Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012D0715-20231130

Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2012, che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/715/UE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/715/2023-11-30

02012D0715 — IT — 30.11.2023 — 006.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/715/UE)

(GU L 325 del 23.11.2012, pag. 15)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE  del 24 aprile 2013

  L 113

22

25.4.2013

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE  del 4 giugno 2013

  L 152

52

5.6.2013

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE  dell’11 giugno 2013

  L 169

71

21.6.2013

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1057 DELLA COMMISSIONE  del 1o luglio 2015

  L 171

23

2.7.2015

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/769 DELLA COMMISSIONE  del 14 maggio 2019

  L 126

70

15.5.2019

 M6

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/172 DELLA COMMISSIONE  del 24 gennaio 2023

  L 24

37

26.1.2023

►M7

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2484 DELLA COMMISSIONE  del 9 novembre 2023

  L 

1

10.11.2023


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L , 17.11.2023, pag.  1 ((UE) 2023/24842023/2484)




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/715/UE)



Articolo 1

L’elenco di paesi terzi di cui all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M7




ALLEGATO

Elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurano un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione



Paese terzo

Osservazioni

Australia

 

Brasile

 

Canada

 

Israele (1)

 

Giappone

 

Corea del Sud

 

Svizzera

 

▼C1

Taiwan (2)

 

▼M7

Stati Uniti

 

(1)   

Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

►C1  (2)   

La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell’Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.

 ◄



( *1 ) La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell’Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.

Top