reale (real-time gross settlement, RTGS) delle BC dell'Eurosistema che fa parte di TARGET2;

 per «partecipante a TARGET2» (TARGET2 participant) si intende un partecipante in un sistema componente di TARGET2,

  ►M6  per «partecipante» (participant) o «partecipante diretto» (direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto T2S in contanti dedicato (titolare di conto T2S DCA) e/o un conto TIPS in contanti dedicato (titolare di un conto TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema, ◄

 per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico di TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti ►M6  nella stessa giornata lavorativa ◄ nel rispettivo sistema componente di TARGET2-[inserire riferimento BC/paese],

 per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto ►M6  T2S DCA ◄ ridotto dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati,

 per «depositario centrale di titoli partecipante» o «CSD partecipante» (participating Central Securities Depository, participating CSD) si intende un CSD che ha sottoscritto il contratto quadro T2S,

 per «applicazione-applicazione» ovvero «A2 A» (A2 A o Application-to-application) si intende una modalità di connettività che permette al ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ di scambiare informazioni con applicativi software sulla piattaforma T2S,

 per «U2 A» o «modalità utente-applicazione (U2 A o User-to-application)» si intende una modalità di connettività che permette al ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ di scambiare informazioni con applicativi software sulla piattaforma T2S attraverso un'interfaccia grafica per l'utente,

 per «nome distintivo T2S» o «T2S DN» (T2S Distinguished Name) si intende l'indirizzo di rete per la piattaforma T2S che deve essere incluso in tutti i messaggi indirizzati al sistema,

 per «succursale» si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

 per «ordine di pagamento non regolato» (non-settled payment order) si intende un ordine di pagamento che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato,

 per «regolamento lordo in tempo reale» (real-time gross settlement) si intende l'elaborazione e il regolamento di ordini di pagamento in tempo reale effettuato operazione per operazione,

▼M7

 per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Infomation and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency,

▼M6

 per «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) si intendono le informazioni rese simultaneamente disponibili a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo selezionato di titolari di conto PM attraverso l'ICM,

 per «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS)» (TARGET Instant Payment Settlement service) si intende il regolamento in moneta di banca centrale di ordini di pagamento istantanei sulla piattaforma TIPS,

 per «piattaforma TIPS» si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della piattaforma TIPS,

 per «BCN fornitrici della piattaforma TIPS» (TIPS Platform-providing NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma TIPS nell'interesse dell'Eurosistema,

 per «conto in contanti dedicato TIPS (conto TIPS DCA») (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) si intende un conto detenuto da un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET2-[inserire il riferimento BC/paese], e utilizzato per la fornitura di servizi di pagamento instantaneo ai propri clienti,

 per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order), in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst), del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), si intende un'istruzione di pagamento che può essere eseguita 24 ore su 24, ogni giorno di calendario con notifica pressoché immediata all'ordinante,

 per «richiesta di richiamo» (recall request) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un messaggio dal titolare di conto TIPS DCA richiedente il rimborso di un ordine di pagamento istantaneo regolato,

 per «risposta positiva al richiamo» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema SCT Inst, un ordine di pagamento disposto dal destinatario di una richiesta di richiamo, in risposta a una richiesta di richiamo, a beneficio del mittente di detta richiesta,

 per «ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA» (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto TIPS DCA,

 per «ordine di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM» (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un determinato ammontare di fondi da un conto TIPS DCA a un conto PM,

▼M7

 per «impresa d’investimento» si intende un’impresa d’investimento ai sensi della [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione degli enti specificati nella [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l’impresa d’investimento in questione sia:

 

a) autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e

b) abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE],

 per «Contingency Solution» (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency.

▼M3

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti ►M6  T2S DCA ◄ .

Articolo 3

Appendici

1.  Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:

Appendice I

:

Parametri dei ►M6  conti in contanti dedicati T2S ◄ ( ►M6  T2S DCA ◄ ) — specifiche tecniche;

Appendice II

:

Meccanismo di indennizzo di TARGET2 in relazione all'apertura e al funzionamento del conto ►M6  T2S DCA ◄ ;

Appendice III

:

Fac-simile dei capacity e country opinion

Appendice IV

:

Procedure di business continuity e di contingency

Appendice V

:

Giornata operativa;

Appendice VI

:

Schema tariffario.

2.  In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

▼M6

Articolo 4

Descrizione generale di TARGET2

1.  TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti PM, conti T2S DCA ai fini delle operazioni in titoli e conti TIPS DCA ai fini dei pagamenti istantanei.

2.  Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a) operazioni direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connesse;

b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d) regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni in sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e) regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f) ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto T2S DCA;

fa) ordini di pagamento istantaneo;

fb) risposte positive al richiamo;

fc) ordini di trasferimento di liquidità da conto TIPS DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto TIPS DCA; e

g) qualunque altra operazione in euro diretta a partecipanti a TARGET2.

3.  TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET 2 è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale sono immessi ed elaborati tutti gli ordini di pagamento e con la stessa modalità tecnica sono ricevuti in modo definitivo i pagamenti. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS. La [inserire nome della BC] è la fornitrice dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e delle 4BC sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], di cui essa risponde ai sensi del successivo articolo 21. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i titolari di conti T2S DCA e le BCN fornitrici della SSP o le 4BC quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un titolare di conto T2S DCA riceva dalla SSP o dalla piattaforma T2S, o invii a queste ultime, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].

4.  TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di recepimento della direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

5.  La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti e obblighi dei titolari di conti T2S DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV del presente allegato e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto T2S DCA

▼M3

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 5

Criteri di accesso

1.  I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ su richiesta in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

▼M6

a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

▼M3

c) BCN degli Stati membri e BCE,

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

2.  La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ :

▼M7

a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;

▼M3

b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

▼M7

c)

 

i) imprese di investimento insediate nell’Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE; e

ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE;

▼M3

d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e

e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.

3.  Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ), non sono ammessi a partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 6

Procedure di adesione

1.  Affinché la [inserire il nome della BC] apra un conto ►M6  T2S DCA ◄ a favore di un soggetto, questi deve rispettare i criteri di accesso delle disposizioni della [inserire il nome della BC] di attuazione dell'articolo 5 e deve:

a) rispettare tutti i seguenti requisiti tecnici:

i) installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per fornire una connessione tecnica alla SSP e/o alla piattaforma T2S e per immettere in essa ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa. A tal fine, i partecipanti richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, quando si connettono direttamente alla piattaforma T2S, i richiedenti un conto ►M6  T2S DCA ◄ devono concludere un accordo con un fornitore dei servizi di rete T2S per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'appendice I; e

ii) aver superato i collaudi e ottenuto le autorizzazioni richiesti da [inserire il nome della BC]; e

b) soddisfare i seguenti requisiti legali:

i) presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e

▼M7

ii) per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.

▼M3

2.  I soggetti che intendono aprire un conto ►M6  T2S DCAs ◄ devono farne richiesta per iscritto alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:

a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;

b) il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC];

c) il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC].

▼M6

3.  La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla domanda di apertura di un conto T2S DCA.

▼M3

4.  La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di apertura di conto ►M6  T2S DCA ◄ se:

a) non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all'articolo 5;

b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1;

c) l'apertura di un conto ►M6  T2S DCA ◄ , a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

▼M6

5.  Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto T2S DCA, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente l'apertura di un conto T2S DCA la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni dal richiedente l'apertura del conto T2S DCA. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

▼M3

Articolo 7

▼M6

Titolari di conti T2S DCA

▼M3

I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6. Essi devono avere almeno un conto ►M6  T2S DCA ◄ presso la [inserire il nome della BC].

Articolo 8

Collegamenti tra conti titoli e conti ►M6  T2S DCA ◄

1.  Un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ può richiedere a [inserire nome della BC] di collegare il proprio conto ►M6  T2S DCA ◄ a uno o più conti titoli detenuti per proprio conto o per conto dei propri clienti che detengono conti titoli in uno o più CSD partecipanti.

2.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ che collegano i propri conti ►M6  T2S DCA ◄ ai conti titoli per conto dei propri clienti, come descritto al paragrafo 1, sono tenuti a predisporre e mantenere la lista dei conti titoli collegati e, se del caso, la struttura della funzionalità di client-collateralisation (collateralizzazione cliente).

3.  A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, si ritiene che il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ abbia dato mandato al CSD in cui sono detenuti i conti titoli collegati di addebitare sul conto ►M6  T2S DCA ◄ le somme risultanti dalle operazioni in titoli che hanno luogo su tali conti titoli.

4.  Il paragrafo 3 si applica indipendentemente da eventuali accordi tra il ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ e il CSD e/o i titolari di conti titoli.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 9

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei ►M6  titolari di T2S DCA ◄

1.  La [inserire nome della BC] apre su richiesta del ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ e gestisce [uno o più] conto/i ►M6  T2S DCA ◄ denominati in euro. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.

2.  Le tariffe per i servizi sui conti ►M6  T2S DCA ◄ sono stabilite nell'appendice VI. Il titolare del conto PM principale al quale è collegato il conto ►M6  T2S DCA ◄ risponde del pagamento di tali tariffe.

3.  I ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ assicurano che saranno connessi a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all'appendice V.

4.  Il ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

5.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ garantiscono una corretta gestione della liquidità nel conto ►M6  T2S DCA ◄ durante la giornata. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, ottenere regolarmente informazioni sulla propria posizione di liquidità. La [inserire nome della BC] fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ che abbia optato per tale servizio sulla piattaforma T2S, a condizione che il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ sia connesso alla piattaforma T2S attraverso un fornitore di servizi di rete T2S.

Articolo 10

Cooperazione e scambio d'informazioni

1.  Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.

2.  La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.

▼M6

3.  Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), nelle pagine dedicate sul sito Internet della BCE. Il T2IS e il sistema informativo di TARGET2-Securities possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività delle rispettive piattaforme.

▼M3

4.  La [inserire nome della BC] può inviare comunicazioni ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ tramite messaggio di rete o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione. I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ possono raccogliere informazioni attraverso l'ICM, nella misura in cui siano anche titolari di conto PM, o altrimenti tramite il T2S GUI.

5.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].

6.  La [inserire nome della BC] è autorizzata a comunicare alle BCN fornitrici della SSP o alle 4BC qualunque informazione relativa ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ di cui le BCN fornitrici della SSP o le 4BC possano necessitare nel loro ruolo di amministratori del servizio («Service Administrators») ai sensi del contratto concluso con il fornitore dei servizi di rete TARGET2 e/o con il fornitore dei servizi di rete T2S.

7.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ informano la [inserire nome della BC] di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda.

8.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ informano la [inserire nome della BC] di:

a) qualsiasi nuovo titolare di un conto titoli collegato al conto ►M6  T2S DCA ◄ , ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, che accettano; e

b) qualsiasi modifica relativa ai titolari di conti titoli elencati al punto a)

▼M7

9.  I titolari di conti T2S DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.

▼M3

Articolo 11

Designazione, sospensione o cessazione del conto PM principale

1.  Il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ designa il conto PM principale cui è collegato il conto ►M6  T2S DCA ◄ . Il conto PM principale può essere detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da [inserire nome della BC] e può appartenere a un soggetto giuridico diverso dal ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ .

2.  Non può essere designato come titolare di un conto PM principale un partecipante che utilizza un accesso via Internet.

3.  Qualora il titolare del conto PM principale e il ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ siano soggetti giuridici diversi, e nel caso in cui la partecipazione di tale titolare di conto PM principale designato sia sospesa o cessata, la [inserire nome della BC] e il ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite. Il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ adotta tutte le misure necessarie per designare senza indugio un nuovo titolare di conto PM principale che risponderà di ogni fattura in sospeso. Alla data della sospensione o cessazione del titolare del conto PM principale e fino a che sia designato un nuovo titolare di conto PM principale, i fondi eventualmente giacenti sul conto ►M6  T2S DCA ◄ alla fine della giornata sono trasferiti su un conto di [inserire nome della BC]. Tali fondi sono soggetti alle condizioni di remunerazione di [inserire riferimenti alle misure di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 5, delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2] come aggiornate periodicamente.

4.  La [inserire nome della BC] non è responsabile per qualunque perdita subita dal ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ quale conseguenza della sospensione o cessazione della partecipazione del titolare del conto PM principale.

TITOLO IV

APERTURA E GESTIONE DEL CONTO ►M6  T2S DCA ◄ ED ELABORAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 12

Apertura e gestione dei conti ►M6  T2S DCA ◄

1.  La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto ►M6  T2S DCA ◄ per ciascun ►M6  titolare di T2S DCA ◄ . Un conto ►M6  T2S DCA ◄ è identificato ►M6  attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri ◄ che sarà strutturato come segue:



 

Nome

Formato

Contenuto

Parte A

Tipo di conto

1 carattere esatto

«C» per conto in contanti

Codice paese della banca centrale

2 caratteri esatti

Codice paese ISO 3166-1

Codice valuta

3 caratteri esatti

EUR

Parte B

Titolare del conto

11 caratteri esatti

Codice BIC

Parte C

Sotto-classificazione del conto

Fino a 17 caratteri

Testo libero (alfanumerico) fornito dal ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄

2.  Non sono ammessi saldi a debito sui conti ►M6  T2S DCA ◄ .

3.  Sul conto ►M6  T2S DCA ◄ non si detengono fondi overnight. All'inizio e alla fine della giornata lavorativa il saldo del conto ►M6  T2S DCA ◄ è pari a zero. Si considera che i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ abbiano dato istruzioni alla [inserire nome della BC] di trasferire eventuali saldi rimanenti alla fine della giornata lavorativa come definita nell'appendice V al conto PM principale di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4.  Il conto ►M6  T2S DCA ◄ è utilizzato soltanto entro il periodo tra l'inizio della giornata T2S e la fine della giornata T2S come definito dalle User Detailed Functional Specifications (UDFS) di T2S.

5.  I conti ►M6  T2S DCA ◄ non producono interessi.

Articolo 13

Operazioni che possono essere effettuate attraverso il conto ►M6  T2S DCA ◄

A condizione che abbia designato i necessari conti titoli, il ►M6  ctitolare del conto T2S DCA ◄ può effettuare le seguenti operazioni attraverso il conto ►M6  T2S DCA ◄ , sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti:

a)  ►M6  ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM ◄ ;

b)  ►M6  ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto T2S DCA ◄ ;

c) il regolamento di istruzioni in contante derivanti dalla piattaforma T2S; e

d) trasferimenti di contante tra il conto ►M6  T2S DCA ◄ e il conto ►M6  T2S DCA ◄ di [inserire nome della BC] nel contesto specifico di cui ai paragrafi 8 e 9 dell'allegato III bis.

Articolo 14

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1.  Gli ordini di pagamento immessi dai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:

a) il messaggio di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete T2S;

b) il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I; e

c) nei casi in cui un ordinante o un beneficiario sia stato sospeso, la BC del partecipante sospeso abbia dato il proprio consenso esplicito.

2.  La [inserire nome della BC] rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell'appendice I.

▼M6

3.  La piattaforma T2S appone la propria marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento in base all'ordine di ricezione.

▼M3

Articolo 15

Riserva e blocco di liquidità

1.  I partecipanti possono effettuare riserve o bloccare la liquidità sui propri conti ►M6  T2S DCA ◄ . Questo non costituisce garanzia di regolamento rispetto ai terzi.

2.  Nel richiedere di riservare o di bloccare un certo ammontare di liquidità, i partecipanti danno istruzione alla [inserire nome della BC] di ridurre di tale ammontare la liquidità disponibile.

3.  La richiesta di riserva è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da imputare a riserva, la riserva viene elaborata. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, è sottoposta a riserva e la differenza può essere colmata dalla liquidità immessa fino a raggiungere l'intero ammontare della riserva.

4.  La richiesta di blocco è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da bloccare, il bloccorichiesto viene elaborato. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, non viene bloccato nessun importo e la richiesta di blocco è ripresentata fino a che l'intero ammontare di cui si richiede il blocco possa essere raggiunto con la liquidità disponibile.

5.  Il partecipante può in qualsiasi momento della giornata lavorativa nella quale la richiesta di riserva o di blocco è stata elaborata dare istruzione alla [inserire nome della BC] di cancellare la riserva o il blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali.

6.  Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità ai sensi del presente articolo scadono alla fine della giornata lavorativa.

Articolo 16

Momento di immissione, momento di irrevocabilità

1.  Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE], i trasferimenti di liquidità da conto ►M6  T2S DCA ◄ a conto ►M6  T2S DCA ◄ o i trasferimenti di liquidità da conto ►M6  T2S DCA ◄ a conto PM sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto ►M6  T2S DCA ◄ del ►M6  titolare di conto DCA ◄ è addebitato. I trasferimenti di liquidità da conto PM a conto ►M6  T2S DCA ◄ sono regolati dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 applicabili al sistema componente TARGET2 dal quale hanno origine.

▼M6

2.  Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di recepimento di tali articoli della direttiva 98/26/CE], e per tutte le operazioni di regolamento sui conti T2S DCA si applicano le seguenti regole:

a) per tutte le operazioni di regolamento sui conti T2S DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (congruente) sulla piattaforma T2S; oppure

b) in via d'eccezione rispetto al punto a), per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per la verifica di congruenza (matching) nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (congruente) sulla piattaforma T2S. Un elenco di CSD ai quali si applica il punto b) è disponibile sul sito Internet della BCE.

▼M6 —————

▼M3

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA, ASPETTI DI CONTINGENCY E INTERFACCE UTENTE

Articolo 17

Procedure di business continuity e di contingency

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici le operazioni sul conto ►M6  T2S DCA ◄ , si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell'appendice IV.

Articolo 18

Requisiti di sicurezza

1.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. ►M6  I titolari di conti T2S DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi. ◄

2.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ informano la [inserire nome della BC] di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. ►M6  La [inserire nome della BC] può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conti T2S DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento analogo. ◄

▼M7

3.  La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i titolari di conti T2S DCA e/o ai titolari di conti T2S DCA che sono ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].

▼M3

Articolo 19

Interfacce utente

1.  Il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o il titolare del conto PM principale che agisce per suo conto, utilizza uno o entrambi i seguenti mezzi per accedere al conto ►M6  T2S DCA ◄ :

a) connessione diretta alla piattaforma T2S in modalità U2 A o A2 A; oppure

b)  ►M6  ICM ◄ combinato i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2.

2.  La connessione diretta alla piattaforma T2S consente ai ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ di:

a) accedere e, se del caso, modificare informazioni relative al loro conto;

b) gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità dai conti ►M6  T2S DCA ◄ .

3.  L' ►M6  ICM ◄ combinato con i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 consentono al titolare del conto PM principale di:

a) accedere alle informazioni relative al loro conto;

b) gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità ai conti ►M6  T2S DCA ◄ e dagli stessi.

Ulteriori dettagli tecnici relativi all' ►M6  ICM ◄ sono contenuti in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'appendice I all'Allegato II al presente indirizzo],

TITOLO VI

INDENNIZZO, REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 20

Meccanismo d'indennizzo

Nel caso in cui permangano fondi overnight su un conto ►M6  T2S DCA ◄ a causa di un malfunzionamento tecnico della SSP o della piattaforma T2S, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell'appendice II.

Articolo 21

Regime di responsabilità

1.  Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.

2.  La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.

3.  La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e la conclusione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all'appendice IV).

4.  La [inserire nome della BC] non è responsabile:

a) nei limiti in cui il danno è causato dal ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ;

b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

▼M6

5.  Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2015/2366/CE, i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.

▼M3

6.  La [inserire nome della BC] e i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.

7.  Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN fornitrici della SSP e le 4BC non sono considerate terzi.

Articolo 22

Regime probatorio

1.  Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti relativi al conto ►M6  T2S DCA ◄ , quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ , sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete T2S.

2.  Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dal fornitore dei servizi di rete T2S sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete T2S è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.

3.  In caso di guasto della connessione di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ al fornitore dei servizi di rete T2S, il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ricorre a mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi, concordati con [inserire nome della BC]. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.

4.  La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ in TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.

5.  I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO VII

CESSAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI ►M6  T2S DCA ◄

Articolo 23

Durata e cessazione ordinaria dei conti ►M6  T2S DCA ◄

1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, un conto ►M6  T2S DCA ◄ in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è aperto a tempo indeterminato.

2.  Un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ può chiudere il suo conto ►M6  T2S DCA ◄ in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore.

3.  La [inserire nome della BC] può recedere in relazione al conto ►M6  T2S DCA ◄ di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ un preavviso di durata diversa.

4.  A seguito della cessazione del conto ►M6  T2S DCA ◄ , gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.

5.  A seguito della cessazione, il conto ►M6  T2S DCA ◄ è chiuso conformemente all'articolo 25.

Articolo 24

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1.  La partecipazione di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:

a) l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o

b) la perdita da parte del ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.

▼M6

Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di misure di gestione delle crisi nel senso di cui alla direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di conto T2S DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

▼M3

2.  La [inserire nome della BC] può disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] se:

a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

b) il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ compie una grave violazione delle presenti Condizioni;

c) il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];

d) il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ è escluso da un Closed Group of Users (CGU) di T2S o cessa in altro modo la sua partecipazione allo stesso; e/o

e) si verifica qualunque altro evento riguardante il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

3.  Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).

4.  

►M4  a) Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ a TARGET2 [inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ , le altre BC e gli altri ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ e PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ e del conto PM che riceve il messaggio. ◄

▼M4 —————

▼M3

c) Una volta che tale messaggio di rete ICM (nel caso dei titolari di conto PM) o messaggio di rete T2S (in caso di ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ ) sia stato ricevuto dai partecipanti, i medesimi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET2. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall'immissione di un ordine di pagamento a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di pagamento è stato immesso in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dopo la ricezione del messaggio di rete ICM o del messaggio di rete T2S, secondo l'opzione tecnica di cui all'articolo 19 utilizzata del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ .

5.  A seguito della cessazione della partecipazione di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o a favore di esso.

▼M5

6.  Se il ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], in base a presupposti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono sottoposti a regolamento solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ sospeso.

▼M5

7.  Se il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in base a presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita da quel ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ devono essere elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ , o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il paragrafo 6.

▼M3

Articolo 25

Chiusura dei conti ►M6  T2S DCA ◄

1.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ possono richiedere alla [inserire nome della BC] di chiudere i propri conti ►M6  T2S DCA ◄ in qualunque momento, dando alla [inserire nome della BC] un preavviso di 14 giornate lavorative.

2.  Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell'articolo 23 o 24, la [inserire nome della BC] chiude i conti ►M6  T2S DCA ◄ del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ interessato, dopo aver regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento non regolati ed esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 26.

TITLE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1.  [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti ►M6  T2S DCA ◄ dei ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ , che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

1a. [Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto ►M6  T2S DCA ◄ sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del partecipante derivante da [inserire riferimento all'accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sul conto ►M6  T2S DCA ◄ del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ .]

1b. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti ►M6  T2S DCA ◄ dei ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ , che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2.  [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.]

3.  [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di ►M6  titolare di un conto T2S DCA ◄ , riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto ►M6  T2S DCA ◄ è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto ►M6  T2S DCA ◄ il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.]

4.  Al verificarsi di:

a) qualunque evento di default, previsto all'articolo 24, paragrafo 1; ovvero

b) qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 24, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , o ad essi relativo;

tutti gli obblighi del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5.  La [inserire nome della BC] dà prontamente preavviso al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.

6.  La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto ►M6  T2S DCA ◄ di ogni ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 27

Riservatezza

1.  La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al ►M6  titolare di contoT2S DCA ◄ o ai suoi clienti, salvo che il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o il cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].

▼M6

bis.  In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto T2S DCA acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 24 non siano considerate riservate.

▼M5

2.  In deroga al paragrafo 1, il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , altri conti ►M6  T2S DCA ◄ detenuti da ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ dello stesso gruppo, o i clienti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2, o per il monitoraggio dell'esposizione del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o di quella del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; ►M7  c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. ◄ La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

3.  In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

▼M3

4.  Le informazioni nriguardanti l'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I ►M6  titolari di conti DT2S DCA ◄ tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscano in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

5.  La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete T2S.

Articolo 28

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque ►M6  pagamento ◄ addebitato o accreditato sui rispettivi conti ►M6  T2S DCA ◄ . I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ , prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete T2S, hanno l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

2.  La [inserire nome della BC] si intende autorizzata dai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

3.  I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:

a) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ che è ordinante:

i) il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;

▼M6

ii) il titolare di conto T2S DCA non immette alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto PM o ordine di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA, eccezion fatta per gli ordini concernenti il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso titolare di conto T2S DCA, finché non abbia ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;

▼M3

b) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ che sia beneficiario, il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 29

Comunicazioni

1.  Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni previste o consentite nelle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta o mediante un messaggio autenticato attraverso il fornitore dei servizi di rete T2S. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC]. Le comunicazioni dirette al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ alla [inserire nome della BC].

2.  Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.

3.  Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o «inglese»].

4.  I ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 30

Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete T2S

1.  Ciascun ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ può concludere un accordo separato con un fornitore dei servizi di rete T2S relativo ai servizi da quest'ultimo forniti in rapporto all'utilizzo del conto ►M6  T2S DCA ◄ da parte del titolare stesso. Il rapporto giuridico che intercorre tra un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ e il fornitore dei servizi di rete T2S è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del loro accordo separato.

2.  I servizi che il fornitore dei servizi di rete T2S deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET2.

3.  La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni del fornitore dei servizi di rete T2S (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti), o per qualunque atto, errore od omissione di terzi selezionati dai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ per accedere alla rete del fornitore di servizi di rete T2S.

Articolo 31

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti ►M6  T2S DCA ◄ .

Articolo 32

Diritti dei terzi

1.  Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].

2.  Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 33

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1.  Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è regolato dalla legge [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese].

2.  Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante il rapporto di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].

3.  Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ è [inserire la sede della BC].

Articolo 34

Scindibilità

L'invalidità, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 35

Entrata in vigore e cogenza

1.  Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].

2.  [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto ►M6  T2S DCA ◄ in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]




Appendice I

▼M6

PARAMETRI DEI CONTI IN CONTANTI DEDICATI T2S (T2S DCA) — SPECIFICHE TECNICHE

▼M3

In aggiunta alle Condizioni, all'interazione con la piattaforma T2S si applicano le seguenti regole:

1.    Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati

(1) T2S utilizza i servizi di un fornitore di servizi di rete T2S per lo scambio di messaggi. Ogni ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ che utilizza una connessione diretta ha una connessione con almeno una rete sicura IP di un fornitore di servizi di rete T2S.

(2) Prima di poter partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], ciascun ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ supera una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e operativa.

(3) Per l'immissione di ordini di trasferimento di liquidità nel conto ►M6  T2S DCA ◄ si utilizza il servizio del fornitore di servizi di rete T2S. Gli ordini di trasferimento di liquidità sono indirizzati direttamente al T2S DN e devono contenere le seguenti informazioni:

a) nel caso di trasferimento di liquidità tra due conti ►M6  T2S DCA ◄ , i numeri di conto unici di 34 caratteri sia del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ mittente sia del ricevente; oppure

b) nel caso di trasferimento di liquidità tra un conto ►M6  T2S DCA ◄ e un conto PM, il numero di conto unico di 34 caratteri del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ mittente e il numero di conto del conto PM ricevente.

(4) Per lo scambio di informazioni con la piattaforma T2S possono essere utilizzate la modalità A2 A ovvero la modalità U2 A. La sicurezza dello scambio di messaggi tra i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ e la piattaforma T2S si fonda sul servizio Public Key Infrastructure (PKI) offerto da un fornitore dei servizi di rete T2S. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da tale fornitore di servizi di rete T2S.

(5) I ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ devono conformarsi alla struttura di messaggio e alle specifiche di campo di cui alla norma ISO20022. Tutti i messaggi includono un Business Application Header (BAH). Struttura del messaggio, specifiche di campo e BAH sono definite nella documentazione ISO, in virtù delle restrizioni stabilite per T2S, come descritto nel capitolo 3.3.3 Cash Management (camt) delle UDFS (specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti) di T2S.

(6) Il contenuto dei campi è validato a livello di piattaforma T2S in conformità ai requisiti delle UDFS di T2S.

2.    Tipo di messaggio

Sono elaborati i seguenti tipi di messaggio di sistema, soggetti a sottoscrizione:



Tipo di messaggio

Descrizione

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Verifica di doppia immissione

1) Tutti gli ordini di trasferimento di liquidità sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di trasferimento di liquidità immessi per errore più di una volta.

2) I seguenti parametri sono controllati:

 Riferimento dell'ordine (End to End Id);

 Conto di addebito e accredito (conto ►M6  T2S DCA ◄ o conto PM); e

 importo oggetto dell'istruzione.

3) Se tutti i campi descritti nel punto 2 relativi a un nuovo ordine di trasferimento di liquidità sono identici a quelli relativi a un ordine di trasferimento di liquidità precedentemente accettato ma non ancora regolato, ovvero a un ordine di trasferimento di liquidità che sia stato regolato nelle tre giornate lavorative precedenti, il nuovo ordine di trasferimento di liquidità è rigettato.

4.    Codici di errore

Se un ordine di trasferimento di liquidità è rigettato in quanto non rispondente ai campi di cui al paragrafo 3, punto 2, il ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ riceve una notifica di stato [camt.025], come descritto nel capitolo 4.1 delle UDFS di T2S.

5.    Avvio del regolamento

1) Per gli ordini di trasferimento di liquidità immediati, non è richiesta alcuna etichetta XML;

2) Gli ordini di trasferimento di liquidità predefiniti e gli ordini di trasferimento di liquidità automatici scattano ad un determinato orario o evento nella giornata di regolamento:

 per il regolamento ad un orario specifico, deve essere usata l'etichetta XML «Time(/ExctnTp/Tm/)»;

 per il regolamento al verificarsi di un evento specifico, deve essere usata l'etichetta XML «(EventType//ExctnTp/Evt/)».

3) Il periodo di validità degli ordini di trasferimento di liquidità automatici è fissato dalle seguenti etichette XML: «FromDate/VldtyPrd/FrDt/» e «'ToDate/VldtyPrd/ToDt/'».

6.    Regolamento di ordini di trasferimento di liquidità

Gli ordini di trasferimento di liquidità non sono riciclati, messi in lista d'attesa o compensati.

I diversi status degli ordini di trasferimento di liquidità sono descritti nel capitolo 1.6.4 delle UDFS di T2S.

7.    Uso della modalità U2 A e A2 A

(1) Le modalità U2 A e A2 A possono essere utilizzate per ottenere informazioni e gestire liquidità. Le reti dei fornitori di servizi di rete T2S costituiscono le sottostanti reti tecniche di comunicazione per lo scambio di informazioni e l'attivazione delle misure di controllo. Le seguenti modalità sono disponibili per l'utilizzo da parte dei ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ :

a) modalità applicazione-applicazione (A2 A)

Nella A2 A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra la piattaforma T2S e l'applicazione interna del ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ . Il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ pertanto deve assicurare la disponibilità di un'applicazione appropriata da utilizzare per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte).

b) modalità utente-applicazione (U2 A)

La modalità U2 A permette una comunicazione diretta tra un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ e T2S GUI. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC. Per l'accesso alla modalità U2 A l'infrastruttura informatica deve essere in grado di supportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale per gli utenti di T2S.

(2) I dati statici sono disponibili in lettura in modalità U2 A. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.

(3) Le informazioni sono fornite nella modalità «pull», sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ .

(4) I diritti di accesso alle modalità U2 A e A2 A sono concessi attraverso l'utilizzo di T2S GUI.

(5) La firma «Non Repudiation of Origin» (NRO) (non disconoscibilità dell'origine) consente al ricevente di provare che tale messaggio è stato emesso e non è stato alterato.

(6) Qualora un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ abbia dei problemi tecnici e non sia in grado di immettere alcun ordine di trasferimento di liquidità, può contattare la propria banca centrale che agirà con la massima diligenza possibile per conto del ►M6  titolare del conto T2S DCA ◄ .

8.    Documentazione pertinente

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS di T2S e nel manuale per gli utenti di T2S, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet della BCE.




Appendice II

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2 IN RELAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DEL CONTO ►M6  T2S DCA ◄

1.    Principi generali

a) In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2, i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ possono presentare richieste d'indennizzo conformemente al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 definito nella presente appendice.

b) Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d'indennizzo di TARGET2 non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET2 dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.

c) L'indennizzo di cui al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce l'unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2. Tuttavia, i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L'accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce consenso irrevocabile del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di pagamento per i quali accetta l'indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d'indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di pagamento o pagamento, il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2.

d) La formulazione di un'offerta d'indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della [inserire nome della BC] o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

2.    Condizioni delle offerte d'indennizzo

a) Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e d'interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2, un ordine di trasferimento di liquidità non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.

b) Un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una giornata lavorativa particolare. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2 il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un'operazione di rifinanziamento marginale; e/o

ii) nel caso di tutti i partecipanti: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3.    Calcolo dell'indennizzo

a) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un ordinante:

i) la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun beneficiario;

▼M4

ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e

▼M3

iii) nessun interesse compensativo è corrisposto se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.

b) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un beneficiario:

i) la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;

ii) per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l'interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull'ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

4.    Norme procedurali

a) Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] in inglese (cfr. [inserire l'indirizzo Internet della BC]). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d'indennizzo.

b) I moduli per la richiesta d'indennizzo devono essere presentati dai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET2. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.

c) La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ , tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET2.

d) La [inserire nome della BC] comunica l'esito dell'esame di cui alla lettera c) ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ interessati. Se tale esito dà luogo a un'offerta d'indennizzo, i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo pagamento o ordine di pagamento cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d'accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] (cfr. [inserire indirizzo Internet della BC]). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l'offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ interessati.

e) La [inserire nome della BC] effettua il pagamento dell'indennizzo dopo aver ricevuto dal ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ la lettera di accettazione dell'indennizzo. Al pagamento dell'indennizzo non si applicano interessi.




Appendice III

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

FACSIMILE DEI CAPACITY OPINION E COUNTRY OPINION PER I ►M6  TITOLARI DI CONTI T2S DCA ◄ IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o della succursale del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l'ordinamento di [giurisdizione ove il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ha la sede legale; di seguito «giurisdizione»], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ] (di seguito « ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ») nel [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito «sistema»).

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , nell'immettere ordini di trasferimento di liquidità e nel ricevere trasferimenti di liquidità, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

(1) una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , quali risultano in vigore alla presente data;

(2) [qualora applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [qualora applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];

(3) [nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l'autorizzazione del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in [giurisdizione];

(4) [qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , comprovante la volontà del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e

(5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito «documenti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ »).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento dei conti dedicati in contanti (conti ►M6  T2S DCA ◄ ) in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e

2) […].

Le norme e il […] saranno di seguito denominati «documenti del sistema» (e, quando considerati unitamente ai documenti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , «documentazione»).

II.   PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:

(1) i documenti del sistema che ci sono stati forniti sono originali o copie conformi all'originale;

(2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

(3) i documenti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;

(4) i documenti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ sono vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III.   PARERI RIGUARDANTI IL ►M6  TITOLARE DI CONTO T2S DCA ◄

A. Il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l'ordinamento [giurisdizione].

B. Il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.

C. L'esercizio e l'adempimento da parte del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ è parte non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare di [giurisdizione] applicabile al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o ai documenti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ .

D. Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.

E. Il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [ ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

FACSIMILE DEI COUNTRY OPINION PER I ►M6  TITOLARI DI CONTI T2S DCA ◄ NON APPARTENENTI AL SEE IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[luogo],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ o della succursale del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ] (di seguito « ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ »), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ è insediato; di seguito «giurisdizione»], secondo l'ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ in un sistema componente TARGET2 (di seguito «sistema»). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti.

Le valutazioni espresse nel presente parere sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge di [giurisdizione] quali risultano in vigore alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

(1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto in contanti dedicato in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e

(2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e [.] sono denominati in seguito «documenti del sistema».

2.   PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:

1) i documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;

2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l'ordinamento di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

3) i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi agli originali.

3.   PARERE

In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1.    Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

▼M7

3.2.    Questioni generali sull’insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a.  Tipi di procedure d’insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto T2S DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto T2S DCA può essere sottoposto in [giurisdizione] sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto T2S DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto T2S DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b.  Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].

▼M3

3.3.    Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ .

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a.    Trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità

Le disposizioni delle norme relative al trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di trasferimento di liquidità trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di liquidità diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento di [giurisdizione].

3.3.b.    Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ , necessari per la partecipazione al sistema, per esempio i fornitori dei servizi di rete.]

3.3.c.    Tutele al verificarsi di eventi di default

[Qualora applicabili al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , l'escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento di [giurisdizione].]

3.3.d.    Sospensione e cessazione

Qualora applicabili al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a seguito dell'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.3.e.    Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.f.    Scelta della legge applicabile e giurisdizione

Le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.4.    Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ possano essere revocati, nell'ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui [elenco delle sezioni] delle norme che stabiliscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento saranno valide ed efficaci e che un ordine di trasferimento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità di [elenco delle sezioni] delle norme non può essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].

3.5.    Sequestro

Qualora un creditore del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ) — di seguito denominato «sequestro» — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].

3.6.    Garanzie [ove applicablie]

3.6.a.    Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l'efficacia di un pegno o di un'operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.6.b.    Priorità dell'interesse dei cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto

Nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c.    Titolo di escussione della garanzia

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ , gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ attraverso l'azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d.    Requisiti di forma e registrazione

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

3.7.    Succursali [nella misura in cui sia applicabile]

3.7.a.    Il parere si applica all'attività mediante succursali

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b.    Conformità al diritto

Né l'esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].

3.7.c.    Autorizzazioni necessarie

Né l'esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [ ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ ]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]




Appendice IV

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY

1.    Disposizioni generali

a) La presente appendice definisce gli accordi tra la [inserire nome della BC] e i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ , nel caso in cui uno o più componenti di TARGET2 o un fornitore di servizi di rete siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguardi un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ .

b) Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all'ora dell'Europa centrale [CET ( 25 )].

2.    Misure di business continuity

a) Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP, della piattaforma T2S o di un fornitore di servizi di rete tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la [inserire nome della BC] è legittimata ad adottare misure di business continuity.

b) Le principali misure di business continuity e di contingency disponibili per la SSP sono le seguenti:

i) trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo;

ii) modifica degli orari di operatività della SSP; e

iii) avvio dell'elaborazione in contingency per gli ordini di pagamento critici o molto critici, come rispettivamente definiti nel paragrafo 6, lettere c) e d) dell'appendice IV all'allegato II.

c) Le principali misure di business continuity e di contingency disponibili per la piattaforma T2S sono le seguenti:

i) trasferimento dell'operatività della piattaforma T2S su un sito alternativo;

ii) riprogrammazione degli eventi nella giornata di regolamento T2S.

d) La [inserire nome della BC] ha piena discrezionalità nel decidere quali procedure di elaborazione di business continuity attivare.

3.    Comunicazione di incidente

a) Le informazioni riguardanti un guasto di TARGET2 e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ attraverso canali di comunicazione domestici, l'ICM, T2S GUI e il sistema informativo di T2S, come definito nelle UDFS di T2S. In particolare, le comunicazioni ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ includono le seguenti informazioni:

i) descrizione dell'evento;

ii) ritardo previsto nell'elaborazione (se noto);

iii) informazioni sulle misure già adottate.

b) Inoltre, la [inserire nome della BC] può rendere noti ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ altri eventi, in atto o previsti, capaci di incidere sulla normale operatività di TARGET2.

4.    Trasferimento dell'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S su un sito alternativo

a) Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell'ambito della stessa o di un'altra regione.

b) Nel caso in cui l'operatività della piattaforma T2S sia trasferita in un'altra regione, i ►M6  titolari di conto T2S DCA ◄ i) eviteranno di inviare nuove istruzioni alla piattaforma T2S e ii) su richiesta di [inserire nome della BC] effettueranno una riconciliazione e ripresenteranno eventuali istruzioni individuate come mancanti che siano state presentate entro un massimo di cinque minuti prima del momento del malfunzionamento o del momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria, e forniranno alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni rilevanti a tale fine.

5.    Modifica degli orari di operatività

a) L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l'apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell'operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità alla presente appendice.

b) L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa e l'orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della piattaforma T2S o della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18:00. Tale posticipo dell'orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ il prima possibile. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.

6.    Malfunzionamenti collegati ai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄

a) Nel caso in cui un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ abbia un problema che gli impedisca di regolare ordini di pagamento in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], sarà sua responsabilità risolvere il problema.

b) Nel caso in cui un ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ immetta un numero straordinariamente alto di messaggi che ponga in pericolo la stabilità della piattaforma T2S e, quando gli sia richiesto dalla [inserire nome della BC], non provveda senza indugio a evitare tale condotta, la [inserire nome della BC] può bloccare l'ingresso nella piattaforma T2S di tutti gli ulteriori messaggi immessi da tale ►M6  titolare di conto T2S DCA ◄ .

7.    Altre disposizioni

a) In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC] alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema.

▼M4

b) La [inserire nome della BC] può richiedere che i ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere sostenuto dai ►M6  titolari di conti T2S DCA ◄ relativo ai test o ad altre iniziative è a loro esclusivo carico.

▼M3




Appendice V

GIORNATA OPERATIVA

1. TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1 maggio, 25 dicembre e 26 dicembre.

2. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET. ( 26 )

3. La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il programma fissato nell'insieme di documenti che definiscono l'estensione di T2S (T2S Scope Defining Set of Documents).

4. La piattaforma T2S è disponibile nelle modalità U2 A e A2 A durante l'intera giornata di regolamento, tranne che durante il periodo di manutenzione tecnica dalle 03:00 alle 05:00. Durante il periodo di manutenzione tecnica i messaggi inviati in modalità A2 A saranno messi in coda. Non sarà possibile inviare messaggi in modalità U2 A.

5. Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'appendice IV.

6. La tabella seguente mostra gli orari di operatività e gli eventi significativi durante la giornata:



Giornata operativa SSP

Giornata operative T2S

(applicabile ai conti ►M6  T2S DCA ◄ )

Ora

Descrizione

Ora

Descrizione

18:45 – 19:00 (1)

Elaborazione di avvio giornata

(invio dei file GL subito dopo le 18:45)

18:45 – 20:00

Avvio giornata

— Modifica della data lavorativa

— Termine per l'accettazione di dati CMS (19:00)

— Preparazione del regolamento notturno

19:00 – 9:30 (1)

Regolamento notturno: erogazione di liquidità da SF a HAM e PM; da HAM a PM e da PM a ►M6  T2S DCA ◄ .

20:00 – 03:00

Regolamento notturno:

— Primo ciclo di regolamento notturno

— Ultimo ciclo di regolamento notturno (la sequenza X comprende il regolamento parziale delle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli; la sequenza Y comprende il rimborso dei vari fornitori di liquidità alla fine del ciclo)

19:30 (1) – 22:00

Regolamento notturno (NTS1):

— Messaggio di avvio procedura;

— Accantonamento di liquidità sulla base degli ordini automatici immessi per l'elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)

 

22:00 – 01:00

Finestra temporale di manutenzione tecnica (2)

03:00 – 05:00

Finestra temporale di manutenzione tecnica (3)

►M6  01:00 – 07:00 ◄

Elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)

05:00 – 18:00

Attività diurnal/regolamento in tempo reale (4):

— Preparazione del regolamento in tempo reale (4)

— Finestre di regolamento parziale alle 14:00 e alle 15:45 (5) (per 15 minuti)

— 16:00: cut-off per DvP

— 16:30: Rimborso automatico dell'auto-collateralisation seguito da un cash sweep opzionale

— 17:40: Cut-off per le operazioni di gestione di tesoreria concordate bilateralmente (Bilaterally agreed treasury management operations, BATM) e le operazioni di banca centrale (CBO)

— 17:45: Cut-off per il trasferimento di liquidità inbound

— Cash sweep automatico dopo le 17:45

— 18:00: cut-off per FOP

06:45 – 07:00

Finestra per attività propedeutiche all'operatività diurna

 

 

07:00 – 18:00

Fase dell'attività diurna

— 17:00: Cut-off per i pagamenti dei clienti

— 17:45: Cut-off per I trasferimenti di liquidità verso i conti ►M6  T2S DCA ◄

— 18:00: Cut-off per I pagamenti interbancari e i trasferimenti di liquidità in entrata dai conti ►M6  T2S DCA ◄

 

 

18:00 – 18:45

— 18:15 (1): Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

— I dati per l'aggiornamento del sistema contabile sono disponibili per le banche centrali poco dopo le 18:30

— 18:40 (1): Cut-off per l'utilizzo del rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN)

— Elaborazione di fine giornata

18:00 – 18:45

— Fine dell'elaborazione dei regolamenti in T2S

— Riciclaggio e scarico

— Rapporti ed estratti di fine giornata

Notes to table:

(1) Più 15 minuti nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

(2) Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 22:00 del venerdì alle 1:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 22:00 dell'ultimo giorno lavorativo fino alle 1:00 del successivo giorno lavorativo.

(3) Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 3:00 del sabato alle 5:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 3:00 del giorno festivo fino alle 5:00 del successivo giorno lavorativo

(4) La preparazione del regolamento in tempo reale ed il regolamento in tempo reale possono avere inizio prima della finestra di manutenzione se l'ultimo ciclo di regolamento notturno ha termine prima delle 3:00.

(5) Ogni finestra di regolamento parziale ha la durata di 15 minuti. Il regolamento parziale si applica alle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli

▼M6

7. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), sulle pagine dedicate del sito Internet della BCE. Le informazioni sullo stato operativo della SSP e della piattaforma T2S in T2IS, sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Infomation System) e nel sito Internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante il normale orario di lavoro.

▼M4




Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per i servizi T2S

Per i servizi di T2S collegati ai conti ►M6  T2S DCA ◄ sono applicate ai titolari di conti PM principali le seguenti tariffe:



Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

▼M7

Ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA

14,1 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

9,4 EUR cent

per operazione

▼M4

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Interrogazioni U2 A scaricate

0,7 eurocent